ricettario servizio sanitario regionale

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ASSISTENZA PRIMARIA – NOVEMBRE 2002
INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CORRETTO USO DEI
RICETTARI NELLA PRESCRIZIONE FARMACEUTICA
(REGIONE LOMBARDIA – ASL DI BRESCIA)
OTTOBRE 2002
Prodotto congiuntamente da:
Ordine dei Medici della provincia di Brescia
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Brescia
Ordine dei Farmacisti della provincia di Brescia
Dipartimento Servizi Sanitari di Base dell'ASL di Brescia
La presente pubblicazione si propone di fornire agli operatori sanitari una informazione schematica ed unitaria,
che metta in evidenza le attività regolatorie che governano la prescrizione e la dispensazione dei farmaci, in modo da
evitare disagi al cittadino nella fase di accesso alla terapia farmacologia e interpretazioni divergenti tra i diversi attori del
sistema.
Si pone quindi l'obiettivo di promuovere l'uso corretto delle diverse tipologie di ricettari:

nel contesto delle norme;

secondo modalità concordate;

per favorire continuità terapeutica;

per evitare inconvenienti, disagi e perdite di tempo per utenti e operatori.
E' rivolto, in una logica interdisciplinare, contemporaneamente ai Medici, Medici Veterinari e Farmacisti del
territorio dell'ASL di Brescia.
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Medici
Per il Medico, la prescrizione rappresenta l’atto finale di molte
visite mediche e gioca un ruolo chiave nell’ambito
dell’assistenza sanitaria. Molti fattori possono influenzare la
prescrizione del Medico; di fatto le decisioni devono essere
prese nell’interesse del paziente.
Con
la compilazione della ricetta, il Medico autorizza
formalmente la dispensazione del farmaco; la ricetta è un atto
formale, che individua precise responsabilità medico legali ed
amministrative. Si vuole quindi sottolineare l’importanza della
ricetta in quanto atto professionale conseguente l’intervento
diagnostico; è indispensabile, quindi, che essa, redatta su
qualsiasi ricettario, riporti gli elementi identificativi del Medico,
che ne legittimano la provenienza, mediante l’apposizione del
timbro o di specifica intestazione, e riporti la firma in originale.
Anche la leggibilità delle ricetta è requisito indispensabile per
garantire al paziente la terapia prescritta.
Medici Veterinari
La ricetta, quale espressione della professionalità del medico
veterinario, certifica con la prescrizione la necessità della
terapia da somministrare ad un soggetto identificabile (dati del
proprietario per gli animali di affezione, marchi auricolari o
capannoni di allevamento per gli animali da reddito). Tale
professionalità si estrinseca su due diversi fronti: quello
prettamente zooiatrico e quello della tutela della salute
pubblica che nel settore zootecnico assume particolare
rilevanza. La conoscenza ed il rispetto dei tempi di
sospensione, oltre al divieto di utilizzo di alcuni principi attivi in
tutte o parte delle specie animali allevate, divengono elementi
determinanti ai fini della prevenzione al momento della
prescrizione.
Analogamente nel settore degli animali d’affezione il
professionista è chiamato ad aggiornare le proprie conoscenze
Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002
su specialità medicinali utilizzate sia in campo veterinario che
umano e quindi indirettamente anche ad approfondire le
diverse regole che possono condizionare la dispensazione
delle due diverse tipologie di farmaci.
Per il farmacista la ricetta costituisce una indicazione da non
disattendere, se non previo consenso del veterinario, e per il
proprietario rappresenta l’autorizzazione a detenere e, a volte
somministrare, un farmaco.
Farmacisti
Quando l’atto medico, a livello territoriale, prevede il ricorso
alla prescrizione farmaceutica si concretizza necessariamente
con l’emissione della ricetta.
Per il farmacista la ricetta rappresenta l'autorizzazione a
dispensare un farmaco e, in taluni casi, il documento che
consente il rimborso da parte del SSN; comunque rappresenta
un atto professionale che individua precise responsabilità non
solo in capo al medico ma anche al farmacista.
“…In caso di prescrizione dubbia o incongrua, il farmacista,
prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il
medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di
collaborazione, per il necessario chiarimento” (Art. 18 Codice
deontologico del farmacista).
Al farmacista compete la corretta dispensazione del farmaco
assicurando conformità all’atto medico e qualità del prodotto,
nel rispetto dei diversi formalismi che regolano la prescrizione
e la dispensazione dei medicinali.
“Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le
richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o
veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla
legge” (Art. 17 c.1 Codice deontologico del farmacista).
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Le indicazioni di seguito riportate si riferiscono al ricettario del
Servizio Sanitario della Regione Lombardia
- Pronto Soccorso e Dipartimenti di Emergenza di Ospedali
Pubblici
- Pronto Soccorso e Dipartimenti di Emergenza di IRCCS
Tipologia e operatori abilitati all’utilizzo:
MODULO CODICE 2
- Medici Specialisti Convenzionati
- Medici di Consultori Pubblici e Privati (esclusivamente per gli
obiettivi della L. 405/75 e L.R. 44/76)
- Medici ASL (limitatamente a specifiche attività istituzionali)
MODULO STANDARD
- Medici di Medicina Generale
- Pediatri di Libera Scelta
- Medici di Continuità Assistenziale
- Medici di Guardia Turistica
MODULO CODICE 1
- Ambulatori di Ospedali Pubblici e classificati
- Ambulatori di Istituti Ricovero Cura Carattere Scientifico
(IRCCS)
MODULO CODICE 7
Medici ASL (per prescrizione
farmaceutica integrativa)
protesica
ed
assistenza
TIMBRI DISTINTIVI DA APPORRE SUL RICETTARIO
Medici di Medicina Generale e
Pediatri di Libera Scelta
Codice regionale, Cognome Nome, n° telefonico
Medici di Continuità Assistenziale
Codice regionale, Cognome Nome, n° telefonico del Presidio, dicitura “Servizio di
Continuità Assistenziale”.
Medici di Guardia Turistica
Codice regionale, Cognome, Nome, n° telefonico del Presidio, dicitura “Servizio di
Guardia turistica”.
Medici dei Consultori Familiari Pubblici e
Cognome Nome, dicitura “Consultorio familiare di ……” n° telefonico, d.p.r.
Privati autorizzati
n°….(estremi del decreto di autorizzazione per i Consultori privati).
Medici Specialisti Convenzionati
Codice regionale, Cognome Nome, dicitura “Ambulatorio di
telefonico, denominazione branca specialistica.
(località) ……” n°
Medici di Pronto Soccorso e Dipartimenti di
Cognome Nome, denominazione dell’Ente, dicitura “Pronto Soccorso”, n°
Emergenza Pubblici
telefonico della Struttura.
Medici di Ambulatori Ospedalieri Pubblici
Cognome Nome, denominazione dell’Ente, denominazione della struttura
ambulatoriale, n° telefonico della Struttura.
Medici ASL
Cognome Nome, denominazione dell’ASL,
ambulatoriale, n° telefonico della Struttura.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Il ricettario prevede che i seguenti campi siano da
compilare obbligatoriamente:
Codice sanitario dell’assistito
Cognome e nome dell’assistito
Codice ASL dell’assistito
Esenzioni “A” per patologia con relativo codice o
numero
Data
Timbro e firma del Medico prescrittore (porre
attenzione a non sovrapporre la firma al numero di
codice, al fine di consentirne la leggibilità da parte di
Lombardia Informatica)
Prescrizione farmaceutica
E’ consentita la prescrizione di:

due pezzi per ricetta,
Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002
denominazione
della
struttura
Il campo riservato alla Esenzione “R” è da compilare
esclusivamente per invalidi di guerra titolari di
pensione vitalizia, per la prescrizione di medicinali
di fascia “C” (con l’aggiunta della dicitura “farmaci utili
per il paziente”).
Il medico ha la facoltà di segnalare nell'apposito spazio
anche:
 età,
 sesso,
 "S" se la ricetta è stata suggerita da altri
(specialista, reparto ospedaliero,….).
La leggibilità della ricetta è un requisito indispensabile:
si raccomanda quindi la stampa della ricetta con mezzi
informatici o, quando ciò non è possibile, la massima
cura affinché la scrittura sia comprensibile.

tre pezzi in caso di esenzione per patologia
per il trattamento cronico della patologia
esente (per una terapia massima di 60 giorni),
2/8


sei pezzi in caso di prescrizione di antibiotici
iniettabili in confezione monodose e medicinali
somministrati esclusivamente per via fleboclisi,
sei pezzi in caso di prescrizione di interferone
per pazienti in possesso di esenzione per
epatite cronica (per una terapia massima di 60
giorni).
Attualmente il ricettario del Servizio Sanitario Regionale
può essere utilizzato esclusivamente per la
prescrizione di medicinali classificati in fascia “A”.
E' consentita la prescrizione di medicinali in fascia
“C” solo per:

invalidi di guerra titolari di pensione
vitalizia,
su
ricetta
separata,
previa
apposizione della dicitura: “farmaco utile per il
paziente”, biffatura “R” e relativo codice.

