COMUNE DI TORREMAGGIORE PROVINCIA DI FOGGIA SETTORE III° Ufficio Tecnico CAPITOLATO SPECIALE DELL’APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO DI TORREMAGGIORE PARTE I ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto la concessione di costruzione e/o adeguamento dell’impianto di illuminazione votiva nel Cimitero di Torremaggiore , la sua gestione , la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze e quanto altro previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto . ART. 2 PRESTAZIONI L’appalto, di tipo misto, comprende le seguenti prestazioni : - redazione del progetto dei lavori conforme alle norme CEI ; - costruzione, rifacimento o adeguamento dell’impianto esistente e sua estensione a tutta l’area cimiteriale ; - progettazione , costruzione e manutenzione degli impianti dei servizi cimiteriali comunali esistenti e dell’impianto di illuminazione dei viali ; - fornitura di energia elettrica alle lampade votive, all’impianto di illuminazione dei viali e ai servizi cimiteriali esistenti e futuri con la limitazione del successivo art. 3 ; - servizio di manutenzione e di sorveglianza dell’intero impianto in concessione - riscossione dagli utenti dei canoni annui e dei contributi di allacciamento - relazioni pubbliche con gli utenti del servizio . ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI L’impianto di illuminazione votivo in coerenza con la politica di risparmio energetico dovrà prevedere lampade da 3 w . In aggiunta al predetto impianto sono inclusi nell’appalto : - l’impianto di illuminazione degli ingressi ,del viale principale del cimitero incluso quello che porta alla sala autoptica e di quanto altro l’impresa intenda offrire ; - l’illuminazione votiva perenne dei monumenti e delle lapidi degli uomini illustri e dei caduti di guerra in misura dello 0,5% dell’utenza ( art. 20 ) che all’occorrenza saranno individuati da questa stazione appaltante ; - l’adeguamento , costruzione, manutenzione e gestione degli impianti elettrici degli uffici, i bagni pubblici, la sala autoptica, magazzino, la cappella di deposito salme , i manufatti di culto, i depositi, gli impianti di ascensori presenti, e ogni altro manufatto comunale presente nell’area cimiteriale; - la predisposizione , ove non eseguita, dei cavidotti interrati delle linee di alimentazione degli ascensori esistenti; 1 Ai servizi di competenza comunale, presenti e futuri, dovrà essere assicurata da parte della concessionaria la fornitura di energia elettrica per tutta la durata della concessione e per una potenza massima installata di 15 Kw ; l’esubero oltre i 15 Kw sarà rimborsato dal Comune. La concessionaria dovrà fornire gratuitamente energia elettrica all’impianto di illuminazione esterna esistente . La rete di distribuzione della bassissima tensione ai campi del vecchio cimitero dovrà essere rifatta ex novo con riferimento alle norme CEI vigenti. Ogni allaccio sarà individuato da targhette dello stesso tipo di quelle già installate ed il relativo costo sarà a carico della concessionaria. PARTE II COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO ART. 4 REDAZIONE DEL PROGETTO Il progetto dovrà essere redatto in conformità alle norme CEI vigenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 46/90 , al D.Lgs. 626/94 e segg. e al D.lgs n. 494/96 . Il progetto dovrà essere redatto e sottoscritto da un Tecnico abilitato e sarà conforme alle normative vigenti in materia di impianti elettrici; ogni onere e spese al riguardo sarà a carico della Ditta, ivi compresi quelli per la direzione dei lavori e per tutti i collaudi e le autorizzazioni necessari, di competenza anche di altri organi extra comunali. Esso riguarderà sia la parte esistente che quella di ampliamento del cimitero. ART. 5 COMPOSIZIONE DEL PROGETTO Il progetto dovrà comprendere: a) Relazione tecnica; b) Planimetria; c) Schemi di impianto ; d) Particolari costruttivi; e) Schema e modalità di distribuzione della bassissima tensione ai campi di sepolture; f) Piano di sicurezza e di coordinamento ex D.lgs n. 496/’94 e ss.mm.ii.; g) Computo metrico estimativo dei lavori da eseguire ( che non avrà valenza contrattuale ); h) Piano finanziario di ammortamento indicante la convenienza dell’impresa ad aggiudicarsi la concessione alle condizioni di offerta ( da