UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI POLITICI E SOCIALI “PERSONA, MERCATO E ISTITUZIONI” a cura del CENTRO STUDI DI DIRITTO COMUNITARIO diretto dal Prof. Felice Casucci Il presente numero è stato realizzato con la collaborazione di Katia Fiorenza, Maria Fragnito, Maria Petitto e Lara Romano. Rassegna di diritto comunitario La Normativa Gli Orientamenti normativi La Giurisprudenza La Dottrina I Fatti e le Notizie Novità in libreria Appuntamenti I Bandi Anno 3 - N.2 Febbraio-2003 LA NORMATIVA Regolamento (CE) n. 315/2003 della Commissione del 19 febbraio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo. (GUCE n. L 47 del 20 febbraio 2003) L'Unione europea detiene un posto di primo piano nel mercato mondiale del vino con il 45% delle superfici viticole, il 60% della produzione e del consumo e il 70% delle esportazioni. Dal 1962, nel quadro della politica agricola comune (PAC), è stata gradualmente istituita un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM), fondata su un equilibrio politico tra gli Stati produttori, con lo scopo di garantire l'equilibrio del mercato. Con l'emanazione del Regolamento CE n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dello stesso mercato, e del Regolamento CE n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la Commissione europea, nel quadro dell'attuazione di "Agenda 2000" e della riforma generale della politica agricola comune, ha riordinato il settore dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo al fine di mantenere un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario e rendere il settore più competitivo a lungo termine. I punti salienti di tale riforma si sostanziano nella gestione del potenziale produttivo, attraverso il mantenimento del divieto di nuovi impianti fino al 2010; nella predisposizione di un “inventario viticolo nazionale”, definito anche su base regionale, ed infine nell’introduzione di un regime di aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti che consentirà di adeguare la produzione alla domanda di mercato ed elevarne la qualità. La Commissione ha adottato il regolamento, oggetto di analisi, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 riguardante le modalità di attuazione del regolamento relativo all’organizzazione comune del mercato 2 vitivinicolo, in particolare riferendosi al potenziale produttivo. Le modifiche apportate sono dirette a consentire agli Stati membri di proseguire il pagamento degli aiuti fino alla fine di un esercizio finanziario. Per la realizzazione di tale obiettivo occorre innanzitutto adeguare le disposizioni relative all’attuazione del meccanismo di rassegnazione di stanziamenti nel corso dell’esercizio; rivedere la presentazione standard dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione; considerare i vincoli specifici connessi al ritmo di attuazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione, nonché adeguare l’applicazione delle norme relative alle superfici. In virtù di tali considerazioni sono state apportate modifiche agli articoli 15, 16 e 17 del presente regolamento. Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2003 relativa all’adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2007). (GUCE N. L36/1 del 12 febbraio 2003) Con la presente Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio è stato istituito un programma d’azione comunitario pluriennale (Dogana 2007) finalizzato a garantire l’efficiente funzionamento delle amministrazioni doganali e, in tal modo, la protezione degli interessi della Comunità, specie quelli di natura finanziaria, la realizzazione del medesimo livello di protezione dei cittadini e degli operatori economici comunitari nonché il rafforzamento della competitività delle imprese dell’Unione europea nel mercato mondiale. Si tratta evidentemente di obiettivi difficili da realizzare e probabilmente lo saranno ancora di più quando l’allargamento della Comunità europea diventerà una realtà. Proprio per scongiurare il rischio che tale processo di allargamento possa in qualche modo minare il buon funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo d’intesa con il Consiglio ha previsto l’adozione di misure per consentire alle amministrazioni doganali dei Paesi candidati di assolvere ai compiti imposti dalla 3 legislazione comunitaria sin dalla data della loro adesione. In particolare, è prevista la fornitura di un’assistenza pratica che permetta ai Paesi candidati di applicare la legislazione comunitaria e migliorare il sistema di informatizzazione; in tal modo le amministrazioni doganali della Comunità allargata potranno agire nell’ottica di un’unica realtà amministrativa. Gli obiettivi previsti dal programma Dogana 2007 possono essere realizzati attraverso una serie di strumenti in gran parte corrispondenti a quelli già impiegati nel quadro Dogana 2002. Innanzi tutto,si deve continuare ad utilizzare il sistema già elaborato sulla base del CCN/CSI (interfaccia comune alla rete di comunicazione e al sistema doganale) nonché le principali applicazioni informatizzate quali TARIC, NCTS (sistema di transito informatizzato) e TQS (sistema di gestione della sorveglianza dei contingenti tariffari). Di fondamentale importanza è la necessita, prospettata nella Decisione, di realizzare un sistema doganale informatizzato caratterizzato da procedure non cartacee e dalla possibilità di accesso continuo da parte degli operatori economici. I sistemi di comunicazioni e di scambio di informazioni, seminari, workshop, azioni esterne di assistenza tecnica, di formazione e di monitoraggio, sono gli strumenti idonei a rafforzare le relazioni tra le amministrazioni doganali e tra queste e le imprese, gli ambienti giuridici e scientifici e gli operatori della comunità interessati al commercio con l’estero. A tal fine, è particolarmente interessante l’attività di benchmarking ossia la comparazione di metodi operativi e l’impiego di indicatori comuni adatti ad individuare differenze nelle prestazioni e nei processi, condividere le esperienze e apprendere dalle buone pratiche. Solo adottando questa vasta gamma di strumenti prospettata nella decisione oggetto di analisi sarà auspicabile una operatività delle amministrazioni doganali efficiente, efficace ed omogenea, indispensabile per assicurare il buon funzionamento del mercato comune. 4 Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale. (GUCE N. L 29/55 del 5 febbraio 2003) Il rapporto tra uomo e natura si è profondamente modificato nel corso del tempo. Infatti, mentre nei precedenti periodi storici l’azione distruttiva dell’uomo era sempre compensata, a livello globale, da quella creativa della natura, oggi le forze distruttive tendono a prevalere su quelle costruttive del pianeta, tanto da poter affermare con certezza che l’uomo ha incominciato ad attingere non più dalla rendita del pianeta ma dal suo capitale. Evidentemente si tratta di una situazione che danneggia direttamente l’ambiente quale bene oggetto di una specifica tutela e, in modo indiretto, la generalità dei consociati sia per le conseguenze che l’inquinamento ha per la salute pubblica, sia perché le risorse naturali sono fondamentali per il pieno sviluppo della persona. La tutela dell’ambiente non deve essere considerata esclusivamente come un aggravio dei costi che pesano sull’economia, ma anche uno strumento necessario per migliorare la qualità della vita. La diffusa consapevolezza di tale situazione rende doverosa una risposta concreta, immediata e soprattutto idonea ad offrire una tutela equa alle parti del contratto sociale, e ciò non soltanto in un’ottica nazionale ma anche e soprattutto a livello internazionale. Infatti, la formazione e l’affermazione di una dimensione globale, sia economica sia istituzionale, nonché il carattere planetario della c.d. “questione ambientale”, rendono necessario un quadro di riferimento internazionale idoneo a tutelare l’ambiente. La conferma dei risultati positivi che derivano da una massiccia collaborazione internazionale, è data proprio dall’Unione europea. Il Trattato CEE del 1957 non conteneva alcuna disposizione in materia ambientale: gli obiettivi comunitari erano esclusivamente economici e commerciali. Successivamente, la necessità di ostacolare la formazione di scorrette forme di competizione derivanti dai diversi livelli di tutela dell’ambiente previsti dai singoli 5 Stati, la maggiore consapevolezza di problemi legati all’ambiente, nonché i risvolti della prima