Allegato A

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Allegato A
File: sostegno reddito ufficiale
REGOLAMENTO PER PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO
Art. 1 – Soggetti interessati – ambiti di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a) A tutte le aziende iscritte alle associazioni firmatarie del C.C.N.L. TURISMO del 19.07.2003
in quanto tenute al versamento delle quote contrattuali a favore dell’E.B.T.T. al fine di
assicurarne il finanziamento e la conseguente operatività;
b) A tutte le aziende che versano le quote all’E.B.T.T. con riferimento ed in applicazione di
quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva settore turismo Federalberghi, Fipe,
Fiavet, Faita;
c) Ai lavoratori delle aziende di cui alle precedenti lettere assunti con contratto di lavoro
subordinato
Art. 2 – Dotazione del fondo sostegno al reddito
Ogni anno, in sede di presentazione del bilancio preventivo da parte del Comitato Direttivo
dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano, lo stesso Comitato provvederà, per ogni centro servizio, alla
delibera di stanziamento delle risorse per il sostegno al reddito per l’anno di pertinenza.
Al fine di soddisfare tutte le eventuali richieste di ricorso al sostegno al reddito, il centro servizi
interessato potrà proporre quantificazioni diversi e minori rispetto a quanto stabilito nei punti A, B,
C, D; dell’ Art. 3 e al punto A dell’art. 4. tali proposte dovranno essere autorizzate preventivamente
dall’Ente Regionale. Le richieste potranno essere esaudite fino a capienza stabilita.
Le somme eventualmente non utilizzate nell’anno di pertinenza andranno ad aumentare la dotazione
del fondo per gli anni successivi.
Eventuali splafonamenti rispetto alle risorse stabilite e preventivate per ogni centro servizio non
sono ammessi se non autorizzati espressamente e preventivamente dall’Ente Bilaterale.
Il ricorso al fondo di sostegno al reddito iscritto a bilancio regionale potrà avere luogo soltanto su
preventiva autorizzazione degli organi direttivi e solo successivamente all’eventuale esaurimento
delle risorse assegnate al C.S. per l’anno di pertinenza.
Art. 3 – Prestazione a favore dei dipendenti
Tramite le risorse finanziarie disponibili del fondo di cui al precedente art. 2 l’E.B.T.T. partecipa al
sostegno dei lavoratori dipendenti nelle seguenti circostanze:
A) Sospensione al reddito dal lavoro e dalla retribuzione a seguito di processi di
ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale nonché per permettere adeguamenti
strutturali necessari; Sospensione al reddito da lavoro in casi di crisi
strutturale/settoriale.
B) Licenziamenti per riduzione del personale a seguito di processi di crisi, ristrutturazione
e/o riorganizzazione aziendale;
C) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovute a eventi atmosferici eccezionali e
calamità che provochino la sospensione dell’attività aziendale;
D) Borse di studio per i figli dei dipendenti.
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Art. 4 – Prestazioni a favore delle imprese
Tramite le risorse finanziarie disponibili nella dotazione del fondo di cui al precedente art. 2
l’E.B.T.T. partecipa al sostegno al reddito delle imprese nelle seguenti circostanze:
A) Sospensione di attività dovute ad eventi atmosferici eccezionali e calamità che provochino
danni documentabili e non ripristinabili nell’arco di una settimana lavorativa.
B) Aziende con lavoratori a tempo determinato-stagionali, apprendisti o aziende che
assumono lavoratori che hanno chiesto di esercitare il diritto di precedenza nella
riassunzione
Art. 5 – Prestazioni a favore dei dipendenti – Condizioni – Trattamento economico e
Procedure
CONDIZIONI
Il sostegno al reddito previsto dalle precedenti lettere A), B), C), D), del precedente articolo 3
erogato dall’E.B.T.T. resta subordinato alle seguenti condizioni:
1. Imprese
L’impresa per avere diritto al sostegno al reddito del proprio personale dipendente dovrà dimostrare
di avere versato la quota di adesione all’E.B.T.T. da almeno tre anni dalla richiesta di intervento.
Possono altresì presentare richiesta di intervento al sostegno del reddito per i propri dipendenti le
imprese nei cui confronti l’obbligo del versamento sia iniziato da meno di tre anni e che abbiano
rilevato la gestione dell’azienda nel rispetto delle procedure previste dall’art. 2112 c.c.; in tal caso
per verificare l’avvenuto raggiungimento del previsto triennio di adesione che da diritto alle
prestazioni dell’E.B.T.T. dovrà farsi riferimento anche a quanto già versato allo stesso E.B.T.T.
dalle gestioni precedenti.
