Il giorno 11 luglio 1999, in Roma

Il giorno 11 luglio 1999, in Roma
tra
-
la Delegazione ABI per le trattative in tema di lavoro e occupazione
e
-
la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI);
-
la
Federazione
Autonoma
Lavoratori del
Credito
e
del
Risparmio
Italiani (FALCRI);
-
la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL);
-
la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito (FISAC-CGIL);
-
la UIL Credito e Assicurazioni (UIL C.A.);
-
il
Sindacato
Personale Direttivo e Aree Professionali
di
Credito,
Finanza e Assicurazioni (SINFUB),
si
e
è convenuto di stipulare il presente CCNL unico per i quadri direttivi
per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti
dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali,
in sostituzione:
dei CCNL 19.12.94 (ABI e ACRI) e, per le norme relative ai funzionari, dei
CCNL 22.6.95 (ABI) e 16.6.95 (ACRI),
e in attuazione:
del
Protocollo d'intesa sul sistema bancario 4.6.97 e dell'Accordo quadro
28.2.98.
STRUTTURA CONTRATTUALE
Il
alla
presente CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla 1ª
3ª)
viene
componenti
strutturato in una parte generale, comune
professionali,
e
in
2
distinte
discipline
alle
diverse
dedicate
alle
rispettive specificità.
In
relazione
a
quanto sopra il testo coordinato del predetto
verrà, indicativamente, così articolato:
PARTE GENERALE
·
Premessa
contratto
·
Area contrattuale
·
Relazioni sindacali
·
Contrattazione integrativa aziendale
·
Flessibilità all'ingresso
·
Telelavoro
·
Costituzione del rapporto di lavoro
·
Doveri e diritti del personale
·
Provvedimenti disciplinari
·
Trattamento economico
·
Riposo settimanale, festività, ferie e assenze
·
Malattia, infortunio e maternità
·
Servizio militare
·
Missioni e trasferimenti
·
Formazione e criteri di sviluppo professionale
·
Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
·
Risoluzione del rapporto di lavoro
·
Decorrenza e durata
PARTE SPECIALE (Quadri direttivi)
·
Inquadramento del personale
·
Prestazione lavorativa
·
Assistenza sanitaria
PARTE SPECIALE (Aree professionali)
·
Inquadramento del personale
·
Orario di lavoro
Le
norme
del
di seguito concordate verranno riprodotte nel testo
contratto nazionale, fatti salvi i necessari raccordi e un
coordinamento complessivo delle disposizioni che non risultano
definitivo
opportuno
sostituite
o modificate dalle norme predette, anche allo scopo di realizzare un testo
contrattuale
che
risponda ai condivisi obiettivi
di
semplificazione
e
razionalizzazione.
PREMESSA
Le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale viene stipulato
al
termine
primavera
di
del
sottoscrizione,
un
1997
articolato e complesso iter negoziale
e
presso
che
la
ha
condotto, quale
primo
Presidenza del Consiglio
"Protocollo d'intesa sul settore bancario" del 4.6.97.
dei
avviato
risultato,
Ministri,
nella
alla
del
Nell'occasione le Parti, convenendo sulle difficoltà in atto
creditizio,
ritennero
logica
anche
nell'ottica
dell'unificazione
sistema
monetaria
inderogabile la ristrutturazione globale del
di
nel
europea,
sistema,
in
una
efficienza e competitività internazionale, anche relativamente
alla struttura e ai contenuti della contrattazione collettiva di tutto
il
personale bancario, allo scopo di attuare congiuntamente quel complesso di
azioni finalizzate a elevare le capacità di competizione del sistema.
In
tale
ambito
strutturale
si
era,
tra
l'altro,
preso
atto
che
"l'evoluzione
impone al sistema bancario profondi processi di riconversione
e di riposizionamento strategico; ridefinizione delle aree di affari e dei
baricentri
reddituali; innovazione di prodotto ad alto
valore
aggiunto,
sia sul lato del risparmio gestito che dei servizi alle imprese".
In
attuazione degli impegni ivi assunti, le Parti stipulanti il
contratto
hanno
contrattuali
solidarietà
sottoscritto
e
definito
per
il
l'Accordo quadro
l'Accordo
sostegno
del
per
28.2.98
l'istituzione
reddito,
per
presente
i
del
rinnovi
Fondo
dell'occupazione
e
di
della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.
Nell'ambito
concordato
della
Parti
hanno
sulla strumentazione più idonea al raggiungimento degli
scopi
individuati
con
dell'obiettivo
del
sistema
principali
prima delle predette intese le
il
predetto
Protocollo
medesime
4.6.97,
e
in
di accrescere l'efficienza e la competitività
particolare
complessiva
e portare i costi dello stesso al livello medio degli
paesi
europei
e
di
mirare al
raggiungimento
di
altri
concreti
risultati nel quadriennio di valenza contrattuale.
Capitolo I - AREA CONTRATTUALE
Il
CCNL si applica ai dipendenti delle aziende di credito, finanziarie
ai
dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia,
finanziaria,
ai
sensi dell'art. 1, D.lgs. n. 385/93, o
e
strumentale,
ai
raggruppamenti
di
sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
Per
alcune
attività, o processi e fasi lavorative, o
attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto
nazionale specifiche regolamentazioni in tema d'orario e inquadramenti
fine
di
disciplina
addivenire,
con
la
necessaria
gradualità
temporale,
coerente con il mercato di riferimento (v. punti
1
e
al
a
una
2
che
seguono).
Nell'attuale fase di ricerca d'efficienza, di competitività economica e di
sviluppo
che caratterizza il settore, si possono determinare processi
di
riorganizzazione/razionalizzazione la
anche
cui
realizzazione
può
l'eventuale allocazione di personale e di attività
a
comportare
società
non
controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di
cui
al
punto
1
che
le
segue,
relative
è
garantita l'applicazione
specificità.
La
garanzia
del
contratto
con
vale
confronti
del personale che, per l'espletamento delle medesime
presente
anche
nei
attività,
verrà successivamente assunto dalle predette società.
Nei
al
casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di
cap.
VII,
l'azienda
B),
acquirente
soluzioni
allo
lett.
idonee
punto 5, che dovrà
che
alienante,
e
comunque
dovrà
coinvolgere
tendere
cui
sia
a
individuare
in ordine agli aspetti occupazionali, alla
formazione,
sviluppo dei livelli professionali e al mantenimento dei trattamenti
economici
e
normativi. L'azienda alienante potrà cedere le
questione
a
condizione
che
l'acquirente
s'impegni
ad
attività
applicare
in
il
contratto collettivo del credito con le relative specificità e demandi e a
fare
assumere,
in
caso di successiva cessione, il medesimo
impegno
al
nuovo acquirente.
Le
attività
possibile
di carattere complementare e/o accessorio, per
sia
concordati
l'applicazione
dei contratti
complementari
le
quali
che
dalle Parti nazionali che l'appalto anche ad aziende
saranno
che
applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri
è
non
settori,
sono indicate al successivo punto 3.
1.
Attività che richiedono specifiche regolamentazioni.
S'individuano
le
seguenti
attività
cui
si
applicano
le
specifiche
regolamentazioni di cui al successivo punto 2:
A)
Intermediazione mobiliare.
B)
Leasing e Factoring.
C)
Credito al consumo.
D)
Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
E)
Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati,
anche
di tipo consortile.
F)
Centri
servizi, relativamente alle attività di tipo
contabile,
centrali
non
di
amministrativo/
sportello, svolte in maniera accentrata
(strutture
o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche
attività creditizie:
-
nell'area
sistema
di pagamento: bonifici Italia
da/verso
clienti;
utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti;
carte
di
credito
circolari/bancari;
e
di
debito;
imposte
e
tasse;
INPS;
assegni
-
nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero;
bonifici
estero; girofondi finanziari;
-
nell'area
portafoglio
finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani
non
residenti;
prodotti
derivati
trattati
su
in
mercati
regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
-
nell'area
titoli:
obbligazioni;
custodia
titoli;
amministrazione
regolamenti c/cifra e franco valuta;
azioni
banca
e
depositaria;
Fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
-
nell'area supporto: anagrafe; conti correnti;
-
nell'area
servizi
generali:
contabilità,
ivi
compresa
quella
fornitori.
G)
Gestione amministrativa degli immobili d'uso.
2.
Specifiche regolamentazioni.
Orari di lavoro.
Le
specifiche
regolamentazioni in materia di
orari
di
lavoro
per
le
attività di cui al punto 1 che precede sono contenute nel capitolo IV
del
presente contratto.
Inquadramenti.
