Dichiarazione a verbale (in calce al Verbale di riunione 21/7/2000)

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L’ultima stipula formale del Contratto Integrativo Aziendale, con pubblicazione del
relativo volumetto e sua distribuzione ai lavoratori, risale al 1992 (18/3).
Da allora si sono succeduti due rinnovi del CIA (28/5/1997 e 10/7/2001) mai dati alle
stampe.
Questa è una versione integrata con i vari rinnovi, accordi e modifiche.
Demandi del CCNL:
“Art. 22 - Decorrenza e procedura di rinnovo-Materie demandate
…………………………………………………………………………………………………
Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:
a) premio aziendale;
b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro.
Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto
delle specifiche disposizioni in materia.
I contratti integrativi aziendali non avranno decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000 e scadranno il 31 dicembre
2003.
Art. 23 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate,
quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali,
fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati “intuitu personae”.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di
cui al comma che precede.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali sulle materie opzionate ai sensi dei
contratti nazionali ABI e ACRI del 1994 e del 1995 per le quali non venga esercitata, entro il 30 settembre 2001,
la revoca della predetta opzione.
E’ comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio
ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
Le controversie collettive aventi ad oggetto l’interpretazione di norme del presente contratto possono venire
congiuntamente esaminate dalle Parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione”.
Tale riscrittura, com’è noto, era tra gli impegni del C.I.A. 28/5/1997 che, all’epoca, non
fu possibile realizzare per il tentativo strumentale dell’Azienda di utilizzare tale passaggio
tecnico per cancellare la gran parte della normativa sugli inquadramenti vigente in BNL.
“Le parti entro il 30.9.1997 si incontreranno per l'adattamento formale del testo del contratto integrativo aziendale
al nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal Ccnl 19.12.1994.
In tale occasione si provvederà ad una revisione generale del testo eliminando quelle previsioni non più
attuali o compatibili con il citato Ccnl” (Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A.
28/5/1997).
LEGENDA:
 TESTO IN NERO: testo del CIA 1992 non modificato;
 TESTO IN ROSSO: testo risultante da modifiche e variazioni espresse del CIA 1992 tempo per
tempo intervenute;
 TESTO IN VERDE: integrazioni e variazioni tacite del testo del CIA 1992 tempo per tempo
intervenute;
 TESTO IN GIALLO: parti del CIA 1992 espressamente o tacitamente abrogate tempo per tempo
(le parti tacitamente abrogate sono esclusivamente norme transitorie)
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1° ALLA 3°) DELLA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
STIPULATO IN ROMA
IL 10 LUGLIO 2001
INDICE
- Quadri ………………………………………………………………………………… Pag.
- Attribuzione di un grado agli impiegati ………………………………………………
”
- Inquadramento negli impiegati di 1° e di 2° ………………………………………….
”
- Attribuzione di un grado ai commessi ………………………………………………..
”
- Inquadramento nei commessi ………………………………………………………...
”
- Innovazioni tecnologiche …………………………………………………………….
”
- Premio di rendimento ………………………………………………………………...
”
- Agevolazioni ai lavoratori studenti e provvidenze agli studenti figli di lavoratori …..
”
- Corsi di formazione professionale e/o aggiornamento ……………………………….
”
- Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell’ambiente di lavoro …………………..
”
- Garanzie volte alla sicurezza del lavoro ……………………………………………...
”
- Premio di produttività ………………………………………………………………...
”
- Decorrenza, durata, applicazione ……………………………………………………..
”
- Dichiarazioni dell’Azienda …………………………………………………………...
”
- Verbale di accordo (all. n. 1) …………………………………………………………
”
- Protocollo di intesa sulla ristrutturazione dei servizi di sportello (all. n. 2) ………….
”
Il giorno 10 luglio 2001, in Roma
-
fra la Banca Nazionale del Lavoro, rappresentata dai Sigg.
e
-
la Delegazione….
In relazione a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
11/7/1999 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti
dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali si è stipulato il seguente:
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER LE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1° ALLA 3°)
E I QUADRI DIRETTIVI
DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
4
Informativa su programmi generali, ristrutturazioni e mobilità
Roma 23/11/1988
1.
(Il comma 1 del punto 1 è stato superato dal punto 1 del Verbale 28/5/1997)
(I commi 2 e 3 del punto 1 sono stati abrogati dal Verbale 19/10/1993)
2.
(Il comma 2 è stato abrogato dal Verbale 19/10/1993)
3. Nei casi di mobilità interna l’Azienda - compatibilmente con le esigenze di servizio e con i requisiti
professionali richiesti - darà la precedenza alle eventuali domande di trasferimento avanzate dal
personale.
L’Azienda si dichiara inoltre disponibile ad esaminare le segnalazioni formulate dalle OO.SS. in
ordine a casi individuali particolari (per l’eventuale adozione di interventi economici)
4.
(Il comma 4 è stato abrogato dal Verbale 19/10/1993)
Verbale 28/5/1997
addì 28 maggio 1997 in Roma
tra
La Banca Nazionale del Lavoro Spa
e
Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali Fabi, Fiba/Cisl,
Fisac/Cgil e Uib/Uil
premesso che


le parti intendono riconfermare e valorizzare un sistema di relazioni sindacali articolato attraverso
specifici momenti d'incontro ove, nel rispetto dei diversi ruoli, Azienda e Oo.Ss. possano affrontare
tematiche di comune interesse;
in relazione a quanto sopra si reputa opportuno aggiornare l'intesa in materia del 23.12.1988 e
successiva modificazione del 19.10.1993, in maniera da realizzare un sistema informativo fra
Azienda e Oo.Ss. dei lavoratori riferito ai processi di riorganizzazione di portata generale e alle più
rilevanti iniziative connesse all'attività di impresa;
si conviene quanto segue:
1. l'Azienda con cadenza semestrale (fine aprile e fine ottobre di ogni anno), promuoverà un incontro
con le Oo.Ss. firmatarie del presente verbale per illustrare l'andamento i programmi ed i problemi di
carattere generale riguardanti il Gruppo Bnl nel suo complesso (Banca, finanza e parabancario).
2. Viene istituito un Osservatorio Azienda/Sindacato con funzioni di studio, approfondimento e
consultazione - sede di scambio di informazioni, conoscenza e valutazione dei reciproci orientamenti,
riscontro di convergenze o diversità di opinione - sui seguenti temi:

situazione della dinamica occupazionale e linee di tendenza, con particolare attenzione alle
trasformazioni organizzative e produttive e all'applicazione e agli aggiornamenti legislativi delle
varie forme di rapporto di lavoro;
5








struttura aziendale e regolamenti applicativi;
processi di eventuale mobilità interna legata a ristrutturazioni/riorganizzazioni anche ai fini
dell'applicazione del punto 3 del verbale del 23.12.1988, confermato dal verbale del 19.10.1993;
impatti sull'attività operativa derivanti dall'introduzione di nuove procedure informatiche;
processi di esternalizzazione;
fabbisogni formativi e di riqualificazione professionale in rapporto all'evoluzione dell'attività
aziendale e all'introduzione di nuove procedure informatiche; corsi di assertività e aggiornamento
delle lavoratrici al rientro dalla gravidanza e puerperio;
attività formative e/o divulgative in relazione all'introduzione di nuovi prodotti e servizi;
progetti di formazione da realizzare con il ricorso ai finanziamenti previsti dalla legislazione
regionale, nazionale e comunitaria;
rapporto funzionale tra corsi di formazione aziendale e corsi di derivazione contrattuale.
3. In relazione alle previsioni di cui al punto precedente si terranno, di norma, due riunioni all'anno, in
data da concordare tra le parti, alle quali parteciperanno due rappresentanti per ogni Oo.Ss. firmataria
del presente verbale e un numero complessivo non superiore di rappresentanti della Direzione del
Personale
e
Sviluppo
Organizzativo
della
Banca.
Gli incontri verranno preceduti dallo scambio di eventuale materiale informativo relativo agli
argomenti da trattare.
4. L'Azienda porterà a conoscenza delle Oo.Ss. firmatarie eventuali processi di fusione riguardanti la
Banca nonché di rilevanti ristrutturazioni riguardanti Società del Gruppo, dopo che gli stessi siano stati
decisi.
Resta ovviamente inteso che le procedure di informativa e consultazione nonché di contrattazione delle
ricadute sulle condizioni di lavoro previste dagli artt. 147 e 150 del Ccnl 19.12.1994 dovranno
svolgersi fra le Società interessate e le rispettive rappresentanze sindacali aziendali.
5. Resta inteso che le previsioni del presente verbale saranno, dal momento della loro costituzione, di
esclusiva prerogativa delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu).
Letto confermato e sottoscritto.
Banca Nazionale del Lavoro Spa
Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rsa
Fabi - Fiba/Cisl - Fisac/Cgil - Uib/Uil
6
Q U A D R I (*)
Art. 1
L’inquadramento nella categoria dei quadri, ai sensi dell’art. 9 del
CCNL 23/11/1990, oltre a quanto previsto dal successivo art. 2 lettera a)
avviene in base ai seguenti criteri:
1) viene attribuito il grado di Quadro super
- agli “ assistenti di settore “ che, avendo almeno 3 anni di
effettiva adibizione alle relative mansioni con il grado di Capo
Ufficio, siano formalmente abilitati ad istruire in via autonoma
ed a proporre d’iniziativa linee di credito al Responsabile del
settore di appartenenza nel limiti delle facoltà deliberative a
questi delegate;
- agli addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni
Centralizzate - Immobiliare con almeno 3 anni di permanenza
nel grado di Capo Ufficio ed in possesso di elevata preparazione
professionale ed esperienza, i quali, in collaborazione con i
responsabili della progettazione e della direzione lavori, siano
incaricati in via continuativa di gestire in forma autonoma
interventi complessi, per gli aspetti sia qualitativi e/o
quantitativi, presso le sedi e/o dipendenze;
- ai Quadri che, in base alla normativa interna, vengano sia
formalmente incaricati di sottoscrivere atti e documenti sia
autorizzati per l’operatività sui conti correnti;
NOTA A VERBALE:
l’operatività sui c/c non può essere disgiunta dall’attribuzione
dell’incarico di sottoscrivere atti e documenti.
-
-
-
-
Presso i reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati
all’”analista programmatore” che riceve le richieste di
procedure, ne cura l’articolazione, la documentazione e ne segue
gli sviluppi fino alla realizzazione;
al “sistemista” che svolge attività di studio, verifica, disegno e
ottimizzazione relativamente a configurazioni complesse di
hardware, software, base di dati e telecomunicazioni;
al capo turno (almeno 1 per ogni turno) che nei Centri con più
sistemi elaborativi coordina il personale operativo addetto e/o
pianifica i carichi di lavoro su ogni singolo elaboratore secondo
la priorità stabilita;
allo “specialista di gestione” che, oltre ai compiti dell’addetto di
gestione, svolge una o più delle seguenti attività:
coordina gli addetti di gestione nelle attività a lui assegnate,
installa e/o gestisce in via autonoma procedure complesse, cura
lo studio, la documentazione e l’ottimizzazione gestionale di
apparati tecnici hardware e software;
2) viene attribuita la qualifica di Quadro ai lavoratori che, rivestendo
da almeno 3 anni il grado di Capo Ufficio, svolgono stabilmente
mansioni di:
-
assistente di settore che, oltre a coadiuvare il Responsabile del
Settore, anche nei contatti esterni, per l’istruttoria e la stesura
delle proposte di fido (esaminando anche i bilanci e le situazioni
patrimoniali), sia formalmente incaricato di svolgere attività
promozionali comportanti iniziativa personale;
LETTERA A LATERE 28/5/1997 ALLE OO.SS. STIPULANTI
Con riferimento alle prospettazioni formulate da codeste OO.SS. in ordine
all’argomento in oggetto, si conferma che l’art. 1, punto 2 primo alinea del C.I.A.
18.3.1992 trova applicazione nei confronti di quegli assistenti di settore che - in
considerazione dell’esperienza professionale acquisita - vengono abilitati dalla
rispettiva Direzione a svolgere, di iniziativa, attività promozionale volta all’incremento
delle basi patrimoniali.
-
-
-
-
-
addetto ai crediti speciali ed attività parabancarie che, oltre a
svolgere attività di consulenza specialistica, sia formalmente
incaricato di effettuare in via autonoma opera di acquisizione di
rapporti curando l’istruttoria delle relative pratiche;
operatore in titoli, il quale - oltre ad effettuare contrattazioni in
titoli, obbligazionari e azionari, per conto della clientela - svolga
attività promozionale e sia formalmente incaricato della gestione
in via autonoma del portafoglio mobiliare;
perfezionamento dei crediti documentari e/o pratiche speciali
ove accompagnato da effettiva attività
promozionale e
consulenziale nei confronti della clientela;
addetti al Servizio Organizzazione e Sistemi Informativi con
compiti di “analista di organizzazione”;
addetti al Servizio Studi e Relazioni Esterne e al Servizio
Commerciale e Marketing che svolgano in via autonoma analisi
complesse in campo economico, monetario, creditizio e
finanziario destinate a terzi ovvero analisi di mercato, con
particolare riferimento alle potenzialità della rete operativa in
rapporto alle caratteristiche economiche e commerciali delle
diverse aree territoriali;
addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni
Centralizzate - Immobiliare in possesso di adeguata preparazione
professionale ed esperienza, i quali, in collaborazione con i
responsabili della progettazione e della direzione dei lavori,
siano stabilmente incaricati di gestire in forma autonoma, presso
le sedi e le dipendenze, gli interventi di ordinaria gestione,
ovvero operino presso i cantieri di maggiore complessità con
prevalenza di apporti autonomi sul piano tecnico/organizzativo.
NOTA A VERBALE
L’anzianità minima di tre anni nel grado di Capo Ufficio viene
ridotta a due anni per chi ha conseguito il predetto grado per effetto
dell’adibizione alle mansioni proprie delle figure professionali
dell’art. 2 lett. b) corrispondenti a quelle del presente punto 2).
Presso i reparti, centrali e periferici, di elaborazione dati
vengono inquadrati nella categoria Quadri i lavoratori stabilmente
incaricati di svolgere mansioni di “addetto di gestione” incaricato di
mantenere i rapporti con gli utenti per quanto riguarda la
predisposizione dei piani di lavoro giornalieri e/o periodici e/o la
gestione ed il controllo della distribuzione del software periferico.
NORMA TRANSITORIA
Laddove non sia stata ancora completamente realizzata la
struttura prevista dal regolamento delle Filiali Italiane si continuerà
a riconoscere il grado di Quadro Super al lavoratore che sia
preposto ad un Ufficio (esclusa la Cassa) di Filiale ove coordini
l’attività di almeno 5 impiegati.
Dichiarazione a verbale (in calce al Verbale di riunione 21/7/2000)
La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i
Quadri Direttivi contenuta nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono
attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei confronti dei terzi in
rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni
e l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale
riconosce l’inquadramento al 2° livello della 4^ area professionale in
caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione di atti e documenti
sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la
condivisa esigenza di una più generale revisione della materia,
dichiara di non ritenere applicabile la citata normativa aziendale in
materia di inquadramenti nella 4^ area professionale alla nuova
categoria dei Quadri Direttivi.
(*): Dal Verbale di riunione 21/7/2000: “Premesso che in BNL è in atto un processo di
evoluzione organizzativa caratterizzata da una progressività di interventi;

