Febbraio 2011 Le informative per l’azienda Le news di febbraio pag. 2 Autoliquidazione Inail 2010/2011 pag. 5 Collocamento obbligatorio – Regime sanzionatorio pag. 8 Tabelle ACI per il 2011 pag. 9 Nuova riscossione dei crediti inps in vigore da gennaio 2011 pag.10 Riposo settimanale dei minori pag.12 Agevolazioni per l’assunzione a termine di lavoratori in mobilità pag.13 Le ultime novità in materia di lavoro accessorio pag.14 Strumenti di localizzazione con tecnologia GPS e rapporto di lavoro Nuove disposizioni Inps per l’accentramento degli adempimenti contributivi pag.15 pag.16 I formulari per l’ufficio paghe Ravvedimento operoso pag.20 Utilizzo della Pec per le comunicazioni con l’azienda pag.22 Attestati di malattia telematici all’indirizzo di Pec dei lavoratori pag.23 Le informative per l’azienda IN PRIMO PIANO Pubblicati i modelli definitivi di certificazione Cud, 730 e 770 Ordinario e Semplificato. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 17 gennaio 2011, ha approvato lo schema di certificazione unica "CUD 2011", con le relative istruzioni. Inoltre ha pubblicato i provvedimenti di approvazione definitiva dei modelli 730 e 770 Ordinario e Semplificato. (Agenzia delle Entrate, Provvedimenti, 17/01/2011) Decreto flussi: le risposte del Ministero. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito un elenco di risposte alle domande pervenute in tema di decreto flussi. (Ministero dell’Interno, Faq) Prorogati i termini per la presentazione del modello OT24. L’Inail, con nota n.507 del 24 gennaio, ha comunicato la proroga della presentazione delle istanze relative al modello OT24 MAT al 28 febbraio 2011. La precedente scadenza era fissata al 31 gennaio. Sul modello OT24 si veda “Informative Impresa&Lavoro” n.01/11, pagina 32. (Inail, Nota 24/01/2011, n.507) GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Vademecum del Ministero sul distacco dei lavoratori nell’Unione Europea. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Vademecum relativo al distacco dei lavoratori nell’Unione Europea, ad uso delle imprese e degli ispettori del lavoro. Il Vademecum scritto in collaborazione con le autorità romene analizza gli aspetti relativi al distacco in Italia e offre il quadro informativo sintetico sui principali aspetti normativi relativi al distacco in Romania. (Istituto Guglielmo Tagliacarne e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Vademecum) ADEMPIMENTI Pubblicata la circolare Inps sui conguagli. L’Inps ha pubblicato sul proprio sito la circolare n.162 del 27 dicembre 2010 che come ogni anno fornisce le indicazioni ai datori di lavoro, operanti con flusso UniEMens, per effettuare il conguaglio contributivo di fine anno. (Inps, Circolare 27/12/2010, n.162) Tfr: calendario Istat per la rivalutazione. L’Istat, con comunicato del 20 dicembre scorso, ha reso noto il calendario di diffusione dei comunicati stampa. In particolare, per quanto riguarda il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per l’anno 2011, la pubblicazione dei coefficienti è fissata al: 14 gennaio, 23 febbraio; 16 marzo; 15 aprile; 16 maggio; 16 giugno; 14 luglio; 12 agosto; 15 settembre; 14 ottobre; 16 novembre; 15 dicembre. (Istat, Comunicato 20/12/2010) Nuove causali contributo per i versamenti agli Enti bilaterali. L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.137 e 138 del 28 dicembre 2010, ha provveduto ad istituire due nuove causali contributo per il versamento dei contributi agli Enti bilaterali: “ONBS” denominata “datori di lavoro - contributi per il finanziamento dell’Ente bilaterale ONBSI” (Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati); “EBAR” denominata “datori di lavoro - contributi per il finanziamento dell’Ente bilaterale EBAR” (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato - EBARTIGIANATO). (Agenzia delle Entrate, R.M. 28/12/2010, n.137-138) Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 2 CONTRIBUTI E PREMI Obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti. È stato pubblicato nella G.U. n.296 del 20 dicembre 2010 il decreto del 3 novembre che stabilisce l’obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti. Dovranno essere assicurati tutti gli sportivi tesserati con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente e la scelta della società assicurativa verrà effettuata tramite gara. (Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreto 03/11/2010, G.U. n.296 20/12/2010) Contributi colf: memorandum delle scadenze tramite Sms. L’Inps, con messaggio n.1375 del 20 gennaio 2011, ha informato di aver attivato un servizio, accessibile tramite il sito dell’istituto, che permette di ricevere tramite sms la notifica delle scadenze relative al pagamento dei contributi per i lavoratori domestici. Tale messaggio può essere ricevuto anche all’indirizzo di posta elettronica. (Inps, Messaggio 20/01/2011, n.1375) Presentazione telematica della modalità di disoccupazione. Nella circolare n.170 del 31 dicembre vengono illustrate le modalità di presentazione telematica della domanda di disoccupazione ordinaria non agricola dal 2011, per la compilazione della quale l’Inps acquisisce i dati contenuti negli archivi, modificabili dal cittadino nel caso in cui siano inesatti o incompleti. Il periodo di transizione previsto è pari a tre mesi, durante i quali verranno garantite anche le modalità di richiesta valide fino al 31 dicembre 2010. L’Inps, con messaggio n.308, ha reso noto che le domande di disoccupazione con requisiti ridotti, da presentare entro il prossimo 31 marzo, non possono essere inoltrate attraverso il contact center Inps, a differenza delle domande di disoccupazione ordinaria. (Inps, Circolare 31/12/2010, n.170; Inps, Messaggio n.308) Lavoratori all’estero: stabilite le retribuzioni convenzionali. Il Ministero del Lavoro, con decreto del 3 dicembre 2010 pubblicato nella G.U. n.300 del 24 dicembre 2010, ha determinato per l’anno 2011 le retribuzioni convenzionali da prendere come base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero. Le tabelle allegate al decreto indicano i dati per ciascun settore e sono divise in base al tipo di lavoratore fra: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 29/10/2010, G.U. 24/12/2010, n.300) TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO Stock option nel settore finanziario: i codici tributo per l’addizionale. In attuazione di quanto disposto dalla Manovra estiva, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n.1/E del 4 gennaio 2011, i codici tributo per il versamento dell’addizionale del 10%, applicata alle somme erogate