Contabilità - Comune di Gualdo Cattaneo

COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Prov. Perugia
REGOLAMENTO
Comunale di
CONTABILITA’
testo approvato con atto del Consiglio Comunale N. 2 del 30/01/2008
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INDICE
Capo I
Art. 1
Capo II
Art. 2
Art. 3
Capo III
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Capo IV
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Capo V
Art. 17
Art. 18
Capo VI
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Capo VII
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
CAPO VIII
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Capo IX
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Capo X
Art. 46
Art. 47
Capo XI
Art. 48
Art. 49
Finalità e contenuto
Scopo e ambito di applicazione
Servizio finanziario
Organizzazione e compiti del Servizio Finanziario
Organizzazione e compiti della Cassa economale
Bilancio e Programmazione
Formazione del progetto di bilancio
Approvazione del bilancio e dei suoi allegati
Programma Triennale dei Lavori Pubblici
Procedura di variazione del Programma Annuale delle Opere Pubbliche nel corso dell’esercizio
Piano esecutivo di gestione
La gestione del bilancio
Accertamento delle entrate
Riscossione delle entrate
Casse interne
Vigilanza sulla gestione delle entrate
Procedure per l'esecuzione e per l'impegno delle spese
Inammissibilità ed improcedibilità dell’impegno di spesa
Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese
Variazioni di bilancio e utilizzo del fondo di riserva
Monitoraggio della gestione
Controllo di gestione
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Rendiconto della gestione
Modalità e procedure attinenti alla presentazione ed approvazione del rendiconto della gestione
Rendiconto dei Contributi Straordinari
Resa del conto
Servizio di Tesoreria
Affidamento e gestione del servizio di Tesoreria
Procedure per particolari riscossioni
Rendicontazione giornaliera e prove documentali degli incassi e dei pagamenti effettuati
Gestione di titoli e valori
Il patrimonio e le scritture patrimoniali
I beni comunali
Inventari dei beni immobili
Inventari dei beni mobili
Tenuta degli inventari dei beni mobili
Assegnazione dei beni mobili
Carico e scarico dei beni mobili
Ammortamento dei beni
Ricognizione dei beni mobili
Servizio di cassa economale
Cassa Economale
Pagamenti
Riscossioni
Fondi economali
Anticipazione per spese minute e urgenti
Buoni di pagamento
Responsabilità dell'Economo
Rendiconti mensili
Organizzazione della Cassa Economale e connesse responsabilità
Scritture contabili
Limite di deposito contante
Sostituzione Economo e Cassiere
Revisione economico finanziaria
Disposizioni integrative inerenti il funzionamento ed i compiti del Collegio dei Revisori
Decadenza e sostituzione dei revisori
Disposizioni finali
Norme Abrogate
Entrata in vigore del presente regolamento
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Capo I - Finalità e contenuto
Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione
1) Il presente regolamento, predisposto in osservanza dell'art.152 del D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000, applica i principi contabili del suddetto decreto tenuto conto della specificità
dell'ente ed in coerenza alla struttura e alle modalità organizzative dello stesso.
2) La disciplina regolamentare stabilisce in particolare le procedure e le modalità in ordine
alla gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli, al fine di
garantire il buon andamento dell’attività gestionale sotto il duplice profilo economico finanziario ed amministrativo - patrimoniale.
Capo II - Servizio finanziario
Art. 2 - Organizzazione e compiti del Servizio Finanziario.
1) Al Servizio Finanziario è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria; il
servizio finanziario e' strutturato, dal punto di vista organizzativo, secondo quanto stabilito
dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.
2) Gli Uffici del Servizio Finanziario assolvono, principalmente, alle seguenti funzioni, attività
e adempimenti:
a) attività istruttoria ed amministrativa del bilancio annuale di previsione e dei relativi
allegati, del Piano esecutivo di gestione e delle variazioni a detti documenti
programmatori;
b) controllo e governo dell’equilibrio finanziario generale del bilancio;
c) programmazione delle fonti di finanziamento degli investimenti e gestione del ricorso al
credito;
d) tenuta della contabilità finanziaria ed economico - patrimoniale;
e) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate ed impegno delle spese;
f) tenuta della contabilità di cassa, tenuto conto delle priorità di legge o contrattuali e
delle disponibilità presenti e prevedibili;
g) gestione della anticipazione di cassa;
h) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti alla
riscossione delle entrate;
i) attività istruttoria ed amministrativa relativa al rendiconto della gestione;
j) gestione dei rapporti con l’organo di revisione economico - finanziaria;
k) resa del parere di regolarità contabile o attestazione di copertura finanziaria secondo le
modalità disciplinate ai successivi artt. 9 e 13.
3) Al Responsabile Servizio Finanziario è altresì affidata la valutazione tecnica della gestione
del debito inclusa la stipulazione di contratti di swap e similari, previa delibera della Giunta
Comunale, nel rispetto degli indirizzi di programmazione del Consiglio Comunale.
Art. 3 - Organizzazione e compiti della Cassa economale
1) All’Economato è affidata la gestione di cassa, delle spese per il funzionamento degli uffici di
non rilevante ammontare nonché la riscossione delle entrate per
proventi
contravvenzionali; entrate per prestazioni di servizi; diritti di segreteria e depositi
cauzionali.
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Capo III : Bilancio e Programmazione
Art. 4 - Formazione del progetto di bilancio
1) In relazione al termine di approvazione del bilancio di previsione di cui all' art. 151, primo
comma del D. Lgs. 267/2000 e tenuto conto del processo di formazione del bilancio di
previsione e del Piano esecutivo di gestione si stabiliscono i seguenti termini:
a) nei primi quindici giorni di ottobre vengono organizzati dei tavoli di lavoro, ai quali
parteciperanno gli Assessori, il Segretario Generale ed il responsabile del servizio
finanziario, finalizzati alla predisposizione degli schemi di bilancio di previsione per
ciascun servizio;
b) gli Assessorati, unitamente ai responsabili dei servizi, trasmettono al servizio
finanziario la documentazione contabile relativa al bilancio di previsione entro il 15
ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento;
c) la proposta di bilancio è licenziata dal responsabile del servizio finanziario entro il 15
novembre e presentata alla Giunta per l'approvazione.
