Tra la Società , in persona del legale rappresentante, con

Tra la Società <società> , in persona del legale rappresentante, con sede legale ed
amministrativa in <località 1> ; cod. fisc. <c.f. 1> , di seguito denominata «Concedente»;
e
la Ditta <ditta> di <nome 1> , in persona del suo titolare, con sede in <località 2> , cod.
fisc. <c.f. 2> , di seguito denominata «Concessionaria» ;
si conviene e stipula
il presente Contratto di concessione di vendita in via esclusiva, il quale sarà regolato dalle
seguenti condizioni:
l) Oggetto. Al Concessionario è conferito il diritto di organizzare la distribuzione e
rivendere, nel territorio assegnato, i prodotti indicati nelle «Condizioni Particolari», di
prestare i servizi necessari al loro uso, nonché di qualificarsi «Concessionario della
Concedente».
2) Esclusiva. Ogni diritto è concesso in via esclusiva e la concedente dovrà dimostrare
l'esistenza di giustificati motivi oggettivi qualora decida di limitare o di sopprimere tale
esclusiva o di concludere accordi per la distribuzione dei prodotti con altre imprese nel
territorio contrattuale.
Il Concessionario agisce quale imprenditore che acquista i prodotti e li rivende in nome e
per conto proprio; egli pertanto non può includere il nome <società> in quello della propria
Ditta, né trattare con la clientela con veste diversa da quella di Concessionario della
concedente.
Il Concessionario dedicherà tutta la sua attività agli obblighi che scaturiscono dalla
concessione.
Egli non potrà fabbricare, commerciare, organizzare la vendita direttamente e/o
indirettamente, di prodotti concorrenti dei prodotti contrattuali e, nei locali commerciali nei
quali sono venduti i prodotti contrattuali, non potrà vendere prodotti contrattuali offerti da
persona diversa dalla Concedente. Non potrà infine vendere o utilizzare pezzi di ricambio
concorrenti con quelli contrattuali; salvo che, esistendo giustificati motivi oggettivi, la
Concedente non gli conceda l'esonero scritto dal divieto di stipulare con terzi accordi per la
distribuzione e l'assistenza di prodotti concorrenti con quelli contrattuali.
3) Programmi commerciali. In contropartita della concessione, il Concessionario si
impegna a vendere annualmente nel territorio contrattuale come minimo e per categoria la
quantità di prodotti indicata nelle «Condizioni particolari». Tale quantità verrà adeguata e
concordata ogni anno in base al mercato locale con appendici al contratto. La quantità minima
sarà fissata dalla Concedente ove non sia raggiunto l'accordo con il Concessionario, in base a
eque stime delle vendite di quest'ultimo.
Il Concessionario dovrà detenere in permanenza, disponibile per la vendita, una scorta di
prodotti, nei vari modelli, pari al 10% della quantità minima da vendere annualmente.
4) Ordini e pagamenti. La vendita dei prodotti è disciplinata dalle «Condizioni generali di
vendita» allegate al contratto. Gli ordini di acquisto del concessionario dovranno essere
accompagnati dal deposito cauzionale del 10%. Il pagamento delle fatture avverrà nel modo
seguente: <modalità> .
5) Prezzo. Il prezzo di vendita dei prodotti al Concessionario viene determinato applicando
ai prezzi di listino al pubblico, fissati dalla Concedente, le percentuali di sconto indicate
nell'Allegato C al contratto.
La Concedente venderà al Concessionario i prodotti «franco propria sede», presso la quale
avverrà la consegna dei prodotti allo stesso. Tuttavia, nell'interesse del Concessionario e per
suo incarico, la Concedente potrà farli trasportare al domicilio del Concessionario a suo
rischio e spese.
Il Concessionario si impegna:
- a rivendere i prodotti ai clienti a prezzi non superiori a quelli indicati nei listini di vendita
della Concedente;
- a fatturare ai clienti le spese di trasporto nella misura in cui gli sono state addebitate;
- ad evadere gli ordini dei clienti secondo l'ordine cronologico;
- a perfezionare i contratti di vendita con i clienti su moduli approvati dalla Concedente;
- a non apportare modifiche ai prodotti prima della consegna, salvo le modifiche cui egli è
tenuto per legge, il che è condizione essenziale per il riconoscimento della garanzia
contrattuale;
- a consegnare ai clienti i prodotti in perfetto stato di uso e di conservazione,
conformemente alle istruzioni di pre-consegna;
- a rispettare, secondo le «Condizioni Generali di Vendita», le istruzioni tecniche e le
verifiche periodiche previste dal costruttore per la garanzia.
