Visto l'Art. 6 comma 1 della Legge sulla previdenza sociale (Gazzetta Ufficiale, n. 157/13), visto l'Art. 19 comma 1 alinea 5 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta Ufficiale, nn. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 19/13), visto l'Art. 56 dello Statuto civico della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale, nn. 9/09 e 3/13) e in seguito alle consultazioni con il pubblico, il Consiglio Municipale, riunitosi in sessione il 29 maggio 2014, approva il seguente DECRETO SULLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA CITTÀ DI UMAGO I. DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Mediante il presente Decreto vengono disciplinate le attività e gli utenti della previdenza sociale nel comprensorio della Città di Umago, altresì i diritti e i servizi sociali fuori standard erogati dalla Città di Umago (nel prosieguo: Città di Umago), nonché i criteri, le modalità e le procedure necessarie per la loro realizzazione. Articolo 2 La previdenza sociale è composta dalle attività di pubblico interesse della Città di Umago, organizzate con l'intento di offrire assistenza ai cittadini meno abbienti della Città di Umago, altresì alle persone con difficoltà personali o familiari. Le attività di previdenza sociale comprendono la prevenzione, la promozione di cambiamenti, l'assistenza nel sopperimento dei bisogni essenziali, il sostegno a favore di individui, famiglie o gruppi di persone, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei rispettivi utenti consentendo loro di integrarsi nella società e partecipare attivamente alla vita sociale della Città di Umago attraverso l'attuazione di attività assistenziali mirate al sopperimento delle loro necessità primarie. Articolo 3 Le attività relative ai diritti di previdenza sociale contemplate dal presente Decreto vengono attuate dall'Assessorato addetto alle politiche sociali (nel prosieguo del testo: Assessorato di competenza) in modo autonomo o in collaborazione con gli altri comparti amministrativi della Citta di Umago, altresì in collaborazione con il competente centro per la previdenza sociale, i comitati locali, le organizzazioni religiose, associazioni, altre persone fisiche e giuridiche nazionali ed estere, nonché con gli enti di previdenza sociale della Città di Umago. La Città può commissionare ad altre persone fisiche o giuridiche abilitate all'esercizio delle attività sociali tutte o parte delle attività relative ai diritti di cui al presente Decreto e all'erogazione dei servizi a favore dei diretti interessati, previa stipulazione dell'apposito Contratto contenete i diritti e i doveri reciproci. Il numero di utenti che possono usufuire dei diritti previsti dal presente Decreto può subire limitazioni in ragione alle entrate a destinazione specifica stanziate nel Bilancio della Città di Umago, ad eccezione dei diritti di previdenza sociale che la Citta di Umago è tenuta a garantire per Legge. Articolo 4 Ogni cittadino di Umago è tenuto a soddisfare le proprie esigenze essenziali, altresì le necessità delle persone che è tenuto a sostenere per legge o in base ad altre norme giuridiche. Ogni cittadino di Umago è tenuto a prevenire, rimuovere o limitare attraverso il proprio lavoro il rischio di disagio sociale che potrebbe coinvolgere lui e i suoi familiari, specie i minori e le persone non autosufficienti. II. TERMINOLOGIA Articolo 5 In base alle disposizioni contenute nella Legge volta a regolamentare le questioni di previdenza sociale (nel prosieguo del testo: Legge), ai fini di applicazione del presente provvedimento, i termini usati nel presente Decreto hanno il seguente significato: 1. La persona singola è colui o colei che vive da solo/a; 2. Il nucleo familiare è l'insieme di più persone legate da rapporti di parentela o unione di conviventi che condividono le spese di sostentamento; 3. La famiglia è il nucleo composto da coniugi, coppie di fatto, figli/e e parenti che convivono e che hanno in comune guadagni e consumi a titolo familiare. Per membri della famiglia vengono altresì intesi i figli che studiano e vivono fuori sede fino alla conclusione degli studi e fino ai 29 anni di età; 4. Il genitore single è il genitore che provvede da solo alla tutela e al sostentamento dei propri figli; 5. La famiglia monoparentale è la famiglia composta da uno o più figli e da un solo genitore; 6. I bambini sono i minori che non hanno compiuto 18 anni; 7. L'unione di fatto è l'unione composta da una coppia di uomo e donna non sposati che soddisfano i criteri stabiliti dalla legge specifica volta a disciplinare i rapporti familiari; 8. I giovani maggiorenni sono le persone dai 18 ai 21 anni di età; 9. Le persone disabili sono i portatori di handicap fisico, mentale, intellettuale o sensoriale che nell'interazione con l'ambiente circostante si imbattono in ostacoli che impediscono loro di partecipare in modo completo ed efficace nella società su base paritaria rispetto ai non disabili; 10. I minori con difficoltà nello sviluppo sono i bambini che a causa di menomazioni fisiche, sensoriali, comunicative o intellettuali necessitano di aiuti integrativi nel percorso educativo-formativo, al fine di raggiungere i risultati ottimali nei settori dello sviluppo e dell'integrazione sociale; 11. Gli anziani sono le persone dall'età superiore ai 65 anni; 12. Le persone non idonee al lavoro sono le persone sopra i 65 anni di età, altresì i bambini