PARLAMENTO EUROPEO
2004
 






 
2009
Documento di seduta
A6-0406/2008
15.10.2008
***I
RELAZIONE
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Avril Doyle
Relatore per parere: Lena Ek, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
(*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 47 del regolamento
RR\747827IT.doc
IT
PE407.778v02-00
IT
PR_COD_1am
Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II
***
***I
***II
***III
Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune
(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)
Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
PE407.778v02-00
IT
2/234
RR\747827IT.doc
INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO........... 5
MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 69
ANNEX – LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS ............................................... 72
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E
L'ENERGIA (*) ....................................................................................................................... 77
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE ........... 125
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI .... 161
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE ........................... 206
PROCEDURA ........................................................................................................................ 234
(*) Procedura con le commissioni associate - Articolo 47 del regolamento
RR\747827IT.doc
3/234
PE407.778v02-00
IT
PE407.778v02-00
IT
4/234
RR\747827IT.doc
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote
di emissione dei gas a effetto serra
(COM(2008)0016 – C6-0043 – 2008/0013(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2008)0016),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0043/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della
commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo
regionale (A6-0000/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2) L’obiettivo ultimo della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, approvata a nome
della Comunità europea con decisione
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre
1993, concernente la conclusione della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di
stabilizzare le concentrazioni di gas a
effetto serra nell’atmosfera a un livello tale
(2) L’obiettivo ultimo della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, approvata a nome
della Comunità europea con decisione
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre
1993, concernente la conclusione della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di
stabilizzare le concentrazioni di gas a
effetto serra nell’atmosfera a un livello tale
RR\747827IT.doc
5/234
PE407.778v02-00
IT
da escludere qualsiasi pericolosa
interferenza delle attività umane sul
sistema climatico. Per conseguire tale
obiettivo la temperatura superficiale media
annua del pianeta non deve superare di
oltre 2°C i livelli del periodo preindustriale. L’ultimo rapporto di
valutazione del Gruppo intergovernativo
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica
che tale obiettivo potrà essere raggiunto
solo se le emissioni globali di gas a effetto
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire
dal 2020. Ciò significa che la Comunità
dovrà intensificare il proprio impegno e
che sarà necessario coinvolgere
rapidamente i paesi industrializzati e
incentivare i paesi in via di sviluppo a
partecipare al processo di abbattimento
delle emissioni.
da escludere qualsiasi pericolosa
interferenza delle attività umane sul
sistema climatico. Per conseguire tale
obiettivo la temperatura superficiale media
annua del pianeta non deve superare di
oltre 2°C i livelli del periodo preindustriale. L’ultimo rapporto di
valutazione del Gruppo intergovernativo
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica
che tale obiettivo potrà essere raggiunto
solo se le emissioni globali di gas a effetto
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire
dal 2020. Recenti risultati scientifici
indicano che la concentrazione
atmosferica di biossido di carbonio deve
scendere al di sotto delle 350 parti per
milione, il che equivale a una riduzione
delle emissioni di gas serra dell'ordine del
60% entro il 2035. Ciò significa che la
Comunità dovrà intensificare il proprio
impegno e che sarà necessario coinvolgere
rapidamente i paesi industrializzati e di
nuova industrializzazione e incentivare i
paesi in via di sviluppo a partecipare al
processo di abbattimento delle emissioni.
Motivazione
Poiché la situazione climatica è più grave di quanto non si ritenesse in precedenza, il recente
forum svoltosi a Tällberg, Svezia, con la partecipazione di scienziati della NASA e
dell'Istituto per l'ambiente di Stoccolma sostiene che occorre ridurre il CO2 nell'atmosfera
portandolo a livelli inferiori a 350 ppm (parti per milione) al fine di evitare effetti
catastrofici. Fino a poco tempo fa la comunità scientifica era concorde nel fissare la zona
sicura per evitare gli effetti più gravi del cambiamento climatico a 450 ppm mentre i nuovi
dati dimostrano attualmente che il livello critico inizia già a 350 ppm. Ciò si tradurrebbe in
una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 60% entro il 2030 e in una
riduzione del 100% entro il 2050.
Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Il Consiglio europeo si è inoltre
impegnato risolutamente ad abbattere le
PE407.778v02-00
IT
(3) Il Consiglio europeo si è inoltre
impegnato risolutamente ad abbattere le
6/234
RR\747827IT.doc
emissioni complessive di gas a effetto serra
della Comunità di almeno il 20% entro il
2020 rispetto al 1990 e del 30% a
condizione che altri paesi sviluppati
s’impegnino a realizzare riduzioni
comparabili e che i paesi in via di sviluppo
economicamente più avanzati
contribuiscano adeguatamente in funzione
delle proprie responsabilità e capacità. Per
il 2050 occorre che le emissioni globali dei
gas a effetto serra si riducano almeno della
metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i
settori economici devono contribuire a
realizzare tali riduzioni.
emissioni complessive di gas a effetto serra
della Comunità di almeno il 20% entro il
2020 rispetto al 1990 e del 30% a
condizione che altri paesi sviluppati
s’impegnino a realizzare riduzioni
comparabili e che i paesi in via di sviluppo
economicamente più avanzati
contribuiscano adeguatamente in funzione
delle proprie responsabilità e capacità. Per
il 2050 occorre che le emissioni globali dei
gas a effetto serra si riducano almeno della
metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i
settori economici devono contribuire a
realizzare tali riduzioni, compresi i settori
del trasporto marittimo e aereo. Grazie
alla sua inclusione nel sistema
comunitario di scambio, il trasporto aereo
contribuisce alle riduzioni per il 20% e il
30% (a patto che altri paesi sviluppati e
altri grandi produttori di emissioni di gas
serra partecipino al futuro accordo
internazionale). Fintantoché il settore
della navigazione non sarà incluso nel
sistema comunitario, le sue emissioni
devono essere incluse nella decisione
relativa agli sforzi degli Stati membri per
adempiere agli impegni della
Commissione in materia di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra fino al
2020.
Motivazione
A fini di maggiore chiarezza.
Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 bis) Nella risoluzione del 31 gennaio
2008 sull'esito della Conferenza di Bali
sul cambiamento climatico (COP 13 e
COP/MOP 3) il Parlamento ha ribadito la
sua posizione secondo la quale i paesi
industrializzati dovrebbero impegnarsi a
RR\747827IT.doc
7/234
PE407.778v02-00
IT
ridurre le loro emissioni di gas a effetto
serra di almeno il 30% entro il 2020 e del
60-80% entro il 2050 rispetto ai livelli del
1990. Prevedendo un risultato positivo dei
negoziati del COP 15 che si terranno a
Copenaghen nel 2009, l'Unione europea
dovrebbe iniziare a predisporre obiettivi
più severi di riduzione delle emissioni per
il 2020 e oltre, e dovrebbe garantire che,
dopo il 2013, il sistema comunitario
consenta, se necessario, di applicare tetti
più rigorosi alle emissioni, quale parte del
contributo dell'Unione a un nuovo
accordo internazionale.
Motivazione
Occorre sottolineare le forti ambizioni del Parlamento in merito alla lotta al cambiamento
climatico. Il modo migliore per raggiungere tali obiettivi è un accordo internazionale, da
conseguire a Copenaghen entro la fine del 2009. La presente proposta deve essere
interpretata come testimonianza del forte impegno dell'UE al riguardo, ma anche come
segnale che l'UE sta preparando obiettivi più severi che si affiancheranno al nuovo trattato.
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10) Qualora per gli impianti di piccole
dimensioni che non emettono più di
10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in
vigore misure equivalenti per ridurre le
emissioni di gas a effetto serra, ed in
particolare la tassazione, occorre istituire
una procedura che consenta agli Stati
membri di escludere tali impianti dal
sistema di scambio delle quote di
emissione finché tali misure sono in vigore.
La soglia indicata offre il massimo
beneficio relativo sotto il profilo della
riduzione dei costi amministrativi per
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema
grazie alla semplificazione
amministrativa. A seguito dell’abbandono
dei periodi di assegnazione quinquennali e
per rafforzare la certezza e la prevedibilità,
PE407.778v02-00
IT
(10) Qualora per gli impianti di piccole
dimensioni che non emettono più di
25 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in
vigore misure equivalenti per ridurre le
emissioni di gas a effetto serra, ed in
particolare la tassazione, occorre istituire
una procedura che consenta agli Stati
membri di escludere, su richiesta del
gestore, tali impianti dal sistema di
scambio delle quote di emissione finché
tali misure sono in vigore. Anche gli
ospedali possono essere esclusi se
adottano misure equivalenti. La soglia
indicata è l'opzione economicamente più
vantaggiosa e offre il massimo beneficio
sotto il profilo della riduzione dei costi
amministrativi per ciascuna tonnellata
esclusa dal sistema. A seguito
8/234
RR\747827IT.doc
dell’abbandono dei periodi di assegnazione
quinquennali e per rafforzare la certezza e
la prevedibilità, è opportuno adottare
disposizioni sulla periodicità della
revisione delle autorizzazioni ad emettere
gas a effetto serra.
è opportuno adottare disposizioni sulla
periodicità della revisione delle
autorizzazioni ad emettere gas a effetto
serra.
Emendamento 5
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12
Testo della Commissione
Emendamento
(12) Tale contributo equivale ad una
riduzione delle emissioni nell’ambito del
sistema comunitario, nel 2020, del 21%
rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto
degli effetti dell’estensione dell’ambito di
applicazione dal periodo 2005-2007 al
periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle
emissioni del 2005 per il settore
partecipante allo scambio di emissioni,
utilizzati per valutare il piano nazionale di
assegnazione della Bulgaria e della
Romania nel periodo 2008-2012, per un
rilascio massimo di 1 720 milioni di quote
nel 2020. Il quantitativo esatto di quote
sarà calcolato dopo che gli Stati membri
avranno rilasciato le quote sulla base delle
decisioni della Commissione sui rispettivi
piani nazionali di assegnazione per il
periodo 2008-2012, perché l’approvazione
delle quote assegnate ad alcuni impianti era
subordinata alla dimostrazione e verifica
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il
rilascio delle quote per il 2008-2012, la
Commissione pubblicherà il quantitativo
comunitario di quote. Sarà opportuno
adeguare tale quantitativo per tener conto
degli impianti che saranno inseriti nel
sistema comunitario di scambio durante il
periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.
(12) Tale contributo equivale ad una
riduzione delle emissioni nell’ambito del
sistema comunitario, nel 2020, del 21%
rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto
degli effetti dell’estensione dell’ambito di
applicazione dal periodo 2005-2007 al
periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle
emissioni del 2005 per il settore
partecipante allo scambio di emissioni,
utilizzati per valutare il piano nazionale di
assegnazione della Bulgaria e della
Romania nel periodo 2008-2012, per un
rilascio massimo di 1 720 milioni di quote
nel 2020. Il quantitativo esatto di quote
sarà calcolato dopo che gli Stati membri
avranno rilasciato le quote sulla base delle
decisioni della Commissione sui rispettivi
piani nazionali di assegnazione per il
periodo 2008-2012, perché l’approvazione
delle quote assegnate ad alcuni impianti era
subordinata alla dimostrazione e verifica
delle emissioni di questi ultimi. Dopo il
rilascio delle quote per il 2008-2012, la
Commissione pubblicherà il quantitativo
comunitario di quote. Sarà opportuno
adeguare tale quantitativo per tener conto
degli impianti che saranno inseriti nel
sistema comunitario di scambio o da esso
esclusi durante il periodo 2008-2012 o dal
2013 in poi.
Motivazione
È necessario effettuare non solo adeguamenti verso l'alto. È importante ridurre il
RR\747827IT.doc
9/234
PE407.778v02-00
IT
quantitativo totale di quote quando gli impianti sono esclusi dal sistema ETS dell'UE in modo
da evitare un abbassamento del tetto massimo degli impianti rimanenti.
Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14
Testo della Commissione
Emendamento
(14) Tutti gli Stati membri dovranno
effettuare ingenti investimenti per ridurre
l’intensità di carbonio delle rispettive
economie entro il 2020 e gli Stati membri
nei quali il reddito pro capite è ancora
sensibilmente inferiore alla media
comunitaria e le cui economie stanno
recuperando terreno rispetto a quelle degli
Stati membri più ricchi dovranno compiere
un notevole sforzo per migliorare
l’efficienza energetica. Considerati gli
obiettivi dell’eliminazione delle distorsioni
della concorrenza all’interno della
Comunità e della necessità di garantire la
massima efficienza economica nel
processo volto a trasformare l’economia
dell’UE in un’economia a basse emissioni
di carbonio, non è opportuno trattare
diversamente nei differenti Stati membri i
settori economici che ricadono nel sistema
comunitario. È pertanto necessario
sviluppare altri meccanismi per sostenere
l’impegno degli Stati membri con un
reddito pro capite relativamente più basso e
maggiori prospettive di crescita. È altresì
opportuno che il 90% del quantitativo
totale delle quote da mettere all’asta sia
distribuito tra gli Stati membri in funzione
della rispettiva percentuale delle emissioni
prodotte nel 2005 considerate nell’ambito
del sistema comunitario. È opportuno che
il 10% di tale quantitativo sia distribuito a
vantaggio di tali Stati membri all’insegna
della solidarietà e ai fini della crescita nella
Comunità e che sia utilizzato per
l’abbattimento delle emissioni e
l’adattamento agli effetti dei cambiamenti
climatici. La distribuzione di tale 10%
(14) Tutti gli Stati membri dovranno
effettuare ingenti investimenti per ridurre
l’intensità di carbonio delle rispettive
economie entro il 2020 e gli Stati membri
nei quali il reddito pro capite è ancora
sensibilmente inferiore alla media
comunitaria e le cui economie stanno
recuperando terreno rispetto a quelle degli
Stati membri più ricchi dovranno compiere
un notevole sforzo per migliorare
l’efficienza energetica. Considerati gli
obiettivi dell’eliminazione delle distorsioni
della concorrenza all’interno della
Comunità e della necessità di garantire la
massima efficienza economica nel
processo volto a trasformare l’economia
dell’UE in un’economia a basse emissioni
di carbonio, non è opportuno trattare
diversamente nei differenti Stati membri i
settori economici che ricadono nel sistema
comunitario. È pertanto necessario
sviluppare altri meccanismi per sostenere
l’impegno degli Stati membri con un
reddito pro capite relativamente più basso e
maggiori prospettive di crescita. È altresì
opportuno che il 90% del quantitativo
totale delle quote da mettere all’asta sia
distribuito tra gli Stati membri in funzione
della rispettiva percentuale delle emissioni
prodotte nel periodo 2005-2007. È
opportuno che il 10% di tale quantitativo
sia distribuito a vantaggio di tali Stati
membri all’insegna della solidarietà e ai
fini della crescita nella Comunità e che sia
utilizzato per l’abbattimento delle
emissioni e l’adattamento agli effetti dei
cambiamenti climatici. La distribuzione di
tale 10% dovrebbe tener conto dei livelli di
PE407.778v02-00
IT
10/234
RR\747827IT.doc
dovrebbe tener conto dei livelli di reddito
pro capite nel 2005 e delle prospettive di
crescita degli Stati membri e dovrebbe
essere più elevata per gli Stati membri con
bassi livelli di reddito pro capite ed elevate
prospettive di crescita. È opportuno che gli
Stati membri in cui il reddito pro capite
medio supera di oltre il 20% la media
comunitaria contribuiscano a tale
distribuzione, salvo quando i costi diretti
stimati dell’intero pacchetto contenuti nel
documento SEC(2008)85 superino lo 0,7%
del PIL.
reddito pro capite nel 2005 e delle
prospettive di crescita degli Stati membri e
dovrebbe essere più elevata per gli Stati
membri con bassi livelli di reddito pro
capite ed elevate prospettive di crescita. È
opportuno che gli Stati membri in cui il
reddito pro capite medio supera di oltre il
20% la media comunitaria contribuiscano a
tale distribuzione, salvo quando i costi
diretti stimati dell’intero pacchetto
contenuti nel documento SEC(2008)85
superino lo 0,7% del PIL.
Motivazione
Nel calcolo per la ripartizione dei diritti di emissione non devono essere utilizzati i dati di un
singolo anno, ma i valori medi di almeno due anni. La quantità di emissioni cambia
annualmente, anche a seguito di ragioni naturali, ed è opportuno basarsi su un periodo,
anziché su un anno. Nella sua proposta, la Commissione si dice disposta a utilizzare i dati
sulle emissioni del 2006 per il confronto, non appena sono disponibili. È importante
constatare che l'utilizzo di più anni nel calcolo non cambia la quantità totale dei diritti di
emissione della Comunità.
Emendamento 7
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15
Testo della Commissione
Emendamento
(15) Visto il notevole impegno connesso
alla lotta ai cambiamenti climatici e
all’adattamento agli inevitabili effetti che
questi comportano, è opportuno che
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla
vendita all’asta delle quote sia destinato
all’abbattimento delle emissioni dei gas a
effetto serra, all’adattamento agli impatti
dei cambiamenti climatici, al
finanziamento delle attività di ricerca e
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e
sull’adattamento, allo sviluppo delle
energie rinnovabili per rispettare l’impegno
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di
energia rinnovabile entro il 2020, al
(15) Visto il notevole impegno connesso
alla lotta ai cambiamenti climatici e
all’adattamento agli inevitabili effetti che
questi comportano, è opportuno che il 50%
degli introiti derivanti dalla vendita all’asta
delle quote sia utilizzato in un fondo
internazionale destinato all’abbattimento
delle emissioni dei gas a effetto serra,
all’adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici e al finanziamento
delle attività di ricerca e sviluppo sulla
riduzione delle emissioni e
sull'adattamento nei paesi in via di
sviluppo che hanno ratificato l'accordo
internazionale. Gli introiti rimanenti
RR\747827IT.doc
11/234
PE407.778v02-00
IT
conseguimento dell’obiettivo comunitario
di aumentare l’efficienza energetica del
20% entro il 2020, a favore della cattura e
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto
serra, al contributo al Fondo globale per
l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate
ad evitare la deforestazione e favorire
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo
e ad affrontare problematiche sociali come
l’incidenza del possibile aumento del
prezzo dell’elettricità sui redditi mediobassi. La percentuale indicata è
notevolmente inferiore alle entrate nette
che si prevede le autorità pubbliche
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto
conto della potenziale riduzione delle
entrate derivante dalle imposte societarie.
Gli introiti connessi alla vendita all’asta
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far
fronte alle spese amministrative sostenute
per la gestione del sistema comunitario.
Occorre prevedere disposizioni al fine di
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti
dalle aste a tale scopo. La notifica in
questione non esonera gli Stati membri
dall’obbligo istituito all’articolo 88,
paragrafo 3, del trattato CE di notificare
determinate misure nazionali. La direttiva
si applica fatto salvo l’esito di eventuali
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che
potranno essere avviati ai sensi degli
articoli 87 e 88 del trattato.
provenienti dalla vendita all'asta delle
quote andrebbero utilizzati per risolvere le
questioni legate ai cambiamenti climatici
nell'Unione europea, quali la riduzione
delle emissioni dei gas a effetto serra,
l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici, il finanziamento
delle attività di ricerca e sviluppo sulla
riduzione delle emissioni e
sull'adattamento, lo sviluppo delle energie
rinnovabili per rispettare l'impegno assunto
dall'UE di utilizzare il 20% di energia
rinnovabile entro il 2020, il conseguimento
dell'obiettivo comunitario di aumentare
l'efficienza energetica del 20% entro il
2020, la cattura e lo stoccaggio geologico
dei gas a effetto serra, per contribuire al
Fondo globale per l'efficienza energetica e
le energie rinnovabili (GEEREF), per
misure finalizzate ad evitare la
deforestazione e affrontare problematiche
sociali come la povertà energetica. Gli
introiti connessi alla vendita all’asta
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far
fronte alle spese amministrative sostenute
per la gestione del sistema comunitario.
Occorre prevedere disposizioni al fine di
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti
dalle aste a tale scopo. La notifica in
questione non esonera gli Stati membri
dall’obbligo istituito all’articolo 88,
paragrafo 3, del trattato CE di notificare
determinate misure nazionali. La direttiva
si applica fatto salvo l’esito di eventuali
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che
potranno essere avviati ai sensi degli
articoli 87 e 88 del trattato.
Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(15 bis) Data l'entità e la velocità della
deforestazione a livello mondiale, è
indispensabile che gli introiti delle vendite
PE407.778v02-00
IT
12/234
RR\747827IT.doc
all’asta nell'ambito del sistema
comunitario di scambio siano utilizzati
per ridurre tale fenomeno, potenziando
nel contempo le azioni di afforestazione e
rimboschimento sostenibili. Inoltre
l'Unione europea dovrebbe impegnarsi
per l'istituzione di un sistema riconosciuto
a livello internazionale per contenere il
fenomeno della deforestazione e
potenziare le azioni di afforestazione e di
rimboschimento. Gli Stati membri
dovrebbero contribuire con entrate per un
fondo dedicato, il quale dovrà essere
effettivamente utilizzato per questo ed altri
fini a livello internazionale.
Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(15 ter) Considerando che le entrate
provenienti dalla vendita all'asta destinate
alla deforestazione, afforestazione e
riforestazione non saranno sufficienti per
fermare la deforestazione su scala
mondiale, possono essere necessarie
misure supplementari.
Motivazione
È necessario essere realisti e non pretendere di risolvere i suddetti problemi con il 20% delle
entrate provenienti dalla messa all'asta.
Emendamento 10
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(15 quater) Onde promuovere una
distribuzione equa ed economicamente
efficiente dei progetti nei paesi terzi e
favorire la diffusione delle migliori prassi
per tutte le attività citate al considerando
RR\747827IT.doc
13/234
PE407.778v02-00
IT
15, è opportuno porre in essere
meccanismi atti a garantire una efficace
condivisione delle informazioni relative ai
progetti intrapresi dai vari Stati membri.
Motivazione
È importante che i progetti degli Stati membri finalizzati all'assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 10, paragrafo 3, siano ben coordinati, così da garantire che le risorse siano
destinate ai progetti più utili ed efficaci, evitando i doppioni.
Emendamento 11
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16
Testo della Commissione
Emendamento
(16) Ne consegue pertanto che la messa
all’asta integrale delle quote dovrebbe
essere la norma a partire dal 2013 per il
settore dell’elettricità, vista la capacità del
comparto di trasferire i maggiori costi del
CO2, e occorre vietare l’assegnazione
gratuita di quote per la cattura e lo
stoccaggio del biossido di carbonio perché
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica
risiede nel fatto che non è necessario
restituire le quote per le emissioni
stoccate. Gli impianti di produzione di
elettricità possono ricevere quote a titolo
gratuito per l’energia termica prodotta
mediante la cogenerazione ad alto
rendimento definita dalla direttiva
2004/8/CE se l’energia termica prodotta da
impianti in altri settori beneficiasse di
un’assegnazione gratuita e ciò al fine di
evitare distorsioni della concorrenza.
(16) Ne consegue pertanto che la messa
all’asta integrale delle quote dovrebbe
essere la norma a partire dal 2013 per il
settore dell’elettricità, vista la capacità del
comparto di trasferire i maggiori costi del
CO2. Gli impianti di produzione di
elettricità dovrebbero ricevere quote a
titolo gratuito per il teleriscaldamento e
per l’energia termica prodotta mediante la
cogenerazione ad alto rendimento definita
dalla direttiva 2004/8/CE riguardo alla
generazione di energia termica o energia
di raffreddamento, sulla base delle
migliori tecnologie disponibili, e l'energia
prodotta in relazione al calore di processo
tramite cogenerazione ad alto rendimento
di cui alla direttiva 2004/8/CE oppure
ottenuta da residui di un processo
industriale usando le migliori tecnologie
disponibili, a condizione che l’elettricità
sia prodotta per essere utilizzata in
proprio dall’operatore degli impianti; in
ogni caso l’assegnazione delle quote
avviene secondo gli stessi principi
applicati all’attività industriale in
questione, secondo quanto indicato
all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.
PE407.778v02-00
IT
14/234
RR\747827IT.doc
Emendamento 12
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(16 bis) Il principale incentivo a lungo
termine per la cattura e lo stoccaggio di
carbonio e per le nuove tecnologie
rinnovabili consiste nel fatto che non sarà
necessaria la restituzione delle quote per
le emissioni di CO2 da centrali elettriche
che sono permanentemente stoccate o
evitate. Inoltre, per accelerare la
realizzazione dei primi impianti
commerciali, le entrate della messa
all'asta dovrebbero essere utilizzate e
andrebbero messe da parte quote dalla
riserva per i nuovi entranti, per finanziare
una ricompensa garantita per tonnellate
di CO2 stoccate o evitate per il primo di
questi impianti nell'UE o in un paese
terzo che abbia ratificato il futuro accordo
internazionale sul cambiamento climatico
purché esista un accordo relativo alla
condivisione dei diritti di proprietà
intellettuale in materia di tecnologia.
Motivazione
Le nuove tecnologie rinnovabili che non siano state testate commercialmente sono
incorporate nel meccanismo di finanziamento supplementare. Una nuova capacità eolica di
180 GW fino alla fine del 2020 permetterebbe di evitare un livello di emissioni
corrispondente al 70% dell'obiettivo di riduzione proposto del 21% del sistema ETS. Il
sostegno a nuove innovazioni su larga scala nel settore delle energie rinnovabili costituisce
realmente l'occasione di dare un impulso a tecnologie che contribuiranno in modo
significativo alla realizzazione degli obiettivi tanto nell'UE quanto a livello mondiale.
Emendamento 13
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(16 ter) Al fine di garantire un corretto
funzionamento dei mercati del carbonio e
dell'elettricità, la vendita all'asta delle
RR\747827IT.doc
15/234
PE407.778v02-00
IT
quote per il periodo a partire dal 2013
dovrebbe iniziare al più tardi entro il 2011
e dovrebbe basarsi su principi chiari ed
imparziali definiti con sufficiente
anticipo.
Motivazione
È essenziale che il mercato del carbonio funzioni in modo tempestivo ed efficace e che sia
dotato di sufficiente liquidità per sostenere un funzionamento efficiente del mercato
dell'elettricità. Poiché tale mercato è caratterizzato da contratti a termine, l'effettiva vendita
all'asta dovrebbe iniziare con largo anticipo rispetto al periodo in questione. Inoltre, i
principi della vendita all'asta e le disposizioni dettagliate di progettazione dovrebbero essere
pubblicizzate con debito anticipo per consentire alle compagnie di ottimizzare le strategie di
offerta.
Emendamento 14
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Al fine di ridurre al minimo le
distorsioni della concorrenza all’interno
della Comunità, è opportuno che
l’assegnazione gratuita di quote nella fase
transitoria avvenga secondo norme
comunitarie armonizzate (“parametri di
riferimento”). Tali norme dovrebbero
tener conto delle tecniche più efficienti
sotto il profilo energetico e delle emissioni
di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei
processi di produzione alternativi, della
possibilità di utilizzare la biomassa, le
energie rinnovabili e le tecniche di cattura
e stoccaggio del biossido di carbonio. È
opportuno che tutte queste norme evitino di
incentivare l’aumento delle emissioni e
garantiscano che sia messa all’asta una
percentuale sempre più elevata di tali
quote. Per consentire il corretto
funzionamento del mercato occorre
stabilire il numero di quote da assegnare
prima dell’inizio del periodo di scambio.
Le norme devono inoltre evitare indebite
distorsioni della concorrenza nei mercati
dell’energia elettrica e termica fornita agli
(18) Al fine di ridurre al minimo le
distorsioni della concorrenza all’interno
della Comunità, è opportuno che
l’assegnazione gratuita di quote nella fase
transitoria avvenga secondo norme
comunitarie armonizzate sotto forma di
parametri di riferimento settoriali
specifici ex ante.Tali norme dovrebbero
basarsi sulle tecniche e tecnologie più
efficienti sotto il profilo energetico e delle
emissioni di gas serra, dei prodotti
sostitutivi, dei processi di produzione
alternativi, della possibilità di utilizzare la
biomassa, le energie rinnovabili e le
tecniche di cattura e stoccaggio del
biossido di carbonio e tenere conto del
potenziale, compreso il potenziale tecnico,
di riduzione delle emissioni.
È opportuno che tutte queste norme
evitino di incentivare l’aumento delle
emissioni complessivo o per unità
produttiva. Esse devono garantire che sia
messa all’asta una percentuale sempre più
elevata di tali quote. Per ciascun settore, il
parametro dovrebbe essere calcolato sul
PE407.778v02-00
IT
16/234
RR\747827IT.doc
impianti industriali. È opportuno che le
suddette norme si applichino ai nuovi
entranti che svolgono le stesse attività degli
impianti esistenti ai quali sono assegnate le
quote a titolo gratuito. Onde evitare
distorsioni della concorrenza nel mercato
interno, occorre evitare di assegnare
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la
produzione di elettricità. Le quote che
rimangono nella riserva destinata ai nuovi
entranti nel 2020 devono essere messe
all’asta.
prodotto finale in modo da potenziare al
massimo i risparmi di efficienza
energetica e di emissioni di gas a effetto
serra in tutto il processo produttivo del
settore interessato. Per consentire il
corretto funzionamento del mercato
occorre stabilire il numero di quote da
assegnare prima dell’inizio del periodo di
scambio. Le norme devono inoltre evitare
indebite distorsioni della concorrenza nei
mercati dell’energia elettrica e termica
fornita agli impianti industriali. È
opportuno che le suddette norme si
applichino ai nuovi entranti che svolgono
le stesse attività degli impianti esistenti ai
quali sono assegnate le quote a titolo
gratuito. Per "nuovo entrante" si intende
un impianto che ha ottenuto
un’autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra a seguito della trasmissione
alla Commissione dell’elenco di cui
all’articolo 11, paragrafo 1, o un
aggiornamento della sua autorizzazione
ad emettere gas a effetto serra in seguito a
un aumento di almeno il 20% della
capacità dell'impianto o a un
cambiamento significativo della natura o
del funzionamento dell'impianto. Nel
definire i principi alla base dei parametri
di riferimento ex ante in singoli settori, la
Commissione dovrebbe consultare i settori
interessati. Onde evitare distorsioni della
concorrenza nel mercato interno, occorre
evitare di assegnare gratuitamente quote ai
nuovi entranti per la produzione di
elettricità. Le quote che rimangono nella
riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020
devono essere messe all’asta.
Emendamento 15
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19
Testo della Commissione
Emendamento
(19) La Comunità continuerà ad assumere
un ruolo guida nei negoziati per un accordo
(19) La Comunità continuerà ad assumere
un ruolo guida nei negoziati per un accordo
RR\747827IT.doc
17/234
PE407.778v02-00
IT
internazionale ambizioso finalizzato a
limitare l’incremento della temperatura
globale a 2°C e in questo senso è
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali.
Se altri paesi industrializzati o principali
responsabili delle emissioni di gas a effetto
serra non parteciperanno all’accordo
internazionale, si potrebbe registrare un
incremento delle emissioni di gas a effetto
serra nei paesi terzi nei quali l’industria
non dovesse essere soggetta a vincoli
comparabili in termini di carbonio (il
cosiddetto fenomeno della
“rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni
settori e sotto-settori comunitari ad alta
intensità energetica che operano in un
regime di concorrenza internazionale
potrebbero subire uno svantaggio sotto il
profilo economico. Una situazione di
questo genere potrebbe minare l’integrità
ambientale e i benefici derivanti dalle
azioni della Comunità. Per far fronte al
rischio della rilocalizzazione delle
emissioni, la Commissione assegnerà a
titolo gratuito fino al 100% delle quote
spettanti ai settori o ai sotto-settori
interessati che rispettano i criteri del caso.
La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie saranno
soggette a riesame per garantire che gli
interventi vengano realizzati solo nei casi
necessari e per evitare un eccesso di
compensazione. Per settori o sotto-settori
specifici per i quali è possibile giustificare
debitamente l’impossibilità di evitare in
altro modo il rischio di rilocalizzazione
delle emissioni, nei quali i costi
dell’energia elettrica rappresentano una
percentuale elevata dei costi di produzione
e questa viene generata all’insegna
dell’efficienza, gli interventi possono tener
conto del consumo di elettricità nel
processo produttivo, senza alcuna modifica
del quantitativo totale di quote assegnate.
PE407.778v02-00
IT
internazionale ambizioso e/o accordi
settoriali internazionali finalizzati a
limitare l’incremento della temperatura
globale a 2°C ed è incoraggiata dai
progressi realizzati a Bali, dove i paesi
indicati nell’allegato I del protocollo di
Kyoto hanno sottoscritto riduzioni dei gas
serra dell’ordine del 25-40% nel 2020
rispetto al 1990. Per mantenere il suo
ruolo guida in tale gruppo di paesi, l'UE
dovrà ridurre le emissioni di gas serra in
misura pari al limite superiore di detta
forbice. Se altri paesi industrializzati o
principali responsabili delle emissioni di
gas a effetto serra non parteciperanno a tali
accordi internazionali, si potrebbe
registrare un incremento delle emissioni di
gas a effetto serra provenienti da impianti
meno efficienti in termini di emissioni di
carbonio nei paesi terzi nei quali
l’industria non dovesse essere soggetta a
vincoli comparabili in termini di carbonio
(il cosiddetto fenomeno della
“rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni
settori e sotto-settori comunitari ad alta
intensità energetica che operano in un
regime di concorrenza internazionale
potrebbero subire uno svantaggio sotto il
profilo economico. Una situazione di
questo genere potrebbe minare l’integrità
ambientale e i benefici derivanti dalle
azioni della Comunità. Per far fronte al
rischio della rilocalizzazione delle
emissioni, la Commissione dovrebbe
sostenere l'istituzione di accordi settoriali
globali e, qualora ciò non risulti possibile,
la Comunità dovrebbe assegnare a titolo
gratuito fino al 100% delle quote spettanti
ai sotto-settori o impianti che rispettano i
criteri del caso. La definizione dei suddetti
sotto-settori e impianti nonché le misure
necessarie saranno soggette a riesame per
garantire che gli interventi vengano
realizzati solo nei casi necessari e per
evitare un eccesso di compensazione. Per i
sotto-settori o impianti specifici per i quali
è possibile giustificare debitamente
l’impossibilità di evitare in altro modo il
18/234
RR\747827IT.doc
rischio di rilocalizzazione delle emissioni,
nei quali i costi dell’energia elettrica
rappresentano una percentuale elevata dei
costi di produzione e questa viene generata
all’insegna dell’efficienza, gli interventi
possono tener conto del consumo di
elettricità nel processo produttivo, senza
alcuna modifica del quantitativo totale di
quote assegnate.
Emendamento 16
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20
Testo della Commissione
Emendamento
(20) È pertanto opportuno che la
Commissione riesamini la situazione entro
il giugno 2011, consultando tutte le parti
sociali e, in base all’esito dei negoziati
internazionali, presenti una relazione
corredata di tutte le proposte che ritiene
utili. In questo contesto la Commissione
deve individuare, entro il 30 giugno 2010,
i settori o i sotto-settori delle industrie ad
alta intensità energetica che potrebbero
essere esposte ad una rilocalizzazione delle
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi
sulla valutazione dell’impossibilità di
trasferire il costo delle quote necessarie sui
prezzi dei prodotti senza una perdita
consistente della quota di mercato a
vantaggio di impianti situati al di fuori
dell’UE che non adottano provvedimenti
analoghi per la riduzione delle emissioni.
Le industrie ad alta intensità energetica che
si riterrà siano esposte ad un rischio elevato
di rilocalizzazione potrebbero ricevere un
quantitativo più elevato di quote a titolo
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe
prevedere un sistema efficace di
equiparazione del carbonio per mettere
sullo stesso piano gli impianti comunitari
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli
impianti dei paesi terzi. Un sistema di
questo genere potrebbe imporre agli
importatori condizioni non meno
(20) È pertanto opportuno che la
Commissione riesamini la situazione entro
il giugno 2010, consultando tutte le parti
sociali e, in base all’esito dei negoziati
internazionali, presenti una relazione
corredata di tutte le proposte che ritiene
utili. In questo contesto la Commissione
deve anche individuare i settori o i sottosettori delle industrie ad alta intensità
energetica che potrebbero essere esposte ad
una rilocalizzazione delle emissioni.
L’analisi dovrebbe fondarsi sulla
valutazione dell’impossibilità di trasferire
sui prezzi dei prodotti il maggior costo
delle quote necessarie direttamente legato
alle disposizioni della presente direttiva,
senza una perdita consistente della quota di
mercato a vantaggio di impianti situati al di
fuori dell’UE che non adottano
provvedimenti analoghi per la riduzione
delle emissioni. Le industrie ad alta
intensità energetica che si riterrà siano
esposte ad un rischio elevato di
rilocalizzazione potrebbero ricevere un
quantitativo più elevato di quote a titolo
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe
prevedere un sistema efficace di
equiparazione del carbonio per mettere
sullo stesso piano gli impianti comunitari
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli
impianti dei paesi terzi. Un sistema di
RR\747827IT.doc
19/234
PE407.778v02-00
IT
favorevoli di quelle applicabili agli
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo
la restituzione di quote. Qualsiasi
provvedimento dovrebbe essere conforme
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in
particolare quello delle responsabilità
comuni anche se differenziate in base alle
rispettive capacità, tenuto conto della
situazione particolare dei paesi meno
sviluppati. È altresì necessario che i
provvedimenti rispettino gli obblighi
internazionali che la Comunità deve
assolvere, in particolare nell’ambito
dell’OMC.
questo genere potrebbe imporre agli
importatori condizioni non meno
favorevoli di quelle applicabili agli
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo
la restituzione di quote. Qualsiasi
provvedimento dovrebbe essere conforme
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in
particolare quello delle responsabilità
comuni anche se differenziate in base alle
rispettive capacità, tenuto conto della
situazione particolare dei paesi meno
sviluppati. È altresì necessario che i
provvedimenti rispettino gli obblighi
internazionali che la Comunità deve
assolvere, in particolare nell’ambito
dell’OMC.
Emendamento 17
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21
Testo della Commissione
Emendamento
(21) Per garantire condizioni eque di
concorrenza all’interno della Comunità
occorre armonizzare l’impiego dei crediti
ottenuti per riduzioni delle emissioni
realizzate al di fuori della Comunità da
parte dei gestori che rientrano nel sistema
comunitario di scambio delle quote di
emissione. Il protocollo di Kyoto alla
convenzione UNFCCC definisce obiettivi
quantificati di emissione per i paesi
industrializzati relativamente al periodo
2008-2012 e prevede la creazione delle
riduzioni certificate delle emissioni (CER)
e delle unità di riduzione delle emissioni
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei
progetti del meccanismo di sviluppo pulito
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la
possibilità che i paesi industrializzati li
utilizzino per conseguire una parte dei loro
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito
dal protocollo di Kyoto non consente di
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi
che ospitano i progetti non avranno messo
in atto nuovi obiettivi quantificati di
(21) Per garantire condizioni eque di
concorrenza all’interno della Comunità
occorre armonizzare l’impiego dei crediti
ottenuti per riduzioni delle emissioni
realizzate al di fuori della Comunità da
parte dei gestori che rientrano nel sistema
comunitario di scambio delle quote di
emissione. Il protocollo di Kyoto alla
convenzione UNFCCC definisce obiettivi
quantificati di emissione per i paesi
industrializzati relativamente al periodo
2008-2012 e prevede la creazione delle
riduzioni certificate delle emissioni (CER)
e delle unità di riduzione delle emissioni
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei
progetti del meccanismo di sviluppo pulito
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la
possibilità che i paesi industrializzati li
utilizzino per conseguire una parte dei loro
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito
dal protocollo di Kyoto non consente di
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi
che ospitano i progetti non avranno messo
in atto nuovi obiettivi quantificati di
PE407.778v02-00
IT
20/234
RR\747827IT.doc
riduzione delle emissioni, mentre i crediti
CDM potranno continuare ad essere creati.
Una volta concluso un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici
occorre prevedere un utilizzo
supplementare delle riduzioni certificate
delle emissioni e delle unità di riduzione
delle emissioni ottenute nei paesi che
avranno concluso l’accordo. In assenza di
tale accordo, il fatto di prevedere la
possibilità di continuare ad utilizzare le
CER e le ERU comprometterebbe
l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe
il conseguimento degli obiettivi della
Comunità volti a promuovere un uso più
sostenuto delle energie rinnovabili. Il
ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe
essere compatibile con l’obiettivo
comunitario di produrre il 20% dell’energia
da fonti rinnovabili entro il 2020 e di
promuovere l’efficienza energetica,
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.
Compatibilmente con questi tre obiettivi, è
opportuno prevedere la possibilità di
concludere accordi con paesi terzi per
incentivare l’abbattimento delle emissioni
in tali paesi al fine di raggiungere riduzioni
concrete e supplementari delle emissioni
dei gas a effetto serra promuovendo
contemporaneamente l’innovazione nelle
imprese stabilite nella Comunità e lo
sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali
accordi potranno essere ratificati da più
paesi. Non appena la Comunità avrà
concluso un accordo internazionale
soddisfacente, sarà opportuno aumentare
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi
terzi incrementando contestualmente il
livello di riduzione delle emissioni
conseguibile nell’ambito del sistema
comunitario di scambio.
RR\747827IT.doc
riduzione delle emissioni, mentre i crediti
CDM potranno continuare ad essere creati.
Una volta concluso un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici
occorre prevedere un utilizzo
supplementare delle riduzioni certificate
delle emissioni e delle unità di riduzione
delle emissioni ottenute nei paesi che
avranno concluso l’accordo. I progetti
CER e ERU approvati nel quadro di un
futuro accordo internazionale sui
cambiamenti climatici dovranno favorire
la sostenibilità ambientale e sociale,
dimostrare i benefici che apportano
all'ambiente, evitare il carbon leakage e
prevedere un meccanismo trasparente di
convalida e di verifica. In assenza di tale
accordo, il fatto di prevedere la possibilità
di continuare ad utilizzare le CER e le
ERU comprometterebbe l’efficacia di tale
incentivo e ostacolerebbe il conseguimento
degli obiettivi della Comunità volti a
promuovere un uso più sostenuto delle
energie rinnovabili. Il ricorso alle CER e
alle ERU dovrebbe essere compatibile con
l’obiettivo comunitario di produrre il 20%
dell’energia da fonti rinnovabili entro il
2020 e di promuovere l’efficienza
energetica, l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico. Compatibilmente con questi
tre obiettivi, è opportuno prevedere la
possibilità di concludere accordi con paesi
terzi per incentivare l’abbattimento delle
emissioni in tali paesi al fine di
raggiungere riduzioni concrete e
supplementari delle emissioni dei gas a
effetto serra promuovendo
contemporaneamente l’innovazione nelle
imprese stabilite nella Comunità e lo
sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali
accordi potranno essere ratificati da più
paesi. Non appena la Comunità avrà
concluso un accordo internazionale
soddisfacente, sarà opportuno aumentare
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi
terzi incrementando contestualmente il
livello di riduzione delle emissioni
conseguibile nell’ambito del sistema
21/234
PE407.778v02-00
IT
comunitario di scambio.
Motivazione
I progetti CDM (Meccanismo di sviluppo pulito) e JI (Attuazione congiunta) approvati in
base a un eventuale futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici devono essere di
elevata qualità e in grado di dimostrare i benefici ambientali e sociali da essi apportati.
Emendamento 18
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22
Testo della Commissione
Emendamento
(22) Ai fini della prevedibilità, è necessario
dare certezza ai gestori circa la possibilità
di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU
derivanti da tipi di progetti accettati da
tutti gli Stati membri nell’ambito del
sistema comunitario di scambio durante il
periodo 2008-2012 per la quota rimanente
del livello che erano autorizzati ad
utilizzare in detto periodo. Poiché prima
del 2015 gli Stati membri non possono
riportare le CER e le ERU detenute dai
gestori da un periodo d’impegno ad un
altro nell’ambito degli accordi
internazionali (il cosiddetto "accumulo"
delle CER e delle ERU), e solo se gli Stati
membri decidono di consentire l’accumulo
di tali CER ed ERU nell’ambito di limitati
diritti ad accumulare tali crediti, la certezza
di una tale possibilità deve essere garantita
imponendo agli Stati membri di autorizzare
i gestori a scambiare le CER e le ERU
rilasciate per le riduzioni delle emissioni
ottenute prima del 2012 con quote valide
dal 2013 in poi. Tuttavia, poiché non è
opportuno obbligare gli Stati membri ad
accettare CER ed ERU che non sono certi
di poter utilizzare per adempiere ai propri
impegni internazionali, tale disposizione
non deve applicarsi oltre il 31 dicembre
2004. È opportuno garantire ai gestori la
stessa certezza con riferimento alle CER
rilasciate a seguito di progetti istituiti
prima del 2013 relativamente alle riduzioni
delle emissioni ottenute a partire dal 2013.
(22) Il sistema comunitario e i sistemi di
scambio di emissioni di altri paesi
dovrebbero agevolare la richiesta di
crediti ottenuti da riduzioni tangibili,
verificabili, addizionali e permanenti delle
emissioni nell'ambito di progetti condotti
in paesi che contribuiscono in maniera
costruttiva ad affrontare i cambiamenti
climatici. Dopo la ratifica di un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici,
i crediti ottenuti da tali paesi dovrebbero
essere accettabili per qualsiasi sistema di
scambio delle emissioni. Ai fini della
prevedibilità, è necessario dare certezza ai
gestori circa la possibilità di utilizzare
dopo il 2012 CER e ERU di alta qualità
che favoriscano il collegamento con altri
sistemi di scambio di emissioni. I gestori
dovrebbero essere autorizzati a utilizzare
tali crediti fino a un massimo del 4% in
media delle loro emissioni, durante il
periodo 2013-2020, a condizione che
utilizzino, in ogni anno del periodo 20082020, non meno del 6,5% delle ERU e
delle CER rispetto alle loro emissioni del
2005 e che non riportino diritti di cui
all'articolo 11 bis, paragrafo 2, della
direttiva 2003/87/CE. Tale sistema
dovrebbe garantire che nel periodo 20082020 si possa conseguire fino al 40% dello
sforzo mediante l'uso delle CER e delle
ERU. Poiché prima del 2015 gli Stati
membri non possono riportare le CER e le
ERU detenute dai gestori da un periodo
PE407.778v02-00
IT
22/234
RR\747827IT.doc
d'impegno ad un altro nell'ambito degli
accordi internazionali (il cosiddetto
"accumulo" delle CER e delle ERU), e solo
se gli Stati membri decidono di consentire
l'accumulo di tali CER ed ERU nell'ambito
di limitati diritti ad accumulare tali crediti,
la certezza di una tale possibilità deve
essere garantita imponendo agli Stati
membri di autorizzare i gestori a scambiare
le CER e le ERU rilasciate per le riduzioni
delle emissioni ottenute prima del 2012
con quote valide dal 2013 in poi. Tuttavia,
poiché non è opportuno obbligare gli Stati
membri ad accettare CER ed ERU che non
sono certi di poter utilizzare per adempiere
ai propri impegni internazionali, tale
disposizione non deve applicarsi oltre il 31
dicembre 2004. È opportuno garantire ai
gestori la stessa certezza con riferimento
alle CER rilasciate a seguito di progetti
istituiti prima del 2013 relativamente alle
riduzioni delle emissioni ottenute a partire
dal 2013.
Emendamento 19
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23
Testo della Commissione
Emendamento
(23) Nel caso in cui la conclusione di un
accordo internazionale fosse ritardata,
occorre prevedere la possibilità di
utilizzare crediti derivanti da progetti di
elevata qualità nell’ambito del sistema
comunitario di scambio delle quote
mediante accordi con i paesi terzi. Tali
accordi, bilaterali o multilaterali,
potrebbero consentire il riconoscimento,
nell’ambito del sistema comunitario di
scambio, dei progetti che hanno generato
ERU fino al 2012 ma che non possono più
farlo a norma di Kyoto.
(23) Nel caso in cui la conclusione di un
accordo internazionale fosse ritardata,
occorre prevedere la possibilità di
utilizzare crediti derivanti da progetti di
elevata qualità nell’ambito del sistema
comunitario di scambio delle quote
mediante accordi con i paesi terzi. Tali
accordi, bilaterali o multilaterali,
potrebbero consentire il riconoscimento,
nell'ambito del sistema comunitario di
scambio, dei progetti che hanno generato
ERU fino al 2012 ma che non possono più
farlo a norma di Kyoto. Tali progetti
dovranno favorire la sostenibilità
ambientale e sociale, dimostrare i benefici
per l'ambiente, evitare il carbon leakage e
prevedere un meccanismo trasparente di
RR\747827IT.doc
23/234
PE407.778v02-00
IT
convalida e di verifica.
Motivazione
I progetti concordati con i paesi terzi in mancanza di un futuro accordo internazionale sui
cambiamenti climatici devono essere di elevata qualità e in grado di dimostrare i benefici
ambientali e sociali da essi apportati.
Emendamento 20
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24
Testo della Commissione
Emendamento
(24) I paesi meno sviluppati sono
particolarmente vulnerabili agli effetti dei
cambiamenti climatici, ma rappresentano
solo una parte molto esigua delle emissioni
di gas a effetto serra prodotte. Al momento
dell’utilizzo degli introiti della vendita
all’asta delle quote per favorire
l’adattamento dei paesi in via di sviluppo
agli impatti dei cambiamenti climatici
occorre pertanto considerare con
particolare priorità le esigenze dei paesi
meno sviluppati. Poiché in questi paesi
sono stati avviati solo pochissimi progetti
CDM, è opportuno garantire che i crediti
derivanti dai progetti avviati nei suddetti
paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche
in assenza di un accordo internazionale. I
paesi meno sviluppati dovrebbero godere
di tale diritto fino al 2020, a condizione che
abbiano ratificato un accordo globale sui
cambiamenti climatici o un accordo
bilaterale o multilaterale con la Comunità.
(24) I paesi meno sviluppati sono
particolarmente vulnerabili agli effetti dei
cambiamenti climatici, ma rappresentano
solo una parte molto esigua delle emissioni
di gas a effetto serra prodotte. Al momento
dell’utilizzo degli introiti della vendita
all’asta delle quote per favorire
l’adattamento dei paesi in via di sviluppo
agli impatti dei cambiamenti climatici
occorre pertanto considerare con
particolare priorità le esigenze dei paesi
meno sviluppati. Poiché in questi paesi
sono stati avviati solo pochissimi progetti
CDM, è opportuno garantire che i crediti
derivanti dai progetti avviati nei suddetti
paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche
in assenza di un accordo internazionale,
sempre che i progetti in questione siano
chiaramente addizionali e contribuiscano
allo sviluppo sostenibile. I paesi meno
sviluppati dovrebbero godere di tale diritto
fino al 2020, a condizione che abbiano
ratificato un accordo globale sui
cambiamenti climatici o un accordo
bilaterale o multilaterale con la Comunità.
Emendamento 21
PE407.778v02-00
IT
24/234
RR\747827IT.doc
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25
Testo della Commissione
Emendamento
(25) Dopo la conclusione di un futuro
accordo internazionale sui cambiamenti
climatici, i crediti CDM ottenuti in paesi
terzi dovrebbero essere accettati
nell’ambito del sistema comunitario di
scambio solo se i paesi in questione
avranno ratificato l’accordo.
(25) Dopo la ratifica da parte della
Comunità di un futuro accordo
internazionale sui cambiamenti climatici,
possono essere utilizzati crediti aggiuntivi
per un'entità massima pari alla metà della
riduzione supplementare nell'ambito del
sistema comunitario e i crediti CDM di
altà qualità ottenuti in paesi terzi
dovrebbero essere accettati nell’ambito del
sistema comunitario di scambio solo se i
paesi in questione avranno ratificato
l’accordo.
Emendamento 22
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 31 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(31 bis) Qualora ottemperino alla presente
direttiva, i paesi terzi confinanti con
l'Unione dovrebbero essere incoraggiati
ad entrare a far parte del sistema
comunitario. In fase di negoziato, la
Commissione dovrebbe adoperarsi per
fornire assistenza finanziaria e tecnica a
favore dei paesi candidati, dei paesi
candidati potenziali e dei paesi che
rientrano nella politica europea di
vicinato al fine di promuovere tale
obiettivo. Ciò faciliterebbe il trasferimento
di tecnologie e conoscenze verso tali paesi,
strumento importante ai fini di un
beneficio economico, ambientale e sociale
per tutti.
Motivazione
È essenziale incoraggiare i paesi terzi confinanti con l'UE ad aderire al sistema ETS. Ciò non
è solo importante sotto il profilo ambientale e dello sviluppo, ma permetterà di affrontare la
questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da parte delle imprese dell'UE
che si trasferiscono oltre frontiera.
