Allegato A File: sostegno reddito ufficiale REGOLAMENTO PER PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO Art. 1 – Soggetti interessati – ambiti di applicazione Il presente regolamento si applica: a) A tutte le aziende iscritte alle associazioni firmatarie del C.C.N.L. TURISMO del 19.07.2003 in quanto tenute al versamento delle quote contrattuali a favore dell’E.B.T.T. al fine di assicurarne il finanziamento e la conseguente operatività; b) A tutte le aziende che versano le quote all’E.B.T.T. con riferimento ed in applicazione di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva settore turismo Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita; c) Ai lavoratori delle aziende di cui alle precedenti lettere assunti con contratto di lavoro subordinato Art. 2 – Dotazione del fondo sostegno al reddito Ogni anno, in sede di presentazione del bilancio preventivo da parte del Comitato Direttivo dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano, lo stesso Comitato provvederà, per ogni centro servizio, alla delibera di stanziamento delle risorse per il sostegno al reddito per l’anno di pertinenza. Al fine di soddisfare tutte le eventuali richieste di ricorso al sostegno al reddito, il centro servizi interessato potrà proporre quantificazioni diversi e minori rispetto a quanto stabilito nei punti A, B, C, D; dell’ Art. 3 e al punto A dell’art. 4. tali proposte dovranno essere autorizzate preventivamente dall’Ente Regionale. Le richieste potranno essere esaudite fino a capienza stabilita. Le somme eventualmente non utilizzate nell’anno di pertinenza andranno ad aumentare la dotazione del fondo per gli anni successivi. Eventuali splafonamenti rispetto alle risorse stabilite e preventivate per ogni centro servizio non sono ammessi se non autorizzati espressamente e preventivamente dall’Ente Bilaterale. Il ricorso al fondo di sostegno al reddito iscritto a bilancio regionale potrà avere luogo soltanto su preventiva autorizzazione degli organi direttivi e solo successivamente all’eventuale esaurimento delle risorse assegnate al C.S. per l’anno di pertinenza. Art. 3 – Prestazione a favore dei dipendenti Tramite le risorse finanziarie disponibili del fondo di cui al precedente art. 2 l’E.B.T.T. partecipa al sostegno dei lavoratori dipendenti nelle seguenti circostanze: A) Sospensione al reddito dal lavoro e dalla retribuzione a seguito di processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale nonché per permettere adeguamenti strutturali necessari; Sospensione al reddito da lavoro in casi di crisi strutturale/settoriale. B) Licenziamenti per riduzione del personale a seguito di processi di crisi, ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale; C) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovute a eventi atmosferici eccezionali e calamità che provochino la sospensione dell’attività aziendale; D) Borse di studio per i figli dei dipendenti. 1 Art. 4 – Prestazioni a favore delle imprese Tramite le risorse finanziarie disponibili nella dotazione del fondo di cui al precedente art. 2 l’E.B.T.T. partecipa al sostegno al reddito delle imprese nelle seguenti circostanze: A) Sospensione di attività dovute ad eventi atmosferici eccezionali e calamità che provochino danni documentabili e non ripristinabili nell’arco di una settimana lavorativa. B) Aziende con lavoratori a tempo determinato-stagionali, apprendisti o aziende che assumono lavoratori che hanno chiesto di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione Art. 5 – Prestazioni a favore dei dipendenti – Condizioni – Trattamento economico e Procedure CONDIZIONI Il sostegno al reddito previsto dalle precedenti lettere A), B), C), D), del precedente articolo 3 erogato dall’E.B.T.T. resta subordinato alle seguenti condizioni: 1. Imprese L’impresa per avere diritto al sostegno al reddito del proprio personale dipendente dovrà dimostrare di avere versato la quota di adesione all’E.B.T.T. da almeno tre anni dalla richiesta di intervento. Possono altresì presentare richiesta di intervento al sostegno del reddito per i propri dipendenti le imprese nei cui confronti l’obbligo del versamento sia iniziato da meno di tre anni e che abbiano rilevato la gestione dell’azienda nel rispetto delle procedure previste dall’art. 2112 c.c.; in tal caso per verificare l’avvenuto raggiungimento del previsto triennio di adesione che da diritto alle prestazioni dell’E.B.T.T. dovrà farsi riferimento anche a quanto già versato allo stesso E.B.T.T. dalle gestioni precedenti. 