Comune di Pietrasanta
Citta d’arte – Città nobile dal 1841
DIREZIONE RISORSE, STRATEGIE E SERVIZI FINANZIARI
Dirigente: Dott. Lucio Del Raso
U.O.C. Affari Tributari
Funzionario Responsabile: Dott. Marco Pelliccia
U.O. Gestioni Patrimoniali – Espropri
Funzionario Direttore:
Dott. Marco Pelliccia
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RELAZIONE TECNICA
Oggetto: Area di proprietà Comunale posta in Comune di Stazzema, loc.tà Alto Matanna.
DESCRIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEL BENE
L'immobile di cui trattasi è ubicato nel Comune di Stazzema, in loc.tà Alto Matanna è
rappresentato da una presella di terreno, adiacente ad un fabbricato esistente, derivata dalla
demolizione di vecchio fabbricato rurale, di forma pressoché quadrilatera, avente una superficie
complessiva di catastale di mq. 40,00 ed un altitudine sul livello del mare di circa m. 1030; si
presenta con una conformazione regolare mentre risulta priva di vegetazione ed alberature di
particolare pregio ambientale.
Il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata alla presente sotto la lettera
“A”, dove l’area è evidenziata con colore rosso.
INDIVIDUAZIONE CATASTALE
L’area risulta distinta nel vigente N.C.T. come segue:
Comune di Stazzema foglio 68, mappale 114, (area di fabbricato rurale demolito senza
redditi), con tutti i diritti così come pervenuto con atto di provenienza. Vi confinano: Beni
Catelani Bartolomeo, Bruno e Stefano, beni Catelani Marino, Rema, Rossana e Giannecchini
Lauretta, Balderi Michela, Giannecchini Martina, salvo se altri.
Osservazioni
L’immobile risulta ancora intestato negli atti catastali alla ditta di provenienza per non
ancora sfogate volture relative all’atto di provenienza in appresso indicato. Si rende pertanto
necessario espletare le formalità per le variazioni
catastali necessarie, ovvero tipo di
aggiornamento.
Il bene è stato oggetto di causa civile, inerente la richiesta di acquisizione per usucapione
promossa da un confinante che ne rivendicava la proprietà.
La suddetta causa, promossa presso la Pretura di Pietrasanta, con sentenza 9-26.4.99
veniva rigettata.
Successivamente il confinante proponeva appello al Tribunale di Lucca che con con
sentenza n. 128/2001, ne dichiarava l’inammissibilità rigettando il gravame proposto liberando il
bene da ogni pregiudizio di usucapione.
Per l’attività di difesa, come da documentazione fornita, è stata sostenuta al tempo dalla
A. C. una spesa complessiva di £. 3.350.000 pari ad € 1.730.14.
PROPRIETÀ E PROVENIENZA
L’area risulta in proprietà del Comune di Pietrasanta in forza di strumento pubblico ai
rogiti notaio G.G. Guidugli del 10.12.1973, Repertorio 54454 registrato a Viareggio il
18.12.1973 al n. 4590 Vol. 153, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Pisa il
22.03.1974 al n. 2610 del Registro Particolare, con formalità da espletare per quanto riguarda
l’aggiornamento ed il perfezionamento degli atti catastali.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
L’area oggetto della presente valutazione, ricade nel Vigente P.R.G.C. in zona
A2 – agglomerati di particolare interesse ambientali.
VALUTAZIONE E COSTI
Il criterio di valutazione che si è ritenuto adottare è quello del più probabile prezzo di
mercato dell’area, aumentato dei costi di tutte le spese sostenute per lo svolgimento del
contenzioso giudiziale atto a controbattere rivendicazione di terzi ed aggiornati all’attualità e di
quelle tecniche istruttive per la sistemazione degli atti di variazione.
Pertanto si ritiene che il prezzo complessivo per la vendita dell’immobile sia
determinabile prudenzialmente in una cifra non inferiore ad Euro 3.374,00.
Pietrasanta lì 30.04.2005
L’Istruttore Tecnico Direttivo
- Geom. Riccardo Mazzucchi RM/stimamatanna
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