linee guida stipula convenzione az. private - Sintesi

Allegato a) alla DGP 184/2008
Provincia di Brescia - Settore lavoro - Ufficio collocamento mirato
LINEE GUIDA
PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI CON I DATORI DI LAVORO PRIVATI EX ART. 11
DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 «NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI»
FINALITA’
In applicazione dell’art.. 11 della L. 68/99, dell’art. 7.4 del DPR 333/2000 e nel rispetto dei contenuti minimi
sanciti nell’accordo della Conferenza unificata nella seduta del 22 febbraio 2001, in ordine alle «Linee programmatiche
per la stipula delle convenzioni» finalizzate all’occupazione dei soggetti di cui all’art. 1 della L. 68/99, fermo restando
che, per quanto non previsto nel presente atto, si applica la normativa di riferimento in materia, ivi compreso il citato
accordo della Conferenza unificata, il presente documento individua le Linee Guida di riferimento, cui dovranno
informarsi le convenzioni.
TITOLO I
A.
OBIETTIVI, MODALITA’, TIPOLOGIE
A.1 Obiettivi:
1. la stipula di una convenzione consente l’ottemperanza degli obblighi di assunzione di cui all’art. 3 della legge 68/99,
a partire dalla data di richiesta della sottoscrizione della convenzione stessa, a condizione che la quota di riserva
che con la stessa si intende coprire sia pari almeno alla quota nominativa;
A.2 Tipologie:
1. la stipula della convenzione può prevedere la copertura totale oppure parziale, espressa in misura percentuale sulla
quota di riserva;
2. «qualora la convenzione sia stipulata per la copertura parziale dei posti disponibili per i lavoratori disabili, per la
restante quota il datore di lavoro utilizzerà, ai fini del totale adempimento degli obblighi, gli ordinari istituti previsti
dalla legge n. 68 del 1999»;
A.3 Modalità:
1. la definizione del programma occupazionale avviene attraverso la distribuzione del numero di posti ancora da
occupare e secondo una scansione temporale stabilita dalle seguenti Linee Guida mentre la modulistica è definita
dal Direttore del Settore Lavoro;
2. «gli inserimenti lavorativi dedotti in convenzione possono essere effettuati anche con chiamata nominativa, in
deroga alle percentuali previste dall’art. 7 della legge 68/99»;
3. «la convenzione può avere ad oggetto tutte le ordinarie tipologie di inserimento previste dall’ordinamento»
(inserimenti lavorativi con assunzione immediata oppure inserimenti lavorativi “mediati” attraverso tirocini di
formazione e di orientamento finalizzati all’assunzione);
4. la convenzione ha ad oggetto sia progetti d’inserimento lavorativo (art. 11, comma 1 e 2) o di integrazione lavorativa
(art. 11, comma 4 e 7); i Datori di lavoro possono avvalersi di appositi servizi territoriali cosi come identificati al titolo
II per l’individuazione di candidati idonei da inserire nel contesto aziendale e per la definizione dei relativi progetti
personalizzati;
5. è consentita la stipula di più convenzioni purchè riferite ad articoli diversi della legge 68/99 o comunque ad altre
normative che riguardino l’occupazione dei disabili ai sensi degli obblighi previsti dalla legge 68/99. La durata
massima dei programmi occupazionali nel loro insieme dovrà comunque rispettare i limiti stabiliti nelle presenti
Linee Guida.
6. in applicazione dell’art. 11.3 della L. 68/99, «la convenzione può essere stipulata anche con i datori di lavoro che
non sono obbligati alle assunzioni» e con quelli che, già ottemperanti, intendano promuovere inserimenti aggiuntivi
rispetto alla quota di riserva.
7. la stipula della convenzione rappresenta il presupposto imprescindibile per l’accesso alla agevolazioni di cui all’art.
13 della L. 68/99.
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B.