2. Dipendenti Avranno diritto al sostegno al reddito: a) I dipendenti a tempo indeterminato. b) I dipendenti con contratto di inserimento e con contratto di apprendistato avranno diritto al sostegno al reddito nei limiti previsti per i dipendenti a tempo indeterminato. c) I dipendenti a tempo determinato usufruiranno del sostegno al reddito se il loro rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari e/o superiore a tre mesi e comunque nel limiti del periodo intercorrente fra la data di inizio della sospensione e la scadenza del contratto a termine, fermo restando che tale periodo non potrà superare quello previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. Il sostegno al reddito contemplato alla precedente lettera B) e D) del presente art. 3 non è previsto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. d) Lavoratori a tempo parziale. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) tutti gli importi fissi eventualmente accordati come contributo di sostegno al reddito dovranno essere riproporzionati al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di quaranta ore settimanali. e) Le prestazioni di cui alle lettere A) e C) non sono dovute se nel periodo interessato alla sospensione il lavoratore svolge attività lavorativa a qualsiasi titolo presso altra azienda. Gli importi verranno erogati in una unica soluzione al termine del periodo di sospensione concordato. TRATTAMENTO ECONOMICO E PROCEDURE 2 Sostegno al reddito erogato nei casi previsti dalla lettera A) del precedente art. 3 (casi di sospensione) - Trattamento economico Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari al 20% lordo della retribuzione tabellare mensile. Andrà altresì escluso dal calcolo ogni eventuale importo erogato a titolo di superminimo individuale; dovranno anche essere esclusi eventuali importi erogati a titolo di straordinario forfettizzato. Fermo restando la misura massima del contributo del 20% lordo qui sopra indicata, l’importo erogato a titolo di sostegno al reddito, sommato alla indennità di disoccupazione, se percepita dal dipendente sospeso, dovrà essere contenuto nella somma necessaria al raggiungimento del massimale, minimo netto, previsto annualmente per la erogazione della C.I.G. Il contributo integrativo di Sostegno al Reddito spetterà a partire dalla seconda settimana della messa in sospensione per un massimo di mesi sei, (tale periodo potrà essere frazionato in non più di due periodi) ferme restando le limitazioni previste per i lavoratori a tempo determinato. Nel caso in cui le sospensioni siano riferite a frazione di mese, il contributo mensile del 20% lordo previsto, spetterà per tanti trentesimi quanto sono i giorni di calendario ricompresi nel periodo di sospensione cadente nello stesso mese. Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che, anziché alla sospensione del personale, abbiamo dato luogo ad accordi che prevedano prestazioni lavorative ad orario ridotto. Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi (R.O.L.). Il contributo integrativo per i dipendenti la cui impresa abbia fatto richiesta e ottenuto il sostegno al reddito spetterà una sola volta nell’arco del triennio. Il computo del periodo durante il quale non potrà farsi ricorso all’intervento del fondo (triennio), dovrà effettuarsi a partire dal termine della sospensione che ha dato diritto all’intervento del fondo stesso. Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e, per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise del comitato di gestione del Centro Servizi territorialmente competente e previa autorizzazione dell’E.B.T.T. - Procedura e documentazione necessaria per la richiesta di intervento del fondo sostegno al reddito. a) - Comunicazione da parte dell’impresa al Centro di Servizio dell’E.B.T.T. competente per territorio L’impresa per permettere ai propri dipendenti di usufruire del contributo integrativo di sostegno al reddito di cui al punto A) dell’art. 3 dovrà darne tempestiva comunicazione alle O.O.S.S. dei lavoratori ed alla associazione datoriale di comparto, almeno 10 giorni prima la data di inizio della sospensione. La comunicazione potrà essere inoltrata anche tramite fax. La comunicazione dovrà essere inoltrata alle O.O.S.S. di categoria e alla associazione datoriale di riferimento, tramite il Centro Servizi dell’E.B.T.T. territorialmente competente. (Mod.Dip.A1). la richiesta dovrà contenere il periodo di sospensione previsto per la ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale e il numero dei dipendenti interessati. Il Centro Servizi dovrà immediatamente trasmettere la richiesta