Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza Commentario della CISL al Disegno di Legge Delega in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (testo approvato dalla Camera dei Deputati il 27 febbraio 2003). TESTO DEL GOVERNO OSSERVAZIONI DELLA CISL ART. 1(PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE). 1. Il Governo è delegato ad Si è d’accordo sui principi enunciati. emanare, entro dodici mesi dalla data Essi sono stati oggetto della di entrata in vigore della presente discussione col Governo. Proprio per legge, uno o più decreti legislativi questo ed a maggior ragione, va contenenti norme intese a: a) rilevato che vi è una incoerenza tra certificare il conseguimento del questi principi ed alcuni dei diritto alla pensione di anzianità al provvedimenti adottati nella delega. momento della maturazione dei Va ricordato, infatti, che è stato lo requisiti per la pensione stessa; b) stesso rapporto del Governo introdurre sistemi di incentivazione (“Commissione Brambilla”) a di carattere fiscale e contributivo che orientare il dibattito su rendano conveniente, per i lavoratori provvedimenti che non prevedessero che maturino i requisiti per la interventi strutturali di modifica dei pensione di anzianità, la criteri della legge 335/95 (come continuazione dell'attività lavorativa; invece è la decontribuzione), visto il c) liberalizzare l'età pensionabile; d) buon risultato contabile della legge eliminare progressivamente il divieto Dini. di cumulo tra pensioni e redditi da La scelta di una vera riforma, che si lavoro; e) sostenere e favorire lo intrecciasse con le prospettive sviluppo di forme pensionistiche europee, avrebbe richiesto un altro complementari; f) rivedere il percorso sia analitico, sia principio della totalizzazione dei metodologico. Il sindacato nel corso periodi assicurativi estendendone del negoziato aveva proposto al l'operatività anche alle ipotesi in governo un confronto a tutto campo cui si raggiungano i requisiti che, concludendosi entro la prima minimi per il diritto alla pensione metà del 2002, delineasse, col in uno dei fondi presso cui sono consenso sociale, scelte di struttura accreditati i contributi; g) per affrontare, soprattutto, gli estendere ai lavoratori iscritti alla squilibri qualitativi relativi ai bassi 1 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di questi soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, l'equilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso l'INPS. tassi di sostituzione futuri per i giovani, soggetti al regime contributivo, e le questioni connesse alla necessità di realizzare una maggior permanenza nel mercato del lavoro dei lavoratori anziani. Si è, invece, privilegiata la soluzione della legge delega che, essendo ancorata a precise scadenze temporali, ha finito da un lato per troncare la discussione anzitempo e, dall'altro, ha adottato soluzioni congiunturali più finalizzate ad un effetto annuncio in vista del negoziato europeo di marzo sul debito, che alla riforma delle pensioni. Vanno considerate con interesse le innovazioni introdotte con riguardo all'ampliamento della totalizzazione e l'estensione ai lavoratori parasubordinati di prestazioni e garanzie a carattere sociale e formativo già previste per i lavoratori dipendenti ed autonomi. Occorrerà attendere i decreti attuativi per valutare l'applicazione concreta di questi principi. 2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi: a) Garantire al lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è iscritto, l'ottenimento da parte dell'ente di competenza della "certificazione" della propria posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al conseguimento della pensione stessa; i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del Va valutata positivamente la possibilità di consentire al lavoratore che abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianità, e che permanga nell'attività lavorativa, di ottenere la certificazione della propria posizione previdenziale, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per gli incentivi previsti dalla delega stessa, garantendo comunque, in qualunque momento successivo, il diritto al conseguimento della pensione stessa secondo i criteri vigenti alla data della certificazione. Sino ad oggi il timore di un cambiamento delle regole 2 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della pensione, secondo i criteri vigenti alla data predetta; tale diritto potrà essere liberamente esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa; previdenziali verso un allungamento obbligatorio dell’età lavorativa, col conseguente annullamento del diritto acquisito ad andare in pensione alla età prevista dalle regole sulla anzianità, ha favorito la propensione dei lavoratori verso il pensionamento anticipato. L'obiettivo, invece, del presente provvedimento è quello di allargare la occupabilità complessiva, incentivando, anche, la permanenza al lavoro delle fasce di età matura, sia per ragioni inerenti all’equilibrio ed alla qualità del mercato del lavoro, che di sostegno alle entrate pubbliche. Dal punto di vista tecnico è necessario chiarire meglio le modalità di “ottenimento” della certificazione: è compito del lavoratore richiederla? O è l’Ente previdenziale competente che automaticamente