LA DOPPIA ALIENAZIONE IMMOBILIARE di Angelo Busani SOMMARIO 1. Ambito della fattispecie. 2. La giustificazione della prevalenza del secondo acquirente che per primo trascrive. 2.1 La tesi dell’ apparenza e della funzione “costitutiva” della trascrizione. 2.2 Proprietà “naturale” inter partes e proprietà “civile” erga omnes. 2.3 L’inefficacia “relativa” dell’acquisto non trascritto. 2.4 L’ efficacia “conservativa” della trascrizione. 2.5 Solo la trascrizione trasmette la legittimazione a disporre. 2.6 L’efficacia costitutiva della trascrizione come condicio iuris sospensiva. 2.7 La funzione meramente processuale della trascrizione. 2.8 La tesi dell’acquisto a titolo originario. 2.9 La tesi prevalente: la mancata trascrizione come condizione risolutiva del primo acquisto. 3. La responsabilità del venditore. 3.1 La tesi della irresponsabilità del doppio alienante. 3.2 La tesi della responsabilità extracontrattuale. 3.3 La tesi della responsabilità contrattuale. 4. La responsabilità del secondo acquirente. 4.1 La natura extracontrattuale . 4.2 La sostanziale impunità del secondo acquirente nella giurisprudenza risalente. 4.3 L’affermazione della responsabilità del secondo acquirente nella sentenza 76/1982. 4.4 Le conseguenze della sentenza n. 76/1982 e gli sviluppi successivi. 4.5 La solidarietà della responsabilità del secondo acquirente con il doppio venditore. 5. Rimedi “recuperatori” per il primo acquirente ? 5.1 La tesi della nullità del secondo atto alienativo. 5.2 La reintegrazione in forma specifica. 5.3 L’azione revocatoria. 1. Ambito della fattispecie. La fattispecie che viene comunemente denominata “doppia alienazione immobiliare” può essere riassuntivamente descritta nei seguenti termini: un dato soggetto, che d’ora in poi chiameremo anche “signor Doppio”, procede dapprima alla vendita di un certo immobile ad un dato acquirente, che d’ora in poi chiameremo anche “signor Primo”; in un momento successivo, il venditore “Doppio” trasferisce il medesimo immobile ad un altro diverso soggetto, che qui indicheremo anche come “signor Secondo”, il quale, trascrivendo il suo acquisto precedentemente alla trascrizione che effettui “Primo” e in virtù delle regole stabilite dal Codice Civile in tema di pubblicità immobiliare (1), consolida dunque in capo a sé la proprietà dell’ immobile oggetto di doppia vendita, così prevalendo nei confronti del primo acquirente (primo acquirente ma secondo trascrivente), pur se il suo acquisto sia appunto cronologicamente successivo a quello di “Primo”. Con il termine “doppia alienazione immobiliare” ci si riferisce quindi ad una situazione giuridica assai complessa, e non solo per la sussistenza di interessi aspramente confliggenti (le ragioni del primo acquirente contrapposte a quelle del primo trascrivente / secondo acquirente), ma anche perché si interseca in questa - Secondo l’art. 2644, comma 2, c.c., <<Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore>>. 1 2 fattispecie una pluralità di istituti il cui armonico e sistematico coordinamento è particolarmente arduo (2). È sufficiente porre mente, al proposito, al difficilissimo tentativo di coordinamento tra il principio consensualistico, che nella nostra vigente legislazione regola il sistema di trasferimento dei diritti, con le regole che presiedono alla circolazione dei beni immobili e, in particolare, con il criterio di soluzione dei conflitti offerto dalle norme in tema di trascrizione immobiliare (3). Il punto cruciale è infatti quello di ricostruire la vicenda acquisitiva del secondo acquirente / primo trascrivente in modo tale da assicurare una ragionevole coesistenza del sistema pubblicitario con i principi del diritto sostanziale, e ciò al fine di motivare le ragioni che presiedono alla prevalenza del contratto posto in essere dal secondo acquirente rispetto all’acquisto del diritto già validamente intervenuto in capo al primo acquirente e poi posto nel nulla dall’altrui più tempestiva esecuzione delle formalità pubblicitarie. 2 - FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1115, afferma che <<nel vigente ordinamento positivo non sono infrequenti fattispecie legali a contenuto antinomico, suscettibile di destabilizzare la coerenza interna del sistema. La fattispecie della doppia alienazione immobiliare rientra certamente in questo paradigma>>. Osserva GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2001, 303, che <<il legislatore deve costruire un sistema che se, da un lato, tutela i terzi e favorisce la circolazione dei diritti, dall’altro mantenga però un’intima coerenza. E tale non è quello basato sugli artt. 1376 e 2644, i quali si pongono l’uno rispetto all’altro in perfetta antitesi. Infatti in base all’art. 1376 l’acquirente con il semplice accordo acquista un diritto reale, come tale efficace erga omnes, ma dall’altro, in base all’art. 2644, egli, nel conflitto con un acquirente posteriore, soccombe ove non abbia tempestivamente trascritto. È evidente allora che il semplice consenso se è sufficiente a far acquistare il diritto immobiliare, non è però sufficiente a conservarlo, essendo all’uopo necessario trascrivere>>. Già LUZZATTO, La compravendita a cura di Pesico, Torino, 1961, 141, criticava la dissociazione fra perfezionamento (in virtù della regola generale di cui all’art. 1376 cod. civ.) e stabilità dell’acquisto (a seguito della trascrizione), ritenendo i due principi <<male armonizzati>>, sostenendo come fosse <<ben più logico e pratico subordinare l’acquisto alla pubblicità, considerar sempre questa formalità come costitutiva>>. Secondo BIANCO, La pubblicità immobiliare, in Collana di studi notarili, diretta da Gallo-Orsi, Torino, 1976, 60, la coesistenza di due assunti fra loro incompatibili - quali sono appunto il principio consensualistico e le regole sulla trascrizione immobiliare - nasce dall’esistenza di due contrapposte ideologie, quella della difesa della clandestinità dei trasferimenti immobiliari e quella della loro pubblicità: tale contraddizione <<ha una radice storica ben definita, in quanto nasce dall’accoglimento, nel Codice del 1865, di un doppio ordine di principi, in contrasto tra loro; infatti il principio del consenso, mutuato dal Codice Napoleone, si riallaccia al filone dei trasferimenti occulti, risalente al diritto romano giustinianeo, e che la Rivoluzione non era riuscita a sradicare, come dimostra la battaglia parlamentare che accompagnò la gestazione di quel Codice. La battaglia condotta per l’affermazione del principio del consenso fu in realtà una battaglia in difesa della clandestinità dei trasferimenti e delle ipoteche; e la vittoria del principio del consenso fu la sconfitta del principio della pubblicità. […] La trascrizione ha radici nell’opposto filone della pubblicità dei trasferimenti, che esclude il principio del consenso, ed anzi si sviluppa in aperta opposizione ad esso, perseguendo attraverso forme pubbliche e solenni, cui ricollega l’effetto traslativo, la certezza dei diritti immobiliari e la sicurezza dei loro trasferimenti […]>>. 3 - In tema di trascrizione, in generale, si vedano fra gli altri: BIANCO, La pubblicità immobiliare, Torino, 1976; DE CUPIS, voce Pubblicità (dir. civ.), in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988; FERRI L., Della trascrizione, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977; GENTILE, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959; MAIORCA, Della trascrizione, in Comm. cod. civ. diretto da D’Amelio, Firenze, 1943; MARICONDA, Trascrizione, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, 19, Torino, 1985, 67; NATOLI, Della trascrizione, in Comm. cod. civ., Torino, 1959; NICOLÒ, La trascrizione, Milano, 1973; PADOVINI, voce Trascrizione, in Noviss. Dig. It., App., VII, Torino, 1987, 800; PUGLIATTI, La trascrizione, in Tratt. dir. civ. comm. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1957, 433; SICCHIERO, La trascrizione e l’intavolazione, in Giur. sist. dir. civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino, 1993; TRIOLA, voce Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 937. 3 Ora, nel Codice Civile vigente, il principio consensualistico è fissato come noto nell’art. 1376, intitolato <<Contratti con effetti reali>> (4), secondo il quale nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Se, pertanto, da un lato, la sottoscrizione dell’atto di compravendita immobiliare da parte di entrambi i contraenti è già di per sé sufficiente perché si determini il passaggio di proprietà dell’immobile dall’alienante all’acquirente, dall’altro, questa normativa tuttavia impatta con quella recata dal sistema delle norme in tema di pubblicità immobiliare e, in particolare, con l’art. 2644 cod. civ. in tema di effetti della trascrizione. Stabilisce, infatti, il primo comma di quest’ultimo articolo che gli atti soggetti a trascrizione (contemplati dagli artt. 2643 e sgg. cod. civ.) non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo abbiano acquistato diritti sugli stessi immobili in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi; in altri termini, chi abbia posto in essere un atto che rientri tra quelli soggetti a trascrizione, deve effettuare assai tempestivamente la formalità pubblicitaria se intende rendere il suo acquisto opponibile a terzi eventuali acquirenti di diritti inerenti il medesimo immobile e confliggenti con quelli che, una volta acquisiti, si intendono tutelare dall’ effettuazione di formalità pregiudizievoli. Poi, come già visto, il secondo comma del ripetuto articolo 2644 cod. civ. specifica il concetto di cui al comma precedente affermando appunto che <<eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione di diritti acquistati da terzi verso lo stesso dante causa, anche se l’acquisto risale a data anteriore>>. In definitiva, a colui che ha trascritto il proprio acquisto non può essere opposta l’ effettuazione di alcun altro acquisto, che abbia come autore il medesimo, comune, dante causa e che sia stato successivamente trascritto, e ciò anche se il consenso dei contraenti si sia in realtà formato precedentemente rispetto a quello che ha formato l’atto trascritto per primo (tanto meno, ovviamente, a chi per primo trascriva non può essere opposta una formalità pubblicitaria successiva ed eseguita in forza di un acquisto maturatosi posteriormente a quello trascritto per primo). Dalle norme appena elencate discende dunque la prevalenza del soggetto che ha effettuato per primo la trascrizione del proprio titolo d’acquisto e ciò in drastica e radicale deroga alla regola prior in tempore, potior in iure (5), vale a dire alla regola della normale prevalenza di chi acquista per primo e cioè del consenso precedentemente formatosi (invero, chi vende due volte, la seconda volta vende un bene già venduto e chi acquista per secondo non dovrebbe acquistare nulla perché l’autore della vendita è un dante causa che ha già perso la titolarità del bene e che non dovrebbe più quindi possedere la legittimazione a disporne). In altri termini, i diritti derivanti da un atto trascritto non possono essere pregiudicati da diritti originanti da un atto non trascritto (o non trascritto in precedenza rispetto a quello trascritto) e quindi il conflitto tra più acquirenti dal medesimo dante causa di diritti tra loro incompatibili si deve risolvere - secondo la legge vigente, ispirata 4 - Categoria che, come noto, si contrappone a quella che raggruppa i contratti che producono solo effetti obbligatori tra le parti. 5 - Cfr. MENGONI, Gli acquisti <<a non domino>>, Milano, 1975, 4. 4 evidentemente ad esigenze di certezza delle contrattazioni e di efficienza dei traffici commerciali - in base al criterio della priorità di trascrizione, di modo che il diritto di colui che per primo abbia trascritto diventa invulnerabile rispetto a qualsiasi contrattazione, antecedente o successiva, non “santificata” in una preventiva trascrizione nei registri immobiliari (analoghe regole, sostituendo la trascrizione alla notifica oppure al materiale conseguimento del godimento, vigono sia per il caso della cessione di un dato credito ad una pluralità di cessionari, ove l’art. 1265 cod. civ. dispone che <<prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore>> che per il caso della cessione a più contraenti dello stesso diritto personale di godimento, ove l’art. 1380 cod. civ. ove il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito). Occorre, peraltro, sottolineare ancora che, diversamente da quanto è desumibile dall’analisi delle regole di conflitto tra più acquirenti di un dato bene mobile dal medesimo autore (e cioè il combinato disposto degli artt. 1153 e 1155 cod. civ., per i quali, nell’ipotesi in cui taluno, con successivi contratti, alieni a più acquirenti lo stesso bene mobile, deve darsi la preferenza a quello che per primo abbia acquistato il possesso (6) del bene medesimo in buona fede), il meccanismo previsto dall’art. 2644 cod. civ. (così come quello di cui agli artt. 1265 e 1380, di cui sopra) prescinde completamente dalla buona o mala fede del secondo acquirente, in quanto ciò che in campo immobiliare importa - secondo la normativa vigente - è solamente il tempo in cui viene eseguita la trascrizione (7). Semmai, lo status soggettivo del secondo acquirente sarà da giocare – come oltre si vedrà – sul tavolo della sua eventuale responsabilità per il danno che la più tempestiva trascrizione provoca nella sfera del primo acquirente, il quale, dopo aver validamente concluso il proprio acquisto, se ne vede appunto ex post privato (8). - Il “possesso” (e cioè la materiale e visibile appartenenza) sta, nel campo mobiliare (ove è evidentemente implausibile un regime di pubblicizzazione dei trasferimenti), nello stesso rapporto in cui sta, nel campo immobiliare, la visibilità che deriva dai registri di pubblicità. 6 7 - Cfr. POLETTI, Doppia alienazione immobiliare e <<responsabilità extracontrattuale da contratto>>, in Contratto e impresa, 1991, 733. 8 - La riforma del diritto societario porta con sè una radicale svolta nella funzione pubblicitaria del Registro delle Imprese, esaltandone la funzione di sicurezza nella contrattazione che ha ad oggetto la cessione di partecipazioni al capitale delle srl. Infatti, quando la "legge Mancino" (legge 12 agosto 1993 n. 310) introdusse il principio della necessità dell'atto traslativo in forma autentica e della sua conseguente pubblicazione nel Registro delle Imprese, non venne mutato alcunchè nelle normativa circa la funzione di questa pubblicità; se ne è desunto che si trattasse, in sostanza, di mera "pubblicitànotizia": d'altronde, la "legge Mancino" - si era sotto l'emozione dell'assassinio del giudice Falcone ed erano tempi bui sotto il profilo della trasparenza - aveva lo scopo precipuo di far venire alla luce quelle sacche di possibile riciclaggio o di risciacquo di denaro illecito che sfruttavano proprio la completa deformalizzazione nei trasferimenti di quote di srl e di aziende. In sostanza, in assenza di una norma specifica, non si poteva ritenere il Registro Imprese dotato delle medesime peculiarità dei registri immobiliari, ove la formalità eseguita per prima prevale su quella eseguita dopo (articolo 2644 del codice civile). Al massimo, infatti, il Registro Imprese ha la funzione di rendere opponibili ai terzi gli eventi che sono pubblicizzati: secondo l'articolo 2193 del codice civile <<i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza>>. La nuova regola invece sancisce che se Tizio vende la sua quota del 40 per cento nella srl Alfa prima a Caio e poi a Sempronio, tra i due acquirenti prevale Caio in base al principio prior in tempore potior in iure se sia in una condizione di "buona fede". La riforma immaginata dalla "Commissione Vietti" opera quindi in questo campo una radicale innovazione: viene infatti introdotta la "rivoluzionaria" previsione che anche la pubblicità nel Registro Imprese (analogamente a quella dei registri 5 Ora, tale regolamentazione di interessi, che sancisce la prevalenza di chi per primo trascrive, se, da un lato, risulta sistematicamente coerente sia in quei sistemi ove l’acquisto della proprietà è subordinato alla trascrizione (ad es. nel sistema tavolare austriaco) sia nel nostro sistema di pubblicità immobiliare, allorquando sia in effetti il primo acquirente a trascrivere per primo il suo acquisto (se si fa riferimento al contratto traslativo stipulato dal primo acquirente, non vi è infatti alcuna deroga ai principi sostanziali e la trascrizione in tal caso ha l’ effetto di rendere stabile e definitivo un acquisto che - una volta eseguita detta trascrizione - non potrà essere posto nel nulla in seguito alla trascrizione più rapida di un successivo atto di trasferimento a terzi dello stesso diritto da parte del medesimo alienante), dall’altro, essa appare invece di assai difficile gestione relativamente al contratto traslativo cui abbia partecipato il secondo acquirente / primo trascrivente. 2. La giustificazione della prevalenza del secondo acquirente che per primo trascrive. L’interrogativo di fondo, osservando il conflitto causato dal susseguirsi di molteplici atti di disposizione del medesimo bene e risolto dalla priorità della trascrizione di uno di essi nei registri immobiliari, è dunque come sia possibile concepire che tale contrapposizione possa addirittura sussistere, se è vero che, con il primo degli atti di disposizione, in virtù del principio del consenso traslativo, il dante causa si spoglia completamente del proprio diritto (in effetti, non è facile intuire come egli possa vendere nuovamente dopo aver già venduto e come, ancor più, a seguito di questa seconda vendita, posta in essere da chi - in quel momento - non è più proprietario, l’acquisto del secondo acquirente che per primo trascriva possa prevalere sull’acquisto di chi ha avuto come dante causa un soggetto che, nel momento dell’alienazione, poteva invece legittimamente disporre del proprio diritto); e, di conseguenza, quale sia la giustificazione dogmatica della prevalenza del secondo acquirente / primo trascrivente. In dottrina si sono sviluppate, sul punto, vivaci discussioni, con la formulazione di molteplici e contrastanti opinioni (9). 2.1 – La tesi dell’apparenza e della funzione “costitutiva” della trascrizione. Secondo una prima tesi, l’acquisto del secondo acquirente si giustificherebbe sulla base di quella situazione di apparenza scaturente dalla combinazione tra l’assenza nei immobiliari) ha effetto "dichiarativo" (e cioè di consentire la prevalenza di chi per primo effettua l'adempimento pubblicitario, indipendentemente dalla priorità nella data di stipula del contratto traslativo), di modo che viene previsto che <<se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore>>. Tuttavia, come detto, non vi è una completa equiparazione al sistema di pubblicità immobiliare, ove la buona fede del secondo acquirente - primo trascrivente non conta (ai fini della prevalenza sul primo acquirente, in quanto ben conta invece in tema di sua responsabilità per danni): nel campo del trasferimento delle partecipazioni invece la prevalenza del primo trascrivente sarà corroborata da un mix dato dalla più tempestiva esecuzione dell'onere pubblicitario e dalla sua condizione di buona fede (la quale si dovrà intendere presunta, com'è regola generale, mancando nella bozza della legge di riforma un esplicito addossamento dell'onere probatorio in capo al primo trascrivente). - Per un’ampia rassegna delle differenti opinioni si veda, di recente, GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 459. 9 6 pubblici registri di ogni notizia circa la precedente alienazione e l’effettuazione della pubblicità del secondo acquisto: sarebbe dunque la situazione formale di apparenza (mancanza di trascrizione contro l’alienante ed effettuazione della pubblicità del secondo acquisto) a prevalere sulla situazione sostanziale (l’ avvenuta prima alienazione). Tale situazione di apparenza, pertanto, finirebbe ex lege con l’avere funzione decisiva, risolvendo, a favore di chi trascriva per primo il proprio acquisto, il conflitto tra i successivi acquirenti di un dato immobile dallo stesso alienante; questi, quando compie la seconda alienazione, ha in effetti sostanzialmente perduto la legittimazione a disporre del diritto alienato, ma la situazione di apparenza (di titolarità del diritto) che in capo a lui permane determina che dalla seconda vendita consegue l’effetto di rendere il secondo acquirente, che per primo trascriva, nuovo titolare del diritto doppiamente alienato. Pertanto, all’interrogativo di come possa <<la previa trascrizione della seconda alienazione operare il miracolo [corsivo nostro, n.d.a.] di sanare e rendere efficace una fattispecie sin dall’ origine non valida (rispetto all’effetto) e, viceversa, eliminare la validità della prima […]>> (10) si è risposto che, poiché tale trasformazione sostanziale è logicamente e giuridicamente impossibile, <<non resta […] che prescindere dalla sostanza delle due fattispecie e far leva sull’apparenza, che è poi, […] il momento più rilevante della pubblicità. Ma se l’apparenza non vale a distruggere la vera sostanza della situazione, sembra ovvio dedurne che l’acquisto a favore del terzo – e la contemporanea perdita del diritto da parte del primo acquirente – non sono una conseguenza diretta del secondo negozio di alienazione (sostanzialmente inidoneo a produrre l’effetto), ma della complessiva situazione di apparenza, creata dal permanere della trascrizione a favore del dante causa, dalla stipulazione di un nuovo negozio di alienazione e dalla conseguente trascrizione di tale negozio […]>> (11). In particolare, si è puntualizzato che <<in fondo la funzione della trascrizione […] serve ad escludere, sia pure ex lege, la buona fede, che potrebbe essere decisiva per l’acquisto del terzo. Quando invece essa manchi, è possibile la creazione di una situazione per cui, ex lege, si presuma l’esistenza di questa buona fede: e tale situazione è data appunto dall’esistenza di un negozio astrattamente idoneo a produrre l’effetto (trasferimento) – anche se in concreto inidoneo per difetto di legittimazione del dante causa – e dalla sua trascrizione; elementi che danno luogo, col loro concorso, ad una situazione di apparenza di regolarità, sulla quale poggia la presunzione legale di buona fede del terzo, che è considerata decisiva per tutelare il relativo interesse di questo, a scapito del primo acquirente. Qui, dunque, la trascrizione ha effetto costitutivo [corsivo nostro, n.d.a.]>> (12). In altri termini, il dante causa continua in tal caso ad essere considerato come “ancora” dominus e, di conseguenza, “ancora” legittimato a disporre del diritto - anche se in realtà ne ha già 10 - NATOLI, La trascrizione, Torino, 1970, 93. 11 - NATOLI, La trascrizione, Torino, 1970, 93. 12 - NATOLI, Doppia alienazione immobiliare e azione revocatoria, in Giur. compl. Cass. Civ., 1948, III, 1187, il quale considera l’acquisto del terzo di carattere originario e non derivativo; tesi cui aderisce, più di recente, POLETTI, Doppia alienazione immobiliare e <<responsabilità extracontrattuale da contratto>>, in Contratto e impresa, 1991, 738. Sostiene che la trascrizione rappresenta un elemento costitutivo dell’atto di trasferimento: CARNELUTTI, Teoria giuridica della circolazione, Padova, 1933, 85. 7 in precedenza disposto - perché dai registri immobiliari non risulta alcuna trascrizione a suo carico del primo atto di alienazione (13). A questa tesi è stato tuttavia obiettato che <<l’acquirente preferito a norma dell’art. 2644 non fonda il suo diritto su una situazione di titolarità apparente o più esattamente in quest’ordine di idee, di investitura formale dell’alienante collegata alle risultanze positive dei registri immobiliari: la trascrizione del titolo di proprietà dell’alienante è soltanto un presupposto di efficacia delle trascrizioni successive (art. 2650), non una fonte di legittimazione formale>> (14). 2.2 Proprietà “naturale” inter partes e proprietà “civile” erga omnes – Una datata tesi sostiene (15) bensì l’idoneità del titolo a produrre il trasferimento del diritto, ma unicamente inter partes. La proprietà del bene si trasferirebbe col semplice consenso solo tra le parti, cosicché la trascrizione avrebbe la funzione di <<irradiare su tutti i terzi>> la realità del diritto trasmesso (16): <<occorre distinguere […] il passaggio della proprietà, o di altro diritto, tra le parti (trasmittente e acquirente) e di fronte ai terzi […]. In sostanza, due proprietà, che potrebbero dirsi l’una naturale, l’altra civile, possono coesistere sulla medesima cosa, in favore di diverse persone>> (17). In definitiva l’opponibilità erga omnes dell’acquisto sarebbe riconducibile soltanto all’ eseguita trascrizione. A tale tesi è stato obiettato però che il concetto di una proprietà relativa, valevole per le parti dell’originario primo contratto, ma non valevole per i terzi contraddirebbe, da un lato, la nozione elementare di diritto reale (18) e, dall’altro, che un diritto reale, per sua natura, o è tale nei confronti di tutti o non lo è nei confronti di nessuno (19). 2.3 L’inefficacia “relativa” dell’acquisto non trascritto. La vicenda acquisitiva che giunge ad attribuire prevalenza al secondo acquirente / primo trascrivente viene invece motivata da altra parte della dottrina (20) facendo riferimento all’idea, evidentemente simile a quella ricordata al paragrafo precedente, di inefficacia relativa dell’acquisto che non sia stato tempestivamente trascritto. 13 - Cfr. BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, Diritto civile. I diritti reali, 2, Torino, 1988, 433. 14 - MENGONI, Gli acquisti <<a non domino>>, Milano, 1975, 10. 15 - MIRABELLI G., Del diritto dei terzi secondo il Codice Civile italiano, Torino, 1889, 124 ; GIOVENE, Il negozio giuridico rispetto ai terzi, Torino, 1917, 325 16 - MIRABELLI G., Del diritto dei terzi secondo il Codice Civile italiano, Torino, 1889, 101. 17 - GIOVENE, Il negozio giuridico rispetto ai terzi, Torino, 1917, 325. 18 - In tal senso GENTILE, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959, 47; cfr. anche CARNELUTTI, Occhio ai concetti, in Riv. dir. comm., 1950, I, 450, il quale, con efficace espressione, sottolinea che <<proprietà relativa per chi abbia una elementare nozione della differenza tra diritti reali e diritti di credito, è un modo come chi dicesse: circolo quadrato […] E invero la distinzione […] non solo condurrebbe al concetto giuridicamente non accettabile d’un diritto reale ch’esiste solo tra le parti; ma dippiù non è fondata nella stessa legge>>). 19 - Cfr. TRIOLA, voce Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 947; e GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 463. 20 - Cfr. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II-1, Milano, 1952, 545. 8 Al riguardo, è stato sostenuto che <<la trascrizione vale a trasformare un’ impossibilità giuridica (quella di acquistare da chi ha già alienato, o costituito, il dato diritto) in una possibilità giuridica. Senza la trascrizione, è fuori dubbio che il secondo (o ulteriore) avente causa dal medesimo autore non potrebbe fare acquisto efficace. Peraltro, il primo acquisto non trascritto, o trascritto tardivamente, è inefficace, soltanto nei confronti del secondo […] e non nei confronti del dante causa e di ogni altro terzo (inefficacia relativa)>> (21). L’inefficacia del primo negozio sarebbe dunque “relativa” in quanto detto negozio sarebbe inefficace soltanto nei confronti di un dato terzo (e cioè colui che trascrive per primo), con la conseguenza che essa potrebbe esser fatta valere solo da costui, mentre il negozio sarebbe compiutamente efficace fra le parti e verso gli altri terzi, diversi dal secondo acquirente / primo trascrivente. Il negozio affetto da inefficacia relativa (o inopponibilità) subirebbe pertanto una diminuzione non nei suoi effetti diretti (ossia nei rapporti fra le parti e nei rapporti fra esse e i terzi diversi dal secondo acquirente), ma nei suoi effetti riflessi, ossia di fronte a quel dato terzo che è il secondo acquirente; a ciò conseguirebbe dunque che uno stesso negozio sarebbe efficace sotto certi aspetti (e cioè nei rapporti tra i contraenti originari e nei rapporti tra essi e i terzi diversi da colui che per primo trascrive) e inefficace sotto altro aspetto (e cioè nei confronti del secondo acquirente / primo trascrivente). La trascrizione del secondo acquisto pertanto non varrebbe a conferire a tale atto un’efficacia erga omnes: il primo acquisto non trascritto, o trascritto tardivamente, dovrebbe invero ritenersi inefficace soltanto nei confronti di “Secondo” e non nei confronti di “Doppio”, di “Primo” e di ogni altro terzo, verso i quali invece la prima alienazione dispiegherebbe compiutamente i suoi (seppur precari, perché destinati ad essere profondamente alterati) effetti. 2.4 L’efficacia “conservativa” della trascrizione - Secondo un’altra opinione, colui che ha disposto di un diritto reale immobiliare con un atto non ancora trascritto manterrebbe un ulteriore potere di disposizione nei confronti dei terzi; cosicché l’effetto della trascrizione sarebbe quello, da una parte, di consolidare definitivamente in capo al primo avente causa l’acquisto effettuato e, dall’altra, di eliminare dunque quel residuo potere di disposizione che persisterebbe nella sfera dell’alienante (22). La regola che subordina l’efficacia erga omnes degli atti di acquisto di un diritto su un bene immobile alla loro trascrizione dovrebbe quindi essere intesa come rivelazione della funzione conservativa della pubblicità: <<la trascrizione è una forma di pubblicità necessaria a determinati atti, riguardanti la condizione giuridica della proprietà immobiliare, perché abbiano efficacia giuridica contro qualunque terzo. […] la trascrizione non toccando per nulla la sostanza del diritto, non è fatto giuridico […]. Cioè la trascrizione rende pubblici gli atti, quali essi sono, validi e veri o nulli […]; non crea ma conserva, qual è, l’efficacia degli atti. Perciò la trascrizione non è che forma degli atti>>; di modo che, <<se la trascrizione è mezzo di conservare i diritti acquistati, è logico che l’acquisto non conservato sia come non fatto in confronto di quelle persone rispetto alle quali la conservazione era necessaria. Quindi con l’unico concetto che la trascrizione è mezzo di conservazione 21 - MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II-1, Milano, 1952, 546. 22 - Cfr. COVIELLO N., Della trascrizione immobiliare, II, Napoli-Torino, 1897, 288. 9 si spiega tanto l’effetto favorevole al primo contraente che l’effetto dannoso a lui, e vantaggioso per conseguenza al posteriore: si spiega insomma come la trascrizione non sia altro che il criterio di preferenza tra più acquirenti lo stesso immobile>> (23). In definitiva, l’atto di disposizione non trascritto non avrebbe piena efficacia reale e, di conseguenza, l’alienante manterrebbe nei confronti dei terzi il potere di disporre nuovamente del diritto già alienato. Da una simile premessa, si trarrebbe così la conseguenza che, in caso di pluralità di alienazioni, tutti gli acquirenti verrebbero a trovarsi quali effettivi aventi causa del medesimo diritto (poiché, in capo all’alienante, permarrebbe appunto il potere di disposizione), e ciò fino a che non siano state da taluno - che, alfine, prevale sugli altri - eseguite le formalità di trascrizione (24). 2.5 Solo la trascrizione trasmette la legittimazione a disporre. Tesi del tutto simile alla precedente è poi quella basata sulla scissione tra proprietà e legittimazione: mentre il diritto di proprietà si trasferirebbe con il contratto consensuale, per la trasmissione della legittimazione occorrerebbe un ulteriore atto, identificabile, nel caso della traslazione di beni immobili, nella trascrizione nei registri immobiliari: <<nel nostro regime di circolazione, infatti, chi non è possessore o, rispettivamente, non ha la catena delle trascrizioni a suo favore, sebbene abbia acquistato il diritto, rischia sempre di perderlo per l’acquisto che altri ne faccia da chi avendo conservato la legittimazione [il corsivo è nostro, n.d.a.] è in grado di trasferirgliela cioè di immetterlo nel possesso della cosa o di permettergli di trascrivere in continuità con altre trascrizioni, o di girargli il titolo: viceversa il possessore e colui che ha le trascrizioni o le girate a suo favore, cioè il legittimato, si trova nella situazione privilegiata – sia o meno egli stesso titolare del diritto – da un lato di poter impedire che altri acquisti la titolarità, dall’altro di poter disporne egli stesso […]. Dato il principio più volte richiamato degli artt. 2644 e 1155, e dato quindi che l’acquirente di un diritto non può essere sicuro del suo acquisto fino a che non abbia conseguito la legittimazione, e dato in fine che la legittimazione consiste in uno stato di fatto – e cioè nel possesso o nella trascrizione – possono esservi più titolari di diritti relativi ad uno stesso bene, mentre uno solo può essere il legittimato>> (25). 23 - Sempre COVIELLO N., Della trascrizione immobiliare, II, Napoli-Torino, 1897, n. 345. Si vedano però le osservazioni critiche di GENTILE, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959, 58. 24 - Così anche CARIOTA FERRARA, Negozi sul patrimonio altrui, con particolare riguardo alla vendita di cose altrui, Padova, 1936, 92, secondo cui l’alienante conserva il potere di disposizione sulla cosa alienata fino al momento della trascrizione. Contra FERRI L., Della trascrizione immobiliare, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1964, 162, il quale osserva che <<se un tale potere esistesse, il secondo acquirente dovrebbe acquistare immediatamente la proprietà a prescindere dalla trascrizione e così un terzo acquirente, un quarto, un quinto ecc., col risultato che si avrebbero due, tre, quattro o cinque, od un numero infinito di proprietari di una stessa cosa; il che, almeno fintantochè il concetto di proprietà e di diritto reale non venga rivoluzionato, costituisce un assurdo>>. - RAVÀ, Legittimazione e rappresentanza indiretta nell’alienazione, in Banca borsa e titoli credito, 1953, 161. Secondo CASELLA, La doppia alienazione immobiliare: un dibattito sempre aperto, in Riv. dir. civ., 1993, II, 526, <<l'’unica spiegazione possibile, che non rischi di apparire uno sterile “contorsionismo”, può essere quella di riconoscere che, in materia di trasferimenti immobiliari, il legislatore ha effettuato una netta separazione tra legittimazione e titolarità, nel senso che chi acquista dal venditore che appare come tale nei registri immobiliari acquista bene, e può far prevalere il suo acquisto “qualificato” su tutti gli altri acquisti non qualificati. […] Poco importa che l’alienante abbia in realtà già disposto del proprio diritto: ciò che conta è che l’ordinamento, in simili casi, preferisce 25 10 2.6 L’efficacia costitutiva della trascrizione come condicio iuris sospensiva - Da altri (26) è stata poi prospettata la teoria secondo la quale la trascrizione costituirebbe una condicio iuris per il pieno dispiegamento di quegli effetti che conseguono all’atto da trascrivere; in particolare, da un lato, la trascrizione opererebbe come l’evento finale che segna l’estinzione del potere di disposizione dell’alienante, e, dall’altro, varrebbe a rendere definitivamente efficace un acquisto che, fino a quel momento, sarebbe meramente potenziale e precario (27). Dai sostenitori di questa tesi si afferma pertanto che la trascrizione avrebbe un rilievo e una incidenza ben maggiori di quanto normalmente si ritenga: <<essa non è soltanto una forma di pubblicità, non ha una mera funzione dichiarativa […]. Essa si configura come una circostanza costitutiva (è quindi un fatto giuridico) dell’acquisto soggetto a trascrizione>> (28). La trascrizione non sarebbe dunque un elemento dell’atto trascritto, poiché esso è perfetto e definitivo, ma piuttosto una circostanza, e cioè un “fatto giuridico secondario” che accede all’atto da trascrivere. Sarebbe poi una circostanza costitutiva <<perché soltanto la trascrizione, tempestivamente […] effettuata, rende efficace, in tutta la sua portata, quell’acquisto che, fino a quel momento, era meramente potenziale e condizionato appunto a quell’evento (condicio juris)>>; cosicché, <<la conciliazione tra la norma enunciata nell’art. 1376 e le regole contenute nell’art. 2644 è semplice e piana: regola generale è che il consenso legittimamente manifestato è idoneo a provocare il trasferimento o la costituzione dei diritti reali; ma se l’atto è soggetto all’onere della trascrizione, il trasferimento o la costituzione del diritto sono condizionati [il corsivo è nostro, n.d.a.] al tempestivo adempimento della formalità >> (29). 2.7 La funzione meramente processuale della trascrizione - Secondo un’isolata opinione (30), l’efficacia della trascrizione e della conseguente prevalenza del diritto del secondo acquirente che abbia più tempestivamente trascritto, non costituirebbe un’eccezione al principio sostanziale dell’effetto traslativo del consenso, ma andrebbe valutata in ordine ad un diverso profilo. dare prevalenza alla realtà formale dei registri immobiliari (termine che preferisco a quello più equivoco di “apparenza”) piuttosto che alla realtà sostanziale. […] L’acquisto non trascritto […] entra in uno stato di quiescenza: si verifica, in altri termini, un fenomeno legale di posposizione di titoli>>. 26 - Cfr. GENTILE, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959, 61. 27 - TRIOLA, Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 947, obietta che se tale tesi fosse esatta, bisognerebbe ritenere che l’acquirente, in base all’art. 1356 c.c., potrebbe, in pendenza della condizione (cioè prima della trascrizione), compiere solo atti conservativi. Poiché, inoltre, nel caso di doppia vendita, la condizione verrebbe a mancare per causa imputabile all’altra parte (l’alienante), essa si dovrebbe considerare avverata ex art. 1359 c.c. ed il primo acquirente dovrebbe prevalere sul secondo, in contrasto dunque con quanto espressamente disposto dall’art. 2644 c.c. 28 - GENTILE, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959, 61. 29 - GENTILE, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959, 61. 30 - Cfr. FERRI-ZANELLI, Della trascrizione immobiliare, Tutela dei diritti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1995, 18 Si veda anche DANUSSO, Responsabilità del secondo acquirente nella doppia vendita immobiliare, in Riv. dir. civ., 1983, II, 680, che ritiene <<convincenti>> le argomentazioni del Ferri. 11 Si è sostenuto infatti che, al fine di dare un’adeguata risposta al problema della prevalenza del secondo acquisto trascritto sul diritto del primo acquirente che non abbia tempestivamente effettuata la formalità pubblicitaria, occorrerebbe trasferire la valutazione degli effetti della trascrizione e della sua efficacia su di un piano diverso da quello del diritto sostanziale e precisamente su quello processuale. Secondo questa tesi, infatti, il criterio di prevalenza fornito dalla trascrizione più tempestiva opererebbe solo in caso di lite giudiziaria sulla priorità dell’acquisto: il giudice, chiamato a risolvere la lite fra primo acquirente e secondo acquirente / primo trascrivente, entrambi aventi causa, con atti successivi, dello stesso immobile dal medesimo venditore, darà prevalenza a chi dei due abbia appunto trascritto per primo, perché le norme sulla trascrizione gli impongono per esigenze di certezza di considerare come non influente, nei confronti di “Secondo”, l’acquisto non trascritto compiuto da “Primo”. Siccome però il primo acquisto anche se non trascritto è ben esistente per il diritto sostanziale - <<anzi è il solo acquisto>> - la sua inesistenza sarà soltanto “di natura processuale”: il giudice deve <<ignorare la verità sostanziale per giudicare sulla base di una verità formale o legale>> (31). Riconoscendo dunque il diverso livello di operatività della trascrizione (e cioè sul piano processuale e non su quello sostanziale), si supererebbe così il problema di conciliare il principio dell’efficacia traslativa e costitutiva del consenso con gli effetti della trascrizione: <<l’uno e gli altri, giocando su piani diversi, non possono intersecarsi o scontrarsi. Il primo acquirente che non ha trascritto, è titolare di un diritto sostanziale; il secondo acquirente, primo trascrivente, ha attribuito un potere, che gli dà la certezza di vincere sul primo acquirente […]>>. Il primo acquirente è bensì il proprietario della cosa ma, nell’eventuale lite che insorga con il secondo acquirente / primo trascrivente, il giudice deve far prevalere il secondo acquirente; in conclusione, <<non è che con ciò il giudice non attui il diritto sostanziale; lo attua così come egli lo vede, deformato attraverso le lenti della verità legale. La giustizia è sacrificata all’esigenza della certezza>> (32). 2.8 – La tesi dell’acquisto a titolo originario. La “contraddizione” tra il principio consensualistico e il principio della priorità dell’acquirente che per primo trascrive è stata ritenuta superabile intuendo che l’acquisto della proprietà da parte del secondo acquirente che ha trascritto per primo avvenga non già titolo derivativo bensì a titolo originario (33). 31 - FERRI-ZANELLI, Della trascrizione immobiliare, Tutela dei diritti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1995, 18. 32 - FERRI-ZANELLI, Della trascrizione immobiliare, Tutela dei diritti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1995, 18. Critici, tra gli altri, nei confronti di questa ricostruzione sono: GENTILE, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959, 79; e TRIOLA, voce Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 947, che osserva: <<se tale tesi fosse esatta, tenuto conto dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato, il secondo acquirente diventerebbe titolare di un diritto che non è di proprietà (cioè con efficacia erga omnes) e di incerta definizione, il che non sembra conciliabile con il disposto dell’art. 2644 c.c., in base al quale l’inefficacia del primo acquisto preesiste al suo accertamento giudiziale e non ne è, invece, la conseguenza>>. 33 - NATOLI, Doppia alienazione immobiliare e azione revocatoria, in Giur. compl. Cass. Civ., 1948, III, 1187; e POLETTI, Doppia alienazione immobiliare e <<responsabilità extracontrattuale da contratto>>, in Contratto e impresa, 1991, 738. 12 In altri termini, qui si ritiene in sostanza che con il primo acquisto il doppio venditore “consumi” la propria legittimazione a disporre del diritto alienato e che la produzione dell’acquisto in capo al secondo acquirente / primo trascrivente possa immaginarsi solo ipotizzando che questi non sia un effettivo avente causa dal doppio venditore, dal quale non potrebbe derivarsi la titolarità di un diritto che il doppio venditore ha invero già perduto in occasione della prima vendita, bensì appunto un acquirente a titolo originario il cui acquisto non derivi quindi dall’altrui patrimonio ma da una fattispecie acquisitiva complessa, data dalla combinazione di quella pluralità di fattori che sono rappresentati dal secondo contratto alienativo e dalla sua più tempestiva trascrizione nei registri immobiliari. 2.9 La tesi prevalente: la mancata trascrizione come condizione risolutiva del primo acquisto - La dottrina prevalente (34) - sebbene anche qui non siano mancate obiezioni (35) - ritiene che il secondo contratto traslativo, ancorché inizialmente inefficace, consente nondimeno il radicamento dell’acquisto in capo all’avente causa posteriore in quanto, assolte le formalità pubblicitarie, il fatto della trascrizione risolverebbe retroattivamente il primo contratto. In quest’ottica, l’efficacia della trascrizione non viene riferita soltanto al secondo atto d’acquisto bensì anche al primo: è quest’ultimo infatti che viene risolto (retroattivamente, com’è per regola generale), di modo che la seconda alienazione viene di fatto ad essere considerata come l’unica alienazione in effetti intervenuta. Dalla premessa che un atto è pienamente e irrevocabilmente efficace se trascritto anteriormente al momento in cui sia stato (inutilmente) trascritto un altro sia pur precedente atto d’acquisto dallo stesso autore, si è dunque desunto <<che un atto d’acquisto fino a tanto che non sia trascritto può essere posto nel nulla dalla trascrizione di un diverso sia pur successivo atto d’acquisto dallo stesso autore>> (36). Pertanto, la trascrizione <<estingue (ma meglio diremo risolve) l’efficacia del primo acquisto non trascritto, dal che consegue la valorizzazione del titolo dell’alienante, ma solo nei confronti del secondo acquirente, chè l’alienante non può più disporre (avendo già speso il suo potere di disposizione nei confronti del secondo acquirente). E neppure potrebbe – verso altri – a quel certo effetto potenziale e subordinato che dir si voglia, poiché il secondo acquirente ha posto in essere, con la trascrizione, una circostanza idonea a radicare definitivamente l’acquisto e quindi a estromettere del - MAIORCA, Della trascrizione, in Comm. cod. civ. diretto da D’Amelio, Firenze, 1943, 138. Si vedano anche: CARNELUTTI, Occhio ai concetti, in Riv. Dir. Comm., 1950, I, 451, il quale afferma che la trascrizione del secondo acquisto costituirebbe condizione risolutiva del primo trasferimento; CORRADO, La pubblicità nel diritto privato, Torino, 2947, 325, il quale afferma che il secondo atto trascritto è idoneo a produrre in <<mutamento che retroagisce ad un momento anteriore alla conclusione del primo atto, sicchè vengono meno per difetto di facoltà di disposizione solo quei mutamenti che siano incompatibili con quello causato dall'atto trascritto>>; LUZZATTO, La compravendita, a cura di Pesico, Torino, 1961, 141; MORITTU, Revisione critica della dottrina su alcuni principi fondamentali riguardanti la trascrizione, in Studi giuridici dell'Università di Cagliari, 1936, 70; MORITTU, La trascrizione dei contratti traslativi della proprietà immobiliari, in Studi giuridic dell'Università di Cagliari, 1936, 57; PUGLIATTI, Teoria dei trasferimenti coattivi, Messina, 1931, 20. 