PROPOSTA DI LEGGE “Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 2010, n° 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali).” Relatore Giovanni Brigante “Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 2010, n° 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali).” RELAZIONE Con la Legge Regionale n.3 del 2010, la Regione Puglia istituiva l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali -denominata ARIF- ente strumentale della medesima Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed operante nell’ambito delle attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell’agricoltura ed alla tutela del patrimonio boschivo. Con gli artt. 2 e 3 della citata L.R. venivano individuati i compiti e le funzioni poste in capo all’Agenzia e, con l’art. 12, individuate le risorse umane necessarie per il funzionamento della stessa. In particolare, il comma 2 dell’art. 12, prevedeva: 2. In fase di prima istituzione l’Agenzia si avvale: a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni); b) … omissis..; c) dei dipendenti di ruolo della Regione, già addetti all’organizzazione e all’amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla Regione Puglia e trasferite all’Agenzia, mediante l’istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale. Con lo stesso art. 12 veniva stabilito che: 3. …omissis… Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia. Inoltre, con il comma 5, veniva previsto che: 5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale. Infine, con l’art. 16 “Disposizioni finanziarie e transitorie”, ed in particolare al comma 5, veniva sancito: 5. I Commissari straordinari adottano, entro il 31 dicembre 2010, la dotazione organica provvisoria, sottoposta all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, nell’ambito della quale vengono valorizzate le professionalità degli operai di ruolo ……. La proposta di Legge è finalizzata a consentire, al personale dipendente di ruolo regionale attualmente in servizio, individuato nella L.R. 3/2010 nell’art. 12, comma 2, lett. a) -operai irrigui e forestali- e lett. c) -dipendenti di cat. C e D con funzioni tecnicoamministrative-, di esercitare il diritto di opzione sul passaggio definitivo nei ruoli dell’Agenzia ARIF, in estensione a quanto già previsto nella stessa legge, e precisamente al comma 5 del medesimo articolo, laddove veniva prevista la possibilità di scegliere -a domanda- la tipologia del contratto collettivo nazionale cui fare riferimento. Al riguardo, si specifica che gli operai di ruolo, di cui alla lett. a) della legge in oggetto, hanno partecipato, nel 2005, ad una selezione concorsuale regionale, a seguito della quale gli stessi sono stati inquadrati nei ruoli della Regione con Contratto RegioniAutonomie Locali. Detta esigenza, si rende necessaria, altresì, considerato che, nelle more del passaggio definitivo nei ruoli dell’Agenzia dei dipendenti regionali, così come previsto dalla L.R. 3/2010, è stato immesso, nell’organico del nuovo Ente, un elevato numero di altri lavoratori provenienti da altre Società (SMA), così come sono sempre più insistenti voci che preannunciano l’imminente trasferimento di ulteriori dipendenti in procinto di passare da altri Enti (Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari, Comunità Montane, ecc.), tutti con contratto diverso dal Contratto Collettivo Nazionale Regione-Enti locali, verso l’ARIF. Pertanto, essendo venute meno le condizioni iniziali contenute nella L.R. 3/2010, che, di fatto, prevedeva un organico dell’Agenzia costituito prioritariamente dal personale di ruolo della Regione (operai, tecnici ed amministrativi), e, non avendo trovato attuazione quanto contenuto nell’art.16, comma 5, della medesima Legge, in ordine alla valorizzazione delle professionalità degli operai di ruolo, che hanno sostenuto le prove concorsuali nel 2005 e, quindi, regolati dal C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali, con la proposta di Legge in oggetto, si prevede che tutti questi lavoratori regionali interessati possano operare la scelta di transitare, o meno, nei ruoli dell’Agenzia ARIF. Naturalmente, per quanto concerne, nello specifico, gli operai, coloro che dovessero optare per la scelta di rimanere nei ruoli della Regione, non avendo la possibilità di proseguire la specifica attività legata alle funzioni oramai delegate all’Agenzia, gli stessi saranno riqualificati per lo svolgimento di ulteriori attività nell’ambito della categoria di appartenenza, sulla base delle necessità operative della Regione, nei rispettivi ambiti provinciali. La presente proposta di Legge non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate a carico del bilancio regionale. Bari, 06/02/2012 IL RELATORE Giovanni Brigante PROPOSTA DI LEGGE “Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 2010, n° 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali).” La legge regionale 25 febbraio 2010, n° 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) - al comma 2 dell’art. 12 è integrata dalla seguente lettera: “d) prima dell’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia, il personale di ruolo di cui alle lettere a) e c), ivi compreso quello in avvalimento, potrà esercitare, a richiesta, il diritto di opzione a transitare nei ruoli dell’Agenzia ovvero a permanere nei ruoli regionali. L’Amministrazione, per quanto concerne gli operai, assume l’obbligo della riqualificazione.” I CONSIGLIERI Giovanni Brigante Francesco Laddomada