certifica e lo comunica al lavoratore? E cosa succede al lavoratore che, per qualsivoglia motivo, non certifica la propria posizione, ma ha maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità? Gli si nega un diritto? La questione allora non è tanto quella di certificare la posizione assicurativa maturata, ma quella comunque di garantire un diritto. b) Consentire al lavoratore di cui alla precedente lettera a) l'esercizio del diritto di proseguire l'attività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero di optare per l'applicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in particolare che il regime contributivo , fatti salvi gli adeguamenti del trattamento Positiva è la possibilità per il lavoratore, una volta maturati i requisiti per la pensione di anzianità, di poter scegliere tra il proseguimento dell'attività lavorativa, con le regole previdenziali in vigore (continuità del versamento contributivo con conseguente incremento dell'aliquota di rendimento del 2% annuo), o optare per l'applicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e 3 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita, consista nell'esenzione totale dal versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati in misura non inferiore al 50 per cento al lavoratore il quale può decidere di destinarli in tutto o in parte alla previdenza complementare, fermi restando i limiti di deducibilità fiscale, e che la parte rimanente sia destinata a riduzione del costo del lavoro; prevedere che l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta opzione; prevedere che la retribuzione successiva all'esercizio dell'opzione sia soggetta a tassazione separata; contributivo speciale. Il regime contributivo speciale consiste nell'esenzione totale dal versamento dei contributi, sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro. Una parte di tali contributi è destinata al lavoratore in misura non inferiore al 50% dell'ammontare totale della contribuzione IVS (l'aliquota di contribuzione generale IVS è del 32.70%), mentre la parte rimanente è destinata alla riduzione del costo del lavoro. La CISL valuta positivamente la soppressione della norma (inserita nel testo originario presentato dal Governo) sulla novazione del rapporto di lavoro, che avrebbe obbligato il lavoratore alle dimissioni e alla stipula di un nuovo contratto di lavoro per poter accedere agli incentivi previsti in caso di permanenza nell'attività lavorativa. La parte di retribuzione derivante dagli incentivi viene sottratta all'imposizione fiscale ordinaria e sottoposta a tassazione separata (in pratica lo stesso regime fiscale che si applica al TFR). La tassazione separata è più vantaggiosa rispetto a quella ordinaria. Un giudizio positivo viene espresso anche sulla possibilità, per il lavoratore, di destinare, in tutto o in parte, gli incentivi ottenuti alla previdenza complementare. Restano, invece, molti dubbi sull'efficacia degli incentivi, la cui entità andrebbe rafforzata. . 4 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza c) Liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b) e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di 65 anni; Non ci sono obiezioni a consentire che il lavoratore possa lavorare anche oltre il 65^ anno di età, il quale resta un riferimento certo ed una garanzia ai fini della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Va previsto che gli anni lavorati dopo il 65^ sono utili per la maturazione del requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia, qualora a tale età pensionabile ancora non fosse stato raggiunto. Il riferimento al proseguimento automatico della propria attività lavorativa fino all'età di 65 anni, per il lavoratore il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo è pleonastico in quanto con tale sistema il lavoratore può liberamente scegliere di accedere al pensionamento tra i 57 e i 65 anni di età (la norma in questione riguarda i lavoratori assunti dal 1/01/96 o che a tale data non avevano maturato almeno 18 anni di contributi versati). d) Ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età; La Cisl ha sempre condiviso l’ampliamento della possibilità di cumulo della pensione di anzianità con redditi da lavoro autonomo e dipendente. Si rammenta che la materia è già stata disciplinata dalla legge finanziaria per l'anno 2003. e) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione sino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento; Il supplemento di pensione è una prestazione concessa al pensionato che, lavorando, versi ulteriori contributi o abbia diritto all'accredito di contributi figurativi. In pratica la pensione viene ricalcolata in base ai nuovi contributi versati, Attualmente il supplemento si ottiene trascorsi 5 anni dalla decorrenza 5 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza della pensione o del precedente supplemento oppure - ma questa facoltà è esercitabile una sola volta quando siano passati due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purché l'interessato abbia superato l'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne). La norma della delega consente di liquidare in maniera più rapida il supplemento di pensione, consentendo la facoltà di richiederne la liquidazione sino a due anni dal pensionamento