Consiglio Regionale della Calabria 3ª COMMISSIONE PERMANENTE ATTIVITÀ SOCIALI, SANITARIE, CULTURALI, FORMATIVE Proposta di legge n.214/8^ Relazione Il Consiglio regionale, dopo un lungo iter, che ha impegnato due legislature, ha portato a compimento l'iniziativa legislativa, poi divenuta legge regionale 30 ottobre 2003 n. 17, con la quale sono state assicurate, alle benemerite categorie dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per servizio, le prestazioni protesiche e l'assistenza integrativa una volta garantite dal sistema sanitario nazionale, venute meno per una errata interpretazione della norma sulla riforma sanitaria con l'entrata in vigore della legge n. 833 del 23 dicembre 1978. La Regione Calabria, nonostante la ristretta interpretazione data alla legge 833/78, nell'immediato del verificarsi del disagio manifestato dai soggetti appartenenti alle categorie protette in questione, ha continuato ad assicurare le prestazioni assistenziali, mediante provvedimenti amministrativi, che tuttavia, non garantivano continuità ed uniformità su tutto il territorio regionale, motivo questo che ha reso necessario l'intervento del legislatore regionale. Infatti, la legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17, ancorchè adottata a distanza di 15 anni dalla riforma sanitaria, si è manifestata come legge di riferimento per le altre regioni italiane, dove permaneva lo stato di disagio e di non adeguata applicazione della norma statale di riferimento. Tuttavia, in sede di approvazione del testo definito della legge regionale, per una oggettiva situazione di fatto, per la presenza di specifiche professionalità che gia effettuavano le medesime prestazioni assistenziali, si è ritenuto utilizzare le stesse strutture dell'ex ONIG, ancorchè confluite nelle aziende sanitarie locali dei capoluoghi di provincia. Con il decorso del tempo, sono venute meno quelle professionalità e quindi non ricorrono più le originarie ragioni che hanno determinato la scelta di far confluire l'erogazione dell'assistenza presso le aziende sanitarie dei capoluoghi di provincia. I provvedimenti amministrativi adottati dal competente dipartimento della Giunta regionale, tendenti a decentrare presso le aziende sanitarie territoriali l'erogazione delle prestazioni, non hanno sortito effetti positivi poiché diversamente disciplinati dalla legge regionale n. 17/2003 ed in assenza di una specifica normativa che possa conferire la competenza a ciascuna azienda sanitaria. Ulteriori aspetti riguardano meri errori materiale o dimenticanze, in particolare nella definizione compiuta del titolo della legge, per omessa indicazione delle vittime civili di guerra e dell'articolato del testo legislativo, che necessitano di correttivi per evitare di vanificare lo sforzo che il Consiglio regionale ha assunto al fine di garantire le prestazioni assistenziali ad una categoria di benemeriti che hanno contribuito con il loro sacrificio e le loro sofferenze alla difesa della patria. La proposta di legge, modificativa ed integrativa della precedente norma legislativa regionale, tende a rimuovere gli ostacoli manifestatisi in serie di applicazione ed integrare il testo per meglio farlo rispondere alle esigenze di corretta applicazione ed erogazione delle prestazioni. Inoltre, le modifiche ed integrazioni che si chiede di apportare al testo originario non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione, potendosi ritenere che l'attuale previsione annuale sia sufficiente a garantire le prestazioni in favore dei soggetti interessati, ed al contrario, per la progressiva diminuzione dei benefici, nel tempo si vengono a determinare economie sufficienti a Consiglio Regionale della Calabria 3ª COMMISSIONE PERMANENTE ATTIVITÀ SOCIALI, SANITARIE, CULTURALI, FORMATIVE garantire l'adeguamento della spesa, derivante dei maggiori costi dei servizi e delle prestazioni resi per effetto dell'inflazione. Consiglio Regionale della Calabria 3ª COMMISSIONE PERMANENTE ATTIVITÀ SOCIALI, SANITARIE, CULTURALI, FORMATIVE Proposta di legge n.214/8^ Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 Ottobre 2003, n. 17 - concernente prestazioni assistenziali ed integrative a favore dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati ed invalidi per servizio. Art. 1 (Modificazioni al testo vigente) 1. II comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17 è così modificato: “Le aziende sanitarie locali competenti per territorio, provvedono ad assicurare le prestazioni sanitarie primarie, il trattamento protesico e di specifica assistenza necessaria, nei riguardi dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civile di guerra e mutilati e invalidi per servizio". 2. All'art. 1 è aggiunto il seguente comma 3: "Qualora presso le stesse aziende sanitarie locali non sia possibile garantire il servizio di assistenza previsto dai commi precedenti direttamente con proprie strutture interne, le stesse possono stipulare apposite convenzioni con altre strutture pubbliche o private, purché le stesse siano in possesso della competenza ad erogare la tipologia di assistenza prevista. Art. 2 (Integrazioni al testo vigente) 1. All'art. 3, comma 3, prima del punto aggiungere: "ovvero un fattore terapeutico atto ad incedere sullo stato psicofisico degli stessi soggetti". 2. All'art. 6, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: "e) affezioni da cecità bilaterale assoluta". 3. All'art. 10, comma 3, prima del punto aggiungere: "e del mezzo proprio di trasporto". 4. All'art. 12, comma 2, ultimo periodo, prima del punto aggiungere: "o per l'uso del proprio mezzo di trasporto, con diritto al rimborso delle spese di trasporto in ragione di 1/5 del prezzo della benzina super, vigente nel periodo interessato, per ogni Km di percorrenza effettuata nel tragitto, calcolato sulle distanze ufficiali più brevi, tra il luogo di residenza e la sede di destinazione, fornite dall'ANAS o dall'ACI". 5. All'art. 14, comma 1, la locuzione: "cecità bilaterale assoluta e plurimutilati" è sostituita dalla seguente locuzione: "cecità bilaterale assoluta, plurimutilati e paraplegici". 6. All' art. 24, comma 1, la locuzione "ogni due anni" è sostituita con la seguente locuzione: "ogni anno". Art. 3 (Modifiche all'allegato "B") 1. Alla colonna 4, righe 1 e 2 dell'allegato "B", annesso alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17, l'importo in euro di "43,93" è sostituito dall'importo in euro di "46,50".