PR_COD_1amCom

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PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014
Documento di seduta
A7-0009/2013
11.1.2013
***I
RELAZIONE
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Elisabeth Morin-Chartier
RR\924035IT.doc
IT
PE474.084v03-00
Unita nella diversità
IT
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati
*
***
***I
***II
***III
Procedura di consultazione
Procedura di approvazione
Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di
atto)
Emendamenti a un progetto di atto
Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei
servizi tecnici interessati.
L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono
segnalate con l'indicazione: [...].
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IT
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ........... 5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA
SICUREZZA ALIMENTARE ................................................................................................. 50
PROCEDURA .......................................................................................................................... 71
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2011)0348),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata
dalla Commissione (C7-0191/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011,1
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0009/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
1
GU C 43, del 15.2.2012, pag. 47.
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Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) La direttiva 2004/40/CE è stata
modificata dalla direttiva 2008/46/CE, del
23 aprile 2008, con l'effetto di posporre di
quattro anni i termini per il recepimento
della direttiva 2004/40/CE. Ciò avrebbe
consentito alla Commissione di presentare
una nuova proposta e al colegislatore di
adottare una nuova direttiva basata su dati
più recenti e precisi.
(5) La direttiva 2004/40/CE è stata
modificata dalla direttiva 2008/46/CE, del
23 aprile 2008, con l'effetto di posporre di
quattro anni i termini per il recepimento
della direttiva 2004/40/CE, e
successivamente dalla direttiva
2012/11/UE1 con l'effetto di posporre i
termini per il recepimento al 31 ottobre
2013. Ciò avrebbe consentito alla
Commissione di presentare una nuova
proposta e al colegislatore di adottare una
nuova direttiva basata su dati più recenti e
precisi.
____________
1
GU L 110, del 24.4.2012, pag. 1.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) La direttiva 2004/40/CE dovrebbe
essere abrogata e dovrebbero essere
adottate misure più adeguate e
proporzionate per la protezione dei
lavoratori dai rischi collegati ai campi
elettromagnetici. Il presente atto non
affronta tuttavia il problema degli effetti di
lungo periodo, compresi i possibili effetti
cancerogeni dell'esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici che
variano nel tempo, dal momento che non si
dispone attualmente di prove scientifiche
concludenti in grado di stabilire una
relazione causale. Tali misure mirano non
(6) La direttiva 2004/40/CE dovrebbe
essere abrogata e dovrebbero essere
adottate misure più adeguate e
proporzionate per la protezione dei
lavoratori dai rischi collegati ai campi
elettromagnetici. Il presente atto non
affronta tuttavia il problema degli effetti di
lungo periodo, compresi i possibili effetti
cancerogeni dell'esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici che
variano nel tempo, dal momento che non si
dispone attualmente di prove scientifiche
concludenti in grado di stabilire una
relazione causale. Tali misure devono
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solo ad assicurare la salute e la sicurezza di
ciascun lavoratore considerato
individualmente, ma anche a creare per
tutti i lavoratori della comunità una
piattaforma minima di protezione che eviti
possibili distorsioni di concorrenza.
contemplare tutti gli effetti biofisici noti,
diretti e indiretti, provocati dai campi
elettromagnetici, non solo al fine di
assicurare la salute e la sicurezza di ciascun
lavoratore considerato individualmente, ma
anche a creare per tutti i lavoratori della
comunità una piattaforma minima di
protezione che eviti possibili distorsioni di
concorrenza.
La Commissione e gli Stati membri
devono intensificare la ricerca e la
raccolta di dati sugli effetti di lungo
periodo dell'esposizione a campi
elettromagnetici. Non appena saranno
disponibili prove scientifiche conclusive
sull'esposizione ai campi elettromagnetici,
la Commissione presenterà nuove
proposte sugli effetti a lungo termine di
tale esposizione tenendo conto delle
conoscenze acquisite e conformemente
all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime, e lascia agli Stati
membri la facoltà di mantenere o di
adottare disposizioni più favorevoli in
materia di protezione dei lavoratori,
segnatamente la fissazione di valori
inferiori per i valori di orientamento e i
valori di azione o il valore limite
giornaliero di esposizione ai campi
elettromagnetici. L'attuazione della
presente direttiva non può giustificare
tuttavia un regresso rispetto alla situazione
esistente in ciascuno Stato membro.
(7) Devono essere stabilite prescrizioni
minime lasciando quindi agli Stati membri
la facoltà di mantenere o di adottare
disposizioni più favorevoli in materia di
protezione dei lavoratori, segnatamente la
fissazione di valori inferiori per i livelli di
azione (LA) o i valori limite di esposizione
(VLE) per i campi elettromagnetici.
L'attuazione della presente direttiva non
deve però servire a giustificare un regresso
rispetto alla situazione esistente in ciascuno
Stato membro.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione
Emendamento
(10) Gli effetti indesiderati sul corpo
umano dipendono dalla frequenza del
campo elettromagnetico o della radiazione
cui esso è esposto, da 0 Hz a 100 kHz e al
di sopra di 100 kHz. È quindi opportuno
prendere in considerazione due diversi
sistemi di limitazione della esposizioni per
proteggere i lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici.
(10) Gli effetti indesiderati sul corpo
umano dipendono dalla frequenza del
campo elettromagnetico o della radiazione
cui esso è esposto. È quindi opportuno che
i sistemi di limitazione della esposizione
dipendano da modelli di frequenza e di
esposizione, per proteggere
adeguatamente i lavoratori esposti ai
campi elettromagnetici.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione
Emendamento
(11) La riduzione dell'esposizione ai campi
elettromagnetici può essere realizzata in
maniera più efficace attraverso
l'applicazione di misure preventive fin
dalla progettazione delle posizioni di
lavoro, nonché attraverso la scelta delle
attrezzature, dei procedimenti e dei metodi
di lavoro, allo scopo di ridurre in via
prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni
relative alle attrezzature e ai metodi di
lavoro contribuiscono quindi alla
protezione dei lavoratori che ne fanno uso.
È tuttavia necessario evitare la
duplicazione delle valutazioni, nel caso in
cui le attrezzature di lavoro rispettano i
requisiti della legislazione UE sui prodotti,
che stabilisce livelli più severi di sicurezza
rispetto a quelli previsti dalla presente
direttiva, in particolare la direttiva
1999/5/CE e 2006/95/CE. Ciò consente in
molti casi una semplificazione delle
valutazioni.
(11) La riduzione dell'esposizione ai campi
elettromagnetici può essere realizzata in
maniera più efficace attraverso
l'applicazione di misure preventive fin
dalla progettazione delle posizioni di
lavoro, nonché attraverso la scelta delle
attrezzature, dei procedimenti e dei metodi
di lavoro, allo scopo di ridurre in via
prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni
relative alle attrezzature e ai metodi di
lavoro contribuiscono quindi alla
protezione dei lavoratori che ne fanno uso.
È tuttavia necessario evitare la
duplicazione delle valutazioni, nel caso in
cui le attrezzature di lavoro rispettano i
requisiti della legislazione UE sui prodotti,
che stabilisce livelli più rigorosi di
sicurezza rispetto a quelli previsti dalla
presente direttiva. Ciò consente in molti
casi una semplificazione delle valutazioni.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
Emendamento
(13 bis) Le grandezze fisiche, i valori
limite e i livelli di azione di cui agli
allegati della presente direttiva sono
basati sulle raccomandazioni della
Commissione internazionale per la
protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ICNIRP) di cui riflettono l'impostazione,
nella misura in cui la presente direttiva
non prevede disposizioni specifiche.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione
Emendamento
(14) Potrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti in
conformità con l'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, al
fine di consentirle di apportare modifiche
puramente tecniche agli allegati della
presente direttiva, in linea con l'adozione di
direttive nel settore dell'armonizzazione
tecnica e della standardizzazione e in
conseguenza del progresso tecnico, delle
modifiche delle più importanti norme
tecniche o specifiche europee armonizzate
delle nuove scoperte scientifiche
concernenti i campi elettromagnetici, ed
inoltre adeguare i valori di orientamento e
di azione e i correlati elenchi di attività,
posti di lavoro e tipi di attrezzature. È
particolarmente importante che la
Commissione, nel corso del suo lavoro
preparatorio, svolga consultazioni
adeguate, anche a livello di esperti. La
Commissione, al momento della
preparazione e della redazione degli atti
delegati, garantirà una trasmissione
simultanea, tempestiva e appropriata dei
documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio.
(14) Deve essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti in
conformità con l'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, al
fine di consentirle di apportare modifiche
puramente tecniche agli allegati della
presente direttiva, in linea con l'adozione di
direttive nel settore dell'armonizzazione
tecnica e della standardizzazione e in
conseguenza del progresso tecnico, delle
modifiche delle più importanti norme
tecniche o specifiche e delle nuove
scoperte scientifiche concernenti i rischi
derivanti dai campi elettromagnetici, ed
inoltre di adeguare i livelli di azione. È
particolarmente importante che la
Commissione, nel corso del suo lavoro
preparatorio, svolga consultazioni
adeguate, anche a livello di esperti. La
Commissione, al momento della
preparazione e della redazione degli atti
delegati, garantirà una trasmissione
simultanea, tempestiva e appropriata dei
documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio.
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(14 bis) Potrebbe essere necessario in
futuro apportare modifiche di natura
puramente tecnica agli allegati; in tali
casi, la Commissione deve operare in
stretta collaborazione con il Comitato
consultivo per la salute e la sicurezza sul
luogo di lavoro.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(15 bis) Conformemente alla
dichiarazione politica congiunta degli
Stati membri e della Commissione sui
documenti esplicativi del 28 settembre
2011, gli Stati membri si sono impegnati
ad accompagnare, ove ciò sia giustificato,
la notifica delle loro misure di
recepimento con uno o più documenti
intesi a chiarire il rapporto tra gli
elementi di una direttiva e le parti
corrispondenti degli strumenti nazionali
di recepimento. Per quanto riguarda la
presente direttiva, il legislatore ritiene che
la trasmissione di tali documenti sia
giustificata.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione
Emendamento
(16) Un sistema comprendente valori limite
(16) Un sistema comprendente valori limite
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IT
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di esposizione, valori di orientamento e
valori di azione, ove applicabile, dovrebbe
essere considerato uno strumento volto a
facilitare il raggiungimento di un alto
livello di protezione contro i prevedibili
effetti nocivi per la salute che possono
derivare dall'esposizione ai campi
elettromagnetici. Ma tale sistema può
entrare in conflitto con specifiche
condizioni in talune attività, come le
procedure mediche che utilizzano
tecniche di risonanza magnetica ovvero
operazioni militari che richiedono
l'interoperabilità e in cui già vigono
norme tecniche internazionalmente
accettate che garantiscono una protezione
equivalente dei lavoratori soggetti a
specifiche situazioni di esposizione. È
pertanto necessario tenere conto di tali
condizioni particolari.
di esposizione e livelli di azione, ove
applicabile, dovrebbe essere considerato
uno strumento volto a facilitare il
raggiungimento di un alto livello di
protezione contro gli effetti nocivi per la
salute o i rischi per la sicurezza che
possono derivare dall'esposizione ai campi
elettromagnetici. Ma tale sistema può
entrare in conflitto con specifiche
condizioni in talune attività, quali l'uso
della tecnica della risonanza magnetica nel
settore medico. È pertanto necessario
tenere conto di tali condizioni particolari.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(16 bis) Tenuto conto delle specificità
della forze armate e per consentirne un
funzionamento e un'interoperabilità
effettivi, anche in esercitazioni militari
internazionali congiunte, gli Stati membri
devono essere in grado di attuare sistemi
di protezione equivalenti o più specifici,
ad esempio norme concordate a livello
internazionale quali le norme NATO,
purché si evitino effetti nocivi per la
salute e rischi per la sicurezza.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(16 ter) I datori di lavoro devono essere
tenuti ad assicurare che i rischi derivanti
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dai campi elettromagnetici sul luogo di
lavoro siano eliminati o ridotti al minimo.
È tuttavia possibile che, in casi specifici e
in circostanze debitamente giustificate, i
valori limite di esposizione stabiliti nella
presente direttiva siano superati solo in
via temporanea. In tal caso i datori di
lavoro sono tenuti a prende le misure
necessarie per rimettersi quanto prima in
regola con i valori limite di esposizione.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione
Emendamento
(17) Un sistema in grado di garantire un
elevato livello di protezione rispetto agli
effetti nocivi per la salute che possono
derivare dall'esposizione ai campi
elettromagnetici dovrebbe tenere debito
conto degli specifici gruppi di lavoratori ed
evitare i problemi d'interferenza ovvero
effetti sul funzionamento di dispositivi
medici quali protesi metalliche, stimolatori
cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e
di altro tipo. I problemi di interferenza, in
particolare per quanto riguarda gli
stimolatori cardiaci, possono verificarsi a
livelli inferiori ai valori di orientamento e
di azione e dovrebbero pertanto essere
oggetto di adeguate precauzioni e misure
protettive.
(17) Un sistema in grado di garantire un
elevato livello di protezione rispetto agli
effetti nocivi per la salute e ai rischi per la
sicurezza che possono derivare
dall'esposizione ai campi elettromagnetici
dovrebbe tenere debito conto degli
specifici gruppi di lavoratori
particolarmente a rischio ed evitare i
problemi d'interferenza ovvero effetti sul
funzionamento di dispositivi medici quali
protesi metalliche, stimolatori cardiaci e
defibrillatori, impianti cocleari e di altro
tipo o dispositivi medici portatili. I
problemi di interferenza, in particolare per
quanto riguarda gli stimolatori cardiaci,
possono verificarsi a livelli inferiori ai
livelli di azione e dovrebbero pertanto
essere oggetto di adeguate precauzioni e
misure protettive;
Emendamento 14***
Proposta di direttiva
Articolo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La presente direttiva, che è la 20a
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IT
1. La presente direttiva, che è la 20a
12/71
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direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime
di protezione dei lavoratori contro i rischi
per la loro salute e la loro sicurezza che
derivano, o possono derivare,
dall'esposizione ai campi elettromagnetici
(da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.
direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime
di protezione dei lavoratori contro i rischi
per la loro salute e la loro sicurezza che
derivano, o possono derivare,
dall'esposizione ai campi elettromagnetici
(da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.
