aprile 2014 parte ii

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AGGIORNAMENTI APRILE 2014 PARTE II
FISCO
In evidenza
Approvato il “decreto IRPEF”
Terreni agricoli soggetti alla “mini-IMU”
Sisma 2012: il modello per il credito d’imposta
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Funzionano le start-up innovative
Società tra professionisti: iscrizione all’Albo e tirocini
Deposito dei bilanci: Manuale operativo 2014
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ADEMPIMENTI
Gestione rifiuti e dichiarazioni ambientali: tutto pronto per il MUD 2014
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GUIDE OPERATIVE
Comunicazione dei beni ai soci al 30 ottobre 2014
Bonus 80 euro: il beneficio ha un ambito limitato
Casse di previdenza: in scadenza le segnalazioni alla Covip
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FOCUS
La riforma dei servizi ispettivi, fra luci e ombre
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LAVORO
In evidenza
Jobs act e contratti di solidarietà
Consulenti lavoro: da giugno contributi con F24
Domande aperte per la platea dei “salvaguardati”
IMPRESA
In evidenza
STUDIO BAFUNNO
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FISCO
Imposta sostitutiva noleggio imbarcazioni
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo per il versamento, tramite mod. F24,
dell’imposta sostitutiva sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da
diporto:
- 1847 “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti
dall’attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005”.
Agenzia delle Entrate, ris. 23 aprile 2014, n. 43/E
Addizionale IRES banche e assicurazioni
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo per il versamento, tramite mod. F24,
dell’addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi (nella misura dell’8,5%), prevista dal
decreto IMU-Bankitalia:
- 2025 “Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - art. 2, comma 2, D.L. 30
novembre 2013, n. 133”.
Agenzia delle Entrate, ris. 23 aprile 2014, n. 42/E
Sistema di ascolto dell’Agenzia per i contribuenti
L’Agenzia delle Entrate ha creato il nuovo Sistema di ascolto per inoltrare via web un reclamo, un
suggerimento o una nota di merito: è sufficiente cliccare su www.agenziaentrate.it, sezione “Contatta
l’Agenzia - Reclami, elogi e suggerimenti”, quindi scegliere tra “Uffici Entrate” o “Uffici Territorio”. Occorre
inserire i propri dati anagrafici.
Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 22 aprile 2014
Approvato il “decreto IRPEF”
Il Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2014 ha varato un importante provvedimento sotto forma di decreto
legge (quindi ancora oggetto di possibili modifiche e correttivi) per la riduzione del cuneo fiscale, articolato
in una serie di misure fiscali:
un credito di imposta a partire dalle buste paga di maggio 2014 aumenta la retribuzione netta dei
lavoratori dipendenti e assimilati che guadagnano tra gli 8.000 e 24.000 euro lordi di 80 euro in più al mese;
taglio dell’IRAP del 10%, la cui aliquota principale scenderà dal 3,9% al 3,5%;
mini riforma della riscossione: a partire da ottobre, il pagamento con F24 dovrà essere effettuato,
tranne in casi marginali, anche dai soggetti senza partita IVA esclusivamente in forma telematica;
rivalutazione dei beni: non sarà più possibile effettuare in tre rate il versamento delle imposte
sostitutive, bensì in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2014;
fatturazione elettronica: anticipato al 31 marzo 2015 l’obbligo per enti locali ed altre P.A.
Consiglio dei Ministri, comunicato stampa 18 aprile 2014
Riduzione del cuneo fiscale
Dieci miliardi per dieci milioni di persone che beneficeranno del taglio del cuneo fiscale su base annua: è la
misura che apre il decreto, prevedendo i 6,7 miliardi a copertura da maggio a dicembre 2014. Attraverso un
credito di imposta a partire dalle buste paga relative al mese lavorativo di maggio 2014 aumenta la
retribuzione netta dei lavoratori dipendenti e assimilati che guadagnano tra 8.000 e 24.000 euro lordi e che
avranno 80 euro in più al mese.
La seconda misura di riduzione fiscale riguarda l’Irap, che viene tagliata del 10% e la cui aliquota principale
scenderà dal 3,9% al 3,5%. Il beneficio finanziario per le imprese nell’anno 2014 è pari a 700 milioni.
Consiglio dei Ministri, comunicato stampa 18 aprile 2014
Terreni agricoli soggetti alla “mini-IMU”
L’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale del terreno anche se per il 2013 è
dovuta esclusivamente la mini-IMU. In estrema sintesi, quindi, questi gli adempimenti fiscali previsti
STUDIO BAFUNNO
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rispetto a terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali:
- terreni per i quali non è dovuta l’IMU per l’anno 2013: indicare nel quadro A il codice 2 nella colonna 9
“IMU non dovuta”;
- terreni per i quali è dovuta la mini IMU per l’anno 2013: nel quadro A non va compilata la colonna 9 “IMU
non dovuta”; il reddito dominicale del terreno non affittato non è assoggettato ad IRPEF e alle relative
addizionali.
Agenzia delle Entrate, ris. 18 aprile 2014, n. 41/E
Verifica on-line per il codice fiscale
È possibile controllare direttamente on-line la correttezza del codice fiscale di tutte le pubbliche
amministrazioni, soggetti pubblici e privati. La pagina web dedicata al servizio di verifica è disponibile sul
sito dell’Agenzia delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF). La validità del codice
fiscale viene controllata confrontando i dati inseriti con quelli registrati nell’Anagrafe tributaria.
Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 18 aprile 2014
Rimborsi IRAP: competenza a Venezia
L’Agenzia delle Entrate ha attribuito al Centro operativo di Venezia la competenza sui controlli relativi alle
istanza telematiche di rimborso presentate dalle società partecipanti al consolidato che si sono avvalse
della possibilità di dedurre l’IRAP dalle imposte sui redditi.
Agenzia delle Entrate, provv. 17 aprile 2014, prot. n. 55939
IUC: nomina funzionario responsabile
Non sussiste alcun obbligo per i Comuni di comunicazione al Ministero delle Finanze delle deliberazioni di
nomina del funzionario responsabile dei tributi locali.
Min. Finanze, nota 16 aprile 2014, n. 7812
Codici tributo versamento concessioni del lotto
L’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite mod. F24 Accise, delle somme
afferenti la gestione delle concessioni di ricevitorie del lotto.
Agenzia delle Entrate, ris. 16 aprile 2014, n. 40/E
Codici tributo imposta unica sulle scommesse
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante mod. F24 Accise,
dell’imposta unica (nonché relativi interessi e sanzioni) sulle scommesse a distanza a quota fissa con
modalità di interazione tra i singoli giocatori.