conferenza delle Nazioni Unite (Stoccolma 1972), hanno reso evidente la necessità di prevedere regole ambientali comuni ai Paesi della Comunità. Così, con l’Atto unico del 1987 l’ambiente è entrato ufficialmente a far parte delle materie oggetto di disciplina comunitaria e soprattutto è diventato un fattore fondamentale da tener presente in tutte la decisioni in campo economico. Un’ulteriore traguardo fu costituito dal IV Programma d’azione “Per uno sviluppo durevole e sostenibile. Programma politico e d’azione della Comunità europea a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile” che prevedeva la necessità, per il successo delle politiche ambientali, del coinvolgimento della collettività attraverso l’informazione e la sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Si segnala, inoltre, il VI Programma d’azione di durata decennale (2000-2010) nel quale tra l’altro, sono indicati quattro nuove tematiche ambientali (cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente e salute, rifiuti e risorse naturali). Un’ulteriore strada che l’Unione europea ha deciso di percorrere consiste nel rafforzamento della tutela penale, ossia l’impiego degli strumenti più incisivi che l’ordinamento giuridico dispone, senza comunque sottovalutare l’importanza della tutela civile ed amministrativa. In quest’ottica si inserisce la decisione quadro 2003/80/GAI che nasce proprio dall’esigenza di dare una risposta severa e concreta ai reati contro l’ambiente. Si tratta di un’esigenza già evidenziata in una proposta di direttiva del Parlamento europeo relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale (GUCE C 180 E del 26 giugno 2001). Quest’ultima, tuttavia, fu considerata dal Consiglio estranea alle competenze attribuite alla Comunità dal Trattato. Inoltre, in quell’occasione il Consiglio sottolineò come gli obiettivi espressi nella medesima proposta di direttiva potevano essere conseguiti mediante l’adozione di una decisione quadro; così, sulla base dell’art. 34 del Trattato Ce, è stata adottata la decisione oggetto di analisi. Lo scarico, l’emissione o l’immissione nell’aria, nel suolo o nelle acque di sostanze o di radiazioni ionizzanti e le attività riguardanti rifiuti illeciti sono solo alcuni dei 6 comportamenti che l’art. 2 della presente decisione definisce come crimini ambientali perseguibili penalmente. Inoltre, vengono qualificati come reati anche quelli commessi per negligenza, nonché la partecipazione e l’istigazione ad uno dei reati di cui all’art. 2. La decisione in esame, così come la precedente proposta di direttiva, attribuisce a ciascun Stato membro il compito di adottare, in virtù del proprio diritto interno, i provvedimenti necessari per rendere penalmente perseguibili i reati sopra indicati commessi sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche. In ogni caso, la decisione precisa che le relative sanzioni penali devono essere effettive, proporzionali, dissuasive e, nei casi più gravi, comprensive di pene restrittive della libertà. E’ richiesta, inoltre, la definizione di una competenza giurisdizionale allargata degli Stati membri in modo da evitare che gli artefici di simili reati possano sottrarsi al procedimento penale per il semplice fatto che il reato non sia stato commesso nel loro territorio. Anche a livello internazionale si è registrata una intensa attività di regolamentazione ambientale (accordi multilaterali, bilaterali e regionali) tenendo conto soprattutto del diverso impatto che i Paesi sviluppati ed i Paesi in via di sviluppo hanno sull’attuale degrado ambientale. Tuttavia, tale regolamentazione è avvenuta in modo disorganico e confuso rendendo estremamente difficile una cooperazione tra gli Stati per l’applicazione degli accordi. In conclusione, dunque, ciò che tuttora manca è un progetto politico ed istituzionale globale che definisca regole idonee a tutelare l’ambiente nonché a scongiurare il rischio che il miglioramento delle condizioni ambientali venga erroneamente affidato all’operare delle forze di mercato. 7 GLI ORIENTAMENTI NORMATIVI Risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese (GUCE n. C 39 del 18 febbraio 2003, p. 3) La “responsabilità sociale delle imprese”(RSI) costituisce un riferimento di fondo delle politiche europee per il lavoro e lo sviluppo sostenibile che viene definito dalla Commissione Europea come principio e obiettivo, perseguito secondo le indicazioni della Conferenza di Lisbona che nel 2000 ha definito la nuova strategia europea per il lavoro. Una strategia che rafforza decisamente la connessione tra società ed economia e che, nell’ambito del principio guida dello sviluppo sostenibile, pone all’attenzione degli Stati membri proprio il collegamento tra l’agire economico e la qualità sociale. Il settore privato, infatti, è sollecitato a svolgere un ruolo attivo nel raggiungimento dei nuovi obiettivi strategici dell'UE in materia di coesione sociale e progresso verso un'economia più competitiva basata sulla conoscenza. Il profitto può armonizzarsi con le esigenze della società e con le norme etiche e di sicurezza sociale. Nel 2001 la Commissione, rendendosi conto che la responsabilità sociale delle imprese poteva contribuire in misura significativa allo sviluppo sostenibile, alla coesione sociale e alla globalizzazione armoniosa, ha pubblicato un Libro verde "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese", che si propone di avviare un ampio confronto sui metodi attraverso i quali l'UE può promuovere la responsabilità sociale delle imprese nell'ambito europeo e internazionale. Una comunicazione più recente analizza i contributi ricevuti, delinea una strategia per integrare la responsabilità sociale delle imprese nelle politiche dell'UE ed evidenzia, in particolare, il nesso tra tale responsabilità e l’innovazione. La Commissione, inoltre, ha creato recentemente un forum europeo sulla responsabilità sociale delle imprese, destinato ad incoraggiare il dialogo tra i datori di lavoro e le parti interessate. Alla luce di tutto ciò, il Consiglio ha approvato la risoluzione oggetto di analisi che risponde alla comunicazione della Commissione del luglio scorso e al Libro verde del 2001. Il Consiglio esorta la Commissione a tener conto, nell’elaborare 8 una strategia europea, degli impegni concordati al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg e di sostenere l’utile coinvolgimento di tutti gli interessati nelle pratiche dell’RSI; le organizzazioni rappresentate nel foro multilaterale sull’RSI a livello dell’UE, a garantire la trasparenza e il buon funzionamento dello stesso; gli Stati membri a promuovere l’RSI non solo a livello comunitario ma anche a livello nazionale, incoraggiare il dialogo tra le parti sociali, promuovere la trasparenza delle pratiche e degli strumenti dell’RSI. Il Consiglio sottolinea infine l’importanza di questo argomento, ponendo l’accento sulla necessaria credibilità, trasparenza di una strategia in questo settore, e tenendo conto delle caratteristiche proprie delle piccole e medie imprese, invitando anche le future presidenze ad occuparsene. 9 LA GIURISPRUDENZA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Cause C-187/01 e C-385/01) 11 febbraio 2003 «Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Principio del ne bis in idem - Campo di applicazione - Decisione mediante la quale il pubblico ministero chiude definitivamente il procedimento penale, senza l'intervento di un giudice, dopo che l'imputato ha soddisfatto determinate condizioni» Negli anni ’80 nasce tra i Paesi membri un dibattito avente ad oggetto la libera circolazione delle persone nell’ambito della Comunità. Tale principio secondo alcuni Stati andava interpretato con esclusivo riferimento ai cittadini europei, secondo altri esisteva la possibilità di realizzare una libera circolazione per tutti, con la conseguente abolizione dei controlli alle frontiere. Nel 1985 la Germania, la Francia, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi firmano l’Accordo di Schengen relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Nel 1990 la firma della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) ha disciplinato in modo dettagliato gli aspetti essenziali della questione; sono stati soppressi i controlli alle frontiere interne dell’Ue, per gli Stati che gradualmente hanno aderito all’Accordo, e sono state adottate diverse misure per soddisfare le esigenze di “sicurezza” degli Stati membri. Nella sentenza in esame, la Corte d'appello di Colonia (causa C-187/01) e il Tribunale di primo grado di Furnes (causa C-385/01), in applicazione dell'art. 35 del Trattato sulla Unione europea, hanno proposto ciascuno una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia vertente sull'interpretazione dell'art. 54 CAAS secondo cui una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia 10 effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. Le questioni sono sorte nell'ambito di due procedimenti penali promossi, da un lato, in Germania a carico del sig. Gözütok e, dall'altro, in Belgio a carico del sig. Brügge, per reati commessi da questi ultimi, rispettivamente, nei Paesi Bassi e in Belgio, nonostante i procedimenti promossi in un altro Stato membro a carico dei due imputati per i medesimi fatti siano stati definitivamente chiusi a seguito del versamento di una somma di denaro, stabilita dal pubblico ministero in applicazione di una procedura di estinzione dell'azione penale. Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria mediante un sistema di estradizione più rapido e una migliore trasmissione dell’esecuzione delle sentenze penali rappresenta una delle misure alla base dell’ “acquis di Schengen”; in particolare nella CAAS gli artt. 54-58 costituiscono il capitolo 3, intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem», del titolo III di quest'ultima, a sua volta intitolato «Polizia e sicurezza». Nel caso specifico, quindi, è stata applicata una procedura di estinzione dell'azione penale con cui il pubblico ministero, non un giudice, decide di chiudere i procedimenti penali a carico dell'imputato a seguito dell’ottemperanza all’obbligo di versare una determinata somma di denaro La Corte ha ritenuto che in una simile fattispecie l'azione penale si estingue definitivamente e l'interessato dev'essere considerato «giudicato con sentenza definitiva», ai sensi dell'art. 54 CAAS, per i fatti al medesimo contestati. Inoltre, una volta eseguiti gli obblighi a carico dell'imputato, la pena collegata alla procedura di estinzione dell'azione penale dev'essere considerata «eseguita», ai sensi della medesima disposizione. Un’interpretazione letterale dell’art. 54 CAAS, che non contiene alcuna espressa indicazione contraria, ha consentito alla Corte di ritenere che l’assenza di un intervento da parte di un giudice nella procedura di attribuzione della condanna e che la decisione presa al termine di quest'ultima non assuma le forme di una sentenza non è tale da inficiare questa interpretazione, in quanto siffatti elementi di 11 procedura e di forma non possono avere la benché minima incidenza sugli effetti di tale procedura che, quindi, è perfettamente compatibile con il rispetto del principio del ne bis in idem. Diretta conseguenza, secondo la Corte del principio in parola, è la fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei rispettivi sistemi di giustizia penale nonché l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri. D'altronde, viene anche rilevato che gli ordinamenti giuridici nazionali che consentono il ricorso a procedure di estinzione dell'azione penale da parte del pubblico ministero lo stabiliscono soltanto per determinate fattispecie o per determinati reati tassativamente elencati o individuati. Si tratta, in genere di reati poco gravi e punibili solo con sanzioni di limitata severità. Di contro, se l'applicazione dell'art. 54 CAAS fosse limitata alle sole decisioni di archiviazione dell'azione penale adottate da un giudice o emanate sotto forma di sentenza si avrebbe il risultato di far beneficiare del principio del ne bis in idem i soli imputati colpevoli di reati per i quali, a causa della loro gravità o delle sanzioni per essi applicabili, è impossibile far ricorso alla definizione semplificata di alcuni procedimenti penali (in cui consiste una procedura di estinzione dell'azione penale del tipo di quelle sottoposte all’attenzione della Corte nel caso in esame). Da ultimo, la Corte ha preso in esame la tesi del governo belga secondo la quale l'applicazione dell'art. 54 CAAS a transazioni penali rischierebbe di ledere i diritti della vittima di un reato, ed ha rilevato che il principio del ne bis in idem, ha l'unico effetto di evitare che una persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato membro possa essere sottoposta a nuovi procedimenti penali per i medesimi fatti in un altro Stato. Inoltre, ribadisce che tale principio non vieta alla vittima o a chiunque altro sia stato danneggiato dal comportamento dell'imputato di promuovere o di continuare un'azione civile diretta ad ottenere un risarcimento per il danno sofferto. In definitiva, la Corte ha considerato applicabile il principio sotteso all’articolo in esame al fine di dare attuazione piena ai dettami emergenti dall’Accordo di Schengen volto a “promuovere l’integrazione europea e, in particolare, a consentire all’Unione 12 europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia”. SENTENZA DELLA CORTE (CAUSA C-389/00) 27 febbraio 2003 «Inadempimento da parte di uno Stato - Artt. 23 CE e 25 CE - Tassa di effetto equivalente - Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Convenzione di Basilea Regolamento n. 259/93 - Contributo ad un fondo di solidarietà» La Convenzione di Basilea, entrata in vigore nell’Unione europea il 7 febbraio 1994, precedentemente approvata dalla CEE al fine di controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ed il relativo smaltimento, è diretta a ridurre lo scambio di tali rifiuti, istituendo un sistema di controllo delle esportazioni e delle importazioni per proteggere l’ambiente e la salute umana. La Convenzione tipizza i rifiuti considerati pericolosi ma, allo stesso tempo, attribuisce la possibilità agli Stati che ne diventano parte di aggiungere a tale elenco “i rifiuti che sono considerati o definiti pericolosi nella loro legislazione nazionale, nonché su qualsiasi altra disposizione concernente le procedure in materia di movimento oltre frontiera applicabili a tali rifiuti” (art. 3). Tra gli obblighi di carattere generale emerge il divieto di esportare o importare rifiuti pericolosi o altri rifiuti verso o in provenienza di uno Stato non parte contraente e l’impossibilità di esportare alcun rifiuto in mancanza di accordo scritto con lo Stato di importazione. E’ previsto, inoltre, un “formulario di notifica” per agevolare le comunicazioni tra gli Stati membri interessati ai movimenti transfrontalieri di tali rifiuti, affinché questi possano valutare le conseguenze che ne derivano e attuare le misure necessarie volte alla tutela della salute umana e dell’ambiente. Nella Comunità, le spedizioni di rifiuti tra gli Stati membri, nonché in entrata e in uscita dalla stessa, sono assoggettate alle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 13 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea nonché in entrata e in uscita dal suo territorio; tale regolamento dà quindi attuazione agli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri nella loro qualità di parti della Convenzione di Basilea. Nella sentenza in esame, la Commissione ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 226 del Trattato (TCE) inteso a far constatare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 23 e 25 TCE promulgando la legge relativa ai trasferimenti di rifiuti istitutiva, a sua volta, di un “fondo di solidarietà” per la reintroduzione dei rifiuti. Agli esportatori di rifiuti, in particolare verso altri Stati membri, è imposto il versamento di un contributo a questo fondo. Secondo gli articoli succitati, la Comunità, essendo fondata su un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci, stabilisce il divieto fra gli Stati membri dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente. La Commissione evidenzia che l'obbligo imposto a qualunque esportatore di rifiuti di versare un contributo al fondo di solidarietà è parzialmente incompatibile con il diritto comunitario. Essa ritiene infatti che questo contributo, in quanto è dovuto in caso di trasferimento di rifiuti verso altri Stati membri, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, vietata dal Trattato. Il governo tedesco ammette che il contributo controverso corrisponde in apparenza alla nozione di «tassa di effetto equivalente», ma contesta il fatto che tale contributo sia un onere vietato dagli artt. 23 e 25 TCE. A tal proposito è utile chiarire la definizione di “tassa di effetto equivalente”, la Corte di Giustizia considera tale "ogni diritto imposto, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che, colpendo specialmente una merce importata da un paese membro ad esclusione del corrispondente prodotto nazionale, produca il risultato di alterarne il prezzo e di incidere così sulla libera circolazione delle merci alla stessa stregua di un dazio doganale". Infatti, secondo questo governo, il contributo al fondo di solidarietà è versato dagli esportatori a titolo di corrispettivo adeguato per servizi effettivamente ed 14 individualmente prestati agli operatori economici. D'altra parte esso costituirebbe un onere lecito in quanto compensazione di una misura imposta agli Stati membri dal diritto comunitario al fine di promuovere la libera circolazione delle merci. Il contributo controverso rientrerebbe quindi, a tale doppio titolo, nelle deroghe ammesse dalla giurisprudenza della Corte che consentono di ritenere che un onere pecuniario non sia una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale. A tal proposito è utile chiarire la definizione di “tassa di effetto equivalente”, la Corte di Giustizia considera tale "ogni diritto imposto, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che, colpendo specialmente una merce importata da un paese membro ad esclusione del corrispondente prodotto nazionale, produca il risultato di alterarne il prezzo e di incidere così sulla libera circolazione delle merci alla stessa stregua di un dazio doganale" Il governo tedesco sostiene, in particolare, che lo Stato rende agli operatori economici un servizio finanziario garantendo, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione di Basilea e del regolamento n. 259/93, il finanziamento della reintroduzione di rifiuti nel suo territorio nel caso in cui le esportazioni risultassero illecite o che non abbiano potuto avere esecuzione poiché l’esportatore non è in grado di sostenerne i costi. Questo servizio procurerebbe un beneficio effettivo agli operatori che esportano rifiuti in provenienza dal territorio della Repubblica federale di Germania, dato che la garanzia sussidiaria assunta dallo Stato consentirebbe loro di accedere ai mercati degli altri Stati membri della Comunità, nonché a quelli degli altri Stati contraenti della Convenzione di Basilea. In realtà, l'obbligo di versare contributi al fondo di solidarietà sorge con l'obbligo di notificare un trasferimento di rifiuti al di fuori del territorio tedesco e l'onere pecuniario sostenuto dagli esportatori è determinato esclusivamente in funzione del tipo e della quantità dei rifiuti da trasferire. Esso non ha quindi come corrispettivo alcun servizio che sia loro effettivamente reso né come categoria di operatori né a titolo individuale. Ancora, la Corte sostiene che non è accertato che il contributo riscosso in occasione di ogni spedizione di rifiuti abbia un nesso con i costi effettivi che questa operazione 15 può comportare per lo Stato nel caso in cui sarebbe necessario reintrodurre i rifiuti trasferiti e smaltirli o recuperarli. Pertanto, il contributo controverso non può essere considerato il corrispettivo di un servizio effettivamente ed individualmente prestato agli operatori economici interessati. Secondo la Corte, dunque, assoggettando le spedizioni di rifiuti verso altri Stati membri a un contributo obbligatorio al fondo di solidarietà, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 23 e 25 TCE. 16 LA DOTTRINA Società europea e fusione internazionale (di F. AMBROSIANI, in Le Società, 11, 2002) La Comunità europea con l’emanazione di una serie di direttive, ha tracciato una disciplina uniforme riguardo i molteplici aspetti delle società di capitali per i diversi paesi della Comunità. La base giuridica essenziale di tale processo normativo, si configura nell’attuale art. 44, par. 2 g (ex 54) del Trattato CE, il quale affida al Consiglio e alla Commissione un ruolo di coordinamento delle garanzie richieste alle società per proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi interessati. L’obiettivo principale è quello di imporre alle società soggette alle legislazioni degli Stati membri, degli obblighi minimi comuni al fine di instaurare un regime di concorrenza volto alla tutela dei soggetti che entrano in relazioni d’affari con tali entità giuridiche. Nell’àmbito del diritto societario, sono presenti diversi strumenti a cui gli Stati membri fanno ricorso al fine di eliminare le disarmonie esistenti tra i singoli ordinamenti. Tra questi assumono una particolare rilevanza gli accordi interstatuali, strumenti tipici del diritto internazionale; le direttive di armonizzazione che, indirizzate agli Stati membri, modificano le norme di diritto interno, ed infine l’introduzione nei Paesi membri dell’Unione di istituti giuridici “a struttura uniforme e a vocazione sopranazionale”. Il legislatore comunitario si è avvalso sia delle direttive di armonizzazione sia di istituti di diritto comune come nel caso del G.E.I.E., istituito con Regolamento n. 2137 del 25 luglio 1985. In materia di ristrutturazioni societarie, la Comunità ha adottato la cosiddetta “terza” direttiva del Consiglio, la quale disciplina in maniera uniforme le fusioni societarie interne ai singoli Stati membri, assicurando così le medesime garanzie ai soci ed ai terzi in ogni Paese dell’Unione. Nella normativa nazionale tale disciplina è stata attuata dal d.lg del 16 gennaio 1991, n. 22, che ha modificato direttamente gli articoli 2501 e 2501 bis del codice civile, in materia di fusioni. 17 La Comunità ha tentato inoltre, di elaborare una normativa diretta a regolamentare in maniera uniforme gli aspetti di natura civilistica relativi alla fusione transfrontaliera, considerando tale “la tecnica diretta a semplificare le procedure di creazione o di ristrutturazione di entità economiche complesse avente ad oggetto l’integrazione di società appartenenti a Stati membri diversi”. Il legislatore comunitario ha manifestato un significativo interesse per le fusioni transfrontaliere con l’approvazione della Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n. 90/434/CEE. In tal modo si è provveduto a costituire un regime fiscale comune da applicare alle fusioni riguardanti società residenti in Stati membri diversi. Tra i considerando della succitata direttiva viene espressamente statuito che “ le fusioni che interessano società di Stati membri diversi possono essere necessarie per porre in essere nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo l’instaurazione ed il buon funzionamento del mercato comune”. La mancanza di una disciplina civilistica comune in riferimento alle fusioni tra società di Paesi membri ha comportato, per alcuni Stati membri l’impossibilità di riconoscere le fusioni tra società nazionali e società straniere, rientranti pur sempre, nella Comunità. Un esempio è dato dal diritto tedesco che all’art. 1 del Umwandlungsgesetz (legge sulle trasformazioni delle imprese) del 28 ottobre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, limita l’applicabilità di tale legge alle sole “trasformazioni” interamente nazionali. Tale Stato sembra non ammettere fusioni trasnazionali, il legislatore tedesco infatti, ha reso possibile l’applicazione della legge a transazioni interamente nazionali, ma alcuni studiosi tra cui H. Kronke hanno avanzato l’ipotesi di una transazione transfrontaliera resa possibile da una applicazione differenziata delle legge; in una simile fattispecie la parte tedesca viene assoggettata alla nuova legge e la parte straniera segue le proprie regole. Le operazioni di fusione transfrontaliera, in mancanza di approvazione di una direttiva di armonizzazione comunitaria, sono civilisticamente ammesse soltanto qualora le leggi nazionali di ciascuno degli Stati interessati le riconoscano. Tale riconoscimento, come abbiamo visto, non avviene in tutti gli Stati membri, in tal caso 18 si verifica la situazione secondo cui non è sempre possibile negli Stati membri realizzare fusioni societarie. L’ordinamento giuridico italiano, a differenza di altri ordinamenti riconosce la legittimità delle fusioni transfrontaliere, sia perché ha recepito la Direttiva 90/434/CEE, sia perché l’art. 25, terzo comma, L. 31 maggio 1995, n. 218, disciplinando espressamente la legge applicabile a fusioni tra società, alcune delle quali con sede non italiana, finisce con l’ammettere indirettamente la legittimità delle fusioni transfrontaliere. Con l’applicazione di tale norma di conflitto, gli