P6_TA(2007)0504
Strategia tematica per la protezione del suolo
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2007 sulla strategia tematica per la
protezione del suolo (2006/2293(INI))
Il Parlamento europeo,
– viste la comunicazione della Commissione sulla "Strategia tematica per la protezione del
suolo" (COM(2006)0231) e la Valutazione dell'impatto della strategia tematica per la
protezione del suolo (SEC(2006)0620),
– visto il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (PPA)1,
– visti la Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla
lotta alla desertificazione, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento
climatico e il Protocollo di Kyoto per quanto concerne i loro legami diretti e indiretti con le
funzioni e la protezione del suolo,
– vista la sua risoluzione del 19 novembre 2003 sulla comunicazione della Commissione
"Verso una strategia tematica per la protezione del suolo"2,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(A6-0411/2007),
A. considerando che il suolo è una componente essenziale dell'ambiente geografico,
l'interfaccia fra terra (litosfera), aria (atmosfera) e acqua (idrosfera), e la base delle funzioni
essenziali per la vita sulla terra; che diverse politiche comunitarie mirano a preservare tali
funzioni e che la valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione dimostra che,
nonostante tali politiche, la distruzione, l'erosione e il degrado del suolo sono in aumento,
laddove gli sforzi intesi a ripristinare la fertilità e le funzioni produttive del suolo non
stanno ottenendo gli effetti auspicati, il che si traduce in un crescente impatto su altri settori
ambientali, nonché sulla salute dell'uomo e degli animali,
B. considerando che la protezione complessiva del suolo e delle sue funzioni ambientali,
economiche, sociali, ecologiche e culturali è una condizione indispensabile per far fronte
alle principali sfide ambientali a livello internazionale, come l'attenuazione dei cambiamenti
climatici e l'adeguamento agli stessi, la conservazione di sufficienti risorse di acqua pulita,
la lotta all'abbassamento dei livelli della falda freatica, la prevenzione delle calamità
naturali e di quelle di origine antropica, la protezione della biodiversità e la lotta contro la
desertificazione, la steppizzazione e la deforestazione, come pure le misure intese a
prevenire l'inquinamento del suolo e ad arrestare i processi responsabili del degrado o della
distruzione del suolo su vasta scala,
1
2
GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 395.
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C. considerando che la struttura e le caratteristiche del suolo sono il risultato di processi
pedogenetici, geomorfologici e geologici millenari, che ne fanno una risorsa non
rinnovabile; considerando pertanto che, sotto il profilo dei costi, è molto più efficace
prevenire qualsiasi tipo di danno agli strati del suolo (erosione, distruzione, degrado,
salinizzazione, ecc.) e l'inquinamento del suolo anziché cercare di ripristinare le sue
funzioni,
D. considerando l'importanza che rivestono le iniziative volontarie e le misure esistenti a
livello nazionale per conseguire l'obiettivo di una maggiore protezione del suolo,
1. accoglie con favore la strategia tematica della Commissione per la protezione del suolo, che
fa seguito alla comunicazione della stessa del 2002 in materia (COM(2002)0179) la quale
dimostra chiaramente la necessità di azioni efficaci e produttive in materia di protezione del
suolo negli Stati membri dell'Unione europea, nonché la proposta di istituire una direttiva
quadro per la protezione del suolo;
2. constata che il degrado del suolo ha cause e conseguenze locali e regionali e che certi effetti
transfrontalieri isolati sono determinati da fattori geomorfologici regionali e richiedono
quindi provvedimenti intergovernativi;
3. rileva che le attività umane influiscono in vari modi sulle funzioni e sull'utilizzo del suolo;
reputa per tale ragione che una strategia comunitaria debba contribuire alla protezione dei
terreni coltivabili che sono maggiormente minacciati, ad esempio in caso di modifiche
nell'utilizzo dei suoli, di siti industriali contaminati, di impermeabilizzazione del terreno e di
erosione;
4. è preoccupato per le conseguenze del degrado del suolo, sia esso dovuto a fenomeni naturali
o ad interventi umani; insiste sulla necessità di una strategia europea che consenta di
individuare e risolvere i problemi di degrado dei suoli;
5. è convinto che la grande diversità dei tipi di suolo (320, senza contare i numerosi sottotipi)
richieda, oltre ad approcci nazionali dal basso (bottom-up), una strategia europea basata
sulla prevenzione, la sensibilizzazione dei cittadini, l'informazione e l'identificazione delle
zone a rischio, onde affrontare il problema a livello europeo; invita gli Stati membri non
