mutui 350 2013.

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La sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013 della Corte di Cassazione ha stabilito che
nell’ambito dei contratti di mutuo il tasso effettivo deve essere determinato facendo cumulo
degli interessi previsti dal contratto e degli interessi di mora.
La Cassazione accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “la stessa censura ………
è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto di appello risulta
che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto
con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora,
laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815,
secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite
stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a
qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
Il cumulo tra interessi negoziati e interessi di mora comportava in quel
caso il superamento del tasso soglia previsto dalla Banca d’Italia
all’epoca del perfezionamento del contratto di mutuo fondiario (cfr. legge
108/96).
Il principio espresso dalla sentenza è il seguente: ai fini della determinazione del tasso, cui
un contratto bancario è sottoposto, è necessario svolgere un’analisi che vada oltre al
contenuto della clausola di previsione degli interessi, verificando eventuali ulteriori costi
posti a carico del risparmiatore.
La sentenza sopra esposta si pone in linea con i principi di giurisprudenza affermati per altre
fattispecie di contratti bancari, tra cui i fidi bancari.
La decisione n.12028/2010 del 19 febbraio 2010 della Corte di Cassazione ha costituito una
pietra miliare in materia, in quanto ha in concreto stabilito, dando lettura alla disposizione di
cui all’art. 644 c.p., che per la stima del tasso e la verifica della potenziale sussistenza
di usura è necessario tenere in considerazione, non soltanto il tasso indicato in contratto,
ma qualunque altro costo ad esso correlato, siano essi interessi, commissioni o altro genere
di posta attiva (ad esempio il premio per la polizza vita collegata ad un contratto di mutuo).
In perizia e stata fatta una simulazione del piano di ammortamento e alla rata xx in
relazione al capitale a debito ed i corrispondenti nr. Debitori abbiamo sommato alla
voce interessi tutti i costi aggiuntivi previsti nel contratto compresa assicurazione
(quota parte rata annua) e incasso rata + interessi di mora (INTERESSI + INCASSO
RATA + ASSICURAZIONE + INTERESSI DI MORA )
T.A.E.G. = (INTERESSI RATA+ INCASSO RATA + ASSICURAZIONE + INTERESSI DI
MORA) x 36.500 / NUMERI DEBITORI
Allo stato attuale dell’orientamento della giurisprudenza il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.)
sulla cui base deve essere effettuato il confronto con i tassi soglia previsti dalla Banca
d’Italia deve essere calcolato mediante la sommatoria di tutti i costi previsti dal contratto
bancario. Solo nel caso in cui non vi sia conformità tra T.E.G. e tassi soglia è possibile
procedere giudizialmente, previo consiglio di un esperto, per domandare la nullità del
contratto e la restituzione di quanto il risparmiatore ha pagato senza causa.
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