La Concedente rimborserà le spese sopportate dal Concessionario per gli interventi in
garanzia dalla stessa riconosciuti validi.
La Concedente si riserva la possibilità di eliminare un prodotto dalla vendita in qualsiasi
momento.
6) Vendite fuori territorio. Il Concessionario limiterà la sua azione commerciale al
territorio della concessione e si impegna a non effettuare, al di fuori di esso, azioni
commerciali per la ricerca di clientela; in particolare gli sono vietate:
- operazioni di pubblicità e attività promozionali di vendita;
- installazione ed esercizio di depositi e di locali di vendita o esposizione di prodotti
contrattuali o di prodotti corrispondenti;
- partecipazione diretta o indiretta in attività di vendita o assistenza;
- utilizzazione di servizi di intermediazione contrattuale e di attività di commercianti di
prodotti contrattuali residenti fuori del territorio.
7) Vendite speciali. La Concedente si riserva la facoltà di vendere direttamente i prodotti
allo Stato ed ai seguenti Enti Pubblici: <elenco 1> .
8) Organizzazione per la vendita e l'assistenza tecnica. Il Concessionario si impegna:
- a mantenere efficiente un complesso di attrezzature e di impianti (quali uffici di vendita,
locali di esposizione e deposito, officina di riparazione, magazzino ricambi) adeguati al suo
territorio e conformi alle prescrizioni della Concedente e a non modificarne la dislocazione
senza il preventivo benestare; egli dovrà garantire la disponibilità di personale tecnico in
grado di assicurare una efficace assistenza alla clientela;
- ad adeguarsi, nello svolgimento della sua attività, agli indirizzi di gestione suggeriti dalla
concedente ed a mantenere efficiente una rete di collaboratori, produttori, procacciatori,
corrispondenti, ecc.;
- ad assicurare alle migliori condizioni di qualità, rapidità e prezzo la manutenzione e la
riparazione dei prodotti e nell'interesse della clientela, ad applicare metodi, tempi e prezzi
della manodopera concordati con la Concedente;
- a prestare il servizio di assistenza, secondo le istruzioni tecniche, anche sui prodotti non
venduti dal Concessionario;
- a fornire ai funzionari della Concedente le informazioni richieste, a mostrare nel suo
completo funzionamento la propria organizzazione, a fornire informazioni complete sul suo
capitale e sulla sua contabilità per valutare se i mezzi finanziari sono adeguati al lavoro
preventivato.
La Concedente ha facoltà di inviare periodicamente propri funzionari presso il
Concessionario per accertare l'efficienza dell'organizzazione commerciale, tecnica,
assistenziale, amministrativa e di gestione.
9) Rete secondaria. Il Concessionario potrà assicurarsi l'appoggio degli organismi più
adatti per la promozione delle vendite, la manutenzione e la riparazione dei prodotti nel suo
territorio. In nessun caso egli potrà conferire la sua rappresentanza ufficiale a terzi.
10) Pubblicità. Per incrementare la vendita dei prodotti, il Concessionario effettuerà la
necessaria pubblicità, conformandosi alle norme fissate dalla Concedente e perciò egli si
impegna ad una spesa pubblicitaria da effettuarsi nel suo territorio secondo accordi che di
volta in volta saranno presi con la Concedente, in funzione dell'andamento commerciale della
Concessionaria.
Il Concessionario acquisterà dalla Concedente gli stampati ed il materiale pubblicitario e
realizzerà le insegne ed i pannelli pubblicitari della Marca, le scritte sui locali, la carta da
lettere e la pubblicità in genere in forma approvata preventivamente.
Al termine della concessione il Concessionario si impegna a rimuovere e restituire
immediatamente le insegne ed i pannelli pubblicitari in suo possesso ed a cancellare entro 8
giorni eventuali diciture che richiamino la Marca. Provvederà anche alla definizione delle
pratiche amministrative per la cessazione dell'attività.
La mancata osservanza dei termini di cui sopra comporterà una penalità a carico del
concessionario di L. <importo 1> al giorno (per ogni insegna, pannello o dicitura abusivi),
salvo il risarcimento del maggior danno.
Le imposte e tasse sulla pubblicità sono a carico del Concessionario.
11) Parti di ricambio. Per assicurare un servizio di assistenza dei prodotti efficace e
tempestivo, il Concessionario dovrà disporre in ogni momento di una scorta di parti di
ricambio ed accessori proporzionata alle necessità della clientela, pari al volume medio di
vendita di un mese di parti di ricambio.
La vendita delle parti di ricambio al Concessionario viene disciplinata dalle «Condizioni
Generali di Vendita Parti di Ricambio» allegate al contratto.