dotati di una legislazione specifica in materia di protezione del suolo ad assumere le proprie
responsabilità in questo campo, coinvolgendo anche la responsabilità dei proprietari; ritiene
in particolare che le autorità regionali e locali debbano essere strettamente associate alla
definizione degli obiettivi e dei piani relativi alla protezione del suolo;
6. ritiene che sia necessario un rafforzamento della strategia tematica in tutti gli Stati membri e
che la dinamica del progresso nell'attuazione di tale strategia sarà considerevolmente
potenziata se verranno aggiunte misure di incentivazione finanziaria nel quadro delle risorse
di bilancio disponibili per le regioni di coesione;
7. constata che il suolo è una risorsa comune; sottolinea che a differenza dell'acqua, dell'aria e
della biodiversità, che sono oggetto di norme comunitarie specifiche, nel caso del suolo, che
è un fattore essenziale per la produzione sostenibile e a lungo termine di prodotti alimentari,
mangimi, fibre e, in misura crescente, biomassa, non esiste una normativa;
8. sottolinea che, secondo i principi di una migliore legiferazione, una direttiva quadro
dell'Unione europea è pienamente giustificata, dal momento che la valutazione delle norme
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comunitarie in vigore, che vanno ancora completate, e delle opzioni volontarie di
trasferimento di know-how continua a evidenziare lacune in materia di protezione del suolo;
9. chiede che si rifletta su una nuova normativa europea solo sulla base di queste misure, ove
la cosa risulti ancora necessaria; fa tuttavia presente che le norme in questione dovranno
prevedere criteri vincolanti in vista di un miglioramento;
10. concorda con la Commissione sull'esigenza di una direttiva quadro sulla protezione del
suolo, data l'importanza che quest'ultimo riveste per far fronte a sfide internazionali quali il
declino della produttività dei suoli, dei servizi ecosistemici e della biodiversità causato dal
disboscamento, dal degrado della qualità dell'acqua, dalla steppizzazione, dalla persistente
erosione del suolo, dalle inondazioni e dagli smottamenti ricorrenti, e per assicurare una
produzione alimentare sufficiente e sicura;
11. ritiene che una direttiva quadro costituisca una misura adeguata per la tutela del suolo,
tenuto debitamente conto del principio di sussidiarietà (articolo 5, secondo comma, del
trattato CE) e nel rispetto della proporzionalità (articolo 5, terzo comma, del trattato CE), e
possa consentire agli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto di attuare politiche per il
suolo senza creare distorsioni della concorrenza; è dell'avviso che la direttiva quadro debba
riconoscere la normativa nazionale e comunitaria già esistente ed evitare di aggiungere
inutili oneri amministrativi a carico degli Stati membri, delle autorità regionali e locali e dei
proprietari terrieri;
12. rileva la necessità di tener conto della forte diversità dei suoli, delle diverse problematiche
regionali e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione del suolo,
garantendo agli Stati membri un ampio margine di flessibilità in sede di definizione del
quadro giuridico; sottolinea questo aspetto constatando che il suolo rappresenta un ambito
di politica che, in virtù della sua notevole diversità, richiede soluzioni su misura, che vanno
individuate a livello locale e regionale;
13. constata la necessità di delimitare l'ambito di applicazione della presente direttiva rispetto
ad altre norme legislative europee in materia di protezione del suolo onde evitare una
doppia regolamentazione;
Sinergia con altre politiche comunitarie
14. propone che si proceda a una valutazione e a un'analisi approfondite dei risultati ottenuti con
le direttive già applicate nell'Unione europea, come la direttiva sulle acque sotterranee e
quella sui nitrati, nonché della misura in cui gli Stati membri soddisfano i criteri di
condizionalità applicabili agli agricoltori; ritiene che sulla base di tale analisi si possano
eventualmente mettere a punto norme vincolanti per il miglioramento del suolo; ritiene
altresì che tale analisi possa consentire di realizzare uno scambio reciproco di informazioni
nell'Unione europea nell'ottica del miglioramento del suolo;
15. chiede alla Commissione di esaminare l'attuazione negli Stati membri delle disposizioni
riguardanti la protezione del suolo contenute in altre normative comunitarie in materia di
aria, acque, rifiuti, cambiamento climatico, biodiversità, desertificazione, agricoltura,
energia, prodotti, industria, trasporti e sviluppo regionale, e di riferire al Parlamento europeo
entro la fine del 2008 sul modo in cui tali disposizioni possono essere impiegate meglio ai
fini di una più incisiva protezione del suolo;
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16. condivide il parere della Commissione secondo cui in numerose regioni europee è