Agenzia delle Entrate, ris. 15 aprile 2014, n. 39/E
Documento accompagnamento beni viaggianti
L’Agenzia delle dogane esamina le recenti modifiche normative intervenute nella disciplina dei documenti
di accompagnamento dei beni viaggianti (art. 34, comma 4, D.L. n. 179/2012). In particolare, nei casi di
circolazione congiunta di più beni appartenenti a differenti categorie merceologiche, richiamando prassi
analoghe in precedenza consentite, L’Agenzia delle dogane ritiene possa essere utilizzato un unico
documento di trasporto sempreché i prodotti assoggettati ad imposta siano riportati distintamente, con
indicazione della quantità e della qualità degli stessi.
Agenzia delle dogane, circ. 15 aprile 2014, n. 4/D
Sisma 2012: il modello per il credito d’imposta
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta (art.
67-octies D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) per i soggetti danneggiati
dal sisma in Abruzzo del 20 e 29 maggio 2012: possono beneficiare del credito le imprese ed i lavoratori
autonomi, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di
impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma. Si può richiedere un credito
d’imposta pari ai costi sostenuti per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o
danneggiati nonché per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici.
STUDIO BAFUNNO
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Agenzia delle Entrate, provv. 11 aprile 2014, n. 52663
Attività dilettantistiche: indennità chilometriche
E’ stato chiarito il trattamento tributario da riservare, in capo al percettore, alle indennità chilometriche
erogate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, non essendoci una normativa ad hoc.
L’Agenzia conferma l’orientamento diretto a considerare non imponibili i rimborsi di spese documentate,
comprese le indennità chilometriche, limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Non rileva invece, a
tale fine la sede dell’organismo erogatore.
Agenzia delle Entrate, ris. 11 aprile 2014,n. 38/E
Valute estere: il cambio per il 2013
È stato accertato il cambio delle valute estere per il 2013, ai fini della dichiarazione annuale degli
investimenti e delle attività.
Agenzia delle Entrate, provv. 10 aprile 2014, n. 51706
Ruolo: nuovo tasso di mora dal 1° maggio 2014
A decorrere dal 1° maggio 2014, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
sono determinati nella misura del 5,14% in ragione annuale.
Agenzia delle Entrate, provv. 10 aprile 2014, n. 51685
Disparità trattamento fondi di investimento
È incompatibile con la libera circolazione dei capitali il differente trattamento fiscale tra i dividendi versati a
fondi di investimento siti in Paesi terzi e quelli versati a fondi di investimento stabiliti in uno Stato UE.
Corte UE, sez. I, sent. 10 aprile 2014, C-190/12
Consultazioni UE sul mercato unico fiscale
La Commissione UE ha lanciato due consultazioni pubbliche per raccogliere idee e proposte su come
affrontare gli ostacoli fiscali che rallentano l'attività trasfrontaliera nel mercato unico. Via libera anche alla
creazione di un gruppo di esperti per individuare quegli elementi, legati alla tassazione diretta, che possono
influenzare l'attività cross-border di un cittadino europeo all'interno del mercato unico. Osservazioni entro
il 3 luglio 2014.
Commissione UE, comunicato stampa 10 aprile 2014, n. IP/14/416
Agevolazioni piani urbanistici particolareggiati
Non è dovuta alcuna sanzione per la decadenza dell’agevolazione fiscale prevista per il trasferimento di
immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati, in seguito alla mancata edificazione dell’area negli 11
anni successivi all’acquisto o all’alienazione del terreno prima dell’ultimazione dell’opera residenziale.
Agenzia delle Entrate, ris. 9 aprile 2014, n. 37/E
Mappe catastali acquistabili anche online
L’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio di vendita online delle mappe catastali accessibile
attraverso la piattaforma telematica Sister. L’accesso è disponibile su abbonamento, da attivare
direttamente in via telematica con firma digitale: 200 euro, a titolo di rimborso spese, e 30 euro per ogni
password di accesso richiesta, valida per un anno solare.
Agenzia delle Entrate, sito internet
Social card anche ai cittadini non residenti
Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo che estende i benefici previsti dal programma della cosiddetta
“Social Card” anche ai cittadini non residenti e agli immigrati, in attuazione della Legge di stabilità 2014 (art.
1, comma 216). L’estensione del beneficio decorre dal bimestre gennaio-febbraio 2014.
Min. finanze, decreto 3 febbraio 2014 (G.U. 8 aprile 2014, n. 82)
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Pubblicata la nuova Direttiva Risparmio
Approvata la nuova direttiva “Risparmio”: la novità più rilevante è rappresentata dall’introduzione di un
obbligo di comunicazione nel caso di pagamento di interessi cross-border. L’agente pagatore è tenuto a
trasmettere alle autorità competenti del proprio Paese, in via automatica, almeno una volta all’anno ed
entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale dello Stato, i seguenti dati:
propria denominazione ed indirizzo;
identità e residenza del beneficiario effettivo;
numero del conto del beneficiario effettivo (o, in mancanza, l’identificazione del credito che genera
gli interessi corrisposti);
informazioni relative al pagamento di interessi.
Gli Stati membri sono tenuti a recepire la nuova direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 1°
gennaio 2016.
Consiglio UE, direttiva 24 marzo 2014, n. 2014/48/UE (G.U.U.E. 15 aprile 2014, L111)
Accordo FATCA: schema in consultazione
Il MEF pubblica in consultazione, sul proprio sito internet, lo schema di decreto di ratifica dell’accordo USAItalia sulla normativa FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act), firmato il 10 gennaio 2014; schema che
prevede, in particolare, il rinvio ad emanandi decreti del Ministero per stabilire le modalità di rilevazione e
trasmissione nonché il contenuto e i termini per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle
informazioni obbligatorie. I cittadini, gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini
professionali possono inviare contributi ed osservazioni fino all’8 maggio 2014.
Min. Finanze, sito internet
LAVORO
Jobs act e contratti di solidarietà
La Fondazione Studi consulenti del lavoro interviene sulle novità contenute nel Jobs Act (D.L. n. 34/2014)
che ha previsto, oltre agli interventi in materia di contratto a termine, apprendistato e DURC, anche
modifiche alla disciplina relativa ai contratti di solidarietà.
Con apposito decreto da adottarsi di concerto con il Ministro delle finanze, verranno stabiliti nuovi criteri
per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva entro i limiti delle risorse
disponibili. E’ stato peraltro previsto il rifinanziamento del fondo apposito per circa 15 milioni di euro.
Fondazione Studi consulenti del lavoro, circ. 22 aprile 2014, n. 9
Jobs Act: primi chiarimenti INPS
L’INPS fornisce i primi chiarimenti e relative istruzioni operative sulle novità contenute nel D.L. n. 34/2014,
con particolare riguardo a:
- contratti a tempo determinato,
- apprendistato,
- contributo ASpI.
INPS, messaggio 17 aprile 2014, n. 4152
Contributi volontari per il 2014
L’INPS riepiloga gli importi della contribuzione volontaria per lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori
autonomi ed iscritti alla Gestione separata per l’anno 2014.
