newsletter n.02-2010 - Ufficio unico controlli interni

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UFFICIO UNICO ASSOCIATO
CONTROLLI INTERNI
N E W S L E T T E R N. 02
Gennaio 2010
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AVVISI
Entro il 4 luglio 2010 gli enti dovranno approvare il nuovo regolamento sul procedimento
amministrativo, adeguandosi alle norme contenute nell’art. 7 della legge 18/06/2009, n. 69. Per
gli enti inadempienti sono previste sanzioni molto severe e l’automatica applicazione del
termine massimo di 30 gg. per tutte le pratiche non regolate. L’Ufficio Unico fornirà, al riguardo,
il proprio supporto attraverso l’invio di apposito provvedimento che potrebbe essere adottato in
consiglio comunale nella tornata di giugno, normalmente destinata all’approvazione del conto
consuntivo.
Avv. Raffaello Tomasetti
Resp.Ufficio Unico Controlli Interni
L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento.
([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://uucontrolli-interni.spaces.live.com /.
SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE
A1 ADEMPIMENTI FISCALI - SCADENZE
LUNEDI’ 1 FEBBRAIO 2010
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA – PERIODO D’IMPOSTA 2009
Allo scopo di poter utilizzare in compensazione con il mod. F24 il credito Iva di entità superiore
a euro 10.000,00 a decorrere dal 16 marzo prossimo, inizia a decorrere il termine dal quale è
possibile procedere alla presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale Iva
inerente al periodo d’imposta 2009 in forma autonoma, tenendo, inoltre, presente che per le
compensazioni superiori a euro 15.000,00 è anche necessaria l’apposizione del visto di
conformità.
N.B: la presentazione dell’adempimento dichiarativo nel corso del corrente mese, consente di
beneficiare dell’esonero dalla presentazione dellaComunicazione dati Iva inerente l’anno 2009”.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’–DENUNCIA CESSAZIONE E/O VERSAMENTO
Ai sensi del comma3 dell’art. 8 del dlgs 15 novembre 1993, n. 507, i soggetti interessati
individuali:
-nel titolare degli impianti mediante i quali viene diffuso il messaggio pubblicitario (in via
principale);
- nel soggetto che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità
(obbligato solidale);
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mentre per le pubbliche affissioni, nel soggetto che richiede il servizio;
devono procedere al pagamento del tributo, inerente alla pubblicità annuale oppure a segnalare
l’intervenuta cessazione dell’iniziativa.
Si ritiene utile rammentare per la pubblicità inerente a periodi inferiori all’anno, l’imposta deve
essere corrisposta in unica soluzione al momento di presentazione della relativa dichiarazione e
che per la pubblicità annuale, l’imposta può essere corrisposta, ai sensi del comma 4 dell’art. 9
del dlgs 15 novembre 1993, n. 507, in rate periodiche, se l’ammontare complessivamente
risulta di entità superiore a euro 1.549,37 (e, quindi, entro la fine del mese di gennaio, marzo,
giugno e settembre).
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’- VERSAMENTO PRIMA QUOTA ANNUA
Nell’ipotesi di rateizzazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del dlgs 15 novembre 1993, n. 507,
se l’ammontare complessivamente dovuto risulta di entità superiore a euro 1.549,37,
pagamento della prima quota dell’imposta comunale sulla pubblicità.
PROPRIETARI DI FABBRICATI
I proprietari di fabbricati devono procedere alla presentazione della prevista denuncia
all’Agenzia del territorio per l’inagibilità dei fabbricati iscritti in catasto per l’accertato degrado
fisico e/o per l’eventuale obsolescenza che non può essere superata con normali interventi di
manutenzione.
REDDITO DOMINICALE
Presentazione all’Agenzia delle entrate della denuncia di variazione del reddito dominicale, da
parte dei proprietari degli affittuari o associati nella conduzione di terreni, sui quali si sono
verificate situazioni e/o cause di variazione in aumento o in diminuzione del reddito.
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)- PAGAMENTO
ANNUALE
Pagamento in unica soluzione, da parte dei soggetti che occupano spazi pubblici, della Tosap –
tassa per l’occupazione degli spazi e delle aeree pubbliche semprechè, ai sensi dell’art. 50 del
dlgs 15 novembre 1993, n. 507, non risultino sussistenti variazioni che determinano un
maggior tributo rispetto all’anno precedente, mediante versamento presso le agenzie postali
con apposito bollettino di conto corrente intestato al Comune (o all’agente della riscossione
incaricato dal Comune medesimo) o alla Provincia. Per i Comuni che hanno stipulato l’apposita
convenzione, il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSA)-PAGAMENTO
RATEALE
Pagamento della prima rata (senza interessi) da parte dei soggetti che occupano spazi pubblici
e che hanno optato per il versamento rateale, ai sensi dell’art. 50, comma 5- bis, del dlgs 15
novembre 1993, n. 507 (in quanto di entità superire a 258,23 euro), della Tosa- tassa per
l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche semprechè ai sensi dell’art. 50 del dlgs 15
novembre 1993, n. 507, non risultino sussistenti variazioni che determinano un maggior tributo
rispetto all’anno precedente.
LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2010
IRAP – ACCONTO MENSILE – AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI
Pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dell’acconto mensile
Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilai a quelli di lavoro dipendente
corrisposti nel corso del mese precedente mediante versamento utilizzando il modello F24 EP
con modalità telematiche e specificando l’appropriato codice tributo: “380E-IRAP”REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE – AMMINISTRAZIONI DELLO
STATO ED ENTI PUBBLICI
Pagamento da arte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte
sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente,
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trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice
tributo: “100E – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati”.