allegare nel plico “C” indicato dal bando di gara ) . Nella relazione tecnica dovranno essere riportati i seguenti elementi: - quadri elettrici generali posizionati anche in base allo sviluppo futuro dell’area cimiteriale; - potenza elettrica complessiva da impegnare; - potenza elettrica e caratteristiche costruttive dei trasformatori di sicurezza; - tipo e sezione dei conduttori delle linee principali di distribuzione e calcoli di verifica degli stessi; - caratteristiche tipologiche e costruttive dei materiali da impiegare, con riferimento anche alle protezioni; - modalità di esecuzione dell’impianto di bassa e bassissima tensione e degli allacciamenti . 2 ART. 6 PRESCRIZIONI Le opere da realizzare dovranno essere collaudate da tecnico di fiducia dell’Amministrazione Comunale e soggette durante la concessione a verifica periodica da parte dell’A.R.P.A. o altra società preposta. Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Gli oneri del collaudo e delle verifiche periodiche sono a carico della concessionaria . L’impianto sarà realizzato sotto traccia (ove possibile) ed i ripristini saranno eseguiti a regola d’arte e con gli stessi materiali delle opere che si vanno a demolire e/o a manomettere o a modificare. Durante il periodo dei lavori, il vecchio impianto dovrà essere sempre funzionante salve le interruzioni strettamente necessarie all’allacciamento o costruzione del nuovo impianto, nelle nuove zone del Cimitero. I periodi di interruzione dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, non potranno essere comunque superiori alle 48(quarantotto) ore consecutiva. ART. 7 REALIZZAZIONE DELLE OPERE - PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA Le opere previste nel progetto da realizzarsi nella parte esistente del Cimitero saranno eseguite entro il termine massimo di due anni dalla data del verbale di consegna dei lavori, dopo la stipula del relativo contratto. Le opere saranno eseguite sotto la direzione tecnica di un professionista abilitato, nominato ed a spese del concessionario con l’obbligo di rilasciare a fine lavori un certificato di regolare esecuzione delle opere mentre l’impresa rilascerà un certificato di conformità dell’intero impianto. In caso di inosservanza dei suddetti termini sarà comunicata diffida a concludere i lavori nei successivi tre mesi e sarà applicata una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Trascorso anche tale termine, per il caso di cui al primo comma, il concessionario decadrà dalla concessione e si procederà alla risoluzione del contratto di affidamento del servizio ed il Comune indennizzerà l’Appaltatore nella misura del costo dei lavori effettuati su valutazione dell’Ufficio Tecnico comunale, eseguita sulla base dei prezzi del prezziario ufficiale della Regione Puglia dell’anno precedente o ad essi equiparati ,scontati del 40%. L’indennizzo sarà corrisposto entro sei mesi dalla sua determinazione che dovrà avvenire entro un mese dalla pronunciata risoluzione. ART. 8 GIUDIZIO DI IDONEITA’ Il progetto dovrà conseguire il giudizio di idoneità tecnica da parte della commissione di gara , e potrà anche essere modificato in relazione a qualche particolare esigenza previo accordo con l’impresa o società dichiarata aggiudicataria . ART. 9 GARANZIE A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di cui sopra la ditta presterà : 1) Cauzione di € 50.000,00 da costituire mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ; 2) Polizza fidejussoria dell’importo di € 1.032.915 per garanzia danni verso terzi. La cauzione, di cui al primo punto sarà svincolata gradualmente in misura pari a 1/20(ventesimo alla fine di ogni anno di concessione trascorso, previo nulla osta dell’U.T.C.. 3 PARTE III GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 10 TIPO DI APPPALTO La gestione dell’impianto elettrico votivo sarà effettuata in regime di concessione mediante appalto ad impresa o raggruppamento di imprese , cooperativa o consorzio in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara . L’appalto è relativo a tutto il Cimitero nello stato attuale e futuro. La ditta aggiudicataria con la sottoscrizione del relativo contratto s’impegna ad effettuare eventuali ampliamenti dell’impianto, senza eccepire compensi, anche se dovessero essere realizzati negli ultimi