Disciplinare/Capitolato - Comune di Torremaggiore

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COMUNE DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE III° Ufficio Tecnico
CAPITOLATO SPECIALE DELL’APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO DI TORREMAGGIORE
PARTE I
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la concessione di costruzione e/o adeguamento dell’impianto di
illuminazione votiva nel Cimitero di Torremaggiore , la sua gestione , la riscossione dei canoni
annui e di allacciamento delle utenze e quanto altro previsto nel presente Capitolato Speciale di
Appalto .
ART. 2
PRESTAZIONI
L’appalto, di tipo misto, comprende le seguenti prestazioni :
- redazione del progetto dei lavori conforme alle norme CEI ;
- costruzione, rifacimento o adeguamento dell’impianto esistente e sua estensione a tutta l’area
cimiteriale ;
- progettazione , costruzione e manutenzione degli impianti dei servizi cimiteriali comunali
esistenti e dell’impianto di illuminazione dei viali ;
- fornitura di energia elettrica alle lampade votive, all’impianto di illuminazione dei viali e ai servizi
cimiteriali esistenti e futuri con la limitazione del successivo art. 3 ;
- servizio di manutenzione e di sorveglianza dell’intero impianto in concessione
- riscossione dagli utenti dei canoni annui e dei contributi di allacciamento
- relazioni pubbliche con gli utenti del servizio .
ART. 3
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’impianto di illuminazione votivo in coerenza con la politica di risparmio energetico dovrà
prevedere lampade da 3 w .
In aggiunta al predetto impianto sono inclusi nell’appalto :
- l’impianto di illuminazione degli ingressi ,del viale principale del cimitero incluso quello
che porta alla sala autoptica e di quanto altro l’impresa intenda offrire ;
- l’illuminazione votiva perenne dei monumenti e delle lapidi degli uomini illustri e dei caduti
di guerra in misura dello 0,5% dell’utenza ( art. 20 ) che all’occorrenza saranno individuati
da questa stazione appaltante ;
- l’adeguamento , costruzione, manutenzione e gestione degli impianti elettrici degli uffici, i
bagni pubblici, la sala autoptica, magazzino, la cappella di deposito salme , i manufatti di
culto, i depositi, gli impianti di ascensori presenti, e ogni altro manufatto comunale presente
nell’area cimiteriale;
- la predisposizione , ove non eseguita, dei cavidotti interrati delle linee di alimentazione
degli ascensori esistenti;
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Ai servizi di competenza comunale, presenti e futuri, dovrà essere assicurata da parte della
concessionaria la fornitura di energia elettrica per tutta la durata della concessione e per una
potenza massima installata di 15 Kw ; l’esubero oltre i 15 Kw sarà rimborsato dal Comune. La
concessionaria dovrà fornire gratuitamente energia elettrica all’impianto di illuminazione esterna
esistente .
La rete di distribuzione della bassissima tensione ai campi del vecchio cimitero dovrà essere rifatta
ex novo con riferimento alle norme CEI vigenti. Ogni allaccio sarà individuato da targhette dello
stesso tipo di quelle già installate ed il relativo costo sarà a carico della concessionaria.
PARTE II
COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO
ART. 4
REDAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto dovrà essere redatto in conformità alle norme CEI vigenti, nel rispetto delle
prescrizioni di cui alla legge 46/90 , al D.Lgs. 626/94 e segg. e al D.lgs n. 494/96 .
Il progetto dovrà essere redatto e sottoscritto da un Tecnico abilitato e sarà conforme alle normative
vigenti in materia di impianti elettrici; ogni onere e spese al riguardo sarà a carico della Ditta, ivi
compresi quelli per la direzione dei lavori e per tutti i collaudi e le autorizzazioni necessari, di
competenza anche di altri organi extra comunali.
Esso riguarderà sia la parte esistente che quella di ampliamento del cimitero.
ART. 5
COMPOSIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto dovrà comprendere:
a) Relazione tecnica;
b) Planimetria;
c) Schemi di impianto ;
d) Particolari costruttivi;
e) Schema e modalità di distribuzione della bassissima tensione ai campi di sepolture;
f) Piano di sicurezza e di coordinamento ex D.lgs n. 496/’94 e ss.mm.ii.;
g) Computo metrico estimativo dei lavori da eseguire ( che non avrà valenza contrattuale );
h) Piano finanziario di ammortamento indicante la convenienza dell’impresa ad aggiudicarsi la
concessione alle condizioni di offerta ( da allegare nel plico “C” indicato dal bando di gara ) .
Nella relazione tecnica dovranno essere riportati i seguenti elementi:
- quadri elettrici generali posizionati anche in base allo sviluppo futuro dell’area cimiteriale;
- potenza elettrica complessiva da impegnare;
- potenza elettrica e caratteristiche costruttive dei trasformatori di sicurezza;
- tipo e sezione dei conduttori delle linee principali di distribuzione e calcoli di verifica degli stessi;
- caratteristiche tipologiche e costruttive dei materiali da impiegare, con riferimento anche alle
protezioni;
- modalità di esecuzione dell’impianto di bassa e bassissima tensione e degli allacciamenti .
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ART. 6
PRESCRIZIONI
Le opere da realizzare dovranno essere collaudate da tecnico di fiducia dell’Amministrazione
Comunale e soggette durante la concessione a verifica periodica da parte dell’A.R.P.A. o altra
società preposta. Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro sei mesi dall’ultimazione
dei lavori. Gli oneri del collaudo e delle verifiche periodiche sono a carico della concessionaria .
L’impianto sarà realizzato sotto traccia (ove possibile) ed i ripristini saranno eseguiti a regola d’arte
e con gli stessi materiali delle opere che si vanno a demolire e/o a manomettere o a modificare.
Durante il periodo dei lavori, il vecchio impianto dovrà essere sempre funzionante salve le
interruzioni strettamente necessarie all’allacciamento o costruzione del nuovo impianto, nelle nuove
zone del Cimitero.
I periodi di interruzione dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, non potranno essere
comunque superiori alle 48(quarantotto) ore consecutiva.
ART. 7
REALIZZAZIONE DELLE OPERE - PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
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Le opere previste nel progetto da realizzarsi nella parte esistente del Cimitero saranno eseguite
entro il termine massimo di due anni dalla data del verbale di consegna dei lavori, dopo la
stipula del relativo contratto.
Le opere saranno eseguite sotto la direzione tecnica di un professionista abilitato, nominato ed a
spese del concessionario con l’obbligo di rilasciare a fine lavori un certificato di regolare
esecuzione delle opere mentre l’impresa rilascerà un certificato di conformità dell’intero
impianto.
In caso di inosservanza dei suddetti termini sarà comunicata diffida a concludere i lavori nei
successivi tre mesi e sarà applicata una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Trascorso anche tale termine, per il caso di cui al primo comma, il concessionario decadrà dalla
concessione e si procederà alla risoluzione del contratto di affidamento del servizio ed il
Comune indennizzerà l’Appaltatore nella misura del costo dei lavori effettuati su valutazione
dell’Ufficio Tecnico comunale, eseguita sulla base dei prezzi del prezziario ufficiale della
Regione Puglia dell’anno precedente o ad essi equiparati ,scontati del 40%.
L’indennizzo sarà corrisposto entro sei mesi dalla sua determinazione che dovrà avvenire entro
un mese dalla pronunciata risoluzione.
ART. 8
GIUDIZIO DI IDONEITA’
Il progetto dovrà conseguire il giudizio di idoneità tecnica da parte della commissione di gara , e
potrà anche essere modificato in relazione a qualche particolare esigenza previo accordo con
l’impresa o società dichiarata aggiudicataria .
ART. 9
GARANZIE
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di cui sopra la ditta presterà :
1) Cauzione di € 50.000,00 da costituire mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ;
2) Polizza fidejussoria dell’importo di € 1.032.915 per garanzia danni verso terzi.
La cauzione, di cui al primo punto sarà svincolata gradualmente in misura pari a 1/20(ventesimo
alla fine di ogni anno di concessione trascorso, previo nulla osta dell’U.T.C..
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PARTE III
GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 10
TIPO DI APPPALTO
La gestione dell’impianto elettrico votivo sarà effettuata in regime di concessione mediante
appalto ad impresa o raggruppamento di imprese , cooperativa o consorzio in possesso dei requisiti
prescritti dal bando di gara . L’appalto è relativo a tutto il Cimitero nello stato attuale e futuro. La
ditta aggiudicataria con la sottoscrizione del relativo contratto s’impegna ad effettuare eventuali
ampliamenti dell’impianto, senza eccepire compensi, anche se dovessero essere realizzati negli
ultimi due anni della gestione.
