UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Serrungarina Belforte all'Isauro Fermignano Novafeltria Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Peglio Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania AVVISI Entro il 4 luglio 2010 gli enti dovranno approvare il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo, adeguandosi alle norme contenute nell’art. 7 della legge 18/06/2009, n. 69. Per gli enti inadempienti sono previste sanzioni molto severe e l’automatica applicazione del termine massimo di 30 gg. per tutte le pratiche non regolate. L’Ufficio Unico fornirà, al riguardo, il proprio supporto attraverso l’invio di apposito provvedimento che potrebbe essere adottato in consiglio comunale nella tornata di giugno, normalmente destinata all’approvazione del conto consuntivo. Avv. Raffaello Tomasetti Resp.Ufficio Unico Controlli Interni L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://uucontrolli-interni.spaces.live.com /. SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE A1 ADEMPIMENTI FISCALI - SCADENZE LUNEDI’ 1 FEBBRAIO 2010 DICHIARAZIONE ANNUALE IVA – PERIODO D’IMPOSTA 2009 Allo scopo di poter utilizzare in compensazione con il mod. F24 il credito Iva di entità superiore a euro 10.000,00 a decorrere dal 16 marzo prossimo, inizia a decorrere il termine dal quale è possibile procedere alla presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale Iva inerente al periodo d’imposta 2009 in forma autonoma, tenendo, inoltre, presente che per le compensazioni superiori a euro 15.000,00 è anche necessaria l’apposizione del visto di conformità. N.B: la presentazione dell’adempimento dichiarativo nel corso del corrente mese, consente di beneficiare dell’esonero dalla presentazione dellaComunicazione dati Iva inerente l’anno 2009”. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’–DENUNCIA CESSAZIONE E/O VERSAMENTO Ai sensi del comma3 dell’art. 8 del dlgs 15 novembre 1993, n. 507, i soggetti interessati individuali: -nel titolare degli impianti mediante i quali viene diffuso il messaggio pubblicitario (in via principale); - nel soggetto che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità (obbligato solidale); Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 1 mentre per le pubbliche affissioni, nel soggetto che richiede il servizio; devono procedere al pagamento del tributo, inerente alla pubblicità annuale oppure a segnalare l’intervenuta cessazione dell’iniziativa. Si ritiene utile rammentare per la pubblicità inerente a periodi inferiori all’anno, l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione al momento di presentazione della relativa dichiarazione e che per la pubblicità annuale, l’imposta può essere corrisposta, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del dlgs 15 novembre 1993, n. 507, in rate periodiche, se l’ammontare complessivamente risulta di entità superiore a euro 1.549,37 (e, quindi, entro la fine del mese di gennaio, marzo, giugno e settembre). IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’- VERSAMENTO PRIMA QUOTA ANNUA Nell’ipotesi di rateizzazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del dlgs 15 novembre 1993, n. 507, se l’ammontare complessivamente dovuto risulta di entità superiore a euro 1.549,37, pagamento della prima quota dell’imposta comunale sulla pubblicità. PROPRIETARI DI FABBRICATI I proprietari di fabbricati devono procedere alla presentazione della prevista denuncia all’Agenzia del territorio per l’inagibilità dei fabbricati iscritti in catasto per l’accertato degrado fisico e/o per l’eventuale obsolescenza che non può essere superata con normali interventi di manutenzione. REDDITO DOMINICALE Presentazione all’Agenzia delle entrate della denuncia di variazione del reddito dominicale, da parte dei proprietari degli affittuari o associati nella conduzione di terreni, sui quali si sono verificate situazioni e/o cause di variazione in aumento o in diminuzione del reddito. TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)- PAGAMENTO ANNUALE Pagamento in unica soluzione, da parte dei soggetti che occupano spazi pubblici, della Tosap – tassa per l’occupazione degli spazi e delle aeree pubbliche semprechè, ai sensi dell’art. 50 del dlgs 15 novembre 1993, n. 507, non risultino sussistenti variazioni che determinano un maggior tributo rispetto all’anno precedente, mediante versamento presso le agenzie postali con apposito bollettino di conto corrente intestato al Comune (o all’agente della riscossione incaricato dal Comune medesimo) o alla Provincia. Per i Comuni che hanno stipulato l’apposita convenzione, il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24. TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSA)-PAGAMENTO RATEALE Pagamento della prima rata (senza interessi) da parte dei soggetti che occupano spazi pubblici e che hanno optato per il versamento rateale, ai sensi dell’art. 50, comma 5- bis, del dlgs 15 novembre 1993, n. 507 (in quanto di entità superire a 258,23 euro), della Tosa- tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche semprechè ai sensi dell’art. 50 del dlgs 15 novembre 1993, n. 507, non risultino sussistenti variazioni che determinano un maggior tributo rispetto all’anno precedente. LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2010 IRAP – ACCONTO MENSILE – AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI Pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dell’acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilai a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente mediante versamento utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriato codice tributo: “380E-IRAP”REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE – AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI Pagamento da arte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 2 trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo: “100E – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati”. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO-AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI Pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo: “104E – Ritenute sui rediti di lavoro autonomo”. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE-AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI Pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il modello E-24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo “100ERitenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 2010 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF- SOSTITUTI D’IMPOSTA Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta: - a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti all’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo:3848): - della rata mensile di acconto determinata applicando le aliquote al reddito imponibile del precedente periodo d’imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (codice tributo: 3847); - in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848); mediante versamento: - per i soggetti titolari di partita Iva, esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line o per il tramite degli intermediari abilitati che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del dl 223/2006 convertito in legge 248/2006); AMMINISTRAZONI LOCALI_ QUOTA FORFETTARIA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Termine utile, ai sensi della legge 256/1999 e del dlgs 267/2000, per procedere al pagamento, da parte degli enti locali della quota forfetaria degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori non dipendenti, gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e li iscritti alla gestione separata Inps (art. 2, comma 26, della legge 256/1999) che rivestono la qualifica di amministratori locali. A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A 2.1 DETERMINAZIONE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ PER I PUBBLICI DIPENDENTI IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA E’ stato pubblicato sulla G.U n. 15 del 20/1/2010 il decreto del Ministro Brunetta che determina le nuove fasce orarie di reperibilità in caso di assenza per i malati: dal 5/2/2010 - Mattino 9- 13 - Pomeriggio 15-18 Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 3 A 2.2 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI Albo pretorio dei comuni on – line dal 1° luglio. La pubblicazione degli atti solo attraverso il sistema on – line il tutto a valenza legale. A 2.3 TARSU – TIA LE SCADENZE Tariffa integrata ambientale slitta al 30 giugno 2010 il termine a partire dal quale i comuni possono passare dalla Tarsu alla Tia (D.L. n. 194/2009 G.U. n. 302 del 30/12/2009). A 2.4 REGOLAMENTI DA MODIFICARE I regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vanno ristrutturati per effetto della legge finanziaria e del decreto “Brunetta” Questi gli interventi principali: Le modifiche da attuare al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi Uffici Incarichi dirigenziali, incarichi di staff e incarichi a contratto Organici Partecipazione dei vertici alla programmazione triennale del fabbisogno Accesso Mobilità, lavoro accessorio, stabilizzazioni, diritto d’opzione Incarichi Criteri, modalità, procedure comparative Incompatibilità Attuazione di autorizzazioni e controlli Organizzazione Procedure e verifiche sulle assenze per malattia A 2.5 APPALTI REGOLAMENTO Il 17 dicembre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA Tasso BCE 1,00% A.3.2. Tassi – Stati Uniti FED 1,00% Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 4 A.3.3. TASSI DI INTERESSE TRIBUTARIO Fonte attuativa Ritardata iscrizione a ruolo Riferimento normativo Art. 44 e 44 – bis dpr 602/73 Art. 20 dpr 602/73 Rateizzazione cartella di pagamento Art. 21 dpr 602/73 4,5% annuo Primo Ottobre 2009 Sospensione amministrativa della riscossione Art. 39 dpr 602/73 4,5% annuo Primo Ottobre 2009 Pagamento rateale delle imposte da dichiarazione Art. 20 dlgs 241/97 4% annuo Pagamenti rateali a seguito di controllo delle dichiarazioni Art. 36 – bis e 36 – ter dpr 600/73 3,5% annuo Dichiarazioni presentate dal Primo Luglio 2009 Primo Gennaio 2010 Accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale Dlgs 218/97 3,5% semestrale Primo Gennaio 2010 Rimborsi imposte di successione e ipocatastali Dilazione imposta di successione e donazione Art. 42 e 37 dlgs 346/90 1% semestrale Primo Gennaio 2010 Art. 38 dlgs 346/90 3% annuo a scalare Primo Gennaio 2010 Rettifica