Allegato punto 2 - Comune di Pieve di Cento

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COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Provincia di Bologna
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. ___ DEL __________
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROCEDIMENTO
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fonti
Principi
Funzioni, attività ed adempimenti del Servizio Finanziario
Responsabile del Servizio Finanziario
Responsabilità diretta e personale. Certificazioni
Espressione di pareri su proposte di deliberazioni
Inammissibilità ed improcedibilità della proposta di deliberazione
Visto di regolarità contabile su determinazioni
Controllo e riscontro sugli accertamenti di entrata e sulle liquidazioni
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4
4
5
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6
7
TITOLO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ART. 10
ART. 11
ART. 12
ART. 13
ART. 14
ART. 15
ART. 16
ART. 17
ART. 18
ART. 19
ART. 20
Il sistema dei documenti di programmazione
La formazione del bilancio e dei suoi allegati
Consultazioni, pareri e deliberazioni preliminari all’approvazione del Bilancio
Pubblicità dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati
Piano esecutivo di gestione
Assegnazione provvisoria delle risorse
Struttura del Piano esecutivo di gestione
Modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati
Organi competenti alle variazioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione
Report di gestione
Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale
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Pag.10
Pag.10
Pag.10
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Pag.11
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TITOLO III - LA GESTIONE DEL BILANCIO
ART. 21 Accertamento delle entrate
ART. 22 Riscossione
ART. 23 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
ART. 24 Impegno di spesa
ART. 25 Impegni pluriennali
ART. 26 Liquidazione di spesa
ART. 27 Mandati di pagamento
ART. 28 Spese di rappresentanza
ART. 29 Interventi di somma urgenza
ART. 30 Debiti fuori bilancio
ART. 31 Variazione e pareggio di bilancio
ART. 32 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
ART. 33 Assestamento generale di bilancio
ART. 34 Fondo di riserva
ART. 35 Patrocinio legale degli amministratori
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Pag.12
Pag.12
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Pag.13
Pag.13
Pag.13
Pag.14
Pag.14
Pag.14
Pag.15
Pag.15
Pag.15
Pag.16
Pag.16
TITOLO IV - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
ART. 36 Relazioni finali di gestione dei responsabili dei settori
ART. 37 Verifica dei residui attivi e passivi
ART. 38 Formazione ed approvazione del rendiconto di gestione
ART. 39 Obbligo di rendiconto per contributi straordinari
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TITOLO V – GESTIONE PATRIMONIALE
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ART. 40 Consegnatari dei beni
ART. 41 Automezzi
ART. 42 Concessione in uso temporaneo di materiale ed attrezzatura
ART. 43 Inventari
ART. 44 Beni non inventariabili
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TITOLO VI – CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 45 Il controllo di gestione
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TITOLO VII - IL SERVIZIO DI TESORERIA
ART. 46 Affidamento del servizio di tesoreria
ART. 47 Responsabilità del tesoriere
ART. 48 Rapporti con il tesoriere
ART. 49 Spese contrattuali, d’asta e cauzionali
ART. 50 Gestione della liquidità
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TITOLO VIII - SERVIZIO DI ECONOMATO
ART. 51 Servizio di economato
ART. 52 Competenze
ART. 53 Riscotitori speciali
ART. 54 Contabilità della cassa economale
ART. 55 Responsabilità ed obblighi dell’economo e dei riscuotitori speciali
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TITOLO IX - RESA DEL CONTO DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI
ART. 56 Resa del conto
ART. 57 Ritardo nella presentazione del conto
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TITOLO X - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ART. 58 Organo di revisione economico-finanziaria
ART. 59 Termini e modalità per l’espressione dei pareri
ART. 60 Verifiche di cassa
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TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART.61 Abrogazione di norme
ART.62 Entrata in vigore
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROCEDIMENTO
ART. 1
FONTI
1. L’ordinamento contabile del Comune di Pieve di Cento è disciplinato dalla legge, dal decreto legislativo
18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, di seguito T.U., dallo
Statuto, dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e dal presente regolamento.
ART. 2
PRINCIPI
1. Oltre ai principi e ai criteri introdotti dal T.U., la gestione finanziaria, economica e patrimoniale del
Comune di Pieve di Cento è improntata ai seguenti principi e criteri:
a) raccordo tra indirizzo politico e gestione amministrativa;
b) coordinamento e gestione dell’attività finanziaria da parte del Responsabile del Settore finanziario;
c) formulazione di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, anche al fine del controllo di gestione;
d) semplificazione delle procedure, della modulistica e riduzione dei tempi del procedimento;
e) informazione agli organi di governo dell’ente e al cittadino;
f) periodicità dei controlli, anche delle gestioni, e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
2. Ai fini di quanto previsto dall’art. 152 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, per le competenze non
disciplinate nel presente regolamento si rimanda al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi.
ART. 3
FUNZIONI, ATTIVITÀ E ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO
1. Il servizio finanziario assolve, principalmente, alle seguenti funzioni, attività e adempimenti:
a) programmazione e gestione del bilancio;
b) controllo e governo dell’equilibrio finanziario generale del bilancio;
c) controllo e governo dell’equilibrio finanziario economico e patrimoniale dei singoli servizi e della loro
globalità con particolare riferimento alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità
delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;
d) investimenti, fonti di finanziamento e anticipazioni di cassa;
e) formulazione di proposte in materia tributaria e tariffaria;
f) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti all’accertamento e riscossione
delle entrate;
g) rapporti con l’organo di revisione economico-finanziario;
h) rilevazioni contabili, finanziarie, patrimoniali ed economiche;
i) rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
j) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese
k) programmazione dei pagamenti tenuto conto delle priorità di legge o contrattuali e delle disponibilità di
cassa presenti o prevedibili;
l) coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi
organismi a partecipazione provinciale e le società di capitale istituite per l’esercizio dei servizi pubblici e
con le altre forme associative e di cooperazione fra enti;
m) collaborazione ai fini dell’attuazione del controllo di gestione con la predisposizione di procedure, di
rilevazioni contabili, di analisi gestionali per consentire la valutazione dei risultati economici, finanziari e di
efficienza raggiunti dai servizi sulla attuazione dei progetti o dei programmi;
n) tenuta riepilogo generale degli inventari;
o) formazione dello stato patrimoniale;
p) valutazione e applicazione di disposizioni in materia finanziaria;
q) applicazione di disposizioni fiscali e tributarie di competenza e attività di supporto per i servizi dell’ente.
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ART. 4
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
1. Oltre a quanto espressamente indicato dalla legge, il Responsabile del servizio finanziario:
a) esprime parere in ordine alla regolarità contabile ed effettua attestazione di copertura finanziaria su ogni
proposta di deliberazione che comporti impegni di spesa o diminuzioni di entrata.
b) appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti dei responsabili
dei settori che comportano impegni di spesa.
c) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso secondo le modalità meglio precisare ai successivi
artt. 22 e 27 del presente Regolamento.
d) e’ responsabile della tenuta della contabilità del Comune nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal
regolamento.
e) propone i regolamenti e le direttive in materia di contabilità e le relative variazioni
2. Il responsabile del servizio finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi
di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
3. E’ obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle
spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da
pregiudicare gli equilibri di bilancio.
4. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la
gestione dei residui e l’equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d’investimento qualora si
evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che,
se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di
amministrazione.
5. Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente motivate,
entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti, sono inviate al legale rappresentante dell’ente, al segretario e
all’organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell’avvenuto ricevimento.
6. Qualora i fatti segnalati o le valutazione espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura
finanziaria delle spese, il responsabile del servizio finanziario può contestualmente comunicare ai soggetti di
cui al comma precedente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria di cui all’art.49 del T.U..
7. La decisione di sospendere il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
deve essere motivata con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione medesima.
8. La sospensione del rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria opera, in
ogni caso, qualora trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti
non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio.
9. La sospensione di cui ai commi precedenti non può essere protratta per un periodo superiore a giorni 7
(sette), trascorso il quale, in mancanza dei provvedimenti degli organi competenti, il responsabile del
servizio finanziario comunica all’organo di revisione la grave irregolarità di gestione riscontrata per il referto
al Consiglio di cui all’art.239 del T.U.. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’art.193 del D.Lgs.
n.267/2000, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta comunale.
10. In caso di mancanza temporanea, assenza o impedimento del Responsabile del Servizio finanziario, le
sue funzioni sono assunte da altro Responsabile (o dipendente) espressamente individuato dal Sindaco.
