ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Parco Scientifico Tecnologico – Palazzo Lybra Via delle Industrie n.19/b Int.19 - 30175 MARGHERA VE tel.041/5385506 - fax 041/5388092 e-mail: [email protected] - www.farmacistivenezia.it CIRCOLARE N.13 PROT. N. 1536/56 Venezia – Marghera, 08 ottobre 2010 ECM a distanza - Dal 12 ottobre in linea il corso Fad: Sicurezza dei pazienti e gestione rischio clinico Dal 12 ottobre i farmacisti potranno frequentare gratuitamente il corso di formazione a distanza Fad sulla gestione del rischio clinico. Il corso è tratto dal manuale Sicurezza di pazienti e Gestione del Rischio clinico: la Qualità dell’assistenza farmaceutica realizzato dalla Federazione degli Ordini su incarico del Ministero della Salute e con la collaborazione della Sifo. L’iniziativa rientra tra i progetti di interesse nazionale del Ministero della Salute e vuole ribadire il ruolo fondamentale del farmacista per la qualità dell’assistenza sanitaria del cittadino. Snodo importante del progetto, la realizzazione di un manuale e di un corso di formazione di base per tutti i farmacisti con lo scopo di uniformare, nell’ambito della gestione del rischio clinico, le conoscenze dei farmacisti che operano nelle farmacie aperte al pubblico, nelle farmacie ospedaliere, nelle Asl e nelle strutture assistenziali territoriali. Tra i contenuti presenti nel corso, la prevenzione degli errori in terapia sul territorio, la gestione del farmaco in ospedale, la sicurezza dei pazienti in specifici ambiti di erogazione del farmaco, la continuità ospedale–territorio e la nuova farmacia dei servizi, la responsabilità professionale, la farmacovigilanza e la vigilanza sui dispositivi medici. A dimostrazione delle importanti ricadute che il corso avrà nelle politiche di implementazione della qualità e sicurezza delle cure e dell’assistenza farmaceutica, la newsletter del Governo ha dedicato uno spazio per diffondere il corso e un link sul proprio sito istituzionale dove è possibile trovare un apposito dossier su tale tematica. Per quanto riguarda le modalità di accesso al corso, i farmacisti iscritti all’Albo potranno collegarsi dal sito della Federazione www.fofi.it, cliccando sul banner presente in home page, o accedendo direttamente al sito www.farmaciasicura.it Dopo la registrazione dei propri dati identificativi e la scelta delle password, si riceverà una mail di conferma di avvenuta registrazione per accedere al corso. Sarà possibile, quindi, frequentare il corso nella modalità multimediale (audio e slide sincronizzate), nella versione book (libro sfogliabile) o scaricando direttamente il manuale in pdf sul proprio computer in modo da consultarlo off-line. Il corso è della durata di 22 ore circa e rilascia 20 crediti formativi Ecm. Al termine, una volta compilati i questionari di valutazione previsti dal programma Ecm, si riceverà l’attestato di partecipazione con i relativi crediti. ECM a distanza: 6 eventi formativi gratuiti per gli Iscritti all'Ordine di Venezia Sono ancora disponibili, a tutt’oggi, 206 iscrizioni gratuite, via internet, tramite accesso al relativo portale, cliccando sul link (Corso ECM gratis) posizionato nell’area riservata del sito dell'Ordine di Venezia – www.farmacistivenezia.it. Ciascun iscritto, gratuitamente, potrà iscriversi e scegliere un corso fra i sei corsi formativi. Una volta avuto accesso al portale del Provider ECMADISTANZA.it, seguendo le indicazioni, si potrà optare, a scelta, per uno dei corsi segnalati. Si ricorda che i farmacisti avranno la possibilità di colmare il loro fabbisogno formativo al massimo entro il 31.12.2010, per l’acquisizione di crediti formativi ECM validi per il triennio 2008-2010. 1 AIFA – Revoca provvedimento divieto d’uso del medicinale ROTARIX Si fa seguito e riferimento alla nostra circolare n.8/2010, con la quale era stato comunicato che l’AIFA aveva disposto il divieto d’uso del medicinale “ROTARIX POLVERE E SOLVENTE PER SOSPENSIONE ORALE 1 ML 1 FLACONCINO SIRINGA PRERIEMPITA 1 ADATTATORE” della ditta GLAXOSMITHKLINE S.p.A. . L’AIFA con telegramma in data 22.7.2010 ha comunicato la revoca del suddetto provvedimento. Ministero della Salute - Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci LASA Il Ministero della Salute (Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema - Ufficio III) ha pubblicato la raccomandazione n. 12 riguardante la prevenzione degli eventi avversi dovuti ad errori in corso di terapia farmacologica con farmaci “Look- Alike/Sound-Alike” (LASA). La raccomandazione è stata sottoposta ad un processo di consultazione al quale ha partecipato il dott. Felice Ribaldone in qualità di esperto indicato dalla Federazione. Nel testo si fa riferimento agli esempi più diffusi di errori nelle terapie farmacologiche: nomi di medicinali che si scrivono o si pronunciano in modo simile, confezioni simili nelle