APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CASO DI CONTRATTO MISTO
(CONCESSIONE DI BENE E APPALTO DI SERVIZI)
(23.04.2007)
Q U E S I T O:
Un ente locale che ha affidato alla stessa ditta, con unico appalto e stipulando un unico contratto, la
gestione di un bar ristorante (contratto “attivo” di affitto azienda”) ed il servizio manutenzione e
battitura di una pista da sci (contratto “passivo” di appalto di servizi) chiede se, in sede di stipulazione
del contratto, ai fini di determinare il valore economico dello stesso, sul quale calcolare i diritti di
segreteria dovuti dalla ditta aggiudicataria, sia corretto procedere sommando l’importo di
aggiudicazione di entrambi i contratti (ad esempio, affitto azienda per un canone annuo di Euro
10.000,00 per 6 anni, pari ad Euro 60.000,00, e servizio di manutenzione, per un importo annuo di
Euro 30.000,00 per 6 anni, pari ad Euro 180.000,00), rapportato ai sei anni di durata dell’appalto (es:
60.000,00 + 180.000,00, per un totale di Euro 240.000,00) o, come invece eccepito dalla ditta
aggiudicataria, l’importo dei diritti di segreteria debba essere calcolato solo sul valore relativo al
contratto di appalto del servizio di manutenzione (per un importo di Euro 180.000,00).
R I S P O S T A:
Di seguito si riportano i pareri forniti, al quesito di cui trattasi, dall’ANCI (Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani) e alla redazione della rivista “Nuova Rassegna”:
RISPOSTA ANCI
“L’applicazione dei diritti di segreteria sui contratti stipulati dagli enti locali è obbligatoria per effetto di
quanto dispone l’art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604. Le modalità per l’applicazione sono stabilite
dall’allegato D alla legge predetta nel quale è stabilito (parag. 2) che per i contratti rogati dal segretario
dell’ente i diritti di segreteria sono dovuti all’ente sul “valore complessivo del contratto”.
Il parag. 10 della predetta normativa stabilisce che il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti
duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare degli stessi contratti.
I rapporti di affitto di azienda e di affidamento del servizio di manutenzione da parte di un ente
pubblico devono necessariamente essere regolati da contratto.
Pertanto per il contratto al quale è fatto riferimento nella richiesta, l’applicazione dei diritti di segreteria
commisurati all’intero importo e durata dei negozi giuridici con lo stesso convenuti è stata
correttamente effettuata.
La suddivisione dei rapporti in due contratti, ambedue necessari, avrebbe comportato per il privato
contraente un onere assai più elevato: l’applicazione dei diritti sulla somma dei valori contrattuali, per
effetto dell’aliquota gradualmente e sostanzialmente ridotta, ha notevolmente ridotto l’importo degli
stessi.”
RISPOSTA “NUOVA RASSEGNA”:
“La Legge 11 luglio 1980, n. 312, nel ripristinare i diritti di segreteria, li ha più correttamente qualificati
come "diritti di rogito", inquadrandoli pertanto in quell'ampia materia dedicata all'attività contrattuale
degli enti locali.
L'attività di diritto privato nei Comuni, come nella Pubblica Amministrazione in generale, si concretizza
nella attività contrattuale. Così attraverso i contratti il Comune e la Provincia provvedono alle forniture,
agli acquisti, alla manutenzione ed al miglioramento del patrimonio, alle alienazioni, ai trasporti, ai
lavori pubblici ecc
Tali contratti, normalmente, sono formalizzati da un privato contraente che interviene alla stipulazione
personalmente o per mezzo di procuratore munito di regolare mandato nelle forme di cui all'art. 1392
c.c. e dall'Amministrazione locale contraente rappresentata dai propri dirigenti.
I contratti delle amministrazioni locali possono essere rogati dal Segretario comunale o provinciale o
da un notaio. Infatti nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge al Segretario comunale e provinciale
l'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Segretario "può rogare tutti i contratti nei
quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente".
Elemento di novità introdotto dal Testo unico concerne l'attività rogatoria del Segretario comunale e
provinciale; il contenuto della relativa potestà è stato aggiornato dalla lett. b) del comma 68, dell'art. 17
della L. n. 127 del 1997 (ora abrogato e sostituito dall'art. 97, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267), che ha, quale effetto, l'abrogazione degli artt. 87 e 89 del Testo unico delle leggi comunali e
provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e l'ampliamento della funzione di cui trattasi.
La potestà rogatoria, in passato riferita alle sole ipotesi previste dall'art. 87 del Testo unico delle leggi
comunali e provinciali del 1934 e subordinata alla richiesta dell'ente locale espressa con atto
collegiale, incontra ora soltanto tre limiti: che si tratti di fattispecie contrattuale riconducibile alla
nozione di cui all'art. 1321 c.c., che l'ente locale sia una delle parti contraenti e che il contratto sia
stipulato nell'interesse dello stesso ente. Il problema imminente all'entrata in vigore della L. n. 127 del
1997 era dato dal fatto che, non essendo stata modificata la Tabella D, allegata alla L. 8 giugno 1962,
n. 604 - che al punto n. 4 consente la riscossione dei cosiddetti "diritti di rogito" solo se collegati
all'attività rogatoria ed in presenza delle condizioni previste dalla tabella medesima -, occorreva, caso
per caso, verificare se sussisteva il diritto dell'ente all'esazione dei "diritti di rogito" a fronte della
prestazione rogatoria del Segretario.
Il problema risulta attualmente superato per effetto dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 465 del 1997 a
tenore del quale, alla luce del D.Lgs. n. 267 del 2000, sugli atti di cui all'art. 17, comma 68, lett. b),
della L. n. 127 del 1997 (si veda ora l'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
rogati ed autenticati dal Segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella
misura prevista dalla Tabella D della L. 8 giugno 1962, n. 604, e sue modifiche ed integrazioni". In
sostanza il legislatore, con tale norma di raccordo, ha esteso la L. n. 604 del 1962 a tutte le nuove
fattispecie contrattuali rientranti nell'ambito della potestà rogatoria del Segretario comunale e
provinciale, ex art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.”