L’ultima stipula formale del Contratto Integrativo Aziendale, con pubblicazione del relativo volumetto e sua distribuzione ai lavoratori, risale al 1992 (18/3). Da allora si sono succeduti due rinnovi del CIA (28/5/1997 e 10/7/2001) mai dati alle stampe. Questa è una versione integrata con i vari rinnovi, accordi e modifiche. Demandi del CCNL: “Art. 22 - Decorrenza e procedura di rinnovo-Materie demandate ………………………………………………………………………………………………… Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti: a) premio aziendale; b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro; c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro. Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. I contratti integrativi aziendali non avranno decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000 e scadranno il 31 dicembre 2003. Art. 23 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati “intuitu personae”. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede. Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali sulle materie opzionate ai sensi dei contratti nazionali ABI e ACRI del 1994 e del 1995 per le quali non venga esercitata, entro il 30 settembre 2001, la revoca della predetta opzione. E’ comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale. Le controversie collettive aventi ad oggetto l’interpretazione di norme del presente contratto possono venire congiuntamente esaminate dalle Parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione”. Tale riscrittura, com’è noto, era tra gli impegni del C.I.A. 28/5/1997 che, all’epoca, non fu possibile realizzare per il tentativo strumentale dell’Azienda di utilizzare tale passaggio tecnico per cancellare la gran parte della normativa sugli inquadramenti vigente in BNL. “Le parti entro il 30.9.1997 si incontreranno per l'adattamento formale del testo del contratto integrativo aziendale al nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal Ccnl 19.12.1994. In tale occasione si provvederà ad una revisione generale del testo eliminando quelle previsioni non più attuali o compatibili con il citato Ccnl” (Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997). LEGENDA: TESTO IN NERO: testo del CIA 1992 non modificato; TESTO IN ROSSO: testo risultante da modifiche e variazioni espresse del CIA 1992 tempo per tempo intervenute; TESTO IN VERDE: integrazioni e variazioni tacite del testo del CIA 1992 tempo per tempo intervenute; TESTO IN GIALLO: parti del CIA 1992 espressamente o tacitamente abrogate tempo per tempo (le parti tacitamente abrogate sono esclusivamente norme transitorie) CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1° ALLA 3°) DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO STIPULATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2001 INDICE - Quadri ………………………………………………………………………………… Pag. - Attribuzione di un grado agli impiegati ……………………………………………… ” - Inquadramento negli impiegati di 1° e di 2° …………………………………………. ” - Attribuzione di un grado ai commessi ……………………………………………….. ” - Inquadramento nei commessi ………………………………………………………... ” - Innovazioni tecnologiche ……………………………………………………………. ” - Premio di rendimento ………………………………………………………………... ” - Agevolazioni ai lavoratori studenti e provvidenze agli studenti figli di lavoratori ….. ” - Corsi di formazione professionale e/o aggiornamento ………………………………. ” - Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell’ambiente di lavoro ………………….. ” - Garanzie volte alla sicurezza del lavoro ……………………………………………... ” - Premio di produttività ………………………………………………………………... ” - Decorrenza, durata, applicazione …………………………………………………….. ” - Dichiarazioni dell’Azienda …………………………………………………………... ” - Verbale di accordo (all. n. 1) ………………………………………………………… ” - Protocollo di intesa sulla ristrutturazione dei servizi di sportello (all. n. 2) …………. ” Il giorno 10 luglio 2001, in Roma - fra la Banca Nazionale del Lavoro, rappresentata dai Sigg. e - la Delegazione…. In relazione a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11/7/1999 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali si è stipulato il seguente: CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER LE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1° ALLA 3°) E I QUADRI DIRETTIVI DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 4 Informativa su programmi generali, ristrutturazioni e mobilità Roma 23/11/1988 1. (Il comma 1 del punto 1 è stato superato dal punto 1 del Verbale 28/5/1997) (I commi 2 e 3 del punto 1 sono stati abrogati dal Verbale 19/10/1993) 2. (Il comma 2 è stato abrogato dal Verbale 19/10/1993) 3. Nei casi di mobilità interna l’Azienda - compatibilmente con le esigenze di servizio e con i requisiti professionali richiesti - darà la precedenza alle eventuali domande di trasferimento avanzate dal personale. L’Azienda si dichiara inoltre disponibile ad esaminare le segnalazioni formulate dalle OO.SS. in ordine a casi individuali particolari (per l’eventuale adozione di interventi economici) 4. (Il comma 4 è stato abrogato dal Verbale 19/10/1993) Verbale 28/5/1997 addì 28 maggio 1997 in Roma tra La Banca Nazionale del Lavoro Spa e Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil e Uib/Uil premesso che le parti intendono riconfermare e valorizzare un sistema di relazioni sindacali articolato attraverso specifici momenti d'incontro ove, nel rispetto dei diversi ruoli, Azienda e Oo.Ss. possano affrontare tematiche di comune interesse; in relazione a quanto sopra si reputa opportuno aggiornare l'intesa in materia del 23.12.1988 e successiva modificazione del 19.10.1993, in maniera da realizzare un sistema informativo fra Azienda e Oo.Ss. dei lavoratori riferito ai processi di riorganizzazione di portata generale e alle più rilevanti iniziative connesse all'attività di impresa; si conviene quanto segue: 1. l'Azienda con cadenza semestrale (fine aprile e fine ottobre di ogni anno), promuoverà un incontro con le Oo.Ss. firmatarie del presente verbale per illustrare l'andamento i programmi ed i problemi di carattere generale riguardanti il Gruppo Bnl nel suo complesso (Banca, finanza e parabancario). 2. Viene istituito un Osservatorio Azienda/Sindacato con funzioni di studio, approfondimento e consultazione - sede di scambio di informazioni, conoscenza e valutazione dei reciproci orientamenti, riscontro di convergenze o diversità di opinione - sui seguenti temi: situazione della dinamica occupazionale e linee di tendenza, con particolare attenzione alle trasformazioni organizzative e produttive e all'applicazione e agli aggiornamenti legislativi delle varie forme di rapporto di lavoro; 5 struttura aziendale e regolamenti applicativi; processi di eventuale mobilità interna legata a ristrutturazioni/riorganizzazioni anche ai fini dell'applicazione del punto 3 del verbale del 23.12.1988, confermato dal verbale del 19.10.1993; impatti sull'attività operativa derivanti dall'introduzione di nuove procedure informatiche; processi di esternalizzazione; fabbisogni formativi e di riqualificazione professionale in rapporto all'evoluzione dell'attività aziendale e all'introduzione di nuove procedure informatiche; corsi di assertività e aggiornamento delle lavoratrici al rientro dalla gravidanza e puerperio; attività formative e/o divulgative in relazione all'introduzione di nuovi prodotti e servizi; progetti di formazione da realizzare con il ricorso ai finanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria; rapporto funzionale tra corsi di formazione aziendale e corsi di derivazione contrattuale. 3. In relazione alle previsioni di cui al punto precedente si terranno, di norma, due riunioni all'anno, in data da concordare tra le parti, alle quali parteciperanno due rappresentanti per ogni Oo.Ss. firmataria del presente verbale e un numero complessivo non superiore di rappresentanti della Direzione del Personale e Sviluppo Organizzativo della Banca. Gli incontri verranno preceduti dallo scambio di eventuale materiale informativo relativo agli argomenti da trattare. 4. L'Azienda porterà a conoscenza delle Oo.Ss. firmatarie eventuali processi di fusione riguardanti la Banca nonché di rilevanti ristrutturazioni riguardanti Società del Gruppo, dopo che gli stessi siano stati decisi. Resta ovviamente inteso che le procedure di informativa e consultazione nonché di contrattazione delle ricadute sulle condizioni di lavoro previste dagli artt. 147 e 150 del Ccnl 19.12.1994 dovranno svolgersi fra le Società interessate e le rispettive rappresentanze sindacali aziendali. 5. Resta inteso che le previsioni del presente verbale saranno, dal momento della loro costituzione, di esclusiva prerogativa delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu). Letto confermato e sottoscritto. Banca Nazionale del Lavoro Spa Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rsa Fabi - Fiba/Cisl - Fisac/Cgil - Uib/Uil 6 Q U A D R I (*) Art. 1 L’inquadramento nella categoria dei quadri, ai sensi dell’art. 9 del CCNL 23/11/1990, oltre a quanto previsto dal successivo art. 2 lettera a) avviene in base ai seguenti criteri: 1) viene attribuito il grado di Quadro super - agli “ assistenti di settore “ che, avendo almeno 3 anni di effettiva adibizione alle relative mansioni con il grado di Capo Ufficio, siano formalmente abilitati ad istruire in via autonoma ed a proporre d’iniziativa linee di credito al Responsabile del settore di appartenenza nel limiti delle facoltà deliberative a questi delegate; - agli addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate - Immobiliare con almeno 3 anni di permanenza nel grado di Capo Ufficio ed in possesso di elevata preparazione professionale ed esperienza, i quali, in collaborazione con i responsabili della progettazione e della direzione lavori, siano incaricati in via continuativa di gestire in forma autonoma interventi complessi, per gli aspetti sia qualitativi e/o quantitativi, presso le sedi e/o dipendenze; - ai Quadri che, in base alla normativa interna, vengano sia formalmente incaricati di sottoscrivere atti e documenti sia autorizzati per l’operatività sui conti correnti; NOTA A VERBALE: l’operatività sui c/c non può essere disgiunta dall’attribuzione dell’incarico di sottoscrivere atti e documenti. - - - - Presso i reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati all’”analista programmatore” che riceve le richieste di procedure, ne cura l’articolazione, la documentazione e ne segue gli sviluppi fino alla realizzazione; al “sistemista” che svolge attività di studio, verifica, disegno e ottimizzazione relativamente a configurazioni complesse di hardware, software, base di dati e telecomunicazioni; al capo turno (almeno 1 per ogni turno) che nei Centri con più sistemi elaborativi coordina il personale operativo addetto e/o pianifica i carichi di lavoro su ogni singolo elaboratore secondo la priorità stabilita; allo “specialista di gestione” che, oltre ai compiti dell’addetto di gestione, svolge una o più delle seguenti attività: coordina gli addetti di gestione nelle attività a lui assegnate, installa e/o gestisce in via autonoma procedure complesse, cura lo studio, la documentazione e l’ottimizzazione gestionale di apparati tecnici hardware e software; 2) viene attribuita la qualifica di Quadro ai lavoratori che, rivestendo da almeno 3 anni il grado di Capo Ufficio, svolgono stabilmente mansioni di: - assistente di settore che, oltre a coadiuvare il Responsabile del Settore, anche nei contatti esterni, per l’istruttoria e la stesura delle proposte di fido (esaminando anche i bilanci e le situazioni patrimoniali), sia formalmente incaricato di svolgere attività promozionali comportanti iniziativa personale; LETTERA A LATERE 28/5/1997 ALLE OO.SS. STIPULANTI Con riferimento alle prospettazioni formulate da codeste OO.SS. in ordine all’argomento in oggetto, si conferma che l’art. 1, punto 2 primo alinea del C.I.A. 18.3.1992 trova applicazione nei confronti di quegli assistenti di settore che - in considerazione dell’esperienza professionale acquisita - vengono abilitati dalla rispettiva Direzione a svolgere, di iniziativa, attività promozionale volta all’incremento delle basi patrimoniali. - - - - - addetto ai crediti speciali ed attività parabancarie che, oltre a svolgere attività di consulenza specialistica, sia formalmente incaricato di effettuare in via autonoma opera di acquisizione di rapporti curando l’istruttoria delle relative pratiche; operatore in titoli, il quale - oltre ad effettuare contrattazioni in titoli, obbligazionari e azionari, per conto della clientela - svolga attività promozionale e sia formalmente incaricato della gestione in via autonoma del portafoglio mobiliare; perfezionamento dei crediti documentari e/o pratiche speciali ove accompagnato da effettiva attività promozionale e consulenziale nei confronti della clientela; addetti al Servizio Organizzazione e Sistemi Informativi con compiti di “analista di organizzazione”; addetti al Servizio Studi e Relazioni Esterne e al Servizio Commerciale e Marketing che svolgano in via autonoma analisi complesse in campo economico, monetario, creditizio e finanziario destinate a terzi ovvero analisi di mercato, con particolare riferimento alle potenzialità della rete operativa in rapporto alle caratteristiche economiche e commerciali delle diverse aree territoriali; addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate - Immobiliare in possesso di adeguata preparazione professionale ed esperienza, i quali, in collaborazione con i responsabili della progettazione e della direzione dei lavori, siano stabilmente incaricati di gestire in forma autonoma, presso le sedi e le dipendenze, gli interventi di ordinaria gestione, ovvero operino presso i cantieri di maggiore complessità con prevalenza di apporti autonomi sul piano tecnico/organizzativo. NOTA A VERBALE L’anzianità minima di tre anni nel grado di Capo Ufficio viene ridotta a due anni per chi ha conseguito il predetto grado per effetto dell’adibizione alle mansioni proprie delle figure professionali dell’art. 2 lett. b) corrispondenti a quelle del presente punto 2). Presso i reparti, centrali e periferici, di elaborazione dati vengono inquadrati nella categoria Quadri i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere mansioni di “addetto di gestione” incaricato di mantenere i rapporti con gli utenti per quanto riguarda la predisposizione dei piani di lavoro giornalieri e/o periodici e/o la gestione ed il controllo della distribuzione del software periferico. NORMA TRANSITORIA Laddove non sia stata ancora completamente realizzata la struttura prevista dal regolamento delle Filiali Italiane si continuerà a riconoscere il grado di Quadro Super al lavoratore che sia preposto ad un Ufficio (esclusa la Cassa) di Filiale ove coordini l’attività di almeno 5 impiegati. Dichiarazione a verbale (in calce al Verbale di riunione 21/7/2000) La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i Quadri Direttivi contenuta nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei confronti dei terzi in rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni e l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale riconosce l’inquadramento al 2° livello della 4^ area professionale in caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione di atti e documenti sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la condivisa esigenza di una più generale revisione della materia, dichiara di non ritenere applicabile la citata normativa aziendale in materia di inquadramenti nella 4^ area professionale alla nuova categoria dei Quadri Direttivi. (*): Dal Verbale di riunione 21/7/2000: “Premesso che in BNL è in atto un processo di evoluzione organizzativa caratterizzata da una progressività di interventi; il nuovo ccnl 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali dalla 1^ alla 3^ ha ridefinito il sistema degli inquadramenti, introducendo anche una nuova categoria denominata Quadri Direttivi - già istituita dalla BNL - articolata in quattro livelli retributivi ove sono confluiti gli appartenenti alla 4^area professionale e i Funzionari ; la declaratoria per i Quadri Direttivi del nuovo ccnl 11 luglio 1999 contiene forti elementi di novità rispetto a quella prevista dal ccnl 19.12.1994 per la 4^ area professionale, avendo inquadrato nella stessa categoria ex Quadri e Funzionari; il contratto integrativo disciplina gli inquadramenti ancora nelle quattro aree professionali previste dalla preesistente contrattazione nazionale di categoria, facendo riferimento a profili professionali che in alcuni casi hanno subito un cambiamento rispetto al momento della loro definizione contrattuale, in altri non sono più attuali rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; le declaratorie inerenti il sistema di inquadramenti previsto dal vigente CIA necessitano di adeguamenti che, in coerenza con il nuovo ccnl, si armonizzino con le metodologie lavorative introdotte nel tempo; considerato che quanto in premessa rende necessario procedere agli opportuni aggiornamenti della normativa aziendale in materia di inquadramenti si conviene che le Parti si incontreranno a partire dal prossimo mese di settembre, con l’impegno di procedere , anche alla luce degli interventi aziendali sui modelli organizzativi e i processi di lavoro, alla revisione della normativa aziendale in materia di inquadramenti del personale al fine di definire la materia in sintonia con il ccnl 11 luglio 1999”. Dichiarazione a verbale (dell’Azienda) La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i Quadri Direttivi contenuta nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei confronti dei terzi in rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni e l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale riconosce l’inquadramento al 2° livello della 4^ area professionale in caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione di atti e documenti sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la condivisa esigenza di una più generale revisione della materia, dichiara di non ritenere applicabile la citata normativa aziendale in materia di inquadramenti nella 4^ area professionale alla nuova categoria dei Quadri Direttivi. ATTRIBUZIONE DI UN GRADO AGLI IMPIEGATI (*) Art. 2 L’attribuzione, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 23/11/90, di un grado viene regolata dai criteri appresso indicati: a) presso la Direzione Centrale, le Sezioni Autonome e Speciali, le unità operative comunque denominate (Filiali capo gruppo, Filiali monosportello, Succursali, Agenzie, Sportelli, etc.) - salva la specifica disciplina prevista dal successivo art. 3 - al lavoratore incaricato di predisporre, coordinare e controllare il lavoro degli impiegati appartenenti ad una struttura operativa e/o amministrativa autonoma (comparto) viene comunque attribuito: - il grado di Vice Capo Ufficio, quando al comparto sono addetti fino a 5 impiegati (compreso l’interessato); il grado di Capo Ufficio, se al comparto sono addetti almeno altri 5 impiegati; la qualifica di Quadro, se nel comparto operano almeno altri 10 impiegati; il grado di Quadro Super - che sarà coadiuvato da un Capo Ufficio - nei comparti composti da oltre 20 impiegati. Qualora all’interno del comparto vengano realizzati nuclei operativi comunque denominati comportanti l’espletamento in via autonoma dei compiti gerarchici sopra indicati, troverà applicazione la normativa prevista dal comma precedente, 1°, 2° e 3° alinea. (disposizione dichiarata “non più attuale” dal Verbale interpretativo 18/5/1993) Se il preposto al comparto o al nucleo operativo di cui al precedente comma è un Funzionario, lo stesso sarà coadiuvato da un Quadro o da un impiegato con grado secondo le previsioni di cui al primo, secondo e terzo alinea del 1° comma; da un Quadro Super nei comparti con più di 20 impiegati. (disposizione dichiarata “non più attuale” dal Verbale interpretativo 18/5/1993) Nelle Agenzie e negli sportelli dotati di autonomia contabile viene attribuito almeno il grado di Capo Ufficio al coordinatore degli operatori unici. (Comma così integrato dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997) A seguito dell’avvio del progetto di revisione dell’assetto organizzativo della rete distributiva italiana, entro il mese di marzo 1998 si darà luogo ad un incontro per valutare se siano intervenute modifiche nelle figure professionali, in particolare per promotore servizi finanziari, coordinatore degli operatori unici e controllore. (Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997) NOTA A VERBALE Per “comparto” si intende una struttura autonoma operativa e/o amministrativa derivante anche dall’accorpamento di più uffici, sezioni o reparti secondo le norme regolamentari interne. VERBALE INTERPRETATIVO 18/5/1993 Il giorno 18 maggio 1993 le parti firmatarie del C.I.A. 18.3.1992 si sono incontrate per addivenire ad un chiarimento interpretativo sulle disposizioni contenute nell’art. 2, lett. a) del C.I.A. stesso. In merito le parti - preso atto che si è completamente realizzata la struttura prevista dal regolamento delle Filiali Italiane - convengono che i criteri per l’attribuzione di un grado per l’espletamento di compiti gerarchici stabilito dal 1° comma della citata lettera a) dell’art. 2 si applicano tanto nel caso di comparto “indiviso”, quanto nell’altro caso di nuclei autonomi che vengano realizzati all’interno di un comparto con o senza Funzionario preposto. In questo secondo caso di nuclei operativi autonomi si precisa che: - ai fini dell’attribuzione dei gradi si fa riferimento esclusivamente alla composizione dei singoli “nuclei”; - nei casi di “nucleo” composto da più di venti impiegati al quale è preposto un Funzionario, lo stesso è coadiuvato solo da un Quadro Super. Il suesposto criterio interpretativo - fatta salva la previsione di maggior favore di cui al 4° comma dell’art. 2 lett. a) - vale anche per la “linea sportello”. Vengono di conseguenza considerate non più attuali le disposizioni di cui al 2° e 3° comma della lett. a) dell’art. 2 medesimo. Letto, confermato e sottoscritto Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIB/UIL DICHIARAZIONE DELLE PARTI SULLA FUNGIBILITA’ DEL PERSONALE E’ in facoltà dell’Azienda di utilizzare tutti gli addetti al medesimo comparto nelle diverse attività al fine anche di pervenire ad una conoscenza quanto più possibile completa del lavoro e ad una maggiore interscambiabilità nei compiti e nelle mansioni. I Capi Ufficio che prima della ristrutturazione delle Filiali, Agenzie e Sezioni, svolgevano compiti comportanti effettive responsabilità gerarchiche verranno utilizzati in mansioni di equivalente contenuto professionale. b) indipendentemente da quanto previsto alla lett. a) del presente articolo, al lavoratore che è incaricato di svolgere, non saltuariamente, mansioni qualificate, viene attribuito il grado di Segretario e dopo 2 anni di espletamento di tali mansioni, se confermato nell’incarico, il grado di Vice Capo Ufficio. Dopo 5 anni di espletamento delle predette mansioni qualificate verrà attribuito il grado di Capo Ufficio. L’Azienda nell’adibire i lavoratori a mansioni qualificate potrà tenere anche conto del grado di conoscenza dei servizi di banca acquisita dagli interessati, conoscenza eventualmente integrata dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale funzionali alle mansioni da espletare. Lo svolgimento delle mansioni qualificate di cui ai precedenti commi si riscontra nei seguenti casi: DIREZIONE CENTRALE - Addetti al Servizio Reti Estero e Istituzioni Finanziari che curano autonomamente l’istruttoria e la stesura delle proposte di fido a favore delle Banche estere e delle Società Finanziarie Estere. - Addetti al Servizio Commerciale e Marketing che, anche in collaborazione con i funzionari, si occupano: degli aspetti tecnici e normativi delle varie forme di regolamento nei rapporti con l’estero, della problematica di carattere mercantile e doganale, della normativa C.E.E. e della normativa per l’assicurazione e il finanziamento dei crediti all’esportazione; della problematica e della normativa valutaria; della promozione dei rapporti commerciali tra Aziende italiane ed estere nonché delle problematiche inerenti alle inchieste commerciali. - Addetti al Servizio Studi e Relazioni Esterne che svolgono attività di ricerca e studio. - Addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate - Immobiliare con mansioni di “geometra” che collaborano con i funzionari nella direzione dei lavori apportando contributi personali anche trattando autonomamente con le imprese e le ditte fornitrici. - Addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate - Immobiliare con mansioni di “tecnico impiantista” che collaborano con i funzionari nella progettazione degli impianti e nella direzione dei relativi lavori apportando contributi personali anche trattando autonomamente con le imprese e le ditte fornitrici. - Addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate - Immobiliare con mansioni di “disegnatore” che collaborano alla progettazione architettonica o impiantistica con apporto di idee proprie e sviluppo autonomo di temi e particolari. - Addetti al Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate - Immobiliare che collaborano con i funzionari, - - - - - apportando contributi personali, nelle trattative di acquisto, di vendita o di affitto, ovvero trattando autonomamente con i condomini ed i terzi. Addetti al Servizio