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO-AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI
Pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla
fonte sui redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il
modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo: “104E –
Ritenute sui rediti di lavoro autonomo”.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE-AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI
Pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla
fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il
modello E-24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo “100ERitenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 2010
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF- SOSTITUTI D’IMPOSTA
Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
- a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti all’addizionale
comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al
mese precedente (codice tributo:3848):
- della rata mensile di acconto determinata applicando le aliquote al reddito imponibile del
precedente periodo d’imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (codice tributo:
3847);
- in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro,
dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle
competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848);
mediante versamento:
- per i soggetti titolari di partita Iva, esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il
modello telematico F24 on line o per il tramite degli intermediari abilitati che sono tenuti a
utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del dl 223/2006 convertito in legge
248/2006);
AMMINISTRAZONI LOCALI_ QUOTA FORFETTARIA ONERI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI
Termine utile, ai sensi della legge 256/1999 e del dlgs 267/2000, per procedere al pagamento,
da parte degli enti locali della quota forfetaria degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i
lavoratori non dipendenti, gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e li
iscritti alla gestione separata Inps (art. 2, comma 26, della legge 256/1999) che rivestono la
qualifica di amministratori locali.
A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
A 2.1
DETERMINAZIONE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ PER I PUBBLICI DIPENDENTI IN
CASO DI ASSENZA PER MALATTIA
E’ stato pubblicato sulla G.U n. 15 del 20/1/2010 il decreto del Ministro Brunetta che determina
le nuove fasce orarie di reperibilità in caso di assenza per i malati:
dal 5/2/2010 - Mattino 9- 13 - Pomeriggio 15-18
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A 2.2
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
Albo pretorio dei comuni on – line dal 1° luglio.
La pubblicazione degli atti solo attraverso il sistema on – line il tutto a valenza legale.
A 2.3
TARSU – TIA LE SCADENZE
Tariffa integrata ambientale slitta al 30 giugno 2010 il termine a partire dal quale i comuni
possono passare dalla Tarsu alla Tia (D.L. n. 194/2009 G.U. n. 302 del 30/12/2009).
A 2.4
REGOLAMENTI DA MODIFICARE
I regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vanno ristrutturati per effetto
della legge finanziaria e del decreto “Brunetta”
Questi gli interventi principali:
Le modifiche da attuare al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi
Uffici
Incarichi dirigenziali, incarichi di staff e incarichi a contratto
Organici
Partecipazione dei vertici alla programmazione triennale del
fabbisogno
Accesso
Mobilità, lavoro accessorio, stabilizzazioni, diritto d’opzione
Incarichi
Criteri, modalità, procedure comparative
Incompatibilità
Attuazione di autorizzazioni e controlli
Organizzazione
Procedure e verifiche sulle assenze per malattia
A 2.5
APPALTI REGOLAMENTO
Il 17 dicembre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di regolamento di
attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
A3 INDICI
A.3.1. TASSI – EUROLANDIA
Tasso BCE
1,00%
A.3.2. Tassi – Stati Uniti
FED
1,00%
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A.3.3. TASSI DI INTERESSE TRIBUTARIO
Fonte attuativa
Ritardata iscrizione a
ruolo
Riferimento
normativo
Art. 44 e 44 –
bis dpr
602/73
Art. 20 dpr
602/73
Rateizzazione cartella di
pagamento
Art. 21 dpr
602/73
4,5% annuo
Primo Ottobre
2009
Sospensione
amministrativa della
riscossione
Art. 39 dpr
602/73
4,5% annuo
Primo Ottobre
2009
Pagamento rateale delle
imposte da
dichiarazione
Art. 20 dlgs
241/97
4% annuo
Pagamenti rateali a
seguito di controllo delle
dichiarazioni
Art. 36 – bis
e 36 – ter dpr
600/73
3,5% annuo
Dichiarazioni
presentate dal
Primo Luglio
2009
Primo Gennaio
2010
Accertamento con
adesione,
acquiescenza,
conciliazione giudiziale
Dlgs 218/97
3,5%
semestrale
Primo Gennaio
2010
Rimborsi imposte di
successione e
ipocatastali
Dilazione imposta di
successione e
donazione
Art. 42 e 37
dlgs 346/90
1%
semestrale
Primo Gennaio
2010
Art. 38 dlgs
346/90
3% annuo a
scalare
Primo Gennaio
2010
Rettifica dichiarazioni di
successone
Ravvedimento operoso
Art. 37 dlgs
346/90
Art. 13 dlgs
47/97
Art. 45 e art.
89 tuir
2,5%
semestrale
1% annuo
Primo Gennaio
2010
Primo Gennaio
2010
Primo Gennaio
2010
Adesioni agli inviti al
contradditorio e al PVC
Dlgs 218/97
1% annuo
Primo Gennaio
2010
Sanzioni ridotte INPS
Art. 116,
1% annuo
comma 15 L.
3388/2000
Art. 46 dpr
1% annuo
131/86 e Art.