necessario migliorare lo stato dei suoli, ma ritiene altresì che la Commissione debba
compiere uno sforzo supplementare per assicurare la coerenza con la legislazione vigente;
17. sottolinea la necessità di evitare doppioni, contraddizioni e incoerenze con le normative
europee vigenti;
18. appoggia le azioni e il calendario proposti dalla Commissione per rivedere le direttive sui
fanghi di depurazione e sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e per
valutare le possibili sinergie tra le misure di protezione del suolo e quelle adottate, ad
esempio, a titolo della direttiva quadro sulle acque; invita inoltre la Commissione a valutare
le possibili sinergie con la direttiva sui rifiuti;
19. chiede nuovamente alla Commissione di elaborare quanto prima una direttiva sulla sana
gestione dei biorifiuti allo scopo di ridurre la quantità di biorifiuti messi in discarica o
inceneriti e di agevolare piuttosto la produzione di compost e biogas; fa presente che il
compost e i residui della produzione di biogas trattati che risultano essere di qualità
soddisfacente possono contribuire in ampia misura alla preservazione e all'aumento della
materia organica presente nel suolo;
Cambiamento climatico
20. riconosce che un cambiamento nell'uso del suolo può favorire il sequestro del carbonio o
aumentare le emissioni di gas ad effetto serra, ad esempio in caso di disboscamento o in
seguito al prosciugamento di torbiere dovuto a pratiche erronee di fitorimedio o irrigazione
o ancora all'aratura di prati permanenti oppure a un'aratura impropria di versanti collinari;
riconosce che l'uso del suolo ha un forte impatto sul cambiamento climatico, ma anche che
il cambiamento climatico può portare a sua volta ad un grave degrado o erosione del suolo;
21. riconosce che il cambiamento climatico, in ragione delle mutate condizioni della
temperatura e delle precipitazioni, può ripercuotersi sensibilmente sui cicli biogeochimici
dei suoli, in grado di influire sulla fertilità degli stessi; ravvisa altresì la necessità, tenuto
conto di tali mutamenti climatici, di prestare maggiore attenzione soprattutto alle variazioni
degli equilibri tra sostanze nutritive e acqua nel suolo e al loro impatto sulla produzione
alimentare, il trasporto di sostanze nutritive e agenti inquinanti e la disponibilità di acqua
nel suolo;
22. invita la Commissione a esaminare l'introduzione di misure, tra cui un'imposta comune
minima, ad esempio sulle perdite di carbonio, imposta che andrebbe riscossa a livello
nazionale e il cui gettito andrebbe utilizzato per ovviare al problema di inquinamento che
costituisca la base dell'imposta, anche sviluppando sistemi che prevedano un maggiore
sequestro del carbonio;
23. esorta il Consiglio e la Commissione a tener conto, nell'ambito dei negoziati sul regime
applicabile dopo il 2012 a titolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul
cambiamento climatico, del ruolo importante che le politiche di protezione del suolo
svolgono ai fini dell'attenuazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai loro
effetti;
24. chiede alla Commissione di incentivare ulteriori ricerche sulla funzione del suolo nel
rafforzamento della ritenzione idrica e nella lotta contro l'abbassamento delle falde
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freatiche, nell'attenuazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento al loro impatto, di
individuare le migliori prassi in relazione alle misure atte ad aumentare il sequestro del
carbonio nel suolo e di riferirne al Parlamento europeo entro la fine del 2009, quando
saranno disponibili i primi risultati di uno studio della Commissione attualmente in corso;
Agricoltura
25. rileva che le terre agricole produttive rappresentano una risorsa sempre più scarsa a livello
mondiale, da cui la necessità di pratiche agricole sostenibili che salvaguardino le preziose
qualità del suolo;
26. riconosce che le pratiche agricole non sostenibili possono ripercuotersi assai negativamente
sui suoli e sulle acque a valle in ragione della mancata tutela dei fragili equilibri
biogeochimici e della biodiversità del suolo;
27. rileva che l'agricoltura e la silvicoltura svolgono un ruolo decisivo nella conservazione della
qualità del suolo nonché nella sua rivitalizzazione e che sono numerosi gli agricoltori e i
silvicoltori particolarmente interessati a mantenere in buono stato le loro terre in quanto
base di produzione; segnala la necessità di evitare l'impermeabilizzazione permanente dei
suoli ad alto valore ecologico o produttivo, ricoperti da superfici artificiali a seguito
dell'urbanizzazione o della costruzione di altre infrastrutture, in particolare nel caso delle
pianure fluviali, dei terreni agricoli fertili e delle zone costiere; sollecita per queste ultime,