dichiarazioni di successone Ravvedimento operoso Art. 37 dlgs 346/90 Art. 13 dlgs 47/97 Art. 45 e art. 89 tuir 2,5% semestrale 1% annuo Primo Gennaio 2010 Primo Gennaio 2010 Primo Gennaio 2010 Adesioni agli inviti al contradditorio e al PVC Dlgs 218/97 1% annuo Primo Gennaio 2010 Sanzioni ridotte INPS Art. 116, 1% annuo comma 15 L. 3388/2000 Art. 46 dpr 1% annuo 131/86 e Art. 17 dlgs 346/90 Primo Gennaio 2010 Descrizione tasso Rimborso di imposte pagate DM 21.05.2009 Interessi non computati per iscritto DM 04.12.2009 Rendite e pensioni DM 23.12.2009 Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Nuovo tasso Decorrenza 2% annuo – 19% semestrale 4% annuo Primo Gennaio 2010 1% annuo Primo Ottobre 2009 Primo Gennaio 2010 Gennaio 2010 5 A 3.4 L’EVOLUZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI NEL TEMPO TERMINE INIZIALE TERMINE FINALI 21.4.1942 16.12.1990 01.01.1997 01.01.1999 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2004 01.01.2008 01.01.2010 15.12.1990 31.12.1996 31.12.1998 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2003 31.12.2007 31.12.2009 (GU. N. 291 DEL 15/12/2009) MISURA PERCENTUALE 5% 10% 5% 2,5% 3,5% 3,0% 2,5% 3% 1% A. 3.5. COEFFICIENTE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA DAL 1900 AD OGGI anno 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 coefficiente 1,7380 1,6333 1,5495 1,4870 1,4307 1,3580 1,3070 1,2848 1,2621 1,2425 anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 coefficiente 1,2114 1.1798 1.1518 1,1242 1,1023 1.0838 1,0626 1,0446 1,0119 1,000 A.3.6 INDICE ISTAT NOVEMBRE 2009 Canoni di locazione – Indice istat di novembre 2009. L’Istat comunica gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi a novembre 2009.La variazione percentuale dell’indice rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (novembre 2008 –nov.2009) è pari allo 0,7 che, ridotto al 75% ai fini dell’adeguamento annuale dei canoni di locazione di immobili, corrisponde allo 0,525 %. A4 NOTIZIE IN BREVE A 4.1 Nelle Marche il paese più virtuoso al quale il Ministero dell’Economia ha assegnato il premio più consistente in rapporto agli abitanti nell’anno agli enti più virtuoso che hanno rispettato il patto di stabilità 2008. A 4.2 LA CORTE DEI CONTI: BENE GLI ENTI LOCALI Gli enti locali e territoriali hanno notevolmente contribuito, anche al di là delle più rosee previsioni contenute nei documenti programmatici, al riequilibrio della finanza pubblica. Tuttavia, perdura un trend al rialzo delle spese correnti e una forte contrazione di quelle destinate agli investimenti. Inoltre, va rivisto il modello delle esternalizzazioni dei servizi, in quanto a un costante aumento delle partecipazioni societarie, è corrisposto un diffuso riscontro Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 6 di perdite di esercizio. Infine, sì alla riforma del patto di stabilità, correggendo le misure oggi vigenti, soprattutto quelle sulla premialità degli enti virtuosi. E’ quanto si rileva dalla lettura dell’indagine conoscitiva sulla finanza locale, relativa ai dati del 2008, che le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno presentato nei giorni scorsi in sede di audizione innanzi la commissione bilancio della Camera. A 4.3 CORTE DEI CONTI: ICI PRIMA CASA, I CERTIFICATI DEVONO ESSERE PIÙ UNIFORMI Per poter procedere alla definizione di criteri uniformi, atti a definire i criteri di massima da seguire sull’attestazione di veridicità delle certificazioni che i comuni inviano alla Corte dei conti sul mancato gettito Ici prima casa 2008, occorrerà che sul punto si pronuncino ulteriori sezioni regionali della magistratura contabile. Solo così, infatti, potrà avviarsi una più compiuta e attenta riflessione sul compito cui è stata chiamata la Corte dei conti dalle disposizioni del decreto legge n. 154 del 2008. Resta però fermo il principio che, qualunque sia il metodo seguito dalle articolazioni regionali della Corte, l’esito della verifica deve essere formalizzato in una specifica pronuncia riferita individualmente ai singoli certificati trasmessi dagli enti locali. E’ quanto propone la sezione autonomie della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 1/2010, con la quale affronta la problematica di voler dare un indirizzo uniforme al compito cui è stata chiamata dal citato decreto legge n. 154. A 4.4 SE AUMENTANO GLI ABITANTI CRESCONO ANCHE LE INDENNITÀ Non c’è patto di stabilità o contenimento della spesa pubblica che tenga. Quando varia la popolazione residente, le indennità degli amministratori locali possono essere incrementate. E non occorrerà nemmeno attendere la rilevazione decennale che svolge l’istituto nazionale di statistica, essendo sufficiente il dato accertato dagli uffici anagrafici del comune. E’ quanto ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della regione Veneto della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 206/2009 chiarisce le modalità applicative della misura delle indennità spettanti, ex dm. N. 119/2000 agli amministratori locali. Norma questa che lo si ricorderà aggancia il valore di tali indennità, definite tali perché “ristorano gli amministratori per l’impegno svolto a favore della collettività amministrata”, al numero della