adempimenti relativi alla fase preparatoria della fusione devono essere eseguiti in conformità alle norme dello “statuto personale” delle società partecipanti; è preferibile inoltre, adottare un criterio “distributivo” delle norme in conflitto quando viene ritenuto necessario un comportamento “congiunto” da parte delle singole società. Tale criterio prevede l’applicazione, da parte degli enti coinvolti, delle disposizioni dei diversi ordinamenti, in modo tale che ciascun ente debba rispettare solo le norme della legge regolatrice a cui è soggetto. A titolo di esempio, considerando le disposizioni relative alla forma all’atto unico di fusione sarà applicata la disposizione più rigorosa tra quelle previste dalle società coinvolte; In riferimento alle fusioni tra società di diritto italiano, il codice civile all’art. 2503 attribuisce ai creditori delle società interessate alla fusione, il diritto di opposizione, entro due mesi dalla iscrizione delle deliberazioni delle società nel Registro delle Imprese. In questo caso la tutela dei creditori appare particolarmente intensa, in quanto preventiva, ma la situazione non è analoga in tutti gli Stati membri. Possiamo, quindi affermare che in mancanza di una normativa comune agli Stati membri, spetta all’interprete il compito di decidere in merito al singolo caso. Nell’ordinamento comunitario è stata introdotta, mediante l’approvazione del Regolamento (CE) 8 ottobre 2001, n. 2157/2001 una nuova forma di società di capitali denominata Società Europea (SE). Il provvedimento è stato approvato insieme con una direttiva (2000/86/CE) del Consiglio dell’8 ottobre 2001 che “completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori”. 19 Il Regolamento, pur essendo di diretta applicabilità in ogni Stato membro, è destinato ad entrare in vigore l’8 ottobre 2004, per consentire agli Stati membri di recepire le disposizioni contenute nella Direttiva. L’art.64 dello stesso dispone che gli Stati membri debbano emanare “le misure appropriate per obbligare la SE a regolarizzare la situazione” qualora venga violato l’importante precetto secondo il quale la sede sociale e l’amministrazione centrale della SE si trovino sempre nel medesimo Stato membro. La facoltà degli Stati membri, di dettare discipline specifiche si esplica nel ristabilire la coincidenza tra sede sociale e amministrazione centrale, o imporre l’eventuale trasferimento della sede sociale della SE. Il secondo comma del medesimo articolo attribuisce allo Stato membro in cui la SE ha la propria sede sociale, il compito di liquidare la stessa qualora venga omessa la propria regolarizzazione. Inoltre, il regolamento conferisce agli Stati membri la facoltà di effettuare scelte in merito alla graduazione dei poteri di gestione della SE. Mediante lo Statuto, è possibile effettuare la scelta tra il sistema di gestione “dualistico” e quello “monistico”. L’art.9 dispone che la SE è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento e dalle disposizioni dello Statuto, ove richiamato. Il medesimo articolo prevede che, per le materie non disciplinate dal Regolamento, la SE trova le proprie fonti di disciplina nelle disposizioni di legge degli Stati membri specificatamente dettate per la SE; nelle disposizioni dei singoli Stati membri che si applicherebbero ad una società per azioni costituita in conformità alla legge dello Stato membro in cui la SE ha la propria sede, oppure, nelle disposizioni dello statuto della SE, alle stesse condizioni previste per una società per azioni costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SE ha la propria sede sociale. La SE assume in tal modo gli aspetti propri di uno strumento europeo di diritto uniforme sia con riferimento al sesto considerando del Regolamento che prevede la costituzione di società la cui costituzione e funzionamento siano disciplinati da un regolamento di diritto comunitario direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; 20 sia con riferimento al settimo considerando che specifica come “le disposizioni di un siffatto regolamento permetteranno la costituzione e la gestione di società di dimensione europee, senza ostacoli dovuti alle disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione”. A causa dei numerosi rinvii alle leggi nazionali degli Stati membri (in merito alla modalità di costituzione, alle procedure di controllo, al capitale sociale e alle modalità di svolgimento delle assemblee generali, e così via) appare davvero difficile poter affermare che la SE sia una società di capitali di diritto europeo. In realtà appare più veritiera la tesi secondo la quale non esisterà una sola società europea, ma tante quante sono gli Stati membri con l’ulteriore possibilità di riconoscere l’esistenza di una varietà di società europee all’interno di uno stesso Stato membro In tale ottica assume notevole importanza la legislazione dello Stato in cui ha sede la SE. L’art.3 primo comma , del Regolamento dispone che “ai fini dell’art 2 paragrafi 1, 2 e 3 la SE è considerata una società per azioni soggetta alla legge dello Stato membro in cui essa ha sede sociale”. Il Regolamento ha inoltre imposto, che per tale tipo societario, la sede sociale e la sede dell’amministrazione debbano sempre coincidere. Nonostante ciò, è probabile dati i numerosi rinvii alle leggi nazionali, che SE vengano costituite prevalentemente in Stati membri aventi una legislazione più favorevole. Tale fattispecie viene ricollegata all’effetto Delaware, tanto evocato dalla dottrina a proposito della sentenza Centros, che fa riferimento al fenomeno statunitense per il quale le caratteristiche legislative molto favorevoli previste nello Stato del Delaware, hanno comportato una forte attrazione nella costituzione di società in tale Stato. Con riferimento alla sentenza. In virtù della sentenza Centros, ossia la sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros Ltd. in Raccolta, 1999, I, la Corte ha statuito che un cittadino di uno Stato membro che decida di costituire una società in un altro Stato membro le cui norme di diritto societario appaiano meno severe e crei successivamente succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso di diritto di stabilimento. 21 I FATTI E LE NOTIZIE Polizze RC, arriva l’ente controllore- Il ministro delle Attività produttive Antonio Marzano, alla luce del recente decreto (d.l. dell’ 8 febbraio 2003 n. 18) varato dal Governo, il quale stabilisce che i giudici di pace non potranno più giudicare le vertenze sui rimborsi secondo equità, ma secondo diritto, ha prospettato l’introduzione di un ente controllore, un comitato, con lo scopo di controllare le tariffe Rc auto e di intervenire qualora gli aumenti delle stesse superino la media. Tutto ciò al fine di vigilare sull’aumento delle polizze assicurative. Arriva la “Tremonti” dei vigneti- L’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta dell’UIV e ha dato attuazione alle agevolazioni fiscali della Tremonti-bis (l. 383/2001) anche agli investimenti nei vigneti. L’agevolazione consiste nel detassare fino al 50% i capitali investiti, nei cinque anni precedenti il 2001, per la realizzazione e per la ristrutturazione degli impianti. La misura riguarderà le aziende tassate in base al reddito d’impresa e le risorse investite saranno detraibili al netto dei contributi ricevuti. La novità è rilevante sia sotto il profilo fiscale, sia come incentivo agli investimenti basato sulla considerazione del vigneto non soltanto come bene fondiario, ma come bene strumentale all’impresa. Un albo per centomila commercialisti- Il Governo ha approvato un disegno di legge (Ddl) per l’unificazione dell’ordine dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, e per l’istituzione dell’“Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. Questa innovazione, trova fondamento sulla riforma universitaria che prevede l’identicità dei percorsi di accesso alle due professioni. È infatti richiesta la laurea o la laurea specialistica, più il tirocinio, per candidarsi all’albo, articolato su due livelli in funzione delle competenze. I dottori e i ragionieri si iscriveranno nella sezione riservata ai futuri laureati specialisti abilitati, con l’indicazione dei titoli di 22 studio e professionali; nell’altra sezione saranno iscritti gli esperti contabili, laureati triennali abilitati. Il Ddl permette di attribuire nuove competenze, connesse a interessi pubblici generali, agli iscritti nella sezione destinata ai laureati specialisti. Fatti