gestione del rapporto di lavoro - studionannelli.it

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Febbraio
2011
Le informative per l’azienda
 Le news di febbraio
pag. 2
 Autoliquidazione Inail 2010/2011
pag. 5
 Collocamento obbligatorio – Regime sanzionatorio
pag. 8
 Tabelle ACI per il 2011
pag. 9
 Nuova riscossione dei crediti inps in vigore da gennaio 2011
pag.10
 Riposo settimanale dei minori
pag.12
 Agevolazioni per l’assunzione a termine di lavoratori in mobilità
pag.13
 Le ultime novità in materia di lavoro accessorio
pag.14
 Strumenti di localizzazione con tecnologia GPS e rapporto di
lavoro
 Nuove disposizioni Inps per l’accentramento degli adempimenti
contributivi
pag.15
pag.16
I formulari per l’ufficio paghe
 Ravvedimento operoso
pag.20
 Utilizzo della Pec per le comunicazioni con l’azienda
pag.22
 Attestati di malattia telematici all’indirizzo di Pec dei lavoratori
pag.23
Le informative per l’azienda
IN PRIMO PIANO
Pubblicati i modelli definitivi di certificazione Cud, 730 e 770 Ordinario e Semplificato.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 17 gennaio 2011, ha approvato lo schema di
certificazione unica "CUD 2011", con le relative istruzioni. Inoltre ha pubblicato i provvedimenti di
approvazione definitiva dei modelli 730 e 770 Ordinario e Semplificato.
(Agenzia delle Entrate, Provvedimenti, 17/01/2011)
Decreto flussi: le risposte del Ministero.
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito un elenco di risposte alle domande
pervenute in tema di decreto flussi.
(Ministero dell’Interno, Faq)
Prorogati i termini per la presentazione del modello OT24.
L’Inail, con nota n.507 del 24 gennaio, ha comunicato la proroga della presentazione delle istanze
relative al modello OT24 MAT al 28 febbraio 2011. La precedente scadenza era fissata al 31
gennaio.
Sul modello OT24 si veda “Informative Impresa&Lavoro” n.01/11, pagina 32.
(Inail, Nota 24/01/2011, n.507)
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Vademecum del Ministero sul distacco dei lavoratori nell’Unione Europea.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Vademecum relativo al distacco dei
lavoratori nell’Unione Europea, ad uso delle imprese e degli ispettori del lavoro. Il Vademecum
scritto in collaborazione con le autorità romene analizza gli aspetti relativi al distacco in Italia e
offre il quadro informativo sintetico sui principali aspetti normativi relativi al distacco in Romania.
(Istituto Guglielmo Tagliacarne e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Vademecum)
ADEMPIMENTI
Pubblicata la circolare Inps sui conguagli.
L’Inps ha pubblicato sul proprio sito la circolare n.162 del 27 dicembre 2010 che come ogni anno
fornisce le indicazioni ai datori di lavoro, operanti con flusso UniEMens, per effettuare il
conguaglio contributivo di fine anno.
(Inps, Circolare 27/12/2010, n.162)
Tfr: calendario Istat per la rivalutazione.
L’Istat, con comunicato del 20 dicembre scorso, ha reso noto il calendario di diffusione dei
comunicati stampa. In particolare, per quanto riguarda il coefficiente di rivalutazione per la
determinazione del trattamento di fine rapporto per l’anno 2011, la pubblicazione dei coefficienti è
fissata al: 14 gennaio, 23 febbraio; 16 marzo; 15 aprile; 16 maggio; 16 giugno; 14 luglio; 12
agosto; 15 settembre; 14 ottobre; 16 novembre; 15 dicembre.
(Istat, Comunicato 20/12/2010)
Nuove causali contributo per i versamenti agli Enti bilaterali.
L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.137 e 138 del 28 dicembre 2010, ha provveduto ad istituire
due nuove causali contributo per il versamento dei contributi agli Enti bilaterali:
 “ONBS” denominata “datori di lavoro - contributi per il finanziamento dell’Ente bilaterale ONBSI”
(Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati);
 “EBAR” denominata “datori di lavoro - contributi per il finanziamento dell’Ente bilaterale EBAR”
(Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato - EBARTIGIANATO).
(Agenzia delle Entrate, R.M. 28/12/2010, n.137-138)
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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CONTRIBUTI E PREMI
Obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti.
È stato pubblicato nella G.U. n.296 del 20 dicembre 2010 il decreto del 3 novembre che stabilisce
l’obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti. Dovranno essere assicurati tutti gli sportivi tesserati
con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente e la scelta della società assicurativa verrà effettuata
tramite gara.
(Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreto 03/11/2010, G.U. n.296 20/12/2010)
Contributi colf: memorandum delle scadenze tramite Sms.
L’Inps, con messaggio n.1375 del 20 gennaio 2011, ha informato di aver attivato un servizio,
accessibile tramite il sito dell’istituto, che permette di ricevere tramite sms la notifica delle
scadenze relative al pagamento dei contributi per i lavoratori domestici. Tale messaggio può
essere ricevuto anche all’indirizzo di posta elettronica.
(Inps, Messaggio 20/01/2011, n.1375)
Presentazione telematica della modalità di disoccupazione.
Nella circolare n.170 del 31 dicembre vengono illustrate le modalità di presentazione telematica
della domanda di disoccupazione ordinaria non agricola dal 2011, per la compilazione della quale
l’Inps acquisisce i dati contenuti negli archivi, modificabili dal cittadino nel caso in cui siano inesatti
o incompleti. Il periodo di transizione previsto è pari a tre mesi, durante i quali verranno garantite
anche le modalità di richiesta valide fino al 31 dicembre 2010.
L’Inps, con messaggio n.308, ha reso noto che le domande di disoccupazione con requisiti ridotti,
da presentare entro il prossimo 31 marzo, non possono essere inoltrate attraverso il contact
center Inps, a differenza delle domande di disoccupazione ordinaria.
(Inps, Circolare 31/12/2010, n.170;
Inps, Messaggio n.308)
Lavoratori all’estero: stabilite le retribuzioni convenzionali.
