UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI POLITICI E SOCIALI
“PERSONA, MERCATO E ISTITUZIONI”
a cura del
CENTRO STUDI DI DIRITTO COMUNITARIO
diretto dal Prof. Felice Casucci
Il presente numero è stato realizzato con la collaborazione di
Katia Fiorenza, Maria Fragnito, Maria Petitto e Lara Romano.
Rassegna di diritto comunitario
 La Normativa
 Gli Orientamenti normativi
 La Giurisprudenza
 La Dottrina
 I Fatti e le Notizie
 Novità in libreria
 Appuntamenti
 I Bandi
Anno 3 - N.2
Febbraio-2003
LA NORMATIVA
Regolamento (CE) n. 315/2003 della Commissione del 19 febbraio 2003 che
modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.
(GUCE n. L 47 del 20 febbraio 2003)
L'Unione europea detiene un posto di primo piano nel mercato mondiale del vino
con il 45% delle superfici viticole, il 60% della produzione e del consumo e il 70%
delle esportazioni. Dal 1962, nel quadro della politica agricola comune (PAC), è stata
gradualmente istituita un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM),
fondata su un equilibrio politico tra gli Stati produttori, con lo scopo di garantire
l'equilibrio del mercato. Con l'emanazione del Regolamento CE n. 1493/1999 del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dello stesso mercato, e del
Regolamento CE n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la
Commissione europea, nel quadro dell'attuazione di "Agenda 2000" e della riforma
generale della politica agricola comune, ha riordinato il settore dell'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo al fine di mantenere un migliore equilibrio tra
l'offerta e la domanda sul mercato comunitario e rendere il settore più competitivo a
lungo termine. I punti salienti di tale riforma si sostanziano nella gestione del
potenziale produttivo, attraverso il mantenimento del divieto di nuovi impianti fino
al 2010; nella predisposizione di un “inventario viticolo nazionale”, definito anche su
base regionale, ed infine nell’introduzione di un regime di aiuti alla ristrutturazione e
riconversione dei vigneti che consentirà di adeguare la produzione alla domanda di
mercato ed elevarne la qualità. La Commissione ha adottato il regolamento, oggetto
di analisi, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 riguardante le modalità di
attuazione del regolamento relativo all’organizzazione comune del mercato
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vitivinicolo, in particolare riferendosi al potenziale produttivo. Le modifiche
apportate sono dirette a consentire agli Stati membri di proseguire il pagamento
degli aiuti fino alla fine di un esercizio finanziario. Per la realizzazione di tale
obiettivo occorre innanzitutto adeguare le disposizioni relative all’attuazione del
meccanismo di rassegnazione di stanziamenti nel corso dell’esercizio; rivedere la
presentazione standard dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono
trasmettere alla Commissione; considerare i vincoli specifici connessi al ritmo di
attuazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione, nonché adeguare
l’applicazione delle norme relative alle superfici. In virtù di tali considerazioni sono
state apportate modifiche agli articoli 15, 16 e 17 del presente regolamento.
Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio
2003 relativa all’adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità
(Dogana 2007).
(GUCE N. L36/1 del 12 febbraio 2003)
Con la presente Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio è stato istituito un
programma d’azione comunitario pluriennale (Dogana 2007) finalizzato a garantire
l’efficiente funzionamento delle amministrazioni doganali e, in tal modo, la
protezione degli interessi della Comunità, specie quelli di natura finanziaria, la
realizzazione del medesimo livello di protezione dei cittadini e degli operatori
economici comunitari nonché il rafforzamento della
competitività delle imprese
dell’Unione europea nel mercato mondiale.
Si tratta evidentemente di obiettivi difficili da realizzare e probabilmente lo saranno
ancora di più quando l’allargamento della Comunità europea diventerà una realtà.
Proprio per scongiurare il rischio che tale processo di allargamento possa in qualche
modo minare il buon funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo
d’intesa con il Consiglio ha previsto l’adozione di misure per consentire alle
amministrazioni doganali dei Paesi candidati di assolvere ai compiti imposti dalla
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legislazione comunitaria sin dalla data della loro adesione. In particolare, è prevista
la fornitura di un’assistenza pratica che permetta ai Paesi candidati di applicare la
legislazione comunitaria e migliorare il sistema di informatizzazione; in tal modo le
amministrazioni doganali della Comunità allargata potranno agire nell’ottica di
un’unica realtà amministrativa.
Gli obiettivi previsti dal programma Dogana 2007 possono essere realizzati
attraverso una serie di strumenti in gran parte corrispondenti a quelli già impiegati
nel quadro Dogana 2002. Innanzi tutto,si deve continuare ad utilizzare il sistema già
elaborato sulla base del CCN/CSI (interfaccia comune alla rete di comunicazione e al
sistema doganale) nonché le principali applicazioni informatizzate quali TARIC,
NCTS (sistema di transito informatizzato) e TQS (sistema di gestione della
sorveglianza dei contingenti tariffari).
Di fondamentale importanza è la necessita, prospettata nella Decisione, di realizzare
un sistema doganale informatizzato caratterizzato da procedure non cartacee e dalla
possibilità di accesso continuo da parte degli operatori economici. I sistemi di
comunicazioni e di scambio di informazioni, seminari, workshop, azioni esterne di
assistenza tecnica, di formazione e di monitoraggio, sono gli strumenti idonei a
rafforzare le relazioni tra le amministrazioni doganali e tra queste e le imprese, gli
ambienti giuridici e scientifici e gli operatori della comunità interessati al commercio
con l’estero. A tal fine, è particolarmente interessante l’attività di benchmarking ossia
la comparazione di metodi operativi e l’impiego di indicatori comuni adatti ad
individuare differenze nelle prestazioni e nei processi, condividere le esperienze e
apprendere dalle buone pratiche.
Solo adottando questa vasta gamma di strumenti prospettata nella decisione oggetto
di analisi sarà auspicabile una operatività delle amministrazioni doganali efficiente,
efficace ed omogenea, indispensabile per assicurare il buon funzionamento del
mercato comune.
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Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla
protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.
(GUCE N. L 29/55 del 5 febbraio 2003)
Il rapporto tra uomo e natura si è profondamente modificato nel corso del tempo.
Infatti, mentre nei precedenti periodi storici l’azione distruttiva dell’uomo era
sempre compensata, a livello globale, da quella creativa della natura, oggi le forze
distruttive tendono a prevalere su quelle costruttive del pianeta, tanto da poter
affermare con certezza che l’uomo ha incominciato ad attingere non più dalla rendita
del pianeta ma dal suo capitale. Evidentemente si tratta di una situazione che
danneggia direttamente l’ambiente quale bene oggetto di una specifica tutela e, in
modo indiretto, la generalità dei consociati sia per le conseguenze che
l’inquinamento ha per la salute pubblica, sia perché le risorse naturali sono
fondamentali per il pieno sviluppo della persona. La tutela dell’ambiente non deve
essere considerata esclusivamente come un aggravio dei costi che pesano
sull’economia, ma anche uno strumento necessario per migliorare la qualità della
vita.
La diffusa consapevolezza di tale situazione rende doverosa una risposta concreta,
immediata e soprattutto idonea ad offrire una tutela equa alle parti del contratto
sociale, e ciò non soltanto in un’ottica nazionale ma anche e soprattutto a livello
internazionale. Infatti, la formazione e l’affermazione di una dimensione globale, sia
economica sia istituzionale, nonché il carattere planetario della c.d. “questione
ambientale”, rendono necessario un quadro di riferimento internazionale idoneo a
tutelare l’ambiente.
La conferma dei risultati positivi che derivano da una massiccia collaborazione
internazionale, è data proprio dall’Unione europea.
Il Trattato CEE del 1957 non conteneva alcuna disposizione in materia ambientale: gli
obiettivi
comunitari
erano
esclusivamente
economici
e
commerciali.
Successivamente, la necessità di ostacolare la formazione di scorrette forme di
competizione derivanti dai diversi livelli di tutela dell’ambiente previsti dai singoli
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Stati, la maggiore consapevolezza di problemi legati all’ambiente, nonché i risvolti
della prima conferenza delle Nazioni Unite (Stoccolma 1972), hanno reso evidente la
necessità di prevedere regole ambientali comuni ai Paesi della Comunità. Così, con
l’Atto unico del 1987 l’ambiente è entrato ufficialmente a far parte delle materie
oggetto di disciplina comunitaria e soprattutto è diventato un fattore fondamentale
da tener presente in tutte la decisioni in campo economico.
