capcampionamenti

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INDICE
art. 1 - Normative di riferimento ......................................................................................... 3
art. 2 - Oggetto dell’appalto ................................................................................................. 3
art. 3 - Caratteristiche del Servizio ..................................................................................... 3
art. 4 – Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro........................................................ 3
Art. 5 – Tesserino di riconoscimento ................................................................................. 4
art. 6 – Tutela dei diritti dei lavoratori ................................................................................ 4
art. 7 – Responsabilità ......................................................................................................... 4
art. 8 - Aggiudicazione ......................................................................................................... 5
art. 9 - Revisione dei prezzi ................................................................................................. 5
art. 10 – Imposte e tasse ...................................................................................................... 6
art. 11 – Referente responsabile ......................................................................................... 6
art. 12 - Fatturazione ............................................................................................................ 6
art. 13 – Controversie e clausola risolutiva espressa ....................................................... 7
art. 14 – Penalità, inadempimenti e modalità di contestazione ........................................ 7
art. 15 – Divieto di cessione e di subappalto ..................................................................... 8
art. 16 - Recesso................................................................................................................... 8
art. 17 – Risoluzione del contratto ...................................................................................... 8
art. 18 - Normativa antimafia ............................................................................................... 9
art. 19 - Liquidazione dell’appaltatore cambio ragione sociale........................................ 9
art. 20 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 ................................................................. 9
“Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” ....................................................... 9
art. 21 – Codice etico ........................................................................................................ 10
art. 22 - Controversie ........................................................................................................ 10
art. 23 - Accettazione del capitolato speciale ................................................................. 11
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art. 1 - Normative di riferimento
La presente gara verrà esperita con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari
vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. n° 163/2006 e smi, sulla base del presente
Capitolato Speciale e degli atti predisposti da questa Amministrazione.
art. 2 - Oggetto dell’appalto
La gara ha per oggetto la fornitura del servizio di indagini analitiche di laboratorio
relative alla gestione dell’Autocontrollo presso le cucine aziendali dell’Azienda Ospedaliera
della Provincia di Lodi dall’1.1.2010 al 31.12.2011, così come descritti nell’allegato n. 1.
I prelievi dei campioni dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente (Regolamento
CE n. 2073/2005 del 15 novembre 2005).
Tali prestazioni verranno effettuate presso presidi di Lodi, Casalpusterlengo, Codogno e
Sant'Angelo Lodigiano.
L’aggiudicazione avverrà in un unico lotto.
art. 3 - Caratteristiche del Servizio
La ditta aggiudicataria dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione
propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente capitolato. In ogni caso dovrà
adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del
contratto. Alla stessa competerà l’organizzazione del servizio, subordinatamente alle
esigenze operative e funzionali dell’Azienda Ospedaliera.
Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte della ditta
aggiudicataria o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo,
costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui la ditta aggiudicataria è stata
pienamente edotta e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta.
art. 4 – Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
L'Azienda Ospedaliera effettuerà le verifiche di competenza sulla ditta appaltatrice ed
eventuali subappaltatori relative all’idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 26
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008.
L’Azienda Ospedaliera fornirà le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare i lavoratori dell’impresa appaltatrice e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I Responsabili della ditta appaltatrice ed eventuali subappaltatori:
- coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
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-
coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
Il datore di Lavoro dell’Azienda Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
con l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), allegato n°
4, riportante le misure adottate per eliminare o, dove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze.
Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs.
81/2008.
A tale scopo la ditta partecipante dovrà trasmettere nella documentazione tecnica, il
documento di valutazione dei rischi, ex art. 17 del D.L. 81/2008 relativo al servizio oggetto
dell’appalto.
Altresì dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale.
Art. 5 – Tesserino di riconoscimento
Ai sensi dell’art. 6 della L. 3/8/2007 n. 123 il personale dell’Impresa aggiudicataria che, per
eseguire il contratto entra nelle sedi dell’Azienda Ospedaliera dovrà essere munito e dovrà
esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
art. 6 – Tutela dei diritti dei lavoratori
L’Azienda Ospedaliera si impegna a garantire le condizioni di lavoro connesse con la
sicurezza e la salute del lavoratore per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 7) del
D.L. 81/2008.