popolazione residente, suddivisa in diverse classi demografiche. A 4.5 CIRCOLARE INFORMATIVA IFEL BILANCI 2010 (scaricabile anche sul ns. sito controlli interni) E’ stata pubblicata la circolare IFEL con la quale vengono forniti suggerimenti per la gestione del bilancio 2010 e per il patto di stabilità 2010 – 2011 (Il Sole 24 Ore 25/1/2010 Enti Locali). PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI DISMISSIONI, LA CONSULTA CANCELLA LA SEMPLIFICAZIONE (ART. 58 L. 133/2008) La delibera di consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non può costituire variante allo strumento urbanistico generale. E’ questa la conseguenza della sentenza 340/2009 con cui la Corte costituzionale ha bocciato l’articolo 58, comma 2, del Dl 112/2008. Il “no” della Corte dipende dal fatto che l’articolo 117, comma 3, della Costituzione assegna il governo del territorio alla competenza concorrente fra lo Stato, che ha il potere di fissare i principi fondamentali, e le Regioni, alle quali spetta l’emanazione della disciplina di dettaglio (trovano così fondamento le obiezioni delle regioni. La norma censurata, nell’attribuire gli effetti di variante al piano delle alienazioni ed escludendo l’obbligo delle verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata, di fatto introduceva una disciplina di dettaglio di competenza del legislatore regionale. Gli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione da parte dell’ente ed individuati nel piano da allegare al bilancio di previsione necessitano dunque di verifica rispetto alla conformità urbanistica. Il loro inserimento nell’elenco non ne determina l’effetto di variante Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 7 ma impone, ove necessario, l’adozione degli atti di pianificazione urbanistica definiti con norma regionale. La valorizzazione dismissione di immobile non conforme può dunque comportare l’approvazione da parte della giunta comunale di una delibera di avvio del procedimento che prevede l’adozione da parte dell’organo consiliare della variante urbanistica, da pubblicare per almeno 60 giorni a cura dell’ente e inviare a provincia e regione per il parere di conformità. L’iter, i cui tempi variano a seconda delle complessità delle questioni, si conclude con l’approvazione definitiva della variante da parte del consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni eventualmente recepite. Se uno dei principali effetti dell’articolo 58 era lo snellimento delle procedure di pianificazione urbanistica, ora la disciplina assume una valenza prettamente organizzatoria e programmatoria; il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è dunque strumento di razionalizzazione dell’uso delle risorse pubbliche, che passa attraverso una ricognizione delle proprietà immobiliari presenti sul territorio e si concretizza in strumento di pianificazione strategica di medio periodo. La sua approvazione produce effetti dichiarativi della proprietà (articolo 2644 del Codice civile) e sostitutivi dell’iscrizione catastale. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Il nuovo sistema dall’ 1/1/2010 Comparizione della procedura Sistema a regime Vecchia procedura 1 2 3 4 5 Presentazione della domanda all’amministrazione competente Verifica della completezza di documentazione e istruttoria Acquisizione del parere della commissione per il paesaggio Entro 60 giorni, rilascio Dell’autorizzazione o preavviso di diniego Decorsi 60 giorni, l’interessato può richiedere l’autorizzazione alla soprintendenza Nuova procedura 1 2 3 4 5 o In caso di rilascio, l’autorizzazione è inviata alla soprintendenza che può esercitare entro 60 giorni dal 6 ricevimento il suo potere di annullamento (per vizi di legittimità) 6 7 Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Presentazione della domanda all’amministrazione competente Verifica della completezza della documentazione e avvio dell’istruttoria Acquisizione del parere della commissione per il paesaggio Entro 40 giorni dal ricevimento, invio alla soprintendenza (con relazione tecnica illustrativa) La Soprintendenza esprime il parere vincolante Entro 20 giorni dalla resa del parere, l’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione o emana il preavviso di diniego (in conformità al parere della soprintendenza) Entro 45 giorni dal La Soprintenda non esprime il ricevimento parere vincolante Convocazione di una conferenza di servizi, a cui la soprintendenza partecipa o invia un parere scritto, con termine massimo di 15 giorni. Entro 20 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, l’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione o emana il preavviso di diniego. In ogni caso, decorso 60 giorni da quanto la soprintendenza riceve gli atti senza aver reso il suo parere, l’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione o emana il preavviso di diniego (prescindente dal parere della soprintendenza). Gennaio 2010 8 Negli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico gli interventi edilizi possono essere realizzati soltanto a condizione che, oltre al titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o denuncia di inizio dell’attività), si acquisisca preliminarmente anche l’autorizzazione paesaggistica, cioè