ASSISTENZA PRIMARIA – NOVEMBRE 2002 INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CORRETTO USO DEI RICETTARI NELLA PRESCRIZIONE FARMACEUTICA (REGIONE LOMBARDIA – ASL DI BRESCIA) OTTOBRE 2002 Prodotto congiuntamente da: Ordine dei Medici della provincia di Brescia Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Brescia Ordine dei Farmacisti della provincia di Brescia Dipartimento Servizi Sanitari di Base dell'ASL di Brescia La presente pubblicazione si propone di fornire agli operatori sanitari una informazione schematica ed unitaria, che metta in evidenza le attività regolatorie che governano la prescrizione e la dispensazione dei farmaci, in modo da evitare disagi al cittadino nella fase di accesso alla terapia farmacologia e interpretazioni divergenti tra i diversi attori del sistema. Si pone quindi l'obiettivo di promuovere l'uso corretto delle diverse tipologie di ricettari: nel contesto delle norme; secondo modalità concordate; per favorire continuità terapeutica; per evitare inconvenienti, disagi e perdite di tempo per utenti e operatori. E' rivolto, in una logica interdisciplinare, contemporaneamente ai Medici, Medici Veterinari e Farmacisti del territorio dell'ASL di Brescia. R RU UO OLLO OD DEEG GLLII A ATTTTO OR RII Medici Per il Medico, la prescrizione rappresenta l’atto finale di molte visite mediche e gioca un ruolo chiave nell’ambito dell’assistenza sanitaria. Molti fattori possono influenzare la prescrizione del Medico; di fatto le decisioni devono essere prese nell’interesse del paziente. Con la compilazione della ricetta, il Medico autorizza formalmente la dispensazione del farmaco; la ricetta è un atto formale, che individua precise responsabilità medico legali ed amministrative. Si vuole quindi sottolineare l’importanza della ricetta in quanto atto professionale conseguente l’intervento diagnostico; è indispensabile, quindi, che essa, redatta su qualsiasi ricettario, riporti gli elementi identificativi del Medico, che ne legittimano la provenienza, mediante l’apposizione del timbro o di specifica intestazione, e riporti la firma in originale. Anche la leggibilità delle ricetta è requisito indispensabile per garantire al paziente la terapia prescritta. Medici Veterinari La ricetta, quale espressione della professionalità del medico veterinario, certifica con la prescrizione la necessità della terapia da somministrare ad un soggetto identificabile (dati del proprietario per gli animali di affezione, marchi auricolari o capannoni di allevamento per gli animali da reddito). Tale professionalità si estrinseca su due diversi fronti: quello prettamente zooiatrico e quello della tutela della salute pubblica che nel settore zootecnico assume particolare rilevanza. La conoscenza ed il rispetto dei tempi di sospensione, oltre al divieto di utilizzo di alcuni principi attivi in tutte o parte delle specie animali allevate, divengono elementi determinanti ai fini della prevenzione al momento della prescrizione. Analogamente nel settore degli animali d’affezione il professionista è chiamato ad aggiornare le proprie conoscenze Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002 su specialità medicinali utilizzate sia in campo veterinario che umano e quindi indirettamente anche ad approfondire le diverse regole che possono condizionare la dispensazione delle due diverse tipologie di farmaci. Per il farmacista la ricetta costituisce una indicazione da non disattendere, se non previo consenso del veterinario, e per il proprietario rappresenta l’autorizzazione a detenere e, a volte somministrare, un farmaco. Farmacisti Quando l’atto medico, a livello territoriale, prevede il ricorso alla prescrizione farmaceutica si concretizza necessariamente con l’emissione della ricetta. Per il farmacista la ricetta rappresenta l'autorizzazione a dispensare un farmaco e, in taluni casi, il documento che consente il rimborso da parte del SSN; comunque rappresenta un atto professionale che individua precise responsabilità non solo in capo al medico ma anche al farmacista. “…In caso di prescrizione dubbia o incongrua, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento” (Art. 18 Codice deontologico del farmacista). Al farmacista compete la corretta dispensazione del farmaco assicurando conformità all’atto medico e qualità del prodotto, nel rispetto dei diversi formalismi che regolano la prescrizione e la dispensazione dei medicinali. “Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge” (Art. 17 c.1 Codice deontologico del farmacista). 1/8 R RIIC CE ETTTTA AR RIIO OS SE ER RV VIIZZIIO OS SA AN NIITTA AR RIIO OR RE EG GIIO ON NA ALLE E Le indicazioni di seguito riportate si riferiscono al ricettario del Servizio Sanitario della Regione Lombardia - Pronto Soccorso e Dipartimenti di Emergenza di Ospedali Pubblici - Pronto Soccorso e Dipartimenti di Emergenza di IRCCS Tipologia e operatori abilitati all’utilizzo: MODULO CODICE 2 - Medici Specialisti Convenzionati - Medici di Consultori Pubblici e Privati (esclusivamente per gli obiettivi della L. 405/75 e L.R. 44/76) - Medici ASL (limitatamente a specifiche attività istituzionali) MODULO STANDARD - Medici di Medicina Generale - Pediatri di Libera Scelta - Medici di Continuità Assistenziale - Medici di Guardia Turistica MODULO CODICE 1 - Ambulatori di Ospedali Pubblici e classificati - Ambulatori di Istituti Ricovero Cura Carattere Scientifico (IRCCS) MODULO CODICE 7 Medici ASL (per prescrizione farmaceutica integrativa) protesica ed assistenza TIMBRI DISTINTIVI DA APPORRE SUL RICETTARIO Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta Codice regionale, Cognome Nome, n° telefonico Medici di Continuità Assistenziale Codice regionale, Cognome Nome, n° telefonico del Presidio, dicitura “Servizio di Continuità Assistenziale”. Medici di Guardia Turistica Codice regionale, Cognome, Nome, n° telefonico del Presidio, dicitura “Servizio di Guardia turistica”. Medici dei Consultori Familiari Pubblici e Cognome Nome, dicitura “Consultorio familiare di ……” n° telefonico, d.p.r. Privati autorizzati n°….(estremi del decreto di autorizzazione per i Consultori privati). Medici Specialisti Convenzionati Codice regionale, Cognome Nome, dicitura “Ambulatorio di telefonico, denominazione branca specialistica. (località) ……” n° Medici di Pronto Soccorso e Dipartimenti di Cognome Nome, denominazione dell’Ente, dicitura “Pronto Soccorso”, n° Emergenza Pubblici telefonico della Struttura. Medici di Ambulatori Ospedalieri Pubblici Cognome Nome, denominazione dell’Ente, denominazione della struttura ambulatoriale, n° telefonico della Struttura. Medici ASL Cognome Nome, denominazione dell’ASL, ambulatoriale, n° telefonico della Struttura. MODALITÀ DI COMPILAZIONE Il ricettario prevede che i seguenti campi siano da compilare obbligatoriamente: Codice sanitario dell’assistito Cognome e nome dell’assistito Codice ASL dell’assistito Esenzioni “A” per patologia con relativo codice o numero Data Timbro e firma del Medico prescrittore (porre attenzione a non sovrapporre la firma al numero di codice, al fine di consentirne la leggibilità da parte di Lombardia Informatica) Prescrizione farmaceutica E’ consentita la prescrizione di: due pezzi per ricetta, Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002 denominazione della struttura Il campo riservato alla Esenzione “R” è da compilare esclusivamente per invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia, per la prescrizione di medicinali di fascia “C” (con l’aggiunta della dicitura “farmaci utili per il paziente”). Il medico ha la facoltà di segnalare nell'apposito spazio anche: età, sesso, "S" se la ricetta è stata suggerita da altri (specialista, reparto ospedaliero,….). La leggibilità della ricetta è un requisito indispensabile: si raccomanda quindi la stampa della ricetta con mezzi informatici o, quando ciò non è possibile, la massima cura affinché la scrittura sia comprensibile. tre pezzi in caso di esenzione per patologia per il trattamento cronico della patologia esente (per una terapia massima di 60 giorni), 2/8 sei pezzi in caso di prescrizione di antibiotici iniettabili in confezione monodose e medicinali somministrati esclusivamente per via fleboclisi, sei pezzi in caso di prescrizione di interferone per pazienti in possesso di esenzione per epatite cronica (per una terapia massima di 60 giorni). Attualmente il ricettario del Servizio Sanitario Regionale può essere utilizzato esclusivamente per la prescrizione di medicinali classificati in fascia “A”. E' consentita la prescrizione di medicinali in fascia “C” solo per: invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia, su ricetta separata, previa apposizione della dicitura: “farmaco utile per il paziente”, biffatura “R” e relativo codice. pazienti affetti da malattie rare: previa presentazione di piano terapeutico redatto da un Centro Ospedaliero della Rete per le Malattie Rare. In ogni caso, per i pazienti esenti per malattia rara, il Medico indicherà sulla ricetta, il codice di esenzione e conserverà copia del Piano terapeutico rilasciato dal Presidio della Rete per le Malattie Rare. Non è consentita la prescrizione di medicinali in fascia “H”. Medicinali stupefacenti: il Ricettario Servizio Sanitario Regionale è utilizzato limitatamente alla prescrizione di medicinali stupefacenti di cui alla tabella IV (es. buprenorfina orale, fenobarbitale). Non sono previsti formalismi aggiuntivi per il medico prescrittore. Medicinali generici: il Ministero ha fissato il prezzo di rimborso da parte del SSN, per i medicinali non coperti da brevetto; qualora il Medico prescriva le corrispondenti specialità medicinali, il farmacista è tenuto a consegnare all’assistito il corrispondente generico, a meno che il Medico apponga la dicitura “non sostituibile” o che l’assistito non accetti la sostituzione. In entrambi i casi resta a carico del paziente la differenza tra i due prezzi. Medicinali soggetti a Note CUF: il Medico deve riportare, controfirmandola, la dicitura “Nota CUF n°____” soltanto quando prescrive il farmaco per una delle indicazioni previste dalla nota CUF . E’ Infatti consentita la prescrivibilità a carico del S.S.N. limitatamente alle indicazioni esplicitate nella singola nota CUF, quindi non per tutte le indicazioni per le quali il farmaco è stato registrato dal Ministero della Salute. Con la dicitura “Nota CUF n°____” controfirmata, il Medico attesta la sussistenza della patologia per la quale il S.S.N. garantisce la gratuità della terapia. Per alcuni medicinali soggetti nota CUF, sono previsti: Attivazione di Registro ASL (vidimato dal Distretto) Segnalazione di Diagnosi e Piano terapeutico Il medico curante avrà cura di trattenere e conservare la copia della scheda di attivazione del Registro ASL, o la copia del piano terapeutico redatto dal Centro Specialistico, che riceverà dall’assistito. Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002 Medicinali per i quali è prevista la fotocopia della prescrizione specialistica: permane un limitato elenco di medicinali per la prescrizione dei quali, il paziente avrà cura di reperire presso il Distretto di residenza, le fotocopie autenticate necessarie al completamento del ciclo di terapia; il Medico prescriverà il farmaco a carico del S.S.N. allegando ad ogni ricetta una fotocopia autenticata. E’ opportuno che il Medico conservi copia della prescrizione specialistica. Prescrizione dietetica I soggetti affetti da morbo celiaco, fenilchetonuria, leucinosi, galattosemia ed altri dismetabolismi congeniti hanno diritto alla fornitura a carico del SSN di alimenti dietetici previa prescrizione rilasciata da un Medico Specialista pubblico attestante la patologia ed il fabbisogno calorico giornaliero medio. L’ASL rilascia un’autorizzazione annuale, contraddistinta da un numero progressivo, da riportare sulla ricetta, che consente al MMG o PLS di prescrivere i prodotti dietetici, con descrizione particolareggiata, per un fabbisogno massimo di un mese per volta. Non devono essere prescritti a carico del SSN tutti quei prodotti che, anche se registrati come dietetici, non sono necessariamente correlati alla patologia che dà diritto all’assistenza dietetica (birra senza glutine, pasta monodose con funghi e verdure varie). Trascorso un anno, é necessario ripetere la procedura. In regime privatistico tali prodotti non necessitano di prescrizione. Prescrizione di Ossigeno L’ossigeno, nella forma liquida e gassosa, è prescrivibile con le formalità previste dalla Nota CUF 58: Ossigenoterapia a lungo termine (ossigeno liquido): E’ prevista per i soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica, previa prescrizione, su apposito modulo regionale, rilasciata da un Medico Specialista Pneumologo o Pediatra. L’ASL rilascia un’autorizzazione annuale, contraddistinta da un numero progressivo, da riportare sulla ricetta, che consente al MMG o PLS di prescrivere l’ossigeno