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COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
Medaglia di Bronzo al V.M.
Provincia di Parma
Servizi Sociali e demografici
DETERMINAZIONE N.32
DEL 28.04.2016
Oggetto: Presa d'atto dell'approvazione del contratto di servizio per la gestione del servizio di
assistenza domiciliare per il comune di Varano de' Melegari.
La Responsabile del Servizio
( Dott.ssa Paola Fabiani )
PREMESSO CHE :
-i Comuni del Distretto Valli Taro e Ceno hanno individuato ,con propri atti , l'Unione dei Comuni
Valli Taro e Ceno quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento dei
servizi socio sanitari , tra i quali quello di assistenza domiciliare;
-l'Unione dei Comuni ha con propri atti ( n. 33 e n. 52/2015)concesso l'accreditamento definitivo ai
gestori Auroradomus di Parma e Asp Rossi Sidoli di Compiano per la gestione del servizio di
assistenza domiciliare;
DATO ATTO CHE:
- il comune di Varano de' Melegari con atto di Consiglio comunale n. 79/2014 ha conferito la funzione
relativa al servizio sociale all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno;
- l'Unione dei Comuni con propri atti n. 9/2014 e n. 13/2015 ha accettato la delega per la gestione del
servizio sociale , comprendente anche la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare;
VISTO l'atto di Giunta dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno n. 7 del 26.01.2016 con la quale
l'Unione per conto dei Comuni di Varsi, Varano de' Melegari e Pellegrino P.se affida la gestione del
sad all'ASP Rossi Sidoli , in attesa di sottoscrivere il relativo contratto di servizio;
RICHIAMATA la normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari ed in
particolare la deliberazione di Giunta regionale n. 273/2016 avente per oggetto " Approvazione del
sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o
definitivamente";
RILEVATO che l'Unione dei Comuni , Ente competente al rilascio dell'accreditamento , deve altresì
procedere all'approvazione del contratto che regola i rapporti tra i contraenti ( Unione dei Comuni e
AUSL di Parma in qualità di committenti) e gestore del servizio sad ( ASP Rossi Sidoli di Compiano);
PRESA VISIONE del contratto di servizio per la regolamentazione del sad , elaborato dall'ufficio di
Piano distrettuale ed integrato con appositi allegati per la gestione dei servizi accessori;
CONSTATATO che tale contratto definisce oggetto e durata, requisiti e modalità di realizzazione del
servizio, modalità di gestione, rapporti finanziarie modalità di gestione del rapporto contrattuale;
TENUTO CONTO CHE:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di offrire servizi socio-assistenziali e
socio sanitari domiciliari ad anziani , disabili e minori;
2. l'oggetto del contratto, da sottoscrivere in forma scritta , è il servizio di assistenza domiciliare;
3. la scelta del contraente è avvenuta mediante il sistema dell'accreditamento disciplinato dalla
normativa regionale vigente;
Sede Municipale: V.Martiri Libertà 14, 43040 VARANO DE’ MELEGARI (PR) –Tel.:0525 550501/Fax 0525 550502 - P. IVA 00436140347
e-mail: [email protected] - sito internet: www.comune.varano-demelegari.pr.it
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4. la durata è dal 01.01.2016 al 31.12.2019 ,data ultima di validità del provvedimento di
accreditamento definitivo e potrà essere rinnovato, per una sola volta , per durata analoga a
quella del primo rilascio , seguendo le procedure previste dalla DGR 514/2009 e s.m.i;
DATO ATTO CHE l'eventuale spesa derivante dal contratto sottoscritto è a carico degli utenti
interessati ai servizi e del Fondo per la Non Autosufficienza e solo in via residuale a carico dell'Ente
per i soli cittadini che risultassero in condizioni economiche disagiate secondo la regolamentazione di
legge e propria interna all'Ente;
VISTO lo schema di contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio
accreditato definitivamente di assistenza domiciliare dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno,
approvato con determinazione del responsabile del servizio di segreteria dell'Unione n. 31 del
27.04.2016;
ATTESO CHE con deliberazione di G.C n. 128/2015 di approvazione delle tariffe dei servizi per l'anno
2016 si rimandava all'approvazione del relativo contratto di servizio per la definizione compiuta delle
tariffe relative al sad;
DETERMINA
1. di prendere atto della determina n. 31 del 27.04.2016 con la quale l'Unione dei Comuni Valli
Taro e Ceno approva il contratto di servizio per la gestione del servizio di assistenza domiciliare
dei comuni di Varano de' Melegari, Varsi e Pellegrino Parmense, che allegato al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale;
2.conseguentemente di recepire , per le ragioni esposte in premessa, per il comune di Varano de'
Melegari il soprarichiamato contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti tra
soggetti committenti ( Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e AUsl di Parma Distretto Valli Taro
e Ceno) e soggetto gestore ( ASP Rossi Sidoli di Compiano) per il servizio accreditato
definitivamente di assistenza domiciliare.
