Decreto sulla previdenza sociale della Città di Umago

Visto l'Art. 6 comma 1 della Legge sulla previdenza sociale (Gazzetta Ufficiale, n. 157/13),
visto l'Art. 19 comma 1 alinea 5 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale)
(Gazzetta Ufficiale, nn. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 e 19/13), visto l'Art. 56 dello Statuto civico della Città di Umago (Gazzetta
Ufficiale, nn. 9/09 e 3/13) e in seguito alle consultazioni con il pubblico, il Consiglio
Municipale, riunitosi in sessione il 29 maggio 2014, approva il seguente
DECRETO
SULLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA CITTÀ DI UMAGO
I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Mediante il presente Decreto vengono disciplinate le attività e gli utenti della
previdenza sociale nel comprensorio della Città di Umago, altresì i diritti e i servizi sociali
fuori standard erogati dalla Città di Umago (nel prosieguo: Città di Umago), nonché i criteri,
le modalità e le procedure necessarie per la loro realizzazione.
Articolo 2
La previdenza sociale è composta dalle attività di pubblico interesse della Città di
Umago, organizzate con l'intento di offrire assistenza ai cittadini meno abbienti della Città di
Umago, altresì alle persone con difficoltà personali o familiari. Le attività di previdenza
sociale comprendono la prevenzione, la promozione di cambiamenti, l'assistenza nel
sopperimento dei bisogni essenziali, il sostegno a favore di individui, famiglie o gruppi di
persone, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei rispettivi utenti consentendo loro
di integrarsi nella società e partecipare attivamente alla vita sociale della Città di Umago
attraverso l'attuazione di attività assistenziali mirate al sopperimento delle loro necessità
primarie.
Articolo 3
Le attività relative ai diritti di previdenza sociale contemplate dal presente Decreto
vengono attuate dall'Assessorato addetto alle politiche sociali (nel prosieguo del testo:
Assessorato di competenza) in modo autonomo o in collaborazione con gli altri comparti
amministrativi della Citta di Umago, altresì in collaborazione con il competente centro per la
previdenza sociale, i comitati locali, le organizzazioni religiose, associazioni, altre persone
fisiche e giuridiche nazionali ed estere, nonché con gli enti di previdenza sociale della Città di
Umago.
La Città può commissionare ad altre persone fisiche o giuridiche abilitate all'esercizio
delle attività sociali tutte o parte delle attività relative ai diritti di cui al presente Decreto e
all'erogazione dei servizi a favore dei diretti interessati, previa stipulazione dell'apposito
Contratto contenete i diritti e i doveri reciproci.
Il numero di utenti che possono usufuire dei diritti previsti dal presente Decreto può
subire limitazioni in ragione alle entrate a destinazione specifica stanziate nel Bilancio della
Città di Umago, ad eccezione dei diritti di previdenza sociale che la Citta di Umago è tenuta a
garantire per Legge.
Articolo 4
Ogni cittadino di Umago è tenuto a soddisfare le proprie esigenze essenziali, altresì le
necessità delle persone che è tenuto a sostenere per legge o in base ad altre norme giuridiche.
Ogni cittadino di Umago è tenuto a prevenire, rimuovere o limitare attraverso il
proprio lavoro il rischio di disagio sociale che potrebbe coinvolgere lui e i suoi familiari,
specie i minori e le persone non autosufficienti.
II.
TERMINOLOGIA
Articolo 5
In base alle disposizioni contenute nella Legge volta a regolamentare le questioni di
previdenza sociale (nel prosieguo del testo: Legge), ai fini di applicazione del presente
provvedimento, i termini usati nel presente Decreto hanno il seguente significato:
1. La persona singola è colui o colei che vive da solo/a;
2. Il nucleo familiare è l'insieme di più persone legate da rapporti di parentela o
unione di conviventi che condividono le spese di sostentamento;
3. La famiglia è il nucleo composto da coniugi, coppie di fatto, figli/e e parenti che
convivono e che hanno in comune guadagni e consumi a titolo familiare. Per
membri della famiglia vengono altresì intesi i figli che studiano e vivono fuori
sede fino alla conclusione degli studi e fino ai 29 anni di età;
4. Il genitore single è il genitore che provvede da solo alla tutela e al sostentamento
dei propri figli;
5. La famiglia monoparentale è la famiglia composta da uno o più figli e da un solo
genitore;
6. I bambini sono i minori che non hanno compiuto 18 anni;
7. L'unione di fatto è l'unione composta da una coppia di uomo e donna non sposati
che soddisfano i criteri stabiliti dalla legge specifica volta a disciplinare i
rapporti familiari;
8. I giovani maggiorenni sono le persone dai 18 ai 21 anni di età;
9. Le persone disabili sono i portatori di handicap fisico, mentale, intellettuale o
sensoriale che nell'interazione con l'ambiente circostante si imbattono in ostacoli
che impediscono loro di partecipare in modo completo ed efficace nella società
su base paritaria rispetto ai non disabili;
10. I minori con difficoltà nello sviluppo sono i bambini che a causa di
menomazioni fisiche, sensoriali, comunicative o intellettuali necessitano di aiuti
integrativi nel percorso educativo-formativo, al fine di raggiungere i risultati
ottimali nei settori dello sviluppo e dell'integrazione sociale;
11. Gli anziani sono le persone dall'età superiore ai 65 anni;
12. Le persone non idonee al lavoro sono le persone sopra i 65 anni di età, altresì i
