Inserimento alunni handicappati: un’ intesa territoriale ed il riepilogo normativo INTESA TRA SCUOLA, ENTI LOCALI, AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO E ASL 3 DI MONZA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI PREVISTA DALL’ ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA SCUOLA DI MONZA E DELLA BRIANZA DEL 26.02.2002 PREMESSA Il soggetto handicappato e la sua famiglia rappresentano, con le loro specifiche necessità e richieste, il baricentro e il metro di giudizio di una rete di servizi che vanno, quindi, garantiti in modo coordinato e globale, superando le attuali rigidità o accavallamenti tra competenze di enti e istituzioni diverse, per raggiungere il doveroso risultato di seguire coerentemente tutto il percorso vitale di educazione e di inserimento sociale della persona handicappata. Il lavoro di rete tra servizi sociali, sanitari, educativi deve prevedere la comune definizione delle priorità degli interventi già attivati, di quelli da ampliare o da avviare. L'intervento tempestivo è garanzia di percorsi di sviluppo delle potenzialità e del mantenimento del minore handicappato nel suo ambiente sociale e familiare. Diversamente, la conseguenza ultima della disabilità non è la semplice riduzione dell'efficienza, ma può essere l'emarginazione della persona dal suo contesto sociale. 0.1 RIFERIMENTI GIURIDICI La legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro sull’ handicap” , fornisce il principale quadro formativo di riferimento per quanto attiene alle finalità generali, agli scopi particolari degli interventi educativi, assistenziali, riabilitativi e terapeutici a favore delle persone handicappate, nonché agli accordi interistituzionali necessari per la realizzazione degli interventi stessi. Essa tuttavia presuppone od integra altre norme vigenti, che sommariamente sono riepilogate nell'allegato. 0.2 FINALITA' GENERALI Il presente accordo, attraverso la definizione dei reciproci rapporti di collaborazione tra Scuola, Azienda Ospedaliera S.Gerardo, ASL 3 e Comuni rappresentati dal comune di Monza, in qualità di capofila, si prefigge di facilitare la realizzazione unitaria di interventi che favoriscano la piena attuazione del diritto allo studio degli alunni handicappati e la loro integrazione nel contesto sociale, secondo le individuali capacità, nell'ambito delle rispettive competenze e finalità istituzionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative dello Stato e della Regione Lombardia. 0.3 FINALITA' SPECIFICHE L'oggetto del presente accordo è il coordinamento tra il progetto educativo, sanitario, sociale, del diritto allo studio e della formazione professionale delle persone handicappate frequentanti le scuole ed istituti di ogni ordine e grado del territorio dell'ASL 3. 0.4 AMBITO TERRITORIALE E SOGGETTI FIRMATARI L'ambito territoriale coincide con il territorio dei comuni dell'Azienda Sanitaria Locale n.3, rappresentati dal Comune di Monza come capofila. Alla stipula del presente Accordo partecipano gli Enti locali del territorio specificato, rappresentati dal Sindaco del Comune di Monza, in veste di capofila all'uopo delegato dai Comuni partecipanti, il Dirigente del C.S.A.(Centro Servizi Amministrativi, Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca) di Milano, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 3; il Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliera S. Gerardo. MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI STIPULANTI L'ACCORDO 1 - DOCUMENTAZIONE DELL'ALUNNO CON HANDICAP 1.1 ANAGRAFE DINAMICA DELL' HANDICAP Presso i Servizi Sociali dei Comuni viene costituita un’ anagrafe dinamica dell' handicap, in cui vengono raccolti tutti i dati che consentano una ricostruzione organica dello stato di handicap e delle possibili evoluzioni o involuzioni nel tempo. Le informazioni riguardanti i dati anamnestici, la diagnosi e i percorsi di integrazione attivati vengono messi a disposizione delle diverse agenzie in possesso della documentazione utile allo scopo (famiglie, ASL, A.O., scuole, medici di base, altre strutture accreditate). I dati contenuti nell'anagrafe dinamica dell' handicap sono utilizzati al solo fine di favorire e programmare l'integrazione delle persone handicappate nel tessuto scolastico e sociale da parte degli Enti firmatari dell'accordo e durante i momenti di lavoro congiunto per la costruzione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. La procedura adottata dovrà sempre garantire l'assoluta riservatezza e il rispetto delle competenze, secondo quanto stabilito dall’ art.27 della legge n°675/96. 