LA GIUNTA REGIONALE Visto il Regolamento Cee 2092/91 relativo ai metodi di produzione biologica dei prodotti agricoli ed a indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e successive modifiche ed integrazioni; Vista la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento Europeo COM (2004) “Piano di azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici” , nella quale tra l’altro si propone di definire le basi per l’elaborazione della politica da adottare in questo settore nei prossimi anni; Viste nell’ambito della comunicazione sopra richiamata alcune azioni particolari quali: campagne di informazione e promozione verso i consumatori ed altri soggetti, miglioramento della distribuzione e la commercializzazione mediante una integrazione della catena produttiva, offerta di attività di formazione ed istruzione a tutti gli operatori dell’agricoltura biologica, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; Vista la L.R. 25/99: “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”, avente la finalità di promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata nel rispetto di specifici disciplinari, mediante l’acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo denominato “Agriqualità prodotto da agricoltura integrata”; Visti in particolare i commi 1 e 2 dell’art.7 della legge regionale sopra richiamata, i quali prevedono che la Regione Toscana possa attivare iniziative per favorire la promozione e la diffusione del marchio, un adeguato aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d’uso del marchio ed in particolare favorire la corretta applicazione da parte delle imprese agricole dei disciplinari di produzione integrata; Visto il regolamento n.47/R del 2 settembre 2004, di attuazione della l.r.n.25/99, concernente l’uso del marchio collettivo “AGRIQUALITA’- prodotto da agricoltura integrata”, contenente le caratteristiche del marchio stesso, le modalità della sua utilizzazione ed applicazione, i prodotti interessati, le modalità di controllo, le conseguenze nei casi di inadempienza e le difformità in ordine all’uso; Vista la Deliberazione di G.R. n. 1082 del 2/11/2004 “Programma di regime di aiuti di stato per la valorizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento delle filiere agroalimentari a minore impatto ambientale (Reg. Cee 2092/91 prodotto da agricoltura biologica – L.R. 25/99 prodotto da agricoltura integrata) ed in particolare gli allegati A e B; Ritenuto opportuno procedere alla stesura di un nuovo Regime di Aiuto che comprendesse tutte le possibili casistiche di concessione degli aiuti alle aziende che operano ai sensi della L.R. 25/99 e nel rispetto delle normative inerenti il settore dell’agricoltura biologica ad integrazione di quanto già previsto negli allegati A e B della D.g.r. 1082/04; Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione degli allegati A e B della D.G.R. 1082/04 con gli allegati 1 e 2 che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; Visti i singoli regimi di aiuto di cui agli allegati 1 e 2 al presente atto che definiscono i termini del “Programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari a minor impatto ambientale (Reg. Cee 2092/91 prodotto da agricoltura biologica – L.R. 25/99 prodotto da agricoltura integrata); Considerato quindi strategico per lo sviluppo di tecniche produttive a minor impatto ambientale favorire la realizzazione di filiere attraverso l’aggregazione dei soggetti interessati nelle diverse fasi dalla produzione alla commercializzazione e al consumo finale, l’ampliamento e l’interconnessione di importanti settori dell’economia agroalimentare operanti sul territorio regionale, l’adeguamento qualitativo nei punti critici delle filiere dal punto di vista della sicurezza alimentare e della qualità delle produzioni ottenute, alla certificazione del processo e delle relative produzioni per garantire il consumatore; Considerato inoltre strategico favorire un adeguato aggiornamento professionale di tutti i soggetti coinvolti nei processi di produzione sia come operatori sia come tecnici di supporto agli operatori stessi; Considerata necessaria una trasparente informazione e descrizione dei processi di produzione a minor impatto ambientale attraverso tutte le iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni ecosostenibili; Ritenuto quindi opportuno sostenere tutti i soggetti e gli operatori che adottano tecniche produttive a minor impatto ambientale quali i soggetti di