2. Dipendenti
Avranno diritto al sostegno al reddito:
a) I dipendenti a tempo indeterminato.
b) I dipendenti con contratto di inserimento e con contratto di apprendistato avranno diritto al
sostegno al reddito nei limiti previsti per i dipendenti a tempo indeterminato.
c) I dipendenti a tempo determinato usufruiranno del sostegno al reddito se il loro rapporto di
lavoro è stato stipulato per un periodo pari e/o superiore a tre mesi e comunque nel limiti del
periodo intercorrente fra la data di inizio della sospensione e la scadenza del contratto a
termine, fermo restando che tale periodo non potrà superare quello previsto per i dipendenti a
tempo indeterminato.
Il sostegno al reddito contemplato alla precedente lettera B) e D) del presente art. 3 non è
previsto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
d) Lavoratori a tempo parziale. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
tutti gli importi fissi eventualmente accordati come contributo di sostegno al reddito dovranno
essere riproporzionati al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di quaranta ore
settimanali.
e) Le prestazioni di cui alle lettere A) e C) non sono dovute se nel periodo interessato alla
sospensione il lavoratore svolge attività lavorativa a qualsiasi titolo presso altra azienda. Gli
importi verranno erogati in una unica soluzione al termine del periodo di sospensione
concordato.
TRATTAMENTO ECONOMICO E PROCEDURE
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Sostegno al reddito erogato nei casi previsti dalla lettera A) del precedente art. 3 (casi di
sospensione)
- Trattamento economico
Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari al 20% lordo della retribuzione tabellare
mensile. Andrà altresì escluso dal calcolo ogni eventuale importo erogato a titolo di superminimo
individuale; dovranno anche essere esclusi eventuali importi erogati a titolo di straordinario
forfettizzato.
Fermo restando la misura massima del contributo del 20% lordo qui sopra indicata, l’importo
erogato a titolo di sostegno al reddito, sommato alla indennità di disoccupazione, se percepita dal
dipendente sospeso, dovrà essere contenuto nella somma necessaria al raggiungimento del
massimale, minimo netto, previsto annualmente per la erogazione della C.I.G. Il contributo
integrativo di Sostegno al Reddito spetterà a partire dalla seconda settimana della messa in
sospensione per un massimo di mesi sei, (tale periodo potrà essere frazionato in non più di due
periodi) ferme restando le limitazioni previste per i lavoratori a tempo determinato.
Nel caso in cui le sospensioni siano riferite a frazione di mese, il contributo mensile del 20% lordo
previsto, spetterà per tanti trentesimi quanto sono i giorni di calendario ricompresi nel periodo di
sospensione cadente nello stesso mese.
Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i programmi di ristrutturazione
e riorganizzazione aziendale che, anziché alla sospensione del personale, abbiamo dato luogo ad
accordi che prevedano prestazioni lavorative ad orario ridotto.
Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione
eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di
maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi (R.O.L.).
Il contributo integrativo per i dipendenti la cui impresa abbia fatto richiesta e ottenuto il sostegno al
reddito spetterà una sola volta nell’arco del triennio.
Il computo del periodo durante il quale non potrà farsi ricorso all’intervento del fondo (triennio),
dovrà effettuarsi a partire dal termine della sospensione che ha dato diritto all’intervento del fondo
stesso.
Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e,
per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di
intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise del comitato di
gestione del Centro Servizi territorialmente competente e previa autorizzazione dell’E.B.T.T.
- Procedura e documentazione necessaria per la richiesta di intervento del fondo
sostegno al reddito.
a) - Comunicazione da parte dell’impresa al Centro di Servizio dell’E.B.T.T. competente per
territorio
L’impresa per permettere ai propri dipendenti di usufruire del contributo integrativo di sostegno al
reddito di cui al punto A) dell’art. 3 dovrà darne tempestiva comunicazione alle O.O.S.S. dei
lavoratori ed alla associazione datoriale di comparto, almeno 10 giorni prima la data di inizio della
sospensione. La comunicazione potrà essere inoltrata anche tramite fax.