bambini sotto i 15 anni e i soggetti la cui non idoneità è stata accertata da
disposizioni specifiche, salvo diverse prescrizioni di Legge;
13. I senzatetto sono le persone senza fissa dimora e mezzi per far fronte alle
esigenze abitative, altresi i soggetti che vivono in strutture non abitabili;
14. Le esigenze essenziali sono: vitto, alloggio, vestiario ed altre necessità primarie
di tipo individuale. Nei giovani e minori, i bisogni primari corrispondono alle
reali necessità caratteristiche della loro età di sviluppo, crescita, educazione e
formazione. Nei bambini con difficoltà nello sviluppo e negli adulti disabili,
oltre ai loro bisogni primari, vi sussistono le necessità derivanti dalle rispettive
menomazioni o dall'invalidità;
15. Il piano individuale è il piano di modifica delle circostanze di vita dell'utente e
del suo comportamento. Esso viene redatto in base alla valutazione generale
delle necessità, delle difficoltà e delle risorse, in collaborazione con gli utenti e i
membri delle loro rispettive famiglie, con l'obiettivo di superare le difficoltà che
si sono manifestate;
16. Gli utenti sono le persone che usufruiscono dei servizi di previdenza sociale ai
sensi dell'Art. 6 del presente Decreto, altresì le persone fisiche, le famiglie o i
nuclei familiari che usufruiscono dei servizi sociali non compresi dalla rispettiva
rete;
17. Lo stato patrimoniale è composto dai redditi e dal patrimonio della Persona
singola o dai membri del nucleo familiare;
18. I redditi sono i mezzi finanziari derivanti dal lavoro, altresì da trattamenti
pensionistici, proventi derivanti da beni patrimoniali o da altri introiti (quote di
capitale, interessi sui risparmi ed al.) realizzati in patria o all'estero in
ottemperanza alle disposizioni sulla tassazione dei redditi, ridotti dei versamenti
a titolo di imposte e sovrimposte;
19. I beni patrimoniali sono beni mobili, immobili, diritti di proprietà, beni
finanziari in valuta nazionale ed estera, risparmi e mezzi finanziari depositati su
conti personali o libretti di risparmio, titoli di Stato, azioni, quote di capitale,
risparmi immobiliari, polizze di assicurazione a vita e rimanenti immobilizzazioni in patria e all'estero. A questa categoria non appartengono le azioni nel
Fondo dei difensori croati derivanti dallo status di invalidi della Guerra patria o
dallo status di familiare dei caduti della Guerra patria;
Le disposizioni contenute nel presente Derceto inerenti alle coppie sposate sono
applicabili anche alle coppie di fatto.
III. UTENTI DELLE MISURE DI PREVIDENZA SOCIALE
Articolo 6
Possono usufruire dei diritti di previdenza sociale previsti dal presente Decreto i
cittadini croati aventi residenza nel comprensorio municipale di Umago, parimenti i cittadini
stranieri o le persone senza cittadinanza con domicilio permanente sul territorio della Città di
Umago che non possono provvedere al proprio sostentamento e che per Legge sono definiti
quali utenti degli aiuti sociali.
Il periodo e la durata di residenza nel comprensorio della Città di Umago verranno
definiti mediante apposito atto volto a disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione degli
aiusti sociali.
Articolo 7
Ai sensi del presente Decreto, le persone possono provvedere al proprio sostentamento
qualora i redditi per le necessità essenziali risultino ottenibili attraverso vendite del proprio
patrimonio, affitti o locazioni di beni patrimoniali che non vengono utilizzati dagli interessati
o dai loro rispettivi familiari per far fronte alle necessità primarie, altresì negli altri casi
previsti dalla Legge.
Articolo 8
I diritti degli utenti contemplati dal presente Decreto non possono essere realizzati a
carico della Città di Umago qualora la Legge o altre disposizioni derivanti dalla stessa
stabilscano che la loro realizzazione avviene esclusivamente a carico della Repubblica di
Croazia o a carico di altre persone fisiche o giuridiche.
In via eccezionale da quanto riportato al comma 1 del presente Articolo, qualora gli
importi e/o gli ambiti attinenti a determinati diritti che la Città garantisce in base al presente
Decreto risultino maggiori o più estesi rispetto ai diritti e aiuti previsti dalla Repubblica di
Croazia, oppure dal competente centro per la previdenza sociale nonché da altre persone
fisiche o giuridiche, la Città di Umago provvederà a garantire tali aiuti nell'importo pari alla
differenza che sussiste tra i diritti sanciti dal centro o dalla persona fisica o giuridica e i diritti
stabiliti dal presente Decreto.
Articolo 9
I diritti di previdenza sociale non sono trasferibili a terzi e non possono essere oggetto
di eredità.
Ad eccezione del diritto al sussidio per il sostentamento delle spese di abitazione, la
Città di Umago può sospendere gli aiuti sociali qualora l'utente o i membri del suo nucleo
familiare risultino avere debiti insoluti verso la Città di Umago, a prescindere dalla loro
tipologia.
Articolo 10
L'utente degli aiuti sociali è tenuto a produrre all'ufficiale amministrativo le proprie
generalità, i dati inerenti ai propri redditi e beni patrimoniali, altresì i dati relativi alle
circostanze che possono essere rilevanti per l'assegnazione dei diritti previsti dai programmi
di previdenza sociale. L'utente è pertanto tenuto a presentare una dichiarazione scritta con la
quale consente alle autorità di accedere ai dati necessari per l'assegnazione dell'indennità in
denaro e per l'utenza dei servizi sociali, valevole per l'intero periodo di utilizzo dei diritti
assegnati.