2. La presente direttiva fa riferimento ai
rischi diretti per la salute e la sicurezza
dei lavoratori generati da effetti nocivi
noti di breve periodo sul corpo umano
generati da campi elettrici o magnetici
indotti, mediante assorbimento di energia
e correnti di contatto. Essa disciplina
inoltre gli effetti indiretti sulla salute e
sulla sicurezza.
2. La presente direttiva riguarda tutti gli
effetti biofisici noti, diretti e indiretti,
provocati dai campi elettromagnetici.
3. La presente direttiva non prende in
considerazione gli effetti di lungo periodo.
3. I valori limite di esposizione stabiliti
nella presente direttiva riguardano
soltanto le relazioni scientificamente
accertate tra effetti biofisici diretti a breve
termine e esposizione ai campi
elettromagnetici.
Pertanto la presente direttiva non
riguarda ipotesi di effetti di lungo periodo.
La Commissione presenta ove opportuno
una nuova proposta su tali effetti a lungo
termine, sulla base di nuove evidenze
scientifiche conclusive, se disponibili.
4. La presente direttiva non prende in
considerazione i rischi derivanti dal
contatto con conduttori sotto tensione.
4. La presente direttiva non prende in
considerazione i rischi derivanti dal
contatto con conduttori sotto tensione.
5. La direttiva 89/391/CEE si applica
integralmente all'insieme del settore
definito nel paragrafo 1, fatte salve
disposizioni più rigorose e/o più specifiche
contenute nella presente direttiva.
5. La direttiva 89/391/CEE si applica
integralmente all'insieme del settore
definito nel paragrafo 1, fatte salve
disposizioni più rigorose e/o più specifiche
contenute nella presente direttiva.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 2
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Testo della Commissione
Emendamento
1. Ai fini della presente direttiva si intende
per:
Ai fini della presente direttiva si intende
per:
a) "campi elettromagnetici": campi elettrici
statici, campi magnetici statici e campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici
variabili nel tempo con frequenze sino a
300 GHz;
a) "campi elettromagnetici ", campi
elettrici statici, campi magnetici statici e
campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo con
frequenze sino a 300 GHz;
b) "effetti nocivi per la salute": effetti
biologici che hanno un effetto dannoso
sul benessere mentale, fisico e/o generale
dei lavoratori esposti. Nella presente
direttiva, sono presi in considerazione
solo gli effetti di breve periodo;
b) "effetti biofisici diretti", effetti
provocati direttamente sul corpo umano
dalla presenza di un campo
elettromagnetico, in particolare
i) gli effetti termici, quali il riscaldamento
dei tessuti attraverso l'assorbimento di
energia da campi magnetici nel tessuto;
c) "effetti nocivi per la sicurezza": effetti
che generano disturbi temporanei e
influenzano le capacità cognitive o altre
funzioni cerebrali o muscolari e che
pertanto possono influenzare
negativamente la capacità di un lavoratore
di lavorare in modo sicuro;
ii) gli effetti non termici, quali la
stimolazione di muscoli, nervi od organi
sensoriali. Questi effetti possono essere
dannosi per la salute mentale e fisica dei
lavoratori esposti. Inoltre la stimolazione
di organi sensoriali può comportare
sintomi temporanei quali vertigini o
fosfeni, che possono generare disturbi
temporanei o influenzare le capacità
cognitive o altre funzioni cerebrali o
muscolari e che pertanto possono
influenzare negativamente la capacità di un
lavoratore di lavorare in modo sicuro
(rischi per la sicurezza), e
iii) le correnti attraverso gli arti;
c) "effetto diretto": un effetto diretto sul
corpo umano provocato direttamente
dalla presenza di un forte campo
magnetico o elettrico, ad esempio la
stimolazione di muscoli, nervi o organi
sensoriali, il riscaldamento dei tessuti,
vertigini o i dolori di testa;
d) "effetto indiretto": l'effetto su un
oggetto, provocato dalla presenza di un
forte campo elettrico o magnetico, che può
divenire la causa di un rischio per la
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c) "effetti indiretti", gli effetti provocati
dalla presenza di un oggetto in un campo
elettromagnetico che possono divenire la
causa di un rischio per la sicurezza o la
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sicurezza o la salute, ad esempio le
correnti di contatto, i proiettili
ferromagnetici o l'interferenza con
dispositivi medici impiantabili attivi;
salute, quali:
i) interferenza con attrezzature e
dispositivi medici elettronici (compresi
stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati o portatili);
ii) rischio propulsivo di oggetti
ferromagnetici in campi magnetici statici;
iii) innesco di dispositivi elettro-esplosivi
(detonatori);
iv) incendi ed esplosioni dovuti
all'accensione di materiali infiammabili
provocati da scintille prodotte da campi
indotti, correnti di contatto o scariche
elettriche, e
v) correnti di contatto;
e) "valori limite di esposizione": limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici che
sono stati stabiliti sulla base di effetti noti
sulla salute e di considerazioni biologiche.
Il rispetto dei valori limite di esposizione
per gli effetti sulla salute garantirà che i
lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici siano protetti contro tutti
gli effetti nocivi noti sulla salute. Il
rispetto dei valori limite di esposizione per
gli effetti sulla sicurezza garantirà che i
lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici siano protetti contro tutti
gli effetti nocivi noti sulla salute e sulla
sicurezza;
d) "valori limite di esposizione (VLE)",
valori stabiliti sulla base di considerazioni
biofisiche e biologiche, in particolare
effetti diretti acuti e a breve termine
scientificamente accertati, vale a dire
effetti termici ed elettrostimolazione dei
tessuti;
d bis) "VLE relativi agli effetti
sensoriali", VLE al di sopra dei quali i
lavoratori potrebbero essere soggetti a
disturbi temporanei delle percezioni
sensoriali e a modifiche minori delle
funzioni cerebrali;
d ter) "VLE relativi agli effetti sulla
salute", VLE al di sopra dei quali i
lavoratori potrebbero essere soggetti a
effetti nocivi per la salute, quali il
riscaldamento termico o la stimolazione
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del tessuto nervoso o muscolare;
d quater) "livelli di azione (LA"), livelli
operativi stabiliti per semplificare il
processo di dimostrazione della
conformità ai pertinenti VLE o,
eventualmente, per prendere le opportune
misure di protezione o prevenzione
specificate nella presente direttiva.
Nell'allegato II bis si usa la seguente
terminologia:
i) per i campi elettrici, gli "LA inferiori" e
"LA superiori" sono i livelli connessi a
misure specifiche di protezione o
prevenzione stabilite nella presente
direttiva, e
ii) per i campi magnetici, gli "LA
inferiori" sono i livelli connessi ai VLE
relativi agli effetti sensoriali e gli "LA
superiori" i livelli connessi ai VLE
relativi agli effetti sulla salute.
f) "valore d'orientamento" e "valore
d'azione": parametri direttamente
misurabili — dipendenti dalla frequenza
— il cui valore quantitativo è stabilito in
termini di forza del campo elettrico (E),
forza del campo magnetico (H), densità
del flusso magnetico (B) e densità di
potenza (S), e in rapporto ai quali devono
essere adottate una o più misure
specificate nella presente direttiva.
2. Il "valore d'orientamento" di cui alla
lettera f) del paragrafo 1 corrisponde a un
livello di campo nel quale non dovrebbero
prodursi effetti nocivi per la salute in
normali condizioni di lavoro e per persone
che non appartengono a un gruppo
soggetto a rischi particolari. Di
conseguenza, l'accuratezza della
procedura di valutazione del rischio può
essere ridotta al minimo. La conformità al
valore d'orientamento garantirà la
conformità ai pertinenti valori limite di
esposizione per gli effetti sulla salute e
sulla sicurezza.
Il "valore d'azione" di cui alla lettera f)
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del paragrafo 1 corrisponde al campo
massimo direttamente misurabile per il
quale è garantita la conformità
automatica al valore limite di esposizione.
Gli altri livelli di esposizione che si
trovano tra il "valore d'orientamento" e il
"valore d'azione" richiedono valutazioni
più approfondite e misure preventive. La
conformità con i valori d'azione garantirà
la conformità con i pertinenti valori limite
di esposizione per gli effetti sulla salute.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 3
Testo della Commissione
Emendamento
Valori limite di esposizione, valori di
orientamento e valori di azione
Valori limite di esposizione e livelli
d'azione
1. I valori limite di esposizione nonché i
valori di orientamento e di azione per i
campi elettrici e magnetici nell'ambito
della gamma di frequenza da 0 a 100 kHz
sono stabiliti nell'allegato II.
1. Le quantità fisiche concernenti
l'esposizione ai campi elettromagnetici
sono indicate nell'Allegato I. I VLE
relativi agli effetti sulla salute, i VLE
relativi agli effetti sensoriali e i livelli
d'azione sono riportati negli Allegati II
bis e III bis.
Per i livelli di esposizione superiori al
valore d'azione, adeguate verifiche
dimostrano che il livello di esposizione
non supera il pertinente valore limite di
esposizione relativo agli effetti sulla
salute. Per i livelli di esposizione al di
sopra del valore d'orientamento, adeguate
verifiche dimostrano che l'esposizione
non supera i pertinenti valori limite di
esposizione relativi agli effetti sulla salute
e sulla sicurezza o che il livello di
esposizione è al di sotto del valore
d'azione. In quest'ultimo caso, vengono
adeguate le misure preventive e le
informazioni ai lavoratori.
2. I valori limite di esposizione e i valori di
azione per i campi elettrici e magnetici
nella gamma di frequenza da 100 kHz a
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2. Gli Stati membri dispongono che i
datori di lavoro assicurino che
l'esposizione dei lavoratori ai campi
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300 GHz sono stabiliti nell'allegato III.
elettromagnetici sia limitata ai VLE
relativi agli effetti sulla salute e ai VLE
relativi agli effetti sensoriali per gli effetti
non termici di cui all'allegato II bis e per
gli effetti termici di cui all'allegato III bis.
Il rispetto dei VLE relativi agli effetti
sanitari e dei VLE relativi agli effetti
sensoriali deve essere dimostrato
ricorrendo alle pertinenti procedure di
valutazione dell'esposizione di cui
all'articolo 4. Qualora l'esposizione superi
i livelli di azione, il datore di lavoro adotta
immediate misure in conformità
dell'articolo 5, paragrafo 4.
Per i livelli di esposizione al di sopra del
valore di azione, adeguate verifiche
dimostrano che l'esposizione non supera
il pertinente valore limite di esposizione
relativo agli effetti sulla salute.
3. Metodi semplici possono essere
utilizzati per la valutazione, la misura e/o
il calcolo del livello di esposizione dei
lavoratori a campi elettromagnetici
suscettibili di essere significativamente
inferiori al valore d'azione. Per gli altri
casi nei quali il livello di esposizione è
suscettibile di essere prossimo o superiore
al valore d'azione, gli Stati membri
forniscono orientamenti basati sulle
norme tecniche europee armonizzate
disponibili stabilite dal Comitato europeo
di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC) o su altri orientamenti o
norme tecniche basati sui risultati della
ricerca.
3. Ai fini della presente direttiva, quando
è dimostrato che i pertinenti livelli di
azione di cui agli allegati II bis e III bis
non sono superati, il datore di lavoro
rispetta i VLE relativi agli effetti sulla
salute e i VLE relativi agli effetti
sensoriali. Qualora l'esposizione superi i
livelli di azione, il datore di lavoro adotta
misure in conformità dell'articolo 5,
paragrafo 2, a meno che la valutazione
effettuata in conformità dell'articolo 4,
paragrafi 1, 2 e 3 dimostri che non sono
superati i pertinenti VLE e che possono
essere esclusi rischi per la sicurezza.
Tuttavia, fatto salvo il presente paragrafo,
l'esposizione può superare:
a) gli LA inferiori per i campi elettrici
(allegato II bis, tabella B1), ove
giustificato dalla prassi o dal processo,
purché non siano superati i VLE relativi
agli effetti sensoriali (allegato II bis,
tabella A3), o
i) non siano superati i VLE relativi agli
effetti sulla salute (allegato II bis, tabella
A2);
ii) siano evitate eccessive scariche di
scintille e correnti di contatto (allegato II
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bis, tabella B3) attraverso le misure
specifiche di protezione di cui all'articolo
5, paragrafo 3 bis, e
iii) siano state fornite ai lavoratori
informazioni in conformità dell'articolo 6,
lettera d bis).
b) gli LA inferiori per i campi magnetici
(allegato II bis, tabella B2), ove
giustificato dalla prassi o dal processo,
anche nella testa e nel tronco, durante il
lavoro a turni, purché non siano superati
i VLE relativi agli effetti sensoriali
(allegato II bis, tabella A3), o
i) il superamento sia temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli
effetti sulla salute (allegato II bis, tabella
A2);
iii) siano adottate misure in conformità
dell'articolo 5, paragrafo 4 bis, in caso di
sintomi temporanei, ai sensi della lettera
a) di tale articolo, e
iv) siano state fornite ai lavoratori
informazioni in conformità dell'articolo 6,
lettera d bis).
3 bis. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3,
l'esposizione può superare:
a) i VLE relativi agli effetti sensoriali
(allegato II bis, tabella A1) durante il
lavoro a turni, ove giustificato dalla prassi
o dal processo, purché:
i) il superamento sia temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli
effetti sulla salute;
iii) siano state adottate misure specifiche
di prevenzione in conformità dell'articolo
5, paragrafo 3 ter;
iv) siano adottate misure in conformità
dell'articolo 5, paragrafo 4 bis, in caso di
sintomi temporanei, ai sensi della lettera
b) di tale articolo, e
v) siano state fornite ai lavoratori
informazioni in conformità dell'articolo 6,
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lettera d bis);
b) i VLE relativi agli effetti sensoriali
(allegato II bis, tabella A3 e allegato III
bis, tabella A2) durante il lavoro a turni,
ove giustificato dalla prassi o dal
processo, purché:
i) il superamento sia temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli
effetti sulla salute;
iii) siano adottate misure in conformità
dell'articolo 5, paragrafo 4 bis, in caso di
sintomi temporanei, e
iv) siano state fornite ai lavoratori
informazioni in conformità dell'articolo 6,
lettera d bis);
4. In deroga a quanto previsto ai
paragrafi 1 e 2 non si applicano alle
applicazioni mediche che utilizzano
l'effetto di risonanza magnetica e alle
seguenti attività correlate: prove di
sistema integrali prima della consegna per
trasporto, installazione, pulitura,
manutenzione, attività di ricerca e
sviluppo. In questi casi particolari, sono
adottate specifiche misure di protezione. A
tale scopo la Commissione consulta i
gruppi di lavoro esistenti e procede
conformemente alle misure stabilite
nell'allegato IV.
5. In deroga a quanto previsto, i paragrafi
1 e 2 non si applicano alle forze armate
degli Stati membri in cui già esiste ed è
operativo un sistema specifico di
protezione come lo standard NATO
STANAG 2345. Gli Stati membri
informano la Commissione in merito
all'esistenza e all'effettivo impiego di tali
sistemi di protezione al momento di
notificare le disposizioni di recepimento
della presente direttiva negli ordinamenti
giuridici nazionali, conformemente
all'articolo 14.
6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi
4 e 5, i lavoratori non possono essere
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esposti al di sopra dei valori limite di
esposizione relativi agli effetti per la
salute. Nelle specifiche situazioni in cui
questi valori possono temporaneamente
essere superati, gli Stati membri possono
mettere a punto un sistema che autorizzi
lo svolgimento del lavoro in condizioni
controllate e sulla base di una valutazione
globale del rischio in grado di
determinare gli effettivi livelli di
esposizione e la relativa probabilità,
confrontandoli con i valori limite di
esposizione definiti negli allegati II e III.
Queste situazioni specifiche devono essere
riferite alla Commissione nella relazione
di cui all'articolo 17bis della direttiva
89/391/CEE.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 4
Testo della Commissione
Emendamento
Identificazione dell'esposizione e
valutazione dei rischi
Valutazione dei rischi e identificazione
dell'esposizione
1. Nell'assolvere gli obblighi di cui
all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il
datore di lavoro valuta e, se del caso,
misura e/o calcola i livelli dei campi
elettromagnetici ai quali sono esposti i
lavoratori. La valutazione, la misurazione
e il calcolo possono essere effettuati
utilizzando gli orientamenti forniti negli
allegati II e III. Per casi specifici cui non
si fa riferimento in tali allegati, il datore
di lavoro può utilizzare le norme tecniche
europee armonizzate stabilite dal
CENELEC per le pertinenti situazioni di
valutazione, misurazione e calcolo. Il
datore di lavoro ha inoltre la facoltà di
utilizzare altri orientamenti o norme
tecniche basati sulla ricerca scientifica se
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1. Nell'assolvere gli obblighi di cui
all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il
datore di lavoro valuta tutti i rischi per i
lavoratori derivanti da campi
elettromagnetici sul luogo di lavoro e, se
del caso, misura o calcola i livelli dei
campi elettromagnetici ai quali sono
esposti i lavoratori.
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richiesto dallo Stato membro interessato.
Ove opportuno, il datore di lavoro tiene
conto inoltre dei livelli di emissione e di
altri dati relativi alla sicurezza forniti dai
fabbricanti delle attrezzature in
conformità con la pertinente legislazione
dell'Unione.
La valutazione potrà essere resa pubblica
su richiesta.
2. Sulla base della valutazione dei livelli
dei campi elettromagnetici effettuata in
conformità con il paragrafo 1, se uno o
più valori di azione di cui agli allegati II o
III è superato, il datore di lavoro effettua
un'ulteriore valutazione e, se necessario,
calcola se i valori limite di esposizione per
gli effetti sulla salute sono superati.
2. Ai fini della valutazione, il datore di
lavoro individua e analizza i campi
elettromagnetici sul luogo di lavoro,
tenendo conto dei pertinenti orientamenti
specificati all'articolo 13 o di altre norme
o orientamenti pertinenti stabiliti dallo
Stato membro, incluse le basi di dati
sull'esposizione. Fatto salvo il presente
articolo e ove opportuno, il datore di
lavoro ha inoltre diritto di tener conto dei
livelli di emissione e di altri dati
appropriati relativi alla sicurezza forniti
con le attrezzature dai fabbricanti o dal
distributore in conformità con la
pertinente legislazione dell'Unione,
inclusa la valutazione dei rischi, ove
applicabile alle condizioni di esposizione
sul luogo di lavoro o sul luogo di
installazione.
3. La valutazione, la misurazione e/o i
calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2 non
devono essere effettuati nei posti di lavoro
aperti al pubblico purché sia già stata
effettuata una valutazione in conformità
con le disposizioni della raccomandazione
del Consiglio 1999/519/CE, del
12 luglio 1999, relativa alla limitazione
dell'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici (da 0 Hz a
300 GHz), siano rispettate le restrizioni ivi
specificate per i lavoratori e siano esclusi i
rischi per la sicurezza. Tali condizioni
sussistono se le attrezzature destinate al
pubblico e conformi alla normativa UE
sui prodotti, in particolare le
direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE, sono
utilizzate conformemente alla loro
3. Se non è possibile stabilire con certezza
il rispetto dei VLE sulla base di
informazioni facilmente accessibili, la
valutazione dell'esposizione è effettuata
sulla base di misurazioni o calcoli. In tal
caso la valutazione tiene conto delle
incertezze di misurazione o calcolo (ad
esempio errori numerici, modellizzazione
delle sorgenti, geometria spettrale,
proprietà elettriche dei tessuti e dei
materiali) determinate secondo le
pertinenti buone prassi.
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destinazione.
4. La valutazione, la misurazione e/o il
calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
programmati ed effettuati da servizi o
persone competenti a intervalli idonei,
tenendo conto degli orientamenti forniti
negli allegati II e III e tenendo conto in
particolare delle disposizioni relative alle
competenze richieste (persone o servizi) e
alla consultazione e alla partecipazione dei
lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della
direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla
valutazione, misurazione e/o calcolo dei
livelli di esposizione sono conservati in
forma idonea per consentirne la successiva
consultazione.
4. La valutazione, la misurazione e/o il
calcolo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ter sono
programmati ed effettuati da servizi o
persone competenti a intervalli idonei,
tenendo conto degli orientamenti e tenendo
conto in particolare delle disposizioni
relative alle competenze richieste (persone
o servizi) e alla consultazione e alla
partecipazione dei lavoratori di cui agli
articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I
dati ottenuti dalla valutazione, misurazione
e/o calcolo dei livelli di esposizione sono
conservati in forma idonea per consentirne
la successiva consultazione, secondo la
legislazione e la prassi nazionali.
5. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3,
della direttiva 89/391/CEE, il datore di
lavoro, in occasione della valutazione dei
rischi, presta particolare attenzione ai
seguenti elementi:
5. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3,
della direttiva 89/391/CEE, il datore di
lavoro, in occasione della valutazione dei
rischi, presta particolare attenzione ai
seguenti elementi:
a) lo spettro di frequenza e il livello, la
durata e il tipo di esposizione;
a) i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE
relativi agli effetti sensoriali e i livelli di
azione di cui all'articolo 3 e agli allegati
II bis e III bis della presente direttiva;
b) i valori limite di esposizione e i valori di
azione di cui all'articolo 3 e agli allegati
II e III della presente direttiva;
b) la frequenza, il livello, la durata e il
tipo di esposizione, inclusa la
distribuzione nel corpo dei lavoratori e
nello spazio del luogo di lavoro;
c) eventuali effetti sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori esposti a rischi
particolari, come coloro che hanno
dichiarato al datore di lavoro di recare
dispositivi medici impiantati attivi e le
donne che hanno dichiarato di essere
incinte;
c) eventuali effetti biofisici diretti sul
corpo umano di cui all'articolo 2, lettera
b, provocati direttamente dall'esposizione
al campo elettromagnetico;
d) qualsiasi effetto indiretto, quale:
d) eventuali effetti sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori esposti a rischi
particolari, come coloro che recano
dispositivi medici impiantati attivi o
passivi (quali stimolatori cardiaci) o
dispositivi medici portatili (quali le pompe
insuliniche) e le donne gestanti;
i) interferenza con attrezzature e
dispositivi medici elettronici (compresi
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stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati di cui alla lettera c));
ii) rischio propulsivo di oggetti
ferromagnetici in campi magnetici statici
con induzione magnetica superiore a 30
mT;
iii) innesco di dispositivi elettro-esplosivi
(detonatori);
iv) incendi ed esplosioni dovuti
all'accensione di materiali infiammabili
provocati da scintille prodotte da campi
indotti, correnti di contatto o scariche
elettriche;
d bis) eventuali effetti indiretti su un
oggetto, dovuti all'esposizione a un campo
elettromagnetico, che possono comportare
un rischio per la sicurezza o la salute, di
cui all'articolo 2, lettera c);
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro
alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro
alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici;
f) informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza snaitaria, comprese le
informazioni pubblicate;
f) informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza sanitaria;
f bis) informazioni fornite dal fabbricante
delle attrezzature od altre informazioni
disponibili pertinenti relative a salute e
sicurezza;
g) sorgenti multiple di esposizione;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di
frequenza diversa.
h) esposizione simultanea a campi di
frequenza diversa.
5 bis. La valutazione dell'esposizione non
deve essere necessariamente effettuata in
luoghi di lavoro aperti al pubblico se è
stata già effettuata una valutazione in
conformità delle disposizioni relative alla
limitazione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici, se
sono rispettate le restrizioni ivi specificate
per i lavoratori e sono esclusi i rischi per
la salute e la sicurezza. Tali condizioni
sono soddisfatte se sono utilizzate,
conformemente alla loro destinazione,
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solo attrezzature destinate al pubblico e
conformi alla normativa UE sui prodotti,
che stabilisce livelli di sicurezza più
rigorosi rispetto a quelli previsti dalla
presente direttiva.
6. Il datore di lavoro deve essere in
possesso di una valutazione dei rischi a
norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera
a), della direttiva 89/391/CEE e precisare
quali misure devono essere adottate a
norma degli articoli 5 e 6 della presente
direttiva. La valutazione dei rischi è
riportata su un supporto appropriato,
conformemente alle legislazioni e alle
prassi nazionali. Essa può includere una
giustificazione del datore di lavoro secondo
cui la natura e l'entità dei rischi connessi
con i campi elettromagnetici non rendono
necessaria una valutazione dei rischi più
dettagliata. La valutazione dei rischi è
regolarmente aggiornata, in particolare se
vi sono stati notevoli mutamenti che
potrebbero averla superata, oppure quando
i risultati della sorveglianza sanitaria la
rendono necessaria.
6. Il datore di lavoro deve essere in
possesso di una valutazione dei rischi a
norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera
a), della direttiva 89/391/CEE e precisare
quali misure devono essere adottate a
norma dell'articolo 5 della presente
direttiva. Essa può includere una
giustificazione del datore di lavoro secondo
cui la natura e l'entità dei rischi connessi
con i campi elettromagnetici non rendono
necessaria una valutazione dei rischi più
dettagliata. La valutazione dei rischi è
regolarmente aggiornata, in particolare se
vi sono stati notevoli mutamenti che
potrebbero averla superata, oppure quando
i risultati della sorveglianza sanitaria la
rendono necessaria.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 5
Testo della Commissione
Emendamento
1. Tenuto conto del progresso tecnico e
della disponibilità di misure per controllare
il rischio alla fonte, i rischi derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici
sono eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
1. Tenuto conto del progresso tecnico e
della disponibilità di misure per controllare
il rischio alla fonte, il datore di lavoro è
tenuto ad adottare e adotta le misure
necessarie per garantire che i rischi
derivanti dai campi elettromagnetici sul
luogo di lavoro siano eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
La riduzione dei rischi derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici
si basa sui principi generali di prevenzione
della direttiva 89/391/CEE.
La riduzione dei rischi derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici
si basa sui principi generali di prevenzione
della direttiva 89/391/CEE.
2. Sulla base della valutazione dei rischi di
2. Sulla base della valutazione dei rischi di
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cui all'articolo 4, se i valori di azione di cui
all'articolo 3 e agli allegati II e III sono
superati, il datore di lavoro, a meno che la
valutazione effettuata a norma
dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i
valori limite di esposizione non sono
superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, deve definire e
attuare un programma d'azione che
comprenda misure tecniche e/o
organizzative intese a prevenire esposizioni
superiori ai valori limite di esposizione, e
che tenga conto in particolare:
cui all'articolo 4, se i pertinenti livelli di
azione di cui all'articolo 3 e agli allegati II
bis e III bis sono superati, il datore di
lavoro, a meno che la valutazione effettuata
a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3
dimostri che i pertinenti VLE non sono
superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, definisce ed attua un
programma d'azione che comprenda misure
tecniche e/o organizzative intese a
prevenire esposizioni superiori ai VLE
relativi agli effetti sanitari e ai VLE
relativi agli effetti sensoriali, e che tenga
conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione ai campi
elettromagnetici;
a) di altri metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione ai campi
elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano
meno campi elettromagnetici, tenuto conto
del lavoro da svolgere;
b) della scelta di attrezzature che emettano
meno campi elettromagnetici, tenuto conto
del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre
l'emissione dei campi elettromagnetici,
incluso se necessario l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermatura o di analoghi
meccanismi di protezione della salute;
c) delle misure tecniche per ridurre
l'emissione dei campi elettromagnetici,
incluso se necessario l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermatura o di analoghi
meccanismi di protezione della salute;
c bis) di misure appropriate di
delimitazione e di accesso (quali segnali,
etichette, segnaletica al suolo, barriere) al
fine di limitare o controllare l'accesso;
c ter) in caso di esposizione a campi
elettrici, delle misure e procedure volte a
gestire le scariche di scintille e le correnti
di contatto mediante strumenti tecnici e
mediante la formazione dei lavoratori;
d) degli opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro,
dei sistemi, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
d) degli opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro,
dei sistemi, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei
luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei
luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e
dell'intensità dell'esposizione;
f) della limitazione della durata e
dell'intensità dell'esposizione, e
f bis) della disponibilità di adeguati
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dispositivi di protezione individuale.
2 bis. Sulla base della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 4, il datore di
lavoro definisce ed attua un programma
d'azione che comprenda misure tecniche
e/o organizzative intese a prevenire
qualsiasi rischio per i lavoratori esposti a
rischi particolari e qualsiasi rischio
dovuto a effetti indiretti cui è fatto
riferimento nell'articolo 4.
2 ter. A norma dell'articolo 15 della
direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro
adatta le misure di cui al presente articolo
alle esigenze dei lavoratori
particolarmente a rischio e alle
valutazioni dei rischi individuali nei modi
opportuni, in particolare i lavoratori che
hanno dichiarato di essere muniti di
dispositivi medici impiantati attivi o
passivi (quali gli stimolatori cardiaci) o
dispositivi medici portatili (quali le pompe
insuliniche) o le donne con gravidanza
dichiarata, in base alle informazioni
contenute nell'articolo 6 di tale direttiva.