INPS, circ. 16 aprile 2014, n. 51
Consulenti lavoro: da giugno contributi con F24
Agenzia delle Entrate ed Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro (ENPACL)
hanno sottoscritto l’accordo che consente, a decorrere dal 3 giugno 2014, di utilizzare il modello F24 per il
versamento dei contributi previdenziali. Confermato il modello di pagamento anche per le quote
associative. Si aspetta ancora il nuovo codice tributo.
Agenzia delle Entrate - ENPACL, comunicato stampa 16 aprile 2014
Domande aperte per la platea dei “salvaguardati”
STUDIO BAFUNNO
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Pubblicato in Gazzetta il decreto che amplia la platea degli esodati (quinto contingente), stabilendo il limite
massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici. I lavoratori
dovranno presentare all'NPS istanza di accesso ai benefici, entro il 16 giugno 2014.
Min. lavoro, decreto 14 febbraio 2014 (G.U. 16 aprile 2014, n. 89)
Assicurazioni: Fondo per il sostegno del reddito
Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha istituito il Fondo intersettoriale di solidarietà per il
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.
DURC interno: note di rettifica al 15 giugno
Slitta dal 15 maggio al 15 giugno 2014 l’avvio della pubblicazione dei preavvisi telematici con cui l’INPS
informerà i datori di lavoro delle irregolarità che impediscono il rilascio del DURC interno.
INPS, messaggio n. 2889/2014
IMPRESA
Funzionano le start-up innovative
Il Ministero dello Sviluppo Economico informa che è disponibile on line sul sito istituzionale, la prima
Relazione annuale sullo stato d'attuazione della politica del Governo a sostegno dell'ecosistema delle startup innovative. Sulla base dei risultati ottenuti, il Ministero le ritiene una valida strategia di rilancio del
sistema produttivo nazionale con effetti positivi sull’occupazione, in particolare giovanile.
Min. sviluppo economico, comunicato stampa 16 aprile 2014
Aiuti de minimis secondo Assonime
Assonime illustra il nuovo regolamento europeo sugli aiuti de minimis (regolamento 18 dicembre 2013, n.
1407), i quali non rientrano nel controllo degli aiuti di Stato in quanto si presume che non incidano in
maniera significativa sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.
Assonime, circ. 14 aprile 2014, n. 13
Antiriciclaggio: linee guida Notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato le proprie “Linee guida in materia di adeguata verifica
della clientela, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 231/2007”; esse mettono a punto procedure che
tengono conto delle specificità della prestazione notarile e della diversità - in termini di scala e dimensioni di uno studio professionale rispetto alle aziende che operano nel settore finanziario e del credito. Il notaio
non potrà e non dovrà svolgere indagini esterne che esulano dal contenuto della prestazione notarile e le
verifiche andranno graduate e approfondite in ragione del profilo di rischio riferibile al cliente.
Consiglio Nazionale del Notariato, comunicato 11 aprile 2014
Società tra professionisti : iscrizione all’Albo e tirocini
Gli Ordini non possono prevedere una quota d'iscrizione per i soci non professionisti della STP: ad essere
iscritta nella specifica sezione dell'Albo è esclusivamente la società e non i soci (professionisti e non).
L'inadempimento dell'obbligo formativo da parte di un professionista, che fa parte di una STP non
pregiudica la possibilità per gli altri appartenenti alla stessa associazione/STP di accogliere praticanti e
tirocinanti.
CNDCEC, Pronto Ordini 10 aprile 2014, n. 28 e 21 marzo 2014, n. 66
Deposito dei bilanci: Manuale operativo 2014
In vista delle prossime scadenze per il deposito dei bilanci d'esercizio al Registro delle imprese da parte
delle società di capitali, Unioncamere ha realizzato il Manuale operativo nel quale sono illustrate le
modalità per la compilazione delle domande ed il loro invio agli uffici camerali. Al manuale si aggiunge il
Vademecum per la sperimentazione della Nota Integrativa XBRL.
Unioncamere, sito internet
STUDIO BAFUNNO
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Fallimento: il ruolo del Pubblico Ministero
Quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel
merito, il tribunale fallimentare può disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, affinché valuti
se fare istanza per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà
del giudice.
Corte di Cassazione, sent. 4 aprile 2014, n. 7996
ADEMPIMENTI
SCADENZA: 30 APRILE
GESTIONE RIFIUTI E DICHIARAZIONI AMBIENTALI:TUTTO PRONTO PER IL MUD 2014
Claudio Bovino
Sino al 31 dicembre 2014, in attesa che il SISTRI divenga completamente operativo, continuano ad applicarsi
gli obblighi ambientali previsti dalla normativa precedente: tutte le categorie di operatori (imprese e
amministrazioni) ivi indicate che hanno prodotto e gestito rifiuti nel 2013 e 2014 devono presentare alle
Camere di commercio, entro il 30 aprile 2014, il Mud.
Ancora una volta, forse per l’ultima volta, è tempo di Mud, il “740 ecologico” sul quale continua a basarsi il
sistema di contabilizzazione dei rifiuti in Italia. Il “Modello unico di dichiarazione ambientale” deve essere
inviato alle Camere di Commercio entro il 30 aprile 2014 utilizzando il modello approvato con il Dpcm 12
dicembre 2013.
Tra i soggetti obbligati al MUD vi sono gestori di rifiuti speciali (come ad esempio i “veicoli fuori uso”), i
soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (cioè il
Comune, il Consorzio di Comuni o la Comunità montana, a seconda dei casi), o ancora i produttori di
imballaggi.
MUD e SISTRI
Il SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) non è pienamente operativo, anche
se l’obbligo di aderirvi è ormai scattato per i primi due scaglioni di categorie che, secondo l’ultimo
calendario dovevano partire, rispettivamente:
— il 1° ottobre 2013, e cioè i gestori di rifiuti speciali pericolosi e i nuovi produttori di rifiuti pericolosi;
— il 3 marzo 2014 il Sistri, e cioè i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, insieme a Comuni e imprese
di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Il Sistri dovrebbe, poi, divenire operativo, dal 30 giugno 2014, a livello sperimentale, per gli altri gestori di
rifiuti urbani, ma solo in base a uno specifico DM che deve ancora essere emanato.
Peraltro, questo stesso atteso decreto dovrebbe ospitare le ulteriori semplificazioni che dovrebbero
esentare dal SISTRI alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quelli che non hanno più di
10 dipendenti e operano nei settori industria, artigianato, commercio, sanitario e servizi, per i quali oggi il
SISTRI è oggi obbligatorio).
