AZIENDA ULSS 20 DI VERONA Sede legale: via Valverde n.42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640 Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236 SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE Prot. n. 2729/09.09.07 Verona, 14 marzo 2006 OGGETTO: Legge 21 febbraio 2006 n. 49. Modifiche al D.P.R. n. 309/90 -Testo Unico in Materia di Stupefacenti Ai Sigg. Medici di Medicina Generale Pediatri di Libera Scelta Medici di Guardia Medica Medici della Questura Medici dipendenti dei Distretti Medici Ospedalieri ULSS 20 Medici Specialisti convenzionati Al Servizio Veterinario Titolari e Direttori di Farmacia Dipartimento di Prevenzione Dipartimento Dipendenze Dipartimento di Psichiatria Dipartimento di Riabilitazione Dipartimento di Salute Mentale Dipartimento Radiologia Territoriale Dipartimento di Neuropsichiatria infantile U.O. Diabetologia Pediatrica Consultori familiari Al Direttore Sanitario del Cerris Ai Direttori dei Distretti Sanitari di Base Al Dirigente Medico Polo Ospedaliero Est Veronese Al Servizio Prestazioni Sanitarie Al Servizio Convenzioni Ufficio relazioni con il pubblico Unità di Informazione sul Farmaco del Centro Regionale di Riferimento All’Ordine dei Medici All’Ordine dei Farmacisti Federfarma Verona Al Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera di Verona e, p.c. Al Direttore Generale Al Direttore Amministrativo Al Direttore Sanitario __________________________________ LORO SEDI La legge n. 49 del 21 febbraio 2006, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il 28 febbraio u.s., introduce importanti modificazioni al Testo unico in materia di stupefacenti di cui al DPR 309/1990. Via Poloni n.1 - 37122 Verona – Tel. 045.8075578/5606 Fax 045.8075607 /E-mail [email protected] La classificazione degli stupefacenti prevede ora due sole tabelle, Tabella I e Tabella II, quest’ultima suddivisa a sua volta nelle Sezioni A, B, C, D, ed E. Si comunicano alcuni aspetti di immediata applicazione prodotti dalla nuova legge che la Regione Veneto ha evidenziato relativamente alle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali rientranti nell’ambito di applicazione della norma. RICETTARI E MODALITA’ DI PRESCRIZIONE La legge prevede un nuovo ricettario a ricalco, non ancora emanato, da utilizzarsi per le prescrizioni dei medicinali di cui alla Tabella II Sezione A (tale tabella include, tra gli altri, medicinali prima presenti in Tab. I e i medicinali utilizzabili nella terapia del dolore dell’Allegato III-bis, di cui alla L.12/2001). Nelle more dell’emanazione del nuovo ricettario, ai fini della prescrizione dei medicinali di cui alla Tabella II Sezione A, devono essere osservate le seguenti disposizioni, a seconda del medicinale prescritto: 1. i medicinali di cui alla Tabella II Sezione A - non inclusi nell’Allegato III bis - possono essere prescritti con il ricettario a madre-figlia (ricetta gialla) precedentemente in uso, rilasciato dagli ordini provinciali dei medici, o, “in via alternativa”, con “il ricettario a ricalco” previsto per le prescrizioni dei medicinali di cui all’Allegato III-bis, tenuto conto però delle nuove disposizioni specificate nell’art. 43 della nuova legge, che di seguito si riassumono: - è consentita la prescrizione di 1 medicinale per cura di durata non superiore a trenta giorni di terapia; - nella ricetta devono essere indicati: cognome e nome dell’assistito o del proprietario dell’animale ammalato la dose prescritta, la posologia e il modo di somministrazione l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata; - validità della ricetta: trenta giorni. Il computo temporale ai fini della validità di tali ricette inizia dalla data di prescrizione; - i medicinali a base di flunitrazepam (Darkene®, Roipnol® e Valsera®) non sono più prescrivibili con ricetta non ripetibile. Il Ministero precisa al riguardo che “i limiti prescrittivi” (una sola confezione per non più di 60 mg per ciascuna ricetta) non si ritiene possano essere implicitamente abrogati. Pertanto la prescrizione di medicinali a base di tale principio attivo, pur redatta su ricettario a madre-figlia (ricetta gialla) o in triplice copia a ricalco, deve rispettare il limite quantitativo di una sola confezione. 