CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO IMPIEGATI AGRICOLI
FERRARA 14 MARZO 2002
(1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002)
Il giorno 14 marzo 2002, presso la Sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ferrara, TRA
- UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Ferrara, rappresentata dal Presidente dott. Mario
Guidi, e dai Signori Bolognesi dott. Eugenio e Visentin Mario, assistiti dal dott. Tiziano Artioli,
Direttore, dall'avv. Massimo Mazzanti, dal dott. Carlo Ruggeri, Responsabile del Servizio
Sindacale e Previdenziale e dal rag. Paolo Cavalcoli, Responsabile dell'Ufficio Paghe;
- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Ferrara, rappresentata dal
Presidente signor Mauro Tonello, assistito dal signor Gianluca Mantovani, Responsabile
dell'Ufficio Sindacale, dal signor Silvano Mantovani, Direttore e dal dott. Valeriano Tagliati,
Responsabile Ufficio Libri Paga;
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Ferrara, rappresentata dal Presidente,
dott. Mauro Ferrari, assistito dal geom. Daniele Vecchiattini, Direttore e dal signor Leonardo
Bentivoglio, Responsabile provinciale Dipartimento Progetti; E
- SINDACATO PROVINCIALE AUTONOMO TECNICI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA S.P.A.T.I.A., Aderente alla FEDER-D.I.A., rappresentato dal Presidente rag. Pietro Manzoli,
assistito dal signor Sergio Formignani, Segretario;
- F.L.A.I. - C.G.I.L. di Ferrara, rappresentata dai Signori Aurelio Ricci, Segretario Provinciale,
Tassinati Fabrizio della Segretaria Provinciale. La F.L.A.I. - C.G.I.L., non ha sottoscritto il
presente contratto.
- F.A.I.-C.I.S.L. di Ferrara, rappresentata dal Segretario Provinciale dott. Davide Bergonzini,
assistito dal signor Gabriele D'Amico, Segretario;
- U.I.L.A.-U.I.L. di Ferrara, rappresentata dal Presidente signor Ugo Meneghini, assistito dal
componente di Segreteria signor Vittorio Botti;
- F.L.A.I. - C.G.I.L. non ha sottoscritto il presente contratto.
si conviene il rinnovo del C.I.P.L., ai sensi di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Impiegati
Agricoli.
Art. 1 - Campo di applicazione
A conferma di quanto previsto all'art. 1 del C.C.N.L. Impiegati e Quadri Agricoli del 5 aprile
2000, il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole della provincia di
Ferrara, siano esse singole od associate, di qualsiasi tipo o forma e relativi Consorzi e/o
soggetti pubblici e privati, Centri, Enti, Fondazioni, ecc. operanti comunque secondo regole e
per materie assimilabili al comparto agricolo ovvero comunque riconducibili ad esso ed agli
impiegati, tecnico e/o amministrativi da esse dipendenti. La disciplina del presente contratto si
applica, quindi, in tutte le imprese agricole a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma
esercitate, aventi ad oggetto l'esercizio di attività agricolo - forestale, ortoflorovivaisti,
agriturismo, nonché di attività affini e connesse all'agricoltura, anche dirette alla trasformazione,
conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il contratto si applica alle imprese di
allevamento di ogni specie, compresi gli allevamenti ippici, piscicoli, ittici, da pelliccia, alle
aziende agrituristiche, alle aziende di servizi all'agricoltura ed all'impresa agricola, alle aziende
di manutenzione verde pubblico e privato e comunque a tutte le aziende rientranti nell'ambito di
applicazione dell'art. 2135 C.C.
Art. 2 - Durata ed efficacia
Il presente Contratto decorre del 1° gennaio 2002 per terminare con il 31 dicembre 2005, salvo
le norme per le quali è stata prevista apposita data di entrata in vigore. Esso si intenderà
tacitamente prorogato di anno in anno qualora non sia disdettato, con lettera “Raccomandata
A/R" da una delle Partii contraenti almeno sei mesi prima della sua scadenza. Le norme del
presente contratto manterranno la loro efficacia anche dopo la scadenza, fino a che sia
intervenuto un nuovo Regolamento collettivo. Le proposte di rinnovo dovranno pervenire
almeno quattro mesi dalla scadenza. Le trattative dovranno avere inizio due mesi prima del
termine di scadenza.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve le condizioni individuali eventualmente di miglior favore in essere alla stipula
del presente accordo.
