ACCORDO TRA I COMUNI DI COLORNO, TORRILE, SORBOLO E MEZZANI PER LA COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI GESTITO DALL'ASP “SAN MAURO ABATE”. Premesso: - che con atto rep. 8627 del 17 novembre 2008 veniva stipulata una convenzione tra i Comuni di Colorno, Torrile, Sorbolo e Mezzani e l'Unione di Sorbolo e Mezzani per la partecipazione degli stessi all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. Bassa Est San Mauro Abate” derivante dalla trasformazione ai sensi dell'art. 10 della legge 8 novembre 200, n. 328 dell'IPAB “Centro Servizi di Assistenza San Mauro Abate” di Colorno; - che ai sensi dell'art. 6 della convenzione citata il servizio di casa protetta, gestito dall'IPAB al momento della sua traformazione in ASP si è ritenuto conferito, al momento della costituzione dell'ASP, dal Comune di Colorno nel rispetto della specifica normativa e delle relative direttive regionali; - che lo stesso articolo prevede che la compartecipazione dei Comuni soci all'eventuale disavanzo di gestione imputabile al servizio di casa protetta, come determinato ai sensi dell'art. 10 della convenzione medesima, sia ragguagliato al grado di utilizzo del servizio, commisurato al numero dei giorni di degenza fruiti dai rispettivi residenti nell’anno di riferimento e che la quota di disavanzo ragguagliata ai giorni di degenza fruiti da utenti non residenti nei comuni soci sia ripartita tra questi ultimi proporzionalmente alle quote di rappresentanza; Richiamate: - la deliberazione della Giunta regionale n. 772 del 29/05/2007: "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ. modd."; - la deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 20/04/2009: "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari"; Dato atto che con le suddette disposizioni regionali veniva data una prima attuazione al disposto dell'art. 38 della L.R. 2/03, così come modificato dall'art. 39 della L.R. 20/2005, che prevede che per l'erogazione dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari le Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi pubblici locali e delle Azienda pubbliche di servizi alla persona nonchè dei soggetti privati e che la gestione dei servizi sopra richiamati è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento; Considerato che l'accreditamento viene rilasciato al soggetto gestore che provvede all'erogazione delle prestazioni e che dispone delle relative risorse assicurando che le attività assitenziali e di cura siano organizzate, gestite e svolte in modo unitario ed integrato garantendone la esclusiva e completa responsabilità (responsabilità gestionale unitaria e complessiva); Tenuto conto: - che la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009 ha individuato le seguenti forme con le quali può essere garantita la responsabilità gestionale unitaria: - gestione diretta da parte di un ente pubblico (Aziende di servizi alla persona o Comune) - gestione diretta da parte di un soggetto gestore privato; - che in entrambi i casi il soggetto gestore deve disporre dei beni strumentali e delle risorse umane garantendo la responsabilità complessiva ed il coordinamento con servizi strumentali e di supporto, l'integrazione con la rete dei servizi sociali e sanitari e la gestione dei rapporti con gli utenti e con il gestore del FRNA (Fondo regionale non autosufficienza); Dato atto: - che il rapporto tra le Amministrazioni committenti ed i soggetti gestori sono disciplinati da contratti di servizio il cui scopo e finalità sono quelli di regolamentare e disciplinare l'erogazione del servizio accreditato a favore dei cittadini; - che in caso di servizi gestiti direttamente da Aziende di servizi alla persona il contratto di servizio sostituisce quelli stipulati ai sensi delle DCR 623/2004 e 624/2004; Richiamato il provvedimento prot. 233851/VII/12/2.80/II del 29 dicembre 2010 con il quale il Comune di Parma, soggetto territorialmente competente per il Distretto di Parma al rilascio dei provvedimenti di accreditamento, ha concesso all'ASP Bassa Est San Mauro Abate l'accreditamento transitorio del servizio Casa-residenza per anziani non autosufficienti Centro Servizi di Assistenza “San Mauro Abate”; Riferito che a seguito dell'entrata in vigore della normativa sull'accreditamento e delle scelte gestionali operate dagli enti soci in relazione ai servizi conferiti al momento della costituzione dell'ASP, dal 1° luglio 2011 l'Azienda stessa è soggetto gestore esclusivamente del servizio di casa protetta (che assume la denominazione di casa residenza per anziani) e del nucleo GRA.DA. ospitato al suo interno; Visto il contratto rep. 16389 del 15 dicembre 2011 (Raccolta scritture private del Comune di Parma) con il quale è stato stipulato il contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti con i soggetti accreditati transitoriamente per la gestione del