sul ricettario del SSN in forma separata da altre prescrizioni. La prescrizione non deve essere superiore a quella autorizzata; ogni eventuale ulteriore aumento del fabbisogno mensile deve essere autorizzato. Trascorso un anno, é necessario ripetere la procedura. Ossigeno gassoso Il MMG o PLS può prescrivere ossigeno gassoso per un quantitativo massimo di un mese, per necessità cliniche a carattere acuto. Se la necessità di ossigeno si protrae, in modo continuativo, la successiva ricetta medica deve essere preventivamente autorizzata dall’ASL. Prescrizione di ausili e assistenza integrativa La prescrizione avviene normalmente in regime SSN e la ricetta è redatta a cura dei competenti uffici distrettuali. In regime privatistico tali prodotti non necessitano di prescrizione. 3/8 Obblighi del farmacista alla tabella IV per consentire le operazioni di registrazione, nel rispetto della normativa specifica. Il farmacista all’atto della spedizione deve apporre sulla ricetta: Validità della ricetta - data di spedizione; timbro della Farmacia; bollino adesivo di quanto dispensato o, in assenza il prezzo praticato (es. ossigeno liquido). La ricetta è spedibile esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia, il giorno della redazione e per i successivi trenta giorni. Inoltre il farmacista è tenuto a conservare copia delle ricette con prescrizione di medicinali stupefacenti di cui R RIIC CE ETTTTA AR RIIO O LLIIB BE ER RO OP PR RO OFFE ES SS SIIO ON NA ALLE E // R RE EG GIIM ME EP PR RIIV VA ATTIIS STTIIC CO O La modalità di dispensazione dei medicinali in regime privatistico è disciplinata dal D.lgs 539/92 che prevede: medicinali soggetti a prescrizione medica con ricetta ripetibile (RR); medicinali soggetti a prescrizione medica con ricetta non ripetibile (RNR); medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RL). I medicinali stupefacenti di cui alla tabella IV (es. buprenorfina orale, fenobarbitale) possono essere prescritti in regime privatistico con ricetta non ripetibile (RNR). RICETTA RIPETIBILE (RR) RICETTA NON RIPETIBILE (RNR) La prescrizione in regime privatistico dei medicinali soggetti a prescrizione medica con Ricetta Ripetibile è normata dall'art. 4 D. Lgs 539/92 - Tab n 4 FU. La prescrizione in regime privatistico dei medicinali soggetti a prescrizione medica con Ricetta Non Ripetibile è normata dall'art. 5 D. Lgs 539/92 - Tab n 5 FU. La ricetta deve riportare: Data; Firma del medico (è ammessa la ricetta in fotocopia purchè riporti la firma in originale; non sono valide le ricette trasmesse via fax); Carta intestata o timbro che riporti il nominativo del medico, indirizzo, n. telefonico; Prescrizione. Il cognome e nome dell’assistito sono facoltativi. Validità della ricetta: La ripetibilità della vendita è consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a 3 mesi e comunque per non più di 5 volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità, in tal caso non sono previsti limiti quantitativi e si riferiscono ad una fornitura unica da parte del farmacista. La ricetta ha validità su tutto il territorio nazionale. Il farmacista all’atto della spedizione deve: apporre sulla ricetta la data di spedizione, apporre sulla ricetta il timbro della farmacia, apporre sulla ricetta il prezzo praticato, restituire la ricetta all’utente anche dopo registrazione. La ricetta redatta a cura del medico deve indicare: l’ultima Si ricorda che sono previste sanzioni amministrative per il farmacista nel caso di: Vendita senza presentazione di ricetta medica, Violazione delle disposizioni sulla ripetibilità, compresa la mancata apposizione sulle ricette del timbro attestante la vendita, Omissione del prezzo o della data di spedizione. Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002 Data; Firma del medico (è ammessa la ricetta in fotocopia purchè riporti la firma in originale; non sono valide le ricette trasmesse via fax); Carta intestata o timbro che riporti il nominativo del medico, indirizzo, n. telefonico; Prescrizione (non sono previsti limiti quantitativi); Nome e cognome dell’assistito (o iniziali nei casi previsti per ragioni di riservatezza - privacy). Validità della ricetta: La ricetta ha validità su tutto il territorio nazionale; La ricetta ha validità limitata a 30 giorni; La ricetta priva del nome e cognome (o iniziali nei casi previsti), ovvero priva della data o firma del medico, non ha validità. Il farmacista all’atto della spedizione deve: apporre sulla ricetta la data di spedizione, apporre sulla ricetta il timbro della farmacia, apporre sulla ricetta il prezzo praticato, ritirare la ricetta e conservarla per sei mesi, dopo i quali provvedere alla sua distruzione nel rispetto delle norme sulla privacy ad eccezione delle RNR con prescrizione di medicinali stupefacenti, per i quali si rimanda al paragrafo “ricettari per stupefacenti”. Si ricorda che sono previste sanzioni amministrative: per il farmacista nel caso di: Vendita senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità, Omissione del prezzo o della data di spedizione; per il medico nel caso di: Omissione di nome e cognome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti). 4/8 RICETTA LIMITATIVA (RL) La ricetta limitativa va utilizzata in regime privatistico solamente dai Centri ospedalieri o da Specialisti abilitati alla prescrizione (Art. 8 D.Lgs 539/92). La ricetta deve riportare: Data, Firma del medico (è ammessa la ricetta in fotocopia purchè riporti la firma in originale; non sono valide le ricette trasmesse via fax); Carta intestata o timbro che riporti il nominativo del medico, specializzazione o afferenza al Centro Ospedaliero, indirizzo, n. telefonico; Prescrizione, Nome e cognome dell’assistito secondo i formalismi previsti per le RR o per le RNR. Validità della ricetta: La ricetta ha validità su tutto il territorio nazionale; Se la ricetta è RR ha validità tre mesi dalla data di compilazione e per un numero di massimo di cinque confezioni; Se la ricetta è RNR ha validità limitata a trenta giorni. Il farmacista all’atto della spedizione deve: apporre sulla ricetta la data di spedizione, apporre sulla ricetta il timbro della farmacia, apporre sulla ricetta il prezzo praticato, se è RR, restituire la ricetta all'utente anche dopo l'ultima registrazione, se è RNR, ritirare la ricetta e conservarla per sei mesi, dopo i quali provvedere alla sua distruzione nel rispetto delle norme sulla privacy. Si ricorda che sono previste sanzioni amministrative per il farmacista nel caso di: Vendita senza presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato alla Prescrizione, Omissione del prezzo o della data di spedizione; per il medico nel caso di: RNR con omissione del nome e cognome dell’assistito (o iniziali nei casi previsti). Si ricorda che non sono vendibili al pubblico: medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (art. 9 D.lgs 539/92); medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista (art. 10 D.lgs 539/92). L’elaborazione del documento è stata curata da: Dr. Raffaello Mancini Presidente dell'Ordine dei Medici di Brescia Dr, Gaetano Penocchio Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Brescia Dr. Alessandro Tita Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Brescia Dr. Fulvio Lonati Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari di Base dell'ASL di Brescia Dr.ssa Lucilla Zanetti Responsabile del Servizio Assistenza medica Pimaria dell'ASL di Brescia Dr.ssa Sandrina Masiello Responsabile dell'U.O Vigilanza Farmacie dell'ASL di Brescia Dr. Pietro Aronica Farmacista dell'U.O. Controllo Spesa Farmaceutica dell'ASL di Brescia Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002 5/8 R RIIC CE ETTTTA AR RII P PE ER RS STTU UP PE EFFA AC CE EN NTTII Il Medico che svolge attività clinica territoriale è tenuto a detenere i ricettari per la prescrizione di stupefacenti. I ricettari previsti sono di tre tipologie a seconda del farmaco e della indicazione clinica: 1) RNR, Ricetta Non Ripetibile, per la prescrizione di stupefacenti di cui alla tabella IV (es. buprenorfina orale, fenobarbitale) si può utilizzare il ricettario Libero Professionale o il Ricettario Servizio Sanitario Regionale. Non sono previsti formalismi aggiuntivi per il medico prescrittore. 