La Responsabile del Servizio
( dott.ssa Paola Fabiani )
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO
DEFINITIVAMENTE DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO
TRA:
Sede Municipale: V.Martiri Libertà 14, 43040 VARANO DE’ MELEGARI (PR) –Tel.:0525 550501/Fax 0525 550502 - P. IVA 00436140347
e-mail: [email protected] - sito internet: www.comune.varano-demelegari.pr.it
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( committenza):
Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno con sede legale a Varano de’ Melegari via Martiri della Libertà n. 14 C.F. 92178290349
rappresentato dal Direttore Dott. Rolando Scatena, nato a _________ il _________ C.F. ______________ e domiciliato per la carica
che ricopre presso la sede operativa in P.zza 11 Febbraio n. 7 dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (Soggetto istituzionale
competente al rilascio dell’accreditamento e Ente capofila in qualità di committente per i Comuni di Varano de’ Melegari, Varsi e
Pellegrino P.se);
L’Azienda USL di Parma – Distretto Valli Taro e Ceno con sede in Borgo Val di Taro – Via Benefattori 12 C.F. e P.IVA
01874230343,(soggetto gestore del FRNA e committente per le prestazioni sanitarie) rappresentata dalla Dr.ssa
Giuseppina Frattini, nata a Parma il 07.10.1955- C.F. FRTGPP55R47G337S e domiciliata, per la carica che ricopre, presso
la sede del Distretto, che sottoscrive il presente atto in base alla delega del Direttore Generale prot. n. 46611 del 15.6.2015
in qualità di soggetto gestore del FRNA e committente per le prestazioni sanitarie
E
(gestore)
- ASP “ CAV. MARCO ROSSI SIDOLI con sede in Compiano Via Duca degli Abruzzi 27 cod. fisc 81000140343. P.iva 00799990346, in
quanto soggetto gestore, rappresentata dal Direttore Dott. Eric Leasi;
RICHIAMATI
- l’Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi
per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e
succ. modd.”.;
- l’Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di
semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514 “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23
della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” e s.m.i. (DGR 390/2011; DGR 1899/2012; DGR 1828/2013);
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009 e n. 292/2014 inerenti il sistema di remunerazione e in particolare l’allegato 2
della DGR 292/2014 relativo ai criteri per la gestione degli accessi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di
funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi
dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009” e s.m.i. (DGR 1018/2014);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1800/2014 avente per oggetto “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi
sociosanitari accreditati: atti conseguenti”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 715/2015 avente per oggetto “ Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 273/2016 avente per oggetto “ Approvazione del sistema di remunerazione dei servizi
socio- sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
PREMESSO CHE:
- I Comuni del Distretto Valli Taro e Ceno con propri atti hanno individuato l’Unione dei Comuni Valli del Taro e del Ceno, quale
soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento;
- Il Comitato di distretto, nella seduta del 22/05/2014, ha identificato nell’ambito della programmazione distrettuale, il fabbisogno di
servizi e di strutture da accreditare, successivamente modificato ed integrato nelle successive sedute del 29/07/2014 , del 18/12/2014
e del 25/06/2015;
- l’Unione dei Comuni Valli del Taro e del Ceno (in qualità di Ente capofila dei Comuni del Distretto Valli Taro e Ceno) e l’Azienda Usl
di Parma hanno sottoscritto apposita convenzione per il governo congiunto delle politiche e degli interventi socio-sanitari e per la
costituzione dell’Ufficio di Piano, convenzione che individua l’Azienda Usl di Parma quale soggetto gestore del Fondo Regionale per la
Non Autosufficienza (FRNA);
Sede Municipale: V.Martiri Libertà 14, 43040 VARANO DE’ MELEGARI (PR) –Tel.:0525 550501/Fax 0525 550502 - P. IVA 00436140347
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VISTI:
- l’istanza di accreditamento definitivo e la relativa documentazione integrativa presentata dal gestore del servizio “Assistenza
Domiciliare”, oggetto del presente contratto, acquisita agli atti dell’Unione dei Comuni Valli del Taro e del Ceno, in qualità di Ente
competente al rilascio dell’accreditamento;
- gli atti di concessione dell’accreditamento definitivo, rilasciati con Determinazione del responsabile del Servizio Sociale dell’Unione
dei comuni Valli Taro e Ceno n° 33 del 30/12/2014 e n. 52 del 30.12.2015 al soggetto sopra citato, gestore del Servizio di Assistenza
Domiciliare , con scadenza 31/12/2019;
- la delibera di accettazione della delega per la gestione del Servizio sociale associato da parte dell’Unione dei Comuni n. 9 del
31.03.2014, con la quale gli otto comuni facenti parte dell’Unione, nell’ambito dei Servizi Sociali delegano anche la gestione del SAD;
- la delibera di Giunta n. 7 del 26.01.2016 con la quale l’Unione per conto dei comuni di Varsi, Varano de’ Melegari, e Pellegrino P.se
affida la gestione del SAD all’ASP Rossi Sidoli, in attesa di sottoscrivere il relativo contratto di servizio;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLA SEDE
1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art.. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio SAD nell’ambito della concessione
dell’accreditamento definitivo di cui alle determinazioni del funzionario incaricato dal soggetto istituzionalmente competente, Unione dei
Comuni Valli Taro e Ceno, n° 33 del 30/12/2014 e n. 52 del 30.12.2015
2. Il Contratto include altresì gli obblighi che i gestori hanno assunto dalla data di rilascio dell’accreditamento ed in particolare:
a. l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella
regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
b. l’accettazione di tariffe predeterminate;
c. l’assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
d. l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti degli atti di Accreditamento che, seppur non allegati materialmente
al presente contratto, ne fanno parte integrante e sostanziale.
Art.. 3 – DURATA
1. Il presente Contratto ha durata dal 01.01.2016 al 31/12/2019;
2 Al termine del periodo di validità, il presente contratto, relativo alla concessione dell’accreditamento definitivo, potrà essere rinnovato,
per una volta, per durata analoga a quella del primo rilascio, seguendo le procedure previste dalla DGR 514/2009 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art.. 4 – DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO E RAPPORTO CON LA COMMITTENZA
1 Il soggetto gestore fornirà il servizio accreditato, assicurando localmente un’offerta di prestazioni di assistenza domiciliare diretta a
persone non autosufficienti articolata nel seguente modo:
per ciascuno dei 4 anni, il dimensionamento del S.A.D è pari ad un totale annuo complessivo di 2040 ore (comprensivo delle ore di
effettiva assistenza, compreso le ore del 2° operatore, e delle ore di trasferimento degli operatori), ferme restando le attuali
disponibilità del FRNA e previa verifica delle risorse comunali sul servizio.
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2. Le quantità riportate nel precedente comma sono da intendersi quale indicazione di massima e potranno subire annualmente
variazioni in aumento o in diminuzione che saranno definite contestualmente alla modifica dell’allegato A ed il pagamento del servizio
avverrà sulla base delle modalità di cui al successivo art. 10.