Il richiedente risponde materialmente e penalmente dell'esattezza dei dati riportati
nella domanda di assegnazione degli aiuti sociali di cui al presente Decreto.
IV.
DIRITTI PREVISTI DAL SISTEMA DI PREVIDENZA SOCIALE DELLA
CITTÀ DI UMAGO
Articolo 11
Ad eccezione dell'indennità per le spese di abitazione e la partecipazione alle spese di
riscaldamento, assegnabili in base ad apposita Legge, gli utenti possono conseguire i seguenti
diritti previsti dal sistema di previdenza sociale della Città di Umago:
1. sussidio in denaro una tantum,
2. diritto al sussidio per neonati,
3. diritto al sussidio per l'educazione e l'istruzione:
- sussidio per il sopperimento parziale delle spese di soggiorno dei bambini negli
enti prescolari,
- diritto al sussidio per il sopperimento delle spese di mensa scolastica,
- diritto al sussidio per le spese pranzo previsto dal programma di doposcuola
nelle scuole elementari,
- diritto al sussidio per gli alunni regolarmente iscritti alle scuole medie superiori
provenienti da famiglie meno abbienti,
-
diritto al sussidio per studenti provenienti da famiglie meno abbienti,
diritto al sostentamento delle spese di educazione e formazione per bambini
con difficoltà nello sviluppo;
4. diritto alla sistemazione in alloggi sociali,
5. diritto al sussidio per la sistemazione del Centro per anziani e disabili di Umago,
6. diritto alla sistemazione degli assistiti negli enti sanitari,
7. diritto al sopperimento delle spese di servizio a domicilio,
8. diritto al pasto caldo,
9. diritto al sussidio per pensionati con redditi bassi,
10. diritto al sussidio specifico dei combattenti della Lotta popolare di liberazione,
11. diritto al sussidio per il sopperimento delle spese funebri.
In caso di necessità, il Sindaco della Città di Umago può emanare l'apposita Delibera
con la quale autorizza il Comparto amministrativo ad approvare la Risoluzione sull'
assegnazione dei rimanenti diritti di previdenza sociale.
La Regione Istriana delibera, in osservanza alla Legge, in merito all'assegnazione del
diritto di indennità per le spese di riscaldamento, mentre il pertinente Comparto
amministrativo della Città di Umago decide in merito ai rimanenti diritti di cui al comma 1
del presente Decreto secondo le disposizioni dettate dal medesimo, altresì in osservanza alla
Legge e ad altre normative in vigore.
Articolo 12
In ragione alle entrate in Bilancio, la Città di Umago stanzierà i fondi destinati al
sopperimento di determinate spese per tutti i cittadini di Umago, da effettuare pariteticamente
secondo le condizioni stabilite dal presente Decreto, altresì mediante gli atti derivanti dal
medesimo. Le spese in oggetto sono:
1. spese per acquisto di libri di testo scolastici,
2. partecipazione alle spese di trasporto per alunni delle scuole medie superiori,
3. spese di soggiorno provvisorio in centri di accoglienza per vittime di violenza
domestica,
4. sussidi a titolo di cure extraospedaliere per persone con problemi di dipendenza.
Qualora i proventi della Città di Umago risultino insufficienti per far fronte alle spese
di cui al comma precedente, il Sindaco della Città di Umago potrà definire mediante apposito
provvedimento i criteri e le modalità per l'assegnazione dei diritti in oggetto e gli importi per
ciascuna delle voci sopraccitate.
Articolo 13
Gli importi dei mezzi finanziari che la Città di Umago stanzia nel Bilancio in base al
presente Decreto, destinati agli utenti che soddisfano i criteri relativi al loro stato sociale,
verranno definiti nel Programma delle spese pubbliche per le attività di previdenza sociale
nell'anno corrente. I fondi destinati a tutti i cittadini della Città di Umago, elargibili a
condizioni paritetiche a prescindere dallo stato sociale, verranno definiti nei rispettivi
Programmi delle spese pubbliche.
IV.1. Garanzia di reddito minimo
Articolo 14
La garanzia di reddito minimo è l'indennità erogata a favore delle persone singole o
dei nuclei familiari meno abbienti per il sopperimento delle esigenze essenziali. Per il suo
ottenimento è necessaria la Delibera del competente Centro per la previdenza sociale o di
altro organismo analogo. I fondi per la sua erogazione vengono stanziati nel Bilancio della
Repubblica di Croazia.
Articolo 15
Le persone singole con idoneità lavorativa totale o parziale e i membri dei nuclei
familiari che usufruiscono del reddito minimo sono tenuti ad aderire agli inviti emessi dalla
Città di Umago per la partecipazione ai lavori di pubblica utilità, senza alcuna corresponsione,
per un durata dalle trenta alle novanta ore lavorative al mese.
In caso di mancata adesione all'invito di cui al comma precedente, la Città di Umago è
tenuta ad informare il competente centro per la previdenza sociale o altro organo analogo che
in osservanza alla Legge può sospendere l'erogazione dell'indennità in questione.
IV.2. Indennità per le spese di riscaldamento
Articolo 16
Alle persone singole e ai nuclei familiari che usufruiscono del reddito minimo e del
riscaldamento a legna verrà riconosciuta la partecipazione alle spese di riscaldamento
attraverso la distribuzione su base annua di 3 mq di legna da ardere, oppure attraverso una
somma che verrà loro elargita a tale titolo, nell'importo definito dalla Regione Istriana entro il
30 settembre dell'anno corrente.
