PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento di seduta A6-0406/2008 15.10.2008 ***I RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Relatore: Avril Doyle Relatore per parere: Lena Ek, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 47 del regolamento RR\747827IT.doc IT PE407.778v02-00 IT PR_COD_1am Significato dei simboli utilizzati * **I **II *** ***I ***II ***III Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE407.778v02-00 IT 2/234 RR\747827IT.doc INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO........... 5 MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 69 ANNEX – LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS ............................................... 72 PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA (*) ....................................................................................................................... 77 PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE ........... 125 PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI .... 161 PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE ........................... 206 PROCEDURA ........................................................................................................................ 234 (*) Procedura con le commissioni associate - Articolo 47 del regolamento RR\747827IT.doc 3/234 PE407.778v02-00 IT PE407.778v02-00 IT 4/234 RR\747827IT.doc PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 – C6-0043 – 2008/0013(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0016), – visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0043/2008), – visto l'articolo 51 del suo regolamento, – visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2008), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 2 Testo della Commissione Emendamento (2) L’obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale (2) L’obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale RR\747827IT.doc 5/234 PE407.778v02-00 IT da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non deve superare di oltre 2°C i livelli del periodo preindustriale. L’ultimo rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) indica che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se le emissioni globali di gas a effetto serra cominceranno a stabilizzarsi a partire dal 2020. Ciò significa che la Comunità dovrà intensificare il proprio impegno e che sarà necessario coinvolgere rapidamente i paesi industrializzati e incentivare i paesi in via di sviluppo a partecipare al processo di abbattimento delle emissioni. da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non deve superare di oltre 2°C i livelli del periodo preindustriale. L’ultimo rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) indica che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se le emissioni globali di gas a effetto serra cominceranno a stabilizzarsi a partire dal 2020. Recenti risultati scientifici indicano che la concentrazione atmosferica di biossido di carbonio deve scendere al di sotto delle 350 parti per milione, il che equivale a una riduzione delle emissioni di gas serra dell'ordine del 60% entro il 2035. Ciò significa che la Comunità dovrà intensificare il proprio impegno e che sarà necessario coinvolgere rapidamente i paesi industrializzati e di nuova industrializzazione e incentivare i paesi in via di sviluppo a partecipare al processo di abbattimento delle emissioni. Motivazione Poiché la situazione climatica è più grave di quanto non si ritenesse in precedenza, il recente forum svoltosi a Tällberg, Svezia, con la partecipazione di scienziati della NASA e dell'Istituto per l'ambiente di Stoccolma sostiene che occorre ridurre il CO2 nell'atmosfera portandolo a livelli inferiori a 350 ppm (parti per milione) al fine di evitare effetti catastrofici. Fino a poco tempo fa la comunità scientifica era concorde nel fissare la zona sicura per evitare gli effetti più gravi del cambiamento climatico a 450 ppm mentre i nuovi dati dimostrano attualmente che il livello critico inizia già a 350 ppm. Ciò si tradurrebbe in una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 60% entro il 2030 e in una riduzione del 100% entro il 2050. Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 Testo della Commissione Emendamento (3) Il Consiglio europeo si è inoltre impegnato risolutamente ad abbattere le PE407.778v02-00 IT (3) Il Consiglio europeo si è inoltre impegnato risolutamente ad abbattere le 6/234 RR\747827IT.doc emissioni complessive di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30% a condizione che altri paesi sviluppati s’impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e capacità. Per il 2050 occorre che le emissioni globali dei gas a effetto serra si riducano almeno della metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori economici devono contribuire a realizzare tali riduzioni. emissioni complessive di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30% a condizione che altri paesi sviluppati s’impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e capacità. Per il 2050 occorre che le emissioni globali dei gas a effetto serra si riducano almeno della metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori economici devono contribuire a realizzare tali riduzioni, compresi i settori del trasporto marittimo e aereo. Grazie alla sua inclusione nel sistema comunitario di scambio, il trasporto aereo contribuisce alle riduzioni per il 20% e il 30% (a patto che altri paesi sviluppati e altri grandi produttori di emissioni di gas serra partecipino al futuro accordo internazionale). Fintantoché il settore della navigazione non sarà incluso nel sistema comunitario, le sue emissioni devono essere incluse nella decisione relativa agli sforzi degli Stati membri per adempiere agli impegni della Commissione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fino al 2020. Motivazione A fini di maggiore chiarezza. Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (3 bis) Nella risoluzione del 31 gennaio 2008 sull'esito della Conferenza di Bali sul cambiamento climatico (COP 13 e COP/MOP 3) il Parlamento ha ribadito la sua posizione secondo la quale i paesi industrializzati dovrebbero impegnarsi a RR\747827IT.doc 7/234 PE407.778v02-00 IT ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra di almeno il 30% entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Prevedendo un risultato positivo dei negoziati del COP 15 che si terranno a Copenaghen nel 2009, l'Unione europea dovrebbe iniziare a predisporre obiettivi più severi di riduzione delle emissioni per il 2020 e oltre, e dovrebbe garantire che, dopo il 2013, il sistema comunitario consenta, se necessario, di applicare tetti più rigorosi alle emissioni, quale parte del contributo dell'Unione a un nuovo accordo internazionale. Motivazione Occorre sottolineare le forti ambizioni del Parlamento in merito alla lotta al cambiamento climatico. Il modo migliore per raggiungere tali obiettivi è un accordo internazionale, da conseguire a Copenaghen entro la fine del 2009. La presente proposta deve essere interpretata come testimonianza del forte impegno dell'UE al riguardo, ma anche come segnale che l'UE sta preparando obiettivi più severi che si affiancheranno al nuovo trattato. Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 Testo della Commissione Emendamento (10) Qualora per gli impianti di piccole dimensioni che non emettono più di 10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in vigore misure equivalenti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ed in particolare la tassazione, occorre istituire una procedura che consenta agli Stati membri di escludere tali impianti dal sistema di scambio delle quote di emissione finché tali misure sono in vigore. La soglia indicata offre il massimo beneficio relativo sotto il profilo della riduzione dei costi amministrativi per ciascuna tonnellata esclusa dal sistema grazie alla semplificazione amministrativa. A seguito dell’abbandono dei periodi di assegnazione quinquennali e per rafforzare la certezza e la prevedibilità, PE407.778v02-00 IT (10) Qualora per gli impianti di piccole dimensioni che non emettono più di 25 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in vigore misure equivalenti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ed in particolare la tassazione, occorre istituire una procedura che consenta agli Stati membri di escludere, su richiesta del gestore, tali impianti dal sistema di scambio delle quote di emissione finché tali misure sono in vigore. Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti. La soglia indicata è l'opzione economicamente più vantaggiosa e offre il massimo beneficio sotto il profilo della riduzione dei costi amministrativi per ciascuna tonnellata esclusa dal sistema. A seguito 8/234 RR\747827IT.doc dell’abbandono dei periodi di assegnazione quinquennali e per rafforzare la certezza e la prevedibilità, è opportuno adottare disposizioni sulla periodicità della revisione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra. è opportuno adottare disposizioni sulla periodicità della revisione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra. Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 Testo della Commissione Emendamento (12) Tale contributo equivale ad una riduzione delle emissioni nell’ambito del sistema comunitario, nel 2020, del 21% rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto degli effetti dell’estensione dell’ambito di applicazione dal periodo 2005-2007 al periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle emissioni del 2005 per il settore partecipante allo scambio di emissioni, utilizzati per valutare il piano nazionale di assegnazione della Bulgaria e della Romania nel periodo 2008-2012, per un rilascio massimo di 1 720 milioni di quote nel 2020. Il quantitativo esatto di quote sarà calcolato dopo che gli Stati membri avranno rilasciato le quote sulla base delle decisioni della Commissione sui rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012, perché l’approvazione delle quote assegnate ad alcuni impianti era subordinata alla dimostrazione e verifica delle emissioni di questi ultimi. Dopo il rilascio delle quote per il 2008-2012, la Commissione pubblicherà il quantitativo comunitario di quote. Sarà opportuno adeguare tale quantitativo per tener conto degli impianti che saranno inseriti nel sistema comunitario di scambio durante il periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi. (12) Tale contributo equivale ad una riduzione delle emissioni nell’ambito del sistema comunitario, nel 2020, del 21% rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto degli effetti dell’estensione dell’ambito di applicazione dal periodo 2005-2007 al periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle emissioni del 2005 per il settore partecipante allo scambio di emissioni, utilizzati per valutare il piano nazionale di assegnazione della Bulgaria e della Romania nel periodo 2008-2012, per un rilascio massimo di 1 720 milioni di quote nel 2020. Il quantitativo esatto di quote sarà calcolato dopo che gli Stati membri avranno rilasciato le quote sulla base delle decisioni della Commissione sui rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012, perché l’approvazione delle quote assegnate ad alcuni impianti era subordinata alla dimostrazione e verifica delle emissioni di questi ultimi. Dopo il rilascio delle quote per il 2008-2012, la Commissione pubblicherà il quantitativo comunitario di quote. Sarà opportuno adeguare tale quantitativo per tener conto degli impianti che saranno inseriti nel sistema comunitario di scambio o da esso esclusi durante il periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi. Motivazione È necessario effettuare non solo adeguamenti verso l'alto. È importante ridurre il RR\747827IT.doc 9/234 PE407.778v02-00 IT quantitativo totale di quote quando gli impianti sono esclusi dal sistema ETS dell'UE in modo da evitare un abbassamento del tetto massimo degli impianti rimanenti. Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 Testo della Commissione Emendamento (14) Tutti gli Stati membri dovranno effettuare ingenti investimenti per ridurre l’intensità di carbonio delle rispettive economie entro il 2020 e gli Stati membri nei quali il reddito pro capite è ancora sensibilmente inferiore alla media comunitaria e le cui economie stanno recuperando terreno rispetto a quelle degli Stati membri più ricchi dovranno compiere un notevole sforzo per migliorare l’efficienza energetica. Considerati gli obiettivi dell’eliminazione delle distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità e della necessità di garantire la massima efficienza economica nel processo volto a trasformare l’economia dell’UE in un’economia a basse emissioni di carbonio, non è opportuno trattare diversamente nei differenti Stati membri i settori economici che ricadono nel sistema comunitario. È pertanto necessario sviluppare altri meccanismi per sostenere l’impegno degli Stati membri con un reddito pro capite relativamente più basso e maggiori prospettive di crescita. È altresì opportuno che il 90% del quantitativo totale delle quote da mettere all’asta sia distribuito tra gli Stati membri in funzione della rispettiva percentuale delle emissioni prodotte nel 2005 considerate nell’ambito del sistema comunitario. È opportuno che il 10% di tale quantitativo sia distribuito a vantaggio di tali Stati membri all’insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità e che sia utilizzato per l’abbattimento delle emissioni e l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. La distribuzione di tale 10% (14) Tutti gli Stati membri dovranno effettuare ingenti investimenti per ridurre l’intensità di carbonio delle rispettive economie entro il 2020 e gli Stati membri nei quali il reddito pro capite è ancora sensibilmente inferiore alla media comunitaria e le cui economie stanno recuperando terreno rispetto a quelle degli Stati membri più ricchi dovranno compiere un notevole sforzo per migliorare l’efficienza energetica. Considerati gli obiettivi dell’eliminazione delle distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità e della necessità di garantire la massima efficienza economica nel processo volto a trasformare l’economia dell’UE in un’economia a basse emissioni di carbonio, non è opportuno trattare diversamente nei differenti Stati membri i settori economici che ricadono nel sistema comunitario. È pertanto necessario sviluppare altri meccanismi per sostenere l’impegno degli Stati membri con un reddito pro capite relativamente più basso e maggiori prospettive di crescita. È altresì opportuno che il 90% del quantitativo totale delle quote da mettere all’asta sia distribuito tra gli Stati membri in funzione della rispettiva percentuale delle emissioni prodotte nel periodo 2005-2007. È opportuno che il 10% di tale quantitativo sia distribuito a vantaggio di tali Stati membri all’insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità e che sia utilizzato per l’abbattimento delle emissioni e l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. La distribuzione di tale 10% dovrebbe tener conto dei livelli di PE407.778v02-00 IT 10/234 RR\747827IT.doc dovrebbe tener conto dei livelli di reddito pro capite nel 2005 e delle prospettive di crescita degli Stati membri e dovrebbe essere più elevata per gli Stati membri con bassi livelli di reddito pro capite ed elevate prospettive di crescita. È opportuno che gli Stati membri in cui il reddito pro capite medio supera di oltre il 20% la media comunitaria contribuiscano a tale distribuzione, salvo quando i costi diretti stimati dell’intero pacchetto contenuti nel documento SEC(2008)85 superino lo 0,7% del PIL. reddito pro capite nel 2005 e delle prospettive di crescita degli Stati membri e dovrebbe essere più elevata per gli Stati membri con bassi livelli di reddito pro capite ed elevate prospettive di crescita. È opportuno che gli Stati membri in cui il reddito pro capite medio supera di oltre il 20% la media comunitaria contribuiscano a tale distribuzione, salvo quando i costi diretti stimati dell’intero pacchetto contenuti nel documento SEC(2008)85 superino lo 0,7% del PIL. Motivazione Nel calcolo per la ripartizione dei diritti di emissione non devono essere utilizzati i dati di un singolo anno, ma i valori medi di almeno due anni. La quantità di emissioni cambia annualmente, anche a seguito di ragioni naturali, ed è opportuno basarsi su un periodo, anziché su un anno. Nella sua proposta, la Commissione si dice disposta a utilizzare i dati sulle emissioni del 2006 per il confronto, non appena sono disponibili. È importante constatare che l'utilizzo di più anni nel calcolo non cambia la quantità totale dei diritti di emissione della Comunità. Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 Testo della Commissione Emendamento (15) Visto il notevole impegno connesso alla lotta ai cambiamenti climatici e all’adattamento agli inevitabili effetti che questi comportano, è opportuno che almeno il 20% degli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle quote sia destinato all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull’adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l’impegno assunto dall’UE di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020, al (15) Visto il notevole impegno connesso alla lotta ai cambiamenti climatici e all’adattamento agli inevitabili effetti che questi comportano, è opportuno che il 50% degli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle quote sia utilizzato in un fondo internazionale destinato all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull'adattamento nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo internazionale. Gli introiti rimanenti RR\747827IT.doc 11/234 PE407.778v02-00 IT conseguimento dell’obiettivo comunitario di aumentare l’efficienza energetica del 20% entro il 2020, a favore della cattura e dello stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, al contributo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate ad evitare la deforestazione e favorire l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l’incidenza del possibile aumento del prezzo dell’elettricità sui redditi mediobassi. La percentuale indicata è notevolmente inferiore alle entrate nette che si prevede le autorità pubbliche otterranno dalla vendita all’asta, tenuto conto della potenziale riduzione delle entrate derivante dalle imposte societarie. Gli introiti connessi alla vendita all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati per far fronte alle spese amministrative sostenute per la gestione del sistema comunitario. Occorre prevedere disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. La notifica in questione non esonera gli Stati membri dall’obbligo istituito all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE di notificare determinate misure nazionali. La direttiva si applica fatto salvo l’esito di eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che potranno essere avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. provenienti dalla vendita all'asta delle quote andrebbero utilizzati per risolvere le questioni legate ai cambiamenti climatici nell'Unione europea, quali la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull'adattamento, lo sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l'impegno assunto dall'UE di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020, il conseguimento dell'obiettivo comunitario di aumentare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020, la cattura e lo stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, per contribuire al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF), per misure finalizzate ad evitare la deforestazione e affrontare problematiche sociali come la povertà energetica. Gli introiti connessi alla vendita all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati per far fronte alle spese amministrative sostenute per la gestione del sistema comunitario. Occorre prevedere disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. La notifica in questione non esonera gli Stati membri dall’obbligo istituito all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE di notificare determinate misure nazionali. La direttiva si applica fatto salvo l’esito di eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che potranno essere avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (15 bis) Data l'entità e la velocità della deforestazione a livello mondiale, è indispensabile che gli introiti delle vendite PE407.778v02-00 IT 12/234 RR\747827IT.doc all’asta nell'ambito del sistema comunitario di scambio siano utilizzati per ridurre tale fenomeno, potenziando nel contempo le azioni di afforestazione e rimboschimento sostenibili. Inoltre l'Unione europea dovrebbe impegnarsi per l'istituzione di un sistema riconosciuto a livello internazionale per contenere il fenomeno della deforestazione e potenziare le azioni di afforestazione e di rimboschimento. Gli Stati membri dovrebbero contribuire con entrate per un fondo dedicato, il quale dovrà essere effettivamente utilizzato per questo ed altri fini a livello internazionale. Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (15 ter) Considerando che le entrate provenienti dalla vendita all'asta destinate alla deforestazione, afforestazione e riforestazione non saranno sufficienti per fermare la deforestazione su scala mondiale, possono essere necessarie misure supplementari. Motivazione È necessario essere realisti e non pretendere di risolvere i suddetti problemi con il 20% delle entrate provenienti dalla messa all'asta. Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (15 quater) Onde promuovere una distribuzione equa ed economicamente efficiente dei progetti nei paesi terzi e favorire la diffusione delle migliori prassi per tutte le attività citate al considerando RR\747827IT.doc 13/234 PE407.778v02-00 IT 15, è opportuno porre in essere meccanismi atti a garantire una efficace condivisione delle informazioni relative ai progetti intrapresi dai vari Stati membri. Motivazione È importante che i progetti degli Stati membri finalizzati all'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, siano ben coordinati, così da garantire che le risorse siano destinate ai progetti più utili ed efficaci, evitando i doppioni. Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 Testo della Commissione Emendamento (16) Ne consegue pertanto che la messa all’asta integrale delle quote dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per il settore dell’elettricità, vista la capacità del comparto di trasferire i maggiori costi del CO2, e occorre vietare l’assegnazione gratuita di quote per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio perché l’incentivo ad utilizzare questa tecnica risiede nel fatto che non è necessario restituire le quote per le emissioni stoccate. Gli impianti di produzione di elettricità possono ricevere quote a titolo gratuito per l’energia termica prodotta mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia termica prodotta da impianti in altri settori beneficiasse di un’assegnazione gratuita e ciò al fine di evitare distorsioni della concorrenza. (16) Ne consegue pertanto che la messa all’asta integrale delle quote dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per il settore dell’elettricità, vista la capacità del comparto di trasferire i maggiori costi del CO2. Gli impianti di produzione di elettricità dovrebbero ricevere quote a titolo gratuito per il teleriscaldamento e per l’energia termica prodotta mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE riguardo alla generazione di energia termica o energia di raffreddamento, sulla base delle migliori tecnologie disponibili, e l'energia prodotta in relazione al calore di processo tramite cogenerazione ad alto rendimento di cui alla direttiva 2004/8/CE oppure ottenuta da residui di un processo industriale usando le migliori tecnologie disponibili, a condizione che l’elettricità sia prodotta per essere utilizzata in proprio dall’operatore degli impianti; in ogni caso l’assegnazione delle quote avviene secondo gli stessi principi applicati all’attività industriale in questione, secondo quanto indicato all’allegato I della direttiva 2003/87/CE. PE407.778v02-00 IT 14/234 RR\747827IT.doc Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (16 bis) Il principale incentivo a lungo termine per la cattura e lo stoccaggio di carbonio e per le nuove tecnologie rinnovabili consiste nel fatto che non sarà necessaria la restituzione delle quote per le emissioni di CO2 da centrali elettriche che sono permanentemente stoccate o evitate. Inoltre, per accelerare la realizzazione dei primi impianti commerciali, le entrate della messa all'asta dovrebbero essere utilizzate e andrebbero messe da parte quote dalla riserva per i nuovi entranti, per finanziare una ricompensa garantita per tonnellate di CO2 stoccate o evitate per il primo di questi impianti nell'UE o in un paese terzo che abbia ratificato il futuro accordo internazionale sul cambiamento climatico purché esista un accordo relativo alla condivisione dei diritti di proprietà intellettuale in materia di tecnologia. Motivazione Le nuove tecnologie rinnovabili che non siano state testate commercialmente sono incorporate nel meccanismo di finanziamento supplementare. Una nuova capacità eolica di 180 GW fino alla fine del 2020 permetterebbe di evitare un livello di emissioni corrispondente al 70% dell'obiettivo di riduzione proposto del 21% del sistema ETS. Il sostegno a nuove innovazioni su larga scala nel settore delle energie rinnovabili costituisce realmente l'occasione di dare un impulso a tecnologie che contribuiranno in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi tanto nell'UE quanto a livello mondiale. Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (16 ter) Al fine di garantire un corretto funzionamento dei mercati del carbonio e dell'elettricità, la vendita all'asta delle RR\747827IT.doc 15/234 PE407.778v02-00 IT quote per il periodo a partire dal 2013 dovrebbe iniziare al più tardi entro il 2011 e dovrebbe basarsi su principi chiari ed imparziali definiti con sufficiente anticipo. Motivazione È essenziale che il mercato del carbonio funzioni in modo tempestivo ed efficace e che sia dotato di sufficiente liquidità per sostenere un funzionamento efficiente del mercato dell'elettricità. Poiché tale mercato è caratterizzato da contratti a termine, l'effettiva vendita all'asta dovrebbe iniziare con largo anticipo rispetto al periodo in questione. Inoltre, i principi della vendita all'asta e le disposizioni dettagliate di progettazione dovrebbero essere pubblicizzate con debito anticipo per consentire alle compagnie di ottimizzare le strategie di offerta. Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità, è opportuno che l’assegnazione gratuita di quote nella fase transitoria avvenga secondo norme comunitarie armonizzate (“parametri di riferimento”). Tali norme dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili e le tecniche di cattura e stoccaggio del biossido di carbonio. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l’aumento delle emissioni e garantiscano che sia messa all’asta una percentuale sempre più elevata di tali quote. Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell’inizio del periodo di scambio. Le norme devono inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e termica fornita agli (18) Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità, è opportuno che l’assegnazione gratuita di quote nella fase transitoria avvenga secondo norme comunitarie armonizzate sotto forma di parametri di riferimento settoriali specifici ex ante.Tali norme dovrebbero basarsi sulle tecniche e tecnologie più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili e le tecniche di cattura e stoccaggio del biossido di carbonio e tenere conto del potenziale, compreso il potenziale tecnico, di riduzione delle emissioni. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l’aumento delle emissioni complessivo o per unità produttiva. Esse devono garantire che sia messa all’asta una percentuale sempre più elevata di tali quote. Per ciascun settore, il parametro dovrebbe essere calcolato sul PE407.778v02-00 IT 16/234 RR\747827IT.doc impianti industriali. È opportuno che le suddette norme si applichino ai nuovi entranti che svolgono le stesse attività degli impianti esistenti ai quali sono assegnate le quote a titolo gratuito. Onde evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, occorre evitare di assegnare gratuitamente quote ai nuovi entranti per la produzione di elettricità. Le quote che rimangono nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 devono essere messe all’asta. prodotto finale in modo da potenziare al massimo i risparmi di efficienza energetica e di emissioni di gas a effetto serra in tutto il processo produttivo del settore interessato. Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell’inizio del periodo di scambio. Le norme devono inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e termica fornita agli impianti industriali. È opportuno che le suddette norme si applichino ai nuovi entranti che svolgono le stesse attività degli impianti esistenti ai quali sono assegnate le quote a titolo gratuito. Per "nuovo entrante" si intende un impianto che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a seguito della trasmissione alla Commissione dell’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1, o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra in seguito a un aumento di almeno il 20% della capacità dell'impianto o a un cambiamento significativo della natura o del funzionamento dell'impianto. Nel definire i principi alla base dei parametri di riferimento ex ante in singoli settori, la Commissione dovrebbe consultare i settori interessati. Onde evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, occorre evitare di assegnare gratuitamente quote ai nuovi entranti per la produzione di elettricità. Le quote che rimangono nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 devono essere messe all’asta. Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 Testo della Commissione Emendamento (19) La Comunità continuerà ad assumere un ruolo guida nei negoziati per un accordo (19) La Comunità continuerà ad assumere un ruolo guida nei negoziati per un accordo RR\747827IT.doc 17/234 PE407.778v02-00 IT internazionale ambizioso finalizzato a limitare l’incremento della temperatura globale a 2°C e in questo senso è incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno all’accordo internazionale, si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”) e allo stesso tempo alcuni settori e sotto-settori comunitari ad alta intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni, la Commissione assegnerà a titolo gratuito fino al 100% delle quote spettanti ai settori o ai sotto-settori interessati che rispettano i criteri del caso. La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie saranno soggette a riesame per garantire che gli interventi vengano realizzati solo nei casi necessari e per evitare un eccesso di compensazione. Per settori o sotto-settori specifici per i quali è possibile giustificare debitamente l’impossibilità di evitare in altro modo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i costi dell’energia elettrica rappresentano una percentuale elevata dei costi di produzione e questa viene generata all’insegna dell’efficienza, gli interventi possono tener conto del consumo di elettricità nel processo produttivo, senza alcuna modifica del quantitativo totale di quote assegnate. PE407.778v02-00 IT internazionale ambizioso e/o accordi settoriali internazionali finalizzati a limitare l’incremento della temperatura globale a 2°C ed è incoraggiata dai progressi realizzati a Bali, dove i paesi indicati nell’allegato I del protocollo di Kyoto hanno sottoscritto riduzioni dei gas serra dell’ordine del 25-40% nel 2020 rispetto al 1990. Per mantenere il suo ruolo guida in tale gruppo di paesi, l'UE dovrà ridurre le emissioni di gas serra in misura pari al limite superiore di detta forbice. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno a tali accordi internazionali, si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”) e allo stesso tempo alcuni settori e sotto-settori comunitari ad alta intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni, la Commissione dovrebbe sostenere l'istituzione di accordi settoriali globali e, qualora ciò non risulti possibile, la Comunità dovrebbe assegnare a titolo gratuito fino al 100% delle quote spettanti ai sotto-settori o impianti che rispettano i criteri del caso. La definizione dei suddetti sotto-settori e impianti nonché le misure necessarie saranno soggette a riesame per garantire che gli interventi vengano realizzati solo nei casi necessari e per evitare un eccesso di compensazione. Per i sotto-settori o impianti specifici per i quali è possibile giustificare debitamente l’impossibilità di evitare in altro modo il 18/234 RR\747827IT.doc rischio di rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i costi dell’energia elettrica rappresentano una percentuale elevata dei costi di produzione e questa viene generata all’insegna dell’efficienza, gli interventi possono tener conto del consumo di elettricità nel processo produttivo, senza alcuna modifica del quantitativo totale di quote assegnate. Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20 Testo della Commissione Emendamento (20) È pertanto opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro il giugno 2011, consultando tutte le parti sociali e, in base all’esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione corredata di tutte le proposte che ritiene utili. In questo contesto la Commissione deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i settori o i sotto-settori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposte ad una rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi sulla valutazione dell’impossibilità di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza una perdita consistente della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori dell’UE che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle emissioni. Le industrie ad alta intensità energetica che si riterrà siano esposte ad un rischio elevato di rilocalizzazione potrebbero ricevere un quantitativo più elevato di quote a titolo gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe prevedere un sistema efficace di equiparazione del carbonio per mettere sullo stesso piano gli impianti comunitari ad alto rischio di rilocalizzazione e gli impianti dei paesi terzi. Un sistema di questo genere potrebbe imporre agli importatori condizioni non meno (20) È pertanto opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro il giugno 2010, consultando tutte le parti sociali e, in base all’esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione corredata di tutte le proposte che ritiene utili. In questo contesto la Commissione deve anche individuare i settori o i sottosettori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposte ad una rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi sulla valutazione dell’impossibilità di trasferire sui prezzi dei prodotti il maggior costo delle quote necessarie direttamente legato alle disposizioni della presente direttiva, senza una perdita consistente della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori dell’UE che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle emissioni. Le industrie ad alta intensità energetica che si riterrà siano esposte ad un rischio elevato di rilocalizzazione potrebbero ricevere un quantitativo più elevato di quote a titolo gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe prevedere un sistema efficace di equiparazione del carbonio per mettere sullo stesso piano gli impianti comunitari ad alto rischio di rilocalizzazione e gli impianti dei paesi terzi. Un sistema di RR\747827IT.doc 19/234 PE407.778v02-00 IT favorevoli di quelle applicabili agli impianti dell’UE, ad esempio prevedendo la restituzione di quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe essere conforme ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in particolare quello delle responsabilità comuni anche se differenziate in base alle rispettive capacità, tenuto conto della situazione particolare dei paesi meno sviluppati. È altresì necessario che i provvedimenti rispettino gli obblighi internazionali che la Comunità deve assolvere, in particolare nell’ambito dell’OMC. questo genere potrebbe imporre agli importatori condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli impianti dell’UE, ad esempio prevedendo la restituzione di quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe essere conforme ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in particolare quello delle responsabilità comuni anche se differenziate in base alle rispettive capacità, tenuto conto della situazione particolare dei paesi meno sviluppati. È altresì necessario che i provvedimenti rispettino gli obblighi internazionali che la Comunità deve assolvere, in particolare nell’ambito dell’OMC. Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 Testo della Commissione Emendamento (21) Per garantire condizioni eque di concorrenza all’interno della Comunità occorre armonizzare l’impiego dei crediti ottenuti per riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori della Comunità da parte dei gestori che rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC definisce obiettivi quantificati di emissione per i paesi industrializzati relativamente al periodo 2008-2012 e prevede la creazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la possibilità che i paesi industrializzati li utilizzino per conseguire una parte dei loro obiettivi di riduzione. Il sistema istituito dal protocollo di Kyoto non consente di creare ERU a partire dal 2013 se i paesi che ospitano i progetti non avranno messo in atto nuovi obiettivi quantificati di (21) Per garantire condizioni eque di concorrenza all’interno della Comunità occorre armonizzare l’impiego dei crediti ottenuti per riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori della Comunità da parte dei gestori che rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC definisce obiettivi quantificati di emissione per i paesi industrializzati relativamente al periodo 2008-2012 e prevede la creazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la possibilità che i paesi industrializzati li utilizzino per conseguire una parte dei loro obiettivi di riduzione. Il sistema istituito dal protocollo di Kyoto non consente di creare ERU a partire dal 2013 se i paesi che ospitano i progetti non avranno messo in atto nuovi obiettivi quantificati di PE407.778v02-00 IT 20/234 RR\747827IT.doc riduzione delle emissioni, mentre i crediti CDM potranno continuare ad essere creati. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici occorre prevedere un utilizzo supplementare delle riduzioni certificate delle emissioni e delle unità di riduzione delle emissioni ottenute nei paesi che avranno concluso l’accordo. In assenza di tale accordo, il fatto di prevedere la possibilità di continuare ad utilizzare le CER e le ERU comprometterebbe l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità volti a promuovere un uso più sostenuto delle energie rinnovabili. Il ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe essere compatibile con l’obiettivo comunitario di produrre il 20% dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e di promuovere l’efficienza energetica, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Compatibilmente con questi tre obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di concludere accordi con paesi terzi per incentivare l’abbattimento delle emissioni in tali paesi al fine di raggiungere riduzioni concrete e supplementari delle emissioni dei gas a effetto serra promuovendo contemporaneamente l’innovazione nelle imprese stabilite nella Comunità e lo sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali accordi potranno essere ratificati da più paesi. Non appena la Comunità avrà concluso un accordo internazionale soddisfacente, sarà opportuno aumentare l’accesso ai crediti da progetto nei paesi terzi incrementando contestualmente il livello di riduzione delle emissioni conseguibile nell’ambito del sistema comunitario di scambio. RR\747827IT.doc riduzione delle emissioni, mentre i crediti CDM potranno continuare ad essere creati. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici occorre prevedere un utilizzo supplementare delle riduzioni certificate delle emissioni e delle unità di riduzione delle emissioni ottenute nei paesi che avranno concluso l’accordo. I progetti CER e ERU approvati nel quadro di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici dovranno favorire la sostenibilità ambientale e sociale, dimostrare i benefici che apportano all'ambiente, evitare il carbon leakage e prevedere un meccanismo trasparente di convalida e di verifica. In assenza di tale accordo, il fatto di prevedere la possibilità di continuare ad utilizzare le CER e le ERU comprometterebbe l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità volti a promuovere un uso più sostenuto delle energie rinnovabili. Il ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe essere compatibile con l’obiettivo comunitario di produrre il 20% dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e di promuovere l’efficienza energetica, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Compatibilmente con questi tre obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di concludere accordi con paesi terzi per incentivare l’abbattimento delle emissioni in tali paesi al fine di raggiungere riduzioni concrete e supplementari delle emissioni dei gas a effetto serra promuovendo contemporaneamente l’innovazione nelle imprese stabilite nella Comunità e lo sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali accordi potranno essere ratificati da più paesi. Non appena la Comunità avrà concluso un accordo internazionale soddisfacente, sarà opportuno aumentare l’accesso ai crediti da progetto nei paesi terzi incrementando contestualmente il livello di riduzione delle emissioni conseguibile nell’ambito del sistema 21/234 PE407.778v02-00 IT comunitario di scambio. Motivazione I progetti CDM (Meccanismo di sviluppo pulito) e JI (Attuazione congiunta) approvati in base a un eventuale futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici devono essere di elevata qualità e in grado di dimostrare i benefici ambientali e sociali da essi apportati. Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22 Testo della Commissione Emendamento (22) Ai fini della prevedibilità, è necessario dare certezza ai gestori circa la possibilità di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU derivanti da tipi di progetti accettati da tutti gli Stati membri nell’ambito del sistema comunitario di scambio durante il periodo 2008-2012 per la quota rimanente del livello che erano autorizzati ad utilizzare in detto periodo. Poiché prima del 2015 gli Stati membri non possono riportare le CER e le ERU detenute dai gestori da un periodo d’impegno ad un altro nell’ambito degli accordi internazionali (il cosiddetto "accumulo" delle CER e delle ERU), e solo se gli Stati membri decidono di consentire l’accumulo di tali CER ed ERU nell’ambito di limitati diritti ad accumulare tali crediti, la certezza di una tale possibilità deve essere garantita imponendo agli Stati membri di autorizzare i gestori a scambiare le CER e le ERU rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute prima del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare gli Stati membri ad accettare CER ed ERU che non sono certi di poter utilizzare per adempiere ai propri impegni internazionali, tale disposizione non deve applicarsi oltre il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire ai gestori la stessa certezza con riferimento alle CER rilasciate a seguito di progetti istituiti prima del 2013 relativamente alle riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013. (22) Il sistema comunitario e i sistemi di scambio di emissioni di altri paesi dovrebbero agevolare la richiesta di crediti ottenuti da riduzioni tangibili, verificabili, addizionali e permanenti delle emissioni nell'ambito di progetti condotti in paesi che contribuiscono in maniera costruttiva ad affrontare i cambiamenti climatici. Dopo la ratifica di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, i crediti ottenuti da tali paesi dovrebbero essere accettabili per qualsiasi sistema di scambio delle emissioni. Ai fini della prevedibilità, è necessario dare certezza ai gestori circa la possibilità di utilizzare dopo il 2012 CER e ERU di alta qualità che favoriscano il collegamento con altri sistemi di scambio di emissioni. I gestori dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tali crediti fino a un massimo del 4% in media delle loro emissioni, durante il periodo 2013-2020, a condizione che utilizzino, in ogni anno del periodo 20082020, non meno del 6,5% delle ERU e delle CER rispetto alle loro emissioni del 2005 e che non riportino diritti di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Tale sistema dovrebbe garantire che nel periodo 20082020 si possa conseguire fino al 40% dello sforzo mediante l'uso delle CER e delle ERU. Poiché prima del 2015 gli Stati membri non possono riportare le CER e le ERU detenute dai gestori da un periodo PE407.778v02-00 IT 22/234 RR\747827IT.doc d'impegno ad un altro nell'ambito degli accordi internazionali (il cosiddetto "accumulo" delle CER e delle ERU), e solo se gli Stati membri decidono di consentire l'accumulo di tali CER ed ERU nell'ambito di limitati diritti ad accumulare tali crediti, la certezza di una tale possibilità deve essere garantita imponendo agli Stati membri di autorizzare i gestori a scambiare le CER e le ERU rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute prima del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare gli Stati membri ad accettare CER ed ERU che non sono certi di poter utilizzare per adempiere ai propri impegni internazionali, tale disposizione non deve applicarsi oltre il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire ai gestori la stessa certezza con riferimento alle CER rilasciate a seguito di progetti istituiti prima del 2013 relativamente alle riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013. Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 23 Testo della Commissione Emendamento (23) Nel caso in cui la conclusione di un accordo internazionale fosse ritardata, occorre prevedere la possibilità di utilizzare crediti derivanti da progetti di elevata qualità nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote mediante accordi con i paesi terzi. Tali accordi, bilaterali o multilaterali, potrebbero consentire il riconoscimento, nell’ambito del sistema comunitario di scambio, dei progetti che hanno generato ERU fino al 2012 ma che non possono più farlo a norma di Kyoto. (23) Nel caso in cui la conclusione di un accordo internazionale fosse ritardata, occorre prevedere la possibilità di utilizzare crediti derivanti da progetti di elevata qualità nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote mediante accordi con i paesi terzi. Tali accordi, bilaterali o multilaterali, potrebbero consentire il riconoscimento, nell'ambito del sistema comunitario di scambio, dei progetti che hanno generato ERU fino al 2012 ma che non possono più farlo a norma di Kyoto. Tali progetti dovranno favorire la sostenibilità ambientale e sociale, dimostrare i benefici per l'ambiente, evitare il carbon leakage e prevedere un meccanismo trasparente di RR\747827IT.doc 23/234 PE407.778v02-00 IT convalida e di verifica. Motivazione I progetti concordati con i paesi terzi in mancanza di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici devono essere di elevata qualità e in grado di dimostrare i benefici ambientali e sociali da essi apportati. Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 24 Testo della Commissione Emendamento (24) I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, ma rappresentano solo una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra prodotte. Al momento dell’utilizzo degli introiti della vendita all’asta delle quote per favorire l’adattamento dei paesi in via di sviluppo agli impatti dei cambiamenti climatici occorre pertanto considerare con particolare priorità le esigenze dei paesi meno sviluppati. Poiché in questi paesi sono stati avviati solo pochissimi progetti CDM, è opportuno garantire che i crediti derivanti dai progetti avviati nei suddetti paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche in assenza di un accordo internazionale. I paesi meno sviluppati dovrebbero godere di tale diritto fino al 2020, a condizione che abbiano ratificato un accordo globale sui cambiamenti climatici o un accordo bilaterale o multilaterale con la Comunità. (24) I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, ma rappresentano solo una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra prodotte. Al momento dell’utilizzo degli introiti della vendita all’asta delle quote per favorire l’adattamento dei paesi in via di sviluppo agli impatti dei cambiamenti climatici occorre pertanto considerare con particolare priorità le esigenze dei paesi meno sviluppati. Poiché in questi paesi sono stati avviati solo pochissimi progetti CDM, è opportuno garantire che i crediti derivanti dai progetti avviati nei suddetti paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche in assenza di un accordo internazionale, sempre che i progetti in questione siano chiaramente addizionali e contribuiscano allo sviluppo sostenibile. I paesi meno sviluppati dovrebbero godere di tale diritto fino al 2020, a condizione che abbiano ratificato un accordo globale sui cambiamenti climatici o un accordo bilaterale o multilaterale con la Comunità. Emendamento 21 PE407.778v02-00 IT 24/234 RR\747827IT.doc Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 25 Testo della Commissione Emendamento (25) Dopo la conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, i crediti CDM ottenuti in paesi terzi dovrebbero essere accettati nell’ambito del sistema comunitario di scambio solo se i paesi in questione avranno ratificato l’accordo. (25) Dopo la ratifica da parte della Comunità di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, possono essere utilizzati crediti aggiuntivi per un'entità massima pari alla metà della riduzione supplementare nell'ambito del sistema comunitario e i crediti CDM di altà qualità ottenuti in paesi terzi dovrebbero essere accettati nell’ambito del sistema comunitario di scambio solo se i paesi in questione avranno ratificato l’accordo. Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 31 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (31 bis) Qualora ottemperino alla presente direttiva, i paesi terzi confinanti con l'Unione dovrebbero essere incoraggiati ad entrare a far parte del sistema comunitario. In fase di negoziato, la Commissione dovrebbe adoperarsi per fornire assistenza finanziaria e tecnica a favore dei paesi candidati, dei paesi candidati potenziali e dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato al fine di promuovere tale obiettivo. Ciò faciliterebbe il trasferimento di tecnologie e conoscenze verso tali paesi, strumento importante ai fini di un beneficio economico, ambientale e sociale per tutti. Motivazione È essenziale incoraggiare i paesi terzi confinanti con l'UE ad aderire al sistema ETS. Ciò non è solo importante sotto il profilo ambientale e dello sviluppo, ma permetterà di affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da parte delle imprese dell'UE che si trasferiscono oltre frontiera. RR\747827IT.doc 25/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33 Testo della Commissione Emendamento (33) [Per quanto riguarda la strategia per l’assegnazione delle quote al settore aereo, è opportuno che questo sia trattato alla stregua di altri settori che ricevono le quote a titolo gratuito in via transitoria e non come gli impianti di produzione di elettricità. Ciò significa che nel 2013 è opportuno assegnare gratuitamente al settore aereo l’80% delle quote e successivamente l’assegnazione gratuita deve ridursi ogni anno di una stessa percentuale fino a scomparire definitivamente nel 2020. È opportuno che la Comunità e gli Stati membri insistano nel loro impegno a raggiungere un accordo globale su misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte dal settore aereo e riesaminino la situazione del settore in occasione del prossimo riesame del sistema comunitario.] (33) [Per quanto riguarda la strategia per l’assegnazione delle quote al settore aereo, è opportuno che questo sia trattato alla stregua di altri settori che ricevono le quote a titolo gratuito in via transitoria e non come gli impianti di produzione di elettricità. È opportuno che la Comunità e gli Stati membri insistano nel loro impegno a raggiungere un accordo globale su misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte dal settore aereo e riesaminino la situazione del settore in occasione del prossimo riesame del sistema comunitario.] Motivazione Il settore aereo rientra fra i settori restanti, ossia quelli per i quali occorre ancora determinare l’esposizione al rischio di carbon leakage in caso di mancato raggiungimento di un accordo internazionale. Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (33 bis) È importante che il sistema sia esteso in futuro agli altri principali responsabili di emissioni di gas a effetto serra, in particolare i soggetti operanti nel settore dei trasporti, quali gli operatori PE407.778v02-00 IT 26/234 RR\747827IT.doc navali, e possibilmente anche gli operatori del settore minerario e di quello dei rifiuti. A tal fine, la Commissione dovrebbe proporre quanto prima le necessarie modifiche, accompagnate da una valutazione di impatto, al fine di integrare il settore navale nel sistema comunitario entro il 2013 e di stabilire una data per l'inclusione del settore dei trasporti su strada. Motivazione Il trasporto stradale e il trasporto marittimo, e possibilmente i settori minerario e quello dei rifiuti, andrebbero integrati nel sistema ETS dell'UE. Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (33 ter) Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno, la Commissione, ove opportuno, dovrebbe elaborare linee guida o presentare proposte volte ad armonizzare ulteriormente l'applicazione della presente direttiva, per esempio per quanto concerne le definizioni, le incriminazioni e le sanzioni. Motivazione Per fornire una maggiore certezza giuridica e per creare delle effettive condizioni di parità all'interno dell'UE, potrebbe essere prevista un'ulteriore armonizzazione, ad esempio per quanto riguarda le definizioni (chiusura), le spese e le sanzioni applicate dagli Stati membri. Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 34 Testo della Commissione Emendamento (34) Le misure necessarie per l’attuazione RR\747827IT.doc (34) Le misure necessarie per l’attuazione 27/234 PE407.778v02-00 IT della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. In particolare occorre conferire alla Commissione la facoltà di adottare provvedimenti per la messa all’asta delle quote, l’assegnazione transitoria di quote a livello comunitario, per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, per l’accreditamento dei verificatori e l’attuazione di norme armonizzate per i progetti. Poiché tali misure sono di portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva con l’aggiunta o la modifica di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. In particolare occorre conferire alla Commissione la facoltà di adottare provvedimenti per la messa all’asta delle quote, l’assegnazione transitoria di quote a livello comunitario, per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, per l'armonizzazione delle regole sulla definizione di "nuovo entrante", per l’accreditamento dei verificatori e l’attuazione di norme armonizzate per i progetti. Poiché tali misure sono di portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva con l’aggiunta o la modifica di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 34 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (34 bis) Le informazioni relative all'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere facilmente accessibili, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI). Al fine di assistere le imprese, soprattutto le PMI, nel rispettare gli obblighi sanciti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero creare punti di assistenza nazionali. Motivazione Emendamento inserito nella relazione senza votazione a norma dell'articolo 47 del regolamento. Molte delle imprese incluse nel sistema di scambio delle quote sono PMI che non dispongono di sufficienti risorse e che potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto alle grandi compagnie per quanto riguarda l'acquisto di quote tramite la PE407.778v02-00 IT 28/234 RR\747827IT.doc vendita all'asta o lo scambio. Fornire loro informazioni facilmente accessibili e dettagliate sugli obblighi è il meno che si possa fare. La migliore soluzione pratica per conseguirlo varia da uno Stato membro all'altro, a seconda dello specifico quadro istituzionale in atto, come è stato fatto nella direttiva REACH. Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo – punto 1 Direttiva 2003/87/CE Articolo 1 – nuovo paragrafo Testo della Commissione Emendamento Dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi. Dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi. È opportuno che la Comunità proceda all'attuazione della riduzione del 30% al di sotto dei livelli del 1990 affinché sia effettiva al termine del processo di ratifica di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici. Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – lettera h Testo della Commissione Emendamento (h) “nuovo entrante”, l’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a seguito della trasmissione alla Commissione dell’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1;” (h) "nuovo entrante", l’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a seguito della trasmissione alla Commissione dell’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1, o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra in seguito a un aumento di almeno il 20% della capacità dell'impianto o a un cambiamento RR\747827IT.doc 29/234 PE407.778v02-00 IT significativo della natura o del funzionamento dell'impianto. Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – punto [v)] (nuovo) Testo della Commissione Emendamento [v)] "accordo internazionale", un accordo globale tra i paesi nel contesto dell'UNFCC inteso a conseguire riduzioni delle missioni globali dell'entità necessaria per combattere efficacemente il cambiamento climatico, limitando l'aumento della temperatura globale a 2°C, il quale comporta, per l'UE, impegni comparabili a quelli di altri paesi sviluppati e contributi adeguati da parte dei paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati, in funzione delle loro responsabilità e capacità; Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 quater – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento (2 bis) L'articolo 3 quater, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: "2. Per il 2013, e [...] per ogni anno successivo, la quantità complessiva di quote da assegnare agli operatori aerei diminuisce, partendo dal 95%, in funzione del fattore lineare di riduzione di cui all’articolo 9." Emendamento 32 PE407.778v02-00 IT 30/234 RR\747827IT.doc Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 quinquies – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento (2 ter) L'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: "2. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo [nonché del paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale fino a scomparire nel 2020. Dal 2014, l'assegnazione a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi del presente paragrafo diminuisce di una stessa percentuale fino a scomparire nel 2020." Motivazione Corrisponde all'accordo del Consiglio e del Parlamento europeo sull'inclusione del settore aereo nel programma di commercio delle emissioni. L'accordo specifica che l'importo della messa all'asta può essere aumentato nell'ambito di una revisione generale. Gli autori dell'emendamento fanno riferimento a tale possibilità e sostengono l'idea che la Commissione proponga tale revisione generale. Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 4 RR\747827IT.doc 31/234 PE407.778v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento (2 bis) L’articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente agli articoli 5 e 6, o che l'impianto non sia [...] escluso dal sistema comunitario, ai sensi dell'articolo 27." Motivazione Si tratta di una modifica tecnica alla direttiva 2003/87/CE apportata ad un articolo che non è stato modificato dalla proposta della Commissione. Essa chiarisce che, nella fase III, le esenzioni concesse agli impianti di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 27 non saranno più temporanee, bensì permanenti. Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2003/87/CE Articolo 5 – lettera d Testo della Commissione Emendamento (d) le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo il regolamento di cui all’articolo 14. (d) un programma di monitoraggio e altre misure che soddisfano i requisiti del regolamento di cui all’articolo 14. Motivazione Il monitoraggio è un requisito giuridico fondamentale ai fini dell'ottenimento di un'autorizzazione ad emettere gas serra; occorre pertanto che ne sia fatta menzione PE407.778v02-00 IT 32/234 RR\747827IT.doc all'articolo 5 della direttiva UE relativa all'ETS. Il programma deve rispettare i requisiti del nuovo regolamento relativo al monitoraggio e alla rendicontazione, di cui all'articolo 14. Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2003/87/CE Articolo 9 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012. La Commissione pubblica, entro il 30 settembre 2009, il quantitativo assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali che gli Stati membri hanno rilasciato o devono rilasciare conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012. Motivazione La quantità delle quote che gli Stati membri dovranno rilasciare nell'ambito dei loro PNA per il periodo 2008-2012 andrebbe stabilita in via definitiva entro il 2010; è dunque opportuno anticipare la data in questione. Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2003/87/CE Articolo 9 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento La Commissione riesamina il fattore lineare entro il 2025. La Commissione riesamina il fattore lineare entro il 2020. Motivazione È preferibile riesaminare il fattore lineare prima che abbia inizio il nuovo periodo. Entro il 2020 si disporrà di nuovi dati che indicheranno se sia necessario/fattibile o meno fissare un andamento di riduzione più rigoroso. Non vi è motivo di aspettare fino al 2025. RR\747827IT.doc 33/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 9 bis – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 2. Per gli impianti che sono inseriti nel sistema comunitario di scambio solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti possano presentare all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni verificate in maniera indipendente affinché queste possano essere considerate per determinare il quantitativo di quote da rilasciare. 2. Per gli impianti che sono inseriti nel sistema comunitario di scambio solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificate e verificate in maniera indipendente affinché queste possano essere considerate per determinare il quantitativo di quote da rilasciare. Motivazione Se si intende tener conto dei suddetti dati per determinare il quantitativo di quote da rilasciare, occorre prevederne l'obbligatorietà. Emendamento 38 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 9 bis – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. La Commissione pubblica i quantitativi corretti di cui ai paragrafi 1 e 2. 3. La Commissione pubblica i quantitativi corretti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 30 settembre 2010. Motivazione Si tratta di precisare la data entro la quale la Commissione deve pubblicare i dati trasmessi dagli Stati membri in relazione agli impianti che sono stati integrati durante la fase II o che sono inclusi a partire dal 2013. Emendamento 39 PE407.778v02-00 IT 34/234 RR\747827IT.doc Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. Per quanto riguarda gli impianti che sono esclusi dal sistema comunitario a norma dell'articolo 27 o a causa della loro chiusura, il quantitativo totale di quote da rilasciare a partire dal 1° gennaio 2013 è adeguato verso il basso di un volume corrispondente al totale delle emissioni medie verificate di quegli impianti relative al periodo 2005-2007, meno il 21% di tali emissioni; tale importo corrisponde alle riduzioni che sono imposte agli impianti che ricadono nel sistema comunitario per realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, il quantitativo di quote adeguate verso il basso in conformità del presente paragrafo è abbassato per tenere conto della riduzione rivista delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Motivazione L'emendamento è legato all'emendamento all'articolo 27, che porta la soglia delle emissioni a 25 000. Ciò permetterà a 6 300 (anziché 4 200) piccoli impianti di non dover sostenere l'onere amministrativo del sistema, ma eliminerà solo il 2,4% delle emissioni complessive. È necessario modificare l'articolo 9 bis per adeguare in maniera corrispondente verso il basso il limite massimo complessivo. Emendamento 40 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1 RR\747827IT.doc 35/234 PE407.778v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento 1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma dell’articolo 10 bis. 1. Per periodi a decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma dell’articolo 10 bis. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione determina, in base alle relazioni presentate e a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 6, e pubblica il quantitativo previsto a livello comunitario di quote da mettere all'asta per il periodo 2013-2020. Motivazione Per il corretto funzionamento del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e del settore dell'energia elettrica, è indispensabile che la vendita all'asta delle quote a decorrere dal 2013 si svolga con largo anticipo rispetto al 1º gennaio 2013. Emendamento 41 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) il 90% del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate per il 2005 nell’ambito del sistema comunitario di scambio; (a) il 90% del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale della media di emissioni verificate per il 2005-2007 nell’ambito del sistema comunitario di scambio; Emendamento 42 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Almeno il 20% degli introiti provenienti 3. Almeno il 50% degli introiti provenienti PE407.778v02-00 IT 36/234 RR\747827IT.doc dalla vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzato al fine di: dalla vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2 è utilizzato in un fondo internazionale dedicato come segue: (a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo volte all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche; (a) un quarto è destinato a favore di misure volte a contribuire a fondi finalizzati alla prevenzione della deforestazione e al potenziamento delle azioni di afforestazione e rimboschimento nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato il futuro accordo internazionale, tenendo conto: - dei diritti e delle necessità delle popolazioni indigene; - della salvaguardia della biodiversità; e - dell'uso sostenibile delle risorse forestali; (b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020 e di incrementare l’efficienza energetica del 20% per il 2020; (b) un quarto è destinato alla riduzione delle emissioni nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato il futuro accordo internazionale e al trasferimento tecnologico verso tali paesi, ad esempio attraverso il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; (c) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, in particolare quelli emessi dalle centrali elettriche a carbone; (c) metà è destinata a favorire l'adattamento agli affetti avversi dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato il futuro accordo internazionale sul cambiamento climatico. (d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione, soprattutto nei paesi meno sviluppati; (e) favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo; RR\747827IT.doc 37/234 PE407.778v02-00 IT (f) affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, ad esempio aumentando l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni; e (g) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario di scambio. Emendamento 43 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. Le entrate non utilizzate a norma del paragrafo 3, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettera b), sono utilizzate per affrontare questioni legate al cambiamento climatico, tra cui: (a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo volte all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; (b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020; (c) rispettare l'impegno comunitario di accrescere l’efficienza energetica del 20% entro il 2020; (d) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri dal punto di vista ambientale dei gas a effetto serra emessi dalle centrali elettriche a carbone e da una serie di settori e sotto-settori PE407.778v02-00 IT 38/234 RR\747827IT.doc industriali; (e) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; (f) per ulteriori interventi intesi a prevenire la deforestazione, a promuovere azioni sostenibili di afforestazione e gestione delle foreste in Europa, nonché a produrre e ad attivare biomassa sostenibile nella Comunità; (g) affrontare la povertà energetica, ad esempio mediante misure finanziarie intese a promuovere l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni; (h) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto a bassa emissione, tra cui il trasferimento intermodale, e compensare l'incremento del costo dell'energia per la trazione elettrica nel settore ferroviario; (i) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario di scambio; e (j) per gli impianti utilizzati per la ricerca, l'innovazione e gli investimenti nelle tecnologie a bassa emissione di carbonio, comprese, tra l'altro, le energie rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio geologico dei gas ad effetto serra e i processi di produzione a maggiore efficienza energetica, proporzionalmente alle emissioni indirette derivanti dall'uso di elettricità di tali impianti e in conformità con le norme in materia di aiuti di Stato. Emendamento 44 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 4 RR\747827IT.doc 39/234 PE407.778v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento 4. Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE essi comunicano informazioni sull’utilizzo degli introiti destinati a ciascuna delle finalità descritte. 4. Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE essi comunicano informazioni sull’utilizzo degli introiti destinati a ciascuna delle finalità descritte ai paragrafi 3 e 3 bis. Emendamento 45 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 5 Testo della Commissione Emendamento 5. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Le aste sono concepite per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. 5. Entro il 30 settembre 2010 la Commissione adotta un regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Il sistema della vendita all’asta deve essere concepito in modo da garantire costantemente un mercato liquido e trasparente. Al fine di garantire la realizzazione di tali obiettivi, il regolamento di cui al primo comma deve basarsi sui principi seguenti: - utilizzare un solo sistema accessibile a distanza, efficace, disponibile a un costo accettabile e la cui integrità sia assicurata da un gestore unico a livello comunitario; - assicurare per un costo minimo l’accesso all’asta a tutti i soggetti in grado di provare la propria solvibilità e che siano titolari di un conto sul registro delle PE407.778v02-00 IT 40/234 RR\747827IT.doc quote; - il regolamento deve indicare un calendario dei volumi di vendita, coerente con le scadenze di restituzione delle quote nonché con i vincoli di tesoreria per le imprese; il caldendario deve escludere il ricorso ad una sola asta per l'intero periodo in questione. Tale regolamento prevede una sorveglianza del mercato esercitata da un'organizzazione esistente o da creare, i cui compiti sono simili a quelli di un organismo di sorveglianza dei mercati delle materie prime. Motivazione È imperativo che l'UE possa investire maggiormente nelle tecnologie energetiche e di riduzione delle emissioni di CO2, fondamentali per preparare gli sforzi di riduzione entro il 2050. L'utilizzo dei proventi a livello comunitario permetterà di organizzare bene la ricerca europea in particolare rispetto agli Stati Uniti e al Giappone. Emendamento 46 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 5 bis. Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, possono autorizzare un'agenzia o un'istituzione comune ad agire per loro conto nella vendita all'asta di quote. Gli introiti provenienti dalle aste condotte da un'agenzia o da un'istituzione comune sono suddivisi tra gli Stati membri a norma del paragrafo 2, non appena possibile dopo ciascuna asta. Motivazione Occorre determinare e notificare il quantitativo previsto per l'intera Comunità di quote da mettere all'asta onde consentire agli Stati membri di calcolare la quantità di quote che possono vendere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. Andrebbe tenuto conto della complessità e dei costi amministrativi dell'organizzazione di aste in 27 Stati membri nel RR\747827IT.doc 41/234 PE407.778v02-00 IT quadro del futuro regolamento della Commissione in materia di vendite all'asta. Emendamento 47 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 1. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2011, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8. 1. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2010, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8. Motivazione Il rinvio ai paragrafi da 2 a 6 e 8 non fornisce ulteriore chiarezza in quanto il terzo comma contiene già un sistema di parametri di riferimento armonizzato. A fini di certezza della pianificazione, i sistemi dei parametri di riferimento dovrebbero essere decisi entro metà 2010. L'emendamento sottolinea l'utilità e importanti caratteristiche dei parametri di riferimento. Emendamento 48 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3 Testo della Commissione Emendamento Le misure citate al primo comma garantiscono, nella misura del possibile, che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote Le misure citate al primo comma includono, nella misura del possibile, la definizione di parametri settoriali ex ante armonizzati a livello comunitario intesi a garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni. Tali parametri si basano sulle tecniche e le tecnologie più efficienti e tengono conto del potenziale, compreso il potenziale tecnico, di riduzione delle emissioni, dei prodotti sostitutivi, dei processi di PE407.778v02-00 IT 42/234 RR\747827IT.doc produzione alternativi e della possibilità di utilizzare la biomassa, la biogenerazione e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra. gratuite agli impianti di produzione di elettricità. Per ciascun settore, ove possibile, il parametro sarà calcolato sul prodotto finale e non semplicemente sui fattori produttivi, in modo da potenziare al massimo i risparmi di efficienza energetica e di emissioni di gas a effetto serra in tutto il processo produttivo del settore interessato. Le misure di cui sopra non incentivano l’incremento delle emissioni globali o per unità di produzione. Inoltre, tali norme armonizzate devono tenere conto altresì delle emissioni connesse all'impiego di gas di scarico combustibili, compresi i gas emessi dalla produzione di acciaio, quando la produzione di tali gas non può essere evitata nella lavorazione industriale; a tale proposito, le norme devono prevedere l'assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori di impianti che emettono tali gas. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità, salvo che per l’elettricità prodotta in relazione al calore di processo tramite la cogenerazione ad alto rendimento come definita nella direttiva 2004/8/CE o l'elettricità prodotta da residui di un processo industriale usando le migliori tecnologie disponibili, a condizione che essa sia prodotta per essere utilizzata in proprio dall’operatore dell'impianto; in entrambi i casi l’assegnazione delle quote avviene secondo gli stessi principi applicati all’attività industriale in questione, secondo quanto indicato all’allegato I. Per la definizione dei principi alla base della determinazione dei parametri settoriali ex ante, la Commissione consulta i settori interessati. RR\747827IT.doc 43/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 49 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 4 Testo della Commissione Emendamento Al momento della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale. Al momento della conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale. Motivazione Emendamento 50 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura dei gas a effetto serra, le condutture per il loro trasporto o i siti di stoccaggio non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote. 2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 6, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura dei gas a effetto serra che si basano sui combustibili fossili, le condutture per il loro trasporto o i siti di stoccaggio non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote. Motivazione La combustione congiunta di biomassa o di residui nelle centrali a carbone è un'opzione efficace dal punto di vista dei costi per aumentare la quota di energie rinnovabili in Europa. È essenziale garantire che la combustione congiunta continui a essere un'opzione interessante con la CCS. Per garantire gli investimenti nella CCS, si suggerisce pertanto la PE407.778v02-00 IT 44/234 RR\747827IT.doc possibilità di assegnare crediti per le emissioni di gas ad effetto serra stoccate a partire da combustibili neutrali in termini di CO2 che, effettivamente, estraggono dall'atmosfera le emissioni di gas ad effetto serra. Emendamento 51 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Possono essere assegnate quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per la generazione di calore mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile al fine di garantire la parità di trattamento rispetto ad altri produttori di energia termica. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. 3. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile riguardo alla generazione di energia termica o energia di raffreddamento. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. Emendamento 52 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Il quantitativo massimo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che svolgono attività nel 2013 e che nel periodo 20082012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito non deve superare, rispetto al quantitativo comunitario totale annuo di quote, la percentuale corrispondente alle emissioni prodotte dagli stessi impianti nel periodo 2005-2007. Ove necessario si applica un fattore di correzione. RR\747827IT.doc 4. Il quantitativo massimo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che svolgono attività nel 2013 e che nel periodo 2008-2012 hanno ricevuto quote a titolo gratuito non deve superare, rispetto al quantitativo comunitario totale annuo di quote, la percentuale corrispondente alle emissioni prodotte dagli stessi impianti nel periodo 2005-2007. Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme. 45/234 PE407.778v02-00 IT Motivazione La proposta della Commissione potrebbe permettere a certi settori di aumentare le loro emissioni e di trasferire ad altri settori l'onere del loro sforzo di riduzione. Un fattore di correzione transettoriale uniforme garantisce che tutti i settori partecipino all'attività di riduzione delle emissioni. Emendamento 53 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 5 bis. Ferme restando le disposizioni del presente articolo sull'assegnazione a titolo gratuito, il quantitativo totale delle quote assegnate, di cui ai paragrafi 4 e 5, è ripartito tra i settori sulla base delle loro quote di emissioni verificate nel periodo 2005-2007. A ciascun impianto nell'ambito di un settore possono essere assegnate delle quote a titolo del quantitativo assegnabile al suo settore, nel quadro delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1. Motivazione La Commissione propone un "approccio ascendente" (bottom-up) per calcolare il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, vale a dire fissare un parametro di riferimento, verificare l'impatto una volta applicate agli impianti e rettificarle qualora superino il tetto globale. Per accelerare il processo e assicurare maggiore prevedibilità a ciascun settore, è preferibile un "approccio discendente" (top-down). La Commissione dovrebbe innanzi tutto ripartire il tetto globale tra i settori sulla base delle emissioni verificate e quindi stabilire parametri settoriali di riferimento per determinare il quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto in un settore. Emendamento 54 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3 PE407.778v02-00 IT 46/234 RR\747827IT.doc Testo della Commissione Emendamento Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica. Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica, fatta eccezione per l’elettricità ottenuta contestualmente al consumo di calore industriale tramite cogenerazione ad alto rendimento di cui alla direttiva 2004/8/CE oppure ottenuta da residui di un processo industriale usando le migliori tecnologie disponibili, a condizione che l’elettricità sia prodotta per essere utilizzata in proprio dal gestore degli impianti; in entrambi i casi l’assegnazione delle quote avviene secondo gli stessi principi applicati all’attività industriale in questione, secondo quanto indicato all’allegato I. Tuttavia, allorché un gas di scarico proveniente da un processo di produzione è utilizzato come combustibile, tutte le quote vengono assegnate all’impresa che genera il gas di scarico in base agli stessi criteri di assegnazione applicati all'attività industriale in questione, secondo quanto indicato all'allegato I. Emendamento 55 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 6 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 bis. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta norme comunitarie pienamente armonizzate per la definizione di nuovo entrante, tra cui la definizione di "ampliamento di capacità di almeno il 20%" e di "cambiamento significativo della sua natura o del suo funzionamento". Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo RR\747827IT.doc 47/234 PE407.778v02-00 IT di cui all'articolo 23, paragrafo 3. Emendamento 56 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 6 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 ter. Nella riserva destinata ai nuovi entranti, fino ad un massimo di 500 milioni di quote saranno destinate a progetti di dimostrazione commerciale su larga scala concernenti la cattura e lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio nel territorio dell'UE, o nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione al di fuori dell'UE che ratificheranno il futuro accordo internazionale. Le quote sono concesse a progetti che assicurino lo sviluppo, al miglior rapporto costi-benefici e con una distribuzione geograficamente equilibrata in tutta l'UE, di un'ampia gamma di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di carbonio che si avvalgono di siti di stoccaggio geologico diversi. La concessione è subordinata alla prevenzione accertata delle emissioni di CO2, attraverso il ricorso allo stoccaggio geologico. La Commissione propone strutture e procedure per l'individuazione dei progetti e l'assegnazione delle quote. Essa si adopera per garantire che si possa comprovare il conseguimento di progressi significativi riguardo alla conclusione di contratti per la realizzazione di 12 progetti di dimostrazione commerciale su larga scala, prima dello svolgimento della Conferenza delle parti dell'UNFCC, prevista per il novembre 2009 a Copenaghen. PE407.778v02-00 IT 48/234 RR\747827IT.doc Motivazione L'UE deve assumere un ruolo di primo piano nello sviluppo della tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio se intende persuadere la Cina e altri paesi che fanno un grande uso di carbone a ratificare un accordo internazionale volto a ridurre in misura considerevole le emissioni di CO2. L'emendamento si propone di creare, all'interno del tetto stabilito dall'UE per le emissioni, un meccanismo finanziario europeo certo e immediato per consentire ai primi promotori di progetti CCS di sostenere i costi di sviluppo, che in un primo momento rendono la tecnologia non praticabile a livello commerciale. Esso costituirà la base per i successivi negoziati con il Consiglio in merito ai dettagli. Emendamento 57 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 7 Testo della Commissione Emendamento 7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo [nonché del paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale fino a scomparire nel 2020. 7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo [nonché del paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] corrisponde all’85% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale fino a scomparire nel 2020. A decorrere dal 2014 le quote assegnate a titolo gratuito al settore aereo, a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, diminuiscono di un importo uguale fino a scomparire nel 2020. Emendamento 58 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 8 Testo della Commissione Emendamento 8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori esposti a un rischio elevato di 8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sotto-settori esposti a un rischio elevato di RR\747827IT.doc 49/234 PE407.778v02-00 IT rilocalizzazione delle emissioni sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6. rilocalizzazione delle emissioni sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6. La percentuale tiene conto della misura in cui i singoli impianti del settore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione applicando le tecniche più efficienti e tenendo conto dell'inevitabile consumo di elettricità nel processo produttivo. Emendamento 59 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 Testo della Commissione Emendamento 9. Entro il 30 giugno 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione determina i settori di cui al paragrafo 8. 9. Entro il 31 marzo 2010, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione determina i settori di cui al paragrafo 8. La Commissione consulta i settori e i sottosettori interessati e gli altri soggetti coinvolti. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. Quando procede alla determinazione dei settori di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della misura in cui il settore o il sotto-settore interessato è in grado di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario e a tal fine considera i seguenti elementi: Quando procede alla determinazione dei settori di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della misura in cui, a livello comunitario, il settore o il sottosettore interessato è in grado di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario e a tal fine considera i seguenti criteri quantitativi: a) la misura in cui la messa all’asta delle a) la misura in cui la messa all'asta delle quote PE407.778v02-00 IT 50/234 RR\747827IT.doc quote potrebbe far aumentare sensibilmente i costi di produzione; potrebbe far aumentare sensibilmente i costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo o, se tali dati non sono disponibili al livello adeguato, come percentuale dei costi di produzione totali; b) il livello noto delle importazioni e delle esportazioni nel settore o sotto-settore interessato; c) la quota di mercato dei settori o sottosettori interessati; d) la redditività, quale indicatore potenziale per le gli investimenti a lungo termine e/o le decisioni di rilocalizzazione. e) l'effetto di trasferire i costi del CO2 sui prezzi dei prodotti del settore o sotto-settore interessato; e f) l'effetto di trasferire il costo delle quote nel prezzo dell'elettricità sul settore o sottosettore interessato. Per i settori o sotto-settori che, alla luce della valutazione quantitativa, risultano esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni, dovrebbe essere prevista una valutazione qualitativa intesa a stabilire se detti settori o sotto-settori sono effettivamente esposti a un rischio elevato e a documentare le decisioni da adottare a norma dell'articolo 10 ter. Dovrebbero essere valutati gli aspetti seguenti: b) la misura in cui i singoli impianti del settore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione, ad esempio applicando le tecniche più efficienti; a) la misura in cui i singoli impianti del settore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione, ad esempio applicando le tecniche più efficienti; c) la struttura del mercato, il mercato rilevante in termini geografici e di prodotti, l’esposizione dei settori alla concorrenza internazionale; b) la struttura del mercato (sia quella attuale che quella prevista per il futuro), i mercati rilevanti in termini geografici e di prodotti, i costi di trasporto, l'esposizione dei settori alla concorrenza internazionale, gli ostacoli a breve e lungo termine agli scambi commerciali e i fattori che influenzano la scelta del luogo di produzione (inclusi una differenziazione in termini di qualità dei prodotti e di livello dei servizi offerti dai produttori comunitari, gli standard di prodotto, l'importanza della prossimità ai RR\747827IT.doc 51/234 PE407.778v02-00 IT mercati dei prodotti e dei fattori di produzione e i rischi di rilocalizzazione); d) gli effetti delle politiche già in atto in materia di cambiamenti climatici e di energia o che si prevede saranno messe in atto al di fuori dell’UE nei settori interessati. c) gli effetti delle politiche già in atto in materia di cambiamenti climatici e di energia o che si prevede saranno messe in atto al di fuori dell’UE nei settori interessati. Al fine di valutare se l’incremento dei costi derivante dall’applicazione del sistema comunitario possa essere trasferito, è possibile utilizzare anche stime delle mancate vendite conseguenti all’aumento del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla redditività degli impianti interessati. Al fine di valutare se l’incremento dei costi derivante dall’applicazione del sistema comunitario possa essere trasferito, è possibile utilizzare anche stime delle mancate vendite conseguenti all’aumento del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla redditività degli impianti interessati. Emendamento 60 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter Testo della Commissione Emendamento Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere: Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune. – l’adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sotto-settori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis; – l’inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti fabbricati dai settori o sotto-settori determinati a norma dell’articolo 10 bis. Quando si esaminano le misure più PE407.778v02-00 IT Quando si esaminano le misure più opportune 52/234 RR\747827IT.doc opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione.” da adottare si tiene conto di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione. In assenza di un accordo internazionale e di accordi settoriali vincolanti, come precedentemente precisato, la Commissione esamina espressamente, nella suddetta relazione, la fattibilità dell'adeguamento della proporzione di quote ricevute a titolo gratuito dai settori o sotto-settori di cui all'articolo 10 bis, la fattibilità di includere gli importatori di prodotti creati dai settori o sotto-settori determinati conformemente all'articolo 10 bis nel sistema comunitario o la fattibilità di mettere a punto un meccanismo di adeguamento alle frontiere. Emendamento 61 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1. 1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno 2011, le misure nazionali di attuazione recanti l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti, per ogni anno del periodo coperto, e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1. Motivazione L'emendamento è inteso a precisare che l'elenco contiene le quote annuali per ciascuno degli anni del periodo 2013-2020. RR\747827IT.doc 53/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 62 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 1 bis. Gli Stati membri possono rilasciare quote a titolo gratuito ai sensi del paragrafo 2 soltanto se la Commissione accetta le misure nazionali di attuazione. Motivazione È importante che la Commissione svolga un ruolo nell'approvazione delle misure nazionali di attuazione, onde assicurare che gli Stati membri applichino ai loro impianti le norme comunitarie sull'assegnazione gratuita in maniera coerente. Emendamento 63 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da distribuire ogni anno calcolato a norma degli articoli 10 e 10 bis. 2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano, conformemente alle loro misure nazionali di attuazione, il quantitativo di quote da distribuire in quel determinato anno, calcolato a norma degli articoli 10 e 10 bis. Gli impianti che cessano l’attività non ricevono altre quote a titolo gratuito. Gli impianti che cessano l’attività non ricevono altre quote a titolo gratuito. 2 bis. Non sono assegnate quote a titolo gratuito agli impianti che hanno cessato le attività indicate all'allegato I o che hanno ridotto la capacità delle attività indicate all'allegato I al di sotto delle soglie fissate in detto allegato. La Commissione include, tra le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 bis, PE407.778v02-00 IT 54/234 RR\747827IT.doc paragrafo 1, misure atte a definire gli impianti che cessano parzialmente o temporaneamente la loro attività. Tali impianti possono continuare a ricevere quote a titolo gratuito in conformità delle apposite misure in materia, approvate ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1. Emendamento 64 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 bis – paragrafo 7 Testo della Commissione Emendamento 7. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito del sistema comunitario sono accettate solo le CER derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo. 7. A decorrere dal 2013 sono accettate nell’ambito del sistema comunitario solo le CER e le ERU di elevata qualità che favoriscono il nesso con altri sistemi di scambio di emissioni, derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato il futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici. Nel periodo 20082012 le quote assegnate nell'ambito del sistema comunitario sono del 6,5% inferiori alle emissioni del 2005. Tutti i gestori che nel periodo in questione hanno utilizzato una percentuale inferiore di ERU e CER e che non detengono diritti riportati ai sensi del paragrafo 2, sono autorizzati a utilizzare tali crediti fino a un massimo del 4% delle loro emissioni del 2005, per ogni anno nel periodo compreso tra il 2013 e il 2020; lo stesso vale per i nuovi entranti e i nuovi settori. Ciò rappresenta fino al 40% delle riduzioni che sono tenuti a effettuare nel periodo 2008-2020. Le CER e le ERU di elevata qualità che favoriscono il nesso con altri sistemi di scambio di emissioni, sono crediti che: a) rappresentano riduzioni di emissioni effettive, verificabili, supplementari e permanenti derivanti da progetti che hanno chiari effetti positivi sullo sviluppo sostenibile e che non hanno incidenze RR\747827IT.doc 55/234 PE407.778v02-00 IT ambientali o sociali negative di rilievo; b) derivano da progetti realizzati in paesi che contribuiscono in modo adeguato alla riduzione delle emissioni globali, nel quadro di un futuro accordo internazionale che avranno ratificato; e c) sono accettati o sono suscettibili di essere accettati nel quadro di altri importanti sistemi di scambio delle emissioni, con particolare riferimento alla loro probabile ammissibilità nel quadro di un sistema federale statunitense di scambio delle emissioni. Sono adottate, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, misure armonizzate che precisino quali progetti o tipi di progetti rispondono ai suddetti criteri. Emendamento 65 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 bis – paragrafo 7 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 7 bis. Al fine di mantenere l'integrità ambientale del sistema comunitario e di garantire che le riduzioni interne europee avvengano al livello indicato dagli obiettivi di riduzione delle emissioni, occorre annullare un volume complessivo di quote di emissione UE equivalente al volume di CER, ERU e crediti equivalenti che gli impianti hanno il diritto di utilizzare. Tale volume di quote di emissione UE sarà dedotto da quelle che altrimenti sarebbero state destinate alla messa all'asta. Motivazione È importante accrescere l'efficacia dei costi. Per questo motivo, l'emendamento propone di aumentare l'importo dei crediti CDM e JI. Nel contempo, è importante mantenere l'integrità PE407.778v02-00 IT 56/234 RR\747827IT.doc ambientale del sistema. L'emendamento è inteso principalmente a sostituire la messa all'asta con CDM, senza compromettere il principio di complementarità. Emendamento 66 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 12 – paragrafi 1 bis e 3 bis (nuovi) Testo della Commissione Emendamento (10 bis) L'articolo 12 è così modificato: a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis: "1 bis. Entro il 1° settembre 2009 la Commissione presenta adeguate proposte legislative tese ad assicurare che il mercato per le quote di emissioni sia tutelato dalle operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate o dalle manipolazioni del mercato. In particolare la Commissione esamina se, ai fini della presente direttiva, le quote debbano essere considerate strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)1." 1 GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16." b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: "3 bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2008/xxx/CE sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio." Motivazione La natura giuridica delle quote sul mercato finanziario non è chiara. Taluni paesi le considerano strumenti finanziari il cui scambio è sottoposto alla vigilanza dell'autorità per i servizi finanziari, mentre altri le considerano normali beni e sono considerati strumenti finanziari soltanto i loro derivati. È importante fare chiarezza per rafforzare la fiducia delle RR\747827IT.doc 57/234 PE407.778v02-00 IT imprese e accrescere la trasparenza. L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato riducono la credibilità e nuocciono alla fiducia degli investitori. Emendamento 67 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2003/87/CE Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. Il regolamento può includere requisiti relativi all'uso di sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati, onde armonizzare la comunicazione tra gestori, responsabili della verifica e autorità competenti in merito al piano di monitoraggio, alla comunicazione annua delle emissioni e alle attività di verifica. Motivazione L'utilizzo di sistemi informatici migliorerà la trasparenza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni nel quadro del sistema ETS dell'UE, il che è importante per estendere ulteriormente l'ETS o collegarlo ad altri settori e sistemi di scambio di quote di emissione. Emendamento 68 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 15 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (13 bis) È inserito il seguente articolo 15 bis: “Articolo 15 bis Comunicazione di informazioni e segreto professionale 1. Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le relazioni relative alla quantità e all'assegnazione delle quote e al PE407.778v02-00 IT 58/234 RR\747827IT.doc monitoraggio, alla notifica e alla verifica delle emissioni siano immediatamente comunicate secondo modalità che assicurino un rapido accesso a tali informazioni in modo non discriminatorio. 2. L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per la Commissione o per le autorità competenti degli Stati membri e per gli organismi ai quali la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono aver delegato taluni compiti. Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate a nessun'altra persona o autorità tranne nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative in vigore." Motivazione È essenziale garantire l'applicazione di norme che disciplinano gli strumenti finanziari per quanto riguarda lo scambio di quote, onde rafforzare la fiducia delle imprese e accrescere la trasparenza. La pubblicazione di informazioni sensibili per il mercato da parte della Commissione e degli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente e chiaramente disciplinata. Emendamento 69 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 17 Direttiva 2003/87/CE Articolo 22 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento La Commissione può modificare gli allegati della presente direttiva, ad eccezione dell’allegato I, alla luce delle relazioni di cui all’articolo 21 e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni. La Commissione può modificare gli allegati della presente direttiva, ad eccezione degli allegati I, II e II bis, alla luce delle relazioni di cui all’articolo 21 e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni. RR\747827IT.doc 59/234 PE407.778v02-00 IT Motivazione Essendo una decisione politica, l'allegato II bis va sottoposto alla procedura di codecisione e non a quella di comitatologia. L'inclusione di gas a effetto serra diversi da quelli attualmente elencati nell'allegato II causerà serie distorsioni di mercato e determinerà grandi incertezze a livello della pianificazione. Essa può infatti modificare improvvisamente l'offerta o la domanda di quote di emissione, provocando quindi fluttuazioni improvvise e indesiderate dei prezzi. Emendamento 70 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento (17 bis) All'articolo 24, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 2008, gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività, realizzate in un impianto o altrove, e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché l'inclusione di tali attività [...] e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto." Motivazione Si tratta di una modifica tecnica della direttiva 2003/87/CE, relativa a un paragrafo che la proposta della Commissione aveva lasciato immutato. In questo modo si garantisce flessibilità riguardo alle attività che potrebbero essere incluse in futuro, come il riscaldamento domestico. Emendamento 71 PE407.778v02-00 IT 60/234 RR\747827IT.doc Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 Direttiva 2003/87/CE Articolo 24 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 1 bis. Le emissioni di gas a effetto serra catturate e stoccate si considerano "non emesse" e per queste emissioni non è richiesta la restituzione delle quote. Motivazione Questi gas, pur costituendo emissioni, non entrano però in contatto con l'aria. Pertanto, non dovrebbero essere considerate emissioni. Emendamento 72 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 Direttiva 2003/87/CE Articolo 25 – paragrafi 1 bis e 1 ter Testo della Commissione Emendamento 1 bis. Possono essere conclusi accordi per il riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e sistemi vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute in vigore in altri paesi o entità subfederali o regionali. 1 bis. Possono essere conclusi accordi per il riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e sistemi comparabili vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute in vigore in altre regioni, paesi o entità sub-federali o sub-nazionali. 1 ter. Possono essere conclusi accordi non vincolanti con paesi terzi o entità sub-federali o regionali al fine di garantire il coordinamento amministrativo e tecnico riguardo alle quote di emissione del sistema comunitario o di altri sistemi vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute. 1 ter. Possono essere conclusi accordi non vincolanti con entità regionali o paesi terzi o entità sub-federali o sub-nazionali al fine di garantire il coordinamento amministrativo e tecnico riguardo alle quote di emissione del sistema comunitario o di altri sistemi vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute. Motivazione L'emendamento è inteso a precisare la possibilità che sussista un'interconnessione con sistemi a livello sub-nazionale ma non federale e che nelle entità regionali possono rientrare entità sovranazionali. RR\747827IT.doc 61/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 73 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 Direttiva 2003/87/CE Articolo 25 – paragrafo 1 ter bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 1 ter bis. Nell'ambito della Politica europea di vicinato e del processo di allargamento, la Commissione si prefigge di concludere accordi con i paesi interessati allo scopo di associarli al sistema comunitario o prevedere il reciproco riconoscimento delle quote. Motivazione È essenziale incoraggiare i paesi terzi confinanti con l'UE ad aderire al sistema ETS. Ciò non è solo importante sotto il profilo ambientale e dello sviluppo, ma permetterà di affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da parte delle imprese dell'UE che si trasferiscono oltre frontiera. Emendamento 74 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 27 – titolo e paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento Esclusione di impianti di combustione di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti 1. Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 25 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 10 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle PE407.778v02-00 IT 1. Gli Stati membri, su richiesta del gestore, possono escludere dal sistema comunitario gli impianti con una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri 62/234 RR\747827IT.doc emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: interessati: a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando le misure equivalenti poste in atto; a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando le misure equivalenti poste in atto; b) confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 10 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; b) confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; c) confermino che, qualora un impianto emetta 10 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; c) confermino che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti. Emendamento 75 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 Testo della Commissione Emendamento 1. Alla conclusione, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra che risultino superiori ai livelli minimi di riduzione approvati dal Consiglio europeo, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 1. Alla conclusione, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra che risultino superiori ai livelli minimi di riduzione approvati dal Consiglio europeo, si applicano i paragrafi dal 2 al 4 ter del presente articolo. 2. A decorrere dall’anno successivo alla conclusione dell’accordo internazionale di 2. A decorrere dall’anno successivo alla conclusione dell’accordo internazionale di cui RR\747827IT.doc 63/234 PE407.778v02-00 IT cui al paragrafo 1, il fattore lineare aumenterà in modo tale che il quantitativo comunitario di quote per il 2020 sia inferiore a quello istituito a norma dell’articolo 9 di una quantità di quote equivalente alla riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità al di sopra del livello del 20% che la Comunità si è impegnata a conseguire nell’ambito dell’accordo internazionale moltiplicata per la percentuale delle riduzioni delle emissioni complessive di gas a effetto serra del 2020 che il sistema comunitario contribuisce ad ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. al paragrafo 1, il fattore lineare aumenterà in modo tale che il quantitativo comunitario di quote per il 2020 sia inferiore a quello istituito a norma dell’articolo 9 di una quantità di quote equivalente alla riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità al di sopra del livello del 20% che la Comunità si è impegnata a conseguire nell’ambito dell’accordo internazionale, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2007, moltiplicata per la percentuale delle riduzioni delle emissioni complessive di gas a effetto serra del 2020 che il sistema comunitario contribuisce ad ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. 3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o altri crediti di emissione approvati a norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno concluso l’accordo internazionale per un importo massimo corrispondente alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. 3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o altri crediti di emissione di elevata qualità approvati a norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno concluso l’accordo internazionale per un importo massimo corrispondente alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. 4. La Commissione può adottare misure affinché i gestori possano utilizzare altri tipi di progetti nell’ambito del sistema comunitario rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a seconda dei casi, affinché tali gestori possano ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale. 4. La Commissione può adottare misure affinché i gestori possano utilizzare altri tipi di progetti, e specificarne la qualità, nell’ambito del sistema comunitario rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a seconda dei casi, affinché tali gestori possano ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. 4 bis. Entro otto mesi dalla conclusione dell'accordo internazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione d'impatto esaustiva sugli effetti del conseguimento delle riduzioni di emissioni nell'UE previste dall'accordo, sugli interventi avviati per concretizzare dette riduzioni e su tutte le altre misure adottate nell'accordo, presentandola al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta valutazione PE407.778v02-00 IT 64/234 RR\747827IT.doc d'impatto deve in particolare chiarire fino a che punto è probabile che l'accordo internazionale possa ridurre considerevolmente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le industrie soggette alla concorrenza internazionale, anche imponendo oneri equivalenti alle industrie operanti al di fuori della Comunità. 4 ter. Se dalla valutazione d'impatto risulta improbabile che l'accordo internazionale possa ridurre considerevolmente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni per le industrie soggette a concorrenza internazionale, la Commissione presenta una proposta legislativa specifica al Parlamento europeo e al Consiglio che, se necessario, contiene le seguenti proposte: a) modifica del quantitativo comunitario di quote nel 2020, prendendo in considerazione la riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra da parte della Comunità al di sotto del livello del 20% che l'accordo internazionale impegna la Comunità a conseguire, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2007; b) utilizzo di CER, ERU e altri crediti da parte dei gestori nel sistema comunitario; c) riduzione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, comprese, tra le altre cose, le proposte di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 1, 8 e 9, e all'articolo 10 ter. Emendamento 76 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 bis Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (21 bis) È inserito il seguente articolo 28 bis: "Articolo 28 bis RR\747827IT.doc 65/234 PE407.778v02-00 IT Uso dei crediti per l'imboschimento, il rimboschimento e la silvicoltura 1. Previa ratifica di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, gli Stati membri autorizzano i gestori degli impianti a utilizzare crediti, nel rispetto del limite di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 7, per un massimo del 5% delle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra per gli impianti oggetto della presente direttiva, provenienti da: a) attività silvicole sostenibili, verificabili e permanenti nei paesi in via di sviluppo con i quali è stato concluso un accordo ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 5; e b) eventuali progetti di silvicoltura sostenibili, verificabili e permanenti condotti nei paesi in via di sviluppo, in conformità dell'accordo internazionale di cui all'articolo 28. 2. I progetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), soddisfano criteri di elevata qualità che saranno approvati dalla Commissione. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3." Emendamento 77 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2003/87/CE Allegato I – punto 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti di combustione che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva. PE407.778v02-00 IT 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi, gli impianti sottoposti a misure di riduzione di emissioni equivalenti che riforniscono i servizi sanitari e attività/strutture educative e gli impianti di combustione che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente 66/234 RR\747827IT.doc direttiva. Motivazione La valutazione d'impatto della Commissione evidenzia che i piccoli impianti emettitori, come gli ospedali e le università, sotto il profilo degli oneri amministrativi avranno gli stessi costi degli impianti più grandi. La maggior parte degli ospedali e degli istituti sanitari beneficia di fondi pubblici e di risorse limitate. È importante che si tenga conto dei loro sforzi tesi alla riduzione delle emissioni di carbonio. Emendamento 78 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 3 – lettera c – punto iii Direttiva 2003/87/CE Allegato I – punto 2 – tabella – terza riga delle categorie di attività Testo della Commissione iii) sono aggiunti i seguenti paragrafi: "Impianti per la produzione di lana di roccia o di lane minerali con una capacità superiore a 20 tonnellate al giorno Biossido di carbonio Impianti per l’essiccazione o la calcinazione del gesso o per la produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW Biossido di carbonio" Emendamento iii) sono aggiunti i seguenti paragrafi: Impianti per la produzione di materiale isolante in lana minerale utilizzando vetro, roccia o scorie, con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno Biossido di carbonio Impianti per l’essiccazione o la calcinazione del gesso o per la produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW Biossido di carbonio" RR\747827IT.doc 67/234 PE407.778v02-00 IT Motivazione Ai fini di una maggiore chiarezza tecnica. Emendamento 79 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 4 Direttiva 2003/87/CE Allegato I – punto 2 – tabella – nuova categoria 1 – riga 8 bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento Gas metano (CH4), rilasciato in miniere di carbone attive e assorbito nella struttura interna del carbone, come gas libero nello spazio poroso del carbone o come gas libero negli strati rocciosi adiacenti alle vene di carbone, che viene liberato inizialmente in seguito a operazioni di estrazione del carbone. Motivazione Le emissioni di questo settore rappresentano il 7,9% delle emissioni di metano dell'UE-25, pari allo 0,7% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE-25. PE407.778v02-00 IT 68/234 RR\747827IT.doc MOTIVAZIONE Lo scambio di quote di emissione non è affatto un concetto nuovo e certamente non costituisce una peculiarità dell'Europa. Tuttavia, il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (Emissions Trading Scheme - ETS) è unico nel suo genere in quanto rappresenta il primo sistema internazionale di scambio di quote di emissione di CO2. Attualmente, tale sistema coinvolge 10.000 impianti nei settori dell'energia e dell'industria, responsabili collettivamente di quasi metà delle emissioni di CO2 a livello di Unione europea e del 40% delle emissioni complessive di gas a effetto serra nell'UE. Si tratta quindi di un sistema giustamente considerato una pietra angolare della strategia dell'Unione in materia di lotta contro il cambiamento climatico. Il riesame del sistema UE di scambio delle quote di emissione fa parte del "pacchetto clima ed energie rinnovabili" della Commissione, approvato il 23 gennaio di quest'anno. Il pacchetto include progetti di proposta per la condivisione degli sforzi, fonti energetiche rinnovabili, cattura e lo stoccaggio del carbonio, oltre a un progetto di proposta per il riesame della direttiva sul sistema comunitario di scambio ETS (una proposta molto equilibrata, che migliora in modo significativo ed estende il sistema ETS). La proposta intende modificare la direttiva 2003/87/CE1, che ha istituito il sistema comunitario di scambio delle quote (ETS). L'obiettivo per il periodo successivo al 2012 è il rafforzamento, l'ampliamento e il miglioramento del funzionamento del sistema comunitario di scambio ETS, in quanto esso costituisce uno degli strumenti più importanti ed economicamente vantaggiosi per raggiungere l'obiettivo UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il relativo mandato risale al Consiglio europeo del marzo 2007, durante il quale è stata chiesta una riduzione delle emissioni UE di almeno il 20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990 e del 30% qualora altri paesi industrializzati si impegnino a compiere sforzi analoghi nel quadro di un accordo globale per contrastare il cambiamento climatico. La decisione di avviare negoziati per elaborare un "accordo post-Kyoto" è stata adottata lo scorso dicembre, alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Bali. È essenziale raggiungere un accordo a livello internazionale all'incontro della Conferenza delle parti che si terrà a Copenaghen nel 2009, al fine di affrontare questo problema globale sempre più pressante. Se l'Europa intende indicare il cammino da seguire, dovrà elaborare soluzioni realizzabili per affrontare il cambiamento climatico globale. Un sistema comunitario di scambio ETS pienamente funzionante apporterà un contributo importante in tal senso. La proposta di revisione della direttiva definisce un equilibrio tra la necessità di efficienza ed equità tra i settori e gli Stati membri e favorisce maggiore certezza per il settore. Essa elabora proiezioni per la riduzione delle emissioni da parte dei settori che rientrano nel sistema comunitario di scambio ETS e prevede una maggiore armonizzazione per rendere il sistema più semplice e trasparente, aumentandone in tal modo l'attrattiva per gli altri paesi e regioni e favorendo la loro adesione. La relatrice apprezza il lavoro compiuto dalla Commissione e sostiene il quadro generale della proposta della Commissione, nonché l'obiettivo di riduzione del 21% rispetto alle emissioni 1 Come modificata dalla direttiva 2004/101/CE. RR\747827IT.doc 69/234 PE407.778v02-00 IT del 2005. All'atto della conclusione di un accordo internazionale, saranno effettuati adeguamenti automatici e prevedibili al tetto massimo delle emissioni, tali da riflettere l'impegno dell'Unione ad aumentare il suo obiettivo di riduzione dal 21% al 30%. La relatrice è inoltre favorevole a un tetto massimo unico e armonizzato, oltre a un periodo di scambio di 8 anni fino al 2020 e a una riduzione lineare del tetto massimo fino al 2025, data in cui è prevista una revisione. Il 100% di messa all'asta per il settore della produzione di energia elettrica è ragionevole, considerate le chiare possibilità di cui dispone il settore di trasferire i costi legittimi al consumatore, se necessario. Inoltre, la completa messa all'asta delle quote dovrebbe essere favorita in tutti i settori entro il 2020, considerando che tale meccanismo costituisce il metodo di assegnazione delle quote più efficiente e trasparente. Tuttavia, vi sono settori in merito ai quali la relatrice propone alcune modifiche nella sua relazione. 1. Vi è la reale necessità di maggiore certezza sulla questione dei settori più interessati dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le imprese e gli investitori europei devono essere rassicurati circa il fatto che, nel caso in cui non si raggiunga un accordo internazionale alla COP 15 nel 2009, non saranno lasciati soli a farsi carico degli oneri. La Commissione effettuerà un riesame della situazione insieme ai settori e ai sottosettori soggetti alla concorrenza internazionale e avanzerà le proposte necessarie entro il 31 dicembre 2010, 6 mesi prima di quanto originariamente previsto. I settori soggetti a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio potrebbero ricevere fino al 100% delle quote a titolo gratuito, oppure si potrebbe creare un sistema che ponga gli impianti soggetti a un rischio significativo su un piano di assoluta parità con quelli dei paesi terzi. Tuttavia, la relatrice ritiene che le possibilità dei negoziati internazionali di raggiungere un accordo internazionale sul clima verrebbero messe in pericolo se taluni settori fossero nominati immediatamente nella proposta. Inoltre, non si deve cercare di anticipare le conclusioni, non ancora pubblicate, dello studio della Commissione sull'argomento. La relatrice ha inoltre ristretto la definizione di quanto rientra nel concetto di "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio", al fine di rafforzare il beneficio ambientale a livello mondiale. 2. Tutti i gestori che utilizzano una percentuale inferiore di ERU e CER rispetto alle loro emissioni nella fase 2008-2012 e che non riportano i diritti, potranno utilizzare ogni anno crediti fino al 5% delle loro emissioni, nel periodo dal 2013 al 2020, al pari dei nuovi gestori e dei nuovi settori. Ciò rappresenta quasi la metà della riduzione del periodo 2013-2020. Tali progetti sarebbe ammessi, inoltre, soltanto in paesi che abbiano ratificato l'accordo internazionale in materia di cambiamento climatico e che aderiscano alle regole qualitative. La relatrice desidera mettere in evidenza la necessità di criteri più severi, che ammettano soltanto CER ed ERU che rientrino nello "standard di riferimento". Qualora si raggiunga un accordo internazionale in materia di cambiamento climatico, la quantità di crediti relativi a progetti di attuazione congiunta (JI) e nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) verrebbe aumentata. PE407.778v02-00 IT 70/234 RR\747827IT.doc 3. La deforestazione globale prosegue a un ritmo allarmante e non è possibile ignorarne il notevole contributo alle emissioni di CO2. Per questo motivo, la relatrice propone di utilizzare una quota significativa dei proventi della messa all'asta delle quote per finanziare i fondi per contrastare la deforestazione e promuovere la riforestazione nei paesi che hanno ratificato l'accordo internazionale in materia di cambiamento climatico. 4. Il trasporto marittimo è stato finora escluso e si rende necessaria un'analisi di impatto. La carenza di dati verificati sulle emissioni appare come un problema a questo proposito. La relatrice propone che fino a quando il trasporto marittimo non sarà incluso nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (non oltre il 2015), le emissioni di tale settore dovrebbero essere tenute in considerazione nella decisione sullo sforzo degli Stati membri per tenere fede gli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità fino al 2020. 5. La relatrice è consapevole delle potenzialità della tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e la considera importante per trovare una soluzione in grado di ridurre le emissioni globali di carbonio. Pertanto, propone di riservare 60 milioni di quote della riserva per i nuovi operatori (NER) fino al 31 dicembre 2015, per attribuirle ai primi 12 impianti che abbiano avviato commercialmente la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di anidride carbonica e che si trovino nell'UE, o in paesi terzi che abbiano ratificato l'accordo internazionale in materia di cambiamento climatico. I 12 progetti pilota dovranno essere scelti dalla Commissione entro il 1° gennaio 2013. 6. La messa all'asta dovrebbe essere il principio di base per l'attribuzione delle quote e dovrebbe essere applicata al settore della produzione di energia a partire dal 2013. Laddove i produttori di riscaldamento o di raffreddamento ricevano quote gratuite per la produzione di riscaldamento o raffreddamento attraverso cogenerazione ad alta efficienza, secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE, le quote gratuite saranno attribuite anche alla generazione di energia elettrica relativamente all'autoconsumo di elettricità, al fine di garantire la parità di trattamento. Non verrà concessa alcuna attribuzione gratuita per la vendita netta di produzione di energia elettrica a terzi. Analogamente, le norme potrebbero prevedere attribuzioni gratuite di quote agli altiforni in cui la produzione di rifiuti gassosi sia inevitabile. La relatrice ritiene che finora i politici abbiano fallito miseramente quando si è trattato di trovare una riposta adeguata alla sfida del cambiamento climatico e all'obiettivo dei 2C°, chiaramente definito, tra l'altro, nella letteratura scientifica specializzata, nelle relazioni dell'IPCC e nella relazione Stern. Questa volta non bisogna farsi cogliere impreparati: i nostri figli, i loro figli, fanno affidamento su di noi. RR\747827IT.doc 71/234 PE407.778v02-00 IT ANNEX – LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1 Organisation ACFCI Aer Lingus AFEP Air Products Alcoa Europe ALSTOM Arcelor Mittal Arkema Association of European Airlines ATILH Aughinish Alumina Austrian Perm Rep - WKO Australian Embassy and Mission Australian Department of Foreign Affairs and Trade AvA Avisa BASF Bayer BDI/BDA Belgian DG Energy & Environment Belgian Permanent Representation Bellona Europa Bloomberg Blue Next Bord na Mona British Petroleum Business Europe Bundeskanzleramt Oesterreich Burson-Marsteller bvek Caisse des Depots CAN Europe Carbon Markets Association CE CEFIC 1 Elenco non esaustivo PE407.778v02-00 IT 72/234 RR\747827IT.doc Cembureau CEMEX centrica Center for Clean Air Policy CEPI CEPS CES ETUC CGEMP - Paris University Climate Change Capital Clogrennane Lime Ltd COGEN Europe Coillte Committee for European Integration - Poland ConocoPhillips Covington & Burling CPA Creatieve Energie Cumerio / NA Danish Permanent Representation Deutsche Bank DEFRA DOW E3G EACI EAMA Energy Ecologic Eco Securities EEB EESC EFIEES Electrabel Suez Embassy of Norway to the EU Emirates Environmental Defense EON EPF Euroheat and Power European Commission - DG Enterprise & Industry European Commission - DG Environment European Environment Agency European Regions Airline Association RR\747827IT.doc 73/234 PE407.778v02-00 IT EuLA Eurelectric Euro Alliages EUROFER Eurogypsum Eurometaux European Climate Foundation European Confederation of Woodworking industries European Investment Bank Europia Eustafor EXCA Finnish Perm Rep Fleishman Hillard Fortum French Ministry of Ecology, Sustainable Development and Town and Country Planning French Permanent Representation to the EU GCP GE German Foreign Office German Ministry for the Environment, Nature conservation & Nuclear safety German Perm Rep Grian Harvard University Hill & Knowlton Hogan & Hartson Raue Hydro IACA IATA Icelandic Mission to the EU ICOS IDDRI IEA IETA IFIEC Europe IMA Europe Icelandic Ministry for the Environment Institute for European Environmental Policy Irish Dairy Industries Association Irish Min. Agriculture, Food & Rural Development PE407.778v02-00 IT 74/234 RR\747827IT.doc Permanent Representation of Ireland to the EU Italcementi Italian Dept. for EU affairs Italian Min. for Environment, Land & Sea JC - Consulting attorney / Emissions trading JP Morgan Kashue Kevin Leydon & Associates Lazio Regional Representation - EU Affairs Ludwig-Maximilian Universitaet Muenchen McKinsey & Company NERA OCIMF Öko-Institut Oxfam Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the EU Premier Periclase Probiotec PT Management Consultants RHI Rhodia Rio Tinto RWE SFM (UK) Shell Slovenian Perm Rep Smurfit Kappa Group Sol Group Solomon Associates Svensk Energi Swedish Energy Agency Swedish Ministry of Environment Suez The Brattle Group The Ecofin Research Foundation Thyssen Krupp Transatlantic Policy Network University College Dublin University of Cambridge - Electricity Policy Research Group Universite Paris Dauphine US House of Representatives RR\747827IT.doc 75/234 PE407.778v02-00 IT VIK Vrom Weber Shandwick Wietersdorfer Gruppe WKO World Bank World Resources Institute WRI WWF Xstrata PE407.778v02-00 IT 76/234 RR\747827IT.doc 15.9.2008 PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA (*) destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) Relatrice (*): Lena Ek (*) Procedura con le commissioni associate - Articolo 47 del regolamento BREVE MOTIVAZIONE Il cambiamento climatico e la transizione verso una società a bassa emissione di CO2 costituiscono due priorità chiave su scala globale. Ne è prova l’istituzione, da parte del Parlamento europeo, di una commissione temporanea ad hoc sul cambiamento climatico. Alla luce delle conclusioni del Consiglio di primavera 2007 e delle precedenti risoluzioni elaborate dal Parlamento europeo, nel gennaio 2008 la Commissione europea ha presentato un pacchetto molto ambizioso inteso a ridurre le emissioni comunitarie di gas a effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 e del 30% in presenza di un accordo internazionale globale. Questo salto qualitativo nel processo decisionale europeo invia agli altri paesi un chiaro segnale circa la serietà dell’impegno UE nella lotta contro il cambiamento climatico. Il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (sistema ETS), lanciato nel 2005, costituisce il più vasto sistema cap-and-trade al mondo (ossia fondato su un massimale di emissioni e sullo scambio di quote), che coinvolge decine di migliaia di gestori. Rappresenta la pietra miliare dell’approccio UE nei confronti del cambiamento climatico nonché un importante impulso economico. Diverse società coperte dal sistema ETS lo considerano uno degli elementi principali del loro processo decisionale a lungo termine, con un impatto medioforte sulle decisioni intese a sviluppare tecnologie innovative.1 Le istituzioni finanziarie 1 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005. RR\747827IT.doc 77/234 PE407.778v02-00 IT considerano sempre di più il sistema ETS come un mercato serio, funzionante e importante. Le prime due fasi del sistema ETS hanno dimostrato che un mercato interno vitale delle quote di emissione è in grado di fissare un prezzo per il carbonio. Tali fasi sono però state caratterizzate da alcune difficoltà. La dipendenza del sistema dai piani nazionali di assegnazione ha fatto abbassare bruscamente il prezzo del carbonio a causa di una sovraassegnazione da parte degli Stati membri, dei profitti eccezionali ingiustificati realizzati da molti generatori di energia, della concorrenza sleale all’interno dell’UE dovuta alle differenze nelle assegnazioni nazionali e dell’incertezza che ha caratterizzato gli attori del mercato. Di tali problemi si è discusso nella revisione generale del sistema ETS avviata nel quadro dei negoziati internazionali per un accordo post-Kyoto. Nel mese di gennaio 2008, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di revisione del sistema ETS. La relatrice accoglie con favore la proposta di revisione del sistema ETS. Tale proposta favorirà l’armonizzazione e il miglioramento delle condizioni di parità grazie, innanzitutto, all’introduzione di un massimale unico di emissioni applicabile per l’UE sul numero totale delle quote di emissione (compresa una riserva unica per i nuovi entranti), all’armonizzazione del metodo di assegnazione (basato principalmente sulla vendita all’asta e sulla riduzione progressiva dell’assegnazione a titolo gratuito per i settori che non generano energia) nonché alla messa a punto di definizioni chiave (si pensi, ad esempio, al concetto di “impianto di combustione”). In secondo luogo, la prevedibilità del sistema sarà rafforzata dal prolungamento del periodo di assegnazione e dalla riduzione fissa e prevedibile del livello del massimale. In terzo luogo, con l’estensione dell’ambito di applicazione del sistema ETS a nuovi settori (ad esempio, i produttori di alluminio e di ammoniaca) e a nuovi gas (protossido d'azoto e perfluorocarburi), sarà più facile trovare modi vantaggiosi per ridurre le emissioni. Infine, la proposta ridurrà l’onere amministrativo (soprattutto sulle PMI) istituendo una clausola di non partecipazione per gli impianti di dimensioni ridotte. Tuttavia, al fine di perfezionare la proposta e di rendere il sistema ancora più efficace e funzionale, occorrerebbe modificare diversi elementi soprattutto per ridurre l’incertezza e incrementare la prevedibilità del sistema. Tale approccio riveste un’importanza fondamentale dal punto di vista ambientale, in quanto l’incertezza nuoce alla pianificazione degli investimenti futuri che potrebbero contribuire all’abbattimento delle emissioni attraverso, ad esempio, l’efficienza energetica o il rinnovo della capacità. Premiare gli operatori più efficienti L’efficienza energetica costituisce il fondamento degli sforzi intesi a realizzare una società a bassa emissione di carbonio. Pertanto, qualora le quote venissero assegnate a titolo gratuito, è fondamentale non assegnarle su base storica (sostenendo in tal modo i gestori già insediati), ma bensì sulla base delle migliori pratiche disponibili/migliori tecnologie disponibili. L’assegnazione delle quote in base al parametro dell’efficienza consentirà di premiare le industrie più efficienti che hanno investito in processi produttivi caratterizzati da un minore impatto ambientale. A tal fine, è fondamentale che le industrie collaborino per definire quanto prima simili parametri di riferimento, in quanto in assenza di parametri armonizzati non dovrebbero essere effettuate assegnazioni a titolo gratuito. L’efficienza energetica rappresenta lo strumento più vantaggioso e immediatamente disponibile per abbattere le emissioni e per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la competitività. Attualmente esiste già una gamma di tecnologie per l’efficienza energetica che possono essere impiegate in tempi brevi. In futuro, il sistema ETS potrebbe essere affiancato da un sistema armonizzato PE407.778v02-00 IT 78/234 RR\747827IT.doc dei cosiddetti "certificati bianchi", che promuove il risparmio e l’efficienza energetici. È importante che la Commissione prenda in considerazione tali ipotesi. Gli introiti derivanti dalla vendita all’asta Si calcola che gli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle quote ammonteranno ad almeno 33 miliardi di euro l’anno (se si considera soltanto la messa all’asta del settore della generazione di energia e un prezzo del carbonio relativamente modesto).1 La proposta stabilisce che tali introiti andranno a contribuire al bilancio degli Stati membri, che avranno l’"obbligo morale" di destinarne una percentuale per far fronte al cambiamento climatico in senso lato. Tale soluzione non è però sufficiente e potrebbe fare "scomparire" gli introiti nel bilancio nazionale, sprecando in questo modo il denaro che potrebbe invece essere utilizzato per abbattere le emissioni e per aiutare il mondo in via di sviluppo, preferibilmente a livello europeo. Informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato In una settimana vengono scambiati in media oltre 10 milioni di quote, per un valore di mercato di diversi miliardi di euro. Tuttavia, la natura giuridica di tali quote non è chiara. Taluni paesi le considerano strumenti finanziari il cui scambio è sottoposto alla vigilanza dell'autorità per i servizi finanziari, mentre altri le considerano normali beni mentre solo i loro derivati sono considerati strumenti finanziari.2 Al fine di evitare le manipolazioni del mercato e l’uso illecito di informazioni riservate, è importante valutare come applicare le regole in materia di mercati finanziari delle quote di emissione. L’applicazione di regole analoghe fa sì che la determinazione dei prezzi sul mercato si basi più sulle informazioni inerenti al mercato che sulla speculazione anti-competitiva, determinata ad esempio dai fondi comuni di investimento speculativo o dai fondi sovrani. Occorrerebbe inoltre disciplinare in modo rigoroso e chiaro la pubblicazione, da parte della Commissione e degli Stati membri, di informazioni sensibili inerenti al mercato, in quanto la divulgazione di simili informazioni ha potenziali conseguenze significative sul piano finanziario. Gli stessi principi dovrebbero valere per le informazioni sensibili attinenti alla borsa valori. La rilocalizzazione delle emissioni di gas a effetto serra Dal momento che non esiste ancora un quadro globale, un sistema di abbattimento delle emissioni troppo oneroso potrebbe indurre le industrie a spostare la loro produzione fuori dall’UE. Ciò avrebbe non soltanto conseguenze economiche e sociali, ma indebolirebbe altresì gli obiettivi ambientali in quanto le industrie non sarebbero più soggette agli stessi controlli in materia di emissioni. La Commissione riconosce tale problema, ma ne posticipa la soluzione: entro il 2010 saranno individuati i settori vulnerabili alla rilocalizzazione delle emissioni di gas serra (carbon leakage) ed entro il 2011 la Commissione proporrà possibili misure intese a prevenire tale situazione (assegnazione delle quote a titolo completamente gratuito e/o copertura delle importazioni regolamentate dal sistema ETS). Inoltre, ogni tre anni si opererà una revisione dell’elenco dei settori vulnerabili. La relatrice propende indubbiamente per un accordo globale, che copra tutti i settori e le industrie interessati. Qualora non si riuscisse a raggiungere tale obiettivo, la seconda migliore soluzione alternativa sarebbe rappresentata dagli accordi settoriali globali (caratterizzati da obiettivi di abbattimento delle emissioni oggettivi e verificabili). Tuttavia, nel caso in cui non si verifichi 1 Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change? Dipartimento affari economici e finanziari, Parlamento europeo, 2008. 2 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States, Agenzia europea dell'ambiente, 2008. RR\747827IT.doc 79/234 PE407.778v02-00 IT nessuna delle due soluzioni prospettate, l’UE deve disporre di un meccanismo che fornisca la certezza e prevedibilità necessarie per gli investimenti a lungo termine e per il rinnovo dei portafogli di attività in tali settori. Considerando che il sistema diventerà operativo nel 2013, le industrie e gli investitori necessitano di certezze tempestive e a lungo termine circa la quantità delle quote attribuite a ciascun settore. D’altro canto, se l’UE specifica fin da subito quali settori potranno beneficiare delle assegnazioni a titolo gratuito, i negoziati internazionali potrebbero essere inutilmente ostacolati. Il modo migliore per garantire maggiori certezze agli attori del mercato senza compromettere i negoziati internazionali consiste nel velocizzare la tempistica della Commissione e nell’estendere il periodo tra le revisioni, garantendo al tempo stesso che non vengano rilasciate comunicazioni prima della conclusione dei negoziati internazionali, prevista per il mese di dicembre 2009. Le PMI e l’onere amministrativo È interesse delle PMI fungere da capofila e investire nelle tecnologie a bassa emissione di carbonio. Tuttavia, l’ambiente normativo deve tenere in considerazione la loro situazione specifica. In presenza di misure equivalenti, la proposta autorizza l’esclusione dal sistema degli impianti di combustione di dimensioni ridotte (inferiori a 25 MW). Tale soglia è piuttosto bassa. Un terzo del totale degli impianti di combustione coperti dal sistema è relativamente piccolo (inferiore a 50MW), ma messi insieme tali impianti rappresentano soltanto il 2% delle emissioni globali dichiarate.1 Potrebbe quindi risultare vantaggioso in termini di costo innalzare la soglia al fine di consentire agli impianti di dimensioni ridotte (si pensi, ad esempio, alla soglia IPPC) di non partecipare al sistema. Un’ulteriore armonizzazione Al fine di garantire una maggiore certezza giuridica e di creare reali condizioni di parità nell’UE è necessario operare un’ulteriore armonizzazione. Ciò vale sia in materia di definizioni (ad esempio, del termine "chiusura") che di tasse/oneri e ammende/sanzioni. Ad esempio, il tetto massimo delle ammende previste per simili violazioni varia in modo sostanziale a seconda degli Stati membri (da 600 a 15 milioni di euro). Gli aspetti internazionali Il sistema ETS dovrebbe costituire il primo passo verso un sistema globale di scambio delle quote di emissione. È pertanto fondamentale garantire che il sistema ETS comunitario si colleghi ad altri sistemi di scambio delle emissioni e che vengano utilizzati tutti i possibili strumenti comunitari al fine di incoraggiare i paesi terzi confinanti con l’UE ad aderire al sistema ETS. Per quanto concerne i paesi in via di sviluppo, l’UE deve cogliere le opportunità offerte dal sistema ETS al fine di assisterli nell'abbattimento delle emissioni ricorrendo agli investimenti necessari e al trasferimento delle conoscenze. EMENDAMENTI La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 1 Idem, pag. 7. PE407.778v02-00 IT 80/234 RR\747827IT.doc Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 2 Testo della Commissione Emendamento (2) L’obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non deve superare di oltre 2°C i livelli del periodo preindustriale. L’ultimo rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) indica che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se le emissioni globali di gas a effetto serra cominceranno a stabilizzarsi a partire dal 2020. Ciò significa che la Comunità dovrà intensificare il proprio impegno e che sarà necessario coinvolgere rapidamente i paesi industrializzati e incentivare i paesi in via di sviluppo a partecipare al processo di abbattimento delle emissioni. (2) L’obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non deve superare di oltre 2°C i livelli del periodo preindustriale. L’ultimo rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) indica che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se le emissioni globali di gas a effetto serra cominceranno a stabilizzarsi a partire dal 2020. Ciò significa che la Comunità dovrà intensificare il proprio impegno e che sarà necessario coinvolgere rapidamente i paesi industrializzati e di recente industrializzazione e assicurare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo al processo di abbattimento delle emissioni. Motivazione Considerata la crescente quota di emissioni dei paesi di recente industrializzazione è necessario porsi l'obiettivo di garantire la loro partecipazione, non solo incoraggiarli a partecipare. Occorre prevedere l'obiettivo di assicurare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo e non semplicemente quello di incentivarla. RR\747827IT.doc 81/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (3 bis) Nella risoluzione del 31 gennaio 2008 sull'esito della Conferenza di Bali sul cambiamento climatico (COP 13 e COP/MOD 3) il Parlamento europeo ha ribadito la sua posizione secondo la quale i paesi industrializzati dovrebbero impegnarsi a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra di almeno il 30% entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Prevedendo un risultato positivo dei negoziati del COP 15 che si terranno a Copenaghen nel 2009, l'Unione europea dovrebbe iniziare a preparare obiettivi di riduzione delle emissioni più severi per il 2020 e oltre e dovrebbe garantire che, dopo il 2013, il sistema comunitario permetta, qualora necessario, di applicare tetti alle emissioni più rigorosi, come parte del contributo dell'Unione a un nuovo accordo internazionale. Motivazione Occorre sottolineare la determinazione delle ambizioni del Parlamento in merito alla lotta al cambiamento climatico. Il modo migliore per raggiungere tale scopo è un accordo internazionale, da conseguire a Copenaghen entro la fine del 2009. La presente proposta deve essere interpretata come testimonianza del forte impegno dell'UE a riguardo, ma anche come segnale che l'UE sta preparando obiettivi più severi che si affiancheranno al nuovo trattato. Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 Testo della Commissione Emendamento (4) Per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi a lungo termine è opportuno definire un andamento PE407.778v02-00 IT (4) Per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi a lungo termine è opportuno definire un andamento 82/234 RR\747827IT.doc prevedibile di riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti che rientrano nel sistema comunitario. Per ottemperare in maniera economicamente efficiente all’impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21% rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005. prevedibile di riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti che rientrano nel sistema comunitario. Per ottemperare in maniera economicamente efficiente all’impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento internazionalmente riconosciuto in ambito Kyoto, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21% rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005. Motivazione Il volume complessivo delle emissioni applicando una riduzione del 20% rispetto al 1990 resterebbe pari a 4,65 miliardi di t. Entro il 2020 da settori che non sono ancora inseriti nello scambio di quote di emissioni dovrebbero arrivare altri 2,67 miliardi di t di riduzioni. Inoltre, in contrasto con le ipotesi della Commissione, dai settori inseriti nello scambio di quote di emissioni va richiesta una riduzione delle emissioni del 15% rispetto al 2005. Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (7 bis) Gli alberi nonché il legname e i suoi derivati costituiscono una fonte estremamente importante di sequestro e di stoccaggio del carbone. Inoltre il legno d’opera consente di lottare contro l'effetto serra, sostituendo l'energia fossile. I boschi rappresentano infine delle autentiche riserve naturali di carbone, ma questo carbone è rilasciato nell'atmosfera in caso di eradicazione degli alberi e di incendi forestali: per questo è importante creare dei meccanismi di protezione delle foreste per attenuare il surriscaldamento climatico. Motivazione La modifica dell'uso dei suoli (per esempio la deforestazione tropicale) contribuirebbe al 20% delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. Per quanto concerne solamente RR\747827IT.doc 83/234 PE407.778v02-00 IT la deforestazione, le emissioni mondiali annuali di gas a effetto serra sono pari a 6 miliardi di tonnellate equivalenti CO2. Unicamente per la Francia il solo stoccaggio rappresenta 15,6 milioni di tonnellate di carbone e cattura il 10% delle emissioni di gas a effetto serra. La sostituzione è valutata a 14 milioni di tonnellate di carbone. Senza i boschi e il legname la Francia emetterebbe 108 milioni di tonnellate di carbone in più, ovvero il 20% in più. Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (7 ter) Visto il considerevole potenziale di attenuazione del surriscaldamento globale rappresentato dal settore boschivo, è opportuno adottare misure di incentivazione per valorizzarlo e accrescerlo, continuando a rispettare le altre funzioni garantite dai boschi. Motivazione Si ricorda al riguardo la relazione del GIEC 2007, secondo la quale sul lungo periodo saranno proprio le strategie di sviluppo sostenibile delle foreste intese a salvaguardare e ad accrescere lo stock di carbone forestale, producendo legno d'opera, tronchi da triturazione e legno-energia, a generare i maggiori risultati ai fini del’attenuazione del surriscaldamento climatico. Si ricorda altresì la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007, in cui si invita la Commissione a includere nell'ETS taluni progetti di afforestazione e riforestazione. Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (8 bis) È opportuno allineare la direttiva 2003/87/CE alla pertinente direttiva di modifica 2004/101/CE sulle disposizioni previste dal Protocollo di Kyoto in merito alle attività legate all'uso dei suoli, alla modifica di destinazione delle terre e alla forestazione (LULUCF). PE407.778v02-00 IT 84/234 RR\747827IT.doc Motivazione Il Protocollo di Kyoto assegna ai paesi industrializzati, che figurano nell'allegato B, obiettivi ben precisi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Diversi articoli fanno menzione delle attività LULUCF (dall'inglese: "Land Use, Land Use Change and Forestry"), vale a dire le attività di imboschimento, rimboschimento, deforestazione, gestione delle foreste, gestione delle terre agricole, gestione dei pascoli, rivegetazione. Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (8 ter) È opportuno coniugare strettamente il sistema comunitario e i "meccanismi di progetto" del Protocollo di Kyoto, includendo le attività LULUCF nel campo di applicazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE. Motivazione La direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, esclude dal suo campo d'applicazione le attività legate alla forestazione e all'agricoltura. L'industria forestiera e diverse organizzazioni ambientali sostengono la necessità di includere le attività LULUCF nel sistema ETF, sottolineando l'effetto determinante di tali attività sul mutamento climatico: la deforestazione è in effetti responsabile per il 20% delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. Includere tali attività nell'ETF permetterebbe altresì di promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi non industrializzati. Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (8 quater) La Commissione dovrebbe esaminare le modalità relative all'inclusione delle attività LULUCF nel campo d'applicazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE alla luce dei progressi tecnici e delle proposte avanzate in occasione della Conferenza di Bali. Essa dovrebbe altresì presentare una RR\747827IT.doc 85/234 PE407.778v02-00 IT proposta legislativa in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine del 2008. Motivazione Taluni Stati membri rimproverano alla Commissione di non giustificare a sufficienza la scelta di escludere le attività LULUCF e deplorano tale atteggiamento in quanto le conclusioni del Consiglio europeo del 9 marzo 2007 e la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sulla Conferenza climatica di Bali invitavano la Commissione a valutare l'inclusione delle attività LULUCF nel sistema ETF. Includere tali attività nel sistema ETF nei paesi in via di sviluppo costituirebbe una fonte di finanziamento non trascurabile, in grado persino di assicurare la protezione della biodiversità e il recupero delle foreste degradate. Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 Testo della Commissione Emendamento (10) Qualora per gli impianti di piccole dimensioni che non emettono più di 10 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in vigore misure equivalenti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ed in particolare la tassazione, occorre istituire una procedura che consenta agli Stati membri di escludere tali impianti dal sistema di scambio delle quote di emissione finché tali misure sono in vigore. La soglia indicata offre il massimo beneficio relativo sotto il profilo della riduzione dei costi amministrativi per ciascuna tonnellata esclusa dal sistema grazie alla semplificazione amministrativa. A seguito dell’abbandono dei periodi di assegnazione quinquennali e per rafforzare la certezza e la prevedibilità, è opportuno adottare disposizioni sulla periodicità della revisione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra. (10) Qualora per gli impianti di piccole dimensioni che non emettono più di 25 000 tonnellate di CO2 l’anno siano in vigore misure equivalenti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ed in particolare la tassazione, occorre istituire una procedura che consenta agli Stati membri di escludere tali impianti dal sistema di scambio delle quote di emissione finché tali misure sono in vigore, sebbene detti impianti dovrebbero essere liberi di scegliere se rimanere volontariamente nel sistema comunitario. La soglia indicata offre il massimo beneficio sotto il profilo della riduzione dei costi amministrativi per ciascuna tonnellata esclusa dal sistema grazie alla semplificazione amministrativa. In fase di revisione della presente direttiva, occorre prendere in considerazione un'eventuale modifica di detta soglia, considerando il contributo degli impianti di piccole dimensioni alle emissioni totali, l'entità dell'onere amministrativo e le esperienze conseguite nell'introduzione di misure equivalenti. A seguito dell’abbandono dei periodi di PE407.778v02-00 IT 86/234 RR\747827IT.doc assegnazione quinquennali e per rafforzare la certezza e la prevedibilità, è opportuno adottare disposizioni sulla periodicità della revisione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra. Motivazione È necessario continuare a cercare possibili modi per ridurre ulteriormente l'onere amministrativo che grava sulle PMI, evitando i costi amministrativi superflui e l'eccessiva burocrazia e rafforzando l'efficienza del sistema. Attualmente, gli impianti di piccole dimensioni costituiscono un terzo di tutti gli impianti coperti dal sistema e sono responsabili nell'insieme del 2% delle emissioni complessive registrate. Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13 Testo della Commissione Emendamento (13) L’impegno supplementare richiesto all’economia europea impone anche che il sistema riveduto di scambio delle quote funzioni con la massima efficienza economica possibile e secondo condizioni di assegnazione totalmente armonizzate all’interno della Comunità. A tal fine, la messa all’asta delle quote dovrebbe essere il principio cardine dell’assegnazione, perché è il metodo più semplice ed è in generale considerato anche quello più efficiente sotto il profilo economico. Le aste dovrebbero anche eliminare gli utili a cascata e mettere i nuovi entranti e le economie con una crescita superiore alla media sullo stesso piano degli impianti esistenti. (13) L’impegno supplementare richiesto all’economia europea impone anche che il sistema riveduto di scambio delle quote funzioni con la massima efficienza economica possibile e secondo condizioni di assegnazione totalmente armonizzate all’interno della Comunità. A tal fine, la messa all’asta delle quote deve essere il principio cardine dell’assegnazione, perché è il metodo più semplice ed è in generale considerato anche quello più efficiente sotto il profilo economico. Le aste devono anche eliminare gli utili a cascata e mettere i nuovi entranti e le economie in rapida crescita sullo stesso piano degli impianti esistenti. La Commissione dovrebbe controllare la vendita all'asta e il conseguente funzionamento del mercato del carbonio al fine di garantire il conseguimento di questi due obiettivi. La Commissione o un'autorità competente da essa designata dovrebbe amministrare la vendita delle quote all'asta, allo scopo di assicurare un approccio comune e coerente in tutta l'Unione. Ciò garantirebbe altresì che i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote RR\747827IT.doc 87/234 PE407.778v02-00 IT possano essere messi in comune ed usati in modo più efficiente ed efficace. Motivazione Al fine di minimizzare l'incertezza per le imprese, avvicinarsi ulteriormente all'armonizzazione e aumentare al massimo l'efficienza, la vendita all'asta dovrebbe essere gestita a livello centrale. La Commissione, inoltre, dovrebbe controllare l'impatto di tale vendita al fine di garantire che comporti effettivamente i benefici promessi. Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (16 bis) Al fine di garantire un corretto funzionamento dei mercati del carbonio e dell'elettricità, la vendita all'asta delle quote per il periodo a partire dal 2013 dovrebbe iniziare al più tardi entro il 2011 e dovrebbe basarsi su principi chiari ed imparziali definiti con sufficiente anticipo. Motivazione È essenziale che il mercato del carbonio funzioni in modo tempestivo, efficace e che sia dotato di sufficiente liquidità per sostenere l'efficiente funzionamento del mercato dell'elettricità. Dato che tale mercato si caratterizza per i contratti forward, l'effettiva vendita all'asta dovrebbe iniziare con un largo anticipo rispetto al periodo in questione. Inoltre, i principi della vendita all'asta e le disposizioni dettagliate di progettazione dovrebbero essere pubblicizzate in debito anticipo per consentire alle compagnie di ottimizzare le strategie di offerta. Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (18 bis) La Commissione dovrebbe continuare ad effettuare ricerche su altri strumenti di promozione delle prassi più efficienti sotto il profilo energetico e delle PE407.778v02-00 IT 88/234 RR\747827IT.doc emissioni, sia nei settori coperti dal sistema comunitario che in altri. In particolare, dovrebbe valutare, entro settembre 2009, le possibilità di sviluppare un sistema comunitario di certificati bianchi che premierebbe gli investimenti efficienti sotto il profilo energetico. Motivazione In base all'articolo 4, paragrafo 5, della Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici la Commissione è tenuta a esaminare l'opportunità di presentare una proposta sui certificati bianchi basata sui primi tre anni di applicazione della direttiva. Tuttavia non è fissata alcuna data certa per la conclusione di questo importante esame. Il progetto "certificati bianchi europei" sta attualmente valutando la possibilità di creare un sistema comunitario di certificati bianchi e i possibili legami con il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (20 bis) Tra gli impianti non va creata alcuna indebita distorsione della concorrenza, siano essi esternalizzati o meno. Motivazione Ogni distorsione nel mercato interno provocata dalla distribuzione di quote che potrebbe provocare uno spostamento della produzione da impianti esternalizzati a impianti internalizzati, con la conseguenza di un aumento delle emissioni di CO2, andrebbe evitata. Scopo dell'ETS dell'UE è di ridurre le emissioni di gas serra e la distorsione degli attuali metodi di esternalizzare la produzione in modo efficiente dal punto di vista energetico perché potrebbero avere un effetto perverso. Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 29 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (29 bis) Al fine di migliorare la trasparenza e di prevenire gli abusi di RR\747827IT.doc 89/234 PE407.778v02-00 IT mercato, comprese le azioni di speculazione dannose nello scambio delle quote e derivati, la Commissione dovrebbe esaminare l'applicazione di norme comunitarie relative agli strumenti finanziari per lo scambio delle emissioni, così come la pubblicazione delle informazioni di mercato sensibili che potrebbero influire sullo scambio in questione. La Commissione dovrebbe persistere nel monitoraggio dello sviluppo del mercato del carbonio al fine di garantire che il sistema comunitario continui ad ottemperare al suo scopo principale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace ed efficiente in termini economici e di costi. Motivazione È essenziale garantire l'applicazione di norme che disciplinano gli strumenti finanziari per quanto riguarda lo scambio di quote al fine di migliorare la fiducia delle imprese e accrescere la trasparenza. Gli scambi interni e la manipolazione del mercato potrebbero non solo provocare una distorsione del mercato, ma potrebbero anche sfociare in un calo della sua credibilità e della fiducia degli investitori, portando a segnali di prezzo sbagliati e a illiquidità di mercato. Inoltre, tramite la definizione delle quote come strumenti finanziari, il loro scambio rientrerà sotto il controllo delle autorità e delle norme finanziarie che stabiliranno, ad esempio, i fondi di investimento da applicare. Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 31 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (31 bis) Qualora ottemperino alla presente direttiva, i paesi terzi confinanti con l'Unione dovrebbero essere incoraggiati ad entrare a far parte del sistema comunitario. In fase di negoziato, la Commissione dovrebbe adoperarsi per fornire assistenza finanziaria e tecnica a favore dei paesi candidati, dei paesi candidati potenziali e dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato, al fine di promuovere tale obiettivo. Ciò faciliterebbe il trasferimento PE407.778v02-00 IT 90/234 RR\747827IT.doc di tecnologie e conoscenze verso tali paesi, strumento importante ai fini di un beneficio economico, ambientale e sociale per tutti. Motivazione È essenziale incoraggiare i paesi terzi confinanti con l'UE a aderire al sistema ETS. Ciò non è solo importante sotto il profilo ambientale e dello sviluppo, ma permetterà anche di affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da parte delle imprese dell'UE che si trasferiscono oltre frontiera. Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (33 bis) È importante che il sistema comunitario sia allargato in futuro al fine di annettere gli altri principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare nel settore dei trasporti, quali gli operatori navali. A tal fine, la Commissione dovrebbe proporre, quanto prima, le necessarie modifiche, accompagnate da una valutazione di impatto, al fine di annettere il settore navale nel sistema comunitario entro il 2013 e di stabilire una data per l'inclusione del settore dei trasporti su strada. Motivazione È importante proseguire con l'inclusione dei trasporti nel sistema di scambio di emissioni, in particolare il settore navale. Mancano attualmente un'adeguata valutazione d'impatto e dati affidabili. Nella prossima revisione, tuttavia, la Commissione dovrebbe allargare il sistema. RR\747827IT.doc 91/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (33 ter) Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno, la Commissione, ove opportuno, dovrebbe elaborare linee guida o presentare proposte volte ad armonizzare ulteriormente l'applicazione della presente direttiva, come le definizioni, incriminazioni e sanzioni. Motivazione Per fornire una maggiore certezza giuridica e per creare delle effettive condizioni di parità all'interno dell'UE, potrebbe essere prevista un'ulteriore armonizzazione, ad esempio per quanto riguarda le definizioni (chiusura), le spese e le sanzioni applicate dagli Stati membri. Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 34 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (34 bis) Le informazioni relative all'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere facilmente accessibili, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI). Al fine di assistere le imprese, soprattutto le PMI, a rispettare gli obblighi sanciti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero creare punti di assistenza nazionali. Motivazione Molte delle imprese incluse nel sistema di scambio delle quote sono PMI che non dispongono di sufficienti risorse e che potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto alle grandi compagnie per quanto riguarda l'acquisto di quote tramite la vendita all'asta o lo scambio. Fornire loro informazioni facilmente accessibili e dettagliate sugli obblighi è il meno che si possa fare. La migliore soluzione pratica per conseguirlo varia da uno Stato membro all'altro, a seconda dello specifico quadro istituzionale in atto, come è stato fatto nella direttiva REACH. PE407.778v02-00 IT 92/234 RR\747827IT.doc Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 1 Testo della Commissione Emendamento (-1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente: La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato "il sistema comunitario"), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica stimolando nel contempo l’innovazione nonché mantenendo e migliorando la competitività”. Motivazione Il sistema ETS dovrebbe favorire innovazioni a bassa emissione di carbonio che assicurino alle imprese dell'Unione europea un vantaggio a lungo termine rispetto ai loro concorrenti esterni all'UE. Nei casi in cui il sistema ETS comporti un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si dovrebbe salvaguardare la competitività delle imprese dell'UE. Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 2 - lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 - lettera c Testo della Commissione Emendamento (c) “gas a effetto serra”, i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse; RR\747827IT.doc (c) “gas a effetto serra”, i gas di cui all’allegato II e qualsiasi altro gas disciplinato come tale nell’ambito di un accordo internazionale; 93/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 2 - lettera b Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 - lettera h Testo della Commissione Emendamento (h) “nuovo entrante”, l’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a seguito della trasmissione alla Commissione dell’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1; (h) "nuovo entrante", l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o un aggiornamento di detta autorizzazione a motivo di modifiche alla sua natura o funzionamento, o di un aumento significativo di capacità, a seguito della trasmissione alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1; Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – lettera u Testo della Commissione Emendamento (u) “impianto di produzione di elettricità”, un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e che rientra unicamente nella categoria “Fornitura di energia elettrica o termica” dell’allegato I. (u) “impianto di produzione di elettricità”, un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi, che fornisce prevalentemente le reti elettriche pubbliche e che rientra unicamente nella categoria “Fornitura di energia elettrica o termica” dell’allegato I. Motivazione L’esposizione alla concorrenza internazionale induce a includere gli autoproduttori fra i soggetti che beneficiano dell’assegnazione gratuita. Le industrie diverse dalle aziende elettriche pubbliche devono conservare la possibilità di esercire gli impianti energetici sui quali hanno già investito. Occorre pertanto modificare la definizione. L’autoproduttore, come definito dalla direttiva 96/92/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (“la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per uso proprio”) non deve PE407.778v02-00 IT 94/234 RR\747827IT.doc essere escluso dall’assegnazione gratuita. Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – lettera u bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (u bis) “impianto esternalizzato”, un impianto di proprietà di terzi e/o gestito da terzi, che assolve una funzione che potrebbe alternativamente essere svolta da un’attività di produzione interna integrata nel processo produttivo del settore economico interessato; Motivazione Gli “impianti esternalizzati” vanno definiti chiaramente per evitare che essi siano soggetti a metodi di assegnazione diversi e dunque a costi differenti, superiori a quelli sostenuti per la generazione interna dai settori che detti impianti riforniscono. Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 2 - lettera c Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 - lettera u ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento (u ter) "accordo internazionale", un accordo concluso tra paesi nel contesto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici mirante a un abbattimento delle emissioni globali dell'entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici limitando l'aumento della temperatura globale a 2°C e che sia legalmente applicabile, misurabile, comunicabile e verificabile; un siffatto accordo dovrebbe includere una massa critica della produzione settoriale mondiale. RR\747827IT.doc 95/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2003/87/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3 Testo della Commissione L’autorità competente riesamina, almeno ogni cinque anni, l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune. Emendamento L’autorità competente riesamina, almeno ogni cinque anni, l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune alla luce delle più recenti evidenze scientifiche. Motivazione Occorre sottolineare che la revisione dei permessi di emissione ed eventuali modifiche proposte dovranno essere effettuate tenendo conto dei più recenti dati scientifici. Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma dell’articolo 10 bis. 1. A decorrere dal 2013 la Commissione o un organo competente da essa designato mette all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma dell’articolo 10 bis. Motivazione Al fine di minimizzare l'incertezza per le imprese, avvicinarsi ulteriormente all'armonizzazione e aumentare al massimo l'efficienza, la vendita all'asta dovrebbe essere gestita a livello centrale. Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea PE407.778v02-00 IT 96/234 RR\747827IT.doc Testo della Commissione Emendamento 2. Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all’asta è così costituito: 2. Il quantitativo totale di quote da mettere all'asta in ogni Stato membro è così costituito: Motivazione Fino a quando sarà ancora possibile variare il livello dei diritti nell'ambito del sistema di scambio a disposizione dei partecipanti nei vari Stati membri, la vendita all'asta dovrebbe essere gestita a livello centrale. L'emendamento è necessario per chiarire questo punto. Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a Testo della Commissione (a) il 90 % del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate per il 2005 nell’ambito del sistema comunitario di scambio; Emendamento (a) l'80 % del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate per il 2008 nell’ambito del sistema comunitario di scambio; Motivazione Il 2008 è il primo anno per il quale sono disponibili dati ETS UE uniformi per tutti i 27 Stati membri. Inoltre, a partire da quest’anno diviene applicabile la nuova definizione di impianti. L’emendamento propone di prevedere che un ulteriore 10% del quantitativo totale di quote da mettere all’asta sia distribuito fra gli Stati membri in base ai risultati conseguiti fra l’anno/gli anni di base del Protocollo di Kyoto e l’anno 2008, che è il primo anno del periodo di impegni del Protocollo. Tale approccio riflette correttamente i progressi Kyoto dei singoli paesi (vedansi Conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2007 e 2008). Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 2 – punto 10 – lettera b bis (nuova) RR\747827IT.doc 97/234 PE407.778v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento (b bis) Il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all’asta è distribuito fra gli Stati membri in base ai risultati conseguiti fra l’anno di base del Protocollo di Kyoto e l’anno 2008, per tener conto degli sforzi compiuti fino alla data di introduzione del sistema comunitario. Motivazione Il 2008 è il primo anno per il quale sono disponibili dati ETS UE uniformi per tutti i 27 Stati membri. Inoltre a partire da quest’anno diviene applicabile la nuova definizione di impianti. L’emendamento propone di prevedere che un ulteriore 10% del quantitativo totale di quote da mettere all’asta sia distribuito fra gli Stati membri in base ai risultati conseguiti fra l’anno/gli anni di base del Protocollo di Kyoto e l’anno 2008, che è il primo anno del periodo di impegni del Protocollo. Tale approccio riflette correttamente i progressi Kyoto dei singoli paesi (vedansi Conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2007 e 2008). Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Almeno il 20% degli introiti provenienti dalla vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzato al fine di: 3. La metà degli introiti provenienti dalla vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzata in un apposito fondo. Fino alla metà di detto fondo è utilizzata, con la massima efficienza ed efficacia, al fine di: (a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo volte all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo (a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra dei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; PE407.778v02-00 IT 98/234 RR\747827IT.doc per le tecnologie energetiche; (b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020 e di incrementare l’efficienza energetica del 20% per il 2020; (c) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, in particolare quelli emessi dalle centrali elettriche a carbone; (d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione, soprattutto nei paesi meno sviluppati; (d) favorire misure atte ad evitare o ad invertire il processo di deforestazione o di degrado dei suoli, soprattutto nei paesi meno sviluppati (e) favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo; (e) favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo; (e bis) sviluppare la capacità istituzionale nei paesi meno sviluppati al fine di sviluppare e gestire con successo i progetti di riduzione delle emissioni; La parte restante del fondo di cui al primo comma è utilizzata al fine di: (i) finanziare attività di ricerca e sviluppo volte all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche o delle piattaforme tecnologiche europee; (ii) favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici nella Comunità; (f) affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, ad esempio aumentando l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni; (iii) affrontare le problematiche sociali dei nuclei familiari a reddito medio-basso, ad esempio aumentando l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni; (iv) mitigare l'impatto del sistema comunitario sulle regioni interessate da particolari difficoltà geografiche e demografiche, sostenendole nello sviluppo di un politica energetica sostenibile; and (g) coprire le spese amministrative RR\747827IT.doc (v) coprire le spese amministrative 99/234 PE407.778v02-00 IT connesse alla gestione del sistema comunitario di scambio. connesse alla gestione del sistema comunitario di scambio. 3 bis. Gli Stati membri devolvono, conformemente alle norme in materia di aiuti di stato, la parte restante degli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettera b), alla ricerca, innovazione e investimenti nelle tecnologie a bassa emissione di carbonio, comprese, tra l'altro, le energie rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio geologico dei gas ad effetto serra e i processi di produzione a maggiore efficienza energetica. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i proventi devoluti siano utilizzati unicamente per i fini indicati e illustrano dette misure nella relazione specificata al paragrafo 4. Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 5 Testo della Commissione 5. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Le aste sono concepite per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. PE407.778v02-00 IT Emendamento 5. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. 100/234 RR\747827IT.doc Prima di presentare il regolamento, la Commissione procede a una consultazione di tutti i soggetti interessati. Le aste sono concepite e condotte secondo i seguenti principi: (a) scopo delle aste è di assegnare quote ai gestori e/o agli intermediari del mercato per un prezzo determinato dal mercato stesso, e non di conseguire il massimo reddito o raggiungere un prezzo prefissato; (b) sul mercato viene mantenuto costantemente un livello sufficiente di liquidità, soprattutto nel 2013. A tal fine, è opportuno che il processo sia prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi da rendere disponibili. (c) le aste sono aperte a ogni titolare di conto nell’ambito del sistema comunitario che sia in grado di dare la garanzia finanziaria che le sue offerte saranno onorate. (d) i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi hanno un accesso equo e paritario e possono parteciparvi pienamente; (e) la partecipazione non impone oneri finanziari irragionevoli ai gestori; (f) tutti i partecipanti hanno contemporaneamente accesso alle stesse informazioni; (g) i partecipanti non stipulano intese né agiscono in modo da alterare il funzionamento delle aste; La misura di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. Motivazione La lettera c) intende chiarire la definizione di partecipante alle aste, soprattutto per garantire che i partecipanti diano la garanzia di essere in grado di onorare le loro offerte. In caso diverso si creerebbero occasioni di comportamento speculativo. RR\747827IT.doc 101/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 5 bis. Entro il 31 dicembre 2008 la Commissione pubblica una definizione chiara di quote di emissione, che ne escluda la cartolarizzazione sui mercati finanziari e, nelle aste, privilegi la posizione degli offerenti che le utilizzeranno per produrre elettricità o beni industriali. Motivazione In assenza di regole chiare i diritti di emissione diverranno prodotti finanziari. Se la vendita all’asta e i mercati secondari saranno aperti a tutti gli offerenti (inclusi gli investitori istituzionali, i fondi hedge, i fondi di Stato ecc.) c’è il rischio di una formazione dei prezzi puramente speculativa. Per tali motivi occorre stabilire che la procedura d’asta iniziale sia accessibile solo agli offerenti che hanno bisogno dei diritti di emissione per i loro processi produttivi. Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis - paragrafo 1 Testo della Commissione 1. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2011, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8. 1. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2010, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Le misure citate al primo comma garantiscono, nella misura del possibile, Le misure citate al primo comma stabiliscono obiettivi comunitari ex ante di PE407.778v02-00 IT Emendamento 102/234 RR\747827IT.doc che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità. riferimento fissati al livello degli impianti che emettono meno CO2 per unità di produzione per le emissioni di gas serra e dell'efficienza energetica per gli impianti in ciascun settore beneficiario di quote gratuite. Tali parametri di riferimento settoriali si basano sulle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas a effetto serra – compreso il potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni - e sulle migliori tecnologie disponibili sul mercato, compresi i prodotti sostitutivi, i processi di produzione alternativi generalmente applicabili, la possibilità di utilizzare la biomassa, la cogenerazione e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra. Le quote gratuite sono assegnate agli impianti a un livello non superiore a quanto indicato dall'apposito obiettivo di riferimento settoriale, in modo da premiare gli operatori più efficienti. Nel complesso, le misure di cui al primo comma non incentivano l’incremento delle emissioni globalmente o per unità di produzione. In fase di determinazione dei parametri di riferimento, la Commissione consulta i settori interessati e gli altri soggetti pertinenti. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità, salvo che per l’elettricità prodotta in relazione al calore di processo tramite la cogenerazione ad alto rendimento come definita nella direttiva 2004/8/CE o l'elettricità prodotta da residui di un processo industriale usando le migliori tecnologie disponibili, a condizione che essa sia prodotta per essere utilizzata in proprio dall’operatore. In entrambi i casi l’assegnazione delle quote avviene secondo gli stessi principi applicati all’attività industriale in questione, secondo quanto indicato all’Allegato I. Quando un gas di scarico proveniente da un processo di produzione è utilizzato come combustibile, tutte le quote vengono assegnate all’impresa che genera il gas di RR\747827IT.doc 103/234 PE407.778v02-00 IT scarico secondo gli stessi criteri di assegnazione applicati all'attività industriale in questione, secondo quanto indicato all'Allegato 1. Al momento della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale. Al momento della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale. Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis - paragrafo 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 1 bis. Entro il 1° settembre 2009, la Commissione elabora una relazione sui risultati del suo esame volto a valutare la necessità di proporre una direttiva sui certificati bianchi, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici1. In particolare, tale relazione descrive la possibilità di istituire un sistema comunitario obbligatorio di scambio dei certificati bianchi che preveda ulteriori incentivi per i gestori che beneficiano di quote gratuite a investire nelle tecniche e tecnologie più efficienti sotto il profilo energetico, fissi per gli aderenti obiettivi o massimali vincolanti in materia di efficienza energetica e preveda un sistema di certificati scambiabili che possono essere PE407.778v02-00 IT 104/234 RR\747827IT.doc subordinati all'adozione di tecniche o tecnologie efficienti sotto il profilo energetico. Qualora la relazione indichi che tale sistema sia vantaggioso per l'ambiente, conveniente sotto il profilo dei costi e concretamente fattibile e sia conforme ai principi di Legiferare meglio, la Commissione presenta opportune proposte legislative entro il 30 giugno 2010. 1 GU L 114 del 27 aprile 2006, pag. 64. Motivazione In base all'articolo 4, paragrafo 5, della Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici la Commissione è tenuta a esaminare l'opportunità di presentare una proposta sui certificati bianchi basata sui primi tre anni di applicazione della direttiva. Tuttavia non è fissata alcuna data certa per la conclusione di questo importante esame. Il progetto "Euro White Cert", sostenuto dal programma Energia intelligente per l'Europa, sta attualmente esaminando la possibilità di introdurre un sistema UE di certificati bianchi e i suoi potenziali collegamenti con il sistema ETS dell'UE. Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 1 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 1 ter. Ai fini dell'assegnazione di quote, gli impianti sono trattati in modo eguale, indipendentemente dal fatto che operino o meno in outsourcing. Motivazione Col presente emendamento si desidera evitare incentivi in seguito all'attuale proposta che portino a distorsioni dei mercati e a un aumento delle emissioni. È essenziale che il testo della direttiva rifletta le attività di "esternalizzazione" da parte di molti settori. Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Articoloe 1 - punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis - paragrafo 3 RR\747827IT.doc 105/234 PE407.778v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento 3. Possono essere assegnate quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per la generazione di calore mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile al fine di garantire la parità di trattamento rispetto ad altri produttori di energia termica. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. 3. Sulla base di parametri uniformi a livello comunitario di riferimento ex ante per unità di produzione sono assegnate quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per la generazione di calore ai fini della vendita a terzi, comprese le reti di teleriscaldamento, mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile al fine di garantire la parità di trattamento rispetto ad altri produttori di energia termica. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 6. Il cinque per cento (5%) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo 2013-2020 è accantonato per i nuovi entranti e rappresenta il quantitativo massimo da assegnare ai nuovi entranti secondo le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 6Il cinque per cento (5%) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo 2013-2020 è accantonato per fornire liquidità ai nuovi entranti e per far fronte a situazioni di mercato che determinano prezzi del carbonio irragionevolmente alti o bassi. Tale percentuale rappresenta il quantitativo massimo da assegnare ai nuovi entranti secondo le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Motivazione La riserva fornisce liquidità (di quote) ai nuovi entranti. Per il mercato del carbonio nel suo complesso, è essenziale disporre di strumenti che consentano di reagire a situazioni PE407.778v02-00 IT 106/234 RR\747827IT.doc eccezionali di mercato. Sollecitiamo pertanto l’utilizzo di una parte della riserva per incrementare la liquidità in caso di livello critico dei prezzi del carbonio. In caso di prezzi troppo bassi la liquidità va ridotta (inserendo un'apposita previsione fra le norme che disciplinano la messa all'asta). Suggeriamo una forcella di prezzi compresa fra i 20 e i 50 euro. Le misure di liquidità devono rientrare nella disciplina delle aste di cui all’articolo 10. Emendamento 38 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 8 Direttiva 2003/87/CE Article 10 bis - paragrafo 6 - comma 3 Testo della Commissione Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica. Emendamento Non vengono assegnate quote gratuite ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica, salvo che per l’elettricità prodotta in relazione al calore di processo tramite la cogenerazione ad alto rendimento come definita nella direttiva 2004/8/CE o l'elettricità prodotta da residui di un processo industriale usando le migliori tecnologie disponibili, a condizione che essa sia prodotta per essere utilizzata in proprio dall’operatore. In entrambi i casi l’assegnazione delle quote avviene secondo gli stessi principi applicati all’attività industriale in questione, secondo quanto indicato all’Allegato I. Quando un gas di scarico proveniente da un processo di produzione è utilizzato come combustibile, tutte le quote vengono assegnate all’impresa che genera il gas di scarico secondo gli stessi criteri di assegnazione applicati all'attività industriale in questione, secondo quanto indicato all'Allegato 1. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione pubblica norme a livello comunitario pienamente armonizzate relative all'assegnazione della riserva per i nuovi entranti. Tali norme comprendono linee guida sull'applicazione della definizione di "nuovi entranti" inclusi notevoli aumenti in termini di capacità RR\747827IT.doc 107/234 PE407.778v02-00 IT tramite, tra le altre cose, l'espansione dell'impianto. Tale misura, atta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3]. Emendamento 39 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis - paragrafo 7 Testo della Commissione Emendamento 7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo [nonché del paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale fino a scomparire nel 2020. 7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo [nonché del paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] corrisponde al 100% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale fino a scomparire nel 2020. Emendamento 40 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis - paragrafi 8 e 9 Testo della Commissione Emendamento 8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6. 8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6. Fatti salvi i paragrafi 4 PE407.778v02-00 IT 108/234 RR\747827IT.doc e 5 e senza superare il quantitativo totale di quote stabilito all'articolo 9, la Commissione può assegnare quote aggiuntive a favore di detti impianti per tenere conto delle conseguenze del trasferimento del costo delle quote sul prezzo dell'elettricità nel settore o sottosettore interessato. 9. Entro il 30 giugno 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione determina i settori di cui al paragrafo 8. 9. Entro il 1° giugno 2010, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione determina i settori di cui al paragrafo 8. La Commissione consulta i settori interessati e gli altri soggetti pertinenti. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. Quando procede alla determinazione dei settori di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della misura in cui il settore o il sotto-settore interessato è in grado di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario e a tal fine considera i seguenti elementi: Quando procede alla determinazione dei settori di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della misura in cui il settore o il sotto-settore interessato è in grado di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti, o di investimenti in impianti, meno efficienti in termini di emissioni di carbonio che operano in paesi extracomunitari che non impongono vincoli equivalenti o verificabili sulle emissioni e a tal fine considera i seguenti elementi: (a) la misura in cui la messa all’asta delle quote potrebbe far aumentare sensibilmente i costi di produzione; (a) la misura in cui la messa all’asta delle quote potrebbe far aumentare sensibilmente i costi di produzione; (b) la misura in cui i singoli impianti del settore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione, ad esempio applicando le tecniche più efficienti; (b) la misura in cui i singoli impianti del settore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione, ad esempio applicando le tecniche più efficienti; (c) la struttura del mercato, il mercato rilevante in termini geografici e di prodotti, l’esposizione dei settori alla concorrenza internazionale; (c) la struttura del mercato, il mercato rilevante in termini geografici e di prodotti, l’esposizione dei settori alla concorrenza internazionale; (d) gli effetti delle politiche già in atto in (d) gli effetti delle politiche già in atto in RR\747827IT.doc 109/234 PE407.778v02-00 IT materia di cambiamenti climatici e di energia o che si prevede saranno messe in atto al di fuori dell’UE nei settori interessati. materia di cambiamenti climatici e di energia o che si prevede saranno messe in atto al di fuori dell’UE nei settori interessati; (d bis) gli effetti del trasferimento del costo delle quote sul prezzo dell'elettricità nel settore o sottosettore interessato. (d ter) gli effetti sulla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime nella Comunità. Al fine di valutare se l’incremento dei costi derivante dall’applicazione del sistema comunitario possa essere trasferito, è possibile utilizzare anche stime delle mancate vendite conseguenti all’aumento del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla redditività degli impianti interessati. Al fine di valutare se l’incremento dei costi derivante dall’applicazione del sistema comunitario possa essere trasferito, è possibile utilizzare anche stime delle mancate vendite conseguenti all’aumento del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla redditività degli impianti interessati. Emendamento 41 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter Testo della Commissione Emendamento Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere: Entro giugno 2010, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune. - l’adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sotto-settori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis; PE407.778v02-00 IT 110/234 RR\747827IT.doc - l’inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti fabbricati dai settori o sotto-settori determinati a norma dell’articolo 10 bis. Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione. Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione. In mancanza di un accordo internazionale e di accordi settoriali vincolanti, come precedentemente precisato, la Commissione nella summenzionata relazione esamina specificatamente la fattibilità dell'adeguamento della proporzione di quote ricevute a titolo gratuito da detti settori o sotto-settori di cui all'articolo 10 bis, dell'inclusione degli importatori di prodotti creati dai settori o sotto-settori determinati conformemente all'articolo 10 bis nel sistema comunitario o della creazione di un meccanismo di adeguamento alle frontiere. Emendamento 42 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 bis Testo della Commissione Emendamento Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell’ambito del sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario 1. Fino all’entrata in vigore di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti RR\747827IT.doc 1. Fino all’entrata in vigore di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti 111/234 PE407.778v02-00 IT climatici e prima dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. climatici e prima dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. 2. I gestori possono chiedere all’autorità competente che vengano loro rilasciate quote a partire dal 2013 in cambio delle CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di progetti approvati da tutti gli Stati membri nell’ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012, a condizione che tali gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012. Fino al 31 dicembre 2014 l’autorità competente procede allo scambio su richiesta. 2. I gestori possono chiedere all’autorità competente che vengano loro rilasciate quote a partire dal 2013 in cambio delle CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di progetti approvati dalla maggioranza di Stati membri, in rappresentanza di una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato, nell’ambito del sistema comunitario nel periodo 20082012. Fino al 31 dicembre 2014 l’autorità competente procede allo scambio su richiesta. 3. Nella misura in cui i gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER derivanti da progetti istituiti prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote valide a decorrere dal 2013. 3. Le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER derivanti da progetti istituiti prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote valide a decorrere dal 2013. Il primo comma si applica a tutti i tipi di progetti approvati da tutti gli Stati membri nell’ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012. Il primo comma si applica a tutti i tipi di progetti approvati da una maggioranza di Stati membri che rappresenti una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato nell’ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012. 4. Nella misura in cui i gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote derivanti da progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi meno sviluppati. 4. Le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote derivanti da progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi meno sviluppati. Il primo comma si applica alle CER derivanti da tutti i tipi di progetti approvati Il primo comma si applica alle CER derivanti da tutti i tipi di progetti approvati PE407.778v02-00 IT 112/234 RR\747827IT.doc da tutti gli Stati membri nell’ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012 fino a quando i paesi interessati non avranno ratificato un accordo con la Comunità o al più tardi fino al 2020. da una maggioranza di Stati membri che rappresenti una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato nell’ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012 fino a quando i paesi interessati non avranno ratificato un accordo con la Comunità o al più tardi fino al 2020. 5. Nella misura in cui i gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012 e in caso di ritardi nella conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, i crediti derivanti da progetti o da altre attività di abbattimento delle emissioni possono essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario sulla base degli accordi sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il livello di utilizzo. In base ai suddetti accordi, i gestori possono utilizzare i crediti derivanti dalle attività di progetto realizzate nei paesi terzi summenzionati al fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel contesto del sistema comunitario. 5. Nella misura in cui i gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012 e in caso di ritardi nella conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, i crediti derivanti da progetti o da altre attività di abbattimento delle emissioni possono essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario sulla base degli accordi sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il livello di utilizzo. In base ai suddetti accordi, i gestori possono utilizzare i crediti derivanti dalle attività di progetto realizzate nei paesi terzi summenzionati al fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel contesto del sistema comunitario. 6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 prevedono che, nell’ambito del sistema comunitario, possano essere utilizzati crediti derivanti da tecnologie efficienti sotto il profilo energetico o che impiegano fonti rinnovabili e promuovono il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sostenibile. Tali accordi possono inoltre prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da progetti quando il livello di riferimento utilizzato è inferiore al quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli stabiliti dalla normativa comunitaria. 6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 prevedono che, nell’ambito del sistema comunitario, possano essere utilizzati crediti derivanti da tecnologie efficienti sotto il profilo energetico o che impiegano fonti rinnovabili e promuovono il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sostenibile. Tali accordi possono inoltre prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da progetti quando il livello di riferimento utilizzato è inferiore al quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli stabiliti dalla normativa comunitaria. 6 bis. L’utilizzo di crediti da parte degli impianti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 non supera un quantitativo corrispondente al 35% delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra richieste nel periodo dal 2008 al 2020 agli impianti oggetto della direttiva 2003/87/CE. 7. Una volta concluso un accordo RR\747827IT.doc 7. Una volta concluso un accordo 113/234 PE407.778v02-00 IT internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito del sistema comunitario sono accettate solo le CER derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo. internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito del sistema comunitario sono accettate solo le CER derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo. 7 bis. La Commissione cerca di garantire che gli accordi di cui al paragrafo 5 e l'accordo internazionale di cui al paragrafo 7 comportino un sistema di crediti per un imboschimento, un rimboschimento e una riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione che siano sostenibili, verificabili e permanenti nonché altri progetti e attività forestali sostenibili, comprese, tra l'altro, la prevenzione dell'erosione e il trattamento delle acque reflue. Tali progetti soddisfano criteri di alta qualità da approvare nel quadro definito dalle Nazione unite, come specificato all'articolo 28 bis. Emendamento 43 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 10 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 12 - paragrafo 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (10 bis) All'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo: "1 bis. Entro il 1° settembre 2009 la Commissione presenta adeguate proposte legislative che assicurino che il mercato per le quote di emissioni sia tutelato dalle operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate o dalle manipolazioni del mercato. In particolare la Commissione esamina se, ai fini della presente direttiva, le quote debbano essere considerate strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e PE407.778v02-00 IT 114/234 RR\747827IT.doc alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)1." 