ART. 11
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha la durata di anni 20 a partire dalla data di redazione del verbale consegna
dell’impianto esistente.
ART. 12
RICONSEGNA DELL’IMPIANTO E OBBLIGHI DI TENUTA
Il Comune diventerà proprietario di tutto l’impianto elettrico e di ogni attrezzatura servente esso
impianto allo scadere della concessione. Il concessionario è tenuto a conservarlo in perfetto stato di
manutenzione, a migliorarlo ove lo prescrivano particolari disposizioni in materia e a integrarlo per
le occorrenze che si dovessero manifestare senza per questo pretendere alcun compenso o indennità.
Nel prendere in carico l’impianto esistente, il concessionario si obbliga ad accertarsi che lo stesso,
sia per le parti esistenti che per quelle da eseguire, sia realizzato in conformità alla normativa
vigente durante l’intero periodo della concessione ed ad apportare tutte le modifiche ed integrazioni
necessarie allo scopo.
Esso è altresì tenuto, a ripristinare l’impianto in caso di danni naturali, vandalici e di qualsivoglia
danneggiamento, senza che per essi possa in alcun modo rivalersi sul Comune concedente.
Risponde per danni provocati a terzi.
ART. 13
RAPPORTI CON I DIPENDENTI
Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o
incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la
zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato.
La concessionaria si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori .
In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti l’Amministrazione Comunale inviterà la
concessionaria all’osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l’invito a
mezzo raccomandata A/R, assegnando un congruo termine, si accerterà il persistere
dell’inadempimento denunciato si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.
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ART. 14
ELENCO DEGLI UTENTI
L’elenco degli utenti dovrà essere presentato all’Ufficio Economato del Comune alla fine di ogni
anno su apposito tabulato accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa
dal legale rappresentante della Concessionaria, ai sensi del D.P.R. n. 445 /2000, che attesterà
l’esatto numero di abbonati ai fini del versamento da effettuare in favore del Comune .
Copia dell’elenco dovrà essere depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale .
ART. 15
ORDINE DA TENERSI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Gli impianti e gli attacchi ai loculi, monumentini, tombe, cappelle gentilizie e private , ecc. devono
essere fatte solamente da personale debitamente autorizzato dalla ditta concessionaria che dovrà
fornire anche il materiale.
Nella costruzione delle linee di alimentazione delle lampade da installarsi in cappelle gentilizie e
private, tombe, monumentini , loculi , ossari, ecc. la ditta Concessionaria dovrà eseguire il lavoro a
regola d’arte e in ogni caso dovrà evitare nella maniera più assoluta di danneggiare i manufatti di
cui sopra restando essa unica responsabile con obbligo della rimessa in pristino delle opere
danneggiate.
ART. 16
TARIFFE
Le tariffe da applicare sono :
a – canone annuo lampada votiva eterna
€. 13,00 + IVA
b - contributo allacciamento una tantum nuovi contratti:
per singole lapidi
€. 10,00 + IVA
per cappelle
€ 12,00 + IVA
c - lampada occasionale per 5 giorni all’anno
€. 5,00 + IVA
Il canone annuo si intende compensato dei costi di energia elettrica, ricambio delle lampade , della
manutenzione della linea, della manodopera, delle spese generali e degli oneri di concessione ,esso
sarà pagato anticipatamente entro il 28 Febbraio di ogni anno. Nel contributo di allacciamento, non
applicabile ai contratti in essere , è compreso il costo del filo o cavetto del portalampada e della
lampadina di prescrizione, oltre alla manodopera e mezzi d’opera.
Ogni altro ornamento come braccio, globo o fiammetta, lampada in bronzo o cromata ecc. è a carico
dell’utente e potrà essere fornito anche dalla ditta concessionaria, a richiesta dell’utente. Le somme
innanzi dette sono soggette all’I.V.A. come per legge e ne sarà data regolare ricevuta dal
concessionario. Le tariffe di cui al presente articolo saranno rese note con apposito manifesto da
sottoporre alla supervisione dell’Ufficio Tecnico Comunale prima della sua pubblicazione a cura e
spese della concessionaria .
La concessionaria non può chiedere agli utenti compensi ed emolumenti diversi senza la preventiva
autorizzazione della stazione appaltante , pena la risoluzione in danno del contratto.
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ART. 17
REVISIONE DELLE TARIFFE
Le tariffe previste dall’art. 16 del presente capitolato rimarranno invariate per due anni dall’inizio
del servizio e, quindi, dalla data di consegna dell’impianto esistente..
Trascorso tale periodo è previsto un meccanismo revisionale nel caso che si verifichi una
variazione dei costi di energia elettrica , mano d’opera e materiali . Gli anni di revisione saranno il
4°, 8°, 12° e 16° anno della concessione. La variazione di prezzi al 4° anno avrà come riferimento
la data d’inizio del terzo anno . Per effetto le tariffe di cui all’art. 16, subiranno lo stesso aumento
percentuale e saranno aggiornate previa intesa con la stazione concedente al 4° , 8° , 12° e 16 °
anno del periodo di concessione .
Ai fini del calcolo revisionale si stabiliscono le seguenti incidenze della manodopera e materiali
sulle tariffe :
- incidenza manodopera sulla tariffa del canone annuo 25%
- incidenza dei materiali sulla tariffa del canone annuo 10 %
La variazione del costo della manodopera sarà determinata in base all’indice ISTAT per le famiglie
degli operai dell’industria .
Per i materiali il riferimento sarà il costo della lampada ( desunto da una media dei listini delle
migliori marche ) , del rame e del cavidotto termoplastico diametro 16 mm .
L’incremento o decremento del costo di energia elettrica sul canone annuo sarà calcolato come
appresso :
3w x 24 x 365/1000 x variazione di costo del kilowatt/h
ART. 18
CONTRATTO DI ABBONAMENTO
La firma del contratto di abbonamento implica per l’utente la conoscenza del presente disciplinare.
I contratti stipulati dovranno riportare un numero di repertorio progressivo ai fini della verifica da
parte del Comune . La concessionaria annoterà in un apposito elenco i contratti risolti che nel suo
interesse avrà cura di conservarli , sempre ai fini della verifica .
ART. 19
DURATA DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO
Il contratto di abbonamento ha la durata minima di anni 1 (uno), con tacito rinnovo salvo disdetta da
comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.. Le
esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto
l’abbonamento.
L’abbonamento ha inizio il giorno di stipula del contratto. Se questo avviene durante l’anno,
l’utente deve pagare oltre al contributo di allacciamento, tanti dodicesimi del canone quanti sono i
mesi per giungere a quelli di dicembre. Alla stipula del contratto l’utente deve pagare
anticipatamente il canone e quant’altro previsto. L’anno, per il servizio votivo elettrico nel
Cimitero, inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre.
ART. 20
ILUMINAZIONE VOTIVA GRATUITA AL COMUNE
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Nulla è dovuto per le illuminazioni votive richieste dal Comune per uomini illustri o caduti di
guerra e comunque in numero non superiore allo 0,5 % delle utenze.
ART. 21
RIDUZIONE CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO
Per le cappelle private con più loculi, il contributo di allacciamento è ridotto ad un mezzo per ogni
ulteriore richiesta di lampada votiva.
ART. 22
MOROSITA’ DELL’UTENTE
Il concessionario ha il diritto di staccare gli impianti per persistente morosità dell’utente. Ove
l’utente richiedesse il riattacco della linea, questi dopo aver effettuato il pagamento del canone
pregresso, dovrà ripetere il contributo di allacciamento.
ART. 23
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO PER TRASLOCO FERETRO
L’utente, che per sue ragioni o esigenze traslochi da un posto ad un altro il feretro, è tenuto a pagare
ex novo il solo contributo di allacciamento.
ART. 24
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL’UTENZA
L’energia viene fornita alle condizioni del presente regolamento, senza interruzioni, salvo casi di
forza maggiore. La ditta concessionaria si riserva di sospendere la fornitura di energia elettrica per
lavori di manutenzione e per esigenze dei propri servizi, assumendo l’obbligo di ripristinarla nel più
breve tempo possibile.