il provvedimento (previsto inizialmente dalla legge 1497/1939 e ora dal decreto legislativo 42/2004, il codice dei beni culturali e del paesaggio) che ne accerta la compatibilità con il paesaggio. La compatibilità paesaggistica è molto diversa dalla conformità urbanistico – edilizia di cui si occupano i titoli edilizi, perché riguarda esclusivamente, senza fare riferimento ai “classici” parametri edilizi (volumi, superfici, destinazioni d’uso, eccetera), quello che le norme chiamano tuttora l’”esteriore aspetto”, cioè i profili qualitativi dell’intervento e un suo corretto inserimento nel contesto. Peraltro, mentre il titolo edilizio è, sostanzialmente, un “atto dovuto”, che è fatto obbligo di rilasciare quando l’intervento è conforme, l’autorizzazione edilizia è un provvedimento che comporta una valutazione ampiamente discrezionale dell’intervento e delle sue caratteristiche. Per evitare che la discrezionalità si trasformi in arbitrarietà, qualche regione ha definito una griglia di criteri che deve guidare la valutazione delle amministrazioni alle quali è delegata la competenza in materia. L’autorizzazione paesaggistica è necessaria per tutti gli interventi edilizi negli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico per effetto di un provvedimento amministrativo “puntuale” che vincola una determinata e specifica area, non necessariamente piccola) o perché compresi tra quelli vincolati, per la loro “tipologia”, direttamente dalla legge (le sponde dei mari, dei laghi e dei fiumi, le montagne sopra una certa quota, i territori dei parchi statali e regionali, i boschi e le foreste, eccetera) Nel secondo caso, però, non si considerano vincolate le aree che alla data del 6 settembre 1985 (entrate in vigore dalla legge 431/1985, cosiddetta “Galasso”), erano delimitate dagli strumenti urbanistici comunale come zone A (centri storici) o B (parzialmente o totalmente edificate) e anche quelle delimitate diversamente se ricompresse nei piani pluriennali di attuazione (Ppa, oggi non più esistenti) con previsione di edificabilità attuata. Il codice dei beni culturali attribuisce le competenze autorizzative in materia di paesaggio alle Regioni, che possono però delegarle alle province, ai comuni singoli o in forma associativa, a condizione che tali soggetti assicurino un adeguato livello di competenza tecnico – scientifica in materia di paesaggio (e, nel caso dei Comuni, garantiscano la distinzione tra funzioni paesaggisti che funzioni urbanistico – edilizie). L’autorizzazione paesaggistica è valida cinque anni, decorsi i quali per le eventuali parti del progetto non realizzate si deve acquisirne una nuova. Il codice dei beni culturali ha previsto l’istituzione delle commissioni per il paesaggio i cui componenti devono possedere una “particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”. Le commissioni esprimono un parere obbligatorio e non vincolane a supporto delle amministrazioni che esercitano le funzioni paesaggistiche. Le regioni hanno il compito di promuovere l’istituzione e disciplinarne il funzionamento . SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA N. 18/2010 Canoni pubblicità in commissione tributaria Il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari si contesta in commissione tributaria. Non è materia invece di competenza del giudice ordinario in quanto si tratta pur sempre di un tributo. Questi i principi Il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante dell’imposta comunale sulla pubblicità. Quindi è equiparabile all’imposta sulla pubblicità e al pari di questa e conserva la qualifica di tributo. -La conseguenza sul piano processuale è quindi che le controversieaventi ad oggetto il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari hanno natura tributaria, senza problemi di costituzionalità sull’attribuzione della controversie alla cognizione delle commissioni tributarie. Corte di Cassazione, Sentenza n. 105 dell’l8 gennaio 2010. Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 9 Cartelloni esenti da Tosap. Sui cartelloni è dovuta l’imposta di pubblicità e non la Tosap. La società che paga l’imposta sulla pubblicità sui cartelloni in strada non deve pagare anche la Tosap. ASSUNZIONI VERIFICHE E CONTROLLI Nelle attività di revisione contabile in materia di personale a tempo indeterminato è necessario verificare: a) quanti dipendenti a tempo indeterminato è possibile assumere; b) quali sono i vincoli in materia di tetto di spesa. A tal fine il controllo deve essere effettuato prendendo in esame una differente normativa a seconda se l’ente sia soggetto o escluso al patto di stabilità Enti non soggetti al patto di stabilità. Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità ai sensi dell’articolo 1 comma 562 della legge 296/2006, finanziaria 2007, le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004 e non possono procedere a nuove assunzioni di personale se non in relazione a precedenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nel precedente anno e in base all’articolo 76, comma 2 del dl 112/2008 possono assumere in deroga alle cessazioni e tetto di spesa ai sensi dell’articolo 3 comma 121 della legge 244/2007, Finanziaria 2008, ci comuni con un numero di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci. Enti soggetti al patto di stabilità. Ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della legge finanziaria 2007 gli enti soggetti al patto di stabilità assicurano la riduzione della spesa di personale, non hanno nessun limite di assunzione e possono derogare al tetto di spesa in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 120 della legge finanziaria 2008. Per quanto riguarda la definizione di spesa del personale si applica quanto previsto dall’articolo 76 del dl 112/2008 dove costituiscono spese di personale quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipato o comunque facenti capo all’ente. L’articolo 76 dispone anche il divieto di assunzione per gli enti che non hanno rispettato il patto. Attività di revisione. Nascono dubbi sulle componenti che concorrono alla formazione della spesa del personale, a tal fine una utile guida è il prospetto contenuto nel questionario al rendiconto 2008 inviato alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (punto 7, pag. 24 e 25 per gli enti soggetti al patto; punto 6, pagg. 21 e 22 per gli non soggetti al patto). In relazione alle deroghe in materia assunzione del personale e tetto di spesa, una volta accertato, il rispetto dei parametri previsti dall’articolo 3, commi 120 e 121, il revisore deve verificare se sussistono i presupposti della deroga ed esprimere un parere ai sensi dell’articolo 19 della legge 448/2001, di conseguenza, l’ente è tenuto a fornire una specifica relazione dove dimostra le ragioni che giustificano la deroga al regime ordinario. La deroga si riferisce al fabbisogno di personale e può essere utilizzata per nuove assunzioni e non per sostenere solo maggiori spese ed in ogni caso le assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipo logia contrattuale ai sensi dell’articolo 76, comma 7 del dl 112/2008, sono vietate negli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti. CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23582 DEL 6 NOVEMBRE 2009 Il funzionario “firma”il tributo Il Dlgs n. 507 del 1994, articolo 74, detta disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alle disposizioni che regolano in generale il conferimento delle funzioni amministrative provvedimentali ai dipendenti del Comune, tra le quali rientrano il citato Dlgs n. 267 del 2000, articolo 107 e 109. Il carattere di specialità della disposizione in discorso, in particolare, è ravvisato nella specificità del settore tributario in cui essa si trova inserita. La natura speciale della previsione di cui all’articolo 74 citato porta a ritenere che essa non sia stata né abolita né modificata dal Testo unico del 2000, nonostante che quest’ultima sia ad Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 10 essa posteriore, atteso che, per i principi generali, la legge successiva di carattere generale non incide sulla normativa precedente di carattere speciale. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA 30 SETTEMBRE – 20 NOVEMBRE 2009, N. 24500 L’ente religioso che gestisce un ospedale paga l’ICI anche se non a fini di lucro L’immobile di proprietà di un Ente morale, utilizzando a fini commerciali per lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria, è soggetto all’imposta comunale sugli immobili (Ici). Non rileva, al riguardo, la circostanza che, in coerenza con quanto previsto dallo statuto, non vi sia distribuzione di utili posto che gli stessi sono integralmente reinvestiti nel finanziamento di altre attività di beneficenza, finalizzate, in particolar modo, alla diffusione e alla presenza cristiana. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA 25 MAGGIO – 14 OTTOBRE 2009 N. 21764 Ici, per il terreno qualificato edificabile dal PRG tassa dovuta anche quando l’atto è in itinere Non si può prescindere in alcun modo dalle indicazioni del Piano regolatore ai fini della tassabilità di un terreno agli effetti dell’Imposta comunale sugli immobili, né può essere contestata l’applicazione retroattiva dei criteri valutativi delle aree edificabili deliberati dal Comune. Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni di legge in materia, infine, sono elementi che legittimano la non applicazione delle sanzioni. CORTE DEI CONTI, SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TOSCANA, DELIBERA N. 657/2009 Agente contabile è chi manovra soldi pubblici E’ “agente contabile” anche la società che incassa i proventi delle arre di sorta. E’ agente contabile di fatto- ricorda la deliberazione – chiunque, a qualunque titolo, abbia maneggio di denaro pubblico, indipendentemente dall’esistenza di un titolo giuridico (atto amministrativo, contratto), ed è irrilevante ai fini della sottoposizione al giudizio di conto il fatto che si tratti di entrate di diritto pubblico o di diritto privato (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 1447/02). La società affidataria del servizio pubblico è senz’altro da considerarsi un agente contabile. COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI, SEZ. DI SALERNO, SENTENZA N. 2/2/2010 L’immobile ANAS paga l’ICI L’ANAS, nonostante la propria caratteristica di società di capitali partecipata pubblica, è soggetto passivo Ici e, come tale non