1. ------IND- 2017 0167 FIN IT- ------ 20170515 --- --

1. ------IND- 2017 0167 FIN IT- ------ 20170515 --- --- PROJET
Decreto del ministero dell'Ambiente
relativo alla sicurezza del funzionamento degli edifici
Per decisione del ministero dell'Ambiente, a norma dell'articolo 117 d, comma 2, e
dell'articolo 117 k, comma 3 della legge sull'uso del territorio e l'edilizia (132/1999), quale
modificata all'articolo 117 d, comma 2, della legge 958/2012 e all'articolo 117 k, comma 3,
della legge xxx/2017, si stabilisce con il presente atto quanto segue:
Capitolo 1
Aspetti generali
Articolo 1
Campo di applicazione
Il promotore di un progetto garantisce l'applicazione del presente decreto all'atto della
progettazione e della costruzione di un nuovo edificio, dell'ampliamento di un edificio o
dell'aggiunta di spazi da considerare nella superficie del piano dello stesso. A tali fini, quanto
sopra è altresì valido per i cantieri.
Nelle opere di riparazione e di modifica degli edifici, il promotore di un progetto applica il
presente decreto soltanto qualora la soluzione originaria risulti nociva alla salute o alla
sicurezza in modo evidente. La sicurezza del funzionamento dell'edificio, nondimeno, non
dovrà risultare indebolita. Qualora si cambi la destinazione d'uso dell'edificio o di una parte
dello stesso a favore di una più rischiosa, si applicano le presenti normative tenendo
nondimeno conto delle caratteristiche e dell'eventuale valore storico e architettonico
dell'edificio.
Capitolo 2
Prevenzione delle cadute e dei passi falsi
Articolo 2
Vani scale e scale
I vani scale e le scalinate devono essere sicuri, disporre di sufficiente spazio ed essere atti
alla loro finalità. La superficie delle scale non dev'essere scivolosa.
La larghezza minima di una scala interna in una zona di evacuazione è pari a 850 millimetri.
I corrimano e i necessari listelli battiscopa, nondimeno, si possono estendere all'interno di tale
zona.
Da ciascuna zona di evacuazione dev'essere possibile trasportare attraverso l'uscita una
persona immobile in barella. Qualora il passaggio verso l'uscita in una zona di evacuazione (in
un edificio a uso non residenziale) attraversi un vano scale interno, deve esistere spazio
sufficiente a trasportare una persona immobile in barella.
I vani scale tra i piani devono essere coperti. In un condominio residenziale privo di
ascensore, il vano scale deve altresì disporre di un'adeguata illuminazione naturale tra i piani e
deve esistere almeno un pianerottolo intermedio.
Articolo 3
Progettazione dei vani scale interni
Si deve scegliere un rapporto tra l'alzata e la pedata dei gradini delle scale tale da rendere il
vano scale di facile utilizzo per la sua destinazione d'uso.
Negli atri d'ingresso e nelle altre zone interne dei locali a uso amministrativo, per servizi o
per uffici e nelle aree di raccolta, l'alzata dei gradini delle scale non deve superare i 160
millimetri e la pedata non deve essere inferiore ai 300 millimetri. L'alzata dei gradini delle
scale interne di un'unità abitativa e degli alloggi non può superare i 190 millimetri e la pedata
non dev'essere inferiore ai 250 millimetri. L'alzata delle altre scale interne nelle zone di uso
quotidiano non può superare i 180 millimetri e la pedata non dev'essere inferiore ai 270
millimetri.
In un'uscita, l'alzata dei gradini delle scale non deve superare i 180 millimetri. La pedata non
dev'essere inferiore ai 270 millimetri. In un'uscita che non sia utilizzata in contemporanea per
la circolazione quotidiana interna all'edificio, l'alzata dei gradini delle scale non può superare i
200 millimetri.