Per
alla
le
attività
data
di cui al punto 1 al personale assunto
successivamente
di stipulazione del presente contratto si applica la
seguente
declaratoria d'inquadramento:
-
i
lavoratori
svolgere,
in
amministrativo
via
e/o
che
sono
stabilmente
continuativa
e
incaricati
prevalente,
contabile, o tecnico,
nel
dall'azienda
compiti
di
carattere
rispetto
di
procedure
semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti
limitato
grado d'autonomia funzionale, sono inquadrati
professionale,
3°
di
livello retributivo (per ACRI,
nella
e
2ª
impiegati
con
area
di
grado
Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni
dalla
minimo).
Per i servizi di elaborazione dati:
-
le
stipulazione
del presente contratto, ulteriori declaratorie
e
profili
professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l'impianto
normativo definito dal CCNL del credito, ma adeguandoli alle necessità di
contenuto professionale tipiche;
-
in
ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa
aziendale, si procederà a un riesame delle discipline in atto in materia
di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti e in coerenza con gli
obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene
a
eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera.
3.
Attività complementari e/o accessorie appaltabili.
Le
attività
complementari e/o accessorie appaltabili sono
identificate,
indicativamente, come segue:
1.
Servizio
portafoglio (escluse quelle di cui al punto 1, lett.
F)
e
cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività
di back office.
2.
Trattamento
etc.);
delle
trattamento
banconote (ammazzettamento, contazione,
della
corrispondenza e
del
materiale
cernita,
contabile;
trasporto valori.
3.
Attività
di
supporto
tecnico/funzionale
per
self-banking,
POS,
electronic banking e banca telefonica.
4.
Gestione
di
archivi,
magazzini, economato
(approvvigionamento
di
materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
Chiarimento a verbale.
Per
"lavorazioni
s'intendono
contabili
di
quelle
data
entry relative ad attività
concernenti
attività
ausiliarie,
di
back
office"
amministrative
quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici,
trattamento
assegni
ed
effetti,
l'inserimento
dati
negli
e
il
archivi
informatici.
CONTRATTI COMPLEMENTARI
Le Parti stipulanti s'impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di
stipulazione
attività
del
presente
contratto,
contratti
complementari
per
le
di cui al presente punto 3 sui temi che seguono, con l'obiettivo
di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:
-
orario di lavoro;
inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria
di cui al punto 2 che precede (specifiche regolamentazioni);
-
tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari
al 15%.
Quanto
previsto
dal
2°
e
3°
alinea
riguarda
il
personale
successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
assunto
* * * * *
Eventuali
future
richiedano,
nuove
anche
attività,
diverse
da
quelle
suindicate,
art.
1,
D.lgs n. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari
ai
sensi
di
della
in relazione a quanto previsto al punto
presente norma potranno venire individuate,
15,
che
su
istanza
ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.
Capitolo II - QUADRI DIRETTIVI
1.
Definizione e inquadramento.
Si
definisce una nuova categoria denominata quadri direttivi e articolata
in 4 livelli retributivi.
Nel
1°
e
nel
collocati,
2°
livello
retributivo della
nuova
categoria
rispettivamente, i lavoratori inquadrati nel 1° e
retributivo della 4ª area professionale (CCNL ABI 19.12.94) e
vengono
2°
livello
nei
Quadri
del grado minimo e del grado superiore al minimo (CCNL ACRI 19.12.94).
L'inserimento
nel
1°
e
nel 2° livello della
nuova
categoria
avviene
automaticamente e correlativamente.
Nel
a
gli
di
3° e nel 4° livello retributivo, il più elevato dei quali corrisponde
quello
in essere per il grado minimo di funzionario, vengono collocati
attuali funzionari - che conservano tale denominazione per il periodo
vigenza
attribuito
contrattuale - esclusi coloro ai quali viene
l'inquadramento fra i dirigenti ai sensi
contestualmente
dell'Accordo
quadro
28.2.98.
In
sede
essere
aziendale - espletando la procedura di seguito prevista collocata
funzionari
previsto,
da
in
nel
3°
livello retributivo una
individuare
relazione
nell'ambito del
alle
grado
funzioni svolte,
restante
parte
degli
minimo
alla
organizzazione
dell'azienda.
collocata
4° livello retributivo. Si conserva, in
nel
La
quota
dei
attuali
aziendalmente
struttura
e
funzionari
ogni
potrà
alla
viene
caso,
come
assegno 'ad personam' la differenza di trattamento economico. Fermo quanto
stabilito in materia di riforma della retribuzione, tale assegno non
sarà
riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.
In
sede
presente
stessa
aziendale si dà corso - entro 90 giorni dalla
stipulazione
del
contratto - a un apposito incontro nel corso del quale l'azienda
rappresenta agli organismi sindacali aziendali una delle
seguenti
eventualità:
-
la
sussistenza
delle condizioni per l'applicazione immediata
della
nuova normativa sui quadri direttivi;
-
un
piano
di
graduale applicazione di detta normativa
indicando
i
relativi tempi e modalità;
-
il
rinvio
dell'applicazione della medesima normativa
in
una
fase
successiva.
In ogni caso l'applicazione della nuova disciplina dovrà avvenire entro il
31.12.00.
Fino
alla
sistema,
data
prevista
continuano
contrattuali
per
a
la
aziendalmente
trovare
per
applicazione
l'applicazione
le
del
corrispondenti
4ª area professionale (CCNL ABI
19.12.94),
nuovo
norme
per
i
Quadri (CCNL ACRI 19.12.94) e per il personale direttivo (CCNL ABI 22.6.95
e CCNL ACRI 16.6.95).
In
ciascuna delle ipotesi di cui al comma 6 che precede e secondo i tempi
ivi
indicati
conformità
le
parti aziendali dovranno verificare
congiuntamente
dell'applicazione della nuova disciplina ai
criteri
la
predetti
secondo la procedura che segue.
L'azienda
- nell'ambito dei criteri di sviluppo professionale adottati
rappresenta
agli
all'applicazione
organismi sindacali aziendali gli
della
nuova
struttura
effetti
-
conseguenti
contrattuale
rispetto
all'ordinamento dei gradi aziendalmente in atto.
Lo
sviluppo professionale nell'area dei quadri direttivi è collegato alla
individuazione da parte dell'azienda di ruoli chiave correlati ai
diversi
livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell'ambito delle
strutture
centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti
retributivi
che
possono anche comportare il superamento del
trattamento
tabellare fissato in sede nazionale.
In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse
umane, l'azienda può prevedere percorsi professionali per la formazione di
determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate
di posizioni di lavoro e di iniziative formative.
Gli
organismi
predetta
sindacali
formulano loro considerazioni
procedura di confronto, della durata massima
e
di
proposte.
30
giorni,
La
è
finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai
commi
che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa
l'azienda
della
rende operativi i propri provvedimenti. Procedura
durata
massima
di
20 giorni, deve essere
seguita
analoga,
nel
caso
ma
di
eventuali modifiche che l'azienda intendesse apportare successivamente.
Chiarimento a verbale.
Le
Parti
comma
del
5
stipulanti chiariscono che l'assegno 'ad personam'
di
cui
della presente norma è computabile ai fini dell'eventuale
al
quota
premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del TFR
e
ai
fini dei trattamenti di previdenza aziendali.
DECLARATORIA
Sono
quadri
direttivi
categoria
dei
svolgere,
in
i
lavoratori,
dirigenti,
responsabilità
via
che
pur
non
appartenendo
siano stabilmente incaricati
continuativa,
funzionali
ed
mansioni
elevata
che
dall'azienda
comportino
preparazione
alla
elevate
professionale
specializzazioni, e che abbiano
esperienza,
nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale,
elevate
controllo
alla
3ª
di
responsabilità
nella direzione,
nel
una
e/o
particolari
ovvero
maturato
di
significativa
coordinamento
altri lavoratori appartenenti alla presente
categoria
area professionale, ivi comprese le responsabilità
crescita
professionale
e verifica dei risultati raggiunti
connesse
dai
e/o
e/o
di
predetti
diretti collaboratori.
