Dott. Bruno Battagliola
Pubblicista - dottore commercialista ed in legge– consulenza legale tributarista
Giornalino 36 del 2013.
Circolare ANCI Emilia Romagna Prot. 182 del 29.10.13:novità derivanti dalla
conversione in Legge DL 102/13.
IMU
a) Immobili costruiti per la vendita non locati e non venduti (merce):
1. per il 2013 l’IMU è dovuta per il primo semestre 2013;
2. obbligo di presentare dichiarazione a pena di decadenza entro 30 giugno 2014 degli
immobili invenduti e non locati;
b) immobili coop a proprietà indivisa assegnate ai soci:
1. equiparazione abitazione principale solo dal 2° semestre 2013;
2. obbligo presentazione dichiarazione abitazioni assegnate ai soci (entro il 30.05.14).
c) alloggi delle forze di polizia, vigili Fuoco, prefettura:
a)
b)
c)
d)
non è richiesta né la residenza anagrafica, né la dimora abituale;
unico immobile iscritto in Catasto;
non opera per A1,A8 e A9;
l’assimilazione opera solo per il secondo semestre;
e) edifici rurali:
1.
2.
3.
4.
valore di interpretazione autentica;
accatastamento in A6 oppure D10;
domanda di variazione entro il 30 settembre 2012, con autocertificazione;
dubbio non risolto sulla efficacia retroattiva quinquennale (CTR ER n. 21/04/13) e
quindi dubbi sul diritto al rimborso, che caso mai compete entro 5 anni domanda di
rimborso, che non compete nel caso di sentenze non definitive contrarie;
5. per i D non basta la domanda, ma occorre la presentazione del DOCFA.
f) comodato a parenti di primo grado (padre figlio):
1. trattasi di facoltà e non obbligo per il comune con provvedimento da adottarsi entro il
30 novembre 2013, da pubblicarsi sul sito del Comune;
2. non consentito per A1, A8 e A9;
3. per una sola unità immobiliare, sulla base di indicatori obbligatori ISEE;
4. l’assimilazione solo per la seconda rata 2013;
5. il parente deve avere ivi la residenza anagrafica e la dimora abituale;
6. la presente agevolazione sarà riproposta per il 2014 ma non si sa se operi per rendita
non superiore a 500 euro oppure per nucleo familiare del comodatario con reddito ISEE
non maggiore di 15.000 euro;
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Corso Magenta 22, 25121 Brescia
030/ 37 58 827
FAX: 030/ 29 50 119
E-MAIL: [email protected]
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7. l’agevolazione è parzialmente finanziata dallo Stato che per il 2013 ha stanziato 18,5
milioni di euro.
g) Immobili degli IACP:
1. diversamente dalle coop a proprietà indivisa compete solo la detrazione prevista per
l’abitazione principale ma non l’aliquota ridotta;
2. tali alloggi saranno trattati come abitazione principale solo dal 2014 (alloggi sociali).
Variazioni delle aliquote e dei regolamenti nel caso di bilancio già approvato.
1.Non è chiaro se in caso di bilancio già approvato sia necessaria la riapprovazione del
bilancio entro il termine legale (Corte dei Conti Lombardia, parere 431/12) oppure la sola
variazione come proposto dall’ANCI.
2. per il solo 2013 le aliquote ed i regolamenti acquistano efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione sul sito del Comune entro il 9 dicembre 2013, a pena applicazione atti anno
precedente, restando fermo l’obbligo di invio delle delibere esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo
fiscale.
TARES
a) facoltà conseguenti alla approvazione del DL 102/13 e della legge di
conversione. Il Comune può:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
applicare la TARES con criteri DPR 158/99;
applicare la TARES con i criteri della tassa rifiuti (art. 65 D.Lgs.n.507/93);
applicare la TARSU, compresa l’addizionale ex ECA;
applicare la TIA 1 (art. 49 D.Lgs.n.22/97);
applicare la TIA 2 ;
dubbi sussistono per la riduzione della maggiorazione nel caso di applicazione di
TARSU, TIA 1 e TIA 2 (la circolare solleva dubbi sulla applicabilità che io non
condivido);
7. fino al 3 dicembre 2014 è consentito ai comuni affidare la gestione della TARE e TASI
ai soggetti affidatari del servizio al 31.12.2013;
8. la maggiorazione va riscossa unicamente mediante F24, come pure la TARSU (codice
tributo 3920;
9. problemi presenta l’applicazione della TIA 2 sia per quanto concerne l’IVA che per la
relativa gestione, come pure per il dubbio di competenza ad applicare le relative tariffe
da parte del Comune oppure dagli ATO prima ed ora Atersir;
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10. il Comune può introdurre agevolazioni finanziabili dal Comune “anche” con risorse
diverse dal gettito del tributo, ma entro il limite del 7 per cento del costo complessivo
del servizio;
11. se il Comune non invia moduli per il pagamento precompilati non si applicano
sanzioni.
CTP di Lecce, Sezione II. Sentenza 329/13: TARSU campeggi.
I campeggi pagano come le abitazioni.
CTP di Bergamo, Sezione 5, sentenza 158 del 14.06.13: imposta di pubblicità su
automezzi.
Per la pubblicità effettuata su automezzi di proprietà altrui, che pubblicizzano i prodotti
trasportati con il veicolo preso a noleggio, trovando applicazione il comma 3 dello articolo 13
del D.Lgs.n.507/93 (e non il comma 1 del predetto articolo 13 che rimanda al comma 1 dello
articolo 12), il soggetto passivo è la Ditta pubblicizzata (e non quella proprietà dei veicoli),
l’imposta calcolata forfetariamente in base alla portata del veicolo è dovuta al Comune ove ha
sede l’impresa pubblicizzata e non al Comune ove ha sede la Ditta proprietaria dei veicoli.
La CTP richiama a sostegno le sentenze della Cassazione nn. 24310, 24311,24312,24313 e
24314 del 2009.
DL 126/13 art. 2, comma 19 : imposta di sbarco per i comuni delle isole minori.
Tale tributo è stato istituito con legge 44/12 in alternativa all’imposta di soggiorno.
Art. 1 comma 18 del D.L. 126/2013: revisori a sorteggio anche nelle società
controllate dai comuni
I revisori dei conti a sorteggio arrivano anche nelle società controllate dagli Enti Locali e
nelle aziende speciali. E’ quanto previsto dall’art. 1, c. 18, del provvedimento “Salva-Roma”
(che in realtà estende i propri effetti ben al di là dei confini della Capitale).
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