Un’ulteriore traguardo fu costituito dal IV Programma d’azione “Per uno sviluppo
durevole e sostenibile. Programma politico e d’azione della Comunità europea a
favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile” che prevedeva la necessità, per il
successo delle politiche ambientali, del coinvolgimento della collettività attraverso
l’informazione e la sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Si segnala, inoltre, il
VI Programma d’azione di durata decennale (2000-2010) nel quale tra l’altro, sono
indicati quattro nuove tematiche ambientali (cambiamenti climatici, natura e
biodiversità, ambiente e salute, rifiuti e risorse naturali).
Un’ulteriore strada che l’Unione europea ha deciso di percorrere consiste nel
rafforzamento della tutela penale, ossia l’impiego degli strumenti più incisivi che
l’ordinamento giuridico dispone, senza comunque sottovalutare l’importanza della
tutela civile ed amministrativa.
In quest’ottica si inserisce la decisione quadro 2003/80/GAI che nasce proprio
dall’esigenza di dare una risposta severa e concreta ai reati contro l’ambiente. Si
tratta di un’esigenza già evidenziata in una proposta di direttiva del Parlamento
europeo relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale (GUCE C
180 E del 26 giugno 2001). Quest’ultima, tuttavia, fu considerata
dal Consiglio
estranea alle competenze attribuite alla Comunità dal Trattato. Inoltre, in
quell’occasione il Consiglio sottolineò come gli obiettivi espressi nella medesima
proposta di direttiva potevano essere conseguiti mediante l’adozione di una
decisione quadro; così, sulla base dell’art. 34 del Trattato Ce, è stata adottata la
decisione oggetto di analisi.
Lo scarico, l’emissione o l’immissione nell’aria, nel suolo o nelle acque di sostanze o
di radiazioni ionizzanti e le attività riguardanti rifiuti illeciti sono solo alcuni dei
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comportamenti che l’art. 2 della presente decisione definisce come crimini ambientali
perseguibili penalmente. Inoltre, vengono qualificati come reati anche quelli
commessi per negligenza, nonché la partecipazione e l’istigazione ad uno dei reati di
cui all’art. 2.
La decisione in esame, così come la precedente proposta di direttiva, attribuisce a
ciascun Stato membro il compito di adottare, in virtù del proprio diritto interno, i
provvedimenti necessari per rendere penalmente perseguibili i reati sopra indicati
commessi sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche. In ogni caso, la
decisione precisa che le relative sanzioni penali devono essere effettive,
proporzionali, dissuasive e, nei casi più gravi, comprensive di pene restrittive della
libertà.
E’ richiesta, inoltre, la definizione di una competenza giurisdizionale allargata degli
Stati membri in modo da evitare che gli artefici di simili reati possano sottrarsi al
procedimento penale per il semplice fatto che il reato non sia stato commesso nel loro
territorio.
Anche a livello internazionale si è registrata una intensa attività di regolamentazione
ambientale (accordi multilaterali, bilaterali e regionali) tenendo conto soprattutto del
diverso impatto che i Paesi sviluppati ed i Paesi in via di sviluppo hanno sull’attuale
degrado ambientale.
Tuttavia, tale regolamentazione è avvenuta in modo disorganico e confuso rendendo
estremamente difficile una cooperazione tra gli Stati per l’applicazione degli accordi.
In conclusione, dunque, ciò che tuttora manca è un progetto politico ed istituzionale
globale che definisca regole idonee a tutelare l’ambiente nonché a scongiurare il
rischio che il miglioramento delle condizioni ambientali venga erroneamente affidato
all’operare delle forze di mercato.
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GLI ORIENTAMENTI NORMATIVI
Risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle
imprese
(GUCE n. C 39 del 18 febbraio 2003, p. 3)
La “responsabilità sociale delle imprese”(RSI) costituisce un riferimento di fondo
delle politiche europee per il lavoro e lo sviluppo sostenibile che viene definito dalla
Commissione Europea come principio e obiettivo, perseguito secondo le indicazioni
della Conferenza di Lisbona che nel 2000 ha definito la nuova strategia europea per il
lavoro. Una strategia che rafforza decisamente la connessione tra società ed economia
e che, nell’ambito del principio guida dello sviluppo sostenibile, pone all’attenzione
degli Stati membri proprio il collegamento tra l’agire economico e la qualità sociale. Il
settore privato, infatti, è sollecitato a svolgere un ruolo attivo nel raggiungimento dei
nuovi obiettivi strategici dell'UE in materia di coesione sociale e progresso verso
un'economia più competitiva basata sulla conoscenza. Il profitto può armonizzarsi
con le esigenze della società e con le norme etiche e di sicurezza sociale. Nel 2001 la
Commissione, rendendosi conto che la responsabilità sociale delle imprese poteva
contribuire in misura significativa allo sviluppo sostenibile, alla coesione sociale e
alla globalizzazione armoniosa, ha pubblicato un Libro verde "Promuovere un
quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese", che si propone di
avviare un ampio confronto sui metodi attraverso i quali l'UE può promuovere la
responsabilità sociale delle imprese nell'ambito europeo e internazionale. Una
comunicazione più recente analizza i contributi ricevuti, delinea una strategia per
integrare la responsabilità sociale delle imprese nelle politiche dell'UE ed evidenzia,
in particolare, il nesso tra tale responsabilità e l’innovazione. La Commissione,
inoltre, ha creato recentemente un forum europeo sulla responsabilità sociale delle
imprese, destinato ad incoraggiare il dialogo tra i datori di lavoro e le parti
interessate. Alla luce di tutto ciò, il Consiglio ha approvato la risoluzione oggetto di
analisi che risponde alla comunicazione della Commissione del luglio scorso e al
Libro verde del 2001. Il Consiglio esorta la Commissione a tener conto, nell’elaborare
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una strategia europea, degli impegni concordati al vertice mondiale sullo sviluppo
sostenibile di Johannesburg e di sostenere l’utile coinvolgimento di tutti gli
interessati nelle pratiche dell’RSI; le organizzazioni rappresentate nel foro
multilaterale sull’RSI a livello dell’UE, a garantire la trasparenza e il buon
funzionamento dello stesso; gli Stati membri a promuovere l’RSI non solo a livello
comunitario ma anche a livello nazionale, incoraggiare il dialogo tra le parti sociali,
promuovere la trasparenza delle pratiche e degli strumenti dell’RSI. Il Consiglio
sottolinea infine l’importanza di questo argomento, ponendo l’accento sulla
necessaria credibilità, trasparenza di una strategia in questo settore, e tenendo conto
delle caratteristiche proprie delle piccole e medie imprese, invitando anche le future
presidenze ad occuparsene.
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LA GIURISPRUDENZA
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Cause C-187/01 e C-385/01)
11 febbraio 2003
«Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Principio del ne bis in idem
- Campo di applicazione - Decisione mediante la quale il pubblico ministero chiude
definitivamente il procedimento penale, senza l'intervento di un giudice, dopo che
l'imputato ha soddisfatto determinate condizioni»
Negli anni ’80 nasce tra i Paesi membri un dibattito avente ad oggetto la libera
circolazione delle persone nell’ambito della Comunità. Tale principio secondo alcuni
Stati andava interpretato con esclusivo riferimento ai cittadini europei, secondo altri
esisteva la possibilità di realizzare una libera circolazione per tutti, con la
conseguente abolizione dei controlli alle frontiere. Nel 1985 la Germania, la Francia, il
Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi firmano l’Accordo di Schengen relativo
all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Nel 1990 la firma della
Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) ha disciplinato in
modo dettagliato gli aspetti essenziali della questione; sono stati soppressi i controlli
alle frontiere interne dell’Ue, per gli Stati che gradualmente hanno aderito
all’Accordo, e sono state adottate diverse misure per soddisfare le esigenze di
“sicurezza” degli Stati membri.
Nella sentenza in esame, la Corte d'appello di Colonia (causa C-187/01) e il Tribunale
di primo grado di Furnes (causa C-385/01), in applicazione dell'art. 35 del Trattato
sulla Unione europea, hanno proposto ciascuno una questione pregiudiziale alla
Corte di Giustizia vertente sull'interpretazione dell'art. 54 CAAS secondo cui una
persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non
può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra
Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia
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effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato
contraente di condanna, non possa più essere eseguita.