sotto i 15 anni e i soggetti la cui non idoneità è stata accertata da disposizioni specifiche, salvo diverse prescrizioni di Legge; 13. I senzatetto sono le persone senza fissa dimora e mezzi per far fronte alle esigenze abitative, altresi i soggetti che vivono in strutture non abitabili; 14. Le esigenze essenziali sono: vitto, alloggio, vestiario ed altre necessità primarie di tipo individuale. Nei giovani e minori, i bisogni primari corrispondono alle reali necessità caratteristiche della loro età di sviluppo, crescita, educazione e formazione. Nei bambini con difficoltà nello sviluppo e negli adulti disabili, oltre ai loro bisogni primari, vi sussistono le necessità derivanti dalle rispettive menomazioni o dall'invalidità; 15. Il piano individuale è il piano di modifica delle circostanze di vita dell'utente e del suo comportamento. Esso viene redatto in base alla valutazione generale delle necessità, delle difficoltà e delle risorse, in collaborazione con gli utenti e i membri delle loro rispettive famiglie, con l'obiettivo di superare le difficoltà che si sono manifestate; 16. Gli utenti sono le persone che usufruiscono dei servizi di previdenza sociale ai sensi dell'Art. 6 del presente Decreto, altresì le persone fisiche, le famiglie o i nuclei familiari che usufruiscono dei servizi sociali non compresi dalla rispettiva rete; 17. Lo stato patrimoniale è composto dai redditi e dal patrimonio della Persona singola o dai membri del nucleo familiare; 18. I redditi sono i mezzi finanziari derivanti dal lavoro, altresì da trattamenti pensionistici, proventi derivanti da beni patrimoniali o da altri introiti (quote di capitale, interessi sui risparmi ed al.) realizzati in patria o all'estero in ottemperanza alle disposizioni sulla tassazione dei redditi, ridotti dei versamenti a titolo di imposte e sovrimposte; 19. I beni patrimoniali sono beni mobili, immobili, diritti di proprietà, beni finanziari in valuta nazionale ed estera, risparmi e mezzi finanziari depositati su conti personali o libretti di risparmio, titoli di Stato, azioni, quote di capitale, risparmi immobiliari, polizze di assicurazione a vita e rimanenti immobilizzazioni in patria e all'estero. A questa categoria non appartengono le azioni nel Fondo dei difensori croati derivanti dallo status di invalidi della Guerra patria o dallo status di familiare dei caduti della Guerra patria; Le disposizioni contenute nel presente Derceto inerenti alle coppie sposate sono applicabili anche alle coppie di fatto. III. UTENTI DELLE MISURE DI PREVIDENZA SOCIALE Articolo 6 Possono usufruire dei diritti di previdenza sociale previsti dal presente Decreto i cittadini croati aventi residenza nel comprensorio municipale di Umago, parimenti i cittadini stranieri o le persone senza cittadinanza con domicilio permanente sul territorio della Città di Umago che non possono provvedere al proprio sostentamento e che per Legge sono definiti quali utenti degli aiuti sociali. Il periodo e la durata di residenza nel comprensorio della Città di Umago verranno definiti mediante apposito atto volto a disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione degli aiusti sociali. Articolo 7 Ai sensi del presente Decreto, le persone possono provvedere al proprio sostentamento qualora i redditi per le necessità essenziali risultino ottenibili attraverso vendite del proprio patrimonio, affitti o locazioni di beni patrimoniali che non vengono utilizzati dagli interessati o dai loro rispettivi familiari per far fronte alle necessità primarie, altresì negli altri casi previsti dalla Legge. Articolo 8 I diritti degli utenti contemplati dal presente Decreto non possono essere realizzati a carico della Città di Umago qualora la Legge o altre disposizioni derivanti dalla stessa stabilscano che la loro realizzazione avviene esclusivamente a carico della Repubblica di Croazia o a carico di altre persone fisiche o giuridiche. In via eccezionale da quanto riportato al comma 1 del presente Articolo, qualora gli importi e/o gli ambiti attinenti a determinati diritti che la Città garantisce in base al presente Decreto risultino maggiori o più estesi rispetto ai diritti e aiuti previsti dalla Repubblica di Croazia, oppure dal competente centro per la previdenza sociale nonché da altre persone fisiche o giuridiche, la Città di Umago provvederà a garantire tali aiuti nell'importo pari alla differenza che sussiste tra i diritti sanciti dal centro o dalla persona fisica o giuridica e i diritti stabiliti dal presente Decreto. Articolo 9 I diritti di previdenza sociale non sono trasferibili a terzi e non possono essere oggetto di eredità. Ad eccezione del diritto al sussidio per il sostentamento delle spese di abitazione, la Città di Umago può sospendere gli aiuti sociali qualora l'utente o i membri del suo nucleo familiare risultino avere debiti insoluti verso la Città di Umago, a prescindere dalla loro tipologia. Articolo 10 L'utente degli aiuti sociali è tenuto a produrre all'ufficiale amministrativo le proprie generalità, i dati inerenti ai propri redditi e beni patrimoniali, altresì i dati relativi alle circostanze che possono essere rilevanti per l'assegnazione dei diritti previsti dai programmi di previdenza sociale. L'utente è pertanto tenuto a presentare una dichiarazione scritta con la quale consente alle autorità di accedere ai dati necessari per l'assegnazione dell'indennità in denaro e per l'utenza dei servizi