Nelle scale a chiocciola o elicoidali, la pedata dev'essere misurata a 400 millimetri di
distanza dall'estremità più larga del gradino. In corrispondenza del bordo interno di una
scalinata a chiocciola o elicoidale, la pedata non dev'essere inferiore ai 100 millimetri. La
pedata di una scala a chiocciola o elicoidale che sia utilizzata unicamente quale opzione per
un'uscita di sicurezza o porti a zone essenziali di un'abitazione che servano per scopi non
residenziali, è misurata a 250 millimetri di distanza dall'estremità più larga del gradino e non
dev'essere inferiore ai 250 millimetri.
Articolo 4
Progettazione delle scale esterne
La pedata delle scale esterne coperte o riscaldate non dev'essere inferiore ai 300 millimetri e
l'alzata non deve superare i 160 millimetri. La pedata delle scale esterne scoperte o non
riscaldate non dev'essere inferiore ai 390 millimetri e l'alzata non può superare i 130
millimetri.
Articolo 5
Pianerottolo
Un pianerottolo in un edificio o nelle zone esterne dello stesso dev'essere sicuro, spazioso a
sufficienza e atto alla sua finalità. I bordi laterali delle scale e del pianerottolo devono essere
dotati di un paraspigoli che impedisca lo scivolamento sul bordo qualora un cubo di larghezza
superiore ai 50 millimetri si possa inserire attraverso l'intercapedine tra il livello della
superficie piana e la barriera o la parete. La distanza tra una porta che si apra su un
pianerottolo di scala e il bordo superiore della rampa o della serie di gradini dev'essere pari ad
almeno 400 millimetri in corrispondenza della parete laterale della serie di gradini e ad almeno
1 500 millimetri in corrispondenza della parete terminale. Davanti e dietro una porta che dia
su un percorso di uscita, si deve riservare un pianerottolo di lunghezza pari ad almeno 800
millimetri.
Le finestre, le botole e le altre aperture affini situate sui pianerottoli di un edificio previsti
come luoghi dove le persone trascorrano del tempo o passino attraverso devono essere
progettate per reggere il peso di una persona qualora esistano rischi di caduta.
Articolo 6
Barriera
Si deve costruire una barriera qualora il dislivello superi i 500 millimetri ed esista un rischio
di caduta o passi falsi e la natura dell'attività in esame non richieda l'assenza di una barriera.
La barriera dev'essere sicura e atta alla sua finalità. Una barriera può essere costituita da una
ringhiera di sicurezza o da un parapetto a giorno.
Si deve utilizzare una ringhiera di sicurezza in corrispondenza dei punti con un divario di
livello superiore ai 700 millimetri ai quali abbiano accesso i bambini. La parte protettiva della
barriera deve arrivare ad almeno 700 millimetri di altezza al di sopra della superficie del
pianerottolo o del gradino. Non deve presentare strutture orizzontali né motivi che rendano
possibile arrampicarsi. Si può utilizzare un parapetto a giorno nei luoghi a cui non abbiano
accesso i bambini o in cui non esista alcun rischio di caduta.
In luogo di una barriera, si possono utilizzare altri sistemi grazie ai quali si possano
prevenire le cadute o conseguire il necessario livello di sicurezza in altro modo, a condizione
che il divario di altezza non superi i 1 000 millimetri.
L'altezza complessiva della barriera dev'essere pari a 1 000 millimetri allorché il dislivello
non superi i 6 000 millimetri. A un'altezza superiore a quanto sopra, l'altezza complessiva
della barriera dev'essere pari a 1 200 millimetri. Su un balcone che serva non più di una
singola abitazione è sufficiente una barriera di 1 000 millimetri di altezza a prescindere dal
dislivello.
Nondimeno, nelle zone interne di un'abitazione, l'altezza di una barriera può essere pari ad
almeno 900 millimetri allorché il dislivello sia inferiore ai 3 000 millimetri.