STUDIO BAFUNNO
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Secondo “voci di corridoio” questo decreto, già annunciato a marzo, dovrebbe approdare in GU nei
prossimi giorni. Nell’eventualità, nuove “sorprese” in tema di SISTRI sembra che potranno venire solo dagli
ulteriori esiti delle indagini condotte dai pm napoletani, dato che da una interrogazione parlamentare (502535 del 2 aprile 2014) si è appreso che la Commissione di collaudo istituita ai sensi del D.L. n. 101/2013
avrebbe regolarmente rilasciato, a fine 2013, il certificato di conformità del SISTRI.
Alla stregua di tutto ciò, per il periodo di moratoria delle sanzioni del Sistri (15 mesi, dal 1° ottobre 2013
sino al 31 dicembre 2014), gli operatori sono tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del Sistri
(qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), anche a tenere i registri di carico e
scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti
(secondo le previsioni previgenti al Sistri).
In pratica, sino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dall'art. 189 del DLgs
152/2006 nel testo non modificato dal DLgs n. 205/2010 – secondo un regime transitorio di doppio binario
degli adempimenti con sanzioni che scattano a partire dal 2015 – e il MUD continua ancora per quest’anno
a fare da perno fondamentale al sistema delle comunicazioni ambientali di cui alla legge n. 70/94 (in merito
si veda la circolare del Ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 2013 relativa all’applicazione dell’art. 11 del
D.L. n. 101/2013).
Vediamo, pertanto, quali sono le categorie soggette al MUD e quali adempimenti ad esse incombono.
Strumenti
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2014 è articolato in Comunicazioni che devono essere
presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. I modelli e le istruzioni per rendere tali comunicazioni sono
contenuti nel DPCM 12 dicembre 2013 (GU del 27 dicembre 2013, n. 302 – S.O. n. 89). Successivamente,
sono state rese disponibili:
- le istruzioni dettagliate per la presentazione del MUD 2014 in via telematica, tramite il sito
www.mudtelematico.it. alle competenti Camere di commercio.
- il software appositamente realizzato da Unioncamere per la compilazione del MUD 2014:
http://mud.ecocerved.it/.
Come accennato, con riferimento agli obblighi di comunicazioni annuali di cui alla Legge n. 70/94, – in
applicazione dell’art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 – gli operatori devono presentare il MUD con riferimento
ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014 [: “con riferimento all’anno precedente e sino alla piena
entrata in operatività del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)” – art. 1, comma 2 del
DPCM 12 dicembre 2013].
La data di scadenza dell’adempimento è il 30 aprile 2014.
MUD 2014: una unica dichiarazione per sei comunicazioni
Il MUD 2014 – come illustrato nell'allegato I al DPCM 12 dicembre 2013 – è costituito da sei
“comunicazioni” che devono essere presentate dai “soggetti tenuti all'adempimento”:
1. Comunicazione Rifiuti Speciali;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso (VFU);
3. Comunicazioni Imballaggi;
4. Comunicazioni Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
STUDIO BAFUNNO
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5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione; 6. Comunicazioni Produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Più in dettaglio, questi sono i soggetti obbligati per
ognuna delle singole comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti speciali
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'arti. 184, comma 3,
lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006).
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso - Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e
dei relativi componenti e materiali.
3. Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3,
lettere a) e c); - Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione
di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - soggetti coinvolti nel ciclo di
gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione - soggetti istituzionali responsabili del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (materialmente si tratta del Comune, del
Consorzio di Comuni o della Comunità montana).
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) - produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di
Finanziamento.
MUD 2014: istruzioni per presentare la Dichiarazione in via telematica Unioncamere ha reso disponibili le
istruzioni dettagliate per la presentazione del MUD 2014 in via telematica, tramite il sito
www.mudtelematico.it.
In proposito si rileva che il modulo allegato al DPCM 12 dicembre 2013 è stato fornito a mero scopo
esemplificativo e non può essere concretamente utilizzato per la compilazione e presentazione, dato che
l’adempimento dovrà essere assolto mediante l’invio di un apposito file.
Non saranno considerate valide né la spedizione postale alla Camera di Commercio, né la consegna diretta
del supporto magnetico (es., Cd-Rom) o altra modulistica non conforme.
Il Software per la compilazione del MUD 2014 e il Prodotto informatico per il controllo formale delle
dichiarazioni – ove trasmesse da soggetti che utilizzino prodotti software diversi da quello predisposto da
Unioncamere – sono disponibili dal mese di marzo 2014 sul sito http://mud.ecocerved.it/.
Queste sono le Comunicazioni che devono essere presentate esclusivamente via telematica:
- Comunicazione Rifiuti Speciali;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
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- Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi;
- Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa
CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a
più soggetti dichiaranti.
Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per
conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma
elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili
della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e
studi.
Per spedire in via telematica è necessario:
- essere registrati al sito www.mudtelematico.it (clicca qui per la registrazione);
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del
professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
In concreto, i soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi della modalità telematica di invio,
debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o
Business Key) valido al momento dell'invio.
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di
credito o con Telemaco Pay (https://telemaco.infocamere.it).
Per ulteriori indicazioni sulla compilazione e presentazione del MUD 2014, si rimanda all’apposita pagina
predisposta da Ecocerved: http://mud.ecocerved.it/Home/TracciatiSoftware
Soggetti che possono ancora inviare il MUD cartaceo
La possibilità di inviare il MUD in formato cartaceo via posta permane solo per i seguenti soggetti e le
seguenti categorie di rifiuti:
1) Soggetti che, nella propria Unità Locale, non producono più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzino non
più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali (Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata e cartacea riportata
in Allegato 2 al DPCM).
Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio
all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da
schema riportato nell'Allegato 6; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti
di segreteria.
La Camera di commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la
dichiarazione si riferisce.
La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di
raccomandata senza avviso di ricevimento.
2) Soggetti istituzionali che siano responsabili per il servizio di gestione dei rifiuti urbani o assimilati
(Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione)
In questo caso, il dichiarante deve compilare la Comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica,
tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere.
Il modello allegato al decreto è riportato a scopo esemplificativo e non può essere utilizzato per
trasmettere la dichiarazione.
STUDIO BAFUNNO
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La trasmissione può avvenire con spedizione postale o via telematica:
- in caso di spedizione telematica la comunicazione va trasmessa, a conclusione della compilazione,
direttamente dal sito www.mudcomuni.it (a tal fine, i dichiaranti debbono essere in possesso di un
dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, intestato al legale
rappresentante o a soggetto da questi delegato).
- i dichiaranti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare online il versamento
del diritto di segreteria possono adempiere all’obbligo stampando e spedendo, alla Camera di Commercio
la scheda prodotta automaticamente dalla procedura sul sito www.mudcomuni.it, firmata dal legale
rappresentante dell’impresa o suo delegato.
La presentazione avviene mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di
ricevimento, allegando copia dell'attestato di pagamento.