pazienti affetti da malattie rare: previa
presentazione di piano terapeutico redatto da
un Centro Ospedaliero della Rete per le
Malattie Rare.
In ogni caso, per i pazienti esenti per malattia
rara, il Medico indicherà sulla ricetta, il codice
di esenzione e conserverà copia del Piano
terapeutico rilasciato dal Presidio della Rete
per le Malattie Rare.
Non è consentita la prescrizione di medicinali in fascia
“H”.
Medicinali stupefacenti: il Ricettario Servizio Sanitario
Regionale è utilizzato limitatamente alla prescrizione di
medicinali stupefacenti di cui alla tabella IV (es.
buprenorfina orale, fenobarbitale).
Non sono previsti formalismi aggiuntivi per il medico
prescrittore.
Medicinali generici: il Ministero ha fissato il prezzo di
rimborso da parte del SSN, per i medicinali non coperti
da brevetto; qualora il Medico prescriva le
corrispondenti specialità medicinali, il farmacista è
tenuto a consegnare all’assistito il corrispondente
generico, a meno che il Medico apponga la dicitura
“non sostituibile” o che l’assistito non accetti la
sostituzione. In entrambi i casi resta a carico del
paziente la differenza tra i due prezzi.
Medicinali soggetti a Note CUF: il Medico deve
riportare, controfirmandola, la dicitura “Nota CUF
n°____” soltanto quando prescrive il farmaco per una
delle indicazioni previste dalla nota CUF .
E’ Infatti consentita la prescrivibilità a carico del S.S.N.
limitatamente alle indicazioni esplicitate nella singola
nota CUF, quindi non per tutte le indicazioni per le quali
il farmaco è stato registrato dal Ministero della Salute.
Con la dicitura “Nota CUF n°____” controfirmata, il
Medico attesta la sussistenza della patologia per la
quale il S.S.N. garantisce la gratuità della terapia.
Per alcuni medicinali soggetti nota CUF, sono previsti:

Attivazione di Registro ASL (vidimato dal
Distretto)

Segnalazione
di
Diagnosi
e
Piano
terapeutico
Il medico curante avrà cura di trattenere e conservare la
copia della scheda di attivazione del Registro ASL, o la
copia del piano terapeutico redatto dal Centro
Specialistico, che riceverà dall’assistito.
Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002
Medicinali per i quali è prevista la fotocopia della
prescrizione specialistica: permane un limitato elenco
di medicinali per la prescrizione dei quali, il paziente
avrà cura di reperire presso il Distretto di residenza, le
fotocopie autenticate necessarie al completamento del
ciclo di terapia; il Medico prescriverà il farmaco a carico
del S.S.N. allegando ad ogni ricetta una fotocopia
autenticata. E’ opportuno che il Medico conservi copia
della prescrizione specialistica.
Prescrizione dietetica
I soggetti affetti da morbo celiaco, fenilchetonuria,
leucinosi, galattosemia ed altri dismetabolismi congeniti
hanno diritto alla fornitura a carico del SSN di alimenti
dietetici previa prescrizione rilasciata da un Medico
Specialista pubblico attestante la patologia ed il
fabbisogno calorico giornaliero medio.
L’ASL
rilascia
un’autorizzazione
annuale,
contraddistinta da un numero progressivo, da riportare
sulla ricetta, che consente al MMG o PLS di prescrivere
i prodotti dietetici, con descrizione particolareggiata, per
un fabbisogno massimo di un mese per volta.
Non devono essere prescritti a carico del SSN tutti quei
prodotti che, anche se registrati come dietetici, non
sono necessariamente correlati alla patologia che dà
diritto all’assistenza dietetica (birra senza glutine, pasta
monodose con funghi e verdure varie).
Trascorso un anno, é necessario ripetere la procedura.
In regime privatistico tali prodotti non necessitano di
prescrizione.
Prescrizione di Ossigeno
L’ossigeno, nella forma liquida e gassosa, è
prescrivibile con le formalità previste dalla Nota CUF
58:
Ossigenoterapia a lungo termine (ossigeno liquido):
E’ prevista per i soggetti affetti da insufficienza
respiratoria cronica, previa prescrizione, su
apposito modulo regionale, rilasciata da un Medico
Specialista Pneumologo o Pediatra.
L’ASL
rilascia
un’autorizzazione
annuale,
contraddistinta da un numero progressivo, da
riportare sulla ricetta, che consente al MMG o PLS
di prescrivere l’ossigeno sul ricettario del SSN in
forma separata da altre prescrizioni. La prescrizione
non deve essere superiore a quella autorizzata;
ogni eventuale ulteriore aumento del fabbisogno
mensile deve essere autorizzato.
Trascorso un anno, é necessario ripetere la
procedura.
Ossigeno gassoso
Il MMG o PLS può prescrivere ossigeno gassoso
per un quantitativo massimo di un mese, per
necessità cliniche a carattere acuto.
Se la necessità di ossigeno si protrae, in modo
continuativo, la successiva ricetta medica deve
essere preventivamente autorizzata dall’ASL.
Prescrizione di ausili e assistenza integrativa
La prescrizione avviene normalmente in regime SSN e
la ricetta è redatta a cura dei competenti uffici
distrettuali.
In regime privatistico tali prodotti non necessitano di
prescrizione.
3/8
Obblighi del farmacista
alla tabella IV per consentire le operazioni di registrazione,
nel rispetto della normativa specifica.
Il farmacista all’atto della spedizione deve apporre sulla ricetta:
Validità della ricetta
-
data di spedizione;
timbro della Farmacia;
bollino adesivo di quanto dispensato o, in assenza
il prezzo praticato (es. ossigeno liquido).
La ricetta è spedibile esclusivamente sul territorio della
Regione Lombardia, il giorno della redazione e per i
successivi trenta giorni.
Inoltre il farmacista è tenuto a conservare copia delle
ricette con prescrizione di medicinali stupefacenti di cui
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La modalità di dispensazione dei medicinali in regime privatistico è disciplinata dal D.lgs 539/92 che prevede:
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