sotto forma di bonus e stock option ai compensi attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, per importi superiori al triplo della retribuzione fissa. (Agenzia delle Entrate, R.M. 04/01/2011, n.1) Prorogato il termine per la pubblicazione dei bilanci degli enti locali. Con decreto del 17 dicembre 2010 il Ministero dell’Interno ha decretato la proroga al 31 marzo 2011 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 degli enti locali. Si ricorda che i bilanci stabiliscono anche le percentuali e le modalità di applicazione delle addizionali. (Ministero dell’Interno, Decreto 17/12/2010, G.U. 24/12/2010, n.300) Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 3 PRESTAZIONI Rivalutazione rendite Inail per infortunio e malattia professionale. L’Inail, con circolare n.1 del 5 gennaio 2011, ha comunicato l’avvenuta approvazione della rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. La validità di tali importi decorre a partire dal 1° luglio 2010. La circolare illustra pertanto come procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso. (Inail, Circolare 05/01/2011, n.1) Contributo di solidarietà per le liquidazioni di Tfr superiori a 1,5 milioni. È stato pubblicato nella G.U. n.300 del 24 dicembre 2010 il decreto del 29 ottobre 2010 che stabilisce l’applicazione di un contributo di solidarietà del 15% sulle somme eccedenti 1,5 milioni di euro liquidate come Tfr, indennità premio di fine servizio, indennità di buonuscita, nonché trattamenti integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, per il triennio 2007-2009. La trattenuta verrà applicata all'atto della corresponsione del trattamento e qualora fosse già stato erogato a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino ad oggi, si applicherà, per un periodo di 18 mesi fino a concorrenza dell'importo dovuto e salvo conguaglio al termine del periodo, la trattenuta all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile di pensione (o stipendio, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro). (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 29/10/2010, G.U.24/12/2010 n.300) AMMORTIZZATORI SOCIALI Applicabilità alla Cooperative sociali della Cigs. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.44 del 22 dicembre 2010, è intervenuto in tema di applicabilità della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, alle imprese cooperative sociali ex L. n.381/91. Viene chiarito che le cooperative sociali di tipo a), costituite per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, appartengono ad un settore non rientrante tra quelli interessati e non sono ammesse alla fruizione dei benefici di cui alla Cigs. Quelle di tipo b), invece, qualificandosi in base alla finalità perseguita, possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso per i soci lavoratori subordinati, nell’ipotesi in cui rientrino in uno dei particolari settori economici ammessi e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla specifica normativa di riferimento. Inoltre, viene sottolineato che, per tali cooperative, deve essere altresì accertato il perfezionamento della posizione contributiva e assicurativa, quale condizione necessaria ai fini dell’accesso al trattamento di integrazione salariale. Non possono assolutamente beneficiare della Cigs i soci volontari in quanto, svolgendo questi ultimi prestazioni a titolo volontario, non si riscontra il requisito del rapporto di lavoro subordinato. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 22/12/2010, n.44) Proroga ammortizzatori sociali regione Abruzzo ed Emilia Romagna. L’Inps, con messaggio n.32988 del 31 dicembre 2010, ha fornito istruzioni in merito alla concessione o proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati delle imprese ubicate nella Regione Abruzzo. Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi e il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in specifici accordi quadro. La Regione Emilia Romagna, con nota n.321323 del 27 dicembre 20110, rende noto che, in base all'accordo con le Parti Sociali del 23 dicembre 2010, sono stati prorogati al 2011 gli ammortizzatori in deroga e fornisce le prime indicazioni operative per la prosecuzione degli interventi. (Inps, Messaggio 31/12/2010, n.32988; Regione Emilia Romagna, Nota 27/12/2011, n.321323) Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 4 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2010/2011 Autoliquidazione 2010/11 L’Inail ha diffuso la Guida all’autoliquidazione, con il vademecum delle agevolazioni applicabili in sede di autoliquidazione 2010/2011: riduzione contributiva per il settore edile per l'anno 2010: confermata nella misura dell'11,50%; riduzione del 14,50% dei premi dovuti per l'anno 2010 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123; riduzione nella misura dell'80% del premio, sia per la regolazione che per la rata, applicabile alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari; riduzione del premio nella misura del 50% per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione; fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100% per i datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 avevano stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili; sgravio contributivo per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità e riduzione pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento; riduzioni pari al 25% o al 50%, a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel Centro-Nord o nel Mezzogiorno, per i contratti di formazione e lavoro; riduzione pari al 25%, 40%, 50% e 100%, a seconda dei casi, per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento; riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia; riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in territori montani svantaggiati e particolarmente svantaggiati; riduzione del premio per le imprese artigiane ai sensi della L. n.296/06. Le scadenze L’istituto ricorda che, come di consueto, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2011 e le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011, maggiorate degli interessi. L’Istituto, in relazione ai benefici collegati alla regolarità del Durc, sottolinea che per i soli controlli relativi allo "sconto edili" in ordine all'assenza di condanne penali nel quinquennio ex lege Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 5 n.248/06, le Sedi devono acquisire dal datore di lavoro la relativa autocertificazione ed effettuare le verifiche a campione presso il Casellario Giudiziario. I coefficienti da applicare Il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2010/2011è pari al 2,10%. Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2010/2011 in scadenza al 16 febbraio 2011, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono: Scadenza rate 16 maggio 2011 16 agosto 2011 16 novembre 2011 Coefficienti 0,0051205480 0,0104136990 0,0157068490 Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 20010/2011 in scadenza al 16 giugno 2011, fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono: Scadenza rate 16 agosto 2011 16 novembre 2011 Coefficienti 0,0035095890 0,008802740 Autoliquidazione marittimi Per quanto riguarda l’autoliquidazione dei marittimi, in base alla L. n.122/10 l’Inail è subentrato all’Ipsema per la gestione dell’assicurazione obbligatoria per i Marittimi. L’Istituto segnala che, finchè non saranno completate le attività di integrazione dei servizi all'utenza, le imprese dovranno continuare ad avvalersi dei servizi on-line messi a disposizione dal sito internet dell’Ipsema o dal sito dell’Inail. Viene sottolineato che la modulistica dell'autoliquidazione, debitamente compilata, deve essere inviata alla Direzione compartimentale presso la quale è accesa la posizione assicurativa oggetto della dichiarazione contributiva. Inoltre, in attesa di uniformare il sistema di riscossione, il versamento del premio 2010/2011 deve continuare ad avvenire mediante i bollettini di c/c postali allegati alla modulistica. Infine, viene ricordato che l'autoliquidazione online del premio è disponibile sul sito ex IPSEMA e gli utenti possono accedere al servizio mediante user id e password già in uso. Riduzione premio per cooperative e consorzi operanti in zone montane e svantaggiate La legge di stabilità ha previsto che, con effetto retroattivo, è possibile applicare le agevolazioni contributive per il settore agricolo. In particolare le riduzioni sono pari al 75% per le zone montane e al 68% per le zone svantaggiate. Per quanto riguarda l'autoliquidazione 2010/2011, poiché le basi di calcolo notificate alle ditte riportano due diversi periodi classificativi relativi alla regolazione 2010 e due diverse percentuali di riduzione secondo la previgente normativa, le ditte dovranno compilare la dichiarazione delle retribuzioni come comunicato dall'Inail, suddividendo l'imponibile contributivo tra i due periodi: 01/01/2010 - 31/07/2010 01/08/2010 - 31/12/2010. Il premio di autoliquidazione verrà calcolato tenendo conto dei due periodi e delle percentuali previste dalla normativa vigente. Le imprese cooperative e loro consorzi beneficiarie delle riduzioni in questione dovranno quindi applicare: Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 6 alla regolazione del premio relativa all'anno 2010: a. per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010: la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati; la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate; b. per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010: la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati; la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate; alla rata di premio per l'anno 2011: la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati; la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 7 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – REGIME SANZIONATORIO Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 15 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 3 gennaio 2011, ai sensi dell’art.15 della L. n.68/99 ha aggiornato le seguenti sanzioni collegate agli adempimenti relativi al collocamento obbligatorio: mancata presentazione del prospetto informativo entro la data prestabilita: 635,11 euro; ritardato inoltro del prospetto informativo: 30,76 euro per ciascun giorno di ritardo; ritardata assunzione del disabile: 62,77 euro per ciascun giorno di ritardo. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 8 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: TABELLE ACI PER IL 2011 Si informano i Signori clienti che, a partire dal 1° gennaio 2011, sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall’ACI, e da utilizzare per il calcolo dei fringe benefit applicati in azienda. Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per il 2011 è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n.284 della G.U. n.299 del 23 dicembre 2010. Le tabelle vengono utilizzate: per individuare il fringe benefit al lavoratore nell’ipotesi di uso promiscuo dell’auto aziendale; per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali. Per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli concessi in uso promiscuo al dipendente, il benefit è costituito da un importo pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolata in base alle tabelle ACI, ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente è concesso l’uso del veicolo indipendentemente dal reale utilizzo. Inoltre tali tabelle vengono pubblicate ogni anno nel sito www.aci.it e per comodità sono scaricabili dai seguenti link. Fringe benefit - Anno 2011 Autovetture Benzina in produzione Autovetture Gasolio in produzione Autovetture GPL - Metano in produzione Autovetture Benzina fuori produzione Autovetture Gasolio fuori produzione Autovetture GPL - Metano fuori produzione Fuoristrada-Suv Benzina Fuoristrada-Suv Gasolio Fuoristrada-Suv Gpl Microcar e Motoveicoli Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 9 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: NUOVA RISCOSSIONE DEI CREDITI INPS IN VIGORE DA GENNAIO 2011 Si informano i gentili clienti che dal 1° gennaio 2011, in base alla L. n.122/10, art.30, è stata modificata l'attività di riscossione dei crediti Inps accertati dall’Istituto a partire dal 1° gennaio 2011, anche se di competenza di periodi antecedenti. In particolare il recupero delle somme dovute all'Inps viene effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica (avviso di addebito da omissione contributiva) sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza (avviso di addebito da accertamento). È lo stesso Istituto che attiva la pretesa creditoria nei confronti del contribuente, quindi vengono meno l’iscrizione a ruolo e la conseguente notifica di pagamento da parte dell’Agente di riscossione. L’avviso di addebito L’avviso di addebito dovrà contenere tutti gli elementi relativi al contribuente che consentono l’esatta identificazione della pretesa dell’istituto e l’intimazione ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla sua notifica. Qualora entro 60 giorni non sia eseguito il pagamento, l’Agente di riscossione avvierà le procedure di espropriazione forzata. Contro l'avviso di addebito il destinatario può proporre opposizione entro il termine di 40 giorni decorrenti dalla notifica. Il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps preposta ad esaminare la posizione del contribuente. Avviso di addebito da omissione contributiva In questo caso l’Istituto, prima di emettere l’avviso di addebito, continuerà ad avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario. La formazione e la notifica dell’avviso di addebito avverrà solo qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario. Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione. Avviso di addebito da accertamento L’avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche se di altri enti. Prima della formazione dell'avviso di addebito, al contribuente verrà intimato di adempiere al pagamento della contribuzione dovuta entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida. Entro tale termine, il soggetto intimato ha possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l'atto notificato che, quando fatto, comporta la sospensione dell'azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo. Se il ricorso viene accolto, nei termini sopra richiamati, l’Inps provvede ad escludere, in via definitiva, le partite a debito dalla formazione dell’avviso di addebito. Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 10 Nel caso di reiezione o di parziale accoglimento del ricorso, l’Istituto provvederà a richiedere al debitore il pagamento della somma dovuta, eventualmente rideterminata, che dovrà essere versata entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida. Se il contribuente non paga o paga solo in parte, per gli importi ancora dovuti, l'Inps formerà e notificherà l'avviso di addebito che, in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, consentirà l'avvio alle azioni di recupero da parte dell'Agente della Riscossione. Invece, una volta decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o della lettera di diffida senza che venga inoltrato ricorso e senza che il debitore abbia provveduto al pagamento della contribuzione richiesta, l'Inps notificherà l'avviso di addebito che, scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento e in assenza di opposizione entro 40 giorni dalla notifica, consentirà all'Agente della Riscossione di attivare le azioni di recupero coattivo. Rateazione di somme in fase amministrativa Con circolare n.4/11 l’Inps ha chiarito che dal 1° gennaio 2011 la rateazione concessa dall’istituto può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa, cioè per i quali si deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia. Il pagamento dilazionato degli importi contenuti nell’avviso di addebito già consegnato ad Equitalia può essere richiesto esclusivamente presso il competente Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell’avviso di addebito. Dopo aver definito la domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento ed il contestuale versamento della prima rata con modello F24, il piano non sarà più trasferito ad Equitalia ed il versamento delle rate successive sarà eseguito mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale e i codici già utilizzati per il versamento della prima. Ciascuna rata mensile successiva alla prima, dovrà essere pagata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente. In caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due rate consecutive i crediti residui verranno affidati ad Equitalia per il recupero coattivo e non potranno essere oggetto di rateazione concessa dallo stesso Agente della Riscossione. Le causali del modello F24 Il messaggio n.1484/11 dell’Inps ha reso note le causali da inserire nel modello F24 per il versamento delle rate, specificando che la lettera di accoglimento della domanda di rateazione riporterà anche le modalità di compilazione della sezione Inps del modello F24. Causale Descrizione DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA UNIEMENS RC01 crediti non ceduti DMDD crediti ceduti LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI AD crediti ceduti e non ceduti LAVORATORI AUTONOMI COMMERCIANTI CD crediti ceduti e non ceduti DATORI DI LAVORO AGRICOLI E PC/CF DLAS crediti ceduti e non ceduti LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI DLAA crediti ceduti e non ceduti COMMITTENTI ED ALTRI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA COC crediti non ceduti LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA POC crediti non ceduti Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 11 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: RIPOSO SETTIMANALE DEI MINORI Il Ministero del Lavoro, con interpello n.45/10, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla possibilità, per un adolescente assunto con contratto di apprendistato presso un’impresa artigianale addetta alla produzione di pasta fresca artigianale con annesso punto vendita al minuto, di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, analogamente a quanto la legge vigente in materia dispone per i minori nell’ambito dei settori turistico, alberghiero e della ristorazione. La L. n.977/67 reca la disciplina della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, stabilendo, in particolare, che il riposo settimanale deve essere garantito ai lavoratori minori, nonché specifiche modalità di fruizione e introducendo alcune deroghe in relazione ad attività svolte in particolari settori: i minori hanno diritto, in generale, di godere del riposo settimanale per almeno due giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica, salvo i minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico alberghiero o della ristorazione, per i quali il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica. Tra le aziende inquadrabili nel settore delle attività di ristorazione (per le quali è applicabile il regime della deroga al riposo in coincidenza con la domenica) ai sensi dalle disposizioni del Ccnl dello specifico settore, ovvero quello afferente al turismo e pubblici esercizi, sono da annoverare oltre che i ristoranti tradizionalmente intesi (fast-food, trattorie, tavole calde ecc), anche i caffè, bar, snack-bar, negozi di pasticceria e confetteria, nonché ogni altro esercizio dove si somministrano alimenti e bevande di cui agli artt.3 e 5 della L. n.287/91. In particolare, si intendono per pubblici esercizi sia gli esercizi di ristorazione, in senso stretto, per la somministrazione di alimenti e bevande, come ristoranti, tavole calde, pizzerie e