PROGRAMMA OCCUPAZIONALE
Il programma occupazionale è predisposto sulla base dei seguenti parametri:
 «il volume dell’intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili in rapporto all’entità della
copertura (totale o parziale) prevista dalla convenzione;
 la valutazione degli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio-tecnico dell’impresa in
rapporto alle specifiche condizioni del soggetto disabile;
 la valutazione dell’impegno diretto del datore di lavoro relativo all’occupabilità del soggetto disabile in
termini di partecipazione agli oneri per le attività di tirocinio di orientamento o di formazione professionale;
ovvero attraverso l’attivazione della rete dei servizi territoriali: servizi per l’impiego, enti di orientamento e/o
formazione professionale, cooperative sociali, enti bilaterali, organismi associativi.
C.
DURATA
1. La durata della convenzione è pari alla durata del programma di assunzione e delle eventuali variazioni dello
stesso. Il programma occupazionale potrà avere durata massima di dieci anni, in relazione alle dimensioni
dell’azienda ed ai posti da coprire da parte dei lavoratori disabili (tabelle n.1 e n.2).
Pertanto il numero di anni di vigenza della convenzione può essere di volta in volta aggiornato in relazione alla
durata del programma occupazionale, ma non potrà comunque avere una durata superiore ai dieci anni.
2. Il programma occupazionale prevede minimo un’assunzione all’anno, entro i limiti massimi di durata stabilita
sulla base della fascia di appartenenza dell’azienda e in relazione all’impegno del datore di lavoro dimostrato negli
anni al fine di favorire l’occupazione delle persone disabili ed alla situazione di ottemperanza dell’azienda
dall’entrata in vigore della legge, salvo per i datori di lavoro con dipendenti compresi tra 15 e 50 cui può essere
accordata la durata massima (tabella n.1-n.2) con conseguente deroga al minimo annuale.
3. La distribuzione delle assunzioni nell’arco del periodo di durata del programma occupazionale sarà ripartita
equamente, dividendo il numero delle persone da assumere per il numero di anni.
TABELLA N. 1 - DURATA MASSIMA STANDARD
TIPOLOGIA DEL DATORE DI LAVORO
Numero di dipendenti compreso tra 15 e 35
di cui alla lettera c) dell’art. 3.1 della L. 68/99,
Numero di dipendenti compreso tra 36 e 50
di cui alla lettera b) dell’art. 3.1 della L. 68/99
Numero di dipendenti compreso tra 51 e 100
di cui alla lettera a) dell’art. 3.1 della L. 68/99
Numero di dipendenti superiore a 100
di cui alla lettera a) dell’art. 3.1 della L. 68/99
4.




DURATA MASSIMA
due anni
tre anni
sette anni
dieci anni
Nei seguenti casi particolari sono previste deroghe alla durata standard:
inserimenti particolarmente complessi che prevedono un tirocinio della durata superiore
all’anno, a favore di soggetti con particolari difficoltà d’inserimento, attestate dall’Ufficio collocamento mirato o da
relazione scritta del servizio territoriale che segue il candidato;
investimenti finalizzati a riorganizzare in modo significativo il posto di lavoro, sulla base di
relazioni scritte a cura del Datore di lavoro, per adeguarlo alle possibilità operative del soggetto disabile con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%
predisposizione di tecnologie di telelavoro che prevedono un progetto articolato e complesso,
attestato da relazione scritta del Datore di lavoro;
interventi di rimozione delle barriere architettoniche che comportino significative modificazioni
logistiche e strutturali, comprovate da relazione tecnica scritta del Datore di Lavoro.
TABELLA N. 2 - DURATA MASSIMA SPECIALE NEI CASI PARTICOLARI
TIPOLOGIA DEL DATORE DI LAVORO
DURATA MASSIMA
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Numero di dipendenti compreso tra 15 e 35
di cui alla lettera c) dell’art. 3.1 della L. 68/99,
Numero di dipendenti compreso tra 36 e 50
di cui alla lettera b) dell’art. 3.1 della L. 68/99
Numero di dipendenti compreso tra 51 e 100
di cui alla lettera a) dell’art. 3.1 della L. 68/99
Numero di dipendenti superiore a 100
di cui alla lettera a) dell’art. 3.1 della L. 68/99
D.