Le questioni sono sorte nell'ambito di due procedimenti penali promossi, da un lato,
in Germania a carico del sig. Gözütok e, dall'altro, in Belgio a carico del sig. Brügge,
per reati commessi da questi ultimi, rispettivamente, nei Paesi Bassi e in Belgio,
nonostante i procedimenti promossi in un altro Stato membro a carico dei due
imputati per i medesimi fatti siano stati definitivamente chiusi a seguito del
versamento di una somma di denaro, stabilita dal pubblico ministero in applicazione
di una procedura di estinzione dell'azione penale.
Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria mediante un sistema di estradizione
più rapido e una migliore trasmissione dell’esecuzione delle sentenze penali
rappresenta una delle misure alla base dell’ “acquis di Schengen”; in particolare nella
CAAS gli artt. 54-58 costituiscono il capitolo 3, intitolato «Applicazione del principio
ne bis in idem», del titolo III di quest'ultima, a sua volta intitolato «Polizia e
sicurezza».
Nel caso specifico, quindi, è stata applicata una procedura di estinzione dell'azione
penale con cui il pubblico ministero, non un giudice, decide di chiudere i
procedimenti penali a carico dell'imputato a seguito dell’ottemperanza all’obbligo di
versare una determinata somma di denaro
La Corte ha ritenuto che in una simile fattispecie l'azione penale si estingue
definitivamente e l'interessato dev'essere considerato «giudicato con sentenza
definitiva», ai sensi dell'art. 54 CAAS, per i fatti al medesimo contestati. Inoltre, una
volta eseguiti gli obblighi a carico dell'imputato, la pena collegata alla procedura di
estinzione dell'azione penale dev'essere considerata «eseguita», ai sensi della
medesima disposizione.
Un’interpretazione letterale dell’art. 54 CAAS, che non contiene alcuna espressa
indicazione contraria, ha consentito alla Corte di ritenere che l’assenza di un
intervento da parte di un giudice nella procedura di attribuzione della condanna e
che la decisione presa al termine di quest'ultima non assuma le forme di una
sentenza non è tale da inficiare questa interpretazione, in quanto siffatti elementi di
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procedura e di forma non possono avere la benché minima incidenza sugli effetti di
tale procedura che, quindi, è perfettamente compatibile con il rispetto del principio
del ne bis in idem.
Diretta conseguenza, secondo la Corte del principio in parola, è la fiducia reciproca
degli Stati membri nei confronti dei rispettivi sistemi di giustizia penale nonché
l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri.
D'altronde, viene anche rilevato che gli ordinamenti giuridici nazionali che
consentono il ricorso a procedure di estinzione dell'azione penale da parte del
pubblico ministero lo stabiliscono soltanto per determinate fattispecie o per
determinati reati tassativamente elencati o individuati. Si tratta, in genere di reati
poco gravi e punibili solo con sanzioni di limitata severità.
Di contro, se l'applicazione dell'art. 54 CAAS fosse limitata alle sole decisioni di
archiviazione dell'azione penale adottate da un giudice o emanate sotto forma di
sentenza si avrebbe il risultato di far beneficiare del principio del ne bis in idem i soli
imputati colpevoli di reati per i quali, a causa della loro gravità o delle sanzioni per
essi applicabili, è impossibile far ricorso alla definizione semplificata di alcuni
procedimenti penali (in cui consiste una procedura di estinzione dell'azione penale
del tipo di quelle sottoposte all’attenzione della Corte nel caso in esame).
Da ultimo, la Corte ha preso in esame la tesi del governo belga secondo la quale
l'applicazione dell'art. 54 CAAS a transazioni penali rischierebbe di ledere i diritti
della vittima di un reato, ed ha rilevato che il principio del ne bis in idem, ha l'unico
effetto di evitare che una persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato
membro possa essere sottoposta a nuovi procedimenti penali per i medesimi fatti in
un altro Stato. Inoltre, ribadisce che tale principio non vieta alla vittima o a chiunque
altro sia stato danneggiato dal comportamento dell'imputato di promuovere o di
continuare un'azione civile diretta ad ottenere un risarcimento per il danno sofferto.
In definitiva, la Corte ha considerato applicabile il principio sotteso all’articolo in
esame al fine di dare attuazione piena ai dettami emergenti dall’Accordo di Schengen
volto a “promuovere l’integrazione europea e, in particolare, a consentire all’Unione
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europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di
giustizia”.
SENTENZA DELLA CORTE (CAUSA C-389/00)
27 febbraio 2003
«Inadempimento da parte di uno Stato - Artt. 23 CE e 25 CE - Tassa di effetto
equivalente - Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Convenzione di Basilea Regolamento n. 259/93 - Contributo ad un fondo di solidarietà»
La Convenzione di Basilea, entrata in vigore nell’Unione europea il 7 febbraio 1994,
precedentemente approvata dalla CEE al fine di controllare i movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi ed il relativo smaltimento, è diretta a ridurre lo
scambio di tali rifiuti, istituendo un sistema di controllo delle esportazioni e delle
importazioni per proteggere l’ambiente e la salute umana. La Convenzione tipizza i
rifiuti considerati pericolosi ma, allo stesso tempo, attribuisce la possibilità agli Stati
che ne diventano parte di aggiungere a tale elenco “i rifiuti che sono considerati o
definiti pericolosi nella loro legislazione nazionale, nonché su qualsiasi altra
disposizione concernente le procedure in materia di movimento oltre frontiera
applicabili a tali rifiuti” (art. 3).
Tra gli obblighi di carattere generale emerge il divieto di esportare o importare rifiuti
pericolosi o altri rifiuti verso o in provenienza di uno Stato non parte contraente e
l’impossibilità di esportare alcun rifiuto in mancanza di accordo scritto con lo Stato
di importazione. E’ previsto, inoltre, un “formulario di notifica” per agevolare le
comunicazioni tra gli Stati membri interessati ai movimenti transfrontalieri di tali
rifiuti, affinché questi possano valutare le conseguenze che ne derivano e attuare le
misure necessarie volte alla tutela della salute umana e dell’ambiente. Nella
Comunità, le spedizioni di rifiuti tra gli Stati membri, nonché in entrata e in uscita
dalla stessa, sono assoggettate alle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio
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1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti all'interno della Comunità europea nonché in entrata e in uscita dal suo
territorio; tale regolamento dà quindi attuazione agli obblighi assunti dalla Comunità
e dagli Stati membri nella loro qualità di parti della Convenzione di Basilea.
Nella sentenza in esame, la Commissione ha presentato un ricorso ai sensi dell'art.
226 del Trattato (TCE) inteso a far constatare che la Repubblica federale di Germania
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 23 e 25 TCE
promulgando la legge relativa ai trasferimenti di rifiuti istitutiva, a sua volta, di un
“fondo di solidarietà” per la reintroduzione dei rifiuti. Agli esportatori di rifiuti, in
particolare verso altri Stati membri, è imposto il versamento di un contributo a
questo fondo. Secondo gli articoli succitati, la Comunità, essendo fondata su
un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci, stabilisce il
divieto fra gli Stati membri dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di
qualsiasi tassa di effetto equivalente.
La Commissione evidenzia che l'obbligo imposto a qualunque esportatore di rifiuti
di versare un contributo al fondo di solidarietà è parzialmente incompatibile con il
diritto comunitario. Essa ritiene infatti che questo contributo, in quanto è dovuto in
caso di trasferimento di rifiuti verso altri Stati membri, costituisce una tassa di effetto
equivalente a un dazio doganale all'esportazione, vietata dal Trattato.
Il governo tedesco ammette che il contributo controverso corrisponde in apparenza
alla nozione di «tassa di effetto equivalente», ma contesta il fatto che tale contributo
sia un onere vietato dagli artt. 23 e 25 TCE.
A tal proposito è utile chiarire la definizione di “tassa di effetto equivalente”, la Corte
di Giustizia considera tale "ogni diritto imposto, indipendentemente dalla sua
denominazione e dalla sua struttura, che, colpendo specialmente una merce
importata da un paese membro ad esclusione del corrispondente prodotto nazionale,
produca il risultato di alterarne il prezzo e di incidere così sulla libera circolazione
delle merci alla stessa stregua di un dazio doganale".
Infatti, secondo questo governo, il contributo al fondo di solidarietà è versato dagli
esportatori a titolo di corrispettivo adeguato per servizi effettivamente ed
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individualmente prestati agli operatori economici. D'altra parte esso costituirebbe un
onere lecito in quanto compensazione di una misura imposta agli Stati membri dal
diritto comunitario al fine di promuovere la libera circolazione delle merci. Il
contributo controverso rientrerebbe quindi, a tale doppio titolo, nelle deroghe
ammesse dalla giurisprudenza della Corte che consentono di ritenere che un onere
pecuniario non sia una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.