sottoposte a forti pressioni per effetto dell'attività umana, un'attenzione particolare da parte
delle autorità pubbliche, dal livello locale a quello comunitario;
28. invita la Commissione a fissare priorità sulle modalità di utilizzo delle terre europee in
modo tale da garantire la migliore protezione possibile del suolo e gettare le basi per un
elevato grado di biodiversità e sequestro del carbonio; la invita inoltre a garantire che, oltre
al sequestro nel suolo, si tenga conto anche delle foreste, dei frangivento ("shelterbelt") e,
non da ultimo, del settore agroforestale;
29. chiede nuovamente alla Commissione di stabilire un catalogo delle pratiche agricole e dei
loro diversi effetti sul suolo, affinché possano essere promosse le migliori prassi
agrotecniche in funzione delle caratteristiche dell'agricoltura e dei benefici per il suolo e
l'ambiente più in generale;
30. invita la Commissione a promuovere progetti modello di prassi agricole sostenibili orientate
alla conservazione del suolo;
Biodiversità
31. ritiene che sia essenziale applicare il principio di precauzione e garantire che il Sesto
programma d'azione in materia di ambiente e la normativa ambientale dell'Unione europea,
ad esempio le direttive sugli habitat, l'avifauna e le acque, siano pienamente rispettati; è
dell'avviso inoltre che le politiche comunitarie debbano essere sottoposte a revisione, ove
necessario, per prevenire meglio il declino della biodiversità;
Ricerca
32. chiede alla Commissione di promuovere ulteriori ricerche sulla funzione che il suolo svolge
nella protezione della biodiversità e sulla stessa biodiversità del suolo, nell'ambito dei
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processi che stanno alla base delle funzioni del suolo, dei mutamenti spaziali e temporali nei
processi del suolo, dei fattori ecologici, economici e sociali dei rischi per il suolo, dei fattori
che influiscono sugli ecoservizi del suolo e delle procedure e tecnologie operative per la
protezione e il ripristino del suolo; ritiene che possano ravvisarsi dei primi passi in questa
direzione nel Settimo programma quadro per la ricerca (2007-2013)1, che copre la ricerca
sulle funzioni del suolo nel quadro dei settori prioritari "Ambiente" e "Alimentazione,
agricoltura e biotecnologia";
Desertificazione e steppizzazione
33. ritiene che l'aggravarsi del processo di desertificazione e di steppizzazione in atto in diverse
regioni dell'Unione sia imputabile all'ingente pressione antropica dovuta alla deforestazione
di ampie superfici e all'eccessiva essiccazione delle praterie, e che le conseguenze
socioeconomiche di tale processo e il suo impatto sull'ambiente naturale non siano tenuti
adeguatamente in considerazione o affrontati con sufficiente consapevolezza da alcuni
organismi comunitari; riconosce la necessità di maggiori ricerche e di un'accresciuta
sensibilizzazione in tutta la Comunità;
34. ricorda, a questo proposito, che il problema della desertificazione interessa quattordici Stati
membri e che gli altri tredici, pur non essendo toccati da tale fenomeno, sono comunque
sottoposti, a livello regionale o locale, a pressioni ambientali come l'erosione o la
salinizzazione;
35. è dell'avviso che la direttiva quadro migliorerà notevolmente l'applicazione della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione e consoliderà gli sforzi
volti a prevenire e mitigare la desertificazione e la steppizzazione nei paesi dell'Unione
europea interessati da tali fenomeni; ritiene che le conoscenze e le esperienze acquisite nel
contesto della strategia tematica per la protezione del suolo dovrebbero essere trasferite e
condivise con i paesi del terzo mondo colpiti dalla desertificazione;
36. esorta la Commissione a presentare una comunicazione sulla desertificazione e la
steppizzazione, dapprima nell'ambito dell'Unione europea e poi a livello mondiale,
contenente una descrizione accurata delle regioni che sono o potrebbero essere interessate
dai processi di desertificazione e steppizzazione e corredata di un'analisi dettagliata delle
cause e degli effetti socioeconomici sulle regioni, e ad individuare le azioni comunitarie
appropriate per limitare gli effetti negativi di tali processi;
Contaminazione
37. ritiene che la prevenzione della contaminazione del suolo sia estremamente importante per
salvaguardare le idonee caratteristiche fisiche e chimiche del suolo, nonché la qualità del
medesimo, e per garantire la protezione di altri elementi dell'ambiente naturale; chiede
pertanto alla Commissione di assicurare che la legislazione comunitaria, attuale e futura, sia
conforme a tale obiettivo;
38. ritiene che occorra adottare un approccio sistemico per l'individuazione dei siti contaminati,
basato sul monitoraggio di parametri oggettivi e su un elenco comune di attività, in modo da
1
Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).