due anni della gestione. ART. 11 DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione ha la durata di anni 20 a partire dalla data di redazione del verbale consegna dell’impianto esistente. ART. 12 RICONSEGNA DELL’IMPIANTO E OBBLIGHI DI TENUTA Il Comune diventerà proprietario di tutto l’impianto elettrico e di ogni attrezzatura servente esso impianto allo scadere della concessione. Il concessionario è tenuto a conservarlo in perfetto stato di manutenzione, a migliorarlo ove lo prescrivano particolari disposizioni in materia e a integrarlo per le occorrenze che si dovessero manifestare senza per questo pretendere alcun compenso o indennità. Nel prendere in carico l’impianto esistente, il concessionario si obbliga ad accertarsi che lo stesso, sia per le parti esistenti che per quelle da eseguire, sia realizzato in conformità alla normativa vigente durante l’intero periodo della concessione ed ad apportare tutte le modifiche ed integrazioni necessarie allo scopo. Esso è altresì tenuto, a ripristinare l’impianto in caso di danni naturali, vandalici e di qualsivoglia danneggiamento, senza che per essi possa in alcun modo rivalersi sul Comune concedente. Risponde per danni provocati a terzi. ART. 13 RAPPORTI CON I DIPENDENTI Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato. La concessionaria si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori . In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti l’Amministrazione Comunale inviterà la concessionaria all’osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l’invito a mezzo raccomandata A/R, assegnando un congruo termine, si accerterà il persistere dell’inadempimento denunciato si procederà alla risoluzione del contratto di concessione. 4 ART. 14 ELENCO DEGLI UTENTI L’elenco degli utenti dovrà essere presentato all’Ufficio Economato del Comune alla fine di ogni anno su apposito tabulato accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante della Concessionaria, ai sensi del D.P.R. n. 445 /2000, che attesterà l’esatto numero di abbonati ai fini del versamento da effettuare in favore del Comune . Copia dell’elenco dovrà essere depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale . ART. 15 ORDINE DA TENERSI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI Gli impianti e gli attacchi ai loculi, monumentini, tombe, cappelle gentilizie e private , ecc. devono essere fatte solamente da personale debitamente autorizzato dalla ditta concessionaria che dovrà fornire anche il materiale. Nella costruzione delle linee di alimentazione delle lampade da installarsi in cappelle gentilizie e private, tombe, monumentini , loculi , ossari, ecc. la ditta Concessionaria dovrà eseguire il lavoro a regola d’arte e in ogni caso dovrà evitare nella maniera più assoluta di danneggiare i manufatti di cui sopra restando essa unica responsabile con obbligo della rimessa in pristino delle opere danneggiate. ART. 16 TARIFFE Le tariffe da applicare sono : a – canone annuo lampada votiva eterna €. 13,00 + IVA b - contributo allacciamento una tantum nuovi contratti: per singole lapidi €. 10,00 + IVA per cappelle € 12,00 + IVA c - lampada occasionale per 5 giorni all’anno €. 5,00 + IVA Il canone annuo si intende compensato dei costi di energia elettrica, ricambio delle lampade , della manutenzione della linea, della manodopera, delle spese generali e degli oneri di concessione ,esso sarà pagato anticipatamente entro il 28 Febbraio di ogni anno. Nel contributo di allacciamento, non applicabile ai contratti in essere , è compreso il costo del filo o cavetto del portalampada e della lampadina di prescrizione, oltre alla manodopera e mezzi d’opera. Ogni altro ornamento come braccio, globo o fiammetta, lampada in bronzo o cromata ecc. è a carico dell’utente e potrà essere fornito anche dalla ditta concessionaria, a richiesta dell’utente. Le somme innanzi dette sono soggette all’I.V.A. come per legge e ne sarà data regolare ricevuta dal concessionario. Le tariffe di cui al presente articolo saranno rese note con apposito manifesto da sottoporre alla supervisione dell’Ufficio Tecnico Comunale prima della sua pubblicazione a cura e spese della concessionaria . La concessionaria non può chiedere agli utenti compensi ed emolumenti diversi senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante , pena la risoluzione in danno del contratto. 