Il servizio di cui al presente capitolato dovrà essere svolto nel rispetto delle normative e
disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di tutela dei diritti sindacali e di
rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale della ditta
aggiudicataria.
art. 7 – Responsabilità
Il servizio oggetto del presente contratto verrà svolto con esclusiva organizzazione,
responsabilità e rischio della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli
infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.
L’Azienda Ospedaliera sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla
gestione dei servizi appaltati, per la quale risponderà solo ed esclusivamente la ditta
aggiudicataria la quale unicamente sarà responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi
natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque,
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nell’esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque
persona e/o a qualsiasi cosa.
La ditta aggiudicataria si impegnerà pertanto alla pronta riparazione dei danni stessi o, in
mancanza, al loro risarcimento e ad esonerare l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi
responsabilità al riguardo.
Qualora la ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa
nel primitivo stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Azienda
Ospedaliera sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico della/e ditta/e
aggiudicataria/e, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed irrogando una
penale corrispondente, al massimo, al 10% dell’importo del danno.
art. 8 - Aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata, in un unico lotto, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006,
cioè al prezzo più basso.
L’offerta dovrà contenere il prezzo, al netto di IVA, in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà
ritenuto valido quello scritto in lettere.
Tali costi si intendono comprensivi di tutte le spese che la ditta dovrà sostenere al fine di
garantire il servizio in oggetto, con la sola esclusione dell'I.V.A..
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora
risultasse remunerativa per l'Azienda.
La delibera di aggiudicazione adottata dall'Azienda sarà immediatamente vincolanti per la
ditta aggiudicataria.
Sarà fatta salva la possibilità di recesso da parte del fornitore, non prima comunque che
l'Amministrazione abbia stipulato un nuovo contratto.
art. 9 - Revisione dei prezzi
Il prezzo di aggiudicazione s’intende fisso e invariabile per la durata contrattuale, fatta salva
la possibilità di una sua revisione periodica ai sensi dell’ art.7, comma 4 lett. c) e comma 5 e
dell’ art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si precisa che eventuali revisioni al rialzo dei prezzi saranno ammesse solo a decorrere dal
secondo anno. Il canone sarà adeguato nella misura della variazione percentuale degli
indici di riferimento accertati per l’anno precedente dall’ ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati ( FOI ). La revisione avverrà a seguito d’istruttoria condotta
dall’U.O. Approvvigionamenti ed Economato.
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La richiesta di revisione, corredata dalla documentazione e certificazione giustificativa
dell’aumento, dovrà essere inoltrata all’ U.O. Approvvigionamenti ed Economato mediante
lettera raccomandata A.R. nei tre mesi antecedenti la scadenza annuale.
Sarà quindi onere della ditta aggiudicataria inviare alla suddetta Unità Operativa
circostanziata e documentata richiesta.
In ogni caso le revisioni prezzi saranno riconosciute esclusivamente per i periodi contrattuali
successivi all’inoltro delle richieste di evasione.
art. 10 – Imposte e tasse
L’IVA è a carico dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi.
Il verbale di aggiudicazione adottato dall’Azienda Ospedaliera terrà luogo di contratto, ai
sensi della LR n° 14/1997 e smi, e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R.
24/6/1986 n° 131 parte II° art. 1, lettera b.
art. 11 – Referente responsabile
La ditta aggiudicataria dovrà designare una persona, con funzioni di “Referente
Responsabile”, a cui l’Azienda Ospedaliera dovrà fare riferimento ed il cui nominativo dovrà
essere segnalato al Responsabile del procedimento.
Il compito del Referente Responsabile sarà quello di controllare l’esatto e corretto
adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto.
Il Referente Responsabile dovrà fornire il proprio recapito telefonico, il proprio numero di
cellulare e di fax, così da poter essere contattato dall’Azienda Ospedaliera ogni qualvolta si
rendesse necessario.
In caso di assenza o di impedimento del Referente, la ditta dovrà provvedere alla sua
sostituzione immediata.
art. 12 - Fatturazione
Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a: AZIENDA OSPEDALIERA DELLA
PROVINCIA DI LODI - Piazza Ospitale, n. 10 – 26900 Lodi, con l’indicazione dei servizi
prestati e del periodo di riferimento.