o dal precedente supplemento. Va condivisa, per quanto concerne il lavoro parasubordinato, l'equiparazione dell'aliquota previdenziale a quella degli iscritti alla gestione dei commercianti. Dal 1^ gennaio 2003 l'aliquota complessiva del lavoro parasubordinato è del 14% (di cui 0,50% per prestazioni sociali), mentre l'aliquota dei commercianti è del 17.10%. A normativa vigente, il lavoratore parasubordinato avrebbe raggiunto l'aliquota del 17% solo nel 2008. Va inoltre precisata l'esigenza di differenziare nettamente le aliquote IVS (pensioni), dalle aliquote per le prestazioni sociali (attualmente maternità, ANF, malattia in caso di degenza ospedaliera) erogate dalla gestione separata. Pertanto andrebbe incrementata anche l'attuale aliquota dello 0.50%, prevedendo, sia miglioramenti delle prestazioni oggi erogate, sia l'introduzione di nuove prestazioni (indennità di disoccupazione?). Altrimenti si rischia di alimentare il connubio fra assistenza e previdenza. Da notare a) Ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso l'INPS, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; escludere dall'elevazione dell'aliquota coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico delle predette forme; prevedere che una parte dell'incremento dell'aliquota sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori medesimi; 6 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza che la legge finanziaria 2003 ha innalzato il contributo, per gli iscritti alla gestione separata titolari di pensione diretta, dal 10% al 12.50%, a partire dal 1 gennaio 2003 (15% dal 1 gennaio 2004) La CISL chiede che vada ridefinito, in modo più incisivo, il trattamento previdenziale e assistenziale del lavoro indipendente (lavoratori autonomi e parasubordinati), accelerando il processo di innalzamento delle aliquote contributive, oltre quanto previsto dalla normativa vigente. L'ipotesi di lavoro può consistere nel definire un'aliquota contributiva di ingresso nel sistema previdenziale uniforme (salvo per coloro che già pagano aliquote superiori). Se, per ipotesi, l'aliquota di ingresso fosse fissata al 20% del reddito imponibile, abbiamo stimato che l'incremento dei contributi versati, rispetto alla situazione attuale, ammonterebbe a 16.100 miliardi di lire (più di 8 miliardi di euro) 7 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza b) Adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari con contestuale incentivazione di nuova occupazione con caratteri di stabilità, prevedendo a tal fine: 1. Il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto legislativo 21\04\93, n 124, e successive modificazioni, che possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, individuando le eccezioni connesse all’anzianità contributiva, all’età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore stesso e garantendo che il lavoratore abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere il fondo a cui conferire il trattamento di fine rapporto; 2. L’individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 9, comma 2, del Decreto legislativo medesimo nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al precedente numero 1); Si condivide l'obiettivo generale di promuovere ed accelerare lo sviluppo della previdenza complementare. Rispetto al testo originario della delega è stata attribuita anche agli enti privatizzati (casse libero professionali) di istituire forme pensionistiche complementari. La CISL propone di creare uno spartiacque netto, fra le forme pensionistiche complementari collettive e negoziate (fondi chiusi e fondi aperti negoziati con il sindacato), e le forme pensionistiche individuali e i fondi aperti non negoziati. La distinzione dovrebbe operare anche sul piano dell'imposizione fiscale (favorendo le forme di previdenza complementari di natura negoziale) Dalla delega si evince che la dislocazione del TFR presso i fondi pensione è obbligatoria e riguarda l’intero TFR maturando. Una volta salvaguardate alcune condizioni speciali, anagrafiche e personali del singolo lavoratore, e il diritto di opzione attualmente previsto per il Pubblico Impiego, ci sembra comprensibile che, se si vuol davvero lanciare i fondi pensione, si preveda una formula efficace per consentire il rapido decollo della previdenza complementare tramite il finanziamento del TFR. Il giudizio sulla previsione del silenzio/assenso, ai fini della iscrizione dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari, è positivo, purché sia definito, in 8 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza coerenza con la distinzione sopra cennata, più specificatamente, il carattere di operatività delle forme tacite di adesione a favore dei soli fondi pensione collettivi costituiti o negoziati con le parti sociali. 3. la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2); Non si condivide la portabilità del contributo del datore di lavoro verso altre forme pensionistiche individuali o complementari non collettive e negoziali. Il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro rappresenta per le imprese uno strumento importante per realizzare una maggiore fidelizzazione del lavoro (tanto più in uno scenario futuro caratterizzato da una maggiore mobilità interaziendale ed intersettoriale della forza lavoro e da investimenti crescenti nell’area della formazione e riqualificazione professionale) ma è anche il risultato di un'attività negoziale svolta dalle OO.SS. dei lavoratori e, come tale, costituisce il costo - opportunità di una trattativa il cui campo di intervento non si riduce al tema, pure essenziale, della sicurezza previdenziale del lavoratore. Per questo la CISL valuta negativamente la portabilità della contribuzione contrattuale verso forme di previdenza che non siano istituite o negoziate con le parti sociali. 