Relazione - Consiglio regionale dell`Abruzzo

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Introduzione del prestito d’onore per gli studenti universitari
Relazione della 5a Commissione Consiliare permanente
Per l’introduzione del prestito d’onore è necessario che siano impartite alle singole
aziende delle direttive da parte della Regione, in particolare dal Servizio Regionale Diritto
allo Studio; in mancanza di tali direttive le aziende non possono tecnicamente procedere
all’attivazione autonoma di tale strumento. Con il piano triennale attualmente vigente, non è
infatti tecnicamente possibile attivare dei prestiti da parte delle aziende, in quanto sono
contenute direttive non attuabili e non sono state recepite le modifiche avvenute a livello
nazionale. L’iter da seguire resta, quindi, quello di presentare una legge “ad hoc” che,
tenendo conto delle direttive contenute nella normativa nazionale, disciplini all’interno della
Regione Abruzzo le modalità e le competenze tra i diversi enti (Regione, ADSU, Istituti di
credito) per l’attivazione del nuovo strumento. Una volta disciplinati i principi fondamentali
attraverso la legge regionale, gli uffici della Regione e le singole aziende predisporranno
tutti gli strumenti necessari per l’attivazione del prestito agevolato agli studenti universitari
(direttive regionali, bandi, regolamenti attuativi…). Da sottolineare che tale legge
avvicinerebbe l’Abruzzo agli altri paesi europei in materia di diritto allo studio.
La legge allegata ha le finalità di disciplinare in maniera organica il prestito d’onore,
rappresentando quindi, lo strumento per l’utilizzo dei fondi previsti in finanziaria regionale,
tenendo in considerazione gli indirizzi contenuti a livello nazionale in materia di studenti
beneficiari.
Secondo il progetto di legge presentato, i soggetti coinvolti sono i seguenti:
- Studenti beneficiari. Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia
di anzianità di studi, media dei voti conseguiti e dei crediti, presentano alle ADSU degli
atenei dove sono iscritti la domanda di prestito agevolato. Nel caso in cui il prestito
venga accordato si impegnano a rimborsare all’istituto di credito convenzionato la
somma concessa a titolo di prestito. Il rimborso inizia entro due anni dalla concessione,
ha una durata di trentasei mesi e riguarda solo la quota capitale e non gli interessi.
- ADSU. Le singole aziende raccolgono le domande degli studenti, stilano la graduatoria
ed identificano i beneficiari sulla base delle modalità previste nel bando. L’intervento
dell’ADSU nei confronti dell’istituto di credito convenzionato si sostanzia sia nella
garanzia prestata nei confronti degli studenti beneficiari, sia nel pagamento degli
interessi agli istituti di credito nel momento in cui inizia il periodo di rimborso.
- Istituti di credito convenzionati. Gli istituti di credito convenzionati stipulano con gli
studenti che abbiano ottenuto il beneficio, il contratto di prestito, definendo il periodo di
rimborso e il tasso d’interesse. La garanzia viene prestata dalle singole aziende che nel
periodo in cui inizia il rimborso si impegnano a coprire la quota interessi con risorse
proprie.
Una volta approvata la legge, le singole aziende potranno integrare le somme stanziate
dalla Regione con fondi propri e/o con interventi finanziari dell’Ateneo, e pubblicare i bandi
per la concessione dei prestiti d’onore secondo le linee generali contenute nella legge
regionale.
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Le Aziende stipuleranno, inoltre, apposite convenzioni con gli Istituti di credito che
vorranno aderire all’iniziativa, nella quale saranno indicate analiticamente le condizioni da
praticare e gli obblighi delle parti.
La 1a Commissione consiliare Bilancio, nella seduta del 14.2.2005 ha espresso parere
finanziario favorevole a maggioranza dei consiglieri presenti.
La 5a Commissione consiliare Affari sociali e tutela della salute ha esaminato il p.d.l. nel
corso della seduta del 14.2.2005 ed ha espresso parere di merito favorevole a maggioranza
dei consiglieri presenti.
Il presente p.d.l. è di iniziativa del Consigliere D'Orazio.
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