La comunicazione dovrà essere inoltrata alle O.O.S.S. di categoria e alla associazione datoriale di
riferimento, tramite il Centro Servizi dell’E.B.T.T. territorialmente competente. (Mod.Dip.A1). la
richiesta dovrà contenere il periodo di sospensione previsto per la ristrutturazione e/o
riorganizzazione aziendale e il numero dei dipendenti interessati. Il Centro Servizi dovrà
immediatamente trasmettere la richiesta presentata dall’azienda alle O.O.S.S. dei lavoratori e alla
associazione imprenditoriale di riferimento. (Mod. Dip. A2).
b) - Accordo sindacale.
L’accordo sindacale dovrà essere sottoscritto fra la parti sociali (Associazione di categoria datoriale
di comparto e le O.O.S.S dei lavoratori) prima del provvedimento di sospensione e/o di
licenziamento. Tale accordo dovrà essere in seguito ratificato in sede di Commissione Paritetica per
la conciliazione delle controversie di lavoro, istituita presso il Centro Servizi territoriale, ovvero,
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ove questa non sia operante, in sede di Commissione Paritetica Regionale così come costituita tra le
parti sociali regionali con accordo del 6 febbraio 2002. La Commissione Paritetica di Conciliazione
sarà convocata di norma entro 45 giorni dalla data di comunicazione di messa in sospensione e/o
licenziamento. Sarà cura delle parti sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di
copertura del fondo sostegno al reddito di competenza del C.S. territorialmente competente.
L’accordo sindacale dovrà contenere, la firma del legale rappresentante e/o di persona delegata
dall’azienda, del rappresentante dell’Associazione di categoria datoriale e la firma dei componenti i
membri della R.S.A. , R.S.U. e/o del delegato sindacale d’impresa, là dove presenti, unitamente ai
rappresentanti di Filcams, Fisascat e Uiltucs provinciali.
c) - Prospetto lavoratori interessati alla sospensione (Mod.Dip.A3).
d) - Copia della comunicazione della sospensione agli uffici pubblici competenti (Centro per
l’Impiego).
e) - Copia della comunicazione della sospensione ad ogni singolo lavoratore.
f) - Foglio presenze del periodo (il foglio presenze del periodo potrà essere fornito
dall’azienda successivamente alla scadenza della sospensione).
g) - Scheda aziendale (Mod.Dip.A3).
h) - Copia busta paga dei lavoratori interessati.
i) - Dichiarazione di accettazione di ogni singolo dipendente da sottoscrivere dopo l’accordo
sindacale e trasmessa alla segreteria del CS tramite le O.O.S.S (Mod.Dip.A5).
Sarà cura del Centro Servizi, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere
all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni singolo lavoratore della quota sostegno
al reddito spettante.
La documentazione di cui ai punti c) e g) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al momento
della richiesta di messa in sospensione.
La documentazione di cui ai punti d), e), f) e h) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al
termine del periodo di sospensione.
Liquidazione degli importi riconosciuti ai singoli dipendenti:
la liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario
sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare nella scheda aziendale di cui alla precedente
lettera g). La liquidazione avverrà con al termine della sospensione e al momento del
completamento e presentazione di tutta la documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la
documentazione dovrà essere inviata dalla segreteria del CS interessato all’Ente Bilaterale per la
liquidazione definitiva.
Per l’anno 2010 è possibile liquidare in itinere a cadenza mensile, per velocizzare le procedure
all’INPS.
L’azienda provvederà a liquidare l’importo ai lavoratori interessati tramite la prima busta paga utile
e previo impegno di inviare all’Ente Bilaterale copia della busta paga del dipendente interessato
attestante l’avvenuto pagamento.
Se nel periodo di sospensione il rapporto di lavoro venisse a qualsiasi titolo a cessare, l’importo di
sostegno al reddito riconosciuto sarà quantificato in ragione del periodo di effettiva dipendenza.
Sostegno al reddito erogato nei casi previsti dalla lettera B) del precedente art. 3
(Licenziamenti per riduzione di personale)
- Trattamento economico
Il contributo economico “una tantum” in caso di licenziamento per riduzione di personale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio superiore a tre anni è pari al
50% lordo della retribuzione tabellare mensile.
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Se successivamente al licenziamento lo stato di disoccupazione del lavoratore resterà limitato ad un
periodo inferiore a tre mesi, non spetterà alcun contributo.
Le domande dei lavoratori, per il tramite delle O.O.S.S., dovranno essere trasmesse all’E.B.T.T.,
Centro Servizi territorialmente competente.
-
Procedura e documentazione necessaria per la richiesta di intervento del fondo
sostegno al reddito.
a) - Comunicazione da parte dell’impresa alle O.O.S.S. dei lavoratori ed all’E.B.T.T.