A tal proposito è utile chiarire la definizione di “tassa di effetto equivalente”, la
Corte di Giustizia considera tale "ogni diritto imposto, indipendentemente dalla sua
denominazione e dalla sua struttura, che, colpendo specialmente una merce
importata da un paese membro ad esclusione del corrispondente prodotto nazionale,
produca il risultato di alterarne il prezzo e di incidere così sulla libera circolazione
delle merci alla stessa stregua di un dazio doganale"
Il governo tedesco sostiene, in particolare, che lo Stato rende agli operatori economici
un servizio finanziario garantendo, conformemente alle disposizioni pertinenti della
Convenzione di Basilea e del regolamento n. 259/93, il finanziamento della
reintroduzione di rifiuti nel suo territorio nel caso in cui le esportazioni risultassero
illecite o che non abbiano potuto avere esecuzione poiché l’esportatore non è in
grado di sostenerne i costi. Questo servizio procurerebbe un beneficio effettivo agli
operatori che esportano rifiuti in provenienza dal territorio della Repubblica federale
di Germania, dato che la garanzia sussidiaria assunta dallo Stato consentirebbe loro
di accedere ai mercati degli altri Stati membri della Comunità, nonché a quelli degli
altri Stati contraenti della Convenzione di Basilea.
In realtà, l'obbligo di versare contributi al fondo di solidarietà sorge con l'obbligo di
notificare un trasferimento di rifiuti al di fuori del territorio tedesco e l'onere
pecuniario sostenuto dagli esportatori è determinato esclusivamente in funzione del
tipo e della quantità dei rifiuti da trasferire. Esso non ha quindi come corrispettivo
alcun servizio che sia loro effettivamente reso né come categoria di operatori né a
titolo individuale.
Ancora, la Corte sostiene che non è accertato che il contributo riscosso in occasione di
ogni spedizione di rifiuti abbia un nesso con i costi effettivi che questa operazione
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può comportare per lo Stato nel caso in cui sarebbe necessario reintrodurre i rifiuti
trasferiti e smaltirli o recuperarli.
Pertanto, il contributo controverso non può essere considerato il corrispettivo di un
servizio effettivamente ed individualmente prestato agli operatori economici
interessati.
Secondo la Corte, dunque, assoggettando le spedizioni di rifiuti verso altri Stati
membri a un contributo obbligatorio al fondo di solidarietà, la Repubblica federale di
Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 23 e
25 TCE.
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LA DOTTRINA
Società europea e fusione internazionale
(di F. AMBROSIANI, in Le Società, 11, 2002)
La Comunità europea con l’emanazione di una serie di direttive, ha tracciato una
disciplina uniforme riguardo i molteplici aspetti delle società di capitali per i diversi
paesi della Comunità. La base giuridica essenziale di tale processo normativo, si
configura nell’attuale art. 44, par. 2 g (ex 54) del Trattato CE, il quale affida al
Consiglio e alla Commissione un ruolo di coordinamento delle garanzie richieste alle
società per proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi interessati. L’obiettivo
principale è quello di imporre alle società soggette alle legislazioni degli Stati
membri, degli obblighi minimi comuni al fine di instaurare un regime di concorrenza
volto alla tutela dei soggetti che entrano in relazioni d’affari con tali entità giuridiche.
Nell’àmbito del diritto societario, sono presenti diversi strumenti a cui gli Stati
membri fanno ricorso al fine di eliminare le disarmonie esistenti tra i singoli
ordinamenti. Tra questi assumono una particolare rilevanza gli accordi interstatuali,
strumenti tipici del diritto internazionale; le direttive di armonizzazione che,
indirizzate agli Stati membri, modificano le norme di diritto interno, ed infine
l’introduzione nei Paesi membri dell’Unione di istituti giuridici “a struttura uniforme
e a vocazione sopranazionale”.
Il legislatore comunitario si è avvalso sia delle direttive di armonizzazione sia di
istituti di diritto comune come nel caso del G.E.I.E., istituito con Regolamento n. 2137
del 25 luglio 1985.
In materia di ristrutturazioni societarie, la Comunità ha adottato la cosiddetta “terza”
direttiva del Consiglio, la quale disciplina in maniera uniforme le fusioni societarie
interne ai singoli Stati membri, assicurando così le medesime garanzie ai soci ed ai
terzi in ogni Paese dell’Unione.
Nella normativa nazionale tale disciplina è stata attuata dal d.lg del 16 gennaio 1991,
n. 22, che ha modificato direttamente gli articoli 2501 e 2501 bis del codice civile, in
materia di fusioni.
17
La Comunità ha tentato inoltre, di elaborare una normativa diretta a regolamentare
in maniera uniforme gli aspetti di natura civilistica relativi alla fusione
transfrontaliera, considerando tale “la tecnica diretta a semplificare le procedure di
creazione o di ristrutturazione di entità economiche complesse avente ad oggetto
l’integrazione di società appartenenti a Stati membri diversi”. Il legislatore
comunitario ha manifestato un significativo interesse per le fusioni transfrontaliere
con l’approvazione della Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n. 90/434/CEE. In tal
modo si è provveduto a costituire un regime fiscale comune da applicare alle fusioni
riguardanti società residenti in Stati membri diversi. Tra i considerando della succitata
direttiva viene espressamente statuito che “ le fusioni che interessano società di Stati
membri diversi possono essere necessarie per porre in essere nella Comunità
condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo
l’instaurazione ed il buon funzionamento del mercato comune”.
La mancanza di una disciplina civilistica comune in riferimento alle fusioni tra
società di Paesi membri ha comportato, per alcuni Stati membri l’impossibilità di
riconoscere le fusioni tra società nazionali e società straniere, rientranti pur sempre,
nella Comunità.
Un esempio è dato dal diritto tedesco che all’art. 1 del Umwandlungsgesetz (legge sulle
trasformazioni delle imprese) del 28 ottobre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1995,
limita l’applicabilità di tale legge alle sole “trasformazioni” interamente nazionali.
Tale Stato sembra non ammettere fusioni trasnazionali, il legislatore tedesco infatti,
ha reso possibile l’applicazione della legge a transazioni interamente nazionali, ma
alcuni studiosi tra cui H. Kronke hanno avanzato l’ipotesi di una transazione
transfrontaliera resa possibile da una applicazione differenziata delle legge; in una
simile fattispecie la parte tedesca viene assoggettata alla nuova legge e la parte
straniera segue le proprie regole.
Le operazioni di fusione transfrontaliera, in mancanza di approvazione di una
direttiva di armonizzazione comunitaria, sono civilisticamente ammesse soltanto
qualora le leggi nazionali di ciascuno degli Stati interessati le riconoscano. Tale
riconoscimento, come abbiamo visto, non avviene in tutti gli Stati membri, in tal caso
18
si verifica la situazione secondo cui non è sempre possibile negli Stati membri
realizzare fusioni societarie.
L’ordinamento giuridico italiano, a differenza di altri ordinamenti riconosce la
legittimità delle fusioni transfrontaliere, sia perché ha recepito la Direttiva
90/434/CEE, sia perché l’art. 25, terzo comma, L. 31 maggio 1995, n. 218,
disciplinando espressamente la legge applicabile a fusioni tra società, alcune delle
quali con sede non italiana, finisce con l’ammettere indirettamente la legittimità delle
fusioni transfrontaliere.
Con l’applicazione di tale norma di conflitto, gli adempimenti relativi alla fase
preparatoria della fusione devono essere eseguiti in conformità alle norme dello
“statuto personale” delle società partecipanti; è preferibile inoltre, adottare un
criterio “distributivo” delle norme in conflitto quando viene ritenuto necessario un
comportamento “congiunto” da parte delle singole società. Tale criterio prevede
l’applicazione, da parte degli enti coinvolti, delle disposizioni dei diversi
ordinamenti, in modo tale che ciascun ente debba rispettare solo le norme della legge
regolatrice a cui è soggetto. A titolo di esempio, considerando le disposizioni relative
alla forma all’atto unico di fusione sarà applicata la disposizione più rigorosa tra
quelle previste dalle società coinvolte;
In riferimento alle fusioni tra società di diritto italiano, il codice civile all’art. 2503
attribuisce ai creditori delle società interessate alla fusione, il diritto di opposizione,
entro due mesi dalla iscrizione delle deliberazioni delle società nel Registro delle
Imprese. In questo caso la tutela dei creditori appare particolarmente intensa, in
quanto preventiva, ma la situazione non è analoga in tutti gli Stati membri.
Possiamo, quindi affermare che in mancanza di una normativa comune agli Stati
membri, spetta all’interprete il compito di decidere in merito al singolo caso.
Nell’ordinamento comunitario è stata introdotta, mediante l’approvazione del
Regolamento (CE) 8 ottobre 2001, n. 2157/2001 una nuova forma di società di capitali
denominata Società Europea (SE). Il provvedimento è stato approvato insieme con
una direttiva (2000/86/CE) del Consiglio dell’8 ottobre 2001 che “completa lo statuto
della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori”.
19
Il Regolamento, pur essendo di diretta applicabilità in ogni Stato membro, è
destinato ad entrare in vigore l’8 ottobre 2004, per consentire agli Stati membri di
recepire le disposizioni contenute nella Direttiva.
L’art.64 dello stesso dispone che gli Stati membri debbano emanare “le misure
appropriate per obbligare la SE a regolarizzare la situazione” qualora venga violato
l’importante precetto secondo il quale la sede sociale e l’amministrazione centrale
della SE si trovino sempre nel medesimo Stato membro. La facoltà degli Stati
membri, di dettare discipline specifiche si esplica nel ristabilire la coincidenza tra
sede sociale e amministrazione centrale, o imporre l’eventuale trasferimento della
sede sociale della SE.
Il secondo comma del medesimo articolo attribuisce allo Stato membro in cui la SE ha
la propria sede sociale, il compito di liquidare la stessa qualora venga omessa la
propria regolarizzazione.
Inoltre, il regolamento conferisce agli Stati membri la facoltà di effettuare scelte in
merito alla graduazione dei poteri di gestione della SE. Mediante lo Statuto, è
possibile effettuare la scelta tra il sistema di gestione “dualistico” e quello
“monistico”.
L’art.9 dispone che la SE è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento e dalle
disposizioni dello Statuto, ove richiamato. Il medesimo articolo prevede che, per le
materie non disciplinate dal Regolamento, la SE trova le proprie fonti di disciplina
nelle disposizioni di legge degli Stati membri specificatamente dettate per la SE; nelle
disposizioni dei singoli Stati membri che si applicherebbero ad una società per azioni
costituita in conformità alla legge dello Stato membro in cui la SE ha la propria sede,
oppure, nelle disposizioni dello statuto della SE, alle stesse condizioni previste per
una società per azioni costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui
la SE ha la propria sede sociale.
La SE assume in tal modo gli aspetti propri di uno strumento europeo di diritto
uniforme sia con riferimento al sesto considerando del Regolamento che prevede la
costituzione di società la cui costituzione e funzionamento siano disciplinati da un
regolamento di diritto comunitario direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;
20
sia con riferimento al settimo considerando che specifica come “le disposizioni di un
siffatto regolamento permetteranno la costituzione e la gestione di società di
dimensione europee, senza ostacoli dovuti alle disparità delle legislazioni nazionali
applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione”.
A causa dei numerosi rinvii alle leggi nazionali degli Stati membri (in merito alla
modalità di costituzione, alle procedure di controllo, al capitale sociale e alle
modalità di svolgimento delle assemblee generali, e così via) appare davvero difficile
poter affermare che la SE sia una società di capitali di diritto europeo.
In realtà appare più veritiera la tesi secondo la quale non esisterà una sola società
europea, ma tante quante sono gli Stati membri con l’ulteriore possibilità di
riconoscere l’esistenza di una varietà di società europee all’interno di uno stesso Stato
membro
In tale ottica assume notevole importanza la legislazione dello Stato in cui ha sede la
SE. L’art.3 primo comma , del Regolamento dispone che “ai fini dell’art 2 paragrafi 1,
2 e 3 la SE è considerata una società per azioni soggetta alla legge dello Stato membro
in cui essa ha sede sociale”.
Il Regolamento ha inoltre imposto, che per tale tipo societario, la sede sociale e la
sede dell’amministrazione debbano sempre coincidere. Nonostante ciò, è probabile
dati i numerosi rinvii alle leggi nazionali, che SE vengano costituite prevalentemente
in Stati membri aventi una legislazione più favorevole. Tale fattispecie viene
ricollegata all’effetto Delaware, tanto evocato dalla dottrina a proposito della sentenza
Centros, che fa riferimento al fenomeno statunitense per il quale le caratteristiche
legislative molto favorevoli previste nello Stato del Delaware, hanno comportato una
forte attrazione nella costituzione di società in tale Stato. Con riferimento alla
sentenza. In virtù della sentenza Centros, ossia la sentenza della Corte di Giustizia del
9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros Ltd. in Raccolta, 1999, I, la Corte ha statuito che
un cittadino di uno Stato membro che decida di costituire una società in un altro
Stato membro le cui norme di diritto societario appaiano meno severe e crei
successivamente succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un
abuso di diritto di stabilimento.
21
I FATTI E LE NOTIZIE
Polizze RC, arriva l’ente controllore- Il ministro delle Attività produttive Antonio
Marzano, alla luce del recente decreto (d.l. dell’ 8 febbraio 2003 n. 18) varato dal
Governo, il quale stabilisce che i giudici di pace non potranno più giudicare le
vertenze sui rimborsi secondo equità, ma secondo diritto, ha prospettato
l’introduzione di un ente controllore, un comitato, con lo scopo di controllare le
tariffe Rc auto e di intervenire qualora gli aumenti delle stesse superino la media.
Tutto ciò al fine di vigilare sull’aumento delle polizze assicurative.
Arriva la “Tremonti” dei vigneti- L’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta
dell’UIV e ha dato attuazione alle agevolazioni fiscali della Tremonti-bis (l. 383/2001)
anche agli investimenti nei vigneti. L’agevolazione consiste nel detassare fino al 50%
i capitali investiti, nei cinque anni precedenti il 2001, per la realizzazione e per la
ristrutturazione degli impianti. La misura riguarderà le aziende tassate in base al
reddito d’impresa e le risorse investite saranno detraibili al netto dei contributi
ricevuti. La novità è rilevante sia sotto il profilo fiscale, sia come incentivo agli
investimenti basato sulla considerazione del vigneto non soltanto come bene
fondiario, ma come bene strumentale all’impresa.
Un albo per centomila commercialisti- Il Governo ha approvato un disegno di legge
(Ddl) per l’unificazione dell’ordine dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali, e per l’istituzione dell’“Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili”. Questa innovazione, trova fondamento sulla riforma universitaria che
prevede l’identicità dei percorsi di accesso alle due professioni. È infatti richiesta la
laurea o la laurea specialistica, più il tirocinio, per candidarsi all’albo, articolato su
due livelli in funzione delle competenze. I dottori e i ragionieri si iscriveranno nella
sezione riservata ai futuri laureati specialisti abilitati, con l’indicazione dei titoli di
22
studio e professionali; nell’altra sezione saranno iscritti gli esperti contabili, laureati
triennali abilitati. Il Ddl permette di attribuire nuove competenze, connesse a
interessi pubblici generali, agli iscritti nella sezione destinata ai laureati specialisti.
Fatti e notizie.
Usa: eliminiamo le tariffe tessili – Gli Stati Uniti hanno proposto l’eliminazione
entro cinque anni di tutte le tariffe nel settore tessile e dell’abbigliamento nelle
Americhe al fine di creare un’area di libero scambio. Tale intervento è accompagnato
anche da una apertura dei mercati statunitensi al 56% dei prodotti agricoli
dell’emisfero occidentale; naturalmente per i prodotti agroalimentari più protetti
dagli Stati Uniti, le scadenze saranno più lunghe, anche superiori ai dieci anni.
L’apertura andrà a coinvolgere numerosi settori. L’iniziativa è portata avanti dal
rappresentante commerciale della Casa Bianca Robert Zoellick che ha incontrato
recentemente Adolfo Urso, il viceministro italiano delle Attività produttive, per
definire a livello globale la trattativa sui farmaci salvavita.