3. In caso di aumento dell’attività così come previsto nel presente contratto i committenti si riservano la facoltà di richiedere
l’estensione del contratto medesimo.
Art.. 5 - SERVIZI AGGIUNTIVI NON REMUNERATI DAL FRNA
5.1 Servizi aggiuntivi a favore di persone autosufficienti e fragili
1. L’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, per gli anni 2016/2019, potrà richiedere al gestore la fornitura di servizi di assistenza
domiciliare e servizi accessori di cui al successivo art. 7 per un target di popolazione diversa da quella dei non autosufficienti; in tal
caso verranno definite modalità organizzative e la remunerazione di detta attività non potrà derivare dalle risorse del FRNA, ma
esclusivamente dall’utente e/o dal Comune secondo le modalità definite nell’allegato A.
5.2 Servizio di assistenza domiciliare e/o educativa a favore di minori disabili in carico al servizio di neuropsichiatria infantile
del distretto Valli Taro e Ceno
1. In aggiunta, verrà assicurato il servizio di assistenza domiciliare socio-educativa rivolta a minori disabili in carico all’U.O. di
Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Usl di Parma che verrà regolamentato nell’ambito di specifico contratto di servizio integrativo tra
l’Azienda stessa ed il soggetto gestore accreditato.
Art.. 6 - REQUISITI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
1. Il S.A.D. sarà operativo nell’arco di almeno 12 ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, se necessario anche nell’arco delle 24
ore, comunque sulla base di quanto previsto nei Piani di Assistenza Individualizzati (PAI) e nei Piani Educativi Individualizzati (PEI); i
livelli di qualità del servizio sono determinati:
a. dalle vigenti norme regionali sull’autorizzazione al funzionamento e sull’accreditamento;
c. dalla Carta dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo;
2. Il gestore garantisce il rispetto dei requisiti previsti per l’accreditamento definitivo dalla normativa vigente (DGR 514/2009 così come
modificata dalle DGR 390/2011, 1800/2012 e 715/2015, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.)
3. L’aggiornamento della remunerazione del servizio avverrà tramite revisione dell’allegato A del presente contratto. L’applicazione del
sistema di remunerazione valido per l’accreditamento definitivo determinerà una variazione dei livelli assistenziali, e della relativa
remunerazione, e una conseguente revisione dell’Allegato A al presente contratto.
Art.. 7 – SERVIZI ACCESSORI ( pasti, trasporto, telesoccorso, teleassistenza)
1. Conformemente a quanto definito dalla DGR 1206/2007, ALLEGATO A dell’allegato 2, il S.A.D. garantisce, sulla base di quanto
stabilito nei PAI e nei PEI la possibilità di preparazione o fornitura giornaliera di pasti al domicilio dell’utente nonché trasporti individuali
per assicurare la fruizione di servizi diurni, partecipazione a momenti di incontro per gruppi omogenei, visite mediche, esami
diagnostici, e per garantire la partecipazione alla vita sociale e di relazione.
Art.. 8 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI
1. 1. L’ammissione al servizio oggetto del Contratto verrà effettuato dal servizio sociale del Comune, secondo le modalità previste
dal vigente regolamento comunale del servizio e nei limiti della programmazione annuale del FRNA e delle risorse economiche
messe a disposizione dall’Ente, che provvederà anche alla definizione del Progetto di vita e di cura e degli annessi piani
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assistenziali individualizzati, così come previsto dal ”Percorso per l’attivazione di servizi socio-sanitari per anziani non
autosufficienti e disabili adulti accreditati e/o cofinanziati dal frna”approvato dal Comitato di Distretto.
2. La documentazione per l’ammissione comprenderà la certificazione di non autosufficienza e la situazione economica . Se per motivi
di urgenza non fosse stato possibile effettuare tali valutazioni, la competente Unità di valutazione multidimensionale dovrà provvedere
entro 10 giorni dall’ammissione.
3.L’ammissione degli utenti al servizio aggiuntivo di cui al precedente art. 5 verrà effettuato dal servizio sociale dei Comune nei limiti
delle risorse economiche messe a disposizione dall’Ente.
Art.. 9 – PRESTAZIONI SANITARIE
9.1 Integrazione con gli interventi e le prestazioni di carattere sanitario
1. Sulla base di protocolli tra Comuni e l’Azienda Usl relativi all'integrazione dei servizi domiciliari, socio-assistenziali e sanitari,
rivolti a persone non autosufficienti, il soggetto gestore dovrà assicurare modalità di collaborazione e piena integrazione con gli
interventi e le prestazioni di carattere sanitario (medico, infermieristico e riabilitativo) di competenza del Dipartimento Cure
Primarie del Distretto Valli Taro e Ceno.
Art.. 10 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
1. La determinazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dall’Istituzione competente, sulla base degli
elementi informativi forniti dal soggetto gestore (costi di produzione e valutazione livello assistenziale) e costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato A). Il costo del servizio così determinato risultante dalla valorizzazione di tutti i fattori produttivi,
secondo il principio di omnicomprensività, rappresenta il valore della remunerazione del servizio.
2. La remunerazione si riferisce alle ore di effettiva assistenza erogate a domicilio: nel caso venga assicurato, sulla base di quanto
previsto dal Piano assistenziale individualizzato o dal Piano educativo individualizzato, un intervento contemporaneo di due operatori,
la remunerazione è aumentata del 90%.
3. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso :
• le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza;
• le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dal Comune, per gli
assistiti in condizioni economiche disagiate.
Art.. 11 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE
1. I Committenti, nei confronti del soggetto gestore, attivano la richiesta del necessario flusso informativo, finalizzato a verificare la
presenza di tutti i fattori produttivi che determinano il valore della remunerazione del servizio.
2. A tal fine, il gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Art.. 12 DETERMINAZIONE E MODALITA’ RIMBORSO DELLE TARIFFE A CARICO DEL FONDO REGIONALE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA
1. L’importo della tariffa a carico del FRNA è calcolata dall’Istituzione competente, sulla base del costo di riferimento del servizio
accreditato, come espresso al precedente art. 10.