il nuovo ccnl 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali dalla 1^ alla
3^ ha ridefinito il sistema degli inquadramenti, introducendo anche una nuova
categoria denominata Quadri Direttivi - già istituita dalla BNL - articolata in quattro
livelli retributivi ove sono confluiti gli appartenenti alla 4^area professionale e i
Funzionari ;

la declaratoria per i Quadri Direttivi del nuovo ccnl 11 luglio 1999 contiene forti
elementi di novità rispetto a quella prevista dal ccnl 19.12.1994 per la 4^ area
professionale, avendo inquadrato nella stessa categoria ex Quadri e Funzionari;

il contratto integrativo disciplina gli inquadramenti ancora nelle quattro aree
professionali previste dalla preesistente contrattazione nazionale di categoria, facendo
riferimento a profili professionali che in alcuni casi hanno subito un cambiamento
rispetto al momento della loro definizione contrattuale, in altri non sono più attuali
rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;

le declaratorie inerenti il sistema di inquadramenti previsto dal vigente CIA
necessitano di adeguamenti che, in coerenza con il nuovo ccnl, si armonizzino con le
metodologie lavorative introdotte nel tempo;
considerato
che quanto in premessa rende necessario procedere agli opportuni aggiornamenti della
normativa aziendale in materia di inquadramenti
si conviene
che le Parti si incontreranno a partire dal prossimo mese di settembre, con l’impegno di
procedere , anche alla luce degli interventi aziendali sui modelli organizzativi e i processi di
lavoro, alla revisione della normativa aziendale in materia di inquadramenti del personale al
fine di definire la materia in sintonia con il ccnl 11 luglio 1999”.
Dichiarazione a verbale (dell’Azienda)
La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i Quadri Direttivi contenuta
nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei
confronti dei terzi in rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni e
l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale riconosce l’inquadramento
al 2° livello della 4^ area professionale in caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione
di atti e documenti sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la
condivisa esigenza di una più generale revisione della materia, dichiara di non ritenere
applicabile la citata normativa aziendale in materia di inquadramenti nella 4^ area
professionale alla nuova categoria dei Quadri Direttivi.
ATTRIBUZIONE DI UN GRADO AGLI IMPIEGATI (*)
Art. 2
L’attribuzione, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 23/11/90, di un
grado viene regolata dai criteri appresso indicati:
a) presso la Direzione Centrale, le Sezioni Autonome e Speciali, le
unità operative comunque denominate (Filiali capo gruppo,
Filiali monosportello, Succursali, Agenzie, Sportelli, etc.) - salva
la specifica disciplina prevista dal successivo art. 3 - al
lavoratore incaricato di predisporre, coordinare e controllare il
lavoro degli impiegati appartenenti ad una struttura operativa e/o
amministrativa autonoma (comparto) viene comunque attribuito:
-
il grado di Vice Capo Ufficio, quando al comparto sono addetti
fino a 5 impiegati (compreso l’interessato);
il grado di Capo Ufficio, se al comparto sono addetti almeno altri
5 impiegati;
la qualifica di Quadro, se nel comparto operano almeno altri 10
impiegati;
il grado di Quadro Super - che sarà coadiuvato da un Capo
Ufficio - nei comparti composti da oltre 20 impiegati.
Qualora all’interno del comparto vengano realizzati nuclei operativi
comunque denominati comportanti l’espletamento in via autonoma dei
compiti gerarchici sopra indicati, troverà applicazione la normativa
prevista dal comma precedente, 1°, 2° e 3° alinea.
(disposizione dichiarata “non più attuale” dal Verbale interpretativo 18/5/1993)
Se il preposto al comparto o al nucleo operativo di cui al precedente
comma è un Funzionario, lo stesso sarà coadiuvato da un Quadro o da
un impiegato con grado secondo le previsioni di cui al primo, secondo e
terzo alinea del 1° comma; da un Quadro Super nei comparti con più di
20 impiegati.
(disposizione dichiarata “non più attuale” dal Verbale interpretativo 18/5/1993)
Nelle Agenzie e negli sportelli dotati di autonomia contabile viene
attribuito almeno il grado di Capo Ufficio al coordinatore degli operatori
unici.
(Comma così integrato dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997)
A seguito dell’avvio del progetto di revisione dell’assetto organizzativo
della rete distributiva italiana, entro il mese di marzo 1998 si darà luogo
ad un incontro per valutare se siano intervenute modifiche nelle figure
professionali, in particolare per promotore servizi finanziari,
coordinatore degli operatori unici e controllore.
(Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997)
NOTA A VERBALE
Per “comparto” si intende una struttura autonoma operativa e/o
amministrativa derivante anche dall’accorpamento di più uffici, sezioni
o reparti secondo le norme regolamentari interne.
VERBALE INTERPRETATIVO 18/5/1993
Il giorno 18 maggio 1993 le parti firmatarie del C.I.A. 18.3.1992
si sono incontrate per addivenire ad un chiarimento interpretativo sulle
disposizioni contenute nell’art. 2, lett. a) del C.I.A. stesso.
In merito le parti - preso atto che si è completamente realizzata la
struttura prevista dal regolamento delle Filiali Italiane - convengono che
i criteri per l’attribuzione di un grado per l’espletamento di compiti
gerarchici stabilito dal 1° comma della citata lettera a) dell’art. 2 si
applicano tanto nel caso di comparto “indiviso”, quanto nell’altro caso
di nuclei autonomi che vengano realizzati all’interno di un comparto con
o senza Funzionario preposto. In questo secondo caso di nuclei
operativi autonomi si precisa che:
- ai fini dell’attribuzione dei gradi si fa riferimento esclusivamente
alla composizione dei singoli “nuclei”;
- nei casi di “nucleo” composto da più di venti impiegati al quale è
preposto un Funzionario, lo stesso è coadiuvato solo da un
Quadro Super.
Il suesposto criterio interpretativo - fatta salva la previsione di
maggior favore di cui al 4° comma dell’art. 2 lett. a) - vale anche per
la “linea sportello”.
Vengono di conseguenza considerate non più attuali le disposizioni
di cui al 2° e 3° comma della lett. a) dell’art. 2 medesimo.
Letto, confermato e sottoscritto
Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.
FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIB/UIL
DICHIARAZIONE DELLE PARTI SULLA FUNGIBILITA’ DEL
PERSONALE
E’ in facoltà dell’Azienda di utilizzare tutti gli addetti al medesimo
comparto nelle diverse attività al fine anche di pervenire ad una
conoscenza quanto più possibile completa del lavoro e ad una maggiore
interscambiabilità nei compiti e nelle mansioni.
I Capi Ufficio che prima della ristrutturazione delle Filiali, Agenzie e
Sezioni, svolgevano compiti comportanti effettive responsabilità
gerarchiche verranno utilizzati in mansioni di equivalente contenuto
professionale.
b) indipendentemente da quanto previsto alla lett. a) del presente
articolo, al lavoratore che è incaricato di svolgere, non
saltuariamente, mansioni qualificate, viene attribuito il grado di
Segretario e dopo 2 anni di espletamento di tali mansioni, se
confermato nell’incarico, il grado di Vice Capo Ufficio. Dopo 5
anni di espletamento delle predette mansioni qualificate verrà
attribuito il grado di Capo Ufficio.
L’Azienda nell’adibire i lavoratori a mansioni qualificate potrà
tenere anche conto del grado di conoscenza dei servizi di banca
acquisita dagli interessati, conoscenza eventualmente integrata
dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale
funzionali alle mansioni da espletare.
Lo svolgimento delle mansioni qualificate di cui ai precedenti
commi si riscontra nei seguenti casi:
DIREZIONE CENTRALE
- Addetti al Servizio Reti Estero e Istituzioni Finanziari che
curano autonomamente l’istruttoria e la stesura delle proposte di
fido a favore delle Banche estere e delle Società Finanziarie
Estere.
- Addetti al Servizio Commerciale e Marketing che, anche in
collaborazione con i funzionari, si occupano:
degli aspetti tecnici e normativi delle varie forme di regolamento
nei rapporti con l’estero, della problematica di carattere
mercantile e doganale, della normativa C.E.E. e della normativa
per l’assicurazione e il finanziamento dei crediti
all’esportazione;
della problematica e della normativa valutaria;
della promozione dei rapporti commerciali tra Aziende italiane
ed estere nonché delle problematiche inerenti alle inchieste
commerciali.
- Addetti al Servizio Studi e Relazioni Esterne che svolgono
attività di ricerca e studio.
- Addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni
Centralizzate - Immobiliare con mansioni di “geometra” che
collaborano con i funzionari nella direzione dei lavori
apportando contributi personali anche trattando autonomamente
con le imprese e le ditte fornitrici.
- Addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni
Centralizzate - Immobiliare con mansioni di “tecnico
impiantista” che collaborano con i funzionari nella progettazione
degli impianti e nella direzione dei relativi lavori apportando
contributi personali anche trattando autonomamente con le
imprese e le ditte fornitrici.
- Addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni
Centralizzate - Immobiliare con mansioni di “disegnatore” che
collaborano alla progettazione architettonica o impiantistica con
apporto di idee proprie e sviluppo autonomo di temi e particolari.
- Addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni
Centralizzate - Immobiliare che collaborano con i funzionari,
-
-
-
-
-
apportando contributi personali, nelle trattative di acquisto, di
vendita o di affitto, ovvero trattando autonomamente con i
condomini ed i terzi.
Addetti al Servizio Amministrazione/Centro AmministrativoContabilità che curano particolarmente la stesura e l’analisi dei
Rendiconti Economici delle Filiali e/o concorrono
alla
preparazione dei dati necessari per la “matrice dei conti”.
Addetti al Servizio Amministrazione/Centro Amministrativo
incaricati della riassunzione dei dati per le elaborazioni da
inoltrare alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Addetti
al
Servizio
Organizzazione
e
Sistemi
Informativi/Organizzazione che provvedono all’analisi dei
processi
organizzativi
e
ne
studiano
l’efficiente
razionalizzazione, provvedendo altresì alla stesura della relativa
normativa, dei manuali operativi nonché, quando necessario, al
test procedurale ed alla istruzione degli utenti finali.
Elementi che svolgono attività di analisi fondamentale o tecnica
finalizzate ad operazioni in titoli, valute e merci ovvero alla
concessione di linee di credito.
Addetti al Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione che
svolgono attività connesse al processo di budget, all’analisi del
rischio di tasso e del rischio di liquidità (compresa gestione
plafond Bankitalia).
Presso la Direzione Centrale l’individuazione di eventuali ulteriori
mansioni qualificate oltre a quelle sopra indicate viene effettuata in base
a criteri di analogia rispetto alle mansioni considerate qualificate presso
le dipendenze, nei confronti di quegli elementi forniti di adeguata
preparazione professionale e/o tecnica i quali svolgano compiti di
contenuto comunque eccedente quello comunemente considerato “di
concetto”.
Il predetto criterio analogico sarà attuato tenendo anche conto della
equivalenza della importanza delle mansioni svolte dagli interessati
presso la Sede Centrale, comparate con quelle individuate come
qualificate presso le Filiali.
FILIALI
- Assistenti di Settore che coadiuvano i Capi Settore, anche nei
contatti esterni, per l’istruttoria e la stesura delle proposte di fido
(esaminando anche i bilanci e le situazioni patrimoniali).
- Addetti alla Segreteria Legale e Contenzioso che amministrano
anche nel merito pratiche di un certo impegno relative al
recupero crediti.
- Addetti allo “sviluppo esterno”, limitatamente a quelli che
svolgono compiti di effettiva produzione, comportanti iniziativa
personale.
