Il contratto di apprendistato Per avere maggiori informazioni sull'apprendistato vedi anche le altre pagine del sito ad esso dedicate. Indice Definizione o 1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale o 2. Apprendistato professionalizzante o di mestiere o 3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca I vantaggi Normativa di riferimento Definizione L'apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda. Ci sono tre tipi di apprendistato: Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Apprendistato professionalizzante o di mestiere Apprendistato di alta formazione e di ricerca 1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale E’ un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale. 2. Apprendistato professionalizzante o di mestiere E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni o cinque per l’artigianato. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici. 3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca E’ un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi formativi per l’apprendistato di alta formazione sono attualmente in fase di progettazione Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici. I vantaggi Gli apprendisti possono essere retribuiti meno rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. Infatti, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio. La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo. Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo agevolato. Sono poi previsti incentivi provinciali all’assunzione e conferma di apprendisti. I lavoratori godono per lo più di vantaggi qualitativi: Possono accedere a forme di lavoro professionalizzanti e regolari riducendo le contrattazioni difformi dalla realtà pratica della prestazione lavorativa che risultano mal tutelate e disciplinate spesso da contratti aticipi che offrono poche garanzie per il lavoratore in termini di ferie, permessi, preavvisi di licenziamento ecc. Possono conseguire qualifiche che rendono più semplici i percorsi lavorativi. Possono inoltre conseguire un titolo di studio o una qualifica, anche elevata, alternando lavoro e istruzione. Si vedono applicate le norme in materia di previdenza e assistenza sociale con riguardo a assicurazione per invalidità e vecchiaia, contro infortuni sul lavoro e malattie professionali e non I vantaggi dell’apprendistato per i datori di lavoro: Il datore di lavoro gode essenzialmente di agevolazioni fiscali economiche e contributive: Il nuovo contratto di apprendistato 2011 infatti introdotto con la manovra economica prevede una forte agevolazione fiscale sotto forma di sgravio previdenziale e riduzione dell’aliquota contributiva fino al 10%, e che prevede lo sgravio totale dal pagamento dei contributi previdenziali INPS per 3 anni nel caso di imprese con meno di 9 dipendenti; Possibilità di riduzione della retribuzione (o retribuzione in misura percentuale comunque inferiore) nel caso di sotto-inquadramento, rispetto ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni; terminata la formazione il rapporto può continuare e si gode ancora per l’anno successivo dei benefici contributivi o terminare senza che si adduca alcuna motivazione, con preavviso e ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in base alle norme sul lavoro (gli apprendisti non sono calcolati ai fini della verifica del superamento dei 15 dipendenti da parte dell’impresa con riguardo alle norme in materia di licenziamenti). Formazione obbligatoria e sanzioni Naturalmente giusto corrispettivo a fronte delle agevolazioni suddette è che lo svolgimento della formazione deve essere effettivo, sono infatti previste sanzioni in caso di mancata erogazione della formazione per colpa esclusiva del datore di lavoro pari al doppio dei contributi previdenziali risparmiati o di violazione delle norme collettive sulle modalità di erogazione della formazione da 100 a 600 euro per ogni violazione aumentabili in caso di recidiva Il problema resta sempre quello di provare l’effettiva erogazione di suddetta formazione in capo al lavoratore e delle modalità per provarla e che ritengo devono essere firmate da entrambe le parti. Risulta ancora troppo facile certificare una formazione che nella pratica non viene mai erogata e questo a danno delle categorie più deboli presenti sul mercato del lavoro. http://www.tasse-fisco.com/lavoro/contratto-a-tempo-indeterminato/vantaggi-nuovo-contrattoapprendistato-2011-2012/226/ http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/norme/contratti/apprendistato ESPOSITO,FELICETTI,GJINALI,GANGITANO