cui all’art. 3 della l.r.n.25/99 e gli operatori biologici di cui alla L.R. 49/97, attraverso il programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari; Preso atto che la Commissione Europea ha emanato la Comunicazione del 1° febbraio 2000, inerente “Gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a favore del settore agricoltura”, la Comunicazione C252 del 12 settembre 2001, inerenti “ Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato, nonché di determinati prodotti non ricompresi in detto allegato, alle quali nel complesso deve conformarsi il programma di regime di aiuto istituito con il presente atto; Considerato necessario procedere alla notifica del Regime di aiuti di Stato di cui agli allegati 1 e 2 del presente atto finalizzato alla valorizzazione, allo sviluppo e al miglioramento delle filiere agroalimentari a minor impatto ambientale con lo scopo di consentire alla Commissione Europea di verificare la sua compatibilità con la normativa comunitaria vigente in materia; Considerato, pertanto, che non sono compresi nell’obbligo di notifica gli aspetti di dettaglio attinenti le singole azioni previste dagli allegati 1 e 2 del presente atto e comunque tutti gli aspetti secondari ed accessori che non alterino il regime di aiuto; Considerato opportuno stabilire in via generale, l’efficacia a tempo indeterminato del Regime di Autio evitando, così, la procedura di notifica degli eventuali singoli Aiuti di Stato al fine di permettere una tempestiva realizzazione delle azioni e degli interventi previsti negli allegati 1 e 2 del presente atto; Considerato che, dopo la prima notifica, il predetto programma di regime di aiuto dovrà essere nuovamente notificato nell’ipotesi in cui siano introdotte modifiche e in particolare quando si preveda un impegno annuale uguale o superiore al 20% della spesa massima complessiva, stabilita in 6.000.000,00 euro annui per ciascun regime di aiuto; Preso atto che gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato prevedono la trasmissione alla Commissione Europea entro il 30 giugno di ogni anno di una relazione annuale inerente gli aiuti di Stato; A VOTI UNANIMI DELIBERA 1. Di approvare il “Programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari a minor impatto ambientale”, con efficacia a tempo indeterminato, ricomprendente i regimi di aiuto di cui agli allegati 1 e 2 che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di sostituire gli allegati A e B della D.G.R. 1082/2004 rispettivamente con gli allegati 1 e 2 del presente atto; 3. di stabilire che il “Programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari a minor impatto ambientale” di cui al presente atto costituisce l’unico Regime che deve essere notificato alla Commissione Europea affinché ne sia valutata la compatibilità con gli articoli 87 e 88 del trattato ; 4. di assumere l’impegno di notificare nuovamente il “Programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari a minor impatto ambientale” qualora siano introdotte modificazioni e in particolare quando si preveda un impegno annuale uguale o superiore al 20% della spesa massima complessiva , stabilita in 6.000.000,00 euro annui per ciascun regime di aiuto; 5. di stabilire che saranno redatti strumenti di programmazione e strumenti finanziari in conformità al “Programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari a minor impatto ambientale” per il aggiungimento degli obiettivi dallo stesso prefissati; 6. di prevedere la trasmissione della relazione annuale prevista dagli Orientamenti comunitari alla Commissione Europea entro il 30 giugno di ogni anno; 7. che in presenza di un soggetto attuatore, diverso dalla Regione Toscana, la relazione annuale prevista dagli Orientamenti comunitari sia trasmessa alla Direzione Generale dello sviluppo economico entro il 30 Aprile di ogni anno per l’inoltro, entro il 30 giugno, alla Commissione Europea; 8. di dare atto che l’approvazione definitiva del “Programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari a minor impatto ambientale” avverrà con provvedimento successivo alla pronuncia della Commissione europea; Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini è pubblicato per intero, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione toscana ai sensi dell’art.2, comma 3, della L.R. 18/96. SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE VALERIO PELINI Il Dirigente Responsabile ROBERTO PAGNI Il Direttore Generale ROBERTO ROSSINI