Tali
funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri
negoziali
nei
espletarsi
confronti
di
terzi in
rappresentanza
dell'azienda,
con carattere d'autonomia e discrezionalità, in via
nell'ambito
definito
dalle
deleghe di
poteri
aziendali
da
generale,
conferite
al
riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà
di
firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
Nell'ambito
della
predetta declaratoria sono inquadrati
nella
presente
categoria:
·
gli
incaricati
generalmente
dal
di
svolgere attività specialistiche
caratterizzate
possesso di metodologie professionali
complesse,
da
procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti e
in
contesti
sia
stabili
che innovativi (ad esempio
nell'ambito
dei
seguenti rami d'attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa,
controllo
di
gestione,
marketing, ingegneria
finanziaria,
auditing,
tesoreria);
·
i
responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi
clientela
o
i
responsabili di linee di prodotto e/o
di
attività
di
di
promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri
conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
·
i
preposti
complessiva
a
succursale,
valutazione
comunque
dell'assetto
denominate,
organizzativo
che
-
in
una
dell'azienda
-
svolgono, con significativi gradi d'autonomia e responsabilità funzionale,
avuto
anche
riguardo
alla
tipologia
della
clientela,
compiti
di
rappresentanza dell'azienda nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri
conferiti
dall'azienda
l'erogazione
dei
coordinando
risultati
le
stessa, per quanto
crediti,
risorse
dell'unità
concerne
la gestione dei
prodotti
umane e tecniche affidate
operativa
le
in rapporto
agli
e
condizioni
e
dei
e
servizi,
rispondendo
obiettivi
dei
definiti
dall'azienda medesima.
Fermo
quanto
sopra
viene comunque riconosciuto,
quale
inquadramento
minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5
addetti
sono
compreso il preposto; il 2° livello retributivo se gli
7;
il
3°
livello retributivo da 8 a 9 addetti e il
a
6
addetti
4°
livello
retributivo da 10 addetti in poi.
In deroga a quanto sopra previsto, per quanto riguarda le succursali con
orari
speciali, e/o ad operatività ridotta e comunque con
complessivo
applica
-
pari
o
inferiore a 4 addetti
compreso
un
organico
il
preposto,
si
fatte salve diverse determinazioni nelle sedi
aziendali
in
considerazione di situazioni particolari - la tabella che segue:
n. addetti inquadramento
complessivo
succursali
Le
Parti
del preposto
1
3°A - 2° liv.
2
3°A - 3° liv.
3-4
3°A - 4° liv.
valuteranno
la
possibilità d'individuare
in
sede
nazionale
ulteriori profili professionali esemplificativi.
2.
Fungibilità.
In
considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità
e
un
anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro e
maggiore
piena
interscambio nei compiti in azienda, può essere
fungibilità
- nell'ambito della categoria dei quadri
rispettivamente fra il 1° e il 2° livello retributivo e fra
attuata
la
direttivi
il
3°
e
4°
livello retributivo.
Ai
sensi
n.
106/86),
dipendente
dell'art. 6,
si
legge
n. 190/85
(come
modificato
stabilisce un periodo di 5 mesi per
dalla
legge
l'assegnazione
a mansioni superiori, nell'ambito della categoria
dei
del
quadri
direttivi, in deroga - per questo specifico aspetto - all'art. 2103, comma
1, C.C.
3.
Prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al
raggiungimento
di
obiettivi e risultati prefissati,
nell'ambito
di
un
rapporto fiduciario.
La
prestazione
l'orario
si
normale
effettua, di massima, in correlazione
applicabile
al
personale
temporale
inquadrato
nella
3ª
con
area
professionale addetto all'unità d'appartenenza, con le caratteristiche
di
flessibilità
di
temporale
proprie
di
tale
categoria
e
criteri
"autogestione" individuale che tengano conto delle esigenze operative.
Per
il
sono
1°
e 2° livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale
commisurate
-
ivi
compresa
la
cosiddetta
forfettizzazione
del
compenso per lavoro straordinario di cui alla seguente nota a verbale una
prestazione
professionale,
in
corrispondente
all'orario
normale
della
maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni
3a
area
eccedenti
misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che
sia
stato
suesposto,
obiettivamente
verranno
possibile
rappresentate
"gestire"
secondo
dall'interessato
il
a
non
meccanismo
all'azienda,
la
quale - valutatane la congruità - corrisponderà un'apposita erogazione.
Per
il
3°
e
corrispondere
4° livello retributivo l'azienda valuta la possibilità
un'apposita erogazione a fronte
di
un
impegno
di
temporale
particolarmente significativo durante l'anno.
Le
predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale, alla
data prevista per l'erogazione del premio aziendale.
Nota a verbale.
In
relazione a quanto previsto dall'Accordo quadro 28.2.98 per i primi
2
livelli retributivi dei quadri direttivi la quota forfettaria del compenso
per lavoro straordinario viene fissata nei seguenti importi annuali:
-
£. 2.150.000 per il 1° livello;
-
£. 2.250.000 per il 2° livello.
4.
Ferie.
A
far
tempo dall'1.1.00 nei confronti di tutta la categoria
direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.
dei
quadri
5.
Contrattazione aziendale.
Nuovi
profili professionali conseguenti a nuove attività o a
cambiamenti
d'organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, su richiesta
di una delle Parti:
-
con accordi aziendali per il 1° e 2° livello retributivo;
-
nel
rispetto della procedura di cui al capitolo II, punto 1, per
il
3° e 4° livello retributivo.
6.
Legge n. 223/91.
Resta
chiarita l'applicabilità della legge n. 223/91 a tutto il personale
appartenente
alla categoria dei quadri direttivi (dal 1°
al
4°
livello
retributivo).
Capitolo III - FORMAZIONE - CRITERI DI SVILUPPO PROFESSIONALE
E DI CARRIERA
1.
Formazione.
Le
Parti
stipulanti
ribadiscono che la promozione delle
iniziative
in
materia di formazione rientra nell'ambito di ENBICREDITO.
L'eventuale riduzione d'orario di lavoro da destinare alla formazione
essere
definita
nell'ambito degli strumenti previsti dal
Patto
può
per
lo
sviluppo e l'occupazione del 22.12.98.
* * * * *
Le Parti convengono che - salvo restando quanto disciplinato in materia di
formazione
d'ingresso
in
relazione
alle
previsioni
di
legge
-
la
formazione continua del personale:
·
rappresenta
strumento essenziale per la tutela dell'occupazione,
la
mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
·
concorre,
unitamente
ad altri fattori, allo
sviluppo
di
carriera
secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;
·
assume
un
ruolo
strategico per la realizzazione
delle
necessarie
trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;
·
assume
carattere
selettivo
in quanto
elemento
costitutivo
della
competenza professionale.
Pertanto,
criteri
l'azienda
promuove corsi di formazione
professionale
di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a
secondo
far
tempo
dall'1.1.00, delle seguenti previsioni:
a)
un
"pacchetto formativo" non inferiore a 24 ore annuali da
svolgere
durante il normale orario di lavoro;
b)
un
ulteriore "pacchetto" di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite,
da
svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere
fuori
dal
normale
orario di lavoro, anche tramite autoformazione
con
l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
A
ciascun lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett.
b)
viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.
Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate
dall'azienda,
situazioni
su
richiesta
dei
lavoratori,
eventuali
personali e/o familiari, con specifico riguardo
particolari
al
personale
femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative
che
ne consentano l'effettuazione.
La
formazione al di fuori dell'orario di lavoro, in caso di copertura con
finanziamenti
promosse
da parte di fonti esterne, anche nell'ambito di
tramite
ENBICREDITO,
potrà
essere,
in
tutto
o
iniziative
in
parte,
corsi,
nonché
retribuita.
Programmi,
criteri,
finalità,
tempi
e
modalità
dei
l'eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di
ore
previsti
congiunta
dalle norme che precedono, formano oggetto
di
nel corso di un apposito incontro da tenere entro
valutazione
il
mese
di
febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali.
Tale incontro viene ripetuto nel corso dell'anno qualora l'azienda apporti
sostanziali modifiche in materia.
Nell'ambito
del
medesimo incontro le Parti definiscono
le
modalità
di
partecipazione del personale ai corsi predetti.
Tempi,
modalità
di
effettuazione e programmi dei
corsi
devono
essere
può
anche
portati a conoscenza del personale.
All'attuazione
procedersi
di
quanto
previsto
dalla
presente
norma
mediante l'istituzione di corsi a carattere interaziendale
realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle aziende che per la
dimensione,
per l'appartenenza a un gruppo bancario, o altre
ragioni
da
loro
di
carattere tecnico e organizzativo ne ravvisassero la necessità.
Nei
casi
di
aziendali
innovazioni
che
tecnologiche o di
rilevanti
comportino sostanziali modifiche nello
di consistenti gruppi di
ristrutturazioni
svolgimento
personale,
le
della
prestazione
lavorativa
aziende
organizzano
- utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti
dalla
presente norma - corsi di riqualificazione del personale interessato.
