LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento Cee 2092/91 relativo ai metodi di produzione biologica dei prodotti agricoli
ed a indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento Europeo COM
(2004) “Piano di azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici” , nella quale tra
l’altro si propone di definire le basi per l’elaborazione della politica da adottare in questo settore nei
prossimi anni;
Viste nell’ambito della comunicazione sopra richiamata alcune azioni particolari quali:
campagne di informazione e promozione verso i consumatori ed altri soggetti,
miglioramento della distribuzione e la commercializzazione mediante una integrazione della catena
produttiva,
offerta di attività di formazione ed istruzione a tutti gli operatori dell’agricoltura biologica, nei
settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
Vista la L.R. 25/99: “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con
tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”, avente la finalità di
promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed
alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata nel rispetto di specifici disciplinari,
mediante l’acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo denominato
“Agriqualità prodotto da agricoltura integrata”;
Visti in particolare i commi 1 e 2 dell’art.7 della legge regionale sopra richiamata, i quali prevedono
che la Regione Toscana possa attivare iniziative per favorire la promozione e la diffusione del
marchio, un adeguato aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d’uso del
marchio ed in particolare favorire la corretta applicazione da parte delle imprese agricole dei
disciplinari di produzione integrata;
Visto il regolamento n.47/R del 2 settembre 2004, di attuazione della l.r.n.25/99, concernente l’uso
del marchio collettivo “AGRIQUALITA’- prodotto da agricoltura integrata”, contenente le
caratteristiche del marchio stesso, le modalità della sua utilizzazione ed applicazione, i prodotti
interessati, le modalità di controllo, le conseguenze nei casi di inadempienza e le difformità in
ordine all’uso;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1082 del 2/11/2004 “Programma di regime di aiuti di stato per la
valorizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento delle filiere agroalimentari a minore impatto
ambientale (Reg. Cee 2092/91 prodotto da agricoltura biologica – L.R. 25/99 prodotto da
agricoltura integrata) ed in particolare gli allegati A e B;
Ritenuto opportuno procedere alla stesura di un nuovo Regime di Aiuto che comprendesse tutte le
possibili casistiche di concessione degli aiuti alle aziende che operano ai sensi della L.R. 25/99 e nel
rispetto delle normative inerenti il settore dell’agricoltura biologica ad integrazione di quanto già
previsto negli allegati A e B della D.g.r. 1082/04;
Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione degli allegati A e B della D.G.R. 1082/04 con gli
allegati 1 e 2 che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i singoli regimi di aiuto di cui agli allegati 1 e 2 al presente atto che definiscono i termini del
“Programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle
filiere agroalimentari a minor impatto ambientale (Reg. Cee 2092/91 prodotto da agricoltura
biologica – L.R. 25/99 prodotto da agricoltura integrata);
Considerato quindi strategico per lo sviluppo di tecniche produttive a minor impatto ambientale
favorire la realizzazione di filiere attraverso l’aggregazione dei soggetti interessati nelle diverse fasi
dalla produzione alla commercializzazione e al consumo finale, l’ampliamento e l’interconnessione
di importanti settori dell’economia agroalimentare operanti sul territorio regionale, l’adeguamento
qualitativo nei punti critici delle filiere dal punto di vista della sicurezza alimentare e della qualità
delle produzioni ottenute, alla certificazione del processo e delle relative produzioni per garantire il
consumatore;
Considerato inoltre strategico favorire un adeguato aggiornamento professionale di tutti i soggetti
coinvolti nei processi di produzione sia come operatori sia come tecnici di supporto agli operatori
stessi;
Considerata necessaria una trasparente informazione e descrizione dei processi di produzione a
minor impatto ambientale attraverso tutte le iniziative di promozione e valorizzazione delle
produzioni ecosostenibili;
Ritenuto quindi opportuno sostenere tutti i soggetti e gli operatori che adottano tecniche produttive
a minor impatto ambientale quali i soggetti di cui all’art. 3 della l.r.n.25/99 e gli operatori biologici
di cui alla L.R. 49/97, attraverso il programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo
sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari;
Preso atto che la Commissione Europea ha emanato la Comunicazione del 1° febbraio 2000,
inerente “Gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a favore del settore agricoltura”, la
Comunicazione C252 del 12 settembre 2001, inerenti “ Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di
stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato, nonché di determinati
prodotti non ricompresi in detto allegato, alle quali nel complesso deve conformarsi il programma
di regime di aiuto istituito con il presente atto;
Considerato necessario procedere alla notifica del Regime di aiuti di Stato di cui agli allegati 1 e 2
del presente atto finalizzato alla valorizzazione, allo sviluppo e al miglioramento delle filiere
agroalimentari a minor impatto ambientale con lo scopo di consentire alla Commissione Europea di
verificare la sua compatibilità con la normativa comunitaria vigente in materia;
Considerato, pertanto, che non sono compresi nell’obbligo di notifica gli aspetti di dettaglio
attinenti le singole azioni previste dagli allegati 1 e 2 del presente atto e comunque tutti gli aspetti
secondari ed accessori che non alterino il regime di aiuto;
Considerato opportuno stabilire in via generale, l’efficacia a tempo indeterminato del Regime di
Autio evitando, così, la procedura di notifica degli eventuali singoli Aiuti di Stato al fine di
permettere una tempestiva realizzazione delle azioni e degli interventi previsti negli allegati 1 e 2
del presente atto;
Considerato che, dopo la prima notifica, il predetto programma di regime di aiuto dovrà essere
nuovamente notificato nell’ipotesi in cui siano introdotte modifiche e in particolare quando si
preveda un impegno annuale uguale o superiore al 20% della spesa massima complessiva, stabilita
in 6.000.000,00 euro annui per ciascun regime di aiuto;
Preso atto che gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato prevedono la trasmissione alla
Commissione Europea entro il 30 giugno di ogni anno di una relazione annuale inerente gli aiuti di
Stato;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di approvare il “Programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il
miglioramento delle filiere agroalimentari a minor impatto ambientale”, con efficacia a
tempo indeterminato, ricomprendente i regimi di aiuto di cui agli allegati 1 e 2 che sono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di sostituire gli allegati A e B della D.G.R. 1082/2004 rispettivamente con gli allegati 1 e 2
del presente atto;
3. di stabilire che il “Programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e
il miglioramento delle filiere agroalimentari a minor impatto ambientale” di cui al presente
atto costituisce l’unico Regime che deve essere notificato alla Commissione Europea
affinché ne sia valutata la compatibilità con gli articoli 87 e 88 del trattato ;
4. di assumere l’impegno di notificare nuovamente il “Programma di regime di aiuti di Stato
per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari a minor
impatto ambientale” qualora siano introdotte modificazioni e in particolare quando si
preveda un impegno annuale uguale o superiore al 20% della spesa massima complessiva ,
stabilita in 6.000.000,00 euro annui per ciascun regime di aiuto;
5. di stabilire che saranno redatti strumenti di programmazione e strumenti finanziari in
conformità al “Programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il
miglioramento delle filiere agroalimentari a minor impatto ambientale” per il aggiungimento
degli obiettivi dallo stesso prefissati;
6. di prevedere la trasmissione della relazione annuale prevista dagli Orientamenti comunitari
alla Commissione Europea entro il 30 giugno di ogni anno;
7. che in presenza di un soggetto attuatore, diverso dalla Regione Toscana, la relazione annuale
prevista dagli Orientamenti comunitari sia trasmessa alla Direzione Generale dello sviluppo
economico entro il 30 Aprile di ogni anno per l’inoltro, entro il 30 giugno, alla
Commissione Europea;
8. di dare atto che l’approvazione definitiva del “Programma di regime di aiuti di Stato per la
valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari a minor impatto
ambientale” avverrà con provvedimento successivo alla pronuncia della Commissione
europea;
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che
per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini è pubblicato per
intero, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione toscana ai sensi dell’art.2,
comma 3, della L.R. 18/96.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
ROBERTO PAGNI
Il Direttore Generale
ROBERTO ROSSINI