1.2 DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO HANDICAPPATO All'individuazione degli alunni handicappati, per garantire loro i necessari interventi di sostegno (educativo e/o assistenziale), si giunge attraverso l'accertamento previsto dalla legge 27/10/1993, n.423, effettuato secondo i criteri stabiliti dall’ "Atto di indirizzo e coordinamento" emanato con DPR 24/2/1994. I Dirigenti scolastici delle scuole, ricevuta la certificazione (attestazione dell'individuazione dell'alunno come persona handicappata e Diagnosi funzionale), la riprodurranno, apponendo timbro e firma con la dichiarazione di conformità agli originali (i quali saranno trattenuti agli atti della scuola, nella Cartella Individuale) e ne allegheranno le copie autenticate (unitamente agli altri atti di propria competenza) alle schede riassuntive di segnalazione predisposte dal C.S.A. per la richiesta del sostegno didattico. 1.2.1 DIAGNOSI CLINICA La "diagnosi clinica" è l'atto iniziale, da cui prende le mosse tutta la procedura per l'attivazione degli interventi di sostegno educativo e didattico, oltre che riabilitativo ed assistenziale, previsti dalla L.104/92 a favore delle persone handicappate. 1.2.2. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) La DF costituisce l'atto necessario per l'attivazione degli interventi di sostegno in ambito scolastico.La DF si articola in base ai dati anamnestici, alla diagnosi clinica (con l'apporto di altri medici specialisti nel caso di patologie specifiche) e ad un dettagliato esame delle varie aree: cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e dell'autonomia, secondo quanto previsto dal DPR del 24/2/94. Salvo casi di particolare aggravamento della situazione, la DF non va rinnovata durante l'iter scolastico, cosa che dovrà invece avvenire per il Profilo Dinamico Funzionale. 1.2.3. PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) Il PDF indica, per ogni "area" della DF, la specificazione del livello di funzionamento e la successiva tappa di sviluppo prevedibile. Il PDF va rinnovato almeno ad ogni fine di ciclo scolastico. 1.2.4. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) Il PEI articola dettagliatamente gli interventi educativi e didattici (nonché, ove necessari, quelli assistenziali e riabilitativi) diretti alla migliore integrazione dell'alunno handicappato, con l'indicazione di massima dei tempi previsti per ogni intervento, e con l'indicazione dei collegamenti con eventuali attività extrascolastiche programmate di concerto con la famiglia dell'alunno e con gli operatori socio-sanitari e gli assistenti forniti dagli Enti Locali. Il PEI va aggiornato ogni anno scolastico. 1.2.5. CARTELLA INDIVIDUALE PRESSO LA SCUOLA Per consentire la migliore conoscenza possibile della situazione di handicap degli alunni certificati, e soprattutto per favorire la conoscenza degli interventi educativi e didattici, riabilitativi ed assistenziali e di ogni altro genere attuati a loro favore, si raccoglierà tutta la documentazione in una Cartella Individuale. La Cartella Individuale, contenente DF-PDF-PEI, sarà tenuta agli atti riservati della scuola e custodita sotto la diretta sorveglianza del Dirigente scolastico. La DF potrà, per necessità operativa legata alla programmazione scolastica, essere portata a conoscenza dei docenti di classe e di sostegno. Ogni altra documentazione medica relativa agli alunni handicappati sarà trattenuta agli atti della sala medica e potrà essere solo visionata, non riprodotta, dagli insegnanti, col consenso del Dirigente scolastico e del personale della sala medica. La Cartella Individuale viene trasmessa in via riservata al Dirigente scolastico della scuola di ulteriore frequenza.Chiunque venga a conoscenza, per motivi d'ufficio, delle informazioni riservate contenute nella Cartella Individuale, è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio ed è perseguibile a norma dell'art.622 del Codice Penale in caso di violazione della dovuta riservatezza. 