RR\747827IT.doc
25/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 23
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33
Testo della Commissione
Emendamento
(33) [Per quanto riguarda la strategia per
l’assegnazione delle quote al settore aereo,
è opportuno che questo sia trattato alla
stregua di altri settori che ricevono le quote
a titolo gratuito in via transitoria e non
come gli impianti di produzione di
elettricità. Ciò significa che nel 2013 è
opportuno assegnare gratuitamente al
settore aereo l’80% delle quote e
successivamente l’assegnazione gratuita
deve ridursi ogni anno di una stessa
percentuale fino a scomparire
definitivamente nel 2020. È opportuno che
la Comunità e gli Stati membri insistano
nel loro impegno a raggiungere un accordo
globale su misure finalizzate
all’abbattimento delle emissioni dei gas a
effetto serra prodotte dal settore aereo e
riesaminino la situazione del settore in
occasione del prossimo riesame del sistema
comunitario.]
(33) [Per quanto riguarda la strategia per
l’assegnazione delle quote al settore aereo,
è opportuno che questo sia trattato alla
stregua di altri settori che ricevono le quote
a titolo gratuito in via transitoria e non
come gli impianti di produzione di
elettricità. È opportuno che la Comunità e
gli Stati membri insistano nel loro impegno
a raggiungere un accordo globale su misure
finalizzate all’abbattimento delle emissioni
dei gas a effetto serra prodotte dal settore
aereo e riesaminino la situazione del
settore in occasione del prossimo riesame
del sistema comunitario.]
Motivazione
Il settore aereo rientra fra i settori restanti, ossia quelli per i quali occorre ancora
determinare l’esposizione al rischio di carbon leakage in caso di mancato raggiungimento di
un accordo internazionale.
Emendamento 24
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(33 bis) È importante che il sistema sia
esteso in futuro agli altri principali
responsabili di emissioni di gas a effetto
serra, in particolare i soggetti operanti nel
settore dei trasporti, quali gli operatori
PE407.778v02-00
IT
26/234
RR\747827IT.doc
navali, e possibilmente anche gli operatori
del settore minerario e di quello dei rifiuti.
A tal fine, la Commissione dovrebbe
proporre quanto prima le necessarie
modifiche, accompagnate da una
valutazione di impatto, al fine di integrare
il settore navale nel sistema comunitario
entro il 2013 e di stabilire una data per
l'inclusione del settore dei trasporti su
strada.
Motivazione
Il trasporto stradale e il trasporto marittimo, e possibilmente i settori minerario e quello dei
rifiuti, andrebbero integrati nel sistema ETS dell'UE.
Emendamento 25
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(33 ter) Al fine di garantire condizioni di
parità nel mercato interno, la
Commissione, ove opportuno, dovrebbe
elaborare linee guida o presentare
proposte volte ad armonizzare
ulteriormente l'applicazione della
presente direttiva, per esempio per quanto
concerne le definizioni, le incriminazioni
e le sanzioni.
Motivazione
Per fornire una maggiore certezza giuridica e per creare delle effettive condizioni di parità
all'interno dell'UE, potrebbe essere prevista un'ulteriore armonizzazione, ad esempio per
quanto riguarda le definizioni (chiusura), le spese e le sanzioni applicate dagli Stati membri.
Emendamento 26
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 34
Testo della Commissione
Emendamento
(34) Le misure necessarie per l’attuazione
RR\747827IT.doc
(34) Le misure necessarie per l’attuazione
27/234
PE407.778v02-00
IT
della presente direttiva sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione.
In particolare occorre conferire alla
Commissione la facoltà di adottare
provvedimenti per la messa all’asta delle
quote, l’assegnazione transitoria di quote a
livello comunitario, per il monitoraggio, la
comunicazione e la verifica delle
emissioni, per l’accreditamento dei
verificatori e l’attuazione di norme
armonizzate per i progetti. Poiché tali
misure sono di portata generale e sono
volte a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva con l’aggiunta o la
modifica di nuovi elementi non essenziali,
sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 5 bis della decisione
1999/468/CE.
della presente direttiva sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione.
In particolare occorre conferire alla
Commissione la facoltà di adottare
provvedimenti per la messa all’asta delle
quote, l’assegnazione transitoria di quote a
livello comunitario, per il monitoraggio, la
comunicazione e la verifica delle
emissioni, per l'armonizzazione delle
regole sulla definizione di "nuovo
entrante", per l’accreditamento dei
verificatori e l’attuazione di norme
armonizzate per i progetti. Poiché tali
misure sono di portata generale e sono
volte a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva con l’aggiunta o la
modifica di nuovi elementi non essenziali,
sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 5 bis della decisione
1999/468/CE.
Emendamento 27
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 34 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(34 bis) Le informazioni relative
all'applicazione della presente direttiva
dovrebbero essere facilmente accessibili,
in particolare alle piccole e medie imprese
(PMI). Al fine di assistere le imprese,
soprattutto le PMI, nel rispettare gli
obblighi sanciti dalla presente direttiva,
gli Stati membri dovrebbero creare punti
di assistenza nazionali.
Motivazione
Emendamento inserito nella relazione senza votazione a norma dell'articolo 47 del
regolamento. Molte delle imprese incluse nel sistema di scambio delle quote sono PMI che
non dispongono di sufficienti risorse e che potrebbero trovarsi in una situazione di
svantaggio rispetto alle grandi compagnie per quanto riguarda l'acquisto di quote tramite la
PE407.778v02-00
IT
28/234
RR\747827IT.doc
vendita all'asta o lo scambio. Fornire loro informazioni facilmente accessibili e dettagliate
sugli obblighi è il meno che si possa fare. La migliore soluzione pratica per conseguirlo varia
da uno Stato membro all'altro, a seconda dello specifico quadro istituzionale in atto, come è
stato fatto nella direttiva REACH.
Emendamento 28
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1 – nuovo paragrafo
Testo della Commissione
Emendamento
Dispone inoltre che le riduzioni delle
emissioni dei gas a effetto serra aumentino
al fine di contribuire ai livelli di
abbattimento ritenuti necessari, dal punto
di vista scientifico, per evitare
cambiamenti climatici pericolosi.
Dispone inoltre che le riduzioni delle
emissioni dei gas a effetto serra aumentino
al fine di contribuire ai livelli di
abbattimento ritenuti necessari, dal punto
di vista scientifico, per evitare
cambiamenti climatici pericolosi. È
opportuno che la Comunità proceda
all'attuazione della riduzione del 30% al
di sotto dei livelli del 1990 affinché sia
effettiva al termine del processo di ratifica
di un futuro accordo internazionale sui
cambiamenti climatici.
Emendamento 29
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera h
Testo della Commissione
Emendamento
(h) “nuovo entrante”, l’impianto che
esercita una o più attività indicate
nell’allegato I, che ha ottenuto
un’autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra a seguito della trasmissione alla
Commissione dell’elenco di cui all’articolo
11, paragrafo 1;”
(h) "nuovo entrante", l’impianto che
esercita una o più attività indicate
nell’allegato I, che ha ottenuto
un’autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra a seguito della trasmissione alla
Commissione dell’elenco di cui all’articolo
11, paragrafo 1, o un aggiornamento della
sua autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra in seguito a un aumento di
almeno il 20% della capacità
dell'impianto o a un cambiamento
RR\747827IT.doc
29/234
PE407.778v02-00
IT
significativo della natura o del
funzionamento dell'impianto.
Emendamento 30
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – punto [v)] (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
[v)] "accordo internazionale", un accordo
globale tra i paesi nel contesto
dell'UNFCC inteso a conseguire riduzioni
delle missioni globali dell'entità
necessaria per combattere efficacemente
il cambiamento climatico, limitando
l'aumento della temperatura globale a
2°C, il quale comporta, per l'UE, impegni
comparabili a quelli di altri paesi
sviluppati e contributi adeguati da parte
dei paesi in via di sviluppo
economicamente più avanzati, in funzione
delle loro responsabilità e capacità;
Emendamento 31
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2 bis) L'articolo 3 quater, paragrafo 2, è
sostituito dal seguente:
"2. Per il 2013, e [...] per ogni anno
successivo, la quantità complessiva di
quote da assegnare agli operatori aerei
diminuisce, partendo dal 95%, in funzione
del fattore lineare di riduzione di cui
all’articolo 9."
Emendamento 32
PE407.778v02-00
IT
30/234
RR\747827IT.doc
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2 ter) L'articolo 3 quinquies, paragrafo
2, è sostituito dal seguente:
"2. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013
il quantitativo di quote assegnate a titolo
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 5
del presente articolo [nonché del
paragrafo 2 dell’articolo 3 quater]
corrisponde all’80% del quantitativo
determinato secondo le modalità di cui al
paragrafo 1 e successivamente le quote
assegnate a titolo gratuito diminuiscono
ogni anno di un importo uguale fino a
scomparire nel 2020. Dal 2014,
l'assegnazione a titolo gratuito agli
operatori aerei ai sensi del presente
paragrafo diminuisce di una stessa
percentuale fino a scomparire nel 2020."
Motivazione
Corrisponde all'accordo del Consiglio e del Parlamento europeo sull'inclusione del settore
aereo nel programma di commercio delle emissioni. L'accordo specifica che l'importo della
messa all'asta può essere aumentato nell'ambito di una revisione generale. Gli autori
dell'emendamento fanno riferimento a tale possibilità e sostengono l'idea che la Commissione
proponga tale revisione generale.
Emendamento 33
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 4
RR\747827IT.doc
31/234
PE407.778v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(2 bis) L’articolo 4 è sostituito dal
seguente:
"Articolo 4
Autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra
Gli Stati membri provvedono affinché, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun
impianto possa esercitare le attività
elencate all'allegato I che comportano
emissioni specificate in relazione a tale
attività, a meno che il relativo gestore non
sia munito di un'autorizzazione rilasciata
da un'autorità competente
conformemente agli articoli 5 e 6, o che
l'impianto non sia [...] escluso dal sistema
comunitario, ai sensi dell'articolo 27."
Motivazione
Si tratta di una modifica tecnica alla direttiva 2003/87/CE apportata ad un articolo che non è
stato modificato dalla proposta della Commissione. Essa chiarisce che, nella fase III, le
esenzioni concesse agli impianti di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 27 non saranno
più temporanee, bensì permanenti.
Emendamento 34
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 5 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
(d) le misure previste per controllare e
comunicare le emissioni secondo il
regolamento di cui all’articolo 14.
(d) un programma di monitoraggio e altre
misure che soddisfano i requisiti del
regolamento di cui all’articolo 14.
Motivazione
Il monitoraggio è un requisito giuridico fondamentale ai fini dell'ottenimento di
un'autorizzazione ad emettere gas serra; occorre pertanto che ne sia fatta menzione
PE407.778v02-00
IT
32/234
RR\747827IT.doc
all'articolo 5 della direttiva UE relativa all'ETS. Il programma deve rispettare i requisiti del
nuovo regolamento relativo al monitoraggio e alla rendicontazione, di cui all'articolo 14.
Emendamento 35
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione pubblica, entro il 30
giugno 2010, il quantitativo assoluto di
quote per il 2013, basato sulle quote totali
rilasciate dagli Stati membri
conformemente alle decisioni della
Commissione sui loro piani nazionali di
assegnazione per il periodo 2008-2012.
La Commissione pubblica, entro il 30
settembre 2009, il quantitativo assoluto di
quote per il 2013, basato sulle quote totali
che gli Stati membri hanno rilasciato o
devono rilasciare conformemente alle
decisioni della Commissione sui loro piani
nazionali di assegnazione per il periodo
2008-2012.
Motivazione
La quantità delle quote che gli Stati membri dovranno rilasciare nell'ambito dei loro PNA per
il periodo 2008-2012 andrebbe stabilita in via definitiva entro il 2010; è dunque opportuno
anticipare la data in questione.
Emendamento 36
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione riesamina il fattore
lineare entro il 2025.
La Commissione riesamina il fattore
lineare entro il 2020.
Motivazione
È preferibile riesaminare il fattore lineare prima che abbia inizio il nuovo periodo. Entro il
2020 si disporrà di nuovi dati che indicheranno se sia necessario/fattibile o meno fissare un
andamento di riduzione più rigoroso. Non vi è motivo di aspettare fino al 2025.
RR\747827IT.doc
33/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 37
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Per gli impianti che sono inseriti nel
sistema comunitario di scambio solo a
partire dal 2013, gli Stati membri
assicurano che i gestori di tali impianti
possano presentare all’autorità competente
responsabile i dati sulle emissioni
verificate in maniera indipendente affinché
queste possano essere considerate per
determinare il quantitativo di quote da
rilasciare.
2. Per gli impianti che sono inseriti nel
sistema comunitario di scambio solo a
partire dal 2013, gli Stati membri
assicurano che i gestori di tali impianti
presentino all’autorità competente
responsabile i dati sulle emissioni
debitamente giustificate e verificate in
maniera indipendente affinché queste
possano essere considerate per determinare
il quantitativo di quote da rilasciare.
Motivazione
Se si intende tener conto dei suddetti dati per determinare il quantitativo di quote da
rilasciare, occorre prevederne l'obbligatorietà.
Emendamento 38
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. La Commissione pubblica i quantitativi
corretti di cui ai paragrafi 1 e 2.
3. La Commissione pubblica i quantitativi
corretti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 30
settembre 2010.
Motivazione
Si tratta di precisare la data entro la quale la Commissione deve pubblicare i dati trasmessi
dagli Stati membri in relazione agli impianti che sono stati integrati durante la fase II o che
sono inclusi a partire dal 2013.
Emendamento 39
PE407.778v02-00
IT
34/234
RR\747827IT.doc
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Per quanto riguarda gli impianti
che sono esclusi dal sistema comunitario
a norma dell'articolo 27 o a causa della
loro chiusura, il quantitativo totale di
quote da rilasciare a partire dal 1°
gennaio 2013 è adeguato verso il basso di
un volume corrispondente al totale delle
emissioni medie verificate di quegli
impianti relative al periodo 2005-2007,
meno il 21% di tali emissioni; tale importo
corrisponde alle riduzioni che sono
imposte agli impianti che ricadono nel
sistema comunitario per realizzare una
riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra di almeno il 20% rispetto ai livelli
del 1990. Una volta concluso un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici,
il quantitativo di quote adeguate verso il
basso in conformità del presente
paragrafo è abbassato per tenere conto
della riduzione rivista delle emissioni di
gas a effetto serra rispetto ai livelli del
1990.
Motivazione
L'emendamento è legato all'emendamento all'articolo 27, che porta la soglia delle emissioni a
25 000. Ciò permetterà a 6 300 (anziché 4 200) piccoli impianti di non dover sostenere
l'onere amministrativo del sistema, ma eliminerà solo il 2,4% delle emissioni complessive. È
necessario modificare l'articolo 9 bis per adeguare in maniera corrispondente verso il basso
il limite massimo complessivo.
Emendamento 40
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 1
RR\747827IT.doc
35/234
PE407.778v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri
mettono all’asta tutte le quote che non sono
assegnate gratuitamente a norma
dell’articolo 10 bis.
1. Per periodi a decorrere dal 2013 gli Stati
membri mettono all’asta tutte le quote che
non sono assegnate gratuitamente a norma
dell’articolo 10 bis. Entro il 31 dicembre
2010 la Commissione determina, in base
alle relazioni presentate e a norma
dell'articolo 10 bis, paragrafo 6, e
pubblica il quantitativo previsto a livello
comunitario di quote da mettere all'asta
per il periodo 2013-2020.
Motivazione
Per il corretto funzionamento del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e
del settore dell'energia elettrica, è indispensabile che la vendita all'asta delle quote a
decorrere dal 2013 si svolga con largo anticipo rispetto al 1º gennaio 2013.
Emendamento 41
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) il 90% del quantitativo totale di quote
messe all’asta è distribuito tra gli Stati
membri in percentuali corrispondenti alla
rispettiva percentuale di emissioni
verificate per il 2005 nell’ambito del
sistema comunitario di scambio;
(a) il 90% del quantitativo totale di quote
messe all’asta è distribuito tra gli Stati
membri in percentuali corrispondenti alla
rispettiva percentuale della media di
emissioni verificate per il 2005-2007
nell’ambito del sistema comunitario di
scambio;
Emendamento 42
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Almeno il 20% degli introiti provenienti
3. Almeno il 50% degli introiti provenienti
PE407.778v02-00
IT
36/234
RR\747827IT.doc
dalla vendita all’asta delle quote di cui al
paragrafo 2, comprese tutte le entrate
connesse alle aste di cui alla lettera b), è
utilizzato al fine di:
dalla vendita all’asta delle quote di cui al
paragrafo 2 è utilizzato in un fondo
internazionale dedicato come segue:
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto
serra, anche contribuendo al Fondo
globale per l’efficienza energetica e le
energie rinnovabili, favorire
l’adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici e finanziare attività
di ricerca e sviluppo volte
all’abbattimento delle emissioni e
all’adattamento, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate
nell’ambito del Piano strategico europeo
per le tecnologie energetiche;
(a) un quarto è destinato a favore di
misure volte a contribuire a fondi
finalizzati alla prevenzione della
deforestazione e al potenziamento delle
azioni di afforestazione e rimboschimento
nei paesi in via di sviluppo che hanno
ratificato il futuro accordo internazionale,
tenendo conto:
- dei diritti e delle necessità delle
popolazioni indigene;
- della salvaguardia della biodiversità; e
- dell'uso sostenibile delle risorse
forestali;
(b) sviluppare le energie rinnovabili al
fine di rispettare l’impegno comunitario
di utilizzare il 20% di energia rinnovabile
entro il 2020 e di incrementare
l’efficienza energetica del 20% per il
2020;
(b) un quarto è destinato alla riduzione
delle emissioni nei paesi in via di sviluppo
che hanno ratificato il futuro accordo
internazionale e al trasferimento
tecnologico verso tali paesi, ad esempio
attraverso il Fondo globale per
l'efficienza energetica e le energie
rinnovabili;
(c) incentivare la cattura e lo stoccaggio
geologico dei gas a effetto serra, in
particolare quelli emessi dalle centrali
elettriche a carbone;
(c) metà è destinata a favorire
l'adattamento agli affetti avversi dei
cambiamenti climatici nei paesi in via di
sviluppo che hanno ratificato il futuro
accordo internazionale sul cambiamento
climatico.
(d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione, soprattutto nei paesi meno
sviluppati;
(e) favorire l’adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici nei paesi in via di
sviluppo;
RR\747827IT.doc
37/234
PE407.778v02-00
IT
(f) affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio
aumentando l’efficienza energetica e
l’isolamento delle abitazioni; e
(g) coprire le spese amministrative
connesse alla gestione del sistema
comunitario di scambio.
Emendamento 43
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Le entrate non utilizzate a norma
del paragrafo 3, comprese tutte le entrate
connesse alle aste di cui al paragrafo 2,
lettera b), sono utilizzate per affrontare
questioni legate al cambiamento
climatico, tra cui:
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto
serra, favorire l’adattamento agli impatti
dei cambiamenti climatici e finanziare
attività di ricerca e sviluppo volte
all’abbattimento delle emissioni e
all’adattamento, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate
nell’ambito del Piano strategico europeo
per le tecnologie energetiche e delle
piattaforme tecnologiche europee;
(b) sviluppare le energie rinnovabili al
fine di rispettare l’impegno comunitario
di utilizzare il 20% di energia da fonti
rinnovabili entro il 2020;
(c) rispettare l'impegno comunitario di
accrescere l’efficienza energetica del 20%
entro il 2020;
(d) incentivare la cattura e lo stoccaggio
geologico sicuri dal punto di vista
ambientale dei gas a effetto serra emessi
dalle centrali elettriche a carbone e da
una serie di settori e sotto-settori
PE407.778v02-00
IT
38/234
RR\747827IT.doc
industriali;
(e) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle
tecnologie pulite nei settori che rientrano
nel campo di applicazione della presente
direttiva;
(f) per ulteriori interventi intesi a
prevenire la deforestazione, a promuovere
azioni sostenibili di afforestazione e
gestione delle foreste in Europa, nonché a
produrre e ad attivare biomassa
sostenibile nella Comunità;
(g) affrontare la povertà energetica, ad
esempio mediante misure finanziarie
intese a promuovere l’efficienza
energetica e l’isolamento delle abitazioni;
(h) incoraggiare il passaggio a modalità
di trasporto a bassa emissione, tra cui il
trasferimento intermodale, e compensare
l'incremento del costo dell'energia per la
trazione elettrica nel settore ferroviario;
(i) coprire le spese amministrative
connesse alla gestione del sistema
comunitario di scambio; e
(j) per gli impianti utilizzati per la ricerca,
l'innovazione e gli investimenti nelle
tecnologie a bassa emissione di carbonio,
comprese, tra l'altro, le energie
rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio
geologico dei gas ad effetto serra e i
processi di produzione a maggiore
efficienza energetica, proporzionalmente
alle emissioni indirette derivanti dall'uso
di elettricità di tali impianti e in
conformità con le norme in materia di
aiuti di Stato.
Emendamento 44
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4
RR\747827IT.doc
39/234
PE407.778v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
4. Nella relazione che gli Stati membri
sono tenuti a presentare a norma della
decisione n. 280/2004/CE essi comunicano
informazioni sull’utilizzo degli introiti
destinati a ciascuna delle finalità descritte.
4. Nella relazione che gli Stati membri
sono tenuti a presentare a norma della
decisione n. 280/2004/CE essi comunicano
informazioni sull’utilizzo degli introiti
destinati a ciascuna delle finalità descritte
ai paragrafi 3 e 3 bis.
Emendamento 45
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Entro il 31 dicembre 2010 la
Commissione adotta un regolamento sui
tempi, sulla gestione e su altri aspetti
riguardanti la vendita all’asta delle quote
per garantire che le aste si svolgano in
maniera aperta, trasparente e non
discriminatoria. Le aste sono concepite per
garantire che i gestori, ed in particolare le
piccole e medie imprese che ricadono nel
sistema comunitario, vi abbiano pieno
accesso e che altri partecipanti non ne
alterino il funzionamento. Tale misura,
volta a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva, completandola, è
adottata secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all’articolo [23, paragrafo 3].
5. Entro il 30 settembre 2010 la
Commissione adotta un regolamento
secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all’articolo 23,
paragrafo 3, sui tempi, sulla gestione e su
altri aspetti riguardanti la vendita all’asta
delle quote per garantire che le aste si
svolgano in maniera aperta, trasparente e
non discriminatoria. Il sistema della
vendita all’asta deve essere concepito in
modo da garantire costantemente un
mercato liquido e trasparente.
Al fine di garantire la realizzazione di tali
obiettivi, il regolamento di cui al primo
comma deve basarsi sui principi seguenti:
- utilizzare un solo sistema accessibile a
distanza, efficace, disponibile a un costo
accettabile e la cui integrità sia assicurata
da un gestore unico a livello comunitario;
- assicurare per un costo minimo
l’accesso all’asta a tutti i soggetti in grado
di provare la propria solvibilità e che
siano titolari di un conto sul registro delle
PE407.778v02-00
IT
40/234
RR\747827IT.doc
quote;
- il regolamento deve indicare un
calendario dei volumi di vendita, coerente
con le scadenze di restituzione delle quote
nonché con i vincoli di tesoreria per le
imprese; il caldendario deve escludere il
ricorso ad una sola asta per l'intero
periodo in questione.
Tale regolamento prevede una
sorveglianza del mercato esercitata da
un'organizzazione esistente o da creare, i
cui compiti sono simili a quelli di un
organismo di sorveglianza dei mercati
delle materie prime.
Motivazione
È imperativo che l'UE possa investire maggiormente nelle tecnologie energetiche e di
riduzione delle emissioni di CO2, fondamentali per preparare gli sforzi di riduzione entro il
2050. L'utilizzo dei proventi a livello comunitario permetterà di organizzare bene la ricerca
europea in particolare rispetto agli Stati Uniti e al Giappone.
Emendamento 46
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
5 bis. Gli Stati membri, di concerto con la
Commissione, possono autorizzare
un'agenzia o un'istituzione comune ad
agire per loro conto nella vendita all'asta
di quote. Gli introiti provenienti dalle aste
condotte da un'agenzia o da un'istituzione
comune sono suddivisi tra gli Stati
membri a norma del paragrafo 2, non
appena possibile dopo ciascuna asta.
Motivazione
Occorre determinare e notificare il quantitativo previsto per l'intera Comunità di quote da
mettere all'asta onde consentire agli Stati membri di calcolare la quantità di quote che
possono vendere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. Andrebbe tenuto conto della
complessità e dei costi amministrativi dell'organizzazione di aste in 27 Stati membri nel
RR\747827IT.doc
41/234
PE407.778v02-00
IT
quadro del futuro regolamento della Commissione in materia di vendite all'asta.
Emendamento 47
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La Commissione adotta, entro il 30
giugno 2011, modalità di applicazione
comunitarie interamente armonizzate per
l’assegnazione armonizzata delle quote di
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.
1. La Commissione adotta, entro il 30
giugno 2010, modalità di applicazione
comunitarie interamente armonizzate per
l’assegnazione armonizzata delle quote di
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.
Motivazione
Il rinvio ai paragrafi da 2 a 6 e 8 non fornisce ulteriore chiarezza in quanto il terzo comma
contiene già un sistema di parametri di riferimento armonizzato. A fini di certezza della
pianificazione, i sistemi dei parametri di riferimento dovrebbero essere decisi entro metà
2010. L'emendamento sottolinea l'utilità e importanti caratteristiche dei parametri di
riferimento.
Emendamento 48
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Le misure citate al primo comma
garantiscono, nella misura del possibile,
che l’assegnazione avvenga in modo da
incentivare tecniche efficienti sotto il
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi
e dei processi di produzione alternativi più
efficienti, della possibilità di utilizzare la
biomassa e le tecniche di cattura e
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo
da non incentivare l’incremento delle
emissioni. Non vengono assegnate quote
Le misure citate al primo comma
includono, nella misura del possibile, la
definizione di parametri settoriali ex ante
armonizzati a livello comunitario intesi a
garantire che l’assegnazione avvenga in
modo da incentivare tecniche efficienti
sotto il profilo energetico e delle emissioni
di gas serra e riduzioni delle emissioni.
Tali parametri si basano sulle tecniche e
le tecnologie più efficienti e tengono conto
del potenziale, compreso il potenziale
tecnico, di riduzione delle emissioni, dei
prodotti sostitutivi, dei processi di
PE407.778v02-00
IT
42/234
RR\747827IT.doc
produzione alternativi e della possibilità di
utilizzare la biomassa, la biogenerazione e
le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a
effetto serra.
gratuite agli impianti di produzione di
elettricità.
Per ciascun settore, ove possibile, il
parametro sarà calcolato sul prodotto
finale e non semplicemente sui fattori
produttivi, in modo da potenziare al
massimo i risparmi di efficienza
energetica e di emissioni di gas a effetto
serra in tutto il processo produttivo del
settore interessato.
Le misure di cui sopra non incentivano
l’incremento delle emissioni globali o per
unità di produzione. Inoltre, tali norme
armonizzate devono tenere conto altresì
delle emissioni connesse all'impiego di
gas di scarico combustibili, compresi i gas
emessi dalla produzione di acciaio,
quando la produzione di tali gas non può
essere evitata nella lavorazione
industriale; a tale proposito, le norme
devono prevedere l'assegnazione a titolo
gratuito di quote agli operatori di impianti
che emettono tali gas.
Non vengono assegnate quote gratuite
agli impianti di produzione di elettricità,
salvo che per l’elettricità prodotta in
relazione al calore di processo tramite la
cogenerazione ad alto rendimento come
definita nella direttiva 2004/8/CE o
l'elettricità prodotta da residui di un
processo industriale usando le migliori
tecnologie disponibili, a condizione che
essa sia prodotta per essere utilizzata in
proprio dall’operatore dell'impianto; in
entrambi i casi l’assegnazione delle quote
avviene secondo gli stessi principi
applicati all’attività industriale in
questione, secondo quanto indicato
all’allegato I.
Per la definizione dei principi alla base
della determinazione dei parametri
settoriali ex ante, la Commissione
consulta i settori interessati.
RR\747827IT.doc
43/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 49
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 4
Testo della Commissione
Emendamento
Al momento della conclusione di un
accordo internazionale sui cambiamenti
climatici da parte della Comunità, che
comporti riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra
comparabili a quelle fissate dalla
Comunità, la Commissione rivede le
misure summenzionate affinché
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito
avvenga unicamente se è pienamente
giustificata a norma dell’accordo
internazionale.
Al momento della conclusione di un futuro
accordo internazionale sui cambiamenti
climatici da parte della Comunità, che
comporti riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra
comparabili a quelle fissate dalla
Comunità, la Commissione rivede le
misure summenzionate affinché
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito
avvenga unicamente se è pienamente
giustificata a norma dell’accordo
internazionale.
Motivazione
Emendamento 50
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti
di produzione di elettricità, gli impianti
deputati alla cattura dei gas a effetto serra,
le condutture per il loro trasporto o i siti di
stoccaggio non beneficiano
dell’assegnazione gratuita di quote.
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 6, gli impianti
di produzione di elettricità, gli impianti
deputati alla cattura dei gas a effetto serra
che si basano sui combustibili fossili, le
condutture per il loro trasporto o i siti di
stoccaggio non beneficiano
dell’assegnazione gratuita di quote.
Motivazione
La combustione congiunta di biomassa o di residui nelle centrali a carbone è un'opzione
efficace dal punto di vista dei costi per aumentare la quota di energie rinnovabili in Europa.
È essenziale garantire che la combustione congiunta continui a essere un'opzione
interessante con la CCS. Per garantire gli investimenti nella CCS, si suggerisce pertanto la
PE407.778v02-00
IT
44/234
RR\747827IT.doc
possibilità di assegnare crediti per le emissioni di gas ad effetto serra stoccate a partire da
combustibili neutrali in termini di CO2 che, effettivamente, estraggono dall'atmosfera le
emissioni di gas ad effetto serra.
Emendamento 51
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Possono essere assegnate quote a titolo
gratuito agli impianti di produzione di
elettricità per la generazione di calore
mediante la cogenerazione ad alto
rendimento definita dalla direttiva
2004/8/CE in caso di domanda
economicamente giustificabile al fine di
garantire la parità di trattamento rispetto
ad altri produttori di energia termica. Per
ogni anno successivo al 2013 le quote totali
assegnate a tali impianti per la produzione
di calore sono adeguate applicando il
fattore lineare di cui all’articolo 9.
3. Sono assegnate quote a titolo gratuito al
teleriscaldamento e alla cogenerazione ad
alto rendimento definita dalla direttiva
2004/8/CE in caso di domanda
economicamente giustificabile riguardo alla
generazione di energia termica o energia di
raffreddamento. Per ogni anno successivo al
2013 le quote totali assegnate a tali impianti
per la produzione di calore sono adeguate
applicando il fattore lineare di cui
all’articolo 9.
Emendamento 52
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Il quantitativo massimo di quote
utilizzato come base per calcolare le quote
da assegnare agli impianti che svolgono
attività nel 2013 e che nel periodo 20082012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito
non deve superare, rispetto al quantitativo
comunitario totale annuo di quote, la
percentuale corrispondente alle emissioni
prodotte dagli stessi impianti nel periodo
2005-2007. Ove necessario si applica un
fattore di correzione.
RR\747827IT.doc
4. Il quantitativo massimo di quote utilizzato
come base per calcolare le quote da assegnare
agli impianti che svolgono attività nel 2013 e
che nel periodo 2008-2012 hanno ricevuto
quote a titolo gratuito non deve superare,
rispetto al quantitativo comunitario totale
annuo di quote, la percentuale corrispondente
alle emissioni prodotte dagli stessi impianti
nel periodo 2005-2007. Ove necessario si
applica un fattore di correzione transettoriale
uniforme.
45/234
PE407.778v02-00
IT
Motivazione
La proposta della Commissione potrebbe permettere a certi settori di aumentare le loro
emissioni e di trasferire ad altri settori l'onere del loro sforzo di riduzione. Un fattore di
correzione transettoriale uniforme garantisce che tutti i settori partecipino all'attività di
riduzione delle emissioni.
Emendamento 53
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
5 bis. Ferme restando le disposizioni del
presente articolo sull'assegnazione a titolo
gratuito, il quantitativo totale delle quote
assegnate, di cui ai paragrafi 4 e 5, è
ripartito tra i settori sulla base delle loro
quote di emissioni verificate nel periodo
2005-2007. A ciascun impianto nell'ambito
di un settore possono essere assegnate delle
quote a titolo del quantitativo assegnabile al
suo settore, nel quadro delle misure adottate
ai sensi del paragrafo 1.
Motivazione
La Commissione propone un "approccio ascendente" (bottom-up) per calcolare il quantitativo di
quote assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, vale a dire fissare un parametro di
riferimento, verificare l'impatto una volta applicate agli impianti e rettificarle qualora superino il
tetto globale. Per accelerare il processo e assicurare maggiore prevedibilità a ciascun settore, è
preferibile un "approccio discendente" (top-down). La Commissione dovrebbe innanzi tutto
ripartire il tetto globale tra i settori sulla base delle emissioni verificate e quindi stabilire parametri
settoriali di riferimento per determinare il quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto in
un settore.
Emendamento 54
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3
PE407.778v02-00
IT
46/234
RR\747827IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
Non sono assegnate quote a titolo gratuito
ai nuovi entranti per la produzione di
energia elettrica.
Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai
nuovi entranti per la produzione di energia
elettrica, fatta eccezione per l’elettricità
ottenuta contestualmente al consumo di
calore industriale tramite cogenerazione ad
alto rendimento di cui alla direttiva
2004/8/CE oppure ottenuta da residui di un
processo industriale usando le migliori
tecnologie disponibili, a condizione che
l’elettricità sia prodotta per essere utilizzata
in proprio dal gestore degli impianti; in
entrambi i casi l’assegnazione delle quote
avviene secondo gli stessi principi applicati
all’attività industriale in questione, secondo
quanto indicato all’allegato I.
Tuttavia, allorché un gas di scarico
proveniente da un processo di produzione è
utilizzato come combustibile, tutte le quote
vengono assegnate all’impresa che genera il
gas di scarico in base agli stessi criteri di
assegnazione applicati all'attività industriale
in questione, secondo quanto indicato
all'allegato I.
Emendamento 55
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 bis. Entro il 31 dicembre 2010 la
Commissione adotta norme comunitarie
pienamente armonizzate per la definizione di
nuovo entrante, tra cui la definizione di
"ampliamento di capacità di almeno il 20%"
e di "cambiamento significativo della sua
natura o del suo funzionamento".
Tali misure, volte a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo
RR\747827IT.doc
47/234
PE407.778v02-00
IT
di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
Emendamento 56
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 ter. Nella riserva destinata ai nuovi
entranti, fino ad un massimo di 500 milioni
di quote saranno destinate a progetti di
dimostrazione commerciale su larga scala
concernenti la cattura e lo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio nel
territorio dell'UE, o nei paesi in via di
sviluppo e nei paesi con economie in
transizione al di fuori dell'UE che
ratificheranno il futuro accordo
internazionale.
Le quote sono concesse a progetti che
assicurino lo sviluppo, al miglior rapporto
costi-benefici e con una distribuzione
geograficamente equilibrata in tutta l'UE, di
un'ampia gamma di tecnologie per la cattura
e lo stoccaggio di carbonio che si avvalgono
di siti di stoccaggio geologico diversi. La
concessione è subordinata alla prevenzione
accertata delle emissioni di CO2, attraverso il
ricorso allo stoccaggio geologico.
La Commissione propone strutture e
procedure per l'individuazione dei progetti e
l'assegnazione delle quote. Essa si adopera
per garantire che si possa comprovare il
conseguimento di progressi significativi
riguardo alla conclusione di contratti per la
realizzazione di 12 progetti di dimostrazione
commerciale su larga scala, prima dello
svolgimento della Conferenza delle parti
dell'UNFCC, prevista per il novembre 2009 a
Copenaghen.
PE407.778v02-00
IT
48/234
RR\747827IT.doc
Motivazione
L'UE deve assumere un ruolo di primo piano nello sviluppo della tecnologia per la cattura e
lo stoccaggio del carbonio se intende persuadere la Cina e altri paesi che fanno un grande
uso di carbone a ratificare un accordo internazionale volto a ridurre in misura considerevole
le emissioni di CO2. L'emendamento si propone di creare, all'interno del tetto stabilito
dall'UE per le emissioni, un meccanismo finanziario europeo certo e immediato per
consentire ai primi promotori di progetti CCS di sostenere i costi di sviluppo, che in un primo
momento rendono la tecnologia non praticabile a livello commerciale. Esso costituirà la base
per i successivi negoziati con il Consiglio in merito ai dettagli.
Emendamento 57
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione
Emendamento
7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il
quantitativo di quote assegnate a titolo
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del
presente articolo [nonché del paragrafo 2
dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80%
del quantitativo determinato secondo le
modalità di cui al paragrafo 1 e
successivamente le quote assegnate a titolo
gratuito diminuiscono ogni anno di un
importo uguale fino a scomparire nel 2020.
7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il
quantitativo di quote assegnate a titolo
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del
presente articolo [nonché del paragrafo 2
dell’articolo 3 quater] corrisponde all’85% del
quantitativo determinato secondo le modalità
di cui al paragrafo 1 e successivamente le
quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono
ogni anno di un importo uguale fino a
scomparire nel 2020. A decorrere dal 2014 le
quote assegnate a titolo gratuito al settore
aereo, a norma dell'articolo 3 quinquies,
paragrafo 2, diminuiscono di un importo
uguale fino a scomparire nel 2020.
Emendamento 58
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione
Emendamento
8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino
al 2020, agli impianti che operano in settori
esposti a un rischio elevato di
8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al
2020, agli impianti che operano in settori o
sotto-settori esposti a un rischio elevato di
RR\747827IT.doc
49/234
PE407.778v02-00
IT
rilocalizzazione delle emissioni sono
assegnate quote a titolo gratuito per un
importo che può raggiungere il 100% del
quantitativo determinato a norma dei
paragrafi da 2 a 6.
rilocalizzazione delle emissioni sono
assegnate quote a titolo gratuito per un
importo che può raggiungere il 100% del
quantitativo determinato a norma dei paragrafi
da 2 a 6. La percentuale tiene conto della
misura in cui i singoli impianti del settore
interessato sono in grado di ridurre i livelli di
emissione applicando le tecniche più
efficienti e tenendo conto dell'inevitabile
consumo di elettricità nel processo
produttivo.
Emendamento 59
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9
Testo della Commissione
Emendamento
9. Entro il 30 giugno 2010, e
successivamente ogni tre anni, la
Commissione determina i settori di cui al
paragrafo 8.
9. Entro il 31 marzo 2010, e successivamente
ogni quattro anni, la Commissione determina
i settori di cui al paragrafo 8.
La Commissione consulta i settori e i sottosettori interessati e gli altri soggetti coinvolti.
Tale misura, volta a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, è adottata secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo
3].
Tale misura, volta a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva,
completandola, è adottata secondo la
procedura di regolamentazione con controllo
di cui all’articolo [23, paragrafo 3].
Quando procede alla determinazione dei
settori di cui al primo comma, la
Commissione tiene conto della misura in cui
il settore o il sotto-settore interessato è in
grado di trasferire il costo delle quote
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che
ciò comporti la perdita di una quota
importante di mercato a vantaggio di
impianti meno efficienti in termini di
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del
territorio comunitario e a tal fine considera i
seguenti elementi:
Quando procede alla determinazione dei
settori di cui al primo comma, la
Commissione tiene conto della misura in cui,
a livello comunitario, il settore o il sottosettore interessato è in grado di trasferire il
costo delle quote necessarie sui prezzi dei
prodotti senza che ciò comporti la perdita di
una quota importante di mercato a vantaggio
di impianti meno efficienti in termini di
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del
territorio comunitario e a tal fine considera i
seguenti criteri quantitativi:
a) la misura in cui la messa all’asta delle
a) la misura in cui la messa all'asta delle quote
PE407.778v02-00
IT
50/234
RR\747827IT.doc
quote potrebbe far aumentare
sensibilmente i costi di produzione;
potrebbe far aumentare sensibilmente i costi
di produzione, calcolati come percentuale del
valore aggiunto lordo o, se tali dati non sono
disponibili al livello adeguato, come
percentuale dei costi di produzione totali;
b) il livello noto delle importazioni e delle
esportazioni nel settore o sotto-settore
interessato;
c) la quota di mercato dei settori o sottosettori interessati;
d) la redditività, quale indicatore potenziale
per le gli investimenti a lungo termine e/o le
decisioni di rilocalizzazione.
e) l'effetto di trasferire i costi del CO2 sui
prezzi dei prodotti del settore o sotto-settore
interessato; e
f) l'effetto di trasferire il costo delle quote nel
prezzo dell'elettricità sul settore o sottosettore
interessato.
Per i settori o sotto-settori che, alla luce della
valutazione quantitativa, risultano esposti a
un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni, dovrebbe essere prevista una
valutazione qualitativa intesa a stabilire se
detti settori o sotto-settori sono
effettivamente esposti a un rischio elevato e a
documentare le decisioni da adottare a
norma dell'articolo 10 ter. Dovrebbero essere
valutati gli aspetti seguenti:
b) la misura in cui i singoli impianti del
settore interessato sono in grado di ridurre i
livelli di emissione, ad esempio applicando
le tecniche più efficienti;
a) la misura in cui i singoli impianti del
settore interessato sono in grado di ridurre i
livelli di emissione, ad esempio applicando le
tecniche più efficienti;
c) la struttura del mercato, il mercato
rilevante in termini geografici e di prodotti,
l’esposizione dei settori alla concorrenza
internazionale;
b) la struttura del mercato (sia quella attuale
che quella prevista per il futuro), i mercati
rilevanti in termini geografici e di prodotti, i
costi di trasporto, l'esposizione dei settori alla
concorrenza internazionale, gli ostacoli a
breve e lungo termine agli scambi
commerciali e i fattori che influenzano la
scelta del luogo di produzione (inclusi una
differenziazione in termini di qualità dei
prodotti e di livello dei servizi offerti dai
produttori comunitari, gli standard di
prodotto, l'importanza della prossimità ai
RR\747827IT.doc
51/234
PE407.778v02-00
IT
mercati dei prodotti e dei fattori di
produzione e i rischi di rilocalizzazione);
d) gli effetti delle politiche già in atto in
materia di cambiamenti climatici e di energia
o che si prevede saranno messe in atto al di
fuori dell’UE nei settori interessati.
c) gli effetti delle politiche già in atto in
materia di cambiamenti climatici e di energia
o che si prevede saranno messe in atto al di
fuori dell’UE nei settori interessati.
Al fine di valutare se l’incremento dei costi
derivante dall’applicazione del sistema
comunitario possa essere trasferito, è
possibile utilizzare anche stime delle
mancate vendite conseguenti all’aumento
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla
redditività degli impianti interessati.
Al fine di valutare se l’incremento dei costi
derivante dall’applicazione del sistema
comunitario possa essere trasferito, è possibile
utilizzare anche stime delle mancate vendite
conseguenti all’aumento del prezzo del
carbonio o dell’impatto sulla redditività degli
impianti interessati.
Emendamento 60
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter
Testo della Commissione
Emendamento
Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito
dei negoziati internazionali, della misura in
cui questi garantiscono riduzioni delle
emissioni globali di gas a effetto serra e
previa consultazione di tutte le parti sociali
interessate, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione analitica nella quale valuta la
situazione dei settori e sotto-settori ad alta
intensità energetica considerati esposti ad
un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio. La relazione è
corredata delle eventuali proposte ritenute
opportune, che possono comprendere:
Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito dei
negoziati internazionali, della misura in cui
questi garantiscono riduzioni delle emissioni
globali di gas a effetto serra e previa
consultazione di tutte le parti sociali
interessate, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione analitica nella quale valuta la
situazione dei settori e sotto-settori ad alta
intensità energetica considerati esposti ad un
rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio. La relazione è
corredata delle eventuali proposte ritenute
opportune.
– l’adeguamento della percentuale di
quote che tali settori o sotto-settori hanno
ricevuto a titolo gratuito ai sensi
dell’articolo 10 bis;
– l’inclusione nel sistema comunitario
degli importatori di prodotti fabbricati dai
settori o sotto-settori determinati a norma
dell’articolo 10 bis.
Quando si esaminano le misure più
PE407.778v02-00
IT
Quando si esaminano le misure più opportune
52/234
RR\747827IT.doc
opportune da adottare si tiene conto anche
di eventuali accordi settoriali vincolanti
che garantiscano riduzioni delle emissioni
globali dell’entità necessaria per
combattere efficacemente i cambiamenti
climatici e che siano controllabili,
verificabili e soggette a disposizioni
obbligatorie in materia di controllo
dell’applicazione.”
da adottare si tiene conto di eventuali accordi
settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni
delle emissioni globali dell’entità necessaria
per combattere efficacemente i cambiamenti
climatici e che siano controllabili, verificabili
e soggette a disposizioni obbligatorie in
materia di controllo dell’applicazione.
In assenza di un accordo internazionale e di
accordi settoriali vincolanti, come
precedentemente precisato, la Commissione
esamina espressamente, nella suddetta
relazione, la fattibilità dell'adeguamento
della proporzione di quote ricevute a titolo
gratuito dai settori o sotto-settori di cui
all'articolo 10 bis, la fattibilità di includere
gli importatori di prodotti creati dai settori o
sotto-settori determinati conformemente
all'articolo 10 bis nel sistema comunitario o
la fattibilità di mettere a punto un
meccanismo di adeguamento alle frontiere.
Emendamento 61
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri pubblicano e
trasmettono alla Commissione, entro il 30
settembre 2011, l’elenco degli impianti
situati nel loro territorio che ricadono
nell’ambito di applicazione della presente
direttiva e le quote eventualmente
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei
suddetti impianti e calcolate a norma
dell’articolo 10 bis, paragrafo 1.
1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono
alla Commissione, entro il 30 giugno 2011, le
misure nazionali di attuazione recanti
l’elenco degli impianti situati nel loro
territorio che ricadono nel campo di
applicazione della presente direttiva e le quote
eventualmente assegnate a titolo gratuito a
ciascuno dei suddetti impianti, per ogni anno
del periodo coperto, e calcolate a norma
dell’articolo 10 bis, paragrafo 1.
Motivazione
L'emendamento è inteso a precisare che l'elenco contiene le quote annuali per ciascuno degli
anni del periodo 2013-2020.
RR\747827IT.doc
53/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 62
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Gli Stati membri possono rilasciare
quote a titolo gratuito ai sensi del paragrafo
2 soltanto se la Commissione accetta le
misure nazionali di attuazione.
Motivazione
È importante che la Commissione svolga un ruolo nell'approvazione delle misure nazionali di
attuazione, onde assicurare che gli Stati membri applichino ai loro impianti le norme
comunitarie sull'assegnazione gratuita in maniera coerente.
Emendamento 63
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le
autorità competenti rilasciano il
quantitativo di quote da distribuire ogni
anno calcolato a norma degli articoli 10 e
10 bis.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità
competenti rilasciano, conformemente alle
loro misure nazionali di attuazione, il
quantitativo di quote da distribuire in quel
determinato anno, calcolato a norma degli
articoli 10 e 10 bis.
Gli impianti che cessano l’attività non
ricevono altre quote a titolo gratuito.
Gli impianti che cessano l’attività non
ricevono altre quote a titolo gratuito.
2 bis. Non sono assegnate quote a titolo
gratuito agli impianti che hanno cessato le
attività indicate all'allegato I o che hanno
ridotto la capacità delle attività indicate
all'allegato I al di sotto delle soglie fissate in
detto allegato.
La Commissione include, tra le misure
adottate ai sensi dell'articolo 10 bis,
PE407.778v02-00
IT
54/234
RR\747827IT.doc
paragrafo 1, misure atte a definire gli
impianti che cessano parzialmente o
temporaneamente la loro attività. Tali
impianti possono continuare a ricevere quote
a titolo gratuito in conformità delle apposite
misure in materia, approvate ai sensi
dell'articolo 10 bis, paragrafo 1.
Emendamento 64
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione
Emendamento
7. Una volta concluso un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici,
nell’ambito del sistema comunitario sono
accettate solo le CER derivanti da progetti
realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato
l’accordo.
7. A decorrere dal 2013 sono accettate
nell’ambito del sistema comunitario solo le
CER e le ERU di elevata qualità che
favoriscono il nesso con altri sistemi di
scambio di emissioni, derivanti da progetti
realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato il
futuro accordo internazionale sui
cambiamenti climatici. Nel periodo 20082012 le quote assegnate nell'ambito del
sistema comunitario sono del 6,5% inferiori
alle emissioni del 2005. Tutti i gestori che nel
periodo in questione hanno utilizzato una
percentuale inferiore di ERU e CER e che
non detengono diritti riportati ai sensi del
paragrafo 2, sono autorizzati a utilizzare tali
crediti fino a un massimo del 4% delle loro
emissioni del 2005, per ogni anno nel
periodo compreso tra il 2013 e il 2020; lo
stesso vale per i nuovi entranti e i nuovi
settori. Ciò rappresenta fino al 40% delle
riduzioni che sono tenuti a effettuare nel
periodo 2008-2020.
Le CER e le ERU di elevata qualità che
favoriscono il nesso con altri sistemi di
scambio di emissioni, sono crediti che:
a) rappresentano riduzioni di emissioni
effettive, verificabili, supplementari e
permanenti derivanti da progetti che hanno
chiari effetti positivi sullo sviluppo
sostenibile e che non hanno incidenze
RR\747827IT.doc
55/234
PE407.778v02-00
IT
ambientali o sociali negative di rilievo;
b) derivano da progetti realizzati in paesi che
contribuiscono in modo adeguato alla
riduzione delle emissioni globali, nel quadro
di un futuro accordo internazionale che
avranno ratificato; e
c) sono accettati o sono suscettibili di essere
accettati nel quadro di altri importanti
sistemi di scambio delle emissioni, con
particolare riferimento alla loro probabile
ammissibilità nel quadro di un sistema
federale statunitense di scambio delle
emissioni.
Sono adottate, secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 23, paragrafo 3, misure
armonizzate che precisino quali progetti o
tipi di progetti rispondono ai suddetti criteri.
Emendamento 65
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
7 bis. Al fine di mantenere l'integrità
ambientale del sistema comunitario e di
garantire che le riduzioni interne europee
avvengano al livello indicato dagli obiettivi di
riduzione delle emissioni, occorre annullare
un volume complessivo di quote di emissione
UE equivalente al volume di CER, ERU e
crediti equivalenti che gli impianti hanno il
diritto di utilizzare. Tale volume di quote di
emissione UE sarà dedotto da quelle che
altrimenti sarebbero state destinate alla
messa all'asta.
Motivazione
È importante accrescere l'efficacia dei costi. Per questo motivo, l'emendamento propone di
aumentare l'importo dei crediti CDM e JI. Nel contempo, è importante mantenere l'integrità
PE407.778v02-00
IT
56/234
RR\747827IT.doc
ambientale del sistema. L'emendamento è inteso principalmente a sostituire la messa all'asta
con CDM, senza compromettere il principio di complementarità.
Emendamento 66
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 – paragrafi 1 bis e 3 bis (nuovi)
Testo della Commissione
Emendamento
(10 bis) L'articolo 12 è così modificato:
a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. Entro il 1° settembre 2009 la
Commissione presenta adeguate proposte
legislative tese ad assicurare che il mercato
per le quote di emissioni sia tutelato dalle
operazioni effettuate da persone in possesso
di informazioni privilegiate o dalle
manipolazioni del mercato. In particolare la
Commissione esamina se, ai fini della
presente direttiva, le quote debbano essere
considerate strumenti finanziari ai sensi
della direttiva 2003/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato
(abusi di mercato)1."
1
GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16."
b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione
delle quote per le emissioni di cui sono stati
verificati la cattura e il trasporto ai fini dello
stoccaggio permanente presso un impianto
per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi
della direttiva 2008/xxx/CE sullo stoccaggio
geologico del biossido di carbonio."
Motivazione
La natura giuridica delle quote sul mercato finanziario non è chiara. Taluni paesi le
considerano strumenti finanziari il cui scambio è sottoposto alla vigilanza dell'autorità per i
servizi finanziari, mentre altri le considerano normali beni e sono considerati strumenti
finanziari soltanto i loro derivati. È importante fare chiarezza per rafforzare la fiducia delle
RR\747827IT.doc
57/234
PE407.778v02-00
IT
imprese e accrescere la trasparenza. L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione
del mercato riducono la credibilità e nuocciono alla fiducia degli investitori.