Art. 4 - Assunzioni - Formalità
L'assunzione dell'impiegato, oltre all'E.N.P.A.I.A. ed all'I.N.P.S., a norma di legge, deve essere
comunicata al Fondo Impiegati Agricoli di cui all'art. 35 del C.C.N.L. 5 aprile 2000.
Art. 5 - Classificazione del Personale
Gli impiegati agricoli si classificano in sei categorie, comprendenti gli impiegati di concetto e
d'ordine. Mentre per i primi, nello svolgimento delle mansioni loro affidate, vi è più o meno
presente autonomia di concezione e potere d'iniziativa, per i secondi non vi è alcuna autonomia
di concezione ed apporto di iniziativa.
1a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, non investiti dei poteri e delle
incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il
dirigente all'organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda, con
autonomia di concezione e potere di iniziativa.
Profili
Direttori tecnici, amministrativi, commerciali ed altre figure con analoghe caratteristiche e
funzioni, “fattori". Nelle aziende di servizi rientra in tale 1a Categoria il Direttore del Centro
elaborazione dati.
Rientrano nella la Categoria gli "Agenti" che pur assunti con tale qualifica, collaborano
direttamente con il titolare dell'impresa o con il dirigente nell'ipotesi di aziende prive di direttori
ed ai quali siano affidati dal medesimo titolare dell'impresa poteri ed incombenze propri di detta
1a Categoria e che provvedono quindi, con autonomia di concezione e potere di iniziativa,
all'organizzazione e gestione generale tecnica e/o amministrativa dell'azienda.
Analogamente, nelle aziende vitivinicole rientrano nella 1a Categoria quegli "Enologi" che
collaborano direttamente con il titolare dell'impresa o con il dirigente, nell'ipotesi di aziende prive
di direttore e che provvedono, quindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a
tutte le operazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.
2a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, alle dirette dipendenze del
datore di lavoro, o del dirigente o del direttore, senza autonomia di concezione provvedono, con
relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di
essa con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa.
Profili
Capo reparto e Capo Ufficio tecnico, commerciale, amministrativo, "fattore".
Agente: l'impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione prestabilito, l'esecuzione
dei relativi lavori da parte del personale dipendente, provvede, su autorizzazione del datore di
lavoro o di chi per lui, agli acquisti dei concimi, mangimi, sementi, ecc., alle vendite dei prodotti,
alla compravendita del bestiame; provvede, altresì, su autorizzazione del datore di lavoro o di
chi per lui, all'assunzione ed ai licenziamenti del personale operaio o dei coloni; è incaricato
della tenuta dei primi libri contabili e dei libretti colonici.
Enologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di vini o bevande alcoliche.
Dispone e controlla le operazioni di pigiatura, fermentazione, chiarificazione e correzione delle
uve, dei mosti e delle vinacce stabilendo modalità e tempi dell'effettuazione dei travasi. Accerta,
anche attraverso analisi di campioni, le caratteristiche relative alla gradazione alcolica, gusto,
odore e colore di un dato vino o di una bevanda alcolica.
Progettista: responsabile dell’elaborazione e realizzazione di progetti di parchi e giardini.
Analisti CED: l’impiegato che effettua le analisi e gli studi per individuare e proporre soluzioni ai
problemi dei vari comparti aziendali attraverso l'uso dell'elaborazione. Programma le risorse
necessarie per le varie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le. prassi esistenti nelle aziende.
Valuta le esigenze delle unità interessate e definisce, insieme coi i responsabili delle singole
funzioni, gli "input" e gli "output" del sistema informativo, nonché la forma, la periodicità ed i
supporti relativi.
Analista: l'impiegato che effettua le analisi dei terreni dell'azienda e/o quelle di laboratorio,
riguardanti i prodotti agricoli e/o il controllo dei prodotti impiegati in azienda.
Ricercatore: l'impiegato che opera su programmi e/o progetti di ricerca agronomica dell'azienda,
partecipando alla loro realizzazione.
