CONTRIBUTI DS: CHIARIMENTO DELL’UFFICIO LEGALE S.A.L.A.
Nella circolare n.105/2011 l'Inps fornisce un chiarimento su una legge già
esistente, e le produzioni debbono seguire questo (nuovo) orientamento che
prevede il pagamento dei contributi DS per tutte le categorie aventi diritto ( non presenti quindi nella lista
prodotta dall’ENPALS e recepita dall’INPS ). In ogni caso, se le produzioni si rifiutano di provvedere al
pagamento (che per i mesi trascorsi, se non gia’ versato dalle produzioni, sara’maggiorato degli interessi
moratori), rimane sempre il fatto che l'Inps dovra’ comunque pagare l’indennita’ con requisti ridotti ai
lavoratori aventi diritto, per il il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.
Il versamento dei contributi previdenziali costituisce, per il datore di lavoro, una specifica obbligazione
contrattuale, imposta dalla legge, il cui inadempimento determina una conseguente responsabilità,
anch'essa contrattuale. L'art. 2114 c.c. recita:
"Le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e
prestazioni relative". Nel nostro caso, quindi, vale ancora l’art. 37, comma 1, del R.D.L. n. 1827 del 1935 che
dispone l’obbligatorietà dell’ assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei confronti di tutti coloro i
quali “…prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi”. Ossia l’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria è obbligatoria, in via generale, per tutti i lavoratori subordinati. Ma il successivo art. 40 dello
stesso R.D.L, come ben sappiamo, esclude dalla predetta assicurazione alcune categorie di lavoratori
subordinati. Tale norma recita infatti che “Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria: (…) 5) il personale artistico, teatrale e cinematografico”. Orbene, l'Inps, da
ultimo con la circolare n. 105 del 5 agosto 2011, ha delineato e specificato le categorie c.d. "artistiche" che
non hanno diritto alla disoccupazione involontaria e, di conseguenza, a vedersi versati i contributi
previdenziali da parte del datore di lavoro. Per tutte le altre, invece, i datori di lavoro sono obbligati a versare
i contributi contro la disoccupazione involontaria. Se i datori si ostinano a non versare i contributi
previdenziali, il lavoratore, sul piano civilistico, può chiedere un condanna generica al risarcimento del danno
ex art. 2116 c.c. (danno da irregolarità contributiva) ovvero può esperire un'azione di mero accertamento
dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso. Pertanto, in linea generale,
durante il corso del rapporto assicurativo e sin dal momento in cui si è verificato il mancato versamento dei
contributi, il lavoratore può esercitare un'azione di tipo contrattuale contro il datore di lavoro inadempiente al
fine di avere regolarizzata la propria posizione assicurativa.
In ogni caso, secondo quanto disposto dall'art.2116 c.c., "Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 c.c.
sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i
contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza", salvo diverse disposizioni di legge
(vedere sentenza allegata).
Pertanto, visto il quadro normativo alla base dell'obbligo contributivo in oggetto, sarebbe opportuno che il
lavoratore richieda al datore di lavoro la prova dell'avvenuto pagamento. Se la produzione nicchia o nega il
proprio obbligo contributivo, motivandolo con la vecchia interpretazione della legge che esclude gli artisti
dalla disoccupazione involontaria, il Sala scriverà una lettera in cui richiede il relativo pagamento secondo
l'ultima interpretazione Inps della medesima normativa. Allo stesso tempo, il lavoratore che riscontri in via
definitiva l'omesso versamento, da appurarsi tramite visura Inps sul proprio estratto conto assicurativo, deve
effettuare una denuncia all'Inps di omesso versamento contributivo da parte della produzione e l'inps, a
questo punto, ha il dovere-obbligo di agire contro il datore di lavoro prima della prescrizione contributiva (5
anni).
Pertanto, il SALA suggerisce ai lavoratori di verificare eventuali irregolarità contributive (tramite
l'estratto conto Inps) da parte delle produzioni, e se rilevate,di scrivere alla produzione chiedendo la
regolarizzazione (o di contattarci) e, passati 15 giorni dal ricevimento della raccomandata in cui si
chiede l'adempimento della obbligazione contributiva, di denunciare l'omesso versamento
contributivo all'Inps.
L’ufficio legale del SALA
Dal codice civile
§ 3 Della previdenza e dell'assistenza
Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le
contribuzioni e prestazioni relative (1886).
Art. 2115 Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in
patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di
lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754).
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza (1419).
Art. 2116 Prestazioni
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato
regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o
delle norme corporative).
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione,
non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne
deriva al prestatore di lavoro.
Art. 2117 Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di
lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei
creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro (2751).