Ulteriori
corsi
professionali,
indetti
si
e organizzati dalle aziende
svolgono durante il normale
orario
per
di
addestramenti
lavoro
e
la
partecipazione dei lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.
2.
Sviluppo professionale e di carriera.
Le
capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per
i
lavoratori e per l'efficienza e la competitività delle imprese bancarie.
Pertanto
le
professionali
con
le
aziende s'impegnano a valorizzare e sviluppare
le
capacità
secondo il principio delle pari opportunità e
in
coerenza
scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive
aziende
stesse,
tenendo
anche conto dell'evoluzione
delle
delle
tecnologie,
soprattutto informatiche, e dei bisogni formativi del personale.
Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:
a)
una formazione adeguata;
b)
l'esperienza pratica di lavoro;
c)
la mobilità su diverse posizioni di lavoro.
Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti professionali
connessi
al differente inquadramento del personale e in connessione
alla
valutazione professionale del personale concorre allo sviluppo di carriera
del personale stesso.
In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse
umane
l'azienda
percorsi
può
prevedere, informandone
gli
organismi
professionali per la formazione di determinate
figure
sindacali,
ritenute
strategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di
iniziative formative.
3.
Sviluppo professionale nell'area impiegatizia
(3a area professionale).
Lo sviluppo professionale in questa area viene perseguito in prima istanza
tramite
formazione di base (conoscenze generali relative al funzionamento
dell'azienda,
ai
prodotti
distributive;
sviluppo
di
e
servizi,
capacità
alle
di
procedure
relazioni
produttive
commerciali
e
con
la
clientela).
A
tale
fase
esperienze
ne
seguirà una più avanzata opportunamente
integrata
pratiche di lavoro e mobilità su diverse posizioni
di
con
lavoro
finalizzata ad accrescere nel lavoratore le competenze (specialistiche e/o
commerciali e/o di coordinamento gerarchico).
Particolare
attenzione
sarà dedicata alla
modulazione
di
progetti
di
sviluppo professionale per i profili più elevati della 3ª area, allo scopo
di
favorire
la
possibilità d'accesso a ruoli di maggior
rilievo
anche
facenti parte della categoria dei quadri direttivi.
4.
Sviluppo professionale nell'area quadri direttivi.
Lo sviluppo professionale in questa area è finalizzato alla individuazione
da parte dell'azienda di figure professionali - opportunamente "pesate" in
funzione
dei
diversi
espletabili
livelli di responsabilità
nell'ambito
delle
strutture
-
sia
centrali
nelle
che
attività
nella
rete
commerciale.
L'azienda
definisce
aggregazioni
e/o
connessi
chiave
che
possono
essere
raggruppati
omogenee di competenze, sia specialistiche che
coordinamento
particolare
ruoli
e/o
riguardo
trattamenti
controllo
alle
di
risorse
esigenze di
retributivi
che
tecniche
mercato
e
possono
anche
di
e
in
gestione
umane,
commerciali,
con
con
comportare
i
il
superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
In
particolare,
la
formazione in questa area
deve
risultare
coerente
rispetto
ai predetti ruoli di riferimento, con specifica attenzione
sviluppo
delle
competenze gestionali, di coordinamento e
di
allo
attuazione
integrata dei processi produttivi e/o organizzativi.
5.
Criteri di valutazione professionale.
Lo
sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale,
concorre allo sviluppo di carriera del personale.
Le
Parti
elementi
nazionali
di
opportunamente
figure
convengono,
a titolo
esemplificativo,
valutazione
professionale
-
individuati
dalle aziende in
i
cui
contenuti
relazione
professionali, alla propria organizzazione,
ai
che
alle
propri
idonei
vengono
specifiche
obiettivi
strategici
-
sono
professionali,
i
seguenti:
padronanza
competenze
del
ruolo,
professionali,
attitudini
precedenti
e
potenzialità
caratteristiche vengono sostituite da un giudizio
professionale
professionali, prestazioni.
6.
Valutazione del lavoratore.
Le
note
complessivo
rendimento
annuale, fermo restando che l'eventuale quota del
eccedente
lo standard di settore e il
premio
premio
aziendale
di
non
vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo.
Il
lavoratore
valutazione
informato
periodicamente
circa
il
professionale formulata dall'azienda e delle
dall'azienda
formazione,
viene
merito
linee
della
adottate
stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità
allo
sviluppo
professionale e
ai
criteri
di
di
valutazione
professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
Verrà
prevista
una procedura di ricorso avverso il complessivo
giudizio
professionale annuale.
Chiarimento a verbale.
Le
aziende
dedicheranno
trasformazione
al
fine
di
particolare
attenzione
al
momento
del sistema valutativo, garantendo la massima
evitare che il mutamento dei criteri rispetto
della
obiettività
a
quelli
in
precedenza adottati comporti, di per sé, valutazioni meno favorevoli.
7.
Coinvolgimento sindacale.
L'azienda,
comunica
i
anche
su
richiesta
degli
organismi
sindacali
aziendali,
agli stessi - nel corso di un apposito incontro - gli indirizzi,
principi
e
i
criteri
che
s'intendono
adottare
per
lo
sviluppo
professionale del personale e per la valutazione dello stesso.
Gli
organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte
nell'ambito
di
una
procedura di confronto della durata
massima
di
30
giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di
cui
ai commi che precedono, fermo restando che al termine della procedura
stessa
l'azienda
analoga,
caso
di
ma
rende
operativi
i
propri
provvedimenti.
della durata massima di 20 giorni, deve essere
eventuali
successivamente.
modifiche
che
l'azienda
intendesse
Procedura
seguita
nel
apportare
L'azienda,
al termine della procedura, porta a conoscenza dei
lavoratori
indirizzi, principi e criteri di cui sopra.
Le
Parti
aziendali concordano le modalità di verifica per l'applicazione
dei principi e criteri suindicati.
Capitolo IV - ORARIO DI LAVORO
1.
Orario settimanale.
L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è
in
37
fissato
ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto
alla
guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto
ai commi che seguono.
A
far
tempo
dall'1.1.00, il lavoratore all'inizio di ogni
anno
e
per
l'anno stesso, può optare per:
-
fruire
di
una riduzione dell'orario settimanale di
30
minuti,
da
utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti,
in 2 giornate;
-
continuare
ad
osservare l'orario settimanale di
cui
al
comma
1,
riversando nella banca delle ore la relativa differenza.
Quanto
previsto
al
comma che precede determina l'assorbimento
delle
giornate di riduzione d'orario di cui all'art. 56 del CCNL 19.12.94
2
(art.
53 per ACRI).
Nei
casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed
entro
le
19.15,
6.600
ai
lavoratori
compete l'indennità giornaliera di
£.
(£. 6.750 dall'1.1.00) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
Nei
casi
lavoratori
in
cui
l'orario giornaliero termini oltre le
compete
all'indennità
di
ore
19.15,
la riduzione di 1 ora dell'orario settimanale,
turno
di £. 7.700 (£. 7.900 dall'1.1.00)
per
ai
oltre
ciascun
giorno in cui effettuano tale orario.
L'orario
settimanale
di
lavoro
è
fissato
in
36
ore
nei
articolazione:
-
su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
-
dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
-
comprendente la domenica;
-
in turni.
casi
di
Sono escluse ulteriori riduzioni d'orario e specifiche indennità.
A
far
tempo
riduzione
dall'1.1.01 viene riconosciuta annualmente una giornata
d'orario, da utilizzarsi con i criteri di cui all'art.
56
di
del
CCNL 19.12.94 (art. 53 per ACRI).
2.
Orario giornaliero.
L'azienda ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro in ciascuna
unità
operativa
o produttiva, anche per gruppi omogenei
di
lavoratori,
secondo i seguenti nastri orari:
-
un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per
tutti i lavoratori;
-
un
nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00
e
le
ore
19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente
dall'azienda e al 10% delle succursali;
-
articolazione
limite
del
operative,
dell'orario anche oltre i
predetti
nastri
entro
2% per attività per le quali sussistano effettive
con
intese con gli organismi sindacali
aziendali
il
esigenze
che
non
comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende.
Per
-
le
attività di cui al punto 1. del capitolo I del presente contratto
sia
che
le
medesime vengano espletate direttamente
o
tramite
autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e
enti
le
ore
17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.
Relativamente
factoring
e
alle
attività
mobiliare,
credito al consumo, il predetto orario
applicarsi
a
dipendente
dall'azienda,
attività,
d'intermediazione
una
qualora
quota
non superiore al
ovvero
del
30%
personale
di
leasing,
extra
standard
tutto
il
addetto
personale
alle
le stesse siano espletate direttamente
può
medesime
dalle
banche,
fermi restando in quest'ultimo caso i limiti generali.
Per
gli
essere
addetti
adottato
ai centri servizi il nastro orario extra
per
un
massimo del 30% del personale
standard
medesimo;
percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal
può
detta
comma
1,
2° alinea che precede.
Dai
nastri orari e dalle percentuali di cui alla presente norma
inoltre,
punto
4,
escluse
le succursali con orari speciali di cui
al
restano,
successivo
nn. da 2 a 6, e i relativi addetti, nonché coloro che espletano
le attività in turno di cui al successivo punto 3.
Resta fermo che dall'applicazione del complesso delle predette percentuali
(esclusa
per
quella del 2% di cui al comma 1, 3° alinea) e di quella prevista
l'orario multiperiodale non può risultare "in flessibilità"
più
del
casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o
più
18% del personale dipendente dall'azienda.
Nei
aziende
banche
dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività
specializzate
sportelli
in:
"canali"
telefonici
o
telematici,
presso ipermercati, centri commerciali, grandi
predette
percentuali
succursali
possono
complessivi
essere calcolate
del gruppo medesimo e il
sul
(quali
"canali"
magazzini),
personale
"risultato"
e
le
sulle
utilizzato
presso le predette aziende specializzate.
In tal caso la procedura di confronto di seguito disciplinata si svolgerà,
per questo specifico aspetto, presso l'azienda capogruppo.
3.
Turni.
Per
le
seguenti
attività appresso indicate l'azienda ha facoltà
di
articolazioni d'orario, anche in turni giornalieri
continuativo (le pause attualmente previste dal CCNL verranno
adottare
a
le
carattere
armonizzate
con il nuovo regime degli orari):
1.
distribuzione
nell'intero arco settimanale per
24
ore
giornaliere
relativamente a:
a)
sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi
di
sicurezza;
b)
presidi
all'utenza
di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati
(quali bancomat, gestione sportelli automatici,
POS,
banca
telematica);
c)
servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
d)
gestione carte di credito e debito;
2.
distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:
a)
operatori
in
cambi,
titoli
e/o strumenti
finanziari
su
mercati
regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
b)
sistemi di pagamento;
3.
distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:
a)
autisti;
b)
intermediazione mobiliare;
c)
centri
servizi,
centrali
e periferici, limitatamente
ad
attività
connesse a "fusi orari";
d)
banca telefonica;
e)
servizi
o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati
anche
di tipo consortile.
Il
lavoro
domenicale nel caso di cui al punto 1,
lett.
d),
nonché
il
lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett.
d)
ed
e),
possono essere effettuati da un limitato numero
strettamente
necessari
allo
svolgimento
delle
di
attività
c),
addetti,
di
presidio
"stabile".
L'indennità
di
turno
notturno viene erogata
in
misura
intera
se
prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, e in misura
la
pari
alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
Per
turni
s'intendono articolazioni d'orario che
iniziano
o
terminano
fuori dell'orario extra standard.
4.
Orario di sportello.
Nel
corso
della
settimana l'orario di sportello è
fissato
in
40
ore
disponibili per l'azienda.
Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1.
centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2.
mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3.
complessi industriali;
4.
manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands);
5.
sportelli cambio;
6.
posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o
autostradali.
Presso
situate
le
succursali di cui al comma che precede, nonché
presso
quelle
in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica
utilità,
l'azienda
ha facoltà di distribuire l'orario
di
lavoro
e
di
sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
Il
lavoro
domenicale e l'apertura degli sportelli
in
tale
giornata
è
possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le
fattispecie
industriali).
di
cui
al
precedente
comma
2
(esclusi
i
complessi
Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore non può
essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l'anno,
ad
eccezione
il
suo
dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in
orario
settimanale è distribuito su 6 giorni per 6
ore
cui
al
giorno,
ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
Il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore
30
minuti
giornalieri;
l'azienda
e
le
operative
unità
tecniche
e
in
deroga
al
predetto
limite,
d'intesa
e
fra
gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate
per le quali - laddove lo consentano
organizzative (ad es., tempi necessari per le
le
condizioni
operazioni
di
chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a
7 ore giornaliere.
5.
Intervallo.
Il
personale
-
tranne che nei giorni semifestivi
-
ha
diritto
a
un
intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo
quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente,
fino
a
mezz'ora e fino a 2 ore, con intesa fra l'azienda e gli organismi
sindacali aziendali.
Nei
casi
di
giustifichino
pasto
e
le
orari
le
diversi
dal
nastro
standard,
circostanze obiettive connesse
esigenze
del
servizio -
in
nonché
alla
particolare
laddove
consumazione
quelle
lo
del
connesse
all'orario di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato
(anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore
12.00
e non dopo le ore 14.40.
6.
Nei
Prestazione in giorni festivi infrasettimanali.
casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore
può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un
corrispondente
permesso,
in
sostituzione
della
retribuzione
e
delle
relative maggiorazione contrattualmente previste.
7.
Nei
Orario multiperiodale.
casi
in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali
programmabili, l'azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro,
modo
da
in
superare, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale
di
37
ore
e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su
4
o
su
6
giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell'anno.
In ogni caso:
-
l'orario
settimanale
medio nel periodo
preso
a
riferimento
deve
comunque risultare pari ai predetti limiti;
-
la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9 ore e
30
minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore
nei periodi di "minor lavoro" a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;
-
nei
periodi di "maggior lavoro" - che non possono superare i 4
nell'anno
-
è
esclusa la prestazione di lavoro
mesi
straordinario,
salvo
situazioni eccezionali.
I
lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli
di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale stesso.
L'azienda
deve
comunicare
ai
lavoratori
con
congruo
anticipo,
l'articolazione d'orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di
minore
lavoro,
per
l'intero
periodo considerato.
Eventuali
modifiche
possono essere apportate dall'azienda d'intesa con l'interessato.
In
occasione
orari,
della
l'azienda
aziendali
ritiene
in
di
presentazione del piano annuale
di
gestione
deve informare preventivamente gli organismi
merito
applicare
sindacali
alle attività e al numero dei lavoratori
la
presente disciplina,
precisando
degli
ai
le
quali
relative
articolazioni d'orario.
In ogni caso, l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di
dipendenti
non
superiore
al
2%
di
tutto
il
personale
dipendente
dall'azienda.
L'azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori volontari e tiene
conto
delle
esigenze
personali
e
di
famiglia
dall'interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere
rappresentate
effettuato
dal
personale a tempo parziale.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività
per
la quale non è previsto l'orario multiperiodale, al lavoratore
viene
corrisposto - per le ore eventualmente prestate oltre l'orario settimanale
medio
di
delle
ore
riferimento - un compenso pari alla paga oraria per
eccedenti (nel caso di spostamento l'interessato
il
può
numero
optare,
d'intesa con l'azienda, per il meccanismo della banca delle ore).
La
presente
disciplina ha carattere sperimentale
e
sarà
sottoposta
a
verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque dopo 2 anni
dalla data di stipulazione del presente contratto.
8.
Banca delle ore.
L'azienda
ha
facoltà
di
chiedere
prestazioni
lavorative
aggiuntive
all'orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di 2
ore
al giorno o di 10 ore settimanali.
Flessibilità.
Le
prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento
flessibilità
diritto
ore.
e
danno
al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca
delle
Tale
anche
e
quindi
non costituiscono lavoro
straordinario
di
meccanismo opera - d'intesa fra l'azienda e
il
tramite una riduzione della prestazione giornaliera
verifichi
un
prolungamento della stessa rispetto
lavoratore
prima
all'orario
di
che
si
lavoro
normale dell'interessato.
Lavoro straordinario.
Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto
al
recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per
lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore.
Le
ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario in
applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali.
Criteri di recupero.
Nei
primi
recupero
Trascorso
4
può
mesi
dall'espletamento
delle
prestazioni
aggiuntive
essere effettuato previo accordo tra azienda e
il
lavoratore.
tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel
periodo
prescelto, previo preavviso all'azienda di almeno:
-
1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
-
5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
-
10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.
Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre
10
mesi dal predetto espletamento.
Gli
accordi
aziendali
in atto in materia di banca
delle
ore
verranno
riesaminati
in
tale sede alla luce dei criteri definiti
dalla
presente
norma.
9.
Procedura sindacale.
L'azienda,
agli
nel
di un apposito incontro, comunica
preventivamente
organismi sindacali aziendali le articolazioni d'orario di lavoro
di
sportello,
applicazione
piano
di
ivi
compreso
delle
annuale
contenere
o
corso
l'orario
multiperiodale,
norme che precedono, nell'ambito
di
gestione
degli orari stessi.
stabilite
di
Tale
un
e
in
complessivo
informativa
deve
l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive
servizio
che inducono ad adottare detti orari per
quanto
attiene
all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
L'azienda
entro
-
su richiesta dei predetti organismi sindacali, da
formulare
3 giorni dal ricevimento dell'informativa - avvia una procedura
confronto
-
finalizzata
esaurirsi
entro
15
a
ricercare soluzioni
condivise
giorni dall'informativa stessa, per
-
che
quanto
di
deve
attiene
all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
Al termine della procedura l'azienda può comunque adottare i provvedimenti
deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.
Nella
medesima
occasione, le Parti procedono a un
esame
dell'andamento
della banca delle ore.
* * * * *
10. Festività coincidenti con la domenica.
In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza
delle
festività
del
25 aprile e del 1° maggio con
la
domenica
consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, si
e
del
conviene
di definire la questione come segue: al personale in servizio alla data di
stipulazione
festività
d'intesa
del
presente contratto e in forza
in
coincidenza
con
la
del 25.4.99 e dell'1.5.94, l'azienda ha facoltà di riconoscere,
con
altrettante
il
lavoratore,
giornate
di
in
permesso,
alternativa
da
fruire
al
compenso
aggiuntivo,
compatibilmente
con
le
atto,
le
esigenze di servizio.
* * * * *
11. Part-time.
Ai
lavoratori a part-time vengono conservate, con i criteri in
riduzioni
d'orario ex art. 56, CCNL 19.12.94 (art. 53 per ACRI)
attribuita,
e
viene
a far tempo dall'1.1.00, una riduzione d'orario proporzionata
rispetto a quella riconosciuta al personale a tempo pieno.
Capitolo V - FLESSIBILITÀ ALL'INGRESSO
1.
Apprendistato e contratti di formazione e lavoro (CFL).
Le
Parti
nazionali
incentivare
-
nell'ambito
l'occupazione
con
delle
iniziative
particolare
finalizzate
riferimento
ai
a
modelli
contrattuali che prevedono momenti d'alternanza tra attività lavorativa
e
formativa - si riservano di esaminare il tema dell'apprendistato e dei CFL
- ai fini dell'introduzione di una disciplina contrattuale nel settore del
credito
-
in
normativa,
e
le
relazione
all'evoluzione
legislativa
della
relativa
in una complessiva valutazione circa l'ambito di applicabilità
connesse
agevolazioni. A tal fine le Parti stesse
s'incontreranno
entro 30 giorni dall'emanazione dei relativi provvedimenti legislativi.
2.
Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di fornitura
di lavoro temporaneo.
Ai
sensi
n.
196/97
s'individuano le seguenti ipotesi, aggiuntive rispetto a quelle di
legge,
per
le
dell'art.
quali
determinato
23, legge n. 56/87 e dell'art. 1,
legge
le aziende possono stipulare contratti di lavoro
e/o
contratti
di
fornitura
di
prestazioni
a
di
tempo
lavoro
temporaneo:
a)
esecuzione
di un'attività o di un servizio definiti o predeterminati
nel tempo;
b)
incrementi
mercato
o
d'attività anche derivanti da sopravvenute
della
clientela,
ovvero collegati
a
eventi
esigenze
e
del
decisioni
provenienti da altri settori, da Enti o da Autorità pubbliche;
c)
attività
che
presentino
carattere
di
eccezionalità
rispetto
al
normale ciclo produttivo;
d)
sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa o
distacco
anche presso altre aziende del gruppo;
e)
sostituzione
prestano
di
lavoratori che svolgono attività
temporaneamente attività lavorativa
al
di
formativa
fuori
ovvero
dell'unità
produttiva d'appartenenza;
f)
esigenze
di
carattere
transitorio
d'inserimento
di
figure
professionali non esistenti nell'organico o nell'organizzazione aziendale
o
derivanti dal lancio di nuovi prodotti o servizi messi a disposizione
delle imprese di settore;
g)
inserimento
di
figure
professionali
non
esistenti
nell'organico
aziendale di cui si voglia sperimentare l'utilità.
Restano
escluse
dalla
fornitura
di
lavoro
temporaneo
le
attività
può
superare,
riconducibili alla 1ª area professionale.
Per
le
causali
di
cui sopra il numero dei rapporti non
rispettivamente, il 10% per i contratti a tempo determinato e il 5% per i
contratti
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, del personale
dipendente dall'azienda utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato.
Tali
percentuali
sono
riferite all'organico in essere
al
31
dicembre
dell'anno precedente.
Fermo
quanto previsto dall'art. 7, comma 4, legge n. 196/97, in occasione
dell'incontro
dell'andamento
annuale, le Parti aziendali procedono a un esame
qualitativo e quantitativo dell'utilizzo dei
congiunto
contratti
a
tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Ai
sensi
criteri
dell'art. 4, legge n. 196/97, le Parti aziendali definiscono
e
le
lavoratori
nella
modalità
temporanei
per la determinazione
di erogazioni correlate
realizzazione
di
programmi
e
la
ai
concordati
i
corresponsione
risultati
collegati
ai
conseguiti
all'andamento
economico dell'impresa (premio aziendale).
Ai
sensi
dell'art.
7
della
medesima legge,
i
prestatori
di
lavoro
temporaneo hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
3. Lavoro a tempo parziale.
Le
Parti
nazionali
convengono di apportare le
seguenti
modifiche
integrazioni all'attuale disciplina in materia di lavoro a tempo
sul
presupposto
strumento,
del
condiviso
quale
si
che
auspica
tale
istituto
costituisce
la generalizzata
e/o
parziale
un
valido
applicazione
e
il
significativo sviluppo nel settore del credito, per favorire l'occupazione
e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale.
Il
numero
dei
rapporti a tempo parziale non può
superare
le
seguenti
percentuali:
-
20%
del personale destinatario del presente contratto in servizio
a
tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio;
-
10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente
contratto per le assunzioni dall'esterno.
La
durata
essere
settimanale dell'orario del personale
a
tempo
parziale
può
compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti, con distribuzione
sia
orizzontale che verticale.
Azienda
e
lavoratore
concordano
la
collocazione
della
prestazione
lavorativa a tempo parziale secondo le esigenze di servizio, senza obbligo
di
uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite
di
lavoro
a
cadenza settimanale, mensile, etc., nel rispetto,
turni
in
ogni
caso, di una prestazione giornaliera massima di 9 ore.
Il
lavoratore a tempo parziale può essere adibito a prestazioni di lavoro
supplementare,
ricorrere
nel
delle
nazionale
limite
complessivo di
specifiche
esigenze
già
50
ore
annue,
previste
oltreché
dalla
al
disciplina
in atto, nell'ipotesi d'assenza imprevista di altro
dipendente
della medesima unità operativa.
La
prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento
discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro e in
particolare
di
ai
fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.
La
disciplina
del
lavoro a tempo parziale si applica
anche
ai
quadri
direttivi.
Capitolo VI - TELELAVORO
Lo
sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore
flessibilità
delle
nel
imprese
lavoro e può favorire l'efficienza
e
rispondere
ad
esigenze
e
sociali
la
produttività
quali
la
tutela
dell'ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la
miglior
gestione
dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione
nel
mondo del lavoro dei disabili.
Il
telelavoro
costituisce
una
diversa
modalità
d'esecuzione
prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di
della
spazio
e
di tempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e/o telematici.
1. Tipologie.
Il
telelavoro
può
configurarsi quale rapporto
di
lavoro
subordinato,
parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i
rapporti
CCNL.
di
lavoro subordinato instaurati da aziende
che
applicano
il
Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
1)
presso il domicilio del lavoratore;
2)
in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
3)
sotto forma di telelavoro mobile.
2.
Costituzione del rapporto di lavoro.
Le
aziende
possono
telelavoro,
assumere
lavoratori
con
rapporto
subordinato
di
ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato
o
per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere.
Nel
1°
caso l'azienda deve precisare, all'atto dell'assunzione,
produttiva
d'appartenenza,
convenzionalmente
mentre nel 2° caso
gli
in organico nell'unità produttiva
l'unità
interessati
di
restano
appartenenza
al
momento della trasformazione.
Nell'ipotesi
di
trasformazione
del
rapporto
in
telelavoro
a
tempo
indeterminato, il lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi 2 anni,
ripristino
del
lavoro
con
le
modalità
tradizionali.
il
L'azienda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.
3.
Prestazione lavorativa - Trattamento economico.