Art. 5 - Approvazione del bilancio e dei suoi allegati
1) Lo schema di bilancio annuale ed i suoi allegati, ad avvenuta approvazione da parte della
Giunta, entro il 30 novembre, sono tempestivamente trasmessi al Collegio dei Revisori per
l'espressione del parere di competenza da rendersi entro 10 giorni.
2) L'organo esecutivo deposita gli schemi suddetti, unitamente ai prescritti allegati, presso il
servizio finanziario entro il 10 dicembre; gli eventuali emendamenti, che devono comunque
indicare i necessari mezzi di copertura finanziaria, possono essere presentati entro i 10
giorni successivi alla data di presentazione; in tale occasione una copia della
documentazione suddetta viene consegnata ai consiglieri comunali.
3) I termini di cui al presente articolo e a quello precedente hanno natura ordinatoria e
dovranno essere compatibili con le disposizioni legislative sulla finanza locale di tempo in
tempo vigenti.
Art. 6 - Programma triennale dei lavori pubblici
1) Al bilancio annuale di previsione è allegato il programma triennale dei lavori pubblici di cui
alla legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni. Il programma
indica per tipologia ed in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i
risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico
ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di
soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di
attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad
altri elementi.
2) Il programma triennale dei lavori pubblici viene adottato dalla Giunta entro il 30 settembre,
pubblicato e consegnato ai Capigruppo Consiliari entro 15 giorni dall'adozione; i consiglieri
possono presentare emendamenti entro 15 giorni dalla consegna; entro i successivi 10
giorni deve essere effettuata la verifica tecnica di ammissibilità, a cura del responsabile del
programma triennale; entro il termine per la presentazione degli emendamenti al bilancio, si
deve procedere all'approvazione degli eventuali progetti preliminari relativi agli
emendamenti ammessi.
Art. 7 - Procedura di variazione del Programma annuale delle Opere Pubbliche nel corso
dell'esercizio
1) In relazione all'adempimento della pubblicità obbligatoria per almeno 60 giorni dopo
l'adozione del relativo provvedimento di variazione, si dispone che per le sottoindicate
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2)
3)
4)
5)
situazioni si può prescindere dall'adempimento della prevista pubblicazione collaborativa in
quanto ritenute di carattere non sostanziale:
aggiornamenti dell'elenco annuale derivanti dalla mera variazione degli importi complessivi
delle singole opere già comprese nell'elenco annuale originariamente approvato. Saranno
considerati non rilevanti le variazioni sia in diminuzione che in aumento. Queste ultime non
dovranno comunque superare il 50% della previsione originaria di ciascuna opera.
aggiornamenti per effetto dell'inclusione di nuovi progetti già previsti nel secondo o terzo
anno del programma triennale.
aggiornamenti per effetto dell'integrazione di nuovi progetti di lavori consistenti nella
manutenzione straordinaria, sistemazione e/o completamento di un'opera già esistente ed
appartenente al patrimonio comunale, purché non mutino la natura e le caratteristiche
sostanziali delle opere.
aggiornamenti derivanti dalla necessità di includere nuovi progetti di lavori che si rendano
necessari per fronteggiare eventi calamitosi e/o assolutamente imprevedibili.
Art. 8 - Piano esecutivo di gestione
1) Prima dell'inizio dell'esercizio e comunque immediatamente dopo l’approvazione del
bilancio di previsione, la Giunta Comunale definisce il piano esecutivo di gestione;
2) Il contenuto del piano esecutivo di gestione costituito dagli obiettivi di gestione e
dall'affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni,
deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente nelle sue articolazioni in servizi,
ognuno con il proprio responsabile.
3) Qualora il piano esecutivo di gestione non contenga, per particolari dotazioni finanziarie, le
direttive che consentano l'esercizio dei poteri di gestione da parte del responsabile del
servizio, potrà essere integrato con appositi atti dell'organo esecutivo.
4) La struttura del piano esecutivo di gestione realizza i seguenti principali collegamenti:
- collegamento con il bilancio pluriennale e annuale sotto il profilo contabile mediante
l'individuazione dei capitoli ed eventuali articoli da riaggregare nelle risorse e negli
interventi, nonché da attribuire, ai servizi ed alle funzioni. La graduazione in capitoli ed
eventuali articoli delle risorse di entrata deve essere individuata in modo che le risorse
stesse risultino attribuibili ai servizi, qualora a questi specificatamente riferite;
- collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il
riferimento ai servizi che costituiscono la struttura dell'ente, utilizzando la configurazione
tecnica del bilancio in modo da realizzare la migliore corrispondenza con l'assetto
organizzativo dell'ente. Sono individuati in particolare i servizi di supporto, i servizi operativi
e gli eventuali servizi di coordinamento ai fini di cui alle norme del presente regolamento;
- collegamento sotto il profilo programmatico mediante la connessione e il raccordo tra gli
obiettivi e le direttive di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi ed eventuali
progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale e al
bilancio annuale.
5) Il Piano esecutivo di gestione è strutturato in:
a) centri di responsabilità, in riferimento agli stanziamenti correlati alle esclusive
competenze amministrative alle quali corrisponde un medesimo responsabile del
procedimento (di seguito denominato “titolare”);
b) centri di spesa: in riferimento alle risorse destinate al funzionamento delle unità
organizzative omogenee affidate ad un medesimo responsabile gestionale, come
disciplinato nel Regolamento di Organizzazione.
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Capo IV - La gestione del bilancio
Art. 9 - Accertamento delle entrate
1) Un’entrata si intende accertata quando, sulla base di idonea documentazione, vengono
appurate:
le ragioni del credito;
la sussistenza di idoneo titolo giuridico;
il soggetto debitore;
la scadenza e l’importo del credito.
2) La competenza dell'accertamento delle entrate è attribuita ai titolari dei centri di
responsabilità indicati nel Piano esecutivo di gestione.
3) I titolari preposti ai centri di responsabilità operano affinché le previsioni di entrata si
traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle
direttive della Giunta.
4) In relazione agli obiettivi contenuti nel P.E.G. i suddetti titolari, secondo quanto disposto
dalle norme statutarie:
a) formulano le proposte deliberative di carattere generale o specifico, se previste da
disposizioni legislative o regolamentari, da sottoporsi agli organi di competenza;
b) stipulano i contratti attuativi degli atti deliberativi di cui al punto a) o adottano gli atti
amministrativi che rientrano nella loro competenza, emettono i ruoli o le liste di carico,
adottano gli atti monocratici attuativi del Piano esecutivo di gestione.
