SI/SR Template

annuncio pubblicitario
1. ------IND- 2015 0390 UK- IT- ------ 20150727 --- --- PROJET
Progetti di regolamento presentati al Parlamento in virtù dell'articolo 80, paragrafo 6 della legge
sui reati gravi 2015, approvato con delibera di entrambe le Camere del Parlamento.
PROGETTI DI STRUMENTI LEGISLATIVI
2015 n.
SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI E
CARCERI
Decreti 2015 relativi all'applicazione di restrizioni sull'utilizzo
di sistemi di telecomunicazioni all'interno d'istituti di pena in
Inghilterra e Galles
Emanato -
-
Entrata in vigore
-
-
***
-
-
***
Il Segretario di Stato emette i presenti regolamenti nell'esercizio dei poteri conferiti dall'articolo
80 della legge sui reati gravi 2015. (a).
In conformità con l'articolo 80, paragrafo 6 di tale legge, è stato presentato un progetto dei presenti
regolamenti, approvato con delibera di ciascuna Camera del Parlamento.
Titolo, entrata in vigore e ambito di applicazione
1.—(1) I presenti regolamenti possono essere citati come "Decreti 2015 relativi all'applicazione
di restrizioni sull'utilizzo di sistemi di telecomunicazioni all'interno d'istituti di pena in Inghilterra
e Galles" ed entrano in vigore il [ ].
(2) I presenti regolamenti estendono il proprio campo di applicazione in Inghilterra e Galles.
Interpretazione
2. Nell'ambito dei presenti regolamenti—
il termine "autorizzazione" ha lo stesso significato di quello citato nell'articolo 40, lettera D
della legge sulle prigioni ("Prison Act");
Per "dispositivo di comunicazione" s'intende un elemento di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del
Prison Act 2012 (Interference with Wireless Telegraphy - Interferenze con telegrafia senza
fili)(b) (telefoni cellulari, ecc.);
Per "fornitore di servizi di comunicazione" s'intende una persona incaricata di erogare un
servizio di fornitura per l'accesso a qualsiasi sistema di telecomunicazione (fornito o meno
dalla medesima), nonché di strumenti che ne consentano il relativo utilizzo;
(a) 2015 cap. 9.
(b) 1952 cap. 52. L'articolo 40, lettera D è stato inserito dall'articolo 23 dell'Offender Management Act 2007 (cap. 21).
per "istituto di pena" si intende una prigione, un carcere giovanile, un riformatorio o un secure
college (un collegio di custodia per giovani colpevoli di reato) in Inghilterra e Galles;
il "decreto relativo all'applicazione di restrizioni sull'utilizzo di sistemi di telecomunicazioni"
ha il medesimo significato di quello riportato nel regolamento 3, paragrafo 2;
per "sistema di telecomunicazioni" si intende qualsiasi sistema (incluso l'impianto compreso in
esso) presente (in tutto o in parte nel Regno Unito o altrove) al fine di agevolare la
trasmissione di comunicazioni con qualsiasi mezzo che comporti l'uso di energia elettrica o
elettromagnetica;
per ''giorno lavorativo'' si intende un giorno che non sia—
(a) né il sabato né la domenica,
(b) né il giorno di Natale o il Venerdì santo o
(c) un giorno festivo ai sensi del Banking and Financial Dealings Act 1971 (legge sulle
operazioni bancarie e finanziarie) (a) in Inghilterra e Galles.
Potere di emettere un decreto relativo all'applicazione di restrizioni sull'utilizzo di sistemi di
telecomunicazioni
3.—(1) Il tribunale di contea può emettere un decreto relativo all'applicazione di restrizioni
sull'utilizzo di sistemi di telecomunicazioni se il tribunale—
(a) ritenga accertata la presenza di un dispositivo di comunicazione all'interno di un istituto
di pena e
(b) non abbia alcun motivo di pensare che il dispositivo sia detenuto da una persona
autorizzata a esserne in possesso.
(2) per "decreto relativo all'applicazione di restrizioni sull'utilizzo di sistemi di
telecomunicazioni" si intende un decreto che preveda che un fornitore di servizi di comunicazione
adotti qualsiasi misura specificata dal medesimo allo scopo di prevenire o limitare l'uso di
dispositivi di comunicazione da parte di persone detenute in istituti di pena.
(3) un decreto relativo all'applicazione di restrizioni sull'utilizzo di sistemi di telecomunicazioni
ha validità—
(a) fino alla data o fino alla fine del periodo specificate dal medesimo (se indicate);
(b) qualora non fossero specificati né una data né un periodo, la validità si estenderà almeno
fino all'emissione del decreto successivo.
(4) Un decreto relativo all'applicazione di restrizioni sull'utilizzo di sistemi di telecomunicazioni
può prevedere che lo stesso o qualunque requisito specifico del medesimo non venga applicato in
relazione a qualsiasi dispositivo di comunicazione che il richiedente scopra essere—
(a) non all'interno dell'istituto di pena, o
(b) detenuto da una persona autorizzata a esserne in possesso.