trattorie, sia gli esercizi per la somministrazione di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari). Il Ministero, con circolare n.1/00, ha ritenuto, per quanto concerne l’aspetto del riposo settimanale, che tra le attività per cui lo stesso possa essere concesso in un giorno diverso dalla domenica possano essere ricomprese, nell’ambito del settore della ristorazione, anche quelle esercitate nei bar, gelaterie, pasticcerie ecc, intese come attività per le quali il maggiore carico di lavoro si concentra spesso nella domenica. L’elencazione fornita dalla nota ministeriale, peraltro, non assume carattere tassativo, ma risulta meramente esemplificativa, consentendo perciò di considerare passibili di disciplina derogatoria anche altre attività evidentemente assimilabili nelle modalità di espletamento a quelle ivi espressamente indicate. Per tali ragioni il Ministero ritiene che l’attività di produzione di paste fresche alimentari, sostanzialmente analoga alle summenzionate attività, possa rientrare nell’alveo delle tipologie di attività destinatarie della disciplina derogatoria, con l’effetto di consentire ai minori di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 12 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: AGEVOLAZIONI PER L’ASSUNZIONE A TERMINE DI LAVORATORI IN MOBILITÀ Si informano i Signori Clienti che l’Inps, con il messaggio n.32661 del 27 dicembre 2010, ha diramato importanti precisazioni in materia di agevolazioni contributive, previste dall’art.8, co.2 della L. n.223/91, per le assunzioni a termine dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In base a tale norma, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, periodo soggetto, altresì, ad agevolazione contributiva: i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono quelli previsti per gli apprendisti. Tale disposizione disciplina due distinte ipotesi, una di carattere normativo e l’altra di carattere contributivo, tra loro disgiunte. Il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità può essere assunto, senza le ragioni tecniche, produttive, sostitutive e organizzative, in quanto l’art.8, co.2, della L. n.223/91 deroga, in materia di condizioni di utilizzo, all’art.1 del D.Lgs. n.368/01 che disciplina il lavoro a termine, purché il contratto non superi la durata massima di 12 mesi. Tale periodo sarà, inoltre, soggetto alla riduzione contributiva sopra indicata. La suddetta agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore in mobilità sia assunto a tempo determinato, con un contratto originario superiore a 12 mesi per una delle ragioni previste del D.Lgs. n.368/01: la riduzione contributiva è, infatti, “agganciata” alla condizione dell’iscrizione alle liste di mobilità e non alla tipologia speciale di assunzione in deroga. A riepilogo del nuovo indirizzo interpretativo, che supera precedenti indicazioni difformi dell’Inps, lo stesso Istituto fornisce i seguenti esempi: nel caso in cui si stipuli, per ragioni produttive, un contratto di durata pari a 16 mesi, spetta l’agevolazione per i primi 12 mesi; nel caso in cui, per ragioni produttive, si stipuli un contratto di 6 mesi e poi – ricorrendo sempre le ragioni produttive – si proroghi il rapporto per ulteriori 10 mesi, spetterà l’agevolazione contributiva per i complessivi primi 12 mesi del rapporto. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 13 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ACCESSORIO Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con due interpelli, il n.46 del 22 dicembre 2010 e il n.42 del 12 dicembre 2010, ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle possibilità di utilizzo del lavoro accessorio L’interpello n.46, in particolare, ha chiarito che i soggetti già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno possono svolgere un’ulteriore attività mediante il lavoro accessorio, purché rientrino nelle condizioni di utilizzo, distinte tra settori di attività tassative o, in alternativa, a condizioni specifiche del lavoratore (es. giovani con meno di 25 anni di età). Con il precedente interpello n.42, il Ministero del Lavoro ha riepilogato le possibilità di utilizzo del lavoro accessorio per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Innanzitutto, se le attività svolte dalle imprese del settore rientrano in quelle previste dall’art.70, co.1, del D.Lgs. n.276/03 (lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione, eventi fieristici ecc), nel limite di 5.000,00 euro di compenso netto per anno solare e per committente, non vi sono limitazioni di tipo soggettivo. Viceversa, al di fuori delle attività previste dall’art.70, i committenti possono utilizzare il lavoro accessorio solo in presenza di determinate condizioni soggettive, con i relativi limiti di reddito, ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art.70, co.1, lett.e) - i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time, in via sperimentale, rispettivamente, per gli anni 2009 e 2010 (art.70, co.1 bis). Sulle condizioni soggettive, si evidenzia che, con il Decreto Milleproroghe, è stata prorogata al 31 marzo 2011 la possibilità, in via sperimentale, di utilizzo del lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di € 3.000,00 per anno solare, con lavoratori part-time (purché il committente non sia titolare del contratto a part-time), e da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, purché abbiano fornito la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 14 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: STRUMENTI DI LOCALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA GPS E RAPPORTO DI LAVORO Si informano i Signori Clienti che il Garante della Privacy, con provvedimento datato 7 ottobre 2010 (newsletter 16 dicembre 2010), ha disposto il blocco del trattamento dei dati personali a un’azienda che, mediante sistemi di localizzazione GPS di cui erano dotati alcuni veicoli aziendali, era in grado di controllare la localizzazione del dipendente, la velocità di spostamento e le eventuali soste. Il Garante della Privacy, conformemente ad una propria e precedente decisione (5 giugno 2008), nella quale aveva riconosciuto la legittimità dell’utilizzo di apparecchiature GPS su mezzi di trasporto per la salvaguardia delle merci o delle persone trasportate, ha stabilito che l’utilizzo di un sistema di geolocalizzazione, in grado di rivelare informazioni sui percorsi seguiti, sulle soste effettuate o sulla velocità degli spostamenti del personale, è consentito solo previo accordo dei sindacati o con l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro. Qualora sia autorizzato l'utilizzo di sistemi di controllo via GPS, dovrà essere notificato al Garante il trattamento dei dati personali raccolti e dovranno essere individuati specifici incaricati del trattamento legittimati ad accedere alle informazioni acquisite. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 15 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI INPS PER L’ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI Con la circolare n.172 del 31 dicembre 2010, l’Inps ha dettato nuove disposizioni in materia di apertura delle posizioni contributive aziendali, introducendo il principio di unicità della posizione contributiva. Obbligo di costituzione della posizione contributiva aziendale La gestione degli adempimenti nei confronti dell’Inps deve concentrarsi su un’unica posizione contributiva. I datori di lavoro hanno l’onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell’attività con dipendenti, con conseguente abrogazione del modello DM68 (codice SC06). L’adempimento deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematica, utilizzando: nei casi di avvio dell'attività con contemporanea assunzione di personale dipendente la Comunicazione Unica al Registro delle imprese; nelle ipotesi di assunzione di dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività d’impresa la Comunicazione Unica o la procedura telematica Inps di iscrizione disponibile nei servizi on line. Nei seguenti casi, invece, si continueranno ad avere distinte posizioni aziendali: datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi; datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche; imprese amatoriali; imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera; agenzie di somministrazione (da gennaio 2011 devono usare due distinte posizioni, una per l’esposizione dei dati relativi ai lavoratori somministrati e l’altra per i dati relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura). La posizione contributiva costituita in occasione dell'inizio dell'attività con dipendenti resta di regola unica anche qualora il datore di lavoro costituisca, successivamente, nuove unità operative (tra le quali può rientrare anche la sede legale) presso le quali sia svolta, in maniera stabile, l'attività lavorativa di uno o più dipendenti: non si dovrà più chiedere l’apertura di una nuova posizione, ma basterà comunicare i dati identificativi della nuova unità operativa e, ove nota, la durata temporale della stessa, utilizzando la posizione contributiva già in essere. Il datore di lavoro, in particolare, deve comunicare in via telematica i dati della nuova unità operativa, cui verrà attribuito un numero progressivo identificativo, da inserire, per ogni Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 16 lavoratore interessato, nel flusso UniEMens, a partire dalla denuncia contributiva di competenza del mese di gennaio 2011. La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice “Tipo Azienda” attribuito alla posizione aziendale che assume il seguente significato: A1: Azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento contributivo”; A2: Azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento contributivo – Principale”; A3: Azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento contributivo – Secondaria”; B1: Azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all'accentramento contributivo”; B2: Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all'accentramento contributivo – Principale”; B3: Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all'accentramento contributivo – Secondaria”. Nell’ipotesi di operazioni societarie (fusione, incorporazione, subentro, cessione e/o affitto di ramo d’azienda, ecc.) il datore di lavoro subentrante deve provvedere a comunicare i dati identificativi delle unità operative acquisite (nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente). Situazioni già esistenti I datori di lavoro già in possesso di più matricole aventi caratteristiche contributive omogenee hanno facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accentramento contributivo. La richiesta deve essere effettuata esclusivamente per il tramite dell’applicazione resa disponibile nei servizi online dell’Inps, alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo”; pertanto i modelli SC46 e SC47 sono abrogati. L’eventuale accoglimento della domanda, dopo le verifiche in ordine all’assenza di scoperture e/o crediti in fase di accertamento e recupero, comporta la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta di accentramento. Con riferimento alle domande di accentramento già inviate e in corso di definizione, occorre distinguere le seguenti ipotesi di accentramento: con riferimento ad una nuova sede operativa ancora priva di matricola non si dovrà attendere un autonomo provvedimento, ma il datore di lavoro potrà effettuare la comunicazione di apertura di una nuova sede operativa tramite l’applicazione internet, ricevendo in tempo reale il numero identificativo della sede stessa; con chiusura di una matricola già esistente si dovrà attendere l'emissione dell'apposito provvedimento di accentramento. Datori di lavoro agricolo Anche nel settore agricolo i datori di lavoro hanno l’obbligo della costituzione di un’unica posizione contributiva. In caso di inizio attività le aziende devono presentare un unico modello di denuncia aziendale (DA) anche se operante su più fondi ubicati in province e/o comuni diversi; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda indicato nel quadro A della D.A. ovvero con quello indicato nel quadro C relativo al Centro aziendale nell’ipotesi di conduzione di più fondi contraddistinti da codici Istat diversi. Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 17 In caso di denuncia di ulteriori fondi, anche se ubicati in province e/o comuni diversi le aziende non devono aprire un’ulteriore posizione, ma devono effettuare una variazione della denuncia aziendale già presentata in fase di inizio attività. In caso di inizio attività delle aziende senza fondi (c.d. senza terra) le aziende devono presentare un’unica denuncia aziendale per dichiarare tutti i luoghi, anche se ubicati in province e/o comuni diversi, ove si effettuano le lavorazioni; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda indicato nel quadro C relativo al Centro aziendale che dovrà corrispondere a quello della sede legale e/o amministrativa; in caso di denuncia di ulteriori luoghi anche se ubicati in province e/o comuni diversi, le aziende non devono aprire un ulteriore posizione ma devono effettuare una variazione della denuncia aziendale già presentata in fase di inizio attività. Fattispecie che fanno eccezione all’unicità della posizione contributiva: azienda che, in relazione alla diversa condizione soggettiva (tipo ditta), è tenuta al versamento della contribuzione secondo misure diverse: in tal caso deve essere presentata una denuncia aziendale per ogni tipo ditta anche se riferito allo stesso datore di lavoro e gli adempimenti contributivi saranno effettuati con il codice azienda corrispondente ad ogni singola D.A. e non sarà possibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento; nell’ipotesi di azienda operante con più tipi ditta nella stessa provincia e comune, il codice azienda deve essere diversificato utilizzando il codice progressivo azienda 01, 02 ecc; azienda operante su più fondi, ancorché ubicati in province e/o comuni diversi, per i quali l’attività è caratterizzata da autonomia organizzativa e gestionale: deve essere presentata una denuncia aziendale per ogni fondo o gruppo di fondi autonomamente organizzati e gestiti e gli adempimenti contributivi saranno effettuati con il codice azienda corrispondente ad ogni singola D.A. e sarà possibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento; nell’ipotesi di azienda operante con più attività autonome nella stessa provincia e comune, il codice azienda deve essere diversificato utilizzando il codice progressivo azienda 01, 02 ecc. È possibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi ai datori di lavoro agricoli già in possesso di più codici azienda aventi caratteristiche contributive omogenee, mediante richiesta da effettuarsi esclusivamente per il tramite dell’applicazione resa disponibile nei servizi online dell’Inps e l’eventuale accoglimento della domanda, dopo le verifiche sull’’assenza di scoperture e/o crediti in fase di accertamento e recupero, comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta di accentramento. Con riferimento alle domande di accentramento contributivo per le quali, con riferimento alla posizione da accentrare, non risulta ancora approvata la D.A. ovvero non risulta approvata la D.A. della posizione accentrante e della posizione da accentrare, il datore di lavoro potrà effettuare i prescritti adempimenti secondo le modalità sopra descritte. Servizi web Selezionando la voce “Aziende, consulenti e professionisti” e richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”, viene richiesta l’identificazione mediante immissione del codice fiscale e del PIN; completata correttamente l’autenticazione, alla pagina “Servizi per aziende e consulenti”, nel menu “Iscrizione e Variazione Azienda”, è disponibile la nuova funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo”. Accedendo all’applicazione occorrerà inserire in primo luogo la matricola dell’azienda sulla quale l’utente intende effettuare una delle previste attività (comunicazione di una nuova unità operativa, richiesta di una nuova autorizzazione all’accentramento o estensione di un precedente provvedimento di accentramento). Ogni operazione sulla matricola potrà essere effettuata esclusivamente da soggetto abilitato ad operare sulla stessa. Superati i previsti controlli, verranno visualizzate due pagine, contenenti le principali informazioni aziendali. I dati proposti a video non sono modificabili. Qualora l’utente avesse la necessità di aggiornare una delle informazioni anagrafiche, dovrà utilizzare l’apposita funzione di “Variazione Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 18 dati aziendali”. Nelle stesse pagine è riportata anche l’informazione, per la posizione aziendale immessa, dell’esistenza di un precedente provvedimento di accentramento contributivo. Nella pagina dedicata alle unità operative sono disponibili le informazioni già eventualmente memorizzate in precedenza e le funzioni “Inserisci”, “Modifica”, “Visualizza” e “Cancella”. Attivando la funzione “Inserisci” sono disponibili le seguenti opzioni: “Comunicazione unità operativa”: la funzione consente di comunicare l’apertura di una nuova unità operativa con indicazione delle informazioni riguardanti l’indirizzo e la data di inizio dell’attività con dipendenti presso la sede che si sta inserendo; se non è nota la data di fine dell’attività, è proposto in automatico il valore del “31/12/9999” e la stessa potrà essere modificata successivamente attivando la funzione di “Modifica”; “Accentramento contributivo”: la funzione consente di richiedere un provvedimento di accentramento contributivo, con riferimento ad una o più matricole nel rispetto delle condizioni indicate al punto 2 della circolare Inps n.124/09 (per le matricole indicate nella richiesta dovrà esserci identità di codice fiscale e identità di classificazione previdenziale). L’avvenuto invio della richiesta sarà comprovato da un messaggio di conferma e dal rilascio della ricevuta in formato PDF, corredata dal protocollo informatico. Il riscontro sarà comunicato a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nel menù iniziale dei servizi online. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 19 I formulari per l’ufficio paghe Oggetto: RAVVEDIMENTO OPEROSO Ai gentili Clienti Loro sedi A decorrere dal 1° febbraio 2011 entreranno in vigore le disposizioni contenute nella c.d. Legge Finanziaria 2011 o Patto di Stabilità 2011-2013, le quali prevedono l’aumento delle sanzioni connesse al ritardato versamento delle imposte. Tale aumento va direttamente ad incidere sull’istituto del ravvedimento operoso, ovvero la possibilità, per il contribuente trasgressore, di regolarizzare spontaneamente l’omissione, prima che siano intervenuti i controlli, applicando una sanzione ridotta a seconda del tipo di irregolarità o omissione commessa. Per semplificare l’interpretazione delle nuove norme si rappresenta l’evoluzione delle sanzioni nella tabella sottostante. Omesso versamento tributo Termine entro il quale effettuare il versamento Entro 30 giorni dall’omissione Omissione o irregolarità tali da incidere direttamente sulla determinazione del tributo o del versamento Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa Omissione Omessa presentazione della dichiarazione annuale Entro un anno dalla violazione nel caso in cui non vi sia obbligo di presentare la dichiarazione Entro 90 giorni dall’omissione Sanzione applicabile Sanzione 2011 Sanzione 2010 1/10 del minimo 3% 2,50% 1/8 del minimo 3,75% 3% 1/8 del minimo 3,75% 3% 1/10 del minimo della sanzione € 25 € 21 Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 20 Contestualmente al