Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale

Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
Commentario della CISL al Disegno di Legge Delega in materia
previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e
all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria (testo approvato dalla Camera dei Deputati il 27 febbraio
2003).
TESTO DEL GOVERNO
OSSERVAZIONI DELLA CISL
ART. 1(PREVIDENZA OBBLIGATORIA
E COMPLEMENTARE).
1. Il Governo è delegato ad Si è d’accordo sui principi enunciati.
emanare, entro dodici mesi dalla data Essi sono stati oggetto della
di entrata in vigore della presente discussione col Governo. Proprio per
legge, uno o più decreti legislativi questo ed a maggior ragione, va
contenenti norme intese a: a) rilevato che vi è una incoerenza tra
certificare il conseguimento del questi principi ed alcuni dei
diritto alla pensione di anzianità al provvedimenti adottati nella delega.
momento della maturazione dei Va ricordato, infatti, che è stato lo
requisiti per la pensione stessa; b) stesso
rapporto
del
Governo
introdurre sistemi di incentivazione (“Commissione
Brambilla”)
a
di carattere fiscale e contributivo che orientare
il
dibattito
su
rendano conveniente, per i lavoratori provvedimenti che non prevedessero
che maturino i requisiti per la interventi strutturali di modifica dei
pensione
di
anzianità,
la criteri della legge 335/95 (come
continuazione dell'attività lavorativa; invece è la decontribuzione), visto il
c) liberalizzare l'età pensionabile; d) buon risultato contabile della legge
eliminare progressivamente il divieto Dini.
di cumulo tra pensioni e redditi da La scelta di una vera riforma, che si
lavoro; e) sostenere e favorire lo intrecciasse con le prospettive
sviluppo di forme pensionistiche europee, avrebbe richiesto un altro
complementari; f) rivedere il percorso
sia
analitico,
sia
principio della totalizzazione dei metodologico. Il sindacato nel corso
periodi assicurativi estendendone del negoziato aveva proposto al
l'operatività anche alle ipotesi in governo un confronto a tutto campo
cui si raggiungano i requisiti che, concludendosi entro la prima
minimi per il diritto alla pensione metà del 2002, delineasse, col
in uno dei fondi presso cui sono consenso sociale, scelte di struttura
accreditati
i
contributi;
g) per affrontare, soprattutto, gli
estendere ai lavoratori iscritti alla squilibri qualitativi relativi ai bassi
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gestione di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, adattandole alle
caratteristiche di questi soggetti, le
prestazioni e le garanzie a
carattere sociale e formativo
previste per i lavoratori dipendenti
e autonomi, in modo che sia
comunque garantito, per ogni
tipologia
di
prestazione,
l'equilibrio
finanziario
delle
apposite evidenze contabili da
istituire presso l'INPS.
tassi di sostituzione futuri per i
giovani,
soggetti
al
regime
contributivo, e le questioni connesse
alla necessità di realizzare una
maggior permanenza nel mercato del
lavoro dei lavoratori anziani. Si è,
invece, privilegiata la soluzione della
legge delega che, essendo ancorata a
precise scadenze temporali, ha finito
da un lato per troncare la discussione
anzitempo e, dall'altro, ha adottato
soluzioni
congiunturali
più
finalizzate ad un effetto annuncio in
vista del negoziato europeo di marzo
sul debito, che alla riforma delle
pensioni.
Vanno considerate con interesse le
innovazioni introdotte con riguardo
all'ampliamento della totalizzazione
e
l'estensione
ai
lavoratori
parasubordinati di prestazioni e
garanzie a carattere sociale e
formativo già previste per i lavoratori
dipendenti ed autonomi. Occorrerà
attendere i decreti attuativi per
valutare l'applicazione concreta di
questi principi.
2. Il Governo, nell'esercizio della
delega di cui al comma 1, si
atterrà ai seguenti
principi e
criteri direttivi:
a) Garantire al lavoratore che
matura i requisiti per la pensione
di anzianità, tempo per tempo
vigenti nel regime previdenziale
a cui è iscritto, l'ottenimento da
parte dell'ente di competenza
della
"certificazione"
della
propria posizione previdenziale,
nella quale si attesta il diritto al
conseguimento della pensione
stessa; i periodi di anzianità
contributiva maturati fino alla
data di conseguimento del
Va valutata positivamente la
possibilità di consentire al lavoratore
che abbia maturato i requisiti per la
pensione di anzianità, e che
permanga nell'attività lavorativa, di
ottenere la certificazione della
propria posizione previdenziale,
indipendentemente
dall'esercizio
dell'opzione per gli incentivi previsti
dalla delega stessa, garantendo
comunque, in qualunque momento
successivo,
il
diritto
al
conseguimento della pensione stessa
secondo i criteri vigenti alla data
della certificazione.
Sino ad oggi il timore di un
cambiamento
delle
regole
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diritto alla pensione sono
computati, ai fini del calcolo
dell'ammontare della pensione,
secondo i criteri vigenti alla
data predetta; tale diritto potrà
essere liberamente esercitato dal
lavoratore in qualsiasi momento
successivo
alla
data
di
maturazione dei requisiti di cui
sopra, indipendentemente da ogni
diversa previsione legislativa;
previdenziali verso un allungamento
obbligatorio dell’età lavorativa, col
conseguente annullamento del diritto
acquisito ad andare in pensione alla
età prevista dalle regole sulla
anzianità, ha favorito la propensione
dei lavoratori verso il pensionamento
anticipato. L'obiettivo, invece, del
presente provvedimento è quello di
allargare la occupabilità complessiva,
incentivando, anche, la permanenza
al lavoro delle fasce di età matura,
sia per ragioni inerenti all’equilibrio
ed alla qualità del mercato del
lavoro, che di sostegno alle entrate
pubbliche. Dal punto di vista tecnico
è necessario chiarire meglio le
modalità di “ottenimento” della
certificazione: è compito del
lavoratore richiederla? O è l’Ente
previdenziale
competente
che
automaticamente certifica e lo
comunica al lavoratore? E cosa
succede al lavoratore che, per
qualsivoglia motivo, non certifica la
propria posizione, ma ha maturato i
requisiti per il pensionamento di
anzianità? Gli si nega un diritto? La
questione allora non è tanto quella di
certificare la posizione assicurativa
maturata, ma quella comunque di
garantire un diritto.