3. Sulla base della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i
lavoratori possono essere esposti a campi
elettromagnetici che superino i valori di
orientamento o di azione sono indicati con
un'apposita segnaletica a norma degli
allegati II e III e della direttiva 92/58/CEE
del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante
le prescrizioni minime per la segnaletica
e/o di salute sul luogo di lavoro (nona
direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE). Dette aree sono
inoltre identificate e l'accesso alle stesse è
limitato nei modi opportuni. Nel caso in
cui l'accesso a tali aree è adeguatamente
ristretto per altri motivi, non è richiesta
l'apposizione della segnaletica, né le
restrizioni di accesso specifiche per i campi
elettromagnetici.
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3. Sulla base della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui è
probabile che i lavoratori siano esposti a
campi elettromagnetici che superino i
livelli d'azione sono indicati con
un'apposita segnaletica a norma degli
allegati II bis e III bis e della direttiva
92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno
1992, recante le prescrizioni minime per la
segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro
(nona direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE). Dette aree sono inoltre
identificate e l'accesso alle stesse è limitato
nei modi opportuni. Nel caso in cui
l'accesso a tali aree è adeguatamente
ristretto per altri motivi o se sono
individuate altre soluzioni in linea con il
diritto e le prassi nazionali e i lavoratori
sono informati sui rischi elettromagnetici,
non è richiesta l'apposizione della
segnaletica, né le restrizioni di accesso
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specifiche per i campi elettromagnetici.
3 bis. In applicazione dell'articolo 3,
paragrafo 3, lettera a), sono adottate
misure di protezione specifiche, ad
esempio la formazione dei lavoratori a
norma dell'articolo 6 e l'uso di strumenti
tecnici e di accorgimenti di protezione
individuale, quali la messa a terra degli
oggetti di lavoro, il collegamento dei
lavoratori con gli oggetti di lavoro
(collegamento equipotenziale) nonché, se
del caso e a norma dell'articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva
89/656/CEE, l'impiego di scarpe isolanti,
guanti e indumenti protettivi.
3 ter. In applicazione dell'articolo 3,
paragrafo 3 bis, lettera a), sono adottate
misure di protezione specifiche, quali il
controllo dei movimenti.
4. In nessun caso i lavoratori devono
essere esposti a valori superiori ai valori
limite di esposizione in rapporto agli
effetti sulla salute, eccettuati i casi in cui
sussistano le condizioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 6. Allorché, nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in
applicazione della presente direttiva, i
valori limite di esposizione in rapporto
agli effetti sulla salute sono superati, il
datore di lavoro adotta misure immediate
per riportare l'esposizione al di sotto dei
valori limite di esposizione. Egli individua
le cause del superamento dei valori limite
di esposizione e adegua di conseguenza le
misure di protezione e prevenzione per
evitare un nuovo superamento.
4. I lavoratori non devono essere esposti a
valori superiori ai VLE relativi agli effetti
sensoriali e ai VLE relativi agli effetti
sulla salute, eccettuati i casi in cui
sussistano le condizioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 3 bis o all'articolo 9 bis,
paragrafo 2 o 4. Allorché, nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in
applicazione della presente direttiva, i VLE
relativi agli effetti sulla salute e i VLE
relativi agli effetti sensoriali sono superati,
il datore di lavoro adotta misure immediate
per riportare l'esposizione al di sotto dei
valori limite di esposizione. Egli individua
le cause del superamento dei VLE relativi
agli effetti sulla salute e dei VLE relativi
agli effetti sensoriali e adegua di
conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo
superamento.
4 bis. In applicazione dell'articolo 3,
paragrafi 3 e 3 bis, nel caso in cui sia
segnalata dal lavoratore la comparsa di
sintomi temporanei di cui all'articolo 2,
lettera b), il datore di lavoro aggiorna, se
necessario, la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione. I sintomi
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temporanei potrebbero essere dovuti a:
a) percezioni ed effetti sensoriali nella
funzione del sistema nervoso centrale
nella testa causati da campi magnetici che
variano nel tempo, e
b) effetti di campi magnetici statici, quali
vertigini e nausea.
5. A norma dell'articolo 15 della direttiva
89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le
misure di cui al presente articolo e agli
allegati II e III alle esigenze dei lavoratori
particolarmente a rischio.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 6
Testo della Commissione
Emendamento
Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva
89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce
che i lavoratori esposti ai rischi derivanti
dai campi elettromagnetici sul luogo di
lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le
informazioni e la formazione necessarie in
relazione al risultato della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
della presente direttiva, con particolare
riguardo:
Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva
89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce
che i lavoratori esposti ai rischi derivanti
dai campi elettromagnetici sul luogo di
lavoro e/o i loro rappresentanti, designati
conformemente alle prassi e alla
legislazione nazionale, ricevano le
informazioni e la formazione necessarie in
relazione al risultato della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 4 della presente
direttiva, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione della
presente direttiva;
a) alle misure adottate in applicazione della
presente direttiva;
b) all'entità e al significato dei valori limite
di esposizione, dei valori di orientamento
e dei valori di azione, nonché ai potenziali
rischi associati e alle misure preventive
adottate;
b) all'entità e al significato dei valori limite
di esposizione e dei livelli d' azione,
nonché ai possibili rischi associati e alle
misure preventive adottate;
b bis) agli eventuali effetti indiretti
dell'esposizione;
c) ai risultati della valutazione,
misurazione e/o calcolo dei livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici
effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafi
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c) ai risultati della valutazione, della
misurazione e/o del calcolo dei livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici
effettuati a norma dell'articolo 4 della
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1 e 2, della presente direttiva;
presente direttiva;
d) alle modalità per individuare e segnalare
gli effetti negativi dell'esposizione per la
salute;
d) alle modalità per individuare e segnalare
gli effetti negativi dell'esposizione per la
salute;
d bis) alla possibilità di sintomi e
sensazioni temporanei dovuti a effetti nel
sistema nervoso centrale o periferico;
e) alle circostanze alle quali i lavoratori
hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
e) alle circostanze alle quali i lavoratori
hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione.
f) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione;
f bis) ai lavoratori particolarmente a
rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 5,
lettera d) e all'articolo 5, paragrafi 2 bis e
2 ter della presente direttiva.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 8
Testo della Commissione
Emendamento
1. Ai fini della prevenzione e della
diagnosi precoce di qualunque effetto
negativo per la salute imputabile
all'esposizione a campi elettromagnetici,
un'adeguata sorveglianza sanitaria è
effettuata e norma dell'articolo 14 della
direttiva 89/391/CEE.
1. Ai fini della prevenzione e della
diagnosi precoce di qualunque effetto
negativo per la salute imputabile
all'esposizione a campi elettromagnetici,
un'adeguata sorveglianza sanitaria è
effettuata e norma dell'articolo 14 della
direttiva 89/391/CEE. Dette misure,
compresi i requisiti specificati per la
documentazione medica e la sua
disponibilità, sono introdotte con le
legislazioni e/o prassi nazionali.
Per esposizioni nella gamma di frequenza
sino a 100 kHz, le informazioni su
eventuali effetti indesiderati o inattesi
sulla salute riferiti dal lavoratore devono
essere inviate alla persona incaricata
della sorveglianza sanitaria che
intraprende azioni adeguate in conformità
con il diritto e le prassi nazionali.
Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz
a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse
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rilevata un'esposizione superiore ai valori
limite, i lavoratori in questione devono
potersi sottoporre a un controllo medico
conformemente al diritto e alle prassi
nazionali. Qualora venga rilevato un
danno alla salute derivante da tale
esposizione, il datore di lavoro effettua
una nuova valutazione dei rischi a norma
dell'articolo 4.
2. Il datore di lavoro adotta le misure
adeguate per garantire che il medico e/o
l'autorità medica responsabile della
sorveglianza sanitaria abbiano accesso ai
risultati della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4.
3. I risultati della sorveglianza sanitaria
sono conservati in forma idonea per
consentirne la successiva consultazione
tenendo conto delle prescrizioni in materia
di riservatezza. I singoli lavoratori hanno,
su richiesta, accesso ai loro dati medici
personali.
3. Conformemente alle legislazioni e
prassi nazionali, i risultati della
sorveglianza sanitaria sono conservati in
forma idonea per consentirne la successiva
consultazione tenendo conto delle
prescrizioni in materia di riservatezza. I
singoli lavoratori hanno, su richiesta,
accesso ai loro dati medici personali.
In ogni caso ove venisse rilevata
un'esposizione superiore ai VLE, il datore
di lavoro deve garantire idonea assistenza
medica ai lavoratori in questione,
conformemente al diritto e alle prassi
nazionali.
Tale controllo viene effettuato durante
l'orario di lavoro e i relativi costi sono a
carico del datore di lavoro.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo) – titolo (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Deroghe
Emendamento 22
Proposta di direttiva
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IT
Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. In deroga agli obblighi di cui
all'articolo 3, si applicano le disposizioni
stabilite nel presente articolo.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1,
l'esposizione può superare i valori limite
di esposizione se è connessa
all'installazione, al controllo, all'uso, allo
sviluppo, alla manutenzione degli
apparecchi RMI per i pazienti nel settore
sanitario o alla ricerca correlata, ove
siano soddisfatte tutte le condizioni
seguenti:
a) la valutazione del rischio effettuata
conformemente all'articolo 4 ha
dimostrato che i valori limite di
esposizione sono superati;
b) tenuto conto dello stato dell'arte, sono
state applicate tutte le misure tecniche e/o
organizzative;
c) le circostanze sono debitamente
giustificate;
d) è stato tenuto conto delle caratteristiche
del luogo di lavoro, delle attrezzature di
lavoro o delle pratiche di lavoro, e
e) il datore di lavoro dimostra che i
lavoratori sono sempre protetti contro gli
effetti nocivi per la salute e i rischi per la
sicurezza, assicurando segnatamente che
siano seguite le istruzioni per l'uso in
condizioni di sicurezza fornite dal
fabbricante ai sensi della direttiva
93/42/CEE concernente i dispositivi
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medici.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli
Stati membri possono autorizzare
l'applicazione di un sistema di protezione
equivalente o più specifico per il
personale che lavora presso impianti
militari operativi o che partecipa ad
attività militari, ivi compreso ad
esercitazioni militari internazionali
congiunte, purché esso consenta di
prevenire gli effetti nocivi per la salute e i
rischi per la sicurezza.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli
Stati membri possono autorizzare, in
circostanze debitamente giustificate e
soltanto per il periodo in cui rimangono
tali, il superamento temporaneo dei VLE
in settori specifici o per attività specifiche
che esulino dal campo di applicazione dei
paragrafi 2 e 3. In questo contesto per
"circostanze debitamente giustificate" si
intendono circostanze che soddisfino i
criteri seguenti:
a) la valutazione del rischio effettuata
conformemente all'articolo 4 ha
dimostrato che i valori limite di
esposizione sono superati;
b) tenuto conto dello stato dell'arte, sono
state applicate tutte le misure tecniche e/o
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organizzative;
c) è stato tenuto conto delle caratteristiche
del luogo di lavoro, delle attrezzature di
lavoro o delle pratiche di lavoro, nonché
d) il datore di lavoro dimostra che i
lavoratori sono sempre protetti contro gli
effetti nocivi per la salute e i rischi per la
sicurezza, avvalendosi segnatamente di
norme e orientamenti comparabili, più
specifici e riconosciuti a livello
internazionale.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo) – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Gli Stati membri informano la
Commissione in merito ad ogni deroga ai
sensi dei paragrafi 3 e 4 e alla relativa
giustificazione nel quadro della relazione
di cui all'articolo 17 bis della direttiva
89/391/CEE.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 10
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati ai sensi dell'articolo 11 per
quanto riguarda le modifiche degli allegati
o quelle di natura puramente tecnica, al
fine di:
La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati ai sensi dell'articolo 11 per
quanto riguarda le modifiche degli allegati
II bis e III bis o quelle di natura puramente
tecnica, al fine di:
a) tener conto dell'adozione di direttive in
materia di armonizzazione tecnica e
standardizzazione riguardanti la
progettazione, la costruzione, la
fabbricazione o la realizzazione di
attrezzature e/o luoghi di lavoro;
a) tener conto dell'adozione di direttive in
materia di armonizzazione tecnica e
standardizzazione riguardanti la
progettazione, la costruzione, la
fabbricazione o la realizzazione di
attrezzature e/o luoghi di lavoro;
b) tener conto del progresso tecnico,
b) tener conto del progresso tecnico,
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dell'evoluzione delle norme o specifiche
europee armonizzate più pertinenti e delle
nuove conoscenze scientifiche relative ai
campi elettromagnetici;
dell'evoluzione delle norme o specifiche
più pertinenti e delle nuove conoscenze
scientifiche relative ai campi
elettromagnetici;
c) adeguare i valori di orientamento e i
valori di azione purché sia mantenuta la
conformità con i valori limite di
esposizione esistenti, e dei relativi elenchi
di attività, luoghi di lavoro e tipi di
attrezzature menzionati negli allegati II
e III.
c) adeguare i livelli di azione purché sia
mantenuta la conformità con i valori limite
di esposizione esistenti, menzionati negli
allegati II bis e III bis, e qualora esistano
nuovi dati scientifici.
Qualora, in caso di modifiche a carattere
puramente tecnico degli allegati di cui al
primo sottoparagrafo, imperativi motivi
d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui
all'articolo 12 si applica agli atti delegati
adottati ai sensi del presente articolo.
Qualora, in caso di modifiche a carattere
puramente tecnico degli allegati di cui al
primo sottoparagrafo, imperativi motivi
d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui
all'articolo 12 si applica agli atti delegati
adottati ai sensi del presente articolo.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 10
è conferita per una durata indeterminata a
decorrere dal [data di entrata in vigore
della presente direttiva].
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 10
è conferita alla Commissione per un
periodo di cinque anni a decorrere da …*
La Commissione elabora una relazione
sulla delega di potere al più tardi nove
mesi prima della scadenza del periodo di
cinque anni. La delega di potere è
tacitamente prorogata per periodi di
identica durata, a meno che il Parlamento
europeo o il Consiglio non si oppongano a
tale proroga al più tardi tre mesi prima
della scadenza di ciascun periodo.