L’impresa per permettere ai propri dipendenti di usufruire del contributo integrativo di sostegno al
reddito di cui al punto B); dell’art. 3 dovrà darne comunicazione contestualmente alla notifica del
licenziamento al Centro Servizi territorialmente competente dell’Ebtt (Mod.Dip.B1). La
comunicazione potrà essere inoltrata anche tramite fax. La richiesta dovrà essere inoltrata alle
O.O.S.S. di categoria e alla associazione datoriale di riferimento, tramite il Centro Servizi
dell’E.B.T.T. territorialmente competente e dovrà contenere i nominativi dei lavoratori interessati,
la data di effettiva cessazione e le motivazioni (Mod.Dip.B2).
b) - Accordo sindacale
L’accordo sindacale dovrà essere sottoscritto fra le parti sociali (Associazione di categoria datoriale
di riferimento e le O.O.S.S dei lavoratori) entro 60 giorni dalla notifica del licenziamento. Tale
accordo dovrà essere in seguito ratificato in sede di Commissione Paritetica per la conciliazione
delle controversie di lavoro istituita presso il Centro Servizi territoriale, ovvero ove questa non sia
operante, in sede di Commissione Paritetica Regionale così costituita tra le parti sociali con accordo
6 febbraio 2002. la Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata di norma entro 60
giorni dalla data di comunicazione del licenziamento.
L’accordo sindacale dovrà contenere, la firma del legale rappresentante e/o di persona delegata
dall’azienda e del rappresentante dell’Associazione di categoria datoriale e la firma dei componenti
i membri della R.S.A., R.S.U. e/o del delegato sindacale d’impresa, là dove presenti, unitamente ai
presenti di Filcams, Fisascat e Uiltucs provinciali.
Sarà cura delle parti sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di copertura del
fondo sostegno al reddito assegnato al C.S. territorialmente competente.
c) - Prospetto lavoratori interessati al licenziamento (Mod.Dip.B3).
d) - Copia comunicazione del licenziamento agli uffici pubblici competenti (Centro per
l’Impiego).
e) - Copia della comunicazione di licenziamento di ogni singolo lavoratore.
f) - Scheda aziendale (Mod.Dip.B4).
g) - Dichiarazione di accettazione di ogni singolo dipendente (Mod.Dip.B5) da sottoscrivere
dopo l’accordo sindacale e trasmessa alla segreteria del CS tramite le O.O.S.S.
h) - Copia ultima busta paga dei lavoratori interessati.
i) - Documentazione rilasciata dal Centro per l’Impiego attestante il permanere dello stato
di disoccupazione fino a tre mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Sarà cura del Centro Servizio, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere
all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni singolo lavoratore della quota sostegno
al reddito spettante.
La documentazione di cui ai punti c), e) e f) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al momento
della richiesta di intervento.
La documentazione di cui ai punti d), g) e h) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al termine
della procedura di licenziamento.
Liquidazione degli importi riconosciuti ai singoli dipendenti:
Liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dell’E.B.T.T. al momento del
completamento e presentazione di tutta la documentazione indicata nei precedenti punti, tramite
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bonifico bancario sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare nella scheda aziendale di cui
alla precedente lettere f). La liquidazione avverrà al momento del completamento e presentazione di
tutta la documentazione richiesta alle precedenti lettere. Tale documentazione dovrà essere inviata
dalla segreteria del centro servizio interessato all’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva.
Per l’anno 2010 è possibile liquidare in itinere a cadenza mensile, per velocizzare le procedure
all’INPS.
L’azienda provvederà ad erogare l’importo “una tantum” ad integrazione delle competenze di fine
rapporto sotto la voce “altre somme – incentivazione all’esodo – quota E.B.T.T.” previo impegno
della stessa di inviare all’Ente Bilaterale copia della busta paga del dipendente interessato attestante
l’avvenuto pagamento.
Sostegno al reddito nei casi previsti della lettera C) del precedente art. 3, (Sospensione dal
lavoro per eventi atmosferici eccezionali e calamità)
- Trattamento economico.
Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari al 20% lordo della retribuzione tabellare
mensile. Pertanto andrà escluso dal calcolo ogni eventuale importo erogato a titolo di superminimo
individuale; dovranno anche essere esclusi eventuali importi erogati a titolo di straordinario
forfettizzato.