sociali, valevole per l'intero periodo di utilizzo dei diritti assegnati. Il richiedente risponde materialmente e penalmente dell'esattezza dei dati riportati nella domanda di assegnazione degli aiuti sociali di cui al presente Decreto. IV. DIRITTI PREVISTI DAL SISTEMA DI PREVIDENZA SOCIALE DELLA CITTÀ DI UMAGO Articolo 11 Ad eccezione dell'indennità per le spese di abitazione e la partecipazione alle spese di riscaldamento, assegnabili in base ad apposita Legge, gli utenti possono conseguire i seguenti diritti previsti dal sistema di previdenza sociale della Città di Umago: 1. sussidio in denaro una tantum, 2. diritto al sussidio per neonati, 3. diritto al sussidio per l'educazione e l'istruzione: - sussidio per il sopperimento parziale delle spese di soggiorno dei bambini negli enti prescolari, - diritto al sussidio per il sopperimento delle spese di mensa scolastica, - diritto al sussidio per le spese pranzo previsto dal programma di doposcuola nelle scuole elementari, - diritto al sussidio per gli alunni regolarmente iscritti alle scuole medie superiori provenienti da famiglie meno abbienti, - diritto al sussidio per studenti provenienti da famiglie meno abbienti, diritto al sostentamento delle spese di educazione e formazione per bambini con difficoltà nello sviluppo; 4. diritto alla sistemazione in alloggi sociali, 5. diritto al sussidio per la sistemazione del Centro per anziani e disabili di Umago, 6. diritto alla sistemazione degli assistiti negli enti sanitari, 7. diritto al sopperimento delle spese di servizio a domicilio, 8. diritto al pasto caldo, 9. diritto al sussidio per pensionati con redditi bassi, 10. diritto al sussidio specifico dei combattenti della Lotta popolare di liberazione, 11. diritto al sussidio per il sopperimento delle spese funebri. In caso di necessità, il Sindaco della Città di Umago può emanare l'apposita Delibera con la quale autorizza il Comparto amministrativo ad approvare la Risoluzione sull' assegnazione dei rimanenti diritti di previdenza sociale. La Regione Istriana delibera, in osservanza alla Legge, in merito all'assegnazione del diritto di indennità per le spese di riscaldamento, mentre il pertinente Comparto amministrativo della Città di Umago decide in merito ai rimanenti diritti di cui al comma 1 del presente Decreto secondo le disposizioni dettate dal medesimo, altresì in osservanza alla Legge e ad altre normative in vigore. Articolo 12 In ragione alle entrate in Bilancio, la Città di Umago stanzierà i fondi destinati al sopperimento di determinate spese per tutti i cittadini di Umago, da effettuare pariteticamente secondo le condizioni stabilite dal presente Decreto, altresì mediante gli atti derivanti dal medesimo. Le spese in oggetto sono: 1. spese per acquisto di libri di testo scolastici, 2. partecipazione alle spese di trasporto per alunni delle scuole medie superiori, 3. spese di soggiorno provvisorio in centri di accoglienza per vittime di violenza domestica, 4. sussidi a titolo di cure extraospedaliere per persone con problemi di dipendenza. Qualora i proventi della Città di Umago risultino insufficienti per far fronte alle spese di cui al comma precedente, il Sindaco della Città di Umago potrà definire mediante apposito provvedimento i criteri e le modalità per l'assegnazione dei diritti in oggetto e gli importi per ciascuna delle voci sopraccitate. Articolo 13 Gli importi dei mezzi finanziari che la Città di Umago stanzia nel Bilancio in base al presente Decreto, destinati agli utenti che soddisfano i criteri relativi al loro stato sociale, verranno definiti nel Programma delle spese pubbliche per le attività di previdenza sociale nell'anno corrente. I fondi destinati a tutti i cittadini della Città di Umago, elargibili a condizioni paritetiche a prescindere dallo stato sociale, verranno definiti nei rispettivi Programmi delle spese pubbliche. IV.1. Garanzia di reddito minimo Articolo 14 La garanzia di reddito minimo è l'indennità erogata a favore delle persone singole o dei nuclei familiari meno abbienti per il sopperimento delle esigenze essenziali. Per il suo ottenimento è necessaria la Delibera del competente Centro per la previdenza sociale o di altro organismo analogo. I fondi per la sua erogazione vengono stanziati nel Bilancio della Repubblica di Croazia. Articolo 15 Le persone singole con idoneità lavorativa totale o parziale e i membri dei nuclei familiari che usufruiscono del reddito minimo sono tenuti ad aderire agli inviti emessi dalla Città di Umago per la partecipazione ai lavori di pubblica utilità, senza alcuna corresponsione, per un durata dalle trenta alle novanta ore lavorative al mese. In caso di mancata adesione all'invito di cui al comma precedente, la Città di Umago è tenuta ad informare il competente centro per la previdenza sociale o altro organo analogo che in osservanza alla Legge può sospendere l'erogazione dell'indennità in questione. IV.2. Indennità per le spese di riscaldamento Articolo 16 Alle persone singole e ai nuclei familiari che usufruiscono del reddito minimo e del riscaldamento a legna verrà riconosciuta la partecipazione alle spese di riscaldamento attraverso la distribuzione su base annua di 3 mq di legna da ardere, oppure attraverso una somma che verrà loro elargita a tale titolo, nell'importo definito dalla Regione Istriana entro il 30 settembre dell'anno corrente. Onde garantire i fondi per le spese di riscaldamento di cui al comma 1 del