17 dlgs
346/90
Primo Gennaio
2010
Descrizione tasso
Rimborso di imposte
pagate
DM 21.05.2009
Interessi non computati
per iscritto
DM 04.12.2009
Rendite e pensioni
DM 23.12.2009
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Nuovo tasso
Decorrenza
2% annuo –
19%
semestrale
4% annuo
Primo Gennaio
2010
1% annuo
Primo Ottobre
2009
Primo Gennaio
2010
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A 3.4 L’EVOLUZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI NEL TEMPO
TERMINE INIZIALE
TERMINE FINALI
21.4.1942
16.12.1990
01.01.1997
01.01.1999
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2004
01.01.2008
01.01.2010
15.12.1990
31.12.1996
31.12.1998
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2003
31.12.2007
31.12.2009
(GU. N. 291 DEL
15/12/2009)
MISURA
PERCENTUALE
5%
10%
5%
2,5%
3,5%
3,0%
2,5%
3%
1%
A. 3.5. COEFFICIENTE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA DAL 1900 AD OGGI
anno
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
coefficiente
1,7380
1,6333
1,5495
1,4870
1,4307
1,3580
1,3070
1,2848
1,2621
1,2425
anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
coefficiente
1,2114
1.1798
1.1518
1,1242
1,1023
1.0838
1,0626
1,0446
1,0119
1,000
A.3.6 INDICE ISTAT NOVEMBRE 2009
Canoni di locazione – Indice istat di novembre 2009.
L’Istat comunica gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi a
novembre 2009.La variazione percentuale dell’indice rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente (novembre 2008 –nov.2009) è pari allo 0,7 che, ridotto al 75% ai fini
dell’adeguamento annuale dei canoni di locazione di immobili, corrisponde allo 0,525 %.
A4 NOTIZIE IN BREVE
A 4.1
Nelle Marche il paese più virtuoso al quale il Ministero dell’Economia ha assegnato il premio
più consistente in rapporto agli abitanti nell’anno agli enti più virtuoso che hanno rispettato il
patto di stabilità 2008.
A 4.2
LA CORTE DEI CONTI: BENE GLI ENTI LOCALI
Gli enti locali e territoriali hanno notevolmente contribuito, anche al di là delle più rosee
previsioni contenute nei documenti programmatici, al riequilibrio della finanza pubblica.
Tuttavia, perdura un trend al rialzo delle spese correnti e una forte contrazione di quelle
destinate agli investimenti. Inoltre, va rivisto il modello delle esternalizzazioni dei servizi, in
quanto a un costante aumento delle partecipazioni societarie, è corrisposto un diffuso riscontro
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di perdite di esercizio. Infine, sì alla riforma del patto di stabilità, correggendo le misure oggi
vigenti, soprattutto quelle sulla premialità degli enti virtuosi.
E’ quanto si rileva dalla lettura dell’indagine conoscitiva sulla finanza locale, relativa ai dati del
2008, che le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno presentato nei giorni scorsi in sede di
audizione innanzi la commissione bilancio della Camera.
A 4.3
CORTE DEI CONTI: ICI PRIMA CASA, I CERTIFICATI DEVONO ESSERE PIÙ UNIFORMI
Per poter procedere alla definizione di criteri uniformi, atti a definire i criteri di massima da
seguire sull’attestazione di veridicità delle certificazioni che i comuni inviano alla Corte dei conti
sul mancato gettito Ici prima casa 2008, occorrerà che sul punto si pronuncino ulteriori sezioni
regionali della magistratura contabile.
Solo così, infatti, potrà avviarsi una più compiuta e attenta riflessione sul compito cui è stata
chiamata la Corte dei conti dalle disposizioni del decreto legge n. 154 del 2008.
Resta però fermo il principio che, qualunque sia il metodo seguito dalle articolazioni regionali
della Corte, l’esito della verifica deve essere formalizzato in una specifica pronuncia riferita
individualmente ai singoli certificati trasmessi dagli enti locali.
E’ quanto propone la sezione autonomie della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n.
1/2010, con la quale affronta la problematica di voler dare un indirizzo uniforme al compito cui
è stata chiamata dal citato decreto legge n. 154.
A 4.4
SE AUMENTANO GLI ABITANTI CRESCONO ANCHE LE INDENNITÀ
Non c’è patto di stabilità o contenimento della spesa pubblica che tenga. Quando varia la
popolazione residente, le indennità degli amministratori locali possono essere incrementate. E
non occorrerà nemmeno attendere la rilevazione decennale che svolge l’istituto nazionale di
statistica, essendo sufficiente il dato accertato dagli uffici anagrafici del comune. E’ quanto ha
messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della regione Veneto della Corte dei
conti, nel testo della deliberazione n. 206/2009 chiarisce le modalità applicative della misura
delle indennità spettanti, ex dm. N. 119/2000 agli amministratori locali. Norma questa che lo si
ricorderà aggancia il valore di tali indennità, definite tali perché “ristorano gli amministratori per
l’impegno svolto a favore della collettività amministrata”, al numero della popolazione residente,
suddivisa in diverse classi demografiche.
A 4.5
CIRCOLARE INFORMATIVA IFEL BILANCI 2010 (scaricabile anche sul ns. sito controlli interni)
E’ stata pubblicata la circolare IFEL con la quale vengono forniti suggerimenti per la gestione
del bilancio 2010 e per il patto di stabilità 2010 – 2011 (Il Sole 24 Ore 25/1/2010 Enti Locali).
PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI
DISMISSIONI, LA CONSULTA CANCELLA LA SEMPLIFICAZIONE (ART. 58 L. 133/2008)
La delibera di consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
non può costituire variante allo strumento urbanistico generale. E’ questa la conseguenza della
sentenza 340/2009 con cui la Corte costituzionale ha bocciato l’articolo 58, comma 2, del Dl
112/2008. Il “no” della Corte dipende dal fatto che l’articolo 117, comma 3, della Costituzione
assegna il governo del territorio alla competenza concorrente fra lo Stato, che ha il potere di
fissare i principi fondamentali, e le Regioni, alle quali spetta l’emanazione della disciplina di
dettaglio (trovano così fondamento le obiezioni delle regioni. La norma censurata, nell’attribuire
gli effetti di variante al piano delle alienazioni ed escludendo l’obbligo delle verifiche di
conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata, di fatto introduceva una disciplina
di dettaglio di competenza del legislatore regionale. Gli immobili non strumentali all’esercizio
delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione da parte dell’ente ed
individuati nel piano da allegare al bilancio di previsione necessitano dunque di verifica rispetto
alla conformità urbanistica. Il loro inserimento nell’elenco non ne determina l’effetto di variante
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ma impone, ove necessario, l’adozione degli atti di pianificazione urbanistica definiti con norma
regionale. La valorizzazione dismissione di immobile non conforme può dunque comportare
l’approvazione da parte della giunta comunale di una delibera di avvio del procedimento che
prevede l’adozione da parte dell’organo consiliare della variante urbanistica, da pubblicare per
almeno 60 giorni a cura dell’ente e inviare a provincia e regione per il parere di conformità.
L’iter, i cui tempi variano a seconda delle complessità delle questioni, si conclude con
l’approvazione definitiva della variante da parte del consiglio comunale, tenuto conto delle
osservazioni eventualmente recepite. Se uno dei principali effetti dell’articolo 58 era lo
snellimento delle procedure di pianificazione urbanistica, ora la disciplina assume una valenza
prettamente organizzatoria e programmatoria; il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari è dunque strumento di razionalizzazione dell’uso delle risorse pubbliche, che passa
attraverso una ricognizione delle proprietà immobiliari presenti sul territorio e si concretizza in
strumento di pianificazione strategica di medio periodo. La sua approvazione produce effetti
dichiarativi della proprietà (articolo 2644 del Codice civile) e sostitutivi dell’iscrizione catastale.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Il nuovo sistema dall’ 1/1/2010
Comparizione della procedura Sistema a regime
Vecchia procedura
1
2
3
4
5
Presentazione della domanda
all’amministrazione competente
Verifica della completezza
di documentazione e istruttoria
Acquisizione del parere
della commissione per il paesaggio
Entro 60 giorni, rilascio
Dell’autorizzazione o preavviso di
diniego
Decorsi 60 giorni, l’interessato può
richiedere
l’autorizzazione alla soprintendenza
Nuova procedura
1
2
3
4
5
o
In caso di rilascio, l’autorizzazione
è inviata alla soprintendenza che
può esercitare entro 60 giorni dal
6
ricevimento il suo potere di
annullamento (per vizi di legittimità)
6
7
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Presentazione della domanda
all’amministrazione competente
Verifica della completezza della documentazione
e avvio dell’istruttoria
Acquisizione del parere della commissione per il
paesaggio
Entro 40 giorni dal ricevimento,
invio alla soprintendenza
(con relazione tecnica illustrativa)
La Soprintendenza esprime il
parere vincolante
Entro 20 giorni dalla resa del
parere,
l’amministrazione
competente rilascia l’autorizzazione
o emana il preavviso di diniego (in
conformità
al
parere
della
soprintendenza)
Entro 45
giorni dal
La Soprintenda non esprime il
ricevimento parere vincolante
Convocazione di una conferenza di
servizi, a cui la soprintendenza
partecipa o invia un parere scritto,
con termine massimo di 15 giorni.
Entro 20 giorni dalla conclusione
della
conferenza
di
servizi,
l’amministrazione
competente
rilascia l’autorizzazione o emana il
preavviso di diniego.
In ogni caso, decorso 60 giorni da quanto la
soprintendenza riceve gli atti senza aver reso
il suo parere, l’amministrazione competente
rilascia l’autorizzazione o emana il preavviso
di diniego (prescindente dal parere della
soprintendenza).
Gennaio 2010
8
Negli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico gli interventi edilizi possono essere realizzati
soltanto a condizione che, oltre al titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o denuncia di
inizio dell’attività), si acquisisca preliminarmente anche l’autorizzazione paesaggistica, cioè il
provvedimento (previsto inizialmente dalla legge 1497/1939 e ora dal decreto legislativo
42/2004, il codice dei beni culturali e del paesaggio) che ne accerta la compatibilità con il
paesaggio.
La compatibilità paesaggistica è molto diversa dalla conformità urbanistico – edilizia di cui si
occupano i titoli edilizi, perché riguarda esclusivamente, senza fare riferimento ai “classici”
parametri edilizi (volumi, superfici, destinazioni d’uso, eccetera), quello che le norme
chiamano tuttora l’”esteriore aspetto”, cioè i profili qualitativi dell’intervento e un suo corretto
inserimento nel contesto.
Peraltro, mentre il titolo edilizio è, sostanzialmente, un “atto dovuto”, che è fatto obbligo di
rilasciare quando l’intervento è conforme, l’autorizzazione edilizia è un provvedimento che
comporta una valutazione ampiamente discrezionale dell’intervento e delle sue caratteristiche.
Per evitare che la discrezionalità si trasformi in arbitrarietà, qualche regione ha definito una
griglia di criteri che deve guidare la valutazione delle amministrazioni alle quali è delegata la
competenza in materia.
