Il contratto di apprendistato
Per avere maggiori informazioni sull'apprendistato vedi anche le altre pagine del sito ad esso
dedicate.
Indice
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Definizione
o 1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
o 2. Apprendistato professionalizzante o di mestiere
o 3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca
I vantaggi
Normativa di riferimento
Definizione
L'apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro,
oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire
all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e
alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso
formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda.
Ci sono tre tipi di apprendistato:
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Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
E’ un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma
professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della
qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di
diploma quadriennale regionale. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i
giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale.
2. Apprendistato professionalizzante o di mestiere
E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali
attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. La durata del contratto non può essere
inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni o cinque per l’artigianato.
Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti
(nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di
attività, privati o pubblici.
3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca
E’ un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di
scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e
dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni
ordinistiche. I percorsi formativi per l’apprendistato di alta formazione sono attualmente in fase di
progettazione Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29
anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in
tutti i settori di attività, privati o pubblici.
I vantaggi
Gli apprendisti possono essere retribuiti meno rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse
mansioni. Infatti, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla
categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle
quali è finalizzato il contratto. In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell'apprendista in
misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio. La retribuzione non può essere a
cottimo o a incentivo. Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo
agevolato. Sono poi previsti incentivi provinciali all’assunzione e conferma di apprendisti.
I lavoratori godono per lo più di vantaggi qualitativi:
Possono accedere a forme di lavoro professionalizzanti e regolari riducendo le contrattazioni
difformi dalla realtà pratica della prestazione lavorativa che risultano mal tutelate e disciplinate
spesso da contratti aticipi che offrono poche garanzie per il lavoratore in termini di ferie, permessi,
preavvisi di licenziamento ecc.
Possono conseguire qualifiche che rendono più semplici i percorsi lavorativi. Possono inoltre
conseguire un titolo di studio o una qualifica, anche elevata, alternando lavoro e istruzione. Si
vedono applicate le norme in materia di previdenza e assistenza sociale con riguardo a assicurazione
per invalidità e vecchiaia, contro infortuni sul lavoro e malattie professionali e non
I vantaggi dell’apprendistato per i datori di lavoro:
Il datore di lavoro gode essenzialmente di agevolazioni fiscali economiche e contributive:
Il nuovo contratto di apprendistato 2011 infatti introdotto con la manovra economica prevede una
forte agevolazione fiscale sotto forma di sgravio previdenziale e riduzione dell’aliquota contributiva
fino al 10%, e che prevede lo sgravio totale dal pagamento dei contributi previdenziali INPS per 3
anni nel caso di imprese con meno di 9 dipendenti;
Possibilità di riduzione della retribuzione (o retribuzione in misura percentuale comunque inferiore)
nel caso di sotto-inquadramento, rispetto ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni; terminata la
formazione il rapporto può continuare e si gode ancora per l’anno successivo dei benefici
contributivi o terminare senza che si adduca alcuna motivazione, con preavviso e ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 2118 del codice civile.
Esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in base alle norme sul lavoro (gli
apprendisti non sono calcolati ai fini della verifica del superamento dei 15 dipendenti da parte
dell’impresa con riguardo alle norme in materia di licenziamenti).
Formazione obbligatoria e sanzioni
Naturalmente giusto corrispettivo a fronte delle agevolazioni suddette è che lo svolgimento della
formazione deve essere effettivo, sono infatti previste sanzioni in caso di mancata erogazione della
formazione per colpa esclusiva del datore di lavoro pari al doppio dei contributi previdenziali
risparmiati o di violazione delle norme collettive sulle modalità di erogazione della formazione da
100 a 600 euro per ogni violazione aumentabili in caso di recidiva
Il problema resta sempre quello di provare l’effettiva erogazione di suddetta formazione in capo al
lavoratore e delle modalità per provarla e che ritengo devono essere firmate da entrambe le parti.
Risulta ancora troppo facile certificare una formazione che nella pratica non viene mai
erogata e questo a danno delle categorie più deboli presenti sul mercato del lavoro.
http://www.tasse-fisco.com/lavoro/contratto-a-tempo-indeterminato/vantaggi-nuovo-contrattoapprendistato-2011-2012/226/
http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/norme/contratti/apprendistato
ESPOSITO,FELICETTI,GJINALI,GANGITANO