b) Consentire al lavoratore di cui
alla precedente lettera
a)
l'esercizio
del
diritto
di
proseguire l'attività lavorativa
con
le
ordinarie
regole
previdenziali ovvero di optare per
l'applicazione
di
incentivi
consistenti in un regime fiscale e
contributivo speciale; prevedere
in particolare che il regime
contributivo , fatti salvi gli
adeguamenti del trattamento
Positiva è la possibilità per il
lavoratore, una volta maturati i
requisiti per la pensione di anzianità,
di
poter
scegliere
tra
il
proseguimento
dell'attività
lavorativa,
con
le
regole
previdenziali in vigore (continuità
del versamento contributivo con
conseguente incremento dell'aliquota
di rendimento del 2% annuo), o
optare per l'applicazione di incentivi
consistenti in un regime fiscale e
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pensionistico spettanti per effetto
della rivalutazione automatica al
costo
della
vita,
consista
nell'esenzione
totale
dal
versamento dei contributi sia a
carico del lavoratore che del
datore di lavoro; prevedere che
tali contributi siano destinati in
misura non inferiore al 50 per
cento al lavoratore il quale può
decidere di destinarli in tutto o
in parte alla previdenza
complementare, fermi restando
i limiti di deducibilità fiscale, e
che la parte rimanente sia
destinata a riduzione del costo
del lavoro; prevedere che
l'opzione sia esercitabile a
condizione che il lavoratore si
impegni,
al
momento
dell'esercizio
dell'opzione
medesima, a posticipare l'accesso
al pensionamento per un periodo
di almeno due anni rispetto alla
prima scadenza utile prevista
dalla normativa vigente e
successiva alla data dell'esercizio
della
predetta
opzione;
prevedere che la retribuzione
successiva
all'esercizio
dell'opzione sia soggetta a
tassazione separata;
contributivo speciale. Il regime
contributivo
speciale
consiste
nell'esenzione totale dal versamento
dei contributi, sia a carico del
lavoratore che del datore di lavoro.
Una parte di tali contributi è
destinata al lavoratore in misura non
inferiore al 50% dell'ammontare
totale della contribuzione IVS
(l'aliquota di contribuzione generale
IVS è del 32.70%), mentre la parte
rimanente è destinata alla riduzione
del costo del lavoro.
La CISL valuta positivamente la
soppressione della norma (inserita
nel testo originario presentato dal
Governo) sulla novazione del
rapporto di lavoro, che avrebbe
obbligato
il
lavoratore
alle
dimissioni e alla stipula di un nuovo
contratto di lavoro per poter
accedere agli incentivi previsti in
caso di permanenza nell'attività
lavorativa.
La parte di retribuzione derivante
dagli incentivi viene sottratta
all'imposizione fiscale ordinaria e
sottoposta a tassazione separata (in
pratica lo stesso regime fiscale che si
applica al TFR). La tassazione
separata è più vantaggiosa rispetto a
quella ordinaria.
Un giudizio positivo viene espresso
anche sulla possibilità, per il
lavoratore, di destinare, in tutto o in
parte, gli incentivi ottenuti alla
previdenza complementare.
Restano, invece, molti dubbi
sull'efficacia degli incentivi, la cui
entità andrebbe rafforzata.
.
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c) Liberalizzare l'età pensionabile,
prevedendo il preventivo accordo
del datore di lavoro per il
proseguimento
dell'attività
lavorativa qualora il lavoratore
abbia conseguito i requisiti per la
pensione di vecchiaia, con
l'applicazione degli incentivi di
cui alla lettera b) e fatte salve le
disposizioni di legge vigenti in
materia di pensionamento di
vecchiaia per le lavoratrici e
facendo comunque salva la
facoltà per il lavoratore, il cui
trattamento pensionistico sia
liquidato
esclusivamente
secondo il sistema contributivo,
di
proseguire
in
modo
automatico la propria attività
lavorativa fino all'età di 65
anni;
Non ci sono obiezioni a consentire
che il lavoratore possa lavorare
anche oltre il 65^ anno di età, il quale
resta un riferimento certo ed una
garanzia ai fini della maturazione dei
requisiti per la pensione di vecchiaia.
Va previsto che gli anni lavorati
dopo il 65^ sono utili per la
maturazione
del
requisito
contributivo per il diritto alla
pensione di vecchiaia, qualora a tale
età pensionabile ancora non fosse
stato raggiunto.
Il riferimento al proseguimento
automatico della propria attività
lavorativa fino all'età di 65 anni, per
il lavoratore il cui trattamento
pensionistico
sia
liquidato
esclusivamente secondo il sistema
contributivo è pleonastico in quanto
con tale sistema il lavoratore può
liberamente scegliere di accedere al
pensionamento tra i 57 e i 65 anni di
età (la norma in questione riguarda i
lavoratori assunti dal 1/01/96 o che a
tale data non avevano maturato
almeno 18 anni di contributi versati).
d) Ampliare progressivamente la
possibilità di totale cumulabilità
tra pensione di anzianità e redditi
da
lavoro
dipendente
o
autonomo,
in
funzione
dell'anzianità contributiva e
dell'età;
La Cisl ha sempre condiviso
l’ampliamento della possibilità di
cumulo della pensione di anzianità
con redditi da lavoro autonomo e
dipendente. Si rammenta che la
materia è già stata disciplinata dalla
legge finanziaria per l'anno 2003.
e) adottare misure volte a
consentire
la
progressiva
anticipazione della facoltà di
richiedere la liquidazione del
supplemento di pensione sino a due
anni dalla data di decorrenza della
pensione
o
del
precedente
supplemento;
Il supplemento di pensione è una
prestazione concessa al pensionato
che, lavorando, versi ulteriori
contributi o abbia diritto all'accredito
di contributi figurativi. In pratica la
pensione viene ricalcolata in base ai
nuovi contributi versati,
Attualmente il supplemento si ottiene
trascorsi 5 anni dalla decorrenza
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della pensione o del precedente
supplemento oppure - ma questa
facoltà è esercitabile una sola volta quando siano passati due anni dalla
decorrenza della pensione o del
precedente supplemento, purché
l'interessato abbia superato l'età
pensionabile (65 anni per gli uomini
e 60 per le donne).