3a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, in esecuzione delle disposizioni
loro impartite e, quindi, senza autonomia di concezione e potere di iniziativa, esplicando
mansioni nel ramo tecnico, amministrativo o commerciale in relazione alla loro specifica
competenza professionale e che rispondono ai superiori, di cui dipendono, della esatta
esecuzione dei compiti loro affidati.
Profili
sottoagenti, contabili, impiegati amministrativi o commerciali, aiuto enologo, corrispondente in
lingue estere, "sottofattori".
4a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati d'ordine che, sotto la guida del datore di lavoro o
degli impiegati superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni inerenti la
contabilità, amministrazione e simili e le istruzioni per il disbrigo delle operazioni colturali e di
lavorazione o di commercializzazione dei prodotti.
Profili
Addetti ai servizi amministrativi, commerciali od ai reparti, assistenti, operatori CED, disegnatori
tecnici, magazzinieri, anche di aziende vitivinicole, cioè gli impiegati cui è affidata la
responsabilità del magazzini, con la tenuta dei libri di carico e scarico, e che rispondono della
buona conservazione di merci, prodotti, macchine, utensili e di quant'altro occorrente ai bisogni
dell'azienda; su disposizioni impartite direttamente dal datore di lavoro o da impiegati
gerarchicamente superiori, provvedono alla ripartizione, distribuzione e spedizione di quanto
loro affidato ed alla relativa registrazione contabile - amministrativa.
5° CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati d’ordine che esplicano mansioni non richiedenti
una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa.
Profili
Stenografi, dattilografi, addetti a semplici mansioni di segreteria, addetti alle spedizioni,
terminalista CED, addetto all'acquisizione dei dati:
6a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati d'ordine che svolgono mansioni comuni proprie
della loro qualifica.
Profili
Uscieri, fattorini, commessi.
Art. 6 - Norme sui "Quadri Intermedi"
a) Definizione della figura. dei "Quadri"
In applicazione dell'art. 2 della legge 13/05/1985 n. 190, sono considerati "quadri" quei
lavoratori che, operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono,
con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione
degli obiettivi generali dell'impresa con discrezionalità di iniziativa nella gestione e/o nel
coordinamento dell'attività aziendale. Ciò premesso, appartengono alla categoria dei "quadri"
quei lavoratori che, nell'ambito della 18 categoria degli impiegati agricoli, svolgono funzioni di
coordinamento generale dell'attività aziendale, con autonomia nei confronti dei datori di lavoro.
Si riconosce pertanto, la qualifica di "quadro" a quegli impiegati che assolvono funzioni di
rappresentanza del datore di lavoro, con responsabilità di coordinamento ed organizzazione
delle attività e del personale che svolge funzioni e compiti di rilievo. A tali figure, come sopra
individuate, si applica la disciplina legislativa sull'orario di lavoro prevista per il personale
direttivo.
b) Indennità di funzione
Alla categoria dei "quadri" come individuata nella precedente lett. a), visto il vigente C.C.N.L.,
spetta una indennità mensile pari ad € 154,94 (lire 300.000), da corrispondersi per 14a
mensilità.
c) Variazione e mansioni di qualifica
In base all'art. 6 della legge n. 190/1985, nel caso di svolgimento delle mansioni di "quadro" da
parte di lavoratori di livello inferiore che non sia avvenuta per sostituire lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione della qualifica di "quadro" diventa definitiva
quando si sia protratta per il periodo di tre mesi.
d) Responsabilità civile verso terzi
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i propri dipendenti
dell'area quadri, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento delle mansioni contrattuali. A tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovrà stipulare
una polizza assicurativa entro un mese dalla stesura del nuovo C.C.N.L., i cui massimali e le
correlative quote di premi a carico dell’azienda saranno formalizzate in apposita separata
convenzione.
Art. 7 - Periodo di prova
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di questo l'impiegato si intende
assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e dai contratti integrativi per
la categoria cui l'impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere.
Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria ed in mesi 2 per
gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria. L'impiegato acquista il diritto all'assistenza ed alla
previdenza a decorrere dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal contratto senza l'obbligo di
preavviso, in tal caso l'impiegato deve, entro trenta giorni, rilasciare l'abitazione eventualmente
fornitagli. Superato il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva senza necessità di
conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell'anzianità dell'impiegato. In caso
di recesso nel corso del periodo di prova od al termine di esso, l'impiegato ha diritto allo
stipendio per l'intero mese nel quale è avvenuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle
ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto.