Articolo 7
Struttura della barriera, del vano scale e della scala
Le barriere, i vani scale e le scale devono essere progettati per resistere ai carichi in base alla
destinazione d'uso dei locali per l'intera vita utile della struttura.
Qualora la parte protettiva della barriera contenga unicamente strutture verticali, attraverso
le sue aperture può passare un cubo dai bordi di lunghezza non superiore ai 100 millimetri.
Attraverso le aperture di altri tipi della parte protettiva, può passare un cubo dai bordi di
lunghezza non superiore ai 30 millimetri. Tuttavia, l'altezza dell'intercapedine orizzontale di
una parte protettiva non dev'essere superiore ai dieci millimetri.
Tra il bordo superiore di una barriera e la parte protettiva può passare un cubo dai bordi di
lunghezza non superiore ai 200 millimetri. Tra il bordo inferiore della parte protettiva di una
barriera e il pianerottolo o la superficie superiore o il bordo di un gradino può passare un cubo
dai bordi di lunghezza non superiore ai 50 millimetri.
Tra i gradini della scala può passare un cubo non superiore ai 100 millimetri.
Articolo 8
Corrimano
Sulle scale e sulle rampe si deve installare un corrimano per tutta la lunghezza e da entrambi
i lati della struttura. Nel caso in cui sia necessario, si devono installare due corrimani uno
sopra l'altro al fine di tener conto dei bambini e degli utenti in carrozzella. Un corrimano
dev'essere progettato e conformato in modo da consentire una solida presa. Alle sue estremità,
un corrimano dev'essere conformato in modo sicuro e deve continuare al di là del punto
iniziale e di quello finale della serie di gradini.
Negli spazi pubblici interni ed esterni, come pure nei locali per uffici o per servizi, un
corrimano deve continuare per almeno 300 millimetri al di là del punto iniziale e di quello
finale della struttura: inoltre, nelle serie di gradini o nelle rampe di larghezza superiore ai
2 400 millimetri nelle aree di raccolta, esso deve altresì essere collocato in modo da
suddividere il passaggio in parti di larghezza non superiore a quella sopracitata. Il corrimano
deve continuare sul pianerottolo intermedio senza soluzione di continuità.
Capitolo 3
Sicurezza degli elementi strutturali e delle attrezzature fisse
Articolo 9
Luminosità e illuminazione
Un edificio e il relativo ambiente devono ricevere un'illuminazione adeguata sotto l'aspetto
della sicurezza delle operazioni e della manutenzione. L'illuminazione non deve provocare
abbagliamenti che compromettano la sicurezza.
Le superfici e l'illuminazione dell'edificio devono essere tali da realizzare i necessari
contrasti di luminosità sotto l'aspetto dell'osservazione.
Le rampe, i gradini, le soglie e i divari di livello nei passaggi devono essere indicati con
chiarezza mediante l'illuminazione e la luminosità delle superfici oppure mediante contrasti
cromatici o segnali di pericolo.
Articolo 10
Strutture in vetro
La rottura di una struttura in vetro o di altra struttura permeabile alla luce di un edificio non
deve originare rischio di caduta o di lesioni causate da frammenti che cadano sulle persone
sottostanti.
Una struttura in vetro o altra struttura permeabile alla luce e le relative intelaiature devono
resistere al carico cui sono soggette di norma, salvo la struttura sia protetta da una barriera
fissa antiurto.
Le finestre, le pareti vetrate e le porte a vetri contro le quali si rischi di urtare devono essere
segnalate in modo tale da poter essere facilmente notate. Le loro vetrate devono essere
costruite con vetro di sicurezza.
Articolo 11
Superfici dei pavimenti
La superficie dei pavimenti dev'essere piana a sufficienza e costruita con un idoneo
materiale (tenendo conto della destinazione d'uso dei locali) in modo che esista un minimo
rischio di inciampare o scivolare.