ART. 5
RESPONSABILITÀ DIRETTA E PERSONALE. CERTIFICAZIONI
1. Il responsabile del Servizio finanziario assume diretta e personale responsabilità per la veridicità ed
esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle documentazioni e nelle registrazioni
2. In particolare la disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei riguardi dei certificati da
inviare ai ministeri ed agli altri uffici statali, nonché dei dati finanziari contenuti nella relazione previsionale
e programmatica, nel bilancio annuale e pluriennale e nel rendiconto.
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ART. 6
ESPRESSIONE DI PARERI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI
1. Il Responsabile del Settore finanziario rilascia il parere di regolarità contabile sulle proposte di
deliberazione da sottoporre agli organi collegiali comportanti impegno di spesa o diminuzione di entrate, ai
sensi dell’art.49 del T.U.
2. La copertura finanziaria sarà verificata dal Responsabile del Servizio Finanziario solo ed esclusivamente
in sede di apposizione del visto di esecutività di cui all’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, sulla
successiva determinazione di impegno di spesa.
3. Il parere di regolarità contabile viene espresso in forma scritta e tiene conto:
a) dell’osservanza dei principi e delle procedure contabili;
b) della corretta assegnazione a bilancio e alla disponibilità sull’intervento assegnato;
c) di ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento
formativo in atto.
4. Il parere è rilasciato entro tre giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione da parte del Settore
proponente.
5. Le proposte di deliberazione in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere
ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche, sono rinviate, con
motivazione, al Settore proponente entro il termine di cui al precedente comma.
6. Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione nei casi in cui è richiesta ai sensi dell’art. 49
del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 tiene conto:
- della coerenza con le previsioni della relazione previsionale e programmatica e con gli altri documenti di
programmazione;
- della regolarità della proposta e della documentazione;
- dell’osservanza delle procedure preliminari richieste dalle leggi e dai regolamenti;
- dell’osservanza delle norme fiscali;
ART. 7
INAMMISSIBILITA’ E IMPROCEDIBILITA’ DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1. Ai sensi dell’art.170 – comma 9 – del T.U. le proposte di deliberazione della giunta e del consiglio
possono essere dichiarate inammissibili o improcedibili dal responsabile del Settore interessato, nei casi di
incoerenza della proposta con il contenuto della relazione previsionale e programmatica.
2. Ai fini del presente regolamento si ritengono inammissibili le proposte:
a) incompatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente, di sviluppo e di
investimento;
b) incompatibili con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei
progetti.
c) incompatibili con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto;
d) incompatibili con il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale.
ART. 8
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINAZIONI
1. Ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del T.U. il Responsabile del Settore finanziario appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria entro cinque giorni dal ricevimento dei provvedimenti
dei Responsabili di settore che comportino impegni di spesa, in relazione a quanto previsto dall’art.153 –
comma 5 – del T.U..
2. L’attestazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è
resa allorché l’entrata sia stata accertata ai sensi dell’art.179 del T.U. e dell’art.20 del presente regolamento,
con l’esclusione delle spese correnti finanziate con i proventi degli oneri concessori (ex concessioni
edilizie).
3. In tutte le ipotesi in cui il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria non possa essere
apposto, il Responsabile del Settore finanziario, entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento,
comunica al Responsabile di settore i presupposti di fatto e di diritto, alla base della mancata apposizione del
visto.
6
4. Il Responsabile del settore proponente ha la facoltà di modificare la determinazione e adeguarla ai rilievi
sollevati dal responsabile del Settore finanziario il quale, qualora ritenga adeguate le modifiche apportate
appone, entro i due giorni successivi, il visto contabile.
ART. 9
CONTROLLO E RISCONTRO SUGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E
SULLE LIQUIDAZIONI DI SPESA
1. Il Responsabile del Settore a cui sono state assegnate le entrate nel Piano Esecutivo di Gestione,
riscontrata l’idonea documentazione di cui all’art.179 del T.U. e all’art.21 del presente regolamento, la
trasmette al Responsabile del Settore Finanziario ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili
dell’accertamento di entrata.
2. Il Responsabile di settore o il Responsabile di procedimento, ove nominato, appone il visto sulla
documentazione di spesa ai fini della dichiarazione di regolarità della fornitura di cui all’art.184 del T.U. e
firma il provvedimento di liquidazione a seguito dei controlli amministrativi e contabili.
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TITOLO II
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ART. 10
IL SISTEMA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
1) Il sistema dei documenti di programmazione dell’ente è articolato su tre livelli: pianificazione strategica,
programmazione e budgeting.
2) La pianificazione strategica è il processo attraverso il quale si definiscono le finalità dell’ente, le sue
principali linee strategiche ed i connessi limiti autorizzatori triennali di primo livello (per servizi/interventi e
per programmi/progetti). Tali linee strategiche riguardano l’ente nel suo complesso e le singole aree di
attività.
3) Gli strumenti di pianificazione strategica sono:
• le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti;
• il piano generale di sviluppo;
• la relazione previsionale e programmatica;
• il bilancio pluriennale di previsione;
• il programma triennale dei lavori pubblici.
4) La programmazione è il processo attraverso il quale si definiscono le linee programmatiche dell’ente ed i
connessi limiti autorizzatori annuali di primo livello (per servizi/interventi e per programmi/progetti)
5) Gli strumenti di programmazione sono:
• La relazione previsionale e programmatica, per la parte relativa al primo esercizio;
• Il bilancio annuale di previsione;
• L’elenco annuale dei lavori pubblici.
6) Il budgeting è il processo attraverso il quale si negoziano e si definiscono gli obiettivi gestionali ed i
connessi limiti autorizzatori di secondo livello.
7) Lo strumento di budgeting è il piano esecutivo di gestione.
ART.11
LA FORMAZIONE DEL BILANCIO E DEI SUOI ALLEGATI
1. La Giunta comunale, sentito il responsabile del settore finanziario, predispone la programmazione dei
lavori per la predisposizione dei documenti previsionali del bilancio, al fine della loro approvazione nei
termini previsti dalle norme vigenti.
2. Tale programmazione viene comunicata ai Responsabili di settore che predispongono le proposte in
termini di risorse finanziarie, umane e strumentali per la formazione del bilancio di previsione e dei suoi
allegati, in esecuzione delle scelte definite dagli strumenti programmatici approvati dal Consiglio e delle
indicazioni operative individuate dalla Giunta nel rispetto del programma di mandato.
3. I Responsabili di settore predispongono l’elenco degli interventi di parte investimenti da realizzare nel
triennio indicando, per ciascuno, l’ammontare di massima della spesa prevista nonché la priorità di
realizzazione.
4. Spetta al Responsabile del Settore Territorio e patrimonio raccogliere e coordinare le diverse proposte sul
programma degli investimenti per la stesura dello stesso, predisporre proposte motivate per il programma dei
lavori pubblici e delle manutenzioni per il triennio successivo.
5. Ove le proposte riguardino l’istituzione di nuovi servizi il Responsabile di settore proponente, anche sulla
base dei dati acquisiti, ne individua e quantifica le conseguenze finanziarie nel breve e medio periodo in
relazione anche a diverse ipotesi gestionali.
6. Qualora il totale delle spese proposte ecceda quello delle risorse previste, il Responsabile del Settore
Finanziario accompagna la bozza di bilancio con una relazione nella quale sono evidenziate le proposte di
spesa e la trasmette alla Giunta e agli altri Responsabili di Settore.
7. La Giunta e i Responsabili di Settore in sedute congiunte provvedono ad esaminare la proposta,
verificarne l’opportunità e l’aderenza ai programmi e indirizzi già adottati, ricercando l’equilibrio
finanziario.
8. I Responsabili di settore predispongono la stesura dei programmi e dei progetti della relazione
previsionale e programmatica per quanto di loro competenza. Il Settore finanziario provvede alla stesura
definitiva del bilancio annuale e pluriennale.
8
ART.12
CONSULTAZIONI, PARERI E DELIBERAZIONI PRELIMINARI
ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
1. Il Consiglio Comunale, venti giorni prima o, anche contestualmente alla presentazione dei documenti
previsionali del bilancio, adotta il Piano Generale di Sviluppo.
2. La Giunta comunale provvede all’approvazione degli schemi della relazione previsionale e programmatica
e del bilancio pluriennale e annuale predisposti dal Settore finanziario.
3. Il settore finanziario invia gli schemi all’organo di revisione, che esprime il proprio parere entro 8 giorni
dal ricevimento della documentazione.