2) RM, Ricetta Ministeriale, “a ricalco”, per la prescrizione finalizzata al trattamento del dolore severo in patologie tumorali o degenerative, sia in regime convenzionale (SSN) che privatistico; 3) RMS, Ricetta Ministeriale Speciale, a “madre-figlia”,gialla, per la prescrizione, di stupefacenti di cui alle tabelle I, II e III, finalizzata al trattamento di tutte le altre patologie (ad esclusione, quindi, del trattamento per patologie tumorali e degenerative) per le quali le sostanze e le preparazioni di cui sopra sono indicate e ciò sia in regime convenzionale (SSN) che privatistico; RICETTA MINISTERIALE (RM) necessaria per tutti i medicinali indicati nell’allegato III bis della tabella 7 F.U. (Buprenorfina Iniettabile, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone) per il trattamento del dolore severo in patologie neoplastiche e degenerative RICETTARIO RICETTA FORMALISMI Personale, a ricalco, non concedibile ad altri Medici. Esso deve riportare domicilio, n° di telefono (entrambi professionali), firma e timbro del medico. Nella provincia di Brescia esso è da prelevare presso il proprio Distretto di competenza lavorativa. I Medici libero professionisti devono prelevarlo presso il Distretto di residenza. Non ripetibile che risulterà firmata dal Medico, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre. Lo stesso percorso vale per l’autoricettazione, per la quale il Medico deve conservare copia della ricettazione per due anni e adottare il registro delle prestazioni effettuate per uso professionale urgente. Cognome, nome, residenza, dose, quantità, modo e tempi di assunzione (in tutte lettere), data e firma del Medico. Il Veterinario deve indicare cognome, nome e residenza del proprietario dell’animale, specificando la specie, la razza e il sesso dell’animale stesso e indicando “uso veterinario”. In regime SSN: triplice copia a ricalco su modello predisposto dal Ministero della Sanità; il Medico rilascia all’assistito la ricetta originale e la copia. In regime privato: duplice copia a ricalco su modello predisposto dal Ministero della Sanità; il Medico rilascia solo l’originale. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo disposizione vigente. - REDAZIONE PRESCRIZIONE Indicare denominazione della specialità medicinale/preparato galenico, numero di confezioni, dose, posologia. Con ogni ricetta una terapia per periodo non superiore a trenta giorni senza limiti quantitativi (fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione). Può comprendere fino a due diversi medicinali o due diversi dosaggi delle stesso medicinale, LIMITI DI PRESCRIZIONE per cura di durata non superiore a trenta giorni. VALIDITA’ CONSERVAZIONE FURTO Il giorno della redazione e per i successivi trenta giorni. Il Medico conserva le copie, non rilasciate all’assistito, per sei mesi e quindi provvede alla loro distruzione nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali. Il Farmacista conserva le ricette insieme al registro di entrata/uscita stupefacenti per cinque anni dall’ultima registrazione. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei documenti di gestione di oppioidi, entro 24 ore dalla constatazione, medici e farmacisti devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Servizio Farmaceutico dell’A.S.L. di competenza. a) SANZIONI PER IL FARMACISTA b) c) d) Per la vendita senza ricetta, oppure con ricetta non valida, oppure in carenza di estremi del documento, oppure in carenza di data, salvo che il caso non costituisca reato: sanzione amministrativa; Per la mancata conservazione della ricetta: sanzione amministrativa o penale; Per la omessa indicazione del prezzo praticato: sanzione amministrativa; Per avere consegnato il medicinale a persona minore o inferma di mente: sanzione amministrativa. Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002 6/8 RICETTA MINISTERIALE SPECIALE (RMS) necessaria per tutti i medicinali indicati nelle TAB. I, II, III delle tab. 7 F.U. (nel caso di medicinali di cui all’allegato III bis solo per usi diversi dal trattamento del dolore severo in patologie neoplastiche e degenerative) RICETTARIO RICETTA FORMALISMI Personale, non concedibile ad altri Medici, da ritirare presso l’Ordine Professionale di competenza del Medico. Compilata nelle sue tre parti di pugno del Medico e con mezzo indelebile. Il Medico deve indicata cognome, nome, e indirizzo del paziente, dose, posologia, quantità totale da dispensare, dosaggio, confezione in tutte lettere, data di compilazione e due firme. Il timbro deve riportare nome, cognome, domicilio e n. di telefono del Medico; esso non è sostituibile con