34 35 - Cfr. GENTILE, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959, 73 . 36 - MAIORCA, Della trascrizione, in Comm. cod. civ. diretto da D’Amelio, Firenze, 1943, 139. 13 tutto l’alienante da ogni potere rispetto all’immobile>> (37). Così, fino a che una previa trascrizione attuata dal primo o dal secondo degli acquirenti dirima il conflitto <<il primo acquisto che è a domino risulta valido ed efficace erga omnes, anche se non trascritto. Il secondo acquisto – che è […] a non domino – risulta inefficace al presente. Ma le fattispecie non sono complete e gli effetti (di efficacia o di inefficacia) non definitivi. Sono due acquisti in conflitto che solo la trascrizione può risolvere, aggiungendosi o all’una o all’altra fattispecie, che risulta in tal modo completata […]. Finchè non è intervenuta la trascrizione ad aggiungersi all’una o all’altra delle due fattispecie collidenti, i titoli d’acquisto dall’uno e dall’altro lato sussistono come tali, cioè come titoli d’acquisto: l’atto del secondo acquirente non è un nulla giuridico, mentre per altro verso […] il titolo d’acquisto a domino (del primo acquirente) ha al momento gli stessi precisi effetti che avrebbe se fosse regolarmente trascritto, sol che tali effetti non può conservare se il conflitto si risolve a suo sfavore>> (38). In definitiva, la trascrizione non varrebbe né a dirimere un conflitto tra due acquisti entrambi sprovvisti di pubblicità (in tal caso si applica il principio prior in tempore potior in iure) né un conflitto tra due acquisti entrambi trascritti: in tale ipotesi, infatti, la trascrizione dell’ uno rende inutile la trascrizione dell’altro. Il principio di anteriorità della trascrizione andrebbe quindi inteso non come precedenza a un’altra trascrizione posteriormente effettuata, <<ma come circostanza che preclude la utilità […] di effettuare successivamente la trascrizione da parte dell’altro acquirente>> (39). In altri termini, una volta che per effetto della verificazione della condizione s’intendano risolti ex tunc gli effetti del primo contratto di alienazione, si verificherebbe la reintegrazione della legittimazione dell’alienante rispetto alla seconda alienazione (originariamente avvenuta a non domino). Tale reintegrazione sarebbe logicamente dunque antecedente al secondo atto di alienazione, il quale dovrebbe pertanto considerarsi pienamente valido ed efficace ab inizio (40). 3. La responsabilità del venditore. Non vi sono mai stati dubbi - se si esclude quell’unica e criticabile opinione dottrinale che ha ritenuto che nella condotta del doppio alienante non sia ravvisabile alcun profilo di responsabilità (di cui si dirà infra) - che in caso di doppia alienazione 37 - MAIORCA, Della trascrizione, in Comm. cod. civ. diretto da D’Amelio, Firenze, 1943, 141. - Sempre MAIORCA, Della trascrizione, in Comm. cod. civ. diretto da D’Amelio, Firenze, 1943, 141. 38 - MAIORCA, Della trascrizione, in Comm. cod. civ. diretto da D’Amelio, Firenze, 1943, 144. Anche TRIOLA, voce Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 948 afferma che l’efficacia del primo acquisto si risolve per effetto della trascrizione del secondo acquisto, con conseguente eliminazione dell’ostacolo all’efficacia di quest’ultimo (in quanto posta in essere a non domino). L’Autore conclude però che <<in tale prospettiva non può negarsi alla trascrizione della seconda alienazione efficacia costitutiva>>. 39 40 - Secondo MENGONI, Gli acquisti <<a non domino>>, Milano, 1975, 9-10, <<certo è che l’avente causa preferito acquista il diritto (in via derivativa) direttamente dall’alienante, contro il quale ha trascritto il suo titolo, e lo acquista indipendentemente dalla buona o mala fede, cioè dall’ignoranza o conoscenza in cui versava, al momento del contratto, circa la precedente alienazione. Questo è un indice sicuro dell’estraneità dell’ipotesi al concetto di acquisto a non domino>>. 14 il venditore debba rispondere del danno arrecato al primo acquirente per la perdita del proprio diritto. Peraltro, in tema di responsabilità dell’alienante che abbia venduto in tempi successivi a soggetti differenti lo stesso immobile, si è a lungo discusso circa la qualificazione di tale responsabilità (41); e si sono in sostanza formati due grandi indirizzi, come oltre si verificherà: secondo alcuni infatti si tratterebbe di responsabilità extracontrattuale, mentre per altri sarebbe più opportuno inquadrare il fenomeno nell’àmbito della responsabilità contrattuale. Come noto (42), il discrimine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è costituito dall’esistenza o meno di una obbligazione, non importa se derivante o non da un contratto (nonostante la apparentemente “assorbente” definizione di “responsabilità contrattuale”), di cui la condotta lesiva costituisca violazione; pertanto, ove si ravvisi (o meno) l’esistenza di una specifica obbligazione in capo al venditore la cui violazione attenti il diritto conseguito dal primo acquirente, detta violazione importerà la valutazione di tale comportamento in termini di responsabilità contrattuale (invece che di illecito extracontrattuale) e cioè il comportamento lesivo tenuto dall’alienante dovrà considerarsi - o meno - quale “inadempimento” del primo contratto di vendita; con ciò che ne consegue in tema di disciplina applicativa (basti qui pensare, nei due àmbiti di responsabilità, alle differenze che la legge pone in ordine all’onere della prova, allo status soggettivo del doppio venditore rilevante ai fini della sua responsabilità, alla limitazione del risarcimento al danno “prevedibile”, alla durata del termine prescrizionale, eccetera). In particolare, mentre nel campo contrattuale in caso di inadempimento è abbastanza problematico, per l’ obbligato, sottrarsi alla responsabilità, in quanto occorre - come noto - che egli fornisca la prova che l’inadempimento medesimo discende da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (per avere l’ordinamento, nel ricercare l’equilibrio degli interessi tra chi deve e chi pretende, spostato il baricentro del rischio dell’inadempimento più su chi si è obbligato ad un dato comportamento che su chi lo pretende), nella materia extracontrattuale (ove, a differenza che nel campo contrattuale, manca un pregresso rapporto tra danneggiante e danneggiato) occorre invece che il danneggiato effettivamente provi il dolo o la colpa dell’agente, il quale, sotto questo profilo, ha quindi - rispetto all’obbligato a tenere un dato comportamento nell’ambito di un rapporto obbligatorio - un ruolo non di così primo piano. Osservare dunque le responsabilità discendenti da una doppia vendita immobiliare sostituendo all’obiettivo tarato sulla responsabilità aquiliana quello invece impostato sul profilo della responsabilità “contrattuale” (percorso che invero è stato in effetti compiuto, come oltre si vedrà, nell’analisi e nello studio della posizione del doppio venditore) significa dunque anche offrire evidentemente una maggior tutela al primo acquirente, beffato dall’altrui più tempestiva trascrizione, per il minor onere probatorio da cui egli è gravato nella sua pretesa di risarcimento e significa pure evidentemente l’acquisizione di una maggior considerazione per gli interessi del - Si veda l’osservazione di DORIA, Doppia alienazione immobiliare e teoria dell’effetto reale, Milano, 1994, 7, il quale, pur ammettendo la responsabilità del venditore, asserisce che tale responsabilità <<costituisce sotto il profilo logico una vera e propria aporia, perché si viene a riconoscere un profilo di responsabilità in capo all’alienante il quale per effetto della manifestazione del consenso ha già trasferito il diritto al primo acquirente realizzando per tal modo l’effetto previsto dalla legge>>. 41 42 - Cfr. IUDICA-ZATTI, Linguaggio e regole del diritto privato, Padova, 2001, 231 ss. e 435 ss.. 15 medesimo primo acquirente, violato nei suoi obiettivi, piuttosto che per quelli di chi, avendo già provveduto all’alienazione di un dato bene, scorrettamente proceda ad una nuova alienazione del medesimo bene verso un nuovo diverso avente causa, non potendo non sapere della lesività della sua condotta (occorre invero una assai fervida fantasia per ipotizzare un caso in cui il doppio venditore possa riuscire ad esimersi da responsabilità, caso che quindi può ritenersi di verificabilità parallelamente assai improbabile). Peraltro, in linea di fatto, anche qualora si rimanga peraltro nel campo della responsabilità extracontrattuale, l’onere probatorio del danneggiato non è poi così arduo (infatti non gli è affatto difficile dimostrare la colpevole concatenazione degli eventi a suo sfavore). Tra l’altro - per associazione di idee, ma abbandonando così per un attimo il discorso della responsabilità del venditore per appuntarsi su quella del secondo acquirente, che è evidentemente di natura aquiliana, come oltre si approfondirà - va notato che, ancora in un’ evidente ottica di acquisita maggior consapevolezza nell’apprestamento di soluzioni interpretative di deterrenza verso le contrattazioni non incardinate su binari di correttezza, la giurisprudenza ha qui compiuto un percorso per effetto del quale, rispetto ad un precedente orientamento (che riteneva responsabile il secondo acquirente / primo trascrivente solamente ove fosse dimostrata la dolosa preordinazione perpetrata dal doppio venditore e dal secondo acquirente al fine di frodare le ragioni del primo acquirente) si è sostituita l’opinione che, per affermare quella responsabilità, non tanto si dovesse giungere alla prova della effettiva fraudolenza, quanto semplicemente a quella della mera conoscenza (della prima vendita da parte del secondo acquirente) per ravvisare in ciò il sufficiente indizio della colpevolezza o della dolosità dell’agire del secondo acquirente. Ovviamente, ove nemmeno questa conoscenza (della prima vendita da parte del secondo acquirente) vi sia, e ferma restando la responsabilità extracontrattuale del doppio venditore, al secondo acquirente (che è responsabile quindi solo per dolo o colpa) sarebbe difficilmente ascrivibile un comportamento colposo o doloso, tale cioè da fondare una sua eventuale responsabilità: ma è evidente che ipotizzare il caso del secondo acquirente che non conosca nulla di quanto è già successo in precedenza è come riferirsi ad un evento probabilmente di assai rara verificazione (invero, chi trascrive “di corsa” lo fa proprio perché sa di dover arrivare prima di altri), ma non è escluso che ciò accada (si pensi al malfattore che ripeta per n volte una compravendita con più contratti contemporanei al fine di moltiplicare il prezzo ricavato dagli ignari aventi causa e fuggire poi con il “bottino”, così come può forse più realisticamente pensarsi ad una doppia vendita effettuata al primo stadio dal de cuius e poi, al secondo stadio, dall’erede ignaro dell’attività contrattuale svolta dal defunto) (43). - Nell’ipotesi del conflitto che insorga tra due atti di disposizione dello stesso immobile posti in essere dal de cuius e dal suo erede, la giurisprudenza (Cass., 12.4.1983, n. 2583, in Vita not., 1985, 596, con nota di TRIOLA, Alienazione da parte dell’erede di immobile già venduto dal de cuius e principio della priorità della trascrizione; e in Riv. giur. edil., 1983, I, 933; Cass., 21.5.1979, n. 2929, in Riv. not., 1979, 1559; Cass., 13.6.1969, n. 2111, in Giust. civ. Mass., 1969; Cass., 5.5.1962, n. 889, in Giust. civ., 1962, I, 1688. In dottrina, nello stesso senso: FERRI L., La trascrizione degli acquisti “mortis causa” e problemi connessi, Milano, 1951, 130), ha affermato che si deve ritenere - in applicazione del principio secondo cui l’erede subentra nella stessa posizione giuridica del defunto che le due vendite provengano dal medesimo autore; sicché il conflitto fra i due successivi acquirenti va risolto a favore di quello il cui atto va trascritto per primo a norma dell’art. 2644 cod. civ.. Tuttavia è stato obiettato (TRIOLA, Alienazione da parte dell’erede di immobile già venduto dal de cuius e principio della priorità della trascrizione, in Vita not., 1985, 597) che il principio in questione (il 43 16 3.1 La tesi della irresponsabilità del doppio alienante - Occorre dunque innanzitutto dar conto di quell’accennata unica voce dissonante rispetto alla consolidata opinione che afferma la responsabilità - sia essa contrattuale o extracontrattuale - del doppio alienante. Il sostenitore (44) della tesi avversa al riconoscimento della responsabilità in capo all’alienante non crede, infatti, <<che una seconda alienazione, nella sua materialità, possa qualificarsi illecita, ove non intervengano altre circostanze. Il fatto di chi aliena per una seconda volta lo stesso oggetto non lede in sé il diritto del primo acquirente, il quale, per ciò solo, resterebbe intatto. Il gioco della trascrizione non può che operare a parte. L’alienante che già alienò una volta non è tenuto a preoccuparsi di sapere se la trascrizione del primo acquisto è stata o no effettuata. Anzi può presupporre che lo sia. Se mai illecita sarebbe la condotta verso il secondo acquirente per l’affidamento datogli>>. In sostanza, questa dottrina propende per la non responsabilità dell’alienante in quanto il danno in questione sarebbe in effetti una conseguenza della trascrizione della seconda vendita, cui l’alienante sarebbe in realtà e in effetti estraneo. 3.2 La tesi della responsabilità extracontrattuale - Il primo (ma rimasto minoritario) orientamento che si è sviluppato circa la responsabilità del doppio alienante è quello tendente ad accreditare una ricostruzione del fenomeno in termini dunque di responsabilità dell’alienante di natura aquiliana (45) oppure, secondo un’opinione subentro dell’erede nella medesima posizione giuridica del de cuius) <<nella specie, verrebbe applicato al contrario, nel senso che non si farebbero subire dall’erede le conseguenze di una situazione creata dal de cuius, ma verrebbe considerata come risalente al de cuius una fattispecie, creata, invece, dall’erede (con la seconda alienazione)>>. Non si comprenderebbe in sostanza come si possa far risalire al de cuius un autonomo atto di disposizione (la seconda alienazione) posto invero in essere dall’erede: il bene venduto due volte non è infatti passato nel patrimonio dell’erede (essendo già stato venduto dal de cuius), per cui l’erede, alienandolo, dispone di cosa non sua; l’alienazione compiuta dall’erede pertanto sarebbe inefficace, in quanto proveniente a non domino e tale inefficacia non potrebbe essere sanata dalla trascrizione del secondo acquisto. E all’osservazione che anche colui il quale aliena il medesimo immobile a due diversi acquirenti dispone di cosa non (più) sua (ma nonostante ciò il secondo acquirente / primo trascrivente diventa proprietario ex art. 2644, 2° comma, cod. civ.), l’Autore in questione replica che <<le ipotesi di efficacia di un acquisto a non domino sono eccezionali, per cui l’efficacia dell’alienazione di cui si discute, non essendo prevista da alcuna disposizione, potrebbe discendere solo da un’applicazione analogica (vietata) dell’art. 2744 [recte: 2644, n.d.a.] cod. civ., il quale stabilisce soltanto che, seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione di diritti acquistati verso il suo autore e non anche che nei confronti dell’acquirente dall’erede non possono avere effetti le trascrizioni di diritti acquistati dall’autore dell’erede, cioè il de cuius>>. Secondo invece NICOLÒ, La trascrizione, III, Milano, 1973, 24, il conflitto può risolversi a favore dell’avente causa dall’erede purché egli trascriva per primo sia il proprio titolo che l’acquisto dell’erede. 44 45 - MAIORCA C., Della trascrizione, in Comm. cod. civ. diretto da D’Amelio, Firenze, 1943, 151. - In particolare cfr. RUBINO, La compravendita, in Tratt. dir. civ. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, 680; ma si vedano anche: BOSETTI, Note in tema di duplice alienazione successiva di uno stesso immobile: trascrizione e stati soggettivi, in Il principio di buona fede (Giornata di studio – Pisa, 14 giugno 1985), Milano, 1987, 133; BUSNELLI, Variazioni casistiche in tema di doppia vendita immobiliare, in Atti del congresso su <<Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica>>, Milano, 1991, 881 CASELLA, La doppia alienazione immobiliare: un dibattito sempre aperto, in Riv. dir. civ., 1993, II, 539; DE LISE, Della trascrizione, in Comm. cod. civ. a cura di De Martino, Novara-Roma, 1970, 193; DE MARTINI A., voce Evizione (diritto civile), in Noviss. Dig. It., VI, Torino, 1960, 1059; MARICONDA, La pubblicità immobiliare, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, 19, Torino, 1985, 110; MOSCARINI, La tutela dei diritti, 17 indubbiamente interessante, di natura postcontrattuale (46), particolare categoria di una responsabilità pur sempre extracontrattuale. Tale orientamento non è stato nemmeno accolto dalla giurisprudenza, salvo che per un’isolata pronuncia di legittimità, volta appunto ad affermare la responsabilità aquiliana dell’alienante (47). I fautori di tale teoria ritengono quindi che il comportamento tenuto dal venditore non sia riconducibile alla violazione di alcuna delle obbligazioni assunte con la stipulazione del primo contratto di vendita: non sarebbe infatti possibile individuare quale sia l’obbligazione contrattuale ex vendita che, con la doppia alienazione, dovrebbe considerarsi inadempiuta, non potendosi, di conseguenza, ritenersi legittimata una responsabilità di tipo contrattuale in capo al doppio alienante. E’ stato infatti osservato (basandosi essenzialmente sul disposto dell’articolo 1476 c.c. “Obbligazioni principali del venditore”, secondo cui <<le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa>>) che la doppia vendita posta in essere dall’alienante non riguarderebbe dunque né l’obbligazione di consegna, né quella di fare acquistare al compratore il diritto e non riguarderebbe neppure l’obbligazione di garantire l’acquisto, e ciò in quanto (48) non potrebbe ritenersi inadempiuta: a) né l’obbligazione di consegnare la cosa; b) né quella di far acquistare il diritto, perché adempiuta per effetto del consenso; Bologna, 1998, 18; POLETTI, Doppia alienazione immobiliare e <<responsabilità extracontrattuale da contratto>>, in Contratto e impresa, 1991, 752; TRIOLA, voce Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 948 , il quale osserva che <<se si dovesse ritenere che il sinallagma funzionale della vendita non viene attuato una volta per tutte con la trasmissione del diritto e che dopo di essa permangono obbligazioni contrattuali a carico del venditore, la vendita diventerebbe un contratto ad esecuzione continuata e potrebbe addirittura durare in eterno>>; e ZICCARDI, L’induzione all’inadempimento, Milano, 1979, 120. 46 - Secondo COSTANZA, Doppia vendita immobiliare e responsabilità del secondo acquirente di mala fede, in Riv. dir. civ., 1983, I, 526, <<il venditore, con la prestazione del consenso, purché non viziato, adempie, stante la efficacia traslativa del consenso, la principale obbligazione derivante dal contratto. Pertanto, qualora venda successivamente a un terzo il bene già alienato, egli commetterebbe nei confronti del suo primo avente causa un illecito di natura extracontrattuale o, forse, più esattamente, di natura postcontrattuale. La violazione di un obbligo contrattuale è, invece, da escludersi, anche se è innegabile che dal contratto di compravendita scaturisca per il venditore l’obbligo di far acquistare al compratore effettivamente la proprietà e correlativamente sorga a favore di quest’ultimo il diritto di inserire nel suo patrimonio il bene acquistato non solo nominalmente, ma materialmente. La disciplina dell’evizione trova infatti la sua giustificazione nell’inosservanza dell’ impegno traslativo. Ma il trasferimento a favore di un terzo di un bene già alienato ad altri non rappresenta, però, una violazione dell’obbligo di fare acquistare al compratore l’effettiva titolarità del bene: il semplice atto di disposizione non pregiudica la posizione del primo acquirente; un pregiudizio può derivargli solo per il verificarsi di circostanze concomitanti con l’alienazione, la consegna della cosa, se oggetto del contratto è un bene mobile, o la trascrizione se il negozio riguarda beni immobili. Di violazione dell’impegno traslativo si dovrebbe parlare, quindi, solo nei casi in cui l’alienante ponga in essere atti dispositivi direttamente e non solo potenzialmente lesivi della posizione trasferita>>. 47 - Cass. 29.10.1977, n. 4669, in Rep. Giur. it., 1977, voce Vendita, n. 59; cfr. altresì, nella giurisprudenza di merito: App. Brescia, 4.12.1985, richiamata in motivazione da Cass., 15.6.1988, n. 4090, in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 307; in Foro it., 1989, I, 1568; in Riv. not., 1989, 1260; e in Resp. civ. e prev., 1988, 984. 48 - Cfr. RUBINO, La compravendita, in Tratt. dir. civ. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, 680. 18 c) né l’obbligazione di garantire l’acquisto, la quale si riferisce, comunque, al momento dell’acquisto; d) né infine quella relativa all’ esecuzione del contratto, essendo questo per sua natura già eseguito immediatamente all’atto della conclusione del contratto. Si è sottolineato infatti che nel contratto ad efficacia reale tutti gli effetti si esaurirebbero (49) nel momento in cui, per effetto del consenso, ai sensi dell’art. 1376 cod. civ., si realizza la traslazione del diritto oggetto del contratto stesso; vi sarebbe quindi una piena identificazione fra “contratto” ed “atto traslativo”, cosicché il venditore vedrebbe esauriti i suoi obblighi una volta che si sia istantaneamente prodotto l’effetto attributivo, con la conseguenza che sarebbe da ritenere dunque esclusa la sussistenza di ulteriori effetti giuridici derivanti dal contratto e quindi la sussistenza di obbligazioni del cui inadempimento si possa dunque trattare (50). In particolare, è stato ritenuto (51) che non sarebbe pertinente nemmeno il richiamo alla garanzia per evizione per individuare un inadempimento di natura contrattuale a seguito del comportamento del doppio alienante: il tradizionale presupposto della disciplina dell’evizione, su cui si è verificata una conformità di vedute in dottrina (52) e in giurisprudenza (53), si sostanzierebbe infatti nella cosiddetta preesistenza della causa evizionale, vale a dire che la garanzia per evizione postula che il terzo faccia valere diritti altrui preesistenti alla vendita, e ciò sulla base del rilievo che l’art. 1483 cod. civ., il quale disciplina l’ipotesi di evizione totale, stabilisce che <<se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’articolo 1479>>. I sostenitori della tesi che qualifica la responsabilità del doppio alienante come responsabilità extracontrattuale osservano dunque che, nell’ipotesi di doppia alienazione, al momento del trasferimento non vi sarebbe alcun diritto di terzi concorrente con quello del compratore: la perdita del diritto per il primo acquirente avverrebbe in effetti per causa sopravvenuta alla conclusione del contratto. 3.3 La tesi della responsabilità contrattuale - L’indirizzo dottrinale prevalente sostiene invece il fondamento contrattuale della responsabilità del doppio venditore; nel comportamento del venditore si dovrebbe invero ravvisare una responsabilità da 49 - Cfr. BIANCA, La vendita e la permuta, in Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, Torino, 1972, 631; e CASTRONOVO, Le frontiere nobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1989, 567. - Contra NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, 165, secondo cui la stipulazione del contratto traslativo comporta sempre <<la creazione di rapporti obbligatori, collaterali o contrapposti all’attribuzione traslativa>>. 50 51 - Cfr. Cass., 29.10.1977, n. 4669, in Rep. Giur. it., 1977, voce Vendita, n. 59. 52 - Cfr. GRECO-COTTINO, Della vendita, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, BolognaRoma, 1981, 194; e RUBINO, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1962, 670. 53 - App. Lecce, 23.8.1989, in Giur. merito, 1991, 572; e in Riv. not., 1991, 521; Cass., 18.5.1971, n. 1494, in Foro it. Rep., 1971, voce Vendita, n. 51; Cass., 4.12.1967, n. 2867, in Foro it., 1968, I, 2274; e in Giur. it., 1968, I, 1, 818; Cass., 24.11.1966, n. 2797, in Giust. civ., 1967, I, 1702; Cass., 5.1.1966, n. 97, in Giur. it. Mass., 1966; Cass., 28.3.1960, n. 656, in Giur. it., 1961, I, 1, 502; e in Giust. civ., 1960, I, 1154; Cass., 15.7.1959, n. 2296, in Giust. civ., 1960, I, 152; Cass., 11.10.1956, n. 3510, in Giust. civ., 1957, I, 481; App. Catania, 4.10.1957, in Giur. it. Rep., 1958, voce Vendita, n. 114; Trib. Foggia, 4.12.1956, in Foro it. Rep., 1957, voce Vendita, n. 95. 19 inadempimento sul rilievo che tale condotta costituirebbe una violazione dell’ impegno traslativo assunto con il primo contratto (54). Questo indirizzo, secondo cui il doppio venditore è gravato da una responsabilità di tipo contrattuale, è stato, tra l’altro, ampiamente recepito dalla giurisprudenza (55), la quale si è dunque consolidata nel senso di ricondurre l’alienazione che il proprietario effettui del bene, dopo averne già disposto una prima volta, nell’ambito della responsabilità ex contractu dell’alienante. Peraltro, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza non vi è unanimità di vedute circa il fondamento concettuale di una siffatta responsabilità. Innanzitutto si è cercato di giustificare la tesi della natura contrattuale richiamando l’art. 1476, n. 2 cod. civ.: in tal senso una significativa pronuncia sulla questione è rappresentata ad esempio dalla decisione della Suprema Corte resa in data 15 giugno 1988, n. 4090 (56), ove, dopo essersi confutata la tesi di quanti riconducono la responsabilità dell’alienante a livello di responsabilità extracontrattuale, ritenendo che tale tesi sarebbe il risultato di <<una lettura riduttiva dell’art. 1476, n. 2, c.c., distaccata non soltanto dagli artt. 1175 e 1375 c.c., ma anche dalla disciplina della trascrizione, quando si tratti di compravendita di immobili>>, si è affermato che, nel caso in cui taluno alieni ad un terzo, il quale trascriva per primo il proprio atto d’acquisto, un bene immobile oggetto di una precedente alienazione, il doppio venditore dunque <<viene meno ad un obbligo contrattualmente assunto nei 54 - Propendono per la tesi contrattualistica della responsabilità del doppio alienante, seppur nella diversità delle motivazioni volta a volta addotte: ATZORI, Note in tema di doppia vendita immobiliare, in Riv. giur. sarda, 1999, 447; BRANCA, Buona fede e doppia alienazione, in Foro it., 1965, I, 1743; CASTRONOVO, Le frontiere nobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1989, 565; DANUSSO, Responsabilità del secondo acquirente nella doppia vendita immobiliare, in Riv. Dir. civ., 1983, II, 681; DE CUPIS, Trascrizione immobiliare e tutela del primo acquirente, in Giur. It., 1986, III, 10; DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, 305; DI MAJO GIAQUINTO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 365; GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Tratt. dir. civ. comm. diretto da CicuMessineo-Mengoni, Milano, 1995, 730; GORLA, La compravendita e la permuta, in Trattato diritto civile italiano, III, 1, Torino, 1937, 103, secondo cui la responsabilità deriverebbe dall’inadempimento di un preteso obbligo di non danneggiare con atti giuridici o materiali la prestazione; GRECOCOTTINO, Della compravendita, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1962, 216; LABIANCA, Doppia alienazione immobiliare: funzione della trascrizione, in Impresa, 1997, II, 230; MUCCIOLI, Doppia alienazione immobiliare e tutela del primo acquirente, in Riv. dir. comm., 1994, 693; NANNI, La buona fede contrattuale, in I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale, Padova, 1988, 288; NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1974, I, 27; RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1965, 130; RUSSO E., La responsabilità per inattuazione dell’effetto reale, Milano, 1965, 281. 55 - Cass., 17.11.1998, n. 11571, in Mass. Giust. civ., 1998; Cass., 21.3.1989, n. 1403, in Riv. not., 1990, 550; e in Foro it., 1990, I, 222, con nota di COSENTINO F., L’<<inadempimento efficiente>> nuovamente al vaglio della Cassazione; Cass., 15.6.1988, n. 4090, in Foro it., 1989, I, 1568; e in Arch. Civ., 1988, 1046; Cass., 16.5.1981, n. 3249, in Rep. Foro it., 1981, voce Vendita, nn. 57-59; Cass., 27.3.1965, n. 518, in Foro it., 1965, I, 1743; Cass., 10.8.1962, n. 2516, in Riv. giur. edilizia, 1963, I, 16; Cass. 27.4.1960, n. 942, in Foro it., 1961, I, 105. Nella giurisprudenza di merito: Trib. Cagliari, 17.10.1997, in Riv. giur. sarda, 1999, 447, con nota di ATZORI, Note in tema di doppia vendita immobiliare; Trib. Verona, 4.3.1991, in Giur. It., 1993, I, 2, 286; e in Giur. merito, 1992, 569; Trib. Cagliari, 24.9.1986, in Riv. giur. sarda, 1988, 709; App. Firenze, 27.1.1960, in Rep. Foro it., 1960, voce Vendita, n. 75; App. Catanzaro, 29.2.1956, in Rep. Foro it., 1956, voce Vendita, n. 109; Trib. Napoli, 25.6.1950, in Dir. giur., 1951, 218. 56 - Cass. 15.6.1988, n. 4090, in Foro it., 1989, I, 1568, con nota di CASADONTE; e in Arch. civ., 1988, 1046. 20 confronti del primo acquirente e, pertanto, incorre in responsabilità contrattuale con connessa presunzione di colpa>>. In particolare, in quella decisione la Corte ha osservato che <<se è indiscutibile che con la prima vendita il venditore si è spogliato di ogni potere di disposizione del diritto venduto, trasferendolo al compratore, in esecuzione dell’obbligo in tal senso assunto, deve ritenersi che l’esercizio abusivo di questi poteri da parte del venditore dopo la vendita, reso possibile dal meccanismo della trascrizione, sia compiuto non già in violazione del generico precetto del neminem laedere, ma in violazione dell’obbligo specifico assunto nei confronti del compratore di trasferirgli questi poteri>>. In altri termini, secondo la Corte <<si vede chiaro che proprio perché c’è l’obbligo di trasferire questi poteri, il già avvenuto trasferimento di essi con la conclusione del contratto comporta il divieto, di natura dunque contrattuale, di esercitarli ancora>> (57). Più di recente, ma nella giurisprudenza di merito (58) è stato poi ribadito che il comportamento del venditore - il quale, dopo aver venduto il bene immobile, successivamente lo alieni a terzi che acquistino per effetto di tempestiva trascrizione - costituisce violazione degli obblighi contrattuali assunti dal venditore medesimo verso il primo compratore, poiché nella volontà contenuta in tale contratto, di trasmettere la proprietà del bene, sarebbe implicito il vincolo di non trasferirla successivamente a terzi (59). Da una parte della dottrina (60) la responsabilità contrattuale del venditore è invece stata ricollegata al suo obbligo contrattuale di garantire il primo acquirente contro 57 - Nel commentare questa sentenza, si è osservato (VERZONI, La natura della responsabilità del venditore nei confronti del primo acquirente nell’ipotesi di doppia vendita immobiliare, in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 311) che nella sentenza in questione, <<la violazione dell’impegno traslativo, dunque, non viene ricondotta alla garanzia per evizione, ma al divieto, di natura contrattuale, di esercitare (nuovamente) quei poteri che sono già stati trasferiti al compratore contestualmente alla proprietà del bene. Diventa perciò irrilevante chiedersi se la garanzia per evizione possa essere invocata anche per fatti sopravvenuti alla conclusione del contratto, perché il dato più significativo è l’individuazione di una specifica e autonoma obbligazione, di contenuto negativo, che nasce al momento del perfezionamento dell’accordo e persiste sino al momento in cui il meccanismo della trascrizione non consente di considerare privo di contenuto l’obbligo assunto dal venditore (e ciò si verifica quando il primo acquirente abbia trascritto tempestivamente il suo titolo d’acquisto)>>. 58 - Trib. Cagliari, 17.10.1997, in Riv. giur. sarda, 1999, 447, con nota di ATZORI, Note in tema di doppia vendita immobiliare. 59 - Per BRANCA, Buona fede e doppia alienazione immobiliare, in Foro it., 1965, I, 1743, la norma dell’art. 1376 cod. civ. <<s’appaga del trasferimento formale del diritto; ma, poiché di fatto l’acquisto è precario, il venditore di buona fede è legato al contratto sino a quando, con la trascrizione, l’acquisto sarà consolidato. Perciò la seconda vendita è inadempimento di quella precedente che può essere risolta>>. Si vedano peraltro le obiezioni avanzate da TRIOLA, voce Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano, Giuffrè, 1992, 948. - Propendono per l’estensione della garanzia per evizione dovuta a fatto proprio del venditore fino a ricomprendervi le cause posteriori alla conclusione del negozio: BIANCA, La vendita e la permuta, in Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, Torino, 1972, 751, secondo cui <<la responsabilità del venditore per il fatto evizionale può essere spiegata non con un mero riferimento temporale alla vendita ma piuttosto avvertendo il nesso causale con l’inadempimento del contratto. Il venditore, cioè, risponde dell’evizione come evento lesivo che consegue alla violazione del suo impegno traslativo. […] A tale riguardo occorre tenere presente che alla stregua del comune intendimento l’impegno traslativo esige la totale dismissione della situazione alienata. Ciò implica, appunto, che il venditore debba evitare l’ulteriore esercizio di atti dispositivi imputabili alla sua sfera giuridica e lesivi della posizione trasferita>>; e LUZZATO, La compravendita, Torino, 1961, 229. 60 21 l’evizione, secondo quanto disposto dall’art. 1476, n. 3, cod. civ.: con la seconda vendita, il doppio alienante contribuirebbe quindi a provocare la perdita del diritto in capo al primo acquirente, pregiudicando la garanzia a quest’ultimo dovuta. Se però da un lato questa tesi ha il “merito” di <<presupporre correttamente un prolungamento dello spazio di efficacia del contratto traslativo, anche oltre il momento di produzione consensuale dell’effetto reale>>, dall’altro lato una osservazione critica è stata sollevata per il rilievo che tale tesi qualifica <<l’effetto di garanzia non semplicemente come sintomo di quel perpetuarsi del rapporto, sibbene come fonte diretta della responsabilità>> (61). Infatti, come si è già detto sopra, la principale obiezione che sconta l’opinione della responsabilità contrattuale del doppio venditore intesa come responsabilità per violazione dell’obbligo di garanzia che egli deve al primo acquirente, è che la perdita del diritto da parte del primo acquirente avviene per effetto di una causa sopravvenuta alla stipula del primo contratto: solo fatti anteriori alla conclusione del contratto potrebbero invero dar luogo - secondo tale opinione - ad una responsabilità per garanzia ex art. 1487, 2° comma, cod. civ. (62). Altro orientamento, che ha trovato fertile terreno in giurisprudenza, sempre al fine di supportare la natura contrattuale della responsabilità del “doppio” alienante, ha preferito invece puntare sul principio di buona fede quale fonte di un obbligo che integra il contenuto di ogni contratto e che ne caratterizza l’ esecuzione: in tal senso si è ritenuto che l’alienante deve porre in essere con correttezza tutto quanto è in suo potere per far acquistare effettivamente all’altra parte il diritto alienato, appunto in applicazione del principio generale della esecuzione di buona fede del contratto (art. 1375 cod. civ.) e, in particolare, deve evitare di porre in essere atti che privino di contenuto il diritto alienato (63). In sostanza, gli obblighi di correttezza e buona fede che gravano in capo al venditore non consisterebbero bensì solo nel dovere di un comportamento attivo diretto a salvaguardare l’acquisto del compratore, ma comprenderebbero comunque tutta la serie di quei comportamenti accessori, anche astensivi, diretti a non frustrare il trasferimento già posto in essere (64). In quest’ultimo senso, si è di nuovo espresso, di recente, il Supremo Collegio (65), in una sentenza ove, qualificando la responsabilità dell’alienante come inadempimento 61 - FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1137, per il quale va concluso che <<la via della responsabilità contrattuale sia quella giusta, benché la tesi dell’evizione non sembri praticabile in via diretta>>. Sostiene FRANZONI, La tutela aquiliana del contratto nella casistica giurisprudenziale, in Rass. dir. civ., 1989, 30, che seppure non si voglia ammettere che sia direttamente applicabile la disciplina della garanzia contro l’evizione <<si deve convenire che questa sarebbe indirettamente richiamabile per qualificare ingiusto il danno subito dall’acquirente che perde la proprietà del bene. Comunque si voglia qualificare la responsabilità del venditore, essa ha, quantomeno sullo sfondo, la disciplina dell’evizione>>. 62 - In tal senso GRECO-COTTINO, Della vendita, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, 194; e RUBINO, La compravendita, in Tratt. dir. civ. diretto da CicuMessineo, Milano, 1971, 674. 63 - Cfr. Cass., 27.3.1965, n. 518, in Foro it., 1965, I, 1743; e Cass., 6.4.1978, n. 1579, in Giust. civ., 1978, I, 1007. 64 - Contra RUBINO, La compravendita, in Tratt. dir. civ. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, 60, secondo cui gli artt. 1175 e 1375 cod. civ. non troverebbero applicazione in ordine ai contratti immediatamente traslativi. 65 - Cass., 2.2.2000, n. 1131, in Giust. civ., 2000, I, 1687, con nota di TRIOLA; in Vita not., 2000, 330; e in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, 245, con nota di VARANO. 22 contrattuale, si è fondata tale responsabilità sull’inosservanza del principio di buona fede nell’ esecuzione del contratto, in particolare sull’obbligo del venditore di astenersi da ogni comportamento diretto a frustrare il pattuito trasferimento del diritto dominicale e di non frapporre impedimento alcuno al suo acquisto da parte del primo acquirente: tra l’altro, la valutazione del comportamento dell’alienante sotto la lente del criterio della buona fede è ritenuta opportuna e appropriata <<sia per mantenersi nel solco di una sempre maggiore emergenza di questo valore come criterio cardine di soluzione dei conflitti giuridici nel campo delle obbligazioni, sia per tener conto del posto rilevante che esso ha in altri ordinamenti europei>> (66). 4. La responsabilità del secondo acquirente. 4.1 La natura extracontrattuale - I profili di responsabilità che sono sollecitati da una doppia vendita immobiliare non si fermano ovviamente al venditore, in quanto occorre indagare anche la posizione (67) del secondo acquirente che trascrive per primo, così consolidando l’acquisto in capo a sé e determinando, in tal modo, la perdita del diritto da parte del primo acquirente. Ora, la questione della responsabilità del secondo acquirente / primo trascrivente che, come si vedrà infra, ha rappresentato il punto di maggior evoluzione giurisprudenziale nella materia della doppia vendita immobiliare (perché da un’ opinione di totale impunità si è passati a un atteggiamento di rigida censura) - va evidentemente osservata sotto una visuale diversa, rispetto a quella sotto cui viene normalmente effettuata la valutazione del comportamento dell’alienante; non si dubita infatti che, laddove si scorga una responsabilità in capo al secondo acquirente (più oltre si riferiscono invero anche le tesi che sostengono l’estraneità del secondo acquirente rispetto a qualsiasi profilo di responsabilità verso il primo acquirente), questa non possa che essere qualificabile come di natura extracontrattuale ( 68), ciò che si desume dalla circostanza che “Secondo” rimane del tutto estraneo alla attività negoziale svolta in precedenza tra “Doppio” e “Primo” cosicché - non sussistendo 66 - Così Cass., 15.6.1988, n. 4090, in Foro it., 1989, I, 1568, con nota di CASADONTE; e in Arch. Civ., 1988, 1046. 67 - Cfr. COSTANZA, Doppia vendita immobiliare e responsabilità del secondo acquirente di mala fede, in Riv. dir. civ., 1983, I, 535, secondo cui <<l’immunità assoluta del secondo acquirente […] di mala fede può apparire […] in contrasto con l’equità cui dovrebbero conformarsi tutte le relazioni giuridiche. Inoltre i danni sofferti di fatto dal primo acquirente per l’inadempimento del venditore e più precisamente per la seconda alienazione e la relativa trascrizione potrebbero anche non essere riparati per l’insolvenza dell’alienante. Da questo punto di vista il coinvolgimento del secondo acquirente di mala fede potrebbe rivelarsi l’unica soluzione idonea a garantire una tutela efficace al compratore pretermesso>>; pertanto, la scelta tra accordare tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. al primo compratore o negargliela <<dipende […] da una valutazione di opportunità>>; in definitiva, per ovviare agli inconvenienti che presentano le due opposte possibilità <<si dovrebbe cercare una soluzione mediana che consenta di limitare le ipotesi di responsabilità del secondo acquirente-primo trascrivente in mala fede alle sole fattispecie in cui l’applicazione letterale dell’art. 2644 c.c. determinerebbe la tutela di un interesse immeritevole di tutela>>. 68 - In realtà CASTRONOVO, in Le frontiere nobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1989, 577, e in La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, 110, afferma la natura contrattuale della responsabilità gravante sul secondo acquirente. Sul presupposto che il comportamento del trascrivente sia valutabile come accessorio rispetto a quello tenuto dal debitore (alienante) inadempiente, la situazione giuridica violata dai coautori (alienante e secondo acquirente) sarebbe sempre la medesima, vale a dire il dovere contrattuale di eseguire la prestazione promessa. 23 alcun rapporto tra i due acquirenti dal medesimo autore della vendita - il comportamento del secondo acquirente deve essere inevitabilmente ricondotto nell’ambito della responsabilità aquiliana (art. 2043 cod. civ.). Dall’insussistenza di uno specifico preesistente rapporto obbligatorio tra danneggiante (che in questo caso è “Secondo”, cioè il “secondo acquirente / primo trascrivente”) e danneggiato (cioè il “primo acquirente”), si trae dunque la piana conseguenza che il secondo acquirente è tenuto al risarcimento del danno per la violazione del precetto generale del neminem laedere (69). L’indagine della giurisprudenza teorica, oggi concordemente imperniata dunque sulla convinzione che il secondo acquirente risponda a titolo di responsabilità extracontrattuale quando sia tenuto a risarcire i danni subìti dal precedente compratore, mostra divisioni ed incertezze, invece, intorno all’individuazione del fondamento della responsabilità del secondo acquirente nei confronti del primo acquirente: 1) una prima tesi fonda dunque la responsabilità del secondo acquirente / primo trascrivente sul carattere fraudolento dell’acquisto posto in essere da chi è a conoscenza dell’ esistenza di un altrui diritto (70); 2) un diverso punto di vista è invece espresso da chi - argomentando dalla precipua finalità della trascrizione (ravvisata nella tutela di interessi generali tra i quali deve ricomprendersi in primissimo piano quello della certezza dei traffici) - ritiene che la responsabilità del secondo acquirente vada fatta derivare dallo sfruttamento di tale istituto al fine di conseguire vantaggi personali dalla trascrizione (71); - Cfr. DORIA, Doppia alienazione immobiliare e teoria dell’effetto reale, Milano, 1994, 7; e FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1141, il quale rileva (nota 60) che la distinzione dei titoli di responsabilità promana dal diverso tipo di condotta lesiva intrapresa, ma più marcatamente dalla completa estraneità del trascrivente alla prima alienazione. 69 70 - Cfr. CARRARO, Valore attuale della massima <<fraus omnia corrumpit>>, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, 797, il quale osserva che <<l’esercizio di una facoltà legislativamente prevista, sebbene in sé lecito, può invece costituire elemento di un illecito quando sia considerato nell’ambito di una fattispecie complessa e si tenga conto del comportamento soggettivo della parte>>. 