Il Ministero del Lavoro, con decreto del 3 dicembre 2010 pubblicato nella G.U. n.300 del 24
dicembre 2010, ha determinato per l’anno 2011 le retribuzioni convenzionali da prendere come
base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti
all’estero. Le tabelle allegate al decreto indicano i dati per ciascun settore e sono divise in base al
tipo di lavoratore fra: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 29/10/2010, G.U. 24/12/2010, n.300)
TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO
Stock option nel settore finanziario: i codici tributo per l’addizionale.
In attuazione di quanto disposto dalla Manovra estiva, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la
risoluzione n.1/E del 4 gennaio 2011, i codici tributo per il versamento dell’addizionale del 10%,
applicata alle somme erogate sotto forma di bonus e stock option ai compensi attribuiti ai
dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, per importi superiori al triplo della
retribuzione fissa.
(Agenzia delle Entrate, R.M. 04/01/2011, n.1)
Prorogato il termine per la pubblicazione dei bilanci degli enti locali.
Con decreto del 17 dicembre 2010 il Ministero dell’Interno ha decretato la proroga al 31 marzo
2011 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 degli enti locali. Si
ricorda che i bilanci stabiliscono anche le percentuali e le modalità di applicazione delle
addizionali.
(Ministero dell’Interno, Decreto 17/12/2010, G.U. 24/12/2010, n.300)
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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PRESTAZIONI
Rivalutazione rendite Inail per infortunio e malattia professionale.
L’Inail, con circolare n.1 del 5 gennaio 2011, ha comunicato l’avvenuta approvazione della
rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i
settori industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. La validità di
tali importi decorre a partire dal 1° luglio 2010. La circolare illustra pertanto come procedere alla
prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso.
(Inail, Circolare 05/01/2011, n.1)
Contributo di solidarietà per le liquidazioni di Tfr superiori a 1,5 milioni.
È stato pubblicato nella G.U. n.300 del 24 dicembre 2010 il decreto del 29 ottobre 2010 che
stabilisce l’applicazione di un contributo di solidarietà del 15% sulle somme eccedenti 1,5 milioni
di euro liquidate come Tfr, indennità premio di fine servizio, indennità di buonuscita, nonché
trattamenti integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, per il triennio 2007-2009.
La trattenuta verrà applicata all'atto della corresponsione del trattamento e qualora fosse già stato
erogato a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino ad oggi, si applicherà, per un periodo di 18 mesi fino
a concorrenza dell'importo dovuto e salvo conguaglio al termine del periodo, la trattenuta all'atto
della corresponsione di ciascun rateo mensile di pensione (o stipendio, in caso di instaurazione di
un nuovo rapporto di lavoro).
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 29/10/2010, G.U.24/12/2010 n.300)
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Applicabilità alla Cooperative sociali della Cigs.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.44 del 22 dicembre 2010, è
intervenuto in tema di applicabilità della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria,
alle imprese cooperative sociali ex L. n.381/91.
Viene chiarito che le cooperative sociali di tipo a), costituite per la gestione dei servizi socio
sanitari ed educativi, appartengono ad un settore non rientrante tra quelli interessati e non sono
ammesse alla fruizione dei benefici di cui alla Cigs. Quelle di tipo b), invece, qualificandosi in base
alla finalità perseguita, possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso per i
soci lavoratori subordinati, nell’ipotesi in cui rientrino in uno dei particolari settori economici
ammessi e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla specifica normativa di
riferimento. Inoltre, viene sottolineato che, per tali cooperative, deve essere altresì accertato il
perfezionamento della posizione contributiva e assicurativa, quale condizione necessaria ai fini
dell’accesso al trattamento di integrazione salariale.
Non possono assolutamente beneficiare della Cigs i soci volontari in quanto, svolgendo questi
ultimi prestazioni a titolo volontario, non si riscontra il requisito del rapporto di lavoro subordinato.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 22/12/2010, n.44)
Proroga ammortizzatori sociali regione Abruzzo ed Emilia Romagna.
L’Inps, con messaggio n.32988 del 31 dicembre 2010, ha fornito istruzioni in merito alla
concessione o proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria,
di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, ai lavoratori a tempo
determinato e indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati delle
imprese ubicate nella Regione Abruzzo. Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti,
l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi e il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi
occupazionale saranno definiti e modulati in specifici accordi quadro.
La Regione Emilia Romagna, con nota n.321323 del 27 dicembre 20110, rende noto che, in base
all'accordo con le Parti Sociali del 23 dicembre 2010, sono stati prorogati al 2011 gli
ammortizzatori in deroga e fornisce le prime indicazioni operative per la prosecuzione degli
interventi.
(Inps, Messaggio 31/12/2010, n.32988; Regione Emilia Romagna, Nota 27/12/2011, n.321323)
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2010/2011
Autoliquidazione 2010/11
L’Inail ha diffuso la Guida all’autoliquidazione, con il vademecum delle agevolazioni applicabili in
sede di autoliquidazione 2010/2011:
 riduzione contributiva per il settore edile per l'anno 2010: confermata nella misura dell'11,50%;
 riduzione del 14,50% dei premi dovuti per l'anno 2010 dalle imprese artigiane del settore
autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123;
 riduzione nella misura dell'80% del premio, sia per la regolazione che per la rata, applicabile alle
imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la
pesca nelle acque interne e lagunari;
 riduzione del premio nella misura del 50% per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti
e per i consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti
privi di occupazione;
 fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100% per i datori di lavoro che entro il 31
dicembre 2007 avevano stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento
lavorativo dei disabili;
 sgravio contributivo per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con
contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per
maternità e paternità e riduzione pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al
compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un
anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento;
 riduzioni pari al 25% o al 50%, a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente
nel Centro-Nord o nel Mezzogiorno, per i contratti di formazione e lavoro;
 riduzione pari al 25%, 40%, 50% e 100%, a seconda dei casi, per i datori di lavoro che
assumono con contratti di inserimento;
 riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia;
 riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in territori montani
svantaggiati e particolarmente svantaggiati;
 riduzione del premio per le imprese artigiane ai sensi della L. n.296/06.
 Le scadenze
L’istituto ricorda che, come di consueto, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro
rate di uguale importo, con applicazione di interessi.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2011 e le rate
successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e
novembre 2011, maggiorate degli interessi.