L’importo del servizio verrà corrisposto in rate mensili di uguale importo.
Il pagamento dei servizi avverrà su presentazione di regolare fattura, a mezzo mandato,
entro 90 gg. dalla data di ricevimento delle fatture stesse.
Si fa presente che la Regione Lombardia, con nota del 12.03.08 prot. - H1.2008.0011104 ha
comunicato di aver incaricato Finlombarda S.p.A. di procedere al pagamento diretto dei
fornitori di beni e servizi.
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Per comprovare la regolarità della propria posizione contributiva, la ditta aggiudicataria
dovrà inviare, allegata alla fattura, copia del proprio DURC.
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo dell'istituto di credito presso il quale
l'Azienda provvederà ad effettuare il pagamento della fattura emessa.
Il saggio di interesse applicabile all’eventuale superamento dei termini di pagamento
concordati, dovrà essere pari al tasso legale d’interesse di cui all’art. 1284 c.c.
Il committente, Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, non potrà aderire a richieste di
cessioni di credito né ad emissione di mandati di pagamento a favore di soggetti diversi
dall’aggiudicatario, salve le norme vigenti in materia di cessione di credito a favore di Enti
Pubblici.
art. 13 – Controversie e clausola risolutiva espressa
Insorgendo controversie, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi
di eseguire le disposizioni che l'Azienda Ospedaliera darà a mezzo dei propri uffici.
L'Azienda Ospedaliera si riserva di risolvere, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., il contratto del
servizio in oggetto in caso di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente
capitolato.
Saranno in particolare ritenute inosservanze contestabili ai fini della risoluzione del
contratto, tra le altre:
 inosservanza dei protocolli di lavoro;
 inadempienze relative alla sicurezza.
In caso di inosservanza, l'Azienda Ospedaliera invierà richiamo scritto motivato mediante
lettera racc. con ricevuta di ritorno; dopo il terzo richiamo scritto l'Azienda Ospedaliera potrà
procedere alla risoluzione del contratto fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti
dall'Azienda Ospedaliera e la perdita della cauzione definitiva.
art. 14 – Penalità, inadempimenti e modalità di contestazione
In caso di inadempimento o non esatto adempimento, o ritardo nell’adempimento delle
obbligazioni di cui al presente capitolato, l’Azienda Ospedaliera avrà la potestà di applicare,
previa contestazione mediante raccomandata a.r., una penale di valore da un minimo di
Euro 250,00 sino ad un massimo di Euro 500,00 in relazione all’inadempimento rilevato.
Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto.
Le penali, previa contestazione scritta o verbale, andranno direttamente in detrazione sulla
fattura del mese successivo alla contestazione.
L’Azienda Ospedaliera potrà comunque in ogni caso richiedere risarcimento del maggiore
danno.
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L’Azienda Ospedaliera potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 C.C. (clausola
risolutiva espressa) alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

in caso di negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, quando siano di
gravità tale da compromettere la regolarità del servizio (a titolo indicativo non esaustivo:
interruzione del servizio senza giustificato motivo, reiterate inosservanze delle norme di
legge e/o di norme contrattuali);

in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva
dell’ Azienda Ospedaliera;

dopo n° 3 contestazioni formali nell’arco del medesimo anno contrattuale, per le quali
non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della ditta aggiudicataria;

l’applicazione di n° 2 penali di valore pari ad Euro 500,00 nel corso del medesimo
anno contrattuale danno titolo all’Azienda Ospedaliera a richiedere la risoluzione del
contratto.
Nell’ipotesi di risoluzione, l’Azienda Ospedaliera avrà diritto di affidare a terzi la parte
rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell’aggiudicataria inadempiente, su cui
graveranno, tra l’altro, i costi del riaffidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso.
L’esecuzione in danno non esimerà la ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali
in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la
risoluzione.
art. 15 – Divieto di cessione e di subappalto
La ditta aggiudicataria non potrà cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, l’intero
servizio ovvero parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda
Ospedaliera, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e perdita della cauzione definitiva
nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.
art. 16 - Recesso
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di modifiche
sostanziali o conseguenti l’emanazione di norme nazionali o regionali, che possano
ripercuotersi sull’organizzazione dell’Azienda Ospedaliera stessa.