71 - Tesi attribuita da COSTANZA, Doppia vendita immobiliare e responsabilità del secondo acquirente di mala fede, in Riv. dir. civ., 1983, I, 530, nota 38, a MAIORCA, Trascrizione, in Comm. cod. civ. diretto da D’Amelio, Firenze, 1943, 150, 154 ss. Si veda però, in senso dubitativo, GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 550 e 551, nota 254, il quale sostiene che <<l’istituto della trascrizione […] è, per così dire, neutro, perché assolutamente oggettivo […], cosicché non è ipotizzabile un abuso in chiave soggettiva, né, sul piano della funzione svolta, può dirsi che la trascrizione di un atto fraudolento sia diversa dalla trascrizione di un atto non fraudolento>> ed aggiunge che <<in dottrina la tesi dell’abuso non è stata mai sostenuta>>, concludendo che il richiamo a MAIORCA da parte di COSTANZA <<non trova puntuale riscontro>>. Di recente, cfr. però, BARCELLONA, L’interpretazione del diritto come autoriproduzione del sistema giuridico, in Riv. crit. dir. priv., 1991, 100, secondo cui <<si ritiene che tale carattere iperattivo della regola della trascrizione e la sua prevalenza sulla regola della responsabilità discenda dalla considerazione sistematica che l’obiettivo della certezza del traffico immobiliare, perseguito con la prima, sarebbe certamente frustrato dall’onere, necessariamente conseguente all’applicazione della seconda, di accertarsi, per evitare la responsabilità, che il proprio dante-causa non abbia già prima alienato ad altri. Se si interroga l’istituto della pubblicità immobiliare, si trova, infatti che la sua ratio è manifestamente proprio quella di sollevare gli acquirenti da un onere siffatto. Tale considerazione deve far, dunque, escludere la responsabilità “per colpa” (che è il reciproco del summenzionato onere) del secondo acquirente che ha trascritto per primo. Ma questa stessa considerazione deve, con analoga forza, farne, invece, ammettere la responsabilità “per dolo”. Il principio della priorità della trascrizione è, 24 3) secondo un altro orientamento la ragione della responsabilità del secondo acquirente che trascrive per primo sarebbe da ricondursi alla sua “complicità” nell’ inadempimento del venditore (72); 4) opinione di altri è invece che la responsabilità del secondo acquirente / primo trascrivente andrebbe ricercata nella violazione della norma generale del neminem laedere (73); 5) un’ulteriore impostazione ravvisa infine la responsabilità del secondo acquirente nella protezione che l’ordinamento riconosce al “valore” del contratto leso <<inteso come actum, ossia come fatto storico, come bene già esistente nel patrimonio delle parti dello stesso>> (74). 4.2 La sostanziale impunità del secondo acquirente nella giurisprudenza risalente Sotto il profilo della posizione del secondo avente causa, la giurisprudenza più risalente (75) – pare non essersi mai discostata dall’affermazione secondo cui dovrebbe essere esclusa ogni responsabilità in capo al secondo acquirente che abbia trascritto tempestivamente il proprio acquisto, sebbene egli fosse a conoscenza della precedente alienazione: il secondo acquirente che trascrive per primo il proprio contratto non potrebbe infatti essere ritenuto responsabile per il mancato acquisto del primo acquirente, poiché la sua condotta non sarebbe in alcun modo censurabile in quanto egli, conformemente alla legge, altro non farebbe che esercitare un suo diritto (ai sensi dell’art. 2644 cod. civ.) (76); di conseguenza, il danno derivato a “Primo” dal infatti, rivolto a tutelare la certezza dei traffici e non copre, perciò, chi di esso intenda abusare proprio per sovvertire l’ordinario processo di mercato [il corsivo è nostro n.d.a.], che tale certezza intende essenzialmente assicurare>>. 72 - Cfr. BUSNELLI, La lesione del credito da parte dei terzi, Milano, 1964, 254; DI MARTINO, La responsabilità del terzo <<complice>> per inadempimento contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, I, 1385; e LUMINOSO, La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento, Milano, 1972, 347. Secondo GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 546, tale tesi, che si situa all’interno del più vasto tema della lesione del credito, presuppone che comune autore e primo acquirente siano legati da un rapporto obbligatorio avente ad oggetto […] la garanzia per evizione, la quale verrebbe lesa in seguito alla perdita del diritto conseguente alla prioritaria trascrizione del secondo acquisto. Ma tale configurazione della vicenda è fortemente dubbia […]>>. - Cfr. NOVARA, La responsabilità del terzo complice nell’inadempimento del contratto, in Temi, 1951, 77. 73 74 - ZICCARDI, L’induzione all’inadempimento, Milano, 1979, 72. 75 - Cass., 31.7.1951, n. 2294, in Rep. Foro it., 1951, voce Locazione, n. 161; Cass., 8.5.1952, n. 1293, in Rep. Foro it., 1952, voce Trascrizione, nn. 19 e 20; Cass., 22.10.1955, n. 3428, in Foro it., 1956, I, 170; Cass., 27.4.1960, n. 942, in Foro it., 1961, I, 105; e in Giust. civ., 1960, I, 1358; Cass., 15.7.1966, n. 1883, in Foro pad., 1967, I, 883; Cass., 17.2.1976, n. 526, in Rep. Foro it., 1976, voce Responsabilità civile, n. 151; Cass., 1°.6.1976, n. 1983, in Foro it., 1977, I, 484; e in Giust. civ., 1976, I, 1647; Cass., 9.2.1982, n. 759, in Riv. dir. ipot., 1983, 182; in Riv. not., 1982, II, 319; in Arch. Civ., 1982, 608. Nella giurisprudenza di merito: App. Roma, 10.4.1957, in Rep. Foro it., 1957, voce Responsabilità civile, n. 76; App. Napoli, 2.7.1965, in Giur. It., 1967, I, 2, 222; Trib. Milano, 28.9.1972, in Giur. it., 1973, I, 2, 1; Trib. Milano, 14.4.1972, in Riv. dir. comm., 1973, II, 254. - Cfr DORIA, Doppia alienazione immobiliare e teoria dell’effetto reale, Milano, 1994, 8, il quale ha rimarcato che vi sarebbe contrasto tra l’affermazione della responsabilità extracontrattuale in capo al secondo acquirente, che attraverso <<il meccanismo della trascrizione rende a sé inopponibile il precedente contratto traslativo ledendo il diritto del primo acquirente>> ed il fatto che il terzo, trascrivendo l’atto di acquisto, in effetti esercita un proprio diritto. Da tale considerazione, l’autore 76 25 comportamento di “Secondo” non potrebbe essere considerato <<ingiusto>> (quale dovrebbe invece essere, ex art. 2043 cod. civ., per la configurazione di un dato comportamento in termini di illecito civile) e pertanto il secondo acquirente dovrebbe restare indenne dalle pretese di chi ha visto frustrato il proprio acquisto immobiliare a causa dell’altrui più tempestiva trascrizione. In altri termini, l’asserito diritto soggettivo a trascrivere, riconosciuto - oltre che, ovviamente, al primo acquirente - anche in capo al successivo avente causa, giustificherebbe la soccombenza del primo acquirente che non abbia tempestivamente trascritto: proprio la sussistenza (anche) in capo al secondo acquirente di un diritto soggettivo a pubblicizzare il suo acquisto (per di più “santificato” ex art. 2644, comma 2, cod. civ.) sarebbe considerazione sufficiente ad escludere dunque l’ingiustizia del danno che ne sia derivato al primo acquirente, e ciò in quanto, come noto, qui suo iure utitur neminem laedit. Per tale indirizzo di pensiero quindi la responsabilità extracontrattuale del secondo acquirente nei confronti del primo acquirente sarebbe configurabile solo a condizione che non vi sia una mera consapevolezza della precedente vendita - di per sé dunque ininfluente – ma ricorra una effettiva dolosa preordinazione del secondo acquirente, intesa a frodare, in concorso con il doppio alienante, le ragioni del precedente acquirente: pertanto il secondo acquirente potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni subìti dal primo acquirente solo se fosse provato che fra l’alienante e il secondo acquirente sia stata preordinata una frode ai suoi danni (77); in sostanza, unicamente quando risultasse che il secondo acquirente sia motivato solo da un <<proposito esclusivamente depredatorio>>, la sua trascrizione dovrebbe valutarsi non tanto come esercizio di un diritto ma come abuso dello strumento pubblicitario e, quindi, priva di efficacia giustificante del suo comportamento (78). Secondo questo filone interpretativo, dunque, la semplice conoscenza dell’esistenza di una precedente compravendita non trascritta non costituirebbe titolo per fondare la responsabilità civile del secondo acquirente (79): per aversi fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale, occorre che il danno cagionato sia ingiusto e il trae che il danno prodottosi a carico del primo acquirente, derivando da una attività posta in essere nell’esercizio di un diritto, non potrebbe qualificarsi ingiusto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043 c.c. 77 - BENACCHIO, Alienazione successiva di uno stesso immobile e responsabilità del secondo acquirente, in Resp. civ. e prev., 1982, 179, osserva che <<riconoscere alla frode, l’idoneità (astratta) a far sorgere una responsabilità, significava già introdurre un’eccezione al principio dell’assoluta immunità del trascrivente; non si aveva più riguardo soltanto al funzionamento “meccanico” delle norme sulla trascrizione, ma si cominciava a tenere conto anche di particolari situazioni soggettive, non espressamente rilevabili nelle norme stesse>>; secondo CARRARO, Valore attuale della massima <<fraus omnia corrumpit>>, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, 782 , <<è vero che, per quanto attuata con la consapevolezza di danneggiare gli altri, la prima trascrizione produce integralmente i propri effetti, perché, appunto per la sicurezza del traffico, tali effetti sono voluti dalla legge in modo assoluto; ma tale congegno e le ragioni che lo ispirano sono pienamente compatibili con una valutazione, sul piano dell’illiceità, dell’atto del primo trascrivente>>; cfr. anche SACCO, L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, 1959, 97 ss. 78 - Cfr. FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1991, 1146, nota 69. 79 - Ritengono che il comportamento del secondo acquirente sia di per sé privo dei caratteri dell’illiceità: DE CUPIS, Trascrizione immobiliare e tutela del primo acquirente, in Giur. it., 1986, IV, 9; e FERRI L., Della trascrizione, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1971, 48. 26 comportamento del secondo acquirente, ove non sia dimostrato il suo intento fraudolento, difetterebbe dunque di questo elemento oggettivo rappresentato (alla stregua dei canoni enucleabili dall’art. 2043 cod. civ.) appunto dall’ingiustizia del danno cagionato. Non potrebbe, in altri termini, essere considerato come illecito il comportamento di chi agisca nell’esercizio di un proprio diritto, in quanto, il secondo acquirente, effettuando la trascrizione, tiene un comportamento cui la legge stessa fornisce tutela giuridica (appunto mediante l’art. 2644 cod. civ., che sancisce l’inefficacia nei confronti del secondo acquirente / primo trascrivente della precedente vendita non trascritta o posteriormente trascritta) al fine di assicurare certezza alle situazioni che concernono il trasferimento dei diritti aventi ad oggetto beni immobili. E ciò anche perché (80): * il danno di cui il primo acquirente reclama il risarcimento non tanto deriverebbe dal secondo atto di alienazione (che, in sé considerato rimarrebbe un rapporto rilevante solo ed esclusivamente fra le parti che lo pongono in essere e dunque irrilevante per il primo acquirente) quanto dalla priorità della trascrizione della vendita stipulata per seconda; * il danno deriverebbe dunque dall’effettuazione più tempestiva della trascrizione, la quale peraltro ben avrebbe potuto essere invero operata anche dal primo acquirente, avendo quest’ultimo - invece di mostrare la sua palese negligenza in materia - la stessa possibilità del secondo acquirente di procedervi tempestivamente, e cioè in modo da rendere il proprio acquisto definitivamente efficace erga omnes (e quindi anche nei confronti dell’ acquirente successivo) (81); * non potrebbe giustificare la responsabilità del secondo acquirente nemmeno la qualificazione del suo comportamento come “cooperazione” all’inadempimento perpetrato dall’alienante nei confronti dell’acquirente precedente. Infatti, non potrebbe configurarsi una cooperazione suscettibile del medesimo trattamento giuridico nella condotta di due soggetti (alienante e secondo acquirente) che, nei rapporti con il primo acquirente, si pongono su due differenti piani: mentre la condotta dell’ alienante incide direttamente su una situazione che trae origine da uno specifico rapporto intersoggettivo tra l’alienante medesimo e il primo acquirente, quella del secondo acquirente incide su una situazione (il primo contratto) rispetto alla quale egli è completamente estraneo e la cui precarietà (e cioè il fatto di poter essere pregiudicata da un altrui comportamento di maggior celerità nell’esecuzione della formalità pubblicitaria) potrebbe in qualsiasi momento cessare, solo che una delle parti del primo contratto usi un minimo di diligenza e si attivi per effettuare finalmente la trascrizione nei registri immobiliari, con la quale il primo contratto cessa dunque di “correre rischi”; è stato affermato (82) così che <<la condotta del secondo acquirente non è sostanzialmente dissimile da quella di colui che, 80 - Cfr. FERRI L., Tutela dei diritti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1971, 48, il quale ha ritenuto le seguenti argomentazioni le più idonee a garantire la sicurezza del traffico giuridico, intesa come interesse generale necessariamente prevalente su qualsiasi altra esigenza particolare, quale appunto sarebbe la tutela delle ragioni del primo acquirente. 81 - Secondo SACCO, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro-OppoTrabucchi, Padova, 1977, 337, l’inopponibilità del diritto acquistato con il primo contratto opererebbe come una sorta di sanzione per la negligenza del soggetto che non ha pubblicato l’atto. 82 - Cass., 1°.6.1976, n. 1983, in Foro it., 1977, I, 484; e in Giust. civ., 1976, I, 1647. 27 consapevole della vendita di un immobile, faccia credito all’alienante e poi, venuta a scadenza l’obbligazione prima che il compratore trascriva il suo acquisto, proceda al pignoramento dell’immobile stesso>> . Pertanto, per aversi responsabilità del secondo acquirente, non sarebbe sufficiente la sua consapevolezza della precedente vendita, ma occorrerebbe, come detto, dimostrare che il secondo acquirente / primo trascrivente abbia posto in essere il suo acquisto (come invero molto spesso accade) al fine di frodare le ragioni del primo acquirente, vale a dire quando sussista un comportamento qualificato da specifico intento fraudolento e cioè da una dolosa preordinazione ai danni del primo acquirente, da parte del venditore e del secondo acquirente. 4.3 L’affermazione della responsabilità del secondo acquirente nella sentenza 76/1982 - Il descritto indirizzo giurisprudenziale, che ammetteva dunque la responsabilità del secondo acquirente / primo trascrivente solo a condizione che risultasse la prova di un suo intento fraudolento, sembra esser stato messo in forte discussione (sono stati infatti avanzati dubbi da parte della dottrina - di cui infra sulla reale portata innovativa della sentenza in questione) da una assai nota più recente sentenza: la Suprema Corte mostra infatti di aver mutato il proprio indirizzo in ordine al problema relativo alla posizione di responsabilità del secondo acquirente che abbia per primo trascritto con la sentenza 8 gennaio 1982, n. 76 (83). Tale pronuncia è giunta dunque ad affermare - o almeno in tal senso è stata intesa dalla maggior parte dei commentatori - che, perché si possa attribuire la responsabilità in capo al secondo acquirente, non sarebbe necessario che vi sia la prova della specifica preordinazione del secondo trasferimento finalizzata a frodare il primo acquirente, ma sarebbe sufficiente la prova che il secondo acquirente meramente conosca l’esistenza della precedente alienazione (84), con ciò ripudiandosi così quella appena riferita communis opinio secondo cui, fino all’inizio degli anni ’80, si riteneva dunque che il primo trascrivente sarebbe stato assolutamente esente da qualsiasi forma di responsabilità nei confronti del primo acquirente, salvo che venisse appunto provato il suo intento fraudolento. Questa pronunzia - salutata da molti commentatori come leading case (85) - si è soffermata particolarmente sulla verifica della fondatezza dell’allora dominante 83 - Cass., 8.1.1982, n. 76, in Foro it., 1982, I, 393, con nota di PARDOLESI; in Giur. it., 1982, I, 1, 1548, con nota di CIRILLO; in Resp. civ. e prev., 1982, 174, con nota di BENACCHIO; in Riv. dir. civ., 1983, I, 678, con nota di DANUSSO; in Riv. giur. edilizia , 1982, 657; in Giust. civ., 1982, I, 607; in Lav. prev. oggi, 1982, I, 1, 1548; in Riv. not., 1982, 146; e in Riv. dir. ipot., 1983, 175. 84 - Così anche: Cass., 17.12.1991, n. 13573, in Mass. Giust. civ., 1991; Trib. Verona, 4.3.1991, in Giur. merito, 1992, 569; Cass., 18.8.1990, n. 8403, in Foro it., 1991, I, 2473. Cfr. anche Cass., 15.6.1988, n. 4090, in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 307. 85 - Si veda ad esempio LEPRI, La r.c. in materia di vendita, La responsabilità civile, in Dir. privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, Torino, 1998, 72. È stato però revocato in dubbio da parte di FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1148, che si possa trattare di un vero e proprio revirement; mentre per FRANZONI, La tutela aquiliana del contratto nella casistica giurisprudenziale, in Rass. dir. civ., 1989, 28, occorre osservare che <<si tratta di cassazione con rinvio in una vicenda in fatto complessa dalla quale non è escluso che vi fosse un preciso intento frodatorio del trascrivente. Nella stessa motivazione la Corte dà atto di circostanze dalle quali è desumibile il disegno preordinato a sottrarre il bene al primo acquirente>>. Cfr. anche GALGANO, Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1988, 167; e VISINTINI, I fatti illeciti, Milano, 1990, 429. 28 indirizzo giurisprudenziale sia non ritenendone persuasive le motivazioni, sia, soprattutto, non scorgendovi validi motivi per lasciare senza sanzione la innegabile violazione delle norme di correttezza perpetrata dal secondo acquirente, con il cui comportamento si determina la conseguenza sostanziale della diminuzione patrimoniale del primo acquirente che subisce la fuoriuscita dalla sua sfera giuridica del diritto acquistato con il contratto concluso per primo. Cosicchè, innanzitutto, la Suprema Corte ha dunque contestato l’affermazione secondo cui sarebbe possibile configurare un diritto soggettivo alla trascrizione in capo al secondo acquirente, dalla quale derivare quindi la tesi della sua impunità per il motivo che qui iure suo utitur neminem leaedit; secondo il giudice di legittimità non sarebbe possibile discendere da una regola finalizzata alla risoluzione del possibile conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore, e quindi finalizzata alla certezza del traffico giuridico, un’autorizzazione al secondo acquirente di avvalersene indiscriminatamente: <<non si comprende infatti come mai, predisposto dalla legge un meccanismo volto alla tutela dell’interesse generale alla sicurezza della circolazione di determinate categorie di beni, possa da esso nascere per i singoli un diritto a servirsene incondizionatamente, come se quelle di questo meccanismo fossero le uniche norme applicabili alla loro condotta. Già la forma letteralmente negativa delle norme complementari contenute nei due comma dell’art. 2644 è indicativa dell’interesse tutelato: ponendo una mera difesa (inefficacia di successive trascrizioni) a favore di chi ha trascritto per primo, chiaramente addita quell’interesse generale, che si realizza attraverso la continuità delle trascrizioni, come l’oggetto della tutela. Non è perciò logicamente corretto inferire dalla esistenza di questo meccanismo legale il diritto per i singoli di servirsene a proprio piacimento>> ( 86). Non si smentisce quindi la sussistenza di un diritto soggettivo a trascrivere, ma si nega che il secondo avente causa vada esente da responsabilità per il solo fatto di esercitare un diritto riconosciutogli dall’ ordinamento in quanto quel diritto presidia interessi diversi (la certezza delle contrattazioni) e superiori rispetto alla questione dei rapporti tra primo e secondo acquirente e all’individuazione di eventuali responsabilità di “Secondo” verso “Primo” (87). La Corte, sempre nella citata sentenza, afferma poi l’opportunità di considerare con una visione maggiormente unitaria i vari passaggi di cui si compone la fattispecie lesiva del diritto del primo acquirente (e cioè evitando di analizzarli uno separatamente dall’altro), al fine di superare l’obiezione secondo cui il danno deriverebbe al primo acquirente (non dal secondo contratto ma) esclusivamente dalla trascrizione della alienazione successiva, pubblicità che, secondo la tesi risalente, come si ripete, costituirebbe non tanto una fattispecie lesiva quanto, addirittura, un “atto lecito” per il secondo acquirente: seppure la trascrizione rappresenti l’atto finale (solo in quel momento il primo acquirente viene invero spogliato del diritto) della fattispecie lesiva, infatti, essa non può prescindere dal secondo atto d’acquisto in 86 87 - Cass., 8.1.1982, n. 76, cit. - Per CASTRONOVO, La responsabilità civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1986, 225, <<non solo il primo acquirente, ma ogni acquirente ha diritto alla trascrizione, la quale produrrà effetto in ragione dell’ordine secondo cui a essa si sarà proceduto. Chiarita l’esistenza di un diritto alla trascrizione in capo al secondo acquirente […] pare esclusa la possibilità del passo ulteriore, l’affermazione cioè di un illecito del secondo acquirente nei confronti del primo cui consegua l’obbligazione risarcitoria>>. 