Art. 8 - Permessi
Sono concesse tre giornate di permesso nel caso di decesso di parenti di primo grado, sono
aumentati da 3 a 5 i permessi per "motivi familiari". L'impiegato che contrae matrimonio ha
diritto ad un congedo di giorni 20 lavorativi con retribuzione normale.
Art. 9 - Orario
L'orario di lavoro di ci all'art. 17 del vigente C.C.N.L. pari a 39 ore settimanali, deve essere
distribuito a seconda dell'orario di lavoro praticato nei vari settori dell'azienda, in dipendenza
delle esigenze, lavorazioni e caratteristiche di operatività aziendali ed anche per particolari
periodi. E' possibile, sulla base delle esigenze organizzative aziendali la definizione, per un
massimo di 60 giornate lavorative annue, di un orario di lavoro ordinario pari a 44 ore
settimanali con facoltà di recupero di tale maggiore orario in altro periodo dell'anno sulla base di
intese specifiche tra le Patti interessate e nell'ambito del calendario annuo feriale previsto
aziendalmente.
Art. 10 - E.D.R.
L'elemento distinto dalla retribuzione è da ritenersi elemento della retribuzione utile ai fini del
calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro
straordinario, festivo, ecc.
Art. 11 - Retribuzioni
La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta:
a) minimo nazionale di stipendio - base mensile;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.);
d) minimo di stipendio integrativo;
e) aumenti periodici di anzianità.
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera
si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene
dividendo l'importo mensile per 169. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad
esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, ecc., si dovrà effettuare sugli elementi
della retribuzione indicati ai punti a), b), c) d), e) del presente articolo. Da tale conteggio è in
ogni caso escluso l'importo erogato "ad personam" concernente il valore del "titolo di studio"; al
riguardo sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore in essere alla stipula delle
presenti intese.
Art. 12 - Maggiorazione per titolo di studio
Da notare che "il titolo di studio" è congelato nel valore già stabilito dai precedenti contratti.
Pertanto agli impiegati in possesso di titolo di studio, diploma di laurea o di scuola media
superiore, è riconosciuto il seguente compenso in cifra fissa.
DIPLOMA DI LAUREA
1a categoria
€105,87
2a categoria
€ 91,93
3a categoria
€ 83,67
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
1a categoria
€ 53,20
2a categoria
€ 45,45
3a categoria
€ 41,83
4a categoria
€ 39,25
5a categoria
€ 38,73
6a categoria
€ 37,18
Art. 13 - Scatti di anzianità
Aumenti periodici per anzianità di servizio. L'impiegato per l'anzianità di servizio prestato presso
la stessa azienda, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra
fissa. L'importo degli aumenti periodici per anzianità è fissata per ogni categoria di impiegati e
valevole per tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure:
1a categoria
€ 33,05
2a categoria
€ 29,44
3a categoria
€ 26,86
4a categoria
€ 24,79
5a categoria
€ 23,76
6a categoria
€ 22,21
L'importo degli aumenti periodici per anzianità determinati dai contratti integrativi regionali o
provinciali secondo le norme del C.C.N.L. del 26 gennaio 1982 restano validi per gli aumenti
periodici maturati alla data del 31 dicembre 1985.
Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di dodici e decorreranno
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Art. 14 - Indennità di cassa
Visto l’art. 29 del vigente C.C.N.L., con decorrenza dal 1° marzo 2002 l'indennità di cassa è pari
ad € 50,00 (lire 96.813).
Art. 15 - Mezzi di trasporto
Nel caso di mezzo di trasporto fornito dall'impiegato, questi ha diritto a titolo di rimborso spese,
ad un compenso riferito alle tariffe stabilite dalla Sezione di Ferrara dell'A.C.I., secondo la
cilindrata del mezzo effettivamente usato ed in base al tipo di. alimentazione, a benzina od a
gasolio. Sarà pure convenuto direttamente con il datore di lavoro il risarcimento del danno
subito dall'automezzo dell'impiegato, nel caso di incidente per sua colpa, subito durante il
disbrigo delle mansioni espressamente affidategli dall'Azienda, per ogni altra questione ci si
riporta all'art. 48 T.U.I.R.