dimensioni, nella forma, nel colore, nell'indicazione del dosaggio e nella disposizione dei caratteri. Tutte situazioni che possono indurre in errore durante le varie fasi della gestione del farmaco, sia in ospedale che sul territorio: ad esempio negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia, nelle farmacie di comunità, nelle Residenze sanitarie assistenziali o ancora a casa del paziente. L'obiettivo della raccomandazione è dunque prevenire gli errori in terapia legati all'uso dei farmaci LASA, sia in ambito ospedaliero che territoriale, fornendo indicazioni per evitare lo scambio tra farmaci con somiglianza fonetica e grafica nel nome o nella confezione sensibilizzando tutti gli operatori sanitari e i vari attori coinvolti nella gestione del farmaco, affinché siano messe in atto tutte le misure preventive per evitare lo scambio di farmaci. Le raccomandazioni sono rivolte dunque agli operatori sanitari con particolare riguardo ai farmacisti di comunità e ospedalieri. AIFA – Revoca, su rinuncia, dell’AIC del medicinale “PEMINE” Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23.7.2010, l’AIFA ha reso noto che con determinazione del 7.7.2010 è stata revocata, su rinuncia al rinnovo da parte della ditta Eli Lilly Italia S.p.A. , l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Pemine, nella confezione 022848016 – “150 MG CAPSULE RIGIDE” 50 CAPSULE. Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è stato fissato entro e non oltre il 19 gennaio 2011. Il provvedimento è stato adottato a seguito della mancato rinnovo, da parte della Lilly Italia, dell’AIC del farmaco, scaduta il 31 maggio scorso. L’azienda produttrice ha adottato tale decisione in considerazione del fatto che, per tutte le indicazioni del medicinale, sono già presenti da tempo in Italia alternative di trattamento efficaci e sicure. La Lilly e l’AIFA hanno predisposto un piano d’azione per garantire la continuità terapeutica per i pazienti, per i quali alcuni medici specialisti non ritengono appropriato passare ad altra terapia. L’azienda produttrice ha già messo a disposizione quantitativi di farmaco per coprire il fabbisogno per i primi mesi. I pazienti possono e potranno utilizzare il farmaco in virtù delle disposizioni messe in atto dall’AIFA (www.agenziafarmaco.it/it/attualità): la disponibilità è e sarà assicurata tramite la distribuzione già avviata attraverso le farmacie ospedaliere. Inoltre, si stanno predisponendo ulteriori soluzioni per il medio-lungo termine per garantire ai pazienti l’accesso al farmaco anche in futuro, qualora non potessero o non volessero proseguire la cura con medicinali diversi. 2 La Lilly ha inoltre attivato un call center attivo 24 ore su 24 dedicato per ogni tipo di supporto logistico e scientifico per i pazienti e per gli operatori della salute. Per ulteriori approfondimenti si può dunque contattare il numero verde 800117678 o scrivere a [email protected]. AIFA – Comunicazioni sulle azioni intraprese per la gestione della carenza del medicinale PEMINE. - Comunicazioni AIFA sulle azioni intraprese In riferimento a quanto sopra l’AIFA ha fornito alcune informazioni sulle misure intraprese per gestire la carenza del medicinale PEMINE. In particolare, l’Agenzia ha reso noto che il mantenimento della terapia ai pazienti in trattamento con tale medicinale è assicurato, per il presente, dalle scorte di medicinali ancora disponibili presso la Eli Lilly. Per consentire un’equa distribuzione del farmaco ai pazienti ed evitare problemi di dispersione, le confezioni disponibili vengono consegnate tramite le strutture sanitarie pubbliche presso le quali i pazienti sono in cura. Oltre alle indicazioni sulle modalità di distribuzione delle confezioni del farmaco ancora disponibili, il documento contiene, inoltre, informazioni sul piano d’azione predisposto per garantire la continuità del trattamento farmacologico anche in futuro, qualora i pazienti non potessero o non volessero proseguire la cura con medicinali diversi. Al termine della distribuzione gratuita delle scorte, la continuità del trattamento farmacologico con D-Penicillamina sarà assicurata ai pazienti con una nuova produzione del medesimo medicinale che, in considerazione della decadenza dell’AIC, non potrà mantenere la stessa denominazione commerciale, ma avrà la denominazione generica DPenicillamina. *°*°*°*°*°* ENPAF – Convenzione mutui ipotecari L’Enpaf ha stipulato una convenzione con la Banca Popolare di Sondrio a favore degli iscritti all’Ente Nazionale Previdenza Assistenza Farmacisti. Per qualsiasi informazione gli iscritti interessati potranno contattare il numero verde della Banca Popolare di Sondrio – 800248464. ENPAF – Newsletter – Si riporta quanto comunicato dall’ENPAF “”” CONTRIBUTI – invio comunicazione disoccupati che hanno usufruito della riduzione contributiva per 5 anni Gli uffici hanno provveduto ad