__________________
* GU: inserire la data di entrata in vigore della
presente direttiva.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli atti delegati adottati a norma del
presente articolo entrano in vigore senza
indugio e restano d'applicazione sinché non
sia sollevata alcuna obiezione in
conformità del paragrafo 2. La notifica
dell'atto al Parlamento europeo e al
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla
procedura d'urgenza.
1. Gli atti delegati adottati a norma del
presente articolo entrano in vigore senza
indugio e restano d'applicazione sinché non
sia sollevata alcuna obiezione in
conformità del paragrafo 2. La notifica
dell'atto al Parlamento europeo e al
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla
procedura d'urgenza. Dovrà trattarsi di
imperiosi motivi connessi alla salute e alla
protezione dei lavoratori.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 13
Testo della Commissione
Emendamento
Al fine di agevolare l'attuazione della
presente direttiva, in particolare
l'effettuazione della valutazione dei rischi,
la Commissione redigerà guide pratiche
per l'applicazione delle disposizioni degli
articoli 4 e 5 e degli allegati da II a IV.
Entro il [data] la Commissione redigerà
guide pratiche al fine di agevolare
l'attuazione della presente direttiva e
prescriverà controlli medici, in particolare
sui seguenti aspetti:
a) la determinazione dell'esposizione
tenendo conto delle norme europee o
internazionali appropriate, ivi compresi:
– i metodi di calcolo per la valutazione
dell'esposizione in termini di superamento
dei valori limite;
– la media spaziale dei campi elettrici e
magnetici esterni;
– orientamenti per il trattamento delle
incertezze di misurazione e di calcolo;
b) orientamenti per la dimostrazione della
conformità in relazione a tipi particolari
di esposizione non uniforme in situazioni
specifiche, sulla base di una dosimetria
consolidata;
c) la descrizione del "metodo del picco
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ponderato" per i campi di bassa
frequenza e sommazione dei campi multifrequenza per i campi di alta frequenza;
d) l'effettuazione della valutazione del
rischio e, per quanto possibile, la messa a
disposizione di tecniche semplificate,
tenendo in particolare conto delle
esigenze delle PMI;
e) misure intese ad evitare o a ridurre i
rischi, incluse misure specifiche di
prevenzione, in funzione del livello di
esposizione e delle caratteristiche del
luogo di lavoro.
Tali guide pratiche sono adottate
conformemente alla procedura di cui
all'articolo 11.
La Commissione opererà in stretta
collaborazione con il Comitato consultivo
per la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro.
La Commissione opererà in stretta
collaborazione con il Comitato consultivo
per la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 14
Testo della Commissione
Emendamento
La relazione da redigere in conformità con
l'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE
deve riguardare in particolare l'efficacia
della direttiva nel ridurre l'esposizione ai
campi elettromagnetici e la percentuale di
luoghi di lavoro per i quali è stata
necessaria l'applicazione di misure
correttive.
Fatta salva la relazione da redigere in
conformità con l'articolo 17bis della
direttiva 89/391/CEE, la Commissione
adotta una relazione specifica entro
cinque anni a decorrere da …*. Tale
relazione specifica deve riguardare in
particolare l'efficacia della direttiva nel
ridurre l'esposizione ai campi
elettromagnetici e la percentuale di luoghi
di lavoro per i quali è stata necessaria
l'applicazione di misure correttive.
_____________
* GU: inserire la data di entrata in vigore
della presente direttiva.
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Allegato I
Testo della Commissione
Emendamento
Le seguenti quantità fisiche sono utilizzate
per descrivere le esposizioni ai campi
elettromagnetici:
Le seguenti quantità fisiche sono utilizzate
per descrivere le esposizioni ai campi
elettromagnetici:
Corrente di contatto (IC) tra una persona
e un oggetto è espressa in amperes (A).
Una corrente di contatto di stato stabile si
produce quando una persona è in contatto
con un oggetto conduttore in un campo
elettrico. Nel momento in cui si stabilisce
tale contatto, può verificarsi una scarica
di scintille con correnti transitorie
associate.
Intensità di campo elettrico è una quantità
vettoriale (E) che corrisponde alla forza
esercitata su una particella carica
indipendentemente dal suo movimento
nello spazio. È espressa in volt per metro
(V/m).
L'intensità di campo elettrico è una
grandezza vettoriale (E) che corrisponde
alla forza esercitata su una particella carica
indipendentemente dal suo movimento
nello spazio. È espressa in volt per metro
(V/m). Occorre distinguere al riguardo
fra il campo elettrico ambientale E e il
campo elettrico presente nel corpo Ei (in
situ) a seguito dell'esposizione al campo
elettrico ambientale.
La corrente attraverso gli arti (IL) è la
corrente che attraversa gli arti di una
persona esposta a campi elettromagnetici
nella gamma di frequenza compresa tra
10 MHz e 110 MHz a seguito del contatto
con un oggetto in un campo
elettromagnetico o del flusso di correnti
capacitive indotte nel corpo esposto. E'
espressa in ampere (A).
La corrente di contatto (IC) è una
corrente che compare quando una
persona entra in contatto con un oggetto
in un campo elettromagnetico. E' espressa
in ampere (A). Una corrente di contatto di
stato stabile si produce quando una
persona è in contatto continuo con un
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oggetto in un campo elettromagnetico.
Nel momento in cui si stabilisce tale
contatto, può verificarsi una scarica di
scintille con correnti transitorie associate.
La carica elettrica (Q) è la grandezza
impiegata per la scarica di scintille ed è
espressa in coulomb (C).
Intensità di campo magnetico è una
quantità vettoriale (H) che, insieme
all'induzione magnetica, specifica un
campo magnetico in qualunque punto dello
spazio. È espressa in ampère per metro
(A/m).
L'intensità di campo magnetico (H) è una
grandezza vettoriale che, insieme
all'induzione magnetica, specifica un
campo magnetico in qualunque punto dello
spazio. È espressa in ampere per metro
(A/m).
Induzione magnetica è una grandezza
vettoriale (B) che determina una forza
agente sulle cariche in movimento. È
espressa in tesla (T). Nello spazio libero e
nei materiali biologici l'induzione
magnetica e l'intensità del campo
magnetico si ricavano in base
all'equazione 1 A/m = 4π 10–7 T.
L'induzione magnetica (B) è una
grandezza vettoriale che determina una
forza agente sulle cariche in movimento. È
espressa in tesla (T). Nello spazio libero e
nei materiali biologici l'induzione
magnetica e l'intensità del campo
magnetico sono intercambiabili in base
alla seguente equivalenza: intensità di
campo magnetico (H) pari a 1A/m =
induzione magnetica (B) pari a 4π 10– T
(approssimativamente 1,25 microtesla).
Densità di potenza (S). Questa grandezza
si impiega nel caso delle frequenze molto
alte, per le quali la profondità di
penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta
della potenza radiante incidente
perpendicolarmente a una superficie, divisa
per l'area della superficie in questione; è
espressa in watt per metro quadrato
(W/m2).
La densità di potenza (S) è la grandezza
impiegata nel caso delle frequenze molto
alte, per le quali la profondità di
penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta
della potenza radiante incidente
perpendicolarmente a una superficie, divisa
per l'area della superficie in questione; è
espressa in watt per metro quadrato
(W/m2)..
Assorbimento specifico di energia (SA). Si
definisce mediante l'energia assorbita per
unità di massa di tessuto biologico e si
esprime il joule per kilogrammo (J/kg).
Nella presente direttiva, il termine si
impiega per limitare gli effetti non termici
derivanti da esposizioni a microonde
pulsate.
L'assorbimento specifico di energia (SA) è
l'energia assorbita per unità di massa di
tessuto biologico e si esprime in joule per
kilogrammo (J/kg). Nella presente
direttiva, il termine si impiega per limitare
gli effetti derivanti da esposizioni a
microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia
(SAR). Si tratta del valore mediato, su
tutto il corpo o su alcune parti di esso, del
tasso di assorbimento di energia per unità
Il tasso di assorbimento specifico di
energia (SAR) è il valore mediato, su tutto
il corpo o su alcune parti di esso, del tasso
di assorbimento di energia per unità di
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di massa del tessuto corporeo ed è espresso
in watt per kilogrammo (W/kg). Il SAR
riferito a tutto il corpo è una misura
ampiamente accettata per porre in rapporto
gli effetti termici nocivi all'esposizione alle
radiofrequenze (RF). Oltre al valore del
SAR mediato su tutto il corpo, sono
necessari anche valori locali del SAR per
valutare e limitare la deposizione eccessiva
di energia in parti piccole del corpo
conseguenti a particolari condizioni di
esposizione, quali ad esempio il caso di un
individuo in contatto con la terra, esposto
a RF dell'ordine di pochi MHz, e di
individui esposti nel campo vicino di
un'antenna.
massa del tessuto corporeo ed è espresso in
watt per kilogrammo (W/kg).. Il SAR
riferito a tutto il corpo è una misura
ampiamente accettata per porre in rapporto
gli effetti termici nocivi all'esposizione alle
radiofrequenze (RF). Oltre al valore del
SAR mediato su tutto il corpo, sono
necessari anche valori locali del SAR per
valutare e limitare la deposizione eccessiva
di energia in parti piccole del corpo
conseguenti a particolari condizioni di
esposizione, quali ad esempio il caso di un
individuo esposto a RF dell'ordine di pochi
MHz (ad es. provenienti da riscaldatori
dielettrici), e di individui esposti nel campo
vicino di un'antenna
Tra le grandezze sopra citate, possono
essere misurate direttamente l'induzione
magnetica, la corrente di contatto, le
intensità di campo elettrico e magnetico e
la densità di potenza.
Tra le grandezze sopra citate, possono
essere misurate direttamente l'induzione
magnetica (B), la corrente di contatto (IC),
la corrente attraverso gli arti (IL),
l'intensità di campo elettrico (E),
l'intensità di campo magnetico (H) e la
densità di potenza (S).
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Allegato II
Testo della Commissione
Emendamento
L'allegato è soppresso.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)
Testo della Commissione
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Emendamento
Allegato II bis - EFFETTI NON TERMICI
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E LIVELLI DI AZIONE NELLA GAMMA DI
FREQUENZA COMPRESA TRA 0 HZ e 10 MHZ
A VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE (VLE)
I VLE inferiori a 1 Hz (Tabella A1) rappresentano i limiti per i campi magnetici statici non
influenzati dal tessuto corporeo.
I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella A2) sono limiti per i campi
elettrici indotti nel corpo dall'esposizione campi elettrici e magnetici che variano nel tempo.
VLE per un'induzione magnetica esterna fino a 1 Hz
Il VLE relativo agli effetti sensoriali è il VLE applicabile in condizioni di lavoro normali
(tabella A1) ed è correlato alle vertigini e ad altri effetti fisiologici connessi a disturbi
dell'organo dell'equilibrio umano e risultanti principalmente dal movimento in un campo
magnetico statico.
Il VLE relativo agli effetti sulla salute in condizioni di lavoro controllate (tabella A1) è
applicabile su base temporanea durante il lavoro a turni, ove giustificato dalla prassi o dal
processo, purché siano state adottate misure di prevenzione quali il controllo dei movimenti
e l'informazione dei lavoratori.
Tabella A1 - Valori limite di esposizione per un'induzione magnetica esterna (B0)
compresa tra 0 e 1 Hz
VLE relativi agli effetti sensoriali
Condizioni di lavoro normali
2T
VLE relativi agli effetti sulla salute
Condizioni di lavoro controllate
8T
Esposizione localizzata degli arti
8T
___
Nota A1-1:
Una volta messi a punto, gli "Orientamenti dell'IC+IRP per limitare l'esposizione ai campi
elettrici indotti dal movimento del corpo umano in un campo magnetico statico e da campi
magnetici che variano nel tempo al di sotto di 1 Hz" saranno inseriti in questo punto in
una fase successiva.
VLE relativo agli effetti sulla salute per un'intensità di campo elettrico interno compresa
tra 1 Hz e 10 MHz
I VLE relativi agli effetti sulla salute (tabella 2) sono correlati all'elettrostimolazione di
tutti i tessuti del sistema nervoso centrale e periferico all'interno del corpo, ivi compreso il
capo.
Tabella A2 - VLE relativi agli effetti sulla salute per un'intensità di campo elettrico
interno compresa tra 1 Hz e 10 MHz
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Gamma di frequenza
1 Hz ≤ f < 3 kHz
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz
___
VLE relativi agli effetti sulla salute
1,1 V/m (picco)
3,8 x10-4 f V/m (picco)
Nota A2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz)
Nota A2-2: I VLE relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno sono valori di
picco spaziali in tutto il corpo del soggetto esposto.
Nota A2-3: I VLE sono valori di picco in termini temporali che sono pari ai valori efficaci
(RMS) moltiplicati per la radice quadrata di 2 per i campi sinusoidali. Nel caso dei campi
non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione effettuata in conformità dell'articolo 4 si
basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella
guida pratica di cui all'articolo 14, ma possono essere applicate altre procedure di
valutazione scientificamente provate e validate purché conducano a risultati
approssimativamente equivalenti e comparabili.
VLE relativi agli effetti sensoriali per un'intensità di campo elettrico interno compresa tra 1
Hz e 400 Hz
I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono correlati agli effetti del campo
elettrico sul sistema nervoso centrale nel capo, cioè fosfeni retinici e modifiche minori e
transitorie di talune funzioni cerebrali.
Tabella A3 - VLE relativi agli effetti sensoriali per un'intensità di campo elettrico
interno compresa tra 1 Hz e 400 Hz
Gamma di frequenza
VLE relativi agli effetti sensoriali
1 Hz ≤ f < 10 Hz
0,7/f V/m (picco)
10 Hz ≤ f < 25 Hz
0.07/f V/m (picco)
25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz
0,0028/f V/m (picco)
____
Nota A3-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz)
Nota A3-2: I VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno sono valori di
picco spaziali nella testa del soggetto esposto.
Nota A3-3: I VLE sono valori di picco in termini temporali che sono pari ai valori efficaci
(RMS) moltiplicati per la radice quadrata di 2 per i campi sinusoidali. Nel caso dei campi
non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione effettuata in conformità dell'articolo 4 si
basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella
guida pratica di cui all'articolo 13, ma possono essere applicate altre procedure di
valutazione scientificamente provate e validate purché conducano a risultati
approssimativamente equivalenti e comparabili.