La
prestazione
dell'orario
di
lavorativa
lavoro
e/o
del telelavoratore
si
svolge
nel
con le relative flessibilità
temporali
l'azienda
è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati
organismi
sindacali
aziendali. Modifiche di tale orario
rispetto
possono
e
che
agli
essere
apportate solo d'intesa tra l'azienda e il lavoratore interessato.
Il
telelavoratore
ha l'obbligo di essere reperibile nelle
fasce
orarie
giornaliere prestabilite dall'azienda, d'intesa con l'interessato. In caso
d'impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva
e
motivata
comunicazione all'azienda.
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore
nelle
opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro
effetto
del
rapporto di lavoro.
L'azienda deve far conoscere al telelavoratore le specifiche procedure
di
lavoro connesse a tale modalità della prestazione. L'interessato deve,
in
ogni caso, rispettare il segreto professionale.
Il telelavoratore ha diritto, a parità d'orario effettuato, al trattamento
retributivo
con
il
contrattuale corrispondente a quello degli
medesimo
altri
dipendenti
inquadramento che prestino la propria attività
con
le
modalità tradizionali.
4.
Rientri in azienda - Formazione.
L'azienda, per esigenze di servizio, può chiamare il telelavoratore presso
l'unità produttiva d'appartenenza per il tempo necessario.
Devono
concordarsi
fra l'azienda e il lavoratore
rientri
periodici
in
azienda.
L'azienda
fornisce
specificità
del
al
telelavoratore,
rapporto
una
formazione
e pone in essere iniziative
adeguata
per
alle
favorire
la
socializzazione dei telelavoratori.
Nel
caso
di
tradizionali
assetti
rientro
e
definitivo in azienda con le
modalità
qualora siano intervenuti nel frattempo
organizzativi,
l'azienda procede a
un
di
lavoro
mutamenti
opportuno
negli
aggiornamento
professionale degli interessati, nell'ambito delle previsioni contrattuali
in materia, per facilitare il reinserimento.
5.
I
Diritti sindacali - Valutazioni e informative.
telelavoratori
prestano
possono
dei
hanno gli stessi diritti sindacali dei
lavoratori
che
la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale
concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione
telelavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa
nazionale.
Le aziende istituiscono un'apposita bacheca elettronica o altro sistema di
connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25, legge n.
300
del 20.5.70, che gli interessati possono consultare fuori dell'orario
di lavoro prestabilito.
I
dati
raccolti dall'azienda per verificare il rispetto dei
telelavoratore e per la valutazione della prestazione, anche
doveri
a
mezzo
del
di
sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art.
4,
legge
n.
300/70
e
delle norme contrattuali in
vigore,
in
quanto
funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.
L'azienda deve informare preventivamente l'interessato circa i criteri
funzionamento
controlli.
del software installato, per garantire la
trasparenza
di
dei
Nel
caso
visite
di
nei
telelavoro domiciliare, l'azienda ha facoltà di
locali
adibiti
a telelavoro, preavvertendo,
effettuare
di
norma
con
un'informativa
sul
congruo anticipo, l'interessato.
Nell'ambito
numero
dell'incontro annuale l'azienda fornisce
dei
rapporti
di
telelavoro
(distinti
tra
assunzioni
trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate,
modalità
e
orari,
di rientro in azienda, etc.) e si rende disponibile ad esaminare
congiuntamente
eventuali
problematiche
emerse
nell'applicazione
della
presente disciplina.
6.
Postazioni e attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro.
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'azienda provvede a installare in
locale
negli
idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di
altri
lavoratore
casi di telelavoro l'azienda provvede comunque a
delle
un
lavoro;
dotare
il
attrezzature necessarie. La scelta e l'acquisizione
di
dette postazioni e attrezzature compete all'azienda che si fa carico anche
delle spese di manutenzione e d'esercizio, nonché di ripristino dei locali
interessati
casi
di
nello
stato in cui erano al momento
risoluzione
dell'installazione
del rapporto di lavoro o di rientro
nei
definitivo
in
azienda del lavoratore.
Le
postazioni
d'uso
ex
e le attrezzature sono fornite al lavoratore
art.
1803
in
e seguenti C.C., salvo diversa pattuizione
comodato
fra
le
Parti.
Nei
confronti
presta
la
del telelavoratore e del locale specifico nei
sua
quali
egli
attività di lavoro si applicano le previsioni del D.lgs.
n. 626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione.
7.
Sperimentalità della disciplina.
La
presente
verifica
occasione
su
disciplina ha carattere sperimentale
richiesta
di
una
delle Parti
e
sarà
stipulanti
sottoposta
e
comunque
dell'emanazione della prevista legge in materia o dopo
dalla data di stipulazione del presente contratto.
Capitolo VII - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Gli assetti contrattuali prevedono:
2
a
in
anni
-
il
contratto
collettivo
nazionale
di
categoria
che
ha
durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica;
-
un
2°
livello di contrattazione (aziendale) riguardante
materie
e
istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto
nazionale, secondo le modalità e gli ambiti d'applicazione definiti
contratto
che
stabilisce
anche
tempistica
-
secondo
il
dal
principio
dell'autonomia dei cicli negoziali - e materie del 2° livello.
A)
A livello nazionale.
1.
Osservatorio nazionale.
All'Osservatorio nazionale - composto, ai sensi dell'Accordo 20.11.91,
rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 3 per ogni
dei
sono
lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per
attribuite
funzioni
di
studio,
approfondimento
e
da
O.S.
l'ABI
-
valutazione
congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione
ai seguenti temi:
a)
dinamica
dei modelli organizzativi, della produttività e
del
costo
del lavoro e in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore
lavoro,
valutati
anche comparativamente ai mercati
internazionali
di
riferimento;
b)
andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di
sviluppo
del sistema di partecipazione sindacale;
c)
evoluzione
relazione
alle
della
ristrutturazione
del
sistema
finalità individuate nel contratto,
creditizio,
nell'ambito
in
delle
strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;
d)
situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con
particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
e)
pari
opportunità
per
il personale femminile,
in
coerenza
con
i
principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n.
125/91,
anche
acquisendo
le
più
significative
esperienze
maturate
aziendalmente;
f)
sviluppo
di
tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione
e
sull'evoluzione delle figure professionali;
g)
h)
condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale
svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal CCNL;
i)
problematiche
e normative connesse al rapporto di lavoro,
derivanti
dall'integrazione europea;
j)
ricerca
delle necessarie linee di sostegno legislativo ai
programmi
in materia lavoristica relativi al settore;
k)
possibilità
d'intervento su organismi pubblici ai fini
del
miglior
raccordo
tra
le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro
con
le
infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
l)
assetto previdenziale del settore;
m)
rilevazione,
analisi,
divulgazione
e
promozione
di
iniziative
concernenti le azioni sociali finalizzate a una miglior integrazione delle
persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito
delle
norme
possibilità
di legge che regolano la materia, anche in relazione
di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti
alla
d'intervento
previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
n)
trattamento
applicazione
dei
dati personali "sensibili" ai fini
della
della
legge n. 675/96 e delle disposizioni
corretta
dell'Autorità
garante.
Per
il migliore funzionamento dell'Osservatorio viene attivata una "banca
dati"
gestita
accesso
da
operativamente
dalle
associazioni
imprenditoriali
con
parte di componenti l'Osservatorio designati dalle rispettive
organizzazioni stipulanti.
L'Osservatorio
può
avvalersi
della collaborazione
di
esperti
e
deve
riunirsi almeno 2 volte l'anno.
2.
Commissione nazionale per la sicurezza.
Le
Parti stipulanti attiveranno quanto prima la Commissione nazionale per
la sicurezza costituita ai sensi del D.lgs. n. 626/94.
3. Conciliazione e arbitrato.
Le
Parti
stipulanti
si
riservano
di
definire
le
discipline
della
conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale e
dell'arbitrato,
nel
rispetto
del
D.lgs.
n.
80/98
e
tenendo
in
considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire
in materia in altri settori.
B)
A livello aziendale.
1.
Contrattazione integrativa aziendale.
La
contrattazione
integrativa
aziendale
deve
rispettare
i
demandi
stabiliti dal CCNL; pertanto le OO.SS. dei lavoratori s'impegnano affinché
le
richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine
si darà corso a tale livello a una fase di verifica sulla conformità delle
richieste presentate.
La
contrattazione
aziendali
integrativa potrà avviarsi
avranno
Segreterie
comunicato alle Associazioni
solo
dopo
che
le
imprenditoriali
nazionali dei Sindacati stipulanti il presente
Parti
e
alle
contratto,
di
nazionali,
in
aver dato corso con esito positivo a tale verifica.