e notizie. Usa: eliminiamo le tariffe tessili – Gli Stati Uniti hanno proposto l’eliminazione entro cinque anni di tutte le tariffe nel settore tessile e dell’abbigliamento nelle Americhe al fine di creare un’area di libero scambio. Tale intervento è accompagnato anche da una apertura dei mercati statunitensi al 56% dei prodotti agricoli dell’emisfero occidentale; naturalmente per i prodotti agroalimentari più protetti dagli Stati Uniti, le scadenze saranno più lunghe, anche superiori ai dieci anni. L’apertura andrà a coinvolgere numerosi settori. L’iniziativa è portata avanti dal rappresentante commerciale della Casa Bianca Robert Zoellick che ha incontrato recentemente Adolfo Urso, il viceministro italiano delle Attività produttive, per definire a livello globale la trattativa sui farmaci salvavita. Welfare, non solo detrazioni fiscali - II Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Roberto Maroni, e il Sottosegretario con delega alle Politiche sociali Grazia Sestini, hanno presentato il 4 febbraio 2003 alle Parti sociali prima, e alla stampa poi, il Libro Bianco sul Welfare, che contiene le linee guida della politica sociale del governo. I problemi affrontati coinvolgono la maggioranza delle famiglie italiane e vengono delineate proposte di soluzione, identificando nuovi assetti istituzionali per la programmazione e l’attuazione degli interventi. Gli aspetti che maggiormente destano preoccupazione risultano legati al calo della natalità nel nostro Paese, e dall’elevata percentuale di famiglie, circa il 12%, che vive al di sotto della soglia di povertà; per tale motivo, il Libro bianco propone di “inserire la famiglia al centro dell’azione politica”. Il documento del Governo, sostiene la tesi secondo cui una parte consistente del costo dei figli può essere assorbita da maggiori detrazioni d’imposta. Tali detrazioni sono da affiancare ad una pluralità di strumenti alternativi (es. assegni per i figli minori, forme di reddito minimo garantito) per le famiglie che 23 non sono soggette a tassazione personale. In materia di programmazione e attuazione degli interventi, le Regioni e il Governo centrale dovrebbero identificare congiuntamente gli obiettivi della politica di Welfare, seguendo regole comuni, e lasciando alla competenza regionale il perseguimento degli stessi. La Ue riscrive le regole delle telecomunicazioni – Bruxelles definisce i 18 settori delle telecomunicazioni (tlc) cui le Autorità nazionali del settore potranno regolare e applicare gli obblighi regolatori contenuti nel pacchetto di direttive approvato nel 2001. L’elemento innovativo si sostanzia nel principio “regionale” secondo cui la concorrenza potrà essere valutata anche su basi regionali. Le Authority dovranno individuare gli operatori che detengono un “significativo potere di mercato” e stabilire se in un determinato settore delle tlc la concorrenza è sufficiente nell’intero Paese o solo in alcune regioni. Di conseguenza, anche gli obblighi regolatori verranno imposti su base regionale. La Commissione dovrà essere consultata quando le Authority identificano gli operatori con “significativo potere di mercato” e quando i settori da regolare non rientrano in quelli definiti dall’Ue. Drive, l’ospedale del futuro - L’Istituto scientifico universitario San Raffaele di Milano, con il contributo della Commissione europea, ha realizzato il prototipo dell’ospedale del futuro. Il progetto dal nome Drive (Drug in virtual enterprise) è stato ideato non solo per strutture tecnologicamente avanzate, ma per tutte le realtà ospedaliere. Il sistema funziona attraverso una serie di elementi: il braccialetto informatizzato per registrare i dati del paziente, l’etichetta informatizzata sul farmaco ed il “carrello intelligente” che gestisce tutte le informazioni del sistema. I risultati preliminari indicano una notevole riduzione dei rischi di errore sia nella fase di preparazione del farmaco sia in quella di somministrazione. Pmi in prima fila nel sociale – Dalla Conferenza organizzata a Milano da “Sodalitas”, l’associazione di Assolombarda per lo sviluppo dell’imprenditoria nel sociale, è emerso che le Pmi si distinguono per la responsabilità nel sociale in 24 ossequio ad uno spirito volontaristico che da tempo mettono in pratica. Gli imprenditori sono motivati a proseguire in questo senso, ma auspicano la scomparsa di limiti burocratici imposti alla loro azione. La responsabilità sociale garantisce alle imprese un ritorno non soltanto di immagine ma anche di competitività, ma essa non deve essere un’imposizione. E’ significativo al riguardo l’osservazione fatta dagli imprenditori alla Comunità europea, la quale nei suoi atti non fa mai accenno alla definizione di standards obbligatori. La firma digitale raddoppia – Il Governo ha approvato il regolamento che dà attuazione al d.lg. 10/2002 con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria 93/1999 relativa alle firme digitali. Il regolamento d’attuazione consente di firmare in modo digitale, sicuro e inalterabile qualsiasi documento elettronico disponendo semplicemente di una specie di bancomat con microchip e di un apposito lettore collegato al computer. Cambiano le norme per la sicurezza sul lavoro – Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo contenente misure finalizzate a contrastare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. In particolare la bozza di decreto contiene l’obbligo di ricorrere a servizi di prevenzione e protezione esterni al luogo di lavoro qualora quelli interni siano insufficienti, inoltre individua le capacità che devono possedere le persone responsabili delle attività di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi professionali per la salute e la sicurezza. Il provvedimento integra la legge 626/94, sanando un contenzioso in sede comunitaria che nel 2001 aveva dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi dettati agli Stati membri. Trattato di Nizza – E’ entrato in vigore il Trattato di Nizza necessario per dare una prima revisione alle regole istituzionali europee in vista del grande allargamento del 2004. Il Trattato, comunque, dovrebbe avere vita breve poiché le riforme istituzionali decise a Nizza, e già ritenute insufficienti, dovrebbero essere completamente riscritte 25 dalla prima Costituzione europea attualmente in cantiere in seno alla Convenzione Ue. Il documento adottato a Nizza resta comunque indispensabile per consentire il funzionamento dell’Unione al momento dell’ingresso, il primo maggio 2004, di dieci nuovi Paesi. Fondi integrativi e sgravi fiscali nel mirino Ue – La Commissione europea ha avviato una serie di procedure d’infrazione nei confronti di sei Paesi membri tra cui l’Italia. Sotto accusa il carattere esclusivamente nazionale delle agevolazioni fiscali offerte sui contributi versati a fondi pensione integrativi nazionali. Infatti, bonus del genere avrebbero un carattere distorsivo sul funzionamento del mercato unico europeo, in quanto la stessa agevolazione fiscale non può essere ottenuta per i contributi versati in un fondo pensione di un altro Paese europeo. Nascerà la prima cattedra di “etica degli affari” – Innovazione e responsabilità sociale sono i due grandi orizzonti che faranno da scenario all’attività della Fondazione Italiana Accenture. Tra i principali obiettivi della fondazione rientra quello di far crescere la cultura della responsabilità sciale e la sponsorizzazione della prima cattedra di “etica degli affari”. Corsa ad ostacoli per i dossier Wto – A più di un anno da Doha, la riunione dei 144 Paesi membri della Wto, restano ancora in stallo i tanti negoziati avviati. Molti Paesi, dichiaratisi paladini di un approccio multilaterale per la liberalizzazione degli scambi, hanno finito per “accontentarsi” di un più facile accordo bilaterale. Restano così ancora bloccati importanti dossier che mirano a produrre farmaci salvavita a basso costo per i Paesi poveri, a realizzare una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, nonché ad accompagnare l’apertura di mercati con adeguati standard di protezione per i Paesi più deboli sul piano sociale, occupazionale ed ambientale. 