La norma della delega consente di
liquidare in maniera più rapida il
supplemento
di
pensione,
consentendo la facoltà di richiederne
la liquidazione sino a due anni dal
pensionamento o dal precedente
supplemento.
Va condivisa, per quanto concerne il
lavoro
parasubordinato,
l'equiparazione
dell'aliquota
previdenziale a quella degli iscritti
alla gestione dei commercianti. Dal
1^
gennaio
2003
l'aliquota
complessiva
del
lavoro
parasubordinato è del 14% (di cui
0,50% per prestazioni sociali),
mentre l'aliquota dei commercianti è
del 17.10%. A normativa vigente, il
lavoratore parasubordinato avrebbe
raggiunto l'aliquota del 17% solo nel
2008.
Va inoltre precisata l'esigenza di
differenziare nettamente le aliquote
IVS (pensioni), dalle aliquote per le
prestazioni
sociali
(attualmente
maternità, ANF, malattia in caso di
degenza ospedaliera) erogate dalla
gestione separata. Pertanto andrebbe
incrementata anche l'attuale aliquota
dello
0.50%, prevedendo, sia
miglioramenti delle prestazioni oggi
erogate, sia l'introduzione di nuove
prestazioni
(indennità
di
disoccupazione?).
Altrimenti
si
rischia di alimentare il connubio fra
assistenza e previdenza. Da notare
a) Ridefinire
il
trattamento
previdenziale
dei
lavoratori
iscritti alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335,
prevedendo
l'applicazione
graduale delle aliquote vigenti
per i lavoratori iscritti alla
gestione commercianti presso
l'INPS,
relativamente
ai
lavoratori non iscritti ad altre
forme di previdenza obbligatoria;
escludere
dall'elevazione
dell'aliquota coloro che ricoprono
incarichi di amministratore,
sindaco o revisore di società e
coloro
che
percepiscono
trattamenti pensionistici a carico
delle predette forme; prevedere
che una parte dell'incremento
dell'aliquota sia destinata a
prestazioni di carattere sociale e
formativo a favore dei lavoratori
medesimi;
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che la legge finanziaria 2003 ha
innalzato il contributo, per gli iscritti
alla gestione separata titolari di
pensione diretta, dal 10% al 12.50%,
a partire dal 1 gennaio 2003 (15%
dal 1 gennaio 2004)
La CISL chiede che vada ridefinito,
in modo più incisivo, il trattamento
previdenziale e assistenziale del
lavoro
indipendente
(lavoratori
autonomi
e
parasubordinati),
accelerando
il
processo
di
innalzamento
delle
aliquote
contributive, oltre quanto previsto
dalla normativa vigente. L'ipotesi di
lavoro può consistere nel definire
un'aliquota contributiva di ingresso
nel sistema previdenziale uniforme
(salvo per coloro che già pagano
aliquote superiori). Se, per ipotesi,
l'aliquota di ingresso fosse fissata al
20% del reddito imponibile, abbiamo
stimato
che
l'incremento
dei
contributi versati, rispetto alla
situazione attuale, ammonterebbe a
16.100 miliardi di lire (più di 8
miliardi di euro)
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b) Adottare misure finalizzate ad
incrementare l’entità dei flussi di
finanziamento
alle
forme
pensionistiche
complementari
con contestuale incentivazione di
nuova occupazione con caratteri
di stabilità, prevedendo a tal fine:
1. Il conferimento del trattamento di
fine rapporto maturando alle
forme
pensionistiche
complementari di cui al Decreto
legislativo 21\04\93, n 124, e
successive modificazioni, che
possono essere istituite, con
l'obbligo
della
gestione
separata,
anche dagli enti
privatizzati di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
sia direttamente che d'intesa
con
le
fonti
istitutive
rappresentative della categoria,
individuando
le
eccezioni
connesse
all’anzianità
contributiva, all’età anagrafica o
a particolari esigenze del
lavoratore stesso e garantendo
che il lavoratore abbia una
adeguata informazione sulla
facoltà di scegliere il fondo a cui
conferire il trattamento di fine
rapporto;
2. L’individuazione di forme tacite
di conferimento del trattamento
di fine rapporto ai fondi istituiti
in base ai contratti e accordi
collettivi di cui alla lettera a)
dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 9,
comma 2, del Decreto legislativo
medesimo nel caso in cui il
lavoratore non eserciti la facoltà
di cui al precedente numero 1);
Si condivide l'obiettivo generale di
promuovere ed accelerare lo sviluppo
della previdenza complementare.
Rispetto al testo originario della
delega è stata attribuita anche agli
enti privatizzati (casse libero professionali) di istituire forme
pensionistiche complementari.
La CISL propone di creare uno
spartiacque netto, fra le forme
pensionistiche
complementari
collettive e negoziate (fondi chiusi e
fondi aperti negoziati con il
sindacato), e le forme pensionistiche
individuali e i fondi aperti non
negoziati. La distinzione dovrebbe
operare
anche
sul
piano
dell'imposizione fiscale (favorendo le
forme di previdenza complementari
di natura negoziale) Dalla delega si
evince che la dislocazione del TFR
presso i fondi pensione è obbligatoria
e riguarda l’intero TFR maturando.
Una volta salvaguardate alcune
condizioni speciali, anagrafiche e
personali del singolo lavoratore, e il
diritto di opzione attualmente
previsto per il Pubblico Impiego, ci
sembra comprensibile che, se si vuol
davvero lanciare i fondi pensione, si
preveda una formula efficace per
consentire il rapido decollo della
previdenza complementare tramite il
finanziamento del TFR.
Il giudizio sulla previsione del
silenzio/assenso, ai fini della
iscrizione dei lavoratori alle forme
pensionistiche complementari, è
positivo, purché sia definito, in
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coerenza con la distinzione sopra cennata, più specificatamente, il
carattere di operatività delle forme
tacite di adesione a favore dei soli
fondi pensione collettivi costituiti o
negoziati con le parti sociali.
3. la possibilità che, qualora il
lavoratore abbia diritto ad un
contributo del datore di lavoro
da destinare alla previdenza
complementare,
detto
contributo affluisca alla forma
pensionistica prescelta dal
lavoratore stesso o alla quale
egli intenda trasferirsi ovvero
alla quale il contributo debba
essere conferito ai sensi del
numero 2);
Non si condivide la portabilità del
contributo del datore di lavoro verso
altre forme pensionistiche individuali
o complementari non collettive e
negoziali.
Il contributo contrattuale a carico del
datore di lavoro rappresenta per le
imprese uno strumento importante
per
realizzare
una
maggiore
fidelizzazione del lavoro (tanto più in
uno scenario futuro caratterizzato da
una maggiore mobilità interaziendale
ed intersettoriale della forza lavoro e
da investimenti crescenti nell’area
della formazione e riqualificazione
professionale) ma è anche il risultato
di un'attività negoziale svolta dalle
OO.SS. dei lavoratori e, come tale,
costituisce il costo - opportunità di
una trattativa il cui campo di
intervento non si riduce al tema, pure
essenziale,
della
sicurezza
previdenziale del lavoratore. Per
questo la CISL valuta negativamente
la portabilità della contribuzione
contrattuale
verso
forme
di
previdenza che non siano istituite o
negoziate con le parti sociali.
4. la rimozione dei vincoli posti
dall'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive
modificazioni, al fine della
equiparazione
tra
forme
pensionistiche; l'attuazione di
La CISL esprime una netta
contrarietà, per le ragioni sopra
esposte alla parificazione, all'atto
della prima adesione, fra fondi di
previdenza complementare collettivi
e negoziali e fondi aperti.
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quanto necessario al fine di
favorire le adesioni in forma
collettiva ai fondi pensione
aperti,
nonché
il
riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca
volontariamente da un fondo
pensione negoziale ad un fondo
pensione aperto del diritto al
trasferimento del contributo
del datore di lavoro in
precedenza goduto, oltre alle
quote del trattamento di fine
rapporto;
5. il
ricorso
a
persone
particolarmente qualificate e
indipendenti
per
il
conferimento dell'incarico di
responsabile dei fondi pensione
nonché
l'incentivazione
dell'attività
di
eventuali
organismi
di
sorveglianza
previsti
nell'ambito
delle
adesioni collettive ai fondi
pensione aperti, anche ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive
modificazioni;
6. la costituzione, presso enti di
previdenza obbligatoria, di
forme pensionistiche alle quali
destinare in via residuale le
quote del trattamento di fine
rapporto
non
altrimenti
devolute;
Nelle ipotesi in cui non siano
operative
forme
pensionistiche
complementari la norma stabilisce la
costituzione di forme pensionistiche
specifiche, presso enti previdenziali
obbligatori, alle quali destinare il
TFR maturando, assicurando dunque,
a tutti i lavoratori per i quali è
previsto
il trasferimento del TFR alla
previdenza
complementare,
l'esigibilità di tale precetto.
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7. la riduzione fino a 5 punti
percentuali
degli
oneri
contributivi dovuti dal datore di
lavoro, senza effetti negativi sulla
determinazione
dell'importo
pensionistico del lavoratore, per
le nuove assunzioni con contratto
a tempo indeterminato delle
categorie di lavoratori che
saranno definite in sede di
attuazione della delega;
La CISL esprime una netta
contrarietà
all'ipotesi
della
decontribuzione (riduzione fino a
cinque
punti
percentuali
del
contributo IVS a carico dei datori di
lavoro per le nuove assunzioni con
contratto a tempo indeterminato per
categorie di lavoratori che saranno
definite in sede di attuazione della
delega),
in
quanto
ciò
comporterebbe: la riduzione formale
dei contributi versati dalle aziende,
con la conseguenza di aprire un
varco a danno dei livelli di
trattamento
pensionistici;
un
disequilibrio nei bilanci degli enti
previdenziali al fine di mantenere i
livelli pensionistici attuali, in
presenza di minori entrate; la
disparità tra lavoratori operanti
all’interno della stessa azienda (per
effetto
della
differenza
di
contribuzione fra nuovi e vecchi
assunti);
8. La
subordinazione
del
conferimento del trattamento di
fine rapporto all’assenza di oneri
per le imprese, attraverso
l’individuazione delle necessarie
compensazioni in termini di
facilità di accesso al credito, in
particolare per le piccole e medie
imprese, di equivalente riduzione
del costo del lavoro e di
eliminazione
del
contributo
relativo al finanziamento del
fondo di garanzia del trattamento
di fine rapporto;
E' possibile affrontare il problema
della riduzione del costo del lavoro
attraverso forme di fiscalizzazione.
Una riflessione attenta va fatta,
infine, sulla possibilità di eliminare
il
contributo
relativo
al
finanziamento del fondo di garanzia
del TFR (0,20%) che dovrebbe
restare in vigore per coloro che non
optano
per
la
previdenza
complementare o per coloro che
non versano tutto il TFR ai fondi;
h) Prevedere l'elevazione fino ad un
punto percentuale
del limite
massimo
di
esclusione
dall'imponibile
contributivo
delle erogazioni previste dai
L’obiettivo di innalzare di un punto
percentuale
l’attuale
decontribuzione dei contratti di
secondo livello, che è oggi del 3% , é
una manovra che aiuta lo sviluppo
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contratti collettivi aziendali o di della contrattazione di secondo
secondo livello;
livello e ci trova, quindi, favorevoli,
anche se va sottolineato che si tratta
di un ulteriore vantaggio finanziario
per le imprese.
perfezionare
l’unitarietà
e
l’omogeneità del sistema
di
vigilanza sull’intero settore della
previdenza complementare, con
riferimento a tutte le forme
pensionistiche
collettive
e
individuali
previste
dall’ordinamento e semplificare le
procedure amministrative tramite:
Si condividono gli obiettivi di
realizzare la unitarietà e la
omogeneità del sistema di vigilanza
sull'intero settore della previdenza
complementare,
nonché
la
semplificazione delle procedure
amministrative.
1) L’esercizio da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali
dell’attività di alta vigilanza
mediante l’adozione di direttive
generali in materia;
2) L’attribuzione alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione
(COVIP), ferme restando le
competenze attualmente in essere,
del compito di fornire disposizioni
volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali fra tutte le
forme pensionistiche collettive ed
individuali, ivi comprese quelle di
cui
all’art.9-ter
del
Decreto
legislativo 21\04\93, n 124, e di
vigilare sulle modalità di offerta al
pubblico di tutti i predetti strumenti
previdenziali, al fine di tutelare
l’adesione consapevole dei soggetti
destinatari;3.