L’Istituto, in relazione ai benefici collegati alla regolarità del Durc, sottolinea che per i soli controlli
relativi allo "sconto edili" in ordine all'assenza di condanne penali nel quinquennio ex lege
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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n.248/06, le Sedi devono acquisire dal datore di lavoro la relativa autocertificazione ed effettuare le
verifiche a campione presso il Casellario Giudiziario.
 I coefficienti da applicare
Il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo
all'autoliquidazione 2010/2011è pari al 2,10%.
Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2010/2011 in
scadenza al 16 febbraio 2011, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e
quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:
Scadenza rate
16 maggio 2011
16 agosto 2011
16 novembre 2011
Coefficienti
0,0051205480
0,0104136990
0,0157068490
Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 20010/2011 in scadenza
al 16 giugno 2011, fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del
50% di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta
rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:
Scadenza rate
16 agosto 2011
16 novembre 2011
Coefficienti
0,0035095890
0,008802740
 Autoliquidazione marittimi
Per quanto riguarda l’autoliquidazione dei marittimi, in base alla L. n.122/10 l’Inail è subentrato
all’Ipsema per la gestione dell’assicurazione obbligatoria per i Marittimi. L’Istituto segnala che,
finchè non saranno completate le attività di integrazione dei servizi all'utenza, le imprese dovranno
continuare ad avvalersi dei servizi on-line messi a disposizione dal sito internet dell’Ipsema o dal
sito dell’Inail.
Viene sottolineato che la modulistica dell'autoliquidazione, debitamente compilata, deve essere
inviata alla Direzione compartimentale presso la quale è accesa la posizione assicurativa oggetto
della dichiarazione contributiva.
Inoltre, in attesa di uniformare il sistema di riscossione, il versamento del premio 2010/2011 deve
continuare ad avvenire mediante i bollettini di c/c postali allegati alla modulistica.
Infine, viene ricordato che l'autoliquidazione online del premio è disponibile sul sito ex IPSEMA e
gli utenti possono accedere al servizio mediante user id e password già in uso.
 Riduzione premio per cooperative e consorzi operanti in zone montane e svantaggiate
La legge di stabilità ha previsto che, con effetto retroattivo, è possibile applicare le agevolazioni
contributive per il settore agricolo. In particolare le riduzioni sono pari al 75% per le zone montane
e al 68% per le zone svantaggiate.
Per quanto riguarda l'autoliquidazione 2010/2011, poiché le basi di calcolo notificate alle ditte
riportano due diversi periodi classificativi relativi alla regolazione 2010 e due diverse percentuali di
riduzione secondo la previgente normativa, le ditte dovranno compilare la dichiarazione delle
retribuzioni come comunicato dall'Inail, suddividendo l'imponibile contributivo tra i due periodi:
 01/01/2010 - 31/07/2010
 01/08/2010 - 31/12/2010.
Il premio di autoliquidazione verrà calcolato tenendo conto dei due periodi e delle percentuali
previste dalla normativa vigente.
Le imprese cooperative e loro consorzi beneficiarie delle riduzioni in questione dovranno quindi
applicare:
Informative Impresa & Lavoro
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 alla regolazione del premio relativa all'anno 2010:
a. per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010:
 la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente
svantaggiati;
 la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate;
b. per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010:
 la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente
svantaggiati;
 la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate;
 alla rata di premio per l'anno 2011:
 la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente
svantaggiati;
 la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – REGIME SANZIONATORIO
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 15 dicembre 2010,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 3 gennaio 2011, ai sensi dell’art.15 della L. n.68/99 ha
aggiornato le seguenti sanzioni collegate agli adempimenti relativi al collocamento obbligatorio:
 mancata presentazione del prospetto informativo entro la data prestabilita: 635,11 euro;
 ritardato inoltro del prospetto informativo: 30,76 euro per ciascun giorno di ritardo;
 ritardata assunzione del disabile: 62,77 euro per ciascun giorno di ritardo.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
Informative Impresa & Lavoro
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: TABELLE ACI PER IL 2011
Si informano i Signori clienti che, a partire dal 1° gennaio 2011, sono applicabili le nuove tabelle
nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall’ACI, e da utilizzare per il
calcolo dei fringe benefit applicati in azienda.
Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici
di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per il 2011 è stato pubblicato nel Supplemento
Ordinario n.284 della G.U. n.299 del 23 dicembre 2010.
Le tabelle vengono utilizzate:
 per individuare il fringe benefit al lavoratore nell’ipotesi di uso promiscuo dell’auto aziendale;
 per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.
Per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli concessi in uso promiscuo al dipendente, il benefit è
costituito da un importo pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di quindicimila chilometri calcolata in base alle tabelle ACI, ragguagliato al periodo
dell’anno durante il quale al dipendente è concesso l’uso del veicolo indipendentemente dal reale
utilizzo.
Inoltre tali tabelle vengono pubblicate ogni anno nel sito www.aci.it e per comodità sono scaricabili
dai seguenti link.
Fringe benefit - Anno 2011
Autovetture Benzina in produzione
Autovetture Gasolio in produzione
Autovetture GPL - Metano in produzione
Autovetture Benzina fuori produzione
Autovetture Gasolio fuori produzione
Autovetture GPL - Metano fuori produzione
Fuoristrada-Suv Benzina
Fuoristrada-Suv Gasolio
Fuoristrada-Suv Gpl
Microcar e Motoveicoli
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
Informative Impresa & Lavoro
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: NUOVA RISCOSSIONE DEI CREDITI INPS IN VIGORE DA GENNAIO 2011
Si informano i gentili clienti che dal 1° gennaio 2011, in base alla L. n.122/10, art.30, è stata
modificata l'attività di riscossione dei crediti Inps accertati dall’Istituto a partire dal 1° gennaio 2011,
anche se di competenza di periodi antecedenti.
In particolare il recupero delle somme dovute all'Inps viene effettuata mediante la notifica di un
avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, sia per le somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica (avviso di addebito da
omissione contributiva) sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di
vigilanza (avviso di addebito da accertamento).
È lo stesso Istituto che attiva la pretesa creditoria nei confronti del contribuente, quindi
vengono meno l’iscrizione a ruolo e la conseguente notifica di pagamento da parte dell’Agente di
riscossione.
