Che cosa è il Nulla Osta Il Nulla Osta è l’autorizzazione a compiere interventi, impianti ed opere all’interno del Parco ed è disciplinato da: A. l’articolo 13 (Nulla osta) della Legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree naturali protette), che così recita: A. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all’albo del comune interessato e all’albo dell’Ente parco e l’affissione ha la durata di sette giorni. L’Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatesi per decorrenza dei termini. B. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. C. L’esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente parco ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco. D. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare per una sola volta di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta. B. l’articolo 20 (Concessione ed autorizzazione nell’area soggetta al piano del parco) della Legge regionale 24/1994 (Legge di istituzione dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli) come modificato dalla Legge regionale 62/2008, che così recita: A. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco è subordinato al preventivo nulla-osta dell’ente parco. Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 13 della L. 6 dicembre 1991 n. 394. B. Il nulla osta di cui al comma 2, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento della legislazione in materia in materia di boschi e terreni montani).