presentata dall’azienda alle O.O.S.S. dei lavoratori e alla associazione imprenditoriale di riferimento. (Mod. Dip. A2). b) - Accordo sindacale. L’accordo sindacale dovrà essere sottoscritto fra la parti sociali (Associazione di categoria datoriale di comparto e le O.O.S.S dei lavoratori) prima del provvedimento di sospensione e/o di licenziamento. Tale accordo dovrà essere in seguito ratificato in sede di Commissione Paritetica per la conciliazione delle controversie di lavoro, istituita presso il Centro Servizi territoriale, ovvero, 3 ove questa non sia operante, in sede di Commissione Paritetica Regionale così come costituita tra le parti sociali regionali con accordo del 6 febbraio 2002. La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata di norma entro 45 giorni dalla data di comunicazione di messa in sospensione e/o licenziamento. Sarà cura delle parti sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di copertura del fondo sostegno al reddito di competenza del C.S. territorialmente competente. L’accordo sindacale dovrà contenere, la firma del legale rappresentante e/o di persona delegata dall’azienda, del rappresentante dell’Associazione di categoria datoriale e la firma dei componenti i membri della R.S.A. , R.S.U. e/o del delegato sindacale d’impresa, là dove presenti, unitamente ai rappresentanti di Filcams, Fisascat e Uiltucs provinciali. c) - Prospetto lavoratori interessati alla sospensione (Mod.Dip.A3). d) - Copia della comunicazione della sospensione agli uffici pubblici competenti (Centro per l’Impiego). e) - Copia della comunicazione della sospensione ad ogni singolo lavoratore. f) - Foglio presenze del periodo (il foglio presenze del periodo potrà essere fornito dall’azienda successivamente alla scadenza della sospensione). g) - Scheda aziendale (Mod.Dip.A3). h) - Copia busta paga dei lavoratori interessati. i) - Dichiarazione di accettazione di ogni singolo dipendente da sottoscrivere dopo l’accordo sindacale e trasmessa alla segreteria del CS tramite le O.O.S.S (Mod.Dip.A5). Sarà cura del Centro Servizi, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni singolo lavoratore della quota sostegno al reddito spettante. La documentazione di cui ai punti c) e g) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al momento della richiesta di messa in sospensione. La documentazione di cui ai punti d), e), f) e h) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al termine del periodo di sospensione. Liquidazione degli importi riconosciuti ai singoli dipendenti: la liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare nella scheda aziendale di cui alla precedente lettera g). La liquidazione avverrà con al termine della sospensione e al momento del completamento e presentazione di tutta la documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la documentazione dovrà essere inviata dalla segreteria del CS interessato all’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva. Per l’anno 2010 è possibile liquidare in itinere a cadenza mensile, per velocizzare le procedure all’INPS. L’azienda provvederà a liquidare l’importo ai lavoratori interessati tramite la prima busta paga utile e previo impegno di inviare all’Ente Bilaterale copia della busta paga del dipendente interessato attestante l’avvenuto pagamento. Se nel periodo di sospensione il rapporto di lavoro venisse a qualsiasi titolo a cessare, l’importo di sostegno al reddito riconosciuto sarà quantificato in ragione del periodo di effettiva dipendenza. Sostegno al reddito erogato nei casi previsti dalla lettera B) del precedente art. 3 (Licenziamenti per riduzione di personale) - Trattamento economico Il contributo economico “una tantum” in caso di licenziamento per riduzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio superiore a tre anni è pari al 50% lordo della retribuzione tabellare mensile. 4 Se successivamente al licenziamento lo stato di disoccupazione del lavoratore resterà limitato ad un periodo inferiore a tre mesi, non spetterà alcun contributo. Le domande dei lavoratori, per il tramite delle O.O.S.S., dovranno essere trasmesse all’E.B.T.T., Centro Servizi territorialmente competente. - Procedura e documentazione necessaria per la richiesta di intervento del fondo sostegno al reddito. a) - Comunicazione da parte dell’impresa alle O.O.S.S. dei lavoratori ed all’E.B.T.T. L’impresa per permettere ai propri dipendenti di usufruire del contributo integrativo di sostegno al reddito di cui al punto B); dell’art. 3 dovrà darne comunicazione contestualmente alla notifica del licenziamento