4. la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di La CISL esprime una netta contrarietà, per le ragioni sopra esposte alla parificazione, all'atto della prima adesione, fra fondi di previdenza complementare collettivi e negoziali e fondi aperti. 9 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da un fondo pensione negoziale ad un fondo pensione aperto del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto; 5. il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; 6. la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute; Nelle ipotesi in cui non siano operative forme pensionistiche complementari la norma stabilisce la costituzione di forme pensionistiche specifiche, presso enti previdenziali obbligatori, alle quali destinare il TFR maturando, assicurando dunque, a tutti i lavoratori per i quali è previsto il trasferimento del TFR alla previdenza complementare, l'esigibilità di tale precetto. 10 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza 7. la riduzione fino a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno definite in sede di attuazione della delega; La CISL esprime una netta contrarietà all'ipotesi della decontribuzione (riduzione fino a cinque punti percentuali del contributo IVS a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato per categorie di lavoratori che saranno definite in sede di attuazione della delega), in quanto ciò comporterebbe: la riduzione formale dei contributi versati dalle aziende, con la conseguenza di aprire un varco a danno dei livelli di trattamento pensionistici; un disequilibrio nei bilanci degli enti previdenziali al fine di mantenere i livelli pensionistici attuali, in presenza di minori entrate; la disparità tra lavoratori operanti all’interno della stessa azienda (per effetto della differenza di contribuzione fra nuovi e vecchi assunti); 8. La subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all’assenza di oneri per le imprese, attraverso l’individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto; E' possibile affrontare il problema della riduzione del costo del lavoro attraverso forme di fiscalizzazione. Una riflessione attenta va fatta, infine, sulla possibilità di eliminare il contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del TFR (0,20%) che dovrebbe restare in vigore per coloro che non optano per la previdenza complementare o per coloro che non versano tutto il TFR ai fondi; h) Prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai L’obiettivo di innalzare di un punto percentuale l’attuale decontribuzione dei contratti di secondo livello, che è oggi del 3% , é una manovra che aiuta lo sviluppo 11 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza contratti collettivi aziendali o di della contrattazione di secondo secondo livello; livello e ci trova, quindi, favorevoli, anche se va sottolineato che si tratta di un ulteriore vantaggio finanziario per le imprese. perfezionare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall’ordinamento e semplificare le procedure amministrative tramite: Si condividono gli obiettivi di realizzare la unitarietà e la omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, nonché la semplificazione delle procedure amministrative. 1) L’esercizio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’attività di alta vigilanza mediante l’adozione di direttive generali in materia; 2) L’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ferme restando le competenze attualmente in essere, del compito di fornire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive ed individuali, ivi comprese quelle di cui all’art.9-ter del Decreto legislativo 21\04\93, n 124, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari;3. 3) La semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti E’ positivo che il Governo abbia, in extremis, accolto la nostra proposta di mantenere presso la COVIP le funzioni di vigilanza e controllo sui fondi pensione. I risvolti della norma andranno, però, attentamente valutati in sede di attuazione della delega anche alla luce delle proposte sul riordino delle Authotities che il Governo si accinge a presentare in uno specifico disegno di legge. La CISL ritiene essenziale distinguere le funzioni di vigilanza che fanno riferimento a settori diversi dell'economia o che perseguono finalità specifiche. I fondi pensione assolvono, infatti, attraverso la loro attività, funzioni di natura previdenziale, che assumono connotazioni, caratteristiche e peculiarità profondamente sociali, rispetto ad altre funzioni svolte da istituzioni operanti sul versante assicurativo o dell'intermediazione finanziaria. La previdenza complementare, è dunque un bene meritorio che va riconosciuto e i) 12 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza quale il silenzio