versamento del tributo omesso, da effettuarsi mediante il consueto modello F24, devono essere versati anche gli interessi moratori calcolati al saggio di interesse legale che per l’anno 2011 è pari al 1,5% (fino al 31.12.2010 era 1%). Gli interessi dovuti vanno calcolati con la formula dell’interesse semplice: interessi = (tributo x saggio interesse legale x numero giorni di ritardo)/365 o 366 in caso di anno bisestile. Per completezza di informazione si ricorda che nel caso venga omessa la presentazione del modello F24 con saldo a zero, con il quale è stata operata una compensazione tra un credito tributario e un debito, la violazione può essere sanata, entro un anno dall’omissione, versando una sanzione pari a € 5,00 (1/10 di € 51,00) se il modello viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi o € 15,00 (1/10 di € 154,00) se il ritardo è superiore. Al fine di consentire la rapida quantificazione della sanzione con l’applicazione del c.d. “ravvedimento operoso” si allega un semplice foglio di calcolo. PRELEVA IL FOGLIO DI CALCOLO Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 21 I formulari per l’ufficio paghe Oggetto: UTILIZZO DELLA PEC PER LE COMUNICAZIONI CON L’AZIENDA La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Spedire un messaggio PEC equivale ad inviare una raccomandata purché lo scambio avvenga tra due indirizzi PEC. In considerazione delle utilità che lo scambio di posta elettronica certificata può fornire, si ritiene utile fornire una comunicazione aziendale mirata ad informare i lavoratori che potrà risultare utile alle aziende che intendano promuovere uno scambio di corrispondenza con i propri lavoratori a mezzo PEC. A TUTTE LE MAESTRANZE La presente per informare che, per semplificare lo scambio di comunicazioni con l’azienda, è a disposizione dei lavoratori una casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo _________________________ . I possessori di un indirizzo di PEC potranno così sostituire l’invio tramite raccomandata di qualsivoglia comunicazione all’azienda con l’invio di un messaggio di PEC. Al contempo si invitano i lavoratori che ne fossero in possesso, a voler fornire all’azienda il loro indirizzo di posta elettronica certificata che l’azienda potrà a sua volta utilizzare. Per l’utilità dei lavoratori si rende noto che all’indirizzo internet www.postacertificata.gov.it è possibile fare richiesta per attivare un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato gratuitamente, almeno per i servizi di base. La PostaCertificat@ è un servizio di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione che è offerto a titolo gratuito e si rivolge a tutti i cittadini italiani maggiorenni che ne facciano richiesta (anche se residenti all'estero) e che consente di dialogare in modalità sicura e certificata con la Pubblica Amministrazione comodamente da casa o con qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ad internet senza recarsi presso gli Uffici della Pubblica Amministrazione per richiedere/inviare informazioni, inviare istanze/documentazione, ricevere documenti, informazioni, comunicazioni. La PostaCertificat@, però, garantisce un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e Cittadino: non sono, infatti, previste comunicazioni al di fuori di tale canale, ad esempio tra Cittadino e Cittadino e, quindi anche con l’azienda. Per attivare la casella occorre compilare on-line i campi di un percorso guidato con i propri dati anagrafici e, una volta ricevuto l’esito positivo della richiesta di attivazione ed entro tre mesi, recarsi presso uno degli uffici postali abilitati per completare l’attivazione. Per avere un indirizzo di PEC utilizzabile anche fra privati occorre invece appoggiarsi a servizi che, di norma, sono a pagamento e che si possono facilmente reperire inserendo PEC nel sistema di ricerca internet utilizzato. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. firma Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 22 I formulari per l’ufficio paghe Ai gentili Clienti Loro sedi ATTESTATI DI MALATTIA TELEMATICI ALL’INDIRIZZO DI PEC DEI LAVORATORI Si informano i Signori clienti che l’Inps ha rilasciato un nuovo servizio consistente nell’invio delle attestazioni di malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata del cittadino che ne faccia richiesta. I lavoratori sprovvisti della copia cartacea dell’attestazione di malattia che il medico dovrebbe loro rilasciare, potranno in questo modo riceverla nella loro casella di posta elettronica certificata ed eventualmente inoltrarla al datore di lavoro. Si allega un comunicato aziendale per informare i lavoratori della nuova opportunità. A TUTTE LE MAESTRANZE Vi ricordiamo, ai fini del rispetto dell’obbligo di consegna al datore di lavoro dell’attestazione di malattia, che i servizi messi a disposizione dall’Inps per i cittadini lavoratori per la consultazione e la stampa dei propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante sono utilizzabili mediante accesso al sito dell’Istituto www.inps.it – servizi on-line, e consentono: tramite il codice PIN, di avere la disponibilità di tutti i certificati telematici rilasciati, comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicati dal medico; mediante il codice fiscale personale ed il numero del certificato comunicato dal medico, di ricercare e consultare uno specifico attestato di malattia. L’Inps ha ora reso disponibile anche l’ulteriore servizio dell’invio delle attestazioni di malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata del cittadino che lo richieda. Per rendere operativo il servizio occorre scegliere sul sito Internet dell’Inps l’opzione “consultazione certificati di malattia” ed aver immesso il codice PIN di identificazione, visualizzando un pannello sul quale si può scegliere di consultare i certificati telematici rilasciati e/o di gestire la richiesta di invio degli attestati alla propria casella di Posta Elettronica Certificata. La scelta di questa seconda funzione presenta lo stato (attivo, disattivo) della richiesta sul quale occorre intervenire per modificarne la condizione: il cambiamento dello stato iniziale da “disattivo” a quello “attivo” determina la ricerca automatica nell’indice delle PEC (CEC-PAC) del cittadino e la sua visualizzazione; a tale indirizzo di posta elettronica verranno inviati gli attestati. La disattivazione del servizio si ottiene selezionando la stessa funzione e variando lo stato della richiesta in “disattivo”. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. firma Informative Impresa & Lavoro FEBBRAIO 2011 23