4. Il progetto di relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale ed annuale, approvato dalla
Giunta Comunale nonché la relazione dell’organo di revisione, è presentato in Consiglio Comunale o
trasmesso a ciascun capogruppo consiliare, previo accordo con i capogruppo, almeno venti giorni prima
della sua approvazione.
5. Sulla proposta di bilancio deve essere consultata la Commissione consiliare competente.
6. I Consiglieri comunali presentano al Sindaco le proposte di emendamento entro il termine perentorio di
dieci giorni, decorrenti dalla seduta consiliare di presentazione o data di trasmissione, di cui al comma 4.
7. La Giunta comunale e i responsabili di settore, per quanto di competenza, individuano le proposte di
emendamento ammissibili.
8. Le proposte di emendamento sono ammissibili qualora presentino i seguenti requisiti:
a) forma scritta;
b) indicazione chiara delle modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione;
c) indicazione delle risorse per mantenere il pareggio di bilancio;
9. Il settore finanziario provvede a richiedere il parere integrativo all’Organo di revisione, che si esprime
entro due giorni dal ricevimento della documentazione.
10. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione e suoi allegati, approva o
respinge gli emendamenti presentati. Nel caso in cui gli emendamenti comportino modifiche dei programmi
o progetti, i responsabili dei servizi interessati provvedono in merito. Nella seduta di approvazione non è
ammessa la presentazione di alcun ulteriore emendamento. Qualora gli emendamenti vengano approvati dal
Consiglio il bilancio di previsione è automaticamente modificato.
ART.13
PUBBLICITÀ DEI CONTENUTI DEL BILANCIO E DEI SUOI ALLEGATI
1. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi
del bilancio annuale e dei suoi allegati, l’ente può prevedere forme di consultazione della popolazione
secondo i principi della legge e dello statuto.
2. Il bilancio annuale e i suoi allegati possono essere illustrati, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, in
apposito notiziario edito a cura dell’ente e nel sito web istituzionale. L’ente può organizzare idonee iniziative
pubbliche finalizzate ad assicurare la conoscenza dei dati del bilancio.
ART.14
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale e della relazione previsionale e programmatica la Giunta
comunale, entro venti giorni, definisce il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) e affida le risorse ai
Responsabili di settore per l’attività di gestione.
2. Il Peg deve evidenziare:
a) le concrete attività da porre in essere nel corso dell’esercizio (obiettivi);
b) i responsabili che le dovranno attuare;
c) gli strumenti finanziari e non, a loro disposizione;
d) le modalità e i tempi con cui dovranno essere svolte;
e) i vincoli esterni che le condizionano.
3. Il Peg viene definito con riferimento ai servizi attivati nell’ente. Il servizio in base alla numerosità e
complessità delle attività può essere suddiviso in più centri di costo. Ad ogni centro di costo vengono
ricondotte le risorse e gli interventi ad esso direttamente imputabili.
9
4. Il Peg, per quanto attiene la sola gestione di parte corrente dei servizi continuativi attivati, può essere
predisposto su di un arco temporale triennale in conformità al periodo di riferimento della Relazione
Previsionale e Programmatica.
5. Con la definizione del Peg la Giunta comunale può riservare l’attuazione di determinate attività alla
propria discrezionale valutazione.
6. Gli obiettivi di gestione devono essere preventivamente concertati con i Responsabili di Settore e devono
essere esplicitati in modo da consentire l’attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti
individuati nella struttura dell’ente. Essi debbono essere determinati con chiarezza e semplicità in modo da
permettere al Nucleo di Valutazione la verifica del loro raggiungimento.
ART.15
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE
1. Nel caso in cui il bilancio di previsione non venisse approvato entro il termine del 31 dicembre dell’anno
precedente a quello a cui si riferisce, a causa di rinvii previsti da normativa statale, la Giunta Comunale
approva l’assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di Settore al fine di consentire la gestione
ordinaria delle attività sulla base degli importi desunti dall’assestamento deliberato entro il mese di
novembre.
ART.16
STRUTTURA PIANO ESCUTIVO DI GESTIONE
1. Il Peg è suddiviso in “Centri di Costo” e “Settori/Servizi operativi”. I centri di costo corrispondono ai
servizi che il Comune attiva ed eroga. I Settori/Servizi operativi corrispondono alla macro struttura
organizzativa che l’Ente si è dato.
2. Le assegnazioni ai Responsabili di Settore avvengono per Settore/servizio operativo a cui generalmente
corrispondono più Centri di Costo affidati al medesimo Responsabile.
3. Per alcune tipologie di spesa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese di personale, per
utenze, o gli interessi passivi, per le quali la gestione delle risorse si ritiene più efficiente se affidata in capo
ad un unico soggetto, può non esservi corrispondenza fra Responsabile del Settore/servizio operativo e
Responsabile del Centro di Costo. In questo caso i poteri gestionali sulle risorse assegnate sono in capo al
Responsabile del Settore/servizio operativo.
ART.17
MODIFICHE ALLE DOTAZIONI E AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI
1. Il Responsabile di Settore che ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnatagli dall’organo
esecutivo invia una proposta di modifica corredata da una motivata relazione al Settore Finanziario, il quale
predispone la proposta di deliberazione di Giunta Comunale.
2. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali senza prevedere la
rimodulazione della dotazione finanziaria. L'organo esecutivo motiva con propria deliberazione la mancata
accettazione o l'accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o degli obiettivi.
L'organo esecutivo può richiedere ulteriori dati ed elementi integrativi di giudizio ai diversi Responsabili di
Settore.
3. La deliberazione dell'organo esecutivo è adottata entro dieci giorni dal ricevimento della relazione di cui
al comma 1° o dal ricevimento degli ulteriori chiarimenti richiesti.
Art. 18
ORGANI COMPETENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO E DEL PIANO ESECUTIVO DI
GETIONE
1. Gli organi competenti alle variazioni di bilancio e di piano esecutivo di gestione sono individuati nella
seguente tabella:
TIPO VARIAZIONE
Variazioni tra titoli diversi
1
ORGANO COMPETENTE
Consiglio Comunale / Giunta
10
2
Variazioni tra funzioni diverse
3
Variazione tra servizi diversi
4
Variazione tra interventi diversi
5
Variazioni tra risorse e categorie di entrata diverse
6
Variazioni agli obiettivi del PEG senza movimentazione di fondi
7
Variazione fra capitoli/articoli dello stesso
titolo/funzione/servizio/intervento della parte spesa del bilancio o
titolo/categoria/risorsa della parte entrata del bilancio – attribuiti al
medesimo Responsabile Settore/Servizio operativo che è anche
Responsabile del centro di costo
Variazione
fra
capitoli/articoli
dello
stesso
titolo/funzione/servizio/intervento della parte spesa del bilancio o
titolo/categoria/risorsa della parte entrata del bilancio - attribuiti ad un
Responsabile Settore/Servizio operativo differente dal Responsabile del
centro di costo
Istituzione di nuovi capitoli/articoli utili a rendere la lettura del
documento contabile più analitica, chiara e dettagliata per tipologia di
spesa;
8
9
ex art. 42 c. 4 T.U
Consiglio Comunale / Giunta
ex art. 42 c. 4 T.U
Consiglio Comunale / Giunta
ex art. 42 c. 4 T.U
Consiglio Comunale / Giunta
ex art. 42 c. 4 T.U
Consiglio Comunale / Giunta
ex art. 42 c. 4 T.U
Giunta Comunale
Responsabile del Settore/
servizio operativo (Determina)
Responsabile del Settore/
servizio operativo (Determina)
previa comunicazione al
Responsabile del centro di
costo.
Responsabile del
Settore/servizio operativo
(Determina) previa
comunicazione al Responsabile
del settore finanziario.
ART. 19
REPORT DI GESTIONE
1. I Responsabili di Settore dell’Ente procedono ad una prima verifica, alla data del 30 giugno, del grado di
realizzazione degli obiettivi affidati dall’organo esecutivo anche in ordine all’attuazione degli investimenti e
propongono le eventuali modifiche agli stessi e ad una verifica finale alla data del 31 dicembre
dell’esercizio.
2. I risultati delle verifiche di cui al precedente comma sono presentati al Nucleo di Valutazione dal
Segretario Comunale ed approvati dall’organo esecutivo rispettivamente entro il 30 settembre ed il 28
febbraio dell’esercizio successivo a quello di riferimento, attraverso il Settore Finanziario che svolge la
funzione di coordinamento e di supporto alle verifiche medesime.