assenso e di escludere l’applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari; protetto anche sul versante di una vigilanza specifica, riconoscendo quelle specificità e peculiarità che la distinguono rispetto ad altri settori che perseguono finalità speculative. l) Ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal Decreto legislativo 18\02\2000, n 47, in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale del reddito imponibile, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 7, comma 6, lettera a), del Decreto legislativo 21\04\93, n 124; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; Si conviene sul superamento del tetto in percentuale collegato al TFR, in quanto il tetto in cifra fissa mette tutti i lavoratori sullo stesso piano; Per quanto concerne la facoltà di cui all'art. 7, comma 6, lettera a, si tratta della possibilità del lavoratore iscritto al fondo pensione, di chiedere, all'atto della maturazione dei requisiti per la pensione presso il fondo stesso, la liquidazione in capitale, secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50% del montante maturato. Attualmente, in materia, esiste un condizionamento fiscale che differenzia le prestazioni liquidate in capitale fino ad 1/3 del montante maturato (soggette a tassazione separata al netto dei rendimenti finanziari già colpiti presso il fondo), rispetto alle prestazioni di importo superiore ad 1/3 e fino al 50% (sottoposte a tassazione separata del capitale al lordo dei rendimenti già colpiti presso il fondo). In pratica, attualmente, il fisco tende a privilegiare le prestazioni in capitale richieste fino ad 1/3 del montante maturato presso il fondo che sono tassate deducendo dalla base imponibile la quota parte dei rendimenti finanziari ottenuti dal fondo sulle stesse somme. Nel caso di richiesta di liquidazione in capitale 13 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza di somme superiori ad 1/3 e fino al 50% del montante maturato la tassazione separata si applica sull'importo lordo, riassoggettando ad imposta anche la quota parte di rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva dell'11% presso il fondo. La norma del DDL tende a uniformare le due fattispecie, superando il condizionamento fiscale, secondo il regime di tassazione separato più favorevole all'iscritto. In pratica il lavoratore potrà chiedere la liquidazione in capitale fino al 50% del montante maturato, subendo la tassazione separata al netto dei rendimenti finanziari già colpiti presso il fondo. Si conviene sulla riduzione della tassazione sostitutiva dei rendimenti delle attività finanziarie delle forme pensionistiche (oggi all'11%), favorendo la previdenza complementare collettiva rispetto a quella individuale; m) Realizzare misure specifiche E’ necessario un raccordo con volte all'emersione del lavoro l’insieme normativo che riguarda sommerso di pensionati in linea l'emersione del lavoro irregolare. con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente ed ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi; n) Completare separazione previdenza; il tra processo assistenza di È da condividere il completamento del e processo di separazione tra assistenza e previdenza. E' una vecchia rivendicazione del sindacato. Sono ancora circa 7.000 miliardi gli oneri per prestazioni e coperture assicurative non coperte a questo titolo dallo Stato e poste in carico al bilancio previdenziale. 14 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza O) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile; La totalizzazione, introdotta dalla legge finanziaria 2001 ma non ancora operativa, in attesa di un decreto ministeriale di attuazione, risponde alle esigenze di chi ha versato contributi previdenziali in fondi di previdenza diversi senza riuscire a raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia in nessuno di essi. Con la totalizzazione periodi assicurativi non coincidenti, maturati in casse o enti previdenziali differenti, possono essere sommati gratuitamente, senza ricorrere all'istituto della ricongiunzione onerosa, al fine di ottenere i requisiti necessari alla pensione di vecchiaia che verrà liquidata, per quota parte, da ciascuna cassa o ente sulla base dei contributi versati. Le norme contenute nella delega (vedi anche art. 1, co. 1, punto f) consentirebbero, invece, l'accesso alla totalizzazione anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento in uno qualsiasi degli enti o fondi previdenziali , estendendone l'operatività sia al lavoratore che abbia compiuto i 65 anni di età, sia al lavoratore che abbia maturato, complessivamente, quarant'anni di contribuzione e che abbia effettuato, presso ogni cassa o fondo previdenziale, almeno 5 anni di versamenti contributivi. 