Valide anche per il MUD 2014 le semplificazioni per alcune attività di gestione di rifiuti speciali A latere, si
rammenta che l’art. 40 (Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese) del “Decreto crescita”
(D.L. n. 201/2011, conv. con modif. dalla L. n. 214/2011), reca, al comma 8, alcune disposizioni in materia di
semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per alcune attività:
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente,
tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e
a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto
proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite
termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente;
- l’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto
dei rifiuti tramite il MUD, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto (art. 193, D.Lgs. n.
152/2006);
- i formulari devono essere gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli (ex
art. 193, D.Lgs. n. 152/2006);
- la conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le suddette attività. Le suddette
semplificazioni relative a registri di carico e scarico e al MUD sono ancora vigenti e, quindi, le categorie di
soggetti qui sopra indicati non sono devono presentare il MUD 2014.
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GUIDE OPERATIVE
COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI AL 30 OTTOBRE 2014
Paolo Parisi e Paola Mazza
Prorogato il termine per l’invio delle comunicazioni relative al periodo d’imposta 2013 dei beni concessi in
godimento ai soci e dei finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa la cui scadenza era fissata
al 30 aprile 2014. Con un provvedimento direttoriale l’Agenzia delle Entrate ha disposto il rinvio
successivamente al termine per l’inoltro di UNICO 2014.
A pochi giorni dalla scadenza - originariamente fissata al 30 aprile 2014 - l’Agenzia delle Entrate ha emanato
un provvedimento direttoriale datato 16 aprile 2014 che differisce tale termine ordinario al 30 ottobre p.v.
per l’inoltro della comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari
dell’imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni dell’impresa relative all’anno di imposta 2013.
Dati da comunicare
Nella comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, i contribuenti interessati dovranno indicare i
dati dei soci o familiari dell’imprenditore che hanno goduto dei beni relativi all’impresa, purché sussista una
differenza positiva tra il valore di mercato che valorizza il diritto di godimento e il corrispettivo versato dal
socio per il godimento del bene stesso. La comunicazione deve essere effettuata in modo analitico,
indicando i dati relativi a ciascun bene concesso nel periodo d’imposta di competenza, a prescindere
dall’importo.
Diversamente nella comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni dovranno essere indicati i dati delle
persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore che, nell’anno di riferimento, hanno concesso all’impresa
finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o
superiore a 3.600 euro.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Nel provvedimento 16 aprile 2014, n. 54581/2014, l’Agenzia delle Entrate spiega che entrambe le
comunicazioni devono essere inoltrate all’Anagrafe tributaria entro il trentesimo giorno successivo al
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Esempio
Una società con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, ordinariamente dovrà inoltrare la
comunicazione entro il 30 ottobre 2014.
Per le società con periodo di imposta diverso dall’anno solare (esercizio a cavallo) il termine di invio della
comunicazione varierà in base al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta (trentesimo giorno successivo) in cui i beni sono concessi in godimento.
Per la comunicazione dei beni in godimento dei soci il periodo d’imposta di riferimento è quello in cui gli
stessi sono concessi o permangono in godimento, mentre per la comunicazione dei dati relativi ai soci o
familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti/capitalizzazioni nei confronti della società il
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periodo d'imposta di interesse, ai fini dell’invio della comunicazione, è quello in cui sono stati ricevuti i
finanziamenti o le capitalizzazioni.
Adempimento
Ente
Trasmissione
all’anagrafe
Comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa
tributaria
concessi in godimento a soci o familiari
Termine invio
Comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari Trasmissione
dell’imprenditore che effettuano finanziamenti oall’anagrafe
capitalizzazioni nei confronti dell’impresa
tributaria
Entro il 30° giorno successivo al
termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi
Entro il 30° giorno successivo al
termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi
Finalità del provvedimento
In primo luogo va considerato che, essendo necessario valutare anteriormente all’invio delle comunicazioni
i comportamenti concludenti tenuti dalle società e dai soci/familiari nei rispettivi modelli dichiarativi,
l’adempimento dell’invio non può che essere naturalmente successivo alla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi di riferimento.
In secondo luogo il provvedimento direttoriale vuole evitare con il differimento al 30 ottobre una
“congestione” telematica con gli invii dei modelli dichiarativi che ordinariamente dovranno essere
effettuati entro il prossimo 30 settembre.
Soggetti obbligati
Sono tenuti a presentare la comunicazione dei beni ai soci gli imprenditori individuali, le società di
persone, le società di capitali, le società cooperative, le stabili organizzazioni di società non residenti, gli
enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale o, in alternativa, i soci o
i familiari.
In riferimento alla comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sono obbligati a inoltrare la
comunicazione all’Anagrafe tributaria tutti i soggetti che esercitano attività di impresa sia in forma
individuale che collettiva:tale adempimento non può essere effettuato né dai soci né dai familiari.
Soggetti esonerati
Resta fermo che in merito alla comunicazione dei finanziamenti, sono esonerati dalla comunicazione i
soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata. Tuttavia, si ricorda che l’obbligo permane per le
imprese in contabilità semplificata qualora siano dotate di un conto corrente dedicato all’attività.
Inoltre, l’esonero è previsto anche per le imprese che non utilizzano un conto corrente dedicato e che
adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, il regime contabile agevolato per gli “ex
minimi” e il regime delle nuove iniziative produttive.
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BONUS 80 EURO: IL BENEFICIO HA UN AMBITO LIMITATO
Nicola Forte
Uno dei problemi sorti dopo il varo del decreto del Consiglio dei Ministri di venerdì scorso riguarda la
corretta individuazione della platea dei soggetti interessati dal bonus di 80 euro che, a partire dal mese di
maggio, i lavoratori troveranno in busta paga.
Il Presidente del Consiglio ha fatto riferimento a circa 10 milioni di soggetti interessati, ma la correttezza
della stima potrà essere verificata solo allorquando si conoscerà il contenuto del decreto.
Dalle bozze del testo normativo che sono circolate in questi giorni il riferimento fatto all’art. 49, comma 1
TUIR individua quale destinatari del beneficio i lavoratori dipendenti e i titolari di contratti di
collaborazione i cui redditi, sotto il profilo fiscale, sono assimilati ai lavoratori dipendenti.
Restano per ora esclusi i c.d. soggetti “incapienti”, i pensionati, le collaboratrici domestiche e le badanti in
quanto le retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro privati non sono assoggettate a ritenuta.
Gli incapienti sono i lavoratori il cui reddito non è comunque soggetto a tassazione in quanto l’ammontare
lordo non supera gli 8.000 euro. Tuttavia, il limite degli incapienti può anche salire a 15 o 16.000 euro per
effetto della detrazioni per coniuge e figli a carico. Anche in questo caso sussiste il concreto rischio che il
beneficio venga meno in tutto o in parte.