presente Articolo, la Città di Umago produce alla Regione Istriana le istanze comprensive delle generalità dei beneficiari del reddito minimo che usufruiscono del riscaldamento a legna. La relativa documentazione va prodotta entro il mese di settembre dell'anno corrente con riferimento all'anno successivo. I fondi per il sopperimento delle spese di riscaldamento vengono stanziati nel Bilancio della Regione, mentre le modalità di assegnazione del sussidio di cui al presente Articolo e le modalità di sopperimento delle spese verranno concordati con la Regione Istriana. IV.3. Indennità per le spese di abitazione Articolo 17 Ai sensi del presente Decreto, per spese di abitazione vengono intese le spese a titolo di canone di affitto, indennità comunale, luce, acqua, gas, riscaldamento, scarico e altre spese di abitazione previste da disposizioni specifiche. Articolo 18 Ai sensi del presente Decreto e dell'apposita Legge, hanno diritto all'indennità per le spese di abitazione i beneficiari del reddito minimo che presentano la relativa istanza all' Assessorato di competenza. Articolo 19 Il diritto all'indennità per le spese di abitazione viene riconosciuta alle persone singole e ai nuclei familiari fino ad un massimo della metà dell'importo complessivo stabilito mediante apposita Delibera del centro per la previdenza sociale o da altro organo competente ai sensi di Legge, eccezion fatta per i casi previsti dalla Legge sulla previdenza sociale. Il versamento dell'indennità pecuniaria per le spese di abitazione può essere effettuato direttamente sul conto dell'utente. In alternativa, la Città di Umago può provvedere al pagamento parziale o totale delle spese alle persone fisiche o giuridiche che hanno erogato i servizi agli utenti interessati. L'importo dell'indennità per le spese di abitazione e i criteri per il suo ottenimento verranno definiti mediante apposito provvedimento approvato in base al presente Decreto, altresì in base alla Legge e ad altre disposizioni in vigore. IV.4. Sussidio in denaro una tantum Articolo 20 Il sussidio in denaro una tantum è un aiuto specifico di tipo pecuniario o materiale destinato a persone singole e famiglie con temporanee difficoltà materiali causate da forze maggiori o circostanze su cui non possono o non hanno potuto influire, e che impediscono loro di far fronte al sopperimento delle esigenze essenziali. Articolo 21 Gli utenti possono usufruire del sussidio in denaro una tantum in base alla Delibera rilasciata dal competente centro per la previdenza sociale (indennità una tantum), ovvero per mezzo del Ministero addetto alle questioni dei partecipanti alla Guerra patria. Qualora non fosse possibile ottenere il sussidio in oggetto per mezzo degli organi sopraccitati o qualora l'importo erogato dagli stessi risultasse insufficiente per il sopperimento delle esigenze essenziali, la Città di Umago provvederà all'erogazione del sussidio di cui al presente Articolo. In osservanza alla Legge, il centro per la previdenza sociale e la Città di Umago procederanno almeno una volta al mese allo scambio dei dati inerenti ai sussidi e agli aiuti erogati. Articolo 22 Le modalità di assegnazione del diritto al sussidio una tantum e il relativo importo verranno definiti mediante apposito atto da approvare in base alle disposizioni di cui al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e alle normative in vigore. IV.5. Sussidio per i neonati Articolo 23 Hanno diritto al sussidio per i neonati i singoli genitori o tutori dei bambini minori di un anno di età che soddisfano i criteri previsti per l'assegnazione di tale aiuto. Il sussidio serve per acquistare l'occorrente per i neonati e per far fronte alle spese che ne derivano. Il versamento del sussidio per i neonati avviene direttamente sul conto del genitore indicato nell'Istanza. Gli importi, i criteri e le modalità di assegnazione del sussidio per i neonati verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore. IV.6. Sussidi per l'educazione e l'istruzione Articolo 24 Ai sensi del presente Decreto, i sussidi attinenti all'educazione ed istruzione comportano i seguenti diritti: - diritto di partecipazione alle spese di soggiorno negli enti prescolari; - diritto al sussidio per le spese di mensa scolastica; - diritto al sussidio per il pasto previsto dal programma di doposcuola nelle scuole elementari; - diritto al sussidio per alunni ordinari delle scuole medie superiori provenienti da famiglie meno abbienti; - diritto al sussidio per studenti universitari provenienti da famiglie meno abbienti; - diritto di partecipazione alle spese di educazione ed istruzione dei bambini con difficoltà nello sviluppo. Articolo 25 Le modalità di assegnazione del diritto al sussidio in oggetto e il relativo importo verranno definiti mediante apposito atto da approvare in base alle disposizioni di cui al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e alle normative in vigore. IV.7. Diritto alla sistemazione negli alloggi sociali Articolo 26 Hanno diritto alla sistemazione negli alloggi sociali della Città di Umago gli utenti che in base ad apposito Bando pubblico soddisfano i criteri previsti. I criteri e le modalità di assegnazione del diritto in oggetto verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore. IV.8. Sussidio per la sistemazione degli assistiti nel Centro per disabili e anziani di Umago Articolo 27 La Città di Umago prevede l'erogazione del sussidio