2. L’importo della tariffa è inclusiva di IVA se dovuta.
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3. Nell’”Allegato A” è determinata, sulla base del costo del lavoro dichiarato dai soggetti produttori, la tariffa dovuta dalla data del
presente contratto. Le variazioni delle tariffe avverranno tramite modifica dell’Allegato A”.
4. Il soggetto titolare della gestione del FRNA si impegna a liquidare al soggetto gestore le tariffe dovute a carico del FRNA. Il
pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. S’intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture
registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
5. Nel caso di contestazioni da parte della committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali i termini di pagamento
previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di contestazione e riprenderanno a decorrere con la
definizione della pendenza .
Art.. 13 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE
1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, così come indicato nell’art. 10, compete
all’Unione dei Comuni/Comuni, nell’ambito degli indirizzi della Regione e dell’Istituzione competente, sulla base delle indicazioni
formulate dal Comitato di Distretto.
2.Nell’”Allegato A” è determinata, sulla base del costo del lavoro dichiarato dal soggetto gestore, la quota di contribuzione a carico
degli utenti dovuta dalla data del presente contratto. Le variazioni delle quote di contribuzione degli utenti avverranno tramite modifica
dell’”Allegato A”
3. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di
aver informato adeguatamente gli utenti.
4. Nel caso che l’utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, ai sensi di quanto
previsto nel comma 1, il servizio comunale competente comunica tempestivamente al Gestore l’assunzione del corrispondente onere a
carico del Comune.
Art.. 14 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE
1. L’ASP Rossi Sidoli in qualità di unico soggetto creditore, provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti
per ogni ora di prestazione di SAD, nella misura che sarà comunicata dall’Unione dei Comuni al momento della richiesta di attivazione
del servizio. Qualora tale quota di contribuzione da richiedere all’utente non corrispondesse all’ammontare della “retta a carico utente”
definita nell’allegato A, la risultante differenza sarà fatturata con cadenza trimestrale al comune stesso. Si precisa che:
a) il soggetto gestore del servizio accreditato non potrà prevedere ulteriori introiti oltre quelli definiti nell’allegato A;
b) la quota di contribuzione è riferita all’ora di assistenza prestata e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di
competenza;
c) eventuali rettifiche della quota di contribuzione, che avvengano nel corso dell’anno, saranno considerate nella emissione dei
bollettini di pagamento a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.
2. Il Gestore rilascerà alle famiglie entro il mese di febbraio dell’anno successivo, l’attestazione di spesa dell’effettivo pagamento delle
spese per l’assistenza specifica sostenute per gli utenti, attestazione che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla
legislazione vigente. A tal fine per i servizi accreditati, sulla base della determinazione del costo di riferimento regionale, le spese per
l’assistenza specifica vanno determinate secondo quanto previsto dal punto 9 lettera a) della DGR 2110/2009.
3. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, l’ASP prevederà le forme di riscossione più comuni.
4. L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. L’ASP invia all’utente moroso un sollecito di pagamento a
mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui
provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, potrà procedere al recupero del credito tramite vie
legali o normativamente ammesse.
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5. All’utente moroso il gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del
credito, le rivalutazioni ed interessi legali. Potranno essere individuate forme di rateizzazione nel pagamento delle quote dovute
dall’utenza.
6. Nelle more della definizione di criteri omogenei definiti in ambito distrettuale, sulla base di linee guida provinciali , per le modalità di
gestione di cui alla DGR n. 715/2015 – allegato 2- punto 1.2 bis il soggetto gestore in caso di insolvenza da parte dell’utente, in
accordo con il servizio sociale del comune di residenza, dovrà esperire ogni e qualunque modalità operativa con l’obiettivo di ridurre la
morosità.
Le procedure di riscossione delle somme dovute dagli utenti dei servizi socio-sanitari accreditati saranno definite in un documento da
allegare al presente contratto.
Art. . 15- VALORE DEL CONTRATTO
1. Il valore complessivo stimato del presente contratto, in considerazione della durata del medesimo, cosi come stabilito all'art. 3 , è il
seguente:
- per il periodo 1.01.2016- 31.12.2016:
€ 51.900,00 (FRNA+ quota Comune/utente)
- per il periodo 1.01.2017- 31.12.2017:
€ 51.900,00 (FRNA+ quota Comune/utente)
- per il periodo 1.01.2018- 31.12.2018:
€ 51.900,00 (FRNA+ quota Comune/utente)
- per il periodo 1.01.2019- 31.12.2019:
€ 51.900,00 (FRNA+ quota Comune/utente)
2. Il valore economico di cui al comma 1 (comprensivo delle ore di effettiva assistenza, compreso le ore del 2° operatore, e delle ore di
trasferimento degli operatori), potrà subire delle modifiche a seguito di variazioni del fabbisogno, come previsto dal precedente art. 4 e
sulla base di nuove indicazioni normative.
Art.. 16 INTERESSI DI MORA
1. Il soggetto titolare della gestione del FRNA e l’Unione dei Comuni, se ed in quanto tenuto, per gli utenti per i quali debba
corrispondere una quota di contribuzione, si impegnano a liquidare all’ente gestore le tariffe dovute, o le quote di contribuzione dovute.
Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. S’intendono protocollate il 15 del mese, tutte le
protocollate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:
a) per i primi 60 giorni, al tasso legale, ai sensi dell'art. 30 D.M. n. 145/2000 e successive modifiche e/o integrazioni,
b) trascorso tale termine gli interessi saranno regolati dagli art. 51 e 56 della LR. n.22/80 e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Nel caso di contestazioni da parte della committenza ai gestori per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali i termini di
pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di contestazione e riprenderanno a
decorrere con la definizione della pendenza.
Art.. 17- CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
1. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di
forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del
gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il
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gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione mettendo in
atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.