(5) Un decreto relativo all'applicazione di restrizioni sull'utilizzo di sistemi di telecomunicazioni
deve specificare una data in cui o entro la quale sia necessario conformarsi ai requisiti del
medesimo. A meno che le parti non convengano diversamente, la data dovrà essere il quinto
giorno lavorativo successivo alla data del decreto.
Parti interessate dall'istanza
4.—(1) Un decreto relativo all'applicazione di restrizioni sull'utilizzo di sistemi di
telecomunicazioni può essere emesso solo su istanza:
(a) del Segretario di Stato,
(b) del Direttore generale della National Crime Agency,
(a) 2012 cap. 20.
2
(c) dei Commissari per le autorità doganali (Commissioners of Her Majesty's Revenue and
Customs) o
(d) di un funzionario di polizia con almeno il grado di sovrintendente.
(2) Le altri parti interessate a presentare istanza per un decreto relativo all'applicazione di
restrizioni sull'uso di sistemi di telecomunicazione sono:
(a) il fornitore dei servizi di telecomunicazioni a cui il decreto farebbe riferimento;
(b) qualunque persona che scelga di essere parte in causa.
(3) La persona che presenta istanza di un decreto relativo all'applicazione di restrizioni sull'uso
di sistemi di telecomunicazione deve:
(a) comunicare al fornitore di servizi di telecomunicazioni la presentazione dell'istanza;
(b) adottare misure ragionevoli per comunicare la presentazione dell'istanza a qualsiasi
persona interessata e di cui il richiedente sia a conoscenza;
(c) informare il fornitore dei servizi di comunicazioni della possibilità di poter presentare
osservazioni e prove in forma scritta;
(d) informare qualunque persona coinvolta e destinataria della notifica si sensi del comma b
che la medesima potrebbe divenire parte in causa nelle procedure ed essere quindi in
grado di sottoporre osservazioni e prove in forma scritta.
(4) Nel presente regolamento per "persona interessata":
(a) si intende una persona suscettibile di essere oggetto del decreto e
(b) si riferisce a una persona che rivendica il proprio diritto di ottenere l'autorizzazione a
detenere un dispositivo di comunicazione a cui l'istanza fa riferimento,
ma, in riferimento al comma b, non riguarda un individuo detenuto all'interno di un istituto di
pena.
Restrizioni sulla divulgazione delle informazioni
5.—(1) Eventuali informazioni contenute in un documento presentato in relazione all'istanza di
un decreto per l'applicazione di restrizioni sull'uso di sistemi di telecomunicazioni non devono
essere assolutamente comunicate a una persona che non sia parte in causa, se non diversamente
deciso dal tribunale.
(2) Qualora, nell'interesse pubblico, si accertasse la necessità di agire in questo modo, il
tribunale potrà ordinare che alcune o tutte le informazioni contenute in un documento presentato
in connessione con un'istanza di questo tipo non debbano essere divulgate a una delle parti in
causa.
(3) Nel paragrafo 2, per "parte in causa" non si fa riferimento al richiedente.
Audizione relativa all'istanza
6. Nel caso in cui avesse luogo un'audizione relativa all'istanza di un decreto per l'applicazione
di restrizioni sull'uso di sistemi di telecomunicazioni, la stessa dovrà tenersi in privato se non
diversamente deciso dal tribunale.
Spese
7.—(1) Se non diversamente deciso dal tribunale, le parti richiedenti l'emanazione di un decreto
per l'applicazione di restrizioni sull'uso di sistemi di telecomunicazione dovranno sostenere le
spese derivanti dal procedimento in questione.
(2) Nel caso in cui un fornitore di servizi di comunicazione dovesse sostenere (o abbia
sostenuto) eventuali spese, per conformarsi a un decreto per l'applicazione di restrizioni sull'uso di
sistemi di telecomunicazione, tale decreto (oppure un decreto successivo) potrà contenere
l'obbligo, per il richiedente, di pagare tutte o una parte delle relative spese.
3
(3) Ai sensi del paragrafo 2, uno dei requisiti potrà specificare l'importo da versare o la modalità
di calcolo del medesimo.
Potere di modificare o di revocare un decreto per l'applicazione di restrizioni sull'uso di
sistemi di telecomunicazione
8.—(1) Il tribunale di contea potrà revocare un decreto per l'applicazione di restrizioni sull'uso
di sistemi di telecomunicazione, estenderlo o altrimenti modificarlo, su istanza di:
(a) una parte in causa nel procedimento d'origine o
(b) qualunque persona interessata.
(2) Nel paragrafo 1, lettera b, per "persona interessata":
(a) si intende una persona interessata o suscettibile di essere interessata dal decreto e
(b) si riferisce a una persona che rivendica il proprio diritto di ottenere l'autorizzazione a
detenere un dispositivo di comunicazione a cui il decreto fa riferimento,
ma, in riferimento al comma b, non riguarda un individuo detenuto all'interno di un istituto di
pena.
(3) Un'istanza relativa alla revoca o alla modifica di un decreto per l'applicazione di restrizioni
sull'uso di sistemi di telecomunicazioni dovrà indicarne le ragioni che l'hanno motivata.