- “Assistenti del Funzionario di sala”, presso le Filiali ove è stato
istituito il ruolo in parola.
-
-
-
-
-
-
Addetti alla Segreteria Fidi che accertano la validità delle
garanzie prestate da persone giuridiche non per se stesse, ma
nell’interesse di terzi.
Addetti alla Segreteria Fidi che curano l’istruttoria completa
delle pratiche di rilascio fideiussioni passive sull’Italia e
sull’estero.
Addetti a mansioni di “assistente commerciale”.
Operatori di borsa ed aiuto-operatori che siano in grado di
sostituire, ed effettivamente sostituiscono, l’operatore in caso di
assenza.
Addetti al perfezionamento dei “crediti documentari” e/o alle
“pratiche speciali”.
Addetti all’Ufficio del Capo dei Servizi Esecutivi che curano le
pratiche particolarmente impegnative di competenza dell’Ufficio
stesso.
Addetti allo “sviluppo affari estero” che svolgono attività di
sviluppo e consulenza nei confronti di operatori con l’estero per
l’acquisizione e l’impostazione di operazioni, anche creditizie, di
natura specialistica.
Addetti ai crediti speciali e/o attività parabancarie che svolgono
attività di consulenza specialistica.
Addetti alla funzione di supporto informatico che provvedono a
facilitare l’apprendimento delle conoscenze di informatica e
telematica alle risorse locali - rimuovendo all’occorrenza
ostacoli
tecnici
che
impediscono
agli
utenti
l’utilizzo/disponibilità di procedure informatiche - e forniscono,
anche direttamente alla clientela, il supporto necessario per la
vendita e la commercializzazione di prodotti elettronici e
telematici.
(alinea inserito dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997)
AGENZIE
- Addetti al Reparto Segreteria-Sviluppo, che svolgono compiti
equivalenti a quegli degli “assistenti di settore” e/o degli “addetti
allo sviluppo sterno” come in precedenza specificato.
- Addetti a compiti di “incaricato titoli”.
- Addetti al perfezionamento dei “crediti documentari”.
SEZIONI AUTONOME E SPECIALI
- Addetti all’istruttoria delle pratiche per la concessione di
finanziamenti, che intrattengono anche rapporti con la clientela,
con i professionisti del settore, con i settori delle Filiali ed i
competenti organi pubblici.
- Addetti al Legale e/o Contenzioso che curano l’istruttoria legale
delle operazioni e/o amministrano anche nel merito pratiche di
un certo impegno relative al recupero crediti.
-
Elementi che effettuano sopralluoghi su immobili per
determinarne il valore, nonché accertamenti degli stati
d’avanzamento lavori.
La decorrenza dell’applicazione delle disposizioni della presente
lettera b) coincide con l’inizio dell’effettivo espletamento delle
mansioni qualificate, così come sono state individuate d’accordo fra le
parti.
Del momento iniziale dello svolgimento delle predette mansioni
qualificate sarà data comunicazione ai lavoratori interessati con apposita
lettera nella quale si farà espresso richiamo alla presente norma ad ogni
consequenziale effetto.
LETTERA A LATERE 28/5/1997 ALLE OO.SS. STIPULANTI
In risposta alla richiesta da Voi formulata comunichiamo che i
periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui alla legge 1204/71,
nel limite complessivo di 10 mesi, non saranno esclusi dal computo dei
periodi utili per lo svolgimento di specifici “percorsi di carriera”
previsti da normative aziendali in essere (ad esempio art. 2 lett.b) del
CIA, protocollo sui servizi di sportello del 6.2.92).
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
L’Azienda si dichiara disposta ad esaminare e discutere con le
OO.SS. firmatarie del C.I.A. eventuali casi particolari, rilevati dalle
R.S.A. nelle Filiali, che - pur non rientrando nell’elenco delle
“mansioni qualificate” concordemente individuate dalle parti stipulanti
il presente contratto - possono prendersi in considerazione ai fini
dell’applicazione dell’art. 2) lett. b), ricorrendo - ovviamente - gli altri
presupposti.
c)
al lavoratore che nell’ambito delle Filiali viene assegnato alla
“massa di manovra” - e in quanto tale utilizzato promiscuamente
presso i vari comparti e/o sportelli delle unità produttive - viene
attribuito, dopo tre anni di espletamento delle relative mansioni, il
grado di Vice Capo Ufficio e, comunque, quello di Segretario se
avvicendato ad iniziativa dell’Azienda dopo il primo anno e mezzo
di utilizzo.
Dell’assegnazione alla “massa di manovra” sarà data comunicazione
ai lavoratori interessati con apposita lettera nella quale si farà espresso
richiamo alla presente norma ad ogni conseguente effetto.
Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori
assegnati al “personale a disposizione della D.C.” a decorrere dal
momento in cui inizia l’effettivo utilizzo degli stessi presso le Filiali
come “massa di manovra” e comunque non oltre due anni dalla predetta
assegnazione.
Il lavoratore inserito nella “massa di manovra”, dietro sua richiesta e
compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà assegnato ad un
servizio o ufficio dopo sei anni di adibizione alla “massa di manovra”
stessa.
Ai lavoratori che sono assegnati alla “massa di manovra” dei servizi
ausiliari e vengono pertanto utilizzati in modo promiscuo nei servizi
stessi, viene attribuito, dopo tre anni di effettivo utilizzo in tali
mansioni, il trattamento economico di impiegato di 1^.
d) nei servizi ausiliari (spedizione, archivio, economato, centralino
telefonico, telex) al lavoratore che, in ogni singolo servizio,
predispone o dirige o coordina o controlla il lavoro di almeno:
- 1 elemento del personale impiegatizio, è attribuita la qualifica di
Impiegato di 1^;
- 3 elementi del personale impiegatizio, è attribuito il grado di
Segretario;
- 5 elementi del personale impiegatizio, è attribuito il grado di
Vice Capo Ufficio;
- 8 elementi del personale impiegatizio è attribuito il grado di
Capo Ufficio.
Nei casi predetti il Capo Ufficio è coadiuvato da un Vice Capo
Ufficio, da un segretario e da un Impiegato di 1^ ; Il Vice capo
Ufficio da un Segretario e da un Impiegato di 1^; il Segretario da un
Impiegato di 1^.
Le disposizioni che precedono si applicano anche presso il Servizio
Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate-/Risorse
Strumentali e gestioni Centralizzate di Pratica di Mare.
e) agli impiegati addetti all’”ammissione dati selezione NCR” del
Centro amministrativo, con utilizzo promiscuo in mansioni di natura
sia amministrativa sia tecnica, viene attribuito il grado di Segretario
dopo due anni di utilizzo nelle mansioni relative;
f) al “tecnico specializzato” di cui all’art. 6 lett. b), che diriga, coordini e
controlli il lavoro di:
- almeno 5 operai, viene riconosciuto il grado di Segretario;
- almeno 10 operai, viene riconosciuto il grado di Vice Capo
Ufficio.
g) ai capi turno della sala controllo allarmi nazionale, viene riconosciuto
il grado di Vice Capo Ufficio.
NORMA TRANSITORIA
Laddove non sia stata ancora completamente realizzata la struttura
prevista dal regolamento delle Filiali Italiane, continueranno ad essere
applicate le previsioni di cui all’art. 2 lett. a) e b) del C.I.A. 18/4/1985.
Le Direzioni delle Filiali comunicheranno alle R.S.A. locali
l’attivazione della nuova struttura organizzativa (con relativi dati
numerici) e le conseguenti determinazioni in ordine all’applicazione
delle disposizioni contenute nella lett. a) del presente articolo.
CHIARIMENTO VERBALE
Con riferimento a quanto previsto nel 2° comma dell’art. 11 del
C.C.N.L. 23/11/1990 si precisa che presso la Banca Nazionale del
Lavoro al grado di Capo Reparto o Capo Sezione corrisponde il grado
di Segretario.
Art. 3
L’attribuzione dei gradi nei riguardi degli impiegati addetti a servizi o
reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati avviene in base ai
criteri di seguito indicati:
1) al programmatore” che progetta, realizza e documenta
programmi, ne esegue il test e ne svolge inoltre la manutenzione,
viene attribuito il grado di Vice Capo Ufficio dopo un anno di
svolgimento delle suddette mansioni e, se confermato
nell’incarico, il grado di capo Ufficio entro ulteriori quattro anni
di effettivo utilizzo nelle mansioni stesse;
2) al “programmatore di sistema” che, collaborando eventualmente
con il sistemista, cura l’installazione e/o la gestione e/o il
controllo e/o la manutenzione e/o la documentazione di uno o
più dei seguenti apparati tecnici:
- hardware centrale e periferico;
- reti apparecchiature e dispositivi di telecomunicazioni;
- software di base;
- software di rete e apparecchiature periferiche;
- software per base dati e relativi disegni di archivi;
viene attribuito il grado di Vice Capo Ufficio dopo due anni
di svolgimento delle suddette mansioni e, se confermato
nell’incarico, quello di Capo Ufficio entro ulteriori quattro
anni di effettivo utilizzo nelle mansioni stesse;
3) all’addetto di gestione” intendendosi per tale il dipendente che
nei Centri Elettronici svolge una o più delle seguenti attività:
- installazione e/o gestione e controllo di procedure in
produzione;
- gestione e controllo dei sistemi di elaborazione dati;
viene attribuito il grado di Vice Capo Ufficio dopo due anni di
svolgimento delle suddette mansioni e, se confermato
nell’incarico, quello di Capo Ufficio entro ulteriori quattro anni
di effettivo utilizzo nelle mansioni stesse.
Per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro i termini
sopra indicati decorrono dal momento in cui il contratto di formazione e
lavoro viene convertito in contratto a tempo indeterminato, con
ripescaggio del periodo di effettiva adibizione alle mansioni di cui
trattasi nel limite massimo di un anno.
NORMA TRANSITORIA
Gli operatori-consollisti in servizio come tali alla data della stipula
del presente contratto continueranno a svolgere i compiti fin qui
espletati fino al completamento della riorganizzazione in atto, per
essere poi ricollocati, previa riqualificazione, nell’ambito del CED o del
Servizio Organizzazione e Sistemi Informativi; se verranno utilizzati
come “addetto di gestione” o “programmatore di sistema”
conseguiranno il grado di Vice Capo Ufficio dopo un anno di
espletamento delle relative mansioni.
L’Azienda terrà comunque in particolare considerazione le richieste
di trasferimento avanzate dai lavoratori interessati.
Art. 4
Ai lavoratori che svolgono non saltuariamente mansioni di
“controllore” è attribuito il grado di Capo Ufficio.
Ai controllori di cui sopra viene riconosciuta una indennità mensile di
lorde L. 120.000 per 12 mensilità, che cessa con il cessare dell’incarico.
Relativamente ai controllori si precisa che destinatari delle previsioni … (del
presente articolo) …sono i dipendenti tuttora adibiti, in via prevalente e
continuativa, a mansioni di fiducia e controllo, intendendosi per queste ultime
quelle classificate come “controlli” dalla circolare n. 92 del 4 dicembre 1996 e
relativi allegati.
(Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997)
A seguito dell’avvio del progetto di revisione dell’assetto
organizzativo della rete distributiva italiana, entro il mese di marzo 1998
si darà luogo ad un incontro per valutare se siano intervenute modifiche
nelle figure professionali, in particolare per promotore servizi finanziari,
coordinatore degli operatori unici e controllore.
(Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997)
Art. 5
Nei casi di nuove nomine o sostituzioni di graduati l’Azienda
utilizzerà i lavoratori che abbiano adeguate capacità professionali.
In proposito si terrà conto, di massima, dei seguenti requisiti:
- adeguata conoscenza, anche per precedenti adibizioni, delle
procedure di lavoro relative al nuovo incarico;
- sperimentata idoneità a sostituire personale con grado in compiti
comportanti responsabilità di coordinamento.
Si potrà altresì tenere conto della conoscenza complessiva del lavoro
di banca acquisita attraverso l’utilizzo nella massa di manovra, le
rotazioni contrattualmente previste, l’anzianità di servizio, la
partecipazione ai corsi di formazione professionale e/o aggiornamento
di cui all’art. 135 del C.C.N.L.
(*): Dal Verbale di riunione 21/7/2000: “Premesso che in BNL è in atto un processo di
evoluzione organizzativa caratterizzata da una progressività di interventi;