3. Il soggetto gestore si impegna in ogni caso a garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto prevedendo comunque le
necessarie sostituzioni o integrazioni del proprio personale, assente a qualsiasi titolo, anche per periodi brevi, il personale supplente
dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.
4. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i
committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l’opportuna informazione dell’utenza.
5. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
ART. 18 – RISORSE UMANE
1. Il funzionamento ordinario del servizio oggetto del presente contratto avviene con l’utilizzo di personale assunto alle dipendenze del
soggetto produttore; a tale personale deve essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di
secondo livello e tutte le relative indennità.
2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle
qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente
adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e
garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.
ART. 19 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1. Il Gestore garantisce la formazione e l’aggiornamento degli operatori secondo un programma annuale.
2. ll Gestore si rende altresì disponibile a far partecipare gli operatori ad eventuali momenti formativi organizzati dal Committente per il
tramite del S.A.A. e/o dell’Azienda U.S.L., attinenti ai servizi oggetto del contratto, senza corrispettivo aggiuntivo.
3. Deve altresì impegnarsi a rispettare il programma di partecipazione a percorsi di formazione sul lavoro per l’acquisizione della
qualifica di OSS del personale in servizio privo di ogni qualifica, nei termini indicati nell’allegato DB della DGR 514/09 e s.m.i..
ART. 20– TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DEL PERSONALE
1. Il Gestore assicura al personale impiegato il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro e la
piena contribuzione previdenziale ed assicurativa, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. L’osservanza da parte del Gestore delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa e di rispetto dei minimi
contrattuali nelle retribuzioni del personale, come precisate al comma 1 del presente articolo, costituisce requisito essenziale per il
rilascio dell’accreditamento, oltre che obbligazione contrattuale; in caso di
inadempienza di tali disposizioni, si potrà determinare la revoca dell’accreditamento e la risoluzione del contratto di servizio con rivalsa
del Committente per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione del servizio; ferma restando la facoltà del committente
di sospendere i pagamenti.
ART 21- SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
1.
Il Gestore è tenuto ad effettuare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 la valutazione di tutti i rischi connessi alla gestione del servizio
stesso ed a predisporre il relativo Documento (un piano per il miglioramento dei rischi sulla sicurezza e salute per i lavoratori
impiegati), da allegarsi al momento della sottoscrizione del contratto di servizio.
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2.
I Programmi di miglioramento e contenimento dei rischi, comprensivi dei tempi di loro attuazione, dovranno prevedere misure di
prevenzione rispetto ai rischi connessi alle caratteristiche delle prestazioni fornite dai gestori e dovranno essere consegnati
materialmente al Committente che potrà richiedere integrazioni o modifiche e la cui ottemperanza costituisce obbligazione
contrattuale.
3.
Il Gestore è tenuto altresì all'aggiornamento dei piani ogni volta che si verifichi un mutamento delle modalità operative del servizio
previste e comunque ogni volta che si renda necessario.
4.
Il Committente ed il gestore si impegnano, nel corso del rapporto, ad informarsi reciprocamente sulla situazione relativa alla
sicurezza ed alla salute dei lavoratori.
Art.. 22 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:
- esame documentale delle informazioni fornite dal gestore e/o richieste specifiche di ulteriore documentazione amministrativocontabile-gestionale da parte del committente,
- richiesta dei committenti al gestore di relazionare su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza
contrattuale,
- visite di verifica richieste dai Committenti all’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio
dei requisiti previsti dalla normativa sull’accreditamento.
2. Il gestore dovrà consentire l’accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno
nominativamente indicati al gestore stesso.
ART. 23 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTI E PENALI.
1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto
del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del gestore per il periodo ulteriore e successivo.
2. L'accreditamento definitivo può essere temporaneamente sospeso e definitivamente revocato, senza la maturazione di indennizzi o
simili a favore del gestore per il periodo ulteriore e successivo, nei seguenti casi:
- venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento
- gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti coni il presente contratto di servizio
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro
3. Qualora venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali, il committente dovrà darne diffida scritta al gestore
contestando l'addebito.
La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata dovrà contenere l'esatta
descrizione dei fatti contestati e assegnare un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione da parte del gestore di
controdeduzioni e osservazioni. Il committente, nel caso non accolga le controdeduzioni presentate, si riserva di indicare un temine per
l'adempimento.
4. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, la diffida di cui al punto precedente
prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti richiesti.
5. In caso di inadempimento dei sottoelencati obblighi contrattuali saranno comminate le penali, determinate ai sensi dell’art. 145 del
DPR 207/20010 il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per il Committente di richiedere il risarcimento derivante dal maggior
danno evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:
a) venir meno dei requisiti indicati dalla DGR 715/2015 come verificati dall'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP;
b violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato ai dipendenti accertate dalle autorità competenti;
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c) mancato adempimento delle prescrizioni di accesso del SAA;
d) interruzione della continuità del servizio non dovuta a cause di forma maggiore;
e) venir meno della percentuale annualmente prescritta (Allegato DB DGR 514/2009 e s.m.i.) di personale OSS qualificato;
f) verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti relativamente al successivo art. 27 “Flussi
informativi”.
g)violazioni accertate rispetto alla fatturazioni delle tariffe al FRNA e alla fatturazione delle tariffe agli utenti;
h) non adempimenti o ritardi superiori ai 30 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
i) mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case mix;
l) mancata o ritardata (oltre i 30 gg.) risposta ai committenti in ordini a relazioni su specifici episodi o situazioni, che potrebbero
rappresentare inadempienza contrattuale;
m) negazione alle verifiche programmate dai committenti con equipe di esperti.
Alla terza verifica negativa, verrà attivato il soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento al fine dell’eventuale
revoca dell’accreditamento stesso.
6. E' fatto salvo un accordo preventivo tra committenti e gestore sulle evenienze non programmabili di cui ai punti precedenti.