L’avviso di addebito
L’avviso di addebito dovrà contenere tutti gli elementi relativi al contribuente che consentono
l’esatta identificazione della pretesa dell’istituto e l’intimazione ad effettuare il pagamento entro 60
giorni dalla sua notifica.
Qualora entro 60 giorni non sia eseguito il pagamento, l’Agente di riscossione avvierà le procedure
di espropriazione forzata.
Contro l'avviso di addebito il destinatario può proporre opposizione entro il termine di 40 giorni
decorrenti dalla notifica. Il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps preposta ad esaminare la posizione del contribuente.
 Avviso di addebito da omissione contributiva
In questo caso l’Istituto, prima di emettere l’avviso di addebito, continuerà ad avvalersi della facoltà
di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario. La formazione e la notifica
dell’avviso di addebito avverrà solo qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini
fissati nell’avviso bonario. Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito i crediti oggetto di
rateazione.
 Avviso di addebito da accertamento
L’avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto le somme accertate come dovute dagli uffici o
dagli organi di vigilanza, anche se di altri enti. Prima della formazione dell'avviso di addebito, al
contribuente verrà intimato di adempiere al pagamento della contribuzione dovuta entro 90 giorni
dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida. Entro tale termine, il soggetto
intimato ha possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l'atto notificato che, quando fatto,
comporta la sospensione dell'azione di recupero fino alla decisione da parte del competente
organo amministrativo.
 Se il ricorso viene accolto, nei termini sopra richiamati, l’Inps provvede ad escludere, in via
definitiva, le partite a debito dalla formazione dell’avviso di addebito.
Informative Impresa & Lavoro
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 Nel caso di reiezione o di parziale accoglimento del ricorso, l’Istituto provvederà a richiedere
al debitore il pagamento della somma dovuta, eventualmente rideterminata, che dovrà essere
versata entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida.
 Se il contribuente non paga o paga solo in parte, per gli importi ancora dovuti, l'Inps formerà
e notificherà l'avviso di addebito che, in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni,
consentirà l'avvio alle azioni di recupero da parte dell'Agente della Riscossione.
Invece, una volta decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o della
lettera di diffida senza che venga inoltrato ricorso e senza che il debitore abbia provveduto al
pagamento della contribuzione richiesta, l'Inps notificherà l'avviso di addebito che, scaduto il
termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento e in assenza di opposizione entro 40 giorni dalla
notifica, consentirà all'Agente della Riscossione di attivare le azioni di recupero coattivo.
Rateazione di somme in fase amministrativa
Con circolare n.4/11 l’Inps ha chiarito che dal 1° gennaio 2011 la rateazione concessa dall’istituto
può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa, cioè per i quali si deve ancora procedere
alla formazione dell’avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.
Il pagamento dilazionato degli importi contenuti nell’avviso di addebito già consegnato ad Equitalia
può essere richiesto esclusivamente presso il competente Agente della Riscossione individuato in
base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell’avviso di addebito.
Dopo aver definito la domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento ed il
contestuale versamento della prima rata con modello F24, il piano non sarà più trasferito ad
Equitalia ed il versamento delle rate successive sarà eseguito mensilmente, sempre con modello
F24, riportando la causale e i codici già utilizzati per il versamento della prima. Ciascuna rata
mensile successiva alla prima, dovrà essere pagata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del
pagamento della rata precedente. In caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due
rate consecutive i crediti residui verranno affidati ad Equitalia per il recupero coattivo e non
potranno essere oggetto di rateazione concessa dallo stesso Agente della Riscossione.
 Le causali del modello F24
Il messaggio n.1484/11 dell’Inps ha reso note le causali da inserire nel modello F24 per il
versamento delle rate, specificando che la lettera di accoglimento della domanda di rateazione
riporterà anche le modalità di compilazione della sezione Inps del modello F24.
Causale
Descrizione
DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA UNIEMENS
RC01
crediti non ceduti
DMDD
crediti ceduti
LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI
AD
crediti ceduti e non ceduti
LAVORATORI AUTONOMI COMMERCIANTI
CD
crediti ceduti e non ceduti
DATORI DI LAVORO AGRICOLI E PC/CF
DLAS
crediti ceduti e non ceduti
LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI
DLAA
crediti ceduti e non ceduti
COMMITTENTI ED ALTRI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
COC
crediti non ceduti
LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
POC
crediti non ceduti
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
11
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: RIPOSO SETTIMANALE DEI MINORI
Il Ministero del Lavoro, con interpello n.45/10, ha espresso il proprio parere favorevole in merito
alla possibilità, per un adolescente assunto con contratto di apprendistato presso un’impresa
artigianale addetta alla produzione di pasta fresca artigianale con annesso punto vendita al minuto,
di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, analogamente a quanto la
legge vigente in materia dispone per i minori nell’ambito dei settori turistico, alberghiero e della
ristorazione.
La L. n.977/67 reca la disciplina della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, stabilendo,
in particolare, che il riposo settimanale deve essere garantito ai lavoratori minori, nonché
specifiche modalità di fruizione e introducendo alcune deroghe in relazione ad attività svolte in
particolari settori:
i minori hanno diritto, in generale, di godere del riposo settimanale per almeno due
giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica, salvo i minori impiegati
in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore
dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico
alberghiero o della ristorazione, per i quali il riposo settimanale può essere concesso
anche in un giorno diverso dalla domenica.
Tra le aziende inquadrabili nel settore delle attività di ristorazione (per le quali è applicabile il
regime della deroga al riposo in coincidenza con la domenica) ai sensi dalle disposizioni del Ccnl
dello specifico settore, ovvero quello afferente al turismo e pubblici esercizi, sono da annoverare
oltre che i ristoranti tradizionalmente intesi (fast-food, trattorie, tavole calde ecc), anche i caffè, bar,
snack-bar, negozi di pasticceria e confetteria, nonché ogni altro esercizio dove si somministrano
alimenti e bevande di cui agli artt.3 e 5 della L. n.287/91. In particolare, si intendono per pubblici
esercizi sia gli esercizi di ristorazione, in senso stretto, per la somministrazione di alimenti e
bevande, come ristoranti, tavole calde, pizzerie e trattorie, sia gli esercizi per la somministrazione
di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia (bar, caffè,
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).
Il Ministero, con circolare n.1/00, ha ritenuto, per quanto concerne l’aspetto del riposo settimanale,
che tra le attività per cui lo stesso possa essere concesso in un giorno diverso dalla domenica
possano essere ricomprese, nell’ambito del settore della ristorazione, anche quelle esercitate nei
bar, gelaterie, pasticcerie ecc, intese come attività per le quali il maggiore carico di lavoro si
concentra spesso nella domenica. L’elencazione fornita dalla nota ministeriale, peraltro, non
assume carattere tassativo, ma risulta meramente esemplificativa, consentendo perciò di
considerare passibili di disciplina derogatoria anche altre attività evidentemente assimilabili nelle
modalità di espletamento a quelle ivi espressamente indicate.
Per tali ragioni il Ministero ritiene che l’attività di produzione di paste fresche alimentari,
sostanzialmente analoga alle summenzionate attività, possa rientrare nell’alveo delle tipologie
di attività destinatarie della disciplina derogatoria, con l’effetto di consentire ai minori di
fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
12
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: AGEVOLAZIONI PER L’ASSUNZIONE
A TERMINE DI LAVORATORI IN MOBILITÀ
Si informano i Signori Clienti che l’Inps, con il messaggio n.32661 del 27 dicembre 2010, ha
diramato importanti precisazioni in materia di agevolazioni contributive, previste dall’art.8, co.2
della L. n.223/91, per le assunzioni a termine dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
In base a tale norma, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a termine di
durata non superiore a 12 mesi, periodo soggetto, altresì, ad agevolazione contributiva: i contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro sono quelli previsti per gli apprendisti.
Tale disposizione disciplina due distinte ipotesi, una di carattere normativo e l’altra di carattere
contributivo, tra loro disgiunte.
Il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità può essere assunto, senza le ragioni tecniche, produttive,
sostitutive e organizzative, in quanto l’art.8, co.2, della L. n.223/91 deroga, in materia di condizioni
di utilizzo, all’art.1 del D.Lgs. n.368/01 che disciplina il lavoro a termine, purché il contratto non
superi la durata massima di 12 mesi.
Tale periodo sarà, inoltre, soggetto alla riduzione contributiva sopra indicata.
La suddetta agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore in mobilità sia assunto a tempo
determinato, con un contratto originario superiore a 12 mesi per una delle ragioni previste del
D.Lgs. n.368/01: la riduzione contributiva è, infatti, “agganciata” alla condizione dell’iscrizione alle
liste di mobilità e non alla tipologia speciale di assunzione in deroga.
A riepilogo del nuovo indirizzo interpretativo, che supera precedenti indicazioni difformi dell’Inps, lo
stesso Istituto fornisce i seguenti esempi:
 nel caso in cui si stipuli, per ragioni produttive, un contratto di durata pari a 16 mesi, spetta
l’agevolazione per i primi 12 mesi;
 nel caso in cui, per ragioni produttive, si stipuli un contratto di 6 mesi e poi – ricorrendo
sempre le ragioni produttive – si proroghi il rapporto per ulteriori 10 mesi, spetterà
l’agevolazione contributiva per i complessivi primi 12 mesi del rapporto.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ACCESSORIO
Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con due interpelli, il n.46 del 22 dicembre
2010 e il n.42 del 12 dicembre 2010, ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle possibilità di
utilizzo del lavoro accessorio
L’interpello n.46, in particolare, ha chiarito che i soggetti già titolari di un contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno possono svolgere un’ulteriore attività mediante il lavoro accessorio,
purché rientrino nelle condizioni di utilizzo, distinte tra settori di attività tassative o, in alternativa, a
condizioni specifiche del lavoratore (es. giovani con meno di 25 anni di età).
Con il precedente interpello n.42, il Ministero del Lavoro ha riepilogato le possibilità di utilizzo del
lavoro accessorio per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Innanzitutto, se le attività svolte dalle imprese del settore rientrano in quelle previste dall’art.70,
co.1, del D.Lgs. n.276/03 (lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione, eventi fieristici ecc), nel
limite di 5.000,00 euro di compenso netto per anno solare e per committente, non vi sono
limitazioni di tipo soggettivo.
Viceversa, al di fuori delle attività previste dall’art.70, i committenti possono utilizzare il lavoro
accessorio solo in presenza di determinate condizioni soggettive, con i relativi limiti di reddito,
ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art.70, co.1, lett.e) - i), nonché soggetti
percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time, in via sperimentale,
rispettivamente, per gli anni 2009 e 2010 (art.70, co.1 bis).
Sulle condizioni soggettive, si evidenzia che, con il Decreto Milleproroghe, è stata prorogata al 31
marzo 2011 la possibilità, in via sperimentale, di utilizzo del lavoro accessorio in tutti i settori
produttivi, nel limite massimo di € 3.000,00 per anno solare, con lavoratori part-time (purché il
committente non sia titolare del contratto a part-time), e da percettori di prestazioni integrative del
salario o con sostegno al reddito, purché abbiano fornito la dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: STRUMENTI DI LOCALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA GPS
E RAPPORTO DI LAVORO
Si informano i Signori Clienti che il Garante della Privacy, con provvedimento datato 7 ottobre 2010
(newsletter 16 dicembre 2010), ha disposto il blocco del trattamento dei dati personali a un’azienda
che, mediante sistemi di localizzazione GPS di cui erano dotati alcuni veicoli aziendali, era in
grado di controllare la localizzazione del dipendente, la velocità di spostamento e le eventuali
soste.
Il Garante della Privacy, conformemente ad una propria e precedente decisione (5 giugno 2008),
nella quale aveva riconosciuto la legittimità dell’utilizzo di apparecchiature GPS su mezzi di
trasporto per la salvaguardia delle merci o delle persone trasportate, ha stabilito che l’utilizzo di un
sistema di geolocalizzazione, in grado di rivelare informazioni sui percorsi seguiti, sulle soste
effettuate o sulla velocità degli spostamenti del personale, è consentito solo previo accordo dei
sindacati o con l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.