timbro regionale anche se la prestazione avviene in regime SSN, ma può essere integrato con i dati mancanti. Ogni prescrizione deve contenere un solo tipo di medicinale, oppure un dosaggio di cura per otto giorni di terapia (tre giorni per uso veterinario), ciòè è possibile prescrivere due diversi LIMITI DI PRESCRIZIONE dosaggi della medesima specialità. VALIDITA’ CONSERVAZIONE FURTO OBBLIGHI DEL FARMACISTA Il giorno della redazione e per i successivi trenta giorni. La ricetta deve essere conversata per due anni dal Medico; il Farmacista conserva la ricetta, insieme al registro di entrata/uscita stupefacenti, per cinque anni dall’ultima registrazione. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione di oppiodi in custodia e/o relativi documenti di gestione, entro 24 ore dalla constatazione, medici e farmacisti devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Servizio Farmaceutico dell’A.S.L. di competenza. - SANZIONI PER IL FARMACISTA - Controllare che siano rispettati i formalismi di compilazione e i limiti quali-quantitativi; Accertarsi dell’identità dell’acquirente, che deve essere maggiorenne, con documento valida, i cui estremi vanno annotati in apposito spazio; Apporre data di spedizione e prezzo praticato. Per la vendita senza ricetta , oppure con ricetta non valida, oppure in carenza di estremi del documento, oppure in carenza di data, salvo che il caso non costituisca reato: sanzione amministrativa; Per la mancata conservazione della ricetta: sanzione amministrativa o penale; Per la omessa indicazione del prezzo praticato: sanzione amministrativa; Per avere consegnato il medicinale a persona minore o inferma di mente: sanzione amministrativa. M ME ED DIIC CIIN NA ALLII N NO ON NO OB BB BLLIIG GA ATTO OR RIIA AM ME EN NTTE ES SO OG GG GE ETTTTII A AP PR RE ES SC CR RIIZZIIO ON NE EM ME ED DIIC CA A I medicinali: - OTC - Medicinali da banco; - SP - Medicinali senza obbligo di prescrizione; possono essere dispensati con o senza ricetta medica. Tali farmaci, o prescritti dal Medico o dispensati dal Farmacista, sono soggetti a Farmacovigilanza. Gli OTC sono farmaci per i quali è possibile effettuare una informazione pubblicitaria, il cui acquisto è determinato Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002 direttamente dall’utente. E’ possibile l’eventuale intervento professionale del farmacista in relazione a consigli sulla posologia e sugli effetti collaterali. Gli SP sono farmaci, utilizzati per le piccole patologie, per i quali non è possibile nessun intervento pubblicitario diretto all’utente. La dispensazione di questi farmaci è legata a valutazioni diagnostiche-terapeutiche sia del medico che del farmacista. 7/8 R RIIC CE ETTTTE EV VE ETTE ER RIIN NA AR RIIE E Ricetta Ripetibile Ricetta Non Ripetibile (in triplice copia) La ricetta ripetibile consente di poter richiedere con la stessa ricetta 5 confezioni nell’arco di 3 mesi. La ricetta ripetibile deve essere compilata sul ricettario del professionista in unica copia ed integrata dalle indicazioni previste dall’art. 167 del T.U.LL.SS.: cognome nome e domicilio del proprietario dell’animale, specie di destinazione, nome del farmaco, dose e modo di somministrazione, data e firma del veterinario. Il farmacista per ogni prescrizione appone sulla stessa timbro e data della spedizione, e provvede al trattenimento all’atto della scadenza temporale o all’esaurimento delle 5 confezioni. Non può essere ripetibile una ricetta che indichi più di una confezione. La ricetta ripetibile può essere impiegata per la prescrizione di: 1. medicinali destinati ad animali non produttori di alimenti ad eccezione: a. dell’uso improprio di medicinali per uso umano; b. dei medicinali registrati anche od esclusivamente per animali produttori di alimenti. In tal caso la ricetta da utilizzare diventa non ripetibile. 