L’esclusione (fino a questo momento) dei pensionati è stata confermata da Renzi che ha annunciato un
successivo intervento a beneficio di tali soggetti. Per il momento l’esclusione può essere giustificata solo
con le difficoltà incontrate dal Governo nel trovare in questa fase le necessarie risorse in grado di assicurare
la copertura finanziaria. D’altra parte l’esclusione non può essere spiegata diversamente se si considera
che l’art. 49, comma 2, TUIR considera altresì redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli
assegni ad esse equiparate. In buona sostanza, il comma 2 considera ad ogni effetto le pensioni, ai fini
fiscali, quali redditi di lavoro dipendente anche in considerazione delle modalità di tassazione pressoché
coincidenti. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri ha fatto riferimento (presumibilmente) ai soli
redditi di cui all’art. 49, comma 1 e quindi le pensioni sono risultate automaticamente escluse dal beneficio.
Un altro aspetto che dovrà essere verificato con attenzione riguarda la decorrenza dell’attribuzione del
beneficio, ma i tempi sono molto stretti. Come già anticipato, l’importo delle buste paga relative alle
retribuzioni di maggio dovrebbe già contenere il beneficio (l’erogazione degli 80 euro), ma potrebbe
verificarsi che il datore di lavoro non sia materialmente in grado di completare tempestivamente i conteggi.
In questo caso è auspicabile che il decreto preveda la possibilità di sommare il bonus di maggio a quello di
giugno in modo da erogare la maggiore somma spettante, in un’unica soluzione, con il pagamento della
retribuzione del mese di giugno.
L’adempimento (l’attribuzione del bonus) dovrà essere effettuato da tutti i datori di lavoro tenuti ad
operare le ritenute di acconto. Il meccanismo, nelle more della pubblicazione del decreto, ancora non si
conosce, ma è probabile che il pagamento della somma debba essere effettuata operando minori ritenute
rispetto a quelle che il latore di lavoro avrebbe operato in precedenza, sulla base delle vecchie regole. I
datori di lavoro interessati (tenuti all’erogazione del bonus) sono imprese, lavoratori autonomi, enti non
STUDIO BAFUNNO
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commerciali, condomini (oggi in possesso della qualifica di sostituti di imposta), ma anche i curatori
fallimentari.
L’attribuzione del beneficio, in presenza delle condizioni previste dalla legge, è automatica. Pertanto il
lavoratore o il collaboratore non deve effettuare alcuna specifica richiesta. Le condizioni, che devono
sussistere congiuntamente sono due:
- il lavoratore (o il collaboratore) deve essere tenuto al pagamento di imposte (per tale ragione il datore di
lavoro dovrebbe operare le ritenute);
- il reddito complessivo lordo non deve superare il limite massimo di 24.000 euro (salvo che la versione
definita del decreto non preveda un altro limite)
CASSE DI PREVIDENZA: IN SCADENZA LE SEGNALAZIONI ALLA COVIP
Giuseppe Rocco
Entro il prossimo 5 maggio le Casse di previdenza dovranno segnalare alla Covip i dati e le informazioni
relativi con specifico riferimento agli investimenti finanziari e alla composizione del patrimonio relativi
all'anno 2013. Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica
[email protected]
L’art. 14, c. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 ha inserito la Covip nell’ambito del sistema di
vigilanza istituzionale degli Enti previdenziali privati e privatizzati con specifico riferimento agli investimenti
finanziari e alla composizione del patrimonio (a fine 2012 pari a oltre 61 miliardi).
La Autorità di Vigilanza ha inviato alle Casse, nell’ambito della propria attività di monitoraggio statistico ai
fini di un efficiente controllo, la Circolare n. 2242 del 4 aprile 2014 con cui richiede alle Casse di previdenza
la segnalazione dei dati e delle informazioni relativi all'anno 2013. Le segnalazioni dovranno essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica [email protected] entro il prossimo 5 maggio.
La struttura di vigilanza
Giova rammentare come il sistema di controlli sugli Enti previdenziali privati prevede un primo livello di
controllo di carattere interno esercitato dal Collegio Sindacale. I rendiconti annuali delle associazioni o
fondazioni sono sottoposti poi a revisione contabile indipendente e a certificazione. Vi è poi un controllo
istituzionale espletato da Ministero del Lavoro – Ministero dell’Economia - eventuale altra Amministrazione
vigilante-Covip.
I Ministeri esercitano le attività di vigilanza a carattere generale (bilanci consuntivi e preventivi con la
formulazione di motivati rilievi; attività istituzionale di carattere previdenziale e gestionale).
Sono soggetti ad approvazione ministeriale Statuti, Regolamenti e le relative integrazioni e modificazioni,
nonché le delibere in materia di contributi e prestazioni. Può essere individuato poi un controllo di referto.
Ogni anno la Corte dei Conti riferisce annualmente al Parlamento circa l’attività degli Enti privati delle
assicurazioni obbligatorie, per la verifica di legittimità, economicità ed efficacia delle gestioni.
STUDIO BAFUNNO
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Vi è ancora un controllo politico esercitato dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale che vigila attraverso l’esame dei bilanci
preventivi e consuntivi degli enti e che si conclude con l’approvazione di considerazioni, le quali
confluiscono poi nella relazione annuale al Parlamento.. Come già evidenziato la normativa ha attribuito poi
alla Covip il controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio degli Enti previdenziali privati, da
esercitare anche attraverso ispezioni dirette ad acquisire gli elementi informativi necessari.
Il Legislatore ha quindi inserito la Covip nell’ambito del sistema di vigilanza istituzionale affidato ai Ministeri
vigilanti attribuendogli il ruolo di strumento tecnico-operativo, per fornire elementi utili non solo in via
preventiva ma anche in relazione a specifici provvedimenti che abbiamo riflessi sull’assetto patrimoniale
Il monitoraggio
Comeevidenziato dal Presidente, Rino Tarelli, nell’ambito di una specifica Audizione parlamentare, la Covip
riferisce ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia degli esiti della propria attività istruttoria, prevedendo a tal
fine la predisposizione di una relazione da trasmettere ai suddetti Ministeri entro il 31 ottobre di ogni anno.
Nella relazione, la Autorità di Vigilanza deve fornire per ciascun Ente informazioni sulla complessiva
articolazione delle attività detenute, sia di natura mobiliare che immobiliare, sulla relativa redditività, sulla
politica di investimento, sul sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sul processo di impiego delle
risorse.
A tal fine, prosegue la Commissione, sono stati definiti gli schemi di rilevazione dei dati sulla composizione
del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti, sia a valori contabili che a valori di mercato, nonché sulla
relativa redditività, valorizzando anche l’esperienza maturata sotto il profilo delle segnalazioni di vigilanza
dei fondi pensione.