ART. 20
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE
1. Lo schema di programma viene redatto dal Responsabile del Settore Territorio e Patrimonio entro il 30
settembre di ogni anno.
2. Lo schema adottato dalla Giunta Comunale entro il 15 ottobre viene pubblicato per almeno 60 giorni
all’Albo pretorio, ovvero nell’apposita sezione on-line del sito web istituzionale.
3. Le eventuali modifiche apportate allo schema adottato devono essere recepite dalla Giunta comunale.
L’atto deve essere trasmesso al Settore Finanziario per l’inserimento delle modifiche apportate sul bilancio
annuale e/o pluriennale.
4. Per quanto non disciplinato dai presenti commi si rimanda alla normativa specifica in materia di lavori
pubblici.
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TITOLO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
ART.21
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
1. I Responsabili di settore devono operare affinché le previsioni di entrata, affidate con l’atto di
approvazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi gestionali, si traducano in disponibilità finanziarie
certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell’ente.
2. I Responsabili di settore, di cui al comma precedente, trasmettono al Settore finanziario l’idonea
documentazione di cui all’art. 179 del T.U. . con proprio provvedimento sottoscritto.
3. La trasmissione al Settore finanziario dell’idonea documentazione deve essere effettuata entro cinque
giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi di cui all’art. 179 del T.U., e
comunque entro il 31 dicembre.
4.Salvo diverse disposizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti, nei casi in cui non sia stabilita
alcuna scadenza per la riscossione del credito il Responsabile del settore provvede, entro 60 giorni dalla
maturazione del credito, al sollecito scritto, specificando l’ultima data utile per il pagamento. Tale data non
può essere superiore a 30 giorni, decorsi i quali il creditore è costituito in mora ai sensi dell’art. 1219 del
C.C.. Dal giorno della costituzione in mora sono dovuti gli interessi legali fino alla data di pagamento.
ART 22
RISCOSSIONE
1. L'ordinativo di incasso di cui all'art. 180 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è predisposto del
Settore Finanziario sulla base dell'idonea documentazione pervenutagli e firmato dal Responsabile del
Settore Finanziario
2. L’ordinativo è successivamente trasmesso al Tesoriere che provvede altresì alle conseguenti rilevazioni
contabili.
3. Le entrate del Comune sono riscosse:
• con versamenti diretti in Tesoreria;
• con versamenti su conto corrente postale/bancario intestato al Comune;
• a mezzo dell’Economo Comunale e di dipendenti appositamente incaricati della riscossione di entrate
speciali;
• con appalto a ditte specializzate nei casi previsti dalla legge;
• con assegno circolare intestato all’Ente;
• con altre forme previste dalla legge compresi i nuovi strumenti messi a disposizione dal sistema bancario
(POS. pagamenti on line da sito web, ecc).
ART.23
CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE
1. Alla chiusura dell’esercizio su proposta del Responsabile dell’entrata interessata, previa verifica del
responsabile del Settore finanziario e su conforme parere dell’organo di revisione, sono stralciati dal conto
del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. I crediti di difficile riscossione, sono trascritti, a cura del Settore finanziario, in un apposito elenco e
conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.
ART.24
IMPEGNO DI SPESA
1. Costituisce impegno di spesa l’obbligazione assunta secondo l’art. 183 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267.
2. I dipendenti abilitati alla sottoscrizione degli atti di impegno sono i Responsabili di Settore, ai quali sono
stati affidati i mezzi finanziari con il Piano esecutivo di gestione, con le modalità previste dalla legge e dal
presente regolamento.
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3. Per le spese correnti relative a forniture di beni, per le quali non è possibile definire prioritariamente la
qualità e quantità di ogni singola fornitura, è possibile assumere un impegno contabile complessivo sugli
stanziamenti di competenza individuando la somma massima da pagare, l’oggetto della spesa e l’elenco dei
fornitori a cui è possibile rivolgersi.
4. Gli impegni contabili vengono assunti con determinazione del Responsabile del Settore corredata di
apposito visto contabile.
5. Gli impegni contabili si tramutano in impegni di spesa di cui al 1° comma, di norma, attraverso
l’emissione di buoni d’ordine in cui, di volta in volta, viene determinata l’effettiva somma da pagare ed
individuato il fornitore. Gli impegni contabili che, al termine dell’esercizio, non si sono trasformati in
impegni di spesa costituiscono economia di spesa e non possono essere conservati nel conto residui.
6. Le spese per stipendi, assegni, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, canoni, livelli, rate di
ammortamento prestiti e quelle dovute nell’esercizio in base a contratti assunti in esercizi precedenti o a
disposizioni di legge entrate in vigore nei medesimi esercizi, vengono impegnate con l’approvazione del
bilancio e successive variazioni. All’impegno di spesa provvede d’ufficio il Responsabile del settore
Finanziario, previa quantificazione dell’importo da parte del competente responsabile di servizio.
Per le spese di personale l’impegno è assunto relativamente ai dipendenti in servizio all’atto
dell’approvazione del bilancio, o sue variazioni.
ART.25
IMPEGNI PLURIENNALI
1. Gli atti di impegno di spesa relativi ad esercizi successivi e per i servizi continuativi, vengono assunti dai
Responsabili di Settore, ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del Peg triennale.
2. Gli impegni pluriennali possono essere assunti esclusivamente nell’ambito della gestione corrente e
limitatamente ai fondi e per gli esercizi previsti nel bilancio pluriennale e nei limiti inseriti negli strumenti
gestionali di assegnazione dei fondi.
3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono soggetti al visto di cui all’art.151 – comma 4 – del T.U..
ART.26
LIQUIDAZIONE DI SPESA
1. I provvedimenti di liquidazione, sottoscritti dal Responsabile di Settore o dal Responsabile del
Procedimento, ove nominato, con tutti i documenti giustificativi, i riferimenti contabili e l’indicazione della
modalità di pagamento sono trasmessi al Settore Finanziario per i controlli, la contabilizzazione e
l’emissione del mandato di pagamento.
2. Il dipendente del Servizio finanziario che provvede all’emissione del mandato effettua i controlli e i
riscontri contabili e fiscali sull’atto di liquidazione e vi appone il visto di controllo.
3. I controlli e i riscontri di competenza del Servizio finanziario si effettuano sulla base della
documentazione trasmessa dal Settore interessato. Qualora il visto non possa essere apposto per qualsiasi
ragione, la documentazione è rinviata al Settore proponente.
4. Con i provvedimenti di liquidazione finale deve essere determinata l’economia di spesa per ogni singolo
impegno.
5. Il creditore del Comune può provvedere alla cessione del proprio credito solo previa notifica al Comune
stesso ed espressa accettazione da parte del competente Responsabile di Settore.
6. La liquidazione di spesa inerente opere pubbliche deve recare, a pena di improcedibilità, l’espressa
indicazione che la spesa trova copertura sulla specifica voce del quadro economico dell’opera.
7. Non può farsi luogo alla liquidazione di un contratto eseguito parzialmente, salvo nel caso in cui si
riferisca a somministrazione, forniture, lavori o prestazioni ripartite nel tempo, nel qual caso il responsabile
del servizio competente può liquidare la parte di contratto eseguita, previa determinazione motivata in ordine
alle sorti del contratto per la parte inevasa.
ART.27
MANDATI DI PAGAMENTO
1. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del Settore finanziario.
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2. Salvo i casi eccezionali debitamente motivati, l’emissione di mandati di pagamento è sospesa dal 16
dicembre dell’anno in corso al 10 gennaio dell’anno successivo.
3. Le modalità di estinzione dei mandati di pagamento, oltre che nella forma diretta presso il tesoriere,
possono avvenire con onere a carico del creditore su richiesta scritta dello stesso e/o con apposita
annotazione sui titoli con una delle seguenti modalità:
- accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
- commutazione in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente;
- in casi del tutto eccezionali, con commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore,
da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del
destinatario.
ART.28
SPESE DI RAPPRESENTANZA
1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese da sostenersi per lo svolgimento di attività istituzionali
(quali cerimonie, ricevimenti, colazioni di lavoro, riunioni di commissioni o organismi collegiali,
partecipazione o organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni varie) nelle quali occorra
garantire l’immagine ed il prestigio del Comune o comunque le spese che si concretizzano in atti e
manifestazioni che possano suscitare, nella vita di relazione dell’Ente, l’attenzione e l’interesse su di esso.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate con apposito atto del Responsabile di settore competente, dove
dovranno essere:
a) precisate le motivazioni che inducano a sostenere tali spese nonché una puntuale dimostrazione del
rapporto tra natura delle erogazioni e circostanze che le hanno originate;
b) individuati i vantaggi che possano derivare all’Ente;
c) identificati esattamente i beneficiari delle erogazioni in diretta relazione ai benefici conseguiti.