gode di alcuna esenzione normativa dall’imposta. A stabilire l’assunto è la Ctr Napoli (sezione staccata di Salerno) con la sentenza n. 2/2/2010. Davanti alla commissione regionale campana si è discusso del rilievo, ai fini Ici, di alcuni terreni e fabbricati di proprietà dell’ente e di provenienza demaniale. In effetti con l’istituzione dell’Anas S.p.a a opera del Dl 138/2002, convertito in legge 178/2002, tutti i beni immobili di proprietà dello Stato e funzionali alle attività della società partecipata erano stati a questa trasferiti. Stando al parere, del gestore della rete stradale, quindi, considerato che tali immobili restavano utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali dell’ente, non essendone mutato l’impiego rispetto al momento in cui figuravano nel patrimonio dello Stato, gli stessi, pur essendo stati trasferiti a quella che è a tutti gli effetti una società di capitali, avrebbero mantenuto la loro natura demaniale e, conseguentemente, l’esenzione dall’imposta comunale. In effetti, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 504/92, comma 1, lettera a), sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussiste tale condizione, gli immobili posseduti dallo Stato dalle regioni, dalle province e dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Tale esenzione si deve intendere applicabile anche al consorzio tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione. Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 11 Nel giudizio di primo grado l’Anas si vede respingere il ricorso presentato e, pertanto, ricorre in appello. La commissione di seconde cure, comunque, ritiene di dover confermare la sentenza di primo grado, respingendo nuovamente la tesi della società partecipata pubblica. Il ragionamento che sottende la motivazione della sentenza discende direttamente dalla interpretazione letterale dell’articolo 7 del Dlgs 594/92. A ben vedere, infatti, tale norma prevede l’esenzione dall’imposta per i soli immobili di proprietà degli enti espressamente individuati nella lettera a) del comma 1 (comuni, regioni, province, ecc). Ebbene, secondo i giudici regionali campani, l’elencazione voluta dal legislatore deve intendersi necessariamente come tassativa e, quindi, non suscettibile di estensione analogica. La commissione, in particolare, ha sostenuto che la tesi dalla naturale estensione dell’esenzione anche alle società di diritto privato, titolari di servizi pubblici e di cui lo Stato detiene il controllo, non appare confacente alla ratio della norma, né tantomeno è supportata in giudizio da alcun riferimento normativo giurisprudenziale. Ne deriva quindi, che la società, nonostante la sua veste giuridica, è soggetto passivo ai fini dell’imposta comunale sugli immobili e, in quanto tale, obbligata a compiere tutti gli atti dichiarativi conseguenti e al pagamento dell’imposta sui fabbricati utilizzati. TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI ENTI, MANI LIBERE SUL PERSONALE Recensione di Luigi Olivieri In assenza del dpcm attuativo dell’articolo 76, comma 5, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, le amministrazioni loclai non hanno l’obbligo di ridurre l’incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti (si veda Italia Oggi del 9 dicembre 2008). La deliberazione 3/2010 della Corte dei conti, sezione autonomie, dirime definitivamente, anche se con un certo ritardo, una questione che si protrae da oltre un anno, da quando, cioè la sezione regionale di controllo del Veneto, col parere 8 ottobre 2008, n. 129, aveva sostenuto esattamente il contrario: cioè, la disposizione dell’articolo 76, comma 5, dovesse considerarsi immediatamente operativa, anche in assenza del dpcm. A ruota, molte altre sezioni regionali si erano conformate al parere della sezione veneta, suscitando nelle amministrazioni non pochi problemi di carattere operativo, derivanti dall’assenza assoluta di un parametro per applicare la norma. La delibera della sezione autonomie appare estremamente rilevante, perché afferma che dell’articolo 76 si applichi, in mancanza del dpcm, solo il comma 7, che pone il divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo nei confronti degli enti nei quali l’indice delle spese di personale su quelle correnti sia uguale o superiore al 50%. E tale affermazione è contenuta in una deliberazione espressamente adottata allo scopo di coordinare le varie interpretazioni espresse dalle sezioni regionali di controllo, in quasi un anno e mezzo. In effetti, la tesi dell’immediata precettività dell’articolo 76, comma 5, non poteva considerarsi appagante. Il pare citato della sezione Veneto ritenne che il dpcm previsto dall’articolo 76, comma 5, non avrebbe funzione attuativa, ma solo il compito di personalizzare in base a vari criteri l’entità della riduzione delle spese di personale rispetto a quelle correnti, senza condizionare l’immediatezza dell’obbligo di riduzione. Ostano a questa visione alcuni elementi di riflessione. Il dpcm ha il compito di definire i parametri e criteri di virtuosità, ai quali correlare “obiettivi differenziati di risparmio.” Dunque, attualmente la norma non individua quali sono gli enti virtuosi, rispetto a quelli non virtuosi, né fornisce indicazione alcuna sull’obiettivo di risparmio da conseguire. Poiché tale obiettivo è differenziato, si può certamente supporre che esso sarà più elevato, quanto meno virtuoso risulti l’ente, e viceversa. Ma, in mancanza dei parametri, non risulta possibile sapere quanto e come ridurre la spesa. Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 12 Il dpcm, allora, assume verosimilmente funzione attuativa e di un precetto normativo per ora astratto e valido esclusivamente nei riguardi degli enti che denuncino un indice della spesa di personale pari o superiore al 50% di quelle correnti, ai sensi del comma 7 dell’articolo 76. Per altro, di recente la stessa sezione Veneto col parere 9 aprile 2009, n. 26 aveva rivisto le sue posizioni, affermando che “bisogna comunque precisare che, come già ricordato nei precedenti pareri 16/2009 e 22/2009, l’art. 76 comma 5 ha introdotto una norma di principio che troverà piena attuazione con l’emanazione del dpcm di cui al comma successivo”. La sezione autonomi, come di recente la sezione Lombardia (parere 973/2009, in data 16 novembre 2009) ha in ogni caso, correttamente evidenziato che attualmente l’unico obbligo operante è la riduzione progressiva del tetto di spesa in termini assoluti, ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, specificando che tale riduzione vada annualmente rapportata alla spesa dell’anno precedente. Solo con la vigenza del dpcm scatterà l’ulteriore obiettivo di riduzione della spesa in termini di incidenza sulla spesa corrente. In questi giorni la Conferenza unificata sta verificando il testo del dpcm, in ritardo già di ben più di un anno. E’ auspicabile che i criteri di contenimento tengano conto della situazione di crisi economica, causa per molti enti locali di un repentino abbassamento delle spese correnti, dovuta alla simmetrica riduzione delle entrate correnti allo scopo di non creare un altro cortocircuito operativo negli enti locali, dopo quello delle interpretazioni eccessivamente restrittive sull’articolo 76 comma 5. RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli) 15/01/2010 ITALIA OGGI LA NOTIFICA SI PERFEZIONA AL RICEVIMENTO DELL'ATTO - LA NOTIFICA SI FA PIÙ GARANTISTA CICCIA ANTONIO 15/01/2010 ITALIA OGGI SOLO DIRIGENTI DOC OLIVIERI LUIGI 15/01/2010 ITALIA OGGI ASSUNZIONI, BISOGNA CONSIDERARE SE L'ENTE BECHER AUGUSTO PAIS È O NO SOGGETTO AL PATTO 15/01/2010 ITALIA OGGI INDENNITÀ LEGGERE PER CHI SFORA IL PATTO PISCINO EUGENIO 15/01/2010 ITALIA OGGI REVISORI IN CAMPO SUL PERSONALE BORGHI ANTONINO 18/01/2010 SOLE 24 ORE NORME E LA RIFORMA CHIAMA I REGOLAMENTI TRIBUTI BERTAGNA LUCA 18/01/2010 SOLE 24 ORE ALLA RIFORMA DEI BILANCI SERVONO PIÙ NORME E COMPETENZE TRIBUTI BOLDRINI GIOSUÈ 18/01/2010 SOLE 24 ORE SEMPRE "AGENTE CONTABILE" CHI MANOVRA NORME E SOLDI PUBBLICI TRIBUTI RUFFINI PATRIZIA 18/01/2010 SOLE 24 ORE RESIDUI ATTIVI VALIDI DOPO UNA VERIFICA NORME E TRIPLA TRIBUTI P.RUF 18/01/2010 SOLE 24 ORE NORME E LAUREA PER GLI INCARICHI FIDUCIARI TRIBUTI GRANDELLI TIZIANO Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 Gennaio 2010 13 18/01/2010 SOLE 24 ORE IL SINDACO NON SALVA LA FONDAZIONE IN NORME E ROSSO TRIBUTI 19/01/2010 SOLE 24 ORE SUL PERSONALE SPESE DA RIDURRE RISPETTO ALL'ANNO PRIMA G.TR. 19/01/2010 ITALIA OGGI SE AUMENTANO GLI ABITANTI CRESCONO ANCHE LE INDENNITÀ PALADINO ANTONIO G 20/01/2010 ITALIA OGGI P.A. SENZA SEGRETI CIRIOLI DANIELE 20/01/2010 ITALIA OGGI APPALTI, REGOLAMENTO CONCERTATO CARPINELLO TIZIANA 20/01/2010 ITALIA OGGI INGIUNZIONI CONTRO I RITARDI DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FINIGUERRA DONATELLA 21/01/2010 ITALIA OGGI RIVOLUZIONE SUI PAGAMENTI CICCIA ANTONIO 21/01/2010 FINANZA & MERCATI "BILANCI DEGLI ENTI LOCALI A RISCHIO IN VISTA DEL FEDERALISMO FISCALE" ... 21/01/2010 SOLE 24 ORE ENTI LOCALI/2. CORTE CONTI: PESANO GLI SGRAVI ICI E IRAP ... 21/01/2010 ITALIA OGGI BREVI - MIGLIORA LA GESTIONE ... 22/01/2010 ITALIA OGGI LA CORTE CONTI PROMUOVE GLI ENTI PALADINO ANTONIO_G. 25/01/2010 SOLE 24 ORE NORME E SULLE PARTECIPATE "PAGA" IL SINDACO TRIBUTI POZZOLI STEFANO 25/01/2010 SOLE 24 ORE ENTI LOCALI CONTROLLO CONDIVISO SULLE SPESE G.TR. 23/01/2010 SOLE 24 ORE IL PERSONALE TRASFERITO NON EVITA I TETTI DI SPESA G.TR. 23/01/2010 SOLE 24 ORE VIETATO IL DOPPIO "STIPENDIO" PER I POLITICI TROVATI GIANNI DEGLI ENTI LOCALI 25/01/2010 SOLE 24 ORE ENTI LOCALI ANCHE CON IL FISCO FERMO LE ENTRATE POSSONO CRESCERE LOVECCHIO LUIGI 25/01/2010 SOLE 24 ORE ENTI LOCALI CORSA DI SORPAVVIVENZA PER I CONTI TROVATI GIANNI 26/01/2010 ITALIA OGGI ENTI, MANI LIBERE SUL PERSONALE OLIVIERI LUIGI 27/01/2010 SOLE 24 ORE ROMA A COMUNI VIRTUOSI 8,8 MILIONI CARLUCCI GIANLUCA 27/01/2010 SOLE 24 ORE DALL'ECONOMIA FORMAT RIGIDO SUL PATTO DI TROVATI GIANNI STABILITÀ REGIONALE 29/01/2010 SOLE 24 ORE AMMINISTRAZIONE DIGITALE, LA RIFORMA FA IL PRIMO PASSO COLOMBO DAVIDE 29/01/2010 ITALIA OGGI LE P.A. PIGRE DIETRO LA LAVAGNA GALLI GIOVANNI 29/01/2010 ITALIA OGGI UN VADEMECUM ANTIBUROCRAZIA MANZELLI STEFANO 29/01/2010 ITALIA OGGI TRIBUTI ITALIA CANCELLATA DALL'ALBO ROCCI ILENIA 29/01/2010 ITALIA OGGI L'ICI SI PUÒ PAGARE ANCHE IN NATURA PALADINO ANTONIO_G. Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 02 STROCCHIA FRANCESCO Gennaio 2010 14