3) La semplificazione delle procedure
di autorizzazione all’esercizio, di
riconoscimento della personalità
giuridica dei fondi pensione e di
approvazione degli statuti e dei
regolamenti dei fondi e delle
convenzioni per la gestione delle
risorse, prevedendo anche la
possibilità di utilizzare strumenti
E’ positivo che il Governo abbia, in
extremis, accolto la nostra proposta
di mantenere presso la COVIP le
funzioni di vigilanza e controllo sui
fondi pensione.
I risvolti della norma andranno, però,
attentamente valutati in sede di
attuazione della delega anche alla
luce delle proposte sul riordino delle
Authotities che il Governo si accinge
a presentare in uno specifico disegno
di legge. La CISL ritiene essenziale
distinguere le funzioni di vigilanza
che fanno riferimento a settori
diversi
dell'economia
o
che
perseguono finalità specifiche. I
fondi pensione assolvono, infatti,
attraverso la loro attività, funzioni di
natura previdenziale, che assumono
connotazioni,
caratteristiche
e
peculiarità profondamente sociali,
rispetto ad altre funzioni svolte da
istituzioni operanti sul versante
assicurativo o dell'intermediazione
finanziaria.
La
previdenza
complementare, è dunque un bene
meritorio che va riconosciuto e
i)
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quale il silenzio assenso e di
escludere
l’applicazione
di
procedure
di
approvazione
preventiva
per
modifiche
conseguenti
a
sopravvenute
disposizioni
di
legge
o
regolamentari;
protetto anche sul versante di una
vigilanza specifica, riconoscendo
quelle specificità e peculiarità che la
distinguono rispetto ad altri settori
che perseguono finalità speculative.
l) Ridefinire la disciplina fiscale
della previdenza complementare
introdotta dal Decreto legislativo
18\02\2000, n 47, in modo da
ampliare la deducibilità fiscale
della contribuzione ai fondi
pensione tramite la fissazione di
limiti in valore assoluto ovvero in
valore percentuale del reddito
imponibile, anche con la
previsione
di meccanismi di
rivalutazione e di salvaguardia
dei livelli contributivi dei fondi
preesistenti;
superare
il
condizionamento
fiscale
nell’esercizio della facoltà di cui
all’art. 7, comma 6, lettera a), del
Decreto legislativo 21\04\93, n
124; rivedere la tassazione dei
rendimenti delle attività delle
forme pensionistiche rendendone
più favorevole il trattamento in
ragione
della
finalità
pensionistica;
Si conviene sul superamento del tetto
in percentuale collegato al TFR, in
quanto il tetto in cifra fissa mette
tutti i lavoratori sullo stesso piano;
Per quanto concerne la facoltà di cui
all'art. 7, comma 6, lettera a, si tratta
della possibilità del lavoratore
iscritto al fondo pensione, di
chiedere, all'atto della maturazione
dei requisiti per la pensione presso il
fondo stesso, la liquidazione in
capitale, secondo il valore attuale,
per un importo non superiore al 50%
del montante maturato. Attualmente,
in
materia,
esiste
un
condizionamento
fiscale
che
differenzia le prestazioni liquidate in
capitale fino ad 1/3 del montante
maturato (soggette a tassazione
separata al netto dei rendimenti
finanziari già colpiti presso il fondo),
rispetto alle prestazioni di importo
superiore ad 1/3 e fino al 50%
(sottoposte a tassazione separata del
capitale al lordo dei rendimenti già
colpiti presso il fondo). In pratica,
attualmente, il fisco tende a
privilegiare le prestazioni in capitale
richieste fino ad 1/3 del montante
maturato presso il fondo che sono
tassate deducendo dalla base
imponibile la quota parte dei
rendimenti finanziari ottenuti dal
fondo sulle stesse somme. Nel caso
di richiesta di liquidazione in capitale
13
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
di somme superiori ad 1/3 e fino al
50% del montante maturato la
tassazione separata si applica
sull'importo lordo, riassoggettando
ad imposta anche la quota parte di
rendimenti finanziari che hanno già
scontato
l'imposta
sostitutiva
dell'11% presso il fondo.
La norma del DDL tende a
uniformare le due fattispecie,
superando
il
condizionamento
fiscale, secondo il regime di
tassazione separato più favorevole
all'iscritto. In pratica il lavoratore
potrà chiedere la liquidazione in
capitale fino al 50% del montante
maturato, subendo la tassazione
separata al netto dei rendimenti
finanziari già colpiti presso il fondo.
Si conviene sulla riduzione della
tassazione sostitutiva dei rendimenti
delle attività finanziarie delle forme
pensionistiche
(oggi all'11%),
favorendo
la
previdenza
complementare collettiva rispetto a
quella individuale;
m) Realizzare misure specifiche E’ necessario un raccordo con
volte all'emersione del lavoro l’insieme normativo che riguarda
sommerso di pensionati in linea l'emersione del lavoro irregolare.
con quelle previste dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383, in materia
di
emersione
dall'economia
sommersa, relative ai redditi da
lavoro dipendente ed ai redditi di
impresa e di lavoro autonomo ad
essi connessi;
n) Completare
separazione
previdenza;
il
tra
processo
assistenza
di È da condividere il completamento del
e processo di separazione tra assistenza e
previdenza.
E'
una
vecchia
rivendicazione del sindacato. Sono
ancora circa 7.000 miliardi gli oneri per
prestazioni e coperture assicurative non
coperte a questo titolo dallo Stato e
poste in carico al bilancio previdenziale.