2 - MODALITA' DI SEGNALAZIONE DI HANDICAP NEL CORSO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA Di norma, la richiesta di certificazione di handicap è fatta da parte di chi esercita la potestà parentale ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. 2.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA HANDICAPPATA L'art. 2 del DPR 24/2/1994 ("Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap") recita: “ All’ individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n.104/1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell’ età evolutiva, in servizio presso le U.S.L. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni". 2.2 CERTIFICAZIONE DI HANDICAP Se dalla valutazione diagnostica effettuata dall’ Azienda ospedaliera o da Enti accreditati emergono elementi per certificare l'alunno come persona handicappata, alla segnalazione della scuola seguirà il rilascio dei documenti contenenti l'attestazione dell'individuazione dell'alunno come persona handicappata e la Diagnosi Funzionale. Il documento di individuazione dell'alunno come persona handicappata dovrà sempre recare in calce la firma di un genitore o altro responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno segnalato. La struttura che rilascia la certificazione dovrà provvedere a segnalare la situazione di handicap al responsabile della struttura scolastica di appartenenza. 2.3. RICHIESTE DI CONSULENZA DA PARTE DELLE SCUOLE La Scuola, in accordo con chi esercita la potestà parentale, può richiedere consulenze finalizzate alla certificazione di handicap. Le richieste saranno fatte per iscritto alle strutture sanitarie accreditate mediante apposita scheda di segnalazione compilata in ogni sua parte e firmata dal Dirigente scolastico, secondo i modelli predisposti dal C.S.A. di Milano per la Lombardia. La struttura accreditata darà in ogni caso, anche negativo, un riscontro scritto alla richiesta di consulenza avanzata dalla scuola, nel termine di 30 giorni. 3 - COMPETENZE ED IMPEGNI SPECIFICI DEI FIRMATARI 3.1 RUOLO E COMPITI DELLA SCUOLA Per favorire la piena integrazione della persona handicappata la scuola: - garantisce l'iscrizione delle persone handicappate nelle sezioni e classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, favorendo il massimo sviluppo dell'esperienza delle persone handicappate che le frequentano; assegna i docenti di sostegno, possibilmente specializzati; per l’ assegnazione dei docenti di sostegno alle scuole e per la consistenza numerica delle classi e delle sezioni con la presenza di alunni portatori di handicap si fa riferimento alla normativa vigente; - organizza l’ attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche "aperte", in relazione alla programmazione scolastica individualizzata, al piano dell’ offerta formativa ed alla legge sull’ Autonomia scolastica; - garantisce la continuità educativa fra i diversi ordini e gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra i dirigenti scolastici e gli insegnanti dei cicli di studi; - impegna gli operatori scolastici ad elaborare il PDF (profilo dinamico funzionale) ed il PEI (piano educativo individualizzato) unitamente ai membri di altre componenti; - favorisce il collegamento interistituzionale per gli interventi assistenziali e/o riabilitativi di competenza degli Enti Locali, dell'ASL e dell’ azienda ospedaliera e delle strutture sanitarie accreditate anche in ambito scolastico, quando richiesto dal PDF per i casi di alunni in situazione di handicap grave; - favorisce l'impostazione di attività di sperimentazione metodologica e didattica (ex art. 277 del T.U. 297/94) nelle classi frequentate da alunni handicappati, utilizzando a tal fine anche i fondi derivanti dagli