Bollettino Ufficiale Regione Liguria del mese di Aprile parte 2 BURL N. 14 del 2 Aprile 2014 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.03.2014 N. 255 L. 27.12.2006 n. 296 e D.M. 26.01.2012. Approvazione programma speciale di riqualificazione patrimonio ERP ai fini dell'efficienza e del risparmio energetici. Riparto delle risorse disponibili a favore delle A.R.T.E. liguri. Importo euro 1.000.000,00. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.03.2014 N. 256 Procedura di VIA regionale ex art. 13 L.R. 38/98 e art. 20 ss. D. lgs. 152/06. Progetto ampliamento discarica inerti EcoDodici in loc. Case Scofferi, Comune di S. Bartolomeo (IM). Proponente: Ecododici Srl. Interlocutoria negativa. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.03.2014 N. 279 Indirizzi e precisazioni in merito ad azioni di bonifica ed a riempimenti e riqualificazione di cave. LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che: nell’ambito di molti procedimenti di bonifica in corso nel territorio regionale viene riscontrata la presenza di contaminazioni da composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni nelle acque di falda, con superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), stabilite dalla Tabella 2 di cui all’Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/2006; ARPAL ha fornito alla Regione una relazione nel merito della problematica, formulata sulla base dell’insieme dei dati disponibili (procedimenti di bonifica e monitoraggio delle acque sotterranee ai fini della qualità ambientale), al fine di costituire la base conoscitiva di partenza per valutare le possibili azioni tecnico-amministrative conseguenti, dalla quale emerge in particolare che: risulta spesso difficile stabilire una correlazione diretta tra il ciclo produttivo di un’azienda e l’utilizzo di queste sostanze e molto complessa è la valutazione della presenza di tali sostanze nelle acque sotterranee; dall'analisi dei risultati dei monitoraggi svolti dai proponenti e da ARPAL nei differenti siti emerge che i parametri più critici sono rappresentati principalmente da Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Triclorometano, Cloruro di vinile e Dicloroetilene; poiché i solventi quali il Tetracloroetilene e il Tricloroetilene venivano in passato utilizzati per svariati fini tra i quali figuravano anche la pulizia/lavaggio di parti metalliche, che una qualunque officina meccanica, asservita ad un’attività produttiva, poteva svolgere, è particolarmente difficile attribuire o meno la responsabilità di un inquinamento ad un determinato soggetto; l'analisi dei dati del monitoraggio delle acque sotterranee, ha, in sintesi, evidenziato che dal punto di vista della frequenza dei superamenti, le situazioni più critiche sono risultate relative ai bacini del Centa, Scrivia, Bisagno, Magra e Polcevera. Dal punto di vista dell'entità dei superamenti, i più elevati si segnalano sul Magra, sull’Entella, sullo Scrivia, sul Bisagno e sul Centa; i superamenti storicamente registrati, salvo singoli casi, restano mediamente contenuti e spiccatamente variabili nel tempo; ARPAL ritiene che allo stato attuale della verifica nessuno degli acquiferi regionali possa rientrare nella fattispecie dell'inquinamento diffuso come definito all'art. 240 del D.Lgs. 152/06, poiché le contaminazioni rilevate non costituiscono una contaminazione generalizzata, ma si rilevano in aree limitate anche se non sempre circoscrivibili e, d'altro canto, gli ordini di grandezza delle contaminazioni riscontrate sui siti di bonifica risultano sempre superiori, se non in singoli casi, a quelle riscontrate nell’ambito del monitoraggio di qualità ambientale; RITENUTO necessario, nell’ambito degli adempimenti di cui al D. Lgs. 30/2009, approfondire le conoscenze relativamente alla qualità delle acque sotterranee in relazione agli obiettivi fissati dalle norme comunitarie di settore; CONSIDERATO che le problematiche di cui sopra interessano essenzialmente aree urbanizzate negli ambiti costieri del territorio regionale e che, per tali ambiti, non si pongono problematiche di tutela diverse da quelle di tipo sanitario; Anno XLV - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 02.04.2014 - pag. 45 RITENUTO pertanto necessario nelle more degli ulteriori accertamenti di cui sopra definire provvisoriamente parametri di riferimento per le acque sotterranee atti a garantirne i requisiti ai fini della tutela della salute pubblica; RILEVATO che tale obiettivo può essere perseguito utilizzando le concentrazioni definite per le acque potabili per quanto attiene i clorurati; VISTA la D.G.R. n.213 del 21.2.14; CONSIDERATO che il d.lgs 117/08 prevede che ai fini della riqualificazione ed al riempimento delle cave non possano essere utilizzati rifiuti, se non attraverso l’applicazione della vigente legislazione sulle discariche; RITENUTO pertanto che ai fini della