il nuovo ccnl 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali dalla 1^ alla
3^ ha ridefinito il sistema degli inquadramenti, introducendo anche una nuova
categoria denominata Quadri Direttivi - già istituita dalla BNL - articolata in quattro
livelli retributivi ove sono confluiti gli appartenenti alla 4^area professionale e i
Funzionari ;

la declaratoria per i Quadri Direttivi del nuovo ccnl 11 luglio 1999 contiene forti
elementi di novità rispetto a quella prevista dal ccnl 19.12.1994 per la 4^ area
professionale, avendo inquadrato nella stessa categoria ex Quadri e Funzionari;

il contratto integrativo disciplina gli inquadramenti ancora nelle quattro aree
professionali previste dalla preesistente contrattazione nazionale di categoria, facendo
riferimento a profili professionali che in alcuni casi hanno subito un cambiamento
rispetto al momento della loro definizione contrattuale, in altri non sono più attuali
rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;

le declaratorie inerenti il sistema di inquadramenti previsto dal vigente CIA
necessitano di adeguamenti che, in coerenza con il nuovo ccnl, si armonizzino con le
metodologie lavorative introdotte nel tempo;
considerato
che quanto in premessa rende necessario procedere agli opportuni aggiornamenti della
normativa aziendale in materia di inquadramenti
si conviene
che le Parti si incontreranno a partire dal prossimo mese di settembre, con l’impegno di
procedere , anche alla luce degli interventi aziendali sui modelli organizzativi e i processi di
lavoro, alla revisione della normativa aziendale in materia di inquadramenti del personale al
fine di definire la materia in sintonia con il ccnl 11 luglio 1999”.
Dichiarazione a verbale (dell’Azienda)
La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i Quadri Direttivi contenuta
nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei
confronti dei terzi in rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni e
l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale riconosce l’inquadramento
al 2° livello della 4^ area professionale in caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione
di atti e documenti sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la
condivisa esigenza di una più generale revisione della materia, dichiara di non ritenere
applicabile la citata normativa aziendale in materia di inquadramenti nella 4^ area
professionale alla nuova categoria dei Quadri Direttivi.
INQUADRAMENTO NEGLI IMPIEGATI DI 1^ E DI 2^ (*)
Art. 6
Oltre ai lavoratori indicati nell’art. 12 del C.C.N.L. 23/11/1990
vengono inquadrati fra gli impiegati di 1^ gli addetti in via prevalente e
continuativa:
a) ai sistemi di preparazione ed introduzione dati (marcatori,
perforatori, MDS, etc.) quando nello svolgimento del lavoro
ricorrono elementi di autonoma determinazione o scelta di dati
variabili non prefissati o predisposti;
b) a compiti di “tecnici specializzati” intendendosi per tali coloro
che, provvisti di una specifica e completa competenza
conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica
congiunta ad approfondite conoscenze tecniche, eseguano lavori
tecnico-manuali altamente specializzati ovvero che dirigano,
coordinino e controllino il lavoro di più addetti alla specialità di
mestiere.
Viene altresì riconosciuta la qualifica di impiegato di 1^ al
personale paramedico in possesso di diploma di infermiere
professionale, fermo restando quanto previsto dall’art. 13 del
C.C.N.L. 23/11/1990.
CHIARIMENTO INTERPRETATIVO
Agli effetti della lettera b) le parti chiariscono che
l’inquadramento fra gli Impiegati di 1^ viene effettuato nei
confronti di quei “tecnici specializzati” nelle cui prestazioni si
riscontra una prevalenza di attività intellettuale su quella manuale.
Art. 7
Presso il Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni
Centralizzate/Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate-Pratica di
Mare viene attribuita la qualifica di Impiegato di 2^:
-
al responsabile del tagliacarte con programmazione elettronica;
agli addetti alle macchine PRAKTIKA, MULTILITH 2850
automatica, fascicolatrici ORDINA, preparatrice di matrici tipo
SILVERMATIC, brossuratrice CMI.
NOTA A VERBALE
La disposizione di cui al 1° alinea si applica anche presso il
Servizio Organizzazione e Sistemi Informativi/Linea Sistemi
Informativi Elaborazione Dati - Milano.
Art. 8
Oltre ai lavoratori indicati nell’art. 13 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro 23/11/1990 vengono inquadrati fra gli Impiegati di
2^ gli addetti in via prevalente e continuativa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
agli archivi con compiti non consistenti esclusivamente
nell’attività di prelievo e inserimento delle pratiche nelle
relative scaffalature e nella consegna e ritiro del materiale di
archivio presso gli uffici richiedenti;
all’apertura del corriere con compiti che non siano quelli
dell’apertura di buste e plichi, della timbratura e della consegna
della corrispondenza agli uffici;
all’economato e/o magazzini purché svolgano anche compiti di
tenuta delle schede di carico e scarico del materiale, di
registrazione sulle stesse, di compilazione di ordinativi e
richieste, nonché eventualmente di tenuta della cassa piccole
spese;
alla spedizione con compiti di addetto alla macchina
affrancatrice anche per la determinazione del porto di plichi,
allo smistamento della posta e controllo firme, all’abbinamento
alle lettere accompagnatorie e relativa imbustazione di assegni
e/o documenti diretti a terzi, in quanto gli assegni e/o
documenti pervengano all’addetto separatamente dalle
accompagnatorie; carico e scarico dei valori bollati, incluse le
evidenze delle affrancature a mezzo delle relative macchine;
cura dell’inoltro della corrispondenza; compilazione a mano o a
macchina di indirizzi;
ai sistemi di preparazione e introduzione dati (perforatori,
marcatori, MDS, etc.) quando non ricorrono le condizioni di cui
alla lettera a) dell’art. 6;
ai “terminali” nell’ambito dei sistemi cosiddetti di teleelaborazione - e cioè ad apparecchiature operanti in
collegamento diretto con l’elaboratore centrale - con mansioni
che non richiedano l’autonoma determinazione o scelta di
elementi variabili;
a due dei seguenti servizi in qualità di unici addetti: economato,
archivio, spedizione, telescrivente, punzonatura delle targhette;
al caveau valori in bianco del Servizio Immobili, Risorse
Strumentali e Gestioni Centralizzate-Risorse Strumentali e
Gestioni Centralizzate;
al comparto “gira e fotoriproduzione assegni ed effetti” del
Centro Amministrativo con compiti di responsabilità circa il
raggruppamento dei titoli per la stessa destinazione, nonché di
microfilmatura e di apposizione dei timbri di girata quando
richiesto;
l) alla sala elaboratori del Servizio Organizzazione e Sistemi
Informativi che operano su unità nastri e/o cartucce
magnetiche nonché su stampanti sia on-line che off-line ed
inoltre svolgono attività di preparazione per la spedizione degli
elaborati agli utenti e clienti;
m) a compiti di coordinatore del lavoro di almeno 4 addetti ai
magazzini (stampati, cancelleria, etc.) nelle Filiali.
L’inquadramento tra gli Impiegati di 2^ in base alle norme che
precedono e all’art. 13 del C.C.N.L. 23/11/1990, nonché in base
all’art. 9 del presente CIA, non preclude la possibilità di utilizzo
degli impiegati stessi anche nei lavori di contazione,
ammazzettamento, cernita, ritiro e consegna valori, di apertura di
buste e plichi, timbratura, consegna della corrispondenza agli
uffici nonché nei lavori di materiale movimento dei fascicoli negli
archivi, caveau, etc., di imbustazione o in mansioni equivalenti.
Nel caso di più commessi che svolgano mansioni promiscue di
cui al presente articolo ed all’art. 13 C.C.N.L. senza che vi sia
quella prevalenza e continuità necessaria per ottenere il superiore
inquadramento, l’Azienda provvederà ad accentrare in una sola
persona, in tutto o in parte, i compiti qualificati onde consentire
l’adibizione prevalente che dà diritto all’inquadramento tra gli
impiegati di 2^.
Art. 9
In caso di necessità di nuovi impiegati di 2^ verranno indetti
esami di selezione cui potranno partecipare, a richiesta, i
commessi e gli ausiliari - con una anzianità di servizio di almeno 3
anni - in servizio presso la Dipendenza in cui si cono verificate le
nuove necessità.
Qualora pervengano in termini domande da parte dei suddetti
dipendenti, saranno indetti esami riservati ai dipendenti stessi con
un programma che tenga soprattutto conto della loro esperienza
lavorativa e delle mansioni che gli interessati dovrebbero svolgere
in caso di inquadramento nella categoria superiore. Gli esaminandi
hanno facoltà di assistere alle prove di esame degli altri colleghi
impegnati nella medesima giornata.
Nell’ipotesi in cui, a seguito dei predetti esami, non risultasse
possibile colmare in tutto o in parte le nuove esigenze di impiegati
di 2^, per la copertura dei posti vacanti verranno indetti altri esami
di selezione cui saranno ammessi elementi esterni e - ove ne
facciano richiesta - anche i commessi e gli ausiliari con anzianità
di servizio inferiore a tre anni. Il programma di tali esami è quello
previsto per i candidati esterni.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
L’Azienda promuoverà durante il normale orario di lavoro la
effettuazione di corsi - della durata complessiva di 20 ore procapite - riservati ai lavoratori che abbiano presentato domanda di
partecipazione agli esami di cui al 1° comma, al fine di fornire
istruzioni di carattere tecnico sui lavori di pertinenza degli
impiegati di 2^ e nozioni base di dattilografia. L’ammissione ai
predetti corsi di preparazione è consentita al massimo per due
volte.
VERBALE INTERPRETATIVO DELL’8/10/1980
Ai fini di pervenire ad un chiarimento interpretativo sulle
disposizioni di cui al 1° comma, le parti si danno reciprocamente
atto di quanto segue:
- ogniqualvolta si verifichi la necessità di nuovi impiegati di 2^ in
ciascun “Gruppo” (Filiale madre e dipendenti Agenzie di
provincia) verranno indetti esami di selezione con un unico
comunicato al personale, nel quale saranno indicati i posti da
coprire presso le varie Dipendenze del Gruppo stesso;
- per la copertura dei posti verrà data la precedenza ai
dipendenti, che abbiano superato le prove di esame, in servizio
presso la Dipendenza interessata. Nel caso in cui non
risultassero soddisfatte in tutto o in parte le esigenze di un
determinata Dipendenza, i posti vacanti potranno essere coperti
- seguendo l’ordine della graduatoria di coloro che hanno
superato gli esami - dai dipendenti delle altre Dipendenze del
Gruppo che ne abbiano fatto richiesta;
- ai soli fini di cui in premessa le piazze di Milano e Roma (nella
quale viene compresa anche la linea Servizi Centralizzati di
Pratica di Mare) si considerano ciascuna alla stregua di
un’unica unità produttiva che formerà quindi “Gruppo” con le
Agenzie di provincia dipendenti dalla rispettiva Filiale. Di
conseguenza, le necessità di nuovi impiegati di 2^ riferite a
ciascuna piazza verranno di volta in volta indicate globalmente
ed i posti relativi saranno assegnati indipendentemente
dall’unità produttività di appartenenza, fermo restando che per
le Agenzie di provincia valgono i criteri di cui al precedente
alinea.
Art. 10
In caso di necessità di nuovi cassieri, l’Azienda darà la preferenza
agli “Impiegati di 2^ addetti alla cassa” in possesso dei necessari
requisiti.
(*): Dal Verbale di riunione 21/7/2000: “Premesso che in BNL è in atto un processo di
evoluzione organizzativa caratterizzata da una progressività di interventi;