L’autorizzazione paesaggistica
è necessaria per tutti gli interventi edilizi negli ambiti
assoggettati a vincolo paesaggistico per effetto di un provvedimento amministrativo “puntuale”
che vincola una determinata e specifica area, non necessariamente piccola) o perché
compresi tra quelli vincolati, per la loro “tipologia”, direttamente dalla legge (le sponde dei mari,
dei laghi e dei fiumi, le montagne sopra una certa quota, i territori dei parchi statali e regionali, i
boschi e le foreste, eccetera) Nel secondo caso, però, non si considerano vincolate le aree che
alla data del 6 settembre 1985 (entrate in vigore dalla legge 431/1985, cosiddetta “Galasso”),
erano delimitate dagli strumenti urbanistici comunale come zone A (centri storici) o B
(parzialmente o totalmente edificate) e anche quelle delimitate diversamente se ricompresse
nei piani pluriennali di attuazione (Ppa, oggi non più esistenti) con previsione di edificabilità
attuata.
Il codice dei beni culturali attribuisce le competenze autorizzative in materia di paesaggio alle
Regioni, che possono però delegarle alle province, ai comuni singoli o in forma associativa, a
condizione che tali soggetti assicurino un adeguato livello di competenza tecnico – scientifica in
materia di paesaggio (e, nel caso dei Comuni, garantiscano la distinzione tra funzioni
paesaggisti che funzioni urbanistico – edilizie).
L’autorizzazione paesaggistica è valida cinque anni, decorsi i quali per le eventuali parti del
progetto non realizzate si deve acquisirne una nuova.
Il codice dei beni culturali ha previsto l’istituzione delle commissioni per il paesaggio i cui
componenti devono possedere una “particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela
del paesaggio”. Le commissioni esprimono un parere obbligatorio e non vincolane a supporto
delle amministrazioni che esercitano le funzioni paesaggistiche.
Le regioni hanno il compito di promuovere l’istituzione e disciplinarne il funzionamento .
SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA
CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA N. 18/2010
Canoni pubblicità in commissione tributaria
Il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari si contesta in commissione tributaria.
Non è materia invece di competenza del giudice ordinario in quanto si tratta pur sempre di un
tributo.
Questi i principi
Il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari costituisce non già una entrata patrimoniale di
diritto privato, ma una mera variante dell’imposta comunale sulla pubblicità. Quindi è
equiparabile all’imposta sulla pubblicità e al pari di questa e conserva la qualifica di tributo.
-La conseguenza sul piano processuale è quindi che le controversieaventi ad oggetto il canone
per l’installazione di mezzi pubblicitari hanno natura tributaria, senza problemi di costituzionalità
sull’attribuzione della controversie alla cognizione delle commissioni tributarie.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 105 dell’l8 gennaio 2010.
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Cartelloni esenti da Tosap.
Sui cartelloni è dovuta l’imposta di pubblicità e non la Tosap.
La società che paga l’imposta sulla pubblicità sui cartelloni in strada non deve pagare anche la
Tosap.
ASSUNZIONI VERIFICHE E CONTROLLI
Nelle attività di revisione contabile in materia di personale a tempo indeterminato è necessario
verificare:
a) quanti dipendenti a tempo indeterminato è possibile assumere;
b) quali sono i vincoli in materia di tetto di spesa.
A tal fine il controllo deve essere effettuato prendendo in esame una differente normativa a
seconda se l’ente sia soggetto o escluso al patto di stabilità
Enti non soggetti al patto di stabilità.
Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità ai sensi dell’articolo 1 comma 562 della legge
296/2006, finanziaria 2007, le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali non devono
superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004 e non possono procedere a nuove
assunzioni di personale se non in relazione a precedenti cessazioni di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato avvenute nel precedente anno e in base all’articolo 76, comma 2 del dl
112/2008 possono assumere in deroga alle cessazioni e tetto di spesa ai sensi dell’articolo 3
comma 121 della legge 244/2007, Finanziaria 2008, ci comuni con un numero di dipendenti a
tempo pieno non superiore a dieci.
Enti soggetti al patto di stabilità.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della legge finanziaria 2007 gli enti soggetti al patto di
stabilità assicurano la riduzione della spesa di personale, non hanno nessun limite di
assunzione e possono derogare al tetto di spesa in base a quanto previsto dall’articolo 3,
comma 120 della legge finanziaria 2008.
Per quanto riguarda la definizione di spesa del personale si applica quanto previsto dall’articolo
76 del dl 112/2008 dove costituiscono spese di personale quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa per la somministrazione di lavoro, per il personale di
cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipato o comunque facenti capo all’ente.
L’articolo 76 dispone anche il divieto di assunzione per gli enti che non hanno rispettato il patto.
Attività di revisione. Nascono dubbi sulle componenti che concorrono alla formazione della
spesa del personale, a tal fine una utile guida è il prospetto contenuto nel questionario al
rendiconto 2008 inviato alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (punto 7, pag. 24
e 25 per gli enti soggetti al patto; punto 6, pagg. 21 e 22 per gli non soggetti al patto). In
relazione alle deroghe in materia assunzione del personale e tetto di spesa, una volta
accertato, il rispetto dei parametri previsti dall’articolo 3, commi 120 e 121, il revisore deve
verificare se sussistono i presupposti della deroga ed esprimere un parere ai sensi dell’articolo
19 della legge 448/2001, di conseguenza, l’ente è tenuto a fornire una specifica relazione dove
dimostra le ragioni che giustificano la deroga al regime ordinario. La deroga si riferisce al
fabbisogno di personale e può essere utilizzata per nuove assunzioni e non per sostenere solo
maggiori spese ed in ogni caso le assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipo logia contrattuale ai sensi dell’articolo 76, comma 7 del dl 112/2008, sono vietate negli enti
nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti.