Le informazioni per ciascuna area di controllo sono state opportunamente dettagliate ritenendo utile
prendere a riferimento quegli stessi profili trattati, relativamente ai fondi pensione, nelle “Disposizioni sul
processo di attuazione della politica di investimento” adottate dalla Covip il 16 marzo 2012. Il complessivo
sistema di segnalazioni è stato sottoposto a una procedura di consultazione con gli Enti, anche per il tramite
della relativa associazione di categoria.
La Autorità sottolinea poi come il potere disporre di dati e di informazioni sulle caratteristiche dei
patrimoni detenuti dagli Enti e sulle relative modalità di gestione rivesta un duplice carattere di utilità. Da
un lato, tale disponibilità concorre alla formazione di un patrimonio informativo, che si accrescerà
progressivamente nel tempo, sulla base del quale la Commissione stessa potrà strutturare in maniera
sempre più articolata e ordinata il sistema dei controlli sugli Enti. Dall’altro, rispetto alla prevista attività di
normazione specifica in materia di investimenti, conflitti di interesse e banca depositaria, essa costituisce
un elemento di conoscenza di grande utilità.
Viene ricordato che tale specifica normativa sarà contenuta nel decreto – di competenza del Ministero
dell’Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro, sentita la COVIP – di cui all’art. 14, comma 3, del
Decreto legge 98 del 2011, attualmente in corso di definizione. Tale provvedimento dovrà tener conto dei
principi caratterizzanti in materia il settore dei fondi pensione (artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 252 del
2005) e dell’esigenza che la gestione economico-finanziaria degli enti assicuri l’equilibrio di bilancio
coerentemente con le risultanze dei bilanci tecnici (art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 509 del 1994).
STUDIO BAFUNNO
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I dati richiesti
Con la Circolare 2242 viene allora richiesto agli Enti previdenziali di fornire informazioni sulla relativa
articolazione delle attività con i relativi rendimenti sia per quel che riguarda gli asset mobiliari che quelli
immobiliari. E’ stato inoltre predisposto uno schema delle informazioni rilevanti per quel che riguarda la
politica di investimento e del processo di impiego e monitoraggio da parte delle Casse .
FOCUS
LA RIFORMA DEI SERVIZI ISPETTIVI, FRA LUCI E OMBRE
Pierluigi Rausei
Il D.Lgs. n. 124/2004 intervenne per ridisegnare il sistema della vigilanza in materia di lavoro , operando una
scelta riformatrice di grande significato e offrendo numerose aspettative agli operatori; il bilancio, dopo il
primo decennio di applicazione, restituisce una immagine in chiaroscuro, dove le ombre a tratti offuscano le
luci. Nel percorso parlamentare del ddl “Jobs Act” ci potrà essere spazio per un rilancio dei principi della
riforma
La riforma dei servizi ispettivi venne avviata con la delega contenuta nell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30, che segnò il passaggio fondamentale ad una “nuova era” per la vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale in Italia.
Nuova era per le ispezioni
Attuando quella delega legislativa, esattamente dieci anni fa, il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
introduceva nell’ordinamento un sistema razionale, ordinato e coordinato, di programmazione della
vigilanza, introducendo istituti di tutela preventiva e successiva rispetto all’ispezione (interpello e ricorsi
amministrativi), prevedendo in capo al personale ispettivo poteri totalmente nuovi (diffida accertativa e
conciliazione monocratica) e ridefinendo poteri già esistenti, anche se in qualche caso caduti in disuso da
molti anni (disposizione, diffida precettiva, prescrizione obbligatoria).
In seguito con la Direttiva ministeriale del 18 settembre 2008 venivano dettati criteri direttivi e linee guida
che riprendevano lo spirito riformatore originario, dando il via ad una nuova fase di potenziamento delle
azioni ispettive e di vigilanza, orientate alla tutela sostanziale dei lavoratori e meno concentrate sui profili
meramente formali.
Successivamente la legge n. 183/2010 dava ulteriore slancio al percorso riformatore, delineando il quadro
di una azione ispettiva che muove sui due binari della totale acquisizione immediata di dati e prove certe
già in sede di indagine iniziale in azienda e, contemporaneamente, della trasparenza delle informazioni
sull’esercizio dei poteri di vigilanza per l’ispezionato cui va subito rilasciato un verbale di primo accesso
ispettivo, semplificando la verbalizzazione conclusiva degli accertamenti con la previsione esplicita di
elementi essenziali e sostanziali utili per suffragare, in sede di contenzioso, la bontà e la qualità delle azioni
investigative, ma anche al fine di consentire all’ispezionato-trasgressore di attivare senza lesioni il proprio
diritto (costituzionalmente garantito) di difesa.
STUDIO BAFUNNO
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La fotografia che ne consegue, dunque, restituisce, sia su un piano funzionale che su un piano strutturale,
una immagine del sistema riformato delle ispezioni, secondo il contributo dal compianto prof. Marco Biagi,
che consente di guardare alla vigilanza in materia di lavoro come un reale baluardo di legalità per la tutela
del lavoro e dei lavoratori.
In particolar modo sul piano funzionale, rispetto al quale risulta potenziata l’azione di vigilanza sulla libertà,
dignità e personalità del lavoratore, così pure è rinvigorita l’azione di lotta ad ogni fattispecie di sommerso,
irregolarità e illegalità da cui scaturisce una immediata tutela per il lavoratore, ma, al contempo, la
medesima azione comporta il ripristino delle condizioni di legalità del lavoro, in grado di incidere
profondamente sul contrasto al dumping e alla competizione sleale fra le imprese, garantendo una
equilibrata e corretta concorrenza.
Le luci della riforma
Fra i successi indiscussi e indiscutibili del d.lgs. n. 124/2004 vi sono gli istituti innovativi dell’interpello, della
conciliazione monocratica e della diffida accertativa, nonché le rivisitate diffida a regolarizzare e
prescrizione obbligatoria.
Così l’istanza di interpello ex art. 9 del d.lgs. n. 124/2004 consente al datore di lavoro, per il tramite degli
intermediari abilitati, di conoscere il “dover essere” di determinati istituti o fattispecie, collocandosi fra i
primi strumenti difensivi in materia di ispezioni, in una fase di difesa “anticipata” rispetto a qualsiasi
intervento ispettivo. Uno strumento, dunque, di notevole rilevanza con riguardo all’attività ispettiva del
Ministero del Lavoro e degli Istituti previdenziali: l’efficacia dell’interpello è generale e non si ferma ai soli
interpellanti, giacché chiunque aderisca all’interpello rimane esente di responsabilità colpevole con
riferimento alle sanzioni amministrative, civili previdenziali e penali.