Welfare, non solo detrazioni fiscali - II Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
Roberto Maroni, e il Sottosegretario con delega alle Politiche sociali Grazia Sestini,
hanno presentato il 4 febbraio 2003 alle Parti sociali prima, e alla stampa poi, il Libro
Bianco sul Welfare, che contiene le linee guida della politica sociale del governo. I
problemi affrontati coinvolgono la maggioranza delle famiglie italiane e vengono
delineate proposte di soluzione, identificando nuovi assetti istituzionali per la
programmazione e l’attuazione degli interventi. Gli aspetti che maggiormente
destano preoccupazione risultano legati al calo della natalità nel nostro Paese, e
dall’elevata percentuale di famiglie, circa il 12%, che vive al di sotto della soglia di
povertà; per tale motivo, il Libro bianco propone di “inserire la famiglia al centro
dell’azione politica”. Il documento del Governo, sostiene la tesi secondo cui una
parte consistente del costo dei figli può essere assorbita da maggiori detrazioni
d’imposta. Tali detrazioni sono da affiancare ad una pluralità di strumenti alternativi
(es. assegni per i figli minori, forme di reddito minimo garantito) per le famiglie che
23
non sono soggette a tassazione personale. In materia di programmazione e
attuazione degli interventi, le Regioni e il Governo centrale dovrebbero identificare
congiuntamente gli obiettivi della politica di Welfare, seguendo regole comuni, e
lasciando alla competenza regionale il perseguimento degli stessi.
La Ue riscrive le regole delle telecomunicazioni – Bruxelles definisce i 18 settori
delle telecomunicazioni (tlc) cui le Autorità nazionali del settore potranno regolare e
applicare gli obblighi regolatori contenuti nel pacchetto di direttive approvato nel
2001. L’elemento innovativo si sostanzia nel principio “regionale” secondo cui la
concorrenza potrà essere valutata anche su basi regionali. Le Authority dovranno
individuare gli operatori che detengono un “significativo potere di mercato” e
stabilire se in un determinato settore delle tlc la concorrenza è sufficiente nell’intero
Paese o solo in alcune regioni. Di conseguenza, anche gli obblighi regolatori verranno
imposti su base regionale. La Commissione dovrà essere consultata quando le
Authority identificano gli operatori con “significativo potere di mercato” e quando i
settori da regolare non rientrano in quelli definiti dall’Ue.
Drive, l’ospedale del futuro - L’Istituto scientifico universitario San Raffaele di
Milano, con il contributo della Commissione europea, ha realizzato il prototipo
dell’ospedale del futuro. Il progetto dal nome Drive (Drug in virtual enterprise) è
stato ideato non solo per strutture tecnologicamente avanzate, ma per tutte le realtà
ospedaliere. Il sistema funziona attraverso una serie di elementi: il braccialetto
informatizzato per registrare i dati del paziente, l’etichetta informatizzata sul
farmaco ed il “carrello intelligente” che gestisce tutte le informazioni del sistema. I
risultati preliminari indicano una notevole riduzione dei rischi di errore sia nella fase
di preparazione del farmaco sia in quella di somministrazione.
Pmi in prima fila nel sociale – Dalla Conferenza organizzata a Milano da
“Sodalitas”, l’associazione di Assolombarda per lo sviluppo dell’imprenditoria nel
sociale, è emerso che le Pmi si distinguono per la responsabilità nel sociale in
24
ossequio ad uno spirito volontaristico che da tempo mettono in pratica. Gli
imprenditori sono motivati a proseguire in questo senso, ma auspicano la scomparsa
di limiti burocratici imposti alla loro azione. La responsabilità sociale garantisce alle
imprese un ritorno non soltanto di immagine ma anche di competitività, ma essa non
deve essere un’imposizione. E’ significativo al riguardo l’osservazione fatta dagli
imprenditori alla Comunità europea, la quale nei suoi atti non fa mai accenno alla
definizione di standards obbligatori.
La firma digitale raddoppia – Il Governo ha approvato il regolamento che dà
attuazione al d.lg. 10/2002 con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria
93/1999 relativa alle firme digitali. Il regolamento d’attuazione consente di firmare in
modo digitale, sicuro e inalterabile qualsiasi documento elettronico disponendo
semplicemente di una specie di bancomat con microchip e di un apposito lettore
collegato al computer.
Cambiano le norme per la sicurezza sul lavoro – Il Consiglio dei ministri ha
approvato uno schema di decreto legislativo contenente misure finalizzate a
contrastare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. In particolare la
bozza di decreto contiene l’obbligo di ricorrere a servizi di prevenzione e protezione
esterni al luogo di lavoro qualora quelli interni siano insufficienti, inoltre individua
le capacità che devono possedere le persone responsabili delle attività di prevenzione
e protezione dei lavoratori dai rischi professionali per la salute e la sicurezza. Il
provvedimento integra la legge 626/94, sanando un contenzioso in sede comunitaria
che nel 2001 aveva dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi dettati agli Stati
membri.
Trattato di Nizza – E’ entrato in vigore il Trattato di Nizza necessario per dare una
prima revisione alle regole istituzionali europee in vista del grande allargamento del
2004. Il Trattato, comunque, dovrebbe avere vita breve poiché le riforme istituzionali
decise a Nizza, e già ritenute insufficienti, dovrebbero essere completamente riscritte
25
dalla prima Costituzione europea attualmente in cantiere in seno alla Convenzione
Ue. Il documento adottato a Nizza resta comunque indispensabile per consentire il
funzionamento dell’Unione al momento dell’ingresso, il primo maggio 2004, di dieci
nuovi Paesi.
Fondi integrativi e sgravi fiscali nel mirino Ue – La Commissione europea ha
avviato una serie di procedure d’infrazione nei confronti di sei Paesi membri tra cui
l’Italia. Sotto accusa il carattere esclusivamente nazionale delle agevolazioni fiscali
offerte sui contributi versati a fondi pensione integrativi nazionali. Infatti, bonus del
genere avrebbero un carattere distorsivo sul funzionamento del mercato unico
europeo, in quanto la stessa agevolazione fiscale non può essere ottenuta per i
contributi versati in un fondo pensione di un altro Paese europeo.
Nascerà la prima cattedra di “etica degli affari” – Innovazione e responsabilità
sociale sono i due grandi orizzonti che faranno da scenario all’attività della
Fondazione Italiana Accenture. Tra i principali obiettivi della fondazione rientra
quello di far crescere la cultura della responsabilità sciale e la sponsorizzazione della
prima cattedra di “etica degli affari”.
Corsa ad ostacoli per i dossier Wto – A più di un anno da Doha, la riunione dei 144
Paesi membri della Wto, restano ancora in stallo i tanti negoziati avviati. Molti Paesi,
dichiaratisi paladini di un approccio multilaterale per la liberalizzazione degli
scambi, hanno finito per “accontentarsi” di un più facile accordo bilaterale. Restano
così ancora bloccati importanti dossier che mirano a produrre farmaci salvavita a
basso costo per i Paesi poveri, a realizzare una maggiore liberalizzazione degli
scambi di prodotti agricoli, nonché ad accompagnare l’apertura di mercati con
adeguati standard di protezione per i Paesi più deboli sul piano sociale,
occupazionale ed ambientale.
26
La Costituzione dell’Unione europea – Dopo molti preliminari, la Convenzione
europea è entrata nel pieno delle sue funzioni ossia produrre proposte per la
Costituzione dell'Unione. Il primo risultato è rappresentato dalla presentazione dei
primi titoli che contengono rispettivamente “Definizioni e obiettivi dell’unione”,
“Diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione”, “Competenze dell’Unione”. In
particolare dall’art. 3 risulta evidente la finalizzazione ad uno sviluppo sostenibile
definito sia in base alla crescita economica equilibrata, sia in relazione alla giustizia
sociale. Inoltre, viene conferita una supremazia assoluta alla dimensione sociale
dell’Europa, rispetto a quella di mercato. Sul piano dei diritti, invece, viene
prospettata la piena integrazione alla Costituzione della Carta dei diritti
fondamentali. In ogni caso, il testo ancora provvisorio, dovrà passare il vaglio dei 107
membri della plenaria della Convenzione e poi l’esame della Conferenza
intergovernativa.
Rc auto: nuova svolta – E’ stato modificato il comma 2 dell’art. 113 del Codice di
procedura civile fissando a 1.100 euro la soglia fino alla quale il Giudice di pace può
decidere secondo equità. L’innalzamento tuttavia, non riguarda le cause relative ai
contratti di massa conclusi tramite moduli e formulari (art. 1342 c.c.) tra i quali
configurano le Rc auto. In quest’ultimo caso però, è previsto che il Giudice di pace
dovrà giudicare non più secondo equità, ma secondo diritto. Intanto, l’Intesa dei
consumatori ha annunciato che impugnerà il decreto ricorrendo alla Corte
Costituzionale per palese incostituzionalità. Secondo l’Intesa la nuova norma nel
sottrarre il principio di equità ai ricorsi sulle Rc auto modifica le regole del gioco per
favorire gli interessi delle compagnie contro i diritti dei consumatori.
Fondazioni bancarie: un nuovo no – Una nuova bocciatura alla riforma delle
Fondazioni è arrivata dal Tribunale amministrativo del Lazio. I magistrati
amministrativi hanno accolto il ricorso dei rappresentanti delle Fondazioni
annullando, per vizio di forma, una circolare del Ministero dell’Economia, emanata
nell’ottobre scorso, con la quale si fissavano regole più stringenti per la definizione
27
del Documento previsionale, una sorta di budget di questi enti bancari. Il Tar imputa
al Ministero di aver omesso di consultare le Fondazioni medesime nell’emanare un
atto “destinato a comprimere la sfera di operatività dei suoi destinatari”. Inoltre, il 7
febbraio sono state depositate le motivazioni della sentenza, emanata nel dicembre
scorso, con la quale il Tribunale ha sospeso il Regolamento sulle Fondazioni
rinviandolo alla Corte costituzionale. Alla base della decisione il riconoscimento
della “piena autonomia statutaria e gestionale” degli enti bancari come “principio
guida per valutare la legittimità” del Regolamento.
Avvocati, l’Italia liberalizzata – La legge comunitaria per il 2002 ha cancellato il
divieto per il professionista comunitario che esercita in maniera non continuativa di
avere uno studio nel nostro Paese per effettuare consulenze o comunque attività
professionali nei confronti dei clienti.
28
GIOVANNI PASCUCCI, Il Diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2003.
Diverse sono le problematiche che l’autore analizza nella sua opera “Il diritto nell’era
digitale”. In particolare, l’autore dimostra come il web, fattore e prodotto del mondo
globale, ha modificato non soltanto la privacy e gli strumenti finanziari, ma ha
introdotto il commercio elettronico e la firma digitale, senza esaurire tuttora la sua
spinta innovativa. Tre sono i principali aspetti, ancora aperti a profondi sviluppi: la
deterritorializzazione ossia l’entrata in crisi dell’idea di sovranità e di leggi ancorate
ad un ambito territoriale specifico, la destatualizzazione che comporta il
superamento dell’idea che lo Stato sia l’unico soggetto a porre le regole ed infine la
dematerializzazione che sostituisce la carta e le registrazioni contabili con una
sequenza di bit.
GIORGIO VITTADINI, Liberi di scegliere, Etas, Milano, 2003.
L’autore sostiene la tesi secondo cui la crisi del welfare state come modello esclusivo
va considerata irreversibile, anche se la parola non può essere lasciata soltanto al
mercato. Da questo nasce l’esigenza di promuovere e recuperare le tradizioni definite
“di welfare society”, cioè delle attività che reinvestono senza distribuire profitti,
generando una pubblica utilità per la collettività. Il libro rappresenta un punto di
svolta per chi, di fronte all’alternativa tra pubblico e privato, sceglie la terza via
rappresentata dalle organizzazioni non profit. Secondo l’autore la ricetta vincente è
rappresentata dal welfare mix basato su tre principi: la compresenza dello Stato, il
ruolo dei privati, le organizzazioni non profit.
ALBERTO QUADRIO CURZIO, Sussidiarietà e sviluppo. Paradigmi per l’Europa e per l’Italia,
Vita e Pensiero, Milano, 2002.
29
Nel realizzare tale raccolta di saggi, l’autore persegue un programma ideologico
particolarmente complesso, dove si incontrano sia riflessioni teoriche sia analisi
empiriche dell’economia italiana ed europea. L’aspetto più interessante del principio
di sussidarietà è che esso deve essere interpretato in due direzioni ed in particolare,
sia come limitazione al potere dei livelli superiori su quelli inferiori, sia come
giustificazione della creazione di un’azione collettiva a livello superiore espressione
di effetti benefici non altrimenti ottenibili. L’autore, però non si limita ad analizzare
la sussidarietà c.d verticale, ma difende con coerenza la sussidarietà c.d orizzontale che
rappresenta il contenuto più importante della nozione originaria della dottrina
sociale della Chiesa.
MARCO VITALE, America, punto e a capo, Libri Scheiwiller, Milano, 2002.
Il libro si inserisce in un contesto storico caratterizzato da una serie di crisi
finanziarie e dalle delusioni sulla crescita economica. L’illusione di un progresso
continuo è stata spazzata via da una crisi la cui soluzione è ancora lontana. L’autore
compie un’attenta e puntuale analisi dell’evoluzione del sistema finanziario,
evidenziando le due cause principali della crisi: la caduta dei punti di riferimento
etici e il crescente potere dei Chief executive office, la nuova aristocrazia industriale che
ha assunto una vasta autonomia operativa con sempre minori controlli. Il problema
di fondo resta quello di capire se un forte cambiamento delle regole possa essere
sufficiente alla rinascita dei principi etici all’interno dell’attività economica.
30
“Tassazione dei redditi finanziari e riflessi sul bilancio” è il titolo di un corso
organizzato a Milano 6-7 febbraio 2003 dal Centro di formazione de “Il Sole-24ore”.
Per maggiori informazioni telefonare allo 02-30223689.
A Milano il 28 gennaio 2003 il Sole-24ore Business conference, in collaborazione con
Randstad Italia e con il patrocinio di Aidp, ha organizzato un incontro seminariale
dal titolo ”Flessibilità e mercato del lavoro”. Sono intervenuti: Maurizio Sacconi,
Savino Pezzotta, e Luigi Angeletti.
“Finanziaria 2003. Il nuovo scudo fiscale e il condono: le novità per i privati e le
imprese” è il tema del seminario organizzato dal Sole-24 Ore tenuto a Milano l’11
febbraio. Gli esperti del Sole-24 Ore hanno illustrato la nuova disciplina e gli aspetti
legati alla riapertura dei termini per il rientro dei capitali dall’estero.
“Incentivi comunitari e fondi strutturali “ è il tema del corso organizzato dal Centro
di formazione de “Il Sole-24 Ore”. Durante il corso, svoltosi il 18 e 19 febbraio, sono
stati analizzati i documenti programmatici, le agevolazioni disponibili, i requisiti
necessari e le procedure di accesso ai programmi comunitari, i contenuti e le
modalità di applicazione dei fondi strutturali, i piani comunitari di sostegno diretti
alle imprese e il ruolo degli Enti locali nella gestione ed erogazione dei finanziamenti.
Il Centro di formazione de “Il Sole-24 Ore” ha organizzato un corso dal titolo
“Project financing: dalla valutazione al finanziamento” tenutosi a Milano il 20 e 21
febbraio. Il corso è stato finalizzato alla trasmissione delle conoscenze e delle
competenze tecnico-operative richieste per una operazione di project financing.
Inoltre è stata realizzata un’analisi approfondita della normativa di riferimento e
delle ultime novità legislative: dalla programmazione alla presentazione delle
proposte.
31
Il Centro di formazione de “Il Sole-24 Ore” ha organizzato il 24 e 25 febbraio un corso
dal titolo “Servizi pubblici locali” che ha analizzato l’impatto della recente
normativa e dell’atteso regolamento attuativo dell’art. 35 della finanziaria sulle
modalità di gestione ed erogazione del servizio pubblico.
Il 31 gennaio a Milano si è tenuta una conferenza sul tema degli investimenti
socialmente responsabili organizzata da WestLB Panmure. Al centro degli
interventi la crescente rilevanza rivestita dalla responsabilità sociale delle imprese e
l’attenzione all’eticità delle scelte d’investimento.
L’11 febbraio si è tenuto a Roma un seminario sulla Convenzione europea
organizzato dalla Fondazione “Roma europea”.
Il rapporto dell’Open Society Institute su “L’Islam in Italia. Libertà religiosa, diritti
e doveri”, è stato presentato a Roma l’11 febbraio.
“Riforma del diritto societario e mercati finanziari” è stato il tema al centro di una
tavola rotonda organizzata a Roma da Capitalia il 13 febbraio.