medicinali soggetti a prescrizione medica con ricetta ripetibile (RR);
medicinali soggetti a prescrizione medica con ricetta non ripetibile (RNR);
medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RL).
I medicinali stupefacenti di cui alla tabella IV (es. buprenorfina orale, fenobarbitale) possono essere prescritti in regime privatistico
con ricetta non ripetibile (RNR).
RICETTA RIPETIBILE (RR)
RICETTA NON RIPETIBILE (RNR)
La prescrizione in regime privatistico dei medicinali soggetti a
prescrizione medica con Ricetta Ripetibile è normata dall'art. 4
D. Lgs 539/92 - Tab n 4 FU.
La prescrizione in regime privatistico dei medicinali soggetti a
prescrizione medica con Ricetta Non Ripetibile è normata
dall'art. 5 D. Lgs 539/92 - Tab n 5 FU.
La ricetta deve riportare:
 Data;
 Firma del medico (è ammessa la ricetta in fotocopia
purchè riporti la firma in originale; non sono valide le ricette
trasmesse via fax);
 Carta intestata o timbro che riporti il nominativo del
medico, indirizzo, n. telefonico;
 Prescrizione.





Il cognome e nome dell’assistito sono facoltativi.
Validità della ricetta:
La ripetibilità della vendita è consentita, salvo diversa
indicazione del medico prescrivente, per un periodo non
superiore a 3 mesi e comunque per non più di 5 volte.
L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni
superiore all’unità esclude la ripetibilità, in tal caso non sono
previsti limiti quantitativi e si riferiscono ad una fornitura unica
da parte del farmacista.
La ricetta ha validità su tutto il territorio nazionale.
Il farmacista all’atto della spedizione deve:
 apporre sulla ricetta la data di spedizione,
 apporre sulla ricetta il timbro della farmacia,
 apporre sulla ricetta il prezzo praticato,
 restituire la ricetta all’utente anche dopo
registrazione.
La ricetta redatta a cura del medico deve indicare:
l’ultima
Si ricorda che sono previste sanzioni amministrative per il
farmacista nel caso di:
 Vendita senza presentazione di ricetta medica,
 Violazione delle disposizioni sulla ripetibilità, compresa la
mancata apposizione sulle ricette del timbro attestante la
vendita,
 Omissione del prezzo o della data di spedizione.
Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002
Data;
Firma del medico (è ammessa la ricetta in fotocopia
purchè riporti la firma in originale; non sono valide le ricette
trasmesse via fax);
Carta intestata o timbro che riporti il nominativo del
medico, indirizzo, n. telefonico;
Prescrizione (non sono previsti limiti quantitativi);
Nome e cognome dell’assistito (o iniziali nei casi previsti
per ragioni di riservatezza - privacy).
Validità della ricetta:



La ricetta ha validità su tutto il territorio nazionale;
La ricetta ha validità limitata a 30 giorni;
La ricetta priva del nome e cognome (o iniziali nei casi
previsti), ovvero priva della data o firma del medico, non ha
validità.
Il farmacista all’atto della spedizione deve:
 apporre sulla ricetta la data di spedizione,
 apporre sulla ricetta il timbro della farmacia,
 apporre sulla ricetta il prezzo praticato,
 ritirare la ricetta e conservarla per sei mesi, dopo i quali
provvedere alla sua distruzione nel rispetto delle norme
sulla privacy ad eccezione delle RNR con prescrizione di
medicinali stupefacenti, per i quali si rimanda al paragrafo
“ricettari per stupefacenti”.
Si ricorda che sono previste sanzioni amministrative:
per il farmacista nel caso di:
 Vendita senza presentazione di ricetta medica o su
presentazione di ricetta priva di validità,
 Omissione del prezzo o della data di spedizione;
per il medico nel caso di:
 Omissione di nome e cognome dell'assistito (o iniziali
nei casi previsti).
4/8
RICETTA LIMITATIVA (RL)
La ricetta limitativa va utilizzata in regime privatistico
solamente dai Centri ospedalieri o da Specialisti abilitati alla
prescrizione (Art. 8 D.Lgs 539/92).
La ricetta deve riportare:
 Data,
 Firma del medico (è ammessa la ricetta in fotocopia
purchè riporti la firma in originale; non sono valide le ricette
trasmesse via fax);
 Carta intestata o timbro che riporti il nominativo del
medico, specializzazione o afferenza al Centro
Ospedaliero, indirizzo, n. telefonico;
 Prescrizione,
 Nome e cognome dell’assistito secondo i formalismi
previsti per le RR o per le RNR.
Validità della ricetta:
 La ricetta ha validità su tutto il territorio nazionale;
 Se la ricetta è RR ha validità tre mesi dalla data di
compilazione e per un numero di massimo di cinque
confezioni;
 Se la ricetta è RNR ha validità limitata a trenta giorni.
Il farmacista all’atto della spedizione deve:
 apporre sulla ricetta la data di spedizione,
 apporre sulla ricetta il timbro della farmacia,
 apporre sulla ricetta il prezzo praticato,
 se è RR, restituire la ricetta all'utente anche dopo l'ultima
registrazione,
 se è RNR, ritirare la ricetta e conservarla per sei mesi,
dopo i quali provvedere alla sua distruzione nel rispetto
delle norme sulla privacy.
Si ricorda che sono previste sanzioni amministrative per il
farmacista nel caso di:
 Vendita senza presentazione di ricetta di un centro
medico autorizzato alla Prescrizione,
 Omissione del prezzo o della data di spedizione;
 per il medico nel caso di:
 RNR con omissione del nome e cognome dell’assistito
(o iniziali nei casi previsti).
Si ricorda che non sono vendibili al pubblico:
medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (art. 9
D.lgs 539/92);
medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista
(art. 10 D.lgs 539/92).
L’elaborazione del documento è stata curata da:
Dr. Raffaello Mancini
Presidente dell'Ordine dei Medici di Brescia
Dr, Gaetano Penocchio
Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Brescia
Dr. Alessandro Tita
Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Brescia
Dr. Fulvio Lonati
Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari di Base dell'ASL di Brescia
Dr.ssa Lucilla Zanetti
Responsabile del Servizio Assistenza medica Pimaria dell'ASL di Brescia
Dr.ssa Sandrina Masiello
Responsabile dell'U.O Vigilanza Farmacie dell'ASL di Brescia
Dr. Pietro Aronica
Farmacista dell'U.O. Controllo Spesa Farmaceutica dell'ASL di Brescia
Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002
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Il Medico che svolge attività clinica territoriale è tenuto a detenere i ricettari per la prescrizione di stupefacenti.
I ricettari previsti sono di tre tipologie a seconda del farmaco e della indicazione clinica:
1) RNR, Ricetta Non Ripetibile, per la prescrizione di stupefacenti di cui alla tabella IV (es. buprenorfina orale,
fenobarbitale) si può utilizzare il ricettario Libero Professionale o il Ricettario Servizio Sanitario Regionale.
Non sono previsti formalismi aggiuntivi per il medico prescrittore.
2) RM, Ricetta Ministeriale, “a ricalco”, per la prescrizione finalizzata al trattamento del dolore severo in patologie tumorali
o degenerative, sia in regime convenzionale (SSN) che privatistico;
3) RMS, Ricetta Ministeriale Speciale, a “madre-figlia”,gialla, per la prescrizione, di stupefacenti di cui alle tabelle I, II e III,