Amministrazione/Centro AmministrativoContabilità che curano particolarmente la stesura e l’analisi dei Rendiconti Economici delle Filiali e/o concorrono alla preparazione dei dati necessari per la “matrice dei conti”. Addetti al Servizio Amministrazione/Centro Amministrativo incaricati della riassunzione dei dati per le elaborazioni da inoltrare alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Addetti al Servizio Organizzazione e Sistemi Informativi/Organizzazione che provvedono all’analisi dei processi organizzativi e ne studiano l’efficiente razionalizzazione, provvedendo altresì alla stesura della relativa normativa, dei manuali operativi nonché, quando necessario, al test procedurale ed alla istruzione degli utenti finali. Elementi che svolgono attività di analisi fondamentale o tecnica finalizzate ad operazioni in titoli, valute e merci ovvero alla concessione di linee di credito. Addetti al Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione che svolgono attività connesse al processo di budget, all’analisi del rischio di tasso e del rischio di liquidità (compresa gestione plafond Bankitalia). Presso la Direzione Centrale l’individuazione di eventuali ulteriori mansioni qualificate oltre a quelle sopra indicate viene effettuata in base a criteri di analogia rispetto alle mansioni considerate qualificate presso le dipendenze, nei confronti di quegli elementi forniti di adeguata preparazione professionale e/o tecnica i quali svolgano compiti di contenuto comunque eccedente quello comunemente considerato “di concetto”. Il predetto criterio analogico sarà attuato tenendo anche conto della equivalenza della importanza delle mansioni svolte dagli interessati presso la Sede Centrale, comparate con quelle individuate come qualificate presso le Filiali. FILIALI - Assistenti di Settore che coadiuvano i Capi Settore, anche nei contatti esterni, per l’istruttoria e la stesura delle proposte di fido (esaminando anche i bilanci e le situazioni patrimoniali). - Addetti alla Segreteria Legale e Contenzioso che amministrano anche nel merito pratiche di un certo impegno relative al recupero crediti. - Addetti allo “sviluppo esterno”, limitatamente a quelli che svolgono compiti di effettiva produzione, comportanti iniziativa personale. - “Assistenti del Funzionario di sala”, presso le Filiali ove è stato istituito il ruolo in parola. - - - - - - Addetti alla Segreteria Fidi che accertano la validità delle garanzie prestate da persone giuridiche non per se stesse, ma nell’interesse di terzi. Addetti alla Segreteria Fidi che curano l’istruttoria completa delle pratiche di rilascio fideiussioni passive sull’Italia e sull’estero. Addetti a mansioni di “assistente commerciale”. Operatori di borsa ed aiuto-operatori che siano in grado di sostituire, ed effettivamente sostituiscono, l’operatore in caso di assenza. Addetti al perfezionamento dei “crediti documentari” e/o alle “pratiche speciali”. Addetti all’Ufficio del Capo dei Servizi Esecutivi che curano le pratiche particolarmente impegnative di competenza dell’Ufficio stesso. Addetti allo “sviluppo affari estero” che svolgono attività di sviluppo e consulenza nei confronti di operatori con l’estero per l’acquisizione e l’impostazione di operazioni, anche creditizie, di natura specialistica. Addetti ai crediti speciali e/o attività parabancarie che svolgono attività di consulenza specialistica. Addetti alla funzione di supporto informatico che provvedono a facilitare l’apprendimento delle conoscenze di informatica e telematica alle risorse locali - rimuovendo all’occorrenza ostacoli tecnici che impediscono agli utenti l’utilizzo/disponibilità di procedure informatiche - e forniscono, anche direttamente alla clientela, il supporto necessario per la vendita e la commercializzazione di prodotti elettronici e telematici. (alinea inserito dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997) AGENZIE - Addetti al Reparto Segreteria-Sviluppo, che svolgono compiti equivalenti a quegli degli “assistenti di settore” e/o degli “addetti allo sviluppo sterno” come in precedenza specificato. - Addetti a compiti di “incaricato titoli”. - Addetti al perfezionamento dei “crediti documentari”. SEZIONI AUTONOME E SPECIALI - Addetti all’istruttoria delle pratiche per la concessione di finanziamenti, che intrattengono anche rapporti con la clientela, con i professionisti del settore, con i settori delle Filiali ed i competenti organi pubblici. - Addetti al Legale e/o Contenzioso che curano l’istruttoria legale delle operazioni e/o amministrano anche nel merito pratiche di un certo impegno relative al recupero crediti. - Elementi che effettuano sopralluoghi su immobili per determinarne il valore, nonché accertamenti degli stati d’avanzamento lavori. La decorrenza dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera b) coincide con l’inizio dell’effettivo espletamento delle mansioni qualificate, così come sono state individuate d’accordo fra le parti. Del momento iniziale dello svolgimento delle predette mansioni qualificate sarà data comunicazione ai lavoratori interessati con apposita lettera nella quale si farà espresso richiamo alla presente norma ad ogni consequenziale effetto. LETTERA A LATERE 28/5/1997 ALLE OO.SS. STIPULANTI In risposta alla richiesta da Voi formulata comunichiamo che i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui alla legge 1204/71, nel limite complessivo di 10 mesi, non saranno esclusi dal computo dei periodi utili per lo svolgimento di specifici “percorsi di carriera” previsti da normative aziendali in essere (ad esempio art. 2 lett.b) del CIA, protocollo sui servizi di sportello del 6.2.92). DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA L’Azienda si dichiara disposta ad esaminare e discutere con le OO.SS. firmatarie del C.I.A. eventuali casi particolari, rilevati dalle R.S.A. nelle Filiali, che - pur non rientrando nell’elenco delle “mansioni qualificate” concordemente individuate dalle parti stipulanti il presente contratto - possono prendersi in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 2) lett. b), ricorrendo - ovviamente - gli altri presupposti. c) al lavoratore che nell’ambito delle Filiali viene assegnato alla “massa di manovra” - e in quanto tale utilizzato promiscuamente presso i vari comparti e/o sportelli delle unità produttive - viene attribuito, dopo tre anni di espletamento delle relative mansioni, il grado di Vice Capo Ufficio e, comunque, quello di Segretario se avvicendato ad iniziativa dell’Azienda dopo il primo anno e mezzo di utilizzo. Dell’assegnazione alla “massa di manovra” sarà data comunicazione ai lavoratori interessati con apposita lettera nella quale si farà espresso richiamo alla presente norma ad ogni conseguente effetto. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori assegnati al “personale a disposizione della D.C.” a decorrere dal momento in cui inizia l’effettivo utilizzo degli stessi presso le Filiali come “massa di manovra” e comunque non oltre due anni dalla predetta assegnazione. Il lavoratore inserito nella “massa di manovra”, dietro sua richiesta e compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà assegnato ad un servizio o ufficio dopo sei anni di adibizione alla “massa di manovra” stessa. Ai lavoratori che sono assegnati alla “massa di manovra” dei servizi ausiliari e vengono pertanto utilizzati in modo promiscuo nei servizi stessi, viene attribuito, dopo tre anni di effettivo utilizzo in tali mansioni, il trattamento economico di impiegato di 1^. d) nei servizi ausiliari (spedizione, archivio, economato, centralino telefonico, telex) al lavoratore che, in ogni singolo servizio, predispone o dirige o coordina o controlla il lavoro di almeno: - 1 elemento del personale impiegatizio, è attribuita la qualifica di Impiegato di 1^; - 3 elementi del personale impiegatizio, è attribuito il grado di Segretario; - 5 elementi del personale impiegatizio, è attribuito il grado di Vice Capo Ufficio; - 8 elementi del personale impiegatizio è attribuito il grado di Capo Ufficio. Nei casi predetti il Capo Ufficio è coadiuvato da un Vice Capo Ufficio, da un segretario e da un Impiegato di 1^ ; Il Vice capo Ufficio da un Segretario e da un Impiegato di 1^; il Segretario da un Impiegato di 1^. Le disposizioni che precedono si applicano anche presso il Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate-/Risorse Strumentali e gestioni Centralizzate di Pratica di Mare. e) agli impiegati addetti all’”ammissione dati selezione NCR” del Centro amministrativo, con utilizzo promiscuo in mansioni di natura sia amministrativa sia tecnica, viene attribuito il grado di Segretario dopo due anni di utilizzo nelle mansioni relative; f) al “tecnico specializzato” di cui all’art. 6 lett. b), che diriga, coordini e controlli il lavoro di: - almeno 5 operai, viene riconosciuto il grado di Segretario; - almeno 10 operai, viene riconosciuto il grado di Vice Capo Ufficio. g) ai capi turno della sala controllo allarmi nazionale, viene riconosciuto il grado di Vice Capo Ufficio. NORMA TRANSITORIA Laddove non sia stata ancora completamente realizzata la struttura prevista dal regolamento delle Filiali Italiane, continueranno ad essere applicate le previsioni di cui all’art. 2 lett. a) e b) del C.I.A. 18/4/1985. Le Direzioni delle Filiali comunicheranno alle R.S.A. locali l’attivazione della nuova struttura organizzativa (con relativi dati numerici) e le conseguenti determinazioni in ordine all’applicazione delle disposizioni contenute nella lett. a) del presente articolo. CHIARIMENTO VERBALE Con riferimento a quanto previsto nel 2° comma dell’art. 11 del C.C.N.L. 23/11/1990 si precisa che presso la Banca Nazionale del Lavoro al grado di Capo Reparto o Capo Sezione corrisponde il grado di Segretario. Art. 3 L’attribuzione dei gradi nei riguardi degli impiegati addetti a servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati avviene in base ai criteri di seguito indicati: 1) al programmatore” che progetta, realizza e documenta programmi, ne esegue il test e ne svolge inoltre la manutenzione, viene attribuito il grado di Vice Capo Ufficio dopo un anno di svolgimento delle suddette mansioni e, se confermato nell’incarico, il grado di capo Ufficio entro ulteriori quattro anni di effettivo utilizzo nelle mansioni stesse; 2) al “programmatore di sistema” che, collaborando eventualmente con il sistemista, cura l’installazione e/o la gestione e/o il controllo e/o la manutenzione e/o la documentazione di uno o più dei seguenti apparati tecnici: - hardware centrale e periferico; - reti apparecchiature e dispositivi di telecomunicazioni; - software di base; - software di rete e apparecchiature periferiche; - software per base dati e relativi disegni di archivi; viene attribuito il grado di Vice Capo Ufficio dopo due anni di svolgimento delle suddette mansioni e, se confermato nell’incarico, quello di Capo Ufficio entro ulteriori quattro anni di effettivo utilizzo nelle mansioni stesse; 3) all’addetto di gestione” intendendosi per tale il dipendente che nei Centri Elettronici svolge una o più delle seguenti attività: - installazione e/o gestione e controllo di procedure in produzione; - gestione e controllo dei sistemi di elaborazione dati; viene attribuito il grado di Vice Capo Ufficio dopo due anni di svolgimento delle suddette mansioni e, se confermato nell’incarico, quello di Capo Ufficio entro ulteriori quattro anni di effettivo utilizzo nelle mansioni stesse. Per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro i termini sopra indicati decorrono dal momento in cui il contratto di formazione e lavoro viene convertito in contratto a tempo indeterminato, con ripescaggio del periodo di effettiva adibizione alle mansioni di cui trattasi nel limite massimo di un anno. NORMA TRANSITORIA Gli operatori-consollisti in servizio come tali alla data della stipula del presente contratto continueranno a svolgere i compiti fin qui espletati fino al completamento della riorganizzazione in atto, per essere poi ricollocati, previa riqualificazione, nell’ambito del CED o del Servizio Organizzazione e Sistemi Informativi; se verranno utilizzati come “addetto di gestione” o “programmatore di sistema” conseguiranno il grado di Vice Capo Ufficio dopo un anno di espletamento delle relative mansioni. L’Azienda terrà comunque in particolare considerazione le richieste di trasferimento avanzate dai lavoratori interessati. Art. 4 Ai lavoratori che svolgono non saltuariamente mansioni di “controllore” è attribuito il grado di Capo Ufficio. Ai controllori di cui sopra viene riconosciuta una indennità mensile di lorde L. 120.000 per 12 mensilità, che cessa con il cessare dell’incarico. Relativamente ai controllori si precisa