Tra la Società <società> , in persona del legale rappresentante, con sede legale ed amministrativa in <località 1> ; cod. fisc. <c.f. 1> , di seguito denominata «Concedente»; e la Ditta <ditta> di <nome 1> , in persona del suo titolare, con sede in <località 2> , cod. fisc. <c.f. 2> , di seguito denominata «Concessionaria» ; si conviene e stipula il presente Contratto di concessione di vendita in via esclusiva, il quale sarà regolato dalle seguenti condizioni: l) Oggetto. Al Concessionario è conferito il diritto di organizzare la distribuzione e rivendere, nel territorio assegnato, i prodotti indicati nelle «Condizioni Particolari», di prestare i servizi necessari al loro uso, nonché di qualificarsi «Concessionario della Concedente». 2) Esclusiva. Ogni diritto è concesso in via esclusiva e la concedente dovrà dimostrare l'esistenza di giustificati motivi oggettivi qualora decida di limitare o di sopprimere tale esclusiva o di concludere accordi per la distribuzione dei prodotti con altre imprese nel territorio contrattuale. Il Concessionario agisce quale imprenditore che acquista i prodotti e li rivende in nome e per conto proprio; egli pertanto non può includere il nome <società> in quello della propria Ditta, né trattare con la clientela con veste diversa da quella di Concessionario della concedente. Il Concessionario dedicherà tutta la sua attività agli obblighi che scaturiscono dalla concessione. Egli non potrà fabbricare, commerciare, organizzare la vendita direttamente e/o indirettamente, di prodotti concorrenti dei prodotti contrattuali e, nei locali commerciali nei quali sono venduti i prodotti contrattuali, non potrà vendere prodotti contrattuali offerti da persona diversa dalla Concedente. Non potrà infine vendere o utilizzare pezzi di ricambio concorrenti con quelli contrattuali; salvo che, esistendo giustificati motivi oggettivi, la Concedente non gli conceda l'esonero scritto dal divieto di stipulare con terzi accordi per la distribuzione e l'assistenza di prodotti concorrenti con quelli contrattuali. 3) Programmi commerciali. In contropartita della concessione, il Concessionario si impegna a vendere annualmente nel territorio contrattuale come minimo e per categoria la quantità di prodotti indicata nelle «Condizioni particolari». Tale quantità verrà adeguata e concordata ogni anno in base al mercato locale con appendici al contratto. La quantità minima sarà fissata dalla Concedente ove non sia raggiunto l'accordo con il Concessionario, in base a eque stime delle vendite di quest'ultimo. Il Concessionario dovrà detenere in permanenza, disponibile per la vendita, una scorta di prodotti, nei vari modelli, pari al 10% della quantità minima da vendere annualmente. 4) Ordini e pagamenti. La vendita dei prodotti è disciplinata dalle «Condizioni generali di vendita» allegate al contratto. Gli ordini di acquisto del concessionario dovranno essere accompagnati dal deposito cauzionale del 10%. Il pagamento delle fatture avverrà nel modo seguente: <modalità> . 5) Prezzo. Il prezzo di vendita dei prodotti al Concessionario viene determinato applicando ai prezzi di listino al pubblico, fissati dalla Concedente, le percentuali di sconto indicate nell'Allegato C al contratto. La Concedente venderà al Concessionario i prodotti «franco propria sede», presso la quale avverrà la consegna dei prodotti allo stesso. Tuttavia, nell'interesse del Concessionario e per suo incarico, la Concedente potrà farli trasportare al domicilio del Concessionario a suo rischio e spese. Il Concessionario si impegna: - a rivendere i prodotti ai clienti a prezzi non superiori a quelli indicati nei listini di vendita della Concedente; - a fatturare ai clienti le spese di trasporto nella misura in cui gli sono state addebitate; - ad evadere gli ordini dei clienti secondo l'ordine cronologico; - a perfezionare i contratti di vendita con i clienti su moduli approvati dalla Concedente; - a non apportare modifiche ai prodotti prima della consegna, salvo le modifiche cui egli è tenuto per legge, il che è condizione essenziale per il riconoscimento della garanzia contrattuale; - a consegnare ai clienti i prodotti in perfetto stato di uso e di conservazione, conformemente alle istruzioni di pre-consegna; - a rispettare, secondo le «Condizioni Generali di Vendita», le istruzioni tecniche e le verifiche periodiche previste dal costruttore per la garanzia. La Concedente rimborserà le spese sopportate dal Concessionario per gli interventi in garanzia dalla stessa riconosciuti validi. La Concedente si riserva la possibilità di eliminare un prodotto dalla vendita in qualsiasi momento. 