B. LIVELLI DI AZIONE (LA)
Per indicare i livelli di azione (LA) si utilizzano le grandezze fisiche e i valori seguenti, il
cui valore quantitativo è stabilito in modo da garantire, tramite una semplificazione della
valutazione, il rispetto dei pertinenti VLE, o in corrispondenza dei quali devono essere
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adottate le pertinenti misure di protezione o di prevenzione di cui all'articolo 5 della
presente direttiva:
- LA (E) inferiori e LA (E) superiori per l'intensità di campo elettrico (E) di campi elettrici
che variano nel tempo, come indicato nella tabella B1;
- LA (B) inferiori e LA (B) superiori per l'induzione magnetica (B) di campi magnetici che
variano nel tempo, come indicato nella tabella B2;
- LA(IC) per la corrente di contatto come indicato nella tabella B3;
- LA(B0) per l'induzione magnetica di campi magnetici statici, come indicato nella tabella
B4.
I livelli di azione corrispondono ai valori del campo elettrico e magnetico calcolati o
misurati sul luogo di lavoro in assenza del lavoratore.
Livelli di azione (LA) per esposizione a campi elettrici
Gli LA inferiori (tabella B1) per un campo elettrico esterno si basano sulla limitazione del
campo elettrico interno al di sotto dei VLE (tabelle A2 e A3) e sulla limitazione delle
scariche di scintille nell'ambiente di lavoro.
Al di sotto degli LA superiori, il campo elettrico interno non supera i VLE (tabelle A2 e A3)
e si evitano fastidiose scariche di scintille, purché siano adottate le misure di protezione di
cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis.
Tabella B1 - Livelli di azione per esposizione a campi elettrici compresi tra 1 Hz e
10 MHz
Gamma di frequenza
Intensità di campo
Intensità di campo
elettrico
elettrico
LA (E) inferiori
LA (E) superiori
[V/m] (RMS)
[V/m] (RMS)
1 ≤ f < 25 Hz
2,0 x 104
2,0 x 104
25 ≤ f < 50 Hz
5,0 x 105 /f
2,0 x 104
50 Hz ≤ f < 1,64
5,0 x 105 /f
1,0 x 106/f
kHz
1,64 ≤ f < 3 kHz
5,0 x 105 /f
6,1 x 102
2
3 kHz ≤ f ≤ 10
1,7 x 10
6,1 x 102
MHz
___
Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz)
Nota B1-2: Gli LA (E) inferiori e gli LA (E) superiori sono i valori efficaci (RMS)
dell'intensità di campo elettrico che sono uguali ai valori di picco divisi per la radice
quadrata di 2 per un campo sinusoidale. Nel caso di un campo non sinusoidale, la
valutazione dell'esposizione effettuata in conformità dell'articolo 4 si basa sul metodo del
picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida pratica di cui
all'articolo 13, ma possono essere applicate altre procedure di valutazione scientificamente
provate e validate purché conducano a risultati approssimativamente equivalenti e
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comparabili.
Nota B1-3: Gli LA rappresentano i valori massimi calcolati o misurati nello spazio
occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell'esposizione prudente
e una conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al
fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, effettuata ai sensi dell'articolo
4, in specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all'articolo 13 saranno
stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di una dosimetria
consolidata. Nel caso di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo,
il campo elettrico indotto è determinato caso per caso mediante dosimetria.
Livelli di azione (LA) per esposizione a campi magnetici
Gli LA inferiori (tabella B2) per le frequenze al di sotto di 400 Hz sono derivati dai VLE
relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) e gli LA per le frequenze al di sopra di 400 Hz
sono derivati dai VLE relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno (tabella A2).
Gli LA superiori (tabella B2) derivano dai VLE relativi agli effetti sanitari per un campo
elettrico interno correlato alla stimolazione elettrica dei tessuti nervosi periferici e
autonomi nella testa e nel tronco (tabella A2). L'osservanza degli LA superiori assicura che
non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari ma, se l'esposizione della testa supera
gli LA inferiori per esposizioni fino a 400 Hz, sono possibili effetti correlati a fosfeni
retinici e a modifiche minori e transitorie dell'attività cerebrale. In tal caso, si applica
l'articolo 5, paragrafo 3 bis.
I livelli di azione (LA) per l'esposizione degli arti derivano dai valori limite di esposizione
(VLE) sul campo elettrico interno per gli effetti sanitari relativi alla stimolazione elettrica
dei tessuti negli arti, tenendo conto del fatto che il campo magnetico presenta un
accoppiamento più debole negli arti che nel corpo intero.
Tabella B2. Livelli di azione per esposizione a campi magnetici compresi tra 1 Hz e
10 MHz
Gamma di
Induzione
Induzione
Induzione
frequenza
magnetica LA (B) magnetica LA (B) magnetica LA per
inferiori [µT]
superiori [µT]
esposizione arti a
(RMS)
(RMS)
campo magnetico
localizzato [µT]
(RMS )
5
2
5
1 ≤ f < 8 Hz
2,0 x 10 /f
3,0 x 10 /f
9,0 x 105 /f
4
5
8 ≤ f < 25 Hz
2,5 x 10 /f
3,0 x 10 /f
9,0 x 105 /f
25 ≤ f < 300 Hz
1,0 x 103
3,0 x 105 /f
9,0 x 105 /f
5
5
300 Hz ≤ f < 3 kHz 3,0 x 10 /f
3,0 x 10 /f
9,0 x 105 /f
3 kHz ≤ f ≤ [...]10
1,0 x 102
1,0 x 102
3,0 x 102
MHz
-Nota B2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz)
Nota B2-2: Gli LA inferiori e superiori sono i valori efficaci (RMS) uguali ai valori di picco
divisi per la radice quadrata di 2 per un campo sinusoidale. Nel caso di un campo non
sinusoidale, la valutazione dell'esposizione effettuata in conformità dell'articolo 4 si basa
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sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida
pratica della Commissione di cui all'articolo 13, ma possono essere applicate altre
procedure di valutazione scientificamente provate e validate purché conducano a risultati
approssimativamente equivalenti e comparabili.
Nota B2-3: Gli LA per esposizione a campi magnetici rappresentano i valori massimi nello
spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell'esposizione
prudente e una conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non
uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, effettuata ai sensi
dell'articolo 4, in specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all'articolo
13 saranno stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di una
dosimetria consolidata. Nel caso di una sorgente molto localizzata, distante pochi
centimetri dal corpo, il campo elettrico indotto è determinato caso per caso mediante
dosimetria.
Tabella B3. Livelli di azione per corrente di contatto IC
Frequenza
LA (IC) corrente di contatto stazionaria
[mA] (RMS)
fino a 2,5 kHz
1,0
2,5 ≤ f < 100 kHz
0,4 f
100 kHz ≤ f ≤ 10 MHz
40
---Nota B3-1: f è la frequenza in kHz.
Livelli di azione (LA) per induzione magnetica di campi magnetici statici
Tabella B4. Livelli di azione per induzione magnetica di campi magnetici statici
Rischi
LA(B0)
Dispositivi impiantati attivi, ad es.
0,5 mT
stimolatori cardiaci
Rischio propulsivo verso l'esterno delle
3 mT
linee di campo (fringed field) di sorgenti
ad alta intensità (>100 mT)
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Allegato III
Testo della Commissione
Emendamento
L'allegato è soppresso.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Allegato III bis (nuovo)
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Testo della Commissione
Emendamento
ALLEGATO III - EFFETTI TERMICI
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E LIVELLI DI AZIONE NELLA GAMMA DI
FREQUENZA COMPRESA TRA 100 KHZ e 300 GHZ
A VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE (VLE)
I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz (tabella
A1) sono limiti relativi ad energia e potenza assorbite per unità di massa di tessuto corporeo
derivanti da un'esposizione a campi elettrici e magnetici.
I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A2) per frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz
sono limiti relativi all'energia assorbita in una piccola massa di tessuto nella testa derivante
da esposizione a campi elettromagnetici.
I VLE relativi agli effetti sulla salute per frequenze superiori a 6 GHz (tabella A3) sono
limiti relativi alla densità di potenza di un'onda elettromagnetica incidente alla superficie
corporea.
VLE relativi agli effetti sulla salute per frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz
Tabella A1 - VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi
elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 6 GHz
VLE relativi agli effetti sanitari
Valori SAR mediati ogni 6 minuti
VLE relativo allo stress termico su tutto 0,4 W/kg
il corpo espresso come SAR mediato nel
corpo
VLE relativo allo stress termico
10 W/kg
localizzato nella testa e nel tronco
espresso come SAR localizzato nel corpo
VLE relativo allo stress termico
20 W/kg
localizzato negli arti espresso come SAR
localizzato negli arti
____
Nota A1-1: La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto
contiguo; il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima
dell'esposizione. Si intende che i 10 g di tessuto rappresentino una massa di tessuto
contiguo con proprietà elettriche approssimativamente omogenee. Nello specificare una
massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella
dosimetria computazionale ma può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette.
Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica o sferica di tessuto.
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VLE relativi agli effetti sensoriali per frequenze comprese tra 0,3 GHz e 6 GHz
Questo VLE relativo agli effetti sensoriali (tabella A2) è connesso alla prevenzione degli
effetti uditivi provocati da esposizioni della testa a microonde pulsate.
Tabella A2 - VLE relativi agli effetti sensoriali per esposizione a campi
elettromagnetici di frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz
Gamma di frequenza
Assorbimento specifico localizzato (SA)
0,3 ≤ f ≤ 6 GHz
10 mJ/kg
____
Nota A2-1: La massa adottata per mediare l'SA localizzato è pari a 10 g di tessuto.
Tabella A3 - VLE relativo agli effetti sanitari per esposizione a campi
elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz
Gamma di frequenza
VLE relativo agli effetti sanitari
correlati alla densità di potenza
6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz
50 W/m2
____
Nota A3-1: La densità di potenza è mediata su una superficie esposta di 20 cm2. Le
massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non devono
superare di 20 volte il valore di 50 W/m2. Le densità di potenza da frequenze comprese tra 6
e 10 GHz devono essere mediate su un periodo di 6 minuti. Oltre 10 GHz la densità di
potenza è mediata su un periodo di 68/f 1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per
compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della
frequenza.
B. LIVELLI DI AZIONE (LA)
Per indicare i livelli di azione (LA) si utilizzano le grandezze fisiche e i valori seguenti, il
cui valore quantitativo è stabilito in modo da garantire, tramite una valutazione
semplificata, la conformità ai pertinenti VLE, o in corrispondenza dei quali devono essere
adottate le pertinenti misure di protezione o di prevenzione di cui all'articolo 5 della
presente direttiva:
- LA(E) per intensità di campo elettrico (E) di campi elettrici che variano nel tempo, come
indicato nella tabella B1;
- LA(B) per induzione magnetica (B) di campi magnetici che variano nel tempo come
indicato nella tabella B1;
- LA(S) per densità di potenza delle onde elettromagnetiche come indicato nella tabella B1;
- LA(IC) per la corrente di contatto, come indicato nella tabella B2;
- LA(IL) per la corrente attraverso gli arti, come indicato nella tabella B2;
I livelli di azione corrispondono ai valori del campo calcolati o misurati sul posto di lavoro
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in assenza del lavoratore, intesi come valore massimo nello spazio occupato dal corpo o di
parti specifiche di questo.
Livelli di azione (LA) per esposizione a campi elettrici e magnetici
LA(E) e LA(B) derivano dai valori SAR o dai valori di densità di potenza (tabelle A1 e A3)
basati sulle soglie relative agli effetti termici interni causati dall'esposizione a campi
elettrici e magnetici (esterni).
Tabella B1. Livelli di azione per esposizione a campi elettrici e magnetici per
esposizione a campi magnetici di frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
Gamma di
Intensità di campo Induzione
Densità di potenza
frequenza
elettrico LA(E)
magnetica LA (B) LA(S) [W/m2]
[V/m] (RMS)
[µT] (RMS)
2
100 kHz ≤ f < 1
6,1 x 10
2,0 x 106 /f
MHz
1 ≤ f < 10 MHz
6,1 x 108 /f
2,0 x 106 /f
10 ≤ f < 400 MHz
61
0,2
-3
½
-5
1/2
400 MHz ≤ f < 2
3 x 10 f
1,0 x10 f
GHz
2 ≤ f < 6 GHz
1,4 x 102
4,5 x10-1
2
6 ≤ f≤ 300 GHz
1,4 x 10
4,5 x10-1
50
____
Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz)
Nota B1-2: [LA(E)]2 e [LA(B)]2 devono essere mediati su un periodo di 6 minuti. Per
impulsi RF la densità di potenza di picco, mediata sulla durata dell'impulso, non supera di
1000 volte il valore rispettivo di LA(S). Per campi multifrequenza l'analisi è basata sulla
sommatoria, come indicato nella guida pratica di cui all'articolo 13.
Nota B1-3: LA(E) e LA(B) rappresentano i valori massimi calcolati o misurati nello spazio
occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell'esposizione prudente
e una conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al
fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, effettuata ai sensi dell'articolo
4, in specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all'articolo 14 saranno
stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di una dosimetria
consolidata. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri
dal corpo, la conformità ai VLE è determinata caso per caso mediante dosimetria.
Nota B1-4: La densità di potenza è mediata su una superficie esposta di 20 cm2. Le
massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non devono
superare di 20 volte il valore di 50 W/m2. Le densità di potenza da frequenze comprese tra 6
e 10 GHz devono essere mediate su un periodo di 6 minuti. Oltre 10 GHz la densità di
potenza è mediata su un qualsiasi periodo di 68/f 1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz)
per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento
della frequenza.
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Tabella B2. Livelli di azione per le correnti di contatto stazionarie variabili nel
tempo e le correnti indotte attraverso gli arti
Gamma di frequenza
Corrente di contatto
Corrente indotta
stazionaria LA(IC) [mA]
attraverso qualsiasi arto
(RMS)
LA(IL) [mA] (RMS)
100 kHz ≤ f < 10 MHz
40
10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz
40
100
____
Nota B2-1: [LA(IL)]2 deve essere mediato su un periodo di 6 minuti.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Allegato IV
Testo della Commissione
Emendamento
L'allegato è soppresso.
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24.1.2012
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE,
LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE)
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))
Relatore per parere: Philippe Juvin
BREVE MOTIVAZIONE
La presente proposta di direttiva della Commissione europea mira a riformulare la direttiva
2004/40/CE sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici.