al Centro Servizi territorialmente competente dell’Ebtt (Mod.Dip.B1). La comunicazione potrà essere inoltrata anche tramite fax. La richiesta dovrà essere inoltrata alle O.O.S.S. di categoria e alla associazione datoriale di riferimento, tramite il Centro Servizi dell’E.B.T.T. territorialmente competente e dovrà contenere i nominativi dei lavoratori interessati, la data di effettiva cessazione e le motivazioni (Mod.Dip.B2). b) - Accordo sindacale L’accordo sindacale dovrà essere sottoscritto fra le parti sociali (Associazione di categoria datoriale di riferimento e le O.O.S.S dei lavoratori) entro 60 giorni dalla notifica del licenziamento. Tale accordo dovrà essere in seguito ratificato in sede di Commissione Paritetica per la conciliazione delle controversie di lavoro istituita presso il Centro Servizi territoriale, ovvero ove questa non sia operante, in sede di Commissione Paritetica Regionale così costituita tra le parti sociali con accordo 6 febbraio 2002. la Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata di norma entro 60 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento. L’accordo sindacale dovrà contenere, la firma del legale rappresentante e/o di persona delegata dall’azienda e del rappresentante dell’Associazione di categoria datoriale e la firma dei componenti i membri della R.S.A., R.S.U. e/o del delegato sindacale d’impresa, là dove presenti, unitamente ai presenti di Filcams, Fisascat e Uiltucs provinciali. Sarà cura delle parti sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di copertura del fondo sostegno al reddito assegnato al C.S. territorialmente competente. c) - Prospetto lavoratori interessati al licenziamento (Mod.Dip.B3). d) - Copia comunicazione del licenziamento agli uffici pubblici competenti (Centro per l’Impiego). e) - Copia della comunicazione di licenziamento di ogni singolo lavoratore. f) - Scheda aziendale (Mod.Dip.B4). g) - Dichiarazione di accettazione di ogni singolo dipendente (Mod.Dip.B5) da sottoscrivere dopo l’accordo sindacale e trasmessa alla segreteria del CS tramite le O.O.S.S. h) - Copia ultima busta paga dei lavoratori interessati. i) - Documentazione rilasciata dal Centro per l’Impiego attestante il permanere dello stato di disoccupazione fino a tre mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Sarà cura del Centro Servizio, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni singolo lavoratore della quota sostegno al reddito spettante. La documentazione di cui ai punti c), e) e f) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al momento della richiesta di intervento. La documentazione di cui ai punti d), g) e h) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al termine della procedura di licenziamento. Liquidazione degli importi riconosciuti ai singoli dipendenti: Liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dell’E.B.T.T. al momento del completamento e presentazione di tutta la documentazione indicata nei precedenti punti, tramite 5 bonifico bancario sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare nella scheda aziendale di cui alla precedente lettere f). La liquidazione avverrà al momento del completamento e presentazione di tutta la documentazione richiesta alle precedenti lettere. Tale documentazione dovrà essere inviata dalla segreteria del centro servizio interessato all’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva. Per l’anno 2010 è possibile liquidare in itinere a cadenza mensile, per velocizzare le procedure all’INPS. L’azienda provvederà ad erogare l’importo “una tantum” ad integrazione delle competenze di fine rapporto sotto la voce “altre somme – incentivazione all’esodo – quota E.B.T.T.” previo impegno della stessa di inviare all’Ente Bilaterale copia della busta paga del dipendente interessato attestante l’avvenuto pagamento. Sostegno al reddito nei casi previsti della lettera C) del precedente art. 3, (Sospensione dal lavoro per eventi atmosferici eccezionali e calamità) - Trattamento economico. Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari al 20% lordo della retribuzione tabellare mensile. Pertanto andrà escluso dal calcolo ogni eventuale importo erogato a titolo di superminimo individuale; dovranno anche essere esclusi eventuali importi erogati a titolo di straordinario forfettizzato. Fermo restando la misura massima del contributo del 20% lordo qui sopra indicata, l’importo erogato a titolo di sostegno al reddito, sommato alla indennità di disoccupazione, se percepita dal dipendente sospeso, dovrà essere contenuto nella somma necessaria al raggiungimento del massimale, minimo netto, previsto annualmente per la erogazione della C.I.G. Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito spetterà a partire dalla seconda settimana della messa in sospensione per un massimo di mesi due (non frazionabile) e comunque per un periodo non superiore allo stato di disoccupazione documentata dal lavoratore sospeso, fermo restando le limitazioni previste per i lavoratori a tempo determinato. Nel caso in cui le sospensioni siano riferite a frazione di mese, il contributo mensile del 20% lordo previsto, spetterà per tanti trentesimi quanti sono i giorni di calendario ricompresi nel periodo di sospensione cadente nello stesso mese. Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, congedi da maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi (R.O.L.). Il Contributo Integrativo spetterà una sola volta per i dipendenti la cui impresa abbia fatto richiesta e ottenuto il sostegno al reddito una volta nell’arco di un triennio. Il computo del periodo durante il quale non potrà farsi ricorso all’intervanto del fondo (triennio), dovrà effettuarsi a partire dal termine della sospensione che ha dato il diritto all’intervento del fondo stesso. Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e, per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise dal comitato di gestione del C.S. territorialmente competente previa autorizzazione dell’E.B.T.T. - Procedura e documentazione necessaria per la richiesta di intervento del fondo sostegno al reddito. a) - Comunicazione da parte dell’impresa al Centro di Servizio dell’E.B.T.T. Territorio competente L’impresa per permettere ai propri dipendenti di usufruire del contributo integrativo di sostegno al reddito di cui al punto C) dell’art. 3 dovrà darne tempestiva comunicazione alle O.O.S.S. dei 6 lavoratori ed alla associazione datoriale di comparto (Mod.Dip.C1) entro 7 giorni dopo la data di manifestazione dell’evento calamitoso. La comunicazione potrà essere inoltrata anche tramite fax. La richiesta dovrà essere inoltrata alle O.O.S.S. di categoria e alla associazione datoriale di riferimento, tramite il Centro Servizi dell’E.B.T.T. territorialmente competente (Mod.Dip.C2). La richiesta dovrà contenere il periodo di sospensione previsto per il ripristino dell’attività produttiva e il numero dei dipendenti interessati. Il Centro Servizi dovrà immediatamente trasmettere la richiesta presentata dall’azienda alle O.O.S.S. dei lavoratori e alla associazione imprenditoriale di riferimento. b) - Accordo sindacale L’accordo sindacale dovrà essere sottoscritto fra la parti sociali (Associazione di categoria datoriali di comparto e le O.O.S.S. dei lavoratori) entro 21 giorni dal manifestarsi dell’evento calamitoso. Tale accordo dovrà essere in seguito ratificato in sede di Commissione Paritetica per la Conciliazione delle controversie di lavoro, istituita presso il Centro Servizi territoriale, ovvero se questa non sia operante in sede di Commissione Paritetica Regionale così come costituita tra le parti sociali con accordo 6 febbraio 2002. La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata di norma entro 45 giorni dalla data di comunicazione di messa in sospensione. Sarà cura delle parti sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di copertura del fondo sostegno al reddito assegnato al C.S. territorialmente competente. L’accordo sindacale dovrà contenere, la firma del legale rappresentante e/o di persona delegata dall’azienda e del rappresentante di Filcams, Fisascat e Uiltucs provinciali. Sarà cura delle parti sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di copertura del fondo sostegno al reddito assegnato al C.S. territorialmente competente. c) - Prospetto lavoratori interessati alla sospensione (Mod.Dip.C3). d) - Copia della comunicazione della sospensione agli uffici pubblici competenti (Centro per l’Impiego) e) - Copia della comunicazione della sospensione ad ogni singolo lavoratore f) - Foglio presenze del periodo (il foglio presenze del periodo potrà essere fornito dall’azienda anche successivamente alla scadenza della sospensione). g) - Scheda aziendale (Mod.Dip.C4). h) - Dichiarazione di accettazione di ogni singolo dipendente (Mod.Dip.C5) da sottoscrivere dopo l’accordo sindacale e trasmessa alla segreteria del CS tramite le O.O.S.S. i) - Copia ultima busta paga dei lavoratori interessati. l) - Dichiarazione autorità competente da cui si rileva l’evento calamitoso (Comune, Vigili del fuoco, ecc.) Sarà cura del Centro Servizio, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni singolo lavoratore della quota di sostegno al reddito spettante. La documentazione di cui ai punti c), g) e l) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al momento della richiesta di messa in sospensione. La documentazione di cui ai punti d), e), f) e i) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al termine del periodo di sospensione. Liquidazione degli importi riconosciuti ai singoli dipendenti: la liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare nella scheda aziendale di cui alla precedente lettera g). La liquidazione avverrà al termine della sospensione, e al momento del completamento e presentazione di tutta la documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la documentazione dovrà essere inviata dalla segreteria del CS interessato all’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva. Per l’anno 2010 è possibile liquidare in itinere a cadenza mensile, per velocizzare le procedure all’INPS. 7 L’azienda provvederà a liquidare l’importo ai lavoratori interessati tramite la prima busta paga utile e previo impegno di inviare all’Ente Bilaterale copia della busta paga del dipendenti interessato attestante l’avvenuto pagamento. Se nel periodo di sospensione il rapporto di lavoro viene a qualsiasi titolo a cessare, l’importo riconosciuto a titolo di sostegno al reddito sarà quantificato in ragione del periodo di effettiva dipendenza. Sostegno al reddito nei casi previsti dalla lettera D) del precedente art. 3 (Borse di studio per i figli dei dipendenti Tale attività verrà gestita direttamente dall’Ente Regionale che si impegna a istituire per ogni anno a partire dal 2005 la quantità di borse di studio da erogare su tutto il territorio regionale. Per l’anno 2005 lo stanziamento previsto è di Euro 20.000,00 (ventimila euro). Il finanziamento potrà avvenire ricorrendo alla riserva costituita nell’apposito fondo iscritto a bilancio “sostegno al reddito”. Il Comitato Direttivo assolverà tale impegno stabilendo il numero, l’entità economica, le modalità e le condizioni di accesso alle borse di studio secondo criteri di valutazione che il Comitato Direttivo stesso assumerà annualmente. Tra i criteri che dovranno orientare le caratteristiche di tale prestazione si indicano come essenziali: a) Che i fruitori delle borse di studio siano dipendenti, e/o loro figli, in possesso di una anzianità minima di attività di lavoro subordinato nel settore turistico; b) Che le aziende delle quali si è dipendente siano in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale da almeno tre anni; c) Che le borse di studio siano previste per iscrizione al corso di studio, per conseguimento diploma, maturità, laurea in scuole tecniche, medie superiori e università pubbliche i cui indirizzi formativi siano attinenti al settore turistico; d) Che l’ammontare delle singole borse di studio sia proporzionale al grado di istituto scolastico a cui ci si iscrive e ai relativi attestati conseguiti (diploma, laurea, ecc.); e) Che siano adottate procedure istruttorie e di erogazione documentate. Art. 6 – Presentazioni a favore delle imprese – Condizioni – Riconoscimento economico e Procedure Partecipazione di sostegno al reddito nei casi previsti dalla lettera A) del precedente Art. 4, (sospensione di attività dovute ad eventi atmosferici eccezionali e calamità che provochino danni documentabili non ripristinabili nell’arco di una settimana lavorativa). Condizioni Il sostegno al reddito resta subordinato alle condizioni prescritte al punto 1 dell’art. 5 del presente regolamento e all’ottemperanza richiesta a carico dell’azienda. Riconoscimento economico in favore dell’azienda Partecipazione alle spese necessarie al ripristino dell’attività produttiva pari al 10% delle spese documentate e comunque per un importo non superiore a Euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00). 8 Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo sostegno al reddito e, per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise dal CS territorialmente competente previa autorizzazione dell’EBTT. Procedura e documentazione necessaria per richiesta di intervento 1 – Le richieste di intervento dovranno pervenire tramite l’azienda richiedente alla sede del Centro Servizi territorialmente competente dell’EBTT. (Mod..AZ..A1). 2 – Dichiarazione autorità competenti da cui rileva l’evento (Comune – Vigili del Fuoco, ecc.). 3 – Perizia danni. 4 – Copia delle fatture di acquisto o riparazione con l’indicazione di riferimento all’evento. 