6) Vendite fuori territorio. Il Concessionario limiterà la sua azione commerciale al territorio della concessione e si impegna a non effettuare, al di fuori di esso, azioni commerciali per la ricerca di clientela; in particolare gli sono vietate: - operazioni di pubblicità e attività promozionali di vendita; - installazione ed esercizio di depositi e di locali di vendita o esposizione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti; - partecipazione diretta o indiretta in attività di vendita o assistenza; - utilizzazione di servizi di intermediazione contrattuale e di attività di commercianti di prodotti contrattuali residenti fuori del territorio. 7) Vendite speciali. La Concedente si riserva la facoltà di vendere direttamente i prodotti allo Stato ed ai seguenti Enti Pubblici: <elenco 1> . 8) Organizzazione per la vendita e l'assistenza tecnica. Il Concessionario si impegna: - a mantenere efficiente un complesso di attrezzature e di impianti (quali uffici di vendita, locali di esposizione e deposito, officina di riparazione, magazzino ricambi) adeguati al suo territorio e conformi alle prescrizioni della Concedente e a non modificarne la dislocazione senza il preventivo benestare; egli dovrà garantire la disponibilità di personale tecnico in grado di assicurare una efficace assistenza alla clientela; - ad adeguarsi, nello svolgimento della sua attività, agli indirizzi di gestione suggeriti dalla concedente ed a mantenere efficiente una rete di collaboratori, produttori, procacciatori, corrispondenti, ecc.; - ad assicurare alle migliori condizioni di qualità, rapidità e prezzo la manutenzione e la riparazione dei prodotti e nell'interesse della clientela, ad applicare metodi, tempi e prezzi della manodopera concordati con la Concedente; - a prestare il servizio di assistenza, secondo le istruzioni tecniche, anche sui prodotti non venduti dal Concessionario; - a fornire ai funzionari della Concedente le informazioni richieste, a mostrare nel suo completo funzionamento la propria organizzazione, a fornire informazioni complete sul suo capitale e sulla sua contabilità per valutare se i mezzi finanziari sono adeguati al lavoro preventivato. La Concedente ha facoltà di inviare periodicamente propri funzionari presso il Concessionario per accertare l'efficienza dell'organizzazione commerciale, tecnica, assistenziale, amministrativa e di gestione. 9) Rete secondaria. Il Concessionario potrà assicurarsi l'appoggio degli organismi più adatti per la promozione delle vendite, la manutenzione e la riparazione dei prodotti nel suo territorio. In nessun caso egli potrà conferire la sua rappresentanza ufficiale a terzi. 10) Pubblicità. Per incrementare la vendita dei prodotti, il Concessionario effettuerà la necessaria pubblicità, conformandosi alle norme fissate dalla Concedente e perciò egli si impegna ad una spesa pubblicitaria da effettuarsi nel suo territorio secondo accordi che di volta in volta saranno presi con la Concedente, in funzione dell'andamento commerciale della Concessionaria. Il Concessionario acquisterà dalla Concedente gli stampati ed il materiale pubblicitario e realizzerà le insegne ed i pannelli pubblicitari della Marca, le scritte sui locali, la carta da lettere e la pubblicità in genere in forma approvata preventivamente. Al termine della concessione il Concessionario si impegna a rimuovere e restituire immediatamente le insegne ed i pannelli pubblicitari in suo possesso ed a cancellare entro 8 giorni eventuali diciture che richiamino la Marca. Provvederà anche alla definizione delle pratiche amministrative per la cessazione dell'attività. La mancata osservanza dei termini di cui sopra comporterà una penalità a carico del concessionario di L. <importo 1> al giorno (per ogni insegna, pannello o dicitura abusivi), salvo il risarcimento del maggior danno. Le imposte e tasse sulla pubblicità sono a carico del Concessionario. 