la posizione dell`uisp sul registro delle

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Unione Italiana Sport Per tutti
Presidenza Nazionale
LA POSIZIONE DELL’UISP SUL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE ISTITUITO DAL CONI
1
La UISP, associazione di promozione sociale ed Ente di promozione sportiva, e
questa è anche la posizione di tutti gli altri Enti, non si fa rappresentare da
nessuno nei confronti di chicchessia. Abbiamo proposte, programmi, convenzioni,
che costantemente sottoponiamo a Ministeri ed Enti Locali, Regioni e categorie
economiche e professionali, Università. Continueremo a muoverci in autonomia e
con spirito di collaborazione per estendere e formalizzare questa rete di rapporti. E’
un dovere verso i nostri soci e verso i cittadini che ci conoscono e ci apprezzano.
Nessun atto di Legge, tantomeno nessun accordo fra le parti, riconosce al CONI una
rappresentanza dell’intero mondo sportivo nazionale. E’ vero. Gli Enti di promozione
fanno parte degli organismi dirigenti del CONI, peraltro in modo limitato e subalterno.
Sono stati per legge associati cioè in qualche modo, assieme ad altri soggetti
autonomi come le federazioni sportive e le Discipline associate, alla direzione del
Comitato Olimpico, ed è un onere di cui, anche se malvolentieri, si faranno carico.
Niente di più. Gli interlocutori istituzionali e sociali devono sapere che senza la firma
esplicita degli Enti di Promozione sportiva gli accordi fatti con il Coni non saranno
riconosciuti da questa componente del mondo sportivo e dall’ UISP in particolare.
2
L’UISP conferma in modo netto la propria contrarietà all’istituzione del registro
delle ASD nelle forme e nelle procedure che il CONI ha adottato e ne ha chiesto,
da sola ed insieme alla stragrande maggioranza degli altri enti di promozione
sportiva nazionali, l’azzeramento.
Tale giudizio è suffragato da autorevoli esperti di diritto sportivo, riportati da
altrettanto autorevoli fonti di stampa, come “Il sole 24ore sport”.
Vogliamo essere chiari: il registro è stato voluto dal CONI per ragioni legate alla
necessità “burocratica” di ribadire la propria centralità e non ha alcun riferimento ad
articoli di legge.
Infatti, dopo l’abrogazione dei commi 20, 21 e 22 dell’art 90 della legge n. 289 del
27-12-2002 (legge finanziaria 2003) avvenuta con l’art. 4 della legge n. 128 del 21
maggio 2004, l’unico riferimento legislativo relativo ad elenchi di società riconosciute
come ASD è contenuto nell’art. 7 del Decreto di Legge n. 136 del 28 maggio 2004,
che, ribadendo che il riconoscimento ai fini sportivi delle società viene rilasciato dal
CONI, al comma 2 dice: “Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia
e delle finanze – Agenzia delle entrate, l’elenco delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”.
In questo quadro normativo deve risultare chiaro che la possibilità di godere di
finanziamenti pubblici è prerogativa di tutto l’associazionismo culturale e sociale e
che nessun provvedimento limita ad oggi questo diritto per le associazioni che fanno
e organizzano attività sportive. Per i benefici fiscali introdotti a favore delle
“Associazioni sportive dilettantistiche” ciò che fa testo è la rispondenza dello statuto
sociale agli indirizzi contenuti nella legge. Nient’altro. L’UISP dunque invita le società
che intendono qualificarsi come ASD e godere dei relativi benefici di legge a
rispettare i dettati dell’art. 90 e controllerà all’atto dell’affiliazione gli statuti delle
società per confermarne la congruità, senza iscriversi per ora al registro in attesa di
un chiarimento definitivo su natura e utilità dello stesso. Allo stesso tempo mette a
disposizione i propri uffici di consulenza per assistere le società che, per
contemporanea adesione ad una o più federazioni, sono indotte ad iscriversi al
registro.
3
Fino all’entrata in vigore del suddetto art. 7, il riconoscimento ai fini sportivi era
delegato dal CONI alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate
ed agli Enti nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti attraverso l’accettazione
dell’affiliazione delle società sportive.
Con propria delibera dell’11 novembre 2004, n. 1288, ha provveduto a definire come
provvisorio tale riconoscimento, in attesa del perfezionamento con l’iscrizione delle
società al registro istituito presso il CONI.
Ciò che noi, non da soli, contestiamo è la provvisorietà della delega alle
Federazioni, Enti e Discipline Associate al riconoscimento delle società ai fini
sportivi, che invece dovrebbe essere permanente.
4
Per questo l’UISP invita il CONI a modificare la normativa per uscire dalle
pastoie burocratiche in cui è stato cacciato il movimento dilettantistico, che
rappresenta la spina dorsale dello sport organizzato senza fini di lucro, ed il
Ministero vigilante ad intervenire qualora ciò non accada, con un recupero di senso
del “bene pubblico” e dell’interesse collettivo.
L’UISP intende condurre su questo tema una iniziativa ad oltranza, nella convinzione
di difendere le ragioni e gli interessi di un movimento di milioni di persone che ha
bisogno di sostegno dai livelli istituzionali, dai comuni, dalle province, dalle regioni,
dal governo nazionale e dallo stesso CONI.
Il registro non serve a nulla, mentre sono possibili altre forme di censimento del
movimento sportivo, in collaborazione con i soggetti più vicini al territorio, come i
CONI provinciali con gli Enti di Promozione, gli Enti Locali e le Regioni, sui quali
siamo disponibili ed interessati a portare tutto il nostro contributo di conoscenza ed
esperienza.
UISP DIREZIONE NAZIONALE
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