finalizzata al trattamento di tutte le altre patologie (ad esclusione, quindi, del trattamento per patologie tumorali e
degenerative) per le quali le sostanze e le preparazioni di cui sopra sono indicate e ciò sia in regime convenzionale (SSN)
che privatistico;
RICETTA MINISTERIALE (RM)
necessaria per tutti i medicinali indicati nell’allegato III bis della tabella 7 F.U.
(Buprenorfina Iniettabile, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone,
Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone)
per il trattamento del dolore severo in patologie neoplastiche e degenerative
RICETTARIO
RICETTA
FORMALISMI
Personale, a ricalco, non concedibile ad altri Medici. Esso deve riportare domicilio, n° di
telefono (entrambi professionali), firma e timbro del medico. Nella provincia di Brescia esso è
da prelevare presso il proprio Distretto di competenza lavorativa. I Medici libero professionisti
devono prelevarlo presso il Distretto di residenza.
Non ripetibile che risulterà firmata dal Medico, in originale sulla prima pagina e in copia sulle
altre. Lo stesso percorso vale per l’autoricettazione, per la quale il Medico deve conservare
copia della ricettazione per due anni e adottare il registro delle prestazioni effettuate per uso
professionale urgente.
Cognome, nome, residenza, dose, quantità, modo e tempi di assunzione (in tutte lettere), data
e firma del Medico.
Il Veterinario deve indicare cognome, nome e residenza del proprietario dell’animale,
specificando la specie, la razza e il sesso dell’animale stesso e indicando “uso veterinario”.
In regime SSN: triplice copia a ricalco su modello predisposto dal Ministero della Sanità;
il Medico rilascia all’assistito la ricetta originale e la copia.
In regime privato: duplice copia a ricalco su modello predisposto dal Ministero della
Sanità; il Medico rilascia solo l’originale.
Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo disposizione
vigente.
-
REDAZIONE
PRESCRIZIONE
Indicare denominazione della specialità medicinale/preparato galenico, numero di confezioni,
dose, posologia. Con ogni ricetta una terapia per periodo non superiore a trenta giorni senza
limiti quantitativi (fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non
può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente
prescrizione).
Può comprendere fino a due diversi medicinali o due diversi dosaggi delle stesso medicinale,
LIMITI DI PRESCRIZIONE per cura di durata non superiore a trenta giorni.
VALIDITA’
CONSERVAZIONE
FURTO
Il giorno della redazione e per i successivi trenta giorni.
Il Medico conserva le copie, non rilasciate all’assistito, per sei mesi e quindi provvede alla loro
distruzione nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.
Il Farmacista conserva le ricette insieme al registro di entrata/uscita stupefacenti per cinque
anni dall’ultima registrazione.
In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei documenti di gestione di oppioidi, entro 24
ore dalla constatazione, medici e farmacisti devono farne denuncia scritta alla più vicina
autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Servizio Farmaceutico dell’A.S.L. di
competenza.
a)
SANZIONI PER IL
FARMACISTA
b)
c)
d)
Per la vendita senza ricetta, oppure con ricetta non valida, oppure in carenza di estremi
del documento, oppure in carenza di data, salvo che il caso non costituisca reato:
sanzione amministrativa;
Per la mancata conservazione della ricetta: sanzione amministrativa o penale;
Per la omessa indicazione del prezzo praticato: sanzione amministrativa;
Per avere consegnato il medicinale a persona minore o inferma di mente: sanzione
amministrativa.
Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002
6/8
RICETTA MINISTERIALE SPECIALE (RMS)
necessaria per tutti i medicinali indicati nelle TAB. I, II, III delle tab. 7 F.U.
(nel caso di medicinali di cui all’allegato III bis solo per usi diversi dal trattamento
del dolore severo in patologie neoplastiche e degenerative)
RICETTARIO
RICETTA
FORMALISMI
Personale, non concedibile ad altri Medici, da ritirare presso l’Ordine Professionale di
competenza del Medico.
Compilata nelle sue tre parti di pugno del Medico e con mezzo indelebile.
Il Medico deve indicata cognome, nome, e indirizzo del paziente, dose, posologia, quantità
totale da dispensare, dosaggio, confezione in tutte lettere, data di compilazione e due firme.