Nel 2006 la comunità medica aveva interpellato la Commissione in merito all'impatto
particolarmente negativo che la trasposizione di tale direttiva avrebbe avuto sull'utilizzo e lo
sviluppo della tecnica della risonanza magnetica per immagini (MRI). Infatti, la definizione di
valori limite di esposizione molto restrittivi avrebbe ridotto il campo di attività della risonanza
magnetica per immagini, che invece rappresenta uno strumento indispensabile per la
diagnostica e il trattamento di numerose malattie.
Il relatore si compiace che, dopo aver inizialmente rinviato il termine di trasposizione della
direttiva 2004/40/CE dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2012, la Commissione abbia infine deciso
di presentare il testo in questione in cui propone di esentare la MRI e le attività correlate dai
valori limite di esposizione.
Consapevole dei rischi incorsi dai lavoratori nel quadro delle procedure MRI, il settore
medico ha già posto in essere misure di protezione rigorose. Queste ultime sono
accompagnate peraltro da severi controlli e da corsi di formazione sulle procedure di
sicurezza e i rischi per la salute di breve e lungo periodo in caso di sovraesposizione e/o di
mancato rispetto delle procedure di sicurezza.
Dinanzi a tutti questi elementi, l'introduzione di una deroga per la MRI e le attività ad essa
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connesse sembra pienamente giustificata, tanto più che all'allegato IV della presente proposta,
la Commissione subordina tale deroga a misure di sicurezza ancora più vincolanti.
Grazie alla definizione di valori limite di esposizione molto rigorosi e a una deroga da tali
valori per le attività di risonanza magnetica per immagini e le attività correlate, la presente
proposta permetterà di raggiungere un equilibrio tra, da un lato, l'obbligo che incombe
all'Unione europea di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, conformemente
all'articolo 151 e all'articolo 153, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e, dall'altro, i progressi reali in materia di ricerca e salute pubblica che le tecnica
della MRI permette di realizzare.
Malgrado tutti i miglioramenti apportati al testo, è giocoforza constatare che esso resta ancora
troppo complicato, se non addirittura inintelligibile, in talune parti.
Al fine di restare nella sfera di competenza della commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare, il presente parere persegue tre obiettivi. Innanzitutto quello
di appoggiare le norme di esenzione proposte dalla Commissione aggiungendo un articolo
dedicato specificamente alle deroghe (emendamento 17). In secondo luogo, quello di chiarire
e semplificare il testo in taluni passaggi della proposta. Infine, quello di completare e
rafforzare le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella
sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Dopo l'entrata in vigore della direttiva
2004/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle
disposizioni minime di salute e di sicurezza
relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici), le parti interessate, e in
particolare gli operatori del settore medico,
hanno manifestato serie preoccupazioni sul
potenziale impatto dell'attuazione di tale
direttiva sull'utilizzazione di procedure
(3) Dopo l'entrata in vigore della direttiva
2004/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle
disposizioni minime di salute e di sicurezza
relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici), le parti interessate, e in
particolare gli operatori del settore medico,
hanno manifestato serie preoccupazioni
sull'impatto negativo che l'attuazione di
tale direttiva avrebbe, da un lato, su talune
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mediche basate sulla risonanza magnetica
per immagini. Sono state inoltre espresse
preoccupazioni in merito all'impatto della
direttiva su talune attività industriali.
attività industriali e, dall'altro, su talune
procedure mediche basate sulla
diagnostica medica per immagini, in
particolare la risonanza magnetica per
immagini (MRI). L'applicazione nel
settore medico dei valori limite di
esposizione, dei valori di orientamento e
dei valori di azione ridurrebbe le
possibilità di utilizzo della tecnologia MRI
che è uno strumento indispensabile per la
diagnosi e il trattamento di varie malattie.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) La Commissione ha esaminato
attentamente gli argomenti delle parti
interessate e, dopo alcune consultazioni, ha
deciso di riconsiderare in modo
approfondito alcune disposizioni della
direttiva 2040/40/CE, sulla base di nuove
informazioni scientifiche fornite da esperti
internazionalmente riconosciuti.
(4) La Commissione ha esaminato
attentamente gli argomenti delle parti
interessate, segnatamente degli operatori
del settore medico, e, dopo alcune
consultazioni, ha deciso di rivedere alcune
disposizioni della direttiva 2040/40/CE,
sulla base di nuove informazioni
scientifiche fornite da esperti
internazionalmente riconosciuti e della
revisione delle nuove raccomandazioni
della Commissione internazionale per la
protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ICNIRP).
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione
Emendamento
(8) È necessario che un sistema di
protezione contro i campi elettromagnetici
si limiti a definire, senza entrare
inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da
raggiungere, i principi da rispettare e le
grandezze fondamentali da utilizzare onde
permettere agli Stati membri di applicare le
(8) È necessario che un sistema di
protezione contro i campi elettromagnetici
si limiti a definire, senza entrare
inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da
raggiungere, i principi da rispettare e le
grandezze fondamentali da utilizzare onde
permettere agli Stati membri di applicare le
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prescrizioni minime in modo equivalente.
prescrizioni minime in modo equivalente.
Inoltre, questo sistema di protezione
dovrebbe essere accompagnato da studi
più approfonditi e indipendenti al fine di
ottenere dati scientifici (basati su
indicatori comuni e oggettivi) sugli effetti
di breve e lungo periodo dell'esposizione
ai campi elettromagnetici, in particolare
gli eventuali effetti cancerogeni.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione
Emendamento
(11) La riduzione dell'esposizione ai campi
elettromagnetici può essere realizzata in
maniera più efficace attraverso
l'applicazione di misure preventive fin
dalla progettazione delle posizioni di
lavoro, nonché attraverso la scelta delle
attrezzature, dei procedimenti e dei metodi
di lavoro, allo scopo di ridurre in via
prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni
relative alle attrezzature e ai metodi di
lavoro contribuiscono quindi alla
protezione dei lavoratori che ne fanno uso.
È tuttavia necessario evitare la
duplicazione delle valutazioni, nel caso in
cui le attrezzature di lavoro rispettano i
requisiti della legislazione UE sui
prodotti, che stabilisce livelli più severi di
sicurezza rispetto a quelli previsti dalla
presente direttiva, in particolare la
direttiva 1999/5/CE e 2006/95/CE. Ciò
consente in molti casi una semplificazione
delle valutazioni.
(11) La riduzione dell'esposizione ai campi
elettromagnetici può essere realizzata in
maniera più efficace attraverso
l'applicazione di misure preventive fin
dalla progettazione delle posizioni di
lavoro, nonché attraverso la scelta delle
attrezzature, dei procedimenti e dei metodi
di lavoro, allo scopo di ridurre in via
prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni
relative alle attrezzature e ai metodi di
lavoro contribuiscono quindi alla
protezione dei lavoratori che ne fanno uso.
Inoltre è indispensabile che le procedure e
i metodi di lavoro siano accompagnati da
corsi obbligatori di formazione sulla
sensibilizzazione e la prevenzione dei
rischi derivanti dal non utilizzo delle
attrezzature di sicurezza o dal mancato
rispetto delle disposizioni in materia e che
i corsi di formazione e i metodi di lavoro
siano valutati conformemente alla
direttiva 1999/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999,
riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di
telecomunicazione e il reciproco
riconoscimento della loro conformità1 e
alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
RR\924035IT.doc
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IT
2006, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative a
materiale elettrico destinato ad essere
adoperato entro taluni limiti di tensione2 e
siano sottoposti a controlli rigorosi e a
sanzioni dissuasive per i datori di lavoro,
in caso di mancato rispetto.
________________
1
GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
2
GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione
Emendamento
(12) È necessario che i datori di lavoro si
adeguino ai progressi tecnici e alle
conoscenze scientifiche per quanto
riguarda i rischi derivanti dall'esposizione
ai campi elettromagnetici, in vista del
miglioramento della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
(12) È necessario che i datori di lavoro si
adeguino ai progressi tecnici e alle
conoscenze scientifiche per quanto
riguarda i rischi derivanti dall'esposizione
ai campi elettromagnetici, in vista del
miglioramento della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori. Gli
Stati membri sono invitati a incoraggiare
il rispetto della presente direttiva da parte
dei datori di lavoro tramite controlli e
sanzioni rigorosi.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(12 bis) La presente direttiva non prende
in considerazione gli effetti di lungo
periodo dell'esposizione dei lavoratori ai
campi elettromagnetici. È tuttavia
opportuno che, qualora emergano nuove
prove sugli effetti di lungo periodo
dell'esposizione ai campi elettromagnetici,
la presente direttiva sia adeguatamente
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RR\924035IT.doc
rivista tenendo in considerazione gli
effetti probabili in questione e
conformemente all'articolo 17 della
direttiva 89/391/CEE.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La presente direttiva, che è la 20a
direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime
di protezione dei lavoratori contro i rischi
per la loro salute e la loro sicurezza che
derivano, o possono derivare,
dall'esposizione ai campi elettromagnetici
(da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.
1. La presente direttiva, che è la 20a
direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime
di protezione dei lavoratori contro i rischi
per la loro salute e la loro sicurezza che
derivano, o possono derivare,
dall'esposizione ai campi elettromagnetici
(da 0 Hz a 300 GHz) nel quadro della loro
attività professionale. Conformemente
all'allegato della direttiva 89/391/CEE, la
presente direttiva copre i seguenti ambiti:
luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuale, lavori
con attrezzature dotate di schermi di
visualizzazione, gestione dei carichi
pesanti comportanti rischi di infortuni
lombari, cantieri temporanei e mobili
nonché pesca e agricoltura.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. La presente direttiva fa riferimento ai
rischi diretti per la salute e la sicurezza
dei lavoratori generati da effetti nocivi
noti di breve periodo sul corpo umano
generati da campi elettrici o magnetici
RR\924035IT.doc
2. La presente direttiva fa riferimento agli
effetti diretti e indiretti nocivi noti di breve
periodo sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori generati da campi
elettromagnetici mediante assorbimento di
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IT
indotti, mediante assorbimento di energia e
correnti di contatto. Essa disciplina inoltre
gli effetti indiretti sulla salute e sulla
sicurezza.
energia e correnti di contatto.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. La presente direttiva non prende in
considerazione gli effetti di lungo periodo.
3. La presente direttiva non prende in
considerazione gli effetti di lungo periodo.
Tuttavia, qualora emergano nuove prove
sugli effetti di lungo periodo
dell'esposizione ai campi elettromagnetici,
la presente direttiva è sottoposta a
revisione.
Cinque anni dopo l'entrata in vigore della
presente direttiva, e successivamente ogni
cinque anni, la Commissione redige e
rende pubblica una relazione che esamina
le prove e gli studi più recenti sugli effetti
di lungo periodo dell'esposizione a campi
elettromagnetici. Detto esame è svolto da
un comitato ad hoc di esperti indipendenti
e tiene conto di tutta la letteratura
scientifica recente a disposizione sugli
effetti di lungo periodo dell'esposizione a
campi elettromagnetici.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. La direttiva 89/391/CEE si applica
integralmente all'insieme del settore
definito nel paragrafo 1, fatte salve
disposizioni più rigorose e/o più specifiche
contenute nella presente direttiva.
5. La direttiva 89/391/CEE si applica
integralmente all'insieme del settore
definito nel paragrafo 1, fatte salve
disposizioni più rigorose o più specifiche
e/o talune deroghe per le attività di MRI e
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IT
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le attività ad esse correlate contenute nella
presente direttiva.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettere b e c
Testo della Commissione
Emendamento
(b) "effetti nocivi per la salute e la
sicurezza": effetti biologici di breve
periodo che hanno un effetto dannoso sul
benessere mentale, fisico e/o generale dei
lavoratori esposti nonché effetti che
generano disturbi temporanei o influenzano
le capacità cognitive o altre funzioni
cerebrali o muscolari e che pertanto
possono influenzare negativamente la
capacità di un lavoratore di lavorare in
modo sicuro;
(b) "effetti nocivi per la salute": effetti
biologici che hanno un effetto dannoso sul
benessere mentale, fisico e/o generale dei
lavoratori esposti. Nella presente direttiva,
sono presi in considerazione solo gli
effetti di breve periodo;
(c) "effetti nocivi per la sicurezza": effetti
che generano disturbi temporanei e
influenzano le capacità cognitive o altre
funzioni cerebrali o muscolari e che
pertanto possono influenzare
negativamente la capacità di un lavoratore
di lavorare in modo sicuro;
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi
1 e 2 non si applicano alle applicazioni
mediche che utilizzano l'effetto di
RR\924035IT.doc
4. In deroga a quanto previsto, i limiti di
esposizione stabiliti ai paragrafi 1 e 2 non
si applicano alle applicazioni mediche che
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IT
risonanza magnetica e alle seguent attività
correlate: prove di sistema integrali prima
della consegna per trasporto, installazione,
pulitura, manutenzione, attività di ricerca e
sviluppo. In questi casi particolari, sono
adottate specifiche misure di protezione.
A tale scopo la Commissione consulta i
gruppi di lavoro esistenti e procede
conformemente alle misure stabilite
nell'allegato IV.
utilizzano l'effetto di risonanza magnetica,
segnatamente nei casi di prestazione di
servizi di supporto medico, e neppure alle
seguenti attività correlate: prove di sistema
integrali prima della consegna per
trasporto, installazione, pulitura,
manutenzione, attività di ricerca e
sviluppo. I lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici generati dalle macchine
per la risonanza magnetica restano
coperti dalle misure protettive previste
dalla presente direttiva. Al fine di
garantire una protezione adeguata dei
lavoratori e un uso sicuro delle
applicazioni mediche che utilizzano
l'effetto di risonanza magnetica, i datori
di lavoro, oltre alle misure di protezione
esistenti, eseguono una valutazione
preventiva dei rischi potenziali, adottano
misure tecniche e organizzative e
forniscono corsi di formazione specifici e
adeguati in conformità delle guide
pratiche redatte dalla Commissione di cui
all'articolo 13 della presente direttiva. A
tale scopo la Commissione consulta i
gruppi di lavoro esistenti e procede
conformemente alle misure stabilite
nell'allegato IV. La presente deroga è
sottoposta a revisione entro 5 anni a
decorrere da ...*, prendendo in
considerazione le nuove prove relative
all'effetto dell'esposizione a campi
elettromagnetici e i progressi conseguiti
nella protezione dei lavoratori da detta
esposizione.