5) Le proposte deliberative di cui al comma 4 punto a) vengono trasmesse al Servizio
Finanziario per l'esame di tipo contabile e fiscale, per la registrazione del relativo
accertamento e, per la fattispecie di cui al comma 8 del presente articolo, per il parere di
regolarità contabile da parte del Responsabile Servizio Finanziario; gli atti di cui al comma
4 punto b) sono altresì trasmessi al Servizio Finanziario ai fini della registrazione
dell'accertamento; a tale servizio vengono altresì trasmessi i dati relativi alla acquisizione
diretta degli incassi ricorrenti.
6) Fatte salve le norme in materia tributaria, la trasmissione dei suddetti atti di cui al comma
4, punto b), avviene entro 10 giorni dalla loro adozione e, per le entrate ricorrenti, con
cadenza mensile da effettuarsi entro il decimo giorno del mese successivo a quello di
scadenza.
7) L’accertamento dei movimenti finanziari accaduti nel corso dell’esercizio è consentito fino
all’approvazione della proposta di rendiconto da parte della Giunta Comunale.
8) Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta od al Consiglio che prevedono una
minore entrata a carico del bilancio comunale necessitano del parere di regolarità contabile
di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 reso dal Responsabile Servizio Finanziario.
Art. 10 - Riscossione delle entrate
1) Le entrate dell'Ente sono riscosse nel seguente modo:
a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
b) mediante accredito su conto corrente intestato all'Ente presso la Tesoreria Provinciale;
c) mediante incasso da parte del Concessionario;
d) mediante accredito su conto corrente postale intestato all'Ente presso il Tesoriere;
e) mediante versamento alla Cassa Economale o alle casse interne di cui ai successivi art.
f) mediante l’uso di strumenti informatici collegati al conto corrente bancario o postale di
Tesoreria o del Concessionario.
2) La registrazione delle riscossioni è disposta a mezzo di ordinativo di incasso emesso dal
Servizio Finanziario. Le riscossioni effettuate dal Tesoriere, anche in riferimento alle
reversali emesse, sono comunicate all'Ente su supporti meccanografici o informatici entro il
giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione; la prova documentale degli
incassi effettuati dal Tesoriere è fornita con documentazione meccanografica, al termine
dell'esercizio.
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3) La riscossione delle entrate tributarie è attuata secondo le modalità stabilite dalle norme
vigenti.
4) Per le entrate extratributarie ricorrenti i titolari dei centri di responsabilità si avvalgono delle
modalità di cui ai punti d), e) ed f) del primo comma; essi verificano l'esatto e completo
versamento delle somme dovute, attivano le procedure per la riscossione coattiva e, previa
la costituzione in mora del debitore, trasmettono al Servizio Finanziario gli elenchi dei
debitori insolventi corredati da tutti gli elementi necessari per la formazione del ruolo
coattivo.
5) Il prelevamento delle somme riscosse su conto corrente postale è effettuato dal Tesoriere
su disposizione del responsabile del servizio finanziario da emettersi entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello del ricevimento della quietanza.
6) Per le riscossioni tramite la cassa economale valgono le norme di cui al Capo IX; per
quelle tramite casse interne si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 11 - Casse interne
1) Per la riscossione delle entrate di natura particolare, il cui versamento diretto alla Tesoreria
o alla Cassa Economale si presenti non funzionale per il cittadino, con provvedimento della
Giunta sono istituite apposite casse interne affidate ad agenti contabili appositamente
nominati.
2) Delle somme riscosse, a seconda della natura dell'entrata, è data quietanza mediante
bollettari o ricevutari a madre e figlia o a biglietti a più sezioni, numerati progressivamente e
siglati in ogni foglio a cura dal responsabile del servizio finanziario.
3) Il pagamento dovuto deve essere fatto all'atto della richiesta del Servizio per intero e in
contante o comunque nel breve periodo in relazione alla completa quantificazione di tutti gli
elementi di costo del servizio. Può essere ammesso il pagamento con assegni circolari,
vaglia postali ed assegni bancari.
4) L'addetto al servizio di cassa annota giornalmente le riscossioni effettuate in un registro di
cassa o dei corrispettivi; esse sono versate in Tesoreria mensilmente o quando occorra
qualora la giacenza di cassa risulti pari o superiore a Euro 1.000,00; specifiche deroghe, in
relazione alla tipologia degli incassi, potranno essere previste da specifici atti deliberativi
della Giunta Comunale.
5) Gli addetti alla riscossione sono responsabili dei fondi custoditi nella cassa e della corretta
tenuta e conservazione dei registri e delle ricevute loro affidati.
6) La gestione delle procedure di cassa può essere automatizzata con memorizzazione dei
dati su supporti informatici.
7) Gli uffici del Servizio Finanziario effettuano il riscontro tra contabilità periodiche e
versamenti effettuati dagli agenti alla riscossione.
8) Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs. 267/2000, effettua il riscontro
trimestrale della gestione del Servizio di Tesoreria e della Cassa Economale e, a
campione, delle altre casse interne.
Art. 12 - Vigilanza sulla gestione delle entrate
1) I titolari dei centri di responsabilità ed il Servizio Finanziario, per i compiti di vigilanza e
controllo, sono tenuti a curare sotto la loro personale responsabilità che l'accertamento, la
riscossione e il versamento delle entrate trovi puntuale, tempestivo e integrale riscontro
operativo e gestionale, redigendo apposita relazione per riferire alla Giunta qualora rilevino
fatti o eventi che possono recare pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione ed al
risultato finale della gestione; la suddetta relazione sarà trasmessa, per conoscenza, al
Responsabile Servizio Finanziario ai fini della eventuale adozione del provvedimento di
riequilibrio di bilancio.
2) Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione e
rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione del credito e di ogni altro danno
arrecato all'ente per incuria o mancata diligenza nell'esercizio delle attribuzioni loro affidate.
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3) I titolari dei centri di responsabilità vigilano, anche a mezzo dei funzionari ad essi
sottoposti, sulla corretta gestione dei servizi di cassa e sul comportamento dei dipendenti
che vi operano fino alla resa del conto da parte degli stessi ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs.
267/2000.
Art. 13 - Procedure per l'esecuzione e per l'impegno delle spese
1) Per quanto riguarda la parte "spesa", il Piano esecutivo di gestione è attuato in via
ordinaria dai responsabili di settore indicati in detto documento, secondo le responsabilità
agli stessi attribuite per i centri di rispettiva competenza, mediante atti monocratici definiti
"determinazioni" ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, del D. Lgs. 267/2000.