stanziamenti sul cap. 2188 del bilancio del Ministero dell’ Istruzione, i fondi per la sperimentazione dell’ autonomia scolastica ai sensi del D.M. n.251/98, eventuali contributi degli Enti Locali erogati ai sensi dell'art.8 della L.R.31/80 (diritto allo studio); - attiva forme sistematiche di aggiornamento dei dirigenti scolastici, dei docenti e dei collaboratori scolastici, anche mediante attività congiunte concordate con l'ASL, l’ A.O., gli enti accreditati e gli Enti Locali; - coordina gli interventi degli Enti Locali in materia di diritto allo studio con i propri, per l'efficace utilizzazione dei fondi derivanti dagli stanziamenti sul cap.7481 del bilancio del Ministero dell’ Istruzione per l'acquisto di attrezzature didattiche e sussidi necessari all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; - attiva forme sistematiche di orientamento particolarmente qualificate per le persone handicappate, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media; - predispone prove d'esame differenziate corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'alunno handicappato in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali. 3.1.1 GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO SULL'HANDICAP Ai sensi dell'art.15, comma 2, della L.104/92, presso ogni Istitutuzione scolastica è attivato obbligatoriamente il Gruppo di Studio e di Lavoro sull' Handicap. 3.1.1.1 COMPOSIZIONE Il Dirigente scolastico, che lo presiede ed al quale spetta il compito della formalizzazione del decreto di nomina dei componenti, entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico; i rappresentanti degli insegnanti di sostegno, prioritariamente specializzati, in numero non superiore a 3; i rappresentanti degli insegnanti di classe, designati dal Collegio dei docenti, in numero non superiore a 2; i rappresentanti dei genitori degli alunni, possibilmente familiari degli alunni handicappati, in numero non superiore a 2; i rappresentanti degli studenti (solo per le scuole secondarie di secondo grado), eletti dai rappresentanti nei Consigli di Classe; un operatore designato dall’ Unità Operativa di Neuropsichiatria per l'Infanzia (U.O.N.P.I.A.) dell'Azienda Ospedaliera; un rappresentante designato dai servizi comunali competenti. 3.1.1.2 COMPITI Il "Gruppo di studio e di lavoro sull'handicap" collabora alle iniziative educative e d’ integrazione predisposte dal PEI (piano educativo individualizzato). A tal fine: - riceve dal Dirigente scolastico la segnalazione dell'iscrizione degli alunni handicappati (non la documentazione medicadiagnosi funzionale); - verifica le condizioni di accessibilità agli spazi scolastici ed alla comunicazione in ambito scolastico e di fruibilità delle strutture e strumentazioni didattiche; recepisce le proposte degli organi competenti per predisporre gli strumenti per favorire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi di scuole; - rileva le necessità di tipo assistenziale (personale, trasporto, sussidi didattici) e propone ai Dirigenti scolastici le richieste da avanzare all'Ente Locale. 3.2 RUOLO E COMPITI DELL'A.S.L. 3. L’ ASL 3 tutela la salute dei cittadini garantendo i livelli di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria, nazionale e regionale. Assicura tali livelli principalmente attraverso l’ attivazione con i soggetti erogatori pubblici e privati degli accordi previsti dall’ art.8, comma 5, della legge regionale n°31/97 dei decreti di riordino (contratti). In tale ottica l’ ASL provvede ad accreditare i Centri di riabilitazione extra-ospedaliera, nonché i servizi di neuropsichiatria dell’ infanzia e dell’ adolescenza (UONPIA) operanti sul territorio e provvede al pagamento delle prestazioni da loro rese, sulla base di quanto disposto dalla Regione Lombardia. L’ ASL 3 garantisce la tutela della salute nella scuola, con particolare riferimento agli interventi di prevenzione e alla gestione delle problematiche sanitarie specifiche, definite per i singoli soggetti handicappati. 