Le problematiche del territorio - Stato della situazione e richiesta di interventi a tutela dell’attività dei Concessionari A seguito dell’approvazione da parte di numerosi Comuni e Regioni di Regolamenti aventi ad oggetto la disciplina delle attività di raccolta dei giochi leciti sui rispettivi territori, ACADI ritiene fondamentale un intervento istituzionale volto a sostenere e a confermare il principio di riserva di legge statale che caratterizza il nostro ordinamento in materia di giochi e scommesse. I Concessionari, scegliendo di partecipare alle gare pubbliche indette dallo Stato, hanno strutturato le loro aziende e le loro offerte facendo affidamento su un quadro normativo interno caratterizzato dalla esistenza di una precisa e specifica riserva della legge a favore dello Stato sul settore dei giochi e delle scommesse; tuttavia ad oggi i Concessionari assistono ad una costante azione di limitazione del gioco legale da parte delle Regioni e dei Comuni, nonché delle loro attività previste e specificate dalle norme e dagli atti concessori sottoscritti. Tra le prime Amministrazioni Locali che sono intervenute aggiornando le proprie normative in materia di gioco con vincita in denaro, si evidenziano le attività dei Comuni del Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che hanno introdotto, in tempi diversi, appositi regolamenti tramite l’imposizione di distanze minime dai luoghi comunemente chiamati “sensibili”(ovvero scuole, parchi, caserme ecc..) nonché hanno imposto stringenti divieti di promozione dei giochi e delle scommesse, con l’intento di limitare sia le campagne pubblicitarie dei Concessionari dello Stato sia le iniziative condotte a livello locale per comunicare l’apertura di nuove sale o la promozione di attività già in essere. I Concessionari, al fine di opporsi a tali iniziative, si sono mossi, promuovendo le necessarie impugnazioni dinnanzi ai competenti Organi della Giustizia Amministrativa. Le ragioni dei Concessionari in sede giudiziale, hanno portato gli Enti Locali ad elaborare nuove strategie, tramite l’intervento delle regioni con le proprie leggi cornice. È stato il caso della Regione Liguria che ha introdotto la legge n. 17 del 30 aprile 2012 (fonte ispiratrice delle iniziative di altre Regioni). È stato il caso, ad esempio, della Legge della Regione Liguria che si caratterizza per aver introdotto un regime di distanze minime (300mt.) dai punti cosi detti sensibili, concedendo alle Amministrazioni locali la facoltà di individuarne degli altri, introducendo la limitazione temporale (5 anni dal rilascio) delle autorizzazioni di PS e comunali ed il divieto assoluto di pubblicità per le attività di gioco e scommesse e prevedendo relative sanzioni (da 1.000 euro a 5.000) per le violazioni alle disposizioni. A seguito dell’emanazione della Legge Regionale di cui sopra, il Comune di Genova ha emanato il proprio Regolamento in materia di “Sale da gioco e Giochi leciti” inasprendo di fatto le predette disposizioni, ad esempio riducendo le distanze dai luoghi sensibili a 100 mt. (aggiungendo addirittura a questi i Bancomat!) e ponendo stringenti limiti agli orari di apertura (nello specifico 9 – 19:30).Inoltre, sempre per il comune di Genova l’attuale regolamento prevede che anche per la sola sostituzione di apparecchi sia necessario richiedere l’autorizzazione al Comune. Sulla scia della Liguria, anche il Lazio e l’Emilia Romagna hanno adottato le proprie leggi che aggiungono altri e diversi limiti contribuendo ulteriormente a diversificare il panorama normativo (es. l’istituzione del marchio regionale “slot free”, che contrassegna gli esercizi che scelgono di non installare o di rimuovere gli apparecchi, legittimazione di politiche di penalizzazione degli esercizi che optino per mantenere gli apparecchi o installarli) e costringendo i Concessionari, a seconda dei territori nei quali sono insediati o debbono essere insediati i rispettivi punti di vendita, a dover fare i conti con diverse norme, pur muovendosi nel medesimo ambito nazionale. Sono inoltre in corso di esame proposte di legge presso le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, e Sardegna che prevedono, anche in questi casi, le restrizioni previste dalle altre Regioni con ulteriori elementi di diversificazioni quali la proposta di istituzione di regimi di premialità fiscale per gli esercizi che decidono di non installare o rimuovere gli apparecchi da divertimento e di istituzione di una tassa sul gioco da applicare invece in danno degli esercizi che optino per installare o mantenere gli apparecchi da divertimento nei propri locali, di istituzione di marchi regionali che contrassegnano esercizi “virtuosi” (per tali da intendersi quelli che hanno deciso di non installare), di regimi sanzionatori di varia gradazione per gli esercizi ed i concessionari che violino le disposizioni in materia di distanze, orari e divieti all’effettuazione di pubblicità, per arrivare sino al caso delle Marche dove viene istituito un aumento di tributi sino al 50% a carico degli esercizi che optino per l’installazione di AWP e VLT nei propri locali. Dal quadro sopra riportato, è evidente la necessità di un intervento che riconduca la realtà normativa del settore entro quelli che sono i limiti stabiliti dalla Costituzione, nel pieno rispetto delle normative statali, regionali o comunali, trovando vie di coordinamento normativo. Tale intervento si ritiene non possa essere realizzato dai Concessionari dello Stato, unici soggetti sino ad oggi attivi sul fronte della difesa normativa primaria in materia, ma bensì attraverso un’azione condotta e concertata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato con il necessario ed opportuno coinvolgimento del Governo.