Fermo restando la misura massima del contributo del 20% lordo qui sopra indicata, l’importo
erogato a titolo di sostegno al reddito, sommato alla indennità di disoccupazione, se percepita dal
dipendente sospeso, dovrà essere contenuto nella somma necessaria al raggiungimento del
massimale, minimo netto, previsto annualmente per la erogazione della C.I.G. Il Contributo
Integrativo di sostegno al reddito spetterà a partire dalla seconda settimana della messa in
sospensione per un massimo di mesi due (non frazionabile) e comunque per un periodo non
superiore allo stato di disoccupazione documentata dal lavoratore sospeso, fermo restando le
limitazioni previste per i lavoratori a tempo determinato.
Nel caso in cui le sospensioni siano riferite a frazione di mese, il contributo mensile del 20% lordo
previsto, spetterà per tanti trentesimi quanti sono i giorni di calendario ricompresi nel periodo di
sospensione cadente nello stesso mese.
Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione
eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, congedi da maternità, congedi parentali,
festività, ferie e permessi (R.O.L.).
Il Contributo Integrativo spetterà una sola volta per i dipendenti la cui impresa abbia fatto richiesta
e ottenuto il sostegno al reddito una volta nell’arco di un triennio.
Il computo del periodo durante il quale non potrà farsi ricorso all’intervanto del fondo (triennio),
dovrà effettuarsi a partire dal termine della sospensione che ha dato il diritto all’intervento del
fondo stesso.
Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e,
per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di
intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise dal comitato di
gestione del C.S. territorialmente competente previa autorizzazione dell’E.B.T.T.
- Procedura e documentazione necessaria per la richiesta di intervento del fondo
sostegno al reddito.
a) - Comunicazione da parte dell’impresa al Centro di Servizio dell’E.B.T.T.
Territorio competente
L’impresa per permettere ai propri dipendenti di usufruire del contributo integrativo di sostegno al
reddito di cui al punto C) dell’art. 3 dovrà darne tempestiva comunicazione alle O.O.S.S. dei
6
lavoratori ed alla associazione datoriale di comparto (Mod.Dip.C1) entro 7 giorni dopo la data di
manifestazione dell’evento calamitoso. La comunicazione potrà essere inoltrata anche tramite fax.
La richiesta dovrà essere inoltrata alle O.O.S.S. di categoria e alla associazione datoriale di
riferimento, tramite il Centro Servizi dell’E.B.T.T. territorialmente competente (Mod.Dip.C2).
La richiesta dovrà contenere il periodo di sospensione previsto per il ripristino dell’attività
produttiva e il numero dei dipendenti interessati. Il Centro Servizi dovrà immediatamente
trasmettere la richiesta presentata dall’azienda alle O.O.S.S. dei lavoratori e alla associazione
imprenditoriale di riferimento.
b) - Accordo sindacale
L’accordo sindacale dovrà essere sottoscritto fra la parti sociali (Associazione di categoria datoriali
di comparto e le O.O.S.S. dei lavoratori) entro 21 giorni dal manifestarsi dell’evento calamitoso.
Tale accordo dovrà essere in seguito ratificato in sede di Commissione Paritetica per la
Conciliazione delle controversie di lavoro, istituita presso il Centro Servizi territoriale, ovvero se
questa non sia operante in sede di Commissione Paritetica Regionale così come costituita tra le parti
sociali con accordo 6 febbraio 2002. La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata di
norma entro 45 giorni dalla data di comunicazione di messa in sospensione. Sarà cura delle parti
sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di copertura del fondo sostegno al reddito
assegnato al C.S. territorialmente competente.
L’accordo sindacale dovrà contenere, la firma del legale rappresentante e/o di persona delegata
dall’azienda e del rappresentante di Filcams, Fisascat e Uiltucs provinciali.
Sarà cura delle parti sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di copertura del
fondo sostegno al reddito assegnato al C.S. territorialmente competente.
c) - Prospetto lavoratori interessati alla sospensione (Mod.Dip.C3).
d) - Copia della comunicazione della sospensione agli uffici pubblici competenti (Centro per
l’Impiego)
e) - Copia della comunicazione della sospensione ad ogni singolo lavoratore
f) - Foglio presenze del periodo (il foglio presenze del periodo potrà essere fornito
dall’azienda anche successivamente alla scadenza della sospensione).
g) - Scheda aziendale (Mod.Dip.C4).
h) - Dichiarazione di accettazione di ogni singolo dipendente (Mod.Dip.C5) da sottoscrivere
dopo l’accordo sindacale e trasmessa alla segreteria del CS tramite le O.O.S.S.
i) - Copia ultima busta paga dei lavoratori interessati.
l) - Dichiarazione autorità competente da cui si rileva l’evento calamitoso (Comune, Vigili
del fuoco, ecc.)
