Modulistica convenzione art. 11 co. 1, 2 e 3

Modulistica Convenzioni
art. 11 co. 1, 2 e 3 - L. 68/99
Assessorato alle Politiche del Lavoro
CONVENZIONE
PER LA DETERMINAZIONE DI UN PROGRAMMA D’INSERIMENTO
LAVORATIVO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO GRADUALE
DEGLI OBIETTIVI OCCUPAZIONALI
PREVISTI DALLA LEGGE N. 68 del 12 MARZO 1999 art. 11 co. 1, 2 e 3

vista la Legge N. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, che ha riformato la
disciplina del collocamento dei disabili introducendo il principio dell’inserimento mirato;

visto in particolare l’art. 11 della suddetta legge, che prevede la possibilità di stipulare da parte degli
Uffici competenti convenzioni con i datori di lavoro, obbligati e non, aventi ad oggetto la determinazione
di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla L. 68/99;

considerato che il co. 2 del medesimo art. 11 della L. 68/99 consente, nell’ambito della convenzione di
programmazione degli inserimenti, di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da
assumere, la previsione di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratti a
termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

considerato che con il sistema delle convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità
delle assunzioni mirate, al fine di consentire da un lato ai lavoratori disabili un avviamento confacente
alle caratteristiche professionali e umane, dall’altro lato ai datori di lavoro una sostenibile progressione
quali quantitativa degli inserimenti e una ottimizzazione dell’apporto lavorativo di questi ultimi;

dato atto che la stipula della presente convenzione consente l’accesso alle agevolazioni previste dalla
L. 68/99 ove ne ricorrano i requisiti e nei limiti degli stanziamenti previsti;