14
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
O)
ridefinire la disciplina in
materia di totalizzazione dei
periodi assicurativi, al fine di
ampliare progressivamente le
possibilità di sommare i periodi
assicurativi previste dalla
legislazione vigente, con
l'obiettivo di consentire
l'accesso alla totalizzazione sia
al lavoratore che abbia
compiuto il sessantacinquesimo
anno di età sia al lavoratore che
abbia complessivamente
maturato quaranta anni di
anzianità contributiva,
indipendentemente dall'età
anagrafica, e che abbia
effettuato presso ogni cassa,
gestione o fondo previdenziale
almeno cinque anni di
contributi. Ogni ente presso cui
sono stati versati i contributi
sarà tenuto pro quota al
pagamento del trattamento
pensionistico, secondo le
proprie regole di calcolo. Tale
facoltà è estesa anche ai
superstiti di assicurato
deceduto prima del
compimento dell'età
pensionabile;
La totalizzazione, introdotta dalla
legge finanziaria 2001 ma non
ancora operativa, in attesa di un
decreto ministeriale di attuazione,
risponde alle esigenze di chi ha
versato contributi previdenziali in
fondi di previdenza diversi senza
riuscire a raggiungere il diritto alla
pensione di vecchiaia in nessuno di
essi. Con la totalizzazione periodi
assicurativi non coincidenti, maturati
in casse o enti previdenziali
differenti, possono essere sommati
gratuitamente,
senza
ricorrere
all'istituto
della
ricongiunzione
onerosa, al fine di ottenere i requisiti
necessari alla pensione di vecchiaia
che verrà liquidata, per quota parte,
da ciascuna cassa o ente sulla base
dei contributi versati. Le norme
contenute nella delega (vedi anche
art.
1,
co.
1,
punto
f)
consentirebbero, invece, l'accesso
alla totalizzazione anche nelle ipotesi
in cui si raggiungano i requisiti
minimi per il pensionamento in uno
qualsiasi
degli enti o fondi
previdenziali
,
estendendone
l'operatività sia al lavoratore che
abbia compiuto i 65 anni di età, sia al
lavoratore che abbia maturato,
complessivamente, quarant'anni di
contribuzione e che abbia effettuato,
presso ogni cassa o fondo
previdenziale, almeno 5 anni di
versamenti contributivi.
15
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
p) applicare progressivamente i
princìpi e i criteri direttivi di cui al
presente articolo al rapporto di
lavoro con le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n° 165, in
quanto compatibili e tenuto conto
delle specificità dei singoli settori,
considerando prioritariamente il
principio della cumulabilità tra
pensione di anzianità e redditi da
lavoro dipendente o autonomo.
Non si condivide la scelta di
applicare “progressivamente” i criteri
e i principi della delega al P.I. perché
questo può significare discrezionalità
del Governo sui tempi e sulle entità
del trasferimento del TFR ai fondi
pensione
in
una
logica
di
differenziazione fra lavoro pubblico
e privato, che va al di là del rispetto
necessario di alcune specificità del
lavoro pubblico; così come è
inaccettabile la non estensione al
settore pubblico dell'abolizione, se
pur graduale del divieto di cumulo
per le pensioni di anzianità.
q) abrogare espressamente le
disposizioni incompatibili con la
disciplina prevista nei decreti
legislativi
16
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
ART.2 - RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO
1. Tutti i maggiori risparmi e tutte
le maggiori entrate derivanti dalle
misure previste dall'articolo 1 sono
destinati a riduzione del costo del
lavoro nonché a specifici incentivi
per promuovere lo sviluppo delle
forme pensionistiche complementari
anche per i lavoratori autonomi.
Tale norma deve essere consecutiva
alla priorità di garantire, prima di
tutto, i trattamenti pensionistici dei
lavoratori e i bilanci degli enti
previdenziali. Peraltro si è già reso
evidente, in più punti, come siano già
presenti nella delega esplicite ed
importanti riduzioni del costo del
lavoro, per cui appare ridondante
finalizzare a tale fine tutti i risparmi
derivanti dalla presente legge,
anziché, semmai utilizzarli per altre
voci di bilancio (si pensi ancora agli
ammortizzatori sociali).
Mentre, invece, appare urgente
dedicare risorse a favorire lo
sviluppo della previdenza integrativa,
anche in relazione al fatto che una
delle principali voci di risparmio
ulteriore rispetto alle previsioni della
Dini è proprio quella relativa ai fondi
pensione (cfr. Rapporto della
commissione Brambilla).
Tutto da chiarire appare il
riferimento
alla
previdenza
integrativa per i lavoratori autonomi.
17
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
Art. 3
(Associati in partecipazione e prestatori di lavoro
occasionale)
1. I soggetti che, nell'ambito di una
associazione in partecipazione di
cui agli articoli da 2549 a 2554 del
codice civile, conferiscono
prestazioni lavorative, i cui
compensi sono qualificati come
redditi da lavoro autonomo ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera
c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono iscritti
alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero
alle casse di previdenza a cui
accedono in virtù dell'iscrizione
agli albi professionali.
Gli associati in partecipazione,
attualmente, non sono soggetti a
contribuzione previdenziale per il
regime I.V.S. (invalidità, vecchiaia e
superstiti)
ma
versano
esclusivamente i contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL). La norma del
DDL prevede invece l'iscrizione
degli associati in partecipazione alla
gestione separata preso l'INPS dei
parasubordinati oppure alle casse di
previdenza libero - professionali, in
relazione alla natura dell'attività
lavorativa esercitata.
Gli associati in partecipazione sono,
sono, attualmente, stimati in circa
500.000 unità, con una crescita, solo
nell'ultimo anno, di circa 250.000
unità.
Un fenomeno, dunque, in crescita
soprattutto per il più basso costo del
lavoro rispetto ad altre tipologie
contrattuali.
La CISL valuta positivamente
l'obbligo dell'iscrizione di questi
lavoratori presso l'INPS o altre casse
previdenziali, coerentemente con la
proposta, da noi avanzata, di una
contribuzione previdenziale minima
uniforme per tutte le forme di lavoro
indipendente
(autonomi,
parasubordinati e associati in
partecipazione). In merito a questo
punto si richiama quanto proposto
sopra (vedi commento ad articolo 1,
lettera f)
18
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
2. I titolari di redditi derivanti da
prestazioni lavorative occasionali
per importi superiori a 4.500 euro
annui sono iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, qualora non
sussistano altri obblighi
assicurativi
La CISL valuta positivamente il
principio, contenuto nella norma, che
assoggetta,
comunque,
a
contribuzione
previdenziale
qualunque reddito derivante da
attività
lavorativa
anche
se
occasionale.
19
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
1.
a)
b)
c)
d)
e)
Art. 4
(Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali
attive).