In
caso
presenza
contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti
dei
rappresentanti dell'azienda interessata
e
delle
relative
strutture sindacali.
Le
materie
demandate alla contrattazione integrativa aziendale
sono
le
seguenti:
a)
premio aziendale;
b)
garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
c)
tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro.
Nei
in
contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali
intese
materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in
materia.
I
contratti integrativi aziendali non avranno decorrenza anteriore al
1°
gennaio 2000 e scadranno il 31 dicembre 2003.
Norma transitoria.
Relativamente
al
premio
aziendale
da
corrispondere
nel
2000
con
riferimento all'esercizio 1999, presso ciascuna azienda verranno applicati
i
criteri utilizzati per la determinazione del premio aziendale dell'anno
1998; detti criteri saranno oggetto di contrattazione nel caso in cui, per
effetto
di
modifiche
strutturali (ad esempio, fusioni,
concentrazioni,
etc.), sia variato il quadro di riferimento.
2.
Pari opportunità.
Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l'analisi
la
e
valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo
scopo
di programmare azioni positive ai sensi della legge n. 125/91,
con
l'obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.
Il
rapporto
biennale sulla situazione del personale di
cui
all'art.
della legge medesima, forma oggetto d'esame fra le Parti aziendali.
9
3.
Incontro annuale.
Ogni
anno,
organismi
nel
corso di un apposito incontro, l'azienda
fornisce
sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo
di
agli
essi),
un'informativa sugli argomenti di seguito indicati:
a)
numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità
produttive;
b)
andamento dell'occupazione e destinazione numerica dei nuovi
assunti
a livello di unità produttiva;
c)
programmi
dei corsi di formazione professionale effettuati
in
base
alle previsioni contrattuali;
d)
trasferimenti effettuati a unità produttive situate in comune diverso
(indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli
attuati
in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione
numerica alle singole unità produttive;
e)
numero delle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro
temporaneo distinte per singole unità produttive;
f)
previsioni
sul
numero
percentuale dei CFL che
l'azienda
prevede,
nell'anno, di convertire in contratti a tempo indeterminato. Gli organismi
sindacali in parola possono fare proprie osservazioni in argomento;
g)
andamento
occupazionale, destinazione numerica, a livello
di
unità
produttiva, e fasce orarie dei lavoratori a tempo parziale;
h)
previsioni
di
massima sull'andamento occupazionale complessivo
per
l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;
i)
distribuzione
territoriale
degli
in corso
con
indicazioni
previsionali
riguardanti
sportello
sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti
e
l'anno
sportelli
sull'apertura
di
ciascuno
della
mobilità interna;
j)
interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione
costruzione
o
di
rilevante
all'attività
bancaria,
delle
ristrutturazione
barriere
di
edifici
architettoniche
di
adibiti
che
rendano
difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
k)
provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza)
corso
di
realizzazione
adottati
in attuazione delle previsioni
del
o
in
contratto
integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti
adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;
l)
misure
tecniche
o organizzative adottate - compatibilmente
con
le
necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi
svolti
nei
confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi
introdotti dalla legge 5.7.91, n. 197 (antiriciclaggio);
m)
posizioni
di
lavoro
che,
compatibilmente
con
le
diverse
organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale
ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede
aziendale;
n)
introduzione,
in
caso
di
innovazioni tecnologiche,
di
eventuali
sussidi
informatici
comunicazione
vigenti
e/o
tecnici utili
a
ridurre
le
barriere
e all'informazione di soggetti disabili, ai
norme
di
legge e compatibilmente con
le
alla
sensi
esigenze
delle
tecniche,
organizzative e produttive;
o)
andamento
economico
significativi
e
indicatori
produttivo
con
riferimento
di bilancio (ivi comprese
le
anche
ai
più
spese
per
il
personale), con indicazioni previsionali relative all'anno successivo;
p)
processi
revisione
di
dei
particolare
riconversione
e
di
riposizionamento
processi organizzativi, produttivi e
strategico,
distributivi
attenzione all'innovazione del portafoglio
di
(con
prodotti,
allo
sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni e
alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti e alle possibili
azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
q)
modalità
attuative
delle nuove flessibilità in
tema
di
orari
di
lavoro, part-time, mansioni del personale;
r)
modalità
applicative
degli
accordi
sottoscritti
e
di
quanto
realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani
industriali.
Le
informazioni
contratto
di
il
personale
destinatario
del
e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono
calendario
informazioni
sesso;
riguardano
le
precedente;
per
nei casi da a) a g)
categorie, aree professionali,
materie
da
m)
a t) possono essere
presente
all'anno
l'azienda
suddivide
livelli
retributivi
oggetto
di
le
e
valutazione
congiunta fra le Parti.
All'incontro
previsto
dalla presente norma possono
prendere
parte,
in
numero non superiore a 3, componenti degli organismi sindacali aziendali.
Con
cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta degli
organismi
sindacali aziendali - un incontro di verifica relativamente
ai
temi dell'incontro annuale.
* * * * *
Vengono confermati gli incontri semestrali.
* * * * *
4.
Organismo paritetico sulla formazione.
Le
parti
formazione
aziendali
che
possono
interagisca
istituire
con
un
ENBICREDITO
organismo
al
fine
paritetico
di
sulla
attivare
procedure d'accesso ai Fondi comunitari, nazionali e regionali.
le
5.
Trasferimenti d'azienda.
Le
Parti stipulanti definiranno una procedura aziendale sui trasferimenti
d'azienda
che
armonizzi le previsioni della
legge
n.
428/90
con
le
attuali disposizioni del contratto nazionale.
C)
A livello di gruppo.
In
adempimento della previsione dell'Accordo quadro - secondo il quale si
deve
"prevedere
l'individuazione
delle
materie
e
delle
modalità
d'attuazione del confronto a livello di gruppo che dovrà contenere momenti
d'informazione, consultazione e momenti di negoziazione in relazione
ricadute
derivanti
dai processi di ristrutturazione
delle
alle
aziende
del
gruppo" - si stabilisce quanto segue:
·
nel
caso di tensioni occupazionali, anche conseguenti a processi
di
ristrutturazione, che riguardano una sola azienda di un gruppo bancario,
si
conferma
l'attuale
procedura che prevede il
coinvolgimento
della
ristrutturazioni
(ivi
capogruppo in 2a istanza;
·
nel
caso
di
rilevanti riorganizzazioni e/o
comprese le fusioni) - che prefigurino o meno tensioni occupazionali - che
coinvolgano una pluralità di aziende facenti parte del medesimo gruppo, si
prevede
che
la
predetta
procedura si
svolga
-
in
unico
grado
-
direttamente a livello della capogruppo.
La
procedura
sindacale
che coinvolge la capogruppo si svolge tra
'ad
nazionali
hoc'
delle
definita
OO.SS.
nel numero e
stipulanti
integrata
interessate,
una
delegazione
dalle
Segreterie
con
funzioni
di
coordinamento; l'azienda ha facoltà di farsi assistere da ABI.
La negoziazione - che non riguarderà gli assetti retributivi - potrà avere
ad
oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale
trasferimenti,
i
comandi
o
i distacchi, i livelli
quali
occupazionali,
i
gli
interventi formativi e di riqualificazione.
La
procedura
deve comunque esaurirsi nel termine massimo di
40
giorni,
salvo diverse intese che si realizzassero tra le parti.
Si
prevede,
capogruppo,
raggiunte
secondo
le
modalità che
saranno
definite
con
l'azienda
un momento di verifica programmata delle intese eventualmente
e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali
degli eventuali piani industriali.
e
D)
A livello territoriale.
Le
Parti
stipulanti
sindacale
piazze
implementeranno
(informativa
le
/confronto) per
iniziative
il
di
coinvolgimento
coordinamento
nelle
grandi
dei servizi alla clientela, nell'ambito delle iniziative su "tempi
di vita delle città", come disposto dall'Accordo quadro.
E)
Azionariato dei dipendenti.
Le
Parti
stipulanti
prevista
connesse
avvieranno i lavori
dall'Accordo
quadro
"per
della
Commissione
esaminare
tutte
le
di
studio
problematiche
alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in
altri
settori, in Italia e in Europa".
F)
Contratti d'area.
Le
Parti stipulanti istituiranno una Commissione paritetica per adempiere
all'impegno previsto dall'Accordo quadro, di "valutare i criteri
i
quali
attuare
nel
settore
del
credito
i
contratti