26 La Costituzione dell’Unione europea – Dopo molti preliminari, la Convenzione europea è entrata nel pieno delle sue funzioni ossia produrre proposte per la Costituzione dell'Unione. Il primo risultato è rappresentato dalla presentazione dei primi titoli che contengono rispettivamente “Definizioni e obiettivi dell’unione”, “Diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione”, “Competenze dell’Unione”. In particolare dall’art. 3 risulta evidente la finalizzazione ad uno sviluppo sostenibile definito sia in base alla crescita economica equilibrata, sia in relazione alla giustizia sociale. Inoltre, viene conferita una supremazia assoluta alla dimensione sociale dell’Europa, rispetto a quella di mercato. Sul piano dei diritti, invece, viene prospettata la piena integrazione alla Costituzione della Carta dei diritti fondamentali. In ogni caso, il testo ancora provvisorio, dovrà passare il vaglio dei 107 membri della plenaria della Convenzione e poi l’esame della Conferenza intergovernativa. Rc auto: nuova svolta – E’ stato modificato il comma 2 dell’art. 113 del Codice di procedura civile fissando a 1.100 euro la soglia fino alla quale il Giudice di pace può decidere secondo equità. L’innalzamento tuttavia, non riguarda le cause relative ai contratti di massa conclusi tramite moduli e formulari (art. 1342 c.c.) tra i quali configurano le Rc auto. In quest’ultimo caso però, è previsto che il Giudice di pace dovrà giudicare non più secondo equità, ma secondo diritto. Intanto, l’Intesa dei consumatori ha annunciato che impugnerà il decreto ricorrendo alla Corte Costituzionale per palese incostituzionalità. Secondo l’Intesa la nuova norma nel sottrarre il principio di equità ai ricorsi sulle Rc auto modifica le regole del gioco per favorire gli interessi delle compagnie contro i diritti dei consumatori. Fondazioni bancarie: un nuovo no – Una nuova bocciatura alla riforma delle Fondazioni è arrivata dal Tribunale amministrativo del Lazio. I magistrati amministrativi hanno accolto il ricorso dei rappresentanti delle Fondazioni annullando, per vizio di forma, una circolare del Ministero dell’Economia, emanata nell’ottobre scorso, con la quale si fissavano regole più stringenti per la definizione 27 del Documento previsionale, una sorta di budget di questi enti bancari. Il Tar imputa al Ministero di aver omesso di consultare le Fondazioni medesime nell’emanare un atto “destinato a comprimere la sfera di operatività dei suoi destinatari”. Inoltre, il 7 febbraio sono state depositate le motivazioni della sentenza, emanata nel dicembre scorso, con la quale il Tribunale ha sospeso il Regolamento sulle Fondazioni rinviandolo alla Corte costituzionale. Alla base della decisione il riconoscimento della “piena autonomia statutaria e gestionale” degli enti bancari come “principio guida per valutare la legittimità” del Regolamento. Avvocati, l’Italia liberalizzata – La legge comunitaria per il 2002 ha cancellato il divieto per il professionista comunitario che esercita in maniera non continuativa di avere uno studio nel nostro Paese per effettuare consulenze o comunque attività professionali nei confronti dei clienti. 28 GIOVANNI PASCUCCI, Il Diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2003. Diverse sono le problematiche che l’autore analizza nella sua opera “Il diritto nell’era digitale”. In particolare, l’autore dimostra come il web, fattore e prodotto del mondo globale, ha modificato non soltanto la privacy e gli strumenti finanziari, ma ha introdotto il commercio elettronico e la firma digitale, senza esaurire tuttora la sua spinta innovativa. Tre sono i principali aspetti, ancora aperti a profondi sviluppi: la deterritorializzazione ossia l’entrata in crisi dell’idea di sovranità e di leggi ancorate ad un ambito territoriale specifico, la destatualizzazione che comporta il superamento dell’idea che lo Stato sia l’unico soggetto a porre le regole ed infine la dematerializzazione che sostituisce la carta e le registrazioni contabili con una sequenza di bit. GIORGIO VITTADINI, Liberi di scegliere, Etas, Milano, 2003. L’autore sostiene la tesi secondo cui la crisi del welfare state come modello esclusivo va considerata irreversibile, anche se la parola non può essere lasciata soltanto al mercato. Da questo nasce l’esigenza di promuovere e recuperare le tradizioni definite “di welfare society”, cioè delle attività che reinvestono senza distribuire profitti, generando una pubblica utilità per la collettività. Il libro rappresenta un punto di svolta per chi, di fronte all’alternativa tra pubblico e privato, sceglie la terza via rappresentata dalle organizzazioni non profit. Secondo l’autore la ricetta vincente è rappresentata dal welfare mix basato su tre principi: la compresenza dello Stato, il ruolo dei privati, le organizzazioni non profit. ALBERTO QUADRIO CURZIO, Sussidiarietà e sviluppo. Paradigmi per l’Europa e per l’Italia, Vita e Pensiero, Milano, 2002. 29 Nel realizzare tale raccolta di saggi, l’autore persegue un programma ideologico particolarmente complesso, dove si incontrano sia riflessioni teoriche sia analisi empiriche dell’economia italiana ed europea. L’aspetto più interessante del principio di sussidarietà è che esso deve essere interpretato in due direzioni ed in particolare, sia come limitazione al potere dei livelli superiori su quelli inferiori, sia come giustificazione della creazione di un’azione collettiva a livello superiore espressione di effetti benefici non altrimenti ottenibili. L’autore, però non si limita ad analizzare la sussidarietà c.d verticale, ma difende con coerenza la sussidarietà c.d orizzontale che rappresenta il contenuto più importante della nozione originaria della dottrina sociale della Chiesa. MARCO VITALE, America, punto e a capo, Libri Scheiwiller, Milano, 2002. Il libro si inserisce in un contesto storico caratterizzato da una serie di crisi finanziarie e dalle delusioni sulla crescita economica. L’illusione di un progresso continuo è stata spazzata via da una crisi la cui soluzione è ancora lontana. L’autore compie un’attenta e puntuale analisi dell’evoluzione del sistema finanziario, evidenziando le due cause principali della crisi: la caduta dei punti di riferimento etici e il crescente potere dei Chief executive office, la nuova aristocrazia industriale che ha assunto una vasta autonomia operativa con sempre minori controlli. Il problema di fondo resta quello di capire se un forte cambiamento delle regole possa essere sufficiente alla rinascita dei principi etici all’interno dell’attività economica. 30 “Tassazione dei redditi finanziari e riflessi sul bilancio” è il titolo di un corso organizzato a Milano 6-7 febbraio 2003 dal Centro di formazione de “Il Sole-24ore”. Per maggiori informazioni telefonare allo 02-30223689. A Milano il 28 gennaio 2003 il Sole-24ore Business conference, in collaborazione con Randstad Italia e con il patrocinio di Aidp, ha organizzato un incontro seminariale dal titolo ”Flessibilità e mercato del lavoro”. Sono intervenuti: Maurizio Sacconi, Savino Pezzotta, e Luigi Angeletti. “Finanziaria 2003. Il nuovo scudo fiscale e il condono: le novità per i privati e le imprese” è il tema del seminario organizzato dal Sole-24 Ore tenuto a Milano l’11 febbraio. Gli esperti del Sole-24 Ore hanno illustrato la nuova disciplina e gli aspetti legati alla riapertura dei termini per il rientro dei capitali dall’estero. “Incentivi comunitari e fondi strutturali “ è il tema del corso organizzato dal Centro di formazione de “Il Sole-24 Ore”. Durante il corso, svoltosi il 18 e 19 febbraio, sono stati analizzati i documenti programmatici, le agevolazioni disponibili, i requisiti necessari e le procedure di accesso ai programmi comunitari, i contenuti e le modalità di applicazione dei fondi strutturali, i piani comunitari di sostegno diretti alle imprese e il ruolo degli Enti locali nella gestione ed erogazione dei finanziamenti. Il Centro di formazione de “Il Sole-24 Ore” ha organizzato un corso dal titolo “Project financing: dalla valutazione al finanziamento” tenutosi a Milano il 20 e 21 febbraio. Il corso è stato finalizzato alla trasmissione delle conoscenze e delle competenze tecnico-operative richieste per una operazione di project financing. Inoltre è stata realizzata un’analisi approfondita della normativa di riferimento e delle ultime novità legislative: dalla programmazione alla presentazione delle proposte. 