ART.29
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
1. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
di cui all’art.191, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 può procedersi ad ordinazione senza il
preventivo atto di impegno.
2. La regolarizzazione dell’ordinazione di cui al comma 1 deve comunque avvenire improrogabilmente entro
trenta giorni, a pena di decadenza.
3. Per lavori effettuati nel mese di dicembre, la regolarizzazione deve avvenire comunque entro la fine
dell’esercizio.
4. Agli effetti di cui al presente articolo sono equiparate ai lavori indicati al comma 1 le forniture
strettamente funzionali all’esecuzione dei lavori stessi.
ART.30
DEBITI FUORI BILANCIO
1. Nel caso in cui venga rilevata l’esistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del T.U, il Consiglio
comunale è tenuto, entro tre mesi, a riconoscere la legittimità dei debiti medesimi adottando specifica e
motivata deliberazione.
2. Con la medesima deliberazione devono essere indicati i mezzi di copertura della spesa e assunta apposita
prenotazione di impegno in bilancio, avente valore di vincolo prioritario rispetto a impegni sopravvenienti. A
tal fine, possono essere utilizzate, per l’anno in corso e per i due immediatamente successivi, tutte le entrate
compreso l’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio
chiuso, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. E’ fatto divieto di
utilizzare le entrate aventi specifica destinazione per legge.
3. Ai fini del pagamento rateizzato dei suddetti debiti, l’ente può predispone un piano triennale concordato
con i creditori interessati.
4. Ciascun dipendente del Comune, che rileva l’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio, deve segnalare
per iscritto immediatamente il fatto al proprio Responsabile di Settore il quale comunica per iscritto al
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Responsabile del Settore Finanziario l’esistenza del debito proponendo, con adeguata motivazione, il
riconoscimento dello stesso oppure sostenendo la non riconoscibilità.
5. Il Responsabile del Settore Finanziario predispone la proposta di deliberazione consiliare sulla base della
comunicazione pervenuta dal Responsabile del Settore interessato, che viene allegata alla proposta stessa.
6. Qualora il Consiglio Comunale non riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio proposti in quanto non
si riscontra arricchimento o utilità per l’Ente, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e
l’amministratore, il funzionario e/o il dipendente che hanno consentito la fornitura. Il Consiglio comunale
con la stessa deliberazione dà mandato alla Giunta Comunale di individuare i responsabili delle ordinazioni
fatte a terzi e di esperire le procedure per porre a loro carico ogni onere conseguente.
7. I Responsabili di Settore sono tenuti ogni anno, in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione e di
verifica della di Salvaguardia degli equilibri di bilancio, a verificare l’esistenza o meno di debiti fuori
bilancio e a darne comunicazione scritta al Settore finanziario.
ART. 31
VARIAZIONI E PAREGGIO DI BILANCIO
1. Nel corso dell’esercizio i Responsabili di Settore possono richiedere variazioni di bilancio inviando
apposita richiesta al Settore Finanziario evidenziando le motivazioni.
2. Il Settore Finanziario garantisce, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal presente regolamento.
ART. 32
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
1. In sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio i Responsabili di Settore inviano al Settore Finanziario
un’analisi gestionale che riguarda in particolare:
• per l'entrata lo stato delle risorse assegnate;
• per la spesa lo stato dei mezzi finanziari attribuiti;
• per la gestione residui la verifica dell’attualità dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio;
• la determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti previsti in sede di relazione
previsionale e programmatica nonché lo stato di attuazione degli investimenti previsti sul bilancio di
previsione.
2. Il Settore Finanziario analizza ed aggrega le informazioni ricevute dai Responsabili dei Settori e sulla base
delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria provvede a quanto segue:
• istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;
• istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267;
• proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero
della gestione dei residui.
• proporre le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato.
3. L'organo consiliare provvede, sulla base delle analisi e verifiche di cui ai commi precedenti, ad effettuare
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e ad adottare gli altri provvedimenti di cui all’art. 193
comma 2 del D.L.vo 267/2000, entro il 30 settembre di ogni anno.
4. In mancanza di altre entrate straordinarie l’avanzo disponibile deve essere destinato prioritariamente alla
copertura dei debiti fuori bilancio.
ART. 33
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
1. Entro il 30 novembre di ciascun anno l’organo consiliare delibera la variazione di assestamento generale
del bilancio verificando tutte le voci di entrata e di uscita ed assicurando il pareggio.
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2. Qualora dopo l’approvazione del rendiconto di gestione si renda necessaria, in sede di variazione di
bilancio o di salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’applicazione alla gestione corrente di tutto o parte
dell’avanzo di amministrazione disponibile si procederà all’effettuazione di un assestamento generale di
bilancio.
Art. 34
FONDO DI RISERVA
1. L’utilizzazione del Fondo di Riserva è disposta con deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi fino al
31 dicembre dell’esercizio corrente e da comunicare all’organo consiliare entro 60 giorni dall’adozione.
2. L’utilizzo è disposto per esigenze straordinarie di bilancio o per rimpinguare la dotazione di interventi di
spese correnti insufficienti, previa richiesta del Responsabile del Settore interessato, prima dell’adozione
degli atti che impegnano le relative spese.
3. La richiesta del Responsabile di Settore, opportunamente motivata, deve essere inviata al Settore
Finanziario che provvede a predisporre la proposta di deliberazione entro cinque giorni dalla ricezione della
richiesta stessa per la presentazione nella prima seduta utile della Giunta Comunale.
Art. 35
PATROCINIO LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI
1. Gli amministratori che in ragione del loro mandato o incarico o nell’espletamento di compiti istituzionali
demandati dal Comune siano implicati in procedimenti giudiziari, anche in fase istruttoria, per fatti o atti a
loro imputabili direttamente connessi all’attività prestata per conto dell’Ente, possono essere rimborsati a
richiesta, delle spese legali sostenute nelle varie fasi dei procedimenti.
2. Il rimborso comprende le spese relative all’assistenza di un legale e le spese processuali, ivi compresa la
compensazione delle spese, in sede civile, ed è corrisposto a seguito di provvedimento favorevole
all’amministrazione, previa presentazione di fatture vistate dall’ordine.
3. Il rimborso è escluso nelle ipotesi di procedimenti in cui l’amministratore sia in conflitto di interessi con il
Comune e in caso di remissione di querela.
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TITOLO IV
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
ART.36
RELAZIONI FINALI DI GESTIONE DEI RESPONSABILI DEI SETTORI
1. Ciascun Responsabile di Settore redige e presenta alla Giunta una relazione finale di gestione riferita
all’attività dell'anno finanziario precedente.
2. La relazione deve contenere:
• il riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo;
• il riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
• la valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
3. Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dall'organo esecutivo per la predisposizione della relazione di
cui all’art. 231 del D.L.vo 267/2000.
ART. 37
VERIFICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
1. Ciascun Responsabile di Settore provvede all’analisi dei residui attivi e passivi di propria competenza ed
individua le ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi. Tale analisi viene inviata al Settore
finanziario che elabora i dati ai fini del riaccertamento dei residui di cui all’art. 228 del D.L.vo 267/00;
2. Per quanto attiene i residui attivi ogni Responsabile di Settore può proporre, con richiesta scritta e
motivata, l’eliminazione qualora a seguito dell’esito dei procedimenti di riscossione posti in essere ritenga
maggiormente conveniente per l’Ente la loro cancellazione.
ART. 38
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
1. La Giunta Comunale approva la relazione illustrativa di cui all’art. 231 del D.L.vo 267/2000 con la
proposta di rendiconto.
2. Lo schema del Rendiconto e la relazione sono sottoposti all’esame dell’Organo di revisione che provvede
entro 10 giorni alla predisposizione della relazione di cui all’art. 239 del D.L.vo 267/.
3. La proposta di rendiconto corredata dalla relazione dell’organo di revisione e dalla documentazione di
accompagnamento è messa a disposizione dei componenti del Consiglio Comunale 20 giorni prima della
prevista seduta di approvazione.
4. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il termine previsto dal legislatore nazionale.
5. L’avviso di approvazione del rendiconto è pubblicato all’Albo Pretorio per 30 giorni ovvero nell’apposita
sezione on-line del sito web istituzionale.