2) In tali atti i titolari evidenziano, con adeguata motivazione in ordine alle possibili opzioni
tecniche, le iniziative di spesa che intendono adottare, le modalità di esecuzione delle
stesse in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta, nonché l'intervento, o il capitolo, sul
quale le stesse devono essere imputate.
3) Le determinazioni sono adottate dai titolari dei centri di responsabilità e trasmesse al
Servizio Finanziario che effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità
pubblica, i controlli contabili e fiscali, esegue la registrazione dell’impegno e rilascia il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma quarto
del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, a seguito del quale le determinazioni sono
rese esecutive.
4) Qualora le determinazioni non contengano impegni di spesa non devono essere trasmesse
al Servizio Finanziario; esse diventano esecutive con la sottoscrizione del titolare che le ha
emesse. Il titolare del centro di responsabilità provvede alla trasmissione dell’atto agli uffici
interessati per l’esecuzione ed alla Segreteria Generale per la conservazione.
5) Ai fini dell’esatta registrazione contabile degli impegni di spesa, le determinazioni di
aggiudicazione, qualora sia stata prevista apposita procedura di gara, sono trasmesse al
Servizio Finanziario secondo le procedure indicate al terzo comma del presente articolo; in
alternativa a quanto sopra ed ai fini della conservazione a residuo degli impegni di spesa
correnti, in presenza di procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non
concluse entro tale termine, i titolari dei centri di responsabilità trasmettono al Servizio
Finanziario apposita comunicazione attestante l’avvenuto inizio delle procedure di gara.
6) Con specifiche determinazioni, secondo quanto previsto nel Piano esecutivo di gestione,
possono essere prenotati impegni anche per spese in economia, per le quali non sia stata
definita con esattezza la somma da pagare e/o determinato il soggetto creditore; gli
impegni prenotati per le spese in discorso per i quali entro il termine dell'esercizio non sia
stato emesso l'ordine scritto del dirigente, debitamente segnalato al Servizio Finanziario,
decadono e costituiscono economie di bilancio.
7) Gli atti di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale che comportano
spese a carico del bilancio, costituiscono anche adozione dell’impegno e la conseguente
espressione del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000.
8) Per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge ai sensi del
comma 2, lett. C dell’art. 183 del T.U. 267/2000, l’impegno è assunto previa specifica
comunicazione del titolare del centro di responsabilità.
9) Le proposte deliberative che non contengono oneri a carico del bilancio comunale annuale
o pluriennale, non devono essere trasmesse al Servizio Finanziario, ad eccezione di quelle
le cui disposizioni presuppongano la conformità a norme fiscali o di contabilità pubblica
anche ai fini della corretta gestione del patrimonio comunale.
10) L’approvazione dei progetti di lavori pubblici comporta l’espressione del parere di regolarità
contabile in sede di adozione del progetto esecutivo o, ove quest’ultimo non occorra, del
progetto definitivo; le precedenti fasi procedurali si considerano da approvarsi in “linea
tecnica”; in via eccezionale ed adeguatamente motivata anche l’approvazione della
progettazione esecutiva può essere proposta in “linea tecnica”: in tal caso l’espressione del
parere di regolarità contabile verrà apposto unicamente sulla determinazione a contrattare.
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Art. 14 - Inammissibilità ed improcedibilità dell’impegno di spesa
1) Rientrano nei casi di inammissibilità o di improcedibilità di cui all’art. 2 del D. Lgs.
15/9/1997 n. 342 le proposte deliberative che comportino oneri finanziari a carico
dell’esercizio in corso o degli esercizi futuri che non siano corredate dalla quantificazione di
detti oneri e dei relativi mezzi di copertura coerentemente al contenuto della relazione
previsionale e programmatica.
Art. 15 - Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese
1) La liquidazione della spesa è effettuata dal titolare del centro di responsabilità ai sensi
dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e trasmessa al Servizio Finanziario entro 20 giorni dalla
data di ricevimento della necessaria documentazione.
2) Il Servizio Finanziario emette il mandato di pagamento di norma entro i successivi 70 giorni
o entro il termine più breve stabilito per legge o per contratto. In casi eccezionali,
debitamente richiamati nelle relative liquidazioni, possono essere previsti termini di
pagamento più brevi rispetto a quello ordinario di 90 giorni data ricevimento fattura.
3) Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa:
liquidazione dirigenziale, fatture e documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori
e delle forniture di beni e servizi; per i beni inventariabili, la fattura deve riportare l'apposita
annotazione di "presa in carico in inventario" da parte dell’Economato o degli specifici
servizi adibiti alla tenuta degli inventari di cui al successivo art. 27.
4) I mandati di pagamento sono di norma riscossi, senza addebito di spese aggiuntive ad
eccezione di quelle previste dalla legge, presso gli sportelli della Tesoreria Comunale; a
richiesta del creditore sono altresì adottate le modalità agevolative offerte dal sistema
bancario e postale, con l'addebito delle eventuali spese al beneficiario richiedente ad
eccezione dei pagamenti effettuati a enti pubblici in forza di leggi nazionali o regionali. In
tale caso il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato
l'ammontare delle spese in questione, così come definito nella apposita convenzione, ed
alla mancata corrispondenza tra la somma effettivamente pagata e quella riportata sul
mandato sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo sia dell'importo delle spese che del
netto pagato.
5) I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il secondo giorno successivo a
quello della consegna al Tesoriere.
6) Relativamente ai pagamenti da eseguire con girofondi, a norma dell'art. 44 della legge
526/'82, l'Ente deve apporre sui relativi mandati l'indicazione dell'ente creditore e del
numero della contabilità speciale da accreditare.
7) Sui mandati di pagamenti disposti su interventi per i quali è correlato l'utilizzo di entrate
vincolate per legge deve essere specificato tale vincolo; tale annotazione equivale a ordine
di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale.
8) Il Tesoriere da luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell'Ente di regolare
mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge o di contratto, fanno carico al
Tesoriere stesso; il Tesoriere da corso altresì al pagamento delle spese fisse e ricorrenti
come rate di imposte, tasse e canoni di utenze varie, previa formale richiesta scritta a firma
del Responsabile del Servizio Finanziario. Il Tesoriere emette, a tale scopo, apposita "carta
contabile di addebito" da regolarizzarsi con emissione di mandato da parte dell'ente entro il
termine di quindici giorni e comunque entro il termine del mese di competenza.
