Che cosa è il Nulla Osta - Parco di Migliarino, San Rossore

Che cosa è il Nulla Osta
Il Nulla Osta è l’autorizzazione a compiere interventi, impianti ed opere all’interno del Parco ed è
disciplinato da:
A. l’articolo 13 (Nulla osta) della Legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree naturali protette),
che così recita:
A. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere
all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla
osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e
l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente
impugnabile, è affisso contemporaneamente all’albo del comune interessato e
all’albo dell’Ente parco e l’affissione ha la durata di sette giorni. L’Ente parco dà
notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli
determinatesi per decorrenza dei termini.
B. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte
delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio
1986, n. 349.
C. L’esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del
Consiglio direttivo dell’Ente parco ad un apposito comitato la cui composizione e la
cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.
D. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione
scritta al richiedente, può rinviare per una sola volta di ulteriori trenta giorni i termini
di espressione del nulla osta.
B. l’articolo 20 (Concessione ed autorizzazione nell’area soggetta al piano del parco) della
Legge regionale 24/1994 (Legge di istituzione dell’Ente Parco Migliarino San Rossore
Massaciuccoli) come modificato dalla Legge regionale 62/2008, che così recita:
A. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle
aree soggette al piano del parco è subordinato al preventivo nulla-osta dell’ente
parco. Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 13 della L. 6 dicembre 1991 n.
394.
B. Il nulla osta di cui al comma 2, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e
non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle
competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone
soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
(Riordinamento della legislazione in materia in materia di boschi e terreni montani).