Onde garantire i fondi per le spese di riscaldamento di cui al comma 1 del presente
Articolo, la Città di Umago produce alla Regione Istriana le istanze comprensive delle
generalità dei beneficiari del reddito minimo che usufruiscono del riscaldamento a legna. La
relativa documentazione va prodotta entro il mese di settembre dell'anno corrente con
riferimento all'anno successivo.
I fondi per il sopperimento delle spese di riscaldamento vengono stanziati nel Bilancio
della Regione, mentre le modalità di assegnazione del sussidio di cui al presente Articolo e le
modalità di sopperimento delle spese verranno concordati con la Regione Istriana.
IV.3. Indennità per le spese di abitazione
Articolo 17
Ai sensi del presente Decreto, per spese di abitazione vengono intese le spese a titolo
di canone di affitto, indennità comunale, luce, acqua, gas, riscaldamento, scarico e altre spese
di abitazione previste da disposizioni specifiche.
Articolo 18
Ai sensi del presente Decreto e dell'apposita Legge, hanno diritto all'indennità per le
spese di abitazione i beneficiari del reddito minimo che presentano la relativa istanza all'
Assessorato di competenza.
Articolo 19
Il diritto all'indennità per le spese di abitazione viene riconosciuta alle persone singole
e ai nuclei familiari fino ad un massimo della metà dell'importo complessivo stabilito
mediante apposita Delibera del centro per la previdenza sociale o da altro organo competente
ai sensi di Legge, eccezion fatta per i casi previsti dalla Legge sulla previdenza sociale.
Il versamento dell'indennità pecuniaria per le spese di abitazione può essere effettuato
direttamente sul conto dell'utente. In alternativa, la Città di Umago può provvedere al
pagamento parziale o totale delle spese alle persone fisiche o giuridiche che hanno erogato i
servizi agli utenti interessati.
L'importo dell'indennità per le spese di abitazione e i criteri per il suo ottenimento
verranno definiti mediante apposito provvedimento approvato in base al presente Decreto,
altresì in base alla Legge e ad altre disposizioni in vigore.
IV.4. Sussidio in denaro una tantum
Articolo 20
Il sussidio in denaro una tantum è un aiuto specifico di tipo pecuniario o materiale
destinato a persone singole e famiglie con temporanee difficoltà materiali causate da forze
maggiori o circostanze su cui non possono o non hanno potuto influire, e che impediscono
loro di far fronte al sopperimento delle esigenze essenziali.
Articolo 21
Gli utenti possono usufruire del sussidio in denaro una tantum in base alla Delibera
rilasciata dal competente centro per la previdenza sociale (indennità una tantum), ovvero per
mezzo del Ministero addetto alle questioni dei partecipanti alla Guerra patria. Qualora non
fosse possibile ottenere il sussidio in oggetto per mezzo degli organi sopraccitati o qualora
l'importo erogato dagli stessi risultasse insufficiente per il sopperimento delle esigenze
essenziali, la Città di Umago provvederà all'erogazione del sussidio di cui al presente
Articolo.
In osservanza alla Legge, il centro per la previdenza sociale e la Città di Umago
procederanno almeno una volta al mese allo scambio dei dati inerenti ai sussidi e agli aiuti
erogati.
Articolo 22
Le modalità di assegnazione del diritto al sussidio una tantum e il relativo importo
verranno definiti mediante apposito atto da approvare in base alle disposizioni di cui al
presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e alle normative in vigore.
IV.5. Sussidio per i neonati
Articolo 23
Hanno diritto al sussidio per i neonati i singoli genitori o tutori dei bambini minori di
un anno di età che soddisfano i criteri previsti per l'assegnazione di tale aiuto. Il sussidio serve
per acquistare l'occorrente per i neonati e per far fronte alle spese che ne derivano.
Il versamento del sussidio per i neonati avviene direttamente sul conto del genitore
indicato nell'Istanza. Gli importi, i criteri e le modalità di assegnazione del sussidio per i
neonati verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto,
altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore.
IV.6. Sussidi per l'educazione e l'istruzione
Articolo 24
Ai sensi del presente Decreto, i sussidi attinenti all'educazione ed istruzione
comportano i seguenti diritti:
- diritto di partecipazione alle spese di soggiorno negli enti prescolari;
- diritto al sussidio per le spese di mensa scolastica;
- diritto al sussidio per il pasto previsto dal programma di doposcuola nelle
scuole elementari;
- diritto al sussidio per alunni ordinari delle scuole medie superiori provenienti
da famiglie meno abbienti;
- diritto al sussidio per studenti universitari provenienti da famiglie meno
abbienti;
- diritto di partecipazione alle spese di educazione ed istruzione dei bambini con
difficoltà nello sviluppo.
Articolo 25
Le modalità di assegnazione del diritto al sussidio in oggetto e il relativo importo
verranno definiti mediante apposito atto da approvare in base alle disposizioni di cui al
presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e alle normative in vigore.
IV.7. Diritto alla sistemazione negli alloggi sociali
Articolo 26
Hanno diritto alla sistemazione negli alloggi sociali della Città di Umago gli utenti che
in base ad apposito Bando pubblico soddisfano i criteri previsti.
I criteri e le modalità di assegnazione del diritto in oggetto verranno disciplinati
mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge
e ad altre disposizioni in vigore.