2. i medicinali della Tabella II - Sezione A, di cui all’Allegato III-bis (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone), destinati al trattamento del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa, continuano ad essere prescritti con il ricettario in triplice copia a ricalco attualmente in uso (approvato con DM 24 maggio 2001 come modificato dal DM 4 aprile 2003) secondo le modalità già stabilite per tali prescrizioni. La prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o dosaggi differenti dello stesso medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni. Di tutte le prescrizioni di medicinali di Tabella II Sezione A deve essere conservata copia da parte dell’assistito, o dal proprietario dell’animale ammalato, in caso di prescrizione veterinaria, come giustificativo del medicinale di cui è in possesso. Nelle more dell’emanazione del nuovo ricettario, le farmacie convenzionate si sono rese disponibili ad effettuare fotocopia della prescrizione da consegnare al paziente. I medicinali di cui alla Tabella II Sezioni B, C, D sono da prescriversi con ricetta non ripetibile. I medicinali di cui alla Tabella II Sezioni A, B e C sono soggetti a registrazione in entrata e uscita nel registro di cui all’art. 60. Il Farmacista deve conservare le relative ricette per due anni (non più cinque) a partire dalla data dell’ultima registrazione. I medicinali di cui alla Tabella II Sezione E sono soggetti a prescrizione con ricetta ripetibile, con validità limitata a trenta giorni. Il Ministero ritiene che la riduzione della scadenza da tre mesi a trenta giorni lasci impregiudicata la utilizzabilità della ricetta sino a cinque volte, ferma restando l’esclusione della ripetibilità nel caso di indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità. Per le ricette a carico del SSN le farmacie devono conservare copia o fotocopia della ricetta recante la data di spedizione. AUTORICETTAZIONE PER USO PROFESSIONALE URGENTE I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e detenere i medicinali compresi nell’Allegato III - bis per uso professionale urgente utilizzando per tali prescrizioni il nuovo ricettario previsto dalla norma. Nelle more dell’approvazione del nuovo ricettario (e dell’emanazione di ulteriori indicazioni ministeriali) tali prescrizioni verranno effettuate utilizzando il ricettario a ricalco attualmente in uso per la terapia del dolore ex L. 12/2001 (senza onere per il SSN). Una copia della autoricettazione è conservata dal sanitario che tiene un registro delle prestazioni effettuate. Il Registro, per il quale non è previsto un modello ufficiale, deve essere conservato per due anni dalla data dell’ultima registrazione. Le copie dell’autoricettazione vengono conservate dal sanitario per la durata di conservazione del registro. Il Ministero della Salute ha trasmesso agli Assessorati Regionali alla Sanità tre note esplicative, datate 1 marzo, 3 marzo e 7 marzo 2006, che sono state trasmesse tramite le e-mail in nostro possesso, con le quali vengono sottolineati alcuni aspetti della nuova norma che rivestono carattere di urgenza. Alla presente si allega tabella riassuntiva delle specialità oggetto della nuova normativa. Si invita ad una attenta lettura delle note e del sistema di tabellazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, sostanzialmente modificato rispetto al precedente. Allo scopo di agevolare l’applicazione pratica da parte dei sanitari coinvolti nella prescrizione e dispensazione dei medicinali, si allega inoltre una tabella nella quale sono riportati i medicinali in commercio che sono assoggettati, per effetto della nuova disciplina normativa, a diverse modalità prescrittive rispetto alle previgenti. Si precisa che la tabella non riporta tutti i medicinali prescrivibili, ma solo quelli oggetto di variazione per effetto dell’entrata in vigore della L. 49/2006. Si precisa, infine, che relativamente ai diversi punti della nuova norma che presentano difficoltà di interpretazione ed applicazione, la Regione Veneto ha chiesto chiarimenti all’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, ottenuti i quali, saranno diramate successive comunicazioni in merito. Distinti saluti. IL DIRETTORE (Dott. Luigi Mezzalira)