3.3. RUOLO E COMPITI DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA L'Azienda Ospedaliera S.Gerardo attraverso l’ Unità Operativa di Neuropsichiatria per l'Infanzia e l’ Adolescenza (U.O.N.P.I.A.), cui afferisce il personale operante nell'ambito della neuropsichiatria infantile, garantisce i seguenti interventi: a - l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, da parte dello specialista nella patologia segnalata ovvero dello psicologo esperto dell’ età evolutiva. In ottemperanza all'art.2 del DPR 24/2/1994 (v. precedente punto 2.1), la U.O.N.P.I.A. prende atto della certificazione da parte delle strutture accreditate, mentre nel caso di segnalazione da parte di altra struttura la U.O.N.P.I.A. effettuerà tutto l'iter diagnostico di propria competenza, in collaborazione con la scuola e la famiglia; b - la stesura della Diagnosi Funzionale per gli alunni in situazione di handicap, effettuata dall’ équipe composta da neuropsichiatra infantile, medico specialista nella patologia segnalata, psicologo dell’ età evolutiva, terapisti della riabilitazione; c - la collaborazione con gli insegnanti per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato per l'integrazione dei vari interventi scolastici ed extrascolastici, attivando la collaborazione dei Servizi sociali comunali nei casi ritenuti necessari; d - la partecipazione ai gruppi di lavoro sull' handicap a livello delle istituzioni scolastiche, concordata su problemi specifici; e - la presa in carico terapeutica dei pazienti handicappati; f - l’ attività di aggiornamento scientifico in collegamento con la scuola, attraverso specifici progetti. 3.2.1 STRUTTURE ED INTERVENTI DELL'A.O. SAN GERARDO. L'attuale organizzazione dei servizi di Neuropsichiatria dell’ Infanzia e dell’ adolescenza (UONPIA) per il territorio precedentemente definito, dispone di un polo ospedaliero presso l'Ospedale S.Gerardo Nuovo, di un polo territoriale a Monza presso l’ ospedale vecchio, con ambulatorio decentrato a Brugherio, e di un polo territoriale a Lissone, presso l’ ospedale di riabilitazione, con annesso centro diurno. Il polo ospedaliero collaborerà integrando il lavoro clinico di base effettuato presso i poli territoriali, per i casi più complessi che richiedono specifiche analisi cliniche e strumentali (disturbi di apprendimento, disturbi relazionali, disturbi su base organica), in regime di day hospital o di degenza. Oltre all'approfondimento diagnostico la collaborazione con il polo ospedaliero mirerà ad una miglior definizione delle indicazioni psicoterapeutiche e riabilitative, all'integrazione con il lavoro educativo e gli interventi sociali, alle verifiche periodiche dei casi problematici. 3.2.2 PRIMA FASE SPERIMENTALE L'impegno richiesto per l'applicazione del PDF e del PEI è certamente elevato, in quanto il tempo necessario per una adeguata valutazione di ogni caso non è inferiore alle 4-5 ore. A questo tempo va aggiunto quello richiesto per integrare i progetti didattico-educativi, terapeutico-riabilitativi e di socializzazione, nell'ottica di favorire uno scambio ed una maggiore unificazione dei linguaggi e delle metodologie di lavoro. Si stabilisce pertanto di dedicare una prima fase di sperimentazione del PDF e del PEI, definendo come scelte prioritarie: 1) segnalazioni di nuovi casi in assoluto, dal 2003; 2) tutti gli alunni handicappati inseriti nelle scuole materne e asili-nido, dal 2003; 3) alunni con handicap di elevata gravità, dal 2003; 4) alunni con handicap inseriti in prima media, a partire dall’ anno scolastico 2003/2004; 5) alunni delle scuole superiori, dal 2004. Scopo di questa prima fase è quello di definire anche il fabbisogno di risorse umane e strumentali per giungere alla realizzazione degli obiettivi, in considerazione sia dei bisogni terapeutici degli alunni handicappati, sia dei tempi tecnici degli operatori. 