informare gli iscritti che usufruiscono dell’aliquota massima di riduzione ovvero del contributo di solidarietà perché disoccupati involontari da ormai cinque anni, che, a decorrere dal 2010, l’aliquota di riduzione massima concedibile sarà quella del 50%. Nella nota informativa viene rappresentato agli interessati che qualora avessero titolo per continuare ad usufruire della riduzione nella misura dell’85% ovvero del contributo di solidarietà, perché esercenti attività professionale in regime di lavoro subordinato, dovranno presentare la documentazione attestante la loro nuova condizione lavorativa. E’ possibile, inoltre, attestare che lo stato di disoccupazione è stato interrotto dallo svolgimento di attività professionale come dipendente in alcuni periodi anche precedenti all’anno corrente. In questo caso se lo stato di disoccupazione è stato interrotto per più di 6 mesi ed un giorno all’interno dello stesso anno solare dall’attività in questione sarà possibile, conservando la riduzione dell’85% ovvero il contributo di solidarietà, recuperare un anno di riduzione per disoccupazione rispetto ai cinque disponibili in base al Regolamento. Si ricorda che i cinque anni disponibili in relazione allo stato di disoccupazione temporanea e involontaria sono complessivi e riguardano sia la riduzione dell’85% che il contributo di solidarietà (in altri termini non è dato cumulare 5 anni in solidarietà più 5 anni in disoccupazione ma si ha titolo ad usufruire di un unico periodo di 5 anni). 3 CONTRIBUTI – remissione MAV contributo 2010 Nel corso del mese di settembre, come ogni anno, è stato inviato un unico bollettino di pagamento con scadenza 18 ottobre per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali non ancora versati. Inoltre, come tutti gli anni, la riscossione ha riguardato coloro che non hanno ricevuto i bollettini ordinari, con scadenza febbraio, aprile, giugno, per problemi di indirizzo ovvero coloro che non hanno provveduto al pagamento dei bollettini inviati a febbraio o ancora coloro che, con la prima emissione, hanno ricevuto dei bollettini con importi non appropriati alla propria condizione o perché superiori all’aliquota contributiva dovuta ovvero perché inferiori. Chiaramente coloro a cui nella prima emissione sono stati addebitati degli importi inferiori a quelli dovuti riceveranno un bollettino recante la differenza fra quanto dovuto e quanto pagato. CONTRIBUTI E PRESTAZIONI – Art.24 e art.8 del Regolamento Enpaf L’art.24 del Regolamento Enpaf prevede che “a partire dal 1° gennaio 1995 gli iscritti che abbiano compiuto l’età pensionabile e non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto a pensione di vecchiaia e che si dimettano dagli Albi degli Ordini provinciali, hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati fino al 2003”. Il Regolamento, quindi, sancisce che l’interessato, il quale non maturi i requisiti per il trattamento pensionistico, al compimento del 65° anno di età possa richiedere la contribuzione previdenziale versata entro il 2003, la quale verrà restituita maggiorata degli interessi legali tempo per tempo vigenti e decurtati di un’aliquota, ammontante, allo stato, al 12%, corrispondente, per il periodo di iscrizione all’Enpaf, al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte. Poiché il Regolamento per la restituzione richiede le dimissioni dall’Ordine professionale non è possibile concedere la restituzione a chi sia stato cancellato dall’Ordine a causa di morosità relativa al pagamento dei contributi. Per lo stesso motivo non è applicabile il regime transitorio previsto dall’art.8 del Regolamento Enpaf a coloro che alle date previste dal Regolamento stesso non risultino dimessi dall’Albo ma cancellati per morosità. Più precisamente l’art. 8 prevede che “coloro che, alla data del 31 dicembre 1991, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all’Ente successive al 1° gennaio 1959, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia con tale requisito al compimento delle età pensionabili di cui al comma precedente. I requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione effettive, richiesti per gli iscritti che alla data del 31 dicembre 1994, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali sono fissati in diciassette anni; il diritto a pensione si acquisisce al compimento delle età pensionabili di cui al comma precedente. Coloro che alla data del 31 dicembre 2001 risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di venti anni di iscrizione e contribuzione effettive all’Ente, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile di cui al comma precedente”. Ne consegue che in caso di cancellazione per morosità l’anzianità di iscrizione e contribuzione richiesta per maturare il diritto a pensione sarà pari a 30 anni.””” *°*°*°*°*°* IL SEGRETARIO Dr.Renato Vecchiato IL PRESIDENTE Dr. Fiorenzo Zago 4