ART. 39
OBBLIGO DI RENDICONTO PER CONTRIBUTI STRAORDINARI
1. Ai sensi dell’art. 158 del T.U., il Comune ha l’obbligo di rendicontare i contributi straordinari assegnati
dalle amministrazioni pubbliche rispettando, in ogni caso, le modalità di rendicontazione stabilite dall’ente
erogatore.
2. Per contributi straordinari si intendono tutti quelli da prevedersi al titolo IV della parte Entrata del bilancio
(trasferimenti di capitale) e quelli che hanno carattere non ripetitivo, legati ad attività e/o situazioni non
ricorrenti.
3. Il rendiconto è predisposto dal Responsabile di settore assegnatario della risorsa nel Piano esecutivo di
Gestione, il quale è direttamente responsabile della correttezza e veridicità dei dati in esso contenuti.
4. I singoli rendiconti devono essere trasmessi almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di legge al
Settore finanziario, il quale si occuperà della presentazione agli organi competenti.
5. L’inosservanza di quanto previsto dal presente articolo comporta la responsabilità a carico degli
inadempienti, per quanto di loro competenza, per l’eventuale restituzione del contributo assegnato.
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TITOLO V
GESTIONE PATRIMONIALE
ART. 40
CONSEGNATARI DEI BENI
1.I Responsabili di settore sono consegnatari dei beni mobili, esclusi quelli non inventariabili, attribuiti in
dotazione al settore stesso tramite il Piano esecutivo di gestione. Essi possono nominare uno o più subconsegnatari all’interno del proprio settore con apposita determinazione.
2. Il Responsabile del Settore territorio e patrimonio è consegnatario dei beni immobili.
3. In caso di strutture affidate a soggetti esterni all’amministrazione è possibile la nomina di subconsegnatario in capo all’utilizzatore con provvedimento del Responsabile del Settore.
4. Copia degli atti di nomina dei sub-consegnatari va inviata al Settore finanziario.
ART. 41
AUTOMEZZI
1. I consegnatari di autoveicoli da trasporto, autovetture ed automezzi in genere ne controllano lo stato di
manutenzione e l’uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Responsabile che dispone il servizio;
b) il mezzo sia regolarmente assicurato, bollato e revisionato;
c) il rifornimento di carburanti e lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni o da
apposita scheda carburante, in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia o rapporto di servizio
o altri elementi di controllo.
ART. 42
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE
1. La concessione in uso temporaneo di materiali ed attrezzature ad Enti Pubblici, società e privati è
possibile, con autorizzazione del Responsabile di settore interessato, sulla base di quanto stabilito, con
apposito provvedimento, in materia di canone orario, giornaliero, settimanale, mensile, annuale o unitario di
utilizzo.
2. Il concessionario è responsabile dei beni affidati e di qualsiasi danno possa derivare all’ente dal suo
utilizzo ed è quindi tenuto a rifondere il Comune per i danni arrecati.
3. Il consegnatario dei beni ceduti in uso dovrà accertare al momento del rientro del bene, lo stato di
conservazione ed addebitare all’utilizzatore gli eventuali danni riscontrati.
ART. 43
INVENTARI
1. Tutti i beni di qualsiasi natura ed i diritti di pertinenza dell'ente devono essere inventariati.
2. Le variazioni nella consistenza dei beni, gli aumenti e le diminuzioni del loro valore, sia per effetto della
gestione del bilancio che per altra causa, devono essere registrati negli inventari.
3. Gli inventari sono aggiornati annualmente e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
4. I Responsabili di Settore sono tenuti a trasmettere ai Settori finanziario e Territorio e Patrimonio ogni atto
giuridicamente rilevante recante la modifica del patrimonio dell’Ente.
5. In particolare le variazioni inventariali dell'anno, non rilevate nelle scritture contabili, devono essere
comunicate entro 20 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, al Settore finanziario per le conseguenti
annotazioni nelle scritture contabili.
6. Il Settore finanziario ha l'obbligo della corretta tenuta degli inventari e del loro aggiornamento
permanente.
7. Le risultanze complessive degli inventari settoriali costituiscono l'inventario generale, i cui valori devono
essere riconciliati con quelli espressi nel conto del patrimonio.
8. Gli inventari settoriali devono essere sottoscritti dai singoli Consegnatari, anche in caso di nomina di subconsegnatari.
9. L'inventario generale è sottoscritto dal Responsabile del Settore finanziario.
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ART. 44
BENI NON INVENTARIABILI
1. Non costituiscono beni inventariabili:
a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, le
minuterie metalliche, gli attrezzi d’uso nelle cucine, laboratori ed officine, il materiale edilizio, i metalli e gli
sfusi, le materie prime e simili necessarie per le attività dei servizi, il materiale fotografico e in genere tutto il
materiale “a perdere”, che debba essere consumato per l’utilizzazione o faccia parte dei cicli produttivi;
b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali lampadine, materiali vetrosi,
ceramici, piccola attrezzatura d’ufficio, strumenti d’uso, materiale didattico di modesto valore;
c) beni di modico valore facilmente spostabili, quali attaccapanni, portaombrelli, sedie, banchi, sgabelli,
schedari, scale portatili, schermi, pubblicazioni di uso corrente negli uffici e simili;
d) i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali tende, veneziane, quadri elettrici,
plafoniere, lampadari e simili;
e) i beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato, quali accessori, schede
elettroniche, obiettivi, ricambi e simili;
f) le diapositive, i nastri, dischi e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo;
2) Il limite di valore di cui alle lettere c) d) ed e) e’ fissato in €. 500,00, IVA inclusa e potrà essere adeguato
periodicamente con provvedimento della Giunta, con effetto dall’anno successivo.
3) La spesa relativa all’acquisto dei beni non soggetti ad inventariazione deve essere imputata al titolo I del
bilancio.
4) La spesa relativa ai beni materiali da inventariare deve essere imputata al titolo II del bilancio, salvo
diverse disposizioni di legge.
5) La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi e’ disposta
annualmente con deliberazione dell’organo esecutivo, su proposta dei Responsabili competenti. La
cancellazione può essere disposta anche nel caso in cui la riparazione, ancorché possibile, non risulti
economicamente conveniente rispetto al valore residuale del bene. Il coordinamento dell’attività istruttoria è
curato dal Settore finanziario.
6) I beni mobili della stessa specie e natura, di modesto valore economico, possono essere inventariati come
universalità, con un unico numero di inventario e rilevati globalmente per servizio o centro di costo.
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TITOLO VI
CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 45
IL CONTROLLO DI GESTIONE
1. Finalità del controllo di gestione è quella di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e
di valutare la funzionalità, l’efficacia, l’efficienza e la qualità di realizzazione degli obiettivi stessi.
2. L’unità operativa per il controllo di gestione è istituita dalla Giunta Comunale; è autonoma sia rispetto alla
Giunta che rispetto ai Responsabili di Settore e può avvalersi di professionalità esterne all’Ente.
3. Spetta ad essa predisporre, per i Responsabili di Settore e per la Giunta, reports che analizzino gli
eventuali scostamenti.
4. Possono essere stipulate convenzioni con altri enti per l’esercizio della funzione di controllo di gestione.
5. Per l’esercizio della funzione di controllo di gestione l’unità operativa incaricata si avvale di rilevazioni
proprie e/o provenienti dai sistemi informativi dell’Ente (contabili, organizzativi, amministrativi) che elabora
mediante l’applicazione di tecniche e metodologie appropriate.
20
TITOLO VII
IL SERVIZIO DI TESORERIA
ART. 46
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in
materia.
2. Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere affidato in regime di
rinnovo al Tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all’originario
affidamento.
3. I parametri da assumere per la scelta del Tesoriere sono i seguenti:
- solidità patrimoniale;
- efficienza tecnico organizzativa;
- presenza sul territorio di competenza dell’Ente;
- esperienza nel settore specifico;
- condizioni economiche praticate.
ART. 47
RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE
1. Il Tesoriere risponde con tutte le sue attività e con il proprio patrimonio dei danni causati al Comune o a
terzi. Egli è responsabile di tutti i depositi comunque costituiti e della regolare gestione dei conti correnti
bancari o eventualmente dei conti correnti postali costituiti su autorizzazione dell'Ente, informa l’ente di ogni
irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di
riscossione e di pagamento.
ART. 48
RAPPORTI CON IL TESORIERE
1. I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal presente regolamento e da apposita
convenzione.