15 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza p) applicare progressivamente i princìpi e i criteri direttivi di cui al presente articolo al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, in quanto compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli settori, considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo. Non si condivide la scelta di applicare “progressivamente” i criteri e i principi della delega al P.I. perché questo può significare discrezionalità del Governo sui tempi e sulle entità del trasferimento del TFR ai fondi pensione in una logica di differenziazione fra lavoro pubblico e privato, che va al di là del rispetto necessario di alcune specificità del lavoro pubblico; così come è inaccettabile la non estensione al settore pubblico dell'abolizione, se pur graduale del divieto di cumulo per le pensioni di anzianità. q) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi 16 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza ART.2 - RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO 1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dall'articolo 1 sono destinati a riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi. Tale norma deve essere consecutiva alla priorità di garantire, prima di tutto, i trattamenti pensionistici dei lavoratori e i bilanci degli enti previdenziali. Peraltro si è già reso evidente, in più punti, come siano già presenti nella delega esplicite ed importanti riduzioni del costo del lavoro, per cui appare ridondante finalizzare a tale fine tutti i risparmi derivanti dalla presente legge, anziché, semmai utilizzarli per altre voci di bilancio (si pensi ancora agli ammortizzatori sociali). Mentre, invece, appare urgente dedicare risorse a favorire lo sviluppo della previdenza integrativa, anche in relazione al fatto che una delle principali voci di risparmio ulteriore rispetto alle previsioni della Dini è proprio quella relativa ai fondi pensione (cfr. Rapporto della commissione Brambilla). Tutto da chiarire appare il riferimento alla previdenza integrativa per i lavoratori autonomi. 17 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza Art. 3 (Associati in partecipazione e prestatori di lavoro occasionale) 1. I soggetti che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle casse di previdenza a cui accedono in virtù dell'iscrizione agli albi professionali. Gli associati in partecipazione, attualmente, non sono soggetti a contribuzione previdenziale per il regime I.V.S. (invalidità, vecchiaia e superstiti) ma versano esclusivamente i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La norma del DDL prevede invece l'iscrizione degli associati in partecipazione alla gestione separata preso l'INPS dei parasubordinati oppure alle casse di previdenza libero - professionali, in relazione alla natura dell'attività lavorativa esercitata. Gli associati in partecipazione sono, sono, attualmente, stimati in circa 500.000 unità, con una crescita, solo nell'ultimo anno, di circa 250.000 unità. Un fenomeno, dunque, in crescita soprattutto per il più basso costo del lavoro rispetto ad altre tipologie contrattuali. La CISL valuta positivamente l'obbligo dell'iscrizione di questi lavoratori presso l'INPS o altre casse previdenziali, coerentemente con la proposta, da noi avanzata, di una contribuzione previdenziale minima uniforme per tutte le forme di lavoro indipendente (autonomi, parasubordinati e associati in partecipazione). In merito a questo punto si richiama quanto proposto sopra (vedi commento ad articolo 1, lettera f) 18 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza 2. I titolari di redditi derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi La CISL valuta positivamente il principio, contenuto nella norma, che assoggetta, comunque, a contribuzione previdenziale qualunque reddito derivante da attività lavorativa anche se occasionale. 19 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza 1. a) b) c) d) e) Art. 4 (Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive). Presso l'Istituto nazionale della Appare interessante la previsione previdenza sociale è istituito il della istruzione del Casellario Casellario centrale delle centrale delle posizioni previdenziali, posizioni previdenziali attive, di così come già oggi esiste, presso seguito denominato l'INPS, il Casellario centrale dei "Casellario", per la raccolta, la pensionati. Vanno tenute presenti e valutate le conservazione e la gestione dei attentamente dati e di altre informazioni conseguenze che ne potrebbero derivare nei rapporti fra e con i vari relative ai lavoratori iscritti: all'assicurazione generale enti previdenziali e amministrazioni obbligatoria per l'invalidità, interessate. la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa; ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne abbiano comunque comportato l'esclusione o l'esonero; ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio; ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali. 20 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse. 3. In sede di prima applicazione, gli enti e le amministrazioni interessate trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. 4. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 2. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di: a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento. 21 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza 5. Oltre alle informazioni di cui al comma 1 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 2, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi: a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'INAIL ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 2, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari. 6. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione del sistema previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale. Appare condivisibile l'obiettivo di prevedere che la eventuale formulazione di proposte ed iniziative legislative in materia previdenziale, avvenga sulla base dei dati raccolti, sia in termini di posizioni lavorative attive che di pensionati. 22 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza 7. Per l'istituzione del Casellario di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla Tabella D allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. 8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori. 23 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza ART.5 - RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali. 2. Il Governo si attiene ai principi generali ed ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché da quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a "altro beneficiario". Sul riordino degli enti previdenziali vi è stato dedicato poco tempo (o quasi nulla) negli incontri tra Governo e parti sociali. E' una delega tutta da costruire. Il Governo si è preoccupato di eliminare la parte della vecchia delega che di fatto sopprimeva gli enti previdenziali minori. Noi riteniamo analogamente che non è possibile istituire un unico ente previdenziale. Comunque, partendo dalle carenze dell'attuale assetto gestionale, va aperto un confronto con il Governo, per arrivare, in tempi brevi, ad un riassetto degli Enti previdenziali nel quale le parti sociali debbono vedere aumentato il proprio ruolo, in quanto detti enti gestiscono la contribuzione derivante dal lavoro e le prestazioni erogate ai lavoratori. 24 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza Art. 6 (Disposizioni relative agli enti previdenziali privatizzati). 1. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione. 3. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. Viene consentito agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la possibilità di garantire, nell'ambito delle prestazioni assistenziali già erogate agli iscritti, forme di tutela sanitaria integrativa. 25 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza ART. 7 - PROCEDURE 1. Dai decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 5 non debbono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 2. Nella sezione del Documento di programmazione economicofinanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime della previdenza obbligatoria e complementare ai sensi dell'articolo 1. 3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote contributive e fiscali e ad individuare i lavoratori interessati. 4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari I decreti legislativi attuativi della delega dovranno essere emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi saranno deliberati del Consiglio dei Ministri previo confronto con le Organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. La trasmissione alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari deve avvenire entro 60 26 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza giorni precedenti la scadenza prevista competenti per materia e per le per l'esercizio della delega. conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. 5. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 4, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. 6. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni relative all'osservanza dei principi e criteri direttivi posti dalla presente legge La novità introdotta nel testo licenziato dalla Camera è rappresentata dall'obbligo per il Governo di conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari (soprattutto per le implicazioni di carattere finanziario). 7. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 4, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 27 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 5 e con le stesse modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui all'articolo 8, le disposizioni correttive ed integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso comprese. 28 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza Art. 8 (Testo unico in materia previdenziale) 1. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative a contribuzione, erogazione delle prestazioni, attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la La previsione di un testo unico in materia previdenziale è certamente da condividere in quanto realizzerebbe un'armonizzazione ed una semplificazione normativa. Tuttavia la predisposizione del testo unico non deve significare una delega in bianco al Governo per modificare livelli e qualità delle prestazioni e/o innalzamento delle aliquote contributive. 29 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza semplificazione e la razionalizzazione delle disposizioni previdenziali per il settore agricolo, uniformandolo agli altri settori produttivi nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, e a provvedere alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi 2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 2. 30 Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza 4. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. CISL Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza Segretario Confederale: Pierpaolo Baretta Via Po, 21 00198 Roma 31