Tra la Società <società, committente>, con sede in <sede della società>, via <via>, n. <num.
civico>, iscritta presso la Camera di Commercio di <comune camera comm.> al n. <num.
registro imprese> del Registro delle imprese, codice fiscale n. <codice fiscale>, partita IVA n.
<partita IVA>, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore <legale rappresentante>
(oppure nella persona di <nominativo rappr. della società>, giusta i poteri conferiti dal Consiglio
di Amministrazione in data <data>), di seguito indicata come «Committente», da una parte
e
la SIPRA, con sede in <sede della SIPRA>, via <via>, n. <num. civico>, iscritta presso la
Camera di Commercio di <comune camera comm.> al n. <num. registro imprese> del Registro
delle imprese, codice fiscale n. <codice fiscale>, partita IVA n. <partita IVA>, nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore <legale rappresentante> come «SIPRA», dall'altra parte
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto - 1. Con il presente incarico il Committente conferisce, a suo nome e per suo
conto, alla SIPRA di provvedere all'acquisto degli spazi pubblicitari necessari per divulgare i
messaggi promozionali, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
contratto.
Art. 2 - Condizioni dell'inserzione - 1. La pubblicità deve rispettare le seguenti condizioni:
- Pubblicazione
- Edizione
- Spazio
- Tariffa
- Sconto
- Prezzo netto
- Importo
- Condizioni di pagamento.
Art. 3 - Condizioni generali dell'attività SIPRA - 1. L'incarico di cui al presente contratto
s'intende irrevocabile da parte del Committente per 30 giorni dalla data in cui è pervenuto alla
SIPRA.
2. L'incarico è cedibile da parte della SIPRA, fermo restando che la pubblicità deve essere
eseguita così come ordinata, e non è cedibile dal Committente. Nel caso di cessione dell'azienda
del committente o di successione, il cessionario o l'avente causa subentrano in tutti i diritti e gli
obblighi derivanti dal presente incarico, salvo il diritto della SIPRA di risolvere il contratto entro
15 giorni dalla notifica dell'avvenuta cessione o successione.
3. Le disposizioni ed il materiale (testi, cliches, flani ecc. ) per le inserzioni dovranno pervenire
alla SIPRA secondo il termine fissato nell'ordine.
4. Qualora l'ordine non possa effettuarsi a causa del mancato o ritardato invio delle disposizioni
o del materiale il committente è tenuto ugualmente a corrispondere l'importo integrale
dell'ordine.
5. La pubblicazione delle inserzioni è subordinata all'approvazione insindacabile della SIPRA ed
alle esigenze redazionali e tipografiche.
6. La mancata pubblicazione per le cause di cui sopra comporta comunque il rispetto del presente
ordine, per cui il Committente è tenuto alla sostituzione dei testi eventualmente non approvati o
la SIPRA è autorizzata a pubblicare sul primo numero raggiungibile le inserzioni non pubblicate
per esigenze redazionali e tipografiche.
7. La SIPRA non è vincolata da prescrizioni di collocamento o da date di periodicità delle
inserzioni, né è tenuta a sospendere o sostituire inserzioni già disposte. Eventuali variazioni nella
pubblicazione delle inserzioni non danno diritto alla risoluzione dell'ordine né ad indennizzi di
sorta.
8. Variazioni nel formato, nel numero delle pagine, nella tiratura, eventuali sequestri o mancate
spedizioni o diminuzioni non danno diritto a ripetizioni delle inserzioni o diminuzioni di prezzo.
Qualora una o più pubblicazioni venissero sospese o cessassero di essere gestite dalla SIPRA,
l'ordine resta valido per le rimanenti pubblicazioni contemplate nel presente incarico.
9. Il materiale per le inserzioni, se non richiesto in restituzione, sarà distrutto un anno dopo
l'ultima pubblicazione.
Art. 4 - Pagamenti - 1. Salvo diversi speciali patti scritti, il Committente dovrà effettuare i
pagamenti presso la cassa della SIPRA od a persona dalla stessa munita di regolare mandato,
entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Trascorsi 30 giorni dal termine di pagamento,
la SIPRA, salvo restando la sua facoltà di agire in via giudiziaria per il recupero del suo credito,
potrà compiere tutte le azioni per salvaguardare i propri diritti.
2. Le spese di bollo e registro dell'ordine, in caso d'uso per imposte, tasse e soprattasse, gravanti
sulla pubblicità, quelle eventuali d'incasso fra cui lo sconto e gli interessi di mora, nonché quelle
speciali, sono a carico del committente e saranno da lui pagate a presentazione fattura.
3. La tariffa prevista nel presente contratto potrà essere variata con un preavviso di 3 mesi, per la
parte che non ha avuto esecuzione, in caso di aumento nei costi delle materie prime, della mano
d'opera ecc. verificatesi dopo la fissazione della tariffa.
4. Nel caso di aumento della tariffa, a norma del comma precedente, è riconosciuta
all'inserzionista:
- la facoltà di diminuire lo spazio pubblicitario impegnato al fine di non aumentare il budget da
lui preventivato;
- la facoltà di recedere dal contratto per la parte non ancora eseguita.
5. In caso di esercizio della facoltà di recesso, da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata da
inoltrarsi a pena di decadenza entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della nuova tariffa,
l'inserzionista è tenuto a rimborsare gli sconti e abbuoni di cui abbia già beneficiato
proporzionalmente allo spazio già utilizzato.
Art. 5 - Responsabilità - 1. Il committente terrà la SIPRA indenne da ogni responsabilità verso il
Fisco ed i terzi in genere, in dipendenza della pubblicità oggetto del presente ordine, rilevandola
altresì da ogni azione in proposito.
2. La SIPRA risponde per mancate inserzioni, errori di stampa, difettosa riproduzione di testi od
illustrazioni solo nel caso di gravi errori di rilevante pregiudizio per il committente e questi potrà
pretendere la ripetizione dell'avviso escluso ogni altro risarcimento. Se il committente rinuncia
alla ripetizione dell'avviso non ha diritto a diminuzione di prezzo.
Art. 6 - Esclusiva - 1. Non sono ammesse clausole di esclusiva o divieti di pubblicità nei
confronti dei concorrenti.
Art. 7 - Ordine - 1. L'ordine non eseguito nel termine stabilito per causa di forza maggiore dà
diritto al committente di chiedere il rimborso degli importi anticipati o depositati che eccedano il
costo della pubblicità già eseguita senza altro diritto a danni o risarcimenti di sorta.
Art. 8 - Autodisciplina - 1. Il committente dichiara di accettare senza riserve il Codice di
autodisciplina pubblicitaria che sa essere obbligatorio e vincolante anche per il mezzo. Dichiara
di accettare inoltre la competenza del Comitato di accertamento e del Giurì, impegnandosi a
conformarsi in via definitiva alle decisioni di quest'ultimo anche in ordine all'eventuale
pubblicazione delle decisioni stesse.
Art. 9 - Controversie - 1. Per qualsiasi contestazione comunque dipendente dal presente ordine,
come pure in ipotesi di continenza o di connessione di cause, ove la SIPRA sia convenuta, è
esclusivamente competente il Foro di Torino.
2. Qualora, nelle contestazioni di cui alla prima parte del presente articolo, la SIPRA sia attrice,
essa potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello territoriale del proprio ufficio o sede
od a quello del domicilio del convenuto.
<luogo>, lì <data>
Il Committente
<il committente>
La Società
<rappr. della società>