che destinatari delle previsioni … (del presente articolo) …sono i dipendenti tuttora adibiti, in via prevalente e continuativa, a mansioni di fiducia e controllo, intendendosi per queste ultime quelle classificate come “controlli” dalla circolare n. 92 del 4 dicembre 1996 e relativi allegati. (Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997) A seguito dell’avvio del progetto di revisione dell’assetto organizzativo della rete distributiva italiana, entro il mese di marzo 1998 si darà luogo ad un incontro per valutare se siano intervenute modifiche nelle figure professionali, in particolare per promotore servizi finanziari, coordinatore degli operatori unici e controllore. (Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997) Art. 5 Nei casi di nuove nomine o sostituzioni di graduati l’Azienda utilizzerà i lavoratori che abbiano adeguate capacità professionali. In proposito si terrà conto, di massima, dei seguenti requisiti: - adeguata conoscenza, anche per precedenti adibizioni, delle procedure di lavoro relative al nuovo incarico; - sperimentata idoneità a sostituire personale con grado in compiti comportanti responsabilità di coordinamento. Si potrà altresì tenere conto della conoscenza complessiva del lavoro di banca acquisita attraverso l’utilizzo nella massa di manovra, le rotazioni contrattualmente previste, l’anzianità di servizio, la partecipazione ai corsi di formazione professionale e/o aggiornamento di cui all’art. 135 del C.C.N.L. (*): Dal Verbale di riunione 21/7/2000: “Premesso che in BNL è in atto un processo di evoluzione organizzativa caratterizzata da una progressività di interventi; il nuovo ccnl 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali dalla 1^ alla 3^ ha ridefinito il sistema degli inquadramenti, introducendo anche una nuova categoria denominata Quadri Direttivi - già istituita dalla BNL - articolata in quattro livelli retributivi ove sono confluiti gli appartenenti alla 4^area professionale e i Funzionari ; la declaratoria per i Quadri Direttivi del nuovo ccnl 11 luglio 1999 contiene forti elementi di novità rispetto a quella prevista dal ccnl 19.12.1994 per la 4^ area professionale, avendo inquadrato nella stessa categoria ex Quadri e Funzionari; il contratto integrativo disciplina gli inquadramenti ancora nelle quattro aree professionali previste dalla preesistente contrattazione nazionale di categoria, facendo riferimento a profili professionali che in alcuni casi hanno subito un cambiamento rispetto al momento della loro definizione contrattuale, in altri non sono più attuali rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; le declaratorie inerenti il sistema di inquadramenti previsto dal vigente CIA necessitano di adeguamenti che, in coerenza con il nuovo ccnl, si armonizzino con le metodologie lavorative introdotte nel tempo; considerato che quanto in premessa rende necessario procedere agli opportuni aggiornamenti della normativa aziendale in materia di inquadramenti si conviene che le Parti si incontreranno a partire dal prossimo mese di settembre, con l’impegno di procedere , anche alla luce degli interventi aziendali sui modelli organizzativi e i processi di lavoro, alla revisione della normativa aziendale in materia di inquadramenti del personale al fine di definire la materia in sintonia con il ccnl 11 luglio 1999”. Dichiarazione a verbale (dell’Azienda) La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i Quadri Direttivi contenuta nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei confronti dei terzi in rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni e l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale riconosce l’inquadramento al 2° livello della 4^ area professionale in caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione di atti e documenti sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la condivisa esigenza di una più generale revisione della materia, dichiara di non ritenere applicabile la citata normativa aziendale in materia di inquadramenti nella 4^ area professionale alla nuova categoria dei Quadri Direttivi. INQUADRAMENTO NEGLI IMPIEGATI DI 1^ E DI 2^ (*) Art. 6 Oltre ai lavoratori indicati nell’art. 12 del C.C.N.L. 23/11/1990 vengono inquadrati fra gli impiegati di 1^ gli addetti in via prevalente e continuativa: a) ai sistemi di preparazione ed introduzione dati (marcatori, perforatori, MDS, etc.) quando nello svolgimento del lavoro ricorrono elementi di autonoma determinazione o scelta di dati variabili non prefissati o predisposti; b) a compiti di “tecnici specializzati” intendendosi per tali coloro che, provvisti di una specifica e completa competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica congiunta ad approfondite conoscenze tecniche, eseguano lavori tecnico-manuali altamente specializzati ovvero che dirigano, coordinino e controllino il lavoro di più addetti alla specialità di mestiere. Viene altresì riconosciuta la qualifica di impiegato di 1^ al personale paramedico in possesso di diploma di infermiere professionale, fermo restando quanto previsto dall’art. 13 del C.C.N.L. 23/11/1990. CHIARIMENTO INTERPRETATIVO Agli effetti della lettera b) le parti chiariscono che l’inquadramento fra gli Impiegati di 1^ viene effettuato nei confronti di quei “tecnici specializzati” nelle cui prestazioni si riscontra una prevalenza di attività intellettuale su quella manuale. Art. 7 Presso il Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate/Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate-Pratica di Mare viene attribuita la qualifica di Impiegato di 2^: - al responsabile del tagliacarte con programmazione elettronica; agli addetti alle macchine PRAKTIKA, MULTILITH 2850 automatica, fascicolatrici ORDINA, preparatrice di matrici tipo SILVERMATIC, brossuratrice CMI. NOTA A VERBALE La disposizione di cui al 1° alinea si applica anche presso il Servizio Organizzazione e Sistemi Informativi/Linea Sistemi Informativi Elaborazione Dati - Milano. Art. 8 Oltre ai lavoratori indicati nell’art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23/11/1990 vengono inquadrati fra gli Impiegati di 2^ gli addetti in via prevalente e continuativa: a) b) c) d) e) f) g) h) i) agli archivi con compiti non consistenti esclusivamente nell’attività di prelievo e inserimento delle pratiche nelle relative scaffalature e nella consegna e ritiro del materiale di archivio presso gli uffici richiedenti; all’apertura del corriere con compiti che non siano quelli dell’apertura di buste e plichi, della timbratura e della consegna della corrispondenza agli uffici; all’economato e/o magazzini purché svolgano anche compiti di tenuta delle schede di carico e scarico del materiale, di registrazione sulle stesse, di compilazione di ordinativi e richieste, nonché eventualmente di tenuta della cassa piccole spese; alla spedizione con compiti di addetto alla macchina affrancatrice anche per la determinazione del porto di plichi, allo smistamento della posta e controllo firme, all’abbinamento alle lettere accompagnatorie e relativa imbustazione di assegni e/o documenti diretti a terzi, in quanto gli assegni e/o documenti pervengano all’addetto separatamente dalle accompagnatorie; carico e scarico dei valori bollati, incluse le evidenze delle affrancature a mezzo delle relative macchine; cura dell’inoltro della corrispondenza; compilazione a mano o a macchina di indirizzi; ai sistemi di preparazione e introduzione dati (perforatori, marcatori, MDS, etc.) quando non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) dell’art. 6; ai “terminali” nell’ambito dei sistemi cosiddetti di teleelaborazione - e cioè ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale - con mansioni che non richiedano l’autonoma determinazione o scelta di elementi variabili; a due dei seguenti servizi in qualità di unici addetti: economato, archivio, spedizione, telescrivente, punzonatura delle targhette; al caveau valori in bianco del Servizio Immobili, Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate-Risorse Strumentali e Gestioni Centralizzate; al comparto “gira e fotoriproduzione assegni ed effetti” del Centro Amministrativo con compiti di responsabilità circa il raggruppamento dei titoli per la stessa destinazione, nonché di microfilmatura e di apposizione dei timbri di girata quando richiesto; l) alla sala elaboratori del Servizio Organizzazione e Sistemi Informativi che operano su unità nastri e/o cartucce magnetiche nonché su stampanti sia on-line che off-line ed inoltre svolgono attività di preparazione per la spedizione degli elaborati agli utenti e clienti; m) a compiti di coordinatore del lavoro di almeno 4 addetti ai magazzini (stampati, cancelleria, etc.) nelle Filiali. L’inquadramento tra gli Impiegati di 2^ in base alle norme che precedono e all’art. 13 del C.C.N.L. 23/11/1990, nonché in base all’art. 9 del presente CIA, non preclude la possibilità di utilizzo degli impiegati stessi anche nei lavori di contazione, ammazzettamento, cernita, ritiro e consegna valori, di apertura di buste e plichi, timbratura, consegna della corrispondenza agli uffici nonché nei lavori di materiale movimento dei fascicoli negli archivi, caveau, etc., di imbustazione o in mansioni equivalenti. Nel caso di più commessi che svolgano mansioni promiscue di cui al presente articolo ed all’art. 13 C.C.N.L. senza che vi sia quella prevalenza e continuità necessaria per ottenere il superiore inquadramento, l’Azienda provvederà ad accentrare in una sola persona, in tutto o in parte, i compiti qualificati onde consentire l’adibizione prevalente che dà diritto all’inquadramento tra gli impiegati di 2^. Art. 9 In caso di necessità di nuovi impiegati di 2^ verranno indetti esami di selezione cui potranno partecipare, a richiesta, i commessi e gli ausiliari - con una anzianità di servizio di almeno 3 anni - in servizio presso la Dipendenza in cui si cono verificate le nuove necessità. Qualora pervengano in termini domande da parte dei suddetti dipendenti, saranno indetti esami riservati ai dipendenti stessi con un programma che tenga soprattutto conto della loro esperienza lavorativa e delle mansioni che gli interessati dovrebbero svolgere in caso di inquadramento nella categoria superiore. Gli esaminandi hanno facoltà di assistere alle prove di esame degli altri colleghi impegnati nella medesima giornata. Nell’ipotesi in cui, a seguito dei predetti esami, non risultasse possibile colmare in tutto o in parte le nuove esigenze di impiegati di 2^, per la copertura dei posti vacanti verranno indetti altri esami di selezione cui saranno ammessi elementi esterni e - ove ne facciano richiesta - anche i commessi e gli ausiliari con anzianità di servizio inferiore a tre anni. Il programma di tali esami è quello previsto per i candidati esterni. DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA L’Azienda promuoverà durante il normale orario di lavoro la effettuazione di corsi - della durata complessiva di 20 ore procapite - riservati ai lavoratori che abbiano presentato domanda di partecipazione agli esami di cui al 1° comma, al fine di fornire istruzioni di carattere tecnico sui lavori di pertinenza degli impiegati di 2^ e nozioni base di dattilografia. L’ammissione ai predetti corsi di preparazione è consentita al massimo per due volte. VERBALE INTERPRETATIVO DELL’8/10/1980 Ai fini di pervenire ad un chiarimento interpretativo sulle disposizioni di cui al 1° comma, le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue: - ogniqualvolta si verifichi la necessità di nuovi impiegati di 2^ in ciascun “Gruppo” (Filiale madre e dipendenti Agenzie di provincia) verranno indetti esami di selezione con un unico comunicato al personale, nel quale saranno indicati i posti da coprire presso le varie Dipendenze del Gruppo stesso; - per la copertura dei posti verrà data la precedenza ai dipendenti, che abbiano superato le prove di esame, in servizio presso la Dipendenza interessata. Nel caso in cui non risultassero soddisfatte in tutto o in parte le esigenze di un determinata Dipendenza, i posti vacanti potranno essere coperti - seguendo l’ordine della graduatoria di coloro che hanno superato gli esami - dai dipendenti delle altre Dipendenze del Gruppo che ne abbiano fatto richiesta; - ai soli fini di cui in premessa le piazze di Milano e Roma (nella quale viene compresa anche la linea Servizi Centralizzati di Pratica di Mare) si considerano ciascuna alla stregua di un’unica unità produttiva che formerà quindi “Gruppo” con le Agenzie di provincia dipendenti dalla rispettiva Filiale. Di conseguenza, le necessità di nuovi impiegati di 2^ riferite a ciascuna piazza verranno di volta in volta indicate globalmente ed i posti relativi saranno assegnati