9) Particolari procedure sono previste per i pagamenti effettuati tramite la Cassa Economale,
come riportato al capo IX.
Art. 16- Variazioni di bilancio e utilizzo del fondo di riserva
1)
Qualora l'organo esecutivo ritiene necessario operare una variazione degli obiettivi
assegnati ai Dirigenti o nel caso in cui questi ultimi, a seguito di idonea valutazione,
ritengono necessaria una modifica delle dotazioni assegnate, è negoziata con i titolari
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interessati la modifica del Piano esecutivo di gestione al fine della successiva delibera di
variazione da parte della Giunta Comunale;
2) le modifiche comportanti variazioni del bilancio di previsione sono adottate dal Consiglio
Comunale ovvero dalla Giunta con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175,
quarto comma del D. Lgs 267/2000, entro il 30 novembre di ciascun anno.
3) Il fondo di riserva è utilizzato, nei casi previsti al secondo comma dell'art.166 del D. Lgs.
267/2000, con deliberazioni di Giunta Comunale da comunicarsi, tramite trasmissione in
copia al Presidente del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
4) In deroga alla procedura di cui al primo comma, le proposte di variazione inerenti a spese
obbligatorie sono trasmesse direttamente al Servizio Finanziario al fine di assicurarne il
tempestivo finanziamento.
Capo V - Monitoraggio della gestione
Art. 17 - Controllo di gestione
1) I dirigenti ed titolari, al fine di attuare le disposizioni di cui agli artt. 196, 197, 198 del D.
Lgs. 267/2000, provvedono ad effettuare la costante verifica della gestione cui sono
preposti; tale attività è attuata anche mediante l’utilizzo di tecniche predisposte o coordinate
dall’Ufficio Controllo di Gestione, affidato alla responsabilità di un responsabile di posizione
organizzativa nominato dal Sindaco o a soggetti esterni. Nell'ambito del servizio di controllo
interno, il controllo di gestione viene attuato secondo le linee - guida:
a) definizione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi, coordinata dal
Segretario Generale;
b) contabilità finanziaria ed economica per centri di costo, tenuta dal Servizio Finanziario;
c) verifiche settoriali volte alla rilevazione periodica dello stato di assorbimento delle risorse
assegnate;
d) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate;
2) I risultati del controllo di gestione sono trasmessi:
a) al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, per le competenze di
indirizzo, amministrazione e controllo assegnate a detti organi;
b) ai responsabili dei settori, per l'esercizio del compito agli stessi assegnato di efficiente
ed efficace gestione delle risorse.
3) Il controllo di gestione sarà attuato con cadenza semestrale, per il riscontro dello stato di
attuazione degli obiettivi e delle risorse utilizzate; con cadenza annuale per le analisi delle
attività di processo. Le risultanze della verifica del primo semestre relativamente allo stato
di attuazione degli obiettivi sono sottoposte, unitamente ai dati finanziari predisposti dal
Servizio Finanziario, alla valutazione del Consiglio Comunale in attuazione di quanto
indicato al secondo comma dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.
Art. 18 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1) Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica periodicamente che gli equilibri di bilancio,
tenuto conto sia della gestione di competenza che della gestione residui, non siano
compromessi da fatti od eventi intervenuti successivamente alla approvazione del bilancio
di previsione.
2) A tale fine valuta con particolare attenzione le situazioni contabili registrate alla fine del
primo semestre, il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto approvato nonché le
comunicazioni trasmesse dai Dirigenti in merito all'andamento delle entrate e delle spese di
competenza e quelle relative all’eventuale insorgenza di debiti fuori bilancio.
3) Qualora dalla verifica suddetta emergano elementi che possano recare pregiudizio agli
equilibri di bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto a darne apposita
comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e
al Collegio dei Revisori.
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4) Gli eventuali provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 da
adottarsi entro il 30 settembre di ciascun anno, devono assicurare la copertura:
a) dei debiti fuori bilancio sopravvenuti e riconoscibili;
b) del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo esercizio chiuso;
c) del disavanzo previsto dell'esercizio in corso, tenuto conto sia della gestione di
competenza che della gestione residui.
5) Il Responsabile del Servizio Finanziario deve effettuare un’ulteriore verifica della gestione
contabile ai fini dell'assestamento generale da effettuarsi con provvedimento consiliare
entro il 30 novembre di ciascun esercizio anche ai fini di assicurare la copertura finanziaria
di spese straordinarie ed impreviste, sopravvenute successivamente al 30 settembre.
Capo VI - Rendiconto della gestione
Art. 19 - Modalità e procedure attinenti alla presentazione ed approvazione del rendiconto
della gestione
1) La proposta di rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del D. Lgs. 267/2000, predisposta
dal Servizio Finanziario ed approvata con formale provvedimento della Giunta Comunale, è
sottoposta al Collegio dei Revisori di norma entro il 20 maggio dell'esercizio successivo a
quello da rendicontare; ad esso sono allegate, oltre ai documenti di cui al comma 5
dell'articolo suddetto, le risultanze del controllo di gestione riferite alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti, nonché le sintetiche relazioni da parte
degli stessi in merito ai risultati conseguiti dai servizi assegnati.
2) Il Collegio dei Revisori trasmette al Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento della Giunta Comunale, la relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto.
3) Il rendiconto della gestione ed i relativi allegati sono messi a disposizione dei componenti
del Consiglio Comunale venti giorni prima dell'inizio della seduta consiliare indetta per
l'esame del rendiconto.
4) L'eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi e passivi, ed il conseguente
riaccertamento dei rimanenti, è disposta con specifica determinazione del Responsabile del
Servizio Finanziario, prima dell'approvazione della proposta di rendiconto.
5) Tra le cause di eliminazione dei residui attivi è inclusa, oltre alle normali cause di
inesigibilità o insussistenza, l’accertata irreperibilità o insolvenza del debitore nonché
l'abbandono di entrate patrimoniali il cui recupero comporta costi di riscossione superiori al
credito accertato.
6) Tra le cause di eliminazione dei residui passivi, oltre alle normali cause di insussistenza o
prescrizione, è inclusa l’accertata irreperibilità del creditore.