Presso l'Istituto nazionale della Appare interessante la previsione
previdenza sociale è istituito il della istruzione del Casellario
Casellario
centrale
delle centrale delle posizioni previdenziali,
posizioni previdenziali attive, di così come già oggi esiste, presso
seguito
denominato l'INPS, il Casellario centrale dei
"Casellario", per la raccolta, la pensionati. Vanno tenute presenti e
valutate
le
conservazione e la gestione dei attentamente
dati e di altre informazioni conseguenze che ne potrebbero
derivare nei rapporti fra e con i vari
relative ai lavoratori iscritti:
all'assicurazione
generale enti previdenziali e amministrazioni
obbligatoria per l'invalidità, interessate.
la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti
anche con riferimento ai
periodi di fruizione di
trattamenti
di
disoccupazione
o
altre
indennità o sussidi che
prevedano
una
contribuzione figurativa;
ai regimi obbligatori di
previdenza
sostitutivi
dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti o
che ne abbiano comunque
comportato l'esclusione o
l'esonero;
ai
regimi
pensionistici
obbligatori dei lavoratori
autonomi,
dei
liberi
professionisti e dei lavoratori
di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
a qualunque altro regime
previdenziale a carattere
obbligatorio;
ai regimi facoltativi gestiti
dagli enti previdenziali.
20
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
2. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti gli enti e le
amministrazioni interessati, sono
definite le informazioni da
trasmettere al Casellario, ivi comprese
quelle contenute nelle dichiarazioni
presentate dai sostituti d'imposta, le
modalità, la periodicità e i protocolli
di trasferimento delle stesse.
3. In sede di prima applicazione, gli
enti e le amministrazioni interessate
trasmettono i dati relativi a tutte le
posizioni risultanti nei propri archivi
entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di cui al comma 2.
4. Il Casellario costituisce l'anagrafe
generale delle posizioni assicurative
condivisa tra tutte le amministrazioni
dello Stato e gli organismi gestori di
forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, secondo modalità di
consultazione e di scambio di dati
disciplinate dal decreto di cui al
comma 2. Con le necessarie
integrazioni, il Casellario consente
prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto
contributivo annuale previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335;
b) calcolare la pensione sulla base
della storia contributiva
dell'assicurato che, avendone
maturato il diritto, chiede la
certificazione dei diritti acquisiti o
presenta domanda di pensionamento.
21
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
5. Oltre alle informazioni di cui al
comma 1 trasmesse secondo le
modalità e la periodicità di cui al
comma 2, il Casellario, al fine di
monitorare lo stato dell'occupazione e
di verificare il regolare assolvimento
degli obblighi contributivi, provvede a
raccogliere e ad organizzare in
appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative
degli assicurati relative ad assunzioni,
variazioni e cessazioni di rapporto di
lavoro trasmesse dai datori di lavoro
all'INAIL ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal
Ministero dell'interno, secondo le
modalità di cui al comma 2, relative ai
permessi di soggiorno rilasciati ai
cittadini extracomunitari.
6. Le informazioni costantemente
aggiornate contenute nel Casellario
costituiscono insieme a quelle del
Casellario centrale dei pensionati di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, la base per le previsioni e per la
valutazione preliminare sulle
iniziative legislative e regolamentari
in materia previdenziale. Il Casellario
elabora i dati in proprio possesso
anche per favorirne l'utilizzo in forma
aggregata da parte del Nucleo di
valutazione del sistema previdenziale
e da parte delle amministrazioni e
degli enti autorizzati a fini di
programmazione, nonché per
adempiere agli impegni assunti in sede
europea e internazionale.
Appare condivisibile l'obiettivo di
prevedere
che
la
eventuale
formulazione
di
proposte
ed
iniziative legislative in materia
previdenziale, avvenga sulla base dei
dati raccolti, sia in termini di
posizioni lavorative attive che di
pensionati.
22
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Fisco e Previdenza
7. Per l'istituzione del Casellario di cui
al presente articolo è autorizzata la
spesa di 700.000 euro per l'anno 2003.
Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come da
ultimo rideterminata dalla Tabella D
allegata alla legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
8. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono
fornite agli enti previdenziali direttive
in merito all'individuazione del
settore economico di appartenenza
delle aziende e dei lavoratori
autonomi, sulla base dei criteri
previsti dall'articolo 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88, anche al fine della
rimodulazione dei termini di scadenza
della comunicazione di inizio e
cessazione di attività e degli
adempimenti contributivi a carico
delle aziende e dei lavoratori
autonomi e parasubordinati, al fine di
favorire la tempestività della
trasmissione dei dati e
l'aggiornamento delle posizioni
individuali dei lavoratori.
23
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Fisco e Previdenza
ART.5 - RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA OBBLIGATORIA
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi
contenenti norme intese a riordinare
gli enti pubblici di previdenza e di
assistenza obbligatoria, perseguendo
l'obiettivo
di
una
maggiore
funzionalità ed efficacia dell'attività
ad essi demandata e di una
complessiva riduzione dei costi
gestionali.
2. Il Governo si attiene ai principi
generali ed ai criteri direttivi
desumibili dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni,
dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio
1994, n. 20, nonché da quelli indicati
nell'articolo 57 della legge 17
maggio 1999, n. 144, ad esclusione,
con riferimento alla lettera a) del
comma 1, delle parole da:
"tendenzialmente"
a
"altro
beneficiario".
Sul riordino degli enti previdenziali
vi è stato dedicato poco tempo (o
quasi nulla) negli incontri tra
Governo e parti sociali. E' una delega
tutta da costruire. Il Governo si è
preoccupato di eliminare la parte
della vecchia delega che di fatto
sopprimeva gli enti previdenziali
minori. Noi riteniamo analogamente
che non è possibile istituire un unico
ente
previdenziale.
Comunque,
partendo dalle carenze dell'attuale
assetto gestionale, va aperto un
confronto con il Governo, per
arrivare, in tempi brevi, ad un
riassetto degli Enti previdenziali nel
quale le parti sociali debbono vedere
aumentato il proprio ruolo, in quanto
detti enti gestiscono la contribuzione
derivante dal lavoro e le prestazioni
erogate ai lavoratori.
24
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
Art. 6
(Disposizioni relative agli enti previdenziali
privatizzati).
1. La normativa statutaria e
regolamentare degli enti
privatizzati ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
può prevedere, nell'ambito delle
prestazioni assistenziali a favore
degli iscritti, anche forme di tutela
sanitaria integrativa, nel rispetto
degli equilibri finanziari di ogni
singola gestione.