7. Nei casi summenzionati, dopo 3 diffide e al termine del periodo accordato per presentare le controdeduzioni o assolvere
all'adempimento, in caso di ulteriore inadempienza, verrà comminata una penale d 0,6 a 1 per mille, per ogni giornata e calcolata sul
valore del contratto, a seconda della gravità per i casi da a) a f), e una penale da 0,3 a 0,5 per mille, per ogni giornata e calcolata sul
valore del contratto, a seconda della gravità per i casi da g) a m), dato atto che la comminazione della penale non impedisce il
risarcimento del maggior danno.
8. In caso di inadempienze gravi, dopo la terza contestazione il committente potrà risolvere il contratto che comporterà per il gestore il
risarcimento di eventuali maggior danni.
Art.. 24– REVOCA – RECESSO E MODALITA’ DI REVISIONE DEL CONTRATTO
1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse
pubblico il rapporto, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della
diminuzione delle risorse a disposizione del Committente
c) variazioni significative dell’andamento della domanda,
si applica l'articolo 21 quinquies, comma 1 bis, della legge n. 241/1990.
In tal caso il Committente potrà procedere alla revoca del contratto solo dopo avere esperito ogni possibilità di rinegoziazione e
verificato l’effettiva incompatibilità con l’interesse pubblico e riconoscere l'indennizzo a favore del Gestore in misura pari al 50% del
danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.
2. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il Committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi:
 In caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali.
 Qualora il Committente contesti per almeno tre volte consecutive l’inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come
previsto all’art 245.
 In caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio.
 In caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
In simili casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a carico del Gestore eventuali maggiori oneri che il
Committente dovrà sostenere per garantire il servizio.
3. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza
o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al gestore una proposta di modifica delle
pattuizioni. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il
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recesso possono essere esercitati unilateralmente.
La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l’atto di accreditamento.
4. E' facoltà delle parti modificare consensualmente il contratto per esigenze ovvero proposte delle parti stesse; ogni eventuale
variazione che intervenga nel corso del rapporto contrattuale formerà oggetto di apposito atto aggiuntivo.
5. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto per le motivazioni sopra indicate e per altre valutazioni che comportino
l’eccessiva onerosità del presente contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c., fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente (artt. 331 e
seguenti del codice penale) in materia di divieto di interruzione di pubblico servizio.
6. E’ facoltà delle parti procedere alla revisione del contratto in particolare in caso di:
a) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
b) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
c) modifica del sistema di accesso ai servizi.
Art.. 25 - FLUSSI INFORMATIVI
1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione e della committenza in base alle
disposizioni della Regione medesima e agli accordi con I comuni/Ufficio di piano.
2. Il soggetto gestore, inoltre, assicura in particolare il seguente flusso informativo ai Committenti:
a) Elenco mensile degli utenti (suddivisi per tipologia) che hanno usufruito di prestazioni SAD, con la specificazione per ciascuno
delle ore di assistenza diretta, compreso il dettaglio delle ore di intervento contemporaneo con il secondo operatore, e del
numero di servizi accessori di cui al precedente art. 7 ;
b) Elenco delle ore mensili effettuate dagli operatori;
c) Evidenza dei tempi di trasferimento da un utente all’altro secondo il programma di lavoro
3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una
sanzione amministrativa da un minimo di € 1.000,00 (mille) a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), alla terza verifica negativa, verrà
attivato il soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento al fine dell’eventuale revoca dell’accreditamento stesso.
Art.. 26– RESPONSABILITA’ DEL GESTORE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Il gestore deve effettuare il servizio con diligenza, nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicati nel presente
contratto. E’ inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in
conseguenza dell’inosservanza di obblighi facenti carico all’affidatario o a personale da esso dipendente. In applicazione dell’art.
2, comma 3 del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” gli obblighi di condotta pervisti da tale regolamento sono estesi, per quanto compatibili,
al soggetto gestore del servizio, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto.
Il soggetto gestore è altresì responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento
dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Pertanto l’affidatario dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa per danni a Terzi, che dovrà essere consegnata
alla committenza entro 30 giorni dalla stipula, inclusi gli utenti e prestatori di lavoro (Polizza RCT/O), causati dall'attività espletata
in conseguenza del presente contratto, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, a copertura di qualsiasi evento
dannoso connesso all'espletamento del servizio, con un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro; per danni
arrecati per fatto proprio e dei propri dipendenti anche per colpa grave o dolo a cose o persone o per altre operazioni connesse
allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00. Dovrà inoltre essere prevista la rinuncia
all'azione di rivalsa nei confronti dell’Unione dei Comuni e dell’AUSL per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso
cagionato sia a Terzi che al personale dipendente del gestore, durante lo svolgimento del servizio. L’Unione dei Comuni e l’AUSL
saranno sollevati ed indenni da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, derivante dall’attività oggetto del presente contratto e
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rimangono pertanto esentate da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L’Unione dei Comuni e l’AUSL
dovranno inoltre essere inseriti nel novero dei Terzi.
2. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Gestore, i quali
li sollevano da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al
riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale.
3. Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a loro
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Committenza o di compensi da
parte della stessa, salvi gli interventi in favore del Gestore da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui il gestore provi che,
nella determinazione del danno, vi è concorso da parte della Committenza, quest'ultimo interverrà in via solidale, ferma restando
la responsabilità diretta del Gestore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore
per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico del Gestore, il quale ne è il solo responsabile.
5. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente atto, il soggetto gestore del servizio presta cauzione
nella misura dello 0,2 per cento del valore contrattuale calcolato secondo il metodo stabilito dall’art.167 del nuovo Codice dei
contratti (di recepimento della direttiva 2014/24/UE) e in riferimento al totale dei posti autorizzati.
Art.. 27 - ELEZIONE DEL FORO
1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Parma.
Art.. 28 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Il soggetto gestore s’impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si
obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
2. I Committenti ed il soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune
per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali
.
Art.. 29 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del
soggetto gestore, tranne che la legge disponga divrsamente.
2. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.
Art.. 30 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
1. L’autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, con propria determinazione n. 4 del 7/7/2011 ha escluso l’applicabilità degli art. 3 e 6
della Legge 136/2010 agli accordi contrattuali in ambito sanitario e socio-sanitario
ART. 31– CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
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1.
Dato atto che il soggetto gestore al momento della presentazione della richiesta di accreditamento definitivo ha presentato
certificazione Antimafia, in considerazione dell'urgenza di procedere all'avvio del servizio, si ritiene di procedere alla stipula
del contratto anche in assenza delle informazioni prefettizie, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11 del
D.P.R. 3.6.1998, n.252.
2. Il presente contratto impegna le parti dal momento della sottoscrizione e viene stipulato nelle more dell'acquisizione delle
informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/98.Tuttavia nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte dal
Prefetto, emergano a carico del gestore gli elementi di cui all'art. 10, comma 2, del citato D.P.R.252/98, la Committenza si
riserva di applicare il disposto dell'art. 11, commi 2 e 3, dello stesso D.P.R. 252/98".
3. Al fine di consentire l’acquisizione delle suddette informazioni prefettizzie, il soggetto gestore si impegna a fornire, entro 10
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la seguente documentazione debitamente compilata:
- Modello riepilogativo dei soggetti per i quali deve essere effettuata l’informazione antimafia
- Modello 3 – Informazione Antimafia-Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.
ART. 32– SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore l'art. 17 ter del DPR n. 633/1972, introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), che,
al fine di combattere l’evasione fiscale, prevede un nuovo metodo per il versamento dell’IVA all’Erario, il c.d. “split payment”, in base al
quale l’IVA a debito delle fatture ricevute viene versata direttamente all’Erario dal cliente. Con l’introduzione di questo sistema,
pertanto, il gestore continua a emettere fattura con imponibile e IVA dove previsto, ma i committenti pagheranno soltanto l’imponibile
esposto in fattura, in quanto l’importo dell’IVA dovrà essere versato direttamente all’Erario. Al fine di una corretta gestione del nuovo
meccanismo sopra indicato, si invita il gestore ad aggiungere alle fatture emesse la seguente dicitura:
“Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.
Dal 31 marzo 2015 è entrata in vigore la normativa (L. n. 89 del 23 giugno 2014) che impone l’obbligo della fatturazione elettronica nei
confronti della Pubblica Amministrazione; pertanto l’Ente gestore si impegna ad adeguarsi a tale normativa
Art..33 NORME FINALI
1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative
vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
2. Le parti si impegnano a verificare annualmente entro il 30 giugno l'andamento del presente contratto, anche al fine di concordare
eventuali modifiche da apportare.
Per l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno___________________________________
Per l’Azienda USL di Parma- Distretto valli Taro e Ceno______________________________________
Per l’ASP Rossi Sidoli_______________________________________________
Allegati:
(Allegato A) Determinazione costo di riferimento/remunerazione del servizio
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ALLEGATO A – DETERMINAZIONE COSTO DI RIFERIMENTO - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Ente Capofila: Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno per i Comuni di: Pellegrino Parmense,
Varano Dè Melegari.
Varsi e
L’importo della remunerazione oraria del servizio con decorrenza a far data dal 1.01.2016, è il seguente:
Costo orario del servizio rideterminato secondo il sistema di tariffazione regionale (DGR 2110/2009 e DGR
292/2014)
SOCIO ASSISTENZIALE
TEMPI DI TRASFERIMENTO OSS
27.70*
18,20
* La tariffa è comprensiva di € 3,50 di quota aggiuntiva FRNA per la gestione pubblica.
L’importo come sopra determinato è corrisposto al gestore secondo le seguenti modalità:
Tariffa oraria a carico del FRNA socio assistenziale
Retta oraria massima a carico utente/comune socio assistenziale
Tariffa oraria tempi di trasferimento a carico FRNA socio assistenziale
Tariffa oraria tempi di trasferimento a carico Comune/utente
La remunerazione oraria a favore dell’ASP Rossi Sidoli aumenta nella misura del 90% sia
per la quota FRNA che per la retta utente, in caso di intervento contemporaneo con
due operatori.
14,20
10,00
10,92
7,28
1.Per l’anno 2016 sono confermati i suddetti importi, salvo eventuali adeguamenti tariffari secondo quanto
previsto dalla D.G.R. n. 273/2016, che saranno recepiti tramite modifica ed approvazione del presente
allegato.
2. Il tempo di trasferimento degli operatori al domicilio degli utenti viene remunerato utilizzando il criterio
determinato dal tavolo politico del 09.06.2011 riconoscendo, una tariffa a “ consumo” con il calcolo dei tempi
effettivi, pagato con l’importo ( costo del lavoro) di € 18,20/ora per il S.A.D. socio assistenziale e di € 19,70/ora
per il S.A.D. socio educativo, comprensive di iva, così come da indicazione regionale sul costo del lavoro
concorrente alla formazione della tariffa complessiva, applicando il medesimo rapporto utilizzato per la
remunerazione del costo del servizio di assistenza domiciliare e cioè nella misura del 60% sul FRNA e del
40% sull’utente/Comune/Unione dei Comuni;
La modalità di cui al presente comma rimane vigente sino a nuove indicazioni regionali secondo quanto
previsto dal punto 2.1.2.3 Allegato 1 D.G.R. n. 273/2016. Eventuali modifiche, saranno oggetto di accordi tra le
parti, integrativi del presente allegato.
3. In merito alla determinazione della retta utente e alla compartecipazione dell’Unione/Comuni (rispetto ai
tempi di trasferimento degli operatori e al secondo operatore) nelle more di definizione di un regolamento del
Servizio di Assistenza Domiciliare da parte dell’Unione dei Comuni, si fa riferimento a quanto stabilito dalle
amministrazioni comunali di Varano de’ Melegari, Varsi e Pellegrino P.se con propri atti.