31 Il Centro di formazione de “Il Sole-24 Ore” ha organizzato il 24 e 25 febbraio un corso dal titolo “Servizi pubblici locali” che ha analizzato l’impatto della recente normativa e dell’atteso regolamento attuativo dell’art. 35 della finanziaria sulle modalità di gestione ed erogazione del servizio pubblico. Il 31 gennaio a Milano si è tenuta una conferenza sul tema degli investimenti socialmente responsabili organizzata da WestLB Panmure. Al centro degli interventi la crescente rilevanza rivestita dalla responsabilità sociale delle imprese e l’attenzione all’eticità delle scelte d’investimento. L’11 febbraio si è tenuto a Roma un seminario sulla Convenzione europea organizzato dalla Fondazione “Roma europea”. Il rapporto dell’Open Society Institute su “L’Islam in Italia. Libertà religiosa, diritti e doveri”, è stato presentato a Roma l’11 febbraio. “Riforma del diritto societario e mercati finanziari” è stato il tema al centro di una tavola rotonda organizzata a Roma da Capitalia il 13 febbraio. Il 22 febbraio si è concluso a Brescia il convegno internazionale su “L’impresa che cambia”. Nel corso del convegno, organizzato dalla locale Facoltà di Economia e dall’Università Cattolica, sono state riportate alla luce le riflessioni di alcuni pensatori economici del passato (da Cantillon a Schumpeter) sul fenomeno dell’impresa. Inoltre, su iniziativa Giuseppe Bonazzi è stato sollecitato un dialogo interdisciplinare su questo tema fra storici, economisti, sociologi studiosi di scienze organizzative ed aziendali. EU-ASIA E-learning 2003 è il titolo della conferenza internazionale che si terrà il 1012 aprile presso il Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur. Per ulteriori informazioni contattare il sito internet www.eael2003.org 32 I BANDI 1. Riferimenti normativi 2. Data scadenza Invito a presentare proposte di azioni indirette nell’ambito del programma inteso ad incentivare lo sviluppo e l’utilizzo dei contenuti digitali nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell’informazione. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 320 del 20/12/2002 http://europa.eu.int - 21 marzo 2003 per la parte 1 del bando - 28 maggio 2004 per la parte 2 del bando Invito a presentare proposte 2003. Programma di cooperazione CE/USA in materia d’istruzione superiore e d’istruzione e formazione professionali (2001-2005). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 2 del 7/01/2003 http://europa.eu.int 28 marzo 2003 Invito a presentare proposte del programma di cooperazione CE/Canada in materia d’istruzione superiore e formazione professionale. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 2 del 7/01/2003 http://europa.eu.int 15 aprile 2003 Azione Jean Monnet Pubblicato sul sito : http://europa.eu.int/comm /education/ajm/index_it.ht ml 15 aprile 2003 Invito a presentare proposte nell’area della “qualità e sicurezza dei prodotti alimentari”, - Sesto Programma Quadro. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 315 del 17/12/2002 15 aprile 2003 Azione Jean Monnet e linea di bilancio A-3022. Reperibile al seguente sito: http://europa.eu.int/comm /education/ajm/call.html 15 aprile 2003 3. Soggetti legittimati alla domanda di finanziamento Tutte le persone giuridiche pubbliche e private. 4. Soggetti destinatari della domanda di finanziamento -Università Commissione europea DG Istruzione e Cultura – Unità A2 Insegnamento superiore: Socrates-Erasmus Azione Jean Monnet Rue Belliard, 7 (B-7 8/06) 5. Aree di intervento 1. Rendere l'accesso ad Internet alla p 2. Rendere più efficace l'utilizzo dei c digitali inerenti le informazioni del s pubblico, 3. Utilizzare le reti globali per promu diversità linguistiche e culturali, sop paesi UE, 4. Divulgare i contenuti delle PMI incrementandone le opportunità di e attraverso il multilinguismo, 5. Utilizzare contenuti digitali europe multilinguismo come strumenti volti frammentazione del mercato, ad ince l'attività economica e ad incrementar prospettive occupazionali. - Istituti di istruzione Commissione europea Il programma intende principalmen superiore e di Direzione generale la comprensione fra i popoli de formazione dell’Istruzione e della europea e degli Stati Uniti d’Americ professionale Cultura la qualità del rispettivo sviluppo Gruppi c.a. sig.ra Nicole Versijp (B 7 umane. imprenditoriali e 6/06) commerciali “Programma tempus – - ONG Cooperazione con USA e - Case editrici Canada” - Ministeri B-1049 Bruxelles - Camere di commercio - Istituti di ricerca. - Istituti di istruzione Commissione europea Il programma CE/Canada intende p superiore e di Direzione generale promuovere la comprensione fra formazione dell’Istruzione e della Comunità europea e del Canada e professionale cultura qualità del rispettivo sviluppo delle r - Gruppi c.a. sig.ra Nicole Versijp (B 7 imprenditoriali e 6/06) commerciali - ONG - Case editrici - Ministeri - Camere di commercio - Istituti di ricerca. -Istituti, Commissione europea DG Attività riguardanti l’integrazio -Centri di studi e Istruzione e Cultura –Unità mediante l’istituzione di insegname ricerca, A2 Insegnamento superiore: ai giovani ricercatori e alla ricerca. -Organizzazioni Socrates Erasmus Azione due strumenti come supporto a oassociazioni e reti Jean Monnet Rue Belliard, 7 l’azione Jean Monnet e la Linea di bil universitarie di (B-7 8/06) B- 1049 Bruxelles insegnanti universitari, di ricercatori o di studenti Persone fisiche o Per maggiori chiarimenti L’obiettivo del programma è quello giuridiche consultare la Guida al integrare lo Spazio europeo della rice seguente indirizzo: www.cordis.lu/fp6 33 Commissione europea Direzione generale per la Società dell’informazione Programma eContent Edificio Jean Monnet, Ufficio EUFO 1181 L-2920 Lussemburgo L’obiettivo dell’azione è quello di conoscenza in materia di question attraverso l’insegnamento , la dibattito, e la ricerca applicata. Regione Campania Giunta regionale deliberazione n. 244 – Criteri e procedure per la richiesta e l’erogazione di contributi o finanziamenti per azioni connesse alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla promozione dei beni culturali. Pubblicato sul BURC n. 8 del 17 febbraio 2003 Invito a presentare proposte per il programma Asia-Link Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 25 del 01/02/2003 http://europa.eu.int 30 aprile 2003 -Enti Pubblici territoriali -Università _Istituti pubblici -Associazioni -Fondazioni -Organismi no-profit 7 maggio 2003 23 settembre 2003 -Organizzazioni senza fini di lucro -Istituti di istruzione superiore. B-1049 Bruxelles Regione Campania Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali Centro Direzionale – Isola A/6 80143 Napoli European Commission EuropeAid Co-operation Office Directorate D, Asia Unit D6, Financial and Contract Management Office: L41 3/89 B-1049 Brussels, Belgium L’obiettivo del bando è la tutela, la la promozione e la fruizione dei ben culturali. L’obiettivo del programma è p cooperazione nel settore dell’istruz tra l’unione europea e I Paesi del Sud e la Cina. Inviti a presentare proposte 14 maggio 2003 di azioni indirette di RST 22 ottobre 2003 nell’ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione “Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 47 del 27/02/2003 http://europa.eu.int - Imprese; Si consiglia di consultare il - Centri di ricerca; bando. - Ricercatori; Organizzazioni scientifiche e tecnologiche; - Università. L’obiettivo del programma è rafforza lo Spazio europeo della ricerca. Invito a presentare proposte Programma Asia IT & C Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 36 del 15/02/2003 http://europa.eu.int 16 maggio 2003 Si consiglia di consultare le linee guida per i candidati al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm /europeaid/projects/asia-itc/index_en.htm Rafforzare la cooperazione tra As settore della tecnologia dell'informaz stimolare l'adozione di norme tecnic compatibili, inclusa l'adozione di s comuni. Il Programma fa da interm gli schemi già esistenti di cooperazio le attività IT&C del Programma Qua e Sviluppo della Commissione Europ Invito a presentare proposte per Asia Urbs. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 36 del 15/02/2003 http://europa.eu.int 22 maggio 2003 4 settembre 2003 - Autorità nazionali o regionali - Operatori del settore pubblico - Organizzazioni nonprofit del settore privato e della società civile come (Centri di ricerca, università, associazioni o federazioni professionali, ONG). Enti locali dell'UE o di uno dei Paesi asiatici ammissibili. Si consiglia di consultare le linee guida per i candidati al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm /europeaid/projects/asiaurbs/index_en.htm L'obiettivo generale è promuovere d su scala locale tra i Governi e le colle Asia ed UE al fine di accrescere la vis in Asia e viceversa. 34