L’Azienda Ospedaliera si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora, a
seguito di nuove disposizioni organizzative, fosse in grado di gestire in proprio tutto o parte
del servizio appaltato, dandone preavviso alla ditta aggiudicataria almeno trenta (30) giorni
prima.
art. 17 – Risoluzione del contratto
L’Azienda Ospedaliera ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) in qualunque momento dell’esecuzione per motivi di pubblico interesse, avvalendosi
della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C., tenendo indenne l’aggiudicatario delle
spese sostenute, dei lavori o forniture eseguiti e dei mancati guadagni;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e
delle condizioni contrattuali;
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c) in caso cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
d) nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell’Azienda Ospedaliera;
e) nei casi di morte dell’aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia
motivo determinante di garanzia;
f) nel caso di ritardo nell’esecuzione del servizio, qualora la/e ditta/e aggiudicataria/e non
adempia/no nei termini prescritti, malgrado raccomandata A/R di diffida all’adempimento;
g) dopo tre contestazioni scritte (di cui all’art. 13).
Nei casi di cui alle lettere a), b), d), f), g) l’Azienda Ospedaliera provvede ad inoltrare
formale disdetta con preavviso di giorni 30, dalla conoscenza della causa di risoluzione
contrattuale, a mezzo di lettera raccomandata.
In conseguenza della risoluzione contrattuale, l’Azienda Ospedaliera si riserva di
aggiudicare la presente fornitura al secondo miglior offerente, con imputazione delle ulteriori
e maggiori spese al primo offerente e conseguente azione di risarcimento danni.
I maggiori oneri che verranno sostenuti, saranno addebitati all’aggiudicatario con il quale
il contratto è stato risolto.
L’Azienda Ospedaliera recupererà tale maggior spesa dal deposito cauzionale costituito
dall’appaltatore e, se del caso, anche dei crediti dallo stesso vantati per la fornitura svolta
sino alla risoluzione del contratto.
art. 18 - Normativa antimafia
L’esecuzione del presente contratto sarà subordinata all’acquisizione - da parte dell’Azienda
Ospedaliera - della documentazione prefettizia prevista dal D. Lgs. 8 agosto 1994 n° 490 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla
legge, l’Azienda Ospedaliera chiederà l’annullamento della aggiudicazione e
l’incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.
art. 19 - Liquidazione dell’appaltatore cambio ragione sociale
In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della
ragione sociale, l‘Azienda Ospedaliera avrà diritto di pretendere la continuazione del
contratto da parte dell’eventuale nuova ditta subentrante, quanto di pretendere lo
scioglimento del contratto.
art. 20 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03
“Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al
comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle Ditte
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partecipanti saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi per le
finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività
contrattuale e la scelta del contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed
all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione; per la ditta aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai
sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e
con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche, tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o
inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del responsabile del trattamento ovvero
direttamente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, con sede in Lodi
– Piazza Ospitale n. 10, titolare del trattamento.
art. 21 – Codice etico
L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi ha adottato, nel rispetto delle linee guida
regionali contenute nella DGR VII/3776 del 13 dicembre 2006, il Codice Etico
Comportamentale costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo.
Nel Codice Etico vengono definiti i valori e i principi ai quali deve uniformarsi il
comportamento dei soggetti che in essa operano e che con essa interagiscono.
Gli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura dovranno dichiarare di
aver preso visione del Codice Etico pubblicato sul sito www.ao.lodi.it e di accettarne i
contenuti, impegnandosi altresì ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici
in esso contenuti.
L’inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Etico costituirà
causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l’obbligo per l’inadempiente al
risarcimento del danno.
art. 22 - Controversie
Per ogni controversia è competente il Foro di Lodi.
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art. 23 - Accettazione del capitolato speciale
Il presente Capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante
della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed
incondizionata di tutte le clausole e condizioni sopra dette.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia a quanto previsto
dal regolamento di gara, dalla legislazione vigente in materia e dal Codice civile.
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