2. Il Tesoriere deve tenere una contabilità analitica che evidenzi, quotidianamente, i movimenti attivi e
passivi di cassa, le giacenze di liquidità distinte tra fondi con vincoli di specifica destinazione e fondi a
destinazione indistinta, nonché tutti i registri che si rendano necessari ai fini di una chiara rilevazione
contabile delle operazioni di tesoreria.
3. Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio e la situazione di cassa, le verifiche
sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché‚ la trasmissione di mandati di pagamento e degli
ordini di incasso, possono essere effettuati, utilizzando strumentazioni informatiche e relativi supporti
qualora ciò sia concordato tra le parti.
4. Tutti i registri e supporti contabili relativi al servizio non sono soggetti a vidimazione.
5. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio
finanziario. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate
e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul giornale di cassa.
6. I modelli ed i registri contabili di cui al comma precedente sono forniti a cura e spese del tesoriere.
7. Le somme riscosse senza reversale, vengono attribuite dal Tesoriere alla contabilità speciale fruttifera solo
se dagli elementi in possesso dello stesso risulti evidente che trattasi di entrate imputabili a detta contabilità
secondo le norme che disciplinano la materia.
8. Il Tesoriere per gli incassi aventi particolare natura (rette, entrate tributarie e patrimoniali, ecc...) può
rilasciare quietanze diverse da quelle sopra previste, purché‚ si tratti di moduli predisposti per gli specifici
servizi e/o entrate. Tali riscossioni dovranno essere riversate nella cassa dell'Ente con rilascio della relativa
quietanza riepilogativa.
9. I conti correnti postali sono espressamente autorizzati dall’Ente con atto del Responsabile del Settore,
sono intestati al Comune e gestiti dal Tesoriere che opera i prelievi delle somme giacenti due volte al mese,
con cadenza quindicinale provvedendo a riversarle nelle casse dell'Ente con rilascio di quietanza per
l'importo complessivo.
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10. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle
disposizioni di legge e del presente regolamento.
11. Il Tesoriere è tenuto a provvedere al pagamento di quanto dovuto all'istituto mutuante, alle scadenze
prescritte, in adempimento degli atti di delegazione di pagamento regolarmente notificati. Ogni onere
aggiuntivo, conseguente al ritardo, sarà a carico del Tesoriere.
12. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi
stanziati in bilancio e secondo le modalità indicate sui mandati stessi.
13. Il Tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli
stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario e
consegnato al Tesoriere.
14. I mandati di pagamento individuali e collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del
31 dicembre, sono commutati dal Tesoriere in assegni postali localizzati o in altri mezzi equipollenti offerti
dal sistema bancario o postale con spese a carico del destinatario
15. Il Responsabile del Settore Finanziario, il Sindaco ed il Collegio dei revisori, possono provvedere in
qualsiasi momento anche disgiuntamente, a verifiche straordinarie di cassa.
ART. 49
SPESE CONTRATTUALI, D’ASTA E CAUZIONALI
1. La riscossione dei depositi dei terzi è fatta dal Tesoriere senza alcun onere per il Comune sulla base di
ordinativi di deposito.
2. Il Tesoriere al momento della riscossione dei depositi rilascia apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di
tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3. La restituzione al terzo depositante è effettuata previa autorizzazione scritta del Responsabile del Settore
interessato e con successivo mandato di pagamento emesso dal Settore Finanziario.
4. L'incameramento da parte dell'ente di una frazione o della totalità del deposito cauzionale avviene previa
specifica determinazione del Responsabile del Settore che ha gestito il rapporto garantito dal deposito.
Art. 50
GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
1. Al fine di contenere il costo dell’indebitamento l’ente può accedere al mercato dei capitali nel rispetto
della normativa vigente e senza perseguire fini speculativi.
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TITOLO VIII
SERVIZIO DI ECONOMATO
ART. 51
SERVIZIO DI ECONOMATO
1. Il servizio economato è collocato nel Settore Finanziario. Ad esso è preposto il Responsabile del Settore
Finanziario che assume la qualifica di Economo e le responsabilità dell’agente contabile di diritto. Può essere
preposto al servizio un dipendente del settore, individuato con determinazione del responsabile del Settore
Finanziario.
2. Il servizio provvede:
a) alle spese minute ed urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, e fino all’importo
massimo di €. 500,00 per ciascuna di essa e complessivamente per €. 5.000,00 trimestrali;
b) all’incasso delle entrate che, per la loro particolare natura o per le peculiari condizioni con cui si deve
procedere al loro accertamento, non consentono l’organizzazione di una procedura apposita di riscossione;
3. L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione o comunque riscosse.
ART. 52
COMPETENZE
1. All’economo compete un’indennità di rischio cassa, a norma delle vigenti disposizioni.
2. Per i pagamenti da eseguirsi tramite la cassa economale, al servizio economato viene attribuito un fondo di
dotazione il cui ammontare non può superare l’importo di €. 5.000,00, reintegrabile durante l’esercizio
previa rendicontazione delle spese effettuate.
3. Tale fondo di dotazione e’ anticipato con mandati di pagamento imputati alle spese per servizi per conto
terzi, con obbligo di restituzione a fine esercizio.
4. L’economo risponde personalmente delle somme ricevute e di quelle riscosse sino a quando non abbia
ottenuto regolare discarico. E’ altresì responsabile dei valori depositati nella cassa economale salvo casi di
forza maggiore.
5. Per consentire una maggiore dinamicità nella gestione dell’anticipazione e per evitare rischi di furti e
smarrimenti può essere attivato specifico c/c bancario infruttifero presso il tesoriere comunale intestato al
comune e la cui gestione e’ affidata all’Economo Comunale, ed in sua assenza o impedimento al
Responsabile del Servizio Finanziario.
6. Nell’ambito del fondo di dotazione la cassa economale può disporre, anche in deroga al limite di cui
all’art. 51 comma 2 lettera a) e b) del presente regolamento, delle anticipazioni nei seguenti casi:
a) spese postali per spedizioni in abbonamento, telegrafo, carte e valori bollati;
b) abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale, pubblicazioni di carattere tecnico-amministrativo per gli uffici
comunali, inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale;
c) tasse di circolazione degli automezzi comunali, tasse, vidimazione e registri;
d) stipulazione di contratti, registrazione e simili;
e) diritti SIAE per manifestazioni diverse organizzate dal Comune;
7. L’Economo:
a) e’ responsabile della validità e della identificazione dei presentatori dei titoli e dei valori accolti;
b) non deve tenere giacenti in cassa, ma provvedere entro il più breve tempo possibile ad effettuare i
versamenti relativi.
ART. 53
RISCUOTITORI SPECIALI
1. Oltre all’economo comunale, possono essere nominati, con determinazione del Responsabile Settore
Finanziari, altri riscuotitori speciali in settori differenti da quello finanziario.
2. I riscuotitori speciali di norma provvedono alla riscossione delle entrate nelle seguenti forme:
a) mediante applicazione di marche segnatasse o anche con l’uso di apposite macchine quali i registratori di
cassa;
b) mediante rilascio di ricevuta da appositi bollettari;
c) mediante P.O.S.
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3. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili della gestione dei fondi che vengono in loro
possesso e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia.
4. Con cadenza mensile i riscuotitori provvedono al riversamento delle somme introitate alla Tesoreria
Comunale. Contestualmente viene predisposta corrispondente comunicazione per il Settore finanziario che
provvede alla emissione dei conseguenti ordinativi.
5. E’ vietato concedere dilazioni ai contribuenti, agli utenti e ai beneficiari dei servizi. Qualora il riscuotitore
contravvenga a tale divieto risponderà in proprio delle somme eventualmente non riscosse che dovranno
essere puntualmente versate.
6. Le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro, non sono ammesse a discarico del riscuotitore nel
caso in cui egli sia imputabile del danno per negligenza, indugio o colpa grave. L’onere della prova è a
carico del riscuotitore speciale.
7. Il riscuotitore non può invocare la riduzione del debito quando abbia commesso irregolarità o usato
trascuratezza nella tenuta dei bollettari, registri corrispondenti o nel ricevimento del denaro.
8. Al fine di garantire i riscuotitori speciali da furti o rapine, l’Amministrazione comunale può stipulare
apposita polizza, in relazione all’entità delle somme depositate nelle casse interne.
ART. 54
CONTABILITA’ DELLA CASSA ECONOMALE
1. L’economo deve curare che sia costantemente aggiornato il giornale di cassa nel quale vanno
giornalmente registrati, in stretto ordine cronologico tutti i pagamenti e le riscossioni comunque effettuate.