preso atto delle Linee Guida per la stipula delle convenzioni L. 68/99, deliberate dalla Commissione
Provinciale per il Lavoro ed approvate con deliberazione di Giunta Provinciale N. 92 del 15 /02 /2011 ;
tra
la Provincia di Napoli (di qui in poi denominata “la Provincia”), con sede in Napoli, Piazza Matteotti N. 1
rappresentata dal Dr. ____________________________________________ in qualità di Dirigente p.t. dell’Ufficio
Specialistico SPI – Collocamento Mirato Obbligatorio
e
la _____________________________________________________ (di qui in poi denominato “il datore di lavoro”),
con sede legale in __________________________ via ________________________________________________ ,
CAP ___________
P. IVA/C.F. ________________________________
tel ____________________ , fax ____________________ , email ________________________________________ ,
rappresentata dal Dr./Sig. _________________________________________ , in qualità di legale rappresentante
Modulistica Convenzioni
art. 11 co. 1, 2 e 3 - L. 68/99
Assessorato alle Politiche del Lavoro
Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.
IL DATORE DI LAVORO A FINI DELLA PRESENTE CONVENZIONE DICHIARA:
che l’azienda ha in totale N. |__|__|__|__|__|
che i dipendenti attualmente in forza nella Provincia di Napoli, su cui si calcola la quota di riserva, sono in
totale N. |__|__|__|__|__|
che il datore di lavoro, in quanto soggetto alle disposizioni della Legge 68, ha ottemperato all'obbligo di invio
del prospetto riepilogativo previsto dall’art.9, co. 6, della L. 68/99, che costituisce parte integrante del
presente documento in quanto allegato, oppure in quanto già in possesso del Servizio di collocamento;
 che il datore di lavoro non è soggetto ad obblighi occupazionali;
 che l’azienda ha tra 15-35 dipendenti;
 che l’azienda ha tra 36-50 dipendenti;
 che l’azienda ha oltre 50 dipendenti;
 che in base al prospetto riepilogativo presentato, risulta che il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze
|__|__|__| lavoratori disabili pari al |__|__|__| della quota d'obbligo prevista dalla L. 68/99 e che il numero di
lavoratori disabili di cui all'art. 1, co. 1, L. 68/99 per i quali risulta obbligato all'assunzione è di |__|__| unità;
Tale programma mira alla copertura  TOTALE  PARZIALE delle scoperture così come rilevate dal
prospetto informativo. Pertanto, il datore di lavoro si impegna ad adempiere all’obbligo previsto dalla
presente legge secondo il seguente programma:
PROGRAMMA
INSERIMENTO
INSERIMENTI N°
ENTRO IL
MANSIONI
UNITA' OPERATIVA
INSERIMENTI N°
MODALITA'
AVVIAMENTO
TIPOLOGIA DI
NUMERICO
INSERIMENTO
SCELTA NOMINATIVA
Modulistica Convenzioni
art. 11 co. 1, 2 e 3 - L. 68/99
Assessorato alle Politiche del Lavoro
Di norma la distribuzione delle assunzioni nell’arco del periodo avverrà dividendo il numero di scoperture per
il numero di anni.
L’Azienda intende inoltre avvalersi di (barrare sinteticamente le modalità prescelte):
 Periodi di prova più ampi
 Assunzione con contratto di lavoro a termine
 Facoltà di scelta nominativa
 Deroga alla durata ed ai limiti di età per i contratti di inserimento e di apprendistato
Tipologie di assunzione e condizioni della convenzione:
N. |__|__| unità a tempo indeterminato full-time
N. |__|__| unità a tempo indeterminato part-time
N .|__|__| unità a tempo determinato full time
N. |__|__| unità a tempo determinato part-time
N. |__|__| unità in apprendistato
N. |__|__| unità con contratto di inserimento
N. |__|__| unità con erogazione di interventi formativi
N. |__|__| unità con tirocini formativi finalizzati all’assunzione entro il _____________
N. |__|__| unità per cui sono previste altre forme di inserimento (specificare) __________________________
La facoltà di scelta nominativa (possibile esclusivamente nell’ambito della convenzione), deve essere
improntata a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti,
tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.
Per l’estrazione dei nominativi da parte del servizio competente si terrà conto:
 della residenza vicina alla sede di lavoro (onde evitare eccessivi e faticosi spostamenti)
 di ulteriori requisiti per specifiche professionalità (es. patente di guida ecc.) risultanti dalla banca dati degli
iscritti
 della pregressa esperienza lavorativa o formativa con mansioni analoghe a quelle dei posti disponibili
 altro (specificare) __________________________________________________________________________
Le assunzioni che avvengono in convenzione, se effettuate a tempo determinato, si possono considerare a
copertura dell’obbligo previsto nelle scadenze annuali, solo se oggetto di successiva trasformazione a tempo
indeterminato.
Modulistica Convenzioni
art. 11 co. 1, 2 e 3 - L. 68/99
Assessorato alle Politiche del Lavoro
Il datore di lavoro può assumere a tempo determinato e per la durata del contratto l’assunzione viene
considerata a copertura della riserva; ma ai fini dell’assolvimento dell’obbligo assunto con la convenzione
per l’inserimento graduale, sarà necessaria un’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.
Articolo 1
La richiesta nominativa potrà essere utilizzata per tutti i lavoratori assunti in base alla presente convenzione,
in deroga alle percentuali previste dalla L. 68/99. Il datore di lavoro provvederà al rispetto del programma di
inserimento di cui alla premessa, effettuando, con la cadenza definita, regolari richieste di avviamento dei
lavoratori già individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati.
A tale scopo il servizio competente si impegna a fornire ogni supporto necessario per l’individuazione dei
soggetti disabili più idonei all’inserimento lavorativo mediante la produzione di elenchi selettivi dei propri
iscritti, attivando il necessario raccordo con i Servizi per l’Impiego, i Servizi Sociali e territoriali competenti in
materia di handicap e i Centri per l’Impiego della Provincia di Napoli.
Gli eventuali tirocini formativi e di orientamento, per la loro durata, verranno considerati a copertura della
quota di riserva. Non verranno considerati a copertura dell’impegno assunto in convenzione nell’ipotesi in cui
non vi sia la successiva assunzione.
Articolo 2
Qualora nel programma di inserimento lavorativo siano previste assunzioni di soggetti disabili in postazioni di
particolare complessità e in tutti i casi nei quali si preveda il ricorso a tirocini formativi e/o di orientamento
precedenti all’effettiva assunzione, l’effettuazione di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti
collettivi, il ricorso a strumenti di integrazione lavorativa, etc. il datore di lavoro si impegna a stipulare
convenzione ad hoc con il servizio competente o, nei casi di tirocini formativi, con i soggetti promotori previsti
dalla normativa vigente contenenti l’individuazione delle responsabilità e delle competenze in capo ai vari
soggetti coinvolti nel percorso di inserimento mirato.
Articolo 3
Il datore di lavoro si impegna altresì a dare immediata segnalazione di eventuali difficoltà che possano
compromettere l’esito dei percorsi di inserimento.
Con puntuale comunicazione il datore di lavoro attesterà il regolare andamento delle attività o potrà
evidenziare eventuali elementi di criticità ed i correttivi che si intendono adottare per il conseguimento degli
obiettivi.
Modulistica Convenzioni
art. 11 co. 1, 2 e 3 - L. 68/99
Assessorato alle Politiche del Lavoro
Il datore di lavoro si impegna a collaborare all'attività di monitoraggio espletata dai servizi competenti
inviando al medesimo delle relazioni informative periodiche, in accordo alla tempistica delle assunzioni
programmate, sullo stato di adempimento agli impegni occupazionali sottoscritti nella convenzione.
La periodicità dei controlli sarà di norma mensile/trimestrale/semestrale.
Articolo 4
La durata della presente convenzione è pari a N. ______ mesi dalla data di stipula. L’attività di monitoraggio
e valutazione, svolta dai servizi competenti della Provincia, potrà comportare la proposta di modifiche e di
eventuali integrazioni della convenzione.
L’applicazione della convenzione potrà essere interrotta al verificarsi di gravi irregolarità da parte
dell’azienda nella conduzione del programma.
Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla
valutazione dell’esito occupazionale delle precedenti.
Articolo 5
La stipula delle convenzioni consente al datore di lavoro:

l’assolvimento dell’obbligo previsto dalla L. 68/99 limitatamente ai posti inclusi nel programma di
inserimento;

l’accesso alle agevolazioni previste dalla L. 68/99, ove ne ricorrano i requisiti e nei limiti degli
stanziamenti previsti;

la facoltà dell’integrale chiamata nominativa per tutte le scoperture;

la gradualità della copertura della quota d’obbligo con dilazione in più anni;

il supporto tecnico-informativo dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Napoli;

la possibilità di modificare/integrare in corso di attuazione del programma occupazionale, nei casi
previsti dalla normativa;

il blocco degli avvii numerici da parte degli uffici competenti per il periodo di vigenza della convenzione
per le unità dedotte in convenzione.
Articolo 6
Il datore di lavoro si impegna a dar corso al Programma di inserimento così come previsto in premessa e, in
caso di eventuali difficoltà che possano compromettere l’esito del percorso di inserimento, a darne
immediata segnalazione come previsto dall’art.3.
Modulistica Convenzioni
art. 11 co. 1, 2 e 3 - L. 68/99
Assessorato alle Politiche del Lavoro
In caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l’organizzazione e le caratteristiche dell’azienda
durante il periodo di vigenza della convenzione, il datore di lavoro stesso può presentare una richiesta di
modifica del programma occupazionale, supportata da analitica e circostanziata relazione da cui emergano
con chiarezza le motivazioni e i presupposti che giustificano tale richiesta. Valutate le ragioni e sentito il
Comitato Tecnico Provinciale, il servizio competente può concordare con il datore di lavoro un nuovo
programma.
Nel caso di mancato rispetto degli impegni di assunzione, qualora siano accertate cause imputabili
esclusivamente al datore di lavoro, l’Amministrazione Provinciale attiverà, nei confronti dello stesso, la
procedura dell’avviamento numerico, come disposto dalle Linee programmatiche della Conferenza Unificata,
senza necessariamente recedere dalla convenzione in atto.
L’azienda sarà tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dalla L. 68/99 entro i termini ordinari.
Qualora l’assunzione numerica non abbia avuto corso, l’Ufficio Specialistico SPI – Collocamento Mirato
Obbligatorio procede con la segnalazione all’organo competente della Direzione Provinciale del Lavoro
(DPL), finalizzata all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15 della L. 68/99, con decorrenza dalla data
in cui il disabile è considerato in forza al datore di lavoro stesso sulla base della convenzione stipulata e per
l’intera quota di riserva.
Articolo 7
Per tutta la durata della presente convenzione il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto agli
obblighi previsti dalla L. 68/99, o comunque l’azienda risulta coperta rispetto all’aliquota prevista dalla legge,
limitatamente ai posti inclusi nel programma evidenziato in premessa.
Pertanto, a decorrere dalla stipula della presente convenzione e per tutte le unità operative dell’azienda
situate nella provincia di Napoli, i servizi competenti non effettueranno avviamenti numerici per la quota di
copertura della presente convenzione, che non siano stati concordati con il datore di lavoro e non si
applicherà il regime sanzionatorio di cui all’art.15, co. 4 della L. 68/99.
Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro, non comporta la
decadenza della presente convenzione.
Articolo 8
I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei
due contraenti, nei casi in cui vengano a modificarsi oggettivamente le condizioni che danno origine alla
convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma di
inserimento.
Modulistica Convenzioni
art. 11 co. 1, 2 e 3 - L. 68/99
Assessorato alle Politiche del Lavoro
Qualora durante l’attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della convenzione,
intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli
obblighi di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, anche l’attuazione della convenzione
deve intendersi sospesa.
La presente convenzione potrà inoltre essere modificata nel caso in cui cambiamenti significativi vengano
previsti da nuove disposizioni normative.
Articolo 9
Nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni di assunzione origini esclusivamente dalla mancata
attivazione del datore di lavoro, nei confronti dello stesso potranno essere applicate le sanzioni
amministrative previste dall’art. 15 co. 4 della L. 68/99, a far data dalla presentazione della proposta di
convenzione.
Articolo 10
Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme e alle
disposizioni vigenti.
Prot.
__________________
Data di registrazione
__________________
Per l’azienda
Per la Provincia di Napoli
Il datore di lavoro/Legale Rappresentante
Il Dirigente p.t. dell’ U.S. SPI
Collocamento Mirato Obbligatorio
_____________________________________
_____________________________________