Qualora sia autorizzato l'utilizzo di sistemi di controllo via GPS, dovrà essere notificato al Garante
il trattamento dei dati personali raccolti e dovranno essere individuati specifici incaricati del
trattamento legittimati ad accedere alle informazioni acquisite.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI INPS PER L’ACCENTRAMENTO
DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
Con la circolare n.172 del 31 dicembre 2010, l’Inps ha dettato nuove disposizioni in materia di
apertura delle posizioni contributive aziendali, introducendo il principio di unicità della posizione
contributiva.
Obbligo di costituzione della posizione contributiva aziendale
La gestione degli adempimenti nei confronti dell’Inps deve concentrarsi su un’unica
posizione contributiva.
I datori di lavoro hanno l’onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica
(con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell’attività con
dipendenti, con conseguente abrogazione del modello DM68 (codice SC06).
L’adempimento deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematica, utilizzando:
 nei casi di avvio dell'attività con contemporanea assunzione di personale dipendente la
Comunicazione Unica al Registro delle imprese;
 nelle ipotesi di assunzione di dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività
d’impresa la Comunicazione Unica o la procedura telematica Inps di iscrizione disponibile nei
servizi on line.
Nei seguenti casi, invece, si continueranno ad avere distinte posizioni aziendali:
 datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della
contribuzione secondo obblighi e misura diversi;
 datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con
diverse finalità economiche;
 imprese amatoriali;
 imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;
 agenzie di somministrazione (da gennaio 2011 devono usare due distinte posizioni, una per
l’esposizione dei dati relativi ai lavoratori somministrati e l’altra per i dati relativi al personale
direttamente assunto per il funzionamento della struttura).
La posizione contributiva costituita in occasione dell'inizio dell'attività con dipendenti resta di regola
unica anche qualora il datore di lavoro costituisca, successivamente, nuove unità operative (tra le
quali può rientrare anche la sede legale) presso le quali sia svolta, in maniera stabile, l'attività
lavorativa di uno o più dipendenti: non si dovrà più chiedere l’apertura di una nuova posizione, ma
basterà comunicare i dati identificativi della nuova unità operativa e, ove nota, la durata temporale
della stessa, utilizzando la posizione contributiva già in essere.
Il datore di lavoro, in particolare, deve comunicare in via telematica i dati della nuova unità
operativa, cui verrà attribuito un numero progressivo identificativo, da inserire, per ogni
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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lavoratore interessato, nel flusso UniEMens, a partire dalla denuncia contributiva di competenza
del mese di gennaio 2011. La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la
modifica del codice “Tipo Azienda” attribuito alla posizione aziendale che assume il seguente
significato:
 A1: Azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento
contributivo”;
 A2: Azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento
contributivo – Principale”;
 A3: Azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento
contributivo – Secondaria”;
 B1: Azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata
all'accentramento contributivo”;
 B2: Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all'accentramento
contributivo – Principale”;
 B3: Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all'accentramento
contributivo – Secondaria”.
Nell’ipotesi di operazioni societarie (fusione, incorporazione, subentro, cessione e/o affitto di
ramo d’azienda, ecc.) il datore di lavoro subentrante deve provvedere a comunicare i dati
identificativi delle unità operative acquisite (nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda
cedente).
Situazioni già esistenti
I datori di lavoro già in possesso di più matricole aventi caratteristiche contributive
omogenee hanno facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accentramento contributivo.
La richiesta deve essere effettuata esclusivamente per il tramite dell’applicazione resa disponibile
nei servizi online dell’Inps, alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento
contributivo”; pertanto i modelli SC46 e SC47 sono abrogati.
L’eventuale accoglimento della domanda, dopo le verifiche in ordine all’assenza di scoperture e/o
crediti in fase di accertamento e recupero, comporta la chiusura delle posizioni contributive oggetto
della richiesta di accentramento.
Con riferimento alle domande di accentramento già inviate e in corso di definizione, occorre
distinguere le seguenti ipotesi di accentramento:
 con riferimento ad una nuova sede operativa ancora priva di matricola non si dovrà
attendere un autonomo provvedimento, ma il datore di lavoro potrà effettuare la comunicazione
di apertura di una nuova sede operativa tramite l’applicazione internet, ricevendo in tempo reale
il numero identificativo della sede stessa;
 con chiusura di una matricola già esistente si dovrà attendere l'emissione dell'apposito
provvedimento di accentramento.
Datori di lavoro agricolo
Anche nel settore agricolo i datori di lavoro hanno l’obbligo della costituzione di un’unica
posizione contributiva.
 In caso di inizio attività le aziende devono presentare un unico modello di denuncia aziendale
(DA) anche se operante su più fondi ubicati in province e/o comuni diversi; in tal caso effettuano
gli adempimenti contributivi con il codice azienda indicato nel quadro A della D.A. ovvero con
quello indicato nel quadro C relativo al Centro aziendale nell’ipotesi di conduzione di più fondi
contraddistinti da codici Istat diversi.
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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 In caso di denuncia di ulteriori fondi, anche se ubicati in province e/o comuni diversi le
aziende non devono aprire un’ulteriore posizione, ma devono effettuare una variazione della
denuncia aziendale già presentata in fase di inizio attività.
 In caso di inizio attività delle aziende senza fondi (c.d. senza terra) le aziende devono
presentare un’unica denuncia aziendale per dichiarare tutti i luoghi, anche se ubicati in province
e/o comuni diversi, ove si effettuano le lavorazioni; in tal caso effettuano gli adempimenti
contributivi con il codice azienda indicato nel quadro C relativo al Centro aziendale che dovrà
corrispondere a quello della sede legale e/o amministrativa; in caso di denuncia di ulteriori luoghi
anche se ubicati in province e/o comuni diversi, le aziende non devono aprire un ulteriore
posizione ma devono effettuare una variazione della denuncia aziendale già presentata in fase
di inizio attività.