IV.8. Sussidio per la sistemazione degli assistiti nel Centro per disabili e anziani di
Umago
Articolo 27
La Città di Umago prevede l'erogazione del sussidio mensile a titolo di partecipazione
alle spese di sistemazione degli assistiti nel Centro per anziani e disabili „Atilio Gamboc“ di
Umago. Possono usufruire di detto sussidio gli utenti residenti nel comprensorio della Città di
Umago previo ottenimento dell'apposita Delibera dell'Assessorato di competenza nonché in
ottemperanza alle disposizioni previste dal presente Decreto e dagli atti da esso derivanti,
altresì dallo Statuto del Centro per anziani e disabili „Atilio Gamboc“ di Umago.
Articolo 28
I fondi destinati alle spese di cui all'Articolo precedente verranno definiti nel
Programma delle spese pubbliche della Città di Umago relativo alla previdenza sociale e
sanità per l'anno corrente. I mezzi finanziari verranno versati direttamente al Centro per
anziani e disabili „Atilio Gamboc“ a titolo di partecipazione alle spese di sistemazione degli
assistiti.
Il Centro per anziani e disabili „Atilio Gamboc“ di Umago è tenuto a redigere le
evidenze sul numero e sul tipo dei servizi erogati agli utenti, altresì a produrli all'Assessorato
di competenza dietro richiesta di quest'ultimo.
Articolo 29
Le modalità di assegnazione del diritto al sussidio per la sistemazione degli utenti nel
Centro per anziani e disabili „Atilio Gamboc“ di Umago e il relativo importo verranno definiti
mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto e in ottemperanza agli altri atti
della Città di Umago.
IV.9. Sistemazione degli assistiti in centri sanitari specializzati
Articolo 30
La Città di Umago può, in caso di necessità e su espressa richiesta dei tutori o dei
familiari degli utenti, altresì per dovere d'ufficio avviato in base ad apposito parere del medico
specialista e previo accordo con il centro per la previdenza sociale, partecipare alle spese per
la sistemazione di persone socialmente disagiate (malati cronici e/o geriatrici) nei centri
sanitari specializzati. A tal fine, con gli utenti verrà siglato un apposito accordo di
collaborazione reciproca, mentre i mezzi finanziari per la sistemazione degli assistiti verranno
versati direttamente sul conto dei centri in questione, previo rilascio della relativa fattura.
Gli importi, i criteri e le modalità di assegnazione del sussidio per la sistemazione
degli utenti nei centri specialistici verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in
base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore.
IV.10. Assistenza a domicilio
Articolo 31
Hanno diritto all'assistenza a domicilio le persone che in base all'apposita valutazione
dell'Assessorato di competenza della Città di Umago, altresì del competente centro per la
previdenza sociale o del rispettivo personale specializzato, necessitano dell'assistenza di altre
persone causa disabilità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, altresì per via di condizioni
di salute alterate in maniera temporanea o permanente, e che non possono contare sull'
assistenza del tutore previsto per Legge perché questi non esiste oppure non è in grado di
assistere la persona inferma.
Articolo 32
L'assistenza a domicilio può comprendere le seguenti attività:
 distribuzione pasti (acquisto e consegna di pasti pronti a domicilio),
 lavori di casa (acquisto di viveri di prima necessità, aiuto nella preparazione pasti,
pulizia piatti, stoviglie e affini, pulizia delle abitazioni, approvvigionamento di
acqua, aiuti nei lavori pertinenti al riscaldamento, pulitura e stiratura del bucato,
acquisto medicinali ed al.),
 cura dell'igiene personale (assistenza in attività quali indossare e togliere abiti e
vestiti, fare il bagno e altre operazioni per l'igiene e la cura personale),
 aiuti nello svolgimento di altre operazioni quotidiane.
Articolo 33
Il servizio di assistenza a domicilio è offerto dal Centro per anziani e disabili „Atilio
Gamboc“ di Umago o da altre persone giuridiche o fisiche abilitate con le quali la Città di
Umago sottoscriverà l'apposito Contratto di erogazione servizi.
Articolo 34
La Città di Umago garantirà il servizio di assistenza a domicilio a carico del proprio
Bilancio in ragione agli importi stanziati a tale titolo nei casi in cui gli utenti non potranno
usufruire di tale diritto per mezzo del competente centro per la previdenza sociale o qualora i
fondi risultino insufficienti per coprire interamente le spese relative a questo tipo di
assistenza.
Articolo 35
Gli importi e le modalità di assegnazione del sussidio per l'assistenza a domicilio
verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in
osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore.
IV.11. Pasti caldi (mensa popolare)
Articolo 36
Hanno diritto al pasto caldo giornaliero le persone inabili al lavoro residenti sul
territorio della Città di Umago che non sono in grado di provvedere autonomamente alla
propria alimentazione a causa di disabilità fisiche o mentali, condizioni di salute alterate in
maniera temporanea o permanente, vecchiaia o per altri motivi previsti dai criteri della Città
di Umago.
Articolo 37
Il servizio di preparazione e distribuzione dei pasti caldi viene effettuato dalla persona
fisica o giuridica con la quale la Città di Umago ha sottoscritto l'apposito Contratto. Il
versamento del sussidio per il pasto caldo a favore dell'utente avviene direttamente sul conto
del soggetto erogatore del servizio.
Articolo 38
Gli importi e le modalità di assegnazione del sussidio per il pasto caldo verranno
disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza
alla Legge e ad altre disposizioni in vigore.