Tali interruzioni o sospensione di energia non daranno mai diritto all’utente ad indennizzo alcuno o
scomputi di qualsiasi genere. Soltanto nel caso di interruzione di durata maggiore alle 240 ore
continuative, non imputabile alla costruzione dell’impianto, gli abbonati avranno diritto a
proporzionale riduzione ,con un minimo di 1,00 euro, del corrispondente canone di abbonamento.
La fornitura di energia elettrica va sospesa se l’utente trasgredisce i patti contrattuali, come nel caso
di asportazione della lampadina o il cambio di questa con altri di vattaggio superiore, di modifica
dell’impianto elettrico non eseguito da personale autorizzato dal concessionario, di cessione o
rivendita della fornitura di energia elettrica.
ART. 25
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO
Il contributo annuo di concessione del servizio in favore del Comune è determinato come
appresso:
- versamento di due euro per ogni abbonamento di lampada votiva perenne ;
- versamento del ribasso d’asta offerto dal concessionario in sede di gara per ogni
abbonamento di lampada votiva perenne .
Resta inteso che il versamento del ribasso d’asta sarà riferito alla tariffa di cui al precedente art. 16
lett. a), decurtata dei due euro da versare al Comune , aggiornata con il meccanismo di cui
all’art.17 del capitolato in argomento.
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Il versamento del suddetto contributo annuo di concessione dovrà essere effettuato in unica
soluzione entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno a partire dal 2006.
Il ritardo dei versamenti produce gli interessi di mora nella misura di legge.
ART. 26
LAMPADE OCCASIONALI
Per fornitura occasionale è intesa quella per lampade che vengono temporaneamente accese nel
periodo della commemorazione dei defunti e di altre ricorrenze (art. 16 lettera c).
ART. 27
UFFICIO PER IL PUBBLICO
Il Comune concederà alla ditta concessionaria, per tutta la durata dell’appalto, un locale o parte di
esso di misure adeguate, da destinarsi a deposito ed ufficio per ricevere il pubblico, detto ufficio
sarà aperto agli utenti per qualsiasi informazione o richiesta, nelle giornate stabilite dalla ditta
concessionaria, in misura non inferiore a tre alla settimana.
ART. 28
DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPPALTO
La ditta concessionaria non potrà cedere ad altri la concessione .
ART. 29
CAUSA DI REVOCA O DECADENZA
Costituiscono causa di revoca o decadenza della presente concessione le seguenti fattispecie:
a - mancato adempimento agli obblighi di manutenzione, miglioramento ed integrazione
dell’impianto e di ripristino in caso di danni o danneggiamenti ;
b - richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
c - ogni altra inadempienza risolutiva prevista nei precedenti articoli o valutata ai fini della
eventuale risoluzione in danno del contratto .
ART. 30
RISOLUZIONE
Il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli
precedenti anche per i seguenti motivi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla
concessionaria nel corso della procedura di gara;
b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della concessionaria risultante
dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o
il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della
gestione degli affari della concessionaria ;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o
il direttore generale o il direttore tecnico della concessionaria siano condannati, con sentenza
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passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui la concessionaria perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla
procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale si è aggiudicata l’appalto, nonché richiesti per la
stipula del contratto;
e) nel caso di interruzione immotivata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore.
f) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione
dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di
comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata e senza altra
formalità.
ART. 31
CONTROVERSIE
Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale e Concessionaria in ordine
all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente
appalto, l’appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi
a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’Amministrazione Comunale, in attesa che
vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento
dell’appalto. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di
ricorrere all’autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente
in via esclusiva il Foro di Lucera .
ART. 33
SEDE OPERATIVA
La concessionaria dovrà prevedere, per tutta la durata dell’appalto, il funzionamento di una propria
sede operativa, in questo Comune, il cui indirizzo, recapito telefonico sempre aggiornato, dovrà
essere notificato al Comune . Essa potrà anche coincidere con il proprio ufficio ubicato all’interno
dell’area cimiteriale di cui al precedente art. 27.
Per tutti gli effetti conseguenti all’aggiudicazione, la concessionaria eleggerà domicilio presso tale
sede operativa.
ART. 34
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
ART. 31
ACCOLLO SPESE DI CONTRATTO
Le spese di contratto, registrazione, bolli, ecc. saranno a carico della ditta concessionaria.
Torremaggiore 04/07/2005
Il Dirigente del Settore Tecnico
(geom. Antonio Vocale)
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