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23582 DEL 6 NOVEMBRE 2009
Il funzionario “firma”il tributo
Il Dlgs n. 507 del 1994, articolo 74, detta disposizioni in materia tributaria aventi natura di
norma speciale rispetto alle disposizioni che regolano in generale il conferimento delle funzioni
amministrative provvedimentali ai dipendenti del Comune, tra le quali rientrano il citato Dlgs n.
267 del 2000, articolo 107 e 109. Il carattere di specialità della disposizione in discorso, in
particolare, è ravvisato nella specificità del settore tributario in cui essa si trova inserita. La
natura speciale della previsione di cui all’articolo 74 citato porta a ritenere che essa non sia
stata né abolita né modificata dal Testo unico del 2000, nonostante che quest’ultima sia ad
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essa posteriore, atteso che, per i principi generali, la legge successiva di carattere generale
non incide sulla normativa precedente di carattere speciale.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA 30 SETTEMBRE – 20
NOVEMBRE 2009, N. 24500
L’ente religioso che gestisce un ospedale paga l’ICI anche se non a fini di lucro
L’immobile di proprietà di un Ente morale, utilizzando a fini commerciali per lo svolgimento di
attività di assistenza sanitaria, è soggetto all’imposta comunale sugli immobili (Ici). Non rileva,
al riguardo, la circostanza che, in coerenza con quanto previsto dallo statuto, non vi sia
distribuzione di utili posto che gli stessi sono integralmente reinvestiti nel finanziamento di altre
attività di beneficenza, finalizzate, in particolar modo, alla diffusione e alla presenza cristiana.
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA 25 MAGGIO – 14
OTTOBRE 2009 N. 21764
Ici, per il terreno qualificato edificabile dal PRG tassa dovuta anche quando l’atto è in
itinere
Non si può prescindere in alcun modo dalle indicazioni del Piano regolatore ai fini della
tassabilità di un terreno agli effetti dell’Imposta comunale sugli immobili, né può essere
contestata l’applicazione retroattiva dei criteri valutativi delle aree edificabili deliberati dal
Comune. Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle
disposizioni di legge in materia, infine, sono elementi che legittimano la non applicazione delle
sanzioni.
CORTE DEI CONTI, SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TOSCANA,
DELIBERA N. 657/2009
Agente contabile è chi manovra soldi pubblici
E’ “agente contabile” anche la società che incassa i proventi delle arre di sorta.
E’ agente contabile di fatto- ricorda la deliberazione – chiunque, a qualunque titolo, abbia
maneggio di denaro pubblico, indipendentemente dall’esistenza di un titolo giuridico (atto
amministrativo, contratto), ed è irrilevante ai fini della sottoposizione al giudizio di conto il fatto
che si tratti di entrate di diritto pubblico o di diritto privato (Cassazione, Sezioni unite, sentenza
n. 1447/02). La società affidataria del servizio pubblico è senz’altro da considerarsi un agente
contabile.
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI, SEZ. DI SALERNO, SENTENZA N.
2/2/2010
L’immobile ANAS paga l’ICI
L’ANAS, nonostante la propria caratteristica di società di capitali partecipata pubblica, è
soggetto passivo Ici e, come tale non gode di alcuna esenzione normativa dall’imposta. A
stabilire l’assunto è la Ctr Napoli (sezione staccata di Salerno) con la sentenza n. 2/2/2010.
Davanti alla commissione regionale campana si è discusso del rilievo, ai fini Ici, di alcuni terreni
e fabbricati di proprietà dell’ente e di provenienza demaniale. In effetti con l’istituzione dell’Anas
S.p.a a opera del Dl 138/2002, convertito in legge 178/2002, tutti i beni immobili di proprietà
dello Stato e funzionali alle attività della società partecipata erano stati a questa trasferiti.
Stando al parere, del gestore della rete stradale, quindi, considerato che tali immobili restavano
utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali dell’ente, non essendone mutato l’impiego rispetto
al momento in cui figuravano nel patrimonio dello Stato, gli stessi, pur essendo stati trasferiti a
quella che è a tutti gli effetti una società di capitali, avrebbero mantenuto la loro natura
demaniale e, conseguentemente, l’esenzione dall’imposta comunale.
In effetti, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 504/92, comma 1, lettera a), sono esenti dall’imposta,
per il periodo dell’anno durante il quale sussiste tale condizione, gli immobili posseduti dallo
Stato dalle regioni, dalle province e dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di
commercio, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
Tale esenzione si deve intendere applicabile anche al consorzio tra enti territoriali ed altri enti
che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione.
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Nel giudizio di primo grado l’Anas si vede respingere il ricorso presentato e, pertanto, ricorre in
appello. La commissione di seconde cure, comunque, ritiene di dover confermare la sentenza
di primo grado, respingendo nuovamente la tesi della società partecipata pubblica.
Il ragionamento che sottende la motivazione della sentenza discende direttamente dalla
interpretazione letterale dell’articolo 7 del Dlgs 594/92. A ben vedere, infatti, tale norma
prevede l’esenzione dall’imposta per i soli immobili di proprietà degli enti espressamente
individuati nella lettera a) del comma 1 (comuni, regioni, province, ecc). Ebbene, secondo i
giudici regionali campani, l’elencazione voluta dal legislatore deve intendersi necessariamente
come tassativa e, quindi, non suscettibile di estensione analogica.