sopracitata ricomposizione delle cave possano essere utilizzati terre e rocce da scavo o sottoprodotti in quanto compatibili con i vincoli di legge; RITENUTO necessario sottolineare che le ricomposizioni di cui sopra possano essere effettuate con terre e rocce aventi caratteristiche congruenti con il materiale oggetto di attività di cava; RILEVATO pertanto opportuno ribadire che il fondo naturale non può costituire oggetto di contaminazione e quindi deve essere sottratto dalle concentrazioni che dovranno rilevare solo inquinamenti antropici; CONSIDERATO che le terre e rocce da scavo da litotipi amiantiferi debbano trovare una naturale collocazione prioritariamente in interventi di recupero di attività estrattive di materiale della stessa categoria; RICHIAMATI: il contenuto dell’art.185 c.1 lett. b), che precisa i termini della esclusione dalla disciplina dei rifiuti del “terreno in situ, incluso il suolo contaminato non scavato fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e segg. relativamente alle bonifiche di siti contaminati”; il comma 1 della’art.3 del d.l. n. 2/2012, che, a titolo di premessa della equiparazione delle matrici materiali di riporto al suolo, precisa “ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati”; il comma 2 del medesimo articolo che fa salvi “gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione; RITENUTO in attesa di un chiarimento a livello ministeriale, che deve essere considerata l’unica fonte ammissibile per una interpretazione autentica delle norme in questione, di definire che: a) per i procedimenti di bonifica già avviati prima dell’entrata in vigore del D.L. 69/2013 e per i quali sia stata già approvata l’analisi di rischio, non risulti necessario procedere all’esecuzione del test di cessione sulle matrici materiali di riporto; b) per i casi nei quali, l’analisi di rischio risulti ancora in corso di approvazione i risultati del test di cessione da effettuarsi sulle matrici materiali di riporto, debbano assumere rilevanza ai fini della complessiva valutazione del rischio; Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, sviluppo sostenibile, attività di protezione civile, caccia e pesca acque interne altra economia e stili di vita consapevoli DELIBERA di approvare per quanto meglio definito in premessa: Anno XLV - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 02.04.2014 - pag. 46 a) di individuare, in via provvisoria, quale parametro di riferimento per i clorurati per le acque sotterranee le concentrazioni relative alle acque potabili di cui al D.Lgs. 31/2001; b) di utilizzare per la ricomposizione delle cave, terre e rocce da scavo, sottoprodotti come previsto dal d.lgs 117/08; c) di non considerare ai fini della definizione dell’inquinamento dei materiali i fondi naturali; d) di ritenere prioritario l’utilizzo di rocce amiantifere per la ricomposizione di attività di estrazione di materiale analogo. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione dello stesso. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 13.03.2014 N. 7/26879 Piano di bacino torrente Varenna. Approvazione di variante sostanziale ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 58/2009. BURL N. 15 del 9 Aprile 2014 DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 3.01.2014 N. 563 Verifica/screening ex art. 10 l.r.38/98 e artt. 20 ss. D.Lgs.152/06. Progetto di impianti mini-idroelettrico sul T. Arroscia in Comune di Pieve di Teco (IM). Proponente: F.I.E.M.E. S.r.l. Assoggettamento a V.I.A. regionale. DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 28.02.2014 N. 564 Procedura di scoping. Parco eolico da n. 3 aerogeneratori in loc. Colla Cravarezza in Comune di Calice Ligure (SV). DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 07.03.2014 N. 581 Autorizzazione variante programma coltivazione cava di calcare denominata ''MEI'', in Comune di Vado Ligure (Savona), a favore della ditta Mantobit S.p.A.. DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 07.03.2014 N. 613 Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di serpentino e diaspro denominata ''Ponte Nuovo'', in Comune di Rocchetta Vara (La Spezia), a favore della CEMENBIT s.r.l.. BURL N. 16 del 16 Aprile 2014 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.03.2014 N. 305 Autorità di Bacino regionale. Indirizzi procedurali ex art. 3, c.1, lett. h), l.r. 58/2009, per la semplificazione delle modalità di rettifica di errori materiali e di aggiornamento per migliori specificazioni dei piani di bacino vigenti. LA GIUNTA REGIONALE omissis DELIBERA Per i motivi indicati in premessa 1. di approvare, nella sua qualità di organo dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. h) della l.r. n. 58/2009, gli indirizzi procedurali relativi alla rettifica di errori materiali e aggiornamenti per migliori specificazioni dei piani di bacino regionali vigenti, di cui al documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di disporre la pubblicazione sul B.U.R. del presente atto per estratto e del relativo allegato. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 gg, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione dello stesso. IL SEGRETARIO Roberta Rossi L.r. 58/2009 – Criteri ed indirizzi procedurali INDIRIZZI PROCEDURALI AI SENSI DELL’ART. 3, C. 1, LETT. H) PER LA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI OD AGGIORNAMENTI PER MIGLIORI SPECIFICAZIONI DEI PIANI DI BACINO VIGENTI Sono pervenuti recentemente alcuni quesiti da parte delle Province circa la procedura più idonea per procedere all’aggiornamento dei piani di bacino vigenti in caso di accertamento della presenza di errori materiali da rettificare ovvero per migliori specificazioni negli elaborati dei piani di bacino a fini di semplificazione e facilità di applicazione del disposto dei piani stessi. Si rileva a questo proposito che la normativa vigente, di cui alla l.r. 58/2009, ai fini dell’aggiornamento dei piani, oltre alla procedura ordinaria dell’art.9 per le varianti di tipo sostanziale, prevede, all’art.10, una sola procedura semplificata per le varianti che non rientrino in quelle sostanziali, che consente l’approvazione delle varianti da parte della Provincia previo parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino. Non viene perciò specificato nulla in merito ad aggiornamenti dei piani di bacino in relazione alla necessità di rettifica di errori materiali e/o di altri adeguamenti che riguardino migliori specificazioni del piano vigente, senza modifica dei contenuti sostanziali del piano stesso. Si ritiene pertanto opportuno chiarire con i presenti indirizzi, la procedura più idonea per procedere alle suddette rettifiche od aggiornamenti dei piani di bacino, al fine di garantire coerenza con l’organizzazione dell’Autorità di Bacino, nonché trasparenza e uniformità di applicazione a livello regionale. Ai fini dell’applicazione dei presenti indirizzi procedurali, si chiarisce innanzitutto che le fattispecie di aggiornamento dei piani vigenti si possono configurare come rettifica di “errori materiali” se sono tali da non rappresentare vere e proprie varianti al piano vigente, in quanto derivanti da situazioni di fatto evidenti ed immediate, tali da non necessitare, proprio per la loro stessa natura, di alcuna valutazione di merito. A titolo di esempio rientrano in tale fattispecie la presa d’atto di errori cartografici o testuali, di refusi o evidenti incongruenze o disallineamento negli elaborati, di errori di calcolo, o di eventuali evidenti diverse situazione di fatto. Analoghe considerazioni possono essere fatte per aggiornamenti dei piani di bacino vigenti finalizzati alla revisione solo di tipo editoriale di cartografie o elaborati del piano, all’inserimento di diverse formulazioni delle previsioni e/o della disciplina di piano nel rispetto del contenuto sostanziale della stessa, anche in ragione dei criteri vincolanti dell’Autorità di Bacino, ovvero ad una migliore specificazione della norma ai fini di una migliore leggibilità ed applicabilità. Va da sé che, in generale, aggiornamenti che comportino valutazioni di merito e considerazioni di tipo tecnico non possono rientrare nelle fattispecie di cui sopra. Ciò premesso, nei casi di necessità di rettifica di errori materiali o aggiornamenti per migliori specificazioni come sopra delineati, a fini di semplificazione e di una più rapida conclusione dell’iter procedurale, le Province possono provvedere con la seguente procedura: - quando la Provincia competente accerta la necessità di una rettifica di errore materiale o di una modifica ai fini di una migliore specificazione, ne dà comunicazione al Comitato Tecnico nella prima seduta utile, per il tramite degli uffici regionali con funzioni di segreteria, sempreché ne sussistano i presupposti di applicabilità; - conseguentemente la Provincia provvede all’adeguamento del piano di bacino attraverso un atto che consenta di inquadrare ed esplicitare l’aggiornamento che si apporta, garantendone l’adeguata pubblicità verso terzi, così come ordinariamente effettuato per gli aggiornamenti ai piani, nonché di definire la data di entrata in vigore dell’aggiornamento. La tipologia più adeguata dell’atto di approvazione della rettifica o dell’aggiornamento di che trattasi sarà determinata dalla Provincia nel rispetto della propria organizzazione interna, tenendo anche conto della tipologia di atto approvativo del piano di bacino; - la documentazione conseguente sarà resa disponibile con le procedure ordinarie, ed in particolare con la pubblicazione sui siti web delle Province. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.03.2014 N. 330 Approvazione Convenzione tra la Regione Liguria e l'ANAS S.p.A. per la realizzazione delle opere relative a : S.S. 1 Aurelia - Variante di Capo Noli.