Articolo 12
Porte, portoni e cancelli
Le porte, i portoni e i cancelli di un edificio devono essere facili da aprire, anche in caso di
cambiamento delle condizioni.
Le porte, i portoni, i cancelli e le sbarre d'ingresso devono funzionare in sicurezza, in modo
tale da non determinare alcun rischio di incidente. Devono essere dotati di idonei dispositivi di
sicurezza.
Alle altre caratteristiche delle porte si applicano il decreto governativo relativo
all'accessibilità degli edifici ( /2017) e il decreto del ministero dell'Ambiente relativo alla
sicurezza antincendio ( /2017).
Articolo 13
Altezza libera
L'altezza minima del passaggio in uno spazio di soggiorno è pari a 2 100 millimetri. In
corrispondenza dell'apertura di una porta, l'altezza può essere inferiore della misura della
grandezza degli eventuali infissi e soglie necessari.
L'altezza libera di un portone o cancello che non sia in corrispondenza di o non conduca a
un'uscita e di un portone o cancello interno a un'abitazione può essere pari a 1 950 millimetri.
Articolo 14
Dispositivi di sicurezza
Un edificio dev'essere dotato di soluzioni e dispositivi di sicurezza duraturi e atti all'uso
dell'edificio stesso.
Nelle abitazioni e negli altri locali utilizzati dai bambini, sulle finestre e sulle altre aperture
nelle quali può esservi rischio di caduta si devono installare limitatori di apertura che
consentano una facile apertura per non più di 100 millimetri.
Le scale e gli altri elementi strutturali in corrispondenza delle uscite di sicurezza e dei
percorsi di servizio devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere usati anche in
situazione d'emergenza.
L'apertura di luce libera del portello o della finestra verticale di un'uscita di sicurezza deve
avere un'altezza minima di 600 millimetri e una larghezza minima di 500 millimetri; la somma
di tali dimensioni deve tuttavia essere pari ad almeno 1 500 millimetri. L'apertura di un
portello orizzontale dev'essere pari ad almeno 600 x 600 millimetri.
Capitolo 4
Sicurezza delle zone esterne
Articolo 15
Passi carrabili e parcheggi
Il passo carrabile e il parcheggio di un appezzamento di terreno o di un cantiere devono
essere separati dalle zone pedonali, dalle aree di gioco e dalle zone ricreative. Un passo
carrabile non deve incrociarsi con un passaggio che porti a un'area di gioco. Qualora risulti
impossibile evitare un simile incrocio, i punti di incrocio devono essere segnalati con
soluzioni strutturali.
I percorsi destinati al traffico veicolare devono trovarsi in una posizione tale da non
restringere lo spazio necessario all'apertura di porte, portoni e cancelli o ai percorsi pedonali.
Il percorso per i veicoli di trasporto dei rifiuti e gli altri veicoli di servizio dev'essere tale da
non obbligare il veicolo a invertire la marcia nell'area cortiliva, salvo tale area sia destinata
unicamente ad attività di manutenzione, riparazione e trattamento dei rifiuti.
Articolo 16
Aree di gioco e zone ricreative
Le differenze repentine di livello superiori ai 600 millimetri nelle aree cortilive e i precipizi
nelle vicinanze delle aree di gioco e delle zone ricreative devono essere segnalati da idonee
barriere o da adeguate piantumazioni di alberi oppure dotati di un fondale che ammortizzi
qualunque caduta.
I passaggi attraverso le aree cortilive e i relativi cancelli e rampe devono essere sicuri e
muniti di barriere e corrimani adeguati.
I giochi devono essere sicuri e presentare una struttura della base atta allo scopo, nonché
ammortizzante.
Articolo 17
Protezione dei passaggi e delle zone ricreative
I punti di ingresso e di passaggio, le aree di gioco e le zone ricreative utilizzati in inverno e
l'area stradale circostante un edificio, come pure le altre aree pubbliche, devono essere protette
dalla caduta di neve e ghiaccio dal tetto dell'edificio. L'ingresso deve altresì essere protetto
dagli accumuli e dagli smottamenti di neve con un tettuccio di sufficiente larghezza.
