SOCIETA’ SEMPLICE Statuto per la gestione di attività non commerciali in particolare lavorazione e gestione di fondi rustici (art. 2249 2° c.c.) Art. 1. ................. Tra i signori ............. e ...................... è costituita una Società Semplice ai sensi dell'art. 2251 e seguenti del codice civile, sotto la denominazione sociale ....................................... Art. 2. ............... La sede della società è fissata in .............. Via .................... civico ............ e il domicilio dei soci si intende eletto, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, presso la sede della stessa. Art. 3. ................ Il capitale della società è fissato in Euro ...................... e viene conferito in contanti dai soci nella maniera seguente: - Il signor ......................................... Euro ........................................... - il signor ......................................... Euro ........................................... Art. 4. ................. La società ha per oggetto: l'esercizio di attività economiche non commerciale ed in particolare ha per oggetto la lavorazione ed amministrazione di fondi rustici, ed il loro miglioramento e, in special modo, la coltivazione dei fondi medesimi mediante conduzione diretta, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame, la trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, nonché l’esercizio delle attività connesse all’agricoltura (es. agriturismo). La Società potrà quindi compiere per il conseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni (ritenute a ciò idonee dall'organo amministrativo) ad esso connesse ivi compreso 1'acquisto di macchine agricole necessarie alla coltivazione dei fondi, la costituzione di ipoteche od altre garanzie reali o personali, anche a favore di terzi ed anche a garanzia di mutui in genere o di prestiti agrari di miglioramento, usufruendo delle particolari provvidenze legislative, l'assunzione di obbligazioni cambiarle in genere, sempre connesse ed affini all’oggetto sociale, nonché qualunque altra operazione mobiliare e/o immobiliare, finanziaria o debitoria necessaria ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, fatta esclusione per le operazioni vietate dalla legge. Art. 5. ................. La durata della società è fissata in anni ............................. a decorrere dal giorno della redazione del presente statuto. Art. 6. ................. L’amministrazione e la rappresentanza della società spetta al signor ................... Per il compimento di quegli atti che possono importare per la società obbligazioni di valore superiore a Euro. ...................................... sarà necessario il consenso della maggioranza dei soci. All'amministratore è conferito, inoltre, il potere di compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione tendente ad evitare un danno alla società, con l'obbligo di dare tempestiva comunicazione dell'operazione compiuta a tutti i soci. Oltre il rimborso delle spese è attribuito all’amministratore il compenso annuo (oppure) mensile di Euro .......................... Art. 7. ................. Gli esercizi sociali sono annuali; il primo esercizio si chiuderà il ............................. ed i successivi alla fine di ogni anno solare (entro il 31 dicembre di ogni anno di durata della Società, gli Amministratori dovranno presentare il rendiconto della loro gestione ai sensi dell’art. 2261 c.c.). Art. 8. ................. Nel caso di scioglimento della società per decorso del termine o in qualsiasi altro caso di anticipato scioglimento della società , provvederà alla liquidazione un liquidatore che verrà nominato tra i soci dalla maggioranza. In caso di disaccordo nella nomina del liquidatore, lo stesso dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale di ...................... Al liquidatore non competerà , oltre al rimborso delle spese, alcun compenso maggiore di quello attribuito all'amministratore nell'ultimo esercizio sociale. Art. 9. ................. II liquidatore potrà compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione senza 1imite di somma. Dovrà per essere autorizzato dalla maggioranza dei soci per vendere in blocco i beni sociali. II liquidatore rappresenta la società a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche in giudizio. Art. 10. ................. La presente scrittura privata potrà essere modificato in ogni sua parte con il consenso della maggioranza del soci. Art. 11. ................. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice Civile per le società semplici e alle disposizioni delle altre leggi vigenti. Art. 12. ................. Le spese del presente statuto e tutte quelle ad essa relative vengono anticipate dal signor ................. ma rimangono a carico della società e il medesimo potrà senz'altro prelevarle dagli utili sociali.