Art. 20 - Rendiconto dei Contributi Straordinari
1) La presentazione del rendiconto di cui all’art. 158 del D. Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni relativo ai contributi straordinari, da rendersi inderogabilmente entro e non
oltre 60 giorni dal termine dell’esercizio finanziario (28 febbraio di ogni anno), è attuata
secondo la seguente procedura:
a) - il Servizio Finanziario entro il 31 gennaio di ogni anno provvede ad inviare a tutti i titolari
dei centri di responsabilità l’elenco dei contributi straordinari assegnati da
amministrazioni pubbliche, corredati dai movimenti contabili avvenuti nel corso
dell’esercizio precedente;
b) - i titolari dei centri di Responsabilità suindicati entro i 15 giorni successivi provvedono a
ritornare al Responsabile Servizio Finanziario i suindicati prospetti, debitamente
controllati e corredati da una relazione che documenti i risultati in termini di efficienza
ed efficacia dei relativi interventi;
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c) - il Servizio Finanziario invia i suindicati rendiconti alle amministrazioni pubbliche
competenti entro il 28 febbraio di ogni anno.
2) In relazione alla sanzione disposta dall’art. 158, 3 comma, D. Lgs. 267/2000, i termini sopra
riportati sono di carattere perentorio.
Art. 21 - Resa del conto
1)
Sono soggetti alla resa del conto, secondo le modalità di cui all'art.233 del D. Lgs.
267/2000:
a) - il Tesoriere Comunale;
b) - l'Economo Comunale;
c) - gli incaricati della gestione delle casse interne;
d) - coloro che si ingeriscono nelle funzioni attribuite ai suddetti soggetti.
Capo VII Servizio di Tesoreria
Art. 22 - Affidamento e gestione del servizio di Tesoreria
1) Ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000 il servizio di Tesoreria viene affidato per un
periodo di anni 5, eventualmente rinnovabile, tramite pubblico incanto secondo la
procedura regolamentata dal R.D. 827/1924 e dal Regolamento comunale per la disciplina
dei contratti. L’avviso di gara dovrà in ogni caso essere pubblicato per almeno 15 giorni,
oltre che all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, anche per estratto sulla G.U.R.I. e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
2) Il servizio di Tesoreria è svolto secondo i principi generali e le norme contenute nel Titolo V
del D. Lgs. 267/2000, integrate dalle disposizioni di cui agli articoli sottoriportati, nonché da
apposita convenzione.
Art. 23 - Procedure per particolari riscossioni
1) Il Tesoriere, oltre a curare la riscossione delle entrate indicate negli specifici ordini di
riscossione, deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi
intendono versare a qualsiasi titolo a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta con la
indicazione di una clausola che salvaguardi i diritti dell'Amministrazione.
2) Tali incassi dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ente per l'emissione del relativo
ordine di riscossione, che deve avvenire non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione.
Art. 24 - Rendicontazione giornaliera e prove documentali degli incassi e dei pagamenti
effettuati
1) Il tesoriere è tenuto ad inviare quotidianamente all'Ente copia del giornale di cassa
contenente l'indicazione delle operazioni effettuate e di quelle in corso di esecuzione
(reversali non ancora incassate e mandati non ancora pagati), a mezzo di strumenti
informatici.
2) La prova documentale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dovrà essere fornita alla
fine dell'esercizio finanziario; a richiesta dell'Ente, e per casi particolari, il tesoriere e' tenuto
a fornire la prova documentale in qualsiasi momento.
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Art. 25 - Gestione di titoli e valori
1) Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente,
senza addebito di spese a carico dell'ente stesso, fatto salvo il rimborso degli eventuali
oneri fiscali dovuti per legge.
CAPO VIII - Il patrimonio e le scritture patrimoniali
Art. 26 - I beni comunali
1) I beni dell'ente, mobili ed immobili, nonché i rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di
valutazione, sono rilevati dai servizi indicati all'articolo successivo, di seguito denominati
"consegnatari", in appositi distinti inventari, tenuti secondo le norme di contabilità pubblica; i
beni sono valutati contabilmente nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 229 e 230 del
D. Lgs. 267/2000.
Art. 27 - Inventari dei beni immobili
1) Gli inventari dei beni immobili sono articolati nel modo seguente:
a) Inventario dei beni demaniali;
b) Inventario dei beni patrimoniali indisponibili;
c) Inventario dei beni patrimoniali disponibili.
2) L'inventario dei beni demaniali deve evidenziare:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza ed i dati catastali;
c) il valore.
3) L'inventario dei beni patrimoniali deve evidenziare:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza e le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali, la rendita
imponibile;
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il valore;
e) l'ammontare delle quote d'ammortamento applicate;
f) gli eventuali redditi.
Art. 28 - Inventari dei beni mobili
1) Gli inventari dei beni mobili appartenenti al Comune sono tenuti con l'osservanza delle
disposizioni vigenti.
2) La struttura degli inventari dei beni mobili si articola nel modo seguente:
a) Inventario dei beni mobili di uso pubblico;
b) Inventario dei beni mobili patrimoniali;
c) Inventario dei crediti e debiti;
d) Inventario dei titoli di proprietà dell'Ente;
e) Inventario beni di terzi.
3) L'inventario dei beni mobili di uso pubblico contiene l'elencazione, la descrizione, la
destinazione ed il valore dei beni che per loro destinazione sono indisponibili.
4) L'inventario dei beni mobili patrimoniali comprende, l'elencazione, la descrizione, la
destinazione ed il valore dei beni patrimoniali disponibili.
5) L'inventario dei crediti e debiti comprende l'elencazione, la descrizione, il nome del debitore
o creditore ed il valore.
6) L'inventario dei titoli comprende l'elencazione, la descrizione, la tipologia ed il valore.
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7) L'inventario dei beni di terzi comprende l'elencazione, l'identificazione del terzo, ed il valore
del bene.
8) Gli inventari dei beni mobili sono ordinati distintamente in relazione all'ufficio, scuola,
servizio, magazzino presso il quale si trovano assegnati o conservati; nell'ambito di tale
classificazione, sono raggruppati in modo omogeneo in classi o categorie, secondo la
diversa natura o specie.
9) Non sono ricompresi in tali inventari, ad eccezione di quelli conservati in appositi
magazzini, i sottoelencati oggetti in dotazione ai settori, servizi o scuole:
a) gli oggetti facilmente deperibili ed oggetti d'uso;
b) i beni di modesto valore, di importo inferiore a Euro 50,00;
c) i quotidiani e le riviste di consultazione.
Art. 29 - Tenuta degli inventari dei beni mobili
1) La formazione e la tenuta degli inventari dei beni mobili del Comune è effettuata dal
servizio finanziario mediante l'ausilio di procedure informatiche, per mezzo di scritture
sezionali che, nel loro insieme, costituiscono l'inventario generale dei beni mobili.
2) I beni mobili si classificano, per gruppi merceologici, nelle seguenti categorie:
a) mobili, arredi, macchine per ufficio;
b) materiale bibliografico;
c) materiale informatico;
d) strumenti tecnici, attrezzature in genere;
e) automezzi ed altri mezzi di trasporto;
f) titoli ;
g) debiti e crediti;
h) altri beni mobili.
3) L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) distinzione fra inventario dei beni mobili di uso pubblico e inventario dei beni mobili
patrimoniali;
b) indicazione della esatta ubicazione dell'unita' organizzativa, scuola, impianto, servizio,
magazzino al quale sono assegnati con la precisazione del settore cui lo stesso
appartiene;
c) denominazione e descrizione dell'oggetto secondo natura e specie;
d) indicazione della quantità nel caso in cui trattasi di beni identici destinati allo stesso uso;
e) la data di rilevazione;
f) il valore determinato in base al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se
trattasi di oggetti pervenuti per altra causa;
g) numero d'ordine che deve coincidere con quello applicato sul bene che lo identifica, ove
sia possibile.
Art. 30 - Assegnazione dei beni mobili
1) I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in
consegna, con apposito verbale, che è debitamente firmato dai Responsabili dei centri di
spesa.
2) I Responsabili dei centri di spesa devono aver cura dei beni loro assegnati, segnalando al
servizio preposto alla tenuta degli inventari generali di cui all'art. 27 la necessita' di
manutenzione, le eventuali perdite, distruzioni, furti e qualsiasi altro fatto che abbia
provocato nocumento al patrimonio mobiliare dell'Ente; propongono altresì ogni
provvedimento necessario per la buona conservazione ed il miglior uso dei beni ricevuti in
consegna.
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Art. 31 - Carico e scarico dei beni mobili
1) I beni mobili sono assegnati ed inventariati nei registri sezionali sulla base di buoni di carico
emessi dal responsabile della tenuta degli inventari generali e sottoscritti dal Responsabile
del centro di spesa destinatario.
2) Tutte le variazioni che si verificano nella consistenza dei beni mobili in ciascun inventario
sezionale devono esser giustificate da note di variazione che costituiscono il documento
necessario per apportare le variazione ai registri dell'inventario generale, debitamente
firmate dal responsabile del centro di spesa e firmate per conferma dal responsabile della
tenuta dell'inventario generale.
3) I beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell’ente possono essere:
a) venduti, previo esperimento, ove possibile, di trattativa fra più soggetti interessati o
direttamente;
b) dati in permuta, o ceduti gratuitamente, a fronte di nuovi acquisti, alla ditta venditrice;
4) La cancellazione dagli inventari dei beni mobili fuori uso o conseguente a perdite, cessioni
o ad altri motivi, e' disposta con provvedimento del responsabile della tenuta dell'inventario
generale.
Art. 32 - Ammortamento dei beni
1) Il valore di inventario è determinato dal costo d'acquisto e dai successivi incrementi per
manutenzione straordinarie, dedotte le quote di ammortamento applicate ai sensi dell'art.
229, 7 comma del D. Lgs. 267/2000.
Art. 33 - Ricognizione dei beni mobili
1) Ogni anno si provvede all'aggiornamento degli inventari a cura dei consegnatari di cui
all'art. 27.
2) I suindicati consegnatari, in assenza delle segnalazioni di cui al 4° comma dell'art. 31 da
effettuarsi entro il termine di ogni esercizio, confermano la dotazione dei beni mobili
risultante dagli inventari a loro carico.
3) Copia delle risultanze sono trasmesse a cura dei consegnatari al Servizio Finanziario per
la predisposizione del Conto Economico e del Conto del Patrimonio, entro due mesi dalla
chiusura dell'esercizio.
Capo IX - Servizio di cassa economale
Art. 34 - Cassa Economale
1) Sono di regola effettuati a mezzo dell'Economato:
a) i pagamenti delle spese minute e di quelle urgenti;
b) le riscossioni di cui al successivo art. 36 nonché le riscossioni occasionali, qualora siano
chiusi gli sportelli della Tesoreria Comunale.
Art. 35 - Pagamenti
1) Possono essere effettuati dall'Economato i sottoelencati pagamenti per spese minute e
urgenti:
a) le spese che non eccedano il limite di 500,00 Euro;
b) le spese postali, ritiro pacchi contrassegno, svincoli ferroviari e da autocorrieri;
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c) anticipazioni di fondi sia agli Amministratori che ai dipendenti comunali fino alla
concorrenza dei due terzi all'incirca delle somme che si prevede debbano essere
liquidate per i viaggi e spese di soggiorno;
d) spese per bolli, di registro, contrattuali, notificazione ed affini;
e) spese per abbonamenti ed acquisto pubblicazioni.
Art. 36 - Riscossioni
1) L'Economo può effettuare le sottoelencate riscossioni:
a) proventi contravvenzionali;
b) entrate per prestazioni di servizi;
c) diritti di segreteria e depositi cauzionali.
Art. 37 - Fondi economali
1) Con speciali determinazioni che ne fissano i limiti e le modalità può essere affidata
all'Economo la gestione di fondi per spese che, per la particolare natura delle prestazioni o
forniture, richiedono il pagamento in contanti.
2) I fondi economali devono essere utilizzati entro il termine dell'esercizio finanziario in cui
furono costituiti.
3) L'Economo provvede per ogni singolo fondo a predisporre apposito rendiconto corredato
da tutti i documenti giustificativi delle spese, da depositare presso il Servizio Finanziario.
4) L'eventuale disponibilità residua è versata al Tesoriere Comunale.
Art. 38 - Anticipazione per spese minute e urgenti
1) Per il pagamento delle spese di cui all’art. 35 è assegnato all’Economo Comunale apposito
fondo stanziato a bilancio nei servizi conto terzi; tale fondo viene periodicamente
rendicontato e reintegrato a seguito di specifica determinazione del suddetto Responsabile.