3. L'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, si interpreta nel senso
che la disciplina afferente alla
gestione dei beni, alle forme del
trasferimento della proprietà degli
stessi e alle forme di realizzazione
di nuovi investimenti immobiliari
contenuta nel medesimo decreto,
non si applica agli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e
assistenza di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
ancorché la trasformazione in
persona giuridica di diritto privato
sia intervenuta successivamente
alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104.
Viene consentito agli enti privatizzati
di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, la possibilità di
garantire, nell'ambito delle
prestazioni assistenziali già erogate
agli iscritti, forme di tutela sanitaria
integrativa.
25
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
ART. 7 - PROCEDURE
1. Dai decreti legislativi di cui agli
articoli 1 e 5 non debbono
derivare oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
2. Nella sezione del Documento di
programmazione economicofinanziaria di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono indicate
annualmente le variazioni
dell'ammontare delle entrate
connesse con le modifiche da
introdurre al regime della
previdenza
obbligatoria
e
complementare
ai
sensi
dell'articolo 1.
3. In coerenza con gli obiettivi di
cui al comma 2, con la legge
finanziaria si provvede, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, a
determinare la riduzione delle
aliquote contributive e fiscali e ad
individuare i lavoratori interessati.
4. Gli schemi dei decreti legislativi
adottati ai sensi della presente
legge, ciascuno dei quali deve
essere corredato di relazione
tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono
deliberati dal Consiglio dei
ministri previo confronto con le
organizzazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro e sono trasmessi
alle Camere ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari
I decreti legislativi attuativi della
delega dovranno essere emanati entro
un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Gli schemi dei decreti legislativi
saranno deliberati del Consiglio dei
Ministri previo confronto con le
Organizzazioni
maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
La trasmissione alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle
competenti
Commissioni
parlamentari deve avvenire entro 60
26
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
giorni precedenti la scadenza prevista
competenti per materia e per le
per l'esercizio della delega.
conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi
di decreto. Le Commissioni
possono chiedere ai Presidenti
delle Camere una proroga di venti
giorni per l'espressione del parere,
qualora ciò si renda necessario per
la complessità della materia o per
il numero dei decreti trasmessi
nello stesso periodo all'esame delle
Commissioni.
5. Qualora sia concessa, ai sensi del
comma 4, la proroga del termine
per l'espressione del parere, i
termini per l'emanazione dei
decreti legislativi sono prorogati di
venti giorni.
6. Nell'emanazione dei decreti
legislativi il Governo è tenuto a
conformarsi ai pareri resi dalle
Commissioni
parlamentari
competenti per materia e per le
conseguenze
di
carattere
finanziario nelle parti in cui essi
formulano identiche condizioni
relative all'osservanza dei principi
e criteri direttivi posti dalla
presente legge
La novità introdotta nel testo
licenziato
dalla
Camera
è
rappresentata dall'obbligo per il
Governo di conformarsi ai pareri resi
dalle Commissioni parlamentari
(soprattutto per le implicazioni di
carattere finanziario).
7.
Decorso il termine di cui al
comma 4, primo periodo, ovvero
quello prorogato ai sensi del
comma 4, secondo periodo, senza
che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
27
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
Disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi possono essere
emanate entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, nel rispetto dei princìpi e
dei criteri direttivi di cui agli articoli
1 e 5 e con le stesse modalità di cui
ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Nel caso in cui sia stato già
emanato il testo unico di cui
all'articolo 8, le disposizioni
correttive ed integrative andranno
formulate con riferimento al citato
testo
unico,
se
riguardanti
disposizioni in esso comprese.
28
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
Art. 8
(Testo unico in materia previdenziale)
1. Nel rispetto dei principi su cui
si
fonda
la
legislazione
previdenziale, con particolare
riferimento
al
regime
pensionistico
obbligatorio,
quale risulta dalla vigente
disciplina e dalle norme
introdotte dalla presente legge,
il Governo è delegato ad
adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore
della
presente
legge,
su
proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali,
un decreto legislativo recante
un testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia
previdenziale che, in funzione
di
una
più
precisa
determinazione dei campi di
applicazione
delle
diverse
competenze, di una maggiore
speditezza e semplificazione
delle procedure amministrative,
anche con riferimento alle
correlazioni esistenti tra le
diverse gestioni, e di una
armonizzazione delle aliquote
contributive,
sia
volto
a
modificare, correggere, ampliare
e abrogare espressamente norme
vigenti relative a contribuzione,
erogazione delle prestazioni,
attività
amministrativa
e
finanziaria degli enti preposti
all'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti,
erogazione
degli
assegni sociali. Il Governo è
altresì delegato ad adottare,
nell'ambito del testo unico,
disposizioni
per
la
La previsione di un testo unico in
materia previdenziale è certamente
da
condividere
in
quanto
realizzerebbe un'armonizzazione ed
una semplificazione normativa.
Tuttavia la predisposizione del testo
unico non deve significare una
delega in bianco al Governo per
modificare livelli e qualità delle
prestazioni e/o innalzamento delle
aliquote contributive.
29
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
semplificazione
e
la
razionalizzazione
delle
disposizioni previdenziali per il
settore agricolo, uniformandolo
agli altri settori produttivi nel
rispetto delle sue specificità,
anche con riferimento alle aree
di particolare problematicità, e
a provvedere alla graduale
sostituzione dei criteri induttivi
per
l'accertamento
della
manodopera impiegata con
criteri oggettivi
2. Lo
schema
di
decreto
legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della
Repubblica
ai
fini
dell'acquisizione del parere
delle
Commissioni
parlamentari competenti entro
il
novantesimo
giorno
antecedente la scadenza del
termine previsto per l'esercizio
della delega. Le Commissioni
esprimono il parere entro
quaranta giorni dalla data di
trasmissione;
decorso
tale
termine il decreto è emanato
anche in mancanza del parere.
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il
Governo può adottare
disposizioni correttive e
integrative nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui
al comma 1 e con la procedura
di cui al comma 2.
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Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
4. Ai fini della predisposizione
dello schema di decreto legislativo
di cui al comma 1, con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, è costituito un
gruppo di lavoro composto da
esperti, fino ad un massimo di
cinque, e da personale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni.
Dall'attuazione
del
presente
comma non possono derivare
nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
CISL
Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale,
Fisco e Previdenza
Segretario Confederale: Pierpaolo Baretta
Via Po, 21 00198 Roma
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