29 quanto <<la trascrizione non potrebbe essere curata se non sussistesse l’atto da trascrivere>> (88). Pertanto, non viene ritenuto plausibile l’argomento secondo il quale la causa del danno del primo acquirente sarebbe rappresentata solo dalla trascrizione, mentre in tale fattispecie lesiva nessun ruolo avrebbe l’atto d’acquisto del secondo compratore: in realtà, <<se è vero che la trascrizione costituisce elemento indispensabile per la produzione di quel danno, e se è vero che il danno si determina nel momento della trascrizione, è però anche vero che altrettanto indispensabile è il contenuto della trascrizione, essendo necessario, per la produzione del danno, che si tratti del trasferimento di quello stesso diritto che l’alienante aveva in precedenza trasferito ad altri>>. Certamente il secondo atto di trasferimento non è da solo sufficiente per realizzare il danno; ma poiché è un elemento indispensabile affinché il danno si produca, <<non è corretto asserire che esso è un atto indifferente per il primo acquirente>>, cosicché <<il secondo acquirente comincia a porre in essere una condotta dannosa per il primo quando stipula il suo atto di acquisto con l’alienante>>. La fallacia del ragionamento secondo cui la condotta del secondo acquirente andrebbe esente da responsabilità, per concretarsi nell’esercizio di un diritto riconosciuto al secondo acquirente medesimo, è stata dunque ravvisata nella considerazione che, per giungere a tale conclusione, le condotte dell’alienante e del secondo acquirente vengono artificiosamente frantumate in vari passaggi (1 - il secondo contratto di vendita tra “Doppio” e “Secondo”; 2 - l’esecuzione da parte di “Secondo” della formalità pubblicitaria) anziché essere considerate unitariamente, <<essendo innegabile che l’elemento unificatore di tutta la condotta sia dell’uno che dell’altro è l’intento – non importa se principale o secondario – di privare sostanzialmente di effetti, sfruttando il meccanismo legale della trascrizione, l’acquisto del primo acquirente, già legittimamente verificatosi>>. Conclude quindi la Suprema Corte che se <<si pone contra ius colui il quale, dopo aver alienato un bene, lo trasferisce ad altri, che stipula l’atto di acquisto con la consapevolezza della appartenenza altrui del bene, ma con la previsione di trascrivere per primo, non è possibile ritenere secondum ius la condotta del secondo acquirente, strettamente legata a quella dell’alienante, nell’inadempimento del quale consapevolmente si inserisce>>. In definitiva, la condotta dell’alienante e quella del secondo acquirente sono inevitabilmente unificate dall’intento di privare sostanzialmente il primo acquirente del suo acquisto, così che la valutazione delle responsabilità in gioco non può non ricomprendere, insieme a quella dell’ alienante, anche l’osservazione del comportamento del secondo acquirente <<sotto il profilo di una sua cooperazione nell’ inadempimento dell’alienante>>. Inoltre, la Suprema Corte, sempre nella riferita sentenza, critica il postulato della giurisprudenza, sino ad allora dominante, secondo cui la situazione giuridica creata dal primo trasferimento sarebbe priva di tutela nei confronti del secondo acquirente 88 - GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 573. Si veda anche FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1122, nota 13, il quale esclude che si possa parlare di fattispecie acquisitiva complessa o procedimento di alienazione, ma sostiene che ciò <<non significa che il fatto risolutorio semplice (la trascrizione) ed il contratto d’alienazione pubblicizzato (il secondo atto d’acquisto) non risultino operativamente unificati dalla circostanza per cui non vi può essere trascrizione senza un quid da trascrivere. Si tratta tuttavia di un legame strettamente materiale, che di per sé non accede alla dimensione giuridica del fenomeno acquisitivo>>. 30 prima di venir resa pubblica con il mezzo della trascrizione. Così ragionando, infatti, si giungerebbe, secondo il giudice della legittimità, a <<disconoscere gli effetti propri dell’atto di trasferimento, che invece, se è uno degli atti elencati nell’art. 2643 c.c., determina senz’altro per effetto della sua stipulazione (art. 1376 c.c.) una situazione giuridica, certamente valevole erga omnes, di appartenenza all’acquirente del diritto trasferito e significa altresì attribuire alla trascrizione effetti maggiori di quelli suoi propri>>. Il diritto di proprietà è infatti già entrato a far parte del patrimonio del primo acquirente per effetto del primo contratto e pertanto, l’attività svolta dal terzo finisce inevitabilmente per attentare all’ integrità patrimoniale del primo acquirente. La sentenza in esame ha confutato altresì - ritenendole insufficienti - le enunciazioni della giurisprudenza precedente riguardanti il profilo dell’ingiustizia del danno, secondo cui, come detto, vi era da escludere qualsiasi responsabilità del secondo acquirente perché il danno che subisce il primo acquirente non potrebbe ritenersi “ingiusto” in considerazione del fatto che esso altro non sarebbe che una conseguenza voluta e regolata dalla norma di cui all’art. 2644 cod. civ.. Nella sentenza n. 76/1982 è stato a ciò dunque obiettato che <<se il danno fosse secundum ius allora si dovrebbe esentare da responsabilità anche l’alienante, perché la disciplina dell’art. 2644 c.c., come vale per l’acquirente, così dovrebbe valere per l’alienante; eppure si ritiene generalmente che invece l’alienante sia in tal caso responsabile […]. Né per differenziare le due posizioni potrebbe bastare il riconoscimento della natura di responsabilità contrattuale a quella dell’alienante in forza del particolare rapporto che ha dato titolo al trasferimento, rapporto al quale il secondo acquirente sarebbe estraneo, mentre creerebbe particolari obbligazioni per l’ alienante>>. <<Infatti>>, è stato aggiunto, <<la affermazione che il danno è secundum ius pone questa qualificazione su base obiettiva, ragion per cui se il danno c’è, ma per questo motivo gli manca la qualifica di danno ingiusto, tale conformità a legge dovrebbe valere nei confronti di tutti coloro che partecipano alla produzione dell’evento dannoso>>, dovendo concludersi quindi che anche l’alienante andrebbe esente da responsabilità. In altri termini, ammettendosi che il contegno del secondo acquirente sia conforme alla legge, si dovrebbe giungere fino al punto di escludere qualsiasi responsabilità anche in capo all’alienante stante la necessarietà di entrambe le condotte (dell’ alienante e del secondo acquirente) per la produzione del danno al primo acquirente; ciò che è tuttavia contraddetto dall’opinione pressoché unanime circa la inevitabile responsabilità del doppio venditore, essendo in discussione solo l’individuazione della sua esatta natura (se, cioè, si tratti, come detto, di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale). Da tutto questo insieme di critiche alle argomentazioni addotte a fondamento dell’orientamento precedente si deve quindi necessariamente derivare, secondo la S.C., <<che il secondo acquirente, quando stipula nelle predette circostanze il suo atto di acquisto, pone in essere una condotta potenzialmente lesiva del diritto del primo acquirente, diritto che in quel momento (per forza di cose, anteriore alla trascrizione dell’atto stesso) egli è tenuto a rispettare come qualsiasi altro terzo, non soltanto per l’aspetto riguardante il diritto acquistato, che è un diritto la cui natura di diritto assoluto non dipende dalla trascrizione, ma anche per l’aspetto relativo all’obbligazione dell’alienante di mantenere fermo l’acquisto, obbligazione che egli conosce esistere nel patrimonio del primo acquirente>>. 31 La Cassazione, nell’esplicitare la sufficienza della mera conoscenza della prima alienazione da parte del secondo acquirente per fondare quell’elemento di sua colpevolezza necessario ad integrarne la responsabilità per fatto illecito, senza doversi dunque giungere alla prova del suo intento fraudolento in scellerato connubio con il doppio alienante, ha colto l’occasione per prendere posizione anche circa la collocazione dogmatica alla fattispecie esaminata: e, così trasferendo la sedes materiae della questione, dall’area della circolazione dei diritti a quella del danno risarcibile, la Corte Suprema ha ritenuto che detta fattispecie dovrebbe esser a pieno titolo collocata nell’alveo di quell’indirizzo che appresta tutela, ai sensi dell’ art. 2043 cod. civ., anche ai diritti di credito (89). Individuando nella fattispecie in questione un’ipotesi di cooperazione del terzo nel comportamento dell’obbligato che frustra in modo definitivo l’ aspettativa del creditore, la Corte quindi deriva dall’art. 2043 cod. civ. la tutela del diritto (di credito) del primo acquirente di non essere pregiudicato nella situazione che gli deriva dalla stipula del primo contratto posto in essere dal doppio venditore, di modo che “Primo” ben può agire per il risarcimento del danno oltre che in via contrattuale verso il proprio obbligato, anche, in via extracontrattuale, verso il terzo che con il suo intervento mina l’effettuazione dell’adempimento che “Doppio” deve a “Primo” medesimo. 4.4 Le conseguenze della sentenza n. 76/1982 e gli sviluppi successivi - In realtà, in dottrina, non sono mancate, come già accennato, severe critiche nei confronti dell’effettiva portata innovativa della sentenza appena illustrata. Infatti, è stato osservato (90) come tale sentenza sarebbe, in realtà, assai sopravvalutata: <<la pars construens della motivazione non risulta affatto illuminante e la premessa, per certi versi ripetitiva e prolissa, non si traduce in conclusioni univoche>>. Infatti, dopo aver ampiamente confutato le enunciazioni della giurisprudenza anteriore, <<attraverso non pochi obiter dicta, la Suprema corte conclude sinteticamente nel senso che “la condotta tanto dell’alienante quanto del secondo acquirente in mala fede si debba considerare unificata dall’intento, non importa se principale o secondario, di privare sostanzialmente il primo acquirente del suo acquisto, e conseguentemente si debba valutare e qualificare nel suo complesso”. […] Le molte riviste che pubblicarono la sentenza trassero da essa massime variegate nella formulazione, ma concordi nel tramandare la convinzione che la Suprema corte avesse finalmente e definitivamente introdotto un principio nuovo: la sufficienza della mera consapevolezza del trascrivente ai fini della sua responsabilità aquiliana. Il reale peso della svolta, legata all’inciso “intento principale o secondario”, non va però enfatizzato>>. 89 - Sulla tutela aquiliana del credito cfr.: ALPA-BESSONE, I fatti illeciti, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, 14, Torino, 1983, 191; ALPA-FERRANDO, La lesione del credito da parte di terzi, in Nuova giur. civ. comm., 1985, II, 51 ; BUSNELLI, La tutela aquiliana del credito: evoluzione giurisprudenziale e significato attuale del principio, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 273; FRANZONI, La tutela aquiliana del contratto, in I contratti in generale diretto da Alpa-Bessone, Torino, 1991, 1953; GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contratto e impresa, 1985, 2 ss.; POLETTI, Dalla lesione del credito alla responsabilità extracontrattuale da contratto, in Contratto e impresa, 1987, 124; VETTORI, La violazione del contratto, in La responsabilità civile a cura di Alpa-Bessone, Torino, 1987, 303. 90 - FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1148. 32 Poiché, sostiene ancora questa dottrina, lo stato soggettivo del trascrivente, nel caso concreto sottoposto al vaglio della Corte, non pare fosse riconducibile al concetto di mera consapevolezza, ma anzi sembrava caratterizzarsi per una evidente preordinata volontà lesiva dell’alienante e del trascrivente, l’orientamento pregresso, tanto criticato da tale pronuncia, <<avrebbe condotto alla medesima decisione del caso concreto. […] Il preteso revirement consisterebbe in definitiva nella declamazione di un principio – la sufficienza della mera consapevolezza – non essenziale alla decisione della controversia, dunque un macroscopico obiter dictum>>. È poi il caso di segnalare che anche la III sezione della Cassazione con la immediatamente successiva sentenza del 9 febbraio 1982, n. 759 (91) ha indirettamente sminuito la portata innovatrice della sentenza n. 76/1982, nuovamente ribadendo - sulla scia del più antico indirizzo - che la responsabilità del secondo acquirente potrebbe essere ravvisata solo ove fosse dimostrata una dolosa preordinazione allo scopo di recare pregiudizio al diritto del primo acquirente (92). Tuttavia, le affermazioni della pronuncia n. 76/1982 sono state, per lo più, accolte favorevolmente dalla giurisprudenza più recente, pur se i casi non sono stati numerosissimi, in quanto è stata (per fortuna, comunque) segnalata <<una diminuita 91 - Cass., 9.2.1982, n. 759, in Riv. dir. ipot., 1983, 182; in Riv. not., 1982, II, 319; e in Arch. Civ., 1982, 608. 92 - Anche la pronuncia della Suprema Corte resa in data 11 aprile 1991, n. 3815 (Cass., 11.4.1991, n. 3815, in Giur. it., 1991, I, 1, 1153) non si conforma all’indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 76/1982, ma non per un esplicito accoglimento degli argomenti della tesi più risalente. La lite, originatasi nei suoi stadi di merito quando ancora vigeva l’orientamento tradizionale, venne fortemente condizionata dalle domande dei soggetti coinvolti: gli attori (con una prima citazione del 1961) infatti impostarono la causa sulla scorta del principio fraus omnia corrumpit, chiedendo venisse dichiarata la nullità del contratto a causa della frode tra l’alienante e l’acquirente. Sennonché il Tribunale respinse la domanda. Nel frattempo intervenne la sentenza della Suprema Corte n. 76 del 1982, che concesse la tutela aquiliana al primo compratore. Tali argomentazioni invero furono prontamente dedotte in appello per ottenere la condanna ex art. 2043 cod. civ. al risarcimento dei danni del secondo avente causa primo trascrivente, ma tale richiesta fu dichiarata inammissibile perché concretante una domanda nuova. La conclusione della Corte d’appello (App. Venezia, 30.9.1986, a quanto consta inedita) fu confermata appunto dalla Cassazione con la sentenza n. 3815 del 1991, la quale osservò dunque che gli attori <<spostarono il tema d’indagine e di decisione sul piano della responsabilità per fatto illecito, che esulava dal tema di lite, poiché i Monti nel primo grado del giudizio non avevano proposto domanda di risarcimento>>. In tale sentenza, la Suprema Corte non prende posizione pertanto sull’applicabilità dell’art. 2043 cod. civ. alla doppia vendita immobiliare, ma si limita ad affermare, da un lato, che la prevalenza del secondo avente causa, che in mala fede trascriva per primo ai sensi dell’art. 2644 cod. civ., non è causa di nullità dell’atto da lui trascritto, e dall’altro, che la domanda nuova proposta in appello è inammissibile (nella specie: era nuova la domanda di condanna, per illecito extracontrattuale, del secondo avente causa, che aveva trascritto per primo ai sensi dell’art. 2644 c.c., se in primo grado si era chiesta solamente la declaratoria di nullità del suo acquisto). Al proposito si vedano i rilievi di CHIANALE, Le sabbie mobili dei precedenti in Italia. Il caso della doppia vendita immobiliare, in Giur. it., 1991, I, 1, 1153, il quale osserva che <<la sentenza in epigrafe costituisce un eloquente esempio di come sia difficile il compimento di un révirement nella giurisprudenza di Cassazione. Essa mostra l’effetto combinato di una ovvia regola processuale, cioè il divieto di proporre domande nuove in appello, e di un dato strutturale del processo civile italiano, cioè la cronica lunghezza della procedura: la sentenza di Cassazione del 1991 non può tecnicamente proseguire il révirement, originato dalla pronuncia del 1982 in Magli c. Vetrugno. Il petitum innovativo fu proposto già prima del 1977 nel caso Magli c. Vetrugno, nel 1982, in quella causa, la Cassazione accolse la domanda innovativa ed iniziò il révirement. Sino ad allora, però, gli avvocati non chiedevano la condanna del secondo compratore ex art. 2043 c.c., proprio perché consapevoli di una probabile sconfitta. […] Quindi, soltanto le cause, giunte alla sentenza di primo grado dopo il 1982, ed in cui fu prospettata la domanda innovativa basata sull’art. 2043 c.c., possono condurre a sentenze di Cassazione, che confermino quel révirement: e ciò può richiedere ancora taluni anni>>. 33 frequenza>> del fenomeno della doppia alienazione di immobili (93): ad esempio, nella sentenza 15 agosto 1988, n. 4090 (94), la Suprema Corte non ha fatto altro che riproporre pedissequamente le conclusioni raggiunte in tema dalla sentenza n. 76 del 1982. E’ stato quindi rilevato che questo <<successivo sviluppo giurisprudenziale, a sua volta opaco nel propagare attraverso nuovi obiter dicta la soluzione accennata, non si è mai misurato con casi pratici probanti. È sinora mancata l’occasione per un’ effettiva applicazione del principio desunto dalla decisione del 1982, in termini di vera ratio decidendi di un caso concreto. La sufficienza della consapevolezza è rimasta sinora una declamazione, semplicemente perché anche le pronunzie più recenti […] sembrano essersi cimentate in ipotesi di dolo più intenso, risolvendo casi di emulatività del comportamento dannoso>> (95). Infine, accanto alle tesi “estreme” (quella del radicale diniego della responsabilità del secondo acquirente che, pur conoscendo della precedente alienazione, non operi tuttavia una fraudolenta macchinazione ai danni del primo acquirente; e quella della sussistenza della responsabilità del secondo acquirente solo che questi abbia la mera conoscenza dell’avvenuta precedente alienazione) vi è da registrare la soluzione in certo modo “intermedia” accolta nella sentenza 18 agosto 1990, n. 8403 (96): qui infatti i giudici hanno bensì riconosciuto la natura extracontrattuale della responsabilità del secondo acquirente ma richiamandosi sia all’orientamento secondo cui il fondamento di tale responsabilità dovrebbe essere ravvisato nella dolosa preordinazione intesa a frodare le ragioni del precedente acquirente (e così rifacendosi all’indirizzo giurisprudenziale più risalente), sia quello che, diversamente, ritiene sufficiente la “consapevolezza” dell’esistenza di una precedente vendita. Nella specie, la Corte ha peraltro concluso che, in ogni caso, la soluzione del problema esaminato era dipendente strettamente dall’esito della prova sull’imprescindibile elemento psicologico, il cui onere, in base al criterio posto dall’art. 2697 cod. civ., non poteva che gravare sulla parte istante (97). 93 - CASO, Nota a Cassazione 18 agosto 1990, n. 8403, in Foro it., 1991, I, 2474, il quale si chiede se per caso questa diminuzione non sia <<indotta forse dal nuovo deterrente della responsabilità aquiliana del primo trascrivente>> ed aggiunge che <<ciononostante, è fuor di dubbio che non è venuto meno l’interesse pratico, oltre che teorico, per il problema, nel quale sono in gioco principî e categorie ritenuti fondamentali nel diritto privato>>. - Cass., 15.6.1988, n. 4090, in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 307; ma l’indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 76/1982 è seguito altresì da Cass., 22.11.1984, n. 6006, in Foro it. Rep., 1984, voce Trascrizione, n. 24, per il sistema tavolare, secondo cui <<la legittimità in astratto della intavolazione non vale ad escludere la responsabilità in concreto del secondo acquirente>>; e da Cass., 20.10.1983, n. 6160, in Giur. it., 1984, I, 1, 440, la quale ha però deciso un caso nel quale sono facilmente ravvisabili elementi oggettivi che lasciano scorgere un intento frodatorio. Si veda anche Cass., 13.1.1995, n. 383, in Corr. Giur., 1995, 601, con nota di MAIENZA, Responsabilità dell’acquirente di malafede di immobile oggetto di domanda giudiziale non trascritta. 94 95 - FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1148. 96 97 - Cass., 18.8.1990, n. 8403, in Foro it., 1991, I, 2474. - Cfr., sul punto, LEPRI, La r.c. in materia di vendita, La responsabilità civile, in Dir. privato nella giurisprudenza, a cura di Cendon, Torino, 1998, 75, il quale osserva: <<il che, a ben vedere, non finisce per costituire una posizione di estremo vantaggio per il primo acquirente danneggiato, il quale si trova riconosciuta la possibilità di tutela, in astratto, ma si trova parimenti di fronte ad un onere probatorio che, in concreto, può rivelarsi estremamente difficile (nella fattispecie oggetto della sentenza da ultimo citata, ad esempio, l’affermazione di principio da parte dei giudici di legittimità 34 4.5 La solidarietà della responsabilità del secondo acquirente con il doppio venditore – Occorre poi riflettere su quel diffuso orientamento secondo cui la responsabilità del secondo compratore sarebbe da considerarsi solidale con quella del venditore, con la conseguenza che viene ritenuto ammissibile da parte del primo acquirente l’esercizio concorrente dell’azione contrattuale con quella aquiliana, allorquando - è irrilevante l’unicità del titolo - un medesimo fatto costituisca violazione tanto di un’ obbligazione ex contractu quanto del generale principio del neminem laedere: il fondamento della solidarietà nel risarcimento verso il danneggiato <<si basa sul risultato finale e sussiste ogni qualvolta questo non si sarebbe verificato senza il concorso dell’attività positiva o negativa di uno dei due soggetti>> (98). Va sul punto ricordato che la dottrina e la giurisprudenza ormai da tempo hanno accolto l’opinione che ritiene applicabile l’art. 2055 cod. civ., non solo in caso di partecipazione di più persone a un unico fatto illecito (e quindi al medesimo titolo), ma anche quando un unico evento dannoso sia provocato da due soggetti, uno dei quali sia inadempiente ad un’obbligazione contrattuale, mentre l’altro sia responsabile di un fatto illecito (99). Nella particolare materia della doppia alienazione immobiliare quindi è stata ritenuta ammissibile l’ applicabilità della disciplina riguardante le obbligazioni solidali anche quando le rispettive responsabilità dell’alienante e del secondo acquirente siano ascrivibili a diverso titolo (si è visto infatti che le tesi prevalenti ritengono sussistere in capo al venditore una responsabilità di natura contrattuale, quando invece il secondo acquirente risponderebbe in via extracontrattuale) (100). prelude, nella sostanza, ad una negazione di responsabilità essendo mancata, nel giudizio di merito, la prova della sussistenza dell’elemento psicologico nel secondo acquirente-primo trascrivente>>. 98 - Cass., 11.10.1954, n. 3564, in Rep. Foro it., 1954, voce Responsabilità civile, n. 425. 99 - Cass., 15.6.1988, n. 4090, in Foro it., 1989, I, 1568; in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 307; e in Resp. civ. e prev., 1988, 984. Cfr. anche: Cass., 4.6.2001, n. 7507, in Giust. civ. Mass., 2001; Cass., 28.7.2000, n. 9902, in Resp. civ. e prev., 2001, 642; e in Giust. civ., 2001, I, 1320; Cass., 28.4.2000, n. 5421, in Giust. civ. Mass., 2000; Cass., 28.1.2000, n. 972, in Giust. civ. Mass., 2000; Cass., 29.4.1996, n. 3939, in Resp. civ. e prev., 1996, 1183; Cass., 19.1.1996, n. 418, in Giust. civ. Mass., 1996; Cass., 26.5.1995, n. 7231, in Giust. civ. Mass., 1995; Cass., 4.3.1993, n. 2605, in Giust. civ. Mass., 1993; Cass., 30.1.1987, n. 884, in Foro it. Rep., 1987, voce Responsabilità civile, n. 149; Cass., 28.1.1985, n. 488, in Foro it. Rep., 1985, voce Responsabilità civile, n. 156; Cass., 15.1.1985, n. 73, in Resp. civ. e prev., 1986, 77; Cass., 18.9.1980, n. 5307, in Giust. civ. Mass., 1980. 