SERVIZI ACCESSORI
Sede Municipale: V.Martiri Libertà 14, 43040 VARANO DE’ MELEGARI (PR) –Tel.:0525 550501/Fax 0525 550502 - P. IVA 00436140347
e-mail: [email protected] - sito internet: www.comune.varano-demelegari.pr.it
COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
Medaglia di Bronzo al V.M.
Provincia di Parma
Servizi Sociali e demografici
I servizi accessori: pasti, trasporti, telesoccorso e teleassistenza, dedotta la quota a valere sul FRNA ai sensi
della DGR 1206/2007, saranno interamente a carico dell’utente, fatte salve le situazioni per le quali i
Comuni/Unione abbiano valutato il proprio intervento economico a copertura parziale o totale del costo.
1. Comune di VARSI
I servizi accessori relativi ai pasti e ai trasporti vengono gestiti in autonomia dal Comune, mentre il servizio di
telesoccorso sarà affidato in gestione all’ASP e sarà regolamentato successivamente tramite integrazione del
presente allegato .
2. Comune di VARANO DE’ MELEGARI
a. PASTI
Prestazione consegna
pasti
Quota pasto
Tempo di
trasferimento
Utente
6,28
Rimborso FRNA
9,61
Totale
15,89
1,70
7,28 €/h
4,00
10,92€/h
5,70
18,20€/h
La prestazione di consegna pasti viene conteggiata solo se prevista nel progetto di vita e di cura
dell’Assistente Sociale Responsabile del Caso.
I tempi di trasferimento per la consegna del pasto vengono conteggiati in 15 minuti.
La quota pasto viene stabilita annualmente mediante apposita convenzione con le Ditte fornitrici del servizio e
può subire modifiche.
b. TRASPORTI EFFETTUATI CON PERSONALE DIPENDENTE ASP
1.
Quota oraria
operatore+
rimborso KM
FRNA
Rimborso del
50%
utente
Rimborso del
50%
Costo totale
€ 17,79+ 1/5 del
costo della
benzina Km
Per utenti autosufficienti si applica il costo pieno del servizio ( non è prevista nè quota comune nè quota
FRNA)
2.
Quota oraria OSS
Tempo di trasferimento
Rimborso km
FRNA
14,20€/h
10,92€/h
Rimborso
Km del 50%
utente
5,00€/h
3,64€ /h
Rimborso Km
del 50%
Comune
5,00 € /h
3,64€/h
Costo totale
24,20€/h
18,20€/h
1/5 del costo della
benzina Km di circa
0,35 €/km
La prestazione effettuata dall’OSS viene conteggiata solo se prevista nel progetto di vita e di cura
dell’Assistente Sociale Responsabile del Caso.
Sede Municipale: V.Martiri Libertà 14, 43040 VARANO DE’ MELEGARI (PR) –Tel.:0525 550501/Fax 0525 550502 - P. IVA 00436140347
e-mail: [email protected] - sito internet: www.comune.varano-demelegari.pr.it
COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
Medaglia di Bronzo al V.M.
Provincia di Parma
Servizi Sociali e demografici
c. TELESOCCORSO
Quota mensile
Canone di
attivazione
Comune
0
28,9
Utente
9,00
0
FRNA
16,00
26,00
La quota mensile del servizio e il canone di attivazione vengono stabiliti annualmente mediante apposita
convenzione tra l’ASP e le Ditte fornitrici del servizio e può subire modifiche.
3. Comune di PELLEGRINO PARMENSE
Il servizio accessorio relativo al trasporto viene gestito in autonomia dal Comune, mentre il servizio di
telesoccorso sarà affidato in gestione all’ASP e sarà regolamentato successivamente tramite integrazione del
presente allegato .
a. PASTI
Prestazione consegna
pasti
Quota pasto
Tempo di
trasferimento
Utente
6,28
Rimborso FRNA
9,61
Totale
15,89
4,00
7,28 €/h
4,00
10,92€/h
8,00
18,20 €/h
La prestazione di consegna pasti viene conteggiata solo se prevista nel progetto di vita e di cura
dell’Assistente Sociale Responsabile del Caso.
I tempi di trasferimento per la consegna del pasto vengono conteggiati in 15 minuti.
La quota pasto viene stabilita annualmente mediante apposita convenzione con le Ditte fornitrici del servizio e
può subire modifiche.
SERVIZI AGGIUNTIVI (fornitura di servizi di assistenza domiciliare e servizi accessori per un target di
popolazione diversa da quella dei non autosufficienti)
I servizi aggiuntivi richiesti al soggetto produttore di cui all’art. 5 comma 1 del presente contratto, non
rientranti nella regolamentazione del costo di riferimento del SAD previsto dalla normativa regionale, verranno
remunerati all’ASP nella misura del costo orario del lavoro del personale OSS impiegato per ogni ora di
assistenza diretta e con rimborso chilometrico nella misura di 1/5 del costo della benzina; Gli utenti dei servizi
di assistenza domiciliare e accessori (pasti, trasporti e telesoccorso) sono chiamati a sostenere le quote di
contribuzione fissate con atto deliberativo della Giunta Comunale, comunicate al produttore.
Sede Municipale: V.Martiri Libertà 14, 43040 VARANO DE’ MELEGARI (PR) –Tel.:0525 550501/Fax 0525 550502 - P. IVA 00436140347
e-mail: [email protected] - sito internet: www.comune.varano-demelegari.pr.it
COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
Medaglia di Bronzo al V.M.
Provincia di Parma
Servizi Sociali e demografici
Le RETTE a carico degli utenti AUTOSUFFICIENTI e NON AUTOSUFFICIENTI non residenti nel Distretto
“Valli Taro e Ceno” sono coincidenti con il COSTO dei servizi, salvo intervento da parte del Comitato di
Distretto territoriale competente.
Sede Municipale: V.Martiri Libertà 14, 43040 VARANO DE’ MELEGARI (PR) –Tel.:0525 550501/Fax 0525 550502 - P. IVA 00436140347
e-mail: [email protected] - sito internet: www.comune.varano-demelegari.pr.it
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