Il timbro deve riportare nome, cognome, domicilio e n. di telefono del Medico; esso non è
sostituibile con timbro regionale anche se la prestazione avviene in regime SSN, ma può
essere integrato con i dati mancanti.
Ogni prescrizione deve contenere un solo tipo di medicinale, oppure un dosaggio di cura per
otto giorni di terapia (tre giorni per uso veterinario), ciòè è possibile prescrivere due diversi
LIMITI DI PRESCRIZIONE
dosaggi della medesima specialità.
VALIDITA’
CONSERVAZIONE
FURTO
OBBLIGHI DEL
FARMACISTA
Il giorno della redazione e per i successivi trenta giorni.
La ricetta deve essere conversata per due anni dal Medico; il Farmacista conserva la ricetta,
insieme al registro di entrata/uscita stupefacenti, per cinque anni dall’ultima registrazione.
In caso di perdita, smarrimento o sottrazione di oppiodi in custodia e/o relativi documenti di
gestione, entro 24 ore dalla constatazione, medici e farmacisti devono farne denuncia scritta
alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Servizio Farmaceutico
dell’A.S.L. di competenza.
-
SANZIONI PER IL
FARMACISTA
-
Controllare che siano rispettati i formalismi di compilazione e i limiti quali-quantitativi;
Accertarsi dell’identità dell’acquirente, che deve essere maggiorenne, con documento
valida, i cui estremi vanno annotati in apposito spazio;
Apporre data di spedizione e prezzo praticato.
Per la vendita senza ricetta , oppure con ricetta non valida, oppure in carenza di estremi
del documento, oppure in carenza di data, salvo che il caso non costituisca reato:
sanzione amministrativa;
Per la mancata conservazione della ricetta: sanzione amministrativa o penale;
Per la omessa indicazione del prezzo praticato: sanzione amministrativa;
Per avere consegnato il medicinale a persona minore o inferma di mente: sanzione
amministrativa.
M
ME
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I medicinali:
- OTC - Medicinali da banco;
- SP
- Medicinali senza obbligo di prescrizione;
possono essere dispensati con o senza ricetta medica.
Tali farmaci, o prescritti dal Medico o dispensati dal
Farmacista, sono soggetti a Farmacovigilanza.
Gli OTC sono farmaci per i quali è possibile effettuare una
informazione pubblicitaria, il cui acquisto è determinato
Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002
direttamente dall’utente. E’ possibile l’eventuale intervento
professionale del farmacista in relazione a consigli sulla
posologia e sugli effetti collaterali.
Gli SP sono farmaci, utilizzati per le piccole patologie, per i
quali non è possibile nessun intervento pubblicitario diretto
all’utente. La dispensazione di questi farmaci è legata a
valutazioni diagnostiche-terapeutiche sia del medico che del
farmacista.
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Ricetta Ripetibile
Ricetta Non Ripetibile (in triplice copia)
La ricetta ripetibile consente di poter richiedere con la stessa
ricetta 5 confezioni nell’arco di 3 mesi.
La ricetta ripetibile deve essere compilata sul ricettario del
professionista in unica copia ed integrata dalle indicazioni
previste dall’art. 167 del T.U.LL.SS.: cognome nome e
domicilio del proprietario dell’animale, specie di destinazione,
nome del farmaco, dose e modo di somministrazione, data e
firma del veterinario.
Il farmacista per ogni prescrizione appone sulla stessa timbro
e data della spedizione, e provvede al trattenimento all’atto
della scadenza temporale o all’esaurimento delle 5 confezioni.
Non può essere ripetibile una ricetta che indichi più di una
confezione.
La ricetta ripetibile può essere impiegata per la prescrizione di:
1. medicinali destinati ad animali non produttori di alimenti ad
eccezione:
a. dell’uso improprio di medicinali per uso umano;
b. dei medicinali registrati anche od esclusivamente
per animali produttori di alimenti. In tal caso la
ricetta da utilizzare diventa non ripetibile.
2. medicinali
veterinari
per uso
orale contenenti
chemioterapici, antibiotici, antiparassitari per animali le cui
carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano
allevati negli allevamenti a carattere familiare che
producono per autoconsumo.
La ricetta non ripetibile in triplice copia si utilizza per la prescri
zione di farmaci utilizzati per la terapia di animali destinati alla
produzione di alimenti per l’uomo e per la richiesta di fornitura
di scorte di medicinali.
Deve essere predisposta su apposito modello allegato al DM