mensile a titolo di partecipazione alle spese di sistemazione degli assistiti nel Centro per anziani e disabili „Atilio Gamboc“ di Umago. Possono usufruire di detto sussidio gli utenti residenti nel comprensorio della Città di Umago previo ottenimento dell'apposita Delibera dell'Assessorato di competenza nonché in ottemperanza alle disposizioni previste dal presente Decreto e dagli atti da esso derivanti, altresì dallo Statuto del Centro per anziani e disabili „Atilio Gamboc“ di Umago. Articolo 28 I fondi destinati alle spese di cui all'Articolo precedente verranno definiti nel Programma delle spese pubbliche della Città di Umago relativo alla previdenza sociale e sanità per l'anno corrente. I mezzi finanziari verranno versati direttamente al Centro per anziani e disabili „Atilio Gamboc“ a titolo di partecipazione alle spese di sistemazione degli assistiti. Il Centro per anziani e disabili „Atilio Gamboc“ di Umago è tenuto a redigere le evidenze sul numero e sul tipo dei servizi erogati agli utenti, altresì a produrli all'Assessorato di competenza dietro richiesta di quest'ultimo. Articolo 29 Le modalità di assegnazione del diritto al sussidio per la sistemazione degli utenti nel Centro per anziani e disabili „Atilio Gamboc“ di Umago e il relativo importo verranno definiti mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto e in ottemperanza agli altri atti della Città di Umago. IV.9. Sistemazione degli assistiti in centri sanitari specializzati Articolo 30 La Città di Umago può, in caso di necessità e su espressa richiesta dei tutori o dei familiari degli utenti, altresì per dovere d'ufficio avviato in base ad apposito parere del medico specialista e previo accordo con il centro per la previdenza sociale, partecipare alle spese per la sistemazione di persone socialmente disagiate (malati cronici e/o geriatrici) nei centri sanitari specializzati. A tal fine, con gli utenti verrà siglato un apposito accordo di collaborazione reciproca, mentre i mezzi finanziari per la sistemazione degli assistiti verranno versati direttamente sul conto dei centri in questione, previo rilascio della relativa fattura. Gli importi, i criteri e le modalità di assegnazione del sussidio per la sistemazione degli utenti nei centri specialistici verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore. IV.10. Assistenza a domicilio Articolo 31 Hanno diritto all'assistenza a domicilio le persone che in base all'apposita valutazione dell'Assessorato di competenza della Città di Umago, altresì del competente centro per la previdenza sociale o del rispettivo personale specializzato, necessitano dell'assistenza di altre persone causa disabilità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, altresì per via di condizioni di salute alterate in maniera temporanea o permanente, e che non possono contare sull' assistenza del tutore previsto per Legge perché questi non esiste oppure non è in grado di assistere la persona inferma. Articolo 32 L'assistenza a domicilio può comprendere le seguenti attività: distribuzione pasti (acquisto e consegna di pasti pronti a domicilio), lavori di casa (acquisto di viveri di prima necessità, aiuto nella preparazione pasti, pulizia piatti, stoviglie e affini, pulizia delle abitazioni, approvvigionamento di acqua, aiuti nei lavori pertinenti al riscaldamento, pulitura e stiratura del bucato, acquisto medicinali ed al.), cura dell'igiene personale (assistenza in attività quali indossare e togliere abiti e vestiti, fare il bagno e altre operazioni per l'igiene e la cura personale), aiuti nello svolgimento di altre operazioni quotidiane. Articolo 33 Il servizio di assistenza a domicilio è offerto dal Centro per anziani e disabili „Atilio Gamboc“ di Umago o da altre persone giuridiche o fisiche abilitate con le quali la Città di Umago sottoscriverà l'apposito Contratto di erogazione servizi. Articolo 34 La Città di Umago garantirà il servizio di assistenza a domicilio a carico del proprio Bilancio in ragione agli importi stanziati a tale titolo nei casi in cui gli utenti non potranno usufruire di tale diritto per mezzo del competente centro per la previdenza sociale o qualora i fondi risultino insufficienti per coprire interamente le spese relative a questo tipo di assistenza. Articolo 35 Gli importi e le modalità di assegnazione del sussidio per l'assistenza a domicilio verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore. IV.11. Pasti caldi (mensa popolare) Articolo 36 Hanno diritto al pasto caldo giornaliero le persone inabili al lavoro residenti sul territorio della Città di Umago che non sono in grado di provvedere autonomamente alla propria alimentazione a causa di disabilità fisiche o mentali, condizioni di salute alterate in maniera temporanea o permanente, vecchiaia o per altri motivi previsti dai criteri della Città di Umago. Articolo 37 Il servizio di preparazione e distribuzione dei pasti caldi viene effettuato dalla persona fisica o giuridica con la quale la Città di Umago ha sottoscritto l'apposito Contratto. Il versamento del sussidio per il pasto caldo a favore dell'utente avviene direttamente sul conto del soggetto erogatore del servizio. Articolo 38 Gli importi e le modalità di assegnazione del sussidio per il pasto caldo verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore. IV.12. Sussidio per pensionati con redditi minimi Articolo 39 Hanno diritto al sussidio di cui sopra i pensionati di