1 GU L 96 del 12 aprile 2003, pag. 16. Motivazione La natura giuridica delle quote sul mercato finanziario non è chiara. Taluni paesi le considerano strumenti finanziari il cui scambio è sottoposto alla vigilanza dell'autorità per i servizi finanziari, mentre altri le considerano normali beni mentre solo i loro derivati sono considerati strumenti finanziari. È importante fare chiarezza per migliorare la fiducia delle imprese e accrescere la trasparenza. L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato riducono la credibilità e nuocciono alla fiducia degli investitori. Emendamento 44 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 13 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 15 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (13 bis) È inserito il seguente articolo: “Articolo 15 bis Comunicazione di informazioni e segreto professionale 1. Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le relazioni relative alla quantità e all'assegnazione delle quote e al controllo, alla notifica e alla verifica delle emissioni siano immediatamente comunicate secondo modalità che assicurino un rapido accesso a tali informazioni in modo non discriminatorio. 2. L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per la Commissione o per le autorità competenti degli Stati membri e per gli organismi ai quali la Commissione o le autorità competenti RR\747827IT.doc 115/234 PE407.778v02-00 IT degli Stati membri possono aver delegato taluni compiti. Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate a qualsiasi altra persona o autorità tranne nei casi previsti dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative in vigore." Motivazione È essenziale garantire l'applicazione di norme che disciplinano gli strumenti finanziari per quanto riguarda lo scambio di quote al fine di migliorare la fiducia delle imprese e accrescere la trasparenza. La pubblicazione di informazioni sensibili per il mercato da parte della Commissione e degli Stati membri dovrebbe essere strettamente e chiaramente regolamentata. Emendamento 45 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 14 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 18 - paragrafo 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (14 bis) All'articolo 18, è aggiunto il seguente paragrafo: "La Commissione o un organismo competente designato dalla Commissione gestiscono a livello comunitario la vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 10. Tale organismo competente coordina da vicino le sue attività con le autorità competenti designate dagli Stati membri. In particolare esso assicura che le autorità competenti in ciascuno Stato membro ricevano dati completi e accurati sull'assegnazione delle quote attraverso la vendita all'asta a impianti soggetti alla loro giurisdizione." PE407.778v02-00 IT 116/234 RR\747827IT.doc Emendamento 46 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - puntot 20 Direttiva 2003/87/CE Articolo 25 - paragrafo 1ter bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento "1 ter bis. Nell'ambito della Politica europea di vicinato e del processo di ampliamento la Commissione si prefigge di concludere accordi con i paesi interessati allo scopo di associarli al sistema comunitario o prevedere il reciproco riconoscimento delle quote." Motivazione È essenziale incoraggiare i paesi terzi confinanti con l'UE ad aderire al sistema ETS. Ciò non è solo importante sotto il profilo ambientale e dello sviluppo, ma permetterà di affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da parte delle imprese dell'UE che si trasferiscono oltre frontiera. Emendamento 47 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 27 - titolo e paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento Esclusione di impianti di combustione di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti 1. Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 25 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 10 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati 1. Gli Stati membri, su richiesta del gestore, possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, che, nel caso di impianti di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle RR\747827IT.doc 117/234 PE407.778v02-00 IT membri interessati: emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: (a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando le misure equivalenti poste in atto; (a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando le misure equivalenti poste in atto; (b) confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 10 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; (b) confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; (c) confermino che, qualora un impianto emetta 10 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; (c) confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; (d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. (d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. Emendamento 48 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 Testo della Commissione Emendamento 1. Alla conclusione, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra che risultino superiori ai livelli minimi di riduzione approvati dal Consiglio europeo, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 1. Alla conclusione, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra che risultino superiori ai livelli minimi di riduzione approvati dal Consiglio europeo, si applicano i paragrafi dal 2 al 4 ter del presente articolo. 2. A decorrere dall’anno successivo alla conclusione dell’accordo internazionale di cui al paragrafo 1, il fattore lineare aumenterà in modo tale che il quantitativo comunitario di quote per il 2020 sia inferiore a quello istituito a norma dell’articolo 9 di una quantità di quote 2. A decorrere dall’anno successivo alla conclusione dell’accordo internazionale di cui al paragrafo 1, il fattore lineare aumenterà in modo tale che il quantitativo comunitario di quote per il 2020 sia inferiore a quello istituito a norma dell’articolo 9 di una quantità di quote PE407.778v02-00 IT 118/234 RR\747827IT.doc equivalente alla riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità al di sopra del livello del 20% che la Comunità si è impegnata a conseguire nell’ambito dell’accordo internazionale moltiplicata per la percentuale delle riduzioni delle emissioni complessive di gas a effetto serra del 2020 che il sistema comunitario contribuisce ad ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. equivalente alla riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità al di sopra del livello del 20% che la Comunità si è impegnata a conseguire nell’ambito dell’accordo internazionale, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di marzo 2007, moltiplicata per la percentuale delle riduzioni delle emissioni complessive di gas a effetto serra del 2020 che il sistema comunitario contribuisce ad ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. 3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o altri crediti di emissione approvati a norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno concluso l’accordo internazionale per un importo massimo corrispondente alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. 3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o altri crediti di emissione di alta qualità approvati a norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno concluso l’accordo internazionale per un importo massimo corrispondente alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. 4. La Commissione può adottare misure affinché i gestori possano utilizzare altri tipi di progetti nell’ambito del sistema comunitario rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a seconda dei casi, affinché tali gestori possano ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale. 4. La Commissione può adottare misure affinché i gestori possano utilizzare altri tipi di progetti di qualità nell’ambito del sistema comunitario rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis o, a seconda dei casi, affinché tali gestori possano ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. 4 bis. Entro otto mesi dalla conclusione dell'accordo internazionale, la Commissione elabora una valutazione d'impatto esaustiva sugli effetti del conseguimento delle riduzioni di emissioni nell'UE richieste dall'accordo, sugli interventi avviati per concretizzare dette riduzioni e su tutte le altre misure adottate nell'accordo, presentandola al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta valutazione d'impatto deve in particolare chiarire fino a che punto è probabile che l'accordo internazionale possa ridurre considerevolmente il rischio di RR\747827IT.doc 119/234 PE407.778v02-00 IT rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le industrie soggette alla concorrenza internazionale, anche garantendo oneri equivalenti sulle industrie operanti al di fuori della Comunità. 4 ter. Se la valutazione d'impatto indica che è improbabile che l'accordo internazionale possa ridurre considerevolmente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni per le industrie soggette a concorrenza internazionale, la Commissione presenta una proposta legislativa specifica al Parlamento europeo e al Consiglio che, se necessario, contiene le seguenti proposte: a) modificare il quantitativo comunitario di quote nel 2020, prendendo in considerazione la riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra da parte della Comunità al di sotto del livello del 20% che la Comunità si è impegnata a conseguire nell'ambito dell'accordo internazionale, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di marzo 2007; b) l'utilizzo di CER, ERU e altri crediti da parte dei gestori nel sistema comunitario; c) ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, comprese, tra le altre cose, le proposte di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 1,8 e 9, e all'articolo 10 ter. Emendamento 49 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 21 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (21 bis) È inserito il seguente articolo: "Articolo 28 bis PE407.778v02-00 IT 120/234 RR\747827IT.doc Uso degli stanziamenti per l'imboschimento, il rimboschimento e la silvicoltura 1. In deroga agli articoli 11 bis e 28, gli Stati membri autorizzano i gestori degli impianti a utilizzare crediti, in aggiunta al limite di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6 bis, per un massimo del 5% delle riduzioni di emissioni di gas ad effetto serra per gli impianti oggetto della direttiva 2003/87/CE provenienti da: (a) progetti di imboschimento e di rimboschimento sostenibili, verificabili e permanenti certificati dal comitato esecutivo del CDM e verificati in base alla procedura del Comitato di supervisione dell'attuazione congiunta; (b) attività silvicole sostenibili, verificabili e permanenti nei paesi in via di sviluppo con i quali è stato concluso un accordo ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 5; nonché c) eventuali progetti di silvicoltura sostenibili, verificabili e permanenti svolti nei paesi in via di sviluppo in conformità dell'accordo internazionale di cui all'articolo 28. 2. Tutti i progetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), soddisfano criteri di alta qualità che saranno approvati dalla Commissione nel quadro stabilito dalle Nazioni Unite. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3." RR\747827IT.doc 121/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 50 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 21 ter (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 30 Testo della Commissione Emendamento (21 ter) L’articolo 30 è sostituito dal seguente: “Articolo 30 Riesame e sviluppi ulteriori … 1. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva […] e tenuto conto degli sviluppi registrati a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva riguardante quanto segue: (a) … … l'opportunità di includere … altri importanti settori … e … attività, tra cui i settori dei trasporti, del riscaldamento domestico e commerciale e dell'agricoltura, nel sistema comunitario; (b) un'ulteriore armonizzazione di definizioni, oneri e sanzioni; (c) la soglia di esclusione dei piccoli impianti dal sistema comunitario qualora siano in atto misure equivalenti; (d) le misure necessarie per evitare abusi di mercato e speculazione nociva. … 2. La Commissione presenta il suddetto rapporto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2015, corredandolo, se del caso, di proposte. 3. La Commissione presenta quanto prima proposte legislative per incorporare il settore della navigazione nel sistema comunitario entro il 2013. 4. Entro il 2013 la Commissione presenta opportune proposte che precisano la data per l'integrazione del trasporto su strada PE407.778v02-00 IT 122/234 RR\747827IT.doc nel sistema comunitario, basate su una completa valutazione dei costi, dei benefici e degli aspetti pratici delle opzioni relative a tale inclusione." Motivazione L'articolo originale sulla clausola di revisione è diventato obsoleto e dovrebbe essere sostituito da uno nuovo. È importante continuare a rivedere il sistema per migliorarne l'efficacia, aggiungervi altri settori e garantire condizioni omogenee nell'UE. RR\747827IT.doc 123/234 PE407.778v02-00 IT PROCEDURA Titolo Scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra Riferimenti COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD) Commissione competente per il merito ENVI Parere espresso da Annuncio in Aula ITRE 19.2.2008 Commissioni associate - annuncio in aula 10.4.2008 Relatore per parere Nomina Lena Ek 18.3.2008 Esame in commissione 7.4.2008 Approvazione 11.9.2008 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Patrick Louis, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras Supplenti presenti al momento della votazione finale Danutė Budreikaitė, Dorette Corbey, Avril Doyle, Christian Ehler, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Toine Manders, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale Giovanna Corda, Lily Jacobs, Johannes Lebech, Linda McAvan PE407.778v02-00 IT 5.6.2008 16.7.2008 10.9.2008 30 21 1 124/234 RR\747827IT.doc 17.9.2008 PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) Relatore: Corien Wortmann-Kool EMENDAMENTI La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 Testo della Commissione Emendamento (3) Il Consiglio europeo si è inoltre impegnato risolutamente ad abbattere le emissioni complessive di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30% a condizione che altri paesi sviluppati s’impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e capacità. Per (3) Il Consiglio europeo si è inoltre impegnato risolutamente ad abbattere le emissioni complessive di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30% a condizione che altri paesi sviluppati s’impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e capacità. Tale RR\747827IT.doc 125/234 PE407.778v02-00 IT il 2050 occorre che le emissioni globali dei gas a effetto serra si riducano almeno dell'50% rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori economici devono contribuire a realizzare tali riduzioni. ambizioso contributo dell'Europa, assieme al sistema di scambio delle emissioni, costituisce comunque un onere relativamente pesante per l'economia europea nel contesto internazionale. Per il 2050 occorre che le emissioni globali dei gas a effetto serra si riducano almeno dell'50% rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori economici devono contribuire a realizzare tali riduzioni, ivi inclusi i settori del trasporto internazionale aereo e marittimo. Motivazione Le imprese europee devono competere a livello internazionale e gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 impongono su di esse un onere piuttosto pesante. Questa è una sfida che va affrontata se si vogliono conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona. Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6 Testo della Commissione Emendamento (6) Quando la Commissione e i paesi terzi avranno concluso un accordo internazionale finalizzato all’adozione di un’azione adeguata a livello mondiale dopo il 2012, occorrerà adoperarsi per accreditare le riduzioni delle emissioni ottenute in tali paesi. In attesa di tale accordo, occorre comunque dare maggiore certezza sulla possibilità di continuare ad utilizzare i crediti ottenuti al di fuori della Comunità. (6) Quando la Commissione e i paesi terzi avranno concluso un accordo internazionale finalizzato all’adozione di un’azione a livello mondiale dopo il 2012, sarà doveroso adoperarsi per accreditare le riduzioni delle emissioni ottenute in tali paesi. In attesa di tale accordo, si deve comunque dare maggiore certezza sulla possibilità di continuare ad utilizzare i crediti ottenuti al di fuori della Comunità. Motivazione La direttiva deve istituire un quadro vincolante per tutti i partecipanti per quanto riguarda l'assegnazione di crediti legati a riduzioni di emissioni. Emendamento 3 PE407.778v02-00 IT 126/234 RR\747827IT.doc Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 Testo della Commissione Emendamento (15) Visto il notevole impegno connesso alla lotta ai cambiamenti climatici e all’adattamento agli inevitabili effetti che questi comportano, è opportuno che almeno il 20% degli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle quote sia destinato all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull’adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l’impegno assunto dall’UE di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020, al conseguimento dell’obiettivo comunitario di aumentare l’efficienza energetica del 20% entro il 2020, a favore della cattura e dello stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, al contributo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate ad evitare la deforestazione e favorire l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l’incidenza del possibile aumento del prezzo dell’elettricità sui redditi mediobassi. La percentuale indicata è notevolmente inferiore alle entrate nette che si prevede le autorità pubbliche otterranno dalla vendita all’asta, tenuto conto della potenziale riduzione delle entrate derivante dalle imposte societarie. Gli introiti connessi alla vendita all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati per far fronte alle spese amministrative sostenute per la gestione del sistema comunitario. Occorre prevedere disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. La notifica in questione non esonera gli Stati membri dall’obbligo istituito all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE di notificare determinate misure nazionali. La direttiva (15) Gli introiti derivanti dalla vendita all'asta delle quote devono contribuire a finanziare i considerevoli sforzi compiuti per la lotta ai cambiamenti climatici e l'adeguamento agli inevitabili effetti che essi comportano. Per esempio, essi potrebbero essere destinati all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull'adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l'impegno assunto dall'UE di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020, al conseguimento dell'obiettivo comunitario di aumentare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020, a favore della cattura e dello stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, al contributo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate ad evitare la deforestazione e favorire l'adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l'incidenza del possibile aumento del prezzo dell'elettricità sui redditi mediobassi. La percentuale indicata è notevolmente inferiore alle entrate nette che si prevede le autorità pubbliche otterranno dalla vendita all’asta, tenuto conto della potenziale riduzione delle entrate derivante dalle imposte societarie. Gli introiti connessi alla vendita all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati per far fronte alle spese amministrative sostenute per la gestione del sistema comunitario. Gli Stati membri dovrebbero decidere, in base alle loro rispettive esigenze, a quali singole misure destinare gli introiti. Occorre prevedere disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. La notifica in RR\747827IT.doc 127/234 PE407.778v02-00 IT si applica fatto salvo l’esito di eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che potranno essere avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. questione non esonera gli Stati membri dall’obbligo istituito all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE di notificare determinate misure nazionali. La direttiva si applica fatto salvo l’esito di eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che potranno essere avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. Motivazione Dato che la politica ambientale è gestita secondo il principio della competenza condivisa, agli Stati membri deve incombere la responsabilità della decisione relativa a quali singole misure di lotta ai cambiamenti climatici destinare gli introiti della vendita all'asta delle quote. Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 17 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (17 bis) Si può realisticamente presumere che l'accordo internazionale Kyoto II fisserà obblighi diversi per i paesi industrializzati e per quelli emergenti ("trattamento comune ma differenziato"). Ciò pone la Comunità dinanzi alla sfida di dare un contributo efficace al contenimento delle emissioni di CO2. L’accordo potrebbe condurre a un’accettazione internazionale dell'aumento delle emissioni di CO2 per taluni paesi emergenti. La Comunità dovrebbe pertanto tenere conto delle conseguenti distorsioni della concorrenza. La "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" deriva non solo dal mancato rispetto dell'accordo internazionale, ma anche dal fatto che quest’ultimo impone obblighi differenziati. Il problema potrebbe essere risolto mediante accordi settoriali e parametri di riferimento. Motivazione Si può prevedere che i paesi con economia emergente aderiranno a un accordo PE407.778v02-00 IT 128/234 RR\747827IT.doc internazionale soltanto se quest’ultimo offre loro margini ulteriori di sviluppo industriale. Le conseguenti disparità dei requisiti di riduzione del CO2 consolideranno le distorsioni della concorrenza e quindi porranno costantemente l'UE dinanzi al problema di come affrontare il trasferimento delle attività produttive in paesi con requisiti meno rigorosi in materia di CO2. Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità, è opportuno che l’assegnazione gratuita di quote nella fase transitoria avvenga secondo norme comunitarie armonizzate (“parametri di riferimento”). Tali norme dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili e le tecniche di cattura e stoccaggio del biossido di carbonio. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l’aumento delle emissioni e garantiscano che sia messa all’asta una percentuale sempre più elevata di tali quote. Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell’inizio del periodo di scambio. Le norme devono inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e termica fornita agli impianti industriali. È opportuno che le suddette norme si applichino ai nuovi entranti che svolgono le stesse attività degli impianti esistenti ai quali sono assegnate le quote a titolo gratuito. Onde evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, occorre evitare di assegnare gratuitamente quote ai nuovi entranti per la produzione di elettricità. Le quote che rimangono nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 devono essere messe (18) Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità e in relazione agli altri concorrenti internazionali, è opportuno che l’assegnazione gratuita di quote nella fase transitoria avvenga secondo norme comunitarie armonizzate e parametri di riferimento settoriali. Tali norme e parametri di riferimento dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili, la cogenerazione e le tecniche di cattura e stoccaggio del biossido di carbonio. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l’aumento delle emissioni e garantiscano che sia messa all’asta una percentuale sempre più elevata di tali quote. Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell’inizio del periodo di scambio. Le norme devono inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e termica fornita agli impianti industriali. È opportuno che le suddette norme si applichino ai nuovi entranti che svolgono le stesse attività degli impianti esistenti ai quali sono assegnate le quote a titolo gratuito. Onde evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, occorre evitare di assegnare gratuitamente quote ai nuovi entranti per la produzione di RR\747827IT.doc 129/234 PE407.778v02-00 IT all’asta. elettricità, ad l'eccezione dell'elettricità prodotta per il loro proprio consumo a partire da gas di scarico derivanti da processi di produzione industriale. Le quote che rimangono nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 devono essere messe all’asta. In sede di definizione dei parametri di riferimento, la Commissione dovrebbe consultare i settori interessati. Motivazione Fino a quando non si perviene a un accordo internazionale quantificabile e verificabile, la Commissione deve assegnare quote gratuite alle industrie a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non solo mediante regole armonizzate a livello comunitario, ma anche e soprattutto tramite indicatori settoriali discussi con le parti interessate. La cogenerazione è un processo efficace di produzione energetica e pertanto non va incluso. I gas di scarico emessi nel contesto di processi produttivi devono essere utilizzati immediatamente dopo essere stati generati. Per assicurare il loro efficiente recupero va concessa la massima flessibilità. La loro utilizzazione per la produzione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. L'elettricità prodotta in queste circostanze particolari dovrebbe essere esclusa dalla messa all'asta. Nel sistema economico mondiale le imprese europee sono obbligate a concorrere con imprese di paesi terzi inserite in condizioni quadro differenti. Le distorsioni della concorrenza legate a requisiti meno rigorosi in materia di CO2 aumentano il rischio di trasferimento delle attività produttive. Occorre pertanto tenere conto della situazione internazionale allorché si tenta di contribuire efficacemente alla protezione del clima. Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 Testo della Commissione Emendamento (19) La Comunità continuerà ad assumere un ruolo guida nei negoziati per un accordo internazionale ambizioso finalizzato a limitare l’incremento della temperatura globale a 2°C e in questo senso è incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno all’accordo (19) La Comunità continuerà ad assumere un ruolo guida nei negoziati per un accordo internazionale ambizioso e/o accordi settoriali internazionali finalizzati a limitare l’incremento della temperatura globale a 2°C e in questo senso è incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto PE407.778v02-00 IT 130/234 RR\747827IT.doc internazionale, si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”) e allo stesso tempo alcuni settori e sotto-settori comunitari ad alta intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni, la Commissione assegnerà a titolo gratuito fino al 100% delle quote spettanti ai settori o ai sotto-settori interessati che rispettano i criteri del caso. La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie saranno soggette a riesame per garantire che gli interventi vengano realizzati solo nei casi necessari e per evitare un eccesso di compensazione. Per settori o sotto-settori specifici per i quali è possibile giustificare debitamente l’impossibilità di evitare in altro modo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i costi dell’energia elettrica rappresentano una percentuale elevata dei costi di produzione e questa viene generata all’insegna dell’efficienza, gli interventi possono tener conto del consumo di elettricità nel processo produttivo, senza alcuna modifica del quantitativo totale di quote assegnate. serra non parteciperanno all’accordo internazionale, si registrerà un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”) e allo stesso tempo alcuni settori e sotto-settori comunitari ad alta intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni, la Commissione assegnerà quote a titolo gratuito al 100% a settori ad alta intensità energetica. La definizione dei suddetti settori e sotto-settori nonché le misure necessarie saranno soggette a riesame per garantire che gli interventi vengano realizzati solo nei casi necessari e per evitare un eccesso di compensazione. Per settori o sotto-settori specifici per i quali è possibile giustificare debitamente l’impossibilità di evitare in altro modo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i costi dell’energia elettrica rappresentano una percentuale elevata dei costi di produzione e questa viene generata all’insegna dell’efficienza, gli interventi possono tener conto del consumo di elettricità nel processo produttivo, senza alcuna modifica del quantitativo totale di quote assegnate. Motivazione Per contribuire concretamente alla protezione del clima la Comunità deve realizzare un'efficace prevenzione nei confronti del trasferimento delle produzioni in Stati terzi con requisiti meno rigorosi in materia di CO2. In particolare i settori o sotto-settori ad alta intensità energetica non potrebbero trasferire i maggiori costi sui loro prodotti a causa della pressione concorrenziale internazionale. Di conseguenza, in caso di maggiori oneri legati ai costi nel contesto dello scambio di quote, si verificherebbe una delocalizzazione della produzione con effetti negativi in termini di emissioni globali. Risulta pertanto necessario ridurre al minimo gli oneri con l'assegnazione di quote gratuite di emissione a lungo termine. RR\747827IT.doc 131/234 PE407.778v02-00 IT Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la Cina e l'India. Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (19 bis) Se non è possibile concludere un accordo internazionale per limitare il riscaldamento globale, la Comunità dovrebbe adoperarsi per stipulare accordi bilaterali e multilaterali con altri principali responsabili di emissioni di gas serra. A prescindere dall'esito degli attuali negoziati, la Comunità dovrebbe prendere l’iniziativa di istituire un’organizzazione mondiale dell’ambiente, che incorpori le normative ambientali internazionali già adottate, unitamente ad effettivi meccanismi giurisdizionali. Motivazione Risulta necessario prevedere la possibilità che falliscano gli attuali negoziati sul periodo post-Kyoto e prefigurare efficaci soluzioni a lungo termine. Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20 Testo della Commissione Emendamento (20) È pertanto opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro il giugno 2011, consultando tutte le parti sociali e, in base all’esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione corredata di tutte le proposte che ritiene utili. In questo contesto la Commissione deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i settori o i sotto-settori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero (20) È pertanto opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro il giugno 2011, consultando tutte le parti sociali e, in base all’esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione di valutazione della situazione, corredata di tutte le proposte che ritiene utili e riguardante tutti i settori industriali, in particolare i settori ad alta intensità energetica o singoli settori che si siano PE407.778v02-00 IT 132/234 RR\747827IT.doc essere esposte ad una rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi sulla valutazione dell’impossibilità di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza una perdita consistente della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori dell’UE che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle emissioni. Le industrie ad alta intensità energetica che si riterrà siano esposte ad un rischio elevato di rilocalizzazione potrebbero ricevere un quantitativo più elevato di quote a titolo gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe prevedere un sistema efficace di equiparazione del carbonio per mettere sullo stesso piano gli impianti comunitari ad alto rischio di rilocalizzazione e gli impianti dei paesi terzi. Un sistema di questo genere potrebbe imporre agli importatori condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli impianti dell’UE, ad esempio prevedendo la restituzione di quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe essere conforme ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in particolare quello delle responsabilità comuni anche se differenziate in base alle rispettive capacità, tenuto conto della situazione particolare dei paesi meno sviluppati. È altresì necessario che i provvedimenti rispettino gli obblighi internazionali che la Comunità deve assolvere, in particolare nell’ambito dell’OMC. RR\747827IT.doc rivelati di per sé esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I criteri relativi a tali settori e sotto-settori e la loro individuazione dovrebbero essere stabiliti, previa consultazione delle parti sociali e delle parti interessate, in una proposta presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. La proposta dovrebbe tener conto dell'eventualità di non riuscire a concludere un accordo internazionale che preveda riduzioni obbligatorie ed eventuali alternative agli accordi internazionali. La Commissione dovrebbe fondare la propria analisi sulla valutazione dell'impossibilità di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza una perdita consistente della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori dell'UE che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle emissioni. Le industrie che si riterrà siano esposte ad un rischio elevato di rilocalizzazione potrebbero ricevere un quantitativo più elevato di quote a titolo gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe prevedere un sistema efficace di equiparazione del carbonio per mettere sullo stesso piano gli impianti comunitari ad alto rischio di rilocalizzazione e gli impianti dei paesi terzi. Un sistema di questo genere potrebbe imporre agli importatori condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli impianti dell’UE, ad esempio prevedendo la restituzione di quote. La Commissione dovrebbe monitorare i potenziali effetti sulla competitività e l’occupazione per i produttori stabiliti nell'UE che utilizzano detti prodotti come input del loro processo produttivo. Qualsiasi provvedimento dovrebbe essere conforme ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in particolare quello delle responsabilità comuni anche se differenziate in base alle rispettive capacità, tenuto conto della situazione particolare dei paesi meno sviluppati. È altresì necessario che i provvedimenti rispettino gli obblighi internazionali che la 133/234 PE407.778v02-00 IT Comunità deve assolvere, in particolare nell’ambito dell’OMC. Motivazione La relazione di valutazione della situazione e le soluzioni proposte in caso di rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio deve riguardare tutti i settori industriali con particolare attenzione per quelli con maggiori consumi energetici data la genericità giuridica del termine "ad alta intensità energetica". Affinché le industrie interessate dispongano di una certa capacità di previsione in materia, rispetto alla proposta della Commissione vanno definiti con maggiore precisione i criteri per l'individuazione e la classificazione dei settori interessati dalla rilocalizzazione del carbonio. Vanno considerati anche gli effetti diretti e indiretti sui produttori stabiliti nell'UE. Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (20 bis) L'assegnazione di quote gratuite al 100% renderà ridondante l'inserimento delle importazioni nel sistema di scambio delle quote. Ciò assicurerebbe il rispetto degli impegni assunti nell’ambito dell’OMC e dovrebbe anche far sì che i paesi terzi evitino di adottare siffatte misure protezionistiche. Nel contempo si contribuirebbe al miglioramento del clima negoziale e all’aumento dell'accettazione di meccanismi efficaci dell’UE per la riduzione del CO2. Motivazione L'OMC esige dalla Comunità che sia assicurato un accesso non discriminatorio ai suoi mercati. L'assegnazione ai settori ad alta intensità energetica di quote completamente gratuite rende ridondante ogni inclusione delle importazioni e nel contempo previene il rischio di eventuali misure protezioniste da parte di Stati membri. L'obiettivo di un sistema il più possibile globale per lo scambio di quote di emissione può essere conseguito soltanto se le parti negoziali sono pienamente convinte che con un tale sistema la Comunità non persegue scopi protezionistici. Emendamento 10 PE407.778v02-00 IT 134/234 RR\747827IT.doc Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 Testo della Commissione Emendamento (21) Per garantire condizioni eque di concorrenza all’interno della Comunità occorre armonizzare l’impiego dei crediti ottenuti per riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori della Comunità da parte dei gestori che rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC definisce obiettivi quantificati di emissione per i paesi industrializzati relativamente al periodo 2008-2012 e prevede la creazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la possibilità che i paesi industrializzati li utilizzino per conseguire una parte dei loro obiettivi di riduzione. Il sistema istituito dal protocollo di Kyoto non consente di creare ERU a partire dal 2013 se i paesi che ospitano i progetti non avranno messo in atto nuovi obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni, mentre i crediti CDM potranno continuare ad essere creati. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici occorre prevedere un utilizzo supplementare delle riduzioni certificate delle emissioni e delle unità di riduzione delle emissioni ottenute nei paesi che avranno concluso l’accordo. In assenza di tale accordo, il fatto di prevedere la possibilità di continuare ad utilizzare le CER e le ERU comprometterebbe l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità volti a promuovere un uso più sostenuto delle energie rinnovabili. Il ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe essere compatibile con l’obiettivo comunitario di produrre il 20% dell’energia da fonti rinnovabili entro il (21) Per garantire condizioni eque di concorrenza all’interno della Comunità occorre armonizzare l’impiego dei crediti ottenuti per riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori della Comunità da parte dei gestori che rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC definisce obiettivi quantificati di emissione per i paesi industrializzati relativamente al periodo 2008-2012 e prevede la creazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la possibilità che i paesi industrializzati li utilizzino per conseguire una parte dei loro obiettivi di riduzione. Il sistema istituito dal protocollo di Kyoto non consente di creare ERU a partire dal 2013 se i paesi che ospitano i progetti non avranno messo in atto nuovi obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni, mentre i crediti CDM potranno continuare ad essere creati. Anche se non viene concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici occorre prevedere un utilizzo delle riduzioni certificate delle emissioni e delle unità di riduzione delle emissioni. Il ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe essere compatibile con l’obiettivo comunitario di produrre il 20% dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e di promuovere l’efficienza energetica, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Compatibilmente con questi tre obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di concludere accordi con paesi terzi per incentivare l’abbattimento delle emissioni in tali paesi al fine di raggiungere riduzioni concrete e supplementari delle emissioni dei gas a effetto serra promuovendo RR\747827IT.doc 135/234 PE407.778v02-00 IT 2020 e di promuovere l’efficienza energetica, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Compatibilmente con questi tre obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di concludere accordi con paesi terzi per incentivare l’abbattimento delle emissioni in tali paesi al fine di raggiungere riduzioni concrete e supplementari delle emissioni dei gas a effetto serra promuovendo contemporaneamente l’innovazione nelle imprese stabilite nella Comunità e lo sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali accordi potranno essere ratificati da più paesi. Non appena la Comunità avrà concluso un accordo internazionale soddisfacente, sarà opportuno aumentare l’accesso ai crediti da progetto nei paesi terzi incrementando contestualmente il livello di riduzione delle emissioni conseguibile nell’ambito del sistema comunitario di scambio. contemporaneamente l’innovazione nelle imprese stabilite nella Comunità e lo sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali accordi potranno essere ratificati da più paesi. Non appena la Comunità avrà concluso un accordo internazionale soddisfacente, sarà opportuno aumentare l’accesso ai crediti da progetto nei paesi terzi incrementando contestualmente il livello di riduzione delle emissioni conseguibile nell’ambito del sistema comunitario di scambio. Non è tuttavia opportuno mettere a disposizione crediti in relazione a progetti CDM e JI in settori esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Motivazione Le misure CMD contribuiscono efficacemente alla protezione del clima nei paesi in via di sviluppo. Per conseguire gli obiettivi globali in materia di CO2, risulta in ogni caso auspicabile la partecipazione dei paesi meno sviluppati a detti progetti. Di conseguenza occorre assicurare la più ampia partecipazione possibile dei paesi in via di sviluppo al CMD, evitando di limitarla soltanto alle eventuali parti negoziali di un accordo internazionale. La partecipazione dei singoli paesi al CMD può facilitare la loro adesione a un accordo internazionale sulla protezione del clima. I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere pregiudicati da concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e JI. Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 24 Testo della Commissione (24) I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, ma rappresentano PE407.778v02-00 IT Emendamento (24) I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, ma rappresentano 136/234 RR\747827IT.doc solo una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra prodotte. Al momento dell’utilizzo degli introiti della vendita all’asta delle quote per favorire l’adattamento dei paesi in via di sviluppo agli impatti dei cambiamenti climatici occorre pertanto considerare con particolare priorità le esigenze dei paesi meno sviluppati. Poiché in questi paesi sono stati avviati solo pochissimi progetti CDM, è opportuno garantire che i crediti derivanti dai progetti avviati nei suddetti paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche in assenza di un accordo internazionale. I paesi meno sviluppati dovrebbero godere di tale diritto fino al 2020, a condizione che abbiano ratificato un accordo globale sui cambiamenti climatici o un accordo bilaterale o multilaterale con la Comunità. solo una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra prodotte. Al momento dell’utilizzo degli introiti della vendita all’asta delle quote per favorire l’adattamento dei paesi in via di sviluppo agli impatti dei cambiamenti climatici occorre pertanto considerare con particolare priorità le esigenze dei paesi meno sviluppati. Poiché in questi paesi sono stati avviati solo pochissimi progetti CDM, è opportuno garantire che i crediti derivanti dai progetti avviati nei suddetti paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche in assenza di un accordo internazionale. I paesi meno sviluppati dovrebbero godere di tale diritto fino al 2020. Motivazione Le misure CMD contribuiscono efficacemente alla protezione del clima nei paesi in via di sviluppo. Per conseguire gli obiettivi globali in materia di CO2, risulta in ogni caso auspicabile la partecipazione dei paesi meno sviluppati a detti progetti. Di conseguenza occorre assicurare la più ampia partecipazione possibile dei paesi in via di sviluppo al CMD, evitando di limitarla soltanto alle eventuali parti negoziali di un accordo internazionale. La partecipazione dei singoli paesi ad accordi CMD può facilitare la loro adesione a un accordo internazionale sulla protezione del clima. Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 1 bis La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'istituzione e il funzionamento del sistema UE riveduto di scambio di quote di emissione (ETS). La prima relazione è presentata un anno dopo l'adozione della presente direttiva. RR\747827IT.doc 137/234 PE407.778v02-00 IT Motivazione Il processo è assai complesso e richiede un monitoraggio e una valutazione interistituzionali permanenti. Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – punto b – lettera h Testo della Commissione Emendamento (h) “nuovo entrante”, l’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a seguito della trasmissione alla Commissione dell’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1; (h) "nuovo entrante", l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a motivo di modifiche rilevanti alla natura o al funzionamento dell'impianto, o un ampliamento importante dell’impianto, a seguito della trasmissione alla Commissione dell’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1; Motivazione Nell’attuale proposta della Commissione, gli impianti che incrementano la loro capacità non sono più considerati nuovi entranti. Ciò comporta una differenza: i crediti per l'emissione di gas a effetto serra sono assegnati soltanto ai nuovi impianti mentre a quelli che incrementano la loro capacità resta la vendita all'asta. Di conseguenza, la proposta della Commissione comporta uno squilibrio tra impianti nuovi e ampliamento di capacità, il che non solo non è l'approccio più efficace ma rischia anche di pregiudicare l'introduzione di innovazioni nei processi esistenti. Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – punto c – lettera u bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento [u bis)] Le operazioni di riciclo quali definite dall’allegato II B della direttiva PE407.778v02-00 IT 138/234 RR\747827IT.doc 91/156/CEE del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti non rientrano nella definizione di “impianto di combustione”. Motivazione Una delle finalità del pacchetto legislativo UE sul clima è favorire il riciclaggio. Pertanto non ha senso inserire le operazioni di riciclaggio in un sistema che lo penalizza. Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea Testo della Commissione Emendamento 3. Almeno il 20% degli introiti provenienti dalla vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzato al fine di: 3. Gli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, sono utilizzati al fine di: Motivazione Date la gravità e l'urgenza del problema, è opportuno che gli introiti derivanti dalla vendita all'asta delle quote siano interamente destinati a misure intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a sviluppare le energie rinnovabili, a contrastare la deforestazione, ad assistere i paesi in via di sviluppo nello sforzo di adeguamento al cambiamento climatico e ad aiutare le famiglie a basso reddito a migliorare la propria efficienza energetica. Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera g Testo della Commissione (g) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario di scambio. RR\747827IT.doc Emendamento (g) coprire le spese amministrative fino a un limite del 10% degli introiti generati. 139/234 PE407.778v02-00 IT Motivazione La Commissione propone che soltanto il 20% degli introiti delle aste sia destinato alla lotta contro i cambiamenti climatici, una quota ovviamente insufficiente, specialmente se detto importo comprende anche i costi amministrativi. La copertura dei disavanzi dei bilanci nazionali non deve costituire lo scopo principale della vendita all'asta. Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE essi comunicano informazioni sull’utilizzo degli introiti destinati a ciascuna delle finalità descritte. 4. Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE essi decidono sulla destinazione degli introiti per misure specifiche alla luce delle proprie esigenze e comunicano informazioni sull’utilizzo degli introiti destinati a ciascuna delle finalità descritte e sulla distribuzione geografica dell’uso di tali introiti, con particolare riferimento alle questioni relative al mercato interno, agli aiuti di Stato e alla concorrenza. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo sull'utilizzo degli introiti, con particolare riferimento alle questioni relative al mercato interno, agli aiuti di Stato e alla concorrenza. Motivazione Il processo è assai complesso e richiede un monitoraggio e una valutazione interistituzionali permanenti. È importante migliorare la trasparenza, fare in modo che sia possibile verificare il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 3 bis e garantire che lo sforzo complessivo dell'UE sia ripartito in modo efficace. Dato che la politica ambientale è gestita secondo il principio della competenza condivisa, agli Stati membri deve incombere la responsabilità della decisione relativa a quali singole misure di lotta ai cambiamenti climatici destinare gli introiti della vendita all'asta delle quote. Emendamento 18 PE407.778v02-00 IT 140/234 RR\747827IT.doc Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 5 Testo della Commissione Emendamento 5. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Le aste sono concepite per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. 5. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote, compresa, se del caso, una proposta di direttiva. La proposta è volta a garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria, tale da ridurre al minimo le possibilità di speculazione. Le aste sono concepite per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento o gli obiettivi legati al cambiamento climatico che ne giustificano l'adozione. La proposta deve essere, pertanto, sufficientemente dettagliata, tra l'altro per quanto riguarda i tempi e la frequenza delle aste negli Stati membri, e adeguatamente strutturata e deve trattare le probabili ripercussioni delle aste, in particolare per quanto riguarda: – manovre speculative, – effetti transfrontalieri della concorrenza, – effetti transettoriali, – competitività delle imprese e delle industrie dell’UE, in particolare delle piccole e medie imprese, – spinte inflazionistiche e – effetti socioeconomici. Il funzionamento pratico di un'asta è una componente essenziale della proposta rivista concernente il sistema ETS ed è quindi soggetta alla procedura di RR\747827IT.doc 141/234 PE407.778v02-00 IT codecisione. Motivazione La Commissione propone di trattare in comitatologia un elemento fondamentale del sistema ETS riveduto. Risulta invece essenziale che la Commissione presenti le sue proposte in codecisione. Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. soppresso Motivazione La Commissione propone di trattare in comitatologia un elemento fondamentale del sistema ETS ampliato. Risulta invece essenziale che la Commissione presenti le sue proposte in codecisione. Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Le misure citate al primo comma garantiscono, nella misura del possibile, che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più 3. Le misure citate al primo comma garantiscono che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, applicando parametri settoriali e tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più PE407.778v02-00 IT 142/234 RR\747827IT.doc efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità. efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa, la cogenerazione e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità, con l'eccezione dell'elettricità prodotta con gas di scarico derivanti da processi di produzione industriale destinata al consumo proprio del gestore di tali processi di produzione industriale, nel qual caso l’assegnazione a favore di tale gestore viene effettuata secondo i parametri settoriali di riferimento concordati per questi processi di produzione. La Commissione garantisce che nessun costo superfluo sia trasferito al consumatore finale. Motivazione L'impiego di gas di scarico derivanti da processi industriali per la generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. L'elettricità prodotta in queste circostanze particolari va esclusa dall'asta e inserita nella stessa metodologia di assegnazione applicata agli impianti del produttore di tali gas. Tale aspetto corrisponde al contenuto centrale del punto 92 della comunicazione della Commissione COM(2008)0830. Il settore della produzione elettrica non può essere escluso dagli sforzi in materia di clima con un trasferimento generalizzato dei costi. Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 3 Testo della Commissione 3. Possono essere assegnate quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per la generazione di calore mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile al fine di RR\747827IT.doc Emendamento 3. Sulla base di parametri di riferimento uniformi a livello comunitario sono assegnate quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per la generazione di calore mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di 143/234 PE407.778v02-00 IT garantire la parità di trattamento rispetto ad altri produttori di energia termica. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. domanda economicamente giustificabile al fine di garantire la parità di trattamento rispetto ad altri produttori di energia termica. Detti parametri di riferimento sono definiti e verificati secondo una procedura armonizzata. Motivazione La produzione di elettricità in impianti di cogenerazione è la forma più efficiente di produzione energetica. Vanno assicurate ulteriori misure di promozione anche dopo il 2013. L'assegnazione di quote a titolo gratuito concorre al conseguimento di detto obiettivo. Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3 Testo della Commissione Emendamento Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica. Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica, con l'eccezione dell'elettricità prodotta con gas di scarico derivanti da processi di produzione industriale destinata al consumo proprio del gestore di tali processi di produzione industriale, nel qual caso l’assegnazione a favore di tale gestore viene effettuata secondo i parametri settoriali di riferimento concordati per questi processi di produzione. Motivazione L'impiego di gas di scarico derivanti da processi industriali per la generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. L'elettricità prodotta con tale metodo va esclusa dall'asta e inserita nella stessa metodologia di assegnazione applicata agli impianti del produttore di tali gas. Tale aspetto corrisponde al contenuto centrale del punto 92 della comunicazione della Commissione COM(2008)0830. Emendamento 23 PE407.778v02-00 IT 144/234 RR\747827IT.doc Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 7 Testo della Commissione Emendamento 7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo [nonché del paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale fino a scomparire nel 2020. 7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo [nonché del paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] corrisponde al quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1, tenendo conto, se del caso, dell'esito dei negoziati internazionali, e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale fino a scomparire nel 2020. Motivazione Le modalità con cui la Commissione propone di affrontare la questione delle industrie ad alta intensità energetica insediate nell'UE ed esposte al rischio di rilocalizzazione del carbonio dipende dall'esito dei negoziati internazionali. D'intesa con dette industrie la Commissione deve stabilire obiettivi accettabili in materia di riduzione dei gas a effetto serra a livello comunitario e internazionale per pervenire a riduzioni effettive, quantificabili e verificabili, nell'UE e nel mondo. Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 9 Testo della Commissione Emendamento Entro il 30 giugno 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione determina i settori di cui al paragrafo 8. Entro il 30 gennaio 2010, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione determina i settori di cui al paragrafo 8. Motivazione Occorre decidere quanto prima i settori ritenuti esposti alla rilocalizzazione del carbonio e le azioni appropriate. Un riesame dei settori interessati ogni tre anni comporterà un'inutile incertezza che va a scapito degli investimenti. RR\747827IT.doc 145/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. soppresso Motivazione Il processo è assai complesso e richiede un monitoraggio e una valutazione interistituzionali permanenti. Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Ogni anno, sulla base di nuovi dati di mercato, ciascun settore non incluso nell’allegato I ha facoltà di chiedere alla Commissione di riconsiderare la sua vulnerabilità alla rilocalizzazione delle emissioni. Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 PE407.778v02-00 IT 146/234 RR\747827IT.doc Testo della Commissione Emendamento Quando procede alla determinazione dei settori di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della misura in cui il settore o il sotto-settore interessato è in grado di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti una perdita significativa della quota di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario e a tal fine considera i seguenti elementi: Quando procede alla determinazione dei settori di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della misura in cui il settore o il sotto-settore interessato è in grado di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti una perdita significativa della propria posizione concorrenziale a livello internazionale e a tal fine considera i seguenti elementi: Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera c Testo della Commissione (c) la struttura del mercato, il mercato rilevante in termini geografici e di prodotti, l’esposizione dei settori alla concorrenza internazionale; Emendamento (c) la struttura attuale e prevista del mercato, il mercato rilevante in termini geografici e di prodotti, la rilevanza occupazionale ed economica, l’esposizione dei settori alla concorrenza internazionale tenendo in conto i costi di trasporto; Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera d bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (d bis) gli impatti diretti e indiretti del previsto aumento dei prezzi dell'energia e di talune materie prime dovuto alla politica climatica; RR\747827IT.doc 147/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera d ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento (d ter) gli effetti sociali collaterali del trasferimento dei costi al consumatore finale. Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 4 Testo della Commissione Emendamento Al fine di valutare se l’incremento dei costi derivante dall’applicazione del sistema comunitario possa essere trasferito, è possibile utilizzare anche stime delle mancate vendite conseguenti all’aumento del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla redditività degli impianti interessati. Al fine di valutare se l’incremento dei costi derivante dall’applicazione del sistema comunitario possa essere trasferito, è possibile utilizzare anche stime delle mancate vendite conseguenti all’aumento del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla redditività dei settori o sotto-settori interessati. Motivazione Dato che nella sua proposta la Commissione fa riferimento ai settori e sotto-settori esposti alla rilocalizzazione del carbonio, risulta opportuno utilizzare la stessa terminologia onde evitare malintesi. Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter – comma 1 PE407.778v02-00 IT 148/234 RR\747827IT.doc Testo della Commissione Emendamento Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere: Entro gennaio 2010, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali e della misura in cui il risultante accordo è conforme ai criteri di cui all'allegato I bis (nuovo), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per i settori e sotto-settori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tali settori e sotto-settori sono individuati in consultazione con le parti sociali, le parti interessate e il Parlamento europeo, tenendo conto dell’eventualità che non si riesca a concludere un accordo internazionale che preveda riduzioni obbligatorie. Motivazione Occorre anticipare la data affinché le industrie esposte al rischio di rilocalizzazione del carbonio dispongano di una certa capacità di previsione. Un eventuale accordo internazionale deve essere quantificabile e verificabile e portare a riduzioni delle emissioni equivalenti a quelle proposte dalla Commissione Il Parlamento e il Consiglio devono essere informati ed esprimere il proprio assenso alla proposta della Commissione e l’individuazione dei settori e sotto-settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio deve avvenire in consultazione con le parti interessate. Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni Quando si esaminano le misure più opportune da adottare e i settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafi 8 e 9 della presente direttiva, sono determinanti gli accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle RR\747827IT.doc 149/234 PE407.778v02-00 IT emissioni globali dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione. obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione. Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2 Testo della Commissione Gli impianti che cessano l'attività non ricevono altre quote a titolo gratuito. Emendamento Gli impianti che cessano l’attività non ricevono altre quote a titolo gratuito e restituiscono eventuali quote rimanenti, o un importo equivalente, alle autorità competenti. La Commissione assicura l'attuazione a livello nazionale e garantisce che siano applicate con rigore le norme in materia di aiuti di Stato e concorrenza, in particolare per impedire abusi di posizione dominante. A tal fine, la Commissione pubblica, ogni tre mesi, il prezzo al consumatore finale di prodotti energetici, disaggregati per impresa, settore e Stato membro, tenendo distinta la componente del sistema di scambio delle quote di emissione nel prezzo al consumatore finale. Motivazione Agli impianti che sospendono le proprie attività dopo aver ricevuto quote a titolo gratuito non è consentito rivendere le quote restanti sul mercato, le quali devono invece essere restituite allo Stato membro al fine di garantire che non si verifichino abusi del sistema. La Commissione deve provvedere anche a che le regole in materia di aiuti pubblici e concorrenza siano applicate e monitorate con rigore. Tutte le parti interessate (dall'industria al consumatore finale) esigono costante trasparenza dei prezzi onde evitare distorsioni dei mercati e pertanto la Commissione deve pubblicare su basi regolari i prezzi al consumatore finale dei prodotti energetici. PE407.778v02-00 IT 150/234 RR\747827IT.doc Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 bis – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Fino all'entrata in vigore di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici e prima dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. 1. Fino all’entrata in vigore di un futuro accordo internazionale o di un eventuale accordo settoriale internazionale sui cambiamenti climatici e prima dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. I crediti CDM e JT derivanti da progetti in settori esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono tuttavia esclusi da tale applicazione. Motivazione Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili. I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e JI. Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 bis – paragrafo 7 Testo della Commissione Emendamento 7. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito del sistema comunitario sono accettate solo le CER derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo. 7. Una volta concluso un accordo internazionale o un accordo settoriale internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito del sistema comunitario sono accettate solo le CER derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo. RR\747827IT.doc 151/234 PE407.778v02-00 IT Motivazione Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la Cina e l'India. Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 ter Testo della Commissione Emendamento La Comunità e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione a norma dell’articolo 25. La Comunità e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione a norma dell’articolo 25. Sono esclusi i crediti CDM e JT derivanti da progetti in settori esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Motivazione I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e JI. Emendamento 38 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2003/87/CE Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 1. La Commissione adotta un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, per le attività che figurano nell’allegato I, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle 1. Entro il 31 dicembre 2001, la Commissione adotta un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, per le attività che figurano nell’allegato I, ispirandosi ai principi di PE407.778v02-00 IT 152/234 RR\747827IT.doc emissioni definiti nell’allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato. monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell’allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato. Motivazione Ai fini della prevedibilità per l'intero sistema occorre fissare una data. Emendamento 39 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2003/87/CE Articolo 14 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Il regolamento può tener conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte a concorrenza internazionale e di fare in modo che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente. 2. Il regolamento tiene conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e impone altresì ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte a concorrenza internazionale e di fare in modo che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente. Il regolamento specifica inoltre gli obblighi di comunicazione imposti alle istituzioni finanziarie partecipanti allo scambio di emissioni. Tali obblighi possono comprendere la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono nel sistema comunitario e connesse alla produzione dei beni summenzionati. Tali obblighi comprendono la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono nel sistema comunitario e connesse alla produzione dei beni summenzionati. Motivazione Le istituzioni finanziarie interessate alle attività di vendita all'asta hanno bisogno di regolamentazioni chiare. RR\747827IT.doc 153/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 40 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 Direttiva 2003/87/CE Articolo 15 – punto b – comma 1 Testo della Commissione Emendamento La Commissione adotta un regolamento per la verifica delle comunicazioni delle emissioni e per l'accreditamento dei verificatori, nel quale specifica le condizioni per l'accreditamento, il riconoscimento reciproco e la revoca dell'accreditamento dei verificatori, e per l'eventuale supervisione e valutazione inter pares. Entro il 30 giugno 2010, la Commissione adotta un regolamento per la verifica delle comunicazioni delle emissioni e per l’accreditamento dei verificatori, nel quale specifica le condizioni per l’accreditamento, il riconoscimento reciproco e la revoca dell’accreditamento dei verificatori, e per l’eventuale supervisione e valutazione inter pares. Motivazione Per consentire la prevedibilità necessaria alle parti interessate, occorre precisare la data. Emendamento 41 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 Direttiva 2003/87/CE Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Oltre all’inclusione di attività e gas prevista dall’articolo 24, la Commissione può adottare misure di applicazione per il rilascio di quote riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni al di fuori del sistema comunitario. 1. Oltre all’inclusione di attività e gas prevista dall’articolo 24, la Commissione può adottare misure di applicazione per il rilascio di quote riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni al di fuori del sistema comunitario. La Commissione esclude i crediti CDM e JT derivanti da progetti in settori esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Motivazione I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e di attuazione congiunta. PE407.778v02-00 IT 154/234 RR\747827IT.doc Emendamento 42 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 27 Testo della Commissione Emendamento 1. Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 25 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 10.000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: 1. Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 50 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di CO2 che vengono inevitabilmente prodotte a partire da materie prime e le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando le misure equivalenti poste in atto; b) confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di CO2 inevitabilmente prodotte a partire da materie prime e le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; c) confermino che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni inevitabilmente prodotte a partire da materie prime e le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando le misure equivalenti poste in atto; b) confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 10.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; c) confermino che, qualora un impianto emetta 10.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. RR\747827IT.doc 155/234 PE407.778v02-00 IT Motivazione Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate. Emendamento 43 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 – titolo Testo della Commissione Emendamento Adeguamenti applicabili in caso di conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici Adeguamenti applicabili in caso di conclusione di un futuro accordo internazionale o di accordi settoriali internazionali sui cambiamenti climatici Motivazione Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di concludere accordi internazionali settoriali, specialmente con le economie emergenti come la Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili. Emendamento 44 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Alla conclusione, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra che risultino superiori ai livelli minimi di riduzione approvati dal Consiglio europeo, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 1. Alla conclusione, da parte della Comunità, di un accordo internazionale o di accordi settoriali internazionali sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra che risultino superiori ai livelli minimi di riduzione approvati dal Consiglio europeo, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. PE407.778v02-00 IT 156/234 RR\747827IT.doc Motivazione Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili. Emendamento 45 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. A decorrere dall’anno successivo alla conclusione dell’accordo internazionale di cui al paragrafo 1, il fattore lineare aumenterà in modo tale che il quantitativo comunitario di quote per il 2020 sia inferiore a quello istituito a norma dell’articolo 9 di una quantità di quote equivalente alla riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità al di sopra del livello del 20% che la Comunità si è impegnata a conseguire nell’ambito dell’accordo internazionale moltiplicata per la percentuale delle riduzioni delle emissioni complessive di gas a effetto serra del 2020 che il sistema comunitario contribuisce ad ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. 2. A decorrere dall’anno successivo alla conclusione dell’accordo internazionale o degli accordi settoriali internazionali di cui al paragrafo 1, il fattore lineare aumenterà in modo tale che il quantitativo comunitario di quote per il 2020 sia inferiore a quello istituito a norma dell’articolo 9 di una quantità di quote equivalente alla riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità al di sopra del livello del 20% che la Comunità si è impegnata a conseguire nell’ambito dell’accordo internazionale moltiplicata per la percentuale delle riduzioni delle emissioni complessive di gas a effetto serra del 2020 che il sistema comunitario contribuisce ad ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. Motivazione Occorre tentare non solo di pervenire a un accordo internazionale globale, ma anche di concludere accordi settoriali internazionali, specialmente con le economie emergenti come la Cina e l'India, al fine di conseguire riduzioni delle emissioni quantificabili e verificabili. Emendamento 46 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 – paragrafo 3 RR\747827IT.doc 157/234 PE407.778v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento 3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o altri crediti di emissione approvati a norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno concluso l’accordo internazionale per un importo massimo corrispondente alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. 3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o altri crediti di emissione, esclusi i crediti CDM e JT derivanti da settori esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, approvati a norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno concluso l’accordo internazionale per un importo massimo corrispondente alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. Motivazione I settori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio non devono essere minacciati da concorrenti esterni avvantaggiati grazie a crediti CMD e di attuazione congiunta. Emendamento 47 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 2 Direttiva 2003/87/CE Allegato I – punto 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Al punto 2 è aggiunta la seguente frase: soppresso “Nel calcolo della capacità totale degli impianti di combustione non sono prese in considerazione le unità di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.” Motivazione A causa del cumulo dei piccoli impianti interconnessi ai fini del calcolo delle emissioni totali risulterebbe impossibile conseguire l'obiettivo dell'articolo 27 di escluderli dal sistema. Emendamento 48 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento ALLEGATO I BIS PE407.778v02-00 IT 158/234 RR\747827IT.doc REQUISITI MINIMI PER UN ACCORDO INTERNAZIONALE Un accordo internazionale inteso a includere le industrie ad alta intensità energetica esposte a un rischio rilevante di rilocalizzazione del carbonio o un accordo internazionale settoriale su dette industrie, per garantire condizioni di concorrenza eque fra dette industrie, deve attenersi almeno ai criteri seguenti: i) prevedere la partecipazione di paesi che rappresentino una massa critica pari ad almeno l’85% della produzione; ii) contenere obiettivi equivalenti di emissione di CO2; iii) includere sistemi analoghi di riduzione delle emissioni con effetto equivalente imposti da tutti i paesi partecipanti o provenienti da paesi con obiettivi di emissioni di CO2 non equivalenti in settori coperti dal sistema comunitario di scambio di quote di emissioni; iv) assicurare che i materiali concorrenti siano soggetti a restrizioni equivalenti tenendo conto dei cicli di vita; v) prevedere un sistema internazionale efficace di controllo e di verifica. Motivazione In linea con l'emendamento all'articolo 10 ter. RR\747827IT.doc 159/234 PE407.778v02-00 IT PROCEDURA Titolo Sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra Riferimenti COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD) Commissione competente per il merito ENVI Parere espresso da Annuncio in Aula INTA 19.2.2008 Relatore per parere Nomina Corien WortmannKool 9.9.2008 Relatore(i) sostituito(i) Jens Holm Esame in commissione 27.3.2008 Approvazione 9.9.2008 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Alain Lipietz, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool Supplenti presenti al momento della votazione finale Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski PE407.778v02-00 IT 23.6.2008 24.6.2008 22 3 2 160/234 RR\747827IT.doc 11.9.2008 PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) Relatore per parere: Elisa Ferreira BREVE MOTIVAZIONE L'obiettivo dell’UE di ridurre del 30% le emissioni di gas a effetto serra (gas serra) entro il 2020 può essere pienamente sottoscritto, a condizione che altre regioni sviluppate del mondo e i paesi in via di sviluppo più avanzati economicamente si impegnino a effettuare riduzioni delle emissioni di analoga proporzione. Può essere sottoscritto anche l'impegno ad abbattere di almeno il 20% le emissioni di gas serra entro il 2020, anche in assenza di un accordo internazionale. L'UE ha sviluppato il sistema di scambio delle quote di emissioni (sistema ETS, da Emission Trading Scheme, comunitario) come pietra miliare della sua strategia per la riduzione dei gas a effetto serra (gas serra) in modo economico ed efficiente sul piano dei costi. Un sistema basato sul mercato è uno strumento prezioso e la creazione da parte dell'Europa del più vasto mercato mondiale del carbonio, così come l'attribuzione di un costo al carbonio, è segno del suo enorme potenziale. Tuttavia, alla luce delle esperienze maturate in passato, esiste indubbiamente un margine di miglioramento della direttiva ETS, tanto che l'attuale proposta di modifica ed estensione del sistema di scambio delle quote di emissioni è apprezzata. La relatrice per parere sottolinea la qualità della proposta della Commissione; il passaggio a un tetto massimo applicabile all'UE migliorerà la coerenza e la prevedibilità del sistema ETS comunitario rispondendo a importanti preoccupazioni sulla concorrenza rispetto al sistema esistente. La vendita all'asta è un modo razionale e trasparente di assegnare le responsabilità. Anche la proposta della Commissione di chiarire i criteri per l'impiego dei crediti CDM e JI viene accolta con favore. I possibili margini di miglioramento della presente proposta vengono di seguito illustrati. RR\747827IT.doc 161/234 PE407.778v02-00 IT Il sistema ETS comunitario dovrebbe essere stabilito in modo da consentire il collegamento con il sistema globale dello scambio di quote qualora entrasse in vigore un accordo internazionale. È tuttavia ugualmente importante che il sistema possa operare anche senza un accordo internazionale. In assenza di accordi internazionali vincolanti che includano compromessi settoriali quantificabili, il rischio della "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" (cioè il trasferimento delle attività di emissione di gas serra dall'UE a paesi terzi), che aumenterebbe le emissioni globali e comprometterebbe le attività economiche con sede nell'UE, è un problema significativo che richiede una soluzione adeguata. La classificazione delle industrie in base alla vulnerabilità alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è una procedura fondamentale e complessa, che deve essere realizzata in piena trasparenza nel più breve tempo possibile, al fine di aumentare la prevedibilità per l'industria; va inoltre preso in considerazione l'effetto diretto e indiretto del previsto aumento nel prezzo degli input. Le quote a titolo gratuito devono essere associate a chiari parametri di riferimento in tutte le circostanze in cui gli accordi internazionali non garantiscono la neutralità concorrenziale della vendita all’asta. Questa classificazione deve essere realizzata in consultazione con il Parlamento europeo, il Consiglio e i settori e sottosettori interessati. Il principio alla base della messa all'asta delle quote da parte degli Stati membri ai miglior offerenti, incluso il settore finanziario, non è ancora ben definito e necessita di chiarimenti dettagliati; benché questa nuova opportunità risulti palesemente interessante per gli operatori dei mercati finanziari, non va perso di vista l'obiettivo generale della riduzione dei gas serra, soprattutto in termini di accessibilità a prezzi adeguati per gli operatori primari (responsabili delle emissioni di CO2). Il funzionamento concreto della messa all'asta è un elemento essenziale della proposta sul sistema ETS rivista e deve pertanto essere soggetto alla procedura di codecisione. Analogamente, i notevoli introiti che gli Stati membri intendono realizzare dalla messa all'asta non devono essere considerati come una nuova fonte di entrate per coprire il deficit attuale, bensì come un'opportunità strategica innovativa per finanziare lo sviluppo sostenibile, gli sforzi di mitigazione, l'innovazione e la ricerca in campo tecnologico nonché l'assistenza ai paesi in via di sviluppo, in particolare a quelli meno avanzati, durante il processo di adattamento. Tali priorità richiederanno sia la dovuta trasparenza nei confronti del PE e dei cittadini sia uno scrupoloso controllo degli aspetti legati alla concorrenza e agli aiuti di Stato. Inoltre dall'esperienza maturata durante le prime due fasi è emersa la tendenza a riversare sul consumatore finale gran parte dei costi di varie industrie, in particolare quella energetica. La messa all'asta integrale delle quote nel settore energetico richiederà controlli adeguati nonché concreti sforzi di riduzione interni da parte dei produttori di energia. Il rischio stimato di un aumento dei prezzi dell'energia per il consumatore finale desta serie preoccupazioni, in quanto un incremento simile potrebbe alimentare la pressione inflazionistica in Europa, ripercuotersi in termini economici e sociali sui nuclei a basso e medio reddito e infine influenzare indirettamente i costi generali degli utenti attivi in settori di natura economica. PE407.778v02-00 IT 162/234 RR\747827IT.doc EMENDAMENTI La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 Testo della Commissione Emendamento (3) Il Consiglio europeo si è inoltre impegnato risolutamente ad abbattere le emissioni complessive di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20 % entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30 % a condizione che altri paesi sviluppati s’impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e capacità. Per il 2050 occorre che le emissioni globali dei gas a effetto serra si riducano almeno dell'50 % rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori economici devono contribuire a realizzare tali riduzioni. (3) Il Consiglio europeo si è inoltre impegnato risolutamente ad abbattere le emissioni complessive di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20 % entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30 % a condizione che altri paesi sviluppati s’impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e capacità. Per il 2050 occorre che le emissioni globali dei gas a effetto serra si riducano almeno dell'50 % rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori economici devono contribuire a realizzare tali riduzioni, ivi inclusi l’aviazione internazionale, il trasporto, marittimo e l’industria cementizia. È opportuno che le emissioni del settore dei trasporti marittimi internazionali siano incorporate nel sistema comunitario di scambio delle emissioni (ETS) entro il 2015 o che siano altrimenti incluse nella decisione relativa agli sforzi degli Stati membri per ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra onde tenere fede agli impegni comunitari di riduzione delle emissioni di tali gas fino al 2020. Emendamento 2 RR\747827IT.doc 163/234 PE407.778v02-00 IT Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (7 bis) Gli alberi nonché il legname e i suoi derivati costituiscono una fonte estremamente importante di cattura e di stoccaggio del carbonio. Inoltre il legno d’opera contrasta l'effetto serra, sostituendo l'energia fossile. I boschi rappresentano delle autentiche riseve naturali di carbonio, che, tuttavia, è rilasciato nell'atmosfera in caso di abbattimento o incendio. Per questo è importante creare dei meccanismi di protezione delle foreste per ridurre il cambiamento climatico. Motivazione La modifica dell'uso dei suoli (per esempio la deforestazione tropicale) contribuirebbe al 20% delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. Per quanto concerne solamente la deforestazione, le emissioni mondiali annuali di gas a effetto serra sono pari a 6 miliardi di tonnellate equivalenti CO2. Solamente per la Francia lo stoccaggio da solo rappresenta 15,6 milioni di tonnellate di carbonio e cattura il 10% delle emissioni di gas a effetto serra. La sostituzione è valutata a 14 milioni di tonnellate di carbonio. Senza i boschi e il legname la Francia emetterebbe 108 milioni di tonnellate di carbonio in più, ovvero circa il 20% in più. Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (7 ter) Il settore forestale presenta un notevole potenziale in termini di riduzione del riscaldamento globale ed è quindi opportuno adottare incentivi per valorizzarlo e svilupparlo, nel rispetto delle altre funzioni dei boschi. Motivazione Si ricorda al riguardo la relazione del GIEC 2007, secondo la quale sul lungo periodo PE407.778v02-00 IT 164/234 RR\747827IT.doc saranno proprio le strategie di sviluppo sostenibile delle foreste intese a salvaguardare e ad accrescere lo stock di carbonio forestale, producendo legno d'opera, tronchi da triturazione e legno-energia, a generare i maggiori risultati ai fini dell’attenuazione del surriscaldamento climatico. Si ricorda altresì la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007, in cui si invita la Commissione a includere nell'ETS taluni progetti connessi alla silvicoltura. Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 Testo della Commissione Emendamento (15) Visto il notevole impegno connesso alla lotta ai cambiamenti climatici e all’adattamento agli inevitabili effetti che questi comportano, è opportuno che almeno il 20 % degli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle quote sia destinato all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull’adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l’impegno assunto dall’UE di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020, al conseguimento dell’obiettivo comunitario di aumentare l’efficienza energetica del 20 % entro il 2020, a favore della cattura e dello stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, al contributo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate ad evitare la deforestazione e favorire l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l’incidenza del possibile aumento del prezzo dell’elettricità sui redditi mediobassi. La percentuale indicata è notevolmente inferiore alle entrate nette che si prevede le autorità pubbliche otterranno dalla vendita all’asta, tenuto conto della potenziale riduzione delle entrate derivante dalle imposte societarie. Gli introiti connessi alla vendita all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati per far (15) Visto il notevole impegno connesso alla lotta ai cambiamenti climatici e all’adattamento agli inevitabili effetti che questi comportano, è opportuno che almeno il 90 % degli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle quote sia destinato all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo dei settori che rientrano nell’ambito della presente direttiva sulla riduzione delle emissioni e sull’adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l’impegno assunto dall’UE di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020, al conseguimento dell’obiettivo comunitario di aumentare l’efficienza energetica del 20 % entro il 2020, a favore della cattura e dello stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, al contributo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate ad evitare la deforestazione e favorire l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l’incidenza del possibile aumento del prezzo dell’elettricità sui redditi mediobassi. La percentuale indicata è notevolmente inferiore alle entrate nette che si prevede le autorità pubbliche otterranno dalla vendita all’asta, tenuto conto della potenziale riduzione delle entrate derivante dalle imposte societarie. RR\747827IT.doc 165/234 PE407.778v02-00 IT fronte alle spese amministrative sostenute per la gestione del sistema comunitario. Occorre prevedere disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. La notifica in questione non esonera gli Stati membri dall’obbligo istituito all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE di notificare determinate misure nazionali. La direttiva si applica fatto salvo l’esito di eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che potranno essere avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. Gli introiti connessi alla vendita all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati per far fronte alle spese amministrative sostenute per la gestione del sistema comunitario. Occorre prevedere disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. La notifica in questione non esonera gli Stati membri dall’obbligo istituito all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE di notificare determinate misure nazionali. La direttiva si applica fatto salvo l’esito di eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che potranno essere avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 Testo della Commissione Emendamento (16) Ne consegue pertanto che la messa all’asta integrale delle quote dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per il settore dell’elettricità, vista la capacità del comparto di trasferire i maggiori costi del CO2, e occorre vietare l’assegnazione gratuita di quote per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio perché l’incentivo ad utilizzare questa tecnica risiede nel fatto che non è necessario restituire le quote per le emissioni stoccate. Gli impianti di produzione di elettricità possono ricevere quote a titolo gratuito per l’energia termica prodotta mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia termica prodotta da impianti in altri settori beneficiasse di un’assegnazione gratuita e ciò al fine di evitare distorsioni della concorrenza. (16) Ne consegue pertanto che la messa all’asta integrale delle quote dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per il settore dell’elettricità, vista la capacità del comparto di trasferire i maggiori costi del CO2, e occorre vietare l’assegnazione gratuita di quote per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio perché l’incentivo ad utilizzare questa tecnica risiede nel fatto che non è necessario restituire le quote per le emissioni stoccate. Gli impianti di produzione di elettricità possono ricevere quote a titolo gratuito per l’energia termica prodotta mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE se l’energia termica prodotta da impianti in altri settori beneficiasse di un’assegnazione gratuita e ciò al fine di evitare distorsioni della concorrenza. Ciononostante, la produzione nel settore dell'elettricità dovrebbe continuare con un serio impegno a ridurre le emissioni interne. Ogni trasferimento dei costi dovrà essere valutato e analizzato, in particolare PE407.778v02-00 IT 166/234 RR\747827IT.doc tenendo conto delle sue ripercussioni inflazionistiche nell'Unione europea, degli impatti sociali ed economici sulle famiglie a reddito medio-basso e delle sue incidenze indirette sui costi energetici globali per gli utenti dei vari settori economici. Le autorità garanti della concorrenza dovrebbero esercitare un'attenta sorveglianza a livello di regolamentazione degli abusi di posizione dominante che si traducono in aumenti eccessivi e/o squilibrati dei prezzi dell'energia. Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 17 Testo della Commissione Emendamento (17) Per altri settori che rientrano nel sistema comunitario occorre prevedere un sistema transitorio in base al quale nel 2013 le quote assegnate gratuitamente dovrebbero rappresentare l’80 % del quantitativo corrispondente alla percentuale delle emissioni complessive comunitarie nel periodo 2005-2007 che tali impianti hanno prodotto espresse come percentuale della quantità totale annua di quote comunitarie assegnate. L’assegnazione gratuita delle quote dovrebbe pertanto diminuire ogni anno della stessa quantità e cessare nel 2020. (17) ) Per altri settori che rientrano nel sistema comunitario le quote assegnate gratuitamente dovrebbero rappresentare il 100% qualora non esista un accordo internazionale e/o un accordo internazionale settoriale efficace e verificabile. Qualora tale accordo esista, occorre prevedere un sistema transitorio in base al quale nel 2013 le quote assegnate gratuitamente dovrebbero rappresentare l’80 % del quantitativo corrispondente alla percentuale delle emissioni complessive comunitarie nel periodo 2005-2007 che tali impianti hanno prodotto espresse come percentuale della quantità totale annua di quote comunitarie assegnate. L’assegnazione gratuita delle quote dovrebbe pertanto diminuire ogni anno della stessa quantità e cessare nel 2020. Motivazione Come per il considerando 13. Dato che l’obiettivo dichiarato dell’ETS è di ridurre le emissioni di carbonio gravando il meno possibile sull’economia (considerando 1), l’assegnazione gratuita è il metodo più efficiente di attribuzione di quote per l’industria, ad eccezione del settore della generazione di elettricità. L’unico vantaggio delle aste è quello di RR\747827IT.doc 167/234 PE407.778v02-00 IT estendere il sistema a tecnologie senza CO2 non ricomprese nell’ETS, come il nucleare e l’energia idroelettrica ed eolica. La messa all’asta può pertanto essere vantaggiosa per l’industria dell’elettricità, ma è meno efficiente per gli altri settori industriali. Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità, è opportuno che l’assegnazione gratuita di quote nella fase transitoria avvenga secondo norme comunitarie armonizzate (“parametri di riferimento”). Tali norme dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili e le tecniche di cattura e stoccaggio del biossido di carbonio. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l’aumento delle emissioni e garantiscano che sia messa all’asta una percentuale sempre più elevata di tali quote. Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell’inizio del periodo di scambio. Le norme devono inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e termica fornita agli impianti industriali. È opportuno che le suddette norme si applichino ai nuovi entranti che svolgono le stesse attività degli impianti esistenti ai quali sono assegnate le quote a titolo gratuito. Onde evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, occorre evitare di assegnare gratuitamente quote ai nuovi entranti per la produzione di elettricità. Le quote che rimangono nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 devono essere messe all’asta. (18) Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità, è opportuno che l’assegnazione gratuita di quote nella fase transitoria avvenga secondo norme comunitarie armonizzate e parametri di riferimento settoriali. Tali norme e parametri di riferimento dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili, la cogenerazione e le tecniche di cattura e stoccaggio del biossido di carbonio. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l’aumento delle emissioni e garantiscano che sia messa all’asta una percentuale sempre più elevata di tali quote. Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell’inizio del periodo di scambio. Le norme devono inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e termica fornita agli impianti industriali. È opportuno che le suddette norme si applichino ai nuovi entranti che svolgono le stesse attività degli impianti esistenti ai quali sono assegnate le quote a titolo gratuito. Onde evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, occorre evitare di assegnare gratuitamente quote ai nuovi entranti per la produzione di elettricità, con l'eccezione dell'elettricità prodotta con gas di scarico da processi di PE407.778v02-00 IT 168/234 RR\747827IT.doc produzione industriale per i consumi aziendali interni. Le quote che rimangono nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 devono essere messe all’asta. Motivazione Fino a quando non si consegue un accordo internazionale quantificabile e verificabile, la Commissione deve assegnare quote gratuite alle industrie a rischio di rilocalizzazione del carbonio non solo con regole armonizzate a livello comunitario, ma anche e soprattutto tramite indicatori settoriali discussi con le parti interessate. La cogenerazione è un processo efficace per la produzione energetica e pertanto non va compreso. I gas di scarico emessi nel corso dei processi di produzione vanno utilizzati subito dopo la loro generazione. Per garantire il loro efficiente recupero occorre prevedere per questi gas la massima flessibilità d’uso. L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. L'elettricità prodotta in queste circostanze particolari dovrebbe essere esclusa dalla messa all'asta. Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 Testo della Commissione Emendamento (19) La Comunità continuerà ad assumere un ruolo guida nei negoziati per un accordo internazionale ambizioso finalizzato a limitare l’incremento della temperatura globale a 2°C e in questo senso è incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno all’accordo internazionale, si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”) e allo stesso tempo alcuni settori e sotto-settori comunitari ad alta intensità energetica che operano in un (19) La Comunità continuerà ad assumere un ruolo guida nei negoziati per un accordo internazionale ambizioso e/o accordi internazionali settoriali finalizzati a limitare l’incremento della temperatura globale a 2°C e in questo senso è incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno all’accordo internazionale, si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”) e allo stesso tempo alcuni settori e sotto-settori comunitari ad alta RR\747827IT.doc 169/234 PE407.778v02-00 IT regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni, la Commissione assegnerà a titolo gratuito fino al 100 % delle quote spettanti ai settori o ai sotto-settori interessati che rispettano i criteri del caso. La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie saranno soggette a riesame per garantire che gli interventi vengano realizzati solo nei casi necessari e per evitare un eccesso di compensazione. Per settori o sotto-settori specifici per i quali è possibile giustificare debitamente l’impossibilità di evitare in altro modo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i costi dell’energia elettrica rappresentano una percentuale elevata dei costi di produzione e questa viene generata all’insegna dell’efficienza, gli interventi possono tener conto del consumo di elettricità nel processo produttivo, senza alcuna modifica del quantitativo totale di quote assegnate. intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni, la Commissione assegnerà a titolo gratuito fino al 100 % delle quote spettanti ai settori o ai sotto-settori interessati che rispettano i criteri del caso. La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie saranno soggette a riesame per garantire che gli interventi vengano realizzati solo nei casi necessari e per evitare un eccesso di compensazione. Per settori o sotto-settori specifici per i quali è possibile giustificare debitamente l’impossibilità di evitare in altro modo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i costi dell’energia elettrica rappresentano una percentuale elevata dei costi di produzione e questa viene generata all’insegna dell’efficienza, gli interventi possono tener conto del consumo di elettricità nel processo produttivo, senza alcuna modifica del quantitativo totale di quote assegnate. Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20 Testo della Commissione Emendamento (20) È pertanto opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro il giugno 2011, consultando tutte le parti sociali e, in base all’esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione corredata di tutte le proposte che ritiene utili. In questo contesto la Commissione deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i settori o i sotto-settori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposte ad una rilocalizzazione delle (20) È pertanto opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro il giugno 2011, consultando tutte le parti sociali e, in base all’esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione corredata di tutte le proposte che ritiene utili. In questo contesto la Commissione deve individuare, entro il 30 gennaio 2010, i settori o i sotto-settori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposte ad una rilocalizzazione delle PE407.778v02-00 IT 170/234 RR\747827IT.doc emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi sulla valutazione dell’impossibilità di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza una perdita consistente della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori dell’UE che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle emissioni. Le industrie ad alta intensità energetica che si riterrà siano esposte ad un rischio elevato di rilocalizzazione potrebbero ricevere un quantitativo più elevato di quote a titolo gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe prevedere un sistema efficace di equiparazione del carbonio per mettere sullo stesso piano gli impianti comunitari ad alto rischio di rilocalizzazione e gli impianti dei paesi terzi. Un sistema di questo genere potrebbe imporre agli importatori condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli impianti dell’UE, ad esempio prevedendo la restituzione di quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe essere conforme ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in particolare quello delle responsabilità comuni anche se differenziate in base alle rispettive capacità, tenuto conto della situazione particolare dei paesi meno sviluppati. È altresì necessario che i provvedimenti rispettino gli obblighi internazionali che la Comunità deve assolvere, in particolare nell’ambito dell’OMC. emissioni. I criteri relativi a tali settori e sotto-settori e la loro individuazione dovrebbero essere stabiliti, previa consultazione delle parti sociali e degli altri soggetti interessati, in una proposta presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. La proposta dovrebbe tener conto dell'eventuale impossibilità di concludere un accordo internazionale con riduzioni obbligatorie di carbonio e prevedere eventuali alternative ad un accordo internazionale. Tale analisi dovrebbe fondarsi sulla valutazione delle strutture di costo degli impianti all'interno e all'esterno dell'UE e dell’impossibilità di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza una perdita della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori dell’UE che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle emissioni. La Commissione dovrebbe monitorare i potenziali effetti in termini di competitività e di occupazione per i produttori stabiliti nell'UE soggetti a riduzione obbligatoria del carbonio nel loro processo produttivo. Qualsiasi provvedimento dovrebbe essere conforme ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in particolare quello delle responsabilità comuni anche se differenziate in base alle rispettive capacità, tenuto conto della situazione particolare dei paesi meno sviluppati. È altresì necessario che i provvedimenti rispettino gli obblighi internazionali che la Comunità deve assolvere, in particolare nell’ambito dell’OMC. Motivazione I criteri per l'individuazione e classificazione dei settori esposti a una rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage) devono essere definiti molto prima rispetto a quanto proposto dalla Commissione in modo da garantire certezza previsionale alle industrie interessate. Occorre tener conto degli effetti diretti e indiretti per i produttori aventi sede nell'UE. RR\747827IT.doc 171/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 Testo della Commissione Emendamento (21) Per garantire condizioni eque di concorrenza all’interno della Comunità occorre armonizzare l’impiego dei crediti ottenuti per riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori della Comunità da parte dei gestori che rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC definisce obiettivi quantificati di emissione per i paesi industrializzati relativamente al periodo 2008-2012 e prevede la creazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la possibilità che i paesi industrializzati li utilizzino per conseguire una parte dei loro obiettivi di riduzione. Il sistema istituito dal protocollo di Kyoto non consente di creare ERU a partire dal 2013 se i paesi che ospitano i progetti non avranno messo in atto nuovi obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni, mentre i crediti CDM potranno continuare ad essere creati. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici occorre prevedere un utilizzo supplementare delle riduzioni certificate delle emissioni e delle unità di riduzione delle emissioni ottenute nei paesi che avranno concluso l’accordo. In assenza di tale accordo, il fatto di prevedere la possibilità di continuare ad utilizzare le CER e le ERU comprometterebbe l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità volti a promuovere un uso più sostenuto delle energie rinnovabili. Il ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe essere compatibile con l’obiettivo (21) Per garantire condizioni eque di concorrenza all’interno della Comunità occorre armonizzare l’impiego dei crediti ottenuti per riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori della Comunità da parte dei gestori che rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC definisce obiettivi quantificati di emissione per i paesi industrializzati relativamente al periodo 2008-2012 e prevede la creazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) nell’ambito, rispettivamente, dei progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell’attuazione congiunta (JI) e la possibilità che i paesi industrializzati li utilizzino per conseguire una parte dei loro obiettivi di riduzione. Il sistema istituito dal protocollo di Kyoto non consente di creare ERU a partire dal 2013 se i paesi che ospitano i progetti non avranno messo in atto nuovi obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni, mentre i crediti CDM potranno continuare ad essere creati. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici occorre prevedere un utilizzo supplementare delle riduzioni certificate delle emissioni e delle unità di riduzione delle emissioni ottenute nei paesi che avranno concluso l’accordo. In assenza di tale accordo, il fatto di prevedere la possibilità di continuare ad utilizzare le CER e le ERU comprometterebbe l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità volti a promuovere un uso più sostenuto delle energie rinnovabili. Il ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe essere compatibile con l’obiettivo PE407.778v02-00 IT 172/234 RR\747827IT.doc comunitario di produrre il 20 % dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e di promuovere l’efficienza energetica, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Compatibilmente con questi tre obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di concludere accordi con paesi terzi per incentivare l’abbattimento delle emissioni in tali paesi al fine di raggiungere riduzioni concrete e supplementari delle emissioni dei gas a effetto serra promuovendo contemporaneamente l’innovazione nelle imprese stabilite nella Comunità e lo sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali accordi potranno essere ratificati da più paesi. Non appena la Comunità avrà concluso un accordo internazionale soddisfacente, sarà opportuno aumentare l’accesso ai crediti da progetto nei paesi terzi incrementando contestualmente il livello di riduzione delle emissioni conseguibile nell’ambito del sistema comunitario di scambio. comunitario di produrre il 20 % dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e di promuovere l’efficienza energetica, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Compatibilmente con questi tre obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di concludere accordi con paesi terzi per incentivare l’abbattimento delle emissioni in tali paesi al fine di raggiungere riduzioni concrete e supplementari delle emissioni dei gas a effetto serra promuovendo contemporaneamente l’innovazione nelle imprese stabilite nella Comunità e lo sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali accordi potranno essere ratificati da più paesi. Non appena la Comunità avrà concluso un accordo internazionale soddisfacente, sarà opportuno aumentare l’accesso ai crediti da progetto nei paesi terzi incrementando contestualmente il livello di riduzione delle emissioni conseguibile nell’ambito del sistema comunitario di scambio. Non è tuttavia opportuno mettere a disposizione crediti da destinare a progetti CDM e dell'attuazione congiunta in settori esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33 Testo della Commissione Emendamento (33) [Per quanto riguarda la strategia per l’assegnazione delle quote al settore aereo, è opportuno che questo sia trattato alla stregua di altri settori che ricevono le quote a titolo gratuito in via transitoria e non come gli impianti di produzione di elettricità. Ciò significa che nel 2013 è opportuno assegnare gratuitamente al settore aereo l’80 % delle quote e successivamente l’assegnazione gratuita deve ridursi ogni anno di una stessa (33) L’aviazione è un settore ad alta intensità di energia secondo la definizione della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità1. In assenza di un’alternativa praticabile in fatto di combustibili, l’aviazione è completamente dipendente dal cherosene e presenta elevatissimi costi di abbattimento. Oltretutto, le compagnie RR\747827IT.doc 173/234 PE407.778v02-00 IT percentuale fino a scomparire definitivamente nel 2020. È opportuno che la Comunità e gli Stati membri insistano nel loro impegno a raggiungere un accordo globale su misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte dal settore dell'aviazione e riesaminino la situazione del settore in occasione del prossimo riesame del sistema comunitario. aeree hanno limitate possibilità di trasferire i costi delle quote di carbonio alla propria clientela. È opportuno che la Comunità e gli Stati membri insistano nel loro impegno a raggiungere un accordo globale sulle misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte dal settore aereo. Finché non sarà concluso un accordo generale su misure globali di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dell’aviazione, sussiste un forte rischio di deviazioni di traffico e di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, soprattutto se il settore sarà soggetto a un elevato livello di vendita all'asta nel quadro del sistema comunitario di scambio delle emissioni (ETS). Il livello di vendita all’asta per il settore dell’aviazione dovrebbe quindi riflettere il rischio di rilocalizzazione e l’impatto del sistema ETS sulla competitività dell’aviazione nell'Unione europea. _______________ 1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Motivazione Data la specificità del settore dell’aviazione, la sua inclusione nel sistema ETS UE è anch’essa soggetta all’attuale revisione della direttiva 2003/87/CE (proposta COM(2006) 818). Il livello di vendita all’asta per il settore dell’aviazione nel quadro della revisione generale, va deciso previa approfondita analisi degli effetti del carbon leakage e dell’impatto sulla competitività dell’aviazione UE, che sono attualmente allo studio presso la Commissione europea. Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – lettera h Testo della Commissione (h) “nuovo entrante”, l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto PE407.778v02-00 IT Emendamento (h) "nuovo entrante", l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto 174/234 RR\747827IT.doc un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a seguito della trasmissione alla Commissione dell’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1; un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a motivo di modifiche alle caratteristiche o al funzionamento dell'impianto, oppure di un ampliamento dell’impianto esistente o di modifiche fisiche dello stesso, aventi per effetto un notevole incremento di capacità dell'impianto stesso, a seguito della trasmissione alla Commissione dell’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1; Motivazione Come per il principio di non discriminazione, per garantire condizioni di concorrenza uniformi, tutti i produttori devono poter ricevere un quantitativo comparabile di quote gratuite basato su target di efficienza (ad es. un parametro di riferimento) quando aprono nuovi impianti o incrementano la capacità di quelli esistenti. La proposta della Commissione limita invece l’assegnazione gratuita al primo caso. Il presente emendamento propugna la chiusura di impianti obsoleti e inefficienti e il trasferimento della produzione a strutture moderne centralizzate in grado di sfruttare le economie di scala per ammortizzare i forti investimenti necessari. Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – lettera t Testo della Commissione Emendamento (t) “impianto di combustione”, l’unità tecnica permanente in cui sono ossidati combustibili che producono energia termica, energia meccanica o entrambe e sono svolte altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico; (t) “impianto di combustione”, l’unità tecnica permanente in cui sono ossidati combustibili che producono energia termica, energia meccanica o entrambe e sono svolte altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico. Le operazioni di riciclo quali definite dall’allegato II B della direttiva 91/156/CEE non rientrano tuttavia nella definizione di “impianto di combustione"; Motivazione Una delle finalità del pacchetto legislativo UE sul clima è di favorire il riciclaggio. Ha RR\747827IT.doc 175/234 PE407.778v02-00 IT dunque poco senso includere le operazioni di riciclo in un sistema che finisce per penalizzarle. Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – lettera u bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (u bis) “riduzione temporanea delle emissioni certificate” o “tCER”, unità rilasciata a seguito delle attività nel quadro di un progetto di forestazione o riforestazione e che scadono nel periodo di impegno successivo a quello durante il quale è stata emessa, in applicazione dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni afferenti alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CNUCC) e allo stesso protocollo di Kyoto; Motivazione Il rischio di non permanenza nelle foreste è trattato nella procedura CDM mediante la creazione di crediti temporanei. Le relative modalità sono state fissate nel 2003 in occasione della conferenza delle parti di Milano (Decisione 19/CP.9). Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – lettera u ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento (u ter) “settori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, i settori determinati secondo i criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 9; PE407.778v02-00 IT 176/234 RR\747827IT.doc Motivazione Chiarimento sui settori esposti facendo riferimento ai criteri dell’articolo 10 bis e all’Allegato I bis (nuovo). Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 9 bis – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 2. Per gli impianti che sono inseriti nel sistema comunitario di scambio solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti possano presentare all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni verificate in maniera indipendente affinché queste possano essere considerate per determinare il quantitativo di quote da rilasciare. 2. Per gli impianti che sono inseriti nel sistema comunitario di scambio solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificate e verificate in maniera indipendente affinché queste possano essere considerate per determinare il quantitativo di quote da rilasciare. Motivazione Se si intende tener conto dei suddetti dati per determinare il quantitativo di quote da rilasciare, occorre prevederne l'obbligatorietà. Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea Testo della Commissione Emendamento 3. Almeno il 20 % degli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzato al fine di: 3. Almeno il 50 % degli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzato al fine di: RR\747827IT.doc 177/234 PE407.778v02-00 IT Motivazione La vendita all’asta delle quote deve portare a un trasferimento di risorse finanziarie dalle industrie inquinanti ad attività che sviluppano energie rinnovabili e che favoriscono lo stoccaggio o evitano il rilascio di carbonio. Il processo di certificazione che rispetta i sei criteri di Helsinki per lo sviluppo sostenibile, in particolare il sesto criterio che tratta dei benefici socioeconomici, deve rappresentare la condizione principale per proseguire lo sfruttamento delle foreste tropicali. Nell'Unione europea il settore della silvicoltura e del legno compensa fra il 10 e il 20% delle emissioni di gas a effetto serra. Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo volte all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche; (a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo dei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva ai fini dell’abbattimento delle emissioni e dell’adattamento, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; Motivazione Poiché uno dei presupposti del sistema comunitario è che gli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione possano dare un notevole contributo agli obiettivi UE di abbattimento delle emissioni, gli introiti derivanti dalla vendita delle quote vanno destinati a tali obiettivi. Le Piattaforme tecnologiche europee sono un valido strumento, che merita di essere rafforzato. Emendamento 19 PE407.778v02-00 IT 178/234 RR\747827IT.doc Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c Testo della Commissione Emendamento (c) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, in particolare quelli emessi dalle centrali elettriche a carbone; (c) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico dei gas a effetto serra; Motivazione Poiché uno dei presupposti del sistema comunitario è che gli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione possano dare un notevole contributo agli obiettivi UE di abbattimento delle emissioni, gli introiti derivanti dalla vendita delle quote vanno destinati a tali obiettivi. Le Piattaforme tecnologiche europee sono un valido strumento, che merita di essere rafforzato. Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d Testo della Commissione Emendamento (d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione, soprattutto nei paesi meno sviluppati; (d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione, soprattutto nei paesi meno sviluppati, in particolare favorendo lo sviluppo della certificazione e altre misure degli Stati membri o delle loro regioni finalizzate a migliorare il contributo delle foreste e degli usi del legno alla lotta contro il riscaldamento del pianeta e i cambiamenti climatici, preservando le altre funzioni della foresta; Motivazione La vendita all’asta delle quote deve portare a un trasferimento di risorse finanziarie dalle industrie inquinanti ad attività che sviluppano energie rinnovabili e che favoriscono lo stoccaggio o evitano il rilascio di carbonio. Il processo di certificazione che rispetta i sei criteri di Helsinki per lo sviluppo sostenibile, in particolare il sesto criterio che tratta dei benefici socioeconomici, deve rappresentare la RR\747827IT.doc 179/234 PE407.778v02-00 IT condizione principale per proseguire lo sfruttamento delle foreste tropicali. Nell'Unione europea il settore della silvicoltura e del legno compensa fra il 10 e il 20% delle emissioni di gas a effetto serra. Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (g bis) finanziare la ricerca e lo sviluppo in materia di efficienza energetica e tecnologie ecologiche nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; Motivazione In linea di massima, gli introiti connessi alle aste andrebbero utilizzati per creare i futuri settori a bassa emissione di carbonio, reinvestendo i fondi nei settori interessati. Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Almeno il 50 % degli introiti provenienti dalla vendita all’asta delle quote, di cui al paragrafo 2, è utilizzato per finanziare riduzioni dei gas ad effetto serra, la prevenzione della deforestazione e del degrado e gli adattamenti ai cambiamenti climatici. Motivazione I proventi della vendita all’asta delle quote devono essere utilizzati per la lotta contro i cambiamenti climatici, in termini sia di mitigazione che di adattamento, nonché per erogare PE407.778v02-00 IT 180/234 RR\747827IT.doc sovvenzioni finalizzate a finanziare gli investimenti necessari, specie presso le famiglie a basso reddito. Almeno la metà degli introiti deve essere riservata per finanziare interventi di mitigazione, adattamento e prevenzione della deforestazione e del degrado nei paesi in via di sviluppo. Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE essi comunicano informazioni sull’utilizzo degli introiti destinati a ciascuna delle finalità descritte. 4. Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE essi comunicano informazioni sull’utilizzo degli introiti destinati a ciascuna delle finalità descritte, con particolare riferimento alle questioni relative al mercato interno, agli aiuti di Stato e alla concorrenza. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo sull'utilizzo degli introiti, con particolare riferimento agli effetti sul mercato interno, gli aiuti di Stato e la concorrenza. Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 5 Testo della Commissione Emendamento 5. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Le aste sono concepite per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno 5. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica di valutazione sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote, compresa, se del caso, una proposta di direttiva. La proposta è volta a garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Le aste sono concepite RR\747827IT.doc 181/234 PE407.778v02-00 IT accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento. Tale misura, atta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3]. per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento o gli obiettivi legati al cambiamento climatico che ne giustificano l'adozione. La proposta deve essere, pertanto, sufficientemente dettagliata, tra l'altro per quanto riguarda i tempi e la frequenza delle aste negli Stati membri, e adeguatamente strutturata nonché affrontare le probabili ripercussioni delle aste, in particolare per quanto riguarda: – manovre speculative, – effetti transfrontalieri della concorrenza, – effetti transettoriali, – competitività delle imprese e delle industrie europee, in particolare delle piccole e medie imprese, – spinte inflazionistiche e – effetti socioeconomici. Il funzionamento pratico di un'asta è una componente essenziale della proposta rivista concernente il sistema ETS dell'UE ed è quindi soggetta alla procedura di codecisione. Motivazione La Commissione propone di trattare in comitatologia un elemento fondamentale del sistema ETS riveduto. Sarebbe stato preferibile che la Commissione avesse presentato una proposta da sottoporre a codecisione, ma in mancanza di ciò, occorre stabilire dei criteri che la Commissione deve rispettare nella sua decisione sui metodi di messa all'asta. Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 1 PE407.778v02-00 IT 182/234 RR\747827IT.doc Testo della Commissione Emendamento 1. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2011, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8. 1. Entro il 30 giugno 2011, sono adottate modalità comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8. Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Emendamento soppresso Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 3 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 3. Le misure citate al primo comma garantiscono, nella misura del possibile, che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di 3. Le misure citate al primo comma garantiscono, fra l’altro alla luce delle emissioni di processo, che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, utilizzando parametri settoriali e tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa, la cogenerazione e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra in ciascun settore, e in modo da non incentivare l’incremento delle RR\747827IT.doc 183/234 PE407.778v02-00 IT elettricità. emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità, fatta eccezione per quella prodotta con gas di scarico da processi industriali e destinata all’autoconsumo del gestore dell’impianto, nel qual caso l’assegnazione a favore di tale gestore viene effettuata secondo i parametri settoriali concordati per questi processi di produzione. La Commissione garantisce che nessun costo superfluo sia trasferito al consumatore finale. Motivazione Il sistema delle aste comporta notevoli rischi di danno economico alle industrie manifatturiere senza apportare benefici ambientali, visto che questi ultimi dipendono esclusivamente dal rispetto degli obiettivi di riduzione. Essa va pertanto introdotto solo previa armonizzazione globale mediante un accordo internazionale oppure se accompagnato da un idoneo meccanismo di adeguamento all’importazione (border adjustment mechanism). Definendo un benchmark corrispondente alla migliore tecnica disponibile si ottiene lo stesso incentivo economico a ridurre le emissioni grazie all’abbandono dei processi di produzione inefficienti e all'adozione degli standard tecnici più elevati. L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. L’elettricità prodotta in queste particolari condizioni deve essere esclusa dalle aste ed essere soggetta alla stessa metodologia di assegnazione adottata per gli impianti che generano tali gas. Ciò corrisponde sostanzialmente al contenuto del punto 92 della Comunicazione della Commissione COM(2008)830. Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 1 Testo della Commissione 4. Al momento della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le PE407.778v02-00 IT Emendamento 4. Al momento della conclusione di un accordo internazionale e/o di accordi internazionali settoriali sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla 184/234 RR\747827IT.doc misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale. Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale. Il mandato conferito alla Commissione per negoziare accordi internazionali è basato su dettagliate valutazioni delle potenziali conseguenze per le imprese con sede nell'Unione europea ed è conforme ai criteri enunciati nell'Allegato I bis. Motivazione La Commissione deve concentrarsi sul raggiungimento di accordi internazionali settoriali precisi in termini quantitativi e verificabili. È l’unico modo per evitare la rilocalizzazione delle emissioni e la concorrenza sleale a danno delle industrie UE. Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 3 – comma 6 Testo della Commissione Emendamento Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica. Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica, fatta eccezione per quella prodotta con gas di scarico da processi industriali e destinata all’autoconsumo del gestore dell’impianto, nel qual caso l’assegnazione a favore di tale gestore viene effettuata secondo i parametri settoriali concordati per i relativi processi di produzione. Motivazione L’impiego dei gas di scarico emessi dai processi industriali per la generazione di elettricità contribuisce alla conservazione delle risorse e alla riduzione delle emissioni di CO2. L’elettricità prodotta in queste particolari condizioni deve essere esclusa dalle aste ed essere soggetta alla stessa metodologia di assegnazione adottata per gli impianti che generano tali gas. Ciò corrisponde sostanzialmente al contenuto del punto 92 della Comunicazione della RR\747827IT.doc 185/234 PE407.778v02-00 IT Commissione COM(2008)830. Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 3 – comma 6 Testo della Commissione Emendamento Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica. Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica, fatta eccezione per quella prodotta dai gas di scarico provenienti dai processi di produzione industriali. Qualora un gas di scarico proveniente da un processo produttivo sia utilizzato come combustibile, le quote sono assegnate al gestore dell'impianto che emette il gas di scarico, sulla base degli stessi principi di assegnazione applicati a tale impianto. Motivazione L’emendamento è conseguente al precedente emendamento all’articolo 10 bis, paragrafo 1. Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 7 Testo della Commissione Emendamento 7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo [nonché del paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80 % del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale fino a scomparire nel 2020. 7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo [nonché del paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] corrisponde al quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1, tenendo conto, se del caso, dell'esito dei negoziati internazionali, e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale fino a PE407.778v02-00 IT 186/234 RR\747827IT.doc scomparire nel 2020. Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 8 Testo della Commissione Emendamento 8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6. 8. Per quanto riguarda l'articolo 10 ter, nel 2013 e in ogni anno successivo, le quote assegnate a titolo gratuito agli impianti che operano in settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni sono pari al 100% del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6. Motivazione L’efficacia di un sistema di scambi per la riduzione delle emissioni dipende unicamente dal numero di quote presenti nel sistema. Le modalità con cui tali quote finiscono per essere assegnate – mediante aste o con riferimento a parametri – non incidono sul volume totale delle quote e dunque neanche sugli effetti ambientali perseguiti dal sistema. In termini di riduzione delle emissioni, l’assegnazione gratuita è pertanto di pari efficacia rispetto alle aste e comporta costi inferiori per l’economia. Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 9 Testo della Commissione Emendamento 9. Entro il 30 giugno 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione determina i settori di cui al paragrafo 8. 9. Entro il 30 gennaio 2010, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione determina i settori di cui al paragrafo 8. Motivazione Si dovrebbe decidere quanto prima quali siano i settori vulnerabili alla rilocalizzazione delle RR\747827IT.doc 187/234 PE407.778v02-00 IT emissioni di carbonio e le azioni opportune. Una riassegnazione dei settori interessati ogni tre anni comporterà un'inutile incertezza che va a scapito degli investimenti. Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento La Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una proposta relativa ai settori di cui al paragrafo 8. Sono consultate tutte le parti sociali interessate. Motivazione L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione. I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale. Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza. Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 9 Testo della Commissione Tale misura, atta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3]. PE407.778v02-00 IT Emendamento soppresso 188/234 RR\747827IT.doc Motivazione L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione. I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale. Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza. Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva /87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Ogni anno, sulla base dei nuovi dati di mercato, i settori non inclusi nell'allegato I possono chiedere alla Commissione di riesaminare la loro esposizione alla rilocalizzazione del carbonio. Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – alinea Testo della Commissione Emendamento Nel determinare i settori di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della misura in cui il settore o il sotto-settore interessato è in grado di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario e a tal Nel determinare i settori di cui al paragrafo 8, la Commissione tiene conto della misura in cui il settore o il sottosettore interessato è in grado di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti una perdita di quote di mercato, di redditività o di opportunità d'investimento a vantaggio dello stesso settore o sotto-settore di paesi terzi che non impongono vincoli RR\747827IT.doc 189/234 PE407.778v02-00 IT comparabili sulle emissioni. La Commissione tiene conto, fra l'altro, dei seguenti criteri: fine considera i seguenti elementi: Motivazione Per garantire la certezza giuridica ed economica, il periodo di tempo previsto dovrebbe essere esteso a cinque anni e la data della prima valutazione anticipata al 30 giugno 2009. È molto difficile prevedere l'impatto che il sistema ETS rivisto avrà sui settori produttivi dell'UE da esso contemplati. Qualora dalle informazioni del mercato emerga che un settore fino a quel momento ritenuto soggetto alla rilocalizzazione delle emissioni non presenta tale rischio, è opportuno poter intervenire senza dover aspettare il successivo esame dopo cinque anni. L'emendamento garantisce che si tenga conto della futura struttura del mercato, dell'intensità di carbonio e dei costi di trasporto dei prodotti (un fattore chiave per l'intera questione della rilocalizzazione). Emendamento 38 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) la misura in cui la messa all’asta delle quote potrebbe far aumentare sensibilmente i costi di produzione; (a) la misura in cui la messa all'asta delle quote potrebbe far aumentare sensibilmente i costi di produzione nelle industrie con elevate emissioni di CO2 per unità di vendita; Motivazione Per garantire la certezza giuridica ed economica, il periodo di tempo previsto dovrebbe essere esteso a cinque anni e la data della prima valutazione anticipata al 30 giugno 2009. È molto difficile prevedere l'impatto che il sistema ETS rivisto avrà sui settori produttivi dell'UE da esso contemplati. Qualora dalle informazioni del mercato emerga che un settore fino a quel momento ritenuto soggetto alla rilocalizzazione delle emissioni non presenta tale rischio, è opportuno poter intervenire senza dover aspettare il successivo esame dopo cinque anni. L'emendamento garantisce che si tenga conto della futura struttura del mercato, dell'intensità di carbonio e dei costi di trasporto dei prodotti (un fattore chiave per l'intera questione della rilocalizzazione). Emendamento 39 PE407.778v02-00 IT 190/234 RR\747827IT.doc Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera b Testo della Commissione Emendamento (b) la misura in cui i singoli impianti del settore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione, ad esempio applicando le tecniche più efficienti; (b) la misura in cui i singoli impianti del settore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione, ad esempio applicando le tecniche più efficienti, a un costo d’investimento che non comporti significative perdite di competitività e/o quote di mercato a vantaggio di impianti situati in paesi terzi non soggetti a vincoli equivalenti sulle emissioni di CO2. Motivazione L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione. I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale. Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza. Emendamento 40 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera c Testo della Commissione Emendamento (c) la struttura del mercato, il mercato rilevante in termini geografici e di prodotti, l’esposizione dei settori alla concorrenza internazionale; (c) la struttura del mercato, sia quella attuale che quella stimata per il futuro, il mercato rilevante in termini geografici e di prodotti, la rilevanza occupazionale ed economica, l’esposizione dei settori alla concorrenza internazionale e ai prezzi globali e i costi di trasporto, compresi i costi diretti ed indiretti del CO2; RR\747827IT.doc 191/234 PE407.778v02-00 IT Motivazione L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione. I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale. Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza. Emendamento 41 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 3 – lettera d Testo della Commissione Emendamento (d) gli effetti delle politiche già in atto in materia di cambiamenti climatici e di energia o che si prevede saranno messe in atto al di fuori dell’UE nei settori interessati. (d) gli effetti delle politiche già in atto in materia di cambiamenti climatici e di energia o che si prevede saranno messe in atto al di fuori dell’UE nei settori interessati e il loro impatto sulla competitività dei settori interessati dal sistema ETS dell'UE. Motivazione L’elenco delle industrie esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va riveduto nel 2016 e i risultati vanno applicati, se necessario, nel 2020. Così facendo si assicura la massima certezza programmatica e si evita la rilocalizzazione. I soggetti interessati devono partecipare al processo decisionale. Occorre evitare la disaggregazione dei settori, per evitare problemi amministrativi in sede di implementazione. Nel determinare i settori ammissibili la questione dell’efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante; lo è invece il quadro regolamentare che disciplina la loro attività, che a sua volta influisce sull’efficienza. PE407.778v02-00 IT 192/234 RR\747827IT.doc Emendamento 42 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis - paragrafo 9 - comma 3 – lettera d bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (d bis) gli impatti diretti e indiretti del previsto aumento dei prezzi dell'energia e di talune materie prime risultante dalla politica climatica; Emendamento 43 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis - paragrafo 9 - comma 3 – lettera d ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento (d ter) gli effetti sociali collaterali del trasferimento dei costi al consumatore finale. Emendamento 44 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 9 – comma 4 Testo della Commissione Emendamento Al fine di valutare se l’incremento dei costi derivante dall’applicazione del sistema comunitario possa essere trasferito, è possibile utilizzare anche stime delle mancate vendite conseguenti all’aumento del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla redditività degli impianti interessati. Al fine di valutare se l’incremento dei costi derivante dall’applicazione del sistema comunitario possa essere trasferito, è possibile utilizzare anche stime delle mancate vendite conseguenti al prezzo del carbonio o dell’impatto sulla redditività dei settori interessati. RR\747827IT.doc 193/234 PE407.778v02-00 IT Motivazione Per garantire la certezza giuridica ed economica, il periodo di tempo previsto dovrebbe essere esteso a cinque anni e la data della prima valutazione anticipata al 30 giugno 2009. È molto difficile prevedere l'impatto che il sistema ETS rivisto avrà sui settori produttivi dell'UE da esso contemplati. Qualora dalle informazioni del mercato emerga che un settore fino a quel momento ritenuto soggetto alla rilocalizzazione delle emissioni non presenta tale rischio, è opportuno poter intervenire senza dover aspettare il successivo esame dopo cinque anni. L'emendamento garantisce che si tenga conto della futura struttura del mercato, dell'intensità di carbonio e dei costi di trasporto dei prodotti (un fattore chiave per l'intera questione della rilocalizzazione). Emendamento 45 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter – paragrafo 1 – alinea Testo della Commissione Emendamento Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere: Entro gennaio 2010, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali e della misura in cui il risultato è conforme ai criteri di cui all’Allegato I bis, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per i settori e sottosettori che devono essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tali settori e sotto-settori sono individuati d'intesa con le parti sociali, i soggetti interessati, il Parlamento europeo e il Consiglio, tenendo conto della eventuale impossibilità di concludere un accordo internazionale con riduzioni obbligatorie di emissioni di carbonio. Motivazione Le date vanno anticipate per garantire certezza previsionale alle industrie esposte al carbon leakage. Se ci sarà un accordo internazionale, i suoi obiettivi devono essere quantificati e verificabili e portare a riduzioni delle emissioni equivalenti a quelle proposte dalla Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere consultati ed esprimere il loro parere conforme sulla proposta della Commissione. L’individuazione dei settori e sotto-settori esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio va effettuata d’intesa con le parti PE407.778v02-00 IT 194/234 RR\747827IT.doc interessate. Emendamento 46 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione. Quando si esaminano le misure più opportune da adottare e si determinano i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafi 8 e 9, sono determinanti gli accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione. Emendamento 47 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2 Testo della Commissione Gli impianti che cessano l'attività non ricevono altre quote a titolo gratuito. RR\747827IT.doc Emendamento Gli impianti che cessano l’attività non ricevono altre quote a titolo gratuito e restituiscono eventuali quote rimanenti, o un importo equivalente, alle autorità competenti. La Commissione monitora l'attuazione a livello nazionale e garantisce che siano applicate correttamente le norme in materia di aiuti di Stato e concorrenza, in particolare per impedire abusi di posizione dominante. A tal fine, la Commissione pubblica, ogni tre mesi, il prezzo al consumatore finale di prodotti energetici, disaggregati per impresa, settore e Stato membro. La 195/234 PE407.778v02-00 IT componente del sistema ETS dell'UE nel prezzo al consumatore finale è individuata e indicata separatamente nella pubblicazione dei prezzi da parte della Commissione. Emendamento 48 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 bis – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. Fino all'entrata in vigore di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici e prima dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. Emendamento 1. Fino all’entrata in vigore di un futuro accordo internazionale o di un eventuale accordo settoriale internazionale sui cambiamenti climatici e prima dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. I crediti CDM e JT derivanti da progetti in settori esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono esclusi tuttavia dall'applicazione del suddetto articolo. Emendamento 49 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 bis – paragrafo 7 Testo della Commissione Emendamento 7. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito del sistema comunitario sono accettate solo le CER derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo. 7. Una volta concluso un accordo internazionale o un accordo settoriale internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito del sistema ETS dell'UE sono accettate solo le CER derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo. PE407.778v02-00 IT 196/234 RR\747827IT.doc Emendamento 50 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 ter – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento La Comunità e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione a norma dell’articolo 25. La Comunità e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione a norma dell’articolo 25. I crediti CDM e JT derivanti da progetti in settori esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono esclusi dall'applicazione del presente paragrafo. Emendamento 51 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2003/87/CE Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 1. La Commissione adotta un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, per le attività che figurano nell’allegato I, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell’allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato. 1. La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2011, un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, per le attività che figurano nell’allegato I, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell’allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato. RR\747827IT.doc 197/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 52 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2003/87/CE Articolo 14 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Il regolamento può tener conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte a concorrenza internazionale e di fare in modo che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente. 2. Il regolamento tiene conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e impone altresì ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte a concorrenza internazionale e di fare in modo che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente. Il regolamento impone altresì tale obbligo alle istituzioni finanziarie interessate dallo scambio di emissioni. Tali obblighi possono comprendere la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono nel sistema comunitario e connesse alla produzione dei beni summenzionati. Tali obblighi comprendono la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono nel sistema comunitario e connesse alla produzione dei beni summenzionati. Emendamento 53 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2003/87/CE Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. Dopo l'approvazione della presente direttiva la Commissione elabora con periodicità biennale una relazione che valuti in che modo l’attuazione degli impegni degli Stati membri qi sensi della presente direttiva abbia influenzato la concorrenza a livello nazionale, comunitario e internazionale. PE407.778v02-00 IT 198/234 RR\747827IT.doc Emendamento 54 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 Direttiva 2003/87/CE Articolo 15 – lettera b – comma 1 Testo della Commissione Emendamento La Commissione adotta un regolamento per la verifica delle comunicazioni delle emissioni e per l'accreditamento dei verificatori, nel quale specifica le condizioni per l'accreditamento, il riconoscimento reciproco e la revoca dell'accreditamento dei verificatori, e per l'eventuale supervisione e valutazione inter pares. La Commissione, entro il 30 giugno 2010, adotta un regolamento per la verifica delle comunicazioni delle emissioni e per l’accreditamento dei verificatori, nel quale specifica le condizioni per l’accreditamento, il riconoscimento reciproco e la revoca dell’accreditamento dei verificatori, e per l’eventuale supervisione e valutazione inter pares. Emendamento 55 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 Direttiva 2003/87/CE Articolo 24 bis – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Oltre all’inclusione di attività e gas prevista dall’articolo 24, la Commissione può adottare misure di applicazione per il rilascio di quote riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni al di fuori del sistema comunitario. 1. Oltre all’inclusione di attività e gas prevista dall’articolo 24, la Commissione può adottare misure di applicazione per il rilascio di quote riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni al di fuori del sistema comunitario. La Commissione esclude i crediti CDM e JT derivanti da progetti in settori esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Emendamento 56 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 27 – paragrafo 1 – alinea RR\747827IT.doc 199/234 PE407.778v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento 1. Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 25 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 10.000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: 1. Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 50 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biossido di carbonio che vengono inevitabilmente prodotte a partire da materie prime e le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: Motivazione Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate. Emendamento 57 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b Testo della Commissione Emendamento (b) confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 10 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; (b) confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biossido di carbonio che vengono inevitabilmente prodotte a partire da materie prime e le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; Motivazione Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti PE407.778v02-00 IT 200/234 RR\747827IT.doc dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate. Emendamento 58 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/EC Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c Testo della Commissione Emendamento (c) confermino che, qualora un impianto emetta 10.