Testo Proposta - Consiglio Regionale della Puglia

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PROPOSTA DI LEGGE
“Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 2010, n° 3 (Disposizioni in
materia di attività irrigue e forestali).”
Relatore
Giovanni Brigante
“Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 2010, n° 3 (Disposizioni in
materia di attività irrigue e forestali).”
RELAZIONE
Con la Legge Regionale n.3 del 2010, la Regione Puglia istituiva l’Agenzia Regionale
per le Attività Irrigue e Forestali -denominata ARIF- ente strumentale della medesima
Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed operante nell’ambito delle
attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell’agricoltura
ed alla tutela del patrimonio boschivo.
Con gli artt. 2 e 3 della citata L.R. venivano individuati i compiti e le funzioni poste in
capo all’Agenzia e, con l’art. 12, individuate le risorse umane necessarie per il
funzionamento della stessa.
In particolare, il comma 2 dell’art. 12, prevedeva:
2. In fase di prima istituzione l’Agenzia si avvale:
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle
dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che
transitano alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni);
b) … omissis..;
c) dei dipendenti di ruolo della Regione, già addetti all’organizzazione e
all’amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla Regione Puglia e
trasferite all’Agenzia, mediante l’istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a
beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con
oneri a carico del bilancio regionale.
Con lo stesso art. 12 veniva stabilito che:
3. …omissis… Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati
nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma
5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e
autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della
natura giuridica dell’Agenzia.
Inoltre, con il comma 5, veniva previsto che:
5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione
Puglia transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono
inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del
relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.
Infine, con l’art. 16 “Disposizioni finanziarie e transitorie”, ed in particolare al comma
5, veniva sancito:
5. I Commissari straordinari adottano, entro il 31 dicembre 2010, la dotazione
organica provvisoria, sottoposta all’approvazione della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 4, nell’ambito della quale vengono valorizzate le professionalità degli
operai di ruolo …….
La proposta di Legge è finalizzata a consentire, al personale dipendente di ruolo
regionale attualmente in servizio, individuato nella L.R. 3/2010 nell’art. 12, comma 2,
lett. a) -operai irrigui e forestali- e lett. c) -dipendenti di cat. C e D con funzioni tecnicoamministrative-, di esercitare il diritto di opzione sul passaggio definitivo nei ruoli
dell’Agenzia ARIF, in estensione a quanto già previsto nella stessa legge, e
precisamente al comma 5 del medesimo articolo, laddove veniva prevista la possibilità
di scegliere -a domanda- la tipologia del contratto collettivo nazionale cui fare
riferimento.
Al riguardo, si specifica che gli operai di ruolo, di cui alla lett. a) della legge in oggetto,
hanno partecipato, nel 2005, ad una selezione concorsuale regionale, a seguito della
quale gli stessi sono stati inquadrati nei ruoli della Regione con Contratto RegioniAutonomie Locali.
Detta esigenza, si rende necessaria, altresì, considerato che, nelle more del passaggio
definitivo nei ruoli dell’Agenzia dei dipendenti regionali, così come previsto dalla L.R.
3/2010, è stato immesso, nell’organico del nuovo Ente, un elevato numero di altri
lavoratori provenienti da altre Società (SMA), così come sono sempre più insistenti voci
che preannunciano l’imminente trasferimento di ulteriori dipendenti in procinto di
passare da altri Enti (Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari, Comunità Montane, ecc.),
tutti con contratto diverso dal Contratto Collettivo Nazionale Regione-Enti locali, verso
l’ARIF.
Pertanto, essendo venute meno le condizioni iniziali contenute nella L.R. 3/2010, che, di
fatto, prevedeva un organico dell’Agenzia costituito prioritariamente dal personale di
ruolo della Regione (operai, tecnici ed amministrativi), e, non avendo trovato attuazione
quanto contenuto nell’art.16, comma 5, della medesima Legge, in ordine alla
valorizzazione delle professionalità degli operai di ruolo, che hanno sostenuto le prove
concorsuali nel 2005 e, quindi, regolati dal C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali, con la
proposta di Legge in oggetto, si prevede che tutti questi lavoratori regionali interessati
possano operare la scelta di transitare, o meno, nei ruoli dell’Agenzia ARIF.
Naturalmente, per quanto concerne, nello specifico, gli operai, coloro che dovessero
optare per la scelta di rimanere nei ruoli della Regione, non avendo la possibilità di
proseguire la specifica attività legata alle funzioni oramai delegate all’Agenzia, gli stessi
saranno riqualificati per lo svolgimento di ulteriori attività nell’ambito della categoria di
appartenenza, sulla base delle necessità operative della Regione, nei rispettivi ambiti
provinciali.
La presente proposta di Legge non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori
entrate a carico del bilancio regionale.
Bari, 06/02/2012
IL RELATORE
Giovanni Brigante
PROPOSTA DI LEGGE
“Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 2010, n° 3 (Disposizioni in
materia di attività irrigue e forestali).”
La legge regionale 25 febbraio 2010, n° 3 (Disposizioni in materia di
attività irrigue e forestali) - al comma 2 dell’art. 12 è integrata dalla
seguente lettera:
“d) prima dell’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia, il personale di ruolo
di cui alle lettere a) e c), ivi compreso quello in avvalimento, potrà
esercitare, a richiesta, il diritto di opzione a transitare nei ruoli
dell’Agenzia ovvero a permanere nei ruoli regionali.
L’Amministrazione, per quanto concerne gli operai, assume l’obbligo della
riqualificazione.”
I CONSIGLIERI
Giovanni Brigante
Francesco Laddomada
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