5 ART. 17 REVISIONE DELLE TARIFFE Le tariffe previste dall’art. 16 del presente capitolato rimarranno invariate per due anni dall’inizio del servizio e, quindi, dalla data di consegna dell’impianto esistente.. Trascorso tale periodo è previsto un meccanismo revisionale nel caso che si verifichi una variazione dei costi di energia elettrica , mano d’opera e materiali . Gli anni di revisione saranno il 4°, 8°, 12° e 16° anno della concessione. La variazione di prezzi al 4° anno avrà come riferimento la data d’inizio del terzo anno . Per effetto le tariffe di cui all’art. 16, subiranno lo stesso aumento percentuale e saranno aggiornate previa intesa con la stazione concedente al 4° , 8° , 12° e 16 ° anno del periodo di concessione . Ai fini del calcolo revisionale si stabiliscono le seguenti incidenze della manodopera e materiali sulle tariffe : - incidenza manodopera sulla tariffa del canone annuo 25% - incidenza dei materiali sulla tariffa del canone annuo 10 % La variazione del costo della manodopera sarà determinata in base all’indice ISTAT per le famiglie degli operai dell’industria . Per i materiali il riferimento sarà il costo della lampada ( desunto da una media dei listini delle migliori marche ) , del rame e del cavidotto termoplastico diametro 16 mm . L’incremento o decremento del costo di energia elettrica sul canone annuo sarà calcolato come appresso : 3w x 24 x 365/1000 x variazione di costo del kilowatt/h ART. 18 CONTRATTO DI ABBONAMENTO La firma del contratto di abbonamento implica per l’utente la conoscenza del presente disciplinare. I contratti stipulati dovranno riportare un numero di repertorio progressivo ai fini della verifica da parte del Comune . La concessionaria annoterà in un apposito elenco i contratti risolti che nel suo interesse avrà cura di conservarli , sempre ai fini della verifica . ART. 19 DURATA DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO Il contratto di abbonamento ha la durata minima di anni 1 (uno), con tacito rinnovo salvo disdetta da comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l’abbonamento. L’abbonamento ha inizio il giorno di stipula del contratto. Se questo avviene durante l’anno, l’utente deve pagare oltre al contributo di allacciamento, tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere a quelli di dicembre. Alla stipula del contratto l’utente deve pagare anticipatamente il canone e quant’altro previsto. L’anno, per il servizio votivo elettrico nel Cimitero, inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre. ART. 20 ILUMINAZIONE VOTIVA GRATUITA AL COMUNE 6 Nulla è dovuto per le illuminazioni votive richieste dal Comune per uomini illustri o caduti di guerra e comunque in numero non superiore allo 0,5 % delle utenze. ART. 21 RIDUZIONE CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO Per le cappelle private con più loculi, il contributo di allacciamento è ridotto ad un mezzo per ogni ulteriore richiesta di lampada votiva. ART. 22 MOROSITA’ DELL’UTENTE Il concessionario ha il diritto di staccare gli impianti per persistente morosità dell’utente. Ove l’utente richiedesse il riattacco della linea, questi dopo aver effettuato il pagamento del canone pregresso, dovrà ripetere il contributo di allacciamento. ART. 23 CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO PER TRASLOCO FERETRO L’utente, che per sue ragioni o esigenze traslochi da un posto ad un altro il feretro, è tenuto a pagare ex novo il solo contributo di allacciamento. ART. 24 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL’UTENZA L’energia viene fornita alle condizioni del presente regolamento, senza interruzioni, salvo casi di forza maggiore. La ditta concessionaria si riserva di sospendere la fornitura di energia elettrica per lavori di manutenzione e per esigenze dei propri servizi, assumendo l’obbligo di ripristinarla nel più breve tempo possibile. Tali interruzioni o sospensione di energia non daranno mai diritto all’utente ad indennizzo alcuno o scomputi di qualsiasi genere. Soltanto nel caso di interruzione di durata maggiore alle 240 ore continuative, non imputabile alla costruzione dell’impianto, gli abbonati avranno diritto a proporzionale riduzione ,con un minimo di 1,00 euro, del corrispondente