Sarà cura del Centro Servizio, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere
all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni singolo lavoratore della quota di
sostegno al reddito spettante.
La documentazione di cui ai punti c), g) e l) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al momento
della richiesta di messa in sospensione.
La documentazione di cui ai punti d), e), f) e i) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al termine
del periodo di sospensione.
Liquidazione degli importi riconosciuti ai singoli dipendenti:
la liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario sul
conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare nella scheda aziendale di cui alla precedente
lettera g). La liquidazione avverrà al termine della sospensione, e al momento del completamento e
presentazione di tutta la documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la documentazione
dovrà essere inviata dalla segreteria del CS interessato all’Ente Bilaterale per la liquidazione
definitiva.
Per l’anno 2010 è possibile liquidare in itinere a cadenza mensile, per velocizzare le procedure
all’INPS.
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L’azienda provvederà a liquidare l’importo ai lavoratori interessati tramite la prima busta paga utile
e previo impegno di inviare all’Ente Bilaterale copia della busta paga del dipendenti interessato
attestante l’avvenuto pagamento.
Se nel periodo di sospensione il rapporto di lavoro viene a qualsiasi titolo a cessare, l’importo
riconosciuto a titolo di sostegno al reddito sarà quantificato in ragione del periodo di effettiva
dipendenza.
Sostegno al reddito nei casi previsti dalla lettera D) del precedente art. 3 (Borse di studio per i
figli dei dipendenti
Tale attività verrà gestita direttamente dall’Ente Regionale che si impegna a istituire per ogni anno a
partire dal 2005 la quantità di borse di studio da erogare su tutto il territorio regionale.
Per l’anno 2005 lo stanziamento previsto è di Euro 20.000,00 (ventimila euro). Il finanziamento
potrà avvenire ricorrendo alla riserva costituita nell’apposito fondo iscritto a bilancio “sostegno al
reddito”.
Il Comitato Direttivo assolverà tale impegno stabilendo il numero, l’entità economica, le modalità e
le condizioni di accesso alle borse di studio secondo criteri di valutazione che il Comitato Direttivo
stesso assumerà annualmente. Tra i criteri che dovranno orientare le caratteristiche di tale
prestazione si indicano come essenziali:
a) Che i fruitori delle borse di studio siano dipendenti, e/o loro figli, in possesso di una
anzianità minima di attività di lavoro subordinato nel settore turistico;
b) Che le aziende delle quali si è dipendente siano in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale
da almeno tre anni;
c) Che le borse di studio siano previste per iscrizione al corso di studio, per conseguimento
diploma, maturità, laurea in scuole tecniche, medie superiori e università pubbliche i cui
indirizzi formativi siano attinenti al settore turistico;
d) Che l’ammontare delle singole borse di studio sia proporzionale al grado di istituto
scolastico a cui ci si iscrive e ai relativi attestati conseguiti (diploma, laurea, ecc.);
e) Che siano adottate procedure istruttorie e di erogazione documentate.
Art. 6 – Presentazioni a favore delle imprese – Condizioni – Riconoscimento economico e
Procedure
Partecipazione di sostegno al reddito nei casi previsti dalla lettera A) del precedente Art. 4,
(sospensione di attività dovute ad eventi atmosferici eccezionali e calamità che provochino
danni documentabili non ripristinabili nell’arco di una settimana lavorativa).
Condizioni
Il sostegno al reddito resta subordinato alle condizioni prescritte al punto 1 dell’art. 5 del presente
regolamento e all’ottemperanza richiesta a carico dell’azienda.
Riconoscimento economico in favore dell’azienda
Partecipazione alle spese necessarie al ripristino dell’attività produttiva pari al 10% delle spese
documentate e comunque per un importo non superiore a Euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00).
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Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo sostegno al reddito e, per
soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di
intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise dal CS
territorialmente competente previa autorizzazione dell’EBTT.
Procedura e documentazione necessaria per richiesta di intervento
1 – Le richieste di intervento dovranno pervenire tramite l’azienda richiedente alla sede del Centro
Servizi territorialmente competente dell’EBTT. (Mod..AZ..A1).