In base all’art. 11del d.lgs. n. 124/2004, si ha una procedura conciliativa che si svolge davanti ad un
funzionario della Direzione territoriale del lavoro, al termine della quale un verbale di accordo raccoglie le
manifestazioni di volontà del datore di lavoro e del lavoratore, riguardo alla natura, alla durata, alle
caratteristiche e alle modalità di svolgimento di un rapporto di lavoro che è effettivamente intercorso fra gli
stessi. Lo strumento ha avuto larga diffusione, a partire dal 2008, per gli indubbi vantaggi che esso consente
di ottenere al lavoratore e al datore di lavoro. Il lavoratore si vede immediatamente riconosciuta la
sussistenza di un rapporto di lavoro, con la corresponsione della retribuzione e la regolarizzazione
assicurativa e previdenziale, senza doversi assoggettare alle lungaggini processuali e senza spese a suo
carico, non potendosi concludere la conciliazione monocratica “a saldo e stralcio”. Il datore di lavoro può
mettersi in regola con oneri meno gravosi e vedersi estinguere il procedimento ispettivo, quindi senza
esporsi alle conseguenti sanzioni.
Analoga efficacia ha avuto la diffida accertativa che, in base all’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, con la quale
gli ispettori del lavoro diffidano il datore di lavoro e l’obbligato in solido a corrispondere direttamente al
lavoratore le somme che risultano accertate come crediti patrimoniali, derivanti dalla corretta applicazione
delle norme e degli istituti contrattuali, nei limiti dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi ovvero
dell’ambito di operatività del singolo contratto individuale. Il datore di lavoro diffidato, che non ritenga di
dover adempiere, può promuovere, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto, un tentativo di
conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, sul quale peserà il valore della diffida accertativa
come accertamento tecnico, riguardo alle possibilità di accordo fra le parti su dati retributivi o sostanziali
differenti. In caso di conciliazione la diffida accertativa perde efficacia, mentre se il termine per esperire la
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conciliazione è decorso inutilmente oppure se l’accordo fra le parti non viene raggiunto in sede conciliativa,
la diffida accertativa assume valore di accertamento tecnico, acquisendo efficacia di titolo esecutivo,
mediante provvedimento di validazione del Direttore della DTL.
Con la diffida obbligatoria dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 l’ispettore diffida il trasgressore e l’eventuale
obbligato in solido a regolarizzare le inosservanze sanabili, entro 30 giorni e se si ottempera il
procedimento sanzionatorio si estingue, a seguito del pagamento, entro i successivi 15 giorni, di una
somma a titolo di sanzione amministrativa, in un importo pari al minimo di legge oppure, in caso di sanzioni
in misura fissa, a un quarto dell’importo così stabilito (sanzione “ridottissima”).
L’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004 prevede che le violazioni in materia di lavoro di carattere penale, punite con
la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, formano oggetto di una
prescrizione obbligatoria con la quale l’ispettore impartisce al datore di lavoro l’adempimento degli
obblighi violati, fissando per la regolarizzazione un termine che non eccede il tempo tecnicamente
necessario; il reato si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita nel termine indicato
dall’organo di vigilanza e provvede al pagamento della somma agevolata (un quarto del massimo edittale
dell’ammenda).
Le ombre che offuscano il cammino
Decisamente indietro, purtroppo, sono rimasti invece istituti non meno rilevanti nel contesto della riforma
dei servizi ispettivi, come ad esempio l’attuazione dell’art. 10 in materia di coordinamento ispettivo con gli
altri organismi di vigilanza, la disposizione di cui all’art. 14 e i ricorsi amministrativi degli artt. 16 e 17.
Con riferimento a razionalizzazione e coordinamento dell’attività ispettiva, a distanza di un decennio,
ancora non è stata data attuazione alla norma.
Anzi il legislatore a più riprese negli ultimi tre anni ha tentato di rendere operativa la disposizione (art. 7,
co. 2, d.l. n. 70/2011 e art. 14, co. 4, d.l. n. 5/2012), sia pure a volte con interventi scarsamente coordinati
col quadro regolatorio della materia, senza ottenere nessun risultato concreto in termini di efficienza e di
efficacia. Da ultimo, il d.l. n. 145/2013 (art. 14) aveva tentato di rendere operativamente obbligatorio il
coordinamento preventivo almeno con riguardo a Ministero del Lavoro, Inps e Inail, ma la norma che lo
prevedeva non ha superato il passaggio parlamentare ed è stata espunta dalla legge n. 9/2014 di
conversione. D’altra parte anche le sedi di coordinamento centrale (Commissione centrale, art. 3),
regionale (Commissione regionale, art. 4) e territoriale (CLES, art. 5) non hanno rappresentato il luogo
deputato alla attività di razionalizzazione, uniformità e coordinamento delle attività ispettive fra gli
organismi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza sociale necessario per impedire duplicazioni di
interventi ed attuare un programma unitario e coerente di vigilanza su tutto il territorio nazionale, con i
necessari adattamenti nei singoli ambiti locali. Peraltro, a tutt’oggi non è neppure stata realizzata la banca
dati telematica che avrebbe dovuto raccogliere informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati,
informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di
aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo.
Sullo sfondo, scarsamente utilizzata finora, è rimasta anche la disposizione con la quale l’ispettore del
lavoro anziché applicare una sanzione impone al datore di lavoro un obbligo che specifica quello generale
previsto dalla legge, adattandolo alla concreta realtà aziendale e al singolo rapporto di lavoro oggetto di
ispezione; eppure tale istituto potrebbe avere grandi potenzialità come dimostra la prima applicazione
dell’art. 7 del d.lgs. n. 167/2011 in materia di apprendistato.
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Da ultimo, anche i ricorsi amministrativi (al Comitato regionale per i rapporti di lavoro e al Direttore della
Direzione regionale del lavoro) pur essendo rilevanti nel numero non hanno rappresentato, in genere,
quello strumento indispensabile per armonizzare a livello regionale le azioni ispettive e sanzionatorie, per
un pieno adeguamento e per una uniformità di comportamento degli organi ispettivi nei singoli contesti
territoriali regionali.
Le prospettive future
Guardando al futuro, in vista del decennale della vigenza del d.lgs. n. 124/2004 (che entrò in vigore il 27
maggio 2004), rileva il percorso parlamentare del ddl AS 1428, sul cosiddetto “Jobs Act”, con peculiare
riferimento alla delega per la revisione e rimodulazione del sistema sanzionatorio (art. 3, co. 2, lett. e). La
norma sembra proprio voler universalizzare i principi contenuti nella riforma dei servizi ispettivi, in base ai
quali il datore di lavoro che si mette tempestivamente in regola riceve un trattamento sanzionatorio
fortemente ridotto (diffida) oppure non viene affatto sanzionato (disposizione).
La valorizzazione degli istituti premiali, dunque, potrebbe creare un utile spazio per un complessivo rilancio
dei temi della riforma del 2004, rappresentando una preziosa occasione per completare, dieci anni più
tardi, quell’ambizioso disegno di riforma del sistema della vigilanza e dell’ispezione in materia di lavoro e
previdenza, attraverso un rinnovato e più efficace sistema sanzionatorio.
Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non
hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene.
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Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori
interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.
Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.
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