Cga 332 2016 - Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali

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N. 00332/2016REG.PROV.COLL.
N. 00873/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2012, proposto dai Sig.ri Piero
AMARA e Serafina Marcella AMARA, rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Paolo
Amara (C.F. MRAPRP65T07C351J), con domicilio eletto presso lo studio
dell’Avv. Luca Di Carlo, in Palermo, Via N. Morello, n.40;
contro
Comune di Augusta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Piccione, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Nicola Giudice,
in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 27/C;
nei confronti di
Sig. Giuseppe GULINO, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n.888/2011 del 18.5.2011, pubblicata il 22.11.2011, del
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIA.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Augusta;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 il Cons.
Avv. C. Modica de Mohac e udito l’Avv. G. Immordino su delega di P. P. Amara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con separati ricorsi (n.1743/2003 e n.1744/2004) i Sig.ri Avv. Piero Amara ed Ing.
Serafina Marcella Amara impugnavano innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di
Catania, l’ordinanza sindacale n.104 del 22.4.1998 con cui il Sindaco di Augusta
aveva requisito (con provvedimento contingibile ed urgente) un’area di loro
proprietà e disposto (rectius: autorizzato) l’occupazione d’urgenza (previa redazione
del verbale di consistenza) ai fini della definitiva espropriazione (per la
realizzazione di un tratto di strada comunale); nonché gli atti e provvedimenti
presupposti e consequenziali.
Con sentenza n.2090 del 28.11.1998, il TAR Catania, Sez. I^ interna, accoglieva il
ricorso ed annullava gli atti impugnati.
La sentenza in questione veniva appellata dal Comune di Augusta.
Con sentenza n.888 del 22.11.2011, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione
Siciliana
(d’ora
innanzi
C.G.A.R.S.
o
Consiglio
di
Giustizia
Amministrativa), in parziale accoglimento dell’appello, condannava il Comune di
Augusta al pagamento delle somme risultanti dai calcoli effettuati dal Consulente
tecnico di ufficio (CTU), secondo i criteri e parametri di riferimento ivi contenuti,
oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali maturati dalla data di scadenza del
periodo di occupazione fino al soddisfo ed alle spese processuali (liquidate in
€.6.000,00).
La sentenza, rilasciata in forma esecutiva, veniva notificata al Comune di Augusta
in 22.3.2012.
E poiché il Comune intimato non provvedeva ad eseguirne le statuizioni di
condanna, gli interessati hanno promosso giudizio di ottemperanza innanzi a questo
Consiglio di Giustizia Amministrativa chiedendo che la sentenza venga posta in
esecuzione giudizialmente.
Chiedono altresì che il computo degli interessi e della rivalutazione venga
effettuato prendendo come riferimento, quale’dies a quo’, la data in cui si è verificata
l’occupazione illegittima (e cioè, come emerge dalla stessa ordinanza sindacale
annullata, il 24 aprile 1998); e che vengano indicati i criteri per il calcolo della
rivalutazione e degli interessi.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione si è opposta alle richieste dei ricorrenti.
Infine, nell’udienza camerale fissata per la discussione conclusiva sul merito della
domanda volta ad ottenere l’esecuzione giudiziale della sentenza in questione, la
causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che la sentenza n.888 del
2011 resa da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa e recante statuizioni di
condanna del Comune di Augusta al pagamento di somme in favore dei
ricorrenti, è rimasta ineseguita, non ostante sia stata spedita in forma esecutiva e
ritualmente notificata alla predetta Amministrazione.
La domanda giudiziale volta ad ottenerne l’esecuzione va pertanto accolta, con
conseguente dichiarazione dell’obbligo del Comune intimato di dare corretta e
compiuta esecuzione al giudicato; ed assegnando a tal fine all’Amministrazione
onerata il termine di novanta giorni (dalla comunicazione in via amministrativa o
dalla notifica a cura di parte, se precedente, della presente decisione) per adottare
gli atti a ciò preordinati.
L’Amministrazione
inottemperante
va
conseguentemente
condannata
al
pagamento - in favore dei ricorrenti - delle spese processuali che si liquidano come
da dispositivo.
Per il caso in cui l’inottemperanza dovesse protrarsi, va fin d’ora nominato
un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Siracusa con l’incarico di
verificare, alla scadenza del termine fissato, lo stato del procedimento; e di
eventualmente adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per dare corretta e
compiuta esecuzione al giudicato, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.