cittadinanza croata e con residenza nel comprensorio municipale di Umago la cui unica fonte di reddito è la pensione minima che percepiscono. Per poter usufruire del sussidio in oggetto, è necessario che l'importo totale del trattamento in patria e/o all'estero non risulti maggiore rispetto all'importo previsto dall'atto specifico approvato in base al presente Decreto. Articolo 40 Gli importi e le modalità di assegnazione del sussidio per i pensionati che percepiscono la pensione minima verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore. Articolo 41 L'Assessorato di competenza della Città di Umago è tenuto ad aggiornare i dati relativi agli utenti almeno una volta l'anno. A tal fine, all'Ufficio anagrafe e all'Istituto croato per la previdenza sociale verrà presentata la richiesta di rilascio dei dati concernenti eventuali modifiche che potrebbero sospendere l'erogazione del sussidio od avviarne l'erogazione per altri nuovi utenti. Gli utenti del sussidio sono tenuti ad avvisare l'Assessorato di competenza in merito ad eventuali modifiche che potrebbero in qualche modo influire sul diritto di usfrutto del sussidio per pensionati con redditi minimi entro un termine massimo di 15 giorni. IV.13. Sussidio specifico per i partecipanti alla Lotta popolare di liberazione e alla Guerra patria Articolo 42 Hanno diritto al sussidio specifico di cui sopra, erogabile con cadenza mensile, i partecipanti alla Lotta popolare di liberazione e i partecipanti alla Guerra patria, altresì le vedove dei caduti nei conflitti citati che soddisfano i criteri per l'ottenimento dell'aiuto in oggetto. Gli importi e le modalità di assegnazione del sussidio specifico per i partecipanti alla Lotta popolare di liberazione e alla Guerra patria verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore. IV.14. Sostentamento delle spese funebri Articolo 43 La Città di Umago, in caso di mancato sostentamento da parte del centro per la previdenza sociale, sostiene le spese funebri nell'importo corrispondente al valore del feretro, della lapide e del servizio di sepoltura per persone senza familiari, parenti, tutori legali o contrattuali con i quali è stato siglato l'accordo di vitalizio assistenziale o vita natural durante e che nel momento del decesso avevano residenza nel comprensorio della Città. Articolo 44 Qualora venga appurato che il defunto le cui spese di sepoltura sono state sostenute con i fondi di Bilancio abbia avuto familiari, parenti del tutore legale o contrattuale di vitalizio assistenziale o beni patrimoniali di valore significativo, la Città di Umago chiederà loro o ai rispettivi eredi di rimborsare le spese funebri effettuate. Articolo 45 Gli importi e le modalità di sostentamento delle spese di sepoltura verranno disciplinati mediante apposito atto approvato in base al presente Decreto, altresì in osservanza alla Legge e ad altre disposizioni in vigore. V. SERVIZI SOCIALI Articolo 46 I servizi sociali comprendono le attività, le misure e i programmi volti a prevenire, individuare e risolvere i problemi e le difficoltà che affliggono singoli individui, famiglie, gruppi e comunità, altresì a migliorare la loro qualità di vita a livello sociale. L'erogazione dei servizi sociali può avvenire in tempi estesi o saltuariamente, a seconda delle necessità dei rispettivi utenti. I servizi sociali vengono organizzati quali forme di assistenza per giovani, minori, famiglie e adulti, con previsto apprendimento dei rapporti sociali e integrazione negli ambienti composti da altri utenti e famiglie. Articolo 47 La Città di Umago erogherà i servizi sociali nell'ambito delle attività previste dall'Assessorato di competenza, altresì nell'ambito delle attività svolte da servizi sociali, enti di educazione ed istruzione e da altre persone fisiche e giuridiche. V.1. Primo servizio sociale Articolo 48 Il Primo servizio sociale è un tipo di servizio extraistituzionale volto a fornire agli utenti le informazioni relative ai servizi sociali ed ai rispettivi erogatori, altresì a fornire assistenza nella definizione delle esigenze degli utenti, le valutazioni iniziali delle stesse, offrendo al contempo sostegno e assistenza nella scelta dei servizi previsti dal sitema di previdenza sociale. Il servizio di cui al comma 1 del presente Articolo rientra nelle competenze dell' ufficiale amministrativo della Città di Umago addetto alle questioni di previdenza sociale e sanità, il quale opera in collaborazione con gli assistenti professionali inquadrati presso i competenti centri per la previdenza sociale. Le questioni inerenti alle richieste dagli utenti che non rientrano nelle competenze della Città di Umago verranno deferite al competente centro per la previdenza sociale. V.2. Attività di consulenza e assistenza Articolo 49 Il servizio di consulenza e assistenza extraistituzionale è un servizio di assistenza sociale espletato dagli ufficiali amministrativi della Città di Umago addetti alle questioni di previdenza sociale, altresì dal competente centro per la previdenza sociale, dai centri di consulenza nonché da altre persone fisiche e giuridiche che nell'ambito delle attività di previdenza sociale si occupano di servizi di consulenza in collaborazione con altri erogatori dei servizi nella comunità e soggetti che si occupano di politiche familiari. Articolo 50 In ragione ai fondi stanziati in Bilancio, la Città di Umago può siglare con le persone giuridiche o fisiche che si