(4) Un'istanza relativa alla modifica di un decreto per l'applicazione di restrizioni sull'uso
sistemi di telecomunicazione dovrà indicare i termini di modifica previsti.
(5) Le seguenti disposizioni dei presenti regolamenti si applicano a un'istanza di revoca o
modifica di un decreto per l'applicazione di restrizioni sull'uso di sistemi di telecomunicazioni,
poiché si riferiscono all'istanza per l'emanazione di un decreto:
(a) regolamento 5;
(b) regolamento 6;
(c) regolamento 7, paragrafo 1.
Ricorsi
9.—(1) Un ricorso contro la decisione di un tribunale di contea e ai sensi dei presenti
regolamenti potrà essere presentato da:
(a) una parte in causa nel procedimento d'origine;
(b) qualunque persona interessata.
(2) Nel paragrafo 1, lettera b, per "persona interessata":
(a) si intende una persona interessata dalla decisione e
(b) si riferisce a una persona che rivendica il proprio diritto di ottenere l'autorizzazione a
detenere un dispositivo di comunicazione a cui la decisione fa riferimento,
ma, in riferimento al comma b, non riguarda un individuo detenuto all'interno di un istituto di
pena.
(3) Le seguenti disposizioni dei presenti regolamenti si applicano ai procedimenti su ricorso,
poiché si riferiscono a procedimenti derivanti dalla presentazione di un'istanza per un decreto
relativo all'applicazione di restrizioni sull'uso di sistemi di telecomunicazioni:
(a) regolamento 5;
(b) regolamento 6;
(c) regolamento 7, paragrafo 1.
Ufficio centrale
Data
Nome
Sottosegretario di Stato parlamentare
4
NOTA ESPLICATIVA
(La presente nota non forma parte del Regolamento)
I presenti regolamenti vengono emanati in virtù dell'articolo 80 della legge sui reati gravi 2015 e
fungono da meccanismo attraverso il quale un tribunale di contea può emanare un provvedimento,
vale a dire un "decreto relativo all'applicazione di restrizioni sull'uso di sistemi di
telecomunicazioni" che richieda la disconnessione di strumenti di comunicazione non autorizzati e
in uso all'interno delle carceri e di altri istituti di pena.
Il regolamento 3 definisce il significato di un decreto relativo all'applicazione di restrizioni
sull'uso di sistemi di telecomunicazioni e identifica quello di cui un tribunale debba accertarsi
prima di provvedere all'emanazione di un decreto di questo tipo. Il regolamento 3, paragrafo 4
contiene, altresì, il potere, da parte del tribunale, di prevedere che un decreto o qualunque requisito
specifico del medesimo non debbano essere applicati in talune circostanze. Questo funge da
rimedio in quei casi ove uno strumento di comunicazione venga disconnesso per errore e consente
a una persona di ovviare alla necessità di rivolgersi a un tribunale per richiedere una variazione o
una revoca del decreto.
Il regolamento 4 specifica chi può richiedere un decreto relativo all'applicazione di restrizioni
sull'uso di sistemi di telecomunicazione e stabilisce inoltre chiunque altro potrebbe essere parte in
causa in un'istanza di questo tipo e impone al richiedente l'obbligo di darne avviso come previsto.
Il regolamento 5, paragrafo 1, crea una presunzione rispetto alla divulgazione di informazioni
fornite alle parti non interessate in relazione a un'istanza, se non diversamente deciso dal tribunale.
Il regolamento 5, paragrafo 2, prevede un ulteriore potere per il tribunale, vale a dire quello di
ordinare la non divulgazione di informazioni a una delle parti, nel caso in cui il tribunale ritenga
opportuno agire in questo modo nell'interesse pubblico. A tali fini, per parte in causa non si fa
riferimento al richiedente (regolamento 5, paragrafo 3).
Il regolamento 6 sostituisce la comune presunzione che le audizioni debbano tenersi in pubblico e
prevede lo svolgimento in forma privata delle medesime, se non diversamente deciso dal tribunale.
Il regolamento 7 contiene alcune disposizioni riguardo sia alle spese sostenute in relazione al
procedimento, sia per quanto concerne quelle derivanti dall'osservanza di un decreto relativo
all'applicazione di restrizioni sull'uso di sistemi di telecomunicazione.
Il regolamento 8 prevede che il tribunale di contea possa revocare un decreto relativo
all'applicazione di restrizioni sull'uso di sistemi di telecomunicazione, estenderlo o altrimenti
modificarlo. Lo stesso prevede inoltre eventuali disposizioni in relazione alle persone che possono
rivolgersi al tribunale a tale proposito e per questioni accessorie.
Il regolamento 9 contiene disposizioni relative ai ricorsi.
I suddetti regolamenti saranno completati dai regolamenti di procedura civile del 1998 e dalle
relative istruzioni pratiche.
La valutazione completa dell'impatto che il presente strumento normativo avrà sui costi delle
imprese è disponibile presso l'ufficio centrale ed è allegata alla relazione esplicativa disponibile
con lo strumento normativo sul sito dell'OPSI.
5
Scarica