Il 22 febbraio si è concluso a Brescia il convegno internazionale su “L’impresa che
cambia”. Nel corso del convegno, organizzato dalla locale Facoltà di Economia e
dall’Università Cattolica, sono state riportate alla luce le riflessioni di alcuni
pensatori economici del passato (da Cantillon a Schumpeter) sul fenomeno
dell’impresa. Inoltre, su iniziativa Giuseppe Bonazzi è stato sollecitato un dialogo
interdisciplinare su questo tema fra storici, economisti, sociologi studiosi di scienze
organizzative ed aziendali.
EU-ASIA E-learning 2003 è il titolo della conferenza internazionale che si terrà il 1012 aprile presso il Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur. Per ulteriori
informazioni contattare il sito internet www.eael2003.org
32
I BANDI
1. Riferimenti normativi
2. Data scadenza
Invito a presentare proposte
di azioni indirette
nell’ambito del programma
inteso ad incentivare lo
sviluppo e l’utilizzo dei
contenuti digitali nelle reti
globali e a promuovere la
diversità linguistica nella
società dell’informazione.
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 320 del
20/12/2002
http://europa.eu.int
- 21 marzo 2003
per la parte 1 del
bando
- 28 maggio 2004
per la parte 2 del
bando
Invito a presentare proposte
2003. Programma di
cooperazione CE/USA in
materia d’istruzione
superiore e d’istruzione e
formazione professionali
(2001-2005). Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea serie C n.
2 del 7/01/2003
http://europa.eu.int
28 marzo 2003
Invito a presentare proposte
del programma di
cooperazione CE/Canada in
materia d’istruzione
superiore e formazione
professionale.
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 2 del
7/01/2003
http://europa.eu.int
15 aprile 2003
Azione Jean Monnet
Pubblicato sul sito :
http://europa.eu.int/comm
/education/ajm/index_it.ht
ml
15 aprile 2003
Invito a presentare proposte
nell’area della “qualità e
sicurezza dei prodotti
alimentari”, - Sesto
Programma Quadro.
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 315 del
17/12/2002
15 aprile 2003
Azione Jean Monnet e linea
di bilancio A-3022.
Reperibile al seguente sito:
http://europa.eu.int/comm
/education/ajm/call.html
15 aprile 2003
3. Soggetti legittimati
alla domanda di
finanziamento
Tutte le persone
giuridiche pubbliche e
private.
4. Soggetti destinatari della
domanda di finanziamento
-Università
Commissione europea
DG Istruzione e Cultura –
Unità A2 Insegnamento
superiore: Socrates-Erasmus
Azione Jean Monnet
Rue Belliard, 7 (B-7 8/06)
5. Aree di intervento
1. Rendere l'accesso ad Internet alla p
2. Rendere più efficace l'utilizzo dei c
digitali inerenti le informazioni del s
pubblico,
3. Utilizzare le reti globali per promu
diversità linguistiche e culturali, sop
paesi UE,
4. Divulgare i contenuti delle PMI
incrementandone le opportunità di e
attraverso il multilinguismo,
5. Utilizzare contenuti digitali europe
multilinguismo come strumenti volti
frammentazione del mercato, ad ince
l'attività economica e ad incrementar
prospettive occupazionali.
- Istituti di istruzione
Commissione europea
Il programma intende principalmen
superiore e di
Direzione generale
la comprensione fra i popoli de
formazione
dell’Istruzione e della
europea e degli Stati Uniti d’Americ
professionale
Cultura
la qualità del rispettivo sviluppo
Gruppi c.a. sig.ra Nicole Versijp (B 7 umane.
imprenditoriali
e 6/06)
commerciali
“Programma tempus –
- ONG
Cooperazione con USA e
- Case editrici
Canada”
- Ministeri
B-1049 Bruxelles
- Camere di commercio
- Istituti di ricerca.
- Istituti di istruzione
Commissione europea
Il programma CE/Canada intende p
superiore e di
Direzione generale
promuovere la comprensione fra
formazione
dell’Istruzione e della
Comunità europea e del Canada e
professionale
cultura
qualità del rispettivo sviluppo delle r
- Gruppi
c.a. sig.ra Nicole Versijp (B 7
imprenditoriali e
6/06)
commerciali
- ONG
- Case editrici
- Ministeri
- Camere di commercio
- Istituti di ricerca.
-Istituti,
Commissione europea DG
Attività riguardanti l’integrazio
-Centri di studi e Istruzione e Cultura –Unità mediante l’istituzione di insegname
ricerca,
A2 Insegnamento superiore: ai giovani ricercatori e alla ricerca.
-Organizzazioni
Socrates Erasmus Azione
due strumenti come supporto a
oassociazioni e reti Jean Monnet Rue Belliard, 7 l’azione Jean Monnet e la Linea di bil
universitarie
di (B-7 8/06) B- 1049 Bruxelles
insegnanti universitari,
di ricercatori o di
studenti
Persone
fisiche
o Per maggiori chiarimenti
L’obiettivo del programma è quello
giuridiche
consultare la Guida al
integrare lo Spazio europeo della rice
seguente indirizzo:
www.cordis.lu/fp6
33
Commissione europea
Direzione generale per la
Società dell’informazione
Programma eContent
Edificio Jean Monnet,
Ufficio EUFO 1181 L-2920
Lussemburgo
L’obiettivo dell’azione è quello di
conoscenza in materia di question
attraverso l’insegnamento , la
dibattito, e la ricerca applicata.
Regione Campania Giunta
regionale deliberazione n.
244 – Criteri e procedure per
la richiesta e l’erogazione di
contributi o finanziamenti
per azioni connesse alla
salvaguardia, alla
valorizzazione ed alla
promozione dei beni
culturali.
Pubblicato sul BURC n. 8 del
17 febbraio 2003
Invito a presentare proposte
per il programma Asia-Link
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 25 del
01/02/2003
http://europa.eu.int
30 aprile 2003
-Enti
Pubblici
territoriali
-Università
_Istituti pubblici
-Associazioni
-Fondazioni
-Organismi no-profit
7 maggio 2003
23 settembre 2003
-Organizzazioni senza
fini di lucro
-Istituti di istruzione
superiore.
B-1049 Bruxelles
Regione Campania Settore
Tutela Beni Paesistici,
Ambientali e Culturali
Centro Direzionale – Isola
A/6
80143 Napoli
European Commission
EuropeAid Co-operation
Office
Directorate D, Asia
Unit D6, Financial and
Contract Management
Office: L41 3/89
B-1049 Brussels, Belgium
L’obiettivo del bando è la tutela, la
la promozione e la fruizione dei ben
culturali.
L’obiettivo del programma è p
cooperazione nel settore dell’istruz
tra l’unione europea e I Paesi del Sud
e la Cina.
Inviti a presentare proposte
14 maggio 2003
di azioni indirette di RST
22 ottobre 2003
nell’ambito del programma
specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione
“Integrare e rafforzare lo
Spazio europeo della ricerca”
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 47 del
27/02/2003
http://europa.eu.int
- Imprese;
Si consiglia di consultare il
- Centri di ricerca;
bando.
- Ricercatori;
Organizzazioni
scientifiche
e
tecnologiche;
- Università.
L’obiettivo del programma è rafforza
lo Spazio europeo della ricerca.
Invito a presentare proposte
Programma Asia IT & C
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 36 del
15/02/2003
http://europa.eu.int
16 maggio 2003
Si consiglia di consultare le
linee guida per i candidati
al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm
/europeaid/projects/asia-itc/index_en.htm
Rafforzare la cooperazione tra As
settore della tecnologia dell'informaz
stimolare l'adozione di norme tecnic
compatibili, inclusa l'adozione di s
comuni. Il Programma fa da interm
gli schemi già esistenti di cooperazio
le attività IT&C del Programma Qua
e Sviluppo della Commissione Europ
Invito a presentare proposte
per Asia Urbs.
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 36 del
15/02/2003
http://europa.eu.int
22 maggio 2003
4 settembre 2003
- Autorità nazionali o
regionali
- Operatori del settore
pubblico
- Organizzazioni nonprofit del settore
privato e della società
civile come (Centri di
ricerca, università,
associazioni o
federazioni
professionali, ONG).
Enti locali dell'UE o di
uno dei Paesi asiatici
ammissibili.
Si consiglia di consultare le
linee guida per i candidati
al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm
/europeaid/projects/asiaurbs/index_en.htm
L'obiettivo generale è promuovere d
su scala locale tra i Governi e le colle
Asia ed UE al fine di accrescere la vis
in Asia e viceversa.
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