canone di abbonamento. La fornitura di energia elettrica va sospesa se l’utente trasgredisce i patti contrattuali, come nel caso di asportazione della lampadina o il cambio di questa con altri di vattaggio superiore, di modifica dell’impianto elettrico non eseguito da personale autorizzato dal concessionario, di cessione o rivendita della fornitura di energia elettrica. ART. 25 CONTRIBUTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO Il contributo annuo di concessione del servizio in favore del Comune è determinato come appresso: - versamento di due euro per ogni abbonamento di lampada votiva perenne ; - versamento del ribasso d’asta offerto dal concessionario in sede di gara per ogni abbonamento di lampada votiva perenne . Resta inteso che il versamento del ribasso d’asta sarà riferito alla tariffa di cui al precedente art. 16 lett. a), decurtata dei due euro da versare al Comune , aggiornata con il meccanismo di cui all’art.17 del capitolato in argomento. 7 Il versamento del suddetto contributo annuo di concessione dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno a partire dal 2006. Il ritardo dei versamenti produce gli interessi di mora nella misura di legge. ART. 26 LAMPADE OCCASIONALI Per fornitura occasionale è intesa quella per lampade che vengono temporaneamente accese nel periodo della commemorazione dei defunti e di altre ricorrenze (art. 16 lettera c). ART. 27 UFFICIO PER IL PUBBLICO Il Comune concederà alla ditta concessionaria, per tutta la durata dell’appalto, un locale o parte di esso di misure adeguate, da destinarsi a deposito ed ufficio per ricevere il pubblico, detto ufficio sarà aperto agli utenti per qualsiasi informazione o richiesta, nelle giornate stabilite dalla ditta concessionaria, in misura non inferiore a tre alla settimana. ART. 28 DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPPALTO La ditta concessionaria non potrà cedere ad altri la concessione . ART. 29 CAUSA DI REVOCA O DECADENZA Costituiscono causa di revoca o decadenza della presente concessione le seguenti fattispecie: a - mancato adempimento agli obblighi di manutenzione, miglioramento ed integrazione dell’impianto e di ripristino in caso di danni o danneggiamenti ; b - richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato; c - ogni altra inadempienza risolutiva prevista nei precedenti articoli o valutata ai fini della eventuale risoluzione in danno del contratto . ART. 30 RISOLUZIONE Il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla concessionaria nel corso della procedura di gara; b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della concessionaria risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della concessionaria ; c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il direttore tecnico della concessionaria siano condannati, con sentenza 8 passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; d) nel caso in cui la concessionaria perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale si è aggiudicata l’appalto, nonché richiesti per la stipula del contratto; e) nel caso di interruzione immotivata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore. f) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità. ART. 31 CONTROVERSIE Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale e Concessionaria in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente appalto, l’appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’Amministrazione Comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucera . ART. 33 SEDE OPERATIVA La concessionaria dovrà prevedere, per tutta la durata dell’appalto, il funzionamento di una propria sede operativa, in questo Comune, il cui indirizzo, recapito telefonico sempre aggiornato, dovrà essere notificato al Comune . Essa potrà anche coincidere con il proprio ufficio ubicato all’interno dell’area cimiteriale di cui al precedente art. 27. Per tutti gli effetti conseguenti all’aggiudicazione, la concessionaria eleggerà domicilio presso tale sede operativa. ART. 34 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile. ART. 31 ACCOLLO SPESE DI CONTRATTO Le spese di contratto, registrazione, bolli, ecc. saranno a carico della ditta concessionaria. Torremaggiore 04/07/2005 Il Dirigente del Settore Tecnico (geom. Antonio Vocale) 9