servizio Casa Residenza per Anziani ASP Bassa Est San Mauro Abate; Rilevato: - che i Comuni di Colorno, Torrile, Sorbolo e Mezzani a seguito della stipulazione del contratto sopra citato sono soggetti committenti del servizio in argomento; - che a favore degli stessi sono riservati numero 69 posti di accoglienza a tempo prolungato destinati a cittadini residenti nel territorio dei Comuni soprarichiamati; Preso atto: - che il servizio di casa residenza per anziani non ha mai presentato dal momento della costituzione dell'ASP disavanzi di gestione e che per il centro di costo afferente al servizio si è sempre verificato un pareggio di gestione; - che la gestione diretta di servizi da parte di un ente pubblico come l'ASP nel rispetto dei requisiti e standard previsti dalla normativa sull'accreditamento comporta maggiori oneri di gestione che determinano la necessità di un contributo a pareggio a carico degli Enti committenti del servizio; Richiamato il verbale dell'Assemblea dei Soci dell'ASP Bassa Est San Mauro Abate tenutasi in data 12 aprile 2012 da cui emerge che durante tale assemblea i Comuni di Torrile, Sorbolo e Mezzani, fatto salvo quanto previsto per la contribuzione relativa agli organi istituzionali dell'ASP, si sono impegnati a contribuire ai costi di gestione del servizio di casa residenza per anziani per l'anno 2012 determinando le relative quote fermo restando l'accollo della quota residuale del contributo a pareggio da parte del Comune di Colorno; Dato atto che pur essendo ente committente del servizio ai sensi della vigente normativa in materia di accreditamento anche il Comune di Parma gli enti soci dell'ASP Bassa Est San Mauro Abate, firmatari della presente, ritengono di non far partecipare lo stesso alla copertura delle spese di gestione in conformità al disposto dell'art. 6, comma 2, della convenzione rep. 8627 del 17 novembre 2008 sopra richiamata; Ritenuto quindi necessario regolamentare la compartecipazione dei Comuni di Colorno, Torrile, Sorbolo e Mezzani, enti soci dell'Azienda di Servizi alla Persona “ASP Bassa Est San Mauro Abate” e committenti del servizio di Casa Residenza per Anziani di cui l'Azienda è soggetto gestore accreditato transitoriamente; TUTTO CIO’ PREMESSO il Comune di Colorno rappresentato da ………………….. in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. …………. del ……………..; il Comune di Torrile rappresentato da ……………………. in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. …………. del ……………..; il Comune di Sorbolo rappresentato da ……………………. in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. …………. del ……………..; il Comune di Mezzani rappresentato da ……………………. in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. …………. del ……………..; STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: Art. 1 – Premessa 1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. Art. 2 – Oggetto 1. Il presente accordo regolamenta le modalità di partecipazione da parte dei Comuni di Colorno, Torrile, Sorbolo e Mezzani alla copertura del contributo a pareggio dovuto per l'anno 2012 per la gestione del servizio di Casa Residenza per Anziani e derivante dai maggiori costi di gestione conseguenti alla normativa per l'accreditamento non coperti con risorse proprie del bilancio dell'Azienda di Servizi alla Persona “ASP Bassa Est San Mauro Abate”. Art. 3 – Modalità di riparto 1. Il contributo a pareggio quantificato per l'anno 2012 in complessivi € 66.244,24 viene ripartito forfettariamente in base al grado di utilizzo del servizio da parte dei singoli comuni, come deciso in sede di assemblea dei soci dell'ASP Bassa Est San Mauro Abate tenutasi in data 12 aprile 2012, nel seguente modo: - quota a carico del Comune di Colorno: € 43.244,24; - quota a carico del Comune di Torrile: € 7.000,00; - quota a carico del Comune di Mezzani: € 8.000,00; - quota a carico del Comune di Sorbolo: € 8.000,00. Art. 4 – Versamento del contributo 1. Le modalità di versamento del contributo a pareggio dovuto dagli Enti sottoscrittori il presente accordo sono definite nell'art. 9, comma 6, della convenzione atto rep. 8627 del 17 novembre 2008 che disciplina la partecipazione degli Enti soci all'Azienda di Servizi alla Persona “ASP Bassa Est San Mauro Abate” di Colorno. Art. 5 – Monitoraggio e verifiche 1. Al fine di un costante monitoraggio dell'andamento della spesa nonché dell'utilizzo del servizio di Casa Residenza per Anziani gli Enti sottoscrittori concordano di avvalersi dell'osservatorio tecnico previsto dall'art. 11, comma 6, della citata convenzione atto rep. 8627 del 17 novembre 2008. 2. Viene qui richiamato l'obbligo dell'ASP della trasmissione di un puntuale e costante report sull'andamento della spesa e del grado di utilizzo del servizio prima dell'erogazione del contributo. Art. 6 - Durata 1. Il presente accordo disciplina l'erogazione del contributo per l'anno 2012.