federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 15 ottobre 2012 Uff.-Prot.n° UL/BF/16068/371/F7/PE Oggetto: TAR Lombardia. Trasferimento dei locali della farmacia ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: La nuova normativa di cui al DL 1/2012 non ha eliminato il perimetro della circoscrizione farmaceutica. Pertanto è consentito il trasferimento dei locali della farmacia solo all’interno della sede farmaceutica Il TAR Lombardia, con sentenza n.2313 del 13 settembre 2012, allegata alla presente, è entrata nel merito della spinosa questione concernente la vigenza attuale dei confini delle sedi farmaceutiche previste in pianta organica, per le farmacie che intendono chiedere il trasferimento dei locali. Oggetto della controversia, il provvedimento emanato da parte della ASL di Milano che concedeva il trasferimento della farmacia nell’ambito del territorio di competenza di un’ altra farmacia, la quale ha impugnato il provvedimento stesso. Nel contenzioso, la parte che aveva ottenuto il trasferimento nel territorio di competenza di un'altra farmacia, difendeva il provvedimento sostenendo che, a seguito della riforma di cui al decreto legge 1/2012, la localizzazione delle farmacie non sarebbe più caratterizzata dalla assegnazione ad ogni farmacia di una zona esclusiva, bensì mediante la soppressione delle sedi individuali e l’assegnazione a ciascuna farmacia di una zona definita sommariamente come peraltro previsto dal parere ministeriale del 21 marzo 2012. Il TAR, invece, nella propria sentenza, ha annullato il provvedimento di trasferimento, sostenendo tra l’altro che “sebbene a parere del Ministero non si debba più parlare di pianta organica, tuttavia, è indubbio che la riforma non abbia superato il sistema di programmazione territoriale delle farmacie. Non a caso la novella lascia comunque in vigore molte delle norme precedentemente vigenti in materia di circoscrizioni farmaceutiche; in particolare persiste l’art.1, comma 4, legge 2 aprile 1968 n.475 secondo cui “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri”. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 Il TAR Lombardia, pertanto, ritenendo vigenti i confini delle sedi farmaceutiche previste in pianta organica, ha considerato illegittimo un provvedimento di trasferimento di una farmacia nella zona di esclusiva competenza di un’altra farmacia. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA Allegato n. 1 Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.