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raccogliere le informazioni necessarie e costituire banche dati per gestire le conseguenze
della contaminazione del suolo e inviare così un segnale agli operatori economici affinché
adottino efficaci misure di prevenzione per evitare contaminazioni in futuro;
39. sottolinea la necessità di vincolare il processo di individuazione delle superfici contaminate
al requisito di un rischio presunto onde pervenire a una soluzione adeguata e proporzionata
(approccio basato sul rischio);
40. sottolinea che, accanto alle diverse possibilità di risanamento, quali la decontaminazione e
la stabilizzazione, vanno prese in considerazione anche ulteriori opzioni, quali ad esempio
idonee misure di protezione e limitazione o il ricorso a processi naturali di riduzione delle
sostanze inquinanti;
41. sostiene l'approccio della Commissione volto a fornire al pubblico maggiori informazioni
sui siti contaminati o su quelli che potrebbero essere a rischio di contaminazione e ad
aumentare la trasparenza nelle operazioni di compravendita dei terreni sulla base dei piani
regolatori a livello locale, in particolare mediante l'introduzione di un rapporto sullo stato
del suolo, segnatamente per i siti in cui sono state o sono attualmente svolte attività
potenzialmente inquinanti per il suolo;
42. plaude alla creazione di una piattaforma europea per lo scambio di informazioni tra gli Stati
membri, in quanto atta a favorire il trasferimento di conoscenze e a generare sinergie;
chiede che, ai fini della messa a punto su base volontaria di una siffatta piattaforma
nell'ambito della strategia dell'Unione europea per la protezione del suolo, sia adottata,
anche soltanto per ragioni di costi, un'impostazione pragmatica che tenga conto degli attuali
sistemi negli Stati membri;
43. sottolinea che l'obbligo di rendicontazione e documentazione previsto dalla direttiva quadro
deve essere limitato a quanto strettamente necessario, onde evitare di gravare
eccessivamente sulle città, sui comuni e sulle regioni; chiede in particolare che gli Stati
membri possano avvalersi dei propri sistemi di rendicontazione;
Monitoraggio, conseguenze dei disastri naturali, formazione e istruzione
44. invita la Commissione ad assicurare che la protezione del suolo e i suoi legami con il
cambiamento climatico, la biodiversità, la deforestazione, il drenaggio dei terreni, la
desertificazione, la steppizzazione, l'abbassamento delle falde freatiche, l'acidificazione,
l'erosione e i maggiori rischi collegati ai disastri naturali e di origine antropica siano trattati
in via prioritaria nell'ambito del Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES
- Global Monitoring for Environment and Security) e di INSPIRE;
45. chiede alla Commissione di promuovere ulteriori ricerche sui maggiori rischi di inondazioni
e smottamenti derivanti dall'impermeabilizzazione del suolo e dal cedimento dei terreni e
sull'intensificazione degli effetti delle inondazioni, degli smottamenti e dell'attività sismica
in ragione dell'incremento della densità demografica e delle attività nelle zone costiere, nei
bacini fluviali e nelle zone circostanti i vulcani e le zone ad elevata emissione di CO2 e SO2,
nonché di individuare le migliori prassi per far fronte a questi maggiori rischi;
46. chiede alla Commissione di dare avvio a un trasferimento di know-how sulla base delle
migliori prassi previste dalle legislazioni nazionali in materia di protezione del suolo e a
mettere a punto sistemi di incentivazione al riguardo;
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47. chiede alla Commissione di individuare modalità più sistematiche per migliorare la
formazione e l'istruzione all'interno dell'Unione europea per quanto concerne la
classificazione, la campionatura e il monitoraggio dei suoli, nonché le migliori prassi nel
settore della protezione del suolo, dello scambio di informazioni e di migliori prassi,
attraverso una crescente sensibilizzazione all'importanza e alla necessità della protezione del
suolo, nonché la promozione delle migliori prassi agrotecniche in agricoltura volte a
ripristinare la funzione produttiva del suolo;
o
o
o
48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.
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