SCHEDA TECNICA N° 4 Cosa cambia per le aziende di trasformazione Principi Reg. (CEE) 2092/91 Art. 10.2 Reg. (CE) 834/2007 Art. 3 Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente generali: che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una b) mirare a ottenere prodotti di alta qualità; garanzia di qualità c) mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti […] che organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali. Prodotti Reg. (CEE) 2092/91 Art. 1.1 Reg. (CE) 834/2007 Art. 19.2 Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia recare indicazioni concernenti il metodo di produzione ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola biologico: non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati cucina aggiunti; destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale (se > 95%) (se > 95%) Reg. (CEE) 2092/91 Art. 5.3 Reg. (CE) 834/2007 Art. 23.4 Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1: riportate, nella descrizione del prodotto, indicazioni a) nella denominazione di vendita purché: relative ai metodi di produzione biologica unicamente i) gli alimenti trasformati siano conformi all’articolo 19; se: ii) almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine a) almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del agricola sia biologico; prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11; (se < 95%) (se < 95%) Reg. (CEE) 2092/91 Art. 5.5 bis Reg. (CE) 834/2007 Art. 23.4 Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d); riportate indicazioni riguardanti i metodi di produzione biologici solo a condizione che: a) almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola sia o provenga da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11; Ingredienti: additivi Reg. (CEE) 2092/91 Reg. (CE) 834/2007 Art. 6 Alcuni cenni erano presenti in All. VI Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, la produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici: b) limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici; Reg. (CEE) 2092/91 Reg. 889/2008/CE Art. 27 Ex novo 2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834: a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola; Reg. 889/2008/CE All. VIII E 306* Estratto ricco in tocoferolo E 322* Lecitine E 410* Farina di semi di carrube E 412* Gomma di guar E 414* Gomma arabica E 440 (i) Pectina Reg. (CEE) 2092/91 Art. 5 e All. VI Reg. 889/2008/CE Art. 27 V. Reg.(CE) 123/08 3. L'uso delle seguenti sostanze, elencate nell'allegato VIII, è riesaminato prima del 31 dicembre 2010: a) nitrito di sodio e nitrato di potassio nella sezione A, ai fini della soppressione di questi additivi; b) anidride solforosa e metabisolfito di K nella sezione A; Il riesame di cui alla lettera a) tiene conto degli sforzi realizzati dagli Stati membri per trovare alternative sicure ai nitriti/nitrati e per istituire programmi di formazione in materia di metodi di fabbricazione alternativi e di igiene destinati ai trasformatori/fabbricanti di carni biologiche. Reg. 889/2008/CE All. VIII (1) Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Processi Reg. (CEE) 2092/91 Reg. (CE) 834/2007 Art. 6 Ex novo: alcuni riferimenti erano presenti in All. VI Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, la produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici: b) limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici; c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto; d) trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici. Reg. (CEE) 2092/91 Reg. (CE) 834/2007 Art. 19.3 Ex novo: alcuni riferimenti erano presenti in All. VI Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti. Reg. (CEE) 2092/91 Reg. 834/2007/CE Art. 21.1 Ex novo [Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti] si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato. Autocontrollo/HACCP Reg. 2092/91 Reg. 834/2007/CE Art. 4.a Alcuni riferimenti erano presenti in All. III [I metodi utilizzati] iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e prevenzione; Reg. 2092/91 Reg. 889/2008/CE Art. 26 Alcuni riferimenti erano presenti in All. III 2. Gli operatori che producono mangimi o alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, 3. [L’applicazione delle misure di cui sopra deve] permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica. 4.a Gli operatori adottano misure di precauzione per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati.