Allegato "A" al n. 17915 di Fascicolo STATUTO Titolo I - Disposizioni generali Art. 1 - Denominazione 1. E' costituita una Società Consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile nella forma di società a responsabilità limitata, con la denominazione "Promobologna Società Consortile a Responsabilità Limitata". Art. 2 - Sede 1. La società ha sede legale in Bologna, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'ufficio del registro. 2. La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze, sia nel territorio nazionale che all'estero. 3. Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci. Art. 3 - Durata 1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trent'uno) dicembre 2030 (duemilatrenta). 2. Tale termine potrà essere prorogato, anche più volte, con delibera dell'assemblea dei soci. Art. 4 - Oggetto sociale 1. La società non ha scopo di lucro e ha per oggetto la promozione di iniziative che possano contribuire al rafforzamento ed alla crescita del sistema socio economico dell'area metropolitana bolognese ed in particolare la valorizzazione delle potenzialità di sviluppo economico del territorio. A tal fine studia ed identifica modelli operativi di intervento in coerenza con le politiche di sviluppo promosse dalle istituzioni locali, elaborando strategie e strumenti di marketing territoriale. 2. Per la realizzazione degli scopi istituzionali la società svolge in particolare le seguenti attività: - Elaborazione di analisi, indirizzi e strategie di promozione del sistema economico territoriale e territoriale; 1 di marketing - Coordinamento di specifiche azioni di marketing territoriale e attrazione di investimenti nell'area metropolitana bolognese; - Coordinamento tecnico delle progettualità e delle iniziative per lo sviluppo operativo di strategie di attrazione di investimenti che favoriscano lo sviluppo del sistema socio economico locale; - Programmazione e pianificazione di specifici progetti di marketing territoriale e attrazione di investimenti previa verifica tecnico/economica degli stessi e valutazione del loro impatto economico. - Partecipazione ai tavoli di concertazione con ruolo di supporto tecnico. Le attività verranno realizzate mediante: i) studi, ricerche e analisi operative; ii) elaborazione ed analisi di piani di fattibilità; iii) consulenza e assistenza tecnica per azioni di marketing territoriale e di attrazione di investimenti; iv) realizzazione diretta di azioni di marketing territoriale; v) servizi di informazione sui temi di competenza; vi) partecipazione a fiere, workshop, manifestazioni ed eventi in Italia ed all'estero; vii) promozione di accordi di collaborazione con enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero. 3. La Società potrà realizzare la propria attività in forma diretta, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con società similari a carattere locale, nazionale ed internazionale e potrà anche assumere partecipazioni in altre società, enti, organismi aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili. La società non potrà comunque esercitare attività di raccolta del risparmio fra il pubblico. Sono escluse le attività finanziarie precluse alle società a responsabilità limitata. Titolo II - Capitale sociale, quote sociali e Soci Art. 5 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) rappresentato da n. 100 quote del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. 2 2. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con conferimenti anche diversi dal denaro. 3. L'Assemblea potrà deliberare annualmente, a carico dei soci, in proporzione alle quote possedute, la prestazione di contributi in denaro o se diversamente concordato con i soci, anche non in denaro, qualora necessaria per la realizzazione dei programmi di attività della società e per il conseguimento dell'oggetto sociale in coerenza con i criteri individuati dal programma di attività di cui all'art.12. 4. La deliberazione sui contributi in denaro di cui al punto 3 del presente articolo dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta del capitale sociale. 5. I soci potranno effettuare ulteriori versamenti in relazione a specifici progetti Art. 6 - Soci 1. Possono essere Soci della Società: a. la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna; b. la Provincia di Bologna; c. il Comune di Bologna; d. la Regione Emilia Romagna; e. i Comuni della Provincia, anche attraverso il Circondario Imolese, loro forme associative, e gli altri Enti Pubblici del territorio bolognese; f. le Aziende/organismi a partecipazione pubblica; g. le Fondazioni bancarie; h. gli Enti di ricerca e le Università; i. Consorzi e altre forme associative di imprese del territorio bolognese, e ogni altra organizzazione o istituzione che svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente art. 4, previa espressione del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7.3 del presente Statuto, subordinato alla idoneità tecnico-economica, organizzativa dell'interessato ed al contributo che potrà apportare, in relazione alla realizzazione delle attività costituenti l'oggetto sociale. 2. Il capitale sociale dovrà comunque essere detenuto per una quota non inferiore all'80% dai soci pubblici. 