indipendentemente dall’unità produttività di appartenenza, fermo restando che per le Agenzie di provincia valgono i criteri di cui al precedente alinea. Art. 10 In caso di necessità di nuovi cassieri, l’Azienda darà la preferenza agli “Impiegati di 2^ addetti alla cassa” in possesso dei necessari requisiti. (*): Dal Verbale di riunione 21/7/2000: “Premesso che in BNL è in atto un processo di evoluzione organizzativa caratterizzata da una progressività di interventi; il nuovo ccnl 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali dalla 1^ alla 3^ ha ridefinito il sistema degli inquadramenti, introducendo anche una nuova categoria denominata Quadri Direttivi - già istituita dalla BNL - articolata in quattro livelli retributivi ove sono confluiti gli appartenenti alla 4^area professionale e i Funzionari ; la declaratoria per i Quadri Direttivi del nuovo ccnl 11 luglio 1999 contiene forti elementi di novità rispetto a quella prevista dal ccnl 19.12.1994 per la 4^ area professionale, avendo inquadrato nella stessa categoria ex Quadri e Funzionari; il contratto integrativo disciplina gli inquadramenti ancora nelle quattro aree professionali previste dalla preesistente contrattazione nazionale di categoria, facendo riferimento a profili professionali che in alcuni casi hanno subito un cambiamento rispetto al momento della loro definizione contrattuale, in altri non sono più attuali rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; le declaratorie inerenti il sistema di inquadramenti previsto dal vigente CIA necessitano di adeguamenti che, in coerenza con il nuovo ccnl, si armonizzino con le metodologie lavorative introdotte nel tempo; considerato che quanto in premessa rende necessario procedere agli opportuni aggiornamenti della normativa aziendale in materia di inquadramenti si conviene che le Parti si incontreranno a partire dal prossimo mese di settembre, con l’impegno di procedere , anche alla luce degli interventi aziendali sui modelli organizzativi e i processi di lavoro, alla revisione della normativa aziendale in materia di inquadramenti del personale al fine di definire la materia in sintonia con il ccnl 11 luglio 1999”. Dichiarazione a verbale (dell’Azienda) La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i Quadri Direttivi contenuta nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei confronti dei terzi in rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni e l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale riconosce l’inquadramento al 2° livello della 4^ area professionale in caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione di atti e documenti sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la condivisa esigenza di una più generale revisione della materia, dichiara di non ritenere applicabile la citata normativa aziendale in materia di inquadramenti nella 4^ area professionale alla nuova categoria dei Quadri Direttivi. ATTRIBUZIONE DI UN GRADO AI COMMESSI Art. 11 Nelle unità produttive in cui il numero dei commessi (esclusi quelli addetti alla cassa) e degli ausiliari è superiore a cinque, ovvero il numero dei commessi (esclusi quelli addetti alla cassa) è superiore a tre, viene nominato un Capo Commessi con funzioni di coordinamento. Nelle unità produttive nelle quali il numero degli appartenenti alle categorie dei commessi e degli ausiliari - calcolato escludendo i commessi di cassa e gli operai - sia superiore a: a) 15 b) 30 c) 45 al Capo Commessi - fermo rimanendo che il suo rapporto di lavoro resta regolato dalle norme del C.C.N.L. riguardanti la categoria Commessi e che continuerà ad essergli corrisposto l’assegno di grado relativo - viene attribuito il trattamento economico di: - Impiegato di 2^ nel caso a); - Impiegato di 1^ nel caso b); - Segretario nel caso c). Nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) il Capo Commessi sarà coadiuvato, rispettivamente, da uno ed altri due Capo Commessi. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che precedono la Direzione Centrale viene suddivisa nei seguenti raggruppamenti: 1) 2) 3) 4) 5) gruppo di uffici ubicati nei palazzi di Via V. Veneto n. 119 e di Via San Basilico; gruppo di uffici ubicati in Via Lombardia 31, Via Aurora, 29 Via Toscana 41 e Via Ludovisi 43; uffici di Piazza Albania; uffici del complesso di Via degli Aldobrandeschi; uffici del complesso di Pratica di Mare. Al lavoratore addetto a mansioni di capo garage e/o capo autista quando coordini il movimento di almeno 8 automezzi o le prestazioni di almeno 6 autisti (tali mansioni non precludono l’utilizzo alla guida degli automezzi) viene attribuito il grado di Capo Commessi. (*): Dal Verbale di riunione 21/7/2000: “Premesso che in BNL è in atto un processo di evoluzione organizzativa caratterizzata da una progressività di interventi; il nuovo ccnl 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali dalla 1^ alla 3^ ha ridefinito il sistema degli inquadramenti, introducendo anche una nuova categoria denominata Quadri Direttivi - già istituita dalla BNL - articolata in quattro livelli retributivi ove sono confluiti gli appartenenti alla 4^area professionale e i Funzionari ; la declaratoria per i Quadri Direttivi del nuovo ccnl 11 luglio 1999 contiene forti elementi di novità rispetto a quella prevista dal ccnl 19.12.1994 per la 4^ area professionale, avendo inquadrato nella stessa categoria ex Quadri e Funzionari; il contratto integrativo disciplina gli inquadramenti ancora nelle quattro aree professionali previste dalla preesistente contrattazione nazionale di categoria, facendo riferimento a profili professionali che in alcuni casi hanno subito un cambiamento rispetto al momento della loro definizione contrattuale, in altri non sono più attuali rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; le declaratorie inerenti il sistema di inquadramenti previsto dal vigente CIA necessitano di adeguamenti che, in coerenza con il nuovo ccnl, si armonizzino con le metodologie lavorative introdotte nel tempo; considerato che quanto in premessa rende necessario procedere agli opportuni aggiornamenti della normativa aziendale in materia di inquadramenti si conviene che le Parti si incontreranno a partire dal prossimo mese di settembre, con l’impegno di procedere , anche alla luce degli interventi aziendali sui modelli organizzativi e i processi di lavoro, alla revisione della normativa aziendale in materia di inquadramenti del personale al fine di definire la materia in sintonia con il ccnl 11 luglio 1999”. Dichiarazione a verbale (dell’Azienda) La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i Quadri Direttivi contenuta nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei confronti dei terzi in rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni e l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale riconosce l’inquadramento al 2° livello della 4^ area professionale in caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione di atti e documenti sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la condivisa esigenza di una più generale revisione della materia, dichiara di non ritenere applicabile la citata normativa aziendale in materia di inquadramenti nella 4^ area professionale alla nuova categoria dei Quadri Direttivi. INQUADRAMENTO NEI COMMESSI Art. 12 Oltre ai lavoratori indicati nell’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23/11/1990, vengono inquadrati fra i Commessi gli addetti in via prevalente e continuativa: - alle macchine stampatrici, duplicatici, bollatrici ed agli impianti tipo Adrema con compiti non di punzonatura delle targhette; - ai magazzini con mansioni di prelievo, contazione, movimento e spedizione (qualora in tale mansione non sia compreso il controllo del materiale in partenza) di stampati, cancelleria e materiale vario. DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA Per le nomine di nuovi Commessi, richieste dalle esigenze di servizio, l’Azienda darà la precedenza agli ausiliari in servizio. (*): Dal Verbale di riunione 21/7/2000: “Premesso che in BNL è in atto un processo di evoluzione organizzativa caratterizzata da una progressività di interventi; il nuovo ccnl 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali dalla 1^ alla 3^ ha ridefinito il sistema degli inquadramenti, introducendo anche una nuova categoria denominata Quadri Direttivi - già istituita dalla BNL - articolata in quattro livelli retributivi ove sono confluiti gli appartenenti alla 4^area professionale e i Funzionari ; la declaratoria per i Quadri Direttivi del nuovo ccnl 11 luglio 1999 contiene forti elementi di novità rispetto a quella prevista dal ccnl 19.12.1994 per la 4^ area professionale, avendo inquadrato nella stessa categoria ex Quadri e Funzionari; il contratto integrativo disciplina gli inquadramenti ancora nelle quattro aree professionali previste dalla preesistente contrattazione nazionale di categoria, facendo riferimento a profili professionali che in alcuni casi hanno subito un cambiamento rispetto al momento della loro definizione contrattuale, in altri non sono più attuali rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; le declaratorie inerenti il sistema di inquadramenti previsto dal vigente CIA necessitano di adeguamenti che, in coerenza con il nuovo ccnl, si armonizzino con le metodologie lavorative introdotte nel tempo; considerato che quanto in premessa rende necessario procedere agli opportuni aggiornamenti della normativa aziendale in materia di inquadramenti si conviene che le Parti si incontreranno a partire dal prossimo mese di settembre, con l’impegno di procedere , anche alla luce degli interventi aziendali sui modelli organizzativi e i processi di lavoro, alla revisione della normativa aziendale in materia di inquadramenti del personale al fine di definire la materia in sintonia con il ccnl 11 luglio 1999”. Dichiarazione a verbale (dell’Azienda) La Banca, considerato che nell’ambito della declaratoria per i Quadri Direttivi contenuta nel nuovo ccnl 11 luglio 1999 sono attribuiti, sin dal 1° livello, poteri negoziali nei confronti dei terzi in rappresentanza dell’azienda anche per quanto concerne le condizioni e l’erogazione dei crediti, mentre il contratto integrativo aziendale riconosce l’inquadramento al 2° livello della 4^ area professionale in caso di attribuzione di incarico di sottoscrizione di atti e documenti sia di autorizzazione per l’operatività sui c/c, ferma restando la condivisa esigenza di una più generale revisione della materia, dichiara di non ritenere applicabile la citata normativa aziendale in materia di inquadramenti nella 4^ area professionale alla nuova categoria dei Quadri Direttivi. INNOVAZIONI TECNOLOGICHE Art. 13 In relazione all’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23/11/1990 si conviene che in caso di innovazioni tecnologiche che venissero introdotte dall’Azienda e comportanti l’esercizio di mansioni per le quali non risultasse possibile un preciso inquadramento e/o l’eventuale attribuzione di un grado nei confronti del personale interessato sulla base delle norme del citato contratto e di quelle del Contratto Integrativo Aziendale, l’argomento formerà oggetto di esame per la definizione delle questioni relative, anche in vigenza del contratto medesimo - da parte di una Commissione. La Commissione di cui sopra è composta da un dirigente per ciascuna delle rappresentanze sindacali aziendali stipulanti il Contratto Integrativo Aziendale e da rappresentanti dell’Azienda il cui numero massimo non potrà essere superiore a quello dei rappresentanti dei lavoratori. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali potranno farsi assistere da un esperto delle stesse OO.SS. che non appartenga ad altra Azienda di credito. Le parti comunicheranno i nominativi dei rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione entro il 31 dicembre di ciascun anno; eventuali variazioni verranno segnalate alla controparte almeno 48 ore prima delle singole riunioni. Le intese raggiunte dalla Commissione si considerano inserite nel Contratto Integrativo Aziendale. Art. 14 In relazione all’eventuale sostituzione di macchine elettroniche o meccanografiche con altre di concezione più avanzata, gli elementi addetti attualmente alle macchine stesse riceveranno un adeguato addestramento per essere adibiti alle nuove apparecchiature nei limiti delle esigenze di servizio. Art. 15 L’Azienda, a richiesta degli interessati, eviterà di adibire alle macchine per registrazioni contabili personale di età superiore ai 40 anni. PREMIO DI RENDIMENTO Art. 16 Al personale viene annualmente corrisposto un premio di rendimento composta da: a) una quota, comprensiva degli importi di cui all’art. 2 dell’accordo nazionale 23 dicembre 1984 ed alle “note a verbale” in calce all’art. 148 del C.C.N.L. 30/4/1987, così ripartita: - quadri super L. 1.015.000 - quadri L. 985.000 - capi ufficio L. 925.000 - vice capi ufficio L. 840.000 - segretari L. 790.000 - impiegati di 1^ L. 755.000 - impiegati di 2^/operai specializzati L. 720.000 - commessi / operai L. 680.000 - ausiliari L. 640.000 b) una quota fissa di L. 700.000 che, per i lavoratori che abbiano maturato 25 anni di anzianità effettiva di servizio, viene maggiorata (a decorrere dall’esercizio 1988) di L. 300.000 per gli ausiliari ed i commessi, di L. 350.000 per gli impiegati di 2^ e di 1^, di L. 400.000 per i segretari, di L. 450.000 per i vice capi ufficio, di L. 500.000 per i capi ufficio e L. 550.000 per i quadri, nonché di altre L. 50.000 al compimento del trentesimo anno di servizio; c) una maggiorazione della paga base, dell’assegno di grado e degli eventuali assegni mensili per anzianità (di cui agli artt. 108 e 112 del C.C.N.L. 32/11/1990) pari alle seguenti aliquote percentuali: - quadri 175% - capi ufficio 170% - vice capi ufficio 162% - segretari 153% - impiegati di 1^ e di 2^ 150% - commessi ed ausiliari 145% prendendo a riferimento la qualifica e/o grado di appartenenza di ciascun lavoratore al 31 dicembre dell’anno di pertinenza del premio; d) una ulteriore maggiorazione del 7,25% - calcolata sulle voci retributive di cui al precedente punto c) - per ogni scatto di anzianità maturato allo stesso 31 dicembre. Il premio di rendimento spetta ai lavoratori che: - abbiano superato il periodo di prova; abbiano conseguito, per l’anno cui il premio stesso si riferisce, una classifica non inferiore a quella di “normale”. Per il personale a tempo parziale, tale premio è proporzionato alla durata dell’orario di lavoro osservato. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, il premio di rendimento compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il premio di rendimento spetta in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione. L’erogazione del premio di rendimento viene effettuata nei tempi e con le modalità di seguito indicati: - - nel mese di giugno dell’anno di competenza vengono corrisposti gli importi di cui alla lett. a) e il 75% degli importi di cui alle lett. b), c) e d) del primo comma del presente articolo; nel mese di giugno dell’anno successivo a quello di competenza viene corrisposto il residuo 25% degli importi di cui alle citate lett. b), c) e d). Nei casi di esclusione dal premio di rendimento per effetto della condizione di cui al secondo alinea del secondo comma, nonché in quelli in cui si rende necessario recuperare parte del premio in forza delle disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, il recupero viene effettuato sugli importi di cui alla lett. a) e sul 75% degli importi previsti dalle lett. b), c) e d) del primo comma, da erogare nel mese di giugno dell’anno successivo. Qualora detti importi non siano sufficienti ai fini dell’intero recupero, per la parte residua si opererà sulle gratificazioni di dicembre dell’anno successivo medesimo. VERBALE DI ACCORDO 15/6/2000 Premesso che il ccnl 11 luglio 1999 ha previsto una nuova struttura della retribuzione articolata su tredici mensilità, sulle quali viene ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di settore; il contratto prevede altresì che le quote di premio di rendimento eventualmente eccedenti la misura standard vengono conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data della stipula del ccnl (1 novembre 1999); in BNL il premio di rendimento definito dal contratto integrativo aziendale, riconosciuto al personale destinatario della contrattazione integrativa secondo le previsioni in atto alla data di stipula del ccnl 23.11.1990, risulta di importo maggiore a quello standard di settore; le parti valutano opportuno procedere ad una revisione delle modalità di erogazione delle predette quote di premio di rendimento eccedente lo standard di settore, fissando altresì degli elementi certi di riferimento per la gestione del ricalcolo dell’importo annuale; si conviene quanto segue 1. la quota di premio di rendimento eccedente lo standard di settore, di seguito denominata “quota extra”, da erogare al personale delle aree professionali, nonché ai Quadri Direttivi di I e II livello in servizio al 1° giugno 2000, esclusi gli assunti dopo la data di stipula del ccnl (1 novembre 1999), è definita come dall’allegata tabella (base gennaio 2000) che costituisce parte integrante del presente accordo; 2. la tabella viene rivalutata secondo le percentuali previste dal ccnl per la revisione delle tabelle contrattuali e alle medesime scadenze (0,6 dal 1° febbraio 2000, 0,55% dal 1° ottobre 2000, 0,55% dal 1° febbraio 2001); 3. la “quota extra” sarà erogata nel mese di giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, a partire dal corrente anno (erogazione giugno 2001), avendo a riferimento l’inquadramento e l’anzianità degli interessati al 31 dicembre dell’anno di competenza; 4. nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la “quota extra” compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali e’ stato corrisposto il trattamento stesso; 5. nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, la “quota extra” compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando mese intero l’eventuale frazione; 6. per il personale a tempo parziale la “quota extra” è proporzionata alla durata dell’orario di lavoro prestato; 7. la “quota extra” non viene erogata in caso di giudizio di sintesi negativo per l’ano di riferimento. Letto confermato e sottoscritto la Banca nazionale del Lavoro S.p.A. le Segreterie degli Organi di Coordinamento FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A. AGEVOLAZIONI AI LAVORATORI STUDENTI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI FIGLI DI LAVORATORI Art. 17 In attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, i lavoratori studenti indicati nel primo comma dell’articolo stesso hanno diritto ad ottenere a richiesta: - - spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di uscita, nei limiti previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; di essere assegnati, per coloro che sono adibiti a turni continuativi di lavoro previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i centri o reparti meccanografici od elettronici, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti per i giorni necessari a sostenere gli esami, nonché per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la sede di esame, se diversa da quella di lavoro, semprechè non vi sia la possibilità di conseguire nella stessa il titolo di studio prescelto. Agli studenti universitari spetta inoltre un ulteriore giorno di permesso retribuito per ogni esame - non ripetuto - previsto dal piano di studi, da fruirsi nella giornata lavorativa precedente quella di esame. Ai lavoratori che sostengono gli esami per il conseguimento del diploma di ragioniere o della licenza di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado, con esclusione dei titoli a carattere artistico, ovvero che sostengono l’esame di laurea in una delle discipline che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale, spetta, in aggiunta ai permessi di cui sopra e per una sola volta, un permesso retribuito di 10 giorni lavorativi, da usufruire a richiesta degli interessati in non più di due soluzioni. In caso di ripetizione degli esami di licenza di scuola secondaria di secondo spetterà, per una sola volta, un ulteriore permesso retribuito di 10 giorni lavorativi. Ai lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di primo o di secondo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale), statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di quelli a carattere artistico - oppure iscritti a corsi universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge - limitatamente a discipline che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale - sono concessi, a domanda, permessi non retribuiti di durata non inferiore a 5 giorni, con un massimo di 35 giorni all’anno. Detti permessi vengono concessi per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria. E’ fatto obbligo ai lavoratori di produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo. I permessi retribuiti previsti dal presente articolo devono essere richiesti dai lavoratori studenti alla propria Direzione con almeno 5 giorni di anticipo. I congedi non retribuiti con 30 giorni di anticipo. I permessi retribuiti e non retribuiti, previsti nel presente articolo, possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico od accademico. In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva, l’Azienda le accoglie entro un limite di contemporanea assenza - per motivi di studio - pari al 5% del numero di lavoratori della stessa categoria stabilmente addetti alla unità produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, a quelli con maggiore anzianità di servizio. VERBALE INTERPRETATIVO DEL 4/7/1978 Allo scopo di risolvere le divergenze interpretative sorte sull’art. 20, 4° comma del C.I.A. 6/6/1974, le parti - in applicazione dell’art. 27 del C.I.A. stesso - convengono che, a far tempo dal 1° luglio 1978, la predetta disposizione contrattuale, nella parte in cui prevede la concessione di un permesso retribuito di 10 giorni lavorativi per sostenere gli esami per il conseguimento del diploma di ragioniere o della licenza di scuola di istruzione secondaria di primo o secondo grado (con esclusione dei titoli a carattere artistico), verrà applicata anche nei confronti dei lavoratori studenti i quali sosterranno i predetti esami in qualità di “privatisti”. Le parti si danno altresì atto che ai dipendenti, i quali non seguano corsi regolari di studio presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, non spetta il permesso retribuito di 40 ore annue previsto dal 6° comma del citato art. 20. VERBALE INTERPRETATIVO DEL 24/10/1978 Allo scopo di risolvere le divergenze interpretative sorte sulle disposizioni di cui all’art. 20, 4° e 7° comma del C.I.A. 6/6/1974, le parti in applicazione dell’art. 27 del C.I.A. stesso - convengono che, a far tempo dal 1° novembre 1978, il permesso retribuito di 10 giorni lavorativi previsto per i lavoratori studenti che sostengono l’esame di laurea in una delle discipline che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale verrà riconosciuto anche ai lavoratori studenti universitari che siano “fuori corso” da più di due anni. Le parti si danno atto che ai lavoratori studenti universitari “fuori corso” da più di due anni non spettano, invece, il permesso retribuito di 40 ore annue di cui all’art. 20, 6° comma, ed i permessi non retribuiti di cui all’art. 20, 5° comma. VERBALE INTERPRETATIVO DEL 22/1/1981 Allo scopo di risolvere le divergenze interpretative sorte sull’art. 20 del C.I.A. 6/6/1974 si conviene che anche ai lavoratori studenti universitari iscritti a corso di laurea in una delle discipline universitarie che non danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale spettano le seguenti agevolazioni: - - un giorno di permesso retribuito per ogni esame - non ripetuto previsto dal piano di studi, da fruirsi nella giornata lavorativa precedente quella di esame (cfr. art. 20, 3° comma); un permesso retribuito di 40 ore all’anno, per il numero di anni più 2 - del corso legale di laurea (cfr. art. 20, 6° e 7° comma). Il presente verbale esplica i suoi effetti dalla data di sottoscrizione. VERBALE INTERPRETATIVO DEL 18/4/1985 Allo scopo di risolvere le divergenze interpretative sorte sulla identificazione dei destinatari delle agevolazioni previste dal 5° e 6° comma dell’art. 18 del C.I.A. 8/10/1980 le parti - pur dandosi atto che la previsione relativa alle “scuole di qualificazione professionale” è stata introdotta in vigenza di un assetto dell’ordinamento scolastico differente da quello che, con specifico riguardo alla formazione professionale, si è venuto a creare per effetto della legge quadro 21/12/1978 n. 845 convengono che, a far tempo dell’anno scolastico 1984/1985, le disposizioni di cui al 5° e 6° comma del citato art. 18 si applicano anche ai lavoratori regolarmente iscritti e frequentanti corsi di formazione istituiti con leggi regionali attuative della citata Legge n. 845/1978 - su materie che abbiano attinenza con il lavoro di Banca, ovvero ai corsi per “operatori sociali”. NORMATIVA AZIENDALE APPLICABILE AI SENSI DELL’ART. 159 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 NOVEMBRE 1990 Art. 18 Ai lavoratori che conseguono dopo il periodo di prova, il diploma di ragioniere o altra licenza di scuola media superiore (con esclusione dei titoli artistici) viene corrisposto, per