100 - Cfr. FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1115, nota 11, che offre una panoramica delle posizioni in tema di solidarietà nella doppia alienazione. A favore della solidarietà anche quando il titolo della responsabilità sia disomogeneo: DE ACUTIS, La solidarietà nella responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 1975, 525 ; DE CUPIS, Fatti illeciti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1971, 109 ; DORIA, Doppia alienazione immobiliare e teoria dell’effetto reale, Milano, 1994, 173, che rileva come <<decisivo per l’affermazione della responsabilità solidale è che tali comportamenti concorrano nella produzione del medesimo danno>>; PERETTI GRIVA, Le interferenze della responsabilità nell’evento dannoso, in Riv. crit. Resp. civ., 1934, 162; POLETTI, Doppia alienazione immobiliare e <<responsabilità extracontrattuale da contratto>>, in Contratto e impresa, 1991, 781, secondo cui la solidarietà sussisterebbe sia aderendo alla tesi per la quale tanto il venditore che il secondo acquirente / primo trascrivente possono essere chiamati a rispondere verso il primo acquirente entrambi a titolo di responsabilità extracontrattuale – come da quest’Autrice sostenuto – sia invece propendendo per la diversità del loro titolo di responsabilità; ZICCARDI, L’induzione all’inadempimento, Milano, 1979, 263; contra NATOLI, Doppia alienazione immobiliare e azione revocatoria, in Giur. compl. Cass. 35 Una volta dunque che sia stata affermata la natura solidale dell’obbligazione al risarcimento dei danni gravante in capo all’alienante e al secondo acquirente, si è ritenuto pertinente il richiamo al disposto dell’art. 1310 cod. civ., secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido (oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore) hanno effetto riguardo agli altri debitori (o agli altri creditori). L’accoglimento di tale impostazione, pertanto, ha portato ad asserire che la prescrizione nei confronti del secondo compratore sarebbe interrotta dalla richiesta di risarcimento avanzata verso il venditore: <<la domanda di risarcimento dei danni proposta dal primo compratore nei confronti del solo venditore ha effetti interruttivi – trattandosi di obbligazioni solidali – anche nei confronti del secondo acquirente>> (101). 5. Rimedi “recuperatori” per il primo acquirente ? Il risarcimento del danno patito per la prevalenza del secondo acquirente è il naturale rimedio cui finora si è accennato a favore del primo acquirente, in caso di accertata responsabilità del doppio alienante (ed eventualmente del secondo acquirente) in conseguenza della perdita del diritto derivante dalla successiva alienazione ad altri (più tempestivi nella trascrizione) di un dato bene da parte dello stesso dante causa. Molto discussa in dottrina e in giurisprudenza è invece la possibilità per il primo acquirente di avvalersi di strumenti di tutela ulteriori rispetto al mero rimedio del risarcimento pecuniario e, in particolare, di utilizzare strumenti recuperatori dell’ immobile oggetto dei due successivi contrastanti atti dispositivi, ciò che indubbiamente innanzitutto conseguirebbe ad una declaratoria di nullità del secondo contratto di vendita. 5.1 La tesi della nullità del secondo atto alienativo. Sotto questo profilo, va innanzitutto ricordato che, da parte della dottrina meno recente (102), è stata avanzata l’ipotesi della possibilità di una sanzione in termini di nullità della seconda alienazione per illiceità causale, dovuta a mala fede oggettiva o a frode: infatti, è stato sostenuto che il secondo acquirente, quale complice nell’inadempimento contrattuale del doppio alienante, violerebbe, non già l’obbligo derivante dal primo contratto di alienazione (che invero vincola solo il doppio venditore e al quale pertanto il terzo resta completamente estraneo), bensì un dovere di ben più vasta portata ravvisabile nell’obbligo di correttezza e di lealtà, che incombe su tutti i consociati, dovere che, per la fondamentale esigenza che esso soddisfa e per Civ., 1948, III, 1196, che propende per la soluzione negativa della solidarietà poiché <<mentre l’alienante risponde per l’evizione da lui occasionata, e la misura del suo obbligo è stabilita nell’art. 1483 in rel. all’art. 1479, la responsabilità del secondo acquirente è determinata secondo le norme generali in tema di illecito (art. 2056 e s.)>>; cfr. anche NOVARA, La responsabilità del terzo complice nell’inadempimento del contratto, in Temi, 1951, 77. 101 - Cass., 15.6.1988, n. 4090, in Arch. Civ., 1988, 1046; cfr. anche Trib. Verona, 4.3.1991, in Giur. it., 1993, I, 2, 286. - Cfr. NOVARA, La responsabilità del terzo complice nell’inadempimento del contratto, in Temi, 1951, 92. 102 36 l’essenziale interesse che esso rappresenta per l’ordinamento, rientrerebbe dunque tra quelli concernenti addirittura l’ordine pubblico. Di conseguenza, il negozio concluso tra “Secondo” e “Doppio”, stipulato appunto in dispregio di un tale dovere, dovrebbe quindi essere ritenuto illecito, perché contra legem, e pertanto nullo: <<né a diverse conclusioni si dovrà pervenire quando il contratto (nel caso che si tratti di trasferimento di diritti reali immobiliari) sia stato trascritto. La trascrizione, se costituisce un titolo di priorità per gli acquisti di uno stesso oggetto quando si tratta di negozi regolarmente validi, non sana infatti i vizi e i motivi di nullità del titolo di acquisto. Il contratto stipulato tra il terzo e il debitore dovrà quindi anche in questo caso essere ritenuto nullo>> (103). In giurisprudenza peraltro questa opinione non è stata seguita (104), essendo stato affermato che non può essere causa di nullità dell’atto l’atteggiamento di mala fede del secondo avente causa che, trascrivendo per primo, prevalga, ai sensi dell’art. 2644 c.c., sul primo acquirente, titolare di un contratto stipulato precedentemente rispetto al contratto più tempestivamente trascritto. Un’altra via, seguita da una isolata giurisprudenza di merito, è quella che si basa sul disposto dell’art. 1345 cod. civ. per comminare la nullità del contratto qualora le parti abbiano agito per un motivo illecito comune ad entrambe: per una risalente pronuncia (105), il fine concordato di privare illecitamente, col secondo atto di alienazione, il precedente acquirente dal beneficio del proprio acquisto, sarebbe da ritenersi, se appunto comune ad entrambe le parti, idoneo a far dichiarare nullo il negozio: <<[…] utile riesce […], sempre che quel concerto (fra secondo acquirente e alienante) vi sia stato, l’azione di nullità per illiceità dei motivi di cui all’art. 1345 c.c.>> (106). A tale conclusione è stato tuttavia obiettato che <<per risolvere con la regola contenuta nell’art. 1345 c.c. la fattispecie in esame occorrerebbe […] dimostrare che nella doppia vendita il secondo contratto è contrario ai buoni costumi. Ma a questa conclusione non è possibile aderire. La riprovazione che suscita il comportamento di colui che vende un bene già alienato e correlativamente di colui che compra, pur sapendo del precedente atto di disposizione, non deriva da una valutazione etica, ma piuttosto dalla sensazione di ingiustizia che si riceve applicando alla lettera la regola dell’art. 2644 c.c. […]. Il giudizio etico sulla fattispecie concreta riguarda esclusivamente i suoi connotati fattuali. Nel caso della doppia vendita, invece, la violazione della regola morale non sarebbe realizzata dal negozio in sé, ma dall’attuazione di una norma giuridica. L’acquisto di un bene altrui non può considerarsi come immorale […] l’invalidità di un contratto per illiceità del motivo - NOVARA, La responsabilità del terzo complice nell’inadempimento del contratto, in Temi, 1951, 92. 103 104 - Cass., 11.4.1991, n. 3815, in Giur. It., 1991, I; 1153, con nota di CHIANALE, Le sabbie mobili dei precedenti in Italia: il caso della doppia vendita immobiliare. 105 - Trib. Foggia, 11.6.1948, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, 481, con nota adesiva (!) di TATEO, Trascrizione e buona fede contrattuale, che però di tale sentenza era l’estensore. 106 - Trib. Foggia, 11.6.1948, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, 481, con nota di TATEO, ove si aggiunge peraltro che tale <<nullità […] però non ricorre nel caso di motivo illecito unilaterale palese all’altra parte>>. 37 non può farsi derivare da un evento estrinseco alla fattispecie negoziale quale è la trascrizione>> (107). Di recente la tesi del motivo illecito comune è stata peraltro condivisa da autorevole Autore (108), per il quale <<in caso di concerto fraudolento la tesi della nullità del contratto per illiceità del motivo comune non può trovare ostacoli e deve essere seguita>>, aggiungendosi però che <<queste conclusioni, favorevoli alla nullità del secondo acquisto fraudolento, sono peraltro valide sul piano teorico, perché quando dalla teoria si passa alla pratica appare difficile per non dire impossibile distinguere tra generica conoscenza e specifica fraudolenza […]>>. 5.2 La reintegrazione in forma specifica – Non apparendo il rimedio risarcitorio la miglior tutela per il primo acquirente che, a causa della più tempestiva altrui trascrizione, si vede comunque soccombente nel conflitto con il secondo acquirente (che pur abbia stipulato successivamente alla prima vendita non trascritta con tempestività) per la proprietà del bene alienato più volte (109), si è posta la questione se il primo acquirente che non abbia tempestivamente trascritto e che appunto veda le sue ragioni frustrate dalla trascrizione del successivo acquirente possa per caso ricevere soddisfazione “recuperando” in qualche maniera il bene oggetto delle plurime alienazioni. Si è così discusso se il primo acquirente danneggiato possa agire verso il secondo acquirente per la reintegrazione in forma specifica (110) a norma dell’art. 2058 cod. 107 - COSTANZA, Doppia vendita immobiliare e responsabilità del secondo acquirente di malafede, in Riv. dir. civ., 1983, I, 534. Secondo FERRI-ZANELLI, Della trascrizione, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Milano, Giuffrè, 1995, 57, <<per potere aderire alle soluzioni sopra prospettate [illiceità causale per frode o mala fede e illiceità per motivo comune ad entrambe le parti n.d.A], bisognerebbe, […], interpretare gli aggettivi “illecito” e “ingiusto” non nel senso di antigiuridico (contrario al diritto) ma nel senso di non equo, di non conforme ai principi etici. Ora ci sembra che una tale interpretazione non sia fondata […]>>. Si veda la compiuta indagine effettuata da POLETTI, Doppia alienazione immobiliare e <<responsabilità extracontrattuale da contratto>>, in Contratto e impresa, 1991, 746. 108 - GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 538 109 - CENDON, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino, 1976, 1241, fa osservare che il semplice risarcimento del danno per equivalente non sempre è sufficiente a ricostruire un effettivo equilibrio. 110 - In generale sul risarcimento in forma specifica: BARCELLONA, Sul risarcimento del danno in forma specifica (ovvero sui limiti della c.d. interpretazione evolutiva, in Rass. Dir. civ., 1989, 505 ; CASTRONOVO, E il risarcimento in forma specifica come risarcimento del danno, in Jus, 1988, 17; CECCHERINI, Risarcimento e riparazione in forma specifica, in Foro it., 1990, I, 239; CECCCHERINI, Nuove ricerche in tema di risarcimento in forma specifica, in Contratto e impresa, 1991, 783 ; EBENE, Risarcimento in forma specifica, in Resp. civ. e prev., 1996, I, 899; EBENE COBELLI, Risarcimento in forma specifica, in Riv. dir. civ., 1991, II, 485; EBENE COBELLI, Le <<grandi braccia>> del risarcimento in forma specifica e della condamnation en nature, in Processo e tecniche di attuazione dei diritti a cura di Mazzamuto, Napoli, 1989, 701; GABRIELLI, Pubblicità legale e circolazione dei diritti: evoluzione e stato attuale del sistema, in Riv. dir. civ., 1988, I, 458, secondo cui, una volta ammessa la responsabilità extracontrattuale del secondo acquirente di mala fede <<diventa difficile negare al primo acquirente, danneggiato, la scelta della reintegrazione in forma specifica, finché l’altro non abbia a propria volta rialienato>>; LENER, Inadempimento contrattuale e risarcimento in forma specifica, in Foro it., 1994, I, 1783; MOCCIOLA, Problemi del risarcimento del danno in forma specifica nella giurisprudenza, in Riv. crit. dir. priv., 1984, 367; MONTESANO, Ripristino di diritti o possessi, risarcimento specifico ed esecuzione specifica in recenti dottrine e sentenze, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 1041; NIVARRA, Il risarcimento del 38 civ., secondo cui il danneggiato può chiedere <<la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile>> e quindi la restituzione dell’immobile oppure egli debba limitarsi a pretendere il risarcimento del danno per equivalente. Ora, la dottrina prevalente (111) tende ad escludere una tutela più ampia del semplice risarcimento del danno per equivalente e, in particolare, esclude la possibilità di ricorrere al risarcimento in forma specifica, e ciò – in sostanza – in base all’idea che una simile modalità di ripristino contrasterebbe con la disciplina della circolazione dei beni, volta invero ad assicurare la certezza dei trasferimenti; ammettendo il risarcimento in forma specifica si giungerebbe invero alla conclusione che la regola posta dall’art. 2644, 2° comma, cod. civ., verrebbe irrimediabilmente frustrata in quanto si finirebbe infatti per dare la possibilità a chi non s’è premurato di trascrivere il proprio acquisto di prevalere su chi invece abbia tempestivamente trascritto (112). Peraltro, è stato è altresì obiettato che - anche laddove si ammetta in via teorica l’operatività dell’art. 2058 cod. civ. nel caso di specie - sarebbe difficile individuare lo strumento idoneo al raggiungimento dello scopo, vale a dire lo strumento adatto a far rientrare il bene nel patrimonio del primo acquirente: il giudice dovrebbe infatti condannare il primo trascrivente al trasferimento del bene al primo acquirente, gravandolo di un obbligo giudiziale di dare in funzione risarcitoria; obbligo che, in caso di inadempimento, sarebbe a sua volta suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. (113); insomma, una possibile ipotesi di pagamento traslativo ove il giudice, a richiesta del primo acquirente, potrebbe costituire a carico del secondo acquirente / primo trascrivente l’obbligo di ritrasferire in funzione risarcitoria al primo acquirente il diritto doppiamente alienato (114). Sotto questo aspetto, la dottrina per lo più comunque esclude che il giudice sia autorizzato a costituire con sentenza obbligazioni fra due soggetti (il primo acquirente e il secondo acquirente) che non abbiano fra loro (mai avuto) rapporti giuridici in quanto l’obbligo risarcitorio potrebbe essere imposto dal giudice in funzione ripristinatoria solo se un rapporto tra due soggetti preesista in virtù dell’autonomia contrattuale o della volontà della legge (115): l’art. 2058 cod. civ. <<non può dunque diventare strumento atipico per pervenire in ogni caso ad un danno in forma specifica, in Vita not., 1997, I, 669; SCOGNAMIGLIO, Il risarcimento del danno in forma specifica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, 201. - Cfr. CIRILLO, Duplice alienazione immobiliare e responsabilità dell’acquirente, in Giur. it., 1982, I, 1, 1551; DE CUPIS, Trascrizione immobiliare e tutela del primo acquirente, in Giur. it., 1986, IV, 9; GALGANO, Parere, in Contratto e impresa, 1990, 555. 111 112 - GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 562, osserva che l’applicabilità dell’art. 2058 va esclusa perché <<è evidente […] che se il primo avente causa potesse (ri)acquistare il bene dal terzo, rimarrebbe privo di sanzione l’inadempimento all’onere previsto dall’art. 2643 e di fatto disapplicherebbe l’art. 2644, almeno sul piano degli effetti finali della vicenda circolatoria>>. 113 - Così ZICCARDI, L’induzione all’inadempimento, Milano, 1979, 258. 114 - Si vedano però sul punto le critiche di GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 558. 115 - Cfr. FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1156. 39 risultato equivalente sul piano economico alla situazione precedente alla commissione dell’illecito>> (116). Lo scopo dell’art. 2058 cod. civ. è difatti la restitutio in pristinum; ma se si ammettesse la validità di una simile ricostruzione (pagamento traslativo dal secondo avente causa al primo acquirente) si giungerebbe alla conclusione che il primo acquirente-danneggiato sarebbe soddisfatto attraverso una vicenda del tutto nuova rispetto alla vicenda traslativa originaria (il primo contratto) cui egli ha partecipato: non verrebbe ripristinato lo status quo ante, poiché il primo acquirente acquisterebbe il diritto a scapito di un soggetto diverso dal suo originario dante causa e per effetto di una serie di atti non ripristinatori (117). Infine, è stato sostenuto (118) che la tesi dell’applicabilità dell’art. 2058 cod. civ. non potrebbe essere accolta per il fatto che il primo acquirente, a cui il secondo acquirente sia stato obbligato a trasferire la titolarità del diritto in funzione risarcitoria, finirebbe per essere risarcito in toto del danno subìto e l’art. 2058 cod. civ., almeno in questo caso, non potrebbe convivere con l’art. 1227 cod. civ., invero richiamato dall’art. 2056 cod. civ.: ammettere l’applicabilità del risarcimento in forma specifica pertanto significherebbe obbligare il secondo acquirente ad un risarcimento integrale del danno senza appunto poter tener conto del richiamo, contenuto nell’art. 2056 cod. civ., dell’art. 1227 cod. civ., che prevede una riduzione del quantum del risarcimento qualora il danneggiato concorra a cagionare il danno (119). Più di recente, non sono peraltro mancate assorbenti critiche all’orientamento preclusivo del risarcimento in forma specifica. Si è osservato (120) infatti che: 116 - GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 558. 117 - Secondo GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 561, il primo acquirente <<non acquisterebbe […] dal comune autore, ma dal secondo avente causa, con la conseguenza che la vicenda dovrebbe essere così costruita: acquisto della proprietà dal comune autore, perdita di tale proprietà con effetto retroattivo e nuovo acquisto di essa dal secondo avente causa, ma a far tempo non già dal primo acquisto risolto, quanto dal momento in cui il pagamento traslativo interviene ovvero dal momento in cui è pronunciata la sentenza ex art. 2932 che lo sostituisce in caso di mancata osservanza del giudicato>>. Tale Autore conclude che <<non si vede allora come potrebbe, di fronte a tale macchinosa vicenda, parlarsi di restitutio in pristinum>>. 118 - GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 563. 119 - GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 563; CASELLA, La doppia alienazione immobiliare: un dibattito sempre aperto, in Riv. dir. civ., 1993, II, 534. 120 - FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1157. A favore della risarcibilità in forma specifica, con varie argomentazioni, si sono espressi: BENACCHIO, Alienazione successiva di uno stesso immobile e responsabilità del secondo acquirente, in Resp. civ. e prev., 1982, 181; CHIANALE, Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà, Milano, 1990, 178; COSTANZA, Doppia vendita immobiliare e responsabilità del secondo acquirente di mala fede, in Riv. dir. civ., 1983, I, 536; LIPARI, Rinnovamento del diritto privato e funzione del notaio, in Riv. not., 1973, 1040; MATTEI, La proprietà immobiliare a cura di Chianale, Torino, 1995, 97; SCHLESINGER P., Parere, in Contratto e impresa, 1990, 545; TRABUCCHI, La pubblicità immobiliare: un sistema in evoluzione, in Riv. dir. ipot., 1982, 118; ZICCARDI, L’induzione all’inadempimento, Milano, 1979, 258. 40 a) il risarcimento in forma specifica si caratterizza per la sua efficienza ripristinatoria e di conseguenza non si comprenderebbe perché, nel caso della doppia alienazione immobiliare, fra le possibili modalità risarcitorie non possa annoverarsi anche la costituzione giudiziale dell’obbligo di dare: <<non pare corretto escludere quest’ eventualità sulla base dell’inesistenza di precedenti rapporti giuridici fra i soggetti. Infatti la preesistenza di rapporti fra autore e vittima del torto rimane del tutto irrilevante in ordine al sorgere della responsabilità e del connesso obbligo risarcitorio: non si vede perché essa, invece, dovrebbe rilevare quanto alla scelta della tecnica di tutela, che è un’operazione concettualmente successiva all’accertamento dell’ obbligo. Se il trascrivente risponde […] gli unici limiti alla risarcibilità in natura del danno sono quelli prefigurati espressamente dall’art. 2058 c.c. (possibilità della reintegrazione e sua non eccessiva onerosità per il debitore). Tocca al giudice, all’interno di tali limiti, individuare le forme concrete della riparazione specifica, che ben potrà consistere nella costituzione dell’obbligazione traslativa, rimanendo ininfluenti i pregressi rapporti fra le parti>> (121); b) l’art. 2058 cod. civ. sarebbe volto a ricostituire ex post lo status quo ante, ma non quale esso effettivamente era al momento del danno, bensì quale sarebbe stato se il fatto lesivo non avesse avuto luogo. Escludere pertanto la risarcibilità in natura del danno patito dal primo acquirente, affermando che non potrebbero ricorrere i presupposti di una vera e propria restitutio in pristinum, non apparirebbe corretto perché questi presupposti non sarebbero essenziali all’applicazione dell’art. 2058 cod. civ.: <<[…] l’acquirente vittima dell’illecito può ben dirsi reintegrato, a norma dell’art. 2058 c.c., quando rientri nella titolarità del diritto. Non è affatto richiesto che questo risultato sia un’esatta restaurazione del passato, cioè che egli riacquisti dal suo autore originario>> (122); c) anche l’affermazione secondo la quale l’art. 2058 cod. civ. sarebbe incompatibile con l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. alla fattispecie in esame non è ritenuta appropriata: <<i rapporti fra quest’ultima norma e quella ex art. 2058 c.c. non vanno apprezzati in astratto, ma sempre e solo in concreto. Ciò significa in primis che l’apparente incompatibilità potrà darsi solo ove ricorrano i presupposti per un’ applicazione contestuale di entrambe le norme: il che tocca ancora al giudice valutare. Tuttavia, quand’anche ciò accadesse, il giudice sarebbe sempre legittimato ad escludere la tutela in natura, laddove eccessivamente onerosa per il debitore. Infatti, se l’obbligo risarcitorio del trascrivente dovesse attenuarsi per il concorso del fatto colposo del danneggiato e se, conseguentemente, il trasferimento del diritto solvendi causa dovesse apparire esorbitante rispetto al danno provocato, il giudice non potrebbe che optare per il solo risarcimento pecuniario, stente l’eccessiva onerosità della riparazione in forma specifica>> (123). 