3 Art. 7 - Procedura di ammissione a soci 1. Chi desidera partecipare alla società deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione specificando: a) la ragione o la denominazione sociale; b) il numero delle quote che intende sottoscrivere; c) la piena conoscenza e l'integrale accettazione del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dalla società con effetti ancora in corso alla data della domanda. La domanda di adesione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 2. La qualità di nuovo socio può essere conseguita: a) mediante acquisto di quote da un altro socio con le modalità previste dal successivo art. 8; b) mediante sottoscrizione di quote di nuova emissione, nei termini successivamente indicati. 3. Sull'ammissione di nuovi soci delibera il Consiglio di Amministrazione sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e, per i soci di cui all'art. 6.1 , lettera) i), previa espressione del gradimento. 4. In caso di sottoscrizione di quote di nuova emissione, gli amministratori devono procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea che deliberi l'aumento di capitale sociale riservato ai soci entranti. Con la delibera di aumento il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto e sono stati ammessi a partecipare alla società. 5. Il nuovo socio deve provvedere, entro i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione, a versare la quota di conferimento e il contributo annuale per il programma di attività di cui all'art. 5.3. 6. L'emissione di nuove quote deve essere effettuata con modalità tali da rispettare le disposizioni di cui agli artt. 6.1 lett. i) e 6.2 . 7. L'acquisto di quote fatto in violazione della prescritta maggioranza di cui all'art 6.2 è inefficace nei confronti della società ed è fatto divieto agli amministratori di procedere all'iscrizione del relativo acquirente nel libro dei soci. Art. 8 - Trasferimento quote sociali 4 1. Le quote sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate, e nel rispetto di quanto disposto ex art 6.1 lett. i), 6.2, 7.3 del presente Statuto. 2. Ai fini del presente articolo nella dizione "trasferimento" si intende compreso ogni trasferimento a qualunque titolo, anche gratuito, o per permuta o conferimento, della proprietà delle quote, o delle opzioni o di ogni altro diritto reale su di esse. 3. Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie quote, ovvero i diritti di opzione su nuove quote emesse in caso di aumento di capitale - dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al Presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, specificando le generalità del cessionario e le condizioni del trasferimento. 4. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le quote versando all'offerente una somma pari al valore di mercato delle quote o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato di comune accordo tra le parti, ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento. 5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 8.3 del presente Statuto, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le quote o i diritti di opzione offerti in trasferimento, per il corrispettivo ed alle condizioni indicate dall'offerente stesso. 6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote od i diritti di opzione offerti in trasferimento verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 7. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non voglia o non possa esercitarlo, il diritto a lui spettante si accrescerà proporzionalmente a favore di quei soci che intendono valersene, fermo restando che l'efficace esercizio del diritto di prelazione dei soci è sospensivamente condizionato all'acquisto della totalità delle quote offerte. 5 8. Qualora il diritto di prelazione non sia esercitato da uno o più soci per la totalità delle quote offerte, il socio offerente sarà libero di trasferire la totalità delle quote all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'art. 8.3. 9. Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tal fine previsti dalle vigenti leggi e dallo statuto, avrà effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione del cessionario nel libro dei soci ai sensi dell'art 2470 comma 1 c.c. 10. Le quote sociali non possono comunque essere trasferite a terzi con effetti verso la società senza l'espresso consenso e, nel caso previsto dall'art. 6.1 lett. i), senza l'espresso gradimento del Consiglio di Amministrazione da esprimersi in rapporto alla verifica dei requisiti, nonché in ragione della necessaria osservanza della prescrizione di cui all'art 6.2. 11. In caso di trasferimento delle quote sociali dovrà essere garantito dal cedente o dal cessionario, il versamento dei contributi in denaro di cui all'art 5.3 e all'art 5.5 ., pena l'inefficacia del trasferimento nei confronti della società. Art. 9 - Recesso 1. Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) può recedere dalla società il socio che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale. 2. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la sussistenza di motivi che a norma di legge e di Statuto legittimano il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società. 3. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza dell'esercizio sociale. 