2. medicinali veterinari per uso orale contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari per animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo. La ricetta non ripetibile in triplice copia si utilizza per la prescri zione di farmaci utilizzati per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo e per la richiesta di fornitura di scorte di medicinali. Deve essere predisposta su apposito modello allegato al DM 28 settembre 1993 costituito da un originale e tre copie autoricalcanti di colore diverso a seconda della loro destinazione: a) originale per il farmacista (rosa); b) prima copia per l’utilizzatore finale (giallo); c) seconda copia per l’Azienda ASL in cui opera l’utilizzatore finale da trasmettere a cura del farmacista entro una settimana dalla vendita (azzurro) d) terza copia da tenere agli atti a cura del veterinario prescrittore sulla quale deve essere indicata la diagnosi (bianco). La ricetta deve essere compilata in ogni parte e firmata utilizzando penna ad inchiostro indelebile: 1. ove vengano prescritti medicinali per animali da azienda delle specie previste dal DPR 317/1996 ( vale a dire per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina) è obbligatorio indicare il codice di allevamento; 2. nel caso di prescrizioni per specie diverse è obbligatorio indicare inequivocabilmente l’esatta ubicazione sul territorio (Via, frazione, Comune, Provincia, ASL) dell’allevamento in cui vengono utilizzati i medicinali oggetto della prescrizione; 3. nel caso di richiesta di fornitura e non di ricetta, bisogna evidenziare la voce che interessa: “rifornimento per scorta propria” oppure “rifornimento per impianto”. L’utilizzo di eventuali rimanenze dovute al termine di terapie effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple può avvenire solo dietro specifica indicazione del medico veterinario. La ricetta non ripetibile in triplice copia ha validità massima di sette giorni lavorativi dalla data di emissione. La ricetta deve essere conservata dal farmacista per tre anni separatamente da quelle del farmaco umano. Ricetta Non Ripetibile (in unica copia) La ricetta non ripetibile è quella utilizzabile una sola volta. Viene redatta in unica copia sul ricettario del professionista ed integrata dalle indicazioni: cognome nome e domicilio del proprietario, specie di destinazione, nome del farmaco, dose e modo di somministrazione, data e firma del veterinario. E’ prevista espressamente nel caso di medicinali per uso umano impiegati su animali da compagnia e per i medicinali omeopatici per uso veterinario. Validità della ricetta: la ricetta ha validità 3 mesi se prescrive un farmaco per uso veterinario od un farmaco per uso umano che prescritto per l’uomo è assoggettato a ricetta ripetibile. ha validità 30 giorni se prescrive un farmaco per uso umano assoggettato a ricetta non ripetibile. La ricetta veterinaria non ripetibile in unica copia è soggetta al trattenimento da parte del farmacista. Limitatamente all’ipotesi di prescrizione agli animali da compagnia, e ad esclusione dei casi di prescrizione di medicinali per uso umano, deve essere conservata per sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio. La tabella n.5 della Farmacopea Ufficiale XI edizione, in vigore dal 24 settembre 2002, stabilisce che il farmacista conservi per sei mesi le seguenti ricette veterinarie: non ripetibile in unica copia che prescrive medicinali veterinari ad animali produttori di alimenti per l’uomo; non ripetibile in unica copia che prescrive medicinali ad uso umano ad animali da compagnia; medicinali veterinari omeopatici; medicinali veterinari autorizzati solo per animali da compagnia. Ricetta per alimenti medicamentosi e prodotti intermedi La ricetta per alimenti medicamentosi deve essere redatta su modello previsto dal D.lvo 90/93. Deve essere compilata in unica copia se i prodotti sono destinati ad animali d’affezione, da compagnia o familiari, ovvero in triplice copia se i prodotti sono destinati ad animali produttori di alimenti. La prescrizione ha validità di 60 giorni dalla data di compilazione. Le copie della prescrizione veng\ono così destinate: a) copia per il venditore che deve conservarla per almeno tre anni; b) copia per l’allevatore che deve conservarla fino ad esaurimento del prodotto prescritto; c) copia da trasmettere al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio in relazione all’ubicazione dell’allevamento, entro 7 giorni dalla data della vendita, a cura del venditore, che la completa con i dati di propria competenza. Ricetta veterinaria per stupefacenti e ricetta per la prescrizione semplificata dei farmaci analgesici oppiacei impiegati nella terapia del dolore. Allegato al numero di Assistenza Primaria – novembre 2002 8/8