3.3 RUOLO E COMPITI DEL COMUNE Spetta al Comune (D.Legs.267/00; Legge 104/92, art. 40; D.Lgs.112/98, art.139) assicurare gli interventi così riepilogati: 1) interventi precoci di carattere socio-assistenziale alle famiglie con bambini che presentano problemi di handicap fin dalla nascita, al fine di offrire loro un servizio d’ informazione e di sostegno psico-sociale fin dai primi mesi e anni di vita del bambino (legge 104/92, artt.5 e 8), onde favorire comportamenti di accoglienza positiva da parte dei genitori; 2) interventi socio-psico-educativi ad integrazione dei percorsi extrascolastici e/o di supporto in ambito scolastico per progetti educativi globali (al fine di garantire il più possibile percorsi di "normalizzazione") nell'ambito del piano al diritto allo studio (Legge 118/71, art. 28 comma 1; legge 104/92 art. 8 comma 1, lettere a,b,c,d,e,g.h,m; art. 13 comma 3; Legge Regione Lombardia 31/80; D.P.R. 347/83; D.Lgs.112/98, art.139, comma 1, lettera c). Il Comune si fa carico dell'assicurazione RC del personale di assistenza la cui presenza sia prevista in ambito scolastico in base al PDF. Il Comune partecipa all'accordo assicurando i servizi e gli interventi di seguito elencati. 3.3.1 SERVIZI ED INTERVENTI DEL COMUNE 3.3.1.1 SERVIZI GENERALI Gli Enti locali, attraverso le proprie strutture organizzative forniscono informazioni, favoriscono l'accesso alla rete dei servizi sociosanitari per l'integrazione e il recupero della persona handicappata, garantiscono gli interventi precoci di carattere socio-assistenziale-educativo alle famiglie con bambini che presentano problematiche di handicap fin dalla nascita; costituiscono l’ anagrafe dinamica dell'handicap; promuovono patrocini ed interventi diretti (finanziari o di sostegno psico-socio-pedagogico) per attivare progetti di attività formativa-informativa di supporto alle strutture educative (in particolare presso asili nido e scuole materne) per superare l'intervento legato al singolo caso. Tali progetti saranno coordinati o integrati con quelli sanitari e scolastici mediante specifici e dettagliati accordi. 3.3.1.2 INTERVENTI NELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE 1) supporti socio-psico-pedagogici: interventi di supporto alla persona ed alla famiglia, coordinati con gli interventi sanitari; 2) interventi educativi e socio-assistenziali: sulla base del profilo dinamico-funzionale, il Comune attiva interventi extra-scolastici, realizzati attraverso progetti globali di integrazione; 3) affido al di fuori della famiglia d'origine: a- affido familiare: l'inserimento temporaneo di un minore disabile privo di un ambiente familiare idoneo per un adeguato sviluppo psico-fisico, presso una famiglia diversa da quella di origine, al fine di garantirgli con continuità il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e validi rapporti affettivi; baffido a strutture educative; 4) supporti assistenziali: tutti gli interventi di supporto al singolo e alla sua famiglia, di ordine contributivo e assistenziale (sussidi economici, trasporti, vacanze, attività ricreative ecc.). Gli interventi saranno garantiti nel quadro della normativa e dei regolamenti vigenti. 3.3.1.3 ASILI NIDO Il Comune garantisce, anche attraverso apposite convenzioni, l'inserimento del bambino con handicap nell'Asilo Nido, come luogo educativo e pedagogico che, nel campo dell'integrazione dell' handicap, si pone con pari responsabilità, competenze e doveri degli altri ordini di scuola per l'organizzazione dei percorsi educativi. Il raccordo con la scuola materna è elemento prioritario dell'integrazione, assieme al supporto che la struttura "nido" deve dare in questa fase alla famiglia.L'avvio precoce di un percorso integrativo e sociale, il raccordo e il passaggio d’ informazioni con la scuola materna, il lavoro di supporto e aiuto alla famiglia di concerto con i servizi sociali e sanitari, sono compiti precipui degli Enti locali. 