4. Il recesso ha effetto decorsi 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Art. 9 bis - Esclusione 1. Oltre che nel caso previsto all'art. 2466 c.c., può essere escluso dall'Assemblea dei Soci il socio che: a) si sia reso insolvente dei contributi stabiliti dall'art 5.3 e 5.5; b) non rispetti il presente statuto, il regolamento interno oppure le deliberazioni degli organi sociali; Art. 9 ter - Effetti del recesso e dell'esclusione 2. Ai soci receduti o esclusi va garantito il rimborso della propria partecipazione nei limiti e nei termini di cui all'art. 2473 e all'art 2473 bis c.c. 6 3. I soci receduti o esclusi restano responsabili, nei limiti della loro quota, verso la società per le obbligazioni assunte dalla stessa fino alla data di recesso, ai sensi dell'art. 9.4, o dell'esclusione, nei confronti dei terzi per il perseguimento delle finalità consortili o per il soddisfacimento delle richieste da essi effettuate alla società. Titolo III - Organi Art. 10 - Organi sociali 1. Sono organi della società: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale. Art. 11 - Assemblea 1. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché entro il territorio Italiano, mediante lettera raccomandata, o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da far pervenire al domicilio dei soci, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanzaL'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione dovrà essere corredata da una nota illustrativa delle materie all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato altresì il giorno per la seconda convocazione. 2. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale. 3. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate nei modi e nei termini di cui sopra, qualora sia presente o validamente rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano o siano informati tutti gli amministratori in carica e il Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti oggetto di deliberazione. 4. Nel caso in cui gli atti da sottoporre alla Assemblea richiedano una preventiva deliberazione da parte degli organi competenti degli Enti Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà darne formale comunicazione con 60 giorni di anticipo; qualora i Soci comunichino di aver provveduto alla approvazione degli atti di competenza, il 7 Presidente potrà procedere alla convocazione dell'Assemblea con le modalità di cui al precedente comma, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni. Art. 12Decisioni dei Soci 1. Spettano all'Assemblea oltre le competenze previste dalla legge (art. 2479 c.c.), le seguenti ulteriori attribuzioni: - Approvare il programma annuale di attività; - Approvare le linee previsionali di budget; - Approvare l'entità, le modalità e i termini dei versamenti dei contributi in denaro di cui all'art. 5.3; - Approvare la relazione sull'attività svolta; - Approvare l'esclusione del socio; - Approvare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni societarie in altri enti; - Nominare gli amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale; - Determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli rivestiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma c.c.. - Determinare il compenso dei Sindaci. 2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno, rispettivamente per l'approvazione, entro il 20 ottobre di ogni anno, del programma annuale di attività e delle conseguenti previsioni di budget, nel rispetto dei termini di cui all'art. 17.2, e per l'approvazione del bilancio e della conseguente relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 3. Qualora lo richiedano particolari esigenze, accertate dall'organo amministrativo relative alla struttura ed all'oggetto della società, nel rispetto dell'art. 2478 bis co. 1 c.c, con deliberazione motivata adottata prima della scadenza del termine ordinario, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Art. 13 - Diritto d'intervento e di voto 1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci alla data fissata per l'assemblea. 8 2. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. 3. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta. Art. 14 - Presidenza della assemblea 1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o da altra persona designata dall'assemblea stessa, e nomina un segretario che può essere scelto anche fra persone estranee alla società, salvo che sia assistito da un notaio ai sensi di legge. 2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità formale delle deleghe e in genere il diritto di partecipare all'adunanza. Art. 15 - Deliberazioni dell'assemblea 1. L'assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale sulle seguenti materie: a) le modificazioni dell'atto costitutivo; b) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; c) le acquisizioni e le cessioni di partecipazione societarie in altri enti. 2. Sulle altre materie l'assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea, fatta salva l'ipotesi dell'art. 5.4 del presente statuto che richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. 3. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle norme di legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti. 9 4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o redatto da Notaio, ai sensi di legge. Titolo IV Amministrazione Art. 16 - Consiglio di Amministrazione 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri nominati dalla Assemblea, la quale ne determina il numero. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono comunque fatte salve le previsioni della Legge 15 luglio 1994, n. 444. 2. Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità secondo la normativa vigente. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, eccetera, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età. L'Assemblea nomina anche il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. 3. L'Assemblea secondo le modalità fissate dal precedente articolo 12 delibera un compenso o/e il rimborso spese per il Presidente e per i componenti del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale. 10 5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. 6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere anziano. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento, spedita a ciascun amministratore almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima della riunione. 7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza di Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito registro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio anche fra non soci. Art. 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e pertanto esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. 2. Il Consiglio di amministrazione predispone, con l'ausilio del Direttore Generale: - entro il 30 settembre di ogni anno il programma delle attività da realizzare nel successivo esercizio sociale, accompagnato da una relazione tecnica sugli obiettivi da conseguire, dal piano delle attività e dalle conseguenti previsioni di budget, nel pieno rispetto della funzione di indirizzo, strategia e controllo esercitata dagli organismi consorziati. Il programma e i documenti accompagnatori devono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro il 20 ottobre di ogni anno, come previsto dall'art. 12.2 del presente statuto; - una relazione sulle attività svolte, e una relazione sui risultati conseguiti, da sottoporre alla approvazione della assemblea contemporaneamente al bilancio consuntivo. Art. 18 - Presidente 11 1. Ove non nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. 2. La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza ed impedimento al Vice Presidente Art. 19 - Direttore Generale 1. Il Consiglio di Amministrazione, per assicurare il miglior funzionamento della società, potrà nominare un Direttore Generale la cui retribuzione e i cui compiti saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso. 2. Il Direttore partecipa alle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2396 c.c. 3. Esso in particolare: - coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella preparazione dei programmi di attività della società e partecipa alla loro presentazione all'assemblea; - dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulle linee previsionali di budget e lo assiste nella predisposizione dello schema di bilancio consuntivo. 4. Il direttore generale è responsabile del perseguimento degli obiettivi e della corretta gestione amministrativa; 5. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissione del Direttore deve essere tempestivamente notificata ai Soci. Art. 20 - Controllo legale dei conti 1. La Società nomina un collegio sindacale o un revisore. 2. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. 3. Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. 12 Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità secondo la normativa vigente. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, eccetera, secondo il numero dei Sindaci da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità per l'ultimo Sindaco da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età. 4. I membri del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono comunque fatte salve le previsioni della Legge 15 luglio 1994, n. 444. Essi sono rieleggibili. 5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, qualora questo non sia demandato per norma di legge o per volontà dell'assemblea dei soci ad un revisore contabile. Art. 21 - Bilancio e Utili 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Gli utili risultanti dal bilancio, approvato al termine dell'esercizio, dopo un prelevamento di una somma non inferiore al 20% per la riserva legale, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie. Titolo IV - Norme finali Art. 22 - Regolamento interno 13 1. Il funzionamento tecnico, amministrativo, finanziario della società consortile potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea. Art. 23 - Scioglimento e Liquidazione 1. Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo allo scioglimento della società, l'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modificazione del presente Statuto determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, cui saranno attribuite le funzioni ed i poteri previsti dalla legge. Art. 24 - Clausola Compromissoria 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, , saranno risolte da un collegio arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in conflitto, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede. 2. Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo le norme di diritto e applicheranno la legge italiana. 3. Sede dell'arbitrato è Bologna. 4. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto di arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. Art. 25 - Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre vigenti disposizioni di legge. F.to Sonia Bonfiglioli " FEDERICO STAME NOTAIO 14