_____________
* GU: inserire la data di entrata in vigore
del presente regolamento.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5
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58/71
RR\924035IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
5. In deroga a quanto previsto, i paragrafi 1
e 2 non si applicano alle forze armate degli
Stati membri in cui già esiste ed è
operativo un sistema specifico di
protezione come lo standard NATO
STANAG 2345. Gli Stati membri
informano la Commissione in merito
all'esistenza e all'effettivo impiego di tali
sistemi di protezione al momento di
notificare le disposizioni di recepimento
della presente direttiva negli ordinamenti
giuridici nazionali, conformemente
all'articolo 14.
5. In deroga a quanto previsto, i limiti di
esposizione stabiliti ai paragrafi 1 e 2 non
si applicano alle forze armate degli Stati
membri in cui già esiste ed è operativo un
sistema specifico di protezione come lo
standard NATO STANAG 2345. Gli Stati
membri informano la Commissione in
merito all'esistenza e all'effettivo impiego
di tali sistemi di protezione al momento di
notificare le disposizioni di recepimento
della presente direttiva negli ordinamenti
giuridici nazionali, conformemente
all'articolo 14.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4
e 5, i lavoratori non possono essere esposti
al di sopra dei valori limite di esposizione
relativi agli effetti per la salute. Nelle
specifiche situazioni in cui questi valori
possono temporaneamente essere superati,
gli Stati membri possono mettere a punto
un sistema che autorizzi lo svolgimento del
lavoro in condizioni controllate e sulla base
di una valutazione globale del rischio in
grado di determinare gli effettivi livelli di
esposizione e la relativa probabilità,
confrontandoli con i valori limite di
esposizione definiti negi allegati II e III.
Queste situazioni specifiche devono essere
riferite alla Commissione nella relazione di
cui all'articolo 17bis della direttiva
89/391/CEE.
6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4
e 5, i lavoratori non sono esposti al di
sopra dei valori limite di esposizione
relativi agli effetti per la salute. Nelle
situazioni specifiche ed eccezionali in cui
questi valori possono temporaneamente
essere superati in casi debitamente
giustificati dato il livello di sviluppo
tecnico e le specificità del luogo di lavoro,
gli Stati membri possono mettere a punto
un sistema che consenta lo svolgimento
del lavoro in condizioni controllate e sulla
base di una valutazione globale del rischio
in grado di determinare gli effettivi livelli
di esposizione e la relativa probabilità,
confrontandoli con i valori limite di
esposizione definiti negli allegati II e III.
Siffatto sistema deve garantire che i rischi
potenziali che ne derivano siano
minimizzati e che i lavoratori interessati
siano soggetti a una sorveglianza
sanitaria maggiore. Queste situazioni
specifiche devono essere riferite alla
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Commissione nella relazione di cui
all'articolo 17bis della direttiva
89/391/CEE.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Identificazione dell'esposizione e
valutazione dei rischi
Valutazione dei rischi e identificazione
dell'esposizione
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(b bis) qualsiasi effetto fisico diretto, in
particolare gli effetti sul corpo umano
provocati direttamente dalla presenza di
un campo elettromagnetico, ad esempio il
riscaldamento di tessuti, la stimolazione di
muscoli, nervi o organi sensoriali, le
vertigini o il fosfene;
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(b ter) qualsiasi effetto nocivo per la
salute, in particolare gli effetti biologici
che hanno un impatto dannoso sul
benessere mentale, fisico e/o generale dei
lavoratori esposti;
Emendamento 18
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b quater (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(b quater) qualsiasi effetto nocivo per la
sicurezza, in particolare gli effetti che
generano disturbi temporanei o
influenzano le capacità cognitive o altre
funzioni cerebrali o muscolari e che
pertanto possono influenzare
negativamente la capacità di un
lavoratore di lavorare in modo sicuro;
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
(c) eventuali effetti sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori esposti a rischi
particolari, come coloro che hanno
dichiarato al datore di lavoro di recare
dispositivi medici impiantati attivi e le
donne che hanno dichiarato di essere
incinte;
(c) eventuali effetti sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori esposti a rischi
particolari, soprattutto coloro che recano
dispositivi medici impiantati attivi o
passivi (quali gli stimolatori cardiaci) o
dispositivi medici portatili (quali le pompe
insuliniche), i lavoratori con sistemi
immunitari deficitarii (come i malati di
tumore) e le donne incinte;
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d – punto i
Testo della Commissione
Emendamento
(i) interferenza con attrezzature e
dispositivi medici elettronici (compresi
stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati di cui alla lettera c));
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(i) interferenza con attrezzature e
dispositivi medici elettronici (compresi
stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati o portatili di cui alla lettera c));
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(h bis) la capacità di reazione rapida in
caso di incidente sul luogo di lavoro
(mobilitazione di una squadra di soccorso
e del materiale di soccorso).
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
La riduzione dei rischi derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici
si basa sui principi generali di prevenzione
della direttiva 89/391/CEE.
La riduzione dei rischi derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici
si basa su principi generali che,
conformemente all'articolo 6, paragrafo
2, della direttiva 89/391/CEE, sono simili
agli obblighi generali del datore di lavoro.
Tali principi generali sono:
(a) evitare i rischi;
(b) valutare i rischi che non possono
essere evitati;
(c) combattere i rischi alla fonte;
(d) adattare il lavoro all'uomo, in
particolare per quanto concerne la
concezione dei posti di lavoro e la scelta
delle attrezzature di lavoro e dei metodi di
lavoro e di produzione;
(e) tener conto del grado di evoluzione
della tecnica;
(f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò
che non è pericoloso o che è meno
pericoloso;
(g) pianificare la prevenzione;
(h) accordare la priorità alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di
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protezione individuale;
(i) impartire adeguate istruzioni ai
lavoratori.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
2. Sulla base della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 4, se i valori di azione di cui
all'articolo 3 e agli allegati II e III sono
superati, il datore di lavoro, a meno ché la
valutazione effettuata a norma
dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i
valori limite di esposizione non sono
superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, deve definire e
attuare un programma d'azione che
comprenda misure tecniche e/o
organizzative intese a prevenire esposizioni
superiori ai valori limite di esposizione, e
che tenga conto in particolare:
2. Sulla base della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 4, se i valori di azione di cui
all'articolo 3 e agli allegati II e III sono
superati, il datore di lavoro, a meno che la
valutazione effettuata a norma
dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i
valori limite di esposizione non sono
superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla salute e alla sicurezza, deve
definire e attuare un programma d'azione
che comprenda misure tecniche e/o
organizzative intese a prevenire esposizioni
superiori ai valori limite di esposizione, e
che tenga conto in particolare:
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(c bis) delle misure e procedure volte a
gestire le scariche di scintille mediante
strumenti tecnici e la formazione dei
lavoratori (si applica alle esposizioni a
campi elettrici);
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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63/71
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IT
Testo della Commissione
Emendamento
5 bis. Qualora emergano nuove prove
scientifiche sugli effetti nocivi
dell'esposizione ai campi elettromagnetici,
il datore di lavoro adatta le misure
previste e la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una
proposta legislativa contenente
un'adeguata revisione della presente
direttiva.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(c bis) allo stato delle conoscenze sugli
effetti nocivi diretti e indiretti per la salute
e la sicurezza dei lavoratori che
l'esposizione a un potente campo
elettromagnetico può avere nel breve
termine;
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(c ter) ai rischi e alle misure specifici per i
lavoratori soggetti a rischi particolari;
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f
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IT
64/71
RR\924035IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(f) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione.
(f) alle procedure e alle attrezzature di
lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(f bis) alla capacità di reazione rapida in
caso di incidente sul luogo di lavoro
(mobilitazione di una squadra di soccorso
e del materiale di soccorso).
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Ai fini della prevenzione e della
diagnosi precoce di qualunque effetto
negativo per la salute imputabile
all'esposizione a campi elettromagnetici,
un'adeguata sorveglianza sanitaria è
effettuata e norma dell'articolo 14 della
direttiva 89/391/CEE.
RR\924035IT.doc
1. Ai fini della prevenzione e della
diagnosi precoce di qualunque effetto
negativo per la salute imputabile
all'esposizione a campi elettromagnetici,
un'adeguata sorveglianza sanitaria è
effettuata a norma dell'articolo 14 della
direttiva 89/391/CEE. Dette misure,
compresi i requisiti specificati per la
documentazione medica e la relativa
disponibilità, sono introdotte nelle
legislazioni e/o prassi nazionali.
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Per esposizioni nella gamma di frequenza
sino a 100 kHz, le informazioni su
eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla
salute riferiti dal lavoratore devono essere
inviate alla persona incaricata della
sorveglianza sanitaria che intraprende
azioni adeguate in conformità con il diritto
e le prassi nazionali.
Per esposizioni nella gamma di frequenza
sino a 100 kHz, le informazioni su
eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla
salute o sulla sicurezza riferiti dal
lavoratore devono essere inviate alla
persona incaricata della sorveglianza
sanitaria e al datore di lavoro che sono
entrambi tenuti a intraprendere azioni
adeguate in conformità con il diritto e le
prassi nazionali, a pena di sanzioni.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz
a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse
rilevata un'esposizione superiore ai valori
limite, i lavoratori in questione devono
potersi sottoporre a un controllo medico
conformemente al diritto e alle prassi
nazionali. Qualora venga rilevato un danno
alla salute derivante da tale esposizione, il
datore di lavoro effettua una nuova
valutazione dei rischi a norma dell'articolo
4.
Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz
a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse
rilevata un'esposizione superiore ai valori
limite, i lavoratori in questione devono
potersi sottoporre a un controllo medico
conformemente al diritto e alle prassi
nazionali, a pena di sanzioni. Qualora
venga rilevato un danno alla salute o alla
sicurezza derivante da tale esposizione, il
datore di lavoro effettua immediatamente
una nuova valutazione dei rischi a norma
dell'articolo 4.
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Benché le applicazioni mediche che
utilizzano la risonanza magnetica per
immagini e le attività ad essa correlate
siano esentate dai valori limite di
esposizione, dai valori di orientamento e
dai valori di azione, i lavoratori di tali
settori beneficiano di una sorveglianza
sanitaria maggiore.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Conformemente all'articolo 14,
paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE, i
datori di lavoro adottano misure che
diano ad ogni lavoratore la possibilità, ove
lo desideri, di essere sottoposto ad un
controllo sanitario a intervalli periodici.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il datore di lavoro adotta le misure
adeguate per garantire che il medico e/o
l'autorità medica responsabile della
sorveglianza sanitaria abbiano accesso ai
risultati della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4.
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2. Il datore di lavoro adotta le misure
adeguate per garantire che il medico e/o
l'autorità medica responsabile della
sorveglianza sanitaria abbiano accesso ai
risultati della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4 e alle misure di prevenzione e
di protezione che sono state messe in atto
in precedenza.
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) tener conto del progresso tecnico,
dell'evoluzione delle norme o specifiche
europee armonizzate più pertinenti e delle
nuove conoscenze scientifiche relative ai
campi elettromagnetici;
(b) tener conto del progresso tecnico,
dell'evoluzione delle norme o specifiche
più pertinenti e delle nuove conoscenze
scientifiche relative ai campi
elettromagnetici;
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 13
Testo della Commissione
Emendamento
Al fine di agevolare l'attuazione della
presente direttiva, in particolare
l'effettuazione della valutazione dei rischi,
la Commissione redigerà guide pratiche
per l'applicazione delle disposizioni degli
articoli 4 e 5 e degli allegati da II a IV. La
Commissione opererà in stretta
collaborazione con il Comitato consultivo
per la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro.
Al fine di agevolare l'attuazione della
presente direttiva, in particolare
l'effettuazione della valutazione dei rischi e
la realizzazione delle misure di
prevenzione e di protezione per i
lavoratori esposti a campi
elettromagnetici, la Commissione redige
guide pratiche per l'applicazione delle
disposizioni degli articoli 4 e 5 e degli
allegati da II a IV. La Commissione opera
in stretta collaborazione con il Comitato
consultivo per la salute e la sicurezza sul
luogo di lavoro.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Allegato IV – Parte 1 Obiettivi – lettera b – trattino 1
Testo della Commissione
Emendamento
– misure informative efficaci e
meccanismi di consultazione dinamici
PE474.084v03-00
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– meccanismi di consultazione dinamici e
misure informative efficaci sulla sicurezza
e sulle conoscenze riguardanti gli effetti
nocivi diretti e indiretti per la salute e la
68/71
RR\924035IT.doc
sicurezza dei lavoratori che l'esposizione a
un potente campo elettromagnetico può
avere nel breve e lungo termine;
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – Parte 1 Obiettivi – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
- l'obbligo di portare dispositivi di
protezione efficaci
RR\924035IT.doc
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IT
PROCEDURA
Titolo
Disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
Riferimenti
COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD)
Commissione competente per il merito
Annuncio in Aula
EMPL
13.9.2011
Commissione(i) competente(i) per parere ENVI
Annuncio in Aula
13.9.2011
Esame in commissione
21.11.2011
Approvazione
24.1.2012
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi,
Sandrine Bélier, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers,
Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite
Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan
Gerbrandy, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête,
Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin
Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese,
Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė MorkūnaitėMikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres
Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc,
Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis
Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber,
Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja
Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina
Yannakoudakis
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Jutta Haug, Philippe Juvin, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Eleni
Theocharous, Marita Ulvskog, Anna Záborská, Andrea Zanoni
PE474.084v03-00
IT
55
0
5
70/71
RR\924035IT.doc
PROCEDURA
Titolo
Disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
Riferimenti
COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD)
Presentazione della proposta al PE
10.6.2011
Commissione competente per il merito
Annuncio in Aula
EMPL
13.9.2011
Commissione(i) competente(i) per parere ENVI
Annuncio in Aula
13.9.2011
Relatore(i)
Nomina
Elisabeth MorinChartier
7.7.2011
Esame in commissione
23.11.2011
25.1.2012
8.10.2012
19.11.2012
28.11.2012
Approvazione
6.12.2012
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias,
Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas,
Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije
Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Marian
Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa,
Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier,
Csaba Őry, Siiri Oviir, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Joanna Katarzyna
Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Georges Bach, Françoise Castex, Edite Estrela, Jan Kozłowski, Anthea
McIntyre, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
Jean Louis Cottigny, Jens Nilsson
Deposito
14.1.2013
RR\924035IT.doc
39
2
0
71/71
PE474.084v03-00
IT
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