28 settembre 1993 costituito da un originale e tre copie
autoricalcanti di colore diverso a seconda della loro
destinazione:
a) originale per il farmacista (rosa);
b) prima copia per l’utilizzatore finale (giallo);
c) seconda copia per l’Azienda ASL in cui opera
l’utilizzatore finale da trasmettere a cura del
farmacista entro una settimana dalla vendita (azzurro)
d) terza copia da tenere agli atti a cura del veterinario
prescrittore sulla quale deve essere indicata la
diagnosi (bianco).
La ricetta deve essere compilata in ogni parte e firmata
utilizzando penna ad inchiostro indelebile:
1. ove vengano prescritti medicinali per animali da azienda
delle specie previste dal DPR 317/1996 ( vale a dire per le
specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina) è
obbligatorio indicare il codice di allevamento;
2. nel caso di prescrizioni per specie diverse è obbligatorio
indicare inequivocabilmente l’esatta ubicazione sul
territorio (Via, frazione, Comune, Provincia, ASL)
dell’allevamento in cui vengono utilizzati i medicinali
oggetto della prescrizione;
3. nel caso di richiesta di fornitura e non di ricetta, bisogna
evidenziare la voce che interessa: “rifornimento per scorta
propria” oppure “rifornimento per impianto”.
L’utilizzo di eventuali rimanenze dovute al termine di terapie
effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple può
avvenire solo dietro specifica indicazione del medico
veterinario.
La ricetta non ripetibile in triplice copia ha validità massima di
sette giorni lavorativi dalla data di emissione.
La ricetta deve essere conservata dal farmacista per tre anni
separatamente da quelle del farmaco umano.
Ricetta Non Ripetibile (in unica copia)
La ricetta non ripetibile è quella utilizzabile una sola volta.
Viene redatta in unica copia sul ricettario del professionista ed
integrata dalle indicazioni: cognome nome e domicilio del
proprietario, specie di destinazione, nome del farmaco, dose e
modo di somministrazione, data e firma del veterinario.
E’ prevista espressamente nel caso di medicinali per uso
umano impiegati su animali da compagnia e per i medicinali
omeopatici per uso veterinario.
Validità della ricetta:
la ricetta ha validità 3 mesi se prescrive un farmaco per
uso veterinario od un farmaco per uso umano che
prescritto per l’uomo è assoggettato a ricetta ripetibile.
ha validità 30 giorni se prescrive un farmaco per uso
umano assoggettato a ricetta non ripetibile.
La ricetta veterinaria non ripetibile in unica copia è soggetta al
trattenimento da parte del farmacista. Limitatamente all’ipotesi
di prescrizione agli animali da compagnia, e ad esclusione dei
casi di prescrizione di medicinali per uso umano, deve essere
conservata per sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio.
La tabella n.5 della Farmacopea Ufficiale XI edizione, in vigore
dal 24 settembre 2002, stabilisce che il farmacista conservi per
sei mesi le seguenti ricette veterinarie:
non ripetibile in unica copia che prescrive medicinali
veterinari ad animali produttori di alimenti per l’uomo;
non ripetibile in unica copia che prescrive medicinali ad
uso umano ad animali da compagnia;
medicinali veterinari omeopatici;
medicinali veterinari autorizzati solo per animali da
compagnia.
Ricetta per alimenti medicamentosi e prodotti intermedi
La ricetta per alimenti medicamentosi deve essere redatta su
modello previsto dal D.lvo 90/93. Deve essere compilata in
unica copia se i prodotti sono destinati ad animali d’affezione,
da compagnia o familiari, ovvero in triplice copia se i prodotti
sono destinati ad animali produttori di alimenti.
La prescrizione ha validità di 60 giorni dalla data di
compilazione.
Le copie della prescrizione veng\ono così destinate:
a) copia per il venditore che deve conservarla per
almeno tre anni;
b) copia per l’allevatore che deve conservarla fino ad
esaurimento del prodotto prescritto;
c) copia da trasmettere al Servizio Veterinario dell’ASL
competente per territorio in relazione all’ubicazione
dell’allevamento, entro 7 giorni dalla data della
vendita, a cura del venditore, che la completa con i
dati di propria competenza.
Ricetta veterinaria per stupefacenti e ricetta per la prescrizione
semplificata dei farmaci analgesici oppiacei impiegati nella
terapia del dolore.
Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002
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