scheda tecnica n° x - produzione animale

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SCHEDA TECNICA N° 4
Cosa cambia per le aziende di trasformazione
Principi
Reg. (CEE) 2092/91 Art. 10.2
Reg. (CE) 834/2007 Art. 3
Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi
contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente generali:
che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una b) mirare a ottenere prodotti di alta qualità;
garanzia di qualità
c) mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti […] che
organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.
rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti
ottenuti con procedimenti che non danneggino
l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la
salute e il benessere degli animali.
Prodotti
Reg. (CEE) 2092/91 Art. 1.1
Reg. (CE) 834/2007 Art. 19.2
Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di
indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia
recare indicazioni concernenti il metodo di produzione ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola
biologico:
non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da
b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati cucina aggiunti;
destinati
all'alimentazione
umana
composti
essenzialmente di uno o più ingredienti di origine
vegetale e/o animale
(se > 95%)
(se > 95%)
Reg. (CEE) 2092/91 Art. 5.3
Reg. (CE) 834/2007 Art. 23.4
Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:
riportate, nella descrizione del prodotto, indicazioni a) nella denominazione di vendita purché:
relative ai metodi di produzione biologica unicamente i) gli alimenti trasformati siano conformi all’articolo 19;
se:
ii) almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine
a) almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del agricola sia biologico;
prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le
norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi
secondo le modalità specificate all'articolo 11;
(se < 95%)
(se < 95%)
Reg. (CEE) 2092/91 Art. 5.5 bis
Reg. (CE) 834/2007 Art. 23.4
Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che
nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);
riportate indicazioni riguardanti i metodi di produzione
biologici solo a condizione che:
a) almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola sia
o provenga da prodotti ottenuti secondo le norme di cui
all'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente
alle modalità di cui all'articolo 11;
Ingredienti: additivi
Reg. (CEE) 2092/91
Reg. (CE) 834/2007 Art. 6
Alcuni cenni erano presenti in All. VI
Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, la
produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui
seguenti principi specifici:
b) limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici
con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche,
nonché di micronutrienti e coadiuvanti, in modo che
siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente
necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
Reg. (CEE) 2092/91
Reg. 889/2008/CE Art. 27
Ex novo
2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo
23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento
(CE) n. 834:
a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e
contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice
dell'additivo sono considerati ingredienti di origine
agricola;
Reg. 889/2008/CE All. VIII
E 306* Estratto ricco in tocoferolo
E 322* Lecitine
E 410* Farina di semi di carrube
E 412* Gomma di guar
E 414* Gomma arabica
E 440 (i) Pectina
Reg. (CEE) 2092/91 Art. 5 e All. VI
Reg. 889/2008/CE Art. 27
V. Reg.(CE) 123/08
3. L'uso delle seguenti sostanze, elencate nell'allegato
VIII, è riesaminato prima del 31 dicembre 2010:
a) nitrito di sodio e nitrato di potassio nella sezione A, ai
fini della soppressione di questi additivi;
b) anidride solforosa e metabisolfito di K nella sezione
A;
Il riesame di cui alla lettera a) tiene conto degli sforzi
realizzati dagli Stati membri per trovare alternative
sicure ai nitriti/nitrati e per istituire programmi di
formazione in materia di metodi di fabbricazione
alternativi e di igiene destinati ai trasformatori/fabbricanti
di carni biologiche.
Reg. 889/2008/CE All. VIII
(1) Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia
stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità
competente, che non esiste alcun metodo tecnologico
alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di
preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.
Processi
Reg. (CEE) 2092/91
Reg. (CE) 834/2007 Art. 6
Ex novo: alcuni riferimenti erano presenti in All. VI
Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, la
produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui
seguenti principi specifici:
b) limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici
con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche,
nonché di micronutrienti e coadiuvanti, in modo che
siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente
necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione
che possano trarre in inganno quanto alla vera natura
del prodotto;
d) trasformare in maniera accurata gli alimenti,
preferibilmente avvalendosi di metodi biologici,
meccanici e fisici.
Reg. (CEE) 2092/91
Reg. (CE) 834/2007 Art. 19.3
Ex novo: alcuni riferimenti erano presenti in All. VI
Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche
intese a ripristinare le proprietà perdute nella
trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici
o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero
che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera
natura di tali prodotti.
Reg. (CEE) 2092/91
Reg. 834/2007/CE Art. 21.1
Ex novo
[Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi,
l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi
ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine,
nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti] si
trovano in natura e possono soltanto aver subito
processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o
microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da
tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità
sufficienti sul mercato.
Autocontrollo/HACCP
Reg. 2092/91
Reg. 834/2007/CE Art. 4.a
Alcuni riferimenti erano presenti in All. III
[I metodi utilizzati]
iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si
avvalgono di misure di precauzione e prevenzione;
Reg. 2092/91
Reg. 889/2008/CE Art. 26
Alcuni riferimenti erano presenti in All. III
2. Gli operatori che producono mangimi o alimenti
trasformati stabiliscono e aggiornano procedure
adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle
fasi critiche della trasformazione,
3. [L’applicazione delle misure di cui sopra deve]
permettere di garantire in qualsiasi momento che i
prodotti trasformati siano conformi alle norme di
produzione biologica.
4.a Gli operatori adottano misure di precauzione per
evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze
o prodotti non autorizzati.
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