2 – Dichiarazione autorità competenti da cui rileva l’evento (Comune – Vigili del Fuoco, ecc.).
3 – Perizia danni.
4 – Copia delle fatture di acquisto o riparazione con l’indicazione di riferimento all’evento.
5 – Scheda aziendale (Mod.AZ..A2).
Liquidazione degli importi riconosciuti alle imprese
La liquidazione del contributo di partecipazione avverrà entro novanta giorni dal completamento e
presentazione della documentazione occorrente indicata nei numeri precedenti tramite bonifico
bancario emesso dall’Ente Bilaterale sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare sulla
scheda aziendale di cui al punto 5. Tutta la documentazione necessaria per la liquidazione
dell’importo dovrà essere inviata dalla segreteria del Centro Servizio interessato all’Ente Bilaterale.
Partecipazione di sostegno al reddito nei casi previsti dalla lettera B) del precedente Art. 4,
(casi di formazione di personale con contratto a termine o di lavoratori che hanno richiesto di
esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione)
I due casi di intervento sono i seguenti:
I°)
sostegno al reddito a favore di imprese che assumono lavoratori con contratto a termine
(stagionali, apprendisti, tempo determinato full time e part time).
II°)
sostegno al reddito a favore di imprese che assumono lavoratori assunti con diritto di
precedenza.
CASO I°
- Trattamento economico
Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari € 10,00 orarie forfetarie per le ore di
formazione svolte all’interno di progetti finanziati dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano per la
riqualificazione del personale e per l’acquisizione di competenze finalizzate all’inserimento
lavorativo.
- Documentazione da produrre
Per il sostegno al reddito a favore di lavoratori con contratto a termine (stagionali, apprendisti,
tempo determinato full time e part time) è necessario produrre i seguenti documenti:
- Modello 71.11 fornito dall’azienda contenente i dati dell’azienda e il codice di iscrizione
all’Ebtt, l’elenco dei lavoratori da formare, la durata dei contratti a termine, l’area
professionale di inserimento e i dati bancari aziendali sui quali effettuare la liquidazione
degli importi.
- Copia del contratto a termine e busta paga del lavoratore
Una volta raccolta tale documentazione sarà cura dell’Ebtt verificare attraverso il registro d’aula le
presenze effettive del lavotore per quantificare le ore da indennizzare. Si precisa che qualora il
lavoratore non abbia raggiunto il 70% di presenze, non avrà diritto all’attestato di frequenza e
l’azienda non avrà diritto al sostegno al reddito.
Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione
eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di
maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi (R.O.L.).
Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e,
per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di
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intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise del comitato di
gestione del Centro Servizi territorialmente competente e previa autorizzazione dell’E.B.T.T.
Sarà cura della Sede Regionale o del Centro Servizi di riferimento, una volta in possesso di
tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni
azienda della quota sostegno al reddito spettante.
Liquidazione degli importi riconosciuti
La liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario
sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare sul modello 71.11. La liquidazione avverrà a
seguito del completamento del percorso formativo e successivamente alla presentazione di tutta la
documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la documentazione dovrà essere inviata dalla
segreteria del CS interessato alla sede regionale dell’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva.
Per l’anno 2010 è possibile liquidare in itinere a cadenza mensile, per velocizzare le procedure
all’INPS.
CASO II°
- Trattamento economico
Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari al costo orario lordo aziendale del lavoratore
assunto con diritto di precedenza nella riassunzione per le effettive ore di formazione svolte
all’interno di progetti finanziati dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano per la riqualificazione del
personale e per l’acquisizione di competenze finalizzate all’inserimento lavorativo.
- Documentazione da produrre
Per il sostegno al reddito a favore di lavoratori assunti con diritto di precedenza. è necessario
produrre i seguenti documenti:
- Modello 71.08 fornito dal lavoratore per l’iscrizione al corso di formazione contenente i
dati del lavoratore, il titolo del corso di formazione e la sede di svolgimento.
- Autocertificazione del lavoratore per esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione
come previsto dal Ccnl.
L’azienda per ricevere il sostegno al reddito dovrà produrre la seguente documentazione:
- dichiarazione dell’avvenuta assunzione con diritto di precedenza del lavoratore contenente i
dati aziendali, i dati del lavoratore, il titolo del corso di formazione e il centro servizi di
svolgimento, le coordinate bancarie aziendali e il costo orario lordo aziendale del
dipendente.