una sola volta, un premio di L. 150.000. Ai lavoratori, non laureati, che conseguono, dopo il periodo di prova, una delle lauree che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale, viene corrisposto, per una sola volta un premio di L. 300.000. NORMATIVA AZIENDALE APPLICABILE AI SENSI DELL’ART. 159 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 NOVEMBRE 1990 CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E/O AGGIORNAMENTO Art. 19 La durata dei corsi in oggetto è fissata, in via generale, in 25 ore annue. Ai fini dei corsi di riqualificazione che si rendessero necessari anche in applicazione del penultimo comma dell’art. 135 del C.C.N.L. 23/11/1990 le ore di corso annuali restano confermate in 40. La partecipazione a tali corsi - qualora sia di durata pari o superiore a 25 ore - esaurisce, per i lavoratori interessati, la disponibilità di ore per corsi di formazione e/o aggiornamento. I corsi ordinari della durata di 25 ore annue possono essere effettuati anche in forma di corsi autodidattici sulla base di dispense guida (corsi di autoformazione) ovvero di tipo interattivo tramite terminale, da svolgersi durante il normale orario di lavoro. Prima di dare avvio ai corsi di autoformazione l’Azienda provvederà ad illustrare alle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA delle OO.SS. firmatarie del C.I.A. caratteristiche, destinatari, contenuti, modalità di svolgimento (numero lezioni, tempi di effettuazione, tests, contingenti numerici etc.) dei corsi medesimi. Detta illustrazione avverrà in apposito incontro in cui le OO.SS. potranno formulare proprie osservazioni e proposte. TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO Art. 20 In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le R.S.A. delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto hanno facoltà di promuovere, unitariamente, sopralluoghi presso l’unità produttiva di appartenenza - con la partecipazione di tecnici qualificati di loro fiducia - per rilevazioni sulle condizioni igienicosanitarie negli ambienti di lavoro e controlli sull’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione infortuni e di malattie professionali. Tali sopralluoghi si effettuano secondo modalità da concordare di volta in volta tra le suindicate R.S.A. e le Direzioni locali alle quali devono essere preventivamente comunicati i nominativi dei tecnici incaricati dei sopralluoghi medesimi. Alle riunioni indette a norma dell’accordo 6/1/1984 possono partecipare - quando l’ordine del giorno comprenda argomenti attinenti la materia oggetto del presente articolo - i tecnici di cui al primo comma, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali promotrici delle riunioni medesime; i nominativi e le qualifiche di tali tecnici dovranno essere preventivamente comunicati alla Direzione Aziendale competente da parte delle predette rappresentanze sindacali. Nei casi in cui - in esito ai sopralluoghi di cui ai primi due commi - fra le R.S.A. e l’Azienda si concordi sulla esigenza di accertamenti più complessi ed approfonditi, le relative indagini saranno demandate ad Enti od Istituti pubblici scelti di comune accordo che diano garanzie di poter condurre in proprio le indagini predette. L’onere di tali accertamenti durante i quali i tecnici incaricati degli accertamenti medesimi potranno, ove ne ravvisino l’esigenza, autonomamente intrattenere i lavoratori - sarà ad esclusivo carico dell’Azienda. In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali effettuate secondo la procedura di cui al comma precedente, l’Azienda si impegna a rimuovere in tempi brevi le cause determinanti tali situazioni ed a concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta - anche per il tramite della R.S.A. - permessi retribuiti per sottoporsi, presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, alle visite specialistiche che venissero indicate dai tecnici anzidetti. Le spese di tali visite - le cui risultanze dovranno essere comunicate soltanto ai lavoratori interessati - saranno a carico dell’Azienda. NOTA A VERBALE Per “unitariamente” si intende che la richiesta delle iniziative in parola dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le R.S.A. delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto costituite nell’unità produttiva interessata. DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA I) Premesso che presso le unità produttive di Milano, di Roma (in Via San Basilio, Via Lombardia, Via degli Aldobrandeschi, Piazza Albania e Via Cristoforo Colombo) e di Pratica di Mare funzionano da tempo ambulatori sanitari attrezzati anche per i casi di pronto soccorso, l’Azienda dichiara che, laddove non esista già, curerà presso le altre Dipendenze l’istituzione di una attrezzatura di pronto soccorso adeguata alle relative esigenze. II) L’Azienda avrà cura di adottare negli ambienti di lavoro soluzioni idonee ad attenuare i rumori ed il pulviscolo, nonché ad assicurare soddisfacenti valori di luminosità, di temperatura e di ricambio d’aria. III) A richiesta delle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Contratto, l’Azienda darà luogo con periodicità annuale ad un incontro al fine di esaminare eventuali problematiche di carattere generale relative all’ambiente di lavoro. Nel corso di tale incontro, da tenersi unitariamente con tutte le suddette organizzazioni su richiesta anche di una sola delle medesime, le Segreterie degli Organi di Coordinamento potranno esprimere proprie valutazioni - suffragate, ove del caso, dal parere di tecnici qualificati di propria fiducia - in ordine ad impianti ed apparecchiature le cui caratteristiche di funzionamento siano suscettibili, allo stato delle conoscenze scientifiche (tecnico-mediche), di arrecare danno alla salute dei lavoratori. DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le parti, ad interpretazione applicativa del presente articolo, si danno atto che le indagini e le procedure ivi previste si riferiscono anche all’adibizione dei dipendenti ai video-terminali e ad ogni altro tipo di apparecchiature input ed output oltre che all’uso delle carte autocopianti. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo 12.3.1997, attuativo del Decreto Legislativo n. 626/1994, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all'art. 9 della legge 20.5.1970 n. 300. Al riguardo, una volta eletti i citati rappresentanti, le previsioni di cui all'art. 20 del Cia 18.3.92 sono da intendersi riferite ai Rr.Ll.Ss. medesimi. (Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997) Art. 21 Salva la più favorevole disciplina che venisse introdotta da norme di C.C.N.L. o di legge, i lavoratori addetti in via esclusiva ai video-terminali hanno diritto, dopo ogni due ore di ininterrotto utilizzo al “video”, ad una pausa di un quarto d’ora. I lavoratori di cui sopra, i quali lamentino - supportati da certificazione medica specialistica - disturbi visivi tali da renderne indispensabile un diverso utilizzo, possono chiedere all’Azienda di essere sottoposti ad accertamenti di idoneità presso Istituti pubblici specializzati. In caso di accertata inidoneità saranno avvicendati in altre mansioni. L’Azienda, nel corso del 1992, avvierà , mediante convenzioni con strutture pubbliche specialistiche, un progetto sperimentale di visite oculistiche mirate, finalizzato alla definizione di un “protocollo di visita”, indirizzato - su base volontaria - ad un campione di lavoratori che utilizzano il VDT. Esaurita la fase sperimentale di cui al precedente comma, il lavoratore assegnato a mansioni che comportano l’esclusivo utilizzo dei VDT verrà sottoposto a visita oculistica, previa dichiarata disponibilità dell’interessato, al momento dell’adibizione a dette mansioni e, periodicamente, ogni quattro anni di adibizione. Il lavoratore adibito alle apparecchiature di cui sopra in via continuativa e prevalente (ossia tutti i giorni lavorativi per almeno quattro ore al giorno, anche non consecutive) verrà sottoposto - a richiesta - ad analoga visita ogni sei anni di adibizione. Ai dipendenti che utilizzano normalmente unità video l’Azienda fornirà inoltre specifiche informative tecnico/ergonomiche attraverso la distribuzione di apposito opuscolo. L’Azienda provvederà altresì ad assicurare una periodica manutenzione delle unità video (VDT, PC, visori ed apparecchiature analoghe) particolarmente per quanto attiene a stabilità e luminosità dell’immagine e si adopererà per la realizzazione di idonee condizioni ergonomiche con particolare riguardo a: illuminazione, temperatura ambiente, posto di lavoro. A richiesta delle interessate, si procurerà di non adibire ai video terminali lavoratrici in stato di gravidanza. DICHIARAZIONE A VERBALE Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al 1°, 2° e 4° comma del presente articolo, per addetto ai video-terminali in via esclusiva si intende il lavoratore cui sia stato affidato unicamente il compito di operare alle predette apparecchiature. Sono pertanto esclusi dall’applicazioni delle norme in esame coloro che utilizzano i video-terminali in via non continuativa come strumento per lo svolgimento delle mansioni di pertinenza (ad es.: addetti agli sportelli con o senza maneggio di valori). GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO Art. 22 L’Azienda e le OO.SS. - premesso che non esiste un sistema di sicurezza tale da garantire una protezione assoluta - concordano sull’esigenza di realizzare, presso gli sportelli aperti al pubblico, misure tendenti ad impedire e/o scoraggiare la realizzazione di eventi criminosi. Le parti concordano altresì sull’opportunità di privilegiare l’adozione di misure di sicurezza di tipo passivo, avvalendosi degli strumenti offerti dalle più moderne tecnologie. Al riguardo la Banca, in relazione alle caratteristiche di ciascuna dipendenza, adotterà almeno due delle seguenti misure: 1) impianti per il controllo degli ingressi (porte a consenso) con o senza metal detector; 2) temporizzatori di apertura dei mezzi forti “time lock”; 3) impianti di televisione a circuito chiuso; 4) impianti di televisione a circuito chiuso con videoregistratore; 5) impianti di allarme antintrusione ovvero antifurto di tipo centralizzato o locale; 6) impianti di allarme antirapina in collegamento diretto con le centrali operative delle Forze dell’Ordine, subordinatamente alle concessioni ed ai programmi della SIP o della PS o dei CC. L’Azienda precisa che gli impianti di cui ai punti 5) e 6) non prevedono un sistema di allarme che possa essere identificato nel salone del pubblico durante il normale orario. Per ciò che concerne gli impianti televisivi di cui ai punti 3) e 4) questi saranno installati nel rispetto dell’art. 4 della legge 20/5/70 n. 300. In particolare gli impianti di televisione a circuito chiuso collegati a monitor non inquadreranno posizioni di lavoro. Per gli impianti TVCC collegati a videoregistratore si procederà come segue: - - - - il videoregistratore sarà custodito in apposito armadio metallico, munito di dispositivo di apertura ritardata, le cui chiavi saranno inserite in una busta sigillata e firmata da un incaricato della Banca e da un rappresentante sindacale che dovrà presenziare alle aperture dell’armadio citato; il nastro magnetico registrato, una volta sostituito con uno nuovo, sarà inserito in una busta sigillata e firmata da un incaricato della Banca e da un rappresentante sindacale, verrà custodito dal citato incaricato della Banca per una settimana e poi, sempre in presenza di un rappresentante sindacale, distrutto; le RSA forniranno alle direzioni locali della Banca l’elenco dei rappresentanti congiuntamente designati, in maniera interscambiabile fra di loro, per lo svolgimento delle incombenze sopra citate nell’unità produttiva di competenza; nell’eventualità di una rapina o di altro evento criminoso il nastro magnetico in questione sarà direttamente consegnato dalla Banca alle Forze dell’Ordine. In caso di modifica e/o installazione di nuovi impianti di sicurezza, le Direzioni delle Filiali forniranno un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali locali in apposita riunione nel corso della quale le stesse RSA potranno formulare proprie osservazioni. Analoga informativa verrà fornita alle Segreterie degli organi di coordinamento delle RSA delle OO.SS. firmatarie del presente contratto nell’ipotesi di adozione di nuove misure di sicurezza a carattere generale ovvero nel caso di sperimentazione di tecnologie particolarmente avanzate. L’informativa di cui trattasi verrà data in una fase intermedia fra la definizione dei progetti e l’avvio delle relative procedure attuative. Nel corso di ogni anno si svolgerà un incontro con le predette Segreterie degli organi di coordinamento per una