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; (c) confermino che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biossido di carbonio inevitabilmente prodotte a partire da materie prime e le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; Motivazione Per ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, evitare inutili costi amministrativi e intralci burocratici e migliorare l'efficienza del sistema, i piccoli impianti dovrebbero avere la possibilità di dissociarsi dal sistema se sono predisposte misure equivalenti. Un terzo degli impianti totali coperti dal sistema sono piccoli impianti che assieme rappresentano solo il 2% delle emissioni complessive dichiarate. Emendamento 59 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 – titolo Testo della Commissione Adeguamenti applicabili in caso di conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici RR\747827IT.doc Emendamento Adeguamenti applicabili in caso di conclusione di un futuro accordo internazionale e/o di accordi settoriali internazionali sui cambiamenti climatici 201/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 60 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Alla conclusione, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra che risultino superiori ai livelli minimi di riduzione approvati dal Consiglio europeo, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 1. Alla conclusione, da parte della Comunità, di un accordo internazionale e/o di accordi settoriali internazionali sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra che risultino superiori ai livelli minimi di riduzione approvati dal Consiglio europeo, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Emendamento 61 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. A decorrere dall’anno successivo alla conclusione dell’accordo internazionale di cui al paragrafo 1, il fattore lineare aumenterà in modo tale che il quantitativo comunitario di quote per il 2020 sia inferiore a quello istituito a norma dell’articolo 9 di una quantità di quote equivalente alla riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità al di sopra del livello del 20 % che la Comunità si è impegnata a conseguire nell’ambito dell’accordo internazionale moltiplicata per la percentuale delle riduzioni delle emissioni complessive di gas a effetto serra del 2020 che il sistema comunitario contribuisce ad ottenere a norma degli articoli 9 e 9 bis. 2. A decorrere dall’anno successivo alla conclusione dell’accordo internazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una proposta legislativa che giustifichi una ulteriore riduzione del quantitativo comunitario di quote per il 2020, basata sul meccanismo del fattore lineare e tenendo conto della riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità al di sopra del livello del 20 % che la Comunità si è impegnata a conseguire nell’ambito dell’accordo internazionale. PE407.778v02-00 IT 202/234 RR\747827IT.doc Motivazione Le reazioni alla conclusione dei negoziati su un accordo internazionale non dovranno essere frutto di automatismi, ma formare oggetto di analisi e decisioni politiche. Emendamento 62 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/87/CE Articolo 28 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o altri crediti di emissione approvati a norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno concluso l’accordo internazionale per un importo massimo corrispondente alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. 3. I gestori possono utilizzare CER, ERU o altri crediti di emissione, esclusi i crediti CDM e JT derivanti da settori esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, approvati a norma del paragrafo 4 e ottenuti in paesi terzi cha hanno concluso l’accordo internazionale per un importo massimo corrispondente alla metà delle riduzioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. Emendamento 63 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 1 bis Relazione della Commissione La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'istituzione e il funzionamento del sistema ETS dell'UE riveduto. La prima relazione è presentata entro il …*. * Un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva. RR\747827IT.doc 203/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 64 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Allegato I bis Requisiti minimi per gli accordi internazionali Un accordo internazionale inteso a includere le industrie ad alta intensità energetica esposte al rischio rilevante di rilocalizzazione del carbonio o un accordo internazionale settoriale relativo a tali industrie, per garantire condizioni di concorrenza eque fra di esse, deve attenersi almeno ai criteri seguenti: (i) la partecipazione dei paesi deve rappresentare una massa critica di almeno l'85 % della produzione; (ii) i paesi partecipanti devono avere obiettivi equivalenti in materia di emissioni di CO2, (iii) tutti i paesi partecipanti o i paesi con obiettivi di emissioni di CO2 non equivalenti devono imporre sistemi analoghi di riduzione delle emissioni con effetto equivalente in settori coperti dal sistema ETS dell'UE , (iv) i materiali concorrenti devono essere soggetti a restrizioni equivalenti tenendo conto dei cicli di vita; (v) deve essere istituito un efficace sistema internazionale di monitoraggio e verifica. Motivazione In linea con l’emendamento all’articolo 10 ter. PE407.778v02-00 IT 204/234 RR\747827IT.doc PROCEDURA Titolo Scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra Riferimenti COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD) Commissione competente per il merito ENVI Parere espresso da Annuncio in Aula ECON 19.2.2008 Relatore per parere Nomina Elisa Ferreira 11.3.2008 Esame in commissione 2.6.2008 Approvazione 9.9.2008 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg Supplenti presenti al momento della votazione finale Harald Ettl, Piia-Noora Kauppi, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas RR\747827IT.doc 16.7.2008 39 1 0 205/234 PE407.778v02-00 IT 22.7.2008 PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) Relatore per parere: Kyriacos Triantaphyllides BREVE MOTIVAZIONE Il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (sistema ETS comunitario) è operativo dal 1° gennaio 2005 e rappresenta uno dei più importanti strumenti della politica climatica dell'UE, grazie alla possibilità che offre di abbattere le emissioni assolute di gas serra all'insegna dell'efficienza economica. La direttiva di modifica è stata redatta dalla Commissione su richiesta del Consiglio europeo, al fine di migliorare la certezza e la prevedibilità del sistema di scambio delle quote di emissione. La direttiva è volta in particolare a codificare l'interpretazione di "impianto di combustione" per porre fine all'applicazione incoerente della direttiva, il cui ambito deve essere esteso ai nuovi settori e gas per il periodo successivo al 2013. Lo scambio di quote di gas serra riguarda principalmente i governi nazionali e i raggruppamenti regionali di paesi. A prima vista non coinvolge direttamente le autorità regionali subnazionali. Si tratta tuttavia di una visione piuttosto limitata, poiché gli impianti di combustione immessi sul mercato sono necessariamente situati in una regione di uno Stato membro, ma la loro efficienza in termini di sforzi di adattamento all'evoluzione delle fonti energetiche e la loro dipendenza da o il continuo scambio nel mercato dei gas serra avrà un impatto diretto sull'ambiente locale, il suo sviluppo economico e i relativi livelli di coesione sociale e occupazione. La proposta della Commissione è molto tecnica e precisa, ed è parte integrante degli accordi internazionali. Come ha più volte osservato il commissario Hübner, nell'ambito delle nuove norme e del periodo di programmazione 2007-2013, la politica europea di sviluppo regionale svolge un PE407.778v02-00 IT 206/234 RR\747827IT.doc ruolo importante nel finanziare e favorire un'energia sostenibile, competitiva e sicura. Nel quadro della politica di coesione si è pensato di incrementare, per il periodo 2007-2013, il già significativo contributo volto ad affrontare la sfida di garantire fonti energetiche più sicure e sostenibili. In termini finanziari concreti, "15,2 miliardi del finanziamento della politica di coesione sono stati stanziati, nell'arco del periodo, a favore di investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica". Alla luce di questi ingenti finanziamenti, e per consentire alle regioni interessate di monitorare il rapporto tra gli investimenti effettuati nell'ambito dei fondi strutturali comunitari e le prestazioni degli impianti di combustione situati nei loro territori che beneficiano di tali investimenti, il relatore propone che le autorità regionali e le amministrazioni locali responsabili dei fondi di sviluppo regionale siano informate su: le operazioni di scambio effettuate dagli impianti nei rispettivi territori, per consentire loro di valutare l'impatto della spesa del fondo regionale volta ad aiutare i gestori degli impianti a convertire la tecnologia utilizzata in fonti pulite e/o rinnovabili. Il Parlamento ha osservato di recente1 che molte delle regioni dell'Unione, e in particolare quelle la cui principale fonte di reddito deriva dal turismo, dipendono fortemente dalla disponibilità di un trasporto aereo a prezzo ridotto per continuare a garantire il successo di questo vitale settore. Pertanto, paesi come Cipro, Grecia, Malta e le regioni ultraperiferiche dell'Unione nutrono un interesse nel garantire un giusto equilibrio tra la necessità di assicurare l'adozione di misure efficaci per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e un trasporto aereo sostenibile e a prezzi contenuti. La recente esperienza del primo periodo di scambio ha dimostrato che il prezzo delle autorizzazioni ad emettere gas serra può variare enormemente, generando incertezza per quanti prendono in considerazione un investimento in progetti di risparmio energetico o di energie rinnovabili, riducendo di conseguenza l'attrattiva di tali investimenti. Il nuovo sistema dovrebbe includere misure volte a scoraggiare la speculazione, che, come sta avvenendo in altri mercati, dai prodotti alimentari al petrolio, può avere conseguenze molto dannose. EMENDAMENTI La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 1 Cfr. la relazione Sudre sulla strategia per le regioni ultraperiferiche. RR\747827IT.doc 207/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13 Testo della Commissione Emendamento (13) L’impegno supplementare richiesto all’economia europea impone anche che il sistema riveduto di scambio delle quote funzioni con la massima efficienza economica possibile e secondo condizioni di assegnazione totalmente armonizzate all’interno della Comunità. A tal fine, la messa all’asta delle quote dovrebbe essere il principio cardine dell’assegnazione, perché è il metodo più semplice ed è in generale considerato anche quello più efficiente sotto il profilo economico. Le aste dovrebbero anche eliminare gli utili a cascata e mettere i nuovi entranti e le economie con una crescita superiore alla media sullo stesso piano degli impianti esistenti. (13) L’impegno supplementare richiesto all’economia europea impone anche che il sistema riveduto di scambio delle quote funzioni con la massima efficienza economica possibile e secondo condizioni di assegnazione totalmente armonizzate all’interno della Comunità. L'assegnazione gratuita basata su parametri di riferimento e sull'effettiva produzione rappresenta il metodo più efficiente sotto il profilo economico, ed è in grado di fornire gli incentivi per l'introduzione di tecnologie a basse emissioni di carbonio e la realizzazione dell'obiettivo di riduzione. Le aste dovrebbero anche eliminare gli utili a cascata e mettere i nuovi entranti e le economie con una crescita superiore alla media sullo stesso piano degli impianti esistenti. Motivazione La vendita all'asta non rappresenta l'opzione migliore per la messa a punto di un sistema di scambio delle emissioni efficace ed economicamente conveniente, che contribuisca veramente al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni a costo minimo. L’assegnazione sulla base di parametri di riferimento e dell'effettiva produzione costituisce il sistema migliore per garantire un'efficacia ecologica a costo minimo, come dimostrato dall'attuale studio ECOFYS per conto dell'IFIEC (Federazione internazionale dei consumatori industriali di energia). Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 Testo della Commissione (14) Tutti gli Stati membri dovranno effettuare ingenti investimenti per ridurre PE407.778v02-00 IT Emendamento soppresso 208/234 RR\747827IT.doc l’intensità di carbonio delle rispettive economie entro il 2020 e gli Stati membri nei quali il reddito pro capite è ancora sensibilmente inferiore alla media comunitaria e le cui economie stanno recuperando terreno rispetto a quelle degli Stati membri più ricchi dovranno compiere un notevole sforzo per migliorare l’efficienza energetica. Considerati gli obiettivi dell’eliminazione delle distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità e della necessità di garantire la massima efficienza economica nel processo volto a trasformare l’economia dell’UE in un’economia a basse emissioni di carbonio, non è opportuno trattare diversamente nei differenti Stati membri i settori economici che ricadono nel sistema comunitario. È pertanto necessario sviluppare altri meccanismi per sostenere l’impegno degli Stati membri con un reddito pro capite relativamente più basso e maggiori prospettive di crescita. È altresì opportuno che il 90% del quantitativo totale delle quote da mettere all’asta sia distribuito tra gli Stati membri in funzione della rispettiva percentuale delle emissioni prodotte nel 2005 considerate nell’ambito del sistema comunitario. È opportuno che il 10% di tale quantitativo sia distribuito a vantaggio di tali Stati membri all’insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità e che sia utilizzato per l’abbattimento delle emissioni e l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. La distribuzione di tale 10% dovrebbe tener conto dei livelli di reddito pro capite nel 2005 e delle prospettive di crescita degli Stati membri e dovrebbe essere più elevata per gli Stati membri con bassi livelli di reddito pro capite ed elevate prospettive di crescita. È opportuno che gli Stati membri in cui il reddito pro capite medio supera di oltre il 20% la media comunitaria contribuiscano a tale distribuzione, salvo quando i costi diretti stimati dell’intero pacchetto contenuti nel RR\747827IT.doc 209/234 PE407.778v02-00 IT documento SEC(2008)85 superino lo 0,7% del PIL. Motivazione Modifica necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento. Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 Testo della Commissione (15) Visto il notevole impegno connesso alla lotta ai cambiamenti climatici e all’adattamento agli inevitabili effetti che questi comportano, è opportuno che almeno il 20% degli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle quote sia destinato all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull’adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l’impegno assunto dall’UE di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020, al conseguimento dell’obiettivo comunitario di aumentare l’efficienza energetica del 20% entro il 2020, a favore della cattura e dello stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, al contributo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF), a misure finalizzate ad evitare la deforestazione e favorire l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l’incidenza del possibile aumento del prezzo dell’elettricità sui redditi medio-bassi. La percentuale indicata è notevolmente inferiore alle entrate nette che si prevede le autorità pubbliche otterranno dalla vendita all’asta, tenuto conto della PE407.778v02-00 IT Emendamento soppresso 210/234 RR\747827IT.doc potenziale riduzione delle entrate derivante dalle imposte societarie. Gli introiti connessi alla vendita all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati per far fronte alle spese amministrative sostenute per la gestione del sistema comunitario. Occorre prevedere disposizioni al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. La notifica in questione non esonera gli Stati membri dall’obbligo istituito all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE di notificare determinate misure nazionali. La direttiva si applica fatto salvo l’esito di eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che potranno essere avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. Motivazione Modifica necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento. Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 Testo della Commissione Emendamento (16) Ne consegue pertanto che la messa all’asta integrale delle quote dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per il settore dell’elettricità, vista la capacità del comparto di trasferire i maggiori costi del CO2, e occorre vietare l’assegnazione gratuita di quote per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio perché l’incentivo ad utilizzare questa tecnica risiede nel fatto che non è necessario restituire le quote per le emissioni stoccate. Gli impianti di produzione di elettricità possono ricevere quote a titolo gratuito per l’energia termica prodotta mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva (16) Lo scambio delle quote di emissione è uno strumento che dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 a costo minimo. L’assegnazione gratuita basata su parametri di riferimento e sull'effettiva produzione garantisce gli incentivi necessari per migliorare l'efficienza. È quindi possibile limitare i costi del sistema di scambio delle quote di emissione, sia per gli impianti partecipanti sia, indirettamente, per i consumatori, alle risorse finanziarie necessarie per ridurre le emissioni di CO2 conformemente all'obiettivo stabilito. Le emissioni di CO2 ancora autorizzate in base al tetto RR\747827IT.doc 211/234 PE407.778v02-00 IT 2004/8/CE se l’energia termica prodotta da impianti in altri settori beneficiasse di un’assegnazione gratuita e ciò al fine di evitare distorsioni della concorrenza. massimo non comporteranno pertanto alcun costo per la Comunità, ma lo faranno non appena sarà stabilito un futuro obiettivo di riduzione rafforzato. Tale limitazione non pregiudica in alcun modo gli obiettivi della politica in materia di cambiamento climatico. È possibile salvaguardare il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 fissando parametri di riferimento corretti. L'opzione di un adeguamento verso il basso dei parametri di riferimento negli anni successivi consente di garantire l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di riduzione complessivo. Ne consegue che l’assegnazione gratuita basata su parametri di riferimento e sull'effettiva produzione dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per tutti i settori e per tutto il periodo. Motivazione La vendita all'asta non rappresenta l'opzione migliore per la messa a punto di un sistema di scambio delle emissioni efficace ed economicamente conveniente, che contribuisca veramente al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni a costo minimo. L’assegnazione sulla base di parametri di riferimento e dell'effettiva produzione costituisce il sistema migliore per garantire un'efficacia ecologica a costo minimo, come dimostrato dall'attuale studio ECOFYS per conto dell'IFIEC (Federazione internazionale dei consumatori industriali di energia). Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 17 Testo della Commissione (17) Per altri settori che rientrano nel sistema comunitario occorre prevedere un sistema transitorio in base al quale nel 2013 le quote assegnate gratuitamente dovrebbero rappresentare l’80% del quantitativo corrispondente alla percentuale delle emissioni complessive PE407.778v02-00 IT Emendamento soppresso 212/234 RR\747827IT.doc comunitarie nel periodo 2005-2007 che tali impianti hanno prodotto espresse come percentuale della quantità totale annua di quote comunitarie assegnate. L’assegnazione gratuita delle quote dovrebbe pertanto diminuire ogni anno della stessa quantità e cessare nel 2020. Motivazione Modifica necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento. Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità, è opportuno che l’assegnazione gratuita di quote nella fase transitoria avvenga secondo norme comunitarie armonizzate (“parametri di riferimento”). Tali norme dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili e le tecniche di cattura e stoccaggio del biossido di carbonio. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l’aumento delle emissioni e garantiscano che sia messa all’asta una percentuale sempre più elevata di tali quote. Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell’inizio del periodo di scambio. Le norme devono inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e termica fornita agli impianti industriali. È opportuno che le RR\747827IT.doc (18) Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità, è opportuno che l’assegnazione gratuita di quote avvenga secondo norme comunitarie armonizzate (“parametri di riferimento”). Tali norme dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l’aumento delle emissioni derivanti da impianti inefficienti. 213/234 PE407.778v02-00 IT suddette norme si applichino ai nuovi entranti che svolgono le stesse attività degli impianti esistenti ai quali sono assegnate le quote a titolo gratuito. Onde evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, occorre evitare di assegnare gratuitamente quote ai nuovi entranti per la produzione di elettricità. Le quote che rimangono nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 devono essere messe all’asta. Motivazione Il meccanismo di assegnazione dovrebbe basarsi su parametri di riferimento connessi alla produzione effettiva per tutti i settori. Ulteriori disposizioni riguardo ai nuovi entranti non sono pertanto necessarie e possono essere eliminate. L'assegnazione in base ai parametri di riferimento e alla produzione effettiva dà spazio alla crescita di generatori efficienti a scapito di quelli inefficienti e a beneficio dell'obiettivo generale della politica climatica. Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 Testo della Commissione Emendamento (19) La Comunità continuerà ad assumere un ruolo guida nei negoziati per un accordo internazionale ambizioso finalizzato a limitare l’incremento della temperatura globale a 2°C e in questo senso è incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno all’accordo internazionale, si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”) e allo stesso tempo alcuni settori e sotto-settori comunitari ad alta (19) La Comunità continuerà ad assumere un ruolo guida nei negoziati per un accordo internazionale ambizioso finalizzato a limitare l’incremento della temperatura globale a 2°C e in questo senso è incoraggiata dai progressi realizzati a Bali. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno all’accordo internazionale, si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”) e allo stesso tempo alcuni settori e sotto-settori comunitari ad alta PE407.778v02-00 IT 214/234 RR\747827IT.doc intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni, la Commissione assegnerà a titolo gratuito fino al 100% delle quote spettanti ai settori o ai sotto-settori interessati che rispettano i criteri del caso. La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie saranno soggette a riesame per garantire che gli interventi vengano realizzati solo nei casi necessari e per evitare un eccesso di compensazione. Per settori o sottosettori specifici per i quali è possibile giustificare debitamente l’impossibilità di evitare in altro modo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i costi dell’energia elettrica rappresentano una percentuale elevata dei costi di produzione e questa viene generata all’insegna dell’efficienza, gli interventi possono tener conto del consumo di elettricità nel processo produttivo, senza alcuna modifica del quantitativo totale di quote assegnate. intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni, la Comunità adotterà altresì il sistema dell'assegnazione gratuita delle quote in base ad un parametro di riferimento ai settori o ai sotto-settori interessati che rispettano i criteri del caso. Motivazione Il sistema dei parametri di riferimento basati sulle migliori tecnologie disponibili rappresenta la soluzione più efficace ed economicamente conveniente. Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20 Testo della Commissione Emendamento (20) È pertanto opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro (20) È pertanto opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro RR\747827IT.doc 215/234 PE407.778v02-00 IT il giugno 2011, consultando tutte le parti sociali e, in base all’esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione corredata di tutte le proposte che ritiene utili. In questo contesto la Commissione deve individuare, entro il 30 giugno 2010, i settori o i sotto-settori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposte ad una rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi sulla valutazione dell’impossibilità di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza una perdita consistente della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori dell’UE che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle emissioni. Le industrie ad alta intensità energetica che si riterrà siano esposte ad un rischio elevato di rilocalizzazione potrebbero ricevere un quantitativo più elevato di quote a titolo gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe prevedere un sistema efficace di equiparazione del carbonio per mettere sullo stesso piano gli impianti comunitari ad alto rischio di rilocalizzazione e gli impianti dei paesi terzi. Un sistema di questo genere potrebbe imporre agli importatori condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli impianti dell’UE, ad esempio prevedendo la restituzione di quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe essere conforme ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in particolare quello delle responsabilità comuni anche se differenziate in base alle rispettive capacità, tenuto conto della situazione particolare dei paesi meno sviluppati. È altresì necessario che i provvedimenti rispettino gli obblighi internazionali che la Comunità deve assolvere, in particolare nell’ambito dell’OMC. PE407.778v02-00 IT il giugno 2010, consultando tutte le parti sociali e, in base all’esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione corredata di tutte le proposte che ritiene utili. In questo contesto la Commissione deve individuare, entro il 30 giugno 2009, i settori o i sotto-settori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposte ad una rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi sulla valutazione dell’impossibilità di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza una perdita consistente della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori dell’UE che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle emissioni. 216/234 RR\747827IT.doc Motivazione L'adozione di un sistema basato su parametri di riferimento contribuirà a ridurre al minimo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage). Non è tuttavia logico che l'identificazione dei settori che potrebbero essere interessati dalla rilocalizzazione delle emissioni sia prevista soltanto per il 2010. Ciò non farebbe che ritardare gli eventuali investimenti necessari. Un anno dovrebbe essere sufficiente affinché la Commissione prenda una decisione. Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33 Testo della Commissione Emendamento (33) [Per quanto riguarda la strategia per l’assegnazione delle quote al settore aereo, è opportuno che questo sia trattato alla stregua di altri settori che ricevono le quote a titolo gratuito in via transitoria e non come gli impianti di produzione di elettricità. Ciò significa che nel 2013 è opportuno assegnare gratuitamente al settore aereo l’80% delle quote e successivamente l’assegnazione gratuita deve ridursi ogni anno di una stessa percentuale fino a scomparire definitivamente nel 2020. È opportuno che la Comunità e gli Stati membri insistano nel loro impegno a raggiungere un accordo globale su misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte dal settore aereo e riesaminino la situazione del settore in occasione del prossimo riesame del sistema comunitario.] (33) [Per quanto riguarda la strategia per l’assegnazione delle quote al settore aereo, è opportuno che questo sia trattato in modo tale da rispecchiare la sua capacità di reperire carburanti di sostituzione nel medio-lungo periodo. Ciò significa che nel 2013 è opportuno assegnare gratuitamente al settore aereo l’80% delle quote e successivamente l’assegnazione gratuita deve ridursi ogni anno di una stessa percentuale fino a scomparire definitivamente nel 2020. È opportuno che la Comunità e gli Stati membri insistano nel loro impegno a raggiungere un accordo globale su misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte dal settore dell'aviazione e riesaminino la situazione del settore in occasione del prossimo riesame del sistema comunitario. La Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per attenuare gli eventuali effetti negativi sul piano economico e sociale per le regioni europee ultraperiferiche e insulari (compresi i piccoli Stati membri insulari) e le zone scarsamente popolate del Nord cui si applicano le disposizioni della presente direttiva.] RR\747827IT.doc 217/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 34 Testo della Commissione Emendamento (34) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. In particolare occorre conferire alla Commissione la facoltà di adottare provvedimenti per la messa all’asta delle quote, l’assegnazione transitoria di quote a livello comunitario, per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, per l’accreditamento dei verificatori e l’attuazione di norme armonizzate per i progetti. Poiché tali misure sono di portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva con l’aggiunta o la modifica di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. (34) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. In particolare occorre conferire alla Commissione la facoltà di adottare provvedimenti perl'assegnazione delle quote nell'ambito del sistema basato sui parametri di riferimento, per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, per l’accreditamento dei verificatori e l’attuazione di norme armonizzate per i progetti. Poiché tali misure sono di portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva con l’aggiunta o la modifica di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Motivazione Non vi è un’assegnazione transitoria gratuita, poiché il sistema basato sui parametri di riferimento sarà applicato anche ai settori ad alta intensità energetica. Nell'ambito del sistema dei parametri di riferimento, la messa all'asta avviene solamente qualora un sito non risponda al parametro di riferimento. Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE. PE407.778v02-00 IT 218/234 RR\747827IT.doc Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3a. Qualora l’entità delle quote aggiuntive assegnate agli operatori di un determinato settore a causa degli incrementi di produzione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, superi quella delle quote restituite dagli operatori del settore in questione a causa della diminuzione della riduzione in seguito agli adeguamenti ex post, i parametri per il settore sono ridotti nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo squilibrio, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3] e in modo da garantire il conseguimento della riduzione globale delle emissioni nel quadro dell’articolo 9. A tal fine le autorità competenti comunicano entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione se le quote di emissione sono state superate. Motivazione L’assegnazione di quote a titolo gratuito con adeguamenti ex post per tener conto della produzione effettiva garantisce il conseguimento dell’obiettivo di riduzione del CO2 ed assicura al tempo stesso una crescita efficiente evitando i profitti anomali (come dimostrato da uno studio Ecofys sul metodo IFIEC). In caso di incrementi produttivi, gli adeguamenti ex post possono dar luogo a quote addizionali nel giro di un anno. Occorre comunque garantire il raggiungimento dell’obiettivo globale. Pertanto, se le quote assegnate superano quelle ufficialmente previste, i vari parametri saranno modificati al ribasso secondo un meccanismo di correzione da fissare in base all’articolo 23, paragrafo 3. Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE RR\747827IT.doc 219/234 PE407.778v02-00 IT Articolo 10 Testo della Commissione Articolo 10 Messa all’asta delle quote Emendamento soppresso 1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma dell’articolo 10 bis. 2. Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all’asta è così costituito: (a) il 90% del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate per il 2005 nell’ambito del sistema comunitario di scambio; (b) il 10% del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati membri all’insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all’allegato II bis, la quantità di quote messe all’asta dai suddetti Stati a norma della lettera a). Ai fini della lettera a), per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario di scambio, la percentuale che li riguarda è calcolata utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell’ambito del sistema comunitario. Se necessario, le percentuali di cui al primo comma, lettera b), sono adeguate in proporzione per garantire che la ridistribuzione sia pari al 10%. 3. Almeno il 20% degli introiti provenienti dalla vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzato al fine di: (a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, favorire l’adattamento agli impatti dei PE407.778v02-00 IT 220/234 RR\747827IT.doc cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo volte all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche; (b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020 e di incrementare l’efficienza energetica del 20% per il 2020; (c) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico dei gas a effetto serra, in particolare quelli emessi dalle centrali elettriche a carbone; (d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione, soprattutto nei paesi meno sviluppati; (e) favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo; (f) affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, ad esempio aumentando l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni; nonché (g) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario di scambio. 4. Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE essi comunicano informazioni sull’utilizzo degli introiti destinati a ciascuna delle finalità descritte. 5. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Le aste sono concepite per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento. Tale misura, volta a RR\747827IT.doc 221/234 PE407.778v02-00 IT modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3].” Motivazione La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori, senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una nuova tassa sul CO2 a carico dei consumatori. Per consentire ai consumatori dell'UE di risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20 -30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere basato sulla vendita all'asta. L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento e della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal punto di vista ecologico. Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2011, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi da 2 a 6 e al paragrafo 8. 1. A partire dal 2013, gli Stati membri assegnano tutte le quote gratuitamente per l'intero periodo. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2009, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. La definizione dei settori cui si applica la direttiva costituisce tuttavia un elemento essenziale e qualsiasi modifica a tale livello sarà pertanto oggetto di un apposito regolamento. Le misure citate al primo comma Le misure citate al primo comma PE407.778v02-00 IT Emendamento 222/234 RR\747827IT.doc garantiscono, nella misura del possibile, che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità. garantiscono, nella misura del possibile, che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, tenendo conto delle tecniche più efficienti e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Al momento della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale. Motivazione La vendita all'asta delle quote di emissione non è necessaria ai fini del conseguimento dell'obiettivo dell'UE di ridurre il CO2; essa comporterebbe cospicui aumenti dei prezzi dell'energia, danneggerebbe la competitività del settore e ridurrebbe il potere d'acquisto dei consumatori. La soluzione migliore consiste nell'assegnazione gratuita delle quote sulla base di parametri di riferimento di livello europeo con adeguamenti ex post mirati a tener conto della produzione effettiva. Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE RR\747827IT.doc 223/234 PE407.778v02-00 IT Articolo 10 bis – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura dei gas a effetto serra, le condutture per il loro trasporto o i siti di stoccaggio non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote. 2. Gli impianti beneficiano di un’assegnazione di quote pari al prodotto aritmetico del previsto volume medio annuo di produzione, dei rispettivi parametri di riferimento e del numero di anni civili compresi nel periodo di assegnazione a partire dall’entrata in servizio dell’impianto. Qualora il volume di produzione in un dato anno civile si discosti dalla produzione media annua prevista, il gestore, in caso di diminuzione della produzione, restituisce, entro il 30 aprile dell’anno successivo, all'autorità competente il numero di quote risultante dal prodotto del volume di produzione ridotto per il parametro di riferimento attribuito all’impianto. In caso di incrementi di produzione, l’autorità competente dovrà, su richiesta ed entro il 30 aprile dell’anno successivo, assegnare quote supplementari sulla base del medesimo calcolo. I parametri di riferimento sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. Essi prendono in considerazione il potenziale tecnico di riduzione degli impianti in questione. Le emissioni di processo tecnicamente non evitabili non sono considerate ai fini della determinazione dei parametri. Lo stesso vale per i gas di scarico non evitabili. Quando un gas di scarico è utilizzato come combustibile, al gestore dell'impianto che genera il gas di scarico vengono assegnate quote secondo gli stessi criteri di assegnazione applicati in base al presente paragrafo. Motivazione L'assegnazione dovrebbe avvenire gratuitamente sulla base di parametri europei, con PE407.778v02-00 IT 224/234 RR\747827IT.doc adeguamenti ex post in funzione della produzione effettiva. Tale metodo di assegnazione costituisce uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici efficace e conveniente in termini di costi, a vantaggio dell'intera economia. Il paragrafo 2 introduce l'applicazione di tale metodo di assegnazione. Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. a) Qualora per determinati prodotti o processi non siano stati stabiliti parametri di riferimento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3], all'impianto in questione sono assegnate quote di emissione sulla base dell'assegnazione media annua relativa al secondo periodo di scambio del sistema ETS, adeguate in funzione del fattore lineare conformemente all'articolo 9. A tal fine si tiene conto del potenziale tecnico di riduzione dell'impianto in questione. b) In caso di prodotti o processi non rientranti nel secondo periodo di scambio del sistema ETS, si applica il principio della salvaguardia dei diritti acquisiti ("grandfathering"). Motivazione Si presume che per il momento non sia stato possibile determinare, in via generale, parametri di riferimento per tutti i prodotti e procedimenti. Tale potrebbe essere il caso di prodotti altamente differenziati che rappresentano una piccola parte delle emissioni rientranti nel sistema ETS. A tali impianti devono essere assegnate quote di emissioni di CO2 sulla base del principio dei diritti acquisiti ("grandfathering"). RR\747827IT.doc 225/234 PE407.778v02-00 IT Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Possono essere assegnate quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per la generazione di calore mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile al fine di garantire la parità di trattamento rispetto ad altri produttori di energia termica. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. 3. Agli impianti ad elevata efficienza per la produzione combinata di energia elettrica e termica (CHP) contemplati dalla direttiva 2004/8/CE sono assegnate quote a titolo gratuito per la generazione di energia termica ed elettrica per un periodo indeterminato e sulla base di un parametro di riferimento. Motivazione La produzione combinata di energia elettrica e termica rappresenta una pietra miliare ai fini della tutela ambientale. La direttiva 2004/8/CE prevede e sostiene il mantenimento e l'ampliamento degli impianti di cogenerazione ad elevata efficienza. Sarebbe controproducente introdurre oneri aggiuntivi derivanti dalla vendita all'asta. In molti casi gli incentivi previsti dai vari Stati membri per questo tipo di impianti non sortirebbero gli effetti voluti, la produzione degli impianti in esercizio diminuirebbe e il futuro ampliamento previsto potrebbe non essere realizzato. Qualora la vendita all'asta fosse scelta come principale meccanismo di assegnazione delle quote per gli impianti di produzione di energia elettrica, la deroga per la cogenerazione favorirebbe la tutela dell'ambiente. Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE PE407.778v02-00 IT 226/234 RR\747827IT.doc Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 3 Testo della Commissione Emendamento Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica. soppresso Motivazione La vendita all’asta di quote di emissioni di CO2 per la generazione di energia elettrica comporta un inutile e pesante onere in termini di costi per i consumatori. Ai fini di un sistema ETS più efficiente risulta più adeguato un meccanismo di assegnazione gratuita basato su determinati parametri di riferimento e sulla produzione effettiva. Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 7 Testo della Commissione Emendamento 7. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo [nonché del paragrafo 2 dell’articolo 3 quater] corrisponde all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale fino a scomparire nel 2020. soppresso Motivazione La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori, senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una nuova tassa sul CO2 a carico dei consumatori. Per consentire ai consumatori dell'UE di risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20 RR\747827IT.doc 227/234 PE407.778v02-00 IT - 30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere basato sulla vendita all'asta. L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento e della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal punto di vista ecologico. Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 8 Testo della Commissione Emendamento 8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6. soppresso Motivazione La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori, senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una nuova tassa sul CO2 a carico dei consumatori. Per consentire ai consumatori dell'UE di risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20 - 30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere basato sulla vendita all'asta. L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento e della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal punto di vista ecologico. Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE PE407.778v02-00 IT 228/234 RR\747827IT.doc Articolo 10 bis – paragrafo 9 Testo della Commissione 9. Entro il 30 giugno 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione determina i settori di cui al paragrafo 8. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo [23, paragrafo 3]. Quando procede alla determinazione dei settori di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della misura in cui il settore o il sotto-settore interessato è in grado di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario e a tal fine considera i seguenti elementi: (a) la misura in cui la messa all’asta delle quote potrebbe far aumentare sensibilmente i costi di produzione; (b) la misura in cui i singoli impianti del settore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione, ad esempio applicando le tecniche più efficienti; (c) la struttura del mercato, il mercato rilevante in termini geografici e di prodotti, l’esposizione dei settori alla concorrenza internazionale; (d) gli effetti delle politiche già in atto in materia di cambiamenti climatici e di energia o che si prevede saranno messe in atto al di fuori dell’UE nei settori interessati. Al fine di valutare se l’incremento dei costi derivante dall’applicazione del sistema comunitario possa essere trasferito, è possibile utilizzare anche stime delle mancate vendite conseguenti all’aumento del prezzo del carbonio o dell’impatto sulla redditività degli RR\747827IT.doc Emendamento soppresso 229/234 PE407.778v02-00 IT impianti interessati. Motivazione La vendita all'asta nell'ambito del sistema ETS comporta costi elevati per tutti i consumatori, senza offrire benefici aggiuntivi in termini di riduzione di CO2. Essa costituisce in pratica una nuova tassa sul CO2 a carico dei consumatori. Per consentire ai consumatori dell'UE di risparmiare fino a 55 miliardi di euro l'anno, riducendo i prezzi dell'energia elettrica di € 20 -30/MWh, senza compromettere l'efficacia del sistema ETS, quest'ultimo non dovrebbe essere basato sulla vendita all'asta. L'assegnazione gratuita sulla base di parametri di riferimento e della produzione effettiva, può rappresentare uno strumento conveniente ed efficace dal punto di vista ecologico. Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter Testo della Commissione Emendamento Articolo 10 ter soppresso Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell’eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio Entro giugno 2011, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere: PE407.778v02-00 IT 230/234 RR\747827IT.doc – l’adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sotto-settori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis; – l’inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti fabbricati dai settori o sotto-settori determinati a norma dell’articolo 10 bis. Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione. Motivazione La maggior parte delle difficoltà saranno risolte dal sistema dei parametri di riferimento. In previsione del notevole aumento dei prezzi dell'energia, i parametri di riferimento sostengono inoltre l'attività di investimento nelle tecnologie più efficaci, fattore che costituisce un ulteriore vantaggio competitivo. Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma RR\747827IT.doc Emendamento 1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma 231/234 PE407.778v02-00 IT dell’articolo 10 bis, paragrafo 1. dell’articolo 10 bis, paragrafo 2. Motivazione La modifica è necessaria ai fini dell'adozione del sistema dei parametri di riferimento. Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 1 bis. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché alle autorità regionali vengano fornite informazioni pertinenti concernenti gli impianti nelle rispettive località, onde consentire loro di valutare gli effetti della spesa del Fondo europeo per lo sviluppo regionale o del Fondo di coesione destinata a sostenere le imprese che gestiscono tali impianti nel passaggio dalla tecnologia che utilizzano a fonti di energia pulita o rinnovabile. PE407.778v02-00 IT 232/234 RR\747827IT.doc PROCEDURA Titolo Scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra Riferimenti COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD) Commissione competente per il merito ENVI Parere espresso da Annuncio in Aula REGI 19.2.2008 Relatore per parere Nomina Kyriacos Triantaphyllides 26.3.2008 Esame in commissione 8.4.2008 Approvazione 16.7.2008 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Petru Filip, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Marian Harkin, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák Supplenti presenti al momento della votazione finale Jan Březina, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Miloslav Ransdorf Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale Dimitrios Papadimoulis RR\747827IT.doc 26.6.2008 25 17 5 233/234 PE407.778v02-00 IT PROCEDURA Titolo Scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra Riferimenti COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD) Presentazione della proposta al PE 23.1.2008 Commissione competente per il merito Annuncio in Aula ENVI 19.2.2008 Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula INTA 19.2.2008 Commissioni associate Annuncio in Aula ITRE 10.4.2008 Relatore(i) Nomina Avril Doyle 5.3.2008 Esame in commissione 26.2.2008 Approvazione 7.10.2008 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina GutiérrezCortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott Supplenti presenti al momento della votazione finale Jerzy Buzek, Bairbre de Brún, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Eluned Morgan, Hartmut Nassauer, Bart Staes Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale Domenico Antonio Basile, Ulrike Rodust, Paul Rübig Deposito 15.10.2008 PE407.778v02-00 IT ECON 19.2.2008 ITRE 19.2.2008 REGI 19.2.2008 7.5.2008 25.6.2008 10.9.2008 44 20 1 234/234 RR\747827IT.doc