- copia del contratto stipulato dall’azienda a favore del lavoratore e/o copia della
comunicazione obbligatoria inviata al Centro per l’Impiego
Una volta raccolta tale documentazione sarà cura dell’Ebtt verificare attraverso il registro d’aula le
presenze effettive del lavoratore per quantificare le ore da indennizzare in base al costo lordo
aziendale indicato. Si precisa che qualora il lavoratore non abbia raggiunto il 70% di presenze, non
avrà diritto all’attestato di frequenza e l’azienda non avrà diritto al sostegno al reddito.
Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione
eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di
maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi (R.O.L.).
Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e,
per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di
intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise del comitato di
gestione del Centro Servizi territorialmente competente e previa autorizzazione dell’E.B.T.T.
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Sarà cura della Sede Regionale o del Centro Servizi di riferimento, una volta in possesso di
tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni
azienda della quota sostegno al reddito spettante.
Liquidazione degli importi riconosciuti
La liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario
sul conto corrente che l’azienda avrà cura di comunicare. La liquidazione avverrà a seguito del
completamento del percorso formativo e successivamente alla presentazione di tutta la
documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la documentazione dovrà essere inviata dalla
segreteria del CS interessato alla sede regionale dell’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva.
Per l’anno 2010 è possibile liquidare in itinere a cadenza mensile, per velocizzare le procedure
all’INPS.
Art. 7 – Natura delle erogazioni.
Le erogazioni dell’E.B.T.T. ai lavoratori di cui ai casi previsti alle lettera A) – C), hanno carattere di
sussidio, evidentemente occasionale, per sopperire a concreti e documentati stati di bisogno. Le
parti ritengono di evidenziare che tali erogazioni provengono da un Fondo formato anche da un
contributo paritetico dei lavoratori; contributo derivante da prelievi effettuati su somme che hanno
già scontato sia le ritenute previdenziali sia le ritenute fiscali. Tali erogazioni impegnano il solo
E.B.T.T. ad intervenire nei casi indicati e con le modalità fissate dal presente regolamento nel limite
delle disponibilità economiche previste dal Fondo Sostegno al Reddito. In caso di non accoglimento
delle domande presentate dalle aziende, dalle O.O.S.S. e dai lavoratori, l’E.B.T.T. dovrà
comunicarne i motivi alle imprese, ai lavoratori, ed alle O.O.S.S. entro trenta giorni dal ricevimento
delle domande stesse.
Art. 8 – Normativa di riferimento
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento da valere per il Fondo Sostegno al Reddito
dell’E.B.T.T., si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL Settore Turismo 22 gennaio 1999, nel
testo ufficiale sottoscritto in data 04 luglio 2001, al capo IV – Enti Bilaterali e dagli articoli dal 16
al 20 con relative premessa e dichiarazioni a verbale così come modificati dall’accordo di rinnovo
del CCNL del 19/07/03.
Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica entro il 30/11/05 per valutare le eventuali
modifiche da apportare in base all’esperienza acquisita nel periodo di funzionamento e comunque
qualora dovessero intervenire, da parte delle associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei
dipendenti stipulanti il CCNL di riferimento, diverse regolamentazioni del Sostegno al Reddito.
Firenze, 26 giugno 2008
Allegato: tabella riassuntiva interventi di sostegno al reddito
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Casi di sostegno
al reddito
A favore dei
dipendenti
Sospensione al
reddito dal
lavoro e dalla
retribuzione a
seguito di
processi i
ristrutturazione
aziendale
nonché per
permettere
adeguamenti
strutturali
necessari.
Sospensione al
reddito da
lavoro in casi di
crisi
strutturale/settor
iale.
Licenziamenti
per riduzione del
personale a
seguito di
processi di crisi,
ristrutturazione
e/o
riorganizzazione
aziendale
Sospensione dal
lavoro e dalla
retribuzione
dovute a eventi
atmosferici
eccezionali e
calamità che
provochino la
sospensione
dell’attività
aziendale
A favore delle
imprese
Borse di studio
per figli dei
dipendenti
Sospensione di
attività dovute
ad eventi
atmosferici e
calamità naturali
che provochino
danni
documentabili e
non ripristinabili
nell’arco di una
settimana
lavorativa
Aziende con
lavoratori a
tempo
determinato –
stagionali,
apprendisti o
aziende che
assumono
lavoratori che
hanno chiesto di
esercitare il
diritto di
precedenza nella
riassunzione
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