IV.12. Sussidio per pensionati con redditi minimi
Articolo 39
Hanno diritto al sussidio di cui sopra i pensionati di cittadinanza croata e con residenza
nel comprensorio municipale di Umago la cui unica fonte di reddito è la pensione minima che
percepiscono. Per poter usufruire del sussidio in oggetto, è necessario che l'importo totale del
trattamento in patria e/o all'estero non risulti maggiore rispetto all'importo previsto dall'atto
specifico approvato in base al presente Decreto.
Articolo 40
Gli importi e le modalità di assegnazione del sussidio per i pensionati che
percepiscono la pensione minima verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in
base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore.
Articolo 41
L'Assessorato di competenza della Città di Umago è tenuto ad aggiornare i dati relativi
agli utenti almeno una volta l'anno. A tal fine, all'Ufficio anagrafe e all'Istituto croato per la
previdenza sociale verrà presentata la richiesta di rilascio dei dati concernenti eventuali
modifiche che potrebbero sospendere l'erogazione del sussidio od avviarne l'erogazione per
altri nuovi utenti.
Gli utenti del sussidio sono tenuti ad avvisare l'Assessorato di competenza in merito ad
eventuali modifiche che potrebbero in qualche modo influire sul diritto di usfrutto del sussidio
per pensionati con redditi minimi entro un termine massimo di 15 giorni.
IV.13. Sussidio specifico per i partecipanti alla Lotta popolare di liberazione e alla
Guerra patria
Articolo 42
Hanno diritto al sussidio specifico di cui sopra, erogabile con cadenza mensile, i
partecipanti alla Lotta popolare di liberazione e i partecipanti alla Guerra patria, altresì le
vedove dei caduti nei conflitti citati che soddisfano i criteri per l'ottenimento dell'aiuto in
oggetto.
Gli importi e le modalità di assegnazione del sussidio specifico per i partecipanti alla
Lotta popolare di liberazione e alla Guerra patria verranno disciplinati mediante apposito atto
approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni
in vigore.
IV.14. Sostentamento delle spese funebri
Articolo 43
La Città di Umago, in caso di mancato sostentamento da parte del centro per la
previdenza sociale, sostiene le spese funebri nell'importo corrispondente al valore del feretro,
della lapide e del servizio di sepoltura per persone senza familiari, parenti, tutori legali o
contrattuali con i quali è stato siglato l'accordo di vitalizio assistenziale o vita natural durante
e che nel momento del decesso avevano residenza nel comprensorio della Città.
Articolo 44
Qualora venga appurato che il defunto le cui spese di sepoltura sono state sostenute
con i fondi di Bilancio abbia avuto familiari, parenti del tutore legale o contrattuale di
vitalizio assistenziale o beni patrimoniali di valore significativo, la Città di Umago chiederà
loro o ai rispettivi eredi di rimborsare le spese funebri effettuate.
Articolo 45
Gli importi e le modalità di sostentamento delle spese di sepoltura verranno
disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza
alla Legge e ad altre disposizioni in vigore.
V.
SERVIZI SOCIALI
Articolo 46
I servizi sociali comprendono le attività, le misure e i programmi volti a prevenire,
individuare e risolvere i problemi e le difficoltà che affliggono singoli individui, famiglie,
gruppi e comunità, altresì a migliorare la loro qualità di vita a livello sociale.
L'erogazione dei servizi sociali può avvenire in tempi estesi o saltuariamente, a
seconda delle necessità dei rispettivi utenti.
I servizi sociali vengono organizzati quali forme di assistenza per giovani, minori,
famiglie e adulti, con previsto apprendimento dei rapporti sociali e integrazione negli
ambienti composti da altri utenti e famiglie.
Articolo 47
La Città di Umago erogherà i servizi sociali nell'ambito delle attività previste
dall'Assessorato di competenza, altresì nell'ambito delle attività svolte da servizi sociali, enti
di educazione ed istruzione e da altre persone fisiche e giuridiche.
V.1. Primo servizio sociale
Articolo 48
Il Primo servizio sociale è un tipo di servizio extraistituzionale volto a fornire agli
utenti le informazioni relative ai servizi sociali ed ai rispettivi erogatori, altresì a fornire
assistenza nella definizione delle esigenze degli utenti, le valutazioni iniziali delle stesse,
offrendo al contempo sostegno e assistenza nella scelta dei servizi previsti dal sitema di
previdenza sociale.
Il servizio di cui al comma 1 del presente Articolo rientra nelle competenze dell'
ufficiale amministrativo della Città di Umago addetto alle questioni di previdenza sociale e
sanità, il quale opera in collaborazione con gli assistenti professionali inquadrati presso i
competenti centri per la previdenza sociale. Le questioni inerenti alle richieste dagli utenti che
non rientrano nelle competenze della Città di Umago verranno deferite al competente centro
per la previdenza sociale.
V.2. Attività di consulenza e assistenza
Articolo 49
Il servizio di consulenza e assistenza extraistituzionale è un servizio di assistenza
sociale espletato dagli ufficiali amministrativi della Città di Umago addetti alle questioni di
previdenza sociale, altresì dal competente centro per la previdenza sociale, dai centri di
consulenza nonché da altre persone fisiche e giuridiche che nell'ambito delle attività di
previdenza sociale si occupano di servizi di consulenza in collaborazione con altri erogatori
dei servizi nella comunità e soggetti che si occupano di politiche familiari.