La commissione, in particolare, ha sostenuto
che la tesi dalla naturale estensione
dell’esenzione anche alle società di diritto privato, titolari di servizi pubblici e di cui lo Stato
detiene il controllo, non appare confacente alla ratio della norma, né tantomeno è supportata in
giudizio da alcun riferimento normativo giurisprudenziale.
Ne deriva quindi, che la società, nonostante la sua veste giuridica, è soggetto passivo ai fini
dell’imposta comunale sugli immobili e, in quanto tale, obbligata a compiere tutti gli atti
dichiarativi conseguenti e al pagamento dell’imposta sui fabbricati utilizzati.
TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI
ENTI, MANI LIBERE SUL PERSONALE
Recensione di Luigi Olivieri
In assenza del dpcm attuativo dell’articolo 76, comma 5, del dl 112/2008, convertito in
legge 133/2008, le amministrazioni loclai non hanno l’obbligo di ridurre l’incidenza della
spesa di personale sul totale delle spese correnti (si veda Italia Oggi del 9 dicembre
2008).
La deliberazione 3/2010 della Corte dei conti, sezione autonomie, dirime
definitivamente, anche se con un certo ritardo, una questione che si protrae da oltre un
anno, da quando, cioè la sezione regionale di controllo del Veneto, col parere 8 ottobre
2008, n. 129, aveva sostenuto esattamente il contrario: cioè, la disposizione dell’articolo
76, comma 5, dovesse considerarsi immediatamente operativa, anche in assenza del
dpcm. A ruota, molte altre sezioni regionali si erano conformate al parere della sezione
veneta, suscitando nelle amministrazioni non pochi problemi di carattere operativo,
derivanti dall’assenza assoluta di un parametro per applicare la norma.
La delibera della sezione autonomie appare estremamente rilevante, perché afferma
che dell’articolo 76 si applichi, in mancanza del dpcm, solo il comma 7, che pone il
divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo nei confronti degli enti nei quali l’indice
delle spese di personale su quelle correnti sia uguale o superiore al 50%. E tale
affermazione è contenuta in una deliberazione espressamente adottata allo scopo di
coordinare le varie interpretazioni espresse dalle sezioni regionali di controllo, in quasi
un anno e mezzo.
In effetti, la tesi dell’immediata precettività dell’articolo 76, comma 5, non poteva
considerarsi appagante. Il pare citato della sezione Veneto ritenne che il dpcm previsto
dall’articolo 76, comma 5, non avrebbe funzione attuativa, ma solo il compito di
personalizzare in base a vari criteri l’entità della riduzione delle spese di personale
rispetto a quelle correnti, senza condizionare l’immediatezza dell’obbligo di riduzione.
Ostano a questa visione alcuni elementi di riflessione.
Il dpcm ha il compito di definire i parametri e criteri di virtuosità, ai quali correlare
“obiettivi differenziati di risparmio.” Dunque, attualmente la norma non individua quali
sono gli enti virtuosi, rispetto a quelli non virtuosi, né fornisce indicazione alcuna
sull’obiettivo di risparmio da conseguire. Poiché tale obiettivo è differenziato, si può
certamente supporre che esso sarà più elevato, quanto meno virtuoso risulti l’ente, e
viceversa.
Ma, in mancanza dei parametri, non risulta possibile sapere quanto e come ridurre la
spesa.
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Il dpcm, allora, assume verosimilmente funzione attuativa e di un precetto normativo
per ora astratto e valido esclusivamente nei riguardi degli enti che denuncino un indice
della spesa di personale pari o superiore al 50% di quelle correnti, ai sensi del comma
7 dell’articolo 76.
Per altro, di recente la stessa sezione Veneto col parere 9 aprile 2009, n. 26 aveva
rivisto le sue posizioni, affermando che “bisogna comunque precisare che, come già
ricordato nei precedenti pareri 16/2009 e 22/2009, l’art. 76 comma 5 ha introdotto una
norma di principio che troverà piena attuazione con l’emanazione del dpcm di cui al
comma successivo”.
La sezione autonomi, come di recente la sezione Lombardia (parere 973/2009, in data
16 novembre 2009) ha in ogni caso, correttamente evidenziato che attualmente l’unico
obbligo operante è la riduzione progressiva del tetto di spesa in termini assoluti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, specificando che tale riduzione vada
annualmente rapportata alla spesa dell’anno precedente.
Solo con la vigenza del dpcm scatterà l’ulteriore obiettivo di riduzione della spesa in
termini di incidenza sulla spesa corrente. In questi giorni la Conferenza unificata sta
verificando il testo del dpcm, in ritardo già di ben più di un anno.
E’ auspicabile che i criteri di contenimento tengano conto della situazione di crisi
economica, causa per molti enti locali di un repentino abbassamento delle spese
correnti, dovuta alla simmetrica riduzione delle entrate correnti allo scopo di non creare
un altro cortocircuito operativo negli enti locali, dopo quello delle interpretazioni
eccessivamente restrittive sull’articolo 76 comma 5.