occupano di attività di consulenza e assistenza l'apposito contratto di erogazione servizi per i cittadini residenti nel comprensorio municipale di Umago, con un numero maggiore di iniziative rispetto a quello stabilito dal competente centro per la previdenza sociale. L'erogatore dei servizi di cui al comma precedente è tenuto a redigere l'evidenza sui servizi erogati e recapitarla al competente Assessorato di competenza unitamente alla relativa istanza e alla fattura comprovante i costi dei servizi erogati. V.3. Interventi precoci, inclusione e attività con categorie specifiche di cittadini Articolo 51 Per tramite del proprio Assessorato di competenza e in collaborazione con altri organi, istituti ed associazioni di società civile che operano nel comprensorio municipale di Umago, la Città di Umago provvederà alla creazione di condizioni volte a migliorare lo stato sociale di categorie specifiche di cittadini della Città di Umago, specie attraverso l'attuazione di interventi precoci e partecipazioni sociali di persone diversamente abili e con difficoltà nello sviluppo, nonché attività affini. VI. PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI E SUPERVISIONE SULL'UTENZA DEI DIRITTI CONTEMPLATI DAL PRESENTE DECRETO Articolo 52 La procedura per l'assegnazione dei diritti di previdenza sociale viene attuata su istanza dell'utente, altresì su richiesta del suo coniuge o partner, figlio/a maggiorenne, tutore, affidatario ospitante, nonché su proposta del competente centro per la previdenza sociale o per dovere d'ufficio in base ai dati e alle informazioni raccolte dal competente comparto amministrativo durante l'espletamento delle attività ad esso attribuite. L'istanza va recapitata all'Assessorato di competenza unitamente ai documenti accompagnatori previsti mediante atto specifico approvato in base al presente Decreto, altresì in base alla Legge e ad altre disposizioni in vigore. L'utente che desidera usufruire del diritto di previdenza sociale di cui al presente Decreto risponde materialmente e penalmente in merito all'esattezza dei dati da egli forniti. Nella procedura di presentazione della domanda di assegnazione del diritto di cui sopra e al fine di consentirne l'elaborazione ed evasione da parte degli organi preposti, il richiedente è tenuto a firmare di proprio pugno la dichiarazione attestante che i dati forniti nell'istanza e nella documentazione accompagnatoria sono esatti e completi, dando inoltre il proprio consenso all'ufficiale amministrativo di procedere alla loro verifica, trattamento, custodia e utilizzo ai sensi della Legge sulla tutela dei dati personali e in osservanza alle disposizioni in vigore. Articolo 53 L'Assessorato di competenza effettuerà la disamina della documentazione recapitata e procederà, per dovere d'ufficio, alla verifica dei dati riportati nell'istanza e nella documentazione accompagnatoria. L'Assessorato, inoltre, potrà richiedere la presentazione di eventuali prove procedurali necessarie per deliberare in materia e per confermare la sussistenza dell'istanza presentata dall'utente, al quale verrà rilasciata l'apposita delibera. L'Assessorato di competenza può richiedere di sottopporre a verifica specifica i dati rilevanti e le circostanze che possono avere effetti sull'assegnazione di un dato diritto (visita a domicilio presso i parenti del richiedente-utente o altri modi di accertamento). Articolo 54 Salvo diverse disposizioni riportate nel presente Decreto, l'Assessorato di competenza decide mediante apposita Delibera in merito all'assegnazione in primo grado dei diritti e dei sussidi ivi contenuti. L'approvazione della di cui al comma precedente deve avvenire entro e non oltre otto (8) giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'utente o da parte di altri soggetti od organi previsti dal presente Decreto, parimenti entro e non oltre otto (8) giorni dall' accertamento delle circostanze che possono in qualche modo avere effetti sulla Delibera. La Delibera va recapitata all'utente e/o all'erogatore del servizio. Contro la Delibera dell'Assessorato in merito al pagamento dell'indennità a titolo di spese di abitazione viene data possibilità di ricorso, da presentare al competente Assessorato della Regione Istriana per tramite dell'Assessorato municipale. Il ricorso contro i rimanenti diritti di cui al presente Decreto va presentato al Sindaco di Umago, salvo diverse disposizioni di Legge. La presentazione del ricorso non posticipa l'attuazione della Delibera. Articolo 55 Nel periodo di utenza dei diritti di cui al presente Decreto, l'utente è tenuto ad avvisare, entro otto giorni, il competente Assessorato in merito ad eventuali modifiche o nuove circostanze che potrebbero in qualche modo avere effetto sul godimento dei diritti previsti dal presente Decreto. In caso di modifiche delle circostanze in base alle quali sono stati assegnati i diritti di previdenza sociale contemplati dal presente Decreto, l'Assessorato di competenza è tenuto a rilasciare una nuova Delibera e sospendere i diritti precedentemente assegnati ai sensi del presente provvedimento. Gli utenti possono impugnare tramite ricorso l'atto di modifica della Delibera o la sospensione di un dato diritto in ottemperanza all'Art. 54 comma 4 del presente Decreto, salvo diverse disposizioni previste dallo stesso. Articolo 56 L'utente può usufruire contemporaneamente di più singoli diritti e sussidi, fermo restando che la loro