Qualora la pendenza del tetto sia superiore a 1:8, i sistemi di protezione devono utilizzare
barriere fermaneve per tetti e tettucci sopra i vani delle porte, oppure piantumazioni di alberi e
adeguate strutture in terra per incanalare la circolazione delle persone.
Articolo 18
Altezza degli elementi strutturali sporgenti
L'altezza libera dal suolo o dalla superficie del vano di una porta o di un passaggio del bordo
inferiore degli elementi strutturali, dei dispositivi o degli accessori che sporgano dall'edificio
quali balconi, finestre a loggia sporgente, tetti, cartelli segnaletici, apparecchiature di
illuminazione e tende parasole in tela dev'essere pari ad almeno 2 200 millimetri, a meno che
il punto sia protetto in modo da scongiurare il rischio d'urto.
Capitolo 5
Sicurezza delle aree di raccolta
Articolo 19
Aree di raccolta
Un'area di raccolta dev'essere progettata e costruita in modo idoneo tenendo conto della sua
modalità d'utilizzo.
Articolo 20
Numero di persone nell'area di raccolta
Il numero massimo previsto di persone contemporaneamente presenti in un'area di raccolta
consiste nella somma dei numeri delle persone nelle stanze di raccolta. I requisiti esposti nella
licenza edilizia per le caratteristiche dei locali saranno determinati sulla base del numero
previsto di persone.
Il numero massimo di persone per un'area di raccolta va calcolato in base alle caratteristiche
delle aree delle varie stanze dell'area stessa, in modo tale che il numero massimo di persone
per una stanza dotata di sedili fissi sia determinato sulla base del numero di posti a sedere e
quello di una stanza dove non esistano sedili fissi ma dove siano stati presentati piani
accettabili di arredamento dell'area, sia altresì determinato sulla base del numero di posti a
sedere. Il numero di persone per le stanze prive di sedili fissi e di proposte di arredamento si
calcola a due persone per ogni metro quadrato.
Nel calcolo del numero di persone per ogni metro quadrato dell'area della stanza non si
conteggiano le seguenti zone: il palcoscenico, il podio o altra zona di tal genere, il guardaroba,
la cucina, la lavanderia, i servizi igienici e le zone di magazzinaggio in genere.
La notifica emessa dalle autorità preposte all'ispezione edilizia concernente il numero
massimo di persone che devono essere contemporaneamente presenti dev'essere affissa in un
punto visibile nella zona di raccolta.
Articolo 21
Sedili in un'area di raccolta
I sedili devono essere fissati a un basamento qualora il pavimento della zona di seduta sia in
pendenza o qualora esistano divari di livello tra il pavimento e le rispettive file di sedili.
I sedili su un pavimento orizzontale possono essere privi di fissaggi. Qualora nell'area siano
presenti più di 60 sedie, queste devono essere agganciate l'una all'altra almeno a gruppi di
quattro salvo le sedie siano collocate attorno a un tavolo.
I sedili fissi o agganciati l'uno all'altro devono essere disposti in file sottoforma di zone di
seduta, a lato delle quali esista un passaggio d'accesso.
Articolo 22
Auditorium
I divari di livello superiori ai 500 millimetri devono essere dotati di una barriera di sicurezza
idonea, di un idoneo parapetto o di un idoneo corrimano. La barriera davanti alla fila di sedili
più bassa di una balconata di auditorium a gradinate può essere realizzata sottoforma di
barriera di sicurezza di 700 millimetri di altezza e slargo che assicuri la protezione dalle
cadute, a condizione che tra la fila di sedili e la barriera esista soltanto l'accesso alla fila di
sedili in questione.