3.3.1.4 SCUOLA MATERNA - SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA MEDIA Nell'ambito dell'istruzione il Comune: 1) partecipa con competenze socio-psico-pedagogiche alla definizione del profilo dinamico funzionale e del programma globale di intervento; 2) garantisce assistenza educativa specialistica per i portatori di handicap nella scuola o, come scritto nella legge 104/92, art,13, comma 3 “ assistenza per l’ autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap” con le chiarificazioni intervenute con circolare del Ministero dell’ Istruzione prot.3390 del 30.11.2001; 3) attua, in stretta collaborazione con l’ istituzione scolastica, interventi di sostegno alla sperimentazione didattica finalizzati all'integrazione in ambito scolastico, mediante sussidi economici e/o fornitura di beni e servizi, secondo accordi particolari; 4) fornisce materiale/strumenti didattici e tecnici per alunni portatori di handicap; 5) assicura nell’ ambito delle proprie risorse ordinarie di bilancio, modalità di trasporto individuale per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici; 6) garantisce la fruizione della mensa scolastica. 3.3.1.5 ORIENTAMENTO DOPO LA SCUOLA DELL'OBBLIGO Ferme restando le competenze della scuola media, il Comune favorisce l'integrazione tra le competenze socio-psico-educative e quelle sanitarie per consentire scelte di futuro percorso formativo adeguate alle caratteristiche psicofisiche del soggetto portatore di handicap. Tali interventi dovrebbero aver luogo almeno dalla prima media. Il Comune promuove momenti di raccordo tra operatori socio-sanitari-educativi e scuole professionali, finalizzati a collegare il momento formativo con quello della futura integrazione nel mondo del lavoro. Il Comune censisce e valuta le iniziative di formazione professionale presenti sul territorio ed individua percorsi mirati rivolti ai disabili. Assicura momenti di raccordo col personale docente e socioeducativo per mantenere costante il livello qualitativo dell'intervento, l’ omogeneità delle procedure e dei piani di lavoro, la chiarezza sui fruitori, la differenziazione delle risorse, il collegamento con i servizi di inserimento lavorativo. 3.3.1.6 STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI - CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE) Il Comune, sulla base del censimento del bisogno e della valutazione delle necessità, assicura risposte differenziate ai minori in situazioni di handicap grave, anche mediante ricorso a strutture esistenti fuori dal suo territorio. Deveo inoltre farsi promotore di una sempre maggiore integrazione dei CSE con le strutture scolastiche e sociali del territorio. 3.3.1.7 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Il Comune assicura la fruibilità delle strutture scolastiche su cui è competente (edilizia scolastica per le scuole di base), da parte dei disabili, eliminando qualsiasi ostacolo alla loro libera circolazione. 3.3.2 COORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI Il Sindaco garantisce il coordinamento interno dei servizi comunali per assicurare gli interventi integrati, per quanto di competenza. 4 - ORGANI DI GESTIONE DELL'ACCORDO 4.1 COMITATO TECNICO INTERISTITUZIONALE SULL’ HANDICAP E' costituito, quale organo di gestione dell'Accordo, il Comitato tecnico interistituzionale sull' handicap, che si riunisce, almeno tre volte all'anno, presso la sede del C.S.A.di Milano, sportello di Monza. La prima convocazione spetta al Sindaco del Comune capofila. 4.1.1 COMPOSIZIONE 1 Rappresentante del Comune capofila che lo presiede; 1 rappresentante designato dal CSA di Milano: 2 dirigenti scolastici del territorio di competenza, di cui uno rappresentante le scuole paritarie; 1 rappresentante designato dall’ ASL3; 1 rappresentante designato dall’ Azienda Ospedaliera S.Gerardo; 3 rappresentanti designati dai Comuni. 4.1.2 COMPITI 1) analizza i dati del territorio e li socializza nella zona ed ai livelli provinciale, regionale ed eventualmente nazionale; 2) promuove modalità di sperimentazione per il superamento delle carenze o difficoltà emerse; 3) promuove a livello territoriale momenti pubblici di formazione, riflessione e confronto sui temi dell' handicap, d'intesa con le varie agenzie operanti sul territorio sia a livello istituzionale (Enti Locali, ASL 3, Aziende ospedaliere, strutture sanitarie accreditate, Scuole) che associativo (Associazioni dei Genitori ed Associazioni di settore); 4) propone criteri e indirizzi relativi all'aggiornamento ed alla formazione permanente del personale dei settori interessati all'accordo; 5) promuove e favorisce il raccordo interistituzionale, studiandone e definendone le modalità di comunicazione. 