11) Parti di ricambio. Per assicurare un servizio di assistenza dei prodotti efficace e tempestivo, il Concessionario dovrà disporre in ogni momento di una scorta di parti di ricambio ed accessori proporzionata alle necessità della clientela, pari al volume medio di vendita di un mese di parti di ricambio. La vendita delle parti di ricambio al Concessionario viene disciplinata dalle «Condizioni Generali di Vendita Parti di Ricambio» allegate al contratto. Il loro prezzo di vendita al Concessionario viene determinato applicando ai prezzi di listino al pubblico, fissato nei tariffari, le percentuali di sconto indicate nell'allegato al contratto. Per ordini e pagamenti valgono le regole già fissate in precedenza. Nel caso in cui la concessione venisse risolta per recesso di una delle parti, a partire dalla data di decorrenza del preavviso e fino alla cessazione del rapporto contrattuale, gli ordini dei prodotti verranno evasi solo se accompagnati dal pagamento integrale per contanti della merce ordinata. Il Concessionario si obbliga: - ad informare gli utilizzatori finali qualora utilizzino pezzi di ricambio di terzi per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali, nonostante la disponibilità di pezzi della gamma contemplata dall'accordo, provvisti di un marchio del costruttore. Il Concessionario, nel caso di mancata utilizzazione di ricambi originali, è responsabile dei danni diretti o indiretti che ne siano eventualmente derivati, e non potrà in alcun caso invocare la responsabilità della Concedente; - ad utilizzare unicamente parti di ricambio e accessori d'origine per interventi in garanzia e per tutte le operazioni di richiamo tecnico; - a vendere le parti di ricambio a prezzi non superiori a quelli di listino. Al termine della concessione la Concedente su richiesta scritta del Concessionario da farsi entro un mese dal termine della concessione potrà rilevare le parti di ricambio ancora invendute al momento del termine stesso, alle seguenti condizioni: a) La quantità che la concedente ritirerà corrisponderà a 2 volte la vendita mensile media effettuata dal Concessionario di ogni pezzo, calcolata sugli ultimi 12 mesi precedenti il termine della concessione. b) Il prezzo di ritiro sarà il 50% dei prezzi di listino in vigore al momento del ritiro. I ricambi dovranno essere in ottimo stato e nei loro imballi originali e saranno restituiti a cura e spese del Concessionario al Magazzino della Casa. 12) Risoluzione. Oltre che nei casi già previsti, la concessione potrà essere risolta in ogni momento e con preavviso di tre mesi da spedirsi con racc.ta r.r. nei seguenti casi: - se il Concessionario è persona fisica: nel caso di modifica della sua capacità legale e di venir meno della capacità tecnica ed imprenditoriale; - se il Concessionario è persona giuridica: nel caso di modifica, non accettata per iscritto dalla Concedente, della forma societaria, di riduzione del capitale sociale e di modifica delle cariche sociali. Nell'intento di salvaguardare gli interessi del Concessionario, la Concedente in deroga a quanto predetto opererà come segue: a) in caso di decesso o di incapacità fisica del Concessionario o del legale rapp. te della Società si riserva la facoltà di esaminare la candidatura della persona che le verrà proposta per assicurare la continuità della impresa concessionaria e, in linea generale, cercherà di trovare una soluzione che permetta di salvaguardare gli interessi del Concessionario o dei suoi aventi causa assicurando al meglio la vendita dei prodotti; b) in caso di cessione parziale o totale d'azienda, o di una parte importante dei suoi interessi o ancora di partecipazione del Concessionario in altre attività che possano pregiudicare l'attività commerciale del Concessionario, la concessione resterà valida solo se le modifiche saranno preventivamente approvate per iscritto dalla Concedente. In tal caso, i nuovi aventi causa dovranno confermare per lettera il loro impegno a rispettare invece del Concessionario le obbligazioni della concessione. La risoluzione potrà avvenire in ogni momento e senza preavviso: - nel caso in cui il Concessionario incorra in cessazione dei pagamenti, protesti di assegni e cambiali, concordato o fallimento; - nel caso in cui utilizzi ricambi non originali; - nei seguenti altri casi: <elenco 2> . 13) Liquidazione degli ordini in corso. In caso di risoluzione del contratto, gli ordini di prodotti acquisiti dal Concessionario verranno evasi dalla Concedente solo se il Concessionario gliene trasmetterà la distinta entro 8 giorni dalla data di cessazione del contratto e se verserà il prezzo integrale; al Concessionario sarà riconosciuto per intero lo sconto contrattuale pattuito. La Concedente si riserva il diritto di verificare la regolarità degli ordini e si riserva l'insindacabile facoltà di non accettarli. 14) Durata. La durata del presente contratto è fissata al <data 1> (oppure: a tempo indeterminato). 15) Rinvio. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in tema di somministrazione (artt. 1559 segg. c.c.), oltre che alle norme sulla vendita. <località> , <data> Firme