1.2. Quanto ai criteri per il calcolo della rivalutazione e degli interessi, dovrà farsi
riferimento a quanto indicato nella sentenza n.842 del 7.10.2008, di questo
Consiglio di Giustizia Amministrativa (secondo cui “sulle somme … determinate, dovute
a titolo risarcitorio andranno perciò ulteriormente aggiunti la rivalutazione monetaria, secondo
indice ISTAT dei prezzi al consumo, e gli interessi legali sulle somme anno per anno
rivalutate”).
Dovrà, pertanto, tenersi conto dei criteri generali ormai fissati in materia dalla
giurisprudenza civile ed amministrativa (Cass., SSUU, n.1712/1995; C.S.,
13.10.2011, n.18; C.S., Ad. Plen., 15.6.1998, n.3; Id., 20.07.1998, n. 6); criteri in
base ai quali:
- nel caso di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, il danno
subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell’equivalente monetario
dev’essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro
periodicamente rivalutata alla quale si cumulano gli interessi (Cass., SSUU,
n.1712/1995);
- in tema di risarcimento del danno per debiti di valore, la somma calcolata
dev'essere aumentata con la rivalutazione secondo i dati ISTAT e gli interessi
(Cass., cit.);
- la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione
patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato,
adeguando l’importo della somma (che viene liquidata con riguardo al fatto in cui il
danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la
liquidazione giudiziale (Cass., cit.);
- la rivalutazione è calcolata ogni anno sempre sul capitale iniziale utilizzando la
variazione dell'indice ISTAT rispetto all' anno e al mese iniziali (in modo da evitare
di rivalutare ogni volta un capitale già rivalutato nell'anno precedente) (Cass., cit.);
- gli interessi vanno calcolati dalla data del fatto non già sulla somma complessiva
rivalutata alla data della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno
dopo anno (id est: sul capitale rivalutato anno per anno; ovvero, ciò che esprime il
medesimo concetto, sulle somme annualmente rivalutate) (Cass., cit.);
- gli interessi non vanno ad accrescere il capitale da rivalutare e non sono a loro
volta produttivi di ulteriori interessi, per il divieto di anatocismo di cui all’art.1282
c.c. (C.S., Ad. Plen., 20.07.1998, n. 6).
Ed al riguardo non dovrà essere ignorato che, specificando e confermando gli
orientamenti già fissati, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha in ultimo
ulteriormente precisato che:
- gli interessi legali e la rivalutazione debbono essere calcolati separatamente
sull’importo nominale del credito retributivo, escludendo sia il computo degli
interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione sia
il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma
dovuta a titolo di interessi (C.S., Ad. Pl., 13.10.2011, n.18);
- gli interessi legali sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di
maturazione di ciascun rateo e fino all’adempimento tardivo, e le somme da
liquidare a tale titolo devono essere calcolate sugli importi nominali dei singoli
ratei, secondo i vari tassi in vigore alle relative scadenze, senza che gli interessi
possano, a loro volta, produrre ulteriori interessi (C.S., Ad. Pl. cit.);
- la rivalutazione deve essere calcolata sull’importo nominale dei singoli ratei e va
computata con riferimento all’indice di rivalutazione monetaria vigente al
momento della decisione; la somma dovuta a tale titolo, stante la sua natura
accessoria, non deve essere a sua volta ulteriormente rivalutata (C.S., Ad. Pl., cit.).
1.3. E quanto alla data dalla quale far decorrere - anche ai fini del calcolo - la
illegittima occupazione, (è evidente che) essa è quella indicata dall’ordinanza
sindacale annullata; e cioè il 24 aprile 1998, coincidente con la data nella quale si è
verificato l’evento dannoso (illecito ed illegittimo).
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale:
- dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n.888 del
2011, resa da questo C.G.A.R.S., entro il termine e con le modalità indicati in
motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Prefetto di Siracusa con l’incarico di
eventualmente procedere nei sensi indicati in motivazione;
- condanna il Comune di Augusta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle
spese processuali in misura di €.2500,00 oltre i.v.a. ed accessori (c.p.a. e spese
generali) dovuti ex lege.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con
l'intervento dei Signori Magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente FF
Vincenzo Neri, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Giuseppe Mineo, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
L'ESTENSORE
Carlo Modica de Mohac
IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco
IL SEGRETARIO
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