PROPOSTA DI LEGGE “ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELLE LL.RR. 25 E 26/2006 E SUCC. INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONI” Nicola Tagliente Giammarco Surico Angelo Cera Michele Saccomanno Francesco Damone Rocco Palese RELAZIONE L’attuale quadro normativo rende urgente sul territorio della nostra Regione l’attuazione di un sistema, che garantisca una gestione più organica e coerente delle funzioni sociali dei servizi sanitari e socio-sanitari già presenti nelle Aziende, oltre al raccordo con le funzioni socio-assistenziali esercitate dagli Enti-Locali, perché si realizzi l’effettiva integrazione socio-sanitaria. La costituzione del Servizio Sciale Professionale nelle Aziende sanitarie e in quelle ospedaliere può rappresentare uno degli elementi fondati di questa svolta, perché una tonoma articolazione dirigenziale è premessa fondamentale per il raggiungimento di quei livelli di autonomia e di maggiore qualificazione degli assistenti sociali, i quali da sempre, per formazione professionale propria, sono gli operatori competenti in materia di organizzazione e gestione dei servizi e quindi in grado di dare un valido contributo di risanamento del Servizio Sanitario Regionale; tale atto non solo andrebbe incontro alle aspettative professionali dei numerosi assistenti sociali della sanità pugliese, ma porrebbe le nostre Aziende sullo stesso piano di quelle regioni come Toscana e Lazio, che in tal senso si sono già da tempo orientate. Ci permettiamo di rappresentare una possibile articolazione organizzata, finalizzata, attraverso il miglioramento dei servizi e degli interventi deputati alla prevenzione e gestione del disagio e della malattia, a garantire e tutelare il “diritto alla salute” dei cittadini, salute che va intesa sempre più come stato di benessere psico-fisico e sociale dell’individuo e di questi nella collettività, partecipando attivamente al raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari che devono caratterizzare l’offerta delle moderne Aziende sanitarie e ospedaliere. Alla luce della Legge 3/02/2006 n° 27 – di conversione del D.L. 3/12/2005 di modifica alle Leggi 251/2000 e 42/1999 – con la quale viene istituito il Servizio Sociale Professionale in Sanità; in attuazione della L.RR: 25/06 e successive modificazioni e integrazioni, che all’Art. 14 punto 14) prevede l’istituzione nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sociale Professionae e ne affida la dirigenza a professionisti Assistenti Sociali; tenuto conto che l’individuazione di servizi autonomi, con responsabilità dirigenziali affidate ai medesimi professionisti che ne fanno pare, per l’area delle professioni di comparto risponde all’esigenza di miglioramento dei livelli di autonomia e di qualificazione dei professionisti, andando a riconoscere e valorizzare l’evoluzione normativa che il percorso formativo di dette professioni è andato acquisendo nel processo di riforma delle istituzioni universitarie degli ultimi anni, mediante l’istituzione di corsi di laurea e laurea specialistica; la Regione Puglia, nel riconoscere valenza strategica alle LL. 27/06 e 251/00, individua l’area propria del Servizio Sociale Professionale e della Professione di Assistente Sociale quale risorsa per un nuovo approccio organizzativo, incentivando ed estendendo il conferimento diretto di responsabilità per la specifica area di competenza, come previsto dalla citata normativa, attraverso l’istituzione del Servizio Sociale Professionale diretto da un dirigente proveniente dalla stessa area, con le seguenti finalità: dare attuazione alle LL. 27/06 E 251/00, realizzando nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere l’affidamento dell’Area di competenza a professionisti Assistenti Sociali con l’introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro, a riconoscimento delle potenzialità del Servizio Sociale Professionale; garantire la trasversalità dell’articolazione del Servizio Sociale Professionale all’interno del sistema sanitario aziendale, mantenendo un costante collegamento tra i dipartimenti e i servizi territoriali e realizzando una rimodulazione del modello organizzativo, con l’intento di ottimizzare l’impiego delle risorse e a migliorare le prestazioni rese al cittadino; monitorare la progressiva realizzazione del Servizio Sociale Professionale in tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del territorio Regionale tramite periodiche verifiche sulle loro attuazione e sui risultati conseguiti. P. D. L. “ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELLE LL.RR. 25 E 26/2006 E SUCC. INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONI” Art. 1 – Istituzione del Servizio Sociale Professionale 1. Al fine di assicurare una adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività, mediante l’ottimizzazione, il coordinamento e il controllo di qualità delle prestazioni dei professionisti Assistenti Sociali, le Aziende Sociali, le Aziende Ospedaliere istituiscono il Servizio Sociale Professionale in rapporto alla tipologia aziendale, attraverso la costituzionedi unità operative di assistenza sociale, qualificate quali unità organizzative dirigenziali complesse o semplici in relazione alla complessità, all’ampiezza e alla rilevanza strategica, secondo criteri definiti attraverso la concertazione con le OO.SS.. 2. I compiti dei dirigenti del Servizio di cui sopra, come quelli dei dirigenti medici e degli altri profili sanitari, tecnici e professionali, concorrono, per gli aspetti di competenza, alla identificazione e realizzazione degli obiettivi individuati dalla Direzione Generale dell’Azienda per la programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dell’erogazione delle prestazioni proprie della specifica area professionale legate alla promozione della salute e dell’integrazione socio-sanitaria e sono definiti all’interno dell’Atto di autonomia aziendale. Art. 2 – Articolazione organizzativa 1. Il Servizio Sociale Professionale è organizzato attraverso la costituzione di Unità Operative di assistenza sociale presso ciascun Distretto, garantendo la presenza dei professionisti nelle seguenti aree: - area distrettuale area materno infantile area anziani area della salute mentale area della riabilitazione – accertamento handicap (L. 104/92) area inserimento scolastico e lavorativo area delle dipendenze patologiche area ospedaliera area della formazione 2. Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere attribuiscono la diretta responsabilità e gestione delle attività e delle funzioni connessead un Assistente Sociale dirigente per ciascuna U.O., individuato con le modalità previste dall’Art. 7 della Legge 251/00 e successive modificazioni. 3. Il sistema organizzativo del Servizio Sociale Professionale dovrebbe essere modulato in rapporto alla tipologia, complessità e dimensione aziendale, in considerazione del fatto che, per ciascuna area di cui sopra, occorre individuare un Assistente Sociale responsabile, che dovrà essere collocato in categoria DS, secondo quanto indicato nel vigente CCNL Sanità. 4. Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere possono istituire, di concerto con l’Università e i Corsi di Laurea in scienze del Servizio Sociale (cl. 6) e programmazione e Gestione delle Politiche Sociali (cl. 57/S), oppositi percorsi formativi, che potranno concorrere allo sviluppo professionale, alla formazione integrata degli operatori, alla ricerca e alla supervisione professionale, nell’ottica del superamento della frammentazione dei processi/percorsi di continuità assistenziale e di presa in carico dei bisogni delle persone attraverso corrette politiche di integrazione. Art. 3 – Funzioni del Servizio Sociale Professionale. Sono di competenza del Servizio Sociale Professionale le funzione attribuite ai professionisti dell’Ordinamento della professione di assistenza sociale, nonché quelle attribuite dalle vigenti normative sull’integrazione socio-sanitaria, che di seguito si enucleano e si evidenziano per una migliore comprensione: a) concorrono alla individuazione e realizzazione degli obiettivi generali dell’Azienda e di quelli specifici dell’area di competenza; b) garantiscono l’erogazione dei livelli di assistenza per la parte di competenza, nonché la promozione delle attività di prevenzione, cura, sostegno e riabilitazione degli individui, delle famiglie e della collettività; c) programmano, organizzano, coordinano, gestiscono, verificano e controllano le risorse umane e e materiali necessarie per l’erogazione delle prestazioni sociali nei servizi offertaai all’utenza sia in regime di ricovero che territoriale e domiciliare; d) programmano il fabbisogno formativo di base, complementare e permanente, e delle attività di studio, di ricerca, di didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e socio-sanitari, nonché in quelli dove si richiedono le specifiche competenze professionali; e) promuovono e concorrono alla formazione del personale di supporto; f) selezionano gli operatori per titolarità degli insegnamenti delle materie teoriche e pratiche dal contenuto professionale, per la guida dei tirocini e per il tutorato, in collaborazione con l’Università per i Corsi di Laurea ed i Master; g) promuovono i progetti di ricerca e revisione della qualità e degli esiti delle diverse attività socialimediante la definizione di protocolli valutativi e di specifici indicatori di qualità; h) sviluppano la ricerca e la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di nuovi protocolli operativi mirati alla soluzione dei problemi riabilitativi e tecnico-assistenziali; i) partecipano alla identificazione dei bisogni di salute della persona, della famiglia e della collettività e alla conseguente elaborazione delle strategie aziendali pwer il raggiungimento dell’obiettivo di una più efficace ed efficiente risposta ai bisogni dell’utenza, attraverso l’individuazione delle risorse necessarie e disponibili per soddisfare tali bisogni; j) pianificano, gestiscono e valutano l’intervento sociale; k) concorrono alla promozione dell’educazione alla salute mirata alle attività di prevenzione. Art. 4 – Dirigenza L’incarico di dirigente della professione di assistente sociale è conferito ai swensi del D.P.R. 328/00, a professionista Assistente Sociale iscritto alla sez. A dell’Albo dell’Or5dine degli Assistenti Sociali, denominata degli “Assistenti Sociali Specialisti”, secondo le procedure previste dall’Art. 7 della L. 251/00, così come modificata dalle Leggi 138/04 e 27/06, e in aderenza alla specifica normativa contrattuale; in particolare nella fase transitoria l’incarico dirigenziale è attribuito a seguito di procedura selettiva, con contratto a tempodeterminato di durata triennale rinnovabile, al personale inquadrato nella categoria DS oppure con un’anzianità di servizio di almeno cinque annui nella categoria D. A tal fine: - è indetto per ciascuna azienda sanitarie e ospedaliera specifico avviso per titoli e colloquio, da pubblicarsi sul bollettino Ufficiale della Regione e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica; la commissione esaminatrice dovrà essere composta da un componente della Direzione Generale, in qualità di Presidente, nonché da due esperti dell’area sociale. Ai fini della valutazione dei candidati, la commissione definisce preventivamente un’opposita griglia per la valutazione dei titoli ed opposite modalità per l’effettuazione della prova orale, nel rispetto della normativa vigente; - il trattamento economico del Dirigente Assistente Sociale è disciplinato dal CCN dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del SSN, nel rispetto della modalità di graduazione degli incarichi dirigenziali previste in sede aziendale per le diverse tipologie di incarichi professionali; - per i posti di dirigente della professione di Assistente Sociale di nuova istituzione, le Aziende rideterminano la propria dotazione organica attraverso misure compensative, trasformando i posti già occupati dal personale del ruolo tecnico del comparto che, nell’Azienda, consegue la nuova qualifica. Art. 5 – Coordinamento attività Socio Sanitarie Distrettuali Il Coordinamento delle attività socio-sanitarie distrettuali è attribuito al Direttore Generale previo parere favorevole del Direttore di Distretto ad un Assistente Sociale iscritto alla Sez. a) – detta degli assistenti Sociali Specialisti, - iscritto all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia con maggiore anzianità di servizio ed esperienza professionale in possesso da Laurea Specialistica – classe di Laurea 57/s - e /o Laurea Classe 6 inquadrato nel livello economico DS avente qualifica di Assistente Sociale Esperto. Art. 6 – Norma Finanziaria Nell’ambito dell’autonomia gestionale loro attribuita, i Direttori Generali, attraverso gli strumenti di programmazione e l’adozione dell’atto aziendale, attuano la presente legge tenendo conto delle risorse finanziarie annualmente assegnate con il Riparto del Fondo sanitario regionale e assicurando il vincolo del bilancio. Art. 7 – Norme transitorie In attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali previste nell’Art. 4, il Direttore Generale può conferire l’incarico fiduciario, per una durata di due anni eventualmente rinnovabile3 una sola volta, a coloro che risultino vincitori di concorso interno per la categoria DS (Assistente Sociale Esperto) con il massimo dei titoli e dell’anzianità di servizio previsti.