Art. 39 - Buoni di pagamento
1)
L'Economo, prima di effettuare ogni singola spesa, deve accertare che la stessa trovi
capienza nella disponibilità risultante dalla relativa determinazione.
2) I pagamenti sono effettuati a mezzo di speciali buoni da staccarsi da un bollettario in
duplice copia (mediante procedure meccanizzate) emessi dalla Cassa economale.
3) Ciascun buono deve indicare l'oggetto e la motivazione della spesa, il creditore, la somma
dovuta e deve essere altresì corredato dai documenti giustificativi.
Art. 40 - Responsabilità dell'Economo
1)
L'Economo non deve fare delle somme ricevute un uso diverso da quello per il quale
vengono concesse.
2) L'ammontare dei pagamenti per ciascuna assegnazione di fondi non deve superare
l'importo della medesima. Ove questa sia esaurita, si deve provvedere con una nuova
assegnazione.
3) L'Economo deve sempre rifiutarsi di effettuare il pagamento di spese per le quali mancano
i fondi di assegnazione o qualora gli stessi sono già esauriti.
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Art. 41 – Rendiconti mensili.
1)
Per gli incassi di cui all'art. 36 l'Economo deve provvedere mensilmente al versamento in
Tesoreria delle somme incassate.
2) Deve altresì produrre il rendiconto debitamente documentato dei pagamenti effettuati. Il
Servizio Finanziario, provvede con cadenza bimestrale al rimborso delle somme pagate,
ripristinando in tal modo l'anticipazione.
Art. 42 - Organizzazione della Cassa Economale e connesse responsabilità
1) Alla Cassa Economale è preposto l’Economo che svolge anche mansioni di cassiere e
contabile del servizio.
2) L'Economo e' personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione o
comunque riscosse sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico.
3) Egli è altresì responsabile di tutti i valori consegnati alla Cassa Economale, anche dopo
riposti nei mezzi di custodia, salvo i casi di forza maggiore.
4) Egli e' soggetto agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili ed e' personalmente
responsabile della regolarità dei pagamenti, come pure dell'osservanza di tutti gli
adempimenti circa il funzionamento della Cassa Economale in conformità del presente
Regolamento.
5) Il Cassiere risponde di tutte le operazioni di sua competenza nell'ambito delle attribuzioni e
delle mansioni espletate in particolare delle operazioni relative al maneggio dei valori per il
cui espletamento riceve un'indennità ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti.
6) L'Economo Comunale rende il conto della propria gestione ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs.
267/2000.
Art. 43 - Scritture contabili
1) Per il servizio di cassa l'Economato tiene i seguenti registri e bollettari:
a) libro mastro delle entrate e delle spese,
b) bollettario delle riscossioni,
c) registro informatizzato dei buoni di pagamento.
2) L'Economo non può effettuare alcuna riscossione ed alcun pagamento se non dietro
rilascio di regolare ricevuta.
Art. 44 - Limite di deposito contante o di titoli
1) L'Economo non può custodire nella Cassa Economale denaro contante o titoli a pronto
realizzo per un importo superiore a 5.000,00 Euro.
Art. 45 - Sostituzione Economo e Cassiere
1) In caso di sostituzione anche temporanea dell'Economo e del cassiere, colui che cessa
deve procedere alla consegna a quello subentrante.
2) Il subentrante non deve assumere, neppure provvisoriamente, le sue funzioni senza la
preventiva verifica e presa in consegna della cassa e di ogni altra consistenza.
3) Nel caso di sostituzione non temporanea dell'Economo Comunale deve redigersi verbale in
tre esemplari sottoscritti dall'elemento uscente e dal subentrante. Un esemplare del verbale
di consegna viene conservato dal Servizio Finanziario; gli altri due devono essere
consegnati agli interessati.
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Capo X - Revisione economico finanziaria
Art. 46 - Disposizioni integrative inerenti il funzionamento ed i compiti del Collegio dei
Revisori.
1) I revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni:
a) possono accedere agli atti e documenti del Comune tramite richiesta scritta al
Segretario Generale o direttamente ai Responsabili interessati; tali atti sono messi a
disposizione del Collegio nel termine di 10 giorni o comunque con la massima
tempestività motivando l'impossibilità del rispetto del termine;
b) partecipano, se invitati, alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed
approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
c) partecipano, quando invitati, alle sedute del Consiglio o della Giunta Comunale previa
comunicazione dei relativi ordini del giorno;
2) Qualora il Collegio rilevi gravi irregolarità nella gestione, redige apposita relazione da
trasmettere al Presidente del Consiglio entro 15 giorni dalla consegna della relazione.
3) Entro trenta giorni dalla cessazione del mandato, ai sensi dell'art. 235 del D. Lgs.
267/2000, il Collegio redige apposita relazione sull'andamento della gestione dell'ultimo
esercizio e sulle norme comportamentali che hanno presieduto all'espletamento della
funzione di revisione al fine di garantire continuità di giudizio sull'attività del Comune.
Art. 47 - Decadenza e sostituzione dei revisori
1) In riferimento a quanto previsto al punto c) del terzo comma dell'art. 235 del D. Lgs.
267/2000, la decadenza dall'incarico è causata, oltre alle cause di cui ai punti a) e b) del
suddetto comma, dalla mancata partecipazione non motivata di un componente del
Collegio a tre riunioni consecutive.
2) Di tale assenza il Collegio riferisce al Consiglio Comunale al quale spetta dichiarare la
decadenza, previa contestazione all'interessato da effettuarsi dal Presidente del Consiglio.
3) Nel caso che si renda necessario provvedere alla sostituzione di un membro del Collegio
per sopraggiunte cause di cui agli artt. 235 e 236 del D. Lgs. 267/2000, il Presidente del
Consiglio Comunale provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile del
Consiglio Comunale la conseguente nomina, che deve avvenire entro il termine massimo di
trenta giorni dall'iscrizione.
Capo XI - Disposizioni finali
Art. 48 - Norme Abrogate.
1) E’ abrogato il Regolamento di Contabilità del Comune di Gualdo Cattaneo approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 nella seduta del 28.11.1997, modificato ed
integrato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2000.
Art. 49
Entrata in vigore del presente regolamento.
1) Il presente regolamento entra in vigore dopo con la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi munito degli estremi della delibera di approvazione, con la
contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto annunciante la detta ripubblicazione.
§§§§§§§§
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