il nuovo ccnl 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali dalla 1^ alla
3^ ha ridefinito il sistema degli inquadramenti, introducendo anche una nuova
categoria denominata Quadri Direttivi - già istituita dalla BNL - articolata in quattro
livelli retributivi ove sono confluiti gli appartenenti alla 4^area professionale e i
Funzionari ;

la declaratoria per i Quadri Direttivi del nuovo ccnl 11 luglio 1999 contiene forti
elementi di novità rispetto a quella prevista dal ccnl 19.12.1994 per la 4^ area
professionale, avendo inquadrato nella stessa categoria ex Quadri e Funzionari;

il contratto integrativo disciplina gli inquadramenti ancora nelle quattro aree
professionali previste dalla preesistente contrattazione nazionale di categoria, facendo
riferimento a profili professionali che in alcuni casi hanno subito un cambiamento
rispetto al momento della loro definizione contrattuale, in altri non sono più attuali
rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;

le declaratorie inerenti il sistema di inquadramenti previsto dal vigente CIA
necessitano di adeguamenti che, in coerenza con il nuovo ccnl, si armonizzino con le
metodologie lavorative introdotte nel tempo;
considerato
che quanto in premessa rende necessario procedere agli opportuni aggiornamenti della
normativa aziendale in materia di inquadramenti
si conviene
che le Parti si incontreranno a partire dal prossimo mese di settembre, con l’impegno di
procedere , anche alla luce degli interventi aziendali sui modelli organizzativi e i processi di
lavoro, alla revisione della normativa aziendale in materia di inquadramenti del personale al
fine di definire la materia in sintonia con il ccnl 11 luglio 1999”.
Dichiarazione a verbale (dell’Azienda)
La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i Quadri Direttivi contenuta
nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei
confronti dei terzi in rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni e
l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale riconosce l’inquadramento
al 2° livello della 4^ area professionale in caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione
di atti e documenti sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la
condivisa esigenza di una più generale revisione della materia, dichiara di non ritenere
applicabile la citata normativa aziendale in materia di inquadramenti nella 4^ area
professionale alla nuova categoria dei Quadri Direttivi.
ATTRIBUZIONE DI UN GRADO AI COMMESSI
Art. 11
Nelle unità produttive in cui il numero dei commessi (esclusi quelli
addetti alla cassa) e degli ausiliari è superiore a cinque, ovvero il
numero dei commessi (esclusi quelli addetti alla cassa) è superiore a tre,
viene nominato un Capo Commessi con funzioni di coordinamento.
Nelle unità produttive nelle quali il numero degli appartenenti alle
categorie dei commessi e degli ausiliari - calcolato escludendo i
commessi di cassa e gli operai - sia superiore a:
a) 15
b) 30
c) 45
al Capo Commessi - fermo rimanendo che il suo rapporto di lavoro resta
regolato dalle norme del C.C.N.L. riguardanti la categoria Commessi e
che continuerà ad essergli corrisposto l’assegno di grado relativo - viene
attribuito il trattamento economico di:
- Impiegato di 2^ nel caso a);
- Impiegato di 1^ nel caso b);
- Segretario nel caso c).
Nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) il Capo Commessi sarà
coadiuvato, rispettivamente, da uno ed altri due Capo Commessi.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che precedono la
Direzione Centrale viene suddivisa nei seguenti raggruppamenti:
1)
2)
3)
4)
5)
gruppo di uffici ubicati nei palazzi di Via V.
Veneto n. 119 e di Via San Basilico;
gruppo di uffici ubicati in Via Lombardia 31, Via
Aurora, 29 Via Toscana 41 e Via Ludovisi 43;
uffici di Piazza Albania;
uffici del complesso di Via degli Aldobrandeschi;
uffici del complesso di Pratica di Mare.
Al lavoratore addetto a mansioni di capo garage e/o capo autista
quando coordini il movimento di almeno 8 automezzi o le prestazioni di
almeno 6 autisti (tali mansioni non precludono l’utilizzo alla guida degli
automezzi) viene attribuito il grado di Capo Commessi.
(*): Dal Verbale di riunione 21/7/2000: “Premesso che in BNL è in atto un processo di
evoluzione organizzativa caratterizzata da una progressività di interventi;

il nuovo ccnl 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali dalla 1^ alla
3^ ha ridefinito il sistema degli inquadramenti, introducendo anche una nuova
categoria denominata Quadri Direttivi - già istituita dalla BNL - articolata in quattro
livelli retributivi ove sono confluiti gli appartenenti alla 4^area professionale e i
Funzionari ;

la declaratoria per i Quadri Direttivi del nuovo ccnl 11 luglio 1999 contiene forti
elementi di novità rispetto a quella prevista dal ccnl 19.12.1994 per la 4^ area
professionale, avendo inquadrato nella stessa categoria ex Quadri e Funzionari;

il contratto integrativo disciplina gli inquadramenti ancora nelle quattro aree
professionali previste dalla preesistente contrattazione nazionale di categoria, facendo
riferimento a profili professionali che in alcuni casi hanno subito un cambiamento
rispetto al momento della loro definizione contrattuale, in altri non sono più attuali
rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;

le declaratorie inerenti il sistema di inquadramenti previsto dal vigente CIA
necessitano di adeguamenti che, in coerenza con il nuovo ccnl, si armonizzino con le
metodologie lavorative introdotte nel tempo;
considerato
che quanto in premessa rende necessario procedere agli opportuni aggiornamenti della
normativa aziendale in materia di inquadramenti
si conviene
che le Parti si incontreranno a partire dal prossimo mese di settembre, con l’impegno di
procedere , anche alla luce degli interventi aziendali sui modelli organizzativi e i processi di
lavoro, alla revisione della normativa aziendale in materia di inquadramenti del personale al
fine di definire la materia in sintonia con il ccnl 11 luglio 1999”.
Dichiarazione a verbale (dell’Azienda)
La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i Quadri Direttivi contenuta
nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei
confronti dei terzi in rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni e
l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale riconosce l’inquadramento
al 2° livello della 4^ area professionale in caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione
di atti e documenti sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la
condivisa esigenza di una più generale revisione della materia, dichiara di non ritenere
applicabile la citata normativa aziendale in materia di inquadramenti nella 4^ area
professionale alla nuova categoria dei Quadri Direttivi.
INQUADRAMENTO NEI COMMESSI
Art. 12
Oltre ai lavoratori indicati nell’art. 15 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro 23/11/1990, vengono inquadrati fra i Commessi gli
addetti in via prevalente e continuativa:
- alle macchine stampatrici, duplicatici, bollatrici ed agli impianti
tipo Adrema con compiti non di punzonatura delle targhette;
- ai magazzini con mansioni di prelievo, contazione, movimento
e spedizione (qualora in tale mansione non sia compreso il
controllo del materiale in partenza) di stampati, cancelleria e
materiale vario.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
Per le nomine di nuovi Commessi, richieste dalle esigenze di servizio,
l’Azienda darà la precedenza agli ausiliari in servizio.
(*): Dal Verbale di riunione 21/7/2000: “Premesso che in BNL è in atto un processo di
evoluzione organizzativa caratterizzata da una progressività di interventi;

il nuovo ccnl 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali dalla 1^ alla
3^ ha ridefinito il sistema degli inquadramenti, introducendo anche una nuova
categoria denominata Quadri Direttivi - già istituita dalla BNL - articolata in quattro
livelli retributivi ove sono confluiti gli appartenenti alla 4^area professionale e i
Funzionari ;

la declaratoria per i Quadri Direttivi del nuovo ccnl 11 luglio 1999 contiene forti
elementi di novità rispetto a quella prevista dal ccnl 19.12.1994 per la 4^ area
professionale, avendo inquadrato nella stessa categoria ex Quadri e Funzionari;

il contratto integrativo disciplina gli inquadramenti ancora nelle quattro aree
professionali previste dalla preesistente contrattazione nazionale di categoria, facendo
riferimento a profili professionali che in alcuni casi hanno subito un cambiamento
rispetto al momento della loro definizione contrattuale, in altri non sono più attuali
rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;

le declaratorie inerenti il sistema di inquadramenti previsto dal vigente CIA
necessitano di adeguamenti che, in coerenza con il nuovo ccnl, si armonizzino con le
metodologie lavorative introdotte nel tempo;
considerato
che quanto in premessa rende necessario procedere agli opportuni aggiornamenti della
normativa aziendale in materia di inquadramenti
si conviene
che le Parti si incontreranno a partire dal prossimo mese di settembre, con l’impegno di
procedere , anche alla luce degli interventi aziendali sui modelli organizzativi e i processi di
lavoro, alla revisione della normativa aziendale in materia di inquadramenti del personale al
fine di definire la materia in sintonia con il ccnl 11 luglio 1999”.
Dichiarazione a verbale (dell’Azienda)
La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i Quadri Direttivi contenuta
nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei
confronti dei terzi in rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni e
l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale riconosce l’inquadramento
al 2° livello della 4^ area professionale in caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione
di atti e documenti sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la
condivisa esigenza di una più generale revisione della materia, dichiara di non ritenere
applicabile la citata normativa aziendale in materia di inquadramenti nella 4^ area
professionale alla nuova categoria dei Quadri Direttivi.
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
Art. 13
In relazione all’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
23/11/1990 si conviene che in caso di innovazioni tecnologiche che
venissero introdotte dall’Azienda e comportanti l’esercizio di mansioni
per le quali non risultasse possibile un preciso inquadramento e/o
l’eventuale attribuzione di un grado nei confronti del personale
interessato sulla base delle norme del citato contratto e di quelle del
Contratto Integrativo Aziendale, l’argomento formerà oggetto di esame per la definizione delle questioni relative, anche in vigenza del contratto
medesimo - da parte di una Commissione.
La Commissione di cui sopra è composta da un dirigente per ciascuna
delle rappresentanze sindacali aziendali stipulanti il Contratto
Integrativo Aziendale e da rappresentanti dell’Azienda il cui numero
massimo non potrà essere superiore a quello dei rappresentanti dei
lavoratori. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali potranno
farsi assistere da un esperto delle stesse OO.SS. che non appartenga ad
altra Azienda di credito. Le parti comunicheranno i nominativi dei
rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione entro il 31 dicembre
di ciascun anno; eventuali variazioni verranno segnalate alla controparte
almeno 48 ore prima delle singole riunioni.
Le intese raggiunte dalla Commissione si considerano inserite nel
Contratto Integrativo Aziendale.
Art. 14
In relazione all’eventuale sostituzione di macchine elettroniche o
meccanografiche con altre di concezione più avanzata, gli elementi
addetti attualmente alle macchine stesse riceveranno un adeguato
addestramento per essere adibiti alle nuove apparecchiature nei limiti
delle esigenze di servizio.
Art. 15
L’Azienda, a richiesta degli interessati, eviterà di adibire alle
macchine per registrazioni contabili personale di età superiore ai 40
anni.
PREMIO DI RENDIMENTO
Art. 16
Al personale viene annualmente corrisposto un premio di rendimento
composta da:
a) una quota, comprensiva degli importi di cui all’art. 2
dell’accordo nazionale 23 dicembre 1984 ed alle “note a
verbale” in calce all’art. 148 del C.C.N.L. 30/4/1987, così
ripartita:
- quadri super
L. 1.015.000
- quadri
L. 985.000
- capi ufficio
L. 925.000
- vice capi ufficio
L. 840.000
- segretari
L. 790.000
- impiegati di 1^
L. 755.000
- impiegati di 2^/operai specializzati
L. 720.000
- commessi / operai
L. 680.000
- ausiliari
L. 640.000
b) una quota fissa di L. 700.000 che, per i lavoratori che abbiano
maturato 25 anni di anzianità effettiva di servizio, viene
maggiorata (a decorrere dall’esercizio 1988) di L. 300.000 per gli
ausiliari ed i commessi, di L. 350.000 per gli impiegati di 2^ e di
1^, di L. 400.000 per i segretari, di L. 450.000 per i vice capi
ufficio, di L. 500.000 per i capi ufficio e L. 550.000 per i quadri,
nonché di altre L. 50.000 al compimento del trentesimo anno di
servizio;
c) una maggiorazione della paga base, dell’assegno di grado e degli
eventuali assegni mensili per anzianità (di cui agli artt. 108 e 112
del C.C.N.L. 32/11/1990) pari alle seguenti aliquote percentuali:
- quadri
175%
- capi ufficio
170%
- vice capi ufficio
162%
- segretari
153%
- impiegati di 1^ e di 2^
150%
- commessi ed ausiliari
145%
prendendo a riferimento la qualifica e/o grado di appartenenza di
ciascun lavoratore al 31 dicembre dell’anno di pertinenza del
premio;
d) una ulteriore maggiorazione del 7,25% - calcolata sulle voci
retributive di cui al precedente punto c) - per ogni scatto di
anzianità maturato allo stesso 31 dicembre.
Il premio di rendimento spetta ai lavoratori che:
-
abbiano superato il periodo di prova;
abbiano conseguito, per l’anno cui il premio stesso si riferisce, una
classifica non inferiore a quella di “normale”.
Per il personale a tempo parziale, tale premio è proporzionato alla
durata dell’orario di lavoro osservato.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento
economico, il premio di rendimento compete in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento
stesso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso dell’anno, il premio di rendimento spetta in proporzione dei mesi di
servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.
L’erogazione del premio di rendimento viene effettuata nei tempi e
con le modalità di seguito indicati:
-
-
nel mese di giugno dell’anno di competenza vengono corrisposti
gli importi di cui alla lett. a) e il 75% degli importi di cui alle lett.
b), c) e d) del primo comma del presente articolo;
nel mese di giugno dell’anno successivo a quello di competenza
viene corrisposto il residuo 25% degli importi di cui alle citate lett.
b), c) e d).
Nei casi di esclusione dal premio di rendimento per effetto della
condizione di cui al secondo alinea del secondo comma, nonché in quelli
in cui si rende necessario recuperare parte del premio in forza delle
disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, il
recupero viene effettuato sugli importi di cui alla lett. a) e sul 75% degli
importi previsti dalle lett. b), c) e d) del primo comma, da erogare nel
mese di giugno dell’anno successivo.
Qualora detti importi non siano sufficienti ai fini dell’intero recupero,
per la parte residua si opererà sulle gratificazioni di dicembre dell’anno
successivo medesimo.
VERBALE DI ACCORDO 15/6/2000
Premesso che
 il ccnl 11 luglio 1999 ha previsto una nuova struttura della
retribuzione articolata su tredici mensilità, sulle quali viene
ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard
di settore;
 il contratto prevede altresì che le quote di premio di rendimento
eventualmente eccedenti la misura standard vengono conservate
aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data
della stipula del ccnl (1 novembre 1999);
 in BNL il premio di rendimento definito dal contratto integrativo
aziendale, riconosciuto al personale destinatario della
contrattazione integrativa secondo le previsioni in atto alla data di
stipula del ccnl 23.11.1990, risulta di importo maggiore a quello
standard di settore;
 le parti valutano opportuno procedere ad una revisione delle
modalità di erogazione delle predette quote di premio di
rendimento eccedente lo standard di settore, fissando altresì degli
elementi certi di riferimento per la gestione del ricalcolo
dell’importo annuale;
si conviene quanto segue
1. la quota di premio di rendimento eccedente lo standard di settore,
di seguito denominata “quota extra”, da erogare al personale delle
aree professionali, nonché ai Quadri Direttivi di I e II livello in
servizio al 1° giugno 2000, esclusi gli assunti dopo la data di
stipula del ccnl (1 novembre 1999), è definita come dall’allegata
tabella (base gennaio 2000) che costituisce parte integrante del
presente accordo;
2. la tabella viene rivalutata secondo le percentuali previste dal ccnl
per la revisione delle tabelle contrattuali e alle medesime scadenze
(0,6 dal 1° febbraio 2000, 0,55% dal 1° ottobre 2000, 0,55% dal 1°
febbraio 2001);
3. la “quota extra” sarà erogata nel mese di giugno dell’anno
successivo a quello di maturazione, a partire dal corrente anno
(erogazione giugno 2001), avendo a riferimento l’inquadramento e
l’anzianità degli interessati al 31 dicembre dell’anno di
competenza;
4. nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento
economico, la “quota extra” compete in ragione di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi per i quali e’ stato corrisposto il trattamento
stesso;
5. nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell’anno, la “quota extra” compete in proporzione dei mesi di
servizio prestato, considerando mese intero l’eventuale frazione;
6. per il personale a tempo parziale la “quota extra” è proporzionata
alla durata dell’orario di lavoro prestato;
7. la “quota extra” non viene erogata in caso di giudizio di sintesi
negativo per l’ano di riferimento.
Letto confermato e sottoscritto
la Banca nazionale del Lavoro S.p.A.
le Segreterie degli Organi di Coordinamento
FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.
AGEVOLAZIONI AI LAVORATORI STUDENTI E
PROVVIDENZE AGLI STUDENTI FIGLI DI
LAVORATORI
Art. 17
In attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della Legge 20 maggio
1970 n. 300, i lavoratori studenti indicati nel primo comma dell’articolo
stesso hanno diritto ad ottenere a richiesta:
-
-
spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di
uscita, nei limiti previsti dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro;
di essere assegnati, per coloro che sono adibiti a turni continuativi
di lavoro previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i centri o reparti meccanografici od elettronici, a turni
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi
retribuiti per i giorni necessari a sostenere gli esami, nonché per il tempo
di viaggio occorrente per raggiungere la sede di esame, se diversa da
quella di lavoro, semprechè non vi sia la possibilità di conseguire nella
stessa il titolo di studio prescelto.
Agli studenti universitari spetta inoltre un ulteriore giorno di permesso
retribuito per ogni esame - non ripetuto - previsto dal piano di studi, da
fruirsi nella giornata lavorativa precedente quella di esame.
Ai lavoratori che sostengono gli esami per il conseguimento del
diploma di ragioniere o della licenza di scuola di istruzione secondaria di
primo e secondo grado, con esclusione dei titoli a carattere artistico,
ovvero che sostengono l’esame di laurea in una delle discipline che danno
titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale, spetta, in
aggiunta ai permessi di cui sopra e per una sola volta, un permesso
retribuito di 10 giorni lavorativi, da usufruire a richiesta degli interessati
in non più di due soluzioni. In caso di ripetizione degli esami di licenza di
scuola secondaria di secondo spetterà, per una sola volta, un ulteriore
permesso retribuito di 10 giorni lavorativi.
Ai lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione
secondaria di primo o di secondo grado (comprese le scuole di
qualificazione professionale), statali, pareggiate o legalmente riconosciute
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di
quelli a carattere artistico - oppure iscritti a corsi universitari presso
facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad
ogni effetto di legge - limitatamente a discipline che danno titolo a
riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale - sono concessi, a
domanda, permessi non retribuiti di durata non inferiore a 5 giorni, con un
massimo di 35 giorni all’anno.
Detti permessi vengono concessi per il numero di anni - più due - di
corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole
di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.
E’ fatto obbligo ai lavoratori di produrre le certificazioni necessarie
all’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
I permessi retribuiti previsti dal presente articolo devono essere richiesti
dai lavoratori studenti alla propria Direzione con almeno 5 giorni di
anticipo. I congedi non retribuiti con 30 giorni di anticipo.
I permessi retribuiti e non retribuiti, previsti nel presente articolo,
possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico od
accademico. In caso di contemporaneità di richieste da parte di più
lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva, l’Azienda le accoglie
entro un limite di contemporanea assenza - per motivi di studio - pari al
5% del numero di lavoratori della stessa categoria stabilmente addetti alla
unità produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori studenti non
universitari che devono sostenere esami e, in subordine, a quelli con
maggiore anzianità di servizio.
VERBALE INTERPRETATIVO DEL 4/7/1978
Allo scopo di risolvere le divergenze interpretative sorte sull’art. 20, 4°
comma del C.I.A. 6/6/1974, le parti - in applicazione dell’art. 27 del
C.I.A. stesso - convengono che, a far tempo dal 1° luglio 1978, la predetta
disposizione contrattuale, nella parte in cui prevede la concessione di un
permesso retribuito di 10 giorni lavorativi per sostenere gli esami per il
conseguimento del diploma di ragioniere o della licenza di scuola di
istruzione secondaria di primo o secondo grado (con esclusione dei titoli
a carattere artistico), verrà applicata anche nei confronti dei lavoratori
studenti i quali sosterranno i predetti esami in qualità di “privatisti”.
Le parti si danno altresì atto che ai dipendenti, i quali non seguano
corsi regolari di studio presso scuole statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, non
spetta il permesso retribuito di 40 ore annue previsto dal 6° comma del
citato art. 20.
VERBALE INTERPRETATIVO DEL 24/10/1978
Allo scopo di risolvere le divergenze interpretative sorte sulle
disposizioni di cui all’art. 20, 4° e 7° comma del C.I.A. 6/6/1974, le parti in applicazione dell’art. 27 del C.I.A. stesso - convengono che, a far