tre anni
quattro anni
un anno in più, entro i limiti
della durata massima
un anno in più, entro i limiti
della durata massima
VARIAZIONI E MODIFICHE AL PROGRAMMA OCCUPAZIONALE
1. La Provincia, attraverso l’Ufficio Collocamento Mirato, ha facoltà di aggiornare il programma occupazionale iniziale,
sulla base del Prospetto informativo trasmesso annualmente dal Datore di lavoro ai sensi della legge 68/99, qualora
si verifichino insorgenza di nuovi obblighi oppure variazioni della base di computo che incidano sulla quota di riserva
delle persone disabili a carico dell’Azienda. Il nuovo eventuale programma è trasmesso d’ufficio al Datore di lavoro
nel rispetto della copertura parziale o totale dallo stesso inizialmente prescelta, salvo diversa indicazione di
copertura, che può variare esclusivamente su iniziativa dell’Azienda e comunicata con apposito modulo all’Ufficio
provinciale.
2. Diversamente, in caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l’organizzazione e le caratteristiche
dell’Azienda durante il periodo di vigenza della convenzione, il Datore di lavoro stesso può presentare una richiesta
di modifica al programma occupazionale, supportata da analitica e circostanziata relazione da cui emergano con
chiarezza le motivazioni e i presupposti che giustificano tale richiesta. La Provincia, valutate le ragioni e sentito
eventualmente il Comitato tecnico di cui all’art. 6 della L. 68/99, può concordare con il Datore di lavoro un nuovo
programma.
3. Il Datore di Lavoro può presentare modifiche al programma occupazionale anche nei casi in cui intenda adottare
altre misure volte all’adempimento dei propri obblighi: stipula di nuovi strumenti occupazionali, richiesta di esonero,
richiesta di compensazione territoriale. L’Ufficio provinciale valuterà, ai fini dell’accoglimento delle ulteriori istanze,
l’ottemperanza del Datore di lavoro agli obblighi sottoscritti in convenzione e le eventuali ragioni dei mancati impegni
di assunzione.
E. RINNOVI E PROROGHE
1. Le convenzioni possono essere rinnovate qualora entro la durata massima specifica per ogni categoria d’impresa e
stabilita dalle seguenti Linee Guida per la realizzazione del programma occupazionale, il Datore di lavoro non sia
riuscito ad adempiere agli impegni di assunzione per cause ad esso non addebitabili ed individuate tramite apposite
istruzioni del Settore Lavoro. Eventuali rinnovi possono essere accordati anche a Datori di lavoro che non hanno
rispettato gli impegni occupazionali, qualora vi sia una fattiva collaborazione da parte dell’azienda così come
specificato in apposite istruzioni del Settore Lavoro.
2. Le proroghe sono consentite soltanto nelle ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3 c.5 L. 68/99
e comunque esclusivamente nelle ipotesi sottoscritte in convenzione.
F. INTEGRAZIONI O SOSTITUZIONI
1. Qualora il Datore di lavoro intenda presentare un’altra proposta di convenzione ad integrazione o in sostituzione a
quella in vigore ai sensi dell’articolo 11, dovrà inoltrare tale nuova proposta unitamente ad una relazione che motivi
le ragioni di tale scelta, novanta giorni prima della scadenza naturale del programma occupazionale in vigore e
fermo restando quanto previsto al Titolo I lettera A3 punto 5.
2. La Provincia di Brescia Settore Lavoro per la sottoscrizione di una nuova convenzione valuterà, oltre allo stato di
adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti, gli esiti delle misure adottate nella convenzione
art.11 sino a quel momento in vigore.
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G. AGEVOLAZIONI
La stipula delle convenzioni ex art. 11 consente al datore di lavoro, qualora ne sussistano le condizioni, l’accesso alle
agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 della Legge 68/99. A tal proposito sono adottate dal Settore Lavoro apposite
istruzioni.