5 – Scheda aziendale (Mod.AZ..A2). Liquidazione degli importi riconosciuti alle imprese La liquidazione del contributo di partecipazione avverrà entro novanta giorni dal completamento e presentazione della documentazione occorrente indicata nei numeri precedenti tramite bonifico bancario emesso dall’Ente Bilaterale sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare sulla scheda aziendale di cui al punto 5. Tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell’importo dovrà essere inviata dalla segreteria del Centro Servizio interessato all’Ente Bilaterale. Partecipazione di sostegno al reddito nei casi previsti dalla lettera B) del precedente Art. 4, (casi di formazione di personale con contratto a termine o di lavoratori che hanno richiesto di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione) I due casi di intervento sono i seguenti: I°) sostegno al reddito a favore di imprese che assumono lavoratori con contratto a termine (stagionali, apprendisti, tempo determinato full time e part time). II°) sostegno al reddito a favore di imprese che assumono lavoratori assunti con diritto di precedenza. CASO I° - Trattamento economico Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari € 10,00 orarie forfetarie per le ore di formazione svolte all’interno di progetti finanziati dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano per la riqualificazione del personale e per l’acquisizione di competenze finalizzate all’inserimento lavorativo. - Documentazione da produrre Per il sostegno al reddito a favore di lavoratori con contratto a termine (stagionali, apprendisti, tempo determinato full time e part time) è necessario produrre i seguenti documenti: - Modello 71.11 fornito dall’azienda contenente i dati dell’azienda e il codice di iscrizione all’Ebtt, l’elenco dei lavoratori da formare, la durata dei contratti a termine, l’area professionale di inserimento e i dati bancari aziendali sui quali effettuare la liquidazione degli importi. - Copia del contratto a termine e busta paga del lavoratore Una volta raccolta tale documentazione sarà cura dell’Ebtt verificare attraverso il registro d’aula le presenze effettive del lavotore per quantificare le ore da indennizzare. Si precisa che qualora il lavoratore non abbia raggiunto il 70% di presenze, non avrà diritto all’attestato di frequenza e l’azienda non avrà diritto al sostegno al reddito. Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi (R.O.L.). Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e, per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di 9 intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise del comitato di gestione del Centro Servizi territorialmente competente e previa autorizzazione dell’E.B.T.T. Sarà cura della Sede Regionale o del Centro Servizi di riferimento, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni azienda della quota sostegno al reddito spettante. Liquidazione degli importi riconosciuti La liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare sul modello 71.11. La liquidazione avverrà a seguito del completamento del percorso formativo e successivamente alla presentazione di tutta la documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la documentazione dovrà essere inviata dalla segreteria del CS interessato alla sede regionale dell’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva. Per l’anno 2010 è possibile liquidare in itinere a cadenza mensile, per velocizzare le procedure all’INPS. CASO II° - Trattamento economico Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari al costo orario lordo aziendale del lavoratore assunto con diritto di precedenza nella riassunzione per le effettive ore di formazione svolte all’interno di progetti finanziati dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano per la riqualificazione del personale e per l’acquisizione di competenze finalizzate all’inserimento lavorativo. - Documentazione da produrre Per il sostegno al reddito a favore di lavoratori assunti con diritto di precedenza. è necessario produrre i seguenti documenti: - Modello 71.08 fornito dal lavoratore per l’iscrizione al corso di formazione contenente i dati del lavoratore, il titolo del corso di formazione e la sede di svolgimento. - Autocertificazione del lavoratore per esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione come previsto dal Ccnl. L’azienda per ricevere il sostegno al reddito dovrà produrre la seguente documentazione: - dichiarazione dell’avvenuta assunzione con diritto di precedenza del lavoratore contenente i dati aziendali, i dati del lavoratore, il titolo del corso di formazione e il centro servizi di svolgimento, le coordinate bancarie aziendali e il costo orario lordo aziendale del dipendente. - copia del contratto stipulato dall’azienda a favore del lavoratore e/o copia della comunicazione obbligatoria inviata al Centro per l’Impiego Una volta raccolta tale documentazione sarà cura dell’Ebtt verificare attraverso il registro d’aula le presenze effettive del lavoratore per quantificare le ore da indennizzare in base al costo lordo aziendale indicato. Si precisa che qualora il lavoratore non abbia raggiunto il 70% di presenze, non avrà diritto all’attestato di frequenza e l’azienda non avrà diritto al sostegno al reddito. Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi (R.O.L.). Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e, per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise del comitato di gestione del Centro Servizi territorialmente competente e previa autorizzazione dell’E.B.T.T. 10 Sarà cura della Sede Regionale o del Centro Servizi di riferimento, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni azienda della quota sostegno al reddito spettante. Liquidazione degli importi riconosciuti La liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’azienda avrà cura di comunicare. La liquidazione avverrà a seguito del completamento del percorso formativo e successivamente alla presentazione di tutta la documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la documentazione dovrà essere inviata dalla segreteria del CS interessato alla sede regionale dell’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva. Per l’anno 2010 è possibile liquidare in itinere a cadenza mensile, per velocizzare le procedure all’INPS. Art. 7 – Natura delle erogazioni. Le erogazioni dell’E.B.T.T. ai lavoratori di cui ai casi previsti alle lettera A) – C), hanno carattere di sussidio, evidentemente occasionale, per sopperire a concreti e documentati stati di bisogno. Le parti ritengono di evidenziare che tali erogazioni provengono da un Fondo formato anche da un contributo paritetico dei lavoratori; contributo derivante da prelievi effettuati su somme che hanno già scontato sia le ritenute previdenziali sia le ritenute fiscali. Tali erogazioni impegnano il solo E.B.T.T. ad intervenire nei casi indicati e con le modalità fissate dal presente regolamento nel limite delle disponibilità economiche previste dal Fondo Sostegno al Reddito. In caso di non accoglimento delle domande presentate dalle aziende, dalle O.O.S.S. e dai lavoratori, l’E.B.T.T. dovrà comunicarne i motivi alle imprese, ai lavoratori, ed alle O.O.S.S. entro trenta giorni dal ricevimento delle domande stesse. Art. 8 – Normativa di riferimento Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento da valere per il Fondo Sostegno al Reddito dell’E.B.T.T., si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL Settore Turismo 22 gennaio 1999, nel testo ufficiale sottoscritto in data 04 luglio 2001, al capo IV – Enti Bilaterali e dagli articoli dal 16 al 20 con relative premessa e dichiarazioni a verbale così come modificati dall’accordo di rinnovo del CCNL del 19/07/03. Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica entro il 30/11/05 per valutare le eventuali modifiche da apportare in base all’esperienza acquisita nel periodo di funzionamento e comunque qualora dovessero intervenire, da parte delle associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei dipendenti stipulanti il CCNL di riferimento, diverse regolamentazioni del Sostegno al Reddito. Firenze, 26 giugno 2008 Allegato: tabella riassuntiva interventi di sostegno al reddito 11 Casi di sostegno al reddito A favore dei dipendenti Sospensione al reddito dal lavoro e dalla retribuzione a seguito di processi i ristrutturazione aziendale nonché per permettere adeguamenti strutturali necessari. Sospensione al reddito da lavoro in casi di crisi strutturale/settor iale. Licenziamenti per riduzione del personale a seguito di processi di crisi, ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovute a eventi atmosferici eccezionali e calamità che provochino la sospensione dell’attività aziendale A favore delle imprese Borse di studio per figli dei dipendenti Sospensione di attività dovute ad eventi atmosferici e calamità naturali che provochino danni documentabili e non ripristinabili nell’arco di una settimana lavorativa Aziende con lavoratori a tempo determinato – stagionali, apprendisti o aziende che assumono lavoratori che hanno chiesto di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione 12