Fattispecie che fanno eccezione all’unicità della posizione contributiva:
 azienda che, in relazione alla diversa condizione soggettiva (tipo ditta), è tenuta al
versamento della contribuzione secondo misure diverse: in tal caso deve essere presentata
una denuncia aziendale per ogni tipo ditta anche se riferito allo stesso datore di lavoro e gli
adempimenti contributivi saranno effettuati con il codice azienda corrispondente ad ogni singola
D.A. e non sarà possibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento; nell’ipotesi di azienda
operante con più tipi ditta nella stessa provincia e comune, il codice azienda deve essere
diversificato utilizzando il codice progressivo azienda 01, 02 ecc;
 azienda operante su più fondi, ancorché ubicati in province e/o comuni diversi, per i quali
l’attività è caratterizzata da autonomia organizzativa e gestionale: deve essere presentata
una denuncia aziendale per ogni fondo o gruppo di fondi autonomamente organizzati e gestiti e
gli adempimenti contributivi saranno effettuati con il codice azienda corrispondente ad ogni
singola D.A. e sarà possibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento; nell’ipotesi di azienda
operante con più attività autonome nella stessa provincia e comune, il codice azienda deve
essere diversificato utilizzando il codice progressivo azienda 01, 02 ecc.
È possibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi ai
datori di lavoro agricoli già in possesso di più codici azienda aventi caratteristiche contributive
omogenee, mediante richiesta da effettuarsi esclusivamente per il tramite dell’applicazione resa
disponibile nei servizi online dell’Inps e l’eventuale accoglimento della domanda, dopo le verifiche
sull’’assenza di scoperture e/o crediti in fase di accertamento e recupero, comporterà la chiusura
delle posizioni contributive oggetto della richiesta di accentramento.
Con riferimento alle domande di accentramento contributivo per le quali, con riferimento alla
posizione da accentrare, non risulta ancora approvata la D.A. ovvero non risulta approvata la
D.A. della posizione accentrante e della posizione da accentrare, il datore di lavoro potrà effettuare
i prescritti adempimenti secondo le modalità sopra descritte.
Servizi web
Selezionando la voce “Aziende, consulenti e professionisti” e richiamando la funzione “Servizi per
aziende e consulenti”, viene richiesta l’identificazione mediante immissione del codice fiscale e del
PIN; completata correttamente l’autenticazione, alla pagina “Servizi per aziende e consulenti”, nel
menu “Iscrizione e Variazione Azienda”, è disponibile la nuova funzione “Comunicazione unità
operativa/Accentramento contributivo”.
Accedendo all’applicazione occorrerà inserire in primo luogo la matricola dell’azienda sulla quale
l’utente intende effettuare una delle previste attività (comunicazione di una nuova unità operativa,
richiesta di una nuova autorizzazione all’accentramento o estensione di un precedente
provvedimento di accentramento). Ogni operazione sulla matricola potrà essere effettuata
esclusivamente da soggetto abilitato ad operare sulla stessa.
Superati i previsti controlli, verranno visualizzate due pagine, contenenti le principali informazioni
aziendali. I dati proposti a video non sono modificabili. Qualora l’utente avesse la necessità di
aggiornare una delle informazioni anagrafiche, dovrà utilizzare l’apposita funzione di “Variazione
Informative Impresa & Lavoro
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dati aziendali”. Nelle stesse pagine è riportata anche l’informazione, per la posizione aziendale
immessa, dell’esistenza di un precedente provvedimento di accentramento contributivo.
Nella pagina dedicata alle unità operative sono disponibili le informazioni già eventualmente
memorizzate in precedenza e le funzioni “Inserisci”, “Modifica”, “Visualizza” e “Cancella”.
Attivando la funzione “Inserisci” sono disponibili le seguenti opzioni:
 “Comunicazione unità operativa”: la funzione consente di comunicare l’apertura di una nuova
unità operativa con indicazione delle informazioni riguardanti l’indirizzo e la data di inizio
dell’attività con dipendenti presso la sede che si sta inserendo; se non è nota la data di fine
dell’attività, è proposto in automatico il valore del “31/12/9999” e la stessa potrà essere
modificata successivamente attivando la funzione di “Modifica”;
 “Accentramento contributivo”: la funzione consente di richiedere un provvedimento di
accentramento contributivo, con riferimento ad una o più matricole nel rispetto delle condizioni
indicate al punto 2 della circolare Inps n.124/09 (per le matricole indicate nella richiesta dovrà
esserci identità di codice fiscale e identità di classificazione previdenziale).
L’avvenuto invio della richiesta sarà comprovato da un messaggio di conferma e dal rilascio della
ricevuta in formato PDF, corredata dal protocollo informatico. Il riscontro sarà comunicato a mezzo
e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nel menù iniziale dei servizi online.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
Informative Impresa & Lavoro
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I formulari per l’ufficio paghe
Oggetto: RAVVEDIMENTO OPEROSO
Ai gentili Clienti
Loro sedi
A decorrere dal 1° febbraio 2011 entreranno in vigore le disposizioni contenute nella c.d. Legge
Finanziaria 2011 o Patto di Stabilità 2011-2013, le quali prevedono l’aumento delle sanzioni
connesse al ritardato versamento delle imposte. Tale aumento va direttamente ad incidere
sull’istituto del ravvedimento operoso, ovvero la possibilità, per il contribuente trasgressore, di
regolarizzare spontaneamente l’omissione, prima che siano intervenuti i controlli, applicando una
sanzione ridotta a seconda del tipo di irregolarità o omissione commessa.
Per semplificare l’interpretazione delle nuove norme si rappresenta l’evoluzione delle sanzioni
nella tabella sottostante.
Omesso versamento
tributo
Termine entro il
quale effettuare il
versamento
Entro
30
giorni
dall’omissione
Omissione
o
irregolarità tali da
incidere direttamente
sulla determinazione
del tributo o del
versamento
Entro il termine di
presentazione della
dichiarazione
relativa all’anno in
cui la violazione è
stata commessa
Entro il termine di
presentazione della
dichiarazione
relativa all’anno in
cui la violazione è
stata commessa
Omissione
Omessa
presentazione della
dichiarazione
annuale
Entro un anno dalla
violazione nel caso
in cui non vi sia
obbligo di presentare
la dichiarazione
Entro
90
giorni
dall’omissione
Sanzione
applicabile
Sanzione 2011
Sanzione 2010
1/10 del minimo
3%
2,50%
1/8 del minimo
3,75%
3%
1/8 del minimo
3,75%
3%
1/10 del minimo
della sanzione
€ 25
€ 21
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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Contestualmente al versamento del tributo omesso, da effettuarsi mediante il consueto modello
F24, devono essere versati anche gli interessi moratori calcolati al saggio di interesse legale che
per l’anno 2011 è pari al 1,5% (fino al 31.12.2010 era 1%). Gli interessi dovuti vanno calcolati con
la formula dell’interesse semplice:
interessi = (tributo x saggio interesse legale x numero giorni di ritardo)/365 o 366 in caso di anno
bisestile.