ricognizione sulle problematiche generali in tema di sicurezza e per uno scambio di informativa sui dati. L’Azienda per l’effettuazione del servizio trasporto valori tra dipendenze ovvero da e per Bankitalia farà di norma ricorso a vettori specializzati. Le stesse modalità verranno progressivamente adottate per il caricamento dei cash dispenser esterni nella misura in cui saranno operativi i suddetti vettori nelle singole piazze. Farà inoltre eseguire le operazioni di carico e scarico valori in locali interni presso tutte quelle dipendenze che presentino le condizioni necessarie. Nelle località ove ciò non risulti possibile l’Azienda spiegherà ogni necessario interessamento presso le competenti Autorità Comunali per la concessione di aree riservate alle suddette operazioni di carico e scarico. Per l’accesso alle “aree protette” (ad es.: sale elaboratori, centrali tecnologiche) l’utilizzo di tesserini magnetici personalizzati è finalizzato esclusivamente alla tutela della sicurezza dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro, nonché alla prevenzione contro atti criminosi, senza alcuna limitazione dell’attività sindacale. L’Azienda porterà a conoscenza delle RSA delle OO.SS. firmatarie del presente contratto le nuove “aree protette” che intendesse istituire. Qualora si rendesse necessaria la stampa del tabulato di controllo delle registrazioni relative agli accessi alle “aree protette”, la Direzione Aziendale competente porterà a tempestiva conoscenza delle locali RSA i motivi che inducono a tale decisione e la stampa anzidetta potrà avere luogo soltanto in presenza di dirigenti, appositamente designati, delle RSA medesime. DICHIARAZIONI DELL’AZIENDA I) II) La Banca dichiara che in relazione a situazioni di pericolosità presso proprie dipendenze ubicate in zone particolarmente esposte al rischio di eventi criminosi, verrà valutata l’opportunità di utilizzare anche guardie giurate in combinazione con le misure di sicurezza indicate nel presente articolo. La Banca dichiara che, compatibilmente con le esigenze organizzative, procederà - a richiesta - al temporaneo avvicendamento di lavoratori vittime di rapine. Art. 23 L’Azienda adotterà misure idonee a fronteggiare le emergenze derivanti da calamità naturali, accidentali o da atti criminosi. A tal fine predisporrà un progetto generale (da adattare alle singole realtà iniziando dalle unità immobiliari di maggiori dimensioni) che verrà sottoposto alle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA e delle OO.SS. firmatarie del presente C.I.A. per l’esame delle modalità applicative, con particolare riguardo alla consistenza ed ai compiti delle squadre di pronto intervento costituite anche sul piano del volontariato - ed alla effettuazione di esercitazioni pratiche. PREMIO AZIENDALE Art. 24 Per l’attribuzione del premio aziendale relativo agli esercizi 2001, 2002, e 2003, per il personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi, vengono adottati i criteri di seguito illustrati: 1. viene considerato un indicatore composto dai seguenti due misuratori: di produttività , costituito dal rapporto, ponderato al 50% di: fondi intermediati medi = somma del totale attivo dello stato patrimoniale e della nota integrativa parte B sezioni 12.2 e 12.3, calcolati sulla media dei valori al 31/12 dell’anno di riferimento e dell’anno precedente; numero medio dei dipendenti come risultante dalla nota integrativa parte C sezione 4; di efficienza, costituito dal rapporto ponderato al 50% di: totale costi = somma delle voci 80 e 90 del conto economico; margine intermediazione = somma delle voci da 10 a 70 del conto economico. Il confronto del valore dell’indicatore a fine esercizio di riferimento con il valore assunto dallo stesso a fine esercizio dell’anno precedente, determina una prima variazione, misurata come scostamento percentuale, da applicare all’importo base del premio aziendale (“valore di riferimento”). 2. il risultato della misurazione dell’andamento di efficienza produttiva viene poi integrato da un indicatore di redditività volto a misurare i miglioramenti dei risultati economici della Banca costituito dal rapporto: utile netto = voce 230 del conto economico; patrimonio netto medio = nota integrativa parte B sezione 8 (escluse voci 90 e 110). La variazione anno su anno dell’indicatore di redditività determina un incremento del premio calcolato come segue: - - - se l’indicatore di redditività di fine esercizio è superiore a quello dell’anno precedente si prende in considerazione il 100% dell’aumento in valore assoluto più il 50% del valore dell’indicatore di redditività dell’anno precedente; se l’indicatore di redditività di fine esercizio è uguale o inferiore a quello dell’anno precedente si prende in considerazione il 50% del valore dell’indicatore di redditività di fine esercizio; in caso di valore negativo dell’indicatore di redditività, questo viene convenzionalmente assunto pari a zero; 3. il valore di riferimento sul quale applicare le percentuali di variazione anno su anno degli indicatori individuati ai punti 1 e 2 è costituito da una percentuale della retribuzione annua lorda contrattuale, con esclusione degli scatti di anzianità e delle indennità, definita in base all’inquadramento del personale alla fine dell’esercizio per cui viene erogato il premio aziendale (es. premio anno 2001 RAL contrattuale al 31.12.2001); 4. la percentuale della RAL di cui al punto 3 si determina ogni anno prendendo a riferimento il 2,47% del risultato lordo di gestione (intendendosi per tale la somma algebrica delle voci del conto economico da 10 a 90 e 110) pro capite (diviso cioè l’organico medio di cui alla nota integrativa parte C sezione 4) riferito all’inquadramento 3^ area 3° livello. Il risultato lordo di gestione da prendere in considerazione non potrà essere maggiore dell’8% rispetto a quello dell’anno precedente e comunque per l’esercizio 2001 non potrà essere inferiore a quello del 2000. Nel caso in cui negli esercizi successivi al primo anno di applicazione il valore di riferimento calcolato come precede, dovesse risultare inferiore a quello dell’esercizio precedente, il valore di riferimento è comunque quello dell’anno precedente; 5. gli importi risultanti dall’applicazione dei punti 1 e 2 sul valore di riferimento, non incidono sul calcolo del valore di riferimento dell’ anno successivo; 6. il premio aziendale verrà erogato - in presenza di un bilancio del relativo esercizio che presenti un risultato economico non negativo - con le competenze del mese di luglio di ciascun anno successivo a quello dell’esercizio cui si riferisce, ai quadri direttivi e al personale appartenente alle aree professionali, che abbia superato il periodo di prova e che non abbia riportato, relativamente all’anno di riferimento, un giudizio professionale di sintesi negativo. Ove in bilancio si verificasse un risultato economico netto negativo (perdita d’esercizio), si procederà all’illustrazione delle cause che lo hanno determinato; 7. nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene proporzionalmente ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie. Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi: 8. nei confronti del personale che nell’anno di riferimento abbia prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, con rapporto di lavoro a termine o temporaneo, il premio viene erogato proporzionalmente; 9. il premio aziendale non viene computato nel calcolo del trattamento di fine rapporto; 10. nell’ipotesi di incorporazioni, concentrazioni, fusioni e scorpori si terrà un incontro al fine di verificare i riflessi sul sistema di commisurazione del premio aziendale e definire le eventuali modifiche occorrenti anche ai fini di una opportuna omogeneizzazione dei dati di confronto. Le parti inoltre, allo scopo di proseguire nell’opera di coinvolgimento del personale nella realizzazione degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza e della redditività aziendale, nel comune interesse di rinsaldare la partecipazione del personale al capitale della Banca, convengono quanto segue: a) la Banca offrirà alla generalità del personale, attraverso apposita comunicazione, la possibilità di richiedere il pagamento del premio aziendale relativo agli esercizi 2001, 2002, e 2003 in azioni ordinarie di nuova emissione; b) il dipendente comunicherà l’accettazione o il rifiuto entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’offerta, fermo restando che qualora il medesimo non abbia espressamente comunicato di rifiutare l’offerta entro il predetto termine, la stessa si intenderà a tutti gli effetti accettata; c) ai di pendenti che si avvarranno della possibilità di cui al punto a. la Banca assegnerà un quantitativo di azioni per un controvalore (stabilito in base alla quotazione di borsa del titolo registrata nel mese di giugno dell’anno di erogazione del premio), corrispondente al doppio del premio aziendale spettante; d) il 50% del quantitativo di azioni di cui al punto c., comunque non oltre il tetto di Lit. 4.000.000, avrà un vincolo di indisponibilità per tre anni dalla data di emissione, anche nell’ipotesi di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro; pertanto le stesse azioni, per il detto periodo, non potranno essere oggetto di trasferimento tra vivi nè costituire oggetti di diritti reali di garanzia, anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo; e) le azioni vincolate saranno depositate gratuitamente in custodia e amministrazione, fino a scadenza, presso la Banca; f) per il personale che non avesse titolo per qualsiasi motivo, al percepimento del premio aziendale il controvalore sarà pari a Lit. 100.000; g) quanto previsto al punto a. è subordinato alle delibere, da assumersi anno per anno, dall’Assemblea degli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., occorrenti per procedere all’aumento di capitale necessario per l’emissione delle nuove azioni ordinarie. (La normativa qui riportata sul P.A. è quella fissata nell’ipotesi di accordo per il rinnovo del C.I.A. del 10/07/2001). DECORRENZA, DURATA, APPLICAZIONE Art. 25 Il presente contratto si applica al personale in servizio alla data del 10 luglio 2001 o assunto successivamente e, per la scadenza, segue le sorti del C.C.N.L. 11/07/1999 (art. 22, ultimo comma). Resta inteso che le previsioni del presente accordo saranno, dal momento della loro costituzione, di esclusiva prerogativa delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) (Disposizione introdotta dall’Accordo di rinnovo del C.I.A. 28/5/1997) Art. 26 Le questioni aventi oggetto l’interpretazioni di norme del presente contratto verranno congiuntamente esaminate dall’Azienda e dalle rappresentanze sindacali aziendali delle OO.SS. firmatarie del contratto medesimo per addivenire agli opportuni chiarimenti. DICHIARAZIONI DELL’AZIENDA I L’Azienda conferma di avere già posto in essere in materia assicurativa una adeguata copertura per i danni che possono derivare ai dipendenti nello svolgimento dell’attività professionale - da atti criminosi. Il capitale assicurato per i casi di morte e di invalidità permanente garantisce prestazioni di rilevante congruità ed è estensibile ai superstiti. II L’Azienda dichiara che verrà attribuita la qualifica di Impiegato di 1^ a quegli operatori che, presso i centralini telefonici di maggiori dimensioni, risultino stabilmente addetti anche a compiti di “segreteria” (ad es.: individuazione delle funzioni aziendali competenti a rispondere a richieste della clientela o dell’utenza interna). III L’Azienda conferma che al personale ausiliario continueranno ad essere forniti i seguenti capi di vestiario: Autisti: due divise (estiva ed invernale) con doppio pantalone, cinque camicie, quattro cravatte, due paia di scarpe (estivo ed invernale), un paio di guanti e un berretto ogni due anni; un pastrano e un impermeabile ogni quattro anni; una tuta ogni anno; Guardiani diurni e notturni: due paia di pantaloni (estivo ed invernale), due giubbotti bleu con sigla (estivo ed invernale), due paia di scarpe (estivo ed invernale) ogni due anni. Inoltre, ai guardiani notturni, un giaccone di lana o pelle ogni quattro anni; Operai e personale di fatica e pulizia: due tute a due pezzi, ovvero due camici ogni anno; due paia di scarpe (estive ed invernali) ogni due anni; un giubbotto di pelle ogni quattro anni ed un paio di guanti ogni due anni se adibiti a servizi esterni. IV L’Azienda dichiara che - compatibilmente con le esigenze operativemanterrà in organico presso l’ufficio di appartenenze le lavoratrici in stato di gravidanza durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, nonché durante il periodo di cui all’art. 10, 1° comma, della legge 30/12/1971 n. 1204.