H. INADEMPIENZE E SANZIONI
1. Nel caso di mancato rispetto degli impegni di assunzione, qualora siano accertate cause imputabili esclusivamente
al datore di lavoro, la Provincia attiverà, nei confronti dello stesso, la procedura dell’avviamento numerico, come
disposto dalle Linee programmatiche della Conferenza Unificata, senza necessariamente recedere dalla
convenzione in atto;
2. qualora l’assunzione numerica non abbia avuto corso, l’Ufficio provinciale procede con la segnalazione all’organo
competente della Direzione provinciale del Lavoro, finalizzata all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15
della Legge 68/99, con decorrenza dalla data in cui il disabile è considerato in forza al datore di lavoro stesso sulla
base della convenzione stipulata;
3. nel caso di reiterato mancato rispetto degli impegni di assunzione di cui al punto precedente, oltre ai provvedimenti
ivi esplicitati, la Provincia potrà altresì recedere dalla convenzione.
TITOLO II
I SERVIZI TERRITORIALI
1. I servizi territoriali sono individuati tra quelle organizzazioni strutturate che abbiano per compiti statutari, deleghe
istituzionali e disposizioni normative, specifiche funzioni d’inserimento lavorativo di persone disabili.
2. Essi svolgono di norma le seguenti attività:
individuazione e selezione dei candidati; analisi ed individuazione della/e mansione/i; definizione del progetto
individualizzato; realizzazione e supervisione del progetto stesso; stesura della relazione sull’andamento del
programma e/o progetto; monitoraggio successivo all’assunzione.
3. Ogni servizio svolge le attività sopra descritte nel rispetto di proprie modalità organizzative e specifiche prassi
operative, nonchè in accordo con le esigenze di assistenza e supporto che ogni singolo lavoratore disabile
necessita e fermi restando i requisiti normativi richiesti per lo svolgimento delle suddette attività.
4. La Provincia di Brescia Settore Lavoro provvede con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,
secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi
volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili; alla stipula delle convenzioni e, più in generale,
all'attuazione del collocamento mirato (articolo 6.1 legge 68/99). A tal fine la Provincia di Brescia Settore Lavoro
stipula specifici protocolli operativi che dettaglino le forme di collaborazione con e tra i servizi territoriali che
agiscono nell’ambito delle convenzioni ai sensi della legge 68/99.
5. Eventuali finanziamenti pubblici stanziati a sostegno delle attività svolte dai servizi territoriali saranno erogati ai
sensi e nel rispetto della normativa vigente.
TITOLO III
ATTIVITA’ DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
La Provincia Settore Lavoro -Ufficio Collocamento Mirato- svolge le seguenti attività:
1. MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI.
Il monitoraggio delle convenzioni consiste in periodici controlli sullo stato di attuazione dei programmi occupazionali,
sollecitazioni alle aziende che tardano ad adeguarsi agli impegni sottoscritti, coinvolgimento dei servizi territoriali nella
proposizione di candidature alle aziende convenzionate e messa in atto di ogni altra misura ritenuta utile al fine di
favorire l’incontro domanda-offerta tra datori di lavoro e lavoratori compresa la Convocazione di incontri specifici con
Datori e/o Servizi territoriali sull’andamento delle convenzioni.
2. COORDINAMENTO DEI SEVIZI TERRITORIALI
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Tale attività di coordinamento coinvolge i Servizi Territoriali nella definizione di linee operative comuni per la gestione
delle convenzioni, anche attraverso la convocazione di tavoli di confronto; favorisce la collaborazione tra i servizi
territoriali per l’adozione di omogenee modalità operative e favorisce il confronto per la realizzazione di iniziative e
progetti specifici.
Ulteriori dettagli operativi per la stipula, la gestione e il monitoraggio delle Convenzioni sono descritti in apposite
istruzioni del Settore Lavoro.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le convenzioni in essere dovranno essere sostituite entro il 30.09.2008 mediante stipula di nuova convenzione
conforme alle seguenti linee guida; in difetto si procederà con l’avviamento numerico.
Le richieste di convenzione già presentate dovranno essere ripresentate entro il 30.06.2008.
ENTRATA IN VIGORE
Le presenti linee guida si applicano dalla data della loro pubblicazione sul sito della Provincia di Brescia
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale sezione disabilità - datore di lavoro.
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