Art. 16 - Trasferta
Si rimanda all'art. 48 T.U.I.R.
Art. 17 - Casa
Si rimanda all'art. 48 T.U.I.R.; la concessione della casa è pattuita a livello individuale ed
aziendale.
Art. 18 - Apprendistato
Le Parti rimandano a quanto previsto all'art. 13 del C.C.N.L. 5/4/2000.
La stipula del contratto di apprendistato dovrà essere preceduta dalla preventiva autorizzazione
da parte della Direzione Provincia del Lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 2 legge n. 25/1955 e
successive modificazioni. I relativi benefici contributivi troveranno applicazione a condizione che
gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterne all'azienda; i contenuti della
formazione saranno definiti con Decreto del Ministro del lavoro. La formazione dovrà riguardare,
in linea di massima:
- nel primo anno, anche la disciplina del rapporto di lavoro e le misure di prevenzione per la
tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- impegno formativo per l'apprendista, pari a 120 ore annue.
Art. 19 - Erogazione di produttività - Salario per obiettivi
Le parti confermandola prendono atto della normativa di cui all'art. 2, 15° e 16 comma del
C.C.N.L. 15 aprile 2000.
Art. 20 - C.I.S.O.A.
Le Parti convengono che all'impiegato posto in cassa Integrazione Guadagni sia garantita una
integrazione salariale tale da consentire la corresponsione di uno stipendio pari al 100% dello
stipendio tabellare di qualifica.
Art . 21 - Aumenti retributivi
Con decorrenza dal 1° marzo 2002 agli impiegati della provincia di Ferrara competerà un
aumento medio pari al 5,5% da applicarsi sul totale lordo mensile (dedotto comunque l'E.D.R.)
vigente al 28 febbraio 2002. Tale aumento è così stabilito:
1a Categoria
€ 85,00
2a Categoria
€ 73,00
3a Categoria
€ 57,50
4a Categoria
€ 52,50
5a Categoria
€ 50,50
6a Categoria
€ 48,00
Art. 22 - Norma finale
Orario di lavoro e computo ferie.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni e per i soli periodi di fruizione
della settimana corta, per il calcolo delle giornate di fruizione feriale verrà utilizzato il coefficiente
di moltiplicazione 1,20.
STIPENDI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI FERRARA IN VIGORE
DAL 1° MARZO 2002
Categorie
Minimi nazionali
di stipendio
base mensile
Accordo
13 novembre 1996
Indennità
di
contingenza
E.D.R.
IMPIEGATI 1a CATEGORIA
IMPIEGATI 2a CATEGORIA
IMPIEGATI 3a CATEGORIA
IMPIEGATI 4a CATEGORIA
IMPIEGATI 5a CATEGORIA
IMPIEGATI 6a CATEGORIA
589,33981
495,93961
418,45146
366,10080
329,87497
291,47898
526,18540
520,56015
515,62024
512,74409
510,80531
508,33975
10,32914
10,32914
10,32914
10,32914
10,32914
10,32914
Categorie
Minimi nazionali
di stipendio
mensile
Integrativo
provinciale
Totale
lordo
mensile
IMPIEGATI 1a CATEGORIA
IMPIEGATI 2a CATEGORIA
IMPIEGATI 3a CATEGORIA
1.125,85435
1.026,82890
944,40084
422,76281
301,27395
261,50047
1.548,62
1.328,10
1.205,90
IMPIEGATI 4a CATEGORIA
IMPIEGATI 5a CATEGORIA
IMPIEGATI 6a CATEGORIA
Categorie
1
2
3
4
5
6
889,17403
851,00942
810,14787
219,31558
210,08518
198,80541
stip. mens. 28/2/02
1463,62
1255,10
1148,40
1055,99
1010,59
960,95
5,50% +/85,00
73,00
57,50
52,50
50,50
48,00
media
1.108,49
1.061,09
1.108,95
5,81%
5,82%
5,01%
4,97%
5,00%
5,00%
5,27%
80,50
69,03
63,16
58,08
55,58
52,85
4,50
3,97
-5,66
-5,58
-5,08
-4,85
Tabella elaborata da noi
Lo si evince che l’aumento medio è inferiore al 5,5%.
Si evince che se fosse stato il 5,5% alcune categorie avrebbero percepito di meno e altre
categorie avrebbero percepito di più.