RASSEGNA STAMPA
(ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)
15/01/2010
ITALIA OGGI
LA NOTIFICA SI PERFEZIONA AL
RICEVIMENTO DELL'ATTO - LA NOTIFICA SI
FA PIÙ GARANTISTA
CICCIA
ANTONIO
15/01/2010
ITALIA OGGI
SOLO DIRIGENTI DOC
OLIVIERI LUIGI
15/01/2010
ITALIA OGGI
ASSUNZIONI, BISOGNA CONSIDERARE SE L'ENTE BECHER
AUGUSTO PAIS
È O NO SOGGETTO AL PATTO
15/01/2010
ITALIA OGGI
INDENNITÀ LEGGERE PER CHI SFORA IL PATTO
PISCINO
EUGENIO
15/01/2010
ITALIA OGGI
REVISORI IN CAMPO SUL PERSONALE
BORGHI
ANTONINO
18/01/2010
SOLE 24 ORE NORME E
LA RIFORMA CHIAMA I REGOLAMENTI
TRIBUTI
BERTAGNA
LUCA
18/01/2010
SOLE 24 ORE ALLA RIFORMA DEI BILANCI SERVONO PIÙ
NORME E
COMPETENZE
TRIBUTI
BOLDRINI
GIOSUÈ
18/01/2010
SOLE 24 ORE SEMPRE "AGENTE CONTABILE" CHI MANOVRA
NORME E
SOLDI PUBBLICI
TRIBUTI
RUFFINI
PATRIZIA
18/01/2010
SOLE 24 ORE RESIDUI ATTIVI VALIDI DOPO UNA VERIFICA
NORME E
TRIPLA
TRIBUTI
P.RUF
18/01/2010
SOLE 24 ORE NORME E
LAUREA PER GLI INCARICHI FIDUCIARI
TRIBUTI
GRANDELLI
TIZIANO
Ufficio unico associato controlli interni
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18/01/2010
SOLE 24 ORE IL SINDACO NON SALVA LA FONDAZIONE IN
NORME E
ROSSO
TRIBUTI
19/01/2010
SOLE 24 ORE
SUL PERSONALE SPESE DA RIDURRE RISPETTO
ALL'ANNO PRIMA
G.TR.
19/01/2010
ITALIA OGGI
SE AUMENTANO GLI ABITANTI CRESCONO
ANCHE LE INDENNITÀ
PALADINO
ANTONIO G
20/01/2010
ITALIA OGGI
P.A. SENZA SEGRETI
CIRIOLI
DANIELE
20/01/2010
ITALIA OGGI
APPALTI, REGOLAMENTO CONCERTATO
CARPINELLO
TIZIANA
20/01/2010
ITALIA OGGI
INGIUNZIONI CONTRO I RITARDI DEI
PAGAMENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
FINIGUERRA
DONATELLA
21/01/2010
ITALIA OGGI
RIVOLUZIONE SUI PAGAMENTI
CICCIA
ANTONIO
21/01/2010
FINANZA &
MERCATI
"BILANCI DEGLI ENTI LOCALI A RISCHIO IN
VISTA DEL FEDERALISMO FISCALE"
...
21/01/2010
SOLE 24 ORE
ENTI LOCALI/2. CORTE CONTI: PESANO GLI
SGRAVI ICI E IRAP
...
21/01/2010
ITALIA OGGI
BREVI - MIGLIORA LA GESTIONE
...
22/01/2010
ITALIA OGGI
LA CORTE CONTI PROMUOVE GLI ENTI
PALADINO
ANTONIO_G.
25/01/2010
SOLE 24 ORE NORME E
SULLE PARTECIPATE "PAGA" IL SINDACO
TRIBUTI
POZZOLI
STEFANO
25/01/2010
SOLE 24 ORE
ENTI LOCALI
CONTROLLO CONDIVISO SULLE SPESE
G.TR.
23/01/2010
SOLE 24 ORE
IL PERSONALE TRASFERITO NON EVITA I TETTI
DI SPESA
G.TR.
23/01/2010
SOLE 24 ORE
VIETATO IL DOPPIO "STIPENDIO" PER I POLITICI TROVATI
GIANNI
DEGLI ENTI LOCALI
25/01/2010
SOLE 24 ORE
ENTI LOCALI
ANCHE CON IL FISCO FERMO LE ENTRATE
POSSONO CRESCERE
LOVECCHIO
LUIGI
25/01/2010
SOLE 24 ORE
ENTI LOCALI
CORSA DI SORPAVVIVENZA PER I CONTI
TROVATI
GIANNI
26/01/2010
ITALIA OGGI
ENTI, MANI LIBERE SUL PERSONALE
OLIVIERI LUIGI
27/01/2010
SOLE 24 ORE
ROMA
A COMUNI VIRTUOSI 8,8 MILIONI
CARLUCCI
GIANLUCA
27/01/2010
SOLE 24 ORE
DALL'ECONOMIA FORMAT RIGIDO SUL PATTO DI TROVATI
GIANNI
STABILITÀ REGIONALE
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SOLE 24 ORE
AMMINISTRAZIONE DIGITALE, LA RIFORMA FA
IL PRIMO PASSO
COLOMBO
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ITALIA OGGI
LE P.A. PIGRE DIETRO LA LAVAGNA
GALLI
GIOVANNI
29/01/2010
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UN VADEMECUM ANTIBUROCRAZIA
MANZELLI
STEFANO
29/01/2010
ITALIA OGGI
TRIBUTI ITALIA CANCELLATA DALL'ALBO
ROCCI ILENIA
29/01/2010
ITALIA OGGI
L'ICI SI PUÒ PAGARE ANCHE IN NATURA
PALADINO
ANTONIO_G.
Ufficio unico associato controlli interni
N E W S L E T T E R N. 02
STROCCHIA
FRANCESCO
Gennaio 2010
14
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