2. L’economo provvede alle riscossioni con le modalità previste dall’art. 53 comma 2 del presente
regolamento;
3. L’economo dispone il discarico entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre, corredato di tutti i
documenti giustificativi.
4. Le verifiche di cassa sono eseguite, in qualsiasi momento si ritenga necessario, dall’Organo di Revisione
5. Di ogni verifica viene redatto apposito verbale.
ART. 55
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’ECONOMO E DEI RISCUOTITORI SPECIALI
1. L’economo e i riscuotitori speciali sono agenti contabili di diritto e come tali sono assoggettati alla
giurisdizione amministrativa, contabile e penale prevista dalle norme vigenti.
2. L’economo e’ soggetto agli obblighi imposti ai “depositari” dalle leggi civili ed e’ personalmente
responsabile della regolarità dei pagamenti, come pure dell’osservanza di tutti gli adempimenti riflettenti il
funzionamento della cassa economale in conformità al presente regolamento.
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TITOLO IX
RESA DEL CONTO DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI
ART. 56
RESA DEL CONTO
1. Il tesoriere, il concessionario della riscossione e gli altri agenti contabili (economo, consegnatari di beni
mobili ed immobili, riscuotitori speciali ecc.) a denaro ed a materia nonché coloro che si ingeriscono negli
incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della gestione entro il termine previsto dal
legislatore.
2. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi separatamente deve presentare
il conto del periodo della propria gestione.
3. Qualora uno degli agenti contabili, si assenti per congedo, permesso, malattia od altra causa, ed il servizio
venga affidato temporaneamente ad un sostituto, appositamente nominato, la gestione non si ritiene interrotta
ed il conto va reso comunque dall’agente contabile titolare del servizio anche per il periodo di tempo nel
quale è stato sostituito, ferma restando la responsabilità contabile dei singoli soggetti.
4. Nei casi di morte, interdizione o inabilitazione di un agente contabile il conto viene reso dal sostituto
nominato con apposito atto, ferme restando le normative vigenti in materia di responsabilità degli eredi o dei
legittimi rappresentanti.
5. Il consiglio deve approvare i conti degli agenti contabili, contestualmente all’approvazione del rendiconto.
6. Entro 60 giorni dall’avvenuta adozione della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto
dell’ente, a cura del Settore Finanziario, l’Ente provvede al deposito del conto di ogni agente presso la Corte
dei Conti.
ART. 57
RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DEL CONTO
1. Quando il conto giudiziale non sia stato presentato entro il termine di cui all’articolo precedente, si
procederà contro l’agente contabile, o suoi aventi causa:
- mediante istanza informandone la Corte dei Conti;
- mediante compilazione del conto fatta d’ufficio dal servizio cui appartiene l’agente contabile. In questo
caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e
sottoscriverlo, entro un termine stabilito.
2. Si avrà come accettato il conto se il contabile, o i suoi aventi causa, non abbiano risposto nel termine
prefisso all’invito dell’amministrazione.
3. Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte dei Conti l’Amministrazione non può ordinare la
formazione del conto.
4. In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nell’impossibilità di
osservare le disposizioni stabilite per il rendimento e la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a
darne la prova avanti la Corte dei Conti.
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TITOLO X
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Art. 58
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
1. La revisione economico-finanziaria della gestione è affidata in attuazione del Titolo VII del decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267.
2. Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità disposte dallo Statuto e dall'art. 236 del decreto
legislativo 267/2000. Non trovano applicazione le limitazioni numeriche all’affidamento degli incarichi di
cui all’art. 238 del D.L.vo 267/2000.
3. L’organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla
data di immediata eseguibilità.
4. L’organo eletto deve far pervenire l'accettazione della carica entro 8 giorni dalla notifica della delibera, a
pena di decadenza. L'accettazione della carica deve essere resa ai sensi della normativa vigente con allegata
autocertificazione di non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità.
5. Una volta accettata la nomina l’organo di revisione è legato all'ente da un rapporto di servizio.
6. Salvo il caso di decadenza automatica di cui al comma 1, dell'art. 6 della legge 444/94, l’Organo di
revisione, per il principio della continuità amministrativa, deve assolvere le sue funzioni fino all'accettazione
della carica del nuovo organo di revisione.
7. L’organo è rieleggibile una sola volta.
8. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della
relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro 20 giorni dalla trasmissione della
proposta approvata dall'organo esecutivo.
9. Il revisore cessa dall'incarico per:
- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non
inferiore a tre mesi;
- per cancellazione o sospensione dall'albo o registro professionale.
10. Entro il termine di scadenza del mandato il Consiglio Comunale provvede all'elezione del nuovo organo
di revisione. Decorso tale termine l'organo in carica è prorogato per non più di 45 giorni. Se alla scadenza
della proroga non si è provveduto alla ricostituzione, l’organo prorogato decade automaticamente e gli atti
adottati sono nulli.
11. Nel caso di dimissioni volontarie il dimissionario resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da
parte del sostituto. L'accettazione delle dimissioni e la nomina del sostituto devono essere iscritte all'ordine
del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
12. Nell'ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 9 il Responsabile del Settore Finanziario provvede,
previa contestazione all'interessato, ad informare il Consiglio Comunale al quale spetta dichiarare la
decadenza del revisore e provvedere contestualmente alla sostituzione.
13. All’organo di revisione vengono garantiti i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
14. L’organo di revisione, nell'esercizio delle sue funzioni:
• può accedere agli atti e documenti del Comune tramite richiesta scritta al Segretario Generale e/o ai
Responsabili dei Settori. Tali atti e documenti sono messi a disposizione dell’organo con la massima
tempestività;
• riceve la comunicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio;
• riceve dal Responsabile del Settore Finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria delle
determinazioni di impegno di spesa;
• può chiedere agli amministratori, ai responsabili e funzionari notizie o relazioni sull'andamento della
gestione e su determinati affari.
Art. 59
TERMINI E MODALITA’ PER L’ESPRESSIONE DEI PARERI
1. L'organo di revisione deve esprimere:
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• il parere sulla proposta di bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica, predisposti
dall'organo esecutivo, entro 8 giorni dal ricevimento. Nel caso di accoglimento di emendamenti consiliari
allo schema di bilancio l’organo di revisione deve formulare ulteriore parere entro 2 giorni dal ricevimento
della proposta di deliberazione;
• il parere sulla proposta di rendiconto di gestione, approvata dalla Giunta comunale, entro il termine di 10
giorni dal ricevimento della deliberazione dell’organo esecutivo;
• il parere sulle proposte di salvaguardia degli equilibri, assestamento e variazioni di bilancio, entro 3 giorni
dal ricevimento della proposta di deliberazione.
2. Le proposte di deliberazione, di cui ai precedenti commi, devono essere munite delle attestazioni e dei
pareri previsti dal decreto legislativo n. 267/2000.
3. Ulteriori richieste di acquisizione del parere possono essere effettuate: dal Sindaco, dal Segretario
generale, e dal Responsabile del Settore Finanziario. La richiesta viene trasmessa all’organo di revisione,
anche via fax o via mail.
4. Possono, inoltre, richiedere pareri all’organo di revisione:
• ciascun gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal capogruppo al Sindaco;
• ciascun Responsabile di Settore , con richiesta sottoscritta al Responsabile del Settore Finanziario.
5. Per tali ulteriori richieste di parere l’organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non
oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le variazioni assunte in via d’urgenza dalla Giunta Comunale sono comunicate all’organo di revisione
entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della deliberazione dell’organo esecutivo. Il parere
dell’organo di revisione è comunicato al Consiglio contestualmente alla sottoposizione del provvedimento a
ratifica.
Art. 60
VERIFICHE DI CASSA
1. L’organo di revisione esercita la vigilanza sul servizio di tesoreria ed effettua periodiche verifiche in
ordine agli adempimenti di cui alla legge ed al presente regolamento, inoltre, provvede, periodicamente, alla
verifica dei fondi di cassa e degli altri titoli gestiti dal Tesoriere nonché dello stato delle riscossioni e dei
pagamenti.
2. Le operazioni di verifica sono verbalizzate con conservazione agli atti dell’ente del verbale.
3. L’amministrazione dell’ente o il Settore Finanziario possono disporre in qualsiasi momento verifiche
straordinarie di cassa.
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TITOLO XI
- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 61
ABROGAZIONE DI NORME
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il vigente regolamento di contabilità.
Art. 62
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio,
ovvero nell’apposita sezione on-line del sito web istituzionale, unitamente alla deliberazione di
approvazione.
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