tempo dal 1° novembre 1978, il permesso retribuito di 10 giorni lavorativi
previsto per i lavoratori studenti che sostengono l’esame di laurea in una
delle discipline che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità
convenzionale verrà riconosciuto anche ai lavoratori studenti universitari
che siano “fuori corso” da più di due anni.
Le parti si danno atto che ai lavoratori studenti universitari “fuori
corso” da più di due anni non spettano, invece, il permesso retribuito di
40 ore annue di cui all’art. 20, 6° comma, ed i permessi non retribuiti di
cui all’art. 20, 5° comma.
VERBALE INTERPRETATIVO DEL 22/1/1981
Allo scopo di risolvere le divergenze interpretative sorte sull’art. 20 del
C.I.A. 6/6/1974 si conviene che anche ai lavoratori studenti universitari
iscritti a corso di laurea in una delle discipline universitarie che non
danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale
spettano le seguenti agevolazioni:
-
-
un giorno di permesso retribuito per ogni esame - non ripetuto previsto dal piano di studi, da fruirsi nella giornata lavorativa
precedente quella di esame (cfr. art. 20, 3° comma);
un permesso retribuito di 40 ore all’anno, per il numero di anni più 2 - del corso legale di laurea (cfr. art. 20, 6° e 7° comma).
Il presente verbale esplica i suoi effetti dalla data di sottoscrizione.
VERBALE INTERPRETATIVO DEL 18/4/1985
Allo scopo di risolvere le divergenze interpretative sorte sulla
identificazione dei destinatari delle agevolazioni previste dal 5° e 6°
comma dell’art. 18 del C.I.A. 8/10/1980 le parti - pur dandosi atto che la
previsione relativa alle “scuole di qualificazione professionale” è stata
introdotta in vigenza di un assetto dell’ordinamento scolastico differente
da quello che, con specifico riguardo alla formazione professionale, si è
venuto a creare per effetto della legge quadro 21/12/1978 n. 845 convengono che, a far tempo dell’anno scolastico 1984/1985, le
disposizioni di cui al 5° e 6° comma del citato art. 18 si applicano anche
ai lavoratori regolarmente iscritti e frequentanti corsi di formazione istituiti con leggi regionali attuative della citata Legge n. 845/1978 - su
materie che abbiano attinenza con il lavoro di Banca, ovvero ai corsi per
“operatori sociali”.
NORMATIVA AZIENDALE APPLICABILE AI SENSI
DELL’ART. 159 DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO 23 NOVEMBRE 1990
Art. 18
Ai lavoratori che conseguono dopo il periodo di prova, il diploma di
ragioniere o altra licenza di scuola media superiore (con esclusione dei
titoli artistici) viene corrisposto, per una sola volta, un premio di L.
150.000.
Ai lavoratori, non laureati, che conseguono, dopo il periodo di prova,
una delle lauree che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità
convenzionale, viene corrisposto, per una sola volta un premio di L.
300.000.
NORMATIVA AZIENDALE APPLICABILE AI SENSI
DELL’ART. 159 DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO 23 NOVEMBRE 1990
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
E/O AGGIORNAMENTO
Art. 19
La durata dei corsi in oggetto è fissata, in via generale, in 25 ore annue.
Ai fini dei corsi di riqualificazione che si rendessero necessari anche in
applicazione del penultimo comma dell’art. 135 del C.C.N.L. 23/11/1990
le ore di corso annuali restano confermate in 40. La partecipazione a tali
corsi - qualora sia di durata pari o superiore a 25 ore - esaurisce, per i
lavoratori interessati, la disponibilità di ore per corsi di formazione e/o
aggiornamento.
I corsi ordinari della durata di 25 ore annue possono essere effettuati
anche in forma di corsi autodidattici sulla base di dispense guida (corsi di
autoformazione) ovvero di tipo interattivo tramite terminale, da svolgersi
durante il normale orario di lavoro.
Prima di dare avvio ai corsi di autoformazione l’Azienda provvederà ad
illustrare alle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA delle
OO.SS. firmatarie del C.I.A. caratteristiche, destinatari, contenuti,
modalità di svolgimento (numero lezioni, tempi di effettuazione, tests,
contingenti numerici etc.) dei corsi medesimi. Detta illustrazione avverrà
in apposito incontro in cui le OO.SS. potranno formulare proprie
osservazioni e proposte.
TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE
NELL’AMBIENTE DI LAVORO
Art. 20
In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della Legge 20 maggio 1970,
n. 300, le R.S.A. delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
Contratto hanno facoltà di promuovere, unitariamente, sopralluoghi presso
l’unità produttiva di appartenenza - con la partecipazione di tecnici
qualificati di loro fiducia - per rilevazioni sulle condizioni igienicosanitarie negli ambienti di lavoro e controlli sull’applicazione delle norme
di legge in materia di prevenzione infortuni e di malattie professionali.
Tali sopralluoghi si effettuano secondo modalità da concordare di volta
in volta tra le suindicate R.S.A. e le Direzioni locali alle quali devono
essere preventivamente comunicati i nominativi dei tecnici incaricati dei
sopralluoghi medesimi.
Alle riunioni indette a norma dell’accordo 6/1/1984 possono partecipare
- quando l’ordine del giorno comprenda argomenti attinenti la materia
oggetto del presente articolo - i tecnici di cui al primo comma, designati
congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali promotrici delle
riunioni medesime; i nominativi e le qualifiche di tali tecnici dovranno
essere preventivamente comunicati alla Direzione Aziendale competente
da parte delle predette rappresentanze sindacali.
Nei casi in cui - in esito ai sopralluoghi di cui ai primi due commi - fra
le R.S.A. e l’Azienda si concordi sulla esigenza di accertamenti più
complessi ed approfonditi, le relative indagini saranno demandate ad Enti
od Istituti pubblici scelti di comune accordo che diano garanzie di poter
condurre in proprio le indagini predette. L’onere di tali accertamenti durante i quali i tecnici incaricati degli accertamenti medesimi potranno,
ove ne ravvisino l’esigenza, autonomamente intrattenere i lavoratori - sarà
ad esclusivo carico dell’Azienda.
In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare
dalle indagini ambientali effettuate secondo la procedura di cui al comma
precedente, l’Azienda si impegna a rimuovere in tempi brevi le cause
determinanti tali situazioni ed a concedere ai lavoratori che ne facciano
richiesta - anche per il tramite della R.S.A. - permessi retribuiti per
sottoporsi, presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, alle visite
specialistiche che venissero indicate dai tecnici anzidetti.
Le spese di tali visite - le cui risultanze dovranno essere comunicate
soltanto ai lavoratori interessati - saranno a carico dell’Azienda.
NOTA A VERBALE
Per “unitariamente” si intende che la richiesta delle iniziative in
parola dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le R.S.A. delle
OO.SS. firmatarie del presente Contratto costituite nell’unità produttiva
interessata.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
I)
Premesso che presso le unità produttive di Milano, di Roma
(in Via San Basilio, Via Lombardia, Via degli Aldobrandeschi,
Piazza Albania e Via Cristoforo Colombo) e di Pratica di
Mare funzionano da tempo ambulatori sanitari attrezzati
anche per i casi di pronto soccorso, l’Azienda dichiara che,
laddove non esista già, curerà presso le altre Dipendenze
l’istituzione di una attrezzatura di pronto soccorso adeguata
alle relative esigenze.
II)
L’Azienda avrà cura di adottare negli ambienti di lavoro
soluzioni idonee ad attenuare i rumori ed il pulviscolo, nonché
ad assicurare soddisfacenti valori di luminosità, di
temperatura e di ricambio d’aria.
III)
A richiesta delle Segreterie degli Organi di Coordinamento
delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente
Contratto, l’Azienda darà luogo con periodicità annuale ad un
incontro al fine di esaminare eventuali problematiche di
carattere generale relative all’ambiente di lavoro.
Nel corso di tale incontro, da tenersi unitariamente con tutte
le suddette organizzazioni su richiesta anche di una sola delle
medesime, le Segreterie degli Organi di Coordinamento
potranno esprimere proprie valutazioni - suffragate, ove del
caso, dal parere di tecnici qualificati di propria fiducia - in
ordine ad impianti ed apparecchiature le cui caratteristiche di
funzionamento siano suscettibili, allo stato delle conoscenze
scientifiche (tecnico-mediche), di arrecare danno alla salute
dei lavoratori.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti, ad interpretazione applicativa del presente articolo, si danno
atto che le indagini e le procedure ivi previste si riferiscono anche
all’adibizione dei dipendenti ai video-terminali e ad ogni altro tipo di
apparecchiature input ed output oltre che all’uso delle carte autocopianti.
In conformità a quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo 12.3.1997,
attuativo del Decreto Legislativo n. 626/1994, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all'art. 9
della legge 20.5.1970 n. 300.
Al riguardo, una volta eletti i citati rappresentanti, le previsioni di cui
all'art. 20 del Cia 18.3.92 sono da intendersi riferite ai Rr.Ll.Ss. medesimi.
(Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997)
Art. 21
Salva la più favorevole disciplina che venisse introdotta da norme di
C.C.N.L. o di legge, i lavoratori addetti in via esclusiva ai video-terminali
hanno diritto, dopo ogni due ore di ininterrotto utilizzo al “video”, ad una
pausa di un quarto d’ora.
I lavoratori di cui sopra, i quali lamentino - supportati da certificazione
medica specialistica - disturbi visivi tali da renderne indispensabile un
diverso utilizzo, possono chiedere all’Azienda di essere sottoposti ad
accertamenti di idoneità presso Istituti pubblici specializzati. In caso di
accertata inidoneità saranno avvicendati in altre mansioni.
L’Azienda, nel corso del 1992, avvierà , mediante convenzioni con
strutture pubbliche specialistiche, un progetto sperimentale di visite
oculistiche mirate, finalizzato alla definizione di un “protocollo di visita”,
indirizzato - su base volontaria - ad un campione di lavoratori che
utilizzano il VDT.
Esaurita la fase sperimentale di cui al precedente comma, il lavoratore
assegnato a mansioni che comportano l’esclusivo utilizzo dei VDT verrà
sottoposto a visita oculistica, previa dichiarata disponibilità
dell’interessato, al momento dell’adibizione a dette mansioni e,
periodicamente, ogni quattro anni di adibizione.
Il lavoratore adibito alle apparecchiature di cui sopra in via continuativa
e prevalente (ossia tutti i giorni lavorativi per almeno quattro ore al
giorno, anche non consecutive) verrà sottoposto - a richiesta - ad analoga
visita ogni sei anni di adibizione.
Ai dipendenti che utilizzano normalmente unità video l’Azienda fornirà
inoltre specifiche informative tecnico/ergonomiche attraverso la
distribuzione di apposito opuscolo.
L’Azienda provvederà altresì ad assicurare una periodica manutenzione
delle unità video (VDT, PC, visori ed apparecchiature analoghe)
particolarmente per quanto attiene a stabilità e luminosità dell’immagine e
si adopererà per la realizzazione di idonee condizioni ergonomiche con
particolare riguardo a: illuminazione, temperatura ambiente, posto di
lavoro.
A richiesta delle interessate, si procurerà di non adibire ai video
terminali lavoratrici in stato di gravidanza.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al 1°, 2° e 4° comma
del presente articolo, per addetto ai video-terminali in via esclusiva si
intende il lavoratore cui sia stato affidato unicamente il compito di
operare alle predette apparecchiature. Sono pertanto esclusi
dall’applicazioni delle norme in esame coloro che utilizzano i
video-terminali in via non continuativa come strumento per lo
svolgimento delle mansioni di pertinenza (ad es.: addetti agli sportelli con
o senza maneggio di valori).
GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 22
L’Azienda e le OO.SS. - premesso che non esiste un sistema di
sicurezza tale da garantire una protezione assoluta - concordano
sull’esigenza di realizzare, presso gli sportelli aperti al pubblico, misure
tendenti ad impedire e/o scoraggiare la realizzazione di eventi criminosi.
Le parti concordano altresì sull’opportunità di privilegiare l’adozione di
misure di sicurezza di tipo passivo, avvalendosi degli strumenti offerti
dalle più moderne tecnologie.
Al riguardo la Banca, in relazione alle caratteristiche di ciascuna
dipendenza, adotterà almeno due delle seguenti misure:
1) impianti per il controllo degli ingressi (porte a consenso)
con o senza metal detector;
2) temporizzatori di apertura dei mezzi forti “time lock”;
3) impianti di televisione a circuito chiuso;
4) impianti di televisione a circuito chiuso con
videoregistratore;
5) impianti di allarme antintrusione ovvero antifurto di tipo
centralizzato o locale;
6) impianti di allarme antirapina in collegamento diretto con
le centrali operative delle Forze dell’Ordine,
subordinatamente alle concessioni ed ai programmi della
SIP o della PS o dei CC.
L’Azienda precisa che gli impianti di cui ai punti 5) e 6) non prevedono
un sistema di allarme che possa essere identificato nel salone del pubblico
durante il normale orario.
Per ciò che concerne gli impianti televisivi di cui ai punti 3) e 4) questi
saranno installati nel rispetto dell’art. 4 della legge 20/5/70 n. 300.
In particolare gli impianti di televisione a circuito chiuso collegati a
monitor non inquadreranno posizioni di lavoro.
Per gli impianti TVCC collegati a videoregistratore si procederà come
segue:
-
-
-
-
il videoregistratore sarà custodito in apposito armadio metallico,
munito di dispositivo di apertura ritardata, le cui chiavi saranno
inserite in una busta sigillata e firmata da un incaricato della Banca
e da un rappresentante sindacale che dovrà presenziare alle
aperture dell’armadio citato;
il nastro magnetico registrato, una volta sostituito con uno nuovo,
sarà inserito in una busta sigillata e firmata da un incaricato della
Banca e da un rappresentante sindacale, verrà custodito dal citato
incaricato della Banca per una settimana e poi, sempre in presenza
di un rappresentante sindacale, distrutto;
le RSA forniranno alle direzioni locali della Banca l’elenco dei
rappresentanti
congiuntamente
designati,
in
maniera
interscambiabile fra di loro, per lo svolgimento delle incombenze
sopra citate nell’unità produttiva di competenza;
nell’eventualità di una rapina o di altro evento criminoso il nastro
magnetico in questione sarà direttamente consegnato dalla Banca
alle Forze dell’Ordine.
In caso di modifica e/o installazione di nuovi impianti di sicurezza, le
Direzioni delle Filiali forniranno un’informativa preventiva alle
rappresentanze sindacali locali in apposita riunione nel corso della quale
le stesse RSA potranno formulare proprie osservazioni.
Analoga informativa verrà fornita alle Segreterie degli organi di
coordinamento delle RSA delle OO.SS. firmatarie del presente contratto
nell’ipotesi di adozione di nuove misure di sicurezza a carattere generale
ovvero nel caso di sperimentazione di tecnologie particolarmente
avanzate. L’informativa di cui trattasi verrà data in una fase intermedia fra
la definizione dei progetti e l’avvio delle relative procedure attuative.
Nel corso di ogni anno si svolgerà un incontro con le predette
Segreterie degli organi di coordinamento per una ricognizione sulle
problematiche generali in tema di sicurezza e per uno scambio di
informativa sui dati.
L’Azienda per l’effettuazione del servizio trasporto valori tra
dipendenze ovvero da e per Bankitalia farà di norma ricorso a vettori
specializzati. Le stesse modalità verranno progressivamente adottate per il
caricamento dei cash dispenser esterni nella misura in cui saranno
operativi i suddetti vettori nelle singole piazze. Farà inoltre eseguire le
operazioni di carico e scarico valori in locali interni presso tutte quelle
dipendenze che presentino le condizioni necessarie. Nelle località ove ciò
non risulti possibile l’Azienda spiegherà ogni necessario interessamento
presso le competenti Autorità Comunali per la concessione di aree
riservate alle suddette operazioni di carico e scarico.
Per l’accesso alle “aree protette” (ad es.: sale elaboratori, centrali
tecnologiche) l’utilizzo di tesserini magnetici personalizzati è finalizzato
esclusivamente alla tutela della sicurezza dei lavoratori all’interno dei
luoghi di lavoro, nonché alla prevenzione contro atti criminosi, senza
alcuna limitazione dell’attività sindacale. L’Azienda porterà a conoscenza
delle RSA delle OO.SS. firmatarie del presente contratto le nuove “aree
protette” che intendesse istituire.
Qualora si rendesse necessaria la stampa del tabulato di controllo delle
registrazioni relative agli accessi alle “aree protette”, la Direzione
Aziendale competente porterà a tempestiva conoscenza delle locali RSA i
motivi che inducono a tale decisione e la stampa anzidetta potrà avere
luogo soltanto in presenza di dirigenti, appositamente designati, delle
RSA medesime.
DICHIARAZIONI DELL’AZIENDA
I)
II)
La Banca dichiara che in relazione a situazioni di pericolosità
presso proprie dipendenze ubicate in zone particolarmente
esposte al rischio di eventi criminosi, verrà valutata
l’opportunità di utilizzare anche guardie giurate in
combinazione con le misure di sicurezza indicate nel presente
articolo.
La Banca dichiara che, compatibilmente con le esigenze
organizzative, procederà - a richiesta - al temporaneo
avvicendamento di lavoratori vittime di rapine.
Art. 23
L’Azienda adotterà misure idonee a fronteggiare le emergenze derivanti
da calamità naturali, accidentali o da atti criminosi. A tal fine predisporrà
un progetto generale (da adattare alle singole realtà iniziando dalle unità
immobiliari di maggiori dimensioni) che verrà sottoposto alle Segreterie
degli Organi di Coordinamento delle RSA e delle OO.SS. firmatarie del
presente C.I.A. per l’esame delle modalità applicative, con particolare
riguardo alla consistenza ed ai compiti delle squadre di pronto intervento costituite anche sul piano del volontariato - ed alla effettuazione di
esercitazioni pratiche.
PREMIO AZIENDALE
Art. 24
Per l’attribuzione del premio aziendale relativo agli esercizi 2001, 2002, e
2003, per il personale appartenente alle aree professionali e ai quadri
direttivi, vengono adottati i criteri di seguito illustrati:
1. viene considerato un indicatore composto dai seguenti due
misuratori:
di produttività , costituito dal rapporto, ponderato al 50% di:
 fondi intermediati medi = somma del totale attivo dello
stato patrimoniale e della nota integrativa parte B sezioni
12.2 e 12.3, calcolati sulla media dei valori al 31/12
dell’anno di riferimento e dell’anno precedente;
 numero medio dei dipendenti come risultante dalla nota
integrativa parte C sezione 4;
di efficienza, costituito dal rapporto ponderato al 50% di:
 totale costi = somma delle voci 80 e 90 del conto
economico;
 margine intermediazione = somma delle voci da 10 a 70
del conto economico.
Il confronto del valore dell’indicatore a fine esercizio di riferimento con il
valore assunto dallo stesso a fine esercizio dell’anno precedente,
determina una prima variazione, misurata come scostamento percentuale,
da applicare all’importo base del premio aziendale (“valore di
riferimento”).
2. il risultato della misurazione dell’andamento di efficienza
produttiva viene poi integrato da un indicatore di redditività volto
a misurare i miglioramenti dei risultati economici della Banca
costituito dal rapporto:
utile netto = voce 230 del conto economico;
patrimonio netto medio = nota integrativa parte B sezione 8
(escluse voci 90 e 110).
La variazione anno su anno dell’indicatore di redditività determina un
incremento del premio calcolato come segue:
-
-
-
se l’indicatore di redditività di fine esercizio è superiore a quello
dell’anno precedente si prende in considerazione il 100%
dell’aumento in valore assoluto più il 50% del valore
dell’indicatore di redditività dell’anno precedente;
se l’indicatore di redditività di fine esercizio è uguale o inferiore a
quello dell’anno precedente si prende in considerazione il 50% del
valore dell’indicatore di redditività di fine esercizio;
in caso di valore negativo dell’indicatore di redditività, questo
viene convenzionalmente assunto pari a zero;
3. il valore di riferimento sul quale applicare le percentuali di
variazione anno su anno degli indicatori individuati ai punti 1 e 2 è
costituito da una percentuale della retribuzione annua lorda
contrattuale, con esclusione degli scatti di anzianità e delle
indennità, definita in base all’inquadramento del personale alla
fine dell’esercizio per cui viene erogato il premio aziendale (es.
premio anno 2001 RAL contrattuale al 31.12.2001);
4. la percentuale della RAL di cui al punto 3 si determina ogni anno
prendendo a riferimento il 2,47% del risultato lordo di gestione
(intendendosi per tale la somma algebrica delle voci del conto
economico da 10 a 90 e 110) pro capite (diviso cioè l’organico
medio di cui alla nota integrativa parte C sezione 4) riferito
all’inquadramento 3^ area 3° livello. Il risultato lordo di gestione
da prendere in considerazione non potrà essere maggiore dell’8%
rispetto a quello dell’anno precedente e comunque per l’esercizio
2001 non potrà essere inferiore a quello del 2000. Nel caso in cui
negli esercizi successivi al primo anno di applicazione il valore di
riferimento calcolato come precede, dovesse risultare inferiore a
quello dell’esercizio precedente, il valore di riferimento è
comunque quello dell’anno precedente;
5. gli importi risultanti dall’applicazione dei punti 1 e 2 sul valore di
riferimento, non incidono sul calcolo del valore di riferimento dell’
anno successivo;
6. il premio aziendale verrà erogato - in presenza di un bilancio del
relativo esercizio che presenti un risultato economico non negativo
- con le competenze del mese di luglio di ciascun anno successivo
a quello dell’esercizio cui si riferisce, ai quadri direttivi e al
personale appartenente alle aree professionali, che abbia superato
il periodo di prova e che non abbia riportato, relativamente
all’anno di riferimento, un giudizio professionale di sintesi
negativo. Ove in bilancio si verificasse un risultato economico
netto negativo (perdita d’esercizio), si procederà all’illustrazione
delle cause che lo hanno determinato;
7. nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene
proporzionalmente ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi
interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui
sopra non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri
un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i
periodi di assenza per ferie. Relativamente ai periodi di astensione
obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la
riduzione di cui al comma precedente non si applica per un
periodo di astensione di cinque mesi:
8. nei confronti del personale che nell’anno di riferimento abbia
prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, con rapporto di
lavoro a termine o temporaneo, il premio viene erogato
proporzionalmente;
9. il premio aziendale non viene computato nel calcolo del
trattamento di fine rapporto;
10. nell’ipotesi di incorporazioni, concentrazioni, fusioni e scorpori si
terrà un incontro al fine di verificare i riflessi sul sistema di
commisurazione del premio aziendale e definire le eventuali
modifiche occorrenti anche ai fini di una opportuna
omogeneizzazione dei dati di confronto.
Le parti inoltre, allo scopo di proseguire nell’opera di coinvolgimento del
personale nella realizzazione degli obiettivi di miglioramento
dell’efficienza e della redditività aziendale, nel comune interesse di
rinsaldare la partecipazione del personale al capitale della Banca,
convengono quanto segue:
a) la Banca offrirà alla generalità del personale, attraverso apposita
comunicazione, la possibilità di richiedere il pagamento del
premio aziendale relativo agli esercizi 2001, 2002, e 2003 in azioni
ordinarie di nuova emissione;
b) il dipendente comunicherà l’accettazione o il rifiuto entro 15
giorni dalla data di ricezione dell’offerta, fermo restando che
qualora il medesimo non abbia espressamente comunicato di
rifiutare l’offerta entro il predetto termine, la stessa si intenderà a
tutti gli effetti accettata;
c) ai di pendenti che si avvarranno della possibilità di cui al punto a.
la Banca assegnerà un quantitativo di azioni per un controvalore
(stabilito in base alla quotazione di borsa del titolo registrata nel
mese di giugno dell’anno di erogazione del premio),
corrispondente al doppio del premio aziendale spettante;
d) il 50% del quantitativo di azioni di cui al punto c., comunque non
oltre il tetto di Lit. 4.000.000, avrà un vincolo di indisponibilità
per tre anni dalla data di emissione, anche nell’ipotesi di
cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro; pertanto le
stesse azioni, per il detto periodo, non potranno essere oggetto di
trasferimento tra vivi nè costituire oggetti di diritti reali di
garanzia, anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a
qualsiasi titolo;
e) le azioni vincolate saranno depositate gratuitamente in custodia e
amministrazione, fino a scadenza, presso la Banca;
f) per il personale che non avesse titolo per qualsiasi motivo, al
percepimento del premio aziendale il controvalore sarà pari a Lit.
100.000;
g) quanto previsto al punto a. è subordinato alle delibere, da
assumersi anno per anno, dall’Assemblea degli azionisti e dal
Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A., occorrenti per procedere all’aumento di capitale necessario
per l’emissione delle nuove azioni ordinarie.
(La normativa qui riportata sul P.A. è quella fissata nell’ipotesi di
accordo per il rinnovo del C.I.A. del 10/07/2001).
DECORRENZA, DURATA, APPLICAZIONE
Art. 25
Il presente contratto si applica al personale in servizio alla data del 10
luglio 2001 o assunto successivamente e, per la scadenza, segue le sorti
del C.C.N.L. 11/07/1999 (art. 22, ultimo comma).
Resta inteso che le previsioni del presente accordo saranno, dal
momento della loro costituzione, di esclusiva prerogativa delle
rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.)
(Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997)
Art. 26
Le questioni aventi oggetto l’interpretazioni di norme del presente
contratto verranno congiuntamente esaminate dall’Azienda e dalle
rappresentanze sindacali aziendali delle OO.SS. firmatarie del contratto
medesimo per addivenire agli opportuni chiarimenti.
DICHIARAZIONI DELL’AZIENDA
I
L’Azienda conferma di avere già posto in essere in materia assicurativa
una adeguata copertura per i danni che possono derivare ai dipendenti nello svolgimento dell’attività professionale - da atti criminosi. Il capitale
assicurato per i casi di morte e di invalidità permanente garantisce
prestazioni di rilevante congruità ed è estensibile ai superstiti.
II
L’Azienda dichiara che verrà attribuita la qualifica di Impiegato di 1^ a
quegli operatori che, presso i centralini telefonici di maggiori dimensioni,
risultino stabilmente addetti anche a compiti di “segreteria” (ad es.:
individuazione delle funzioni aziendali competenti a rispondere a richieste
della clientela o dell’utenza interna).
III
L’Azienda conferma che al personale ausiliario continueranno ad essere
forniti i seguenti capi di vestiario:
Autisti: due divise (estiva ed invernale) con doppio pantalone, cinque
camicie, quattro cravatte, due paia di scarpe (estivo ed invernale), un
paio di guanti e un berretto ogni due anni; un pastrano e un
impermeabile ogni quattro anni; una tuta ogni anno;
Guardiani diurni e notturni: due paia di pantaloni (estivo ed invernale),
due giubbotti bleu con sigla (estivo ed invernale), due paia di scarpe
(estivo ed invernale) ogni due anni. Inoltre, ai guardiani notturni, un
giaccone di lana o pelle ogni quattro anni;
Operai e personale di fatica e pulizia: due tute a due pezzi, ovvero due
camici ogni anno; due paia di scarpe (estive ed invernali) ogni due anni;
un giubbotto di pelle ogni quattro anni ed un paio di guanti ogni due
anni se adibiti a servizi esterni.
IV
L’Azienda dichiara che - compatibilmente con le esigenze operativemanterrà in organico presso l’ufficio di appartenenze le lavoratrici in stato
di gravidanza durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro,
nonché durante il periodo di cui all’art. 10, 1° comma, della legge
30/12/1971 n. 1204.
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