Per completezza di informazione si ricorda che nel caso venga omessa la presentazione del
modello F24 con saldo a zero, con il quale è stata operata una compensazione tra un credito
tributario e un debito, la violazione può essere sanata, entro un anno dall’omissione, versando una
sanzione pari a € 5,00 (1/10 di € 51,00) se il modello viene presentato entro i 5 giorni lavorativi
successivi o € 15,00 (1/10 di € 154,00) se il ritardo è superiore.
Al fine di consentire la rapida quantificazione della sanzione con l’applicazione del c.d.
“ravvedimento operoso” si allega un semplice foglio di calcolo.
PRELEVA IL FOGLIO DI CALCOLO
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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I formulari per l’ufficio paghe
Oggetto: UTILIZZO DELLA PEC PER LE COMUNICAZIONI CON L’AZIENDA
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al
mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di
documenti informatici. Spedire un messaggio PEC equivale ad inviare una raccomandata purché
lo scambio avvenga tra due indirizzi PEC. In considerazione delle utilità che lo scambio di posta
elettronica certificata può fornire, si ritiene utile fornire una comunicazione aziendale mirata ad
informare i lavoratori che potrà risultare utile alle aziende che intendano promuovere uno scambio
di corrispondenza con i propri lavoratori a mezzo PEC.
A TUTTE LE MAESTRANZE
La presente per informare che, per semplificare lo scambio di comunicazioni con l’azienda, è a
disposizione dei lavoratori una casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo _________________________ .
I possessori di un indirizzo di PEC potranno così sostituire l’invio tramite raccomandata di
qualsivoglia comunicazione all’azienda con l’invio di un messaggio di PEC.
Al contempo si invitano i lavoratori che ne fossero in possesso, a voler fornire all’azienda il loro
indirizzo di posta elettronica certificata che l’azienda potrà a sua volta utilizzare.
Per l’utilità dei lavoratori si rende noto che all’indirizzo internet www.postacertificata.gov.it è
possibile fare richiesta per attivare un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato
gratuitamente, almeno per i servizi di base. La PostaCertificat@ è un servizio di
comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione che è offerto a titolo
gratuito e si rivolge a tutti i cittadini italiani maggiorenni che ne facciano richiesta (anche se
residenti all'estero) e che consente di dialogare in modalità sicura e certificata con la Pubblica
Amministrazione comodamente da casa o con qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ad
internet senza recarsi presso gli Uffici della Pubblica Amministrazione per richiedere/inviare
informazioni, inviare istanze/documentazione, ricevere documenti, informazioni, comunicazioni.
La PostaCertificat@, però, garantisce un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo
tra Pubblica Amministrazione e Cittadino: non sono, infatti, previste comunicazioni al di
fuori di tale canale, ad esempio tra Cittadino e Cittadino e, quindi anche con l’azienda.
Per attivare la casella occorre compilare on-line i campi di un percorso guidato con i propri dati
anagrafici e, una volta ricevuto l’esito positivo della richiesta di attivazione ed entro tre mesi,
recarsi presso uno degli uffici postali abilitati per completare l’attivazione.
Per avere un indirizzo di PEC utilizzabile anche fra privati occorre invece appoggiarsi a servizi
che, di norma, sono a pagamento e che si possono facilmente reperire inserendo PEC nel
sistema di ricerca internet utilizzato.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
firma
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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I formulari per l’ufficio paghe
Ai gentili Clienti
Loro sedi
ATTESTATI DI MALATTIA TELEMATICI ALL’INDIRIZZO DI PEC DEI LAVORATORI
Si informano i Signori clienti che l’Inps ha rilasciato un nuovo servizio consistente nell’invio delle
attestazioni di malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata del cittadino che ne faccia
richiesta. I lavoratori sprovvisti della copia cartacea dell’attestazione di malattia che il medico
dovrebbe loro rilasciare, potranno in questo modo riceverla nella loro casella di posta elettronica
certificata ed eventualmente inoltrarla al datore di lavoro.
Si allega un comunicato aziendale per informare i lavoratori della nuova opportunità.
A TUTTE LE MAESTRANZE
Vi ricordiamo, ai fini del rispetto dell’obbligo di consegna al datore di lavoro dell’attestazione di
malattia, che i servizi messi a disposizione dall’Inps per i cittadini lavoratori per la consultazione
e la stampa dei propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante sono
utilizzabili mediante accesso al sito dell’Istituto www.inps.it – servizi on-line, e consentono:
 tramite il codice PIN, di avere la disponibilità di tutti i certificati telematici rilasciati,
comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicati dal medico;
 mediante il codice fiscale personale ed il numero del certificato comunicato dal
medico, di ricercare e consultare uno specifico attestato di malattia.
L’Inps ha ora reso disponibile anche l’ulteriore servizio dell’invio delle attestazioni di
malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata del cittadino che lo richieda.
Per rendere operativo il servizio occorre scegliere sul sito Internet dell’Inps l’opzione
“consultazione certificati di malattia” ed aver immesso il codice PIN di identificazione,
visualizzando un pannello sul quale si può scegliere di consultare i certificati telematici rilasciati
e/o di gestire la richiesta di invio degli attestati alla propria casella di Posta Elettronica
Certificata.
La scelta di questa seconda funzione presenta lo stato (attivo, disattivo) della richiesta sul quale
occorre intervenire per modificarne la condizione: il cambiamento dello stato iniziale da
“disattivo” a quello “attivo” determina la ricerca automatica nell’indice delle PEC (CEC-PAC) del
cittadino e la sua visualizzazione; a tale indirizzo di posta elettronica verranno inviati gli
attestati.
La disattivazione del servizio si ottiene selezionando la stessa funzione e variando lo stato della
richiesta in “disattivo”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
firma
Informative Impresa & Lavoro
FEBBRAIO 2011
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