Articolo 50
In ragione ai fondi stanziati in Bilancio, la Città di Umago può siglare con le persone
giuridiche o fisiche che si occupano di attività di consulenza e assistenza l'apposito contratto
di erogazione servizi per i cittadini residenti nel comprensorio municipale di Umago, con un
numero maggiore di iniziative rispetto a quello stabilito dal competente centro per la
previdenza sociale.
L'erogatore dei servizi di cui al comma precedente è tenuto a redigere l'evidenza sui
servizi erogati e recapitarla al competente Assessorato di competenza unitamente alla relativa
istanza e alla fattura comprovante i costi dei servizi erogati.
V.3. Interventi precoci, inclusione e attività con categorie specifiche di cittadini
Articolo 51
Per tramite del proprio Assessorato di competenza e in collaborazione con altri organi,
istituti ed associazioni di società civile che operano nel comprensorio municipale di Umago,
la Città di Umago provvederà alla creazione di condizioni volte a migliorare lo stato sociale di
categorie specifiche di cittadini della Città di Umago, specie attraverso l'attuazione di
interventi precoci e partecipazioni sociali di persone diversamente abili e con difficoltà nello
sviluppo, nonché attività affini.
VI.
PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI E SUPERVISIONE
SULL'UTENZA DEI DIRITTI CONTEMPLATI DAL PRESENTE DECRETO
Articolo 52
La procedura per l'assegnazione dei diritti di previdenza sociale viene attuata su
istanza dell'utente, altresì su richiesta del suo coniuge o partner, figlio/a maggiorenne, tutore,
affidatario ospitante, nonché su proposta del competente centro per la previdenza sociale o per
dovere d'ufficio in base ai dati e alle informazioni raccolte dal competente comparto
amministrativo durante l'espletamento delle attività ad esso attribuite.
L'istanza va recapitata all'Assessorato di competenza unitamente ai documenti
accompagnatori previsti mediante atto specifico approvato in base al presente Decreto, altresì
in base alla Legge e ad altre disposizioni in vigore.
L'utente che desidera usufruire del diritto di previdenza sociale di cui al presente
Decreto risponde materialmente e penalmente in merito all'esattezza dei dati da egli forniti.
Nella procedura di presentazione della domanda di assegnazione del diritto di cui
sopra e al fine di consentirne l'elaborazione ed evasione da parte degli organi preposti, il
richiedente è tenuto a firmare di proprio pugno la dichiarazione attestante che i dati forniti
nell'istanza e nella documentazione accompagnatoria sono esatti e completi, dando inoltre il
proprio consenso all'ufficiale amministrativo di procedere alla loro verifica, trattamento,
custodia e utilizzo ai sensi della Legge sulla tutela dei dati personali e in osservanza alle
disposizioni in vigore.
Articolo 53
L'Assessorato di competenza effettuerà la disamina della documentazione recapitata e
procederà, per dovere d'ufficio, alla verifica dei dati riportati nell'istanza e nella
documentazione accompagnatoria. L'Assessorato, inoltre, potrà richiedere la presentazione di
eventuali prove procedurali necessarie per deliberare in materia e per confermare la
sussistenza dell'istanza presentata dall'utente, al quale verrà rilasciata l'apposita delibera.
L'Assessorato di competenza può richiedere di sottopporre a verifica specifica i dati
rilevanti e le circostanze che possono avere effetti sull'assegnazione di un dato diritto (visita a
domicilio presso i parenti del richiedente-utente o altri modi di accertamento).
Articolo 54
Salvo diverse disposizioni riportate nel presente Decreto, l'Assessorato di competenza
decide mediante apposita Delibera in merito all'assegnazione in primo grado dei diritti e dei
sussidi ivi contenuti.
L'approvazione della di cui al comma precedente deve avvenire entro e non oltre otto
(8) giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'utente o da parte di altri soggetti od
organi previsti dal presente Decreto, parimenti entro e non oltre otto (8) giorni dall'
accertamento delle circostanze che possono in qualche modo avere effetti sulla Delibera.
La Delibera va recapitata all'utente e/o all'erogatore del servizio.
Contro la Delibera dell'Assessorato in merito al pagamento dell'indennità a titolo di
spese di abitazione viene data possibilità di ricorso, da presentare al competente Assessorato
della Regione Istriana per tramite dell'Assessorato municipale. Il ricorso contro i rimanenti
diritti di cui al presente Decreto va presentato al Sindaco di Umago, salvo diverse disposizioni
di Legge.
La presentazione del ricorso non posticipa l'attuazione della Delibera.
Articolo 55
Nel periodo di utenza dei diritti di cui al presente Decreto, l'utente è tenuto ad
avvisare, entro otto giorni, il competente Assessorato in merito ad eventuali modifiche o
nuove circostanze che potrebbero in qualche modo avere effetto sul godimento dei diritti
previsti dal presente Decreto.
In caso di modifiche delle circostanze in base alle quali sono stati assegnati i diritti di
previdenza sociale contemplati dal presente Decreto, l'Assessorato di competenza è tenuto a
rilasciare una nuova Delibera e sospendere i diritti precedentemente assegnati ai sensi del
presente provvedimento.
Gli utenti possono impugnare tramite ricorso l'atto di modifica della Delibera o la
sospensione di un dato diritto in ottemperanza all'Art. 54 comma 4 del presente Decreto, salvo
diverse disposizioni previste dallo stesso.
Articolo 56
L'utente può usufruire contemporaneamente di più singoli diritti e sussidi, fermo
restando che la loro attuazione simultanea non risulta essere contraria al presente Decreto e
alla finalità prevista.
L'utente può usufruire dei diritti finché sussistono i presupposti in base ai quali questi
vengono assegnati.
I soggetti a cui vengono assegnati i diritti di cui al presente Decreto non possono
usufruire degli stessi per ottenere posizioni materiali più agevolate rispetto a chi provvede al
proprio sostentamento attraverso il proprio lavoro e i diritti che ne scaturiscono.
Il cambio di residenza fuori dal comprensorio municipale di Umago implica la revoca
dei diritti assegnati in base al presente Decreto, con decorrenza a partire dalla data di cambio
della residenza.
Articolo 57
L'organo che ha rilasciato la Delibera di assegnazione dei diritti di cui al presente
Decreto ha il diritto di controllare il corretto utilizzo degli aiuti assegnati a titolo di previdenza
sociale in ottemperanza alle finalità previste dal presente Decreto.
Articolo 58
L'utente che ha conseguito qualche diritto di previdenza sociale previdenza sociale di
cui al presente Decreto è tenuto a rimborsare i danni in caso di:
- presentazione di dati inesatti o non veritieri di cui l'utente o il suo tutore erano o
dovevano essere al corrente, parimenti in caso di altri modi illeciti con i quali hanno
conseguito determinati diritti,
- ottenimento dei diritti attraverso mancate notificazioni da parte dell'utente stesso o
del suo tutore che potrebbero avere effetto sulla loro revoca o sull'ambito dei diritti di
cui l'utente ed il suo tutore dovevano essere al corrente.
VII.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 59
In caso di insufficienza dei fondi necessari per l'erogazione dei sussidi e degli aiuti
previsti dal presente Decreto a causa di minori entrate in Bilancio, il Sindaco ridurrà o
sospenderà temporaneamente l'erogazione degli stessi su proposta dell'Assessore addetto alle
politiche sociali. La riduzione dei fondi a tale titolo verrà effettuata in ragione alla percentuale
delle entrate in Bilancio. In caso di riduzioni permanenti delle entrate in Bilancio, il Sindaco
proporrà al Consiglio Municipale di approvare le Modifiche del Programma di cui al comma
precedente del presente Articolo.
Articolo 60
L'Assessorato di competenza è tenuto a seguire l'attuazione dei diritti di cui al presente
Decreto nonché a redigere l'evidenza e la documentazione relativa ai diritti previsti dal
sistema di previdenza sociale e dal presente atto, seguendo altresì gli assestamenti di Bilancio
della Città di Umago in ragione ai fondi necessari per la realizzazione dei diritti di cui al
presente provvedimento.
Articolo 61
Gli atti volti a disciplinare i criteri e i le modalità per l'assegnazione dei diritti di cui
agli Artt. 6, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 35, 38, 40, 42, 45 e 52, altresì l'elenco della
documentazione, gli importi e le indennità dei singoli sussidi, la limitazione dei diritti e altre
disposizioni relative ai diritti contenuti nel presente Decreto verranno approvati dall'
Assessorato di competenza su proposta del Sindaco di Umago entro e non oltre un mese
dall'entrata in vigore del presente atto.
Articolo 62
La terminologia usata nel presente Decreto con valenza di genere viene usata
indistintamente sia per il sesso maschile che per quello femminile.
Articolo 63
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Città di Umago.
Articolo 64
Con l'entrata in vigore del presente Decreto viene abrogato il Decreto sulla previdenza
sociale della Città di Umago, CLASSE: 550-01/11-01/04; PROT.NR.: 2105/05-01/01-11-4
del 27 ottobre 2011 (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 6/11).
Con l'entrata in vigore degli atti di cui all'Art. 61 del presente Decreto viene abrogato
il Decreto sul sussidio in denaro per neonati residenti nel comprensorio della Città di Umago
del 05/04/2011 (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 2/11) e il Decreto sulle modifiche
al Decreto sul sussidio in denaro per neonati residenti nel comprensorio della Città di Umago
del 06/02/2012 (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 2/12).
Fino all'entrata in vigore degli atti di cui all'Art. 61 del presente Decreto, le modalità di
assegnazione dei diritti di previdenza sociale e gli importi dei rispettivi sussidi verranno
definiti in base agli atti della Città di Umago precedentemente approvati.
L'utente che ha conseguito i diritti sociali riconosciuti in base e in osservanza ai criteri
previsti dagli atti che vengono abrogati gode degli stessi anche successivamente all'
approvazione del presente Decreto e degli atti di cui all'Art. 61 del presente atto. Onde poter
continuare ad usufruire dei sussidi assegnati, l'Assessorato di competenza della Città di
Umago deve accertare tramite apposita Delibera se l'utente soddisfa o meno i criteri per
l'ottenimento dei diritti di previdenza sociale contemplati dal presente Decreto e dagli atti di
cui all'Art. 61.
L'Assessorato di competenza della Città di Umago è tenuto pertanto a verificare
tramite nuova procedura se gli utenti degli aiuti sociali soddisfano i criteri previsti dal
presente Decreto e dagli atti di cui all'Art. 61. Detta verifica deve avvenire entro e non oltre
due mesi dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'Art. 61 del presente Decreto.
CLASSE: 550-01/14-01/08
PROT.NR.: 2105/05-01/01-14-6
Umago, 29 maggio 2014
CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI UMAGO
IL PRESIDENTE
f.to, Milan Vukšić