Il loro prezzo di vendita al Concessionario viene determinato applicando ai prezzi di listino
al pubblico, fissato nei tariffari, le percentuali di sconto indicate nell'allegato al contratto.
Per ordini e pagamenti valgono le regole già fissate in precedenza.
Nel caso in cui la concessione venisse risolta per recesso di una delle parti, a partire dalla
data di decorrenza del preavviso e fino alla cessazione del rapporto contrattuale, gli ordini dei
prodotti verranno evasi solo se accompagnati dal pagamento integrale per contanti della
merce ordinata.
Il Concessionario si obbliga:
- ad informare gli utilizzatori finali qualora utilizzino pezzi di ricambio di terzi per la
riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali, nonostante la disponibilità di pezzi
della gamma contemplata dall'accordo, provvisti di un marchio del costruttore. Il
Concessionario, nel caso di mancata utilizzazione di ricambi originali, è responsabile dei
danni diretti o indiretti che ne siano eventualmente derivati, e non potrà in alcun caso invocare
la responsabilità della Concedente;
- ad utilizzare unicamente parti di ricambio e accessori d'origine per interventi in garanzia e
per tutte le operazioni di richiamo tecnico;
- a vendere le parti di ricambio a prezzi non superiori a quelli di listino.
Al termine della concessione la Concedente su richiesta scritta del Concessionario da farsi
entro un mese dal termine della concessione potrà rilevare le parti di ricambio ancora
invendute al momento del termine stesso, alle seguenti condizioni:
a) La quantità che la concedente ritirerà corrisponderà a 2 volte la vendita mensile media
effettuata dal Concessionario di ogni pezzo, calcolata sugli ultimi 12 mesi precedenti il
termine della concessione.
b) Il prezzo di ritiro sarà il 50% dei prezzi di listino in vigore al momento del ritiro. I
ricambi dovranno essere in ottimo stato e nei loro imballi originali e saranno restituiti a cura e
spese del Concessionario al Magazzino della Casa.
12) Risoluzione. Oltre che nei casi già previsti, la concessione potrà essere risolta in ogni
momento e con preavviso di tre mesi da spedirsi con racc.ta r.r. nei seguenti casi:
- se il Concessionario è persona fisica: nel caso di modifica della sua capacità legale e di
venir meno della capacità tecnica ed imprenditoriale;
- se il Concessionario è persona giuridica: nel caso di modifica, non accettata per iscritto
dalla Concedente, della forma societaria, di riduzione del capitale sociale e di modifica delle
cariche sociali.
Nell'intento di salvaguardare gli interessi del Concessionario, la Concedente in deroga a
quanto predetto opererà come segue:
a) in caso di decesso o di incapacità fisica del Concessionario o del legale rapp. te della
Società si riserva la facoltà di esaminare la candidatura della persona che le verrà proposta per
assicurare la continuità della impresa concessionaria e, in linea generale, cercherà di trovare
una soluzione che permetta di salvaguardare gli interessi del Concessionario o dei suoi aventi
causa assicurando al meglio la vendita dei prodotti;
b) in caso di cessione parziale o totale d'azienda, o di una parte importante dei suoi
interessi o ancora di partecipazione del Concessionario in altre attività che possano
pregiudicare l'attività commerciale del Concessionario, la concessione resterà valida solo se le
modifiche saranno preventivamente approvate per iscritto dalla Concedente.
In tal caso, i nuovi aventi causa dovranno confermare per lettera il loro impegno a
rispettare invece del Concessionario le obbligazioni della concessione.
La risoluzione potrà avvenire in ogni momento e senza preavviso:
- nel caso in cui il Concessionario incorra in cessazione dei pagamenti, protesti di assegni e
cambiali, concordato o fallimento;
- nel caso in cui utilizzi ricambi non originali;
- nei seguenti altri casi: <elenco 2> .
13) Liquidazione degli ordini in corso. In caso di risoluzione del contratto, gli ordini di
prodotti acquisiti dal Concessionario verranno evasi dalla Concedente solo se il
Concessionario gliene trasmetterà la distinta entro 8 giorni dalla data di cessazione del
contratto e se verserà il prezzo integrale; al Concessionario sarà riconosciuto per intero lo
sconto contrattuale pattuito. La Concedente si riserva il diritto di verificare la regolarità degli
ordini e si riserva l'insindacabile facoltà di non accettarli.
14) Durata. La durata del presente contratto è fissata al <data 1> (oppure: a tempo
indeterminato).
15) Rinvio. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del
Codice Civile in tema di somministrazione (artt. 1559 segg. c.c.), oltre che alle norme sulla
vendita.
<località> , <data>
Firme