5 - VERIFICA E DURATA DELL'ACCORDO Il presente accordo ha validità di cinque anni a partire dalla data della stipula e può essere aggiornato e integrato in conseguenza di modifiche normative o di specifiche necessità.Almeno sei mesi prima della scadenza del primo quinquennio, le parti si impegnano a verificare i risultati dell'accordo e a ridefinire i termini degli impegni e il successivo periodo di validità. MONZA, li …24.12.2002 IL SINDACO DI MONZA (comune capofila) ARCH. MICHELE FAGLIA IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA ASL3 Dott. Palmiro Boni IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDODott. Angelo Carenzi IL DIRIGENTE CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO Dott. Antonio Zenga 6 – ALLEGATO - RIFERIMENTI GIURIDICI ESSENZIALI Legenda: L. legge - D.Lgs. decreto legislativo - L.r. legge regionale della Lombardia - DPR Decreto Presidente della Repubblica - DM Decreto ministeriale - L. 30/3/1971, n.118 (norme in favore degli invalidi civili) - DPR 31/5/1974, n.416, n.417, n.419 (istituzione degli organi collegiali della scuola, stato giuridico del personale della scuola, attività di sperimentazione nelle scuole) - DPR 31/10/1975, n.970 (scuole aventi particolari finalità) - DPR 24/7/1977, n.616 (delega alle Regioni di alcune funzioni di cui all'art.117 della Costituzione) - L. 4/8/1977, n.517 (programmazione e valutazione delle attività educative e didattiche nelle scuole dell'obbligo) - L. 23/12/1978, n.833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) - L.r. 20.03.80, n°31 (Norme di attuazione per il diritto allo studio) - L. 20/5/1982, n.270 (revisione del reclutamento del personale della scuola - istituzione dell'organico dei posti di sostegno) - L. 11/3/1988, n.67 (utilizzazione docenti delle "dotazioni organiche aggiuntive" per attività di sostegno nelle scuole) - L. 5/6/1990, n.148 (riforma dell'ordinamento della scuola elementare) - L. 8/6/1990, n.142 (ordinamento delle autonomie locali) - L. 15/10/1990, n.295 (accertamento dell’ invalidità civile) - L..5/02/1992, n°104 (Legge-quadro per l’ assistenza, l’ integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - D.M. 26/6/1992 e 31/7/1992 (costituzione gruppi di lavoro interistituzionali provinciali) - D.M. 9/7/1992 (criteri per la definizione degli accordi di programma (art. 2, comma 1, punto c) - L. 27/10/93, n.423 (Norme per le attestazioni da parte delle USSL della condizione di handicap) - DPR 24/2/1994 ("Atto di indirizzo e di coordinamento" alle USSL in materia di alunni handicappati: individuazione, formulazione della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, partecipazione alla predisposizione dei Piani Educativi Individualizzati). - D.Lgs 16/4/1994, n.297 (testo unico della legislazione sulla scuola statale e non statale) - L. 31/12/1996, n°675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. - L.n°59/97 (riforma della pubblica amministrazione) - L.r.11.07.97, n°31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali). - D.Lgs. 31/03/1998, n°112 (Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione al capo 1° della legge 15/03/97 n°59) - Deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n°VI/980 del 29/07/1998 (Determinazione in ordine agli afferimenti delle unità operative di neuropsichiatria infantile per l’ infanzia e l’ adolescenza alle aziende ospedaliere) - D.P.R. n°233/1998 (piani di dimensionamento) - D.Lgs. n°59/98 (dirigenza scolastica) - L. n°9/99 (elevamento dell’ obbligo scolastico) - DPR 8/03/99 n° 275 (regolamento dell’ autonomia) - D.Lgs. 18/08/2000, n:267 (Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali) - D. Lgs. 19/06/1999, n°229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale) - L. 8/11/2000 n°328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) - Circolare Ministero Istruzione C.M: 30/11/01 (assistenza di base in situazioni di handicap) -.Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia del 13.03.2002, n°VI/462 (Piano sociosanitario regionale 2002-2004) Copyright © 2017 Di.S.A.L.