Un auditorium permanente deve essere realizzato a terrazze in modo da rendere sicuro il
movimento tra le file. La profondità delle file fisse dell'auditorium dev'essere pari ad almeno
500 millimetri.
Dev'essere impedito in modo idoneo l'accesso di persone non autorizzate ai comandi dei
componenti di un auditorium mobile con movimento meccanico.
Articolo 23
Passaggio
Dev'essere predisposto l'accesso diretto al passaggio per una zona di seduta o per un
auditorium fisso dall'estremità di ciascuna fila.
La larghezza del passaggio di un'area di raccolta di capienza non superiore alle 60 persone
dev'essere pari ad almeno 900 millimetri. La larghezza del percorso di un'area di raccolta
destinata a più di 60 persone dev'essere pari ad almeno 1 200 millimetri.
La larghezza libera dell'intercapedine d'accesso tra le file di sedili dev'essere sufficiente in
relazione al numero di persone che utilizzano tale intercapedine d'accesso e alla natura dei
sedili, nonché all'esistenza di un passaggio a entrambe le estremità dell'intercapedine o di un
solo passaggio.
La pendenza della superficie del pavimento in corrispondenza di una zona di seduta e di un
passaggio non dev'essere superiore all'8% (1:12,5).
Capitolo 6
Sicurezza di manutenzione e riparazione
Articolo 24
Possibilità di manutenzione e riparazione
Per tutte le parti dell'edificio contenenti elementi strutturali, attrezzature o dispositivi che
necessitino di una pulizia, uno spazzamento, una manutenzione o ispezioni regolari devono
essere predisposti l'accesso e la possibilità di esecuzione di lavori in modo da non
compromettere la sicurezza dei lavoratori e dei soggetti terzi.
Dev'essere predisposto un idoneo accesso senza soluzione di continuità alle canne fumarie,
agli impianti di ventilazione e ad altri elementi strutturali e attrezzature sul tetto che
necessitino di regolari ispezioni.
Negli edifici di oltre due piani ma a non più di otto piani dev'essere possibile avere accesso
al sottotetto e al tetto sia dall'interno che dall'esterno e si deve costruire un percorso d'accesso
sul tetto con pendenza superiore a 1:8 che faccia un adeguato uso delle passerelle, delle scale a
pioli, delle scale, dei predellini e zoccoli presenti sul tetto stesso.
Un edificio di altezza superiore ai 9 metri dev'essere equipaggiato con strutture di sicurezza
con linea salvavita. L'edificio deve altresì essere equipaggiato con strutture di sicurezza e
attrezzature con cestelli sospesi qualora non sia stata progettata nessun'altra soluzione
funzionale per la manutenzione delle facciate.
Capitolo 6
Sicurezza del traffico veicolare e di trasporto merci
Articolo 25
Trasporto di beni e traffico di servizio in cantiere
L'area di un edificio destinata al traffico veicolare e il relativo cortile devono essere sicuri e
adeguati.
In relazione ai percorsi del traffico veicolare e di trasporto merci dell'edificio e del cortile,
alle porte, ai portoni e ai cancelli, si deve riservare un passaggio pedonale sicuro e segnalato
qualora sia necessario l'attraversamento pedonale di tali zone.
Le strutture e i sistemi dell'edificio per la gestione delle merci devono essere sicuri e idonei.
Le piatteforme di carico e le rampe per il carico devono essere progettate tenendo conto della
dimensione dei carichi e del volume del traffico di merci. La zona di carico dev'essere sicura e
idonea. Le barriere delle piatteforme di carico devono essere collocate in modo da non
intralciare il carico e lo scarico.
Capitolo 7
Entrata in vigore e norme transitorie
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il [giorno] [mese] 2017.
Le normative vigenti in precedenza saranno applicate alle domande di licenza edilizia in
sospeso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
Helsinki, [giorno] [mese] 2017
Il ministro dell'Agricoltura e delle politiche ambientali Kimmo Tiilikainen
Relatore