attuazione simultanea non risulta essere contraria al presente Decreto e alla finalità prevista. L'utente può usufruire dei diritti finché sussistono i presupposti in base ai quali questi vengono assegnati. I soggetti a cui vengono assegnati i diritti di cui al presente Decreto non possono usufruire degli stessi per ottenere posizioni materiali più agevolate rispetto a chi provvede al proprio sostentamento attraverso il proprio lavoro e i diritti che ne scaturiscono. Il cambio di residenza fuori dal comprensorio municipale di Umago implica la revoca dei diritti assegnati in base al presente Decreto, con decorrenza a partire dalla data di cambio della residenza. Articolo 57 L'organo che ha rilasciato la Delibera di assegnazione dei diritti di cui al presente Decreto ha il diritto di controllare il corretto utilizzo degli aiuti assegnati a titolo di previdenza sociale in ottemperanza alle finalità previste dal presente Decreto. Articolo 58 L'utente che ha conseguito qualche diritto di previdenza sociale previdenza sociale di cui al presente Decreto è tenuto a rimborsare i danni in caso di: - presentazione di dati inesatti o non veritieri di cui l'utente o il suo tutore erano o dovevano essere al corrente, parimenti in caso di altri modi illeciti con i quali hanno conseguito determinati diritti, - ottenimento dei diritti attraverso mancate notificazioni da parte dell'utente stesso o del suo tutore che potrebbero avere effetto sulla loro revoca o sull'ambito dei diritti di cui l'utente ed il suo tutore dovevano essere al corrente. VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 59 In caso di insufficienza dei fondi necessari per l'erogazione dei sussidi e degli aiuti previsti dal presente Decreto a causa di minori entrate in Bilancio, il Sindaco ridurrà o sospenderà temporaneamente l'erogazione degli stessi su proposta dell'Assessore addetto alle politiche sociali. La riduzione dei fondi a tale titolo verrà effettuata in ragione alla percentuale delle entrate in Bilancio. In caso di riduzioni permanenti delle entrate in Bilancio, il Sindaco proporrà al Consiglio Municipale di approvare le Modifiche del Programma di cui al comma precedente del presente Articolo. Articolo 60 L'Assessorato di competenza è tenuto a seguire l'attuazione dei diritti di cui al presente Decreto nonché a redigere l'evidenza e la documentazione relativa ai diritti previsti dal sistema di previdenza sociale e dal presente atto, seguendo altresì gli assestamenti di Bilancio della Città di Umago in ragione ai fondi necessari per la realizzazione dei diritti di cui al presente provvedimento. Articolo 61 Gli atti volti a disciplinare i criteri e i le modalità per l'assegnazione dei diritti di cui agli Artt. 6, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 35, 38, 40, 42, 45 e 52, altresì l'elenco della documentazione, gli importi e le indennità dei singoli sussidi, la limitazione dei diritti e altre disposizioni relative ai diritti contenuti nel presente Decreto verranno approvati dall' Assessorato di competenza su proposta del Sindaco di Umago entro e non oltre un mese dall'entrata in vigore del presente atto. Articolo 62 La terminologia usata nel presente Decreto con valenza di genere viene usata indistintamente sia per il sesso maschile che per quello femminile. Articolo 63 Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago. Articolo 64 Con l'entrata in vigore del presente Decreto viene abrogato il Decreto sulla previdenza sociale della Città di Umago, CLASSE: 550-01/11-01/04; PROT.NR.: 2105/05-01/01-11-4 del 27 ottobre 2011 (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 6/11). Con l'entrata in vigore degli atti di cui all'Art. 61 del presente Decreto viene abrogato il Decreto sul sussidio in denaro per neonati residenti nel comprensorio della Città di Umago del 05/04/2011 (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 2/11) e il Decreto sulle modifiche al Decreto sul sussidio in denaro per neonati residenti nel comprensorio della Città di Umago del 06/02/2012 (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 2/12). Fino all'entrata in vigore degli atti di cui all'Art. 61 del presente Decreto, le modalità di assegnazione dei diritti di previdenza sociale e gli importi dei rispettivi sussidi verranno definiti in base agli atti della Città di Umago precedentemente approvati. L'utente che ha conseguito i diritti sociali riconosciuti in base e in osservanza ai criteri previsti dagli atti che vengono abrogati gode degli stessi anche successivamente all' approvazione del presente Decreto e degli atti di cui all'Art. 61 del presente atto. Onde poter continuare ad usufruire dei sussidi assegnati, l'Assessorato di competenza della Città di Umago deve accertare tramite apposita Delibera se l'utente soddisfa o meno i criteri per l'ottenimento dei diritti di previdenza sociale contemplati dal presente Decreto e dagli atti di cui all'Art. 61. L'Assessorato di competenza della Città di Umago è tenuto pertanto a verificare tramite nuova procedura se gli utenti degli aiuti sociali soddisfano i criteri previsti dal presente Decreto e dagli atti di cui all'Art. 61. Detta verifica deve avvenire entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'Art. 61 del presente Decreto. CLASSE: 550-01/14-01/08 PROT.NR.: 2105/05-01/01-14-6 Umago, 29 maggio 2014 CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI UMAGO IL PRESIDENTE f.to, Milan Vukšić