121 - Così FERRANTE., La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1157; per BENACCHIO, Alienazione successiva di uno stesso immobile e responsabilità del secondo acquirente, in Resp. civ. e prev., 1982, 181, “possibile” sta a significare, nel caso di specie, che l’immobile <<si trovi ancora nella sfera giuridica del secondo acquirente o di altro successivo, sempreché, anche questo, in mala fede>>; secondo GALGANO, Parere, in Contratto e impresa, 1990, 555, una simile reintegrazione è ammessa dalla norma <<qualora sia possibile>>, e tale possibilità <<non è solo la possibilità materiale, ma anche la possibilità giuridica>> 122 - FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1158. 123 - FERRANTE, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1159. 41 5.3 L’azione revocatoria - Ulteriore rimedio da più parti ritenuto applicabile alla doppia vendita immobiliare - e dunque rimedio di cui il primo acquirente potrebbe avvalersi qualora risulti soccombente rispetto al secondo acquirente che per primo trascriva - è individuato nell’azione revocatoria ordinaria, nonostante essa tecnicamente non abbia una funzione “recuperatoria” e non costituisca quindi uno strumento diretto ad eliminare il secondo negozio incompatibile con il precedente (124): infatti, l’azione revocatoria non è evidentemente un’azione di nullità volta a colpire il secondo atto di alienazione trascritto e a permettere per suo tramite il riacquisto della proprietà del bene da parte del primo acquirente, ma è un’azione finalizzata “solo” a colpire gli atti del debitore pregiudizievoli per il creditore (cioè, nel nostro caso, il primo acquirente, creditore del risarcimento pecuniario), rendendogli comunque possibile il soddisfacimento del suo diritto attraverso l’esercizio dell’azione esecutiva sui beni fuoriusciti dal patrimonio del debitore (cioè il doppio venditore) ed entrati nel patrimonio dei suoi aventi causa. Essendo poi l’esercizio dell’azione revocatoria precluso a chi non possa essere qualificato quale creditore del disponente, in ipotesi di doppia alienazione immobiliare, pertanto, in tanto l’esperibilità della revocatoria è ammissibile in quanto si ritenga che il primo acquirente divenga titolare di un diritto di credito al risarcimento dei danni nei confronti del doppio alienante e che al medesimo primo acquirente, come tale (125), venga pertanto riconosciuta la facoltà di revocare il secondo atto di alienazione per potersi soddisfare (sempre nel suo credito al risarcimento pecuniario) anche sul bene fuoriuscito dalla sfera patrimoniale del doppio venditore (e cioè il debitore del primo acquirente per il risarcimento pecuniario che gli deve) e passato in proprietà del secondo acquirente. Pertanto, il primo acquirente, agendo in qualità di creditore, con la revocatoria non ottiene certo la restituzione dell’immobile, ma può soltanto, a determinate condizioni, assoggettarlo all’esecuzione forzata: <<non avendo l’azione revocatoria l’effetto della restituzione del bene nel patrimonio del debitore, ma rendendo inefficace l’atto nei confronti dell’attore e nei limiti del pregiudizio da lui sofferto, ne consegue che il primo acquirente di cosa immobile, il quale ne abbia perduto la proprietà in seguito alla trascrizione eseguita da altro acquirente, può proporre l’azione revocatoria non per ottenere la restituzione della cosa come risarcimento del danno in forma specifica, ma per potere alienare l’immobile ed ottenere il soddisfacimento del danno sofferto>> (126). - Sull’azione revocatoria in generale, si vedano, tra i diversi contributi: BIGLIAZZI GERI, Della tutela dei diritti, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, 137; CORRADO, La revoca degli atti in pregiudizio dei creditori, in Riv. dir. comm., 1947, I, 107 ; D’ERCOLE, L’azione revocatoria, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, 20, Torino, 143; DE MARTINI, voce Azione revocatoria (dir. priv.), in Noviss. Dig. It., II, Torino, 1957, 152; DISTASO, I presupposti dell’azione revocatoria, in Banca, borsa e tit. cred., 1972, 117 ; FERRI L., Della trascrizione, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1971, 54; LUCCHINI, L’azione revocatoria ordinaria, in Nuova giur. civ. comm., 1991, II, 321; LUCCHINI, Azione revocatoria ordinaria, in Riv. dir. civ., 1998, II, 423; LUCCHINI GUASTALLA, Danno e frode nella revocatoria ordinaria, Milano, 1995; NATOLI, voce Azione revocatoria, in Enc. dir. , IV, Milano, 1959, 888; NICOLÒ, Dell’azione revocatoria, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1953, 198 ; PICARO, Revocatoria ordinaria e fallimentare, Taranto, 1946. 124 125 - Cass., 18.2.1929, in Giur. it., 1930, I, 1, 245. 126 - Cass., 28.3.1950, n. 661, in Foro pad., 1960, I, 1370. 42 Va poi ricordato che, sotto il vigore dell’abrogato codice, parte della dottrina aveva negato la possibilità al primo acquirente di agire mediante l’azione revocatoria basandosi sulla considerazione che il credito per l’evizione fosse necessariamente posteriore alla seconda alienazione (127). Sennonché tale obiezione, come noto, non ha oggi più ragione d’essere: il codice civile del 1942 ha infatti espressamente previsto, nell’art. 2901, la possibilità di revocare un atto anteriore al sorgere del credito. Peraltro, già prima dell’entrata in vigore dell’attuale codice, la Suprema Corte, con una pronuncia a Sezioni Unite (128), aveva deciso che la posteriorità del credito rispetto all’alienazione non fosse di ostacolo alla revocatoria, quando vi fosse stato <<accordo fraudolento tra venditore e successivo acquirente>>. L’ammissibilità dell’azione revocatoria è invece oggi esclusa da quanti considerano che l’acquisto della proprietà da parte del secondo acquirente che ha trascritto per primo avvenga non a titolo derivativo bensì a titolo originario. Questo acquisto <<[…] non è, perciò, conseguenza immediata dell’atto di disposizione del debitore (alienante), atto che, per non avere […] l’idoneità a produrre l’effetto, sfugge alla revocatoria. A questa sono soggetti tutti gli atti del debitore, con cui questi sottrae ai creditori le garanzie dei loro diritti, e simili garanzie sono rappresentate dai beni che sono (o saranno) nel patrimonio del debitore. Qui invece il bene, di cui il debitore (con la seconda alienazione) avrebbe disposto, non è più nel suo patrimonio (perché già uscitone in forza della prima alienazione) e non vi rientra in nessun caso col venir meno del diritto del primo acquirente>> (129). 127 - DI BLASI, In tema di azione pauliana, in Giur. it., 1930, IV, 108. 128 - Cass., Sez. Un., 22.12.1930, in Foro it., 1931, I, 1 In precedenza: Cass., 8.5.1928, in Foro it., 1928, I, 531; Cass., 18.2.1929, in Giur. it., 1930, I, 1, 245 Contra Cass., 27.7.1929, in Foro it., 1929, I, 811; Cass., 24.2.1930, in Mass. Foro it., 1930. 129 - NATOLI, Doppia alienazione immobiliare e azione revocatoria, in Giur. compl. Cass. Civ., 1948, III, 1187. Si sono pronunciati in senso contrario alla possibilità del primo acquirente di agire in revocatoria, sebbene con diverse motivazioni: BIGLIAZZI GERI, voce Revocatoria (azione), in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991, 9, secondo cui non si potrebbe revocare il secondo atto di alienazione perché questo non depaupera il patrimonio del debitore, ma agisce invece sulla sfera patrimoniale dello stesso creditore, attore in revocatoria; BUTERA, Azione pauliana e trascrizione, in Giur. it., 1929, I, 1, 246, secondo cui la seconda alienazione sarebbe totalmente improduttiva di effetti nei riguardi del primo acquirente: sarebbe soltanto la trascrizione a privare dell’immobile il primo acquirente di modo che – stante la liceità dell’eseguita trascrizione – l’alienante ne rimarrà estraneo; CASELLA, La doppia alienazione immobiliare: un dibattito sempre aperto, in Riv. dir. civ., 1993, II, 535; DI BLASI, In tema di azione pauliana, in Giur. it., 1930, IV, 108; GALGANO, Parere, in Contratto e impresa, 1990, 555; LUCCHINI GUASTALLA, Azione revocatoria ordinaria, in Riv. dir. civ., 1998, II, 423; MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II-2, Milano, Giuffrè, 1951, 162; MONTEL, Dell’azione pauliana nei confronti del secondo acquirente primo trascrivente, in Riv. dir. ipot., 1965, 15, ove se ne esclude l’ammissibilità perché mancherebbe, nella vicenda, il presupposto oggettivo dell’azione: verificandosi il passaggio della proprietà in base al semplice consenso, già con la prima alienazione l’alienante si spoglia della proprietà stessa e, pertanto, la seconda alienazione non comporta alcuna diminuzione del suo patrimonio con conseguente insolvenza totale o parziale; NICOLÒ, Dell’azione revocatoria, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1953, 210; PICARO, Revocatoria ordinaria e fallimentare, Taranto, 1946, 57; TRIOLA, voce Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 947, esclude l’applicabilità dell’azione pauliana sull’assunto che, in realtà, l’atto con il quale il venditore depaupera il suo patrimonio – e che pertanto deve essere revocato – non sarebbe costituito dalla seconda vendita, ma dalla prima, compiuta a favore dello stesso creditore revocante. Ritengono problematica l’operatività dell’azione revocatoria nel caso di specie: NATOLI-FERRUCCI, Nota a Cassazione 5 settembre 1963, in Foro it., 1964, I, 1892, ove si rileva la difficoltà di riscontrare tutti i presupposti per l’azione revocatoria; BENACCHIO, Alienazione successiva di uno stesso immobile e responsabilità del secondo acquirente, in Resp. civ. prev., 1982, 179 , ove si osserva che <<tra questi [presupposti 43 La giurisprudenza (130) è comunque pacifica nel riconoscere al primo acquirente di un bene immobile successivamente trasferito dallo stesso venditore ad un terzo, la possibilità di esperire l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ.. Poiché, però, la revocanda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione, perché solo con la trascrizione si produce la decadenza dell’acquisto del primo acquirente e quindi il suo credito al risarcimento verso il doppio venditore, da tutelare quindi mediante quello strumento di conservazione dell’integrità patrimoniale del doppio venditore che è offerto appunto dall’azione revocatoria, rendendo inefficaci gli atti dispositivi dal medesimo compiuti in dispregio alla sua posizione debitoria), per poter agire mediante l’azione revocatoria occorre attivare la prova di quei presupposti che consentono la revocabilità degli atti pregiudizievoli del credito posti in essere dal debitore anteriormente al sorgere del credito stesso, vale a dire la dimostrazione (131) che: * il debitore non solo conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore ma che l’atto sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito; * non solo che il terzo fosse consapevole del pregiudizio, ma che addirittura sia stato partecipe della dolosa preordinazione. Infatti, nell’ipotesi di doppia vendita immobiliare, la giurisprudenza ravvisa la necessità della dimostrazione, per consentire la declaratoria di inefficacia della seconda alienazione, che in capo al terzo acquirente sussista l’elemento soggettivo della dolosa preordinazione ossia la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (132). A tale conclusione la Suprema Corte giunge presupponendo appunto che il credito a cui tutela viene esperita l’azione revocatoria non è sorto precedentemente all’atto di disposizione, bensì deve ritenersi sorto successivamente alla seconda alienazione: il credito, infatti, ha ad oggetto il risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà conseguente alla prioritaria trascrizione del secondo acquisto. Pertanto, ai sensi dell’art. 2901, n. 2, seconda parte, cod. civ., non n.d.A.] ve ne sono almeno un paio di non facile accadimento: 1) il <<pregiudizio del creditore>> (nel nostro caso primo acquirente) non si avrà tutte le volte in cui (ed è questo il motivo più frequente nella doppia alienazione) il venditore proceda alla seconda vendita soltanto per lucrare un bene alla sua massa attiva; 2) la partecipazione del terzo allo specifico intento di pregiudicare il soddisfacimento del credito (art. 2901, n. 2) è pure questo un presupposto difficilmente verificabile se il secondo compratore ha agito con l’unico fine di soddisfare una propria utilità>> 130 - Cass., 20.1.1934, in Foro it. Rep., 1934, voce Frode e simulazione, n. 96; Cass., 12.5.1936, in Foro it. Rep., 1936, voce Frode e simulazione, n. 96; App. Palermo, 29.1.1937, in Foro it. Rep., 1937, voce Frode e simulazione, n. 58; Cass., 11.12.1940, in Foro it. Rep., 1940, voce Frode e simulazione, n. 56; App. Torino, 12.6.1942, in Giur. comm., 1942, I, 418; Cass., 18.3.1948, n. 426, in Giur. it., 1948, I, 1, 380; Cass., 12.10.1948, in Giur. compl. Cass. Civ., 1948, III, 1187; Cass., 21.1.1950, n. 174, in Foro it., 1951, I, 1497; Cass., 28.3.1960, n. 661, in Foro pad., 1960, I, 1370; Cass., 5.9.1963, n. 2436, in Foro it., 1964, I, 1892; Trib. Ravenna, 24.3.1964, in Foro it., 1964, I, 1261; App. Bologna, 24.7.1966, in Giust. civ., 1967, I, 156; Cass. 1°.6.1976, n. 1983, in Foro it., 1977, I, 484; e in Giust. civ., 1976, I, 1647; Cass., 9.2.1982, n. 759, in Riv. not., 1983, 182; e in Arch. civ., 1982, 608; Trib. Verona, 4.3.1991, in Giur. merito, 1992, 569; Cass., 13.1.1995, n. 383, in Riv. not., 1995, 1564. In dottrina, tra gli altri: CARNELUTTI, Azione revocatoria e trascrizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1947, 210; CONFORTI, Trascrizione e revocabilità di alienazione fraudolenta, in Giur. it., 1930, I, 1, 245; COVIELLO N., Trascrizione, Torino, Utet, 1924, 413. 131 - Per una ricognizione della problematica si veda, di recente, LUCCHINI, Azione revocatoria ordinaria, in Riv. dir. civ., 1998, II, 423. 132 - Cass., 9.2.1982, n. 759, in Arch. Civ., 1982, 608. 44 è sufficiente il dolo generico, ma deve sussistere il dolo specifico; e quindi non si considera sufficiente la prova della mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con la seconda alienazione, ma si richiede la più gravosa prova della dolosa preordinazione. È stato infatti asserito che <<qualora un immobile venga alienato in tempi successivi dallo stesso venditore a due diverse persone delle quali solo la seconda trascriva il proprio acquisto […], questa ha diritto al risarcimento del danno verso l’alienante e, per conservare la garanzia patrimoniale relativa a questo suo credito, può esercitare l’azione revocatoria della seconda alienazione dell’immobile; poiché, però, la revocanda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), la revocatoria può trovare accoglimento non per la mera consapevolezza della precedente vendita, bensì solo se sia provata la partecipazione del secondo acquirente alla dolosa preordinazione (art. 2901, n. 2, c.c.), ossia alla specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro creditore che può essere desunta da obiettive circostanze>> (133). Anche la pronuncia resa dalla Suprema Corte in data 1° giugno 1976, n. 1983 (134) era giunta alla medesima conclusione: <<se l’azione revocatoria è diretta, nell’ipotesi in esame, ad assicurare la possibilità di soddisfacimento del credito di risarcimento che al primo acquirente deriva dalla successiva disposizione del bene da parte del suo dante causa, pare evidente che un danno effettivo si concreta col fatto che (e nel momento in cui) il secondo acquirente trascrive il suo acquisto, rendendo inopponibile a sé quello precedente. Dovendosi perciò ritenere che il credito di risarcimento sorge in un momento necessariamente posteriore al secondo atto dispositivo (in sé considerato) del bene, condizione della revocabilità di questo atto è la dolosa preordinazione ordinata dall’alienante e dal secondo acquirente (art. 2901, n. 2, ult. parte). “Dolosa preordinazione”, secondo tale norma, significa volontà del debitore-alienante (assecondata intenzionalmente da colui che si rende acquirente) diretta a sminuire la sua consistenza patrimoniale allo scopo di pregiudicare le ragioni di credito che dalla vicenda possono derivare a favore del precedente acquirente, sottraendogli l’oggetto di una sua eventuale azione esecutiva. Un atto che non sia determinato da tale specifico dolo, ma dall’intento dell’alienante di realizzare una sua particolare effettiva utilità (cioè un prezzo più vantaggioso) e dall’intento dell’acquirente di assicurarsi un bene che gli appaia rispondente ai suoi bisogni, non realizza la condizione dell’azione revocatoria, anche se conduca allo stesso risultato pregiudizievole per colui che diverrà poi creditore dell’alienante>>. Di recente la Suprema Corte ha di nuovo ribadito la non sufficienza della mera consapevolezza ai fini del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria: nella sentenza 2 febbraio 2000, n. 1131 (135), dopo essersi ribadito che in ipotesi di doppia 133 - Cass., 9.2.1982, n. 759, in Arch. Civ., 1982, 608, la quale ha individuato tali circostanze, nella specie, nella completa riscossione del doppio prezzo, versato cioè dal primo e dal secondo acquirente, da parte dell’alienante e nella presenza di vantaggi, da parte del secondo acquirente, al di fuori di quelli strettamente conseguenti alla trascrizione. 134 135 - Cass., 1°.6.1976, n. 1983, in Foro it., 1977, I, 484, in Giust. civ., 1976, I, 1647. - Cass., 2.2.2000, n. 1131, in Giust. civ., 2000, I, 1687, con nota di TRIOLA, Doppia alienazione e azione revocatoria; in Vita not., 2000, 330; e in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, 245, con ampia nota di VARANO, L’azione revocatoria ordinaria e la doppia alienazione immobiliare, il quale osserva che essendo ormai riconosciuta una responsabilità solidale del venditore e del secondo acquirente, il primo acquirente trova garanzia su entrambi i patrimoni, e quindi non ha interesse concreto a reintegrare il bene sottrattogli al patrimonio del suo dante causa; e specifica che l’unico interesse del 45 alienazione sussiste una responsabilità (contrattuale) dell’alienante ed una (extracontrattuale) del secondo acquirente / primo trascrivente, è stato affermato che <<queste ragioni di credito consentono al primo acquirente l’esercizio dell’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) diretta a conservare la garanzia costituita dal patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) – con il rimedio dell’insensibilità (a certe condizioni) dell’azione esecutiva del creditore a trasferimenti che ne riducano la capienza – poiché la revocanda alienazione è anteriore al credito, oggetto di tutela, che insorge con la trascrizione della seconda vendita>>, concludendosi che <<l’utile esercizio di questa azione postula non l’accertamento della mera consapevolezza, da parte del secondo acquirente, della precedente vendita, ma della partecipazione del secondo acquirente alla dolosa preordinazione dell’alienante>>. Piuttosto, la questione della revocabilità del secondo contratto per tutelare il credito al risarcimento spettante al primo acquirente non può non apparire assai singolare: qui, infatti, a differenza di ogni altra fattispecie ove si controverta del possibile pregiudizio che ad un dato credito consegua da un dato atto posto in essere dal debitore, vi è una perfetta coincidenza tra atto pregiudizievole e fonte del credito del cui pregiudizio si discute. Il credito al risarcimento spettante al primo acquirente sorge per effetto della stessa seconda alienazione: non si tratta dunque, come in ogni altro caso di revocatoria, di un atto lesivo che pregiudica un credito (già sorto o che dovrà sorgere) la cui origine è completamente sganciata da detto atto dispositivo, ma di un atto lesivo che produce esso stesso nel medesimo contesto sia il credito che occorre tutelare sia l’evento lesivo di tale credito. Comunque, una parte della dottrina revoca peraltro in dubbio che, nel caso della doppia alienazione immobiliare, si tratti di tutelare un credito che sorge posteriormente all’atto alienativo che ne mina la soddisfazione. Si è infatti sostenuto che <<il credito preesista alla seconda alienazione in quanto l’alienante è obbligato […] a garantire il risultato dell’alienazione. L’obbligazione di risarcire i danni non è che una modificazione del contenuto di questa precedente obbligazione>> (136). Considerando, dunque, che il credito da tutelare con la revocatoria non sia quello al risarcimento del danno, ma il credito di garanzia del risultato dell’alienazione - che è evidentemente di nascita anteriore all’atto dispositivo oggetto di revocatoria - si giunge alla conclusione che sarebbe sufficiente, per l’esperimento della revocatoria, la prova della semplice conoscenza che il secondo acquirente abbia avuto della precedente alienazione, senza giungere alla necessità della prova della dolosa preordinazione: l’attore avrebbe dunque un minor onere probatorio, e cioè quello di dimostrare “solo” che il secondo acquirente sia consapevole del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del primo acquirente. Anche in giurisprudenza si registra una pronuncia, per la verità di merito, ove si afferma che il credito del creditore / attore / primo acquirente sarebbe <<l’equivalente sussidiario dell’adempimento, promesso e non effettuato, di una obbligazione sussistente già prima della seconda vendita, quella trascritta, sicché non primo acquirente che potrebbe sussistere è quello di potersi soddisfare senza sottostare al concorso con eventuali creditori del venditore e del secondo acquirente. Del medesimo avviso ATZORI, Note in tema di doppia vendita immobiliare, in Riv. giur. sarda, 1999, 461. 136 - FERRI-ZANELLI, Della trascrizione, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, BolognaRoma, 1995, 61. Si veda però la replica di GAZZONI, La trascrizione immobiliare, tomo I, in Comm. cod. civ. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, 568. 46 può dirsi che il credito sorga successivamente all’atto in frode se è vero che debito e responsabilità sono due aspetti di una medesima entità giuridica>> (137). 137 - Così Trib. Napoli, 25.6.1950, in Dir. e giur., 1951, 218.