Emendamento 67
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Il regolamento può includere requisiti
relativi all'uso di sistemi automatizzati e
formati per lo scambio di dati, onde
armonizzare la comunicazione tra gestori,
responsabili della verifica e autorità
competenti in merito al piano di
monitoraggio, alla comunicazione annua
delle emissioni e alle attività di verifica.
Motivazione
L'utilizzo di sistemi informatici migliorerà la trasparenza del monitoraggio e della
comunicazione delle emissioni nel quadro del sistema ETS dell'UE, il che è importante per
estendere ulteriormente l'ETS o collegarlo ad altri settori e sistemi di scambio di quote di
emissione.
Emendamento 68
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(13 bis) È inserito il seguente articolo 15 bis:
“Articolo 15 bis
Comunicazione di informazioni e segreto
professionale
1. Gli Stati membri e la Commissione
provvedono a che tutte le decisioni e le
relazioni relative alla quantità e
all'assegnazione delle quote e al
PE407.778v02-00
IT
58/234
RR\747827IT.doc
monitoraggio, alla notifica e alla verifica
delle emissioni siano immediatamente
comunicate secondo modalità che assicurino
un rapido accesso a tali informazioni in
modo non discriminatorio.
2. L'obbligo del segreto professionale si
applica a tutte le persone che lavorano o
hanno lavorato per la Commissione o per le
autorità competenti degli Stati membri e per
gli organismi ai quali la Commissione o le
autorità competenti degli Stati membri
possono aver delegato taluni compiti. Le
informazioni coperte da segreto
professionale non possono essere divulgate a
nessun'altra persona o autorità tranne nei
casi previsti dalla legge, dai regolamenti o
dalle disposizioni amministrative in vigore."
Motivazione
È essenziale garantire l'applicazione di norme che disciplinano gli strumenti finanziari per
quanto riguarda lo scambio di quote, onde rafforzare la fiducia delle imprese e accrescere la
trasparenza. La pubblicazione di informazioni sensibili per il mercato da parte della
Commissione e degli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente e chiaramente disciplinata.
Emendamento 69
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 22 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione può modificare gli
allegati della presente direttiva, ad
eccezione dell’allegato I, alla luce delle
relazioni di cui all’articolo 21 e
dell’esperienza acquisita nell’applicazione
della presente direttiva. Gli allegati IV e V
possono essere modificati al fine di
migliorare il monitoraggio, la
comunicazione e la verifica delle
emissioni.
La Commissione può modificare gli allegati
della presente direttiva, ad eccezione degli
allegati I, II e II bis, alla luce delle relazioni
di cui all’articolo 21 e dell’esperienza
acquisita nell’applicazione della presente
direttiva. Gli allegati IV e V possono essere
modificati al fine di migliorare il
monitoraggio, la comunicazione e la verifica
delle emissioni.
RR\747827IT.doc
59/234
PE407.778v02-00
IT
Motivazione
Essendo una decisione politica, l'allegato II bis va sottoposto alla procedura di codecisione e
non a quella di comitatologia. L'inclusione di gas a effetto serra diversi da quelli attualmente
elencati nell'allegato II causerà serie distorsioni di mercato e determinerà grandi incertezze a
livello della pianificazione. Essa può infatti modificare improvvisamente l'offerta o la domanda
di quote di emissione, provocando quindi fluttuazioni improvvise e indesiderate dei prezzi.
Emendamento 70
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
(17 bis) All'articolo 24, paragrafo 1, il primo
comma è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 2008, gli Stati membri
possono applicare lo scambio di quote di
emissioni conformemente alle disposizioni
della presente direttiva ad attività,
realizzate in un impianto o altrove, e a gas a
effetto serra che non sono elencati
nell'allegato I, purché l'inclusione di tali
attività [...] e gas a effetto serra sia
approvata dalla Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 23, paragrafo
2, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti,
in particolare le ripercussioni sul mercato
interno, la potenziale distorsione della
concorrenza, l'integrità ambientale del
sistema e l'affidabilità del sistema di
monitoraggio o di comunicazione previsto."
Motivazione
Si tratta di una modifica tecnica della direttiva 2003/87/CE, relativa a un paragrafo che la
proposta della Commissione aveva lasciato immutato. In questo modo si garantisce
flessibilità riguardo alle attività che potrebbero essere incluse in futuro, come il
riscaldamento domestico.
Emendamento 71
PE407.778v02-00
IT
60/234
RR\747827IT.doc
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Le emissioni di gas a effetto serra
catturate e stoccate si considerano "non
emesse" e per queste emissioni non è
richiesta la restituzione delle quote.
Motivazione
Questi gas, pur costituendo emissioni, non entrano però in contatto con l'aria. Pertanto, non
dovrebbero essere considerate emissioni.
Emendamento 72
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 25 – paragrafi 1 bis e 1 ter
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Possono essere conclusi accordi per il
riconoscimento delle quote tra il sistema
comunitario e sistemi vincolanti di scambio
delle emissioni di gas a effetto serra che
prevedono tetti massimi per le emissioni
assolute in vigore in altri paesi o entità subfederali o regionali.
1 bis. Possono essere conclusi accordi per il
riconoscimento delle quote tra il sistema
comunitario e sistemi comparabili vincolanti
di scambio delle emissioni di gas a effetto
serra che prevedono tetti massimi per le
emissioni assolute in vigore in altre regioni,
paesi o entità sub-federali o sub-nazionali.
1 ter. Possono essere conclusi accordi non
vincolanti con paesi terzi o entità sub-federali
o regionali al fine di garantire il
coordinamento amministrativo e tecnico
riguardo alle quote di emissione del sistema
comunitario o di altri sistemi vincolanti di
scambio delle emissioni di gas a effetto serra
che prevedono tetti massimi per le emissioni
assolute.
1 ter. Possono essere conclusi accordi non
vincolanti con entità regionali o paesi terzi o
entità sub-federali o sub-nazionali al fine di
garantire il coordinamento amministrativo e
tecnico riguardo alle quote di emissione del
sistema comunitario o di altri sistemi
vincolanti di scambio delle emissioni di gas a
effetto serra che prevedono tetti massimi per
le emissioni assolute.
Motivazione
L'emendamento è inteso a precisare la possibilità che sussista un'interconnessione con
sistemi a livello sub-nazionale ma non federale e che nelle entità regionali possono rientrare
entità sovranazionali.
RR\747827IT.doc
61/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 73
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 25 – paragrafo 1 ter bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 ter bis. Nell'ambito della Politica europea
di vicinato e del processo di allargamento, la
Commissione si prefigge di concludere
accordi con i paesi interessati allo scopo di
associarli al sistema comunitario o prevedere
il reciproco riconoscimento delle quote.
Motivazione
È essenziale incoraggiare i paesi terzi confinanti con l'UE ad aderire al sistema ETS. Ciò non
è solo importante sotto il profilo ambientale e dello sviluppo, ma permetterà di affrontare la
questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da parte delle imprese dell'UE
che si trasferiscono oltre frontiera.
Emendamento 74
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – titolo e paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
Esclusione di impianti di combustione di
dimensioni ridotte subordinata all’adozione
di misure equivalenti
Esclusione di impianti di dimensioni
ridotte subordinata all’adozione di misure
equivalenti
1. Gli Stati membri possono escludere dal
sistema comunitario gli impianti di
combustione con una potenza termica
nominale inferiore a 25 MW, che in
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno
comunicato all’autorità competente
emissioni per un valore inferiore a 10 000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, e ai quali si
applicano misure finalizzate ad ottenere un
contributo equivalente alle riduzioni delle
PE407.778v02-00
IT
1. Gli Stati membri, su richiesta del gestore,
possono escludere dal sistema comunitario gli
impianti con una potenza termica nominale
inferiore a 35 MW, che in ciascuno dei 3 anni
precedenti hanno comunicato all’autorità
competente emissioni per un valore inferiore a
25 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse
le emissioni da biomassa, e ai quali si
applicano misure finalizzate ad ottenere un
contributo equivalente alle riduzioni delle
emissioni, a condizione che gli Stati membri
62/234
RR\747827IT.doc
emissioni, a condizione che gli Stati
membri interessati:
interessati:
a) notifichino alla Commissione tutti gli
impianti in questione specificando le
misure equivalenti poste in atto;
a) notifichino alla Commissione tutti gli
impianti in questione specificando le
misure equivalenti poste in atto;
b) confermino l’applicazione di modalità di
monitoraggio finalizzate a valutare se gli
impianti interessati emettono 10 000 o più
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
b) confermino l’applicazione di modalità di
monitoraggio finalizzate a valutare se gli
impianti interessati emettono 25.000 o più
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
c) confermino che, qualora un impianto
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da
biomassa, in un determinato anno civile o
non siano più applicate misure equivalenti,
l’impianto rientra nuovamente nel sistema
comunitario;
c) confermino che, qualora un impianto
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da biomassa,
in un determinato anno civile o non siano più
applicate misure equivalenti, l’impianto
rientra nuovamente nel sistema comunitario;
d) pubblichino le informazioni di cui alle
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico
di presentare osservazioni.
d) pubblichino le informazioni di cui alle
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di
presentare osservazioni.
Anche gli ospedali possono essere esclusi se
adottano misure equivalenti.
Emendamento 75
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28
Testo della Commissione
Emendamento
1. Alla conclusione, da parte della Comunità,
di un accordo internazionale sui cambiamenti
climatici che comporterà, entro il 2020,
riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a
effetto serra che risultino superiori ai livelli
minimi di riduzione approvati dal Consiglio
europeo, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del
presente articolo.
1. Alla conclusione, da parte della Comunità,
di un accordo internazionale sui cambiamenti
climatici che comporterà, entro il 2020,
riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a
effetto serra che risultino superiori ai livelli
minimi di riduzione approvati dal Consiglio
europeo, si applicano i paragrafi dal 2 al 4 ter
del presente articolo.
2. A decorrere dall’anno successivo alla
conclusione dell’accordo internazionale di
2. A decorrere dall’anno successivo alla
conclusione dell’accordo internazionale di cui
RR\747827IT.doc
63/234
PE407.778v02-00
IT
cui al paragrafo 1, il fattore lineare
aumenterà in modo tale che il quantitativo
comunitario di quote per il 2020 sia inferiore
a quello istituito a norma dell’articolo 9 di
una quantità di quote equivalente alla
riduzione complessiva delle emissioni di gas
a effetto serra della Comunità al di sopra del
livello del 20% che la Comunità si è
impegnata a conseguire nell’ambito
dell’accordo internazionale moltiplicata per
la percentuale delle riduzioni delle emissioni
complessive di gas a effetto serra del 2020
che il sistema comunitario contribuisce ad
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.
al paragrafo 1, il fattore lineare aumenterà in
modo tale che il quantitativo comunitario di
quote per il 2020 sia inferiore a quello istituito
a norma dell’articolo 9 di una quantità di
quote equivalente alla riduzione complessiva
delle emissioni di gas a effetto serra della
Comunità al di sopra del livello del 20% che
la Comunità si è impegnata a conseguire
nell’ambito dell’accordo internazionale,
conformemente alle conclusioni del
Consiglio europeo del marzo 2007,
moltiplicata per la percentuale delle riduzioni
delle emissioni complessive di gas a effetto
serra del 2020 che il sistema comunitario
contribuisce ad ottenere a norma degli articoli
9 e 9 bis.
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o
altri crediti di emissione approvati a norma
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha
hanno concluso l’accordo internazionale per
un importo massimo corrispondente alla metà
delle riduzioni ottenute ai sensi del paragrafo
2.
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o
altri crediti di emissione di elevata qualità
approvati a norma del paragrafo 4 e ottenuti in
paesi terzi cha hanno concluso l’accordo
internazionale per un importo massimo
corrispondente alla metà delle riduzioni
ottenute ai sensi del paragrafo 2.
4. La Commissione può adottare misure
affinché i gestori possano utilizzare altri tipi
di progetti nell’ambito del sistema
comunitario rispetto a quelli di cui ai
paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a
seconda dei casi, affinché tali gestori possano
ricorrere ad altri meccanismi istituiti
nell’ambito dell’accordo internazionale.
4. La Commissione può adottare misure
affinché i gestori possano utilizzare altri tipi
di progetti, e specificarne la qualità,
nell’ambito del sistema comunitario rispetto a
quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo
11 bis o, a seconda dei casi, affinché tali
gestori possano ricorrere ad altri meccanismi
istituiti nell’ambito dell’accordo
internazionale.
Tali misure, volte a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Tali misure, volte a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo
di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
4 bis. Entro otto mesi dalla conclusione
dell'accordo internazionale di cui al
paragrafo 1, la Commissione effettua una
valutazione d'impatto esaustiva sugli effetti
del conseguimento delle riduzioni di
emissioni nell'UE previste dall'accordo, sugli
interventi avviati per concretizzare dette
riduzioni e su tutte le altre misure adottate
nell'accordo, presentandola al Parlamento
europeo e al Consiglio. Detta valutazione
PE407.778v02-00
IT
64/234
RR\747827IT.doc
d'impatto deve in particolare chiarire fino a
che punto è probabile che l'accordo
internazionale possa ridurre
considerevolmente il rischio di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
per le industrie soggette alla concorrenza
internazionale, anche imponendo oneri
equivalenti alle industrie operanti al di fuori
della Comunità.
4 ter. Se dalla valutazione d'impatto risulta
improbabile che l'accordo internazionale
possa ridurre considerevolmente il rischio di
rilocalizzazione delle emissioni per le
industrie soggette a concorrenza
internazionale, la Commissione presenta una
proposta legislativa specifica al Parlamento
europeo e al Consiglio che, se necessario,
contiene le seguenti proposte:
a) modifica del quantitativo comunitario di
quote nel 2020, prendendo in considerazione
la riduzione complessiva delle emissioni di
gas a effetto serra da parte della Comunità al
di sotto del livello del 20% che l'accordo
internazionale impegna la Comunità a
conseguire, conformemente alle conclusioni
del Consiglio europeo del marzo 2007;
b) utilizzo di CER, ERU e altri crediti da
parte dei gestori nel sistema comunitario;
c) riduzione del rischio di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio, comprese, tra le
altre cose, le proposte di cui all'articolo 10
bis, paragrafi 1, 8 e 9, e all'articolo 10 ter.
Emendamento 76
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21 bis
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(21 bis) È inserito il seguente articolo 28 bis:
"Articolo 28 bis
RR\747827IT.doc
65/234
PE407.778v02-00
IT
Uso dei crediti per l'imboschimento, il
rimboschimento e la silvicoltura
1. Previa ratifica di un futuro accordo
internazionale sui cambiamenti climatici, gli
Stati membri autorizzano i gestori degli
impianti a utilizzare crediti, nel rispetto del
limite di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 7,
per un massimo del 5% delle riduzioni delle
emissioni di gas ad effetto serra per gli
impianti oggetto della presente direttiva,
provenienti da:
a) attività silvicole sostenibili, verificabili e
permanenti nei paesi in via di sviluppo con i
quali è stato concluso un accordo ai sensi
dell'articolo 11 bis, paragrafo 5; e
b) eventuali progetti di silvicoltura
sostenibili, verificabili e permanenti condotti
nei paesi in via di sviluppo, in conformità
dell'accordo internazionale di cui all'articolo
28.
2. I progetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e
b), soddisfano criteri di elevata qualità che
saranno approvati dalla Commissione.
Tali misure, volte a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo
di cui all’articolo 23, paragrafo 3."
Emendamento 77
Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli impianti o le parti di impianti
utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la
sperimentazione di nuovi prodotti e
processi e gli impianti di combustione che
utilizzano esclusivamente biomassa non
rientrano nella presente direttiva.
PE407.778v02-00
IT
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati
per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione
di nuovi prodotti e processi, gli impianti
sottoposti a misure di riduzione di emissioni
equivalenti che riforniscono i servizi sanitari
e attività/strutture educative e gli impianti di
combustione che utilizzano esclusivamente
biomassa non rientrano nella presente
66/234
RR\747827IT.doc
direttiva.
Motivazione
La valutazione d'impatto della Commissione evidenzia che i piccoli impianti emettitori, come gli
ospedali e le università, sotto il profilo degli oneri amministrativi avranno gli stessi costi degli
impianti più grandi. La maggior parte degli ospedali e degli istituti sanitari beneficia di fondi
pubblici e di risorse limitate. È importante che si tenga conto dei loro sforzi tesi alla riduzione
delle emissioni di carbonio.
Emendamento 78
Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera c – punto iii
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 2 – tabella – terza riga delle categorie di attività
Testo della Commissione
iii) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"Impianti per la produzione di lana di roccia
o di lane minerali con una capacità superiore
a 20 tonnellate al giorno
Biossido di carbonio
Impianti per l’essiccazione o la calcinazione
del gesso o per la produzione di pannelli di
cartongesso e altri prodotti a base di gesso,
ove siano in funzione impianti di
combustione di potenza termica nominale
superiore a 20 MW
Biossido di carbonio"
Emendamento
iii) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
Impianti per la produzione di materiale
isolante in lana minerale utilizzando vetro,
roccia o scorie, con una capacità di
fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
Biossido di carbonio
Impianti per l’essiccazione o la
calcinazione del gesso o per la produzione
di pannelli di cartongesso e altri prodotti a
base di gesso, ove siano in funzione
impianti di combustione di potenza termica
nominale superiore a 20 MW
Biossido di carbonio"
RR\747827IT.doc
67/234
PE407.778v02-00
IT
Motivazione
Ai fini di una maggiore chiarezza tecnica.
Emendamento 79
Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 2 – tabella – nuova categoria 1 – riga 8 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
Gas metano (CH4), rilasciato in miniere di
carbone attive e assorbito nella struttura
interna del carbone, come gas libero nello
spazio poroso del carbone o come gas libero
negli strati rocciosi adiacenti alle vene di
carbone, che viene liberato inizialmente in
seguito a operazioni di estrazione del
carbone.
Motivazione
Le emissioni di questo settore rappresentano il 7,9% delle emissioni di metano dell'UE-25,
pari allo 0,7% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE-25.
PE407.778v02-00
IT
68/234
RR\747827IT.doc
MOTIVAZIONE
Lo scambio di quote di emissione non è affatto un concetto nuovo e certamente non
costituisce una peculiarità dell'Europa. Tuttavia, il sistema comunitario di scambio delle quote
di emissione (Emissions Trading Scheme - ETS) è unico nel suo genere in quanto rappresenta
il primo sistema internazionale di scambio di quote di emissione di CO2. Attualmente, tale
sistema coinvolge 10.000 impianti nei settori dell'energia e dell'industria, responsabili
collettivamente di quasi metà delle emissioni di CO2 a livello di Unione europea e del 40%
delle emissioni complessive di gas a effetto serra nell'UE. Si tratta quindi di un sistema
giustamente considerato una pietra angolare della strategia dell'Unione in materia di lotta
contro il cambiamento climatico.
Il riesame del sistema UE di scambio delle quote di emissione fa parte del "pacchetto clima ed
energie rinnovabili" della Commissione, approvato il 23 gennaio di quest'anno. Il pacchetto
include progetti di proposta per la condivisione degli sforzi, fonti energetiche rinnovabili,
cattura e lo stoccaggio del carbonio, oltre a un progetto di proposta per il riesame della
direttiva sul sistema comunitario di scambio ETS (una proposta molto equilibrata, che
migliora in modo significativo ed estende il sistema ETS).
La proposta intende modificare la direttiva 2003/87/CE1, che ha istituito il sistema
comunitario di scambio delle quote (ETS). L'obiettivo per il periodo successivo al 2012 è il
rafforzamento, l'ampliamento e il miglioramento del funzionamento del sistema comunitario
di scambio ETS, in quanto esso costituisce uno degli strumenti più importanti ed
economicamente vantaggiosi per raggiungere l'obiettivo UE di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra. Il relativo mandato risale al Consiglio europeo del marzo 2007, durante il
quale è stata chiesta una riduzione delle emissioni UE di almeno il 20% entro il 2020 rispetto
ai livelli del 1990 e del 30% qualora altri paesi industrializzati si impegnino a compiere sforzi
analoghi nel quadro di un accordo globale per contrastare il cambiamento climatico. La
decisione di avviare negoziati per elaborare un "accordo post-Kyoto" è stata adottata lo scorso
dicembre, alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Bali. È
essenziale raggiungere un accordo a livello internazionale all'incontro della Conferenza delle
parti che si terrà a Copenaghen nel 2009, al fine di affrontare questo problema globale sempre
più pressante. Se l'Europa intende indicare il cammino da seguire, dovrà elaborare soluzioni
realizzabili per affrontare il cambiamento climatico globale. Un sistema comunitario di
scambio ETS pienamente funzionante apporterà un contributo importante in tal senso.
La proposta di revisione della direttiva definisce un equilibrio tra la necessità di efficienza ed
equità tra i settori e gli Stati membri e favorisce maggiore certezza per il settore. Essa elabora
proiezioni per la riduzione delle emissioni da parte dei settori che rientrano nel sistema
comunitario di scambio ETS e prevede una maggiore armonizzazione per rendere il sistema
più semplice e trasparente, aumentandone in tal modo l'attrattiva per gli altri paesi e regioni e
favorendo la loro adesione.
La relatrice apprezza il lavoro compiuto dalla Commissione e sostiene il quadro generale della
proposta della Commissione, nonché l'obiettivo di riduzione del 21% rispetto alle emissioni
1
Come modificata dalla direttiva 2004/101/CE.
RR\747827IT.doc
69/234
PE407.778v02-00
IT
del 2005. All'atto della conclusione di un accordo internazionale, saranno effettuati
adeguamenti automatici e prevedibili al tetto massimo delle emissioni, tali da riflettere
l'impegno dell'Unione ad aumentare il suo obiettivo di riduzione dal 21% al 30%. La relatrice
è inoltre favorevole a un tetto massimo unico e armonizzato, oltre a un periodo di scambio di
8 anni fino al 2020 e a una riduzione lineare del tetto massimo fino al 2025, data in cui è
prevista una revisione.
Il 100% di messa all'asta per il settore della produzione di energia elettrica è ragionevole,
considerate le chiare possibilità di cui dispone il settore di trasferire i costi legittimi al
consumatore, se necessario. Inoltre, la completa messa all'asta delle quote dovrebbe essere
favorita in tutti i settori entro il 2020, considerando che tale meccanismo costituisce il metodo
di assegnazione delle quote più efficiente e trasparente.
Tuttavia, vi sono settori in merito ai quali la relatrice propone alcune modifiche nella sua
relazione.
1. Vi è la reale necessità di maggiore certezza sulla questione dei settori più interessati
dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le imprese e gli investitori europei
devono essere rassicurati circa il fatto che, nel caso in cui non si raggiunga un accordo
internazionale alla COP 15 nel 2009, non saranno lasciati soli a farsi carico degli
oneri.
La Commissione effettuerà un riesame della situazione insieme ai settori e ai
sottosettori soggetti alla concorrenza internazionale e avanzerà le proposte necessarie
entro il 31 dicembre 2010, 6 mesi prima di quanto originariamente previsto. I settori
soggetti a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
potrebbero ricevere fino al 100% delle quote a titolo gratuito, oppure si potrebbe
creare un sistema che ponga gli impianti soggetti a un rischio significativo su un piano
di assoluta parità con quelli dei paesi terzi. Tuttavia, la relatrice ritiene che le
possibilità dei negoziati internazionali di raggiungere un accordo internazionale sul
clima verrebbero messe in pericolo se taluni settori fossero nominati immediatamente
nella proposta. Inoltre, non si deve cercare di anticipare le conclusioni, non ancora
pubblicate, dello studio della Commissione sull'argomento. La relatrice ha inoltre
ristretto la definizione di quanto rientra nel concetto di "rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio", al fine di rafforzare il beneficio ambientale a livello mondiale.
2. Tutti i gestori che utilizzano una percentuale inferiore di ERU e CER rispetto alle loro
emissioni nella fase 2008-2012 e che non riportano i diritti, potranno utilizzare ogni
anno crediti fino al 5% delle loro emissioni, nel periodo dal 2013 al 2020, al pari dei
nuovi gestori e dei nuovi settori. Ciò rappresenta quasi la metà della riduzione del
periodo 2013-2020. Tali progetti sarebbe ammessi, inoltre, soltanto in paesi che
abbiano ratificato l'accordo internazionale in materia di cambiamento climatico e che
aderiscano alle regole qualitative. La relatrice desidera mettere in evidenza la necessità
di criteri più severi, che ammettano soltanto CER ed ERU che rientrino nello
"standard di riferimento". Qualora si raggiunga un accordo internazionale in materia di
cambiamento climatico, la quantità di crediti relativi a progetti di attuazione congiunta
(JI) e nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) verrebbe aumentata.
PE407.778v02-00
IT
70/234
RR\747827IT.doc
3. La deforestazione globale prosegue a un ritmo allarmante e non è possibile ignorarne
il notevole contributo alle emissioni di CO2. Per questo motivo, la relatrice propone di
utilizzare una quota significativa dei proventi della messa all'asta delle quote per
finanziare i fondi per contrastare la deforestazione e promuovere la riforestazione nei
paesi che hanno ratificato l'accordo internazionale in materia di cambiamento
climatico.
4. Il trasporto marittimo è stato finora escluso e si rende necessaria un'analisi di impatto.
La carenza di dati verificati sulle emissioni appare come un problema a questo
proposito. La relatrice propone che fino a quando il trasporto marittimo non sarà
incluso nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (non oltre il
2015), le emissioni di tale settore dovrebbero essere tenute in considerazione nella
decisione sullo sforzo degli Stati membri per tenere fede gli impegni di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra della Comunità fino al 2020.
5. La relatrice è consapevole delle potenzialità della tecnologia per la cattura e lo
stoccaggio del carbonio e la considera importante per trovare una soluzione in grado
di ridurre le emissioni globali di carbonio. Pertanto, propone di riservare 60 milioni di
quote della riserva per i nuovi operatori (NER) fino al 31 dicembre 2015, per
attribuirle ai primi 12 impianti che abbiano avviato commercialmente la cattura e lo
stoccaggio delle emissioni di anidride carbonica e che si trovino nell'UE, o in paesi
terzi che abbiano ratificato l'accordo internazionale in materia di cambiamento
climatico. I 12 progetti pilota dovranno essere scelti dalla Commissione entro il 1°
gennaio 2013.
6. La messa all'asta dovrebbe essere il principio di base per l'attribuzione delle quote e
dovrebbe essere applicata al settore della produzione di energia a partire dal 2013.
Laddove i produttori di riscaldamento o di raffreddamento ricevano quote gratuite per
la produzione di riscaldamento o raffreddamento attraverso cogenerazione ad alta
efficienza, secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE, le quote gratuite saranno
attribuite anche alla generazione di energia elettrica relativamente all'autoconsumo di
elettricità, al fine di garantire la parità di trattamento. Non verrà concessa alcuna
attribuzione gratuita per la vendita netta di produzione di energia elettrica a terzi.
Analogamente, le norme potrebbero prevedere attribuzioni gratuite di quote agli
altiforni in cui la produzione di rifiuti gassosi sia inevitabile.
La relatrice ritiene che finora i politici abbiano fallito miseramente quando si è trattato di
trovare una riposta adeguata alla sfida del cambiamento climatico e all'obiettivo dei 2C°,
chiaramente definito, tra l'altro, nella letteratura scientifica specializzata, nelle relazioni
dell'IPCC e nella relazione Stern. Questa volta non bisogna farsi cogliere impreparati: i nostri
figli, i loro figli, fanno affidamento su di noi.
RR\747827IT.doc
71/234
PE407.778v02-00
IT
ANNEX – LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1
Organisation
ACFCI
Aer Lingus
AFEP
Air Products
Alcoa Europe
ALSTOM
Arcelor Mittal
Arkema
Association of European Airlines
ATILH
Aughinish Alumina
Austrian Perm Rep - WKO
Australian Embassy and Mission
Australian Department of Foreign Affairs and Trade
AvA
Avisa
BASF
Bayer
BDI/BDA
Belgian DG Energy & Environment
Belgian Permanent Representation
Bellona Europa
Bloomberg
Blue Next
Bord na Mona
British Petroleum
Business Europe
Bundeskanzleramt Oesterreich
Burson-Marsteller
bvek
Caisse des Depots
CAN Europe
Carbon Markets Association
CE
CEFIC
1
Elenco non esaustivo
PE407.778v02-00
IT
72/234
RR\747827IT.doc
Cembureau
CEMEX
centrica
Center for Clean Air Policy
CEPI
CEPS
CES ETUC
CGEMP - Paris University
Climate Change Capital
Clogrennane Lime Ltd
COGEN Europe
Coillte
Committee for European Integration - Poland
ConocoPhillips
Covington & Burling
CPA
Creatieve Energie
Cumerio / NA
Danish Permanent Representation
Deutsche Bank
DEFRA
DOW
E3G
EACI
EAMA Energy
Ecologic
Eco Securities
EEB
EESC
EFIEES
Electrabel Suez
Embassy of Norway to the EU
Emirates
Environmental Defense
EON
EPF
Euroheat and Power
European Commission - DG Enterprise & Industry
European Commission - DG Environment
European Environment Agency
European Regions Airline Association
RR\747827IT.doc
73/234
PE407.778v02-00
IT
EuLA
Eurelectric
Euro Alliages
EUROFER
Eurogypsum
Eurometaux
European Climate Foundation
European Confederation of Woodworking industries
European Investment Bank
Europia
Eustafor
EXCA
Finnish Perm Rep
Fleishman Hillard
Fortum
French Ministry of Ecology, Sustainable Development and Town and Country
Planning
French Permanent Representation to the EU
GCP
GE
German Foreign Office
German Ministry for the Environment, Nature conservation & Nuclear safety
German Perm Rep
Grian
Harvard University
Hill & Knowlton
Hogan & Hartson Raue
Hydro
IACA
IATA
Icelandic Mission to the EU
ICOS
IDDRI
IEA
IETA
IFIEC Europe
IMA Europe
Icelandic Ministry for the Environment
Institute for European Environmental Policy
Irish Dairy Industries Association
Irish Min. Agriculture, Food & Rural Development
PE407.778v02-00
IT
74/234
RR\747827IT.doc
Permanent Representation of Ireland to the EU
Italcementi
Italian Dept. for EU affairs
Italian Min. for Environment, Land & Sea
JC - Consulting attorney / Emissions trading
JP Morgan
Kashue
Kevin Leydon & Associates
Lazio Regional Representation - EU Affairs
Ludwig-Maximilian Universitaet Muenchen
McKinsey & Company
NERA
OCIMF
Öko-Institut
Oxfam
Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the EU
Premier Periclase
Probiotec
PT Management Consultants
RHI
Rhodia
Rio Tinto
RWE
SFM (UK)
Shell
Slovenian Perm Rep
Smurfit Kappa Group
Sol Group
Solomon Associates
Svensk Energi
Swedish Energy Agency
Swedish Ministry of Environment
Suez
The Brattle Group
The Ecofin Research Foundation
Thyssen Krupp
Transatlantic Policy Network
University College Dublin
University of Cambridge - Electricity Policy Research Group
Universite Paris Dauphine
US House of Representatives
RR\747827IT.doc
75/234
PE407.778v02-00
IT
VIK
Vrom
Weber Shandwick
Wietersdorfer Gruppe
WKO
World Bank
World Resources Institute
WRI
WWF
Xstrata
PE407.778v02-00
IT
76/234
RR\747827IT.doc
15.9.2008
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E
L'ENERGIA (*)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote
di emissione dei gas a effetto serra
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))
Relatrice (*): Lena Ek
(*) Procedura con le commissioni associate - Articolo 47 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
Il cambiamento climatico e la transizione verso una società a bassa emissione di CO2
costituiscono due priorità chiave su scala globale. Ne è prova l’istituzione, da parte del
Parlamento europeo, di una commissione temporanea ad hoc sul cambiamento climatico. Alla
luce delle conclusioni del Consiglio di primavera 2007 e delle precedenti risoluzioni elaborate
dal Parlamento europeo, nel gennaio 2008 la Commissione europea ha presentato un
pacchetto molto ambizioso inteso a ridurre le emissioni comunitarie di gas a effetto serra di
almeno il 20% entro il 2020 e del 30% in presenza di un accordo internazionale globale.
Questo salto qualitativo nel processo decisionale europeo invia agli altri paesi un chiaro
segnale circa la serietà dell’impegno UE nella lotta contro il cambiamento climatico.
Il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (sistema ETS), lanciato nel 2005,
costituisce il più vasto sistema cap-and-trade al mondo (ossia fondato su un massimale di
emissioni e sullo scambio di quote), che coinvolge decine di migliaia di gestori. Rappresenta
la pietra miliare dell’approccio UE nei confronti del cambiamento climatico nonché un
importante impulso economico. Diverse società coperte dal sistema ETS lo considerano uno
degli elementi principali del loro processo decisionale a lungo termine, con un impatto medioforte sulle decisioni intese a sviluppare tecnologie innovative.1 Le istituzioni finanziarie
1
Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005.
RR\747827IT.doc
77/234
PE407.778v02-00
IT
considerano sempre di più il sistema ETS come un mercato serio, funzionante e importante.
Le prime due fasi del sistema ETS hanno dimostrato che un mercato interno vitale delle quote
di emissione è in grado di fissare un prezzo per il carbonio. Tali fasi sono però state
caratterizzate da alcune difficoltà. La dipendenza del sistema dai piani nazionali di
assegnazione ha fatto abbassare bruscamente il prezzo del carbonio a causa di una sovraassegnazione da parte degli Stati membri, dei profitti eccezionali ingiustificati realizzati da
molti generatori di energia, della concorrenza sleale all’interno dell’UE dovuta alle differenze
nelle assegnazioni nazionali e dell’incertezza che ha caratterizzato gli attori del mercato. Di
tali problemi si è discusso nella revisione generale del sistema ETS avviata nel quadro dei
negoziati internazionali per un accordo post-Kyoto. Nel mese di gennaio 2008, la
Commissione europea ha pubblicato una proposta di revisione del sistema ETS.
La relatrice accoglie con favore la proposta di revisione del sistema ETS. Tale proposta
favorirà l’armonizzazione e il miglioramento delle condizioni di parità grazie, innanzitutto,
all’introduzione di un massimale unico di emissioni applicabile per l’UE sul numero totale
delle quote di emissione (compresa una riserva unica per i nuovi entranti), all’armonizzazione
del metodo di assegnazione (basato principalmente sulla vendita all’asta e sulla riduzione
progressiva dell’assegnazione a titolo gratuito per i settori che non generano energia) nonché
alla messa a punto di definizioni chiave (si pensi, ad esempio, al concetto di “impianto di
combustione”). In secondo luogo, la prevedibilità del sistema sarà rafforzata dal
prolungamento del periodo di assegnazione e dalla riduzione fissa e prevedibile del livello del
massimale. In terzo luogo, con l’estensione dell’ambito di applicazione del sistema ETS a
nuovi settori (ad esempio, i produttori di alluminio e di ammoniaca) e a nuovi gas (protossido
d'azoto e perfluorocarburi), sarà più facile trovare modi vantaggiosi per ridurre le emissioni.
Infine, la proposta ridurrà l’onere amministrativo (soprattutto sulle PMI) istituendo una
clausola di non partecipazione per gli impianti di dimensioni ridotte.
Tuttavia, al fine di perfezionare la proposta e di rendere il sistema ancora più efficace e
funzionale, occorrerebbe modificare diversi elementi soprattutto per ridurre l’incertezza e
incrementare la prevedibilità del sistema. Tale approccio riveste un’importanza fondamentale
dal punto di vista ambientale, in quanto l’incertezza nuoce alla pianificazione degli
investimenti futuri che potrebbero contribuire all’abbattimento delle emissioni attraverso, ad
esempio, l’efficienza energetica o il rinnovo della capacità.
Premiare gli operatori più efficienti
L’efficienza energetica costituisce il fondamento degli sforzi intesi a realizzare una società a
bassa emissione di carbonio. Pertanto, qualora le quote venissero assegnate a titolo gratuito, è
fondamentale non assegnarle su base storica (sostenendo in tal modo i gestori già insediati),
ma bensì sulla base delle migliori pratiche disponibili/migliori tecnologie disponibili.
L’assegnazione delle quote in base al parametro dell’efficienza consentirà di premiare le
industrie più efficienti che hanno investito in processi produttivi caratterizzati da un minore
impatto ambientale. A tal fine, è fondamentale che le industrie collaborino per definire quanto
prima simili parametri di riferimento, in quanto in assenza di parametri armonizzati non
dovrebbero essere effettuate assegnazioni a titolo gratuito. L’efficienza energetica rappresenta
lo strumento più vantaggioso e immediatamente disponibile per abbattere le emissioni e per
rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la competitività. Attualmente
esiste già una gamma di tecnologie per l’efficienza energetica che possono essere impiegate in
tempi brevi. In futuro, il sistema ETS potrebbe essere affiancato da un sistema armonizzato
PE407.778v02-00
IT
78/234
RR\747827IT.doc
dei cosiddetti "certificati bianchi", che promuove il risparmio e l’efficienza energetici. È
importante che la Commissione prenda in considerazione tali ipotesi.
Gli introiti derivanti dalla vendita all’asta
Si calcola che gli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle quote ammonteranno ad almeno
33 miliardi di euro l’anno (se si considera soltanto la messa all’asta del settore della
generazione di energia e un prezzo del carbonio relativamente modesto).1 La proposta
stabilisce che tali introiti andranno a contribuire al bilancio degli Stati membri, che avranno
l’"obbligo morale" di destinarne una percentuale per far fronte al cambiamento climatico in
senso lato. Tale soluzione non è però sufficiente e potrebbe fare "scomparire" gli introiti nel
bilancio nazionale, sprecando in questo modo il denaro che potrebbe invece essere utilizzato
per abbattere le emissioni e per aiutare il mondo in via di sviluppo, preferibilmente a livello
europeo.
Informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato
In una settimana vengono scambiati in media oltre 10 milioni di quote, per un valore di
mercato di diversi miliardi di euro. Tuttavia, la natura giuridica di tali quote non è chiara.
Taluni paesi le considerano strumenti finanziari il cui scambio è sottoposto alla vigilanza
dell'autorità per i servizi finanziari, mentre altri le considerano normali beni mentre solo i loro
derivati sono considerati strumenti finanziari.2 Al fine di evitare le manipolazioni del mercato
e l’uso illecito di informazioni riservate, è importante valutare come applicare le regole in
materia di mercati finanziari delle quote di emissione. L’applicazione di regole analoghe fa sì
che la determinazione dei prezzi sul mercato si basi più sulle informazioni inerenti al mercato
che sulla speculazione anti-competitiva, determinata ad esempio dai fondi comuni di
investimento speculativo o dai fondi sovrani. Occorrerebbe inoltre disciplinare in modo
rigoroso e chiaro la pubblicazione, da parte della Commissione e degli Stati membri, di
informazioni sensibili inerenti al mercato, in quanto la divulgazione di simili informazioni ha
potenziali conseguenze significative sul piano finanziario. Gli stessi principi dovrebbero
valere per le informazioni sensibili attinenti alla borsa valori.
La rilocalizzazione delle emissioni di gas a effetto serra
Dal momento che non esiste ancora un quadro globale, un sistema di abbattimento delle
emissioni troppo oneroso potrebbe indurre le industrie a spostare la loro produzione fuori
dall’UE. Ciò avrebbe non soltanto conseguenze economiche e sociali, ma indebolirebbe
altresì gli obiettivi ambientali in quanto le industrie non sarebbero più soggette agli stessi
controlli in materia di emissioni. La Commissione riconosce tale problema, ma ne posticipa la
soluzione: entro il 2010 saranno individuati i settori vulnerabili alla rilocalizzazione delle
emissioni di gas serra (carbon leakage) ed entro il 2011 la Commissione proporrà possibili
misure intese a prevenire tale situazione (assegnazione delle quote a titolo completamente
gratuito e/o copertura delle importazioni regolamentate dal sistema ETS). Inoltre, ogni tre
anni si opererà una revisione dell’elenco dei settori vulnerabili. La relatrice propende
indubbiamente per un accordo globale, che copra tutti i settori e le industrie interessati.
Qualora non si riuscisse a raggiungere tale obiettivo, la seconda migliore soluzione alternativa
sarebbe rappresentata dagli accordi settoriali globali (caratterizzati da obiettivi di
abbattimento delle emissioni oggettivi e verificabili). Tuttavia, nel caso in cui non si verifichi
1
Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change?
Dipartimento affari economici e finanziari, Parlamento europeo, 2008.
2
Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States, Agenzia europea dell'ambiente, 2008.
RR\747827IT.doc
79/234
PE407.778v02-00
IT
nessuna delle due soluzioni prospettate, l’UE deve disporre di un meccanismo che fornisca la
certezza e prevedibilità necessarie per gli investimenti a lungo termine e per il rinnovo dei
portafogli di attività in tali settori. Considerando che il sistema diventerà operativo nel 2013,
le industrie e gli investitori necessitano di certezze tempestive e a lungo termine circa la
quantità delle quote attribuite a ciascun settore. D’altro canto, se l’UE specifica fin da subito
quali settori potranno beneficiare delle assegnazioni a titolo gratuito, i negoziati internazionali
potrebbero essere inutilmente ostacolati. Il modo migliore per garantire maggiori certezze agli
attori del mercato senza compromettere i negoziati internazionali consiste nel velocizzare la
tempistica della Commissione e nell’estendere il periodo tra le revisioni, garantendo al tempo
stesso che non vengano rilasciate comunicazioni prima della conclusione dei negoziati
internazionali, prevista per il mese di dicembre 2009.
Le PMI e l’onere amministrativo
È interesse delle PMI fungere da capofila e investire nelle tecnologie a bassa emissione di
carbonio. Tuttavia, l’ambiente normativo deve tenere in considerazione la loro situazione
specifica. In presenza di misure equivalenti, la proposta autorizza l’esclusione dal sistema
degli impianti di combustione di dimensioni ridotte (inferiori a 25 MW). Tale soglia è
piuttosto bassa. Un terzo del totale degli impianti di combustione coperti dal sistema è
relativamente piccolo (inferiore a 50MW), ma messi insieme tali impianti rappresentano
soltanto il 2% delle emissioni globali dichiarate.1 Potrebbe quindi risultare vantaggioso in
termini di costo innalzare la soglia al fine di consentire agli impianti di dimensioni ridotte (si
pensi, ad esempio, alla soglia IPPC) di non partecipare al sistema.
Un’ulteriore armonizzazione
Al fine di garantire una maggiore certezza giuridica e di creare reali condizioni di parità
nell’UE è necessario operare un’ulteriore armonizzazione. Ciò vale sia in materia di
definizioni (ad esempio, del termine "chiusura") che di tasse/oneri e ammende/sanzioni. Ad
esempio, il tetto massimo delle ammende previste per simili violazioni varia in modo
sostanziale a seconda degli Stati membri (da 600 a 15 milioni di euro).
Gli aspetti internazionali
Il sistema ETS dovrebbe costituire il primo passo verso un sistema globale di scambio delle
quote di emissione. È pertanto fondamentale garantire che il sistema ETS comunitario si
colleghi ad altri sistemi di scambio delle emissioni e che vengano utilizzati tutti i possibili
strumenti comunitari al fine di incoraggiare i paesi terzi confinanti con l’UE ad aderire al
sistema ETS. Per quanto concerne i paesi in via di sviluppo, l’UE deve cogliere le opportunità
offerte dal sistema ETS al fine di assisterli nell'abbattimento delle emissioni ricorrendo agli
investimenti necessari e al trasferimento delle conoscenze.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua
relazione i seguenti emendamenti:
1
Idem, pag. 7.
PE407.778v02-00
IT
80/234
RR\747827IT.doc
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2) L’obiettivo ultimo della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, approvata a nome
della Comunità europea con decisione
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre
1993, concernente la conclusione della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di
stabilizzare le concentrazioni di gas a
effetto serra nell’atmosfera a un livello tale
da escludere qualsiasi pericolosa
interferenza delle attività umane sul
sistema climatico. Per conseguire tale
obiettivo la temperatura superficiale media
annua del pianeta non deve superare di
oltre 2°C i livelli del periodo preindustriale. L’ultimo rapporto di
valutazione del Gruppo intergovernativo
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica
che tale obiettivo potrà essere raggiunto
solo se le emissioni globali di gas a effetto
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire
dal 2020. Ciò significa che la Comunità
dovrà intensificare il proprio impegno e
che sarà necessario coinvolgere
rapidamente i paesi industrializzati e
incentivare i paesi in via di sviluppo a
partecipare al processo di abbattimento
delle emissioni.
(2) L’obiettivo ultimo della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, approvata a nome
della Comunità europea con decisione
94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre
1993, concernente la conclusione della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di
stabilizzare le concentrazioni di gas a
effetto serra nell’atmosfera a un livello tale
da escludere qualsiasi pericolosa
interferenza delle attività umane sul
sistema climatico. Per conseguire tale
obiettivo la temperatura superficiale media
annua del pianeta non deve superare di
oltre 2°C i livelli del periodo preindustriale. L’ultimo rapporto di
valutazione del Gruppo intergovernativo
sui cambiamenti climatici (IPCC) indica
che tale obiettivo potrà essere raggiunto
solo se le emissioni globali di gas a effetto
serra cominceranno a stabilizzarsi a partire
dal 2020. Ciò significa che la Comunità
dovrà intensificare il proprio impegno e
che sarà necessario coinvolgere
rapidamente i paesi industrializzati e di
recente industrializzazione e assicurare la
partecipazione dei paesi in via di sviluppo
al processo di abbattimento delle
emissioni.
Motivazione
Considerata la crescente quota di emissioni dei paesi di recente industrializzazione è
necessario porsi l'obiettivo di garantire la loro partecipazione, non solo incoraggiarli a
partecipare. Occorre prevedere l'obiettivo di assicurare la partecipazione dei paesi in via di
sviluppo e non semplicemente quello di incentivarla.
RR\747827IT.doc
81/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 bis) Nella risoluzione del 31 gennaio
2008 sull'esito della Conferenza di Bali
sul cambiamento climatico (COP 13 e
COP/MOD 3) il Parlamento europeo ha
ribadito la sua posizione secondo la quale
i paesi industrializzati dovrebbero
impegnarsi a ridurre le proprie emissioni
di gas a effetto serra di almeno il 30%
entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050
rispetto ai livelli del 1990. Prevedendo un
risultato positivo dei negoziati del COP 15
che si terranno a Copenaghen nel 2009,
l'Unione europea dovrebbe iniziare a
preparare obiettivi di riduzione delle
emissioni più severi per il 2020 e oltre e
dovrebbe garantire che, dopo il 2013, il
sistema comunitario permetta, qualora
necessario, di applicare tetti alle emissioni
più rigorosi, come parte del contributo
dell'Unione a un nuovo accordo
internazionale.
Motivazione
Occorre sottolineare la determinazione delle ambizioni del Parlamento in merito alla lotta al
cambiamento climatico. Il modo migliore per raggiungere tale scopo è un accordo
internazionale, da conseguire a Copenaghen entro la fine del 2009. La presente proposta
deve essere interpretata come testimonianza del forte impegno dell'UE a riguardo, ma anche
come segnale che l'UE sta preparando obiettivi più severi che si affiancheranno al nuovo
trattato.
Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) Per contribuire alla realizzazione di
questi obiettivi a lungo termine è
opportuno definire un andamento
PE407.778v02-00
IT
(4) Per contribuire alla realizzazione di
questi obiettivi a lungo termine è
opportuno definire un andamento
82/234
RR\747827IT.doc
prevedibile di riduzione delle emissioni
prodotte dagli impianti che rientrano nel
sistema comunitario. Per ottemperare in
maniera economicamente efficiente
all’impegno di abbattere le emissioni di gas
a effetto serra della Comunità di almeno il
20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di
emissione assegnate a tali impianti
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del
21% rispetto ai livelli di emissione
registrati per detti impianti nel 2005.
prevedibile di riduzione delle emissioni
prodotte dagli impianti che rientrano nel
sistema comunitario. Per ottemperare in
maniera economicamente efficiente
all’impegno di abbattere le emissioni di gas
a effetto serra della Comunità di almeno il
20% rispetto ai livelli del 1990, anno di
riferimento internazionalmente
riconosciuto in ambito Kyoto, le quote di
emissione assegnate a tali impianti
dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del
21% rispetto ai livelli di emissione
registrati per detti impianti nel 2005.
Motivazione
Il volume complessivo delle emissioni applicando una riduzione del 20% rispetto al 1990
resterebbe pari a 4,65 miliardi di t. Entro il 2020 da settori che non sono ancora inseriti nello
scambio di quote di emissioni dovrebbero arrivare altri 2,67 miliardi di t di riduzioni. Inoltre,
in contrasto con le ipotesi della Commissione, dai settori inseriti nello scambio di quote di
emissioni va richiesta una riduzione delle emissioni del 15% rispetto al 2005.
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(7 bis) Gli alberi nonché il legname e i
suoi derivati costituiscono una fonte
estremamente importante di sequestro e di
stoccaggio del carbone. Inoltre il legno
d’opera consente di lottare contro l'effetto
serra, sostituendo l'energia fossile. I
boschi rappresentano infine delle
autentiche riserve naturali di carbone, ma
questo carbone è rilasciato nell'atmosfera
in caso di eradicazione degli alberi e di
incendi forestali: per questo è importante
creare dei meccanismi di protezione delle
foreste per attenuare il surriscaldamento
climatico.
Motivazione
La modifica dell'uso dei suoli (per esempio la deforestazione tropicale) contribuirebbe al
20% delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. Per quanto concerne solamente
RR\747827IT.doc
83/234
PE407.778v02-00
IT
la deforestazione, le emissioni mondiali annuali di gas a effetto serra sono pari a 6 miliardi
di tonnellate equivalenti CO2.
Unicamente per la Francia il solo stoccaggio rappresenta 15,6 milioni di tonnellate di
carbone e cattura il 10% delle emissioni di gas a effetto serra. La sostituzione è valutata a 14
milioni di tonnellate di carbone. Senza i boschi e il legname la Francia emetterebbe 108
milioni di tonnellate di carbone in più, ovvero il 20% in più.
Emendamento 5
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(7 ter) Visto il considerevole potenziale di
attenuazione del surriscaldamento globale
rappresentato dal settore boschivo, è
opportuno adottare misure di
incentivazione per valorizzarlo e
accrescerlo, continuando a rispettare le
altre funzioni garantite dai boschi.
Motivazione
Si ricorda al riguardo la relazione del GIEC 2007, secondo la quale sul lungo periodo
saranno proprio le strategie di sviluppo sostenibile delle foreste intese a salvaguardare e ad
accrescere lo stock di carbone forestale, producendo legno d'opera, tronchi da triturazione e
legno-energia, a generare i maggiori risultati ai fini del’attenuazione del surriscaldamento
climatico. Si ricorda altresì la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007, in
cui si invita la Commissione a includere nell'ETS taluni progetti di afforestazione e
riforestazione.
Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(8 bis) È opportuno allineare la direttiva
2003/87/CE alla pertinente direttiva di
modifica 2004/101/CE sulle disposizioni
previste dal Protocollo di Kyoto in merito
alle attività legate all'uso dei suoli, alla
modifica di destinazione delle terre e alla
forestazione (LULUCF).
PE407.778v02-00
IT
84/234
RR\747827IT.doc
Motivazione
Il Protocollo di Kyoto assegna ai paesi industrializzati, che figurano nell'allegato B, obiettivi
ben precisi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Diversi articoli fanno menzione
delle attività LULUCF (dall'inglese: "Land Use, Land Use Change and Forestry"), vale a
dire le attività di imboschimento, rimboschimento, deforestazione, gestione delle foreste,
gestione delle terre agricole, gestione dei pascoli, rivegetazione.
Emendamento 7
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(8 ter) È opportuno coniugare
strettamente il sistema comunitario e i
"meccanismi di progetto" del Protocollo
di Kyoto, includendo le attività LULUCF
nel campo di applicazione delle direttive
2003/87/CE e 2004/101/CE.
Motivazione
La direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE,
esclude dal suo campo d'applicazione le attività legate alla forestazione e all'agricoltura.
L'industria forestiera e diverse organizzazioni ambientali sostengono la necessità di includere
le attività LULUCF nel sistema ETF, sottolineando l'effetto determinante di tali attività sul
mutamento climatico: la deforestazione è in effetti responsabile per il 20% delle emissioni di
gas a effetto serra a livello mondiale. Includere tali attività nell'ETF permetterebbe altresì di
promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi non industrializzati.
Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(8 quater) La Commissione dovrebbe
esaminare le modalità relative
all'inclusione delle attività LULUCF nel
campo d'applicazione delle direttive
2003/87/CE e 2004/101/CE alla luce dei
progressi tecnici e delle proposte avanzate
in occasione della Conferenza di Bali.
Essa dovrebbe altresì presentare una
RR\747827IT.doc
85/234
PE407.778v02-00
IT
proposta legislativa in materia al
Parlamento europeo e al Consiglio entro
la fine del 2008.
Motivazione
Taluni Stati membri rimproverano alla Commissione di non giustificare a sufficienza la scelta
di escludere le attività LULUCF e deplorano tale atteggiamento in quanto le conclusioni del
Consiglio europeo del 9 marzo 2007 e la risoluzione del Parlamento europeo del 15
novembre 2007 sulla Conferenza climatica di Bali invitavano la Commissione a valutare
l'inclusione delle attività LULUCF nel sistema ETF. Includere tali attività nel sistema ETF
nei paesi in via di sviluppo costituirebbe una fonte di finanziamento non trascurabile, in
grado persino di assicurare la protezione della biodiversità e il recupero delle foreste
degradate.
Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10) Qualora per gli impianti di piccole
dimensioni che non emettono più di 10 000
tonnellate di CO2 l’anno siano in vigore
misure equivalenti per ridurre le emissioni
di gas a effetto serra, ed in particolare la
tassazione, occorre istituire una procedura
che consenta agli Stati membri di escludere
tali impianti dal sistema di scambio delle
quote di emissione finché tali misure sono
in vigore. La soglia indicata offre il
massimo beneficio relativo sotto il profilo
della riduzione dei costi amministrativi per
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema
grazie alla semplificazione amministrativa.
A seguito dell’abbandono dei periodi di
assegnazione quinquennali e per rafforzare
la certezza e la prevedibilità, è opportuno
adottare disposizioni sulla periodicità della
revisione delle autorizzazioni ad emettere
gas a effetto serra.
(10) Qualora per gli impianti di piccole
dimensioni che non emettono più di 25 000
tonnellate di CO2 l’anno siano in vigore
misure equivalenti per ridurre le emissioni
di gas a effetto serra, ed in particolare la
tassazione, occorre istituire una procedura
che consenta agli Stati membri di escludere
tali impianti dal sistema di scambio delle
quote di emissione finché tali misure sono
in vigore, sebbene detti impianti
dovrebbero essere liberi di scegliere se
rimanere volontariamente nel sistema
comunitario. La soglia indicata offre il
massimo beneficio sotto il profilo della
riduzione dei costi amministrativi per
ciascuna tonnellata esclusa dal sistema
grazie alla semplificazione amministrativa.
In fase di revisione della presente
direttiva, occorre prendere in
considerazione un'eventuale modifica di
detta soglia, considerando il contributo
degli impianti di piccole dimensioni alle
emissioni totali, l'entità dell'onere
amministrativo e le esperienze conseguite
nell'introduzione di misure equivalenti. A
seguito dell’abbandono dei periodi di
PE407.778v02-00
IT
86/234
RR\747827IT.doc
assegnazione quinquennali e per rafforzare
la certezza e la prevedibilità, è opportuno
adottare disposizioni sulla periodicità della
revisione delle autorizzazioni ad emettere
gas a effetto serra.
Motivazione
È necessario continuare a cercare possibili modi per ridurre ulteriormente l'onere
amministrativo che grava sulle PMI, evitando i costi amministrativi superflui e l'eccessiva
burocrazia e rafforzando l'efficienza del sistema. Attualmente, gli impianti di piccole
dimensioni costituiscono un terzo di tutti gli impianti coperti dal sistema e sono responsabili
nell'insieme del 2% delle emissioni complessive registrate.
Emendamento 10
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13
Testo della Commissione
Emendamento
(13) L’impegno supplementare richiesto
all’economia europea impone anche che il
sistema riveduto di scambio delle quote
funzioni con la massima efficienza
economica possibile e secondo condizioni
di assegnazione totalmente armonizzate
all’interno della Comunità. A tal fine, la
messa all’asta delle quote dovrebbe essere
il principio cardine dell’assegnazione,
perché è il metodo più semplice ed è in
generale considerato anche quello più
efficiente sotto il profilo economico. Le
aste dovrebbero anche eliminare gli utili a
cascata e mettere i nuovi entranti e le
economie con una crescita superiore alla
media sullo stesso piano degli impianti
esistenti.
(13) L’impegno supplementare richiesto
all’economia europea impone anche che il
sistema riveduto di scambio delle quote
funzioni con la massima efficienza
economica possibile e secondo condizioni
di assegnazione totalmente armonizzate
all’interno della Comunità. A tal fine, la
messa all’asta delle quote deve essere il
principio cardine dell’assegnazione, perché
è il metodo più semplice ed è in generale
considerato anche quello più efficiente
sotto il profilo economico. Le aste devono
anche eliminare gli utili a cascata e mettere
i nuovi entranti e le economie in rapida
crescita sullo stesso piano degli impianti
esistenti. La Commissione dovrebbe
controllare la vendita all'asta e il
conseguente funzionamento del mercato
del carbonio al fine di garantire il
conseguimento di questi due obiettivi. La
Commissione o un'autorità competente da
essa designata dovrebbe amministrare la
vendita delle quote all'asta, allo scopo di
assicurare un approccio comune e
coerente in tutta l'Unione. Ciò
garantirebbe altresì che i proventi
derivanti dalla vendita all'asta delle quote
RR\747827IT.doc
87/234
PE407.778v02-00
IT
possano essere messi in comune ed usati
in modo più efficiente ed efficace.
Motivazione
Al fine di minimizzare l'incertezza per le imprese, avvicinarsi ulteriormente
all'armonizzazione e aumentare al massimo l'efficienza, la vendita all'asta dovrebbe essere
gestita a livello centrale. La Commissione, inoltre, dovrebbe controllare l'impatto di tale
vendita al fine di garantire che comporti effettivamente i benefici promessi.
Emendamento 11
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(16 bis) Al fine di garantire un corretto
funzionamento dei mercati del carbonio e
dell'elettricità, la vendita all'asta delle
quote per il periodo a partire dal 2013
dovrebbe iniziare al più tardi entro il 2011
e dovrebbe basarsi su principi chiari ed
imparziali definiti con sufficiente
anticipo.
Motivazione
È essenziale che il mercato del carbonio funzioni in modo tempestivo, efficace e che sia
dotato di sufficiente liquidità per sostenere l'efficiente funzionamento del mercato
dell'elettricità. Dato che tale mercato si caratterizza per i contratti forward, l'effettiva vendita
all'asta dovrebbe iniziare con un largo anticipo rispetto al periodo in questione. Inoltre, i
principi della vendita all'asta e le disposizioni dettagliate di progettazione dovrebbero essere
pubblicizzate in debito anticipo per consentire alle compagnie di ottimizzare le strategie di
offerta.
Emendamento 12
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(18 bis) La Commissione dovrebbe
continuare ad effettuare ricerche su altri
strumenti di promozione delle prassi più
efficienti sotto il profilo energetico e delle
PE407.778v02-00
IT
88/234
RR\747827IT.doc
emissioni, sia nei settori coperti dal
sistema comunitario che in altri. In
particolare, dovrebbe valutare, entro
settembre 2009, le possibilità di sviluppare
un sistema comunitario di certificati
bianchi che premierebbe gli investimenti
efficienti sotto il profilo energetico.
Motivazione
In base all'articolo 4, paragrafo 5, della Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici la Commissione è tenuta a esaminare l'opportunità
di presentare una proposta sui certificati bianchi basata sui primi tre anni di applicazione
della direttiva.
Tuttavia non è fissata alcuna data certa per la conclusione di questo importante esame. Il
progetto "certificati bianchi europei" sta attualmente valutando la possibilità di creare un
sistema comunitario di certificati bianchi e i possibili legami con il sistema comunitario di
scambio delle quote di emissione.
Emendamento 13
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(20 bis) Tra gli impianti non va creata
alcuna indebita distorsione della
concorrenza, siano essi esternalizzati o
meno.
Motivazione
Ogni distorsione nel mercato interno provocata dalla distribuzione di quote che potrebbe
provocare uno spostamento della produzione da impianti esternalizzati a impianti
internalizzati, con la conseguenza di un aumento delle emissioni di CO2, andrebbe evitata.
Scopo dell'ETS dell'UE è di ridurre le emissioni di gas serra e la distorsione degli attuali
metodi di esternalizzare la produzione in modo efficiente dal punto di vista energetico perché
potrebbero avere un effetto perverso.
Emendamento 14
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(29 bis) Al fine di migliorare la
trasparenza e di prevenire gli abusi di
RR\747827IT.doc
89/234
PE407.778v02-00
IT
mercato, comprese le azioni di
speculazione dannose nello scambio delle
quote e derivati, la Commissione dovrebbe
esaminare l'applicazione di norme
comunitarie relative agli strumenti
finanziari per lo scambio delle emissioni,
così come la pubblicazione delle
informazioni di mercato sensibili che
potrebbero influire sullo scambio in
questione. La Commissione dovrebbe
persistere nel monitoraggio dello sviluppo
del mercato del carbonio al fine di
garantire che il sistema comunitario
continui ad ottemperare al suo scopo
principale di ridurre le emissioni di gas a
effetto serra in modo efficace ed efficiente
in termini economici e di costi.
Motivazione
È essenziale garantire l'applicazione di norme che disciplinano gli strumenti finanziari per
quanto riguarda lo scambio di quote al fine di migliorare la fiducia delle imprese e
accrescere la trasparenza. Gli scambi interni e la manipolazione del mercato potrebbero non
solo provocare una distorsione del mercato, ma potrebbero anche sfociare in un calo della
sua credibilità e della fiducia degli investitori, portando a segnali di prezzo sbagliati e a
illiquidità di mercato. Inoltre, tramite la definizione delle quote come strumenti finanziari, il
loro scambio rientrerà sotto il controllo delle autorità e delle norme finanziarie che
stabiliranno, ad esempio, i fondi di investimento da applicare.
Emendamento 15
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 31 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(31 bis) Qualora ottemperino alla presente
direttiva, i paesi terzi confinanti con
l'Unione dovrebbero essere incoraggiati
ad entrare a far parte del sistema
comunitario. In fase di negoziato, la
Commissione dovrebbe adoperarsi per
fornire assistenza finanziaria e tecnica a
favore dei paesi candidati, dei paesi
candidati potenziali e dei paesi che
rientrano nella politica europea di
vicinato, al fine di promuovere tale
obiettivo. Ciò faciliterebbe il trasferimento
PE407.778v02-00
IT
90/234
RR\747827IT.doc
di tecnologie e conoscenze verso tali paesi,
strumento importante ai fini di un
beneficio economico, ambientale e sociale
per tutti.
Motivazione
È essenziale incoraggiare i paesi terzi confinanti con l'UE a aderire al sistema ETS. Ciò non
è solo importante sotto il profilo ambientale e dello sviluppo, ma permetterà anche di
affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da parte delle
imprese dell'UE che si trasferiscono oltre frontiera.
Emendamento 16
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(33 bis) È importante che il sistema
comunitario sia allargato in futuro al fine
di annettere gli altri principali
responsabili delle emissioni di gas a
effetto serra, in particolare nel settore dei
trasporti, quali gli operatori navali. A tal
fine, la Commissione dovrebbe proporre,
quanto prima, le necessarie modifiche,
accompagnate da una valutazione di
impatto, al fine di annettere il settore
navale nel sistema comunitario entro il
2013 e di stabilire una data per
l'inclusione del settore dei trasporti su
strada.
Motivazione
È importante proseguire con l'inclusione dei trasporti nel sistema di scambio di emissioni, in
particolare il settore navale. Mancano attualmente un'adeguata valutazione d'impatto e dati
affidabili. Nella prossima revisione, tuttavia, la Commissione dovrebbe allargare il sistema.
RR\747827IT.doc
91/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 17
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(33 ter) Al fine di garantire condizioni di
parità nel mercato interno, la
Commissione, ove opportuno, dovrebbe
elaborare linee guida o presentare
proposte volte ad armonizzare
ulteriormente l'applicazione della
presente direttiva, come le definizioni,
incriminazioni e sanzioni.
Motivazione
Per fornire una maggiore certezza giuridica e per creare delle effettive condizioni di parità
all'interno dell'UE, potrebbe essere prevista un'ulteriore armonizzazione, ad esempio per
quanto riguarda le definizioni (chiusura), le spese e le sanzioni applicate dagli Stati membri.
Emendamento 18
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 34 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(34 bis) Le informazioni relative
all'applicazione della presente direttiva
dovrebbero essere facilmente accessibili,
in particolare alle piccole e medie imprese
(PMI). Al fine di assistere le imprese,
soprattutto le PMI, a rispettare gli
obblighi sanciti dalla presente direttiva,
gli Stati membri dovrebbero creare punti
di assistenza nazionali.
Motivazione
Molte delle imprese incluse nel sistema di scambio delle quote sono PMI che non dispongono
di sufficienti risorse e che potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto alle
grandi compagnie per quanto riguarda l'acquisto di quote tramite la vendita all'asta o lo
scambio. Fornire loro informazioni facilmente accessibili e dettagliate sugli obblighi è il
meno che si possa fare. La migliore soluzione pratica per conseguirlo varia da uno Stato
membro all'altro, a seconda dello specifico quadro istituzionale in atto, come è stato fatto
nella direttiva REACH.
PE407.778v02-00
IT
92/234
RR\747827IT.doc
Emendamento 19
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1
Testo della Commissione
Emendamento
(-1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
La presente direttiva istituisce un
sistema per lo scambio di quote di
emissioni di gas a effetto serra nella
Comunità (in prosieguo denominato "il
sistema comunitario"), al fine di
promuovere la riduzione di dette
emissioni secondo criteri di validità in
termini di costi e di efficienza economica
stimolando nel contempo l’innovazione
nonché mantenendo e migliorando la
competitività”.
Motivazione
Il sistema ETS dovrebbe favorire innovazioni a bassa emissione di carbonio che assicurino
alle imprese dell'Unione europea un vantaggio a lungo termine rispetto ai loro concorrenti
esterni all'UE. Nei casi in cui il sistema ETS comporti un rischio di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio si dovrebbe salvaguardare la competitività delle imprese dell'UE.
Emendamento 20
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 2 - lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 - lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) “gas a effetto serra”, i gas di cui
all’allegato II e altri costituenti gassosi
dell’atmosfera, sia naturali che di origine
antropica, che assorbono e riemettono
radiazioni infrarosse;
RR\747827IT.doc
(c) “gas a effetto serra”, i gas di cui
all’allegato II e qualsiasi altro gas
disciplinato come tale nell’ambito di un
accordo internazionale;
93/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 21
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 2 - lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 - lettera h
Testo della Commissione
Emendamento
(h) “nuovo entrante”, l’impianto che
esercita una o più attività indicate
nell’allegato I, che ha ottenuto
un’autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra a seguito della trasmissione alla
Commissione dell’elenco di cui all’articolo
11, paragrafo 1;
(h) "nuovo entrante", l'impianto che
esercita una o più attività indicate
nell'allegato I, che ha ottenuto
un'autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra o un aggiornamento di detta
autorizzazione a motivo di modifiche alla
sua natura o funzionamento, o di un
aumento significativo di capacità, a
seguito della trasmissione alla
Commissione dell'elenco di cui all'articolo
11, paragrafo 1;
Emendamento 22
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera u
Testo della Commissione
Emendamento
(u) “impianto di produzione di elettricità”,
un impianto che, al 1° gennaio 2005 o
successivamente, ha prodotto elettricità ai
fini della vendita a terzi e che rientra
unicamente nella categoria “Fornitura di
energia elettrica o termica” dell’allegato I.
(u) “impianto di produzione di elettricità”,
un impianto che, al 1° gennaio 2005 o
successivamente, ha prodotto elettricità ai
fini della vendita a terzi, che fornisce
prevalentemente le reti elettriche
pubbliche e che rientra unicamente nella
categoria “Fornitura di energia elettrica o
termica” dell’allegato I.
Motivazione
L’esposizione alla concorrenza internazionale induce a includere gli autoproduttori fra i
soggetti che beneficiano dell’assegnazione gratuita. Le industrie diverse dalle aziende
elettriche pubbliche devono conservare la possibilità di esercire gli impianti energetici sui
quali hanno già investito. Occorre pertanto modificare la definizione. L’autoproduttore, come
definito dalla direttiva 96/92/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre
1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (“la persona
fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per uso proprio”) non deve
PE407.778v02-00
IT
94/234
RR\747827IT.doc
essere escluso dall’assegnazione gratuita.
Emendamento 23
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera u bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(u bis) “impianto esternalizzato”, un
impianto di proprietà di terzi e/o gestito da
terzi, che assolve una funzione che
potrebbe alternativamente essere svolta da
un’attività di produzione interna integrata
nel processo produttivo del settore
economico interessato;
Motivazione
Gli “impianti esternalizzati” vanno definiti chiaramente per evitare che essi siano soggetti a
metodi di assegnazione diversi e dunque a costi differenti, superiori a quelli sostenuti per la
generazione interna dai settori che detti impianti riforniscono.
Emendamento 24
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 2 - lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 - lettera u ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(u ter) "accordo internazionale", un
accordo concluso tra paesi nel contesto
della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici mirante a
un abbattimento delle emissioni globali
dell'entità necessaria per combattere
efficacemente i cambiamenti climatici
limitando l'aumento della temperatura
globale a 2°C e che sia legalmente
applicabile, misurabile, comunicabile e
verificabile; un siffatto accordo dovrebbe
includere una massa critica della
produzione settoriale mondiale.
RR\747827IT.doc
95/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 25
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
L’autorità competente riesamina, almeno
ogni cinque anni, l’autorizzazione ad
emettere gas a effetto serra e apporta le
modifiche opportune.
Emendamento
L’autorità competente riesamina, almeno
ogni cinque anni, l’autorizzazione ad
emettere gas a effetto serra e apporta le
modifiche opportune alla luce delle più
recenti evidenze scientifiche.
Motivazione
Occorre sottolineare che la revisione dei permessi di emissione ed eventuali modifiche
proposte dovranno essere effettuate tenendo conto dei più recenti dati scientifici.
Emendamento 26
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri
mettono all’asta tutte le quote che non sono
assegnate gratuitamente a norma
dell’articolo 10 bis.
1. A decorrere dal 2013 la Commissione o
un organo competente da essa designato
mette all’asta tutte le quote che non sono
assegnate gratuitamente a norma
dell’articolo 10 bis.
Motivazione
Al fine di minimizzare l'incertezza per le imprese, avvicinarsi ulteriormente
all'armonizzazione e aumentare al massimo l'efficienza, la vendita all'asta dovrebbe essere
gestita a livello centrale.
Emendamento 27
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea
PE407.778v02-00
IT
96/234
RR\747827IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il quantitativo totale di quote che ogni
Stato membro mette all’asta è così
costituito:
2. Il quantitativo totale di quote da mettere
all'asta in ogni Stato membro è così
costituito:
Motivazione
Fino a quando sarà ancora possibile variare il livello dei diritti nell'ambito del sistema di
scambio a disposizione dei partecipanti nei vari Stati membri, la vendita all'asta dovrebbe
essere gestita a livello centrale. L'emendamento è necessario per chiarire questo punto.
Emendamento 28
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
(a) il 90 % del quantitativo totale di quote
messe all’asta è distribuito tra gli Stati
membri in percentuali corrispondenti alla
rispettiva percentuale di emissioni
verificate per il 2005 nell’ambito del
sistema comunitario di scambio;
Emendamento
(a) l'80 % del quantitativo totale di quote
messe all’asta è distribuito tra gli Stati
membri in percentuali corrispondenti alla
rispettiva percentuale di emissioni
verificate per il 2008 nell’ambito del
sistema comunitario di scambio;
Motivazione
Il 2008 è il primo anno per il quale sono disponibili dati ETS UE uniformi per tutti i 27 Stati
membri. Inoltre, a partire da quest’anno diviene applicabile la nuova definizione di impianti.
L’emendamento propone di prevedere che un ulteriore 10% del quantitativo totale di quote
da mettere all’asta sia distribuito fra gli Stati membri in base ai risultati conseguiti fra
l’anno/gli anni di base del Protocollo di Kyoto e l’anno 2008, che è il primo anno del periodo
di impegni del Protocollo. Tale approccio riflette correttamente i progressi Kyoto dei singoli
paesi (vedansi Conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2007 e 2008).
Emendamento 29
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 2 – punto 10 – lettera b bis (nuova)
RR\747827IT.doc
97/234
PE407.778v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(b bis) Il 10% del quantitativo totale di
quote da mettere all’asta è distribuito fra
gli Stati membri in base ai risultati
conseguiti fra l’anno di base del
Protocollo di Kyoto e l’anno 2008, per
tener conto degli sforzi compiuti fino alla
data di introduzione del sistema
comunitario.
Motivazione
Il 2008 è il primo anno per il quale sono disponibili dati ETS UE uniformi per tutti i 27 Stati
membri. Inoltre a partire da quest’anno diviene applicabile la nuova definizione di impianti.
L’emendamento propone di prevedere che un ulteriore 10% del quantitativo totale di quote
da mettere all’asta sia distribuito fra gli Stati membri in base ai risultati conseguiti fra
l’anno/gli anni di base del Protocollo di Kyoto e l’anno 2008, che è il primo anno del periodo
di impegni del Protocollo. Tale approccio riflette correttamente i progressi Kyoto dei singoli
paesi (vedansi Conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2007 e 2008).
Emendamento 30
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Almeno il 20% degli introiti provenienti
dalla vendita all’asta delle quote di cui al
paragrafo 2, comprese tutte le entrate
connesse alle aste di cui alla lettera b), è
utilizzato al fine di:
3. La metà degli introiti provenienti dalla
vendita all’asta delle quote di cui al
paragrafo 2, comprese tutte le entrate
connesse alle aste di cui alla lettera b), è
utilizzata in un apposito fondo. Fino alla
metà di detto fondo è utilizzata, con la
massima efficienza ed efficacia, al fine di:
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto
serra, anche contribuendo al Fondo globale
per l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili, favorire l’adattamento agli
impatti dei cambiamenti climatici e
finanziare attività di ricerca e sviluppo
volte all’abbattimento delle emissioni e
all’adattamento, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate
nell’ambito del Piano strategico europeo
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto
serra dei paesi in via di sviluppo, in
particolare i paesi meno sviluppati, anche
contribuendo al Fondo globale per
l'efficienza energetica e le energie
rinnovabili;
PE407.778v02-00
IT
98/234
RR\747827IT.doc
per le tecnologie energetiche;
(b) sviluppare le energie rinnovabili al
fine di rispettare l’impegno comunitario
di utilizzare il 20% di energia rinnovabile
entro il 2020 e di incrementare
l’efficienza energetica del 20% per il
2020;
(c) incentivare la cattura e lo stoccaggio
geologico dei gas a effetto serra, in
particolare quelli emessi dalle centrali
elettriche a carbone;
(d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione, soprattutto nei paesi meno
sviluppati;
(d) favorire misure atte ad evitare o ad
invertire il processo di deforestazione o di
degrado dei suoli, soprattutto nei paesi
meno sviluppati
(e) favorire l’adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici nei paesi in via di
sviluppo;
(e) favorire l’adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici nei paesi in via di
sviluppo;
(e bis) sviluppare la capacità istituzionale
nei paesi meno sviluppati al fine di
sviluppare e gestire con successo i progetti
di riduzione delle emissioni;
La parte restante del fondo di cui al primo
comma è utilizzata al fine di:
(i) finanziare attività di ricerca e sviluppo
volte all'abbattimento delle emissioni e
all'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo
per le tecnologie energetiche o delle
piattaforme tecnologiche europee;
(ii) favorire l’adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici nella Comunità;
(f) affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio
aumentando l’efficienza energetica e
l’isolamento delle abitazioni;
(iii) affrontare le problematiche sociali dei
nuclei familiari a reddito medio-basso, ad
esempio aumentando l’efficienza
energetica e l’isolamento delle abitazioni;
(iv) mitigare l'impatto del sistema
comunitario sulle regioni interessate da
particolari difficoltà geografiche e
demografiche, sostenendole nello sviluppo
di un politica energetica sostenibile; and
(g) coprire le spese amministrative
RR\747827IT.doc
(v) coprire le spese amministrative
99/234
PE407.778v02-00
IT
connesse alla gestione del sistema
comunitario di scambio.
connesse alla gestione del sistema
comunitario di scambio.
3 bis. Gli Stati membri devolvono,
conformemente alle norme in materia di
aiuti di stato, la parte restante degli
introiti provenienti dalla vendita all'asta
delle quote di cui al paragrafo 2,
comprese tutte le entrate connesse alle
aste di cui al paragrafo 2, lettera b), alla
ricerca, innovazione e investimenti nelle
tecnologie a bassa emissione di carbonio,
comprese, tra l'altro, le energie
rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio
geologico dei gas ad effetto serra e i
processi di produzione a maggiore
efficienza energetica. Gli Stati membri
adottano misure volte a garantire che i
proventi devoluti siano utilizzati
unicamente per i fini indicati e illustrano
dette misure nella relazione specificata al
paragrafo 4.
Emendamento 31
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5. Entro il 31 dicembre 2010 la
Commissione adotta un regolamento sui
tempi, sulla gestione e su altri aspetti
riguardanti la vendita all’asta delle quote
per garantire che le aste si svolgano in
maniera aperta, trasparente e non
discriminatoria. Le aste sono concepite per
garantire che i gestori, ed in particolare le
piccole e medie imprese che ricadono nel
sistema comunitario, vi abbiano pieno
accesso e che altri partecipanti non ne
alterino il funzionamento. Tale misura,
volta a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva, completandola, è
adottata secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all’articolo [23, paragrafo 3].
PE407.778v02-00
IT
Emendamento
5. Entro il 31 dicembre 2009 la
Commissione adotta un regolamento sui
tempi, sulla gestione e su altri aspetti
riguardanti la vendita all’asta delle quote
per garantire che le aste si svolgano in
maniera aperta, trasparente e non
discriminatoria.
100/234
RR\747827IT.doc
Prima di presentare il regolamento, la
Commissione procede a una
consultazione di tutti i soggetti interessati.
Le aste sono concepite e condotte secondo
i seguenti principi:
(a) scopo delle aste è di assegnare quote ai
gestori e/o agli intermediari del mercato
per un prezzo determinato dal mercato
stesso, e non di conseguire il massimo
reddito o raggiungere un prezzo
prefissato;
(b) sul mercato viene mantenuto
costantemente un livello sufficiente di
liquidità, soprattutto nel 2013. A tal fine, è
opportuno che il processo sia prevedibile,
segnatamente per quanto riguarda i tempi
e la sequenza delle aste, nonché i volumi
da rendere disponibili.
(c) le aste sono aperte a ogni titolare di
conto nell’ambito del sistema comunitario
che sia in grado di dare la garanzia
finanziaria che le sue offerte saranno
onorate.
(d) i gestori, ed in particolare le piccole e
medie imprese che ricadono nel sistema
comunitario, vi hanno un accesso equo e
paritario e possono parteciparvi
pienamente;
(e) la partecipazione non impone oneri
finanziari irragionevoli ai gestori;
(f) tutti i partecipanti hanno
contemporaneamente accesso alle stesse
informazioni;
(g) i partecipanti non stipulano intese né
agiscono in modo da alterare il
funzionamento delle aste;
La misura di cui al primo comma, volte a
modificare elementi non essenziali della
presente direttiva, completandola, è
adottata secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all’articolo [23, paragrafo 3].
Motivazione
La lettera c) intende chiarire la definizione di partecipante alle aste, soprattutto per garantire
che i partecipanti diano la garanzia di essere in grado di onorare le loro offerte. In caso
diverso si creerebbero occasioni di comportamento speculativo.
RR\747827IT.doc
101/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 32
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
5 bis. Entro il 31 dicembre 2008 la
Commissione pubblica una definizione
chiara di quote di emissione, che ne
escluda la cartolarizzazione sui mercati
finanziari e, nelle aste, privilegi la
posizione degli offerenti che le
utilizzeranno per produrre elettricità o
beni industriali.
Motivazione
In assenza di regole chiare i diritti di emissione diverranno prodotti finanziari. Se la vendita
all’asta e i mercati secondari saranno aperti a tutti gli offerenti (inclusi gli investitori
istituzionali, i fondi hedge, i fondi di Stato ecc.) c’è il rischio di una formazione dei prezzi
puramente speculativa. Per tali motivi occorre stabilire che la procedura d’asta iniziale sia
accessibile solo agli offerenti che hanno bisogno dei diritti di emissione per i loro processi
produttivi.
Emendamento 33
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis - paragrafo 1
Testo della Commissione
1. La Commissione adotta, entro il 30
giugno 2011, modalità di applicazione
comunitarie interamente armonizzate per
l’assegnazione armonizzata delle quote di
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.
1. La Commissione adotta, entro il 30
giugno 2010, modalità di applicazione
comunitarie interamente armonizzate per
l’assegnazione armonizzata delle quote di
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.
Tali misure, volte a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Tali misure, volte a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Le misure citate al primo comma
garantiscono, nella misura del possibile,
Le misure citate al primo comma
stabiliscono obiettivi comunitari ex ante di
PE407.778v02-00
IT
Emendamento
102/234
RR\747827IT.doc
che l’assegnazione avvenga in modo da
incentivare tecniche efficienti sotto il
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi
e dei processi di produzione alternativi più
efficienti, della possibilità di utilizzare la
biomassa e le tecniche di cattura e
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo
da non incentivare l’incremento delle
emissioni. Non vengono assegnate quote
gratuite agli impianti di produzione di
elettricità.
riferimento fissati al livello degli impianti
che emettono meno CO2 per unità di
produzione per le emissioni di gas serra e
dell'efficienza energetica per gli impianti
in ciascun settore beneficiario di quote
gratuite. Tali parametri di riferimento
settoriali si basano sulle tecniche più
efficienti sotto il profilo energetico e delle
emissioni di gas a effetto serra – compreso
il potenziale tecnologico di riduzione delle
emissioni - e sulle migliori tecnologie
disponibili sul mercato, compresi i
prodotti sostitutivi, i processi di produzione
alternativi generalmente applicabili, la
possibilità di utilizzare la biomassa, la
cogenerazione e le tecniche di cattura e
stoccaggio dei gas a effetto serra. Le quote
gratuite sono assegnate agli impianti a un
livello non superiore a quanto indicato
dall'apposito obiettivo di riferimento
settoriale, in modo da premiare gli
operatori più efficienti. Nel complesso, le
misure di cui al primo comma non
incentivano l’incremento delle emissioni
globalmente o per unità di produzione. In
fase di determinazione dei parametri di
riferimento, la Commissione consulta i
settori interessati e gli altri soggetti
pertinenti. Non vengono assegnate quote
gratuite agli impianti di produzione di
elettricità, salvo che per l’elettricità
prodotta in relazione al calore di processo
tramite la cogenerazione ad alto
rendimento come definita nella direttiva
2004/8/CE o l'elettricità prodotta da
residui di un processo industriale usando
le migliori tecnologie disponibili, a
condizione che essa sia prodotta per
essere utilizzata in proprio dall’operatore.
In entrambi i casi l’assegnazione delle
quote avviene secondo gli stessi principi
applicati all’attività industriale in
questione, secondo quanto indicato
all’Allegato I.
Quando un gas di scarico proveniente da
un processo di produzione è utilizzato
come combustibile, tutte le quote vengono
assegnate all’impresa che genera il gas di
RR\747827IT.doc
103/234
PE407.778v02-00
IT
scarico secondo gli stessi criteri di
assegnazione applicati all'attività
industriale in questione, secondo quanto
indicato all'Allegato 1.
Al momento della conclusione di un
accordo internazionale sui cambiamenti
climatici da parte della Comunità, che
comporti riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra
comparabili a quelle fissate dalla
Comunità, la Commissione rivede le
misure summenzionate affinché
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito
avvenga unicamente se è pienamente
giustificata a norma dell’accordo
internazionale.
Al momento della conclusione di un
accordo internazionale sui cambiamenti
climatici da parte della Comunità, che
comporti riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra
comparabili a quelle fissate dalla
Comunità, la Commissione rivede le
misure summenzionate affinché
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito
avvenga unicamente se è pienamente
giustificata a norma dell’accordo
internazionale.
Emendamento 34
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis - paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Entro il 1° settembre 2009, la
Commissione elabora una relazione sui
risultati del suo esame volto a valutare la
necessità di proporre una direttiva sui
certificati bianchi, di cui all'articolo 4,
paragrafo 5, della direttiva 2006/32/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici1. In particolare, tale relazione
descrive la possibilità di istituire un
sistema comunitario obbligatorio di
scambio dei certificati bianchi che
preveda ulteriori incentivi per i gestori
che beneficiano di quote gratuite a
investire nelle tecniche e tecnologie più
efficienti sotto il profilo energetico, fissi
per gli aderenti obiettivi o massimali
vincolanti in materia di efficienza
energetica e preveda un sistema di
certificati scambiabili che possono essere
PE407.778v02-00
IT
104/234
RR\747827IT.doc
subordinati all'adozione di tecniche o
tecnologie efficienti sotto il profilo
energetico. Qualora la relazione indichi
che tale sistema sia vantaggioso per
l'ambiente, conveniente sotto il profilo dei
costi e concretamente fattibile e sia
conforme ai principi di Legiferare meglio,
la Commissione presenta opportune
proposte legislative entro il 30 giugno
2010.
1
GU L 114 del 27 aprile 2006, pag. 64.
Motivazione
In base all'articolo 4, paragrafo 5, della Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici la Commissione è tenuta a esaminare l'opportunità
di presentare una proposta sui certificati bianchi basata sui primi tre anni di applicazione
della direttiva. Tuttavia non è fissata alcuna data certa per la conclusione di questo
importante esame. Il progetto "Euro White Cert", sostenuto dal programma Energia
intelligente per l'Europa, sta attualmente esaminando la possibilità di introdurre un sistema
UE di certificati bianchi e i suoi potenziali collegamenti con il sistema ETS dell'UE.
Emendamento 35
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 ter. Ai fini dell'assegnazione di quote,
gli impianti sono trattati in modo eguale,
indipendentemente dal fatto che operino o
meno in outsourcing.
Motivazione
Col presente emendamento si desidera evitare incentivi in seguito all'attuale proposta che
portino a distorsioni dei mercati e a un aumento delle emissioni. È essenziale che il testo
della direttiva rifletta le attività di "esternalizzazione" da parte di molti settori.
Emendamento 36
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articoloe 1 - punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis - paragrafo 3
RR\747827IT.doc
105/234
PE407.778v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
3. Possono essere assegnate quote a titolo
gratuito agli impianti di produzione di
elettricità per la generazione di calore
mediante la cogenerazione ad alto
rendimento definita dalla direttiva
2004/8/CE in caso di domanda
economicamente giustificabile al fine di
garantire la parità di trattamento rispetto ad
altri produttori di energia termica. Per ogni
anno successivo al 2013 le quote totali
assegnate a tali impianti per la produzione
di calore sono adeguate applicando il
fattore lineare di cui all’articolo 9.
3. Sulla base di parametri uniformi a
livello comunitario di riferimento ex ante
per unità di produzione sono assegnate
quote a titolo gratuito agli impianti di
produzione di elettricità per la generazione
di calore ai fini della vendita a terzi,
comprese le reti di teleriscaldamento,
mediante la cogenerazione ad alto
rendimento definita dalla direttiva
2004/8/CE in caso di domanda
economicamente giustificabile al fine di
garantire la parità di trattamento rispetto ad
altri produttori di energia termica. Per ogni
anno successivo al 2013 le quote totali
assegnate a tali impianti per la produzione
di calore sono adeguate applicando il
fattore lineare di cui all’articolo 9.
Emendamento 37
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
6. Il cinque per cento (5%) del quantitativo
comunitario totale di quote determinato
conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il
periodo 2013-2020 è accantonato per i
nuovi entranti e rappresenta il quantitativo
massimo da assegnare ai nuovi entranti
secondo le norme adottate ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo.
6Il cinque per cento (5%) del quantitativo
comunitario totale di quote determinato
conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il
periodo 2013-2020 è accantonato per
fornire liquidità ai nuovi entranti e per far
fronte a situazioni di mercato che
determinano prezzi del carbonio
irragionevolmente alti o bassi. Tale
percentuale rappresenta il quantitativo
massimo da assegnare ai nuovi entranti
secondo le norme adottate ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo.
Motivazione
La riserva fornisce liquidità (di quote) ai nuovi entranti. Per il mercato del carbonio nel suo
complesso, è essenziale disporre di strumenti che consentano di reagire a situazioni
PE407.778v02-00
IT
106/234
RR\747827IT.doc
eccezionali di mercato. Sollecitiamo pertanto l’utilizzo di una parte della riserva per
incrementare la liquidità in caso di livello critico dei prezzi del carbonio. In caso di prezzi
troppo bassi la liquidità va ridotta (inserendo un'apposita previsione fra le norme che
disciplinano la messa all'asta). Suggeriamo una forcella di prezzi compresa fra i 20 e i 50
euro. Le misure di liquidità devono rientrare nella disciplina delle aste di cui all’articolo 10.
Emendamento 38
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Article 10 bis - paragrafo 6 - comma 3
Testo della Commissione
Non sono assegnate quote a titolo gratuito
ai nuovi entranti per la produzione di
energia elettrica.
Emendamento
Non vengono assegnate quote gratuite ai
nuovi entranti per la produzione di energia
elettrica, salvo che per l’elettricità
prodotta in relazione al calore di processo
tramite la cogenerazione ad alto
rendimento come definita nella direttiva
2004/8/CE o l'elettricità prodotta da
residui di un processo industriale usando
le migliori tecnologie disponibili, a
condizione che essa sia prodotta per
essere utilizzata in proprio dall’operatore.
In entrambi i casi l’assegnazione delle
quote avviene secondo gli stessi principi
applicati all’attività industriale in
questione, secondo quanto indicato
all’Allegato I.
Quando un gas di scarico proveniente da
un processo di produzione è utilizzato
come combustibile, tutte le quote vengono
assegnate all’impresa che genera il gas di
scarico secondo gli stessi criteri di
assegnazione applicati all'attività
industriale in questione, secondo quanto
indicato all'Allegato 1.
Entro il 31 dicembre 2010 la
Commissione pubblica norme a livello
comunitario pienamente armonizzate
relative all'assegnazione della riserva per
i nuovi entranti. Tali norme comprendono
linee guida sull'applicazione della
definizione di "nuovi entranti" inclusi
notevoli aumenti in termini di capacità
RR\747827IT.doc
107/234
PE407.778v02-00
IT
tramite, tra le altre cose, l'espansione
dell'impianto.
Tale misura, atta a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva
integrandola, è adottata conformemente
alla procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo
3].
Emendamento 39
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis - paragrafo 7
Testo della Commissione
Emendamento
7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il
quantitativo di quote assegnate a titolo
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del
presente articolo [nonché del paragrafo 2
dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80%
del quantitativo determinato secondo le
modalità di cui al paragrafo 1 e
successivamente le quote assegnate a titolo
gratuito diminuiscono ogni anno di un
importo uguale fino a scomparire nel 2020.
7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il
quantitativo di quote assegnate a titolo
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del
presente articolo [nonché del paragrafo 2
dell’articolo 3 quater] corrisponde al 100%
del quantitativo determinato secondo le
modalità di cui al paragrafo 1 e
successivamente le quote assegnate a titolo
gratuito diminuiscono ogni anno di un
importo uguale fino a scomparire nel 2020.
Emendamento 40
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis - paragrafi 8 e 9
Testo della Commissione
Emendamento
8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino
al 2020, agli impianti che operano in settori
esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni sono
assegnate quote a titolo gratuito per un
importo che può raggiungere il 100% del
quantitativo determinato a norma dei
paragrafi da 2 a 6.
8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino
al 2020, agli impianti che operano in settori
esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni sono
assegnate quote a titolo gratuito per un
importo che può raggiungere il 100% del
quantitativo determinato a norma dei
paragrafi da 2 a 6. Fatti salvi i paragrafi 4
PE407.778v02-00
IT
108/234
RR\747827IT.doc
e 5 e senza superare il quantitativo totale
di quote stabilito all'articolo 9, la
Commissione può assegnare quote
aggiuntive a favore di detti impianti per
tenere conto delle conseguenze del
trasferimento del costo delle quote sul
prezzo dell'elettricità nel settore o
sottosettore interessato.
9. Entro il 30 giugno 2010, e
successivamente ogni tre anni, la
Commissione determina i settori di cui al
paragrafo 8.
9. Entro il 1° giugno 2010, e
successivamente ogni quattro anni, la
Commissione determina i settori di cui al
paragrafo 8. La Commissione consulta i
settori interessati e gli altri soggetti
pertinenti.
Tale misura, volta a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, è adottata secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo
3].
Tale misura, volta a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, è adottata secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo
3].
Quando procede alla determinazione dei
settori di cui al primo comma, la
Commissione tiene conto della misura in
cui il settore o il sotto-settore interessato è
in grado di trasferire il costo delle quote
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che
ciò comporti la perdita di una quota
importante di mercato a vantaggio di
impianti meno efficienti in termini di
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori
del territorio comunitario e a tal fine
considera i seguenti elementi:
Quando procede alla determinazione dei
settori di cui al primo comma, la
Commissione tiene conto della misura in
cui il settore o il sotto-settore interessato è
in grado di trasferire il costo delle quote
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che
ciò comporti la perdita di una quota
importante di mercato a vantaggio di
impianti, o di investimenti in impianti,
meno efficienti in termini di emissioni di
carbonio che operano in paesi extracomunitari che non impongono vincoli
equivalenti o verificabili sulle emissioni e
a tal fine considera i seguenti elementi:
(a) la misura in cui la messa all’asta delle
quote potrebbe far aumentare
sensibilmente i costi di produzione;
(a) la misura in cui la messa all’asta delle
quote potrebbe far aumentare
sensibilmente i costi di produzione;
(b) la misura in cui i singoli impianti del
settore interessato sono in grado di ridurre i
livelli di emissione, ad esempio applicando
le tecniche più efficienti;
(b) la misura in cui i singoli impianti del
settore interessato sono in grado di ridurre i
livelli di emissione, ad esempio applicando
le tecniche più efficienti;
(c) la struttura del mercato, il mercato
rilevante in termini geografici e di prodotti,
l’esposizione dei settori alla concorrenza
internazionale;
(c) la struttura del mercato, il mercato
rilevante in termini geografici e di prodotti,
l’esposizione dei settori alla concorrenza
internazionale;
(d) gli effetti delle politiche già in atto in
(d) gli effetti delle politiche già in atto in
RR\747827IT.doc
109/234
PE407.778v02-00
IT
materia di cambiamenti climatici e di
energia o che si prevede saranno messe in
atto al di fuori dell’UE nei settori
interessati.
materia di cambiamenti climatici e di
energia o che si prevede saranno messe in
atto al di fuori dell’UE nei settori
interessati;
(d bis) gli effetti del trasferimento del
costo delle quote sul prezzo dell'elettricità
nel settore o sottosettore interessato.
(d ter) gli effetti sulla sicurezza
dell'approvvigionamento di materie prime
nella Comunità.
Al fine di valutare se l’incremento dei costi
derivante dall’applicazione del sistema
comunitario possa essere trasferito, è
possibile utilizzare anche stime delle
mancate vendite conseguenti all’aumento
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla
redditività degli impianti interessati.
Al fine di valutare se l’incremento dei costi
derivante dall’applicazione del sistema
comunitario possa essere trasferito, è
possibile utilizzare anche stime delle
mancate vendite conseguenti all’aumento
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla
redditività degli impianti interessati.
Emendamento 41
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter
Testo della Commissione
Emendamento
Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito
dei negoziati internazionali, della misura in
cui questi garantiscono riduzioni delle
emissioni globali di gas a effetto serra e
previa consultazione di tutte le parti sociali
interessate, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione analitica nella quale valuta la
situazione dei settori e sotto-settori ad alta
intensità energetica considerati esposti ad
un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio. La relazione è
corredata delle eventuali proposte ritenute
opportune, che possono comprendere:
Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito
dei negoziati internazionali, della misura in
cui questi garantiscono riduzioni delle
emissioni globali di gas a effetto serra e
previa consultazione di tutte le parti sociali
interessate, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione analitica nella quale valuta la
situazione dei settori e sotto-settori ad alta
intensità energetica considerati esposti ad
un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio. La relazione è
corredata delle eventuali proposte ritenute
opportune.
- l’adeguamento della percentuale di
quote che tali settori o sotto-settori hanno
ricevuto a titolo gratuito ai sensi
dell’articolo 10 bis;
PE407.778v02-00
IT
110/234
RR\747827IT.doc
- l’inclusione nel sistema comunitario
degli importatori di prodotti fabbricati dai
settori o sotto-settori determinati a norma
dell’articolo 10 bis.
Quando si esaminano le misure più
opportune da adottare si tiene conto anche
di eventuali accordi settoriali vincolanti
che garantiscano riduzioni delle emissioni
globali dell’entità necessaria per
combattere efficacemente i cambiamenti
climatici e che siano controllabili,
verificabili e soggette a disposizioni
obbligatorie in materia di controllo
dell’applicazione.
Quando si esaminano le misure più
opportune da adottare si tiene conto di
eventuali accordi settoriali vincolanti che
garantiscano riduzioni delle emissioni
globali dell’entità necessaria per
combattere efficacemente i cambiamenti
climatici e che siano controllabili,
verificabili e soggette a disposizioni
obbligatorie in materia di controllo
dell’applicazione.
In mancanza di un accordo
internazionale e di accordi settoriali
vincolanti, come precedentemente
precisato, la Commissione nella
summenzionata relazione esamina
specificatamente la fattibilità
dell'adeguamento della proporzione di
quote ricevute a titolo gratuito da detti
settori o sotto-settori di cui all'articolo 10
bis, dell'inclusione degli importatori di
prodotti creati dai settori o sotto-settori
determinati conformemente all'articolo 10
bis nel sistema comunitario o della
creazione di un meccanismo di
adeguamento alle frontiere.
Emendamento 42
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis
Testo della Commissione
Emendamento
Utilizzo di CER e di ERU derivanti da
attività di progetto nell’ambito del sistema
comunitario prima dell’entrata in vigore di
un futuro accordo internazionale sui
cambiamenti climatici
Utilizzo di CER e di ERU derivanti da
attività di progetto nell'ambito del sistema
comunitario
1. Fino all’entrata in vigore di un futuro
accordo internazionale sui cambiamenti
RR\747827IT.doc
1. Fino all’entrata in vigore di un futuro
accordo internazionale sui cambiamenti
111/234
PE407.778v02-00
IT
climatici e prima dell’applicazione
dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, si
applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente
articolo.
climatici e prima dell’applicazione
dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, si
applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente
articolo.
2. I gestori possono chiedere all’autorità
competente che vengano loro rilasciate
quote a partire dal 2013 in cambio delle
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012
per le riduzioni delle emissioni derivanti da
tipi di progetti approvati da tutti gli Stati
membri nell’ambito del sistema
comunitario nel periodo 2008-2012, a
condizione che tali gestori non abbiano
utilizzato interamente i livelli di CER e di
ERU consentiti dagli Stati membri per il
periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre
2014 l’autorità competente procede allo
scambio su richiesta.
2. I gestori possono chiedere all’autorità
competente che vengano loro rilasciate
quote a partire dal 2013 in cambio delle
CER e delle ERU rilasciate fino al 2012
per le riduzioni delle emissioni derivanti da
tipi di progetti approvati dalla
maggioranza di Stati membri, in
rappresentanza di una maggioranza
qualificata ai sensi dell'articolo 205,
paragrafo 2, del trattato, nell’ambito del
sistema comunitario nel periodo 20082012. Fino al 31 dicembre 2014 l’autorità
competente procede allo scambio su
richiesta.
3. Nella misura in cui i gestori non
abbiano utilizzato interamente i livelli di
CER e di ERU consentiti dagli Stati
membri per il periodo 2008-2012, le
autorità competenti li autorizzano a
scambiare le CER derivanti da progetti
istituiti prima del 2013 e rilasciate per le
riduzioni delle emissioni ottenute a partire
dal 2013 con quote valide a decorrere dal
2013.
3. Le autorità competenti li autorizzano a
scambiare le CER derivanti da progetti
istituiti prima del 2013 e rilasciate per le
riduzioni delle emissioni ottenute a partire
dal 2013 con quote valide a decorrere dal
2013.
Il primo comma si applica a tutti i tipi di
progetti approvati da tutti gli Stati membri
nell’ambito del sistema comunitario nel
periodo 2008-2012.
Il primo comma si applica a tutti i tipi di
progetti approvati da una maggioranza di
Stati membri che rappresenti una
maggioranza qualificata ai sensi
dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato
nell’ambito del sistema comunitario nel
periodo 2008-2012.
4. Nella misura in cui i gestori non
abbiano utilizzato interamente i livelli di
CER e di ERU consentiti dagli Stati
membri per il periodo 2008-2012, le
autorità competenti li autorizzano a
scambiare le CER rilasciate per le riduzioni
delle emissioni ottenute a partire dal 2013
con quote derivanti da progetti nuovi
avviati a partire dal 2013 nei paesi meno
sviluppati.
4. Le autorità competenti li autorizzano a
scambiare le CER rilasciate per le riduzioni
delle emissioni ottenute a partire dal 2013
con quote derivanti da progetti nuovi
avviati a partire dal 2013 nei paesi meno
sviluppati.
Il primo comma si applica alle CER
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati
Il primo comma si applica alle CER
derivanti da tutti i tipi di progetti approvati
PE407.778v02-00
IT
112/234
RR\747827IT.doc
da tutti gli Stati membri nell’ambito del
sistema comunitario nel periodo 2008-2012
fino a quando i paesi interessati non
avranno ratificato un accordo con la
Comunità o al più tardi fino al 2020.
da una maggioranza di Stati membri che
rappresenti una maggioranza qualificata
ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 2, del
trattato nell’ambito del sistema
comunitario nel periodo 2008-2012 fino a
quando i paesi interessati non avranno
ratificato un accordo con la Comunità o al
più tardi fino al 2020.
5. Nella misura in cui i gestori non abbiano
utilizzato interamente i livelli di CER e di
ERU consentiti dagli Stati membri per il
periodo 2008-2012 e in caso di ritardi nella
conclusione di un accordo internazionale
sui cambiamenti climatici, i crediti
derivanti da progetti o da altre attività di
abbattimento delle emissioni possono
essere utilizzati nell’ambito del sistema
comunitario sulla base degli accordi
sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il
livello di utilizzo. In base ai suddetti
accordi, i gestori possono utilizzare i
crediti derivanti dalle attività di progetto
realizzate nei paesi terzi summenzionati al
fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel
contesto del sistema comunitario.
5. Nella misura in cui i gestori non abbiano
utilizzato interamente i livelli di CER e di
ERU consentiti dagli Stati membri per il
periodo 2008-2012 e in caso di ritardi nella
conclusione di un accordo internazionale
sui cambiamenti climatici, i crediti
derivanti da progetti o da altre attività di
abbattimento delle emissioni possono
essere utilizzati nell’ambito del sistema
comunitario sulla base degli accordi
sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il
livello di utilizzo. In base ai suddetti
accordi, i gestori possono utilizzare i
crediti derivanti dalle attività di progetto
realizzate nei paesi terzi summenzionati al
fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel
contesto del sistema comunitario.
6. Gli accordi di cui al paragrafo 5
prevedono che, nell’ambito del sistema
comunitario, possano essere utilizzati
crediti derivanti da tecnologie efficienti
sotto il profilo energetico o che impiegano
fonti rinnovabili e promuovono il
trasferimento tecnologico e lo sviluppo
sostenibile. Tali accordi possono inoltre
prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da
progetti quando il livello di riferimento
utilizzato è inferiore al quantitativo di
quote assegnate a titolo gratuito a norma
dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli
stabiliti dalla normativa comunitaria.
6. Gli accordi di cui al paragrafo 5
prevedono che, nell’ambito del sistema
comunitario, possano essere utilizzati
crediti derivanti da tecnologie efficienti
sotto il profilo energetico o che impiegano
fonti rinnovabili e promuovono il
trasferimento tecnologico e lo sviluppo
sostenibile. Tali accordi possono inoltre
prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da
progetti quando il livello di riferimento
utilizzato è inferiore al quantitativo di
quote assegnate a titolo gratuito a norma
dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli
stabiliti dalla normativa comunitaria.
6 bis. L’utilizzo di crediti da parte degli
impianti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 non
supera un quantitativo corrispondente al
35% delle riduzioni di emissioni di gas a
effetto serra richieste nel periodo dal 2008
al 2020 agli impianti oggetto della
direttiva 2003/87/CE.
7. Una volta concluso un accordo
RR\747827IT.doc
7. Una volta concluso un accordo
113/234
PE407.778v02-00
IT
internazionale sui cambiamenti climatici,
nell’ambito del sistema comunitario sono
accettate solo le CER derivanti da progetti
realizzati nei paesi terzi che hanno
ratificato l’accordo.
internazionale sui cambiamenti climatici,
nell’ambito del sistema comunitario sono
accettate solo le CER derivanti da progetti
realizzati nei paesi terzi che hanno
ratificato l’accordo.
7 bis. La Commissione cerca di garantire
che gli accordi di cui al paragrafo 5 e
l'accordo internazionale di cui al
paragrafo 7 comportino un sistema di
crediti per un imboschimento, un
rimboschimento e una riduzione delle
emissioni derivanti dalla deforestazione
che siano sostenibili, verificabili e
permanenti nonché altri progetti e attività
forestali sostenibili, comprese, tra l'altro,
la prevenzione dell'erosione e il
trattamento delle acque reflue. Tali
progetti soddisfano criteri di alta qualità
da approvare nel quadro definito dalle
Nazione unite, come specificato
all'articolo 28 bis.
Emendamento 43
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 - paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(10 bis) All'articolo 12, è aggiunto il
seguente paragrafo:
"1 bis. Entro il 1° settembre 2009 la
Commissione presenta adeguate proposte
legislative che assicurino che il mercato
per le quote di emissioni sia tutelato dalle
operazioni effettuate da persone in
possesso di informazioni privilegiate o
dalle manipolazioni del mercato. In
particolare la Commissione esamina se, ai
fini della presente direttiva, le quote
debbano essere considerate strumenti
finanziari ai sensi della direttiva
2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa
all'abuso di informazioni privilegiate e
PE407.778v02-00
IT
114/234
RR\747827IT.doc
alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato)1."
1
GU L 96 del 12 aprile 2003, pag. 16.
Motivazione
La natura giuridica delle quote sul mercato finanziario non è chiara. Taluni paesi le
considerano strumenti finanziari il cui scambio è sottoposto alla vigilanza dell'autorità per i
servizi finanziari, mentre altri le considerano normali beni mentre solo i loro derivati sono
considerati strumenti finanziari. È importante fare chiarezza per migliorare la fiducia delle
imprese e accrescere la trasparenza. L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione
del mercato riducono la credibilità e nuocciono alla fiducia degli investitori.
Emendamento 44
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(13 bis) È inserito il seguente articolo:
“Articolo 15 bis
Comunicazione di informazioni e segreto
professionale
1. Gli Stati membri e la Commissione
provvedono a che tutte le decisioni e le
relazioni relative alla quantità e
all'assegnazione delle quote e al controllo,
alla notifica e alla verifica delle emissioni
siano immediatamente comunicate
secondo modalità che assicurino un
rapido accesso a tali informazioni in
modo non discriminatorio.
2. L'obbligo del segreto professionale si
applica a tutte le persone che lavorano o
hanno lavorato per la Commissione o per
le autorità competenti degli Stati membri
e per gli organismi ai quali la
Commissione o le autorità competenti
RR\747827IT.doc
115/234
PE407.778v02-00
IT
degli Stati membri possono aver delegato
taluni compiti. Le informazioni coperte da
segreto professionale non possono essere
divulgate a qualsiasi altra persona o
autorità tranne nei casi previsti dalle
leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni
amministrative in vigore."
Motivazione
È essenziale garantire l'applicazione di norme che disciplinano gli strumenti finanziari per
quanto riguarda lo scambio di quote al fine di migliorare la fiducia delle imprese e
accrescere la trasparenza. La pubblicazione di informazioni sensibili per il mercato da parte
della Commissione e degli Stati membri dovrebbe essere strettamente e chiaramente
regolamentata.
Emendamento 45
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 18 - paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(14 bis) All'articolo 18, è aggiunto il
seguente paragrafo:
"La Commissione o un organismo
competente designato dalla Commissione
gestiscono a livello comunitario la vendita
all'asta delle quote di cui all'articolo 10.
Tale organismo competente coordina da
vicino le sue attività con le autorità
competenti designate dagli Stati membri.
In particolare esso assicura che le
autorità competenti in ciascuno Stato
membro ricevano dati completi e accurati
sull'assegnazione delle quote attraverso la
vendita all'asta a impianti soggetti alla
loro giurisdizione."
PE407.778v02-00
IT
116/234
RR\747827IT.doc
Emendamento 46
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - puntot 20
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 25 - paragrafo 1ter bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
"1 ter bis. Nell'ambito della Politica
europea di vicinato e del processo di
ampliamento la Commissione si prefigge
di concludere accordi con i paesi
interessati allo scopo di associarli al
sistema comunitario o prevedere il
reciproco riconoscimento delle quote."
Motivazione
È essenziale incoraggiare i paesi terzi confinanti con l'UE ad aderire al sistema ETS. Ciò non
è solo importante sotto il profilo ambientale e dello sviluppo, ma permetterà di affrontare la
questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da parte delle imprese dell'UE
che si trasferiscono oltre frontiera.
Emendamento 47
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 - titolo e paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
Esclusione di impianti di combustione di
dimensioni ridotte subordinata all’adozione
di misure equivalenti
Esclusione di impianti di dimensioni
ridotte subordinata all’adozione di misure
equivalenti
1. Gli Stati membri possono escludere dal
sistema comunitario gli impianti di
combustione con una potenza termica
nominale inferiore a 25 MW, che in
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno
comunicato all’autorità competente
emissioni per un valore inferiore a 10 000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, e ai quali si
applicano misure finalizzate ad ottenere un
contributo equivalente alle riduzioni delle
emissioni, a condizione che gli Stati
1. Gli Stati membri, su richiesta del
gestore, possono escludere dal sistema
comunitario gli impianti che in ciascuno
dei 3 anni precedenti hanno comunicato
all’autorità competente emissioni per un
valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da
biomassa, che, nel caso di impianti di
combustione, hanno una potenza termica
nominale inferiore a 35 MW e ai quali si
applicano misure finalizzate ad ottenere un
contributo equivalente alle riduzioni delle
RR\747827IT.doc
117/234
PE407.778v02-00
IT
membri interessati:
emissioni, a condizione che gli Stati
membri interessati:
(a) notifichino alla Commissione tutti gli
impianti in questione specificando le
misure equivalenti poste in atto;
(a) notifichino alla Commissione tutti gli
impianti in questione specificando le
misure equivalenti poste in atto;
(b) confermino l’applicazione di modalità
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli
impianti interessati emettono 10 000 o più
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
(b) confermino l’applicazione di modalità
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli
impianti interessati emettono 25 000 o più
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
(c) confermino che, qualora un impianto
emetta 10 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da
biomassa, in un determinato anno civile o
non siano più applicate misure equivalenti,
l’impianto rientra nuovamente nel sistema
comunitario;
(c) confermino che, qualora un impianto
emetta 25 000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da
biomassa, in un determinato anno civile o
non siano più applicate misure equivalenti,
l’impianto rientra nuovamente nel sistema
comunitario;
(d) pubblichino le informazioni di cui alle
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico
di presentare osservazioni.
(d) pubblichino le informazioni di cui alle
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico
di presentare osservazioni.
Emendamento 48
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28
Testo della Commissione
Emendamento
1. Alla conclusione, da parte della
Comunità, di un accordo internazionale sui
cambiamenti climatici che comporterà,
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra che
risultino superiori ai livelli minimi di
riduzione approvati dal Consiglio europeo,
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
1. Alla conclusione, da parte della
Comunità, di un accordo internazionale sui
cambiamenti climatici che comporterà,
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra che
risultino superiori ai livelli minimi di
riduzione approvati dal Consiglio europeo,
si applicano i paragrafi dal 2 al 4 ter del
presente articolo.
2. A decorrere dall’anno successivo alla
conclusione dell’accordo internazionale di
cui al paragrafo 1, il fattore lineare
aumenterà in modo tale che il quantitativo
comunitario di quote per il 2020 sia
inferiore a quello istituito a norma
dell’articolo 9 di una quantità di quote
2. A decorrere dall’anno successivo alla
conclusione dell’accordo internazionale di
cui al paragrafo 1, il fattore lineare
aumenterà in modo tale che il quantitativo
comunitario di quote per il 2020 sia
inferiore a quello istituito a norma
dell’articolo 9 di una quantità di quote
PE407.778v02-00
IT
118/234
RR\747827IT.doc
equivalente alla riduzione complessiva
delle emissioni di gas a effetto serra della
Comunità al di sopra del livello del 20%
che la Comunità si è impegnata a
conseguire nell’ambito dell’accordo
internazionale moltiplicata per la
percentuale delle riduzioni delle emissioni
complessive di gas a effetto serra del 2020
che il sistema comunitario contribuisce ad
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.
equivalente alla riduzione complessiva
delle emissioni di gas a effetto serra della
Comunità al di sopra del livello del 20%
che la Comunità si è impegnata a
conseguire nell’ambito dell’accordo
internazionale, conformemente alle
conclusioni del Consiglio europeo di
marzo 2007, moltiplicata per la percentuale
delle riduzioni delle emissioni complessive
di gas a effetto serra del 2020 che il
sistema comunitario contribuisce ad
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o
altri crediti di emissione approvati a norma
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha
hanno concluso l’accordo internazionale
per un importo massimo corrispondente
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi
del paragrafo 2.
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o
altri crediti di emissione di alta qualità
approvati a norma del paragrafo 4 e
ottenuti in paesi terzi cha hanno concluso
l’accordo internazionale per un importo
massimo corrispondente alla metà delle
riduzioni ottenute ai sensi del paragrafo 2.
4. La Commissione può adottare misure
affinché i gestori possano utilizzare altri
tipi di progetti nell’ambito del sistema
comunitario rispetto a quelli di cui ai
paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a
seconda dei casi, affinché tali gestori
possano ricorrere ad altri meccanismi
istituiti nell’ambito dell’accordo
internazionale.
4. La Commissione può adottare misure
affinché i gestori possano utilizzare altri
tipi di progetti di qualità nell’ambito del
sistema comunitario rispetto a quelli di cui
ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a
seconda dei casi, affinché tali gestori
possano ricorrere ad altri meccanismi
istituiti nell’ambito dell’accordo
internazionale.
Tali misure, volte a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Tali misure, volte a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
4 bis. Entro otto mesi dalla conclusione
dell'accordo internazionale, la
Commissione elabora una valutazione
d'impatto esaustiva sugli effetti del
conseguimento delle riduzioni di
emissioni nell'UE richieste dall'accordo,
sugli interventi avviati per concretizzare
dette riduzioni e su tutte le altre misure
adottate nell'accordo, presentandola al
Parlamento europeo e al Consiglio. Detta
valutazione d'impatto deve in particolare
chiarire fino a che punto è probabile che
l'accordo internazionale possa ridurre
considerevolmente il rischio di
RR\747827IT.doc
119/234
PE407.778v02-00
IT
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio per le industrie soggette alla
concorrenza internazionale, anche
garantendo oneri equivalenti sulle
industrie operanti al di fuori della
Comunità.
4 ter. Se la valutazione d'impatto indica
che è improbabile che l'accordo
internazionale possa ridurre
considerevolmente il rischio di
rilocalizzazione delle emissioni per le
industrie soggette a concorrenza
internazionale, la Commissione presenta
una proposta legislativa specifica al
Parlamento europeo e al Consiglio che, se
necessario, contiene le seguenti proposte:
a) modificare il quantitativo comunitario
di quote nel 2020, prendendo in
considerazione la riduzione complessiva
delle emissioni di gas a effetto serra da
parte della Comunità al di sotto del livello
del 20% che la Comunità si è impegnata a
conseguire nell'ambito dell'accordo
internazionale, conformemente alle
conclusioni del Consiglio europeo di
marzo 2007;
b) l'utilizzo di CER, ERU e altri crediti da
parte dei gestori nel sistema comunitario;
c) ridurre il rischio di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio, comprese, tra
le altre cose, le proposte di cui all'articolo
10 bis, paragrafi 1,8 e 9, e all'articolo 10
ter.
Emendamento 49
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(21 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 28 bis
PE407.778v02-00
IT
120/234
RR\747827IT.doc
Uso degli stanziamenti per
l'imboschimento, il rimboschimento e la
silvicoltura
1. In deroga agli articoli 11 bis e 28, gli
Stati membri autorizzano i gestori degli
impianti a utilizzare crediti, in aggiunta al
limite di cui all'articolo 11 bis, paragrafo
6 bis, per un massimo del 5% delle
riduzioni di emissioni di gas ad effetto
serra per gli impianti oggetto della
direttiva 2003/87/CE provenienti da:
(a) progetti di imboschimento e di
rimboschimento sostenibili, verificabili e
permanenti certificati dal comitato
esecutivo del CDM e verificati in base alla
procedura del Comitato di supervisione
dell'attuazione congiunta;
(b) attività silvicole sostenibili, verificabili
e permanenti nei paesi in via di sviluppo
con i quali è stato concluso un accordo ai
sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 5;
nonché
c) eventuali progetti di silvicoltura
sostenibili, verificabili e permanenti svolti
nei paesi in via di sviluppo in conformità
dell'accordo internazionale di cui
all'articolo 28.
2. Tutti i progetti di cui al paragrafo 1,
lettere da a) a c), soddisfano criteri di alta
qualità che saranno approvati dalla
Commissione nel quadro stabilito dalle
Nazioni Unite.
Tali misure, volte a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo
3."
RR\747827IT.doc
121/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 50
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 21 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30
Testo della Commissione
Emendamento
(21 ter) L’articolo 30 è sostituito dal
seguente:
“Articolo 30
Riesame e sviluppi ulteriori
…
1. Sulla base dell'esperienza acquisita
nell'applicazione della presente direttiva
[…] e tenuto conto degli sviluppi
registrati a livello internazionale, la
Commissione redige un rapporto
sull'applicazione della presente direttiva
riguardante quanto segue:
(a) … … l'opportunità di includere …
altri importanti settori … e … attività,
tra cui i settori dei trasporti, del
riscaldamento domestico e commerciale e
dell'agricoltura, nel sistema comunitario;
(b) un'ulteriore armonizzazione di
definizioni, oneri e sanzioni;
(c) la soglia di esclusione dei piccoli
impianti dal sistema comunitario qualora
siano in atto misure equivalenti;
(d) le misure necessarie per evitare abusi
di mercato e speculazione nociva. …
2. La Commissione presenta il suddetto
rapporto al Parlamento europeo ed al
Consiglio entro il 30 giugno 2015,
corredandolo, se del caso, di proposte.
3. La Commissione presenta quanto
prima proposte legislative per incorporare
il settore della navigazione nel sistema
comunitario entro il 2013.
4. Entro il 2013 la Commissione presenta
opportune proposte che precisano la data
per l'integrazione del trasporto su strada
PE407.778v02-00
IT
122/234
RR\747827IT.doc
nel sistema comunitario, basate su una
completa valutazione dei costi, dei
benefici e degli aspetti pratici delle
opzioni relative a tale inclusione."
Motivazione
L'articolo originale sulla clausola di revisione è diventato obsoleto e dovrebbe essere
sostituito da uno nuovo. È importante continuare a rivedere il sistema per migliorarne
l'efficacia, aggiungervi altri settori e garantire condizioni omogenee nell'UE.
RR\747827IT.doc
123/234
PE407.778v02-00
IT
PROCEDURA
Titolo
Scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
Riferimenti
COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)
Commissione competente per il merito
ENVI
Parere espresso da
Annuncio in Aula
ITRE
19.2.2008
Commissioni associate - annuncio in
aula
10.4.2008
Relatore per parere
Nomina
Lena Ek
18.3.2008
Esame in commissione
7.4.2008
Approvazione
11.9.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera,
Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk,
David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj,
Werner Langen, Anne Laperrouze, Patrick Louis, Eugenijus Maldeikis,
Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello,
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf,
Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig,
Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos
Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Danutė Budreikaitė, Dorette Corbey, Avril Doyle, Christian Ehler,
Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Matthias Groote,
Françoise Grossetête, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Toine Manders,
Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
Giovanna Corda, Lily Jacobs, Johannes Lebech, Linda McAvan
PE407.778v02-00
IT
5.6.2008
16.7.2008
10.9.2008
30
21
1
124/234
RR\747827IT.doc
17.9.2008
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote
di emissione dei gas a effetto serra
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))
Relatore: Corien Wortmann-Kool
EMENDAMENTI
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua
relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Il Consiglio europeo si è inoltre
impegnato risolutamente ad abbattere le
emissioni complessive di gas a effetto serra
della Comunità di almeno il 20% entro il
2020 rispetto al 1990 e del 30% a
condizione che altri paesi sviluppati
s’impegnino a realizzare riduzioni
comparabili e che i paesi in via di sviluppo
economicamente più avanzati
contribuiscano adeguatamente in funzione
delle proprie responsabilità e capacità. Per
(3) Il Consiglio europeo si è inoltre
impegnato risolutamente ad abbattere le
emissioni complessive di gas a effetto serra
della Comunità di almeno il 20% entro il
2020 rispetto al 1990 e del 30% a
condizione che altri paesi sviluppati
s’impegnino a realizzare riduzioni
comparabili e che i paesi in via di sviluppo
economicamente più avanzati
contribuiscano adeguatamente in funzione
delle proprie responsabilità e capacità. Tale
RR\747827IT.doc
125/234
PE407.778v02-00
IT
il 2050 occorre che le emissioni globali dei
gas a effetto serra si riducano almeno
dell'50% rispetto ai valori del 1990. Tutti i
settori economici devono contribuire a
realizzare tali riduzioni.
ambizioso contributo dell'Europa,
assieme al sistema di scambio delle
emissioni, costituisce comunque un onere
relativamente pesante per l'economia
europea nel contesto internazionale. Per il
2050 occorre che le emissioni globali dei
gas a effetto serra si riducano almeno
dell'50% rispetto ai valori del 1990. Tutti i
settori economici devono contribuire a
realizzare tali riduzioni, ivi inclusi i settori
del trasporto internazionale aereo e
marittimo.
Motivazione
Le imprese europee devono competere a livello internazionale e gli obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2 impongono su di esse un onere piuttosto pesante. Questa è una sfida che va
affrontata se si vogliono conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona.
Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) Quando la Commissione e i paesi terzi
avranno concluso un accordo
internazionale finalizzato all’adozione di
un’azione adeguata a livello mondiale
dopo il 2012, occorrerà adoperarsi per
accreditare le riduzioni delle emissioni
ottenute in tali paesi. In attesa di tale
accordo, occorre comunque dare maggiore
certezza sulla possibilità di continuare ad
utilizzare i crediti ottenuti al di fuori della
Comunità.
(6) Quando la Commissione e i paesi terzi
avranno concluso un accordo
internazionale finalizzato all’adozione di
un’azione a livello mondiale dopo il 2012,
sarà doveroso adoperarsi per accreditare le
riduzioni delle emissioni ottenute in tali
paesi. In attesa di tale accordo, si deve
comunque dare maggiore certezza sulla
possibilità di continuare ad utilizzare i
crediti ottenuti al di fuori della Comunità.
Motivazione
La direttiva deve istituire un quadro vincolante per tutti i partecipanti per quanto riguarda
l'assegnazione di crediti legati a riduzioni di emissioni.
Emendamento 3
PE407.778v02-00
IT
126/234
RR\747827IT.doc
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15
Testo della Commissione
Emendamento
(15) Visto il notevole impegno connesso
alla lotta ai cambiamenti climatici e
all’adattamento agli inevitabili effetti che
questi comportano, è opportuno che
almeno il 20% degli introiti derivanti dalla
vendita all’asta delle quote sia destinato
all’abbattimento delle emissioni dei gas a
effetto serra, all’adattamento agli impatti
dei cambiamenti climatici, al
finanziamento delle attività di ricerca e
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e
sull’adattamento, allo sviluppo delle
energie rinnovabili per rispettare l’impegno
assunto dall’UE di utilizzare il 20% di
energia rinnovabile entro il 2020, al
conseguimento dell’obiettivo comunitario
di aumentare l’efficienza energetica del
20% entro il 2020, a favore della cattura e
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto
serra, al contributo al Fondo globale per
l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate
ad evitare la deforestazione e favorire
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e
ad affrontare problematiche sociali come
l’incidenza del possibile aumento del
prezzo dell’elettricità sui redditi mediobassi. La percentuale indicata è
notevolmente inferiore alle entrate nette
che si prevede le autorità pubbliche
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto
conto della potenziale riduzione delle
entrate derivante dalle imposte societarie.
Gli introiti connessi alla vendita all’asta
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far
fronte alle spese amministrative sostenute
per la gestione del sistema comunitario.
Occorre prevedere disposizioni al fine di
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti
dalle aste a tale scopo. La notifica in
questione non esonera gli Stati membri
dall’obbligo istituito all’articolo 88,
paragrafo 3, del trattato CE di notificare
determinate misure nazionali. La direttiva
(15) Gli introiti derivanti dalla vendita
all'asta delle quote devono contribuire a
finanziare i considerevoli sforzi compiuti
per la lotta ai cambiamenti climatici e
l'adeguamento agli inevitabili effetti che
essi comportano. Per esempio, essi
potrebbero essere destinati
all’abbattimento delle emissioni dei gas a
effetto serra, all'adattamento agli impatti
dei cambiamenti climatici, al
finanziamento delle attività di ricerca e
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e
sull'adattamento, allo sviluppo delle
energie rinnovabili per rispettare l'impegno
assunto dall'UE di utilizzare il 20% di
energia rinnovabile entro il 2020, al
conseguimento dell'obiettivo comunitario
di aumentare l'efficienza energetica del
20% entro il 2020, a favore della cattura e
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto
serra, al contributo al Fondo globale per
l'efficienza energetica e le energie
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate
ad evitare la deforestazione e favorire
l'adattamento nei paesi in via di sviluppo e
ad affrontare problematiche sociali come
l'incidenza del possibile aumento del
prezzo dell'elettricità sui redditi mediobassi. La percentuale indicata è
notevolmente inferiore alle entrate nette
che si prevede le autorità pubbliche
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto
conto della potenziale riduzione delle
entrate derivante dalle imposte societarie.
Gli introiti connessi alla vendita all’asta
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far
fronte alle spese amministrative sostenute
per la gestione del sistema comunitario. Gli
Stati membri dovrebbero decidere, in base
alle loro rispettive esigenze, a quali
singole misure destinare gli introiti.
Occorre prevedere disposizioni al fine di
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti
dalle aste a tale scopo. La notifica in
RR\747827IT.doc
127/234
PE407.778v02-00
IT
si applica fatto salvo l’esito di eventuali
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che
potranno essere avviati ai sensi degli
articoli 87 e 88 del trattato.
questione non esonera gli Stati membri
dall’obbligo istituito all’articolo 88,
paragrafo 3, del trattato CE di notificare
determinate misure nazionali. La direttiva
si applica fatto salvo l’esito di eventuali
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che
potranno essere avviati ai sensi degli
articoli 87 e 88 del trattato.
Motivazione
Dato che la politica ambientale è gestita secondo il principio della competenza condivisa,
agli Stati membri deve incombere la responsabilità della decisione relativa a quali singole
misure di lotta ai cambiamenti climatici destinare gli introiti della vendita all'asta delle
quote.
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(17 bis) Si può realisticamente presumere
che l'accordo internazionale Kyoto II
fisserà obblighi diversi per i paesi
industrializzati e per quelli emergenti
("trattamento comune ma differenziato").
Ciò pone la Comunità dinanzi alla sfida di
dare un contributo efficace al
contenimento delle emissioni di CO2.
L’accordo potrebbe condurre a
un’accettazione internazionale
dell'aumento delle emissioni di CO2 per
taluni paesi emergenti. La Comunità
dovrebbe pertanto tenere conto delle
conseguenti distorsioni della concorrenza.
La "rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio" deriva non solo dal mancato
rispetto dell'accordo internazionale, ma
anche dal fatto che quest’ultimo impone
obblighi differenziati. Il problema
potrebbe essere risolto mediante accordi
settoriali e parametri di riferimento.
Motivazione
Si può prevedere che i paesi con economia emergente aderiranno a un accordo
PE407.778v02-00
IT
128/234
RR\747827IT.doc
internazionale soltanto se quest’ultimo offre loro margini ulteriori di sviluppo industriale. Le
conseguenti disparità dei requisiti di riduzione del CO2 consolideranno le distorsioni della
concorrenza e quindi porranno costantemente l'UE dinanzi al problema di come affrontare il
trasferimento delle attività produttive in paesi con requisiti meno rigorosi in materia di CO2.
Emendamento 5
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Al fine di ridurre al minimo le
distorsioni della concorrenza all’interno
della Comunità, è opportuno che
l’assegnazione gratuita di quote nella fase
transitoria avvenga secondo norme
comunitarie armonizzate (“parametri di
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener
conto delle tecniche più efficienti sotto il
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi
di produzione alternativi, della possibilità
di utilizzare la biomassa, le energie
rinnovabili e le tecniche di cattura e
stoccaggio del biossido di carbonio. È
opportuno che tutte queste norme evitino di
incentivare l’aumento delle emissioni e
garantiscano che sia messa all’asta una
percentuale sempre più elevata di tali
quote. Per consentire il corretto
funzionamento del mercato occorre
stabilire il numero di quote da assegnare
prima dell’inizio del periodo di scambio.
Le norme devono inoltre evitare indebite
distorsioni della concorrenza nei mercati
dell’energia elettrica e termica fornita agli
impianti industriali. È opportuno che le
suddette norme si applichino ai nuovi
entranti che svolgono le stesse attività degli
impianti esistenti ai quali sono assegnate le
quote a titolo gratuito. Onde evitare
distorsioni della concorrenza nel mercato
interno, occorre evitare di assegnare
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la
produzione di elettricità. Le quote che
rimangono nella riserva destinata ai nuovi
entranti nel 2020 devono essere messe
(18) Al fine di ridurre al minimo le
distorsioni della concorrenza all’interno
della Comunità e in relazione agli altri
concorrenti internazionali, è opportuno
che l’assegnazione gratuita di quote nella
fase transitoria avvenga secondo norme
comunitarie armonizzate e parametri di
riferimento settoriali. Tali norme e
parametri di riferimento dovrebbero tener
conto delle tecniche più efficienti sotto il
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi
di produzione alternativi, della possibilità
di utilizzare la biomassa, le energie
rinnovabili, la cogenerazione e le tecniche
di cattura e stoccaggio del biossido di
carbonio. È opportuno che tutte queste
norme evitino di incentivare l’aumento
delle emissioni e garantiscano che sia
messa all’asta una percentuale sempre più
elevata di tali quote. Per consentire il
corretto funzionamento del mercato
occorre stabilire il numero di quote da
assegnare prima dell’inizio del periodo di
scambio. Le norme devono inoltre evitare
indebite distorsioni della concorrenza nei
mercati dell’energia elettrica e termica
fornita agli impianti industriali. È
opportuno che le suddette norme si
applichino ai nuovi entranti che svolgono
le stesse attività degli impianti esistenti ai
quali sono assegnate le quote a titolo
gratuito. Onde evitare distorsioni della
concorrenza nel mercato interno, occorre
evitare di assegnare gratuitamente quote ai
nuovi entranti per la produzione di
RR\747827IT.doc
129/234
PE407.778v02-00
IT
all’asta.
elettricità, ad l'eccezione dell'elettricità
prodotta per il loro proprio consumo a
partire da gas di scarico derivanti da
processi di produzione industriale. Le
quote che rimangono nella riserva destinata
ai nuovi entranti nel 2020 devono essere
messe all’asta. In sede di definizione dei
parametri di riferimento, la Commissione
dovrebbe consultare i settori interessati.
Motivazione
Fino a quando non si perviene a un accordo internazionale quantificabile e verificabile, la
Commissione deve assegnare quote gratuite alle industrie a rischio di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio non solo mediante regole armonizzate a livello comunitario, ma anche
e soprattutto tramite indicatori settoriali discussi con le parti interessate.
La cogenerazione è un processo efficace di produzione energetica e pertanto non va incluso.
I gas di scarico emessi nel contesto di processi produttivi devono essere utilizzati
immediatamente dopo essere stati generati. Per assicurare il loro efficiente recupero va
concessa la massima flessibilità. La loro utilizzazione per la produzione di elettricità
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2.
L'elettricità prodotta in queste circostanze particolari dovrebbe essere esclusa dalla messa
all'asta.
Nel sistema economico mondiale le imprese europee sono obbligate a concorrere con imprese
di paesi terzi inserite in condizioni quadro differenti. Le distorsioni della concorrenza legate
a requisiti meno rigorosi in materia di CO2 aumentano il rischio di trasferimento delle
attività produttive. Occorre pertanto tenere conto della situazione internazionale allorché si
tenta di contribuire efficacemente alla protezione del clima.
Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19
Testo della Commissione
Emendamento
(19) La Comunità continuerà ad assumere
un ruolo guida nei negoziati per un accordo
internazionale ambizioso finalizzato a
limitare l’incremento della temperatura
globale a 2°C e in questo senso è
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali.
Se altri paesi industrializzati o principali
responsabili delle emissioni di gas a effetto
serra non parteciperanno all’accordo
(19) La Comunità continuerà ad assumere
un ruolo guida nei negoziati per un accordo
internazionale ambizioso e/o accordi
settoriali internazionali finalizzati a
limitare l’incremento della temperatura
globale a 2°C e in questo senso è
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali.
Se altri paesi industrializzati o principali
responsabili delle emissioni di gas a effetto
PE407.778v02-00
IT
130/234
RR\747827IT.doc
internazionale, si potrebbe registrare un
incremento delle emissioni di gas a effetto
serra nei paesi terzi nei quali l’industria
non dovesse essere soggetta a vincoli
comparabili in termini di carbonio (il
cosiddetto fenomeno della
“rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni
settori e sotto-settori comunitari ad alta
intensità energetica che operano in un
regime di concorrenza internazionale
potrebbero subire uno svantaggio sotto il
profilo economico. Una situazione di
questo genere potrebbe minare l’integrità
ambientale e i benefici derivanti dalle
azioni della Comunità. Per far fronte al
rischio della rilocalizzazione delle
emissioni, la Commissione assegnerà a
titolo gratuito fino al 100% delle quote
spettanti ai settori o ai sotto-settori
interessati che rispettano i criteri del caso.
La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie saranno
soggette a riesame per garantire che gli
interventi vengano realizzati solo nei casi
necessari e per evitare un eccesso di
compensazione. Per settori o sotto-settori
specifici per i quali è possibile giustificare
debitamente l’impossibilità di evitare in
altro modo il rischio di rilocalizzazione
delle emissioni, nei quali i costi
dell’energia elettrica rappresentano una
percentuale elevata dei costi di produzione
e questa viene generata all’insegna
dell’efficienza, gli interventi possono tener
conto del consumo di elettricità nel
processo produttivo, senza alcuna modifica
del quantitativo totale di quote assegnate.
serra non parteciperanno all’accordo
internazionale, si registrerà un incremento
delle emissioni di gas a effetto serra nei
paesi terzi nei quali l’industria non dovesse
essere soggetta a vincoli comparabili in
termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno
della “rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni
settori e sotto-settori comunitari ad alta
intensità energetica che operano in un
regime di concorrenza internazionale
potrebbero subire uno svantaggio sotto il
profilo economico. Una situazione di
questo genere potrebbe minare l’integrità
ambientale e i benefici derivanti dalle
azioni della Comunità. Per far fronte al
rischio della rilocalizzazione delle
emissioni, la Commissione assegnerà quote
a titolo gratuito al 100% a settori ad alta
intensità energetica. La definizione dei
suddetti settori e sotto-settori nonché le
misure necessarie saranno soggette a
riesame per garantire che gli interventi
vengano realizzati solo nei casi necessari e
per evitare un eccesso di compensazione.
Per settori o sotto-settori specifici per i
quali è possibile giustificare debitamente
l’impossibilità di evitare in altro modo il
rischio di rilocalizzazione delle emissioni,
nei quali i costi dell’energia elettrica
rappresentano una percentuale elevata dei
costi di produzione e questa viene generata
all’insegna dell’efficienza, gli interventi
possono tener conto del consumo di
elettricità nel processo produttivo, senza
alcuna modifica del quantitativo totale di
quote assegnate.
Motivazione
Per contribuire concretamente alla protezione del clima la Comunità deve realizzare
un'efficace prevenzione nei confronti del trasferimento delle produzioni in Stati terzi con
requisiti meno rigorosi in materia di CO2. In particolare i settori o sotto-settori ad alta
intensità energetica non potrebbero trasferire i maggiori costi sui loro prodotti a causa della
pressione concorrenziale internazionale. Di conseguenza, in caso di maggiori oneri legati ai
costi nel contesto dello scambio di quote, si verificherebbe una delocalizzazione della
produzione con effetti negativi in termini di emissioni globali. Risulta pertanto necessario
ridurre al minimo gli oneri con l'assegnazione di quote gratuite di emissione a lungo termine.
RR\747827IT.doc
131/234
PE407.778v02-00
IT
Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di
concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la
Cina e l'India.
Emendamento 7
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 bis) Se non è possibile concludere un
accordo internazionale per limitare il
riscaldamento globale, la Comunità
dovrebbe adoperarsi per stipulare accordi
bilaterali e multilaterali con altri
principali responsabili di emissioni di gas
serra. A prescindere dall'esito degli attuali
negoziati, la Comunità dovrebbe prendere
l’iniziativa di istituire un’organizzazione
mondiale dell’ambiente, che incorpori le
normative ambientali internazionali già
adottate, unitamente ad effettivi
meccanismi giurisdizionali.
Motivazione
Risulta necessario prevedere la possibilità che falliscano gli attuali negoziati sul periodo
post-Kyoto e prefigurare efficaci soluzioni a lungo termine.
Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20
Testo della Commissione
Emendamento
(20) È pertanto opportuno che la
Commissione riesamini la situazione entro
il giugno 2011, consultando tutte le parti
sociali e, in base all’esito dei negoziati
internazionali, presenti una relazione
corredata di tutte le proposte che ritiene
utili. In questo contesto la Commissione
deve individuare, entro il 30 giugno 2010,
i settori o i sotto-settori delle industrie ad
alta intensità energetica che potrebbero
(20) È pertanto opportuno che la
Commissione riesamini la situazione entro
il giugno 2011, consultando tutte le parti
sociali e, in base all’esito dei negoziati
internazionali, presenti una relazione di
valutazione della situazione, corredata di
tutte le proposte che ritiene utili e
riguardante tutti i settori industriali, in
particolare i settori ad alta intensità
energetica o singoli settori che si siano
PE407.778v02-00
IT
132/234
RR\747827IT.doc
essere esposte ad una rilocalizzazione
delle emissioni. L’analisi dovrebbe
fondarsi sulla valutazione
dell’impossibilità di trasferire il costo delle
quote necessarie sui prezzi dei prodotti
senza una perdita consistente della quota di
mercato a vantaggio di impianti situati al di
fuori dell’UE che non adottano
provvedimenti analoghi per la riduzione
delle emissioni. Le industrie ad alta
intensità energetica che si riterrà siano
esposte ad un rischio elevato di
rilocalizzazione potrebbero ricevere un
quantitativo più elevato di quote a titolo
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe
prevedere un sistema efficace di
equiparazione del carbonio per mettere
sullo stesso piano gli impianti comunitari
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli
impianti dei paesi terzi. Un sistema di
questo genere potrebbe imporre agli
importatori condizioni non meno
favorevoli di quelle applicabili agli
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo
la restituzione di quote. Qualsiasi
provvedimento dovrebbe essere conforme
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in
particolare quello delle responsabilità
comuni anche se differenziate in base alle
rispettive capacità, tenuto conto della
situazione particolare dei paesi meno
sviluppati. È altresì necessario che i
provvedimenti rispettino gli obblighi
internazionali che la Comunità deve
assolvere, in particolare nell’ambito
dell’OMC.
RR\747827IT.doc
rivelati di per sé esposti alla
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio. I criteri relativi a tali settori e
sotto-settori e la loro individuazione
dovrebbero essere stabiliti, previa
consultazione delle parti sociali e delle
parti interessate, in una proposta
presentata al Parlamento europeo e al
Consiglio. La proposta dovrebbe tener
conto dell'eventualità di non riuscire a
concludere un accordo internazionale che
preveda riduzioni obbligatorie ed
eventuali alternative agli accordi
internazionali. La Commissione dovrebbe
fondare la propria analisi sulla
valutazione dell'impossibilità di trasferire il
costo delle quote necessarie sui prezzi dei
prodotti senza una perdita consistente della
quota di mercato a vantaggio di impianti
situati al di fuori dell'UE che non adottano
provvedimenti analoghi per la riduzione
delle emissioni. Le industrie che si riterrà
siano esposte ad un rischio elevato di
rilocalizzazione potrebbero ricevere un
quantitativo più elevato di quote a titolo
gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe
prevedere un sistema efficace di
equiparazione del carbonio per mettere
sullo stesso piano gli impianti comunitari
ad alto rischio di rilocalizzazione e gli
impianti dei paesi terzi. Un sistema di
questo genere potrebbe imporre agli
importatori condizioni non meno
favorevoli di quelle applicabili agli
impianti dell’UE, ad esempio prevedendo
la restituzione di quote. La Commissione
dovrebbe monitorare i potenziali effetti
sulla competitività e l’occupazione per i
produttori stabiliti nell'UE che utilizzano
detti prodotti come input del loro processo
produttivo. Qualsiasi provvedimento
dovrebbe essere conforme ai principi
stabiliti dall’UNFCCC, in particolare
quello delle responsabilità comuni anche se
differenziate in base alle rispettive
capacità, tenuto conto della situazione
particolare dei paesi meno sviluppati. È
altresì necessario che i provvedimenti
rispettino gli obblighi internazionali che la
133/234
PE407.778v02-00
IT
Comunità deve assolvere, in particolare
nell’ambito dell’OMC.
Motivazione
La relazione di valutazione della situazione e le soluzioni proposte in caso di rischio
significativo di rilocalizzazione del carbonio deve riguardare tutti i settori industriali con
particolare attenzione per quelli con maggiori consumi energetici data la genericità giuridica
del termine "ad alta intensità energetica".
Affinché le industrie interessate dispongano di una certa capacità di previsione in materia,
rispetto alla proposta della Commissione vanno definiti con maggiore precisione i criteri per
l'individuazione e la classificazione dei settori interessati dalla rilocalizzazione del carbonio.
Vanno considerati anche gli effetti diretti e indiretti sui produttori stabiliti nell'UE.
Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(20 bis) L'assegnazione di quote gratuite
al 100% renderà ridondante l'inserimento
delle importazioni nel sistema di scambio
delle quote. Ciò assicurerebbe il rispetto
degli impegni assunti nell’ambito
dell’OMC e dovrebbe anche far sì che i
paesi terzi evitino di adottare siffatte
misure protezionistiche. Nel contempo si
contribuirebbe al miglioramento del clima
negoziale e all’aumento dell'accettazione
di meccanismi efficaci dell’UE per la
riduzione del CO2.
Motivazione
L'OMC esige dalla Comunità che sia assicurato un accesso non discriminatorio ai suoi
mercati. L'assegnazione ai settori ad alta intensità energetica di quote completamente
gratuite rende ridondante ogni inclusione delle importazioni e nel contempo previene il
rischio di eventuali misure protezioniste da parte di Stati membri. L'obiettivo di un sistema il
più possibile globale per lo scambio di quote di emissione può essere conseguito soltanto se
le parti negoziali sono pienamente convinte che con un tale sistema la Comunità non
persegue scopi protezionistici.
Emendamento 10
PE407.778v02-00
IT
134/234
RR\747827IT.doc
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21
Testo della Commissione
Emendamento
(21) Per garantire condizioni eque di
concorrenza all’interno della Comunità
occorre armonizzare l’impiego dei crediti
ottenuti per riduzioni delle emissioni
realizzate al di fuori della Comunità da
parte dei gestori che rientrano nel sistema
comunitario di scambio delle quote di
emissione. Il protocollo di Kyoto alla
convenzione UNFCCC definisce obiettivi
quantificati di emissione per i paesi
industrializzati relativamente al periodo
2008-2012 e prevede la creazione delle
riduzioni certificate delle emissioni (CER)
e delle unità di riduzione delle emissioni
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei
progetti del meccanismo di sviluppo pulito
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la
possibilità che i paesi industrializzati li
utilizzino per conseguire una parte dei loro
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito
dal protocollo di Kyoto non consente di
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi
che ospitano i progetti non avranno messo
in atto nuovi obiettivi quantificati di
riduzione delle emissioni, mentre i crediti
CDM potranno continuare ad essere creati.
Una volta concluso un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici
occorre prevedere un utilizzo
supplementare delle riduzioni certificate
delle emissioni e delle unità di riduzione
delle emissioni ottenute nei paesi che
avranno concluso l’accordo. In assenza
di tale accordo, il fatto di prevedere la
possibilità di continuare ad utilizzare le
CER e le ERU comprometterebbe
l’efficacia di tale incentivo e
ostacolerebbe il conseguimento degli
obiettivi della Comunità volti a
promuovere un uso più sostenuto delle
energie rinnovabili. Il ricorso alle CER e
alle ERU dovrebbe essere compatibile con
l’obiettivo comunitario di produrre il 20%
dell’energia da fonti rinnovabili entro il
(21) Per garantire condizioni eque di
concorrenza all’interno della Comunità
occorre armonizzare l’impiego dei crediti
ottenuti per riduzioni delle emissioni
realizzate al di fuori della Comunità da
parte dei gestori che rientrano nel sistema
comunitario di scambio delle quote di
emissione. Il protocollo di Kyoto alla
convenzione UNFCCC definisce obiettivi
quantificati di emissione per i paesi
industrializzati relativamente al periodo
2008-2012 e prevede la creazione delle
riduzioni certificate delle emissioni (CER)
e delle unità di riduzione delle emissioni
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei
progetti del meccanismo di sviluppo pulito
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la
possibilità che i paesi industrializzati li
utilizzino per conseguire una parte dei loro
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito
dal protocollo di Kyoto non consente di
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi
che ospitano i progetti non avranno messo
in atto nuovi obiettivi quantificati di
riduzione delle emissioni, mentre i crediti
CDM potranno continuare ad essere creati.
Anche se non viene concluso un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici
occorre prevedere un utilizzo delle
riduzioni certificate delle emissioni e delle
unità di riduzione delle emissioni. Il ricorso
alle CER e alle ERU dovrebbe essere
compatibile con l’obiettivo comunitario di
produrre il 20% dell’energia da fonti
rinnovabili entro il 2020 e di promuovere
l’efficienza energetica, l’innovazione e lo
sviluppo tecnologico. Compatibilmente
con questi tre obiettivi, è opportuno
prevedere la possibilità di concludere
accordi con paesi terzi per incentivare
l’abbattimento delle emissioni in tali paesi
al fine di raggiungere riduzioni concrete e
supplementari delle emissioni dei gas a
effetto serra promuovendo
RR\747827IT.doc
135/234
PE407.778v02-00
IT
2020 e di promuovere l’efficienza
energetica, l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico. Compatibilmente con questi
tre obiettivi, è opportuno prevedere la
possibilità di concludere accordi con paesi
terzi per incentivare l’abbattimento delle
emissioni in tali paesi al fine di
raggiungere riduzioni concrete e
supplementari delle emissioni dei gas a
effetto serra promuovendo
contemporaneamente l’innovazione nelle
imprese stabilite nella Comunità e lo
sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali
accordi potranno essere ratificati da più
paesi. Non appena la Comunità avrà
concluso un accordo internazionale
soddisfacente, sarà opportuno aumentare
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi
terzi incrementando contestualmente il
livello di riduzione delle emissioni
conseguibile nell’ambito del sistema
comunitario di scambio.
contemporaneamente l’innovazione nelle
imprese stabilite nella Comunità e lo
sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali
accordi potranno essere ratificati da più
paesi. Non appena la Comunità avrà
concluso un accordo internazionale
soddisfacente, sarà opportuno aumentare
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi
terzi incrementando contestualmente il
livello di riduzione delle emissioni
conseguibile nell’ambito del sistema
comunitario di scambio. Non è tuttavia
opportuno mettere a disposizione crediti
in relazione a progetti CDM e JI in settori
esposti a rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio.
Motivazione
Le misure CMD contribuiscono efficacemente alla protezione del clima nei paesi in via di
sviluppo. Per conseguire gli obiettivi globali in materia di CO2, risulta in ogni caso
auspicabile la partecipazione dei paesi meno sviluppati a detti progetti. Di conseguenza
occorre assicurare la più ampia partecipazione possibile dei paesi in via di sviluppo al CMD,
evitando di limitarla soltanto alle eventuali parti negoziali di un accordo internazionale. La
partecipazione dei singoli paesi al CMD può facilitare la loro adesione a un accordo
internazionale sulla protezione del clima.
I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere pregiudicati da
concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e JI.
Emendamento 11
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24
Testo della Commissione
(24) I paesi meno sviluppati sono
particolarmente vulnerabili agli effetti dei
cambiamenti climatici, ma rappresentano
PE407.778v02-00
IT
Emendamento
(24) I paesi meno sviluppati sono
particolarmente vulnerabili agli effetti dei
cambiamenti climatici, ma rappresentano
136/234
RR\747827IT.doc
solo una parte molto esigua delle emissioni
di gas a effetto serra prodotte. Al momento
dell’utilizzo degli introiti della vendita
all’asta delle quote per favorire
l’adattamento dei paesi in via di sviluppo
agli impatti dei cambiamenti climatici
occorre pertanto considerare con
particolare priorità le esigenze dei paesi
meno sviluppati. Poiché in questi paesi
sono stati avviati solo pochissimi progetti
CDM, è opportuno garantire che i crediti
derivanti dai progetti avviati nei suddetti
paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche
in assenza di un accordo internazionale. I
paesi meno sviluppati dovrebbero godere
di tale diritto fino al 2020, a condizione
che abbiano ratificato un accordo globale
sui cambiamenti climatici o un accordo
bilaterale o multilaterale con la
Comunità.
solo una parte molto esigua delle emissioni
di gas a effetto serra prodotte. Al momento
dell’utilizzo degli introiti della vendita
all’asta delle quote per favorire
l’adattamento dei paesi in via di sviluppo
agli impatti dei cambiamenti climatici
occorre pertanto considerare con
particolare priorità le esigenze dei paesi
meno sviluppati. Poiché in questi paesi
sono stati avviati solo pochissimi progetti
CDM, è opportuno garantire che i crediti
derivanti dai progetti avviati nei suddetti
paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche
in assenza di un accordo internazionale. I
paesi meno sviluppati dovrebbero godere
di tale diritto fino al 2020.
Motivazione
Le misure CMD contribuiscono efficacemente alla protezione del clima nei paesi in via di
sviluppo. Per conseguire gli obiettivi globali in materia di CO2, risulta in ogni caso
auspicabile la partecipazione dei paesi meno sviluppati a detti progetti. Di conseguenza
occorre assicurare la più ampia partecipazione possibile dei paesi in via di sviluppo al CMD,
evitando di limitarla soltanto alle eventuali parti negoziali di un accordo internazionale. La
partecipazione dei singoli paesi ad accordi CMD può facilitare la loro adesione a un accordo
internazionale sulla protezione del clima.
Emendamento 12
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 1 bis
La Commissione presenta una relazione
annuale al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'istituzione e il
funzionamento del sistema UE riveduto di
scambio di quote di emissione (ETS). La
prima relazione è presentata un anno
dopo l'adozione della presente direttiva.
RR\747827IT.doc
137/234
PE407.778v02-00
IT
Motivazione
Il processo è assai complesso e richiede un monitoraggio e una valutazione interistituzionali
permanenti.
Emendamento 13
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – punto b – lettera h
Testo della Commissione
Emendamento
(h) “nuovo entrante”, l’impianto che
esercita una o più attività indicate
nell’allegato I, che ha ottenuto
un’autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra a seguito della trasmissione alla
Commissione dell’elenco di cui all’articolo
11, paragrafo 1;
(h) "nuovo entrante", l'impianto che
esercita una o più attività indicate
nell'allegato I, che ha ottenuto
un'autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra, o un aggiornamento della sua
autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra a motivo di modifiche rilevanti alla
natura o al funzionamento dell'impianto,
o un ampliamento importante
dell’impianto, a seguito della trasmissione
alla Commissione dell’elenco di cui
all’articolo 11, paragrafo 1;
Motivazione
Nell’attuale proposta della Commissione, gli impianti che incrementano la loro capacità non
sono più considerati nuovi entranti. Ciò comporta una differenza: i crediti per l'emissione di
gas a effetto serra sono assegnati soltanto ai nuovi impianti mentre a quelli che incrementano
la loro capacità resta la vendita all'asta. Di conseguenza, la proposta della Commissione
comporta uno squilibrio tra impianti nuovi e ampliamento di capacità, il che non solo non è
l'approccio più efficace ma rischia anche di pregiudicare l'introduzione di innovazioni nei
processi esistenti.
Emendamento 14
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – punto c – lettera u bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
[u bis)] Le operazioni di riciclo quali
definite dall’allegato II B della direttiva
PE407.778v02-00
IT
138/234
RR\747827IT.doc
91/156/CEE del 18 marzo 1991 che
modifica la direttiva 75/442/CEE relativa
ai rifiuti non rientrano nella definizione
di “impianto di combustione”.
Motivazione
Una delle finalità del pacchetto legislativo UE sul clima è favorire il riciclaggio. Pertanto
non ha senso inserire le operazioni di riciclaggio in un sistema che lo penalizza.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
3. Almeno il 20% degli introiti provenienti
dalla vendita all’asta delle quote di cui al
paragrafo 2, comprese tutte le entrate
connesse alle aste di cui alla lettera b), è
utilizzato al fine di:
3. Gli introiti provenienti dalla vendita
all'asta delle quote di cui al paragrafo 2,
sono utilizzati al fine di:
Motivazione
Date la gravità e l'urgenza del problema, è opportuno che gli introiti derivanti dalla vendita
all'asta delle quote siano interamente destinati a misure intese a ridurre le emissioni di gas a
effetto serra, a sviluppare le energie rinnovabili, a contrastare la deforestazione, ad assistere
i paesi in via di sviluppo nello sforzo di adeguamento al cambiamento climatico e ad aiutare
le famiglie a basso reddito a migliorare la propria efficienza energetica.
Emendamento 16
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera g
Testo della Commissione
(g) coprire le spese amministrative
connesse alla gestione del sistema
comunitario di scambio.
RR\747827IT.doc
Emendamento
(g) coprire le spese amministrative fino a
un limite del 10% degli introiti generati.
139/234
PE407.778v02-00
IT
Motivazione
La Commissione propone che soltanto il 20% degli introiti delle aste sia destinato alla lotta
contro i cambiamenti climatici, una quota ovviamente insufficiente, specialmente se detto
importo comprende anche i costi amministrativi. La copertura dei disavanzi dei bilanci
nazionali non deve costituire lo scopo principale della vendita all'asta.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Nella relazione che gli Stati membri
sono tenuti a presentare a norma della
decisione n. 280/2004/CE essi comunicano
informazioni sull’utilizzo degli introiti
destinati a ciascuna delle finalità descritte.
4. Nella relazione che gli Stati membri
sono tenuti a presentare a norma della
decisione n. 280/2004/CE essi decidono
sulla destinazione degli introiti per misure
specifiche alla luce delle proprie esigenze
e comunicano informazioni sull’utilizzo
degli introiti destinati a ciascuna delle
finalità descritte e sulla distribuzione
geografica dell’uso di tali introiti, con
particolare riferimento alle questioni
relative al mercato interno, agli aiuti di
Stato e alla concorrenza.
La Commissione riferisce ogni anno al
Parlamento europeo sull'utilizzo degli
introiti, con particolare riferimento alle
questioni relative al mercato interno, agli
aiuti di Stato e alla concorrenza.
Motivazione
Il processo è assai complesso e richiede un monitoraggio e una valutazione interistituzionali
permanenti. È importante migliorare la trasparenza, fare in modo che sia possibile verificare
il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 3 bis e garantire che lo sforzo
complessivo dell'UE sia ripartito in modo efficace. Dato che la politica ambientale è gestita
secondo il principio della competenza condivisa, agli Stati membri deve incombere la
responsabilità della decisione relativa a quali singole misure di lotta ai cambiamenti
climatici destinare gli introiti della vendita all'asta delle quote.
Emendamento 18
PE407.778v02-00
IT
140/234
RR\747827IT.doc
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Entro il 31 dicembre 2010 la
Commissione adotta un regolamento sui
tempi, sulla gestione e su altri aspetti
riguardanti la vendita all’asta delle quote
per garantire che le aste si svolgano in
maniera aperta, trasparente e non
discriminatoria. Le aste sono concepite per
garantire che i gestori, ed in particolare le
piccole e medie imprese che ricadono nel
sistema comunitario, vi abbiano pieno
accesso e che altri partecipanti non ne
alterino il funzionamento. Tale misura,
volta a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva, completandola, è
adottata secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all’articolo [23, paragrafo 3].
5. Entro il 31 dicembre 2009 la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione di
valutazione sui tempi, sulla gestione e su
altri aspetti riguardanti la vendita all’asta
delle quote, compresa, se del caso, una
proposta di direttiva. La proposta è volta a
garantire che le aste si svolgano in maniera
aperta, trasparente e non discriminatoria,
tale da ridurre al minimo le possibilità di
speculazione. Le aste sono concepite per
garantire che i gestori, ed in particolare le
piccole e medie imprese che ricadono nel
sistema comunitario, vi abbiano pieno
accesso e che altri partecipanti non ne
alterino il funzionamento o gli obiettivi
legati al cambiamento climatico che ne
giustificano l'adozione. La proposta deve
essere, pertanto, sufficientemente
dettagliata, tra l'altro per quanto riguarda
i tempi e la frequenza delle aste negli Stati
membri, e adeguatamente strutturata e
deve trattare le probabili ripercussioni
delle aste, in particolare per quanto
riguarda:
– manovre speculative,
– effetti transfrontalieri della
concorrenza,
– effetti transettoriali,
– competitività delle imprese e delle
industrie dell’UE, in particolare delle
piccole e medie imprese,
– spinte inflazionistiche e
– effetti socioeconomici.
Il funzionamento pratico di un'asta è una
componente essenziale della proposta
rivista concernente il sistema ETS ed è
quindi soggetta alla procedura di
RR\747827IT.doc
141/234
PE407.778v02-00
IT
codecisione.
Motivazione
La Commissione propone di trattare in comitatologia un elemento fondamentale del sistema
ETS riveduto. Risulta invece essenziale che la Commissione presenti le sue proposte in
codecisione.
Emendamento 19
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Tali misure, volte a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo
3].
soppresso
Motivazione
La Commissione propone di trattare in comitatologia un elemento fondamentale del sistema
ETS ampliato. Risulta invece essenziale che la Commissione presenti le sue proposte in
codecisione.
Emendamento 20
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Le misure citate al primo comma
garantiscono, nella misura del possibile,
che l’assegnazione avvenga in modo da
incentivare tecniche efficienti sotto il
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi
e dei processi di produzione alternativi più
3. Le misure citate al primo comma
garantiscono che l’assegnazione avvenga
in modo da incentivare tecniche efficienti
sotto il profilo energetico e delle emissioni
di gas serra e riduzioni delle emissioni,
applicando parametri settoriali e tenendo
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi
e dei processi di produzione alternativi più
PE407.778v02-00
IT
142/234
RR\747827IT.doc
efficienti, della possibilità di utilizzare la
biomassa e le tecniche di cattura e
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo
da non incentivare l’incremento delle
emissioni. Non vengono assegnate quote
gratuite agli impianti di produzione di
elettricità.
efficienti, della possibilità di utilizzare la
biomassa, la cogenerazione e le tecniche di
cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e
in modo da non incentivare l’incremento
delle emissioni. Non vengono assegnate
quote gratuite agli impianti di produzione
di elettricità, con l'eccezione dell'elettricità
prodotta con gas di scarico derivanti da
processi di produzione industriale
destinata al consumo proprio del gestore
di tali processi di produzione industriale,
nel qual caso l’assegnazione a favore di
tale gestore viene effettuata secondo i
parametri settoriali di riferimento
concordati per questi processi di
produzione.
La Commissione garantisce che nessun
costo superfluo sia trasferito al
consumatore finale.
Motivazione
L'impiego di gas di scarico derivanti da processi industriali per la generazione di elettricità
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2.
L'elettricità prodotta in queste circostanze particolari va esclusa dall'asta e inserita nella
stessa metodologia di assegnazione applicata agli impianti del produttore di tali gas. Tale
aspetto corrisponde al contenuto centrale del punto 92 della comunicazione della
Commissione COM(2008)0830.
Il settore della produzione elettrica non può essere escluso dagli sforzi in materia di clima
con un trasferimento generalizzato dei costi.
Emendamento 21
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3
Testo della Commissione
3. Possono essere assegnate quote a titolo
gratuito agli impianti di produzione di
elettricità per la generazione di calore
mediante la cogenerazione ad alto
rendimento definita dalla direttiva
2004/8/CE in caso di domanda
economicamente giustificabile al fine di
RR\747827IT.doc
Emendamento
3. Sulla base di parametri di riferimento
uniformi a livello comunitario sono
assegnate quote a titolo gratuito agli
impianti di produzione di elettricità per la
generazione di calore mediante la
cogenerazione ad alto rendimento definita
dalla direttiva 2004/8/CE in caso di
143/234
PE407.778v02-00
IT
garantire la parità di trattamento rispetto ad
altri produttori di energia termica. Per ogni
anno successivo al 2013 le quote totali
assegnate a tali impianti per la
produzione di calore sono adeguate
applicando il fattore lineare di cui
all’articolo 9.
domanda economicamente giustificabile al
fine di garantire la parità di trattamento
rispetto ad altri produttori di energia
termica. Detti parametri di riferimento
sono definiti e verificati secondo una
procedura armonizzata.
Motivazione
La produzione di elettricità in impianti di cogenerazione è la forma più efficiente di
produzione energetica. Vanno assicurate ulteriori misure di promozione anche dopo il 2013.
L'assegnazione di quote a titolo gratuito concorre al conseguimento di detto obiettivo.
Emendamento 22
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Non sono assegnate quote a titolo gratuito
ai nuovi entranti per la produzione di
energia elettrica.
Non sono assegnate quote a titolo gratuito
ai nuovi entranti per la produzione di
energia elettrica, con l'eccezione
dell'elettricità prodotta con gas di scarico
derivanti da processi di produzione
industriale destinata al consumo proprio
del gestore di tali processi di produzione
industriale, nel qual caso l’assegnazione a
favore di tale gestore viene effettuata
secondo i parametri settoriali di
riferimento concordati per questi processi
di produzione.
Motivazione
L'impiego di gas di scarico derivanti da processi industriali per la generazione di elettricità
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2.
L'elettricità prodotta con tale metodo va esclusa dall'asta e inserita nella stessa metodologia
di assegnazione applicata agli impianti del produttore di tali gas. Tale aspetto corrisponde al
contenuto centrale del punto 92 della comunicazione della Commissione COM(2008)0830.
Emendamento 23
PE407.778v02-00
IT
144/234
RR\747827IT.doc
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione
Emendamento
7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il
quantitativo di quote assegnate a titolo
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del
presente articolo [nonché del paragrafo 2
dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80%
del quantitativo determinato secondo le
modalità di cui al paragrafo 1 e
successivamente le quote assegnate a titolo
gratuito diminuiscono ogni anno di un
importo uguale fino a scomparire nel 2020.
7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il
quantitativo di quote assegnate a titolo
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del
presente articolo [nonché del paragrafo 2
dell’articolo 3 quater] corrisponde al
quantitativo determinato secondo le
modalità di cui al paragrafo 1, tenendo
conto, se del caso, dell'esito dei negoziati
internazionali, e successivamente le quote
assegnate a titolo gratuito diminuiscono
ogni anno di un importo uguale fino a
scomparire nel 2020.
Motivazione
Le modalità con cui la Commissione propone di affrontare la questione delle industrie ad alta
intensità energetica insediate nell'UE ed esposte al rischio di rilocalizzazione del carbonio
dipende dall'esito dei negoziati internazionali. D'intesa con dette industrie la Commissione
deve stabilire obiettivi accettabili in materia di riduzione dei gas a effetto serra a livello
comunitario e internazionale per pervenire a riduzioni effettive, quantificabili e verificabili,
nell'UE e nel mondo.
Emendamento 24
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 9
Testo della Commissione
Emendamento
Entro il 30 giugno 2010, e
successivamente ogni tre anni, la
Commissione determina i settori di cui al
paragrafo 8.
Entro il 30 gennaio 2010, e
successivamente ogni quattro anni, la
Commissione determina i settori di cui al
paragrafo 8.
Motivazione
Occorre decidere quanto prima i settori ritenuti esposti alla rilocalizzazione del carbonio e le
azioni appropriate. Un riesame dei settori interessati ogni tre anni comporterà un'inutile
incertezza che va a scapito degli investimenti.
RR\747827IT.doc
145/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 25
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Tale misura, volta a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, è adottata secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo
3].
soppresso
Motivazione
Il processo è assai complesso e richiede un monitoraggio e una valutazione interistituzionali
permanenti.
Emendamento 26
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Ogni anno, sulla base di nuovi dati di
mercato, ciascun settore non incluso
nell’allegato I ha facoltà di chiedere alla
Commissione di riconsiderare la sua
vulnerabilità alla rilocalizzazione delle
emissioni.
Emendamento 27
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3
PE407.778v02-00
IT
146/234
RR\747827IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
Quando procede alla determinazione dei
settori di cui al primo comma, la
Commissione tiene conto della misura in
cui il settore o il sotto-settore interessato è
in grado di trasferire il costo delle quote
necessarie sui prezzi dei prodotti, senza che
ciò comporti una perdita significativa della
quota di mercato a vantaggio di impianti
meno efficienti in termini di emissioni di
carbonio stabiliti al di fuori del territorio
comunitario e a tal fine considera i
seguenti elementi:
Quando procede alla determinazione dei
settori di cui al primo comma, la
Commissione tiene conto della misura in
cui il settore o il sotto-settore interessato è
in grado di trasferire il costo delle quote
necessarie sui prezzi dei prodotti senza che
ciò comporti una perdita significativa della
propria posizione concorrenziale a livello
internazionale e a tal fine considera i
seguenti elementi:
Emendamento 28
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera c
Testo della Commissione
(c) la struttura del mercato, il mercato
rilevante in termini geografici e di prodotti,
l’esposizione dei settori alla concorrenza
internazionale;
Emendamento
(c) la struttura attuale e prevista del
mercato, il mercato rilevante in termini
geografici e di prodotti, la rilevanza
occupazionale ed economica,
l’esposizione dei settori alla concorrenza
internazionale tenendo in conto i costi di
trasporto;
Emendamento 29
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(d bis) gli impatti diretti e indiretti del
previsto aumento dei prezzi dell'energia e
di talune materie prime dovuto alla
politica climatica;
RR\747827IT.doc
147/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 30
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(d ter) gli effetti sociali collaterali del
trasferimento dei costi al consumatore
finale.
Emendamento 31
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 4
Testo della Commissione
Emendamento
Al fine di valutare se l’incremento dei costi
derivante dall’applicazione del sistema
comunitario possa essere trasferito, è
possibile utilizzare anche stime delle
mancate vendite conseguenti all’aumento
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla
redditività degli impianti interessati.
Al fine di valutare se l’incremento dei costi
derivante dall’applicazione del sistema
comunitario possa essere trasferito, è
possibile utilizzare anche stime delle
mancate vendite conseguenti all’aumento
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla
redditività dei settori o sotto-settori
interessati.
Motivazione
Dato che nella sua proposta la Commissione fa riferimento ai settori e sotto-settori esposti
alla rilocalizzazione del carbonio, risulta opportuno utilizzare la stessa terminologia onde
evitare malintesi.
Emendamento 32
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – comma 1
PE407.778v02-00
IT
148/234
RR\747827IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito
dei negoziati internazionali, della misura in
cui questi garantiscono riduzioni delle
emissioni globali di gas a effetto serra e
previa consultazione di tutte le parti
sociali interessate, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione analitica nella
quale valuta la situazione dei settori e
sotto-settori ad alta intensità energetica
considerati esposti ad un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio. La relazione è corredata delle
eventuali proposte ritenute opportune, che
possono comprendere:
Entro gennaio 2010, sulla scorta dell’esito
dei negoziati internazionali e della misura
in cui il risultante accordo è conforme ai
criteri di cui all'allegato I bis (nuovo), la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una proposta per i
settori e sotto-settori considerati a rischio
di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio. Tali settori e sotto-settori sono
individuati in consultazione con le parti
sociali, le parti interessate e il Parlamento
europeo, tenendo conto dell’eventualità
che non si riesca a concludere un accordo
internazionale che preveda riduzioni
obbligatorie.
Motivazione
Occorre anticipare la data affinché le industrie esposte al rischio di rilocalizzazione del
carbonio dispongano di una certa capacità di previsione.
Un eventuale accordo internazionale deve essere quantificabile e verificabile e portare a
riduzioni delle emissioni equivalenti a quelle proposte dalla Commissione
Il Parlamento e il Consiglio devono essere informati ed esprimere il proprio assenso alla
proposta della Commissione e l’individuazione dei settori e sotto-settori esposti al rischio di
rilocalizzazione del carbonio deve avvenire in consultazione con le parti interessate.
Emendamento 33
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Quando si esaminano le misure più
opportune da adottare si tiene conto anche
di eventuali accordi settoriali vincolanti
che garantiscano riduzioni delle emissioni
globali dell’entità necessaria per
combattere efficacemente i cambiamenti
climatici e che siano controllabili,
verificabili e soggette a disposizioni
Quando si esaminano le misure più
opportune da adottare e i settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio, ai sensi dell'articolo 10 bis,
paragrafi 8 e 9 della presente direttiva,
sono determinanti gli accordi settoriali
vincolanti che garantiscano riduzioni delle
RR\747827IT.doc
149/234
PE407.778v02-00
IT
emissioni globali dell’entità necessaria per
combattere efficacemente i cambiamenti
climatici e che siano controllabili,
verificabili e soggette a disposizioni
obbligatorie in materia di controllo
dell’applicazione.
obbligatorie in materia di controllo
dell’applicazione.
Emendamento 34
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Gli impianti che cessano l'attività non
ricevono altre quote a titolo gratuito.
Emendamento
Gli impianti che cessano l’attività non
ricevono altre quote a titolo gratuito e
restituiscono eventuali quote rimanenti, o
un importo equivalente, alle autorità
competenti. La Commissione assicura
l'attuazione a livello nazionale e
garantisce che siano applicate con rigore
le norme in materia di aiuti di Stato e
concorrenza, in particolare per impedire
abusi di posizione dominante. A tal fine,
la Commissione pubblica, ogni tre mesi, il
prezzo al consumatore finale di prodotti
energetici, disaggregati per impresa,
settore e Stato membro, tenendo distinta
la componente del sistema di scambio
delle quote di emissione nel prezzo al
consumatore finale.
Motivazione
Agli impianti che sospendono le proprie attività dopo aver ricevuto quote a titolo gratuito non
è consentito rivendere le quote restanti sul mercato, le quali devono invece essere restituite
allo Stato membro al fine di garantire che non si verifichino abusi del sistema.
La Commissione deve provvedere anche a che le regole in materia di aiuti pubblici e
concorrenza siano applicate e monitorate con rigore.
Tutte le parti interessate (dall'industria al consumatore finale) esigono costante trasparenza
dei prezzi onde evitare distorsioni dei mercati e pertanto la Commissione deve pubblicare su
basi regolari i prezzi al consumatore finale dei prodotti energetici.
PE407.778v02-00
IT
150/234
RR\747827IT.doc
Emendamento 35
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Fino all'entrata in vigore di un futuro
accordo internazionale sui cambiamenti
climatici e prima dell'applicazione
dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, si
applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente
articolo.
1. Fino all’entrata in vigore di un futuro
accordo internazionale o di un eventuale
accordo settoriale internazionale sui
cambiamenti climatici e prima
dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafi
3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del
presente articolo. I crediti CDM e JT
derivanti da progetti in settori esposti a
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio sono tuttavia esclusi da tale
applicazione.
Motivazione
Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di
concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la
Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili.
I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da
concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e JI.
Emendamento 36
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione
Emendamento
7. Una volta concluso un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici,
nell’ambito del sistema comunitario sono
accettate solo le CER derivanti da progetti
realizzati nei paesi terzi che hanno
ratificato l’accordo.
7. Una volta concluso un accordo
internazionale o un accordo settoriale
internazionale sui cambiamenti climatici,
nell’ambito del sistema comunitario sono
accettate solo le CER derivanti da progetti
realizzati nei paesi terzi che hanno
ratificato l’accordo.
RR\747827IT.doc
151/234
PE407.778v02-00
IT
Motivazione
Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di
concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la
Cina e l'India.
Emendamento 37
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 ter
Testo della Commissione
Emendamento
La Comunità e gli Stati membri
autorizzano le attività di progetto solo
quando tutti i partecipanti al progetto
hanno sede in un paese che ha concluso
l’accordo internazionale relativo a tali
progetti o in un paese o entità sub-federale
o regionale connessi al sistema comunitario
di scambio delle quote di emissione a
norma dell’articolo 25.
La Comunità e gli Stati membri
autorizzano le attività di progetto solo
quando tutti i partecipanti al progetto
hanno sede in un paese che ha concluso
l’accordo internazionale relativo a tali
progetti o in un paese o entità sub-federale
o regionale connessi al sistema comunitario
di scambio delle quote di emissione a
norma dell’articolo 25. Sono esclusi i
crediti CDM e JT derivanti da progetti in
settori esposti a rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio.
Motivazione
I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da
concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e JI.
Emendamento 38
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La Commissione adotta un regolamento
sul monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti
le attività, per le attività che figurano
nell’allegato I, ispirandosi ai principi di
monitoraggio e comunicazione delle
1. Entro il 31 dicembre 2001, la
Commissione adotta un regolamento sul
monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti
le attività, per le attività che figurano
nell’allegato I, ispirandosi ai principi di
PE407.778v02-00
IT
152/234
RR\747827IT.doc
emissioni definiti nell’allegato IV e
specificando, nelle prescrizioni relative al
monitoraggio e alla comunicazione delle
emissioni, il potenziale di riscaldamento
globale di ciascun gas a effetto serra
considerato.
monitoraggio e comunicazione delle
emissioni definiti nell’allegato IV e
specificando, nelle prescrizioni relative al
monitoraggio e alla comunicazione delle
emissioni, il potenziale di riscaldamento
globale di ciascun gas a effetto serra
considerato.
Motivazione
Ai fini della prevedibilità per l'intero sistema occorre fissare una data.
Emendamento 39
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il regolamento può tener conto dei dati
scientifici più accurati e aggiornati
disponibili, in particolare quelli forniti
dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori
l’obbligo di comunicare le emissioni
derivanti dalla produzione di beni da parte
di industrie ad alta intensità energetica che
possono essere esposte a concorrenza
internazionale e di fare in modo che tali
informazioni siano verificate in maniera
indipendente.
2. Il regolamento tiene conto dei dati
scientifici più accurati e aggiornati
disponibili, in particolare quelli forniti
dall’IPCC, e impone altresì ai gestori
l’obbligo di comunicare le emissioni
derivanti dalla produzione di beni da parte
di industrie ad alta intensità energetica che
possono essere esposte a concorrenza
internazionale e di fare in modo che tali
informazioni siano verificate in maniera
indipendente. Il regolamento specifica
inoltre gli obblighi di comunicazione
imposti alle istituzioni finanziarie
partecipanti allo scambio di emissioni.
Tali obblighi possono comprendere la
comunicazione delle emissioni prodotte
dagli impianti di produzione di elettricità
che ricadono nel sistema comunitario e
connesse alla produzione dei beni
summenzionati.
Tali obblighi comprendono la
comunicazione delle emissioni prodotte
dagli impianti di produzione di elettricità
che ricadono nel sistema comunitario e
connesse alla produzione dei beni
summenzionati.
Motivazione
Le istituzioni finanziarie interessate alle attività di vendita all'asta hanno bisogno di
regolamentazioni chiare.
RR\747827IT.doc
153/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 40
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15 – punto b – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione adotta un regolamento
per la verifica delle comunicazioni delle
emissioni e per l'accreditamento dei
verificatori, nel quale specifica le
condizioni per l'accreditamento, il
riconoscimento reciproco e la revoca
dell'accreditamento dei verificatori, e per
l'eventuale supervisione e valutazione inter
pares.
Entro il 30 giugno 2010, la Commissione
adotta un regolamento per la verifica delle
comunicazioni delle emissioni e per
l’accreditamento dei verificatori, nel quale
specifica le condizioni per
l’accreditamento, il riconoscimento
reciproco e la revoca dell’accreditamento
dei verificatori, e per l’eventuale
supervisione e valutazione inter pares.
Motivazione
Per consentire la prevedibilità necessaria alle parti interessate, occorre precisare la data.
Emendamento 41
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Oltre all’inclusione di attività e gas
prevista dall’articolo 24, la Commissione
può adottare misure di applicazione per il
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le
emissioni al di fuori del sistema
comunitario.
1. Oltre all’inclusione di attività e gas
prevista dall’articolo 24, la Commissione
può adottare misure di applicazione per il
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le
emissioni al di fuori del sistema
comunitario. La Commissione esclude i
crediti CDM e JT derivanti da progetti in
settori esposti a rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio.
Motivazione
I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da
concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e di attuazione congiunta.
PE407.778v02-00
IT
154/234
RR\747827IT.doc
Emendamento 42
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri possono escludere dal
sistema comunitario gli impianti di
combustione con una potenza termica
nominale inferiore a 25 MW, che in
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno
comunicato all’autorità competente
emissioni per un valore inferiore a 10.000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, e ai quali si
applicano misure finalizzate ad ottenere un
contributo equivalente alle riduzioni delle
emissioni, a condizione che gli Stati
membri interessati:
1. Gli Stati membri possono escludere dal
sistema comunitario gli impianti di
combustione con una potenza termica
nominale inferiore a 50 MW, che in
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno
comunicato all’autorità competente
emissioni per un valore inferiore a 25.000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni di CO2 che vengono
inevitabilmente prodotte a partire da
materie prime e le emissioni da biomassa,
e ai quali si applicano misure finalizzate ad
ottenere un contributo equivalente alle
riduzioni delle emissioni, a condizione che
gli Stati membri interessati:
a) notifichino alla Commissione tutti gli
impianti in questione specificando le
misure equivalenti poste in atto;
b) confermino l’applicazione di modalità di
monitoraggio finalizzate a valutare se gli
impianti interessati emettono 25.000 o più
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni di CO2 inevitabilmente prodotte
a partire da materie prime e le emissioni
da biomassa, in ogni anno civile;
c) confermino che, qualora un impianto
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni
inevitabilmente prodotte a partire da
materie prime e le emissioni da biomassa,
in un determinato anno civile o non siano
più applicate misure equivalenti, l’impianto
rientra nuovamente nel sistema
comunitario;
d) pubblichino le informazioni di cui alle
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico
di presentare osservazioni.
a) notifichino alla Commissione tutti gli
impianti in questione specificando le
misure equivalenti poste in atto;
b) confermino l’applicazione di modalità di
monitoraggio finalizzate a valutare se gli
impianti interessati emettono 10.000 o più
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
c) confermino che, qualora un impianto
emetta 10.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da
biomassa, in un determinato anno civile o
non siano più applicate misure equivalenti,
l’impianto rientra nuovamente nel sistema
comunitario;
d) pubblichino le informazioni di cui alle
lettere a), b) e c) per consentire al pubblico
di presentare osservazioni.
RR\747827IT.doc
155/234
PE407.778v02-00
IT
Motivazione
Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi
amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti
dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure
equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che
assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate.
Emendamento 43
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Adeguamenti applicabili in caso di
conclusione di un futuro accordo
internazionale sui cambiamenti climatici
Adeguamenti applicabili in caso di
conclusione di un futuro accordo
internazionale o di accordi settoriali
internazionali sui cambiamenti climatici
Motivazione
Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di
concludere accordi internazionali settoriali, specialmente con le economie emergenti come la
Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili.
Emendamento 44
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Alla conclusione, da parte della
Comunità, di un accordo internazionale sui
cambiamenti climatici che comporterà,
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra che
risultino superiori ai livelli minimi di
riduzione approvati dal Consiglio europeo,
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
1. Alla conclusione, da parte della
Comunità, di un accordo internazionale o
di accordi settoriali internazionali sui
cambiamenti climatici che comporterà,
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra che
risultino superiori ai livelli minimi di
riduzione approvati dal Consiglio europeo,
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
PE407.778v02-00
IT
156/234
RR\747827IT.doc
Motivazione
Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di
concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la
Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili.
Emendamento 45
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. A decorrere dall’anno successivo alla
conclusione dell’accordo internazionale di
cui al paragrafo 1, il fattore lineare
aumenterà in modo tale che il quantitativo
comunitario di quote per il 2020 sia
inferiore a quello istituito a norma
dell’articolo 9 di una quantità di quote
equivalente alla riduzione complessiva
delle emissioni di gas a effetto serra della
Comunità al di sopra del livello del 20%
che la Comunità si è impegnata a
conseguire nell’ambito dell’accordo
internazionale moltiplicata per la
percentuale delle riduzioni delle emissioni
complessive di gas a effetto serra del 2020
che il sistema comunitario contribuisce ad
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.
2. A decorrere dall’anno successivo alla
conclusione dell’accordo internazionale o
degli accordi settoriali internazionali di
cui al paragrafo 1, il fattore lineare
aumenterà in modo tale che il quantitativo
comunitario di quote per il 2020 sia
inferiore a quello istituito a norma
dell’articolo 9 di una quantità di quote
equivalente alla riduzione complessiva
delle emissioni di gas a effetto serra della
Comunità al di sopra del livello del 20%
che la Comunità si è impegnata a
conseguire nell’ambito dell’accordo
internazionale moltiplicata per la
percentuale delle riduzioni delle emissioni
complessive di gas a effetto serra del 2020
che il sistema comunitario contribuisce ad
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.
Motivazione
Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di
concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la
Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili.
Emendamento 46
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 3
RR\747827IT.doc
157/234
PE407.778v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o
altri crediti di emissione approvati a norma
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha
hanno concluso l’accordo internazionale
per un importo massimo corrispondente
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi
del paragrafo 2.
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o
altri crediti di emissione, esclusi i crediti
CDM e JT derivanti da settori esposti a
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio, approvati a norma del paragrafo
4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno
concluso l’accordo internazionale per un
importo massimo corrispondente alla metà
delle riduzioni ottenute ai sensi del
paragrafo 2.
Motivazione
I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da
concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e di attuazione congiunta.
Emendamento 47
Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 2
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Al punto 2 è aggiunta la seguente frase:
soppresso
“Nel calcolo della capacità totale degli
impianti di combustione non sono prese
in considerazione le unità di potenza
termica nominale inferiore a 3 MW.”
Motivazione
A causa del cumulo dei piccoli impianti interconnessi ai fini del calcolo delle emissioni totali
risulterebbe impossibile conseguire l'obiettivo dell'articolo 27 di escluderli dal sistema.
Emendamento 48
Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
ALLEGATO I BIS
PE407.778v02-00
IT
158/234
RR\747827IT.doc
REQUISITI MINIMI PER UN
ACCORDO INTERNAZIONALE
Un accordo internazionale inteso a
includere le industrie ad alta intensità
energetica esposte a un rischio rilevante
di rilocalizzazione del carbonio o un
accordo internazionale settoriale su dette
industrie, per garantire condizioni di
concorrenza eque fra dette industrie, deve
attenersi almeno ai criteri seguenti:
i) prevedere la partecipazione di paesi che
rappresentino una massa critica pari ad
almeno l’85% della produzione;
ii) contenere obiettivi equivalenti di
emissione di CO2;
iii) includere sistemi analoghi di riduzione
delle emissioni con effetto equivalente
imposti da tutti i paesi partecipanti o
provenienti da paesi con obiettivi di
emissioni di CO2 non equivalenti in settori
coperti dal sistema comunitario di
scambio di quote di emissioni;
iv) assicurare che i materiali concorrenti
siano soggetti a restrizioni equivalenti
tenendo conto dei cicli di vita;
v) prevedere un sistema internazionale
efficace di controllo e di verifica.
Motivazione
In linea con l'emendamento all'articolo 10 ter.
RR\747827IT.doc
159/234
PE407.778v02-00
IT
PROCEDURA
Titolo
Sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a
effetto serra
Riferimenti
COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)
Commissione competente per il merito
ENVI
Parere espresso da
Annuncio in Aula
INTA
19.2.2008
Relatore per parere
Nomina
Corien WortmannKool
9.9.2008
Relatore(i) sostituito(i)
Jens Holm
Esame in commissione
27.3.2008
Approvazione
9.9.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer
Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Alain
Lipietz, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger,
Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný,
Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna,
Corien Wortmann-Kool
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura,
Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio,
Zbigniew Zaleski
PE407.778v02-00
IT
23.6.2008
24.6.2008
22
3
2
160/234
RR\747827IT.doc
11.9.2008
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote
di emissione dei gas a effetto serra
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))
Relatore per parere: Elisa Ferreira
BREVE MOTIVAZIONE
L'obiettivo dell’UE di ridurre del 30% le emissioni di gas a effetto serra (gas serra) entro il
2020 può essere pienamente sottoscritto, a condizione che altre regioni sviluppate del mondo
e i paesi in via di sviluppo più avanzati economicamente si impegnino a effettuare riduzioni
delle emissioni di analoga proporzione. Può essere sottoscritto anche l'impegno ad abbattere
di almeno il 20% le emissioni di gas serra entro il 2020, anche in assenza di un accordo
internazionale.
L'UE ha sviluppato il sistema di scambio delle quote di emissioni (sistema ETS, da Emission
Trading Scheme, comunitario) come pietra miliare della sua strategia per la riduzione dei gas
a effetto serra (gas serra) in modo economico ed efficiente sul piano dei costi. Un sistema
basato sul mercato è uno strumento prezioso e la creazione da parte dell'Europa del più vasto
mercato mondiale del carbonio, così come l'attribuzione di un costo al carbonio, è segno del
suo enorme potenziale. Tuttavia, alla luce delle esperienze maturate in passato, esiste
indubbiamente un margine di miglioramento della direttiva ETS, tanto che l'attuale proposta
di modifica ed estensione del sistema di scambio delle quote di emissioni è apprezzata.
La relatrice per parere sottolinea la qualità della proposta della Commissione; il passaggio a
un tetto massimo applicabile all'UE migliorerà la coerenza e la prevedibilità del sistema ETS
comunitario rispondendo a importanti preoccupazioni sulla concorrenza rispetto al sistema
esistente. La vendita all'asta è un modo razionale e trasparente di assegnare le responsabilità.
Anche la proposta della Commissione di chiarire i criteri per l'impiego dei crediti CDM e JI
viene accolta con favore.
I possibili margini di miglioramento della presente proposta vengono di seguito illustrati.
RR\747827IT.doc
161/234
PE407.778v02-00
IT
Il sistema ETS comunitario dovrebbe essere stabilito in modo da consentire il collegamento
con il sistema globale dello scambio di quote qualora entrasse in vigore un accordo
internazionale. È tuttavia ugualmente importante che il sistema possa operare anche senza un
accordo internazionale.
In assenza di accordi internazionali vincolanti che includano compromessi settoriali
quantificabili, il rischio della "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" (cioè il
trasferimento delle attività di emissione di gas serra dall'UE a paesi terzi), che aumenterebbe
le emissioni globali e comprometterebbe le attività economiche con sede nell'UE, è un
problema significativo che richiede una soluzione adeguata.
La classificazione delle industrie in base alla vulnerabilità alla rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio è una procedura fondamentale e complessa, che deve essere realizzata in piena
trasparenza nel più breve tempo possibile, al fine di aumentare la prevedibilità per l'industria;
va inoltre preso in considerazione l'effetto diretto e indiretto del previsto aumento nel prezzo
degli input. Le quote a titolo gratuito devono essere associate a chiari parametri di riferimento
in tutte le circostanze in cui gli accordi internazionali non garantiscono la neutralità
concorrenziale della vendita all’asta. Questa classificazione deve essere realizzata in
consultazione con il Parlamento europeo, il Consiglio e i settori e sottosettori interessati.
Il principio alla base della messa all'asta delle quote da parte degli Stati membri ai miglior
offerenti, incluso il settore finanziario, non è ancora ben definito e necessita di chiarimenti
dettagliati; benché questa nuova opportunità risulti palesemente interessante per gli operatori
dei mercati finanziari, non va perso di vista l'obiettivo generale della riduzione dei gas serra,
soprattutto in termini di accessibilità a prezzi adeguati per gli operatori primari (responsabili
delle emissioni di CO2). Il funzionamento concreto della messa all'asta è un elemento
essenziale della proposta sul sistema ETS rivista e deve pertanto essere soggetto alla
procedura di codecisione.
Analogamente, i notevoli introiti che gli Stati membri intendono realizzare dalla messa all'asta
non devono essere considerati come una nuova fonte di entrate per coprire il deficit attuale,
bensì come un'opportunità strategica innovativa per finanziare lo sviluppo sostenibile, gli
sforzi di mitigazione, l'innovazione e la ricerca in campo tecnologico nonché l'assistenza ai
paesi in via di sviluppo, in particolare a quelli meno avanzati, durante il processo di
adattamento. Tali priorità richiederanno sia la dovuta trasparenza nei confronti del PE e dei
cittadini sia uno scrupoloso controllo degli aspetti legati alla concorrenza e agli aiuti di Stato.
Inoltre dall'esperienza maturata durante le prime due fasi è emersa la tendenza a riversare sul
consumatore finale gran parte dei costi di varie industrie, in particolare quella energetica. La
messa all'asta integrale delle quote nel settore energetico richiederà controlli adeguati nonché
concreti sforzi di riduzione interni da parte dei produttori di energia. Il rischio stimato di un
aumento dei prezzi dell'energia per il consumatore finale desta serie preoccupazioni, in quanto
un incremento simile potrebbe alimentare la pressione inflazionistica in Europa, ripercuotersi
in termini economici e sociali sui nuclei a basso e medio reddito e infine influenzare
indirettamente i costi generali degli utenti attivi in settori di natura economica.
PE407.778v02-00
IT
162/234
RR\747827IT.doc
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua
relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Il Consiglio europeo si è inoltre
impegnato risolutamente ad abbattere le
emissioni complessive di gas a effetto serra
della Comunità di almeno il 20 % entro il
2020 rispetto al 1990 e del 30 % a
condizione che altri paesi sviluppati
s’impegnino a realizzare riduzioni
comparabili e che i paesi in via di sviluppo
economicamente più avanzati
contribuiscano adeguatamente in funzione
delle proprie responsabilità e capacità. Per
il 2050 occorre che le emissioni globali dei
gas a effetto serra si riducano almeno
dell'50 % rispetto ai valori del 1990. Tutti i
settori economici devono contribuire a
realizzare tali riduzioni.
(3) Il Consiglio europeo si è inoltre
impegnato risolutamente ad abbattere le
emissioni complessive di gas a effetto serra
della Comunità di almeno il 20 % entro il
2020 rispetto al 1990 e del 30 % a
condizione che altri paesi sviluppati
s’impegnino a realizzare riduzioni
comparabili e che i paesi in via di sviluppo
economicamente più avanzati
contribuiscano adeguatamente in funzione
delle proprie responsabilità e capacità. Per
il 2050 occorre che le emissioni globali dei
gas a effetto serra si riducano almeno
dell'50 % rispetto ai valori del 1990. Tutti i
settori economici devono contribuire a
realizzare tali riduzioni, ivi inclusi
l’aviazione internazionale, il trasporto,
marittimo e l’industria cementizia. È
opportuno che le emissioni del settore dei
trasporti marittimi internazionali siano
incorporate nel sistema comunitario di
scambio delle emissioni (ETS) entro il
2015 o che siano altrimenti incluse nella
decisione relativa agli sforzi degli Stati
membri per ridurre le loro emissioni di
gas a effetto serra onde tenere fede agli
impegni comunitari di riduzione delle
emissioni di tali gas fino al 2020.
Emendamento 2
RR\747827IT.doc
163/234
PE407.778v02-00
IT
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(7 bis) Gli alberi nonché il legname e i
suoi derivati costituiscono una fonte
estremamente importante di cattura e di
stoccaggio del carbonio. Inoltre il legno
d’opera contrasta l'effetto serra,
sostituendo l'energia fossile. I boschi
rappresentano delle autentiche riseve
naturali di carbonio, che, tuttavia, è
rilasciato nell'atmosfera in caso di
abbattimento o incendio. Per questo è
importante creare dei meccanismi di
protezione delle foreste per ridurre il
cambiamento climatico.
Motivazione
La modifica dell'uso dei suoli (per esempio la deforestazione tropicale) contribuirebbe al
20% delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. Per quanto concerne solamente
la deforestazione, le emissioni mondiali annuali di gas a effetto serra sono pari a 6 miliardi
di tonnellate equivalenti CO2.
Solamente per la Francia lo stoccaggio da solo rappresenta 15,6 milioni di tonnellate di
carbonio e cattura il 10% delle emissioni di gas a effetto serra. La sostituzione è valutata a
14 milioni di tonnellate di carbonio. Senza i boschi e il legname la Francia emetterebbe 108
milioni di tonnellate di carbonio in più, ovvero circa il 20% in più.
Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(7 ter) Il settore forestale presenta un
notevole potenziale in termini di riduzione
del riscaldamento globale ed è quindi
opportuno adottare incentivi per
valorizzarlo e svilupparlo, nel rispetto
delle altre funzioni dei boschi.
Motivazione
Si ricorda al riguardo la relazione del GIEC 2007, secondo la quale sul lungo periodo
PE407.778v02-00
IT
164/234
RR\747827IT.doc
saranno proprio le strategie di sviluppo sostenibile delle foreste intese a salvaguardare e ad
accrescere lo stock di carbonio forestale, producendo legno d'opera, tronchi da triturazione e
legno-energia, a generare i maggiori risultati ai fini dell’attenuazione del surriscaldamento
climatico. Si ricorda altresì la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007, in
cui si invita la Commissione a includere nell'ETS taluni progetti connessi alla silvicoltura.
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15
Testo della Commissione
Emendamento
(15) Visto il notevole impegno connesso
alla lotta ai cambiamenti climatici e
all’adattamento agli inevitabili effetti che
questi comportano, è opportuno che
almeno il 20 % degli introiti derivanti dalla
vendita all’asta delle quote sia destinato
all’abbattimento delle emissioni dei gas a
effetto serra, all’adattamento agli impatti
dei cambiamenti climatici, al
finanziamento delle attività di ricerca e
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e
sull’adattamento, allo sviluppo delle
energie rinnovabili per rispettare l’impegno
assunto dall’UE di utilizzare il 20 % di
energia rinnovabile entro il 2020, al
conseguimento dell’obiettivo comunitario
di aumentare l’efficienza energetica del 20
% entro il 2020, a favore della cattura e
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto
serra, al contributo al Fondo globale per
l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate
ad evitare la deforestazione e favorire
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e
ad affrontare problematiche sociali come
l’incidenza del possibile aumento del
prezzo dell’elettricità sui redditi mediobassi. La percentuale indicata è
notevolmente inferiore alle entrate nette
che si prevede le autorità pubbliche
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto
conto della potenziale riduzione delle
entrate derivante dalle imposte societarie.
Gli introiti connessi alla vendita all’asta
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far
(15) Visto il notevole impegno connesso
alla lotta ai cambiamenti climatici e
all’adattamento agli inevitabili effetti che
questi comportano, è opportuno che
almeno il 90 % degli introiti derivanti dalla
vendita all’asta delle quote sia destinato
all’abbattimento delle emissioni dei gas a
effetto serra, all’adattamento agli impatti
dei cambiamenti climatici, al
finanziamento delle attività di ricerca e
sviluppo dei settori che rientrano
nell’ambito della presente direttiva sulla
riduzione delle emissioni e
sull’adattamento, allo sviluppo delle
energie rinnovabili per rispettare l’impegno
assunto dall’UE di utilizzare il 20 % di
energia rinnovabile entro il 2020, al
conseguimento dell’obiettivo comunitario
di aumentare l’efficienza energetica del 20
% entro il 2020, a favore della cattura e
dello stoccaggio geologico dei gas a effetto
serra, al contributo al Fondo globale per
l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate
ad evitare la deforestazione e favorire
l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e
ad affrontare problematiche sociali come
l’incidenza del possibile aumento del
prezzo dell’elettricità sui redditi mediobassi. La percentuale indicata è
notevolmente inferiore alle entrate nette
che si prevede le autorità pubbliche
otterranno dalla vendita all’asta, tenuto
conto della potenziale riduzione delle
entrate derivante dalle imposte societarie.
RR\747827IT.doc
165/234
PE407.778v02-00
IT
fronte alle spese amministrative sostenute
per la gestione del sistema comunitario.
Occorre prevedere disposizioni al fine di
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti
dalle aste a tale scopo. La notifica in
questione non esonera gli Stati membri
dall’obbligo istituito all’articolo 88,
paragrafo 3, del trattato CE di notificare
determinate misure nazionali. La direttiva
si applica fatto salvo l’esito di eventuali
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che
potranno essere avviati ai sensi degli
articoli 87 e 88 del trattato.
Gli introiti connessi alla vendita all’asta
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far
fronte alle spese amministrative sostenute
per la gestione del sistema comunitario.
Occorre prevedere disposizioni al fine di
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti
dalle aste a tale scopo. La notifica in
questione non esonera gli Stati membri
dall’obbligo istituito all’articolo 88,
paragrafo 3, del trattato CE di notificare
determinate misure nazionali. La direttiva
si applica fatto salvo l’esito di eventuali
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che
potranno essere avviati ai sensi degli
articoli 87 e 88 del trattato.
Emendamento 5
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16
Testo della Commissione
Emendamento
(16) Ne consegue pertanto che la messa
all’asta integrale delle quote dovrebbe
essere la norma a partire dal 2013 per il
settore dell’elettricità, vista la capacità del
comparto di trasferire i maggiori costi del
CO2, e occorre vietare l’assegnazione
gratuita di quote per la cattura e lo
stoccaggio del biossido di carbonio perché
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica
risiede nel fatto che non è necessario
restituire le quote per le emissioni stoccate.
Gli impianti di produzione di elettricità
possono ricevere quote a titolo gratuito per
l’energia termica prodotta mediante la
cogenerazione ad alto rendimento definita
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia
termica prodotta da impianti in altri settori
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e
ciò al fine di evitare distorsioni della
concorrenza.
(16) Ne consegue pertanto che la messa
all’asta integrale delle quote dovrebbe
essere la norma a partire dal 2013 per il
settore dell’elettricità, vista la capacità del
comparto di trasferire i maggiori costi del
CO2, e occorre vietare l’assegnazione
gratuita di quote per la cattura e lo
stoccaggio del biossido di carbonio perché
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica
risiede nel fatto che non è necessario
restituire le quote per le emissioni stoccate.
Gli impianti di produzione di elettricità
possono ricevere quote a titolo gratuito per
l’energia termica prodotta mediante la
cogenerazione ad alto rendimento definita
dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia
termica prodotta da impianti in altri settori
beneficiasse di un’assegnazione gratuita e
ciò al fine di evitare distorsioni della
concorrenza. Ciononostante, la
produzione nel settore dell'elettricità
dovrebbe continuare con un serio
impegno a ridurre le emissioni interne.
Ogni trasferimento dei costi dovrà essere
valutato e analizzato, in particolare
PE407.778v02-00
IT
166/234
RR\747827IT.doc
tenendo conto delle sue ripercussioni
inflazionistiche nell'Unione europea,
degli impatti sociali ed economici sulle
famiglie a reddito medio-basso e delle sue
incidenze indirette sui costi energetici
globali per gli utenti dei vari settori
economici. Le autorità garanti della
concorrenza dovrebbero esercitare
un'attenta sorveglianza a livello di
regolamentazione degli abusi di posizione
dominante che si traducono in aumenti
eccessivi e/o squilibrati dei prezzi
dell'energia.
Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17
Testo della Commissione
Emendamento
(17) Per altri settori che rientrano nel
sistema comunitario occorre prevedere un
sistema transitorio in base al quale nel
2013 le quote assegnate gratuitamente
dovrebbero rappresentare l’80 % del
quantitativo corrispondente alla
percentuale delle emissioni complessive
comunitarie nel periodo 2005-2007 che tali
impianti hanno prodotto espresse come
percentuale della quantità totale annua di
quote comunitarie assegnate.
L’assegnazione gratuita delle quote
dovrebbe pertanto diminuire ogni anno
della stessa quantità e cessare nel 2020.
(17) ) Per altri settori che rientrano nel
sistema comunitario le quote assegnate
gratuitamente dovrebbero rappresentare il
100% qualora non esista un accordo
internazionale e/o un accordo
internazionale settoriale efficace e
verificabile. Qualora tale accordo esista,
occorre prevedere un sistema transitorio
in base al quale nel 2013 le quote
assegnate gratuitamente dovrebbero
rappresentare l’80 % del quantitativo
corrispondente alla percentuale delle
emissioni complessive comunitarie nel
periodo 2005-2007 che tali impianti hanno
prodotto espresse come percentuale della
quantità totale annua di quote comunitarie
assegnate. L’assegnazione gratuita delle
quote dovrebbe pertanto diminuire ogni
anno della stessa quantità e cessare nel
2020.
Motivazione
Come per il considerando 13. Dato che l’obiettivo dichiarato dell’ETS è di ridurre le
emissioni di carbonio gravando il meno possibile sull’economia (considerando 1),
l’assegnazione gratuita è il metodo più efficiente di attribuzione di quote per l’industria, ad
eccezione del settore della generazione di elettricità. L’unico vantaggio delle aste è quello di
RR\747827IT.doc
167/234
PE407.778v02-00
IT
estendere il sistema a tecnologie senza CO2 non ricomprese nell’ETS, come il nucleare e
l’energia idroelettrica ed eolica. La messa all’asta può pertanto essere vantaggiosa per
l’industria dell’elettricità, ma è meno efficiente per gli altri settori industriali.
Emendamento 7
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Al fine di ridurre al minimo le
distorsioni della concorrenza all’interno
della Comunità, è opportuno che
l’assegnazione gratuita di quote nella fase
transitoria avvenga secondo norme
comunitarie armonizzate (“parametri di
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener
conto delle tecniche più efficienti sotto il
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi
di produzione alternativi, della possibilità
di utilizzare la biomassa, le energie
rinnovabili e le tecniche di cattura e
stoccaggio del biossido di carbonio. È
opportuno che tutte queste norme evitino di
incentivare l’aumento delle emissioni e
garantiscano che sia messa all’asta una
percentuale sempre più elevata di tali
quote. Per consentire il corretto
funzionamento del mercato occorre
stabilire il numero di quote da assegnare
prima dell’inizio del periodo di scambio.
Le norme devono inoltre evitare indebite
distorsioni della concorrenza nei mercati
dell’energia elettrica e termica fornita agli
impianti industriali. È opportuno che le
suddette norme si applichino ai nuovi
entranti che svolgono le stesse attività degli
impianti esistenti ai quali sono assegnate le
quote a titolo gratuito. Onde evitare
distorsioni della concorrenza nel mercato
interno, occorre evitare di assegnare
gratuitamente quote ai nuovi entranti per la
produzione di elettricità. Le quote che
rimangono nella riserva destinata ai nuovi
entranti nel 2020 devono essere messe
all’asta.
(18) Al fine di ridurre al minimo le
distorsioni della concorrenza all’interno
della Comunità, è opportuno che
l’assegnazione gratuita di quote nella fase
transitoria avvenga secondo norme
comunitarie armonizzate e parametri di
riferimento settoriali. Tali norme e
parametri di riferimento dovrebbero tener
conto delle tecniche più efficienti sotto il
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi
di produzione alternativi, della possibilità
di utilizzare la biomassa, le energie
rinnovabili, la cogenerazione e le tecniche
di cattura e stoccaggio del biossido di
carbonio. È opportuno che tutte queste
norme evitino di incentivare l’aumento
delle emissioni e garantiscano che sia
messa all’asta una percentuale sempre più
elevata di tali quote. Per consentire il
corretto funzionamento del mercato
occorre stabilire il numero di quote da
assegnare prima dell’inizio del periodo di
scambio. Le norme devono inoltre evitare
indebite distorsioni della concorrenza nei
mercati dell’energia elettrica e termica
fornita agli impianti industriali. È
opportuno che le suddette norme si
applichino ai nuovi entranti che svolgono
le stesse attività degli impianti esistenti ai
quali sono assegnate le quote a titolo
gratuito. Onde evitare distorsioni della
concorrenza nel mercato interno, occorre
evitare di assegnare gratuitamente quote ai
nuovi entranti per la produzione di
elettricità, con l'eccezione dell'elettricità
prodotta con gas di scarico da processi di
PE407.778v02-00
IT
168/234
RR\747827IT.doc
produzione industriale per i consumi
aziendali interni. Le quote che rimangono
nella riserva destinata ai nuovi entranti nel
2020 devono essere messe all’asta.
Motivazione
Fino a quando non si consegue un accordo internazionale quantificabile e verificabile, la
Commissione deve assegnare quote gratuite alle industrie a rischio di rilocalizzazione del
carbonio non solo con regole armonizzate a livello comunitario, ma anche e soprattutto
tramite indicatori settoriali discussi con le parti interessate.
La cogenerazione è un processo efficace per la produzione energetica e pertanto non va
compreso.
I gas di scarico emessi nel corso dei processi di produzione vanno utilizzati subito dopo la
loro generazione. Per garantire il loro efficiente recupero occorre prevedere per questi gas la
massima flessibilità d’uso. L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la
generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle
emissioni di CO2. L'elettricità prodotta in queste circostanze particolari dovrebbe essere
esclusa dalla messa all'asta.
Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19
Testo della Commissione
Emendamento
(19) La Comunità continuerà ad assumere
un ruolo guida nei negoziati per un accordo
internazionale ambizioso finalizzato a
limitare l’incremento della temperatura
globale a 2°C e in questo senso è
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali.
Se altri paesi industrializzati o principali
responsabili delle emissioni di gas a effetto
serra non parteciperanno all’accordo
internazionale, si potrebbe registrare un
incremento delle emissioni di gas a effetto
serra nei paesi terzi nei quali l’industria
non dovesse essere soggetta a vincoli
comparabili in termini di carbonio (il
cosiddetto fenomeno della
“rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni
settori e sotto-settori comunitari ad alta
intensità energetica che operano in un
(19) La Comunità continuerà ad assumere
un ruolo guida nei negoziati per un accordo
internazionale ambizioso e/o accordi
internazionali settoriali finalizzati a
limitare l’incremento della temperatura
globale a 2°C e in questo senso è
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali.
Se altri paesi industrializzati o principali
responsabili delle emissioni di gas a effetto
serra non parteciperanno all’accordo
internazionale, si potrebbe registrare un
incremento delle emissioni di gas a effetto
serra nei paesi terzi nei quali l’industria
non dovesse essere soggetta a vincoli
comparabili in termini di carbonio (il
cosiddetto fenomeno della
“rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni
settori e sotto-settori comunitari ad alta
RR\747827IT.doc
169/234
PE407.778v02-00
IT
regime di concorrenza internazionale
potrebbero subire uno svantaggio sotto il
profilo economico. Una situazione di
questo genere potrebbe minare l’integrità
ambientale e i benefici derivanti dalle
azioni della Comunità. Per far fronte al
rischio della rilocalizzazione delle
emissioni, la Commissione assegnerà a
titolo gratuito fino al 100 % delle quote
spettanti ai settori o ai sotto-settori
interessati che rispettano i criteri del caso.
La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie saranno
soggette a riesame per garantire che gli
interventi vengano realizzati solo nei casi
necessari e per evitare un eccesso di
compensazione. Per settori o sotto-settori
specifici per i quali è possibile giustificare
debitamente l’impossibilità di evitare in
altro modo il rischio di rilocalizzazione
delle emissioni, nei quali i costi
dell’energia elettrica rappresentano una
percentuale elevata dei costi di produzione
e questa viene generata all’insegna
dell’efficienza, gli interventi possono tener
conto del consumo di elettricità nel
processo produttivo, senza alcuna modifica
del quantitativo totale di quote assegnate.
intensità energetica che operano in un
regime di concorrenza internazionale
potrebbero subire uno svantaggio sotto il
profilo economico. Una situazione di
questo genere potrebbe minare l’integrità
ambientale e i benefici derivanti dalle
azioni della Comunità. Per far fronte al
rischio della rilocalizzazione delle
emissioni, la Commissione assegnerà a
titolo gratuito fino al 100 % delle quote
spettanti ai settori o ai sotto-settori
interessati che rispettano i criteri del caso.
La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie saranno
soggette a riesame per garantire che gli
interventi vengano realizzati solo nei casi
necessari e per evitare un eccesso di
compensazione. Per settori o sotto-settori
specifici per i quali è possibile giustificare
debitamente l’impossibilità di evitare in
altro modo il rischio di rilocalizzazione
delle emissioni, nei quali i costi
dell’energia elettrica rappresentano una
percentuale elevata dei costi di produzione
e questa viene generata all’insegna
dell’efficienza, gli interventi possono tener
conto del consumo di elettricità nel
processo produttivo, senza alcuna modifica
del quantitativo totale di quote assegnate.
Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20
Testo della Commissione
Emendamento
(20) È pertanto opportuno che la
Commissione riesamini la situazione entro
il giugno 2011, consultando tutte le parti
sociali e, in base all’esito dei negoziati
internazionali, presenti una relazione
corredata di tutte le proposte che ritiene
utili. In questo contesto la Commissione
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i
settori o i sotto-settori delle industrie ad
alta intensità energetica che potrebbero
essere esposte ad una rilocalizzazione delle
(20) È pertanto opportuno che la
Commissione riesamini la situazione entro
il giugno 2011, consultando tutte le parti
sociali e, in base all’esito dei negoziati
internazionali, presenti una relazione
corredata di tutte le proposte che ritiene
utili. In questo contesto la Commissione
deve individuare, entro il 30 gennaio 2010,
i settori o i sotto-settori delle industrie ad
alta intensità energetica che potrebbero
essere esposte ad una rilocalizzazione delle
PE407.778v02-00
IT
170/234
RR\747827IT.doc
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi
sulla valutazione dell’impossibilità di
trasferire il costo delle quote necessarie sui
prezzi dei prodotti senza una perdita
consistente della quota di mercato a
vantaggio di impianti situati al di fuori
dell’UE che non adottano provvedimenti
analoghi per la riduzione delle emissioni.
Le industrie ad alta intensità energetica
che si riterrà siano esposte ad un rischio
elevato di rilocalizzazione potrebbero
ricevere un quantitativo più elevato di
quote a titolo gratuito oppure, in
alternativa, si potrebbe prevedere un
sistema efficace di equiparazione del
carbonio per mettere sullo stesso piano gli
impianti comunitari ad alto rischio di
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi
terzi. Un sistema di questo genere
potrebbe imporre agli importatori
condizioni non meno favorevoli di quelle
applicabili agli impianti dell’UE, ad
esempio prevedendo la restituzione di
quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe
essere conforme ai principi stabiliti
dall’UNFCCC, in particolare quello delle
responsabilità comuni anche se
differenziate in base alle rispettive
capacità, tenuto conto della situazione
particolare dei paesi meno sviluppati. È
altresì necessario che i provvedimenti
rispettino gli obblighi internazionali che la
Comunità deve assolvere, in particolare
nell’ambito dell’OMC.
emissioni. I criteri relativi a tali settori e
sotto-settori e la loro individuazione
dovrebbero essere stabiliti, previa
consultazione delle parti sociali e degli
altri soggetti interessati, in una proposta
presentata al Parlamento europeo e al
Consiglio. La proposta dovrebbe tener
conto dell'eventuale impossibilità di
concludere un accordo internazionale con
riduzioni obbligatorie di carbonio e
prevedere eventuali alternative ad un
accordo internazionale. Tale analisi
dovrebbe fondarsi sulla valutazione delle
strutture di costo degli impianti all'interno
e all'esterno dell'UE e dell’impossibilità di
trasferire il costo delle quote necessarie sui
prezzi dei prodotti senza una perdita della
quota di mercato a vantaggio di impianti
situati al di fuori dell’UE che non adottano
provvedimenti analoghi per la riduzione
delle emissioni. La Commissione dovrebbe
monitorare i potenziali effetti in termini di
competitività e di occupazione per i
produttori stabiliti nell'UE soggetti a
riduzione obbligatoria del carbonio nel
loro processo produttivo. Qualsiasi
provvedimento dovrebbe essere conforme
ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in
particolare quello delle responsabilità
comuni anche se differenziate in base alle
rispettive capacità, tenuto conto della
situazione particolare dei paesi meno
sviluppati. È altresì necessario che i
provvedimenti rispettino gli obblighi
internazionali che la Comunità deve
assolvere, in particolare nell’ambito
dell’OMC.
Motivazione
I criteri per l'individuazione e classificazione dei settori esposti a una rilocalizzazione delle
emissioni (carbon leakage) devono essere definiti molto prima rispetto a quanto proposto
dalla Commissione in modo da garantire certezza previsionale alle industrie interessate.
Occorre tener conto degli effetti diretti e indiretti per i produttori aventi sede nell'UE.
RR\747827IT.doc
171/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 10
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21
Testo della Commissione
Emendamento
(21) Per garantire condizioni eque di
concorrenza all’interno della Comunità
occorre armonizzare l’impiego dei crediti
ottenuti per riduzioni delle emissioni
realizzate al di fuori della Comunità da
parte dei gestori che rientrano nel sistema
comunitario di scambio delle quote di
emissione. Il protocollo di Kyoto alla
convenzione UNFCCC definisce obiettivi
quantificati di emissione per i paesi
industrializzati relativamente al periodo
2008-2012 e prevede la creazione delle
riduzioni certificate delle emissioni (CER)
e delle unità di riduzione delle emissioni
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei
progetti del meccanismo di sviluppo pulito
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la
possibilità che i paesi industrializzati li
utilizzino per conseguire una parte dei loro
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito
dal protocollo di Kyoto non consente di
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi
che ospitano i progetti non avranno messo
in atto nuovi obiettivi quantificati di
riduzione delle emissioni, mentre i crediti
CDM potranno continuare ad essere creati.
Una volta concluso un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici
occorre prevedere un utilizzo
supplementare delle riduzioni certificate
delle emissioni e delle unità di riduzione
delle emissioni ottenute nei paesi che
avranno concluso l’accordo. In assenza di
tale accordo, il fatto di prevedere la
possibilità di continuare ad utilizzare le
CER e le ERU comprometterebbe
l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe
il conseguimento degli obiettivi della
Comunità volti a promuovere un uso più
sostenuto delle energie rinnovabili. Il
ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe
essere compatibile con l’obiettivo
(21) Per garantire condizioni eque di
concorrenza all’interno della Comunità
occorre armonizzare l’impiego dei crediti
ottenuti per riduzioni delle emissioni
realizzate al di fuori della Comunità da
parte dei gestori che rientrano nel sistema
comunitario di scambio delle quote di
emissione. Il protocollo di Kyoto alla
convenzione UNFCCC definisce obiettivi
quantificati di emissione per i paesi
industrializzati relativamente al periodo
2008-2012 e prevede la creazione delle
riduzioni certificate delle emissioni (CER)
e delle unità di riduzione delle emissioni
(ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei
progetti del meccanismo di sviluppo pulito
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la
possibilità che i paesi industrializzati li
utilizzino per conseguire una parte dei loro
obiettivi di riduzione. Il sistema istituito
dal protocollo di Kyoto non consente di
creare ERU a partire dal 2013 se i paesi
che ospitano i progetti non avranno messo
in atto nuovi obiettivi quantificati di
riduzione delle emissioni, mentre i crediti
CDM potranno continuare ad essere creati.
Una volta concluso un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici
occorre prevedere un utilizzo
supplementare delle riduzioni certificate
delle emissioni e delle unità di riduzione
delle emissioni ottenute nei paesi che
avranno concluso l’accordo. In assenza di
tale accordo, il fatto di prevedere la
possibilità di continuare ad utilizzare le
CER e le ERU comprometterebbe
l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe
il conseguimento degli obiettivi della
Comunità volti a promuovere un uso più
sostenuto delle energie rinnovabili. Il
ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe
essere compatibile con l’obiettivo
PE407.778v02-00
IT
172/234
RR\747827IT.doc
comunitario di produrre il 20 %
dell’energia da fonti rinnovabili entro il
2020 e di promuovere l’efficienza
energetica, l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico. Compatibilmente con questi
tre obiettivi, è opportuno prevedere la
possibilità di concludere accordi con paesi
terzi per incentivare l’abbattimento delle
emissioni in tali paesi al fine di
raggiungere riduzioni concrete e
supplementari delle emissioni dei gas a
effetto serra promuovendo
contemporaneamente l’innovazione nelle
imprese stabilite nella Comunità e lo
sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali
accordi potranno essere ratificati da più
paesi. Non appena la Comunità avrà
concluso un accordo internazionale
soddisfacente, sarà opportuno aumentare
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi
terzi incrementando contestualmente il
livello di riduzione delle emissioni
conseguibile nell’ambito del sistema
comunitario di scambio.
comunitario di produrre il 20 %
dell’energia da fonti rinnovabili entro il
2020 e di promuovere l’efficienza
energetica, l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico. Compatibilmente con questi
tre obiettivi, è opportuno prevedere la
possibilità di concludere accordi con paesi
terzi per incentivare l’abbattimento delle
emissioni in tali paesi al fine di
raggiungere riduzioni concrete e
supplementari delle emissioni dei gas a
effetto serra promuovendo
contemporaneamente l’innovazione nelle
imprese stabilite nella Comunità e lo
sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali
accordi potranno essere ratificati da più
paesi. Non appena la Comunità avrà
concluso un accordo internazionale
soddisfacente, sarà opportuno aumentare
l’accesso ai crediti da progetto nei paesi
terzi incrementando contestualmente il
livello di riduzione delle emissioni
conseguibile nell’ambito del sistema
comunitario di scambio. Non è tuttavia
opportuno mettere a disposizione crediti
da destinare a progetti CDM e
dell'attuazione congiunta in settori esposti
a rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio.
Emendamento 11
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33
Testo della Commissione
Emendamento
(33) [Per quanto riguarda la strategia per
l’assegnazione delle quote al settore
aereo, è opportuno che questo sia trattato
alla stregua di altri settori che ricevono le
quote a titolo gratuito in via transitoria e
non come gli impianti di produzione di
elettricità. Ciò significa che nel 2013 è
opportuno assegnare gratuitamente al
settore aereo l’80 % delle quote e
successivamente l’assegnazione gratuita
deve ridursi ogni anno di una stessa
(33) L’aviazione è un settore ad alta
intensità di energia secondo la definizione
della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio,
del 27 ottobre 2003, che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità1. In
assenza di un’alternativa praticabile in
fatto di combustibili, l’aviazione è
completamente dipendente dal cherosene
e presenta elevatissimi costi di
abbattimento. Oltretutto, le compagnie
RR\747827IT.doc
173/234
PE407.778v02-00
IT
percentuale fino a scomparire
definitivamente nel 2020. È opportuno che
la Comunità e gli Stati membri insistano
nel loro impegno a raggiungere un accordo
globale su misure finalizzate
all’abbattimento delle emissioni dei gas a
effetto serra prodotte dal settore
dell'aviazione e riesaminino la situazione
del settore in occasione del prossimo
riesame del sistema comunitario.
aeree hanno limitate possibilità di
trasferire i costi delle quote di carbonio
alla propria clientela. È opportuno che la
Comunità e gli Stati membri insistano nel
loro impegno a raggiungere un accordo
globale sulle misure finalizzate
all’abbattimento delle emissioni dei gas a
effetto serra prodotte dal settore aereo.
Finché non sarà concluso un accordo
generale su misure globali di riduzione
delle emissioni di gas serra nel settore
dell’aviazione, sussiste un forte rischio di
deviazioni di traffico e di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio, soprattutto se
il settore sarà soggetto a un elevato livello
di vendita all'asta nel quadro del sistema
comunitario di scambio delle emissioni
(ETS). Il livello di vendita all’asta per il
settore dell’aviazione dovrebbe quindi
riflettere il rischio di rilocalizzazione e
l’impatto del sistema ETS sulla
competitività dell’aviazione nell'Unione
europea.
_______________
1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
Motivazione
Data la specificità del settore dell’aviazione, la sua inclusione nel sistema ETS UE è
anch’essa soggetta all’attuale revisione della direttiva 2003/87/CE (proposta COM(2006)
818). Il livello di vendita all’asta per il settore dell’aviazione nel quadro della revisione
generale, va deciso previa approfondita analisi degli effetti del carbon leakage e dell’impatto
sulla competitività dell’aviazione UE, che sono attualmente allo studio presso la
Commissione europea.
Emendamento 12
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera h
Testo della Commissione
(h) “nuovo entrante”, l'impianto che
esercita una o più attività indicate
nell'allegato I, che ha ottenuto
PE407.778v02-00
IT
Emendamento
(h) "nuovo entrante", l'impianto che
esercita una o più attività indicate
nell'allegato I, che ha ottenuto
174/234
RR\747827IT.doc
un’autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra a seguito della trasmissione alla
Commissione dell’elenco di cui all’articolo
11, paragrafo 1;
un'autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra o un aggiornamento della sua
autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra a motivo di modifiche alle
caratteristiche o al funzionamento
dell'impianto, oppure di un ampliamento
dell’impianto esistente o di modifiche
fisiche dello stesso, aventi per effetto un
notevole incremento di capacità
dell'impianto stesso, a seguito della
trasmissione alla Commissione dell’elenco
di cui all’articolo 11, paragrafo 1;
Motivazione
Come per il principio di non discriminazione, per garantire condizioni di concorrenza
uniformi, tutti i produttori devono poter ricevere un quantitativo comparabile di quote
gratuite basato su target di efficienza (ad es. un parametro di riferimento) quando aprono
nuovi impianti o incrementano la capacità di quelli esistenti. La proposta della Commissione
limita invece l’assegnazione gratuita al primo caso.
Il presente emendamento propugna la chiusura di impianti obsoleti e inefficienti e il
trasferimento della produzione a strutture moderne centralizzate in grado di sfruttare le
economie di scala per ammortizzare i forti investimenti necessari.
Emendamento 13
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera t
Testo della Commissione
Emendamento
(t) “impianto di combustione”, l’unità
tecnica permanente in cui sono ossidati
combustibili che producono energia
termica, energia meccanica o entrambe e
sono svolte altre attività direttamente
connesse, compreso il lavaggio dei gas di
scarico;
(t) “impianto di combustione”, l’unità
tecnica permanente in cui sono ossidati
combustibili che producono energia
termica, energia meccanica o entrambe e
sono svolte altre attività direttamente
connesse, compreso il lavaggio dei gas di
scarico. Le operazioni di riciclo quali
definite dall’allegato II B della direttiva
91/156/CEE non rientrano tuttavia nella
definizione di “impianto di combustione";
Motivazione
Una delle finalità del pacchetto legislativo UE sul clima è di favorire il riciclaggio. Ha
RR\747827IT.doc
175/234
PE407.778v02-00
IT
dunque poco senso includere le operazioni di riciclo in un sistema che finisce per
penalizzarle.
Emendamento 14
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera u bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(u bis) “riduzione temporanea delle
emissioni certificate” o “tCER”, unità
rilasciata a seguito delle attività nel
quadro di un progetto di forestazione o
riforestazione e che scadono nel periodo
di impegno successivo a quello durante il
quale è stata emessa, in applicazione
dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e
delle decisioni afferenti alla convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (CNUCC) e allo
stesso protocollo di Kyoto;
Motivazione
Il rischio di non permanenza nelle foreste è trattato nella procedura CDM mediante la
creazione di crediti temporanei. Le relative modalità sono state fissate nel 2003 in occasione
della conferenza delle parti di Milano (Decisione 19/CP.9).
Emendamento 15
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera u ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(u ter) “settori esposti ad un rischio
elevato di rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio”, i settori determinati secondo
i criteri di cui all’articolo 10 bis,
paragrafo 9;
PE407.778v02-00
IT
176/234
RR\747827IT.doc
Motivazione
Chiarimento sui settori esposti facendo riferimento ai criteri dell’articolo 10 bis e
all’Allegato I bis (nuovo).
Emendamento 16
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Per gli impianti che sono inseriti nel
sistema comunitario di scambio solo a
partire dal 2013, gli Stati membri
assicurano che i gestori di tali impianti
possano presentare all’autorità competente
responsabile i dati sulle emissioni
verificate in maniera indipendente affinché
queste possano essere considerate per
determinare il quantitativo di quote da
rilasciare.
2. Per gli impianti che sono inseriti nel
sistema comunitario di scambio solo a
partire dal 2013, gli Stati membri
assicurano che i gestori di tali impianti
presentino all’autorità competente
responsabile i dati sulle emissioni
debitamente giustificate e verificate in
maniera indipendente affinché queste
possano essere considerate per determinare
il quantitativo di quote da rilasciare.
Motivazione
Se si intende tener conto dei suddetti dati per determinare il quantitativo di quote da
rilasciare, occorre prevederne l'obbligatorietà.
Emendamento 17
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
3. Almeno il 20 % degli introiti provenienti
dalla vendita all'asta delle quote di cui al
paragrafo 2, comprese tutte le entrate
connesse alle aste di cui alla lettera b), è
utilizzato al fine di:
3. Almeno il 50 % degli introiti provenienti
dalla vendita all'asta delle quote di cui al
paragrafo 2, comprese tutte le entrate
connesse alle aste di cui alla lettera b), è
utilizzato al fine di:
RR\747827IT.doc
177/234
PE407.778v02-00
IT
Motivazione
La vendita all’asta delle quote deve portare a un trasferimento di risorse finanziarie dalle
industrie inquinanti ad attività che sviluppano energie rinnovabili e che favoriscono lo
stoccaggio o evitano il rilascio di carbonio.
Il processo di certificazione che rispetta i sei criteri di Helsinki per lo sviluppo sostenibile, in
particolare il sesto criterio che tratta dei benefici socioeconomici, deve rappresentare la
condizione principale per proseguire lo sfruttamento delle foreste tropicali.
Nell'Unione europea il settore della silvicoltura e del legno compensa fra il 10 e il 20% delle
emissioni di gas a effetto serra.
Emendamento 18
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto
serra, anche contribuendo al Fondo globale
per l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili, favorire l’adattamento agli
impatti dei cambiamenti climatici e
finanziare attività di ricerca e sviluppo
volte all’abbattimento delle emissioni e
all’adattamento, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate
nell’ambito del Piano strategico europeo
per le tecnologie energetiche;
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto
serra, anche contribuendo al Fondo globale
per l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili, favorire l’adattamento agli
impatti dei cambiamenti climatici e
finanziare attività di ricerca e sviluppo dei
settori che rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva ai fini
dell’abbattimento delle emissioni e
dell’adattamento, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate
nell’ambito del Piano strategico europeo
per le tecnologie energetiche e delle
piattaforme tecnologiche europee;
Motivazione
Poiché uno dei presupposti del sistema comunitario è che gli impianti che rientrano nel suo
ambito di applicazione possano dare un notevole contributo agli obiettivi UE di abbattimento
delle emissioni, gli introiti derivanti dalla vendita delle quote vanno destinati a tali obiettivi.
Le Piattaforme tecnologiche europee sono un valido strumento, che merita di essere
rafforzato.
Emendamento 19
PE407.778v02-00
IT
178/234
RR\747827IT.doc
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) incentivare la cattura e lo stoccaggio
geologico dei gas a effetto serra, in
particolare quelli emessi dalle centrali
elettriche a carbone;
(c) incentivare la cattura e lo stoccaggio
geologico dei gas a effetto serra;
Motivazione
Poiché uno dei presupposti del sistema comunitario è che gli impianti che rientrano nel suo
ambito di applicazione possano dare un notevole contributo agli obiettivi UE di abbattimento
delle emissioni, gli introiti derivanti dalla vendita delle quote vanno destinati a tali obiettivi.
Le Piattaforme tecnologiche europee sono un valido strumento, che merita di essere
rafforzato.
Emendamento 20
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
(d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione, soprattutto nei paesi meno
sviluppati;
(d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione, soprattutto nei paesi meno
sviluppati, in particolare favorendo lo
sviluppo della certificazione e altre misure
degli Stati membri o delle loro regioni
finalizzate a migliorare il contributo delle
foreste e degli usi del legno alla lotta
contro il riscaldamento del pianeta e i
cambiamenti climatici, preservando le
altre funzioni della foresta;
Motivazione
La vendita all’asta delle quote deve portare a un trasferimento di risorse finanziarie dalle
industrie inquinanti ad attività che sviluppano energie rinnovabili e che favoriscono lo
stoccaggio o evitano il rilascio di carbonio.
Il processo di certificazione che rispetta i sei criteri di Helsinki per lo sviluppo sostenibile, in
particolare il sesto criterio che tratta dei benefici socioeconomici, deve rappresentare la
RR\747827IT.doc
179/234
PE407.778v02-00
IT
condizione principale per proseguire lo sfruttamento delle foreste tropicali.
Nell'Unione europea il settore della silvicoltura e del legno compensa fra il 10 e il 20% delle
emissioni di gas a effetto serra.
Emendamento 21
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(g bis) finanziare la ricerca e lo sviluppo
in materia di efficienza energetica e
tecnologie ecologiche nei settori che
rientrano nel campo di applicazione della
presente direttiva;
Motivazione
In linea di massima, gli introiti connessi alle aste andrebbero utilizzati per creare i futuri
settori a bassa emissione di carbonio, reinvestendo i fondi nei settori interessati.
Emendamento 22
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Almeno il 50 % degli introiti provenienti
dalla vendita all’asta delle quote, di cui al
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare
riduzioni dei gas ad effetto serra, la
prevenzione della deforestazione e del
degrado e gli adattamenti ai cambiamenti
climatici.
Motivazione
I proventi della vendita all’asta delle quote devono essere utilizzati per la lotta contro i
cambiamenti climatici, in termini sia di mitigazione che di adattamento, nonché per erogare
PE407.778v02-00
IT
180/234
RR\747827IT.doc
sovvenzioni finalizzate a finanziare gli investimenti necessari, specie presso le famiglie a
basso reddito. Almeno la metà degli introiti deve essere riservata per finanziare interventi di
mitigazione, adattamento e prevenzione della deforestazione e del degrado nei paesi in via di
sviluppo.
Emendamento 23
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Nella relazione che gli Stati membri
sono tenuti a presentare a norma della
decisione n. 280/2004/CE essi comunicano
informazioni sull’utilizzo degli introiti
destinati a ciascuna delle finalità descritte.
4. Nella relazione che gli Stati membri
sono tenuti a presentare a norma della
decisione n. 280/2004/CE essi comunicano
informazioni sull’utilizzo degli introiti
destinati a ciascuna delle finalità descritte,
con particolare riferimento alle questioni
relative al mercato interno, agli aiuti di
Stato e alla concorrenza.
La Commissione riferisce ogni anno al
Parlamento europeo sull'utilizzo degli
introiti, con particolare riferimento agli
effetti sul mercato interno, gli aiuti di
Stato e la concorrenza.
Emendamento 24
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Entro il 31 dicembre 2010 la
Commissione adotta un regolamento sui
tempi, sulla gestione e su altri aspetti
riguardanti la vendita all’asta delle quote
per garantire che le aste si svolgano in
maniera aperta, trasparente e non
discriminatoria. Le aste sono concepite per
garantire che i gestori, ed in particolare le
piccole e medie imprese che ricadono nel
sistema comunitario, vi abbiano pieno
5. Entro il 31 dicembre 2009 la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione
analitica di valutazione sui tempi, sulla
gestione e su altri aspetti riguardanti la
vendita all’asta delle quote, compresa, se
del caso, una proposta di direttiva. La
proposta è volta a garantire che le aste si
svolgano in maniera aperta, trasparente e
non discriminatoria. Le aste sono concepite
RR\747827IT.doc
181/234
PE407.778v02-00
IT
accesso e che altri partecipanti non ne
alterino il funzionamento. Tale misura,
atta a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva integrandola, è
adottata conformemente alla procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo [23, paragrafo 3].
per garantire che i gestori, ed in particolare
le piccole e medie imprese che ricadono
nel sistema comunitario, vi abbiano pieno
accesso e che altri partecipanti non ne
alterino il funzionamento o gli obiettivi
legati al cambiamento climatico che ne
giustificano l'adozione. La proposta deve
essere, pertanto, sufficientemente
dettagliata, tra l'altro per quanto riguarda
i tempi e la frequenza delle aste negli Stati
membri, e adeguatamente strutturata
nonché affrontare le probabili
ripercussioni delle aste, in particolare per
quanto riguarda:
– manovre speculative,
– effetti transfrontalieri della
concorrenza,
– effetti transettoriali,
– competitività delle imprese e delle
industrie europee, in particolare delle
piccole e medie imprese,
– spinte inflazionistiche e
– effetti socioeconomici.
Il funzionamento pratico di un'asta è una
componente essenziale della proposta
rivista concernente il sistema ETS dell'UE
ed è quindi soggetta alla procedura di
codecisione.
Motivazione
La Commissione propone di trattare in comitatologia un elemento fondamentale del sistema
ETS riveduto. Sarebbe stato preferibile che la Commissione avesse presentato una proposta
da sottoporre a codecisione, ma in mancanza di ciò, occorre stabilire dei criteri che la
Commissione deve rispettare nella sua decisione sui metodi di messa all'asta.
Emendamento 25
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 1
PE407.778v02-00
IT
182/234
RR\747827IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
1. La Commissione adotta, entro il 30
giugno 2011, modalità di applicazione
comunitarie interamente armonizzate per
l’assegnazione armonizzata delle quote di
cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.
1. Entro il 30 giugno 2011, sono adottate
modalità comunitarie interamente
armonizzate per l’assegnazione delle quote
di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.
Emendamento 26
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Tali misure, volte a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo
3.
Emendamento
soppresso
Emendamento 27
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
3. Le misure citate al primo comma
garantiscono, nella misura del possibile,
che l’assegnazione avvenga in modo da
incentivare tecniche efficienti sotto il
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi
e dei processi di produzione alternativi più
efficienti, della possibilità di utilizzare la
biomassa e le tecniche di cattura e
stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo
da non incentivare l’incremento delle
emissioni. Non vengono assegnate quote
gratuite agli impianti di produzione di
3. Le misure citate al primo comma
garantiscono, fra l’altro alla luce delle
emissioni di processo, che l’assegnazione
avvenga in modo da incentivare tecniche
efficienti sotto il profilo energetico e delle
emissioni di gas serra e riduzioni delle
emissioni, utilizzando parametri settoriali
e tenendo conto delle tecniche, dei prodotti
sostitutivi e dei processi di produzione
alternativi più efficienti, della possibilità di
utilizzare la biomassa, la cogenerazione e
le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a
effetto serra in ciascun settore, e in modo
da non incentivare l’incremento delle
RR\747827IT.doc
183/234
PE407.778v02-00
IT
elettricità.
emissioni. Non vengono assegnate quote
gratuite agli impianti di produzione di
elettricità, fatta eccezione per quella
prodotta con gas di scarico da processi
industriali e destinata all’autoconsumo
del gestore dell’impianto, nel qual caso
l’assegnazione a favore di tale gestore
viene effettuata secondo i parametri
settoriali concordati per questi processi di
produzione.
La Commissione garantisce che nessun
costo superfluo sia trasferito al
consumatore finale.
Motivazione
Il sistema delle aste comporta notevoli rischi di danno economico alle industrie
manifatturiere senza apportare benefici ambientali, visto che questi ultimi dipendono
esclusivamente dal rispetto degli obiettivi di riduzione. Essa va pertanto introdotto solo
previa armonizzazione globale mediante un accordo internazionale oppure se accompagnato
da un idoneo meccanismo di adeguamento all’importazione (border adjustment mechanism).
Definendo un benchmark corrispondente alla migliore tecnica disponibile si ottiene lo stesso
incentivo economico a ridurre le emissioni grazie all’abbandono dei processi di produzione
inefficienti e all'adozione degli standard tecnici più elevati.
L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la generazione di elettricità
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2.
L’elettricità prodotta in queste particolari condizioni deve essere esclusa dalle aste ed essere
soggetta alla stessa metodologia di assegnazione adottata per gli impianti che generano tali
gas. Ciò corrisponde sostanzialmente al contenuto del punto 92 della Comunicazione della
Commissione COM(2008)830.
Emendamento 28
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 1
Testo della Commissione
4. Al momento della conclusione di un
accordo internazionale sui cambiamenti
climatici da parte della Comunità, che
comporti riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra
comparabili a quelle fissate dalla
Comunità, la Commissione rivede le
PE407.778v02-00
IT
Emendamento
4. Al momento della conclusione di un
accordo internazionale e/o di accordi
internazionali settoriali sui cambiamenti
climatici da parte della Comunità, che
comporti riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra
comparabili a quelle fissate dalla
184/234
RR\747827IT.doc
misure summenzionate affinché
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito
avvenga unicamente se è pienamente
giustificata a norma dell’accordo
internazionale.
Comunità, la Commissione rivede le
misure summenzionate affinché
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito
avvenga unicamente se è pienamente
giustificata a norma dell’accordo
internazionale.
Il mandato conferito alla Commissione
per negoziare accordi internazionali è
basato su dettagliate valutazioni delle
potenziali conseguenze per le imprese con
sede nell'Unione europea ed è conforme
ai criteri enunciati nell'Allegato I bis.
Motivazione
La Commissione deve concentrarsi sul raggiungimento di accordi internazionali settoriali
precisi in termini quantitativi e verificabili. È l’unico modo per evitare la rilocalizzazione
delle emissioni e la concorrenza sleale a danno delle industrie UE.
Emendamento 29
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3 – comma 6
Testo della Commissione
Emendamento
Non sono assegnate quote a titolo gratuito
ai nuovi entranti per la produzione di
energia elettrica.
Non sono assegnate quote a titolo gratuito
ai nuovi entranti per la produzione di
energia elettrica, fatta eccezione per quella
prodotta con gas di scarico da processi
industriali e destinata all’autoconsumo
del gestore dell’impianto, nel qual caso
l’assegnazione a favore di tale gestore
viene effettuata secondo i parametri
settoriali concordati per i relativi processi
di produzione.
Motivazione
L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la generazione di elettricità
contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2.
L’elettricità prodotta in queste particolari condizioni deve essere esclusa dalle aste ed essere
soggetta alla stessa metodologia di assegnazione adottata per gli impianti che generano tali
gas. Ciò corrisponde sostanzialmente al contenuto del punto 92 della Comunicazione della
RR\747827IT.doc
185/234
PE407.778v02-00
IT
Commissione COM(2008)830.
Emendamento 30
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3 – comma 6
Testo della Commissione
Emendamento
Non sono assegnate quote a titolo gratuito
ai nuovi entranti per la produzione di
energia elettrica.
Non sono assegnate quote a titolo gratuito
ai nuovi entranti per la produzione di
energia elettrica, fatta eccezione per quella
prodotta dai gas di scarico provenienti dai
processi di produzione industriali.
Qualora un gas di scarico proveniente da
un processo produttivo sia utilizzato come
combustibile, le quote sono assegnate al
gestore dell'impianto che emette il gas di
scarico, sulla base degli stessi principi di
assegnazione applicati a tale impianto.
Motivazione
L’emendamento è conseguente al precedente emendamento all’articolo 10 bis, paragrafo 1.
Emendamento 31
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione
Emendamento
7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il
quantitativo di quote assegnate a titolo
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del
presente articolo [nonché del paragrafo 2
dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80 %
del quantitativo determinato secondo le
modalità di cui al paragrafo 1 e
successivamente le quote assegnate a titolo
gratuito diminuiscono ogni anno di un
importo uguale fino a scomparire nel 2020.
7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il
quantitativo di quote assegnate a titolo
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del
presente articolo [nonché del paragrafo 2
dell’articolo 3 quater] corrisponde al
quantitativo determinato secondo le
modalità di cui al paragrafo 1, tenendo
conto, se del caso, dell'esito dei negoziati
internazionali, e successivamente le quote
assegnate a titolo gratuito diminuiscono
ogni anno di un importo uguale fino a
PE407.778v02-00
IT
186/234
RR\747827IT.doc
scomparire nel 2020.
Emendamento 32
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione
Emendamento
8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino
al 2020, agli impianti che operano in
settori esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni sono
assegnate quote a titolo gratuito per un
importo che può raggiungere il 100% del
quantitativo determinato a norma dei
paragrafi da 2 a 6.
8. Per quanto riguarda l'articolo 10 ter,
nel 2013 e in ogni anno successivo, le
quote assegnate a titolo gratuito agli
impianti che operano in settori esposti a un
rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni sono pari al 100% del
quantitativo determinato a norma dei
paragrafi da 2 a 6.
Motivazione
L’efficacia di un sistema di scambi per la riduzione delle emissioni dipende unicamente dal
numero di quote presenti nel sistema. Le modalità con cui tali quote finiscono per essere
assegnate – mediante aste o con riferimento a parametri – non incidono sul volume totale
delle quote e dunque neanche sugli effetti ambientali perseguiti dal sistema. In termini di
riduzione delle emissioni, l’assegnazione gratuita è pertanto di pari efficacia rispetto alle
aste e comporta costi inferiori per l’economia.
Emendamento 33
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 9
Testo della Commissione
Emendamento
9. Entro il 30 giugno 2010, e
successivamente ogni tre anni, la
Commissione determina i settori di cui al
paragrafo 8.
9. Entro il 30 gennaio 2010, e
successivamente ogni quattro anni, la
Commissione determina i settori di cui al
paragrafo 8.
Motivazione
Si dovrebbe decidere quanto prima quali siano i settori vulnerabili alla rilocalizzazione delle
RR\747827IT.doc
187/234
PE407.778v02-00
IT
emissioni di carbonio e le azioni opportune. Una riassegnazione dei settori interessati ogni
tre anni comporterà un'inutile incertezza che va a scapito degli investimenti.
Emendamento 34
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione presenta al Parlamento e
al Consiglio una proposta relativa ai
settori di cui al paragrafo 8. Sono
consultate tutte le parti sociali interessate.
Motivazione
L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto
nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la
massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione.
I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale.
Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di
implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini
di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la
loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza.
Emendamento 35
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 9
Testo della Commissione
Tale misura, atta a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva
integrandola, è adottata conformemente
alla procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo
3].
PE407.778v02-00
IT
Emendamento
soppresso
188/234
RR\747827IT.doc
Motivazione
L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto
nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la
massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione.
I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale.
Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di
implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini
di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la
loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza.
Emendamento 36
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva /87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Ogni anno, sulla base dei nuovi dati di
mercato, i settori non inclusi nell'allegato
I possono chiedere alla Commissione di
riesaminare la loro esposizione alla
rilocalizzazione del carbonio.
Emendamento 37
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
Nel determinare i settori di cui al primo
comma, la Commissione tiene conto della
misura in cui il settore o il sotto-settore
interessato è in grado di trasferire il costo
delle quote necessarie sui prezzi dei
prodotti senza che ciò comporti la perdita
di una quota importante di mercato a
vantaggio di impianti meno efficienti in
termini di emissioni di carbonio stabiliti al
di fuori del territorio comunitario e a tal
Nel determinare i settori di cui al
paragrafo 8, la Commissione tiene conto
della misura in cui il settore o il sottosettore interessato è in grado di trasferire il
costo delle quote necessarie sui prezzi dei
prodotti senza che ciò comporti una
perdita di quote di mercato, di redditività o
di opportunità d'investimento a vantaggio
dello stesso settore o sotto-settore di paesi
terzi che non impongono vincoli
RR\747827IT.doc
189/234
PE407.778v02-00
IT
comparabili sulle emissioni. La
Commissione tiene conto, fra l'altro, dei
seguenti criteri:
fine considera i seguenti elementi:
Motivazione
Per garantire la certezza giuridica ed economica, il periodo di tempo previsto dovrebbe
essere esteso a cinque anni e la data della prima valutazione anticipata al 30 giugno 2009. È
molto difficile prevedere l'impatto che il sistema ETS rivisto avrà sui settori produttivi
dell'UE da esso contemplati. Qualora dalle informazioni del mercato emerga che un settore
fino a quel momento ritenuto soggetto alla rilocalizzazione delle emissioni non presenta tale
rischio, è opportuno poter intervenire senza dover aspettare il successivo esame dopo cinque
anni. L'emendamento garantisce che si tenga conto della futura struttura del mercato,
dell'intensità di carbonio e dei costi di trasporto dei prodotti (un fattore chiave per l'intera
questione della rilocalizzazione).
Emendamento 38
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) la misura in cui la messa all’asta delle
quote potrebbe far aumentare
sensibilmente i costi di produzione;
(a) la misura in cui la messa all'asta delle
quote potrebbe far aumentare
sensibilmente i costi di produzione nelle
industrie con elevate emissioni di CO2 per
unità di vendita;
Motivazione
Per garantire la certezza giuridica ed economica, il periodo di tempo previsto dovrebbe
essere esteso a cinque anni e la data della prima valutazione anticipata al 30 giugno 2009. È
molto difficile prevedere l'impatto che il sistema ETS rivisto avrà sui settori produttivi
dell'UE da esso contemplati. Qualora dalle informazioni del mercato emerga che un settore
fino a quel momento ritenuto soggetto alla rilocalizzazione delle emissioni non presenta tale
rischio, è opportuno poter intervenire senza dover aspettare il successivo esame dopo cinque
anni. L'emendamento garantisce che si tenga conto della futura struttura del mercato,
dell'intensità di carbonio e dei costi di trasporto dei prodotti (un fattore chiave per l'intera
questione della rilocalizzazione).
Emendamento 39
PE407.778v02-00
IT
190/234
RR\747827IT.doc
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) la misura in cui i singoli impianti del
settore interessato sono in grado di ridurre i
livelli di emissione, ad esempio applicando
le tecniche più efficienti;
(b) la misura in cui i singoli impianti del
settore interessato sono in grado di ridurre i
livelli di emissione, ad esempio applicando
le tecniche più efficienti, a un costo
d’investimento che non comporti
significative perdite di competitività e/o
quote di mercato a vantaggio di impianti
situati in paesi terzi non soggetti a vincoli
equivalenti sulle emissioni di CO2.
Motivazione
L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto
nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la
massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione.
I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale.
Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di
implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini
di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la
loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza.
Emendamento 40
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) la struttura del mercato, il mercato
rilevante in termini geografici e di prodotti,
l’esposizione dei settori alla concorrenza
internazionale;
(c) la struttura del mercato, sia quella
attuale che quella stimata per il futuro, il
mercato rilevante in termini geografici e di
prodotti, la rilevanza occupazionale ed
economica, l’esposizione dei settori alla
concorrenza internazionale e ai prezzi
globali e i costi di trasporto, compresi i
costi diretti ed indiretti del CO2;
RR\747827IT.doc
191/234
PE407.778v02-00
IT
Motivazione
L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto
nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la
massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione.
I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale.
Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di
implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini
di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la
loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza.
Emendamento 41
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
(d) gli effetti delle politiche già in atto in
materia di cambiamenti climatici e di
energia o che si prevede saranno messe in
atto al di fuori dell’UE nei settori
interessati.
(d) gli effetti delle politiche già in atto in
materia di cambiamenti climatici e di
energia o che si prevede saranno messe in
atto al di fuori dell’UE nei settori
interessati e il loro impatto sulla
competitività dei settori interessati dal
sistema ETS dell'UE.
Motivazione
L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto
nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la
massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione.
I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale.
Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di
implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini
di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la
loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza.
PE407.778v02-00
IT
192/234
RR\747827IT.doc
Emendamento 42
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis - paragrafo 9 - comma 3 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(d bis) gli impatti diretti e indiretti del
previsto aumento dei prezzi dell'energia e
di talune materie prime risultante dalla
politica climatica;
Emendamento 43
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis - paragrafo 9 - comma 3 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(d ter) gli effetti sociali collaterali del
trasferimento dei costi al consumatore
finale.
Emendamento 44
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 4
Testo della Commissione
Emendamento
Al fine di valutare se l’incremento dei costi
derivante dall’applicazione del sistema
comunitario possa essere trasferito, è
possibile utilizzare anche stime delle
mancate vendite conseguenti all’aumento
del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla
redditività degli impianti interessati.
Al fine di valutare se l’incremento dei costi
derivante dall’applicazione del sistema
comunitario possa essere trasferito, è
possibile utilizzare anche stime delle
mancate vendite conseguenti al prezzo del
carbonio o dell’impatto sulla redditività dei
settori interessati.
RR\747827IT.doc
193/234
PE407.778v02-00
IT
Motivazione
Per garantire la certezza giuridica ed economica, il periodo di tempo previsto dovrebbe
essere esteso a cinque anni e la data della prima valutazione anticipata al 30 giugno 2009. È
molto difficile prevedere l'impatto che il sistema ETS rivisto avrà sui settori produttivi
dell'UE da esso contemplati. Qualora dalle informazioni del mercato emerga che un settore
fino a quel momento ritenuto soggetto alla rilocalizzazione delle emissioni non presenta tale
rischio, è opportuno poter intervenire senza dover aspettare il successivo esame dopo cinque
anni. L'emendamento garantisce che si tenga conto della futura struttura del mercato,
dell'intensità di carbonio e dei costi di trasporto dei prodotti (un fattore chiave per l'intera
questione della rilocalizzazione).
Emendamento 45
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito
dei negoziati internazionali, della misura in
cui questi garantiscono riduzioni delle
emissioni globali di gas a effetto serra e
previa consultazione di tutte le parti
sociali interessate, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione analitica nella
quale valuta la situazione dei settori e
sotto-settori ad alta intensità energetica
considerati esposti ad un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio. La relazione è corredata delle
eventuali proposte ritenute opportune, che
possono comprendere:
Entro gennaio 2010, sulla scorta dell’esito
dei negoziati internazionali e della misura
in cui il risultato è conforme ai criteri di
cui all’Allegato I bis, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una proposta per i settori e sottosettori che devono essere considerati a
rischio di rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio. Tali settori e sotto-settori sono
individuati d'intesa con le parti sociali, i
soggetti interessati, il Parlamento europeo
e il Consiglio, tenendo conto della
eventuale impossibilità di concludere un
accordo internazionale con riduzioni
obbligatorie di emissioni di carbonio.
Motivazione
Le date vanno anticipate per garantire certezza previsionale alle industrie esposte al carbon
leakage.
Se ci sarà un accordo internazionale, i suoi obiettivi devono essere quantificati e verificabili e
portare a riduzioni delle emissioni equivalenti a quelle proposte dalla Commissione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere consultati ed esprimere il loro parere
conforme sulla proposta della Commissione. L’individuazione dei settori e sotto-settori
esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va effettuata d’intesa con le parti
PE407.778v02-00
IT
194/234
RR\747827IT.doc
interessate.
Emendamento 46
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Quando si esaminano le misure più
opportune da adottare si tiene conto anche
di eventuali accordi settoriali vincolanti
che garantiscano riduzioni delle emissioni
globali dell’entità necessaria per
combattere efficacemente i cambiamenti
climatici e che siano controllabili,
verificabili e soggette a disposizioni
obbligatorie in materia di controllo
dell’applicazione.
Quando si esaminano le misure più
opportune da adottare e si determinano i
settori esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni, ai sensi
dell'articolo 10 bis, paragrafi 8 e 9, sono
determinanti gli accordi settoriali
vincolanti che garantiscano riduzioni delle
emissioni globali dell’entità necessaria per
combattere efficacemente i cambiamenti
climatici e che siano controllabili,
verificabili e soggette a disposizioni
obbligatorie in materia di controllo
dell’applicazione.
Emendamento 47
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Gli impianti che cessano l'attività non
ricevono altre quote a titolo gratuito.
RR\747827IT.doc
Emendamento
Gli impianti che cessano l’attività non
ricevono altre quote a titolo gratuito e
restituiscono eventuali quote rimanenti, o
un importo equivalente, alle autorità
competenti. La Commissione monitora
l'attuazione a livello nazionale e
garantisce che siano applicate
correttamente le norme in materia di aiuti
di Stato e concorrenza, in particolare per
impedire abusi di posizione dominante. A
tal fine, la Commissione pubblica, ogni
tre mesi, il prezzo al consumatore finale di
prodotti energetici, disaggregati per
impresa, settore e Stato membro. La
195/234
PE407.778v02-00
IT
componente del sistema ETS dell'UE nel
prezzo al consumatore finale è individuata
e indicata separatamente nella
pubblicazione dei prezzi da parte della
Commissione.
Emendamento 48
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. Fino all'entrata in vigore di un futuro
accordo internazionale sui cambiamenti
climatici e prima dell'applicazione
dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, si
applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente
articolo.
Emendamento
1. Fino all’entrata in vigore di un futuro
accordo internazionale o di un eventuale
accordo settoriale internazionale sui
cambiamenti climatici e prima
dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafi
3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del
presente articolo. I crediti CDM e JT
derivanti da progetti in settori esposti a
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio sono esclusi tuttavia
dall'applicazione del suddetto articolo.
Emendamento 49
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione
Emendamento
7. Una volta concluso un accordo
internazionale sui cambiamenti climatici,
nell’ambito del sistema comunitario sono
accettate solo le CER derivanti da progetti
realizzati nei paesi terzi che hanno
ratificato l’accordo.
7. Una volta concluso un accordo
internazionale o un accordo settoriale
internazionale sui cambiamenti climatici,
nell’ambito del sistema ETS dell'UE sono
accettate solo le CER derivanti da progetti
realizzati nei paesi terzi che hanno
ratificato l’accordo.
PE407.778v02-00
IT
196/234
RR\747827IT.doc
Emendamento 50
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
La Comunità e gli Stati membri
autorizzano le attività di progetto solo
quando tutti i partecipanti al progetto
hanno sede in un paese che ha concluso
l’accordo internazionale relativo a tali
progetti o in un paese o entità sub-federale
o regionale connessi al sistema comunitario
di scambio delle quote di emissione a
norma dell’articolo 25.
La Comunità e gli Stati membri
autorizzano le attività di progetto solo
quando tutti i partecipanti al progetto
hanno sede in un paese che ha concluso
l’accordo internazionale relativo a tali
progetti o in un paese o entità sub-federale
o regionale connessi al sistema comunitario
di scambio delle quote di emissione a
norma dell’articolo 25. I crediti CDM e JT
derivanti da progetti in settori esposti a
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio sono esclusi dall'applicazione
del presente paragrafo.
Emendamento 51
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La Commissione adotta un regolamento
sul monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti
le attività, per le attività che figurano
nell’allegato I, ispirandosi ai principi di
monitoraggio e comunicazione delle
emissioni definiti nell’allegato IV e
specificando, nelle prescrizioni relative al
monitoraggio e alla comunicazione delle
emissioni, il potenziale di riscaldamento
globale di ciascun gas a effetto serra
considerato.
1. La Commissione adotta, entro il 31
dicembre 2011, un regolamento sul
monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti
le attività, per le attività che figurano
nell’allegato I, ispirandosi ai principi di
monitoraggio e comunicazione delle
emissioni definiti nell’allegato IV e
specificando, nelle prescrizioni relative al
monitoraggio e alla comunicazione delle
emissioni, il potenziale di riscaldamento
globale di ciascun gas a effetto serra
considerato.
RR\747827IT.doc
197/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 52
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il regolamento può tener conto dei dati
scientifici più accurati e aggiornati
disponibili, in particolare quelli forniti
dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori
l’obbligo di comunicare le emissioni
derivanti dalla produzione di beni da parte
di industrie ad alta intensità energetica che
possono essere esposte a concorrenza
internazionale e di fare in modo che tali
informazioni siano verificate in maniera
indipendente.
2. Il regolamento tiene conto dei dati
scientifici più accurati e aggiornati
disponibili, in particolare quelli forniti
dall’IPCC, e impone altresì ai gestori
l’obbligo di comunicare le emissioni
derivanti dalla produzione di beni da parte
di industrie ad alta intensità energetica che
possono essere esposte a concorrenza
internazionale e di fare in modo che tali
informazioni siano verificate in maniera
indipendente. Il regolamento impone
altresì tale obbligo alle istituzioni
finanziarie interessate dallo scambio di
emissioni.
Tali obblighi possono comprendere la
comunicazione delle emissioni prodotte
dagli impianti di produzione di elettricità
che ricadono nel sistema comunitario e
connesse alla produzione dei beni
summenzionati.
Tali obblighi comprendono la
comunicazione delle emissioni prodotte
dagli impianti di produzione di elettricità
che ricadono nel sistema comunitario e
connesse alla produzione dei beni
summenzionati.
Emendamento 53
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Dopo l'approvazione della presente
direttiva la Commissione elabora con
periodicità biennale una relazione che
valuti in che modo l’attuazione degli
impegni degli Stati membri qi sensi della
presente direttiva abbia influenzato la
concorrenza a livello nazionale,
comunitario e internazionale.
PE407.778v02-00
IT
198/234
RR\747827IT.doc
Emendamento 54
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15 – lettera b – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione adotta un regolamento
per la verifica delle comunicazioni delle
emissioni e per l'accreditamento dei
verificatori, nel quale specifica le
condizioni per l'accreditamento, il
riconoscimento reciproco e la revoca
dell'accreditamento dei verificatori, e per
l'eventuale supervisione e valutazione inter
pares.
La Commissione, entro il 30 giugno 2010,
adotta un regolamento per la verifica delle
comunicazioni delle emissioni e per
l’accreditamento dei verificatori, nel quale
specifica le condizioni per
l’accreditamento, il riconoscimento
reciproco e la revoca dell’accreditamento
dei verificatori, e per l’eventuale
supervisione e valutazione inter pares.
Emendamento 55
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Oltre all’inclusione di attività e gas
prevista dall’articolo 24, la Commissione
può adottare misure di applicazione per il
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le
emissioni al di fuori del sistema
comunitario.
1. Oltre all’inclusione di attività e gas
prevista dall’articolo 24, la Commissione
può adottare misure di applicazione per il
rilascio di quote riguardanti progetti gestiti
dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le
emissioni al di fuori del sistema
comunitario. La Commissione esclude i
crediti CDM e JT derivanti da progetti in
settori esposti a rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio.
Emendamento 56
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – alinea
RR\747827IT.doc
199/234
PE407.778v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri possono escludere dal
sistema comunitario gli impianti di
combustione con una potenza termica
nominale inferiore a 25 MW, che in
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno
comunicato all’autorità competente
emissioni per un valore inferiore a 10.000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, e ai quali si
applicano misure finalizzate ad ottenere un
contributo equivalente alle riduzioni delle
emissioni, a condizione che gli Stati
membri interessati:
1. Gli Stati membri possono escludere dal
sistema comunitario gli impianti di
combustione con una potenza termica
nominale inferiore a 50 MW, che in
ciascuno dei 3 anni precedenti hanno
comunicato all’autorità competente
emissioni per un valore inferiore a 25.000
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni di biossido di carbonio che
vengono inevitabilmente prodotte a
partire da materie prime e le emissioni da
biomassa, e ai quali si applicano misure
finalizzate ad ottenere un contributo
equivalente alle riduzioni delle emissioni, a
condizione che gli Stati membri interessati:
Motivazione
Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi
amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti
dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure
equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che
assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate.
Emendamento 57
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) confermino l’applicazione di modalità
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli
impianti interessati emettono 10 000 o più
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
(b) confermino l’applicazione di modalità
di monitoraggio finalizzate a valutare se gli
impianti interessati emettono 25.000 o più
tonnellate di CO2 equivalente, escluse le
emissioni di biossido di carbonio che
vengono inevitabilmente prodotte a
partire da materie prime e le emissioni da
biomassa, in ogni anno civile;
Motivazione
Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi
amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti
PE407.778v02-00
IT
200/234
RR\747827IT.doc
dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure
equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che
assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate.
Emendamento 58
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/EC
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) confermino che, qualora un impianto
emetta 10.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni da
biomassa, in un determinato anno civile o
non siano più applicate misure equivalenti,
l’impianto rientra nuovamente nel sistema
comunitario;
(c) confermino che, qualora un impianto
emetta 25.000 o più tonnellate di CO2
equivalente, escluse le emissioni di
biossido di carbonio inevitabilmente
prodotte a partire da materie prime e le
emissioni da biomassa, in un determinato
anno civile o non siano più applicate
misure equivalenti, l’impianto rientra
nuovamente nel sistema comunitario;
Motivazione
Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi
amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti
dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure
equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che
assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate.
Emendamento 59
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – titolo
Testo della Commissione
Adeguamenti applicabili in caso di
conclusione di un futuro accordo
internazionale sui cambiamenti climatici
RR\747827IT.doc
Emendamento
Adeguamenti applicabili in caso di
conclusione di un futuro accordo
internazionale e/o di accordi settoriali
internazionali sui cambiamenti climatici
201/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 60
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Alla conclusione, da parte della
Comunità, di un accordo internazionale sui
cambiamenti climatici che comporterà,
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra che
risultino superiori ai livelli minimi di
riduzione approvati dal Consiglio europeo,
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
1. Alla conclusione, da parte della
Comunità, di un accordo internazionale e/o
di accordi settoriali internazionali sui
cambiamenti climatici che comporterà,
entro il 2020, riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra che
risultino superiori ai livelli minimi di
riduzione approvati dal Consiglio europeo,
si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
Emendamento 61
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. A decorrere dall’anno successivo alla
conclusione dell’accordo internazionale di
cui al paragrafo 1, il fattore lineare
aumenterà in modo tale che il quantitativo
comunitario di quote per il 2020 sia
inferiore a quello istituito a norma
dell’articolo 9 di una quantità di quote
equivalente alla riduzione complessiva
delle emissioni di gas a effetto serra della
Comunità al di sopra del livello del 20 %
che la Comunità si è impegnata a
conseguire nell’ambito dell’accordo
internazionale moltiplicata per la
percentuale delle riduzioni delle emissioni
complessive di gas a effetto serra del 2020
che il sistema comunitario contribuisce ad
ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis.
2. A decorrere dall’anno successivo alla
conclusione dell’accordo internazionale di
cui al paragrafo 1, la Commissione
presenta al Parlamento e al Consiglio una
proposta legislativa che giustifichi una
ulteriore riduzione del quantitativo
comunitario di quote per il 2020, basata
sul meccanismo del fattore lineare e
tenendo conto della riduzione complessiva
delle emissioni di gas a effetto serra della
Comunità al di sopra del livello del 20 %
che la Comunità si è impegnata a
conseguire nell’ambito dell’accordo
internazionale.
PE407.778v02-00
IT
202/234
RR\747827IT.doc
Motivazione
Le reazioni alla conclusione dei negoziati su un accordo internazionale non dovranno essere
frutto di automatismi, ma formare oggetto di analisi e decisioni politiche.
Emendamento 62
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 28 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o
altri crediti di emissione approvati a norma
del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha
hanno concluso l’accordo internazionale
per un importo massimo corrispondente
alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi
del paragrafo 2.
3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o
altri crediti di emissione, esclusi i crediti
CDM e JT derivanti da settori esposti a
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio, approvati a norma del paragrafo
4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno
concluso l’accordo internazionale per un
importo massimo corrispondente alla metà
delle riduzioni ottenute ai sensi del
paragrafo 2.
Emendamento 63
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 1 bis
Relazione della Commissione
La Commissione presenta una relazione
annuale al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'istituzione e il
funzionamento del sistema ETS dell'UE
riveduto. La prima relazione è presentata
entro il …*.
* Un anno dall’entrata in vigore della presente
direttiva.
RR\747827IT.doc
203/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 64
Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Allegato I bis
Requisiti minimi per gli accordi
internazionali
Un accordo internazionale inteso a
includere le industrie ad alta intensità
energetica esposte al rischio rilevante di
rilocalizzazione del carbonio o un accordo
internazionale settoriale relativo a tali
industrie, per garantire condizioni di
concorrenza eque fra di esse, deve
attenersi almeno ai criteri seguenti:
(i) la partecipazione dei paesi deve
rappresentare una massa critica di
almeno l'85 % della produzione;
(ii) i paesi partecipanti devono avere
obiettivi equivalenti in materia di
emissioni di CO2,
(iii) tutti i paesi partecipanti o i paesi con
obiettivi di emissioni di CO2 non
equivalenti devono imporre sistemi
analoghi di riduzione delle emissioni con
effetto equivalente in settori coperti dal
sistema ETS dell'UE ,
(iv) i materiali concorrenti devono essere
soggetti a restrizioni equivalenti tenendo
conto dei cicli di vita;
(v) deve essere istituito un efficace sistema
internazionale di monitoraggio e verifica.
Motivazione
In linea con l’emendamento all’articolo 10 ter.
PE407.778v02-00
IT
204/234
RR\747827IT.doc
PROCEDURA
Titolo
Scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra
Riferimenti
COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)
Commissione competente per il merito
ENVI
Parere espresso da
Annuncio in Aula
ECON
19.2.2008
Relatore per parere
Nomina
Elisa Ferreira
11.3.2008
Esame in commissione
2.6.2008
Approvazione
9.9.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey,
Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo
Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira,
José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert
Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich
Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt
Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa
Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide
Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz
Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Harald Ettl, Piia-Noora Kauppi, Vladimír Maňka, Gianni Pittella,
Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas
RR\747827IT.doc
16.7.2008
39
1
0
205/234
PE407.778v02-00
IT
22.7.2008
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote
di emissione dei gas a effetto serra
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))
Relatore per parere: Kyriacos Triantaphyllides
BREVE MOTIVAZIONE
Il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (sistema ETS comunitario) è
operativo dal 1° gennaio 2005 e rappresenta uno dei più importanti strumenti della politica
climatica dell'UE, grazie alla possibilità che offre di abbattere le emissioni assolute di gas
serra all'insegna dell'efficienza economica. La direttiva di modifica è stata redatta dalla
Commissione su richiesta del Consiglio europeo, al fine di migliorare la certezza e la
prevedibilità del sistema di scambio delle quote di emissione. La direttiva è volta in
particolare a codificare l'interpretazione di "impianto di combustione" per porre fine
all'applicazione incoerente della direttiva, il cui ambito deve essere esteso ai nuovi settori e
gas per il periodo successivo al 2013. Lo scambio di quote di gas serra riguarda
principalmente i governi nazionali e i raggruppamenti regionali di paesi. A prima vista non
coinvolge direttamente le autorità regionali subnazionali. Si tratta tuttavia di una visione
piuttosto limitata, poiché gli impianti di combustione immessi sul mercato sono
necessariamente situati in una regione di uno Stato membro, ma la loro efficienza in termini
di sforzi di adattamento all'evoluzione delle fonti energetiche e la loro dipendenza da o il
continuo scambio nel mercato dei gas serra avrà un impatto diretto sull'ambiente locale, il suo
sviluppo economico e i relativi livelli di coesione sociale e occupazione.
La proposta della Commissione è molto tecnica e precisa, ed è parte integrante degli accordi
internazionali.
Come ha più volte osservato il commissario Hübner, nell'ambito delle nuove norme e del
periodo di programmazione 2007-2013, la politica europea di sviluppo regionale svolge un
PE407.778v02-00
IT
206/234
RR\747827IT.doc
ruolo importante nel finanziare e favorire un'energia sostenibile, competitiva e sicura. Nel
quadro della politica di coesione si è pensato di incrementare, per il periodo 2007-2013, il già
significativo contributo volto ad affrontare la sfida di garantire fonti energetiche più sicure e
sostenibili. In termini finanziari concreti, "15,2 miliardi del finanziamento della politica di
coesione sono stati stanziati, nell'arco del periodo, a favore di investimenti nelle energie
rinnovabili e nell'efficienza energetica".
Alla luce di questi ingenti finanziamenti, e per consentire alle regioni interessate di
monitorare il rapporto tra gli investimenti effettuati nell'ambito dei fondi strutturali comunitari
e le prestazioni degli impianti di combustione situati nei loro territori che beneficiano di tali
investimenti, il relatore propone che le autorità regionali e le amministrazioni locali
responsabili dei fondi di sviluppo regionale siano informate su:
 le operazioni di scambio effettuate dagli impianti nei rispettivi territori, per consentire
loro di valutare l'impatto della spesa del fondo regionale volta ad aiutare i gestori degli
impianti a convertire la tecnologia utilizzata in fonti pulite e/o rinnovabili.
Il Parlamento ha osservato di recente1 che molte delle regioni dell'Unione, e in particolare
quelle la cui principale fonte di reddito deriva dal turismo, dipendono fortemente dalla
disponibilità di un trasporto aereo a prezzo ridotto per continuare a garantire il successo di
questo vitale settore. Pertanto, paesi come Cipro, Grecia, Malta e le regioni ultraperiferiche
dell'Unione nutrono un interesse nel garantire un giusto equilibrio tra la necessità di assicurare
l'adozione di misure efficaci per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e un trasporto
aereo sostenibile e a prezzi contenuti.
La recente esperienza del primo periodo di scambio ha dimostrato che il prezzo delle
autorizzazioni ad emettere gas serra può variare enormemente, generando incertezza per
quanti prendono in considerazione un investimento in progetti di risparmio energetico o di
energie rinnovabili, riducendo di conseguenza l'attrattiva di tali investimenti. Il nuovo
sistema dovrebbe includere misure volte a scoraggiare la speculazione, che, come sta
avvenendo in altri mercati, dai prodotti alimentari al petrolio, può avere conseguenze molto
dannose.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i
seguenti emendamenti:
1
Cfr. la relazione Sudre sulla strategia per le regioni ultraperiferiche.
RR\747827IT.doc
207/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13
Testo della Commissione
Emendamento
(13) L’impegno supplementare richiesto
all’economia europea impone anche che il
sistema riveduto di scambio delle quote
funzioni con la massima efficienza
economica possibile e secondo condizioni
di assegnazione totalmente armonizzate
all’interno della Comunità. A tal fine, la
messa all’asta delle quote dovrebbe essere
il principio cardine dell’assegnazione,
perché è il metodo più semplice ed è in
generale considerato anche quello più
efficiente sotto il profilo economico. Le
aste dovrebbero anche eliminare gli utili a
cascata e mettere i nuovi entranti e le
economie con una crescita superiore alla
media sullo stesso piano degli impianti
esistenti.
(13) L’impegno supplementare richiesto
all’economia europea impone anche che il
sistema riveduto di scambio delle quote
funzioni con la massima efficienza
economica possibile e secondo condizioni
di assegnazione totalmente armonizzate
all’interno della Comunità. L'assegnazione
gratuita basata su parametri di
riferimento e sull'effettiva produzione
rappresenta il metodo più efficiente sotto
il profilo economico, ed è in grado di
fornire gli incentivi per l'introduzione di
tecnologie a basse emissioni di carbonio e
la realizzazione dell'obiettivo di riduzione.
Le aste dovrebbero anche eliminare gli utili
a cascata e mettere i nuovi entranti e le
economie con una crescita superiore alla
media sullo stesso piano degli impianti
esistenti.
Motivazione
La vendita all'asta non rappresenta l'opzione migliore per la messa a punto di un sistema di
scambio delle emissioni efficace ed economicamente conveniente, che contribuisca veramente
al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni a costo minimo. L’assegnazione
sulla base di parametri di riferimento e dell'effettiva produzione costituisce il sistema
migliore per garantire un'efficacia ecologica a costo minimo, come dimostrato dall'attuale
studio ECOFYS per conto dell'IFIEC (Federazione internazionale dei consumatori industriali
di energia).
Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14
Testo della Commissione
(14) Tutti gli Stati membri dovranno
effettuare ingenti investimenti per ridurre
PE407.778v02-00
IT
Emendamento
soppresso
208/234
RR\747827IT.doc
l’intensità di carbonio delle rispettive
economie entro il 2020 e gli Stati membri
nei quali il reddito pro capite è ancora
sensibilmente inferiore alla media
comunitaria e le cui economie stanno
recuperando terreno rispetto a quelle
degli Stati membri più ricchi dovranno
compiere un notevole sforzo per
migliorare l’efficienza energetica.
Considerati gli obiettivi dell’eliminazione
delle distorsioni della concorrenza
all’interno della Comunità e della
necessità di garantire la massima
efficienza economica nel processo volto a
trasformare l’economia dell’UE in
un’economia a basse emissioni di
carbonio, non è opportuno trattare
diversamente nei differenti Stati membri i
settori economici che ricadono nel sistema
comunitario. È pertanto necessario
sviluppare altri meccanismi per sostenere
l’impegno degli Stati membri con un
reddito pro capite relativamente più basso
e maggiori prospettive di crescita. È
altresì opportuno che il 90% del
quantitativo totale delle quote da mettere
all’asta sia distribuito tra gli Stati membri
in funzione della rispettiva percentuale
delle emissioni prodotte nel 2005
considerate nell’ambito del sistema
comunitario. È opportuno che il 10% di
tale quantitativo sia distribuito a
vantaggio di tali Stati membri all’insegna
della solidarietà e ai fini della crescita
nella Comunità e che sia utilizzato per
l’abbattimento delle emissioni e
l’adattamento agli effetti dei cambiamenti
climatici. La distribuzione di tale 10%
dovrebbe tener conto dei livelli di reddito
pro capite nel 2005 e delle prospettive di
crescita degli Stati membri e dovrebbe
essere più elevata per gli Stati membri con
bassi livelli di reddito pro capite ed elevate
prospettive di crescita. È opportuno che
gli Stati membri in cui il reddito pro
capite medio supera di oltre il 20% la
media comunitaria contribuiscano a tale
distribuzione, salvo quando i costi diretti
stimati dell’intero pacchetto contenuti nel
RR\747827IT.doc
209/234
PE407.778v02-00
IT
documento SEC(2008)85 superino lo
0,7% del PIL.
Motivazione
Modifica necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento.
Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15
Testo della Commissione
(15) Visto il notevole impegno connesso
alla lotta ai cambiamenti climatici e
all’adattamento agli inevitabili effetti che
questi comportano, è opportuno che
almeno il 20% degli introiti derivanti
dalla vendita all’asta delle quote sia
destinato all’abbattimento delle emissioni
dei gas a effetto serra, all’adattamento
agli impatti dei cambiamenti climatici, al
finanziamento delle attività di ricerca e
sviluppo sulla riduzione delle emissioni e
sull’adattamento, allo sviluppo delle
energie rinnovabili per rispettare
l’impegno assunto dall’UE di utilizzare il
20% di energia rinnovabile entro il 2020,
al conseguimento dell’obiettivo
comunitario di aumentare l’efficienza
energetica del 20% entro il 2020, a favore
della cattura e dello stoccaggio geologico
dei gas a effetto serra, al contributo al
Fondo globale per l’efficienza energetica
e le energie rinnovabili (GEEREF), a
misure finalizzate ad evitare la
deforestazione e favorire l’adattamento
nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare
problematiche sociali come l’incidenza
del possibile aumento del prezzo
dell’elettricità sui redditi medio-bassi. La
percentuale indicata è notevolmente
inferiore alle entrate nette che si prevede
le autorità pubbliche otterranno dalla
vendita all’asta, tenuto conto della
PE407.778v02-00
IT
Emendamento
soppresso
210/234
RR\747827IT.doc
potenziale riduzione delle entrate
derivante dalle imposte societarie. Gli
introiti connessi alla vendita all’asta
dovrebbero inoltre essere utilizzati per far
fronte alle spese amministrative sostenute
per la gestione del sistema comunitario.
Occorre prevedere disposizioni al fine di
monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti
dalle aste a tale scopo. La notifica in
questione non esonera gli Stati membri
dall’obbligo istituito all’articolo 88,
paragrafo 3, del trattato CE di notificare
determinate misure nazionali. La direttiva
si applica fatto salvo l’esito di eventuali
procedimenti futuri sugli aiuti di Stato
che potranno essere avviati ai sensi degli
articoli 87 e 88 del trattato.
Motivazione
Modifica necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento.
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16
Testo della Commissione
Emendamento
(16) Ne consegue pertanto che la messa
all’asta integrale delle quote dovrebbe
essere la norma a partire dal 2013 per il
settore dell’elettricità, vista la capacità del
comparto di trasferire i maggiori costi del
CO2, e occorre vietare l’assegnazione
gratuita di quote per la cattura e lo
stoccaggio del biossido di carbonio perché
l’incentivo ad utilizzare questa tecnica
risiede nel fatto che non è necessario
restituire le quote per le emissioni
stoccate. Gli impianti di produzione di
elettricità possono ricevere quote a titolo
gratuito per l’energia termica prodotta
mediante la cogenerazione ad alto
rendimento definita dalla direttiva
(16) Lo scambio delle quote di emissione è
uno strumento che dovrebbe contribuire a
conseguire l'obiettivo di riduzione delle
emissioni di CO2 a costo minimo.
L’assegnazione gratuita basata su
parametri di riferimento e sull'effettiva
produzione garantisce gli incentivi
necessari per migliorare l'efficienza. È
quindi possibile limitare i costi del sistema
di scambio delle quote di emissione, sia
per gli impianti partecipanti sia,
indirettamente, per i consumatori, alle
risorse finanziarie necessarie per ridurre
le emissioni di CO2 conformemente
all'obiettivo stabilito. Le emissioni di CO2
ancora autorizzate in base al tetto
RR\747827IT.doc
211/234
PE407.778v02-00
IT
2004/8/CE se l’energia termica prodotta
da impianti in altri settori beneficiasse di
un’assegnazione gratuita e ciò al fine di
evitare distorsioni della concorrenza.
massimo non comporteranno pertanto
alcun costo per la Comunità, ma lo
faranno non appena sarà stabilito un
futuro obiettivo di riduzione rafforzato.
Tale limitazione non pregiudica in alcun
modo gli obiettivi della politica in materia
di cambiamento climatico. È possibile
salvaguardare il conseguimento
dell'obiettivo di riduzione delle emissioni
di CO2 fissando parametri di riferimento
corretti. L'opzione di un adeguamento
verso il basso dei parametri di riferimento
negli anni successivi consente di garantire
l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di
riduzione complessivo. Ne consegue che
l’assegnazione gratuita basata su
parametri di riferimento e sull'effettiva
produzione dovrebbe essere la norma a
partire dal 2013 per tutti i settori e per
tutto il periodo.
Motivazione
La vendita all'asta non rappresenta l'opzione migliore per la messa a punto di un sistema di
scambio delle emissioni efficace ed economicamente conveniente, che contribuisca veramente
al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni a costo minimo. L’assegnazione
sulla base di parametri di riferimento e dell'effettiva produzione costituisce il sistema
migliore per garantire un'efficacia ecologica a costo minimo, come dimostrato dall'attuale
studio ECOFYS per conto dell'IFIEC (Federazione internazionale dei consumatori industriali
di energia).
Emendamento 5
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17
Testo della Commissione
(17) Per altri settori che rientrano nel
sistema comunitario occorre prevedere un
sistema transitorio in base al quale nel
2013 le quote assegnate gratuitamente
dovrebbero rappresentare l’80% del
quantitativo corrispondente alla
percentuale delle emissioni complessive
PE407.778v02-00
IT
Emendamento
soppresso
212/234
RR\747827IT.doc
comunitarie nel periodo 2005-2007 che
tali impianti hanno prodotto espresse
come percentuale della quantità totale
annua di quote comunitarie assegnate.
L’assegnazione gratuita delle quote
dovrebbe pertanto diminuire ogni anno
della stessa quantità e cessare nel 2020.
Motivazione
Modifica necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento.
Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Al fine di ridurre al minimo le
distorsioni della concorrenza all’interno
della Comunità, è opportuno che
l’assegnazione gratuita di quote nella fase
transitoria avvenga secondo norme
comunitarie armonizzate (“parametri di
riferimento”). Tali norme dovrebbero tener
conto delle tecniche più efficienti sotto il
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi
di produzione alternativi, della possibilità
di utilizzare la biomassa, le energie
rinnovabili e le tecniche di cattura e
stoccaggio del biossido di carbonio. È
opportuno che tutte queste norme evitino di
incentivare l’aumento delle emissioni e
garantiscano che sia messa all’asta una
percentuale sempre più elevata di tali
quote. Per consentire il corretto
funzionamento del mercato occorre
stabilire il numero di quote da assegnare
prima dell’inizio del periodo di scambio.
Le norme devono inoltre evitare indebite
distorsioni della concorrenza nei mercati
dell’energia elettrica e termica fornita agli
impianti industriali. È opportuno che le
RR\747827IT.doc
(18) Al fine di ridurre al minimo le
distorsioni della concorrenza all’interno
della Comunità, è opportuno che
l’assegnazione gratuita di quote avvenga
secondo norme comunitarie armonizzate
(“parametri di riferimento”). Tali norme
dovrebbero tener conto delle tecniche più
efficienti sotto il profilo energetico e delle
emissioni di gas serra. È opportuno che
tutte queste norme evitino di incentivare
l’aumento delle emissioni derivanti da
impianti inefficienti.
213/234
PE407.778v02-00
IT
suddette norme si applichino ai nuovi
entranti che svolgono le stesse attività
degli impianti esistenti ai quali sono
assegnate le quote a titolo gratuito. Onde
evitare distorsioni della concorrenza nel
mercato interno, occorre evitare di
assegnare gratuitamente quote ai nuovi
entranti per la produzione di elettricità. Le
quote che rimangono nella riserva
destinata ai nuovi entranti nel 2020
devono essere messe all’asta.
Motivazione
Il meccanismo di assegnazione dovrebbe basarsi su parametri di riferimento connessi alla
produzione effettiva per tutti i settori. Ulteriori disposizioni riguardo ai nuovi entranti non
sono pertanto necessarie e possono essere eliminate. L'assegnazione in base ai parametri di
riferimento e alla produzione effettiva dà spazio alla crescita di generatori efficienti a scapito
di quelli inefficienti e a beneficio dell'obiettivo generale della politica climatica.
Emendamento 7
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19
Testo della Commissione
Emendamento
(19) La Comunità continuerà ad assumere
un ruolo guida nei negoziati per un accordo
internazionale ambizioso finalizzato a
limitare l’incremento della temperatura
globale a 2°C e in questo senso è
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali.
Se altri paesi industrializzati o principali
responsabili delle emissioni di gas a effetto
serra non parteciperanno all’accordo
internazionale, si potrebbe registrare un
incremento delle emissioni di gas a effetto
serra nei paesi terzi nei quali l’industria
non dovesse essere soggetta a vincoli
comparabili in termini di carbonio (il
cosiddetto fenomeno della
“rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni
settori e sotto-settori comunitari ad alta
(19) La Comunità continuerà ad assumere
un ruolo guida nei negoziati per un accordo
internazionale ambizioso finalizzato a
limitare l’incremento della temperatura
globale a 2°C e in questo senso è
incoraggiata dai progressi realizzati a Bali.
Se altri paesi industrializzati o principali
responsabili delle emissioni di gas a effetto
serra non parteciperanno all’accordo
internazionale, si potrebbe registrare un
incremento delle emissioni di gas a effetto
serra nei paesi terzi nei quali l’industria
non dovesse essere soggetta a vincoli
comparabili in termini di carbonio (il
cosiddetto fenomeno della
“rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio”) e allo stesso tempo alcuni
settori e sotto-settori comunitari ad alta
PE407.778v02-00
IT
214/234
RR\747827IT.doc
intensità energetica che operano in un
regime di concorrenza internazionale
potrebbero subire uno svantaggio sotto il
profilo economico. Una situazione di
questo genere potrebbe minare l’integrità
ambientale e i benefici derivanti dalle
azioni della Comunità. Per far fronte al
rischio della rilocalizzazione delle
emissioni, la Commissione assegnerà a
titolo gratuito fino al 100% delle quote
spettanti ai settori o ai sotto-settori
interessati che rispettano i criteri del caso.
La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie
saranno soggette a riesame per garantire
che gli interventi vengano realizzati solo
nei casi necessari e per evitare un eccesso
di compensazione. Per settori o sottosettori specifici per i quali è possibile
giustificare debitamente l’impossibilità di
evitare in altro modo il rischio di
rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i
costi dell’energia elettrica rappresentano
una percentuale elevata dei costi di
produzione e questa viene generata
all’insegna dell’efficienza, gli interventi
possono tener conto del consumo di
elettricità nel processo produttivo, senza
alcuna modifica del quantitativo totale di
quote assegnate.
intensità energetica che operano in un
regime di concorrenza internazionale
potrebbero subire uno svantaggio sotto il
profilo economico. Una situazione di
questo genere potrebbe minare l’integrità
ambientale e i benefici derivanti dalle
azioni della Comunità. Per far fronte al
rischio della rilocalizzazione delle
emissioni, la Comunità adotterà altresì il
sistema dell'assegnazione gratuita delle
quote in base ad un parametro di
riferimento ai settori o ai sotto-settori
interessati che rispettano i criteri del caso.
Motivazione
Il sistema dei parametri di riferimento basati sulle migliori tecnologie disponibili rappresenta
la soluzione più efficace ed economicamente conveniente.
Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20
Testo della Commissione
Emendamento
(20) È pertanto opportuno che la
Commissione riesamini la situazione entro
(20) È pertanto opportuno che la
Commissione riesamini la situazione entro
RR\747827IT.doc
215/234
PE407.778v02-00
IT
il giugno 2011, consultando tutte le parti
sociali e, in base all’esito dei negoziati
internazionali, presenti una relazione
corredata di tutte le proposte che ritiene
utili. In questo contesto la Commissione
deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i
settori o i sotto-settori delle industrie ad
alta intensità energetica che potrebbero
essere esposte ad una rilocalizzazione delle
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi
sulla valutazione dell’impossibilità di
trasferire il costo delle quote necessarie sui
prezzi dei prodotti senza una perdita
consistente della quota di mercato a
vantaggio di impianti situati al di fuori
dell’UE che non adottano provvedimenti
analoghi per la riduzione delle emissioni.
Le industrie ad alta intensità energetica
che si riterrà siano esposte ad un rischio
elevato di rilocalizzazione potrebbero
ricevere un quantitativo più elevato di
quote a titolo gratuito oppure, in
alternativa, si potrebbe prevedere un
sistema efficace di equiparazione del
carbonio per mettere sullo stesso piano gli
impianti comunitari ad alto rischio di
rilocalizzazione e gli impianti dei paesi
terzi. Un sistema di questo genere
potrebbe imporre agli importatori
condizioni non meno favorevoli di quelle
applicabili agli impianti dell’UE, ad
esempio prevedendo la restituzione di
quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe
essere conforme ai principi stabiliti
dall’UNFCCC, in particolare quello delle
responsabilità comuni anche se
differenziate in base alle rispettive
capacità, tenuto conto della situazione
particolare dei paesi meno sviluppati. È
altresì necessario che i provvedimenti
rispettino gli obblighi internazionali che
la Comunità deve assolvere, in particolare
nell’ambito dell’OMC.
PE407.778v02-00
IT
il giugno 2010, consultando tutte le parti
sociali e, in base all’esito dei negoziati
internazionali, presenti una relazione
corredata di tutte le proposte che ritiene
utili. In questo contesto la Commissione
deve individuare, entro il 30 giugno 2009, i
settori o i sotto-settori delle industrie ad
alta intensità energetica che potrebbero
essere esposte ad una rilocalizzazione delle
emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi
sulla valutazione dell’impossibilità di
trasferire il costo delle quote necessarie sui
prezzi dei prodotti senza una perdita
consistente della quota di mercato a
vantaggio di impianti situati al di fuori
dell’UE che non adottano provvedimenti
analoghi per la riduzione delle emissioni.
216/234
RR\747827IT.doc
Motivazione
L'adozione di un sistema basato su parametri di riferimento contribuirà a ridurre al minimo il
rischio di rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage). Non è tuttavia logico che
l'identificazione dei settori che potrebbero essere interessati dalla rilocalizzazione delle
emissioni sia prevista soltanto per il 2010. Ciò non farebbe che ritardare gli eventuali
investimenti necessari. Un anno dovrebbe essere sufficiente affinché la Commissione prenda
una decisione.
Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33
Testo della Commissione
Emendamento
(33) [Per quanto riguarda la strategia per
l’assegnazione delle quote al settore aereo,
è opportuno che questo sia trattato alla
stregua di altri settori che ricevono le
quote a titolo gratuito in via transitoria e
non come gli impianti di produzione di
elettricità. Ciò significa che nel 2013 è
opportuno assegnare gratuitamente al
settore aereo l’80% delle quote e
successivamente l’assegnazione gratuita
deve ridursi ogni anno di una stessa
percentuale fino a scomparire
definitivamente nel 2020. È opportuno che
la Comunità e gli Stati membri insistano
nel loro impegno a raggiungere un accordo
globale su misure finalizzate
all’abbattimento delle emissioni dei gas a
effetto serra prodotte dal settore aereo e
riesaminino la situazione del settore in
occasione del prossimo riesame del sistema
comunitario.]
(33) [Per quanto riguarda la strategia per
l’assegnazione delle quote al settore aereo,
è opportuno che questo sia trattato in modo
tale da rispecchiare la sua capacità di
reperire carburanti di sostituzione nel
medio-lungo periodo. Ciò significa che nel
2013 è opportuno assegnare gratuitamente
al settore aereo l’80% delle quote e
successivamente l’assegnazione gratuita
deve ridursi ogni anno di una stessa
percentuale fino a scomparire
definitivamente nel 2020. È opportuno che
la Comunità e gli Stati membri insistano
nel loro impegno a raggiungere un accordo
globale su misure finalizzate
all’abbattimento delle emissioni dei gas a
effetto serra prodotte dal settore
dell'aviazione e riesaminino la situazione
del settore in occasione del prossimo
riesame del sistema comunitario. La
Commissione dovrebbe prendere tutte le
misure necessarie per attenuare gli
eventuali effetti negativi sul piano
economico e sociale per le regioni
europee ultraperiferiche e insulari
(compresi i piccoli Stati membri insulari)
e le zone scarsamente popolate del Nord
cui si applicano le disposizioni della
presente direttiva.]
RR\747827IT.doc
217/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 10
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 34
Testo della Commissione
Emendamento
(34) Le misure necessarie per l’attuazione
della presente direttiva sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione.
In particolare occorre conferire alla
Commissione la facoltà di adottare
provvedimenti per la messa all’asta delle
quote, l’assegnazione transitoria di quote
a livello comunitario, per il monitoraggio,
la comunicazione e la verifica delle
emissioni, per l’accreditamento dei
verificatori e l’attuazione di norme
armonizzate per i progetti. Poiché tali
misure sono di portata generale e sono
volte a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva con l’aggiunta o la
modifica di nuovi elementi non essenziali,
sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 5 bis della decisione
1999/468/CE.
(34) Le misure necessarie per l’attuazione
della presente direttiva sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione.
In particolare occorre conferire alla
Commissione la facoltà di adottare
provvedimenti perl'assegnazione delle
quote nell'ambito del sistema basato sui
parametri di riferimento, per il
monitoraggio, la comunicazione e la
verifica delle emissioni, per
l’accreditamento dei verificatori e
l’attuazione di norme armonizzate per i
progetti. Poiché tali misure sono di portata
generale e sono volte a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva con
l’aggiunta o la modifica di nuovi elementi
non essenziali, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE.
Motivazione
Non vi è un’assegnazione transitoria gratuita, poiché il sistema basato sui parametri di
riferimento sarà applicato anche ai settori ad alta intensità energetica. Nell'ambito del
sistema dei parametri di riferimento, la messa all'asta avviene solamente qualora un sito non
risponda al parametro di riferimento.
Emendamento 11
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE.
PE407.778v02-00
IT
218/234
RR\747827IT.doc
Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3a. Qualora l’entità delle quote aggiuntive
assegnate agli operatori di un determinato
settore a causa degli incrementi di
produzione di cui all'articolo 10 bis,
paragrafo 2, superi quella delle quote
restituite dagli operatori del settore in
questione a causa della diminuzione della
riduzione in seguito agli adeguamenti ex
post, i parametri per il settore sono ridotti
nell’anno successivo a quello in cui si è
verificato lo squilibrio, secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo
3] e in modo da garantire il
conseguimento della riduzione globale
delle emissioni nel quadro dell’articolo 9.
A tal fine le autorità competenti
comunicano entro il 30 aprile di ogni
anno alla Commissione se le quote di
emissione sono state superate.
Motivazione
L’assegnazione di quote a titolo gratuito con adeguamenti ex post per tener conto della
produzione effettiva garantisce il conseguimento dell’obiettivo di riduzione del CO2 ed
assicura al tempo stesso una crescita efficiente evitando i profitti anomali (come dimostrato
da uno studio Ecofys sul metodo IFIEC). In caso di incrementi produttivi, gli adeguamenti ex
post possono dar luogo a quote addizionali nel giro di un anno. Occorre comunque garantire
il raggiungimento dell’obiettivo globale. Pertanto, se le quote assegnate superano quelle
ufficialmente previste, i vari parametri saranno modificati al ribasso secondo un meccanismo
di correzione da fissare in base all’articolo 23, paragrafo 3.
Emendamento 12
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
RR\747827IT.doc
219/234
PE407.778v02-00
IT
Articolo 10
Testo della Commissione
Articolo 10
Messa all’asta delle quote
Emendamento
soppresso
1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri
mettono all’asta tutte le quote che non
sono assegnate gratuitamente a norma
dell’articolo 10 bis.
2. Il quantitativo totale di quote che ogni
Stato membro mette all’asta è così
costituito:
(a) il 90% del quantitativo totale di quote
messe all’asta è distribuito tra gli Stati
membri in percentuali corrispondenti alla
rispettiva percentuale di emissioni
verificate per il 2005 nell’ambito del
sistema comunitario di scambio;
(b) il 10% del quantitativo totale di quote
messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati
membri all’insegna della solidarietà e ai
fini della crescita nella Comunità,
incrementando in tal modo, delle
percentuali indicate all’allegato II bis, la
quantità di quote messe all’asta dai
suddetti Stati a norma della lettera a).
Ai fini della lettera a), per gli Stati
membri che nel 2005 non hanno
partecipato al sistema comunitario di
scambio, la percentuale che li riguarda è
calcolata utilizzando le loro emissioni
verificate per il 2007 nell’ambito del
sistema comunitario.
Se necessario, le percentuali di cui al
primo comma, lettera b), sono adeguate in
proporzione per garantire che la
ridistribuzione sia pari al 10%.
3. Almeno il 20% degli introiti provenienti
dalla vendita all’asta delle quote di cui al
paragrafo 2, comprese tutte le entrate
connesse alle aste di cui alla lettera b), è
utilizzato al fine di:
(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto
serra, anche contribuendo al Fondo
globale per l’efficienza energetica e le
energie rinnovabili, favorire
l’adattamento agli impatti dei
PE407.778v02-00
IT
220/234
RR\747827IT.doc
cambiamenti climatici e finanziare attività
di ricerca e sviluppo volte
all’abbattimento delle emissioni e
all’adattamento, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate
nell’ambito del Piano strategico europeo
per le tecnologie energetiche;
(b) sviluppare le energie rinnovabili al
fine di rispettare l’impegno comunitario
di utilizzare il 20% di energia rinnovabile
entro il 2020 e di incrementare
l’efficienza energetica del 20% per il
2020;
(c) incentivare la cattura e lo stoccaggio
geologico dei gas a effetto serra, in
particolare quelli emessi dalle centrali
elettriche a carbone;
(d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione, soprattutto nei paesi meno
sviluppati;
(e) favorire l’adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici nei paesi in via di
sviluppo;
(f) affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, ad esempio
aumentando l’efficienza energetica e
l’isolamento delle abitazioni; nonché
(g) coprire le spese amministrative
connesse alla gestione del sistema
comunitario di scambio.
4. Nella relazione che gli Stati membri
sono tenuti a presentare a norma della
decisione n. 280/2004/CE essi
comunicano informazioni sull’utilizzo
degli introiti destinati a ciascuna delle
finalità descritte.
5. Entro il 31 dicembre 2010 la
Commissione adotta un regolamento sui
tempi, sulla gestione e su altri aspetti
riguardanti la vendita all’asta delle quote
per garantire che le aste si svolgano in
maniera aperta, trasparente e non
discriminatoria. Le aste sono concepite
per garantire che i gestori, ed in
particolare le piccole e medie imprese che
ricadono nel sistema comunitario, vi
abbiano pieno accesso e che altri
partecipanti non ne alterino il
funzionamento. Tale misura, volta a
RR\747827IT.doc
221/234
PE407.778v02-00
IT
modificare elementi non essenziali della
presente direttiva, completandola, è
adottata secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all’articolo [23, paragrafo 3].”
Motivazione
La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori,
senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una
nuova tassa sul CO2 a carico dei consumatori. Per consentire ai consumatori dell'UE di
risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20
-30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere
basato sulla vendita all'asta. L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento e
della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal punto
di vista ecologico.
Emendamento 13
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. La Commissione adotta, entro il 30
giugno 2011, modalità di applicazione
comunitarie interamente armonizzate per
l’assegnazione armonizzata delle quote di
cui ai paragrafi da 2 a 6 e al paragrafo 8.
1. A partire dal 2013, gli Stati membri
assegnano tutte le quote gratuitamente
per l'intero periodo. La Commissione
adotta, entro il 30 giugno 2009, modalità di
applicazione comunitarie interamente
armonizzate per l’assegnazione
armonizzata delle quote di cui ai paragrafi
2 e 3.
Tali misure, volte a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Tali misure, volte a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
La definizione dei settori cui si applica la
direttiva costituisce tuttavia un elemento
essenziale e qualsiasi modifica a tale
livello sarà pertanto oggetto di un
apposito regolamento.
Le misure citate al primo comma
Le misure citate al primo comma
PE407.778v02-00
IT
Emendamento
222/234
RR\747827IT.doc
garantiscono, nella misura del possibile,
che l’assegnazione avvenga in modo da
incentivare tecniche efficienti sotto il
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo
conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi
e dei processi di produzione alternativi più
efficienti, della possibilità di utilizzare la
biomassa e le tecniche di cattura e
stoccaggio dei gas a effetto serra e in
modo da non incentivare l’incremento delle
emissioni. Non vengono assegnate quote
gratuite agli impianti di produzione di
elettricità.
garantiscono, nella misura del possibile,
che l’assegnazione avvenga in modo da
incentivare tecniche efficienti sotto il
profilo energetico e delle emissioni di gas
serra e riduzioni delle emissioni, tenendo
conto delle tecniche più efficienti e in
modo da non incentivare l’incremento delle
emissioni.
Al momento della conclusione di un
accordo internazionale sui cambiamenti
climatici da parte della Comunità, che
comporti riduzioni vincolanti delle
emissioni dei gas a effetto serra
comparabili a quelle fissate dalla
Comunità, la Commissione rivede le
misure summenzionate affinché
l’assegnazione delle quote a titolo gratuito
avvenga unicamente se è pienamente
giustificata a norma dell’accordo
internazionale.
Motivazione
La vendita all'asta delle quote di emissione non è necessaria ai fini del conseguimento
dell'obiettivo dell'UE di ridurre il CO2; essa comporterebbe cospicui aumenti dei prezzi
dell'energia, danneggerebbe la competitività del settore e ridurrebbe il potere d'acquisto dei
consumatori. La soluzione migliore consiste nell'assegnazione gratuita delle quote sulla base
di parametri di riferimento di livello europeo con adeguamenti ex post mirati a tener conto
della produzione effettiva.
Emendamento 14
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
RR\747827IT.doc
223/234
PE407.778v02-00
IT
Articolo 10 bis – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti
di produzione di elettricità, gli impianti
deputati alla cattura dei gas a effetto
serra, le condutture per il loro trasporto o
i siti di stoccaggio non beneficiano
dell’assegnazione gratuita di quote.
2. Gli impianti beneficiano di
un’assegnazione di quote pari al prodotto
aritmetico del previsto volume medio
annuo di produzione, dei rispettivi
parametri di riferimento e del numero di
anni civili compresi nel periodo di
assegnazione a partire dall’entrata in
servizio dell’impianto. Qualora il volume
di produzione in un dato anno civile si
discosti dalla produzione media annua
prevista, il gestore, in caso di diminuzione
della produzione, restituisce, entro il 30
aprile dell’anno successivo, all'autorità
competente il numero di quote risultante
dal prodotto del volume di produzione
ridotto per il parametro di riferimento
attribuito all’impianto. In caso di
incrementi di produzione, l’autorità
competente dovrà, su richiesta ed entro il
30 aprile dell’anno successivo, assegnare
quote supplementari sulla base del
medesimo calcolo. I parametri di
riferimento sono definiti secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo
3]. Essi prendono in considerazione il
potenziale tecnico di riduzione degli
impianti in questione. Le emissioni di
processo tecnicamente non evitabili non
sono considerate ai fini della
determinazione dei parametri. Lo stesso
vale per i gas di scarico non evitabili.
Quando un gas di scarico è utilizzato
come combustibile, al gestore
dell'impianto che genera il gas di scarico
vengono assegnate quote secondo gli
stessi criteri di assegnazione applicati in
base al presente paragrafo.
Motivazione
L'assegnazione dovrebbe avvenire gratuitamente sulla base di parametri europei, con
PE407.778v02-00
IT
224/234
RR\747827IT.doc
adeguamenti ex post in funzione della produzione effettiva. Tale metodo di assegnazione
costituisce uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici efficace e conveniente in
termini di costi, a vantaggio dell'intera economia. Il paragrafo 2 introduce l'applicazione di
tale metodo di assegnazione.
Emendamento 15
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. a) Qualora per determinati prodotti
o processi non siano stati stabiliti
parametri di riferimento secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo [23, paragrafo
3], all'impianto in questione sono
assegnate quote di emissione sulla base
dell'assegnazione media annua relativa al
secondo periodo di scambio del sistema
ETS, adeguate in funzione del fattore
lineare conformemente all'articolo 9. A
tal fine si tiene conto del potenziale
tecnico di riduzione dell'impianto in
questione.
b) In caso di prodotti o processi non
rientranti nel secondo periodo di scambio
del sistema ETS, si applica il principio
della salvaguardia dei diritti acquisiti
("grandfathering").
Motivazione
Si presume che per il momento non sia stato possibile determinare, in via generale, parametri
di riferimento per tutti i prodotti e procedimenti. Tale potrebbe essere il caso di prodotti
altamente differenziati che rappresentano una piccola parte delle emissioni rientranti nel
sistema ETS. A tali impianti devono essere assegnate quote di emissioni di CO2 sulla base del
principio dei diritti acquisiti ("grandfathering").
RR\747827IT.doc
225/234
PE407.778v02-00
IT
Emendamento 16
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Possono essere assegnate quote a titolo
gratuito agli impianti di produzione di
elettricità per la generazione di calore
mediante la cogenerazione ad alto
rendimento definita dalla direttiva
2004/8/CE in caso di domanda
economicamente giustificabile al fine di
garantire la parità di trattamento rispetto
ad altri produttori di energia termica. Per
ogni anno successivo al 2013 le quote
totali assegnate a tali impianti per la
produzione di calore sono adeguate
applicando il fattore lineare di cui
all’articolo 9.
3. Agli impianti ad elevata efficienza per
la produzione combinata di energia
elettrica e termica (CHP) contemplati
dalla direttiva 2004/8/CE sono assegnate
quote a titolo gratuito per la generazione
di energia termica ed elettrica per un
periodo indeterminato e sulla base di un
parametro di riferimento.
Motivazione
La produzione combinata di energia elettrica e termica rappresenta una pietra miliare ai fini
della tutela ambientale. La direttiva 2004/8/CE prevede e sostiene il mantenimento e
l'ampliamento degli impianti di cogenerazione ad elevata efficienza. Sarebbe
controproducente introdurre oneri aggiuntivi derivanti dalla vendita all'asta. In molti casi gli
incentivi previsti dai vari Stati membri per questo tipo di impianti non sortirebbero gli effetti
voluti, la produzione degli impianti in esercizio diminuirebbe e il futuro ampliamento previsto
potrebbe non essere realizzato. Qualora la vendita all'asta fosse scelta come principale
meccanismo di assegnazione delle quote per gli impianti di produzione di energia elettrica, la
deroga per la cogenerazione favorirebbe la tutela dell'ambiente.
Emendamento 17
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
PE407.778v02-00
IT
226/234
RR\747827IT.doc
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Non sono assegnate quote a titolo gratuito
ai nuovi entranti per la produzione di
energia elettrica.
soppresso
Motivazione
La vendita all’asta di quote di emissioni di CO2 per la generazione di energia elettrica
comporta un inutile e pesante onere in termini di costi per i consumatori. Ai fini di un sistema
ETS più efficiente risulta più adeguato un meccanismo di assegnazione gratuita basato su
determinati parametri di riferimento e sulla produzione effettiva.
Emendamento 18
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7
Testo della Commissione
Emendamento
7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il
quantitativo di quote assegnate a titolo
gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6
del presente articolo [nonché del
paragrafo 2 dell’articolo 3 quater]
corrisponde all’80% del quantitativo
determinato secondo le modalità di cui al
paragrafo 1 e successivamente le quote
assegnate a titolo gratuito diminuiscono
ogni anno di un importo uguale fino a
scomparire nel 2020.
soppresso
Motivazione
La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori,
senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una
nuova tassa sul CO2 a carico dei consumatori. Per consentire ai consumatori dell'UE di
risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20
RR\747827IT.doc
227/234
PE407.778v02-00
IT
- 30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere
basato sulla vendita all'asta. L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento e
della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal punto
di vista ecologico.
Emendamento 19
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
Testo della Commissione
Emendamento
8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino
al 2020, agli impianti che operano in
settori esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni sono
assegnate quote a titolo gratuito per un
importo che può raggiungere il 100% del
quantitativo determinato a norma dei
paragrafi da 2 a 6.
soppresso
Motivazione
La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori,
senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una
nuova tassa sul CO2 a carico dei consumatori. Per consentire ai consumatori dell'UE di
risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20
- 30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere
basato sulla vendita all'asta. L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento e
della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal punto
di vista ecologico.
Emendamento 20
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
PE407.778v02-00
IT
228/234
RR\747827IT.doc
Articolo 10 bis – paragrafo 9
Testo della Commissione
9. Entro il 30 giugno 2010, e
successivamente ogni tre anni, la
Commissione determina i settori di cui al
paragrafo 8.
Tale misura, volta a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, è adottata secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo [23, paragrafo
3].
Quando procede alla determinazione dei
settori di cui al primo comma, la
Commissione tiene conto della misura in
cui il settore o il sotto-settore interessato è
in grado di trasferire il costo delle quote
necessarie sui prezzi dei prodotti senza
che ciò comporti la perdita di una quota
importante di mercato a vantaggio di
impianti meno efficienti in termini di
emissioni di carbonio stabiliti al di fuori
del territorio comunitario e a tal fine
considera i seguenti elementi:
(a) la misura in cui la messa all’asta delle
quote potrebbe far aumentare
sensibilmente i costi di produzione;
(b) la misura in cui i singoli impianti del
settore interessato sono in grado di
ridurre i livelli di emissione, ad esempio
applicando le tecniche più efficienti;
(c) la struttura del mercato, il mercato
rilevante in termini geografici e di
prodotti, l’esposizione dei settori alla
concorrenza internazionale;
(d) gli effetti delle politiche già in atto in
materia di cambiamenti climatici e di
energia o che si prevede saranno messe in
atto al di fuori dell’UE nei settori
interessati.
Al fine di valutare se l’incremento dei
costi derivante dall’applicazione del
sistema comunitario possa essere
trasferito, è possibile utilizzare anche
stime delle mancate vendite conseguenti
all’aumento del prezzo del carbonio o
dell’impatto sulla redditività degli
RR\747827IT.doc
Emendamento
soppresso
229/234
PE407.778v02-00
IT
impianti interessati.
Motivazione
La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori,
senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una
nuova tassa sul CO2 a carico dei consumatori. Per consentire ai consumatori dell'UE di
risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20
-30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere
basato sulla vendita all'asta. L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento e
della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal punto
di vista ecologico.
Emendamento 21
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 10 ter
soppresso
Misure di sostegno a favore di
determinate industrie ad elevata intensità
energetica nell’eventualità di una
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio
Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito
dei negoziati internazionali, della misura
in cui questi garantiscono riduzioni delle
emissioni globali di gas a effetto serra e
previa consultazione di tutte le parti
sociali interessate, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione analitica nella
quale valuta la situazione dei settori e
sotto-settori ad alta intensità energetica
considerati esposti ad un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio. La relazione è corredata delle
eventuali proposte ritenute opportune, che
possono comprendere:
PE407.778v02-00
IT
230/234
RR\747827IT.doc
– l’adeguamento della percentuale di
quote che tali settori o sotto-settori hanno
ricevuto a titolo gratuito ai sensi
dell’articolo 10 bis;
– l’inclusione nel sistema comunitario
degli importatori di prodotti fabbricati dai
settori o sotto-settori determinati a norma
dell’articolo 10 bis.
Quando si esaminano le misure più
opportune da adottare si tiene conto
anche di eventuali accordi settoriali
vincolanti che garantiscano riduzioni
delle emissioni globali dell’entità
necessaria per combattere efficacemente i
cambiamenti climatici e che siano
controllabili, verificabili e soggette a
disposizioni obbligatorie in materia di
controllo dell’applicazione.
Motivazione
La maggior parte delle difficoltà saranno risolte dal sistema dei parametri di riferimento. In
previsione del notevole aumento dei prezzi dell'energia, i parametri di riferimento sostengono
inoltre l'attività di investimento nelle tecnologie più efficaci, fattore che costituisce un
ulteriore vantaggio competitivo.
Emendamento 22
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. Gli Stati membri pubblicano e
trasmettono alla Commissione, entro il 30
settembre 2011, l’elenco degli impianti
situati nel loro territorio che ricadono
nell’ambito di applicazione della presente
direttiva e le quote eventualmente
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei
suddetti impianti e calcolate a norma
RR\747827IT.doc
Emendamento
1. Gli Stati membri pubblicano e
trasmettono alla Commissione, entro il 30
settembre 2011, l’elenco degli impianti
situati nel loro territorio che ricadono
nell’ambito di applicazione della presente
direttiva e le quote eventualmente
assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei
suddetti impianti e calcolate a norma
231/234
PE407.778v02-00
IT
dell’articolo 10 bis, paragrafo 1.
dell’articolo 10 bis, paragrafo 2.
Motivazione
La modifica è necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento.
Emendamento 23
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Gli Stati membri e la Commissione
provvedono affinché alle autorità
regionali vengano fornite informazioni
pertinenti concernenti gli impianti nelle
rispettive località, onde consentire loro di
valutare gli effetti della spesa del Fondo
europeo per lo sviluppo regionale o del
Fondo di coesione destinata a sostenere le
imprese che gestiscono tali impianti nel
passaggio dalla tecnologia che utilizzano
a fonti di energia pulita o rinnovabile.
PE407.778v02-00
IT
232/234
RR\747827IT.doc
PROCEDURA
Titolo
Scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
Riferimenti
COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)
Commissione competente per il merito
ENVI
Parere espresso da
Annuncio in Aula
REGI
19.2.2008
Relatore per parere
Nomina
Kyriacos
Triantaphyllides
26.3.2008
Esame in commissione
8.4.2008
Approvazione
16.7.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean
Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru,
Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Petru Filip, Iratxe García Pérez,
Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Marian Harkin,
Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach,
Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio
Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Miguel Angel
Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James
Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich,
Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska,
Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre, Lambert van
Nistelrooij, Oldřich Vlasák
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Jan Březina, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Miloslav Ransdorf
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
Dimitrios Papadimoulis
RR\747827IT.doc
26.6.2008
25
17
5
233/234
PE407.778v02-00
IT
PROCEDURA
Titolo
Scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
Riferimenti
COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)
Presentazione della proposta al PE
23.1.2008
Commissione competente per il merito
Annuncio in Aula
ENVI
19.2.2008
Commissione(i) competente(i) per
parere
Annuncio in Aula
INTA
19.2.2008
Commissioni associate
Annuncio in Aula
ITRE
10.4.2008
Relatore(i)
Nomina
Avril Doyle
5.3.2008
Esame in commissione
26.2.2008
Approvazione
7.10.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward,
Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda
Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor
Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite
Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta
Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina GutiérrezCortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan
Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula
Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda
McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký,
Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia
Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez,
Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas
Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis
Willmott
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Jerzy Buzek, Bairbre de Brún, Johannes Lebech, Caroline Lucas,
Eluned Morgan, Hartmut Nassauer, Bart Staes
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
Domenico Antonio Basile, Ulrike Rodust, Paul Rübig
Deposito
15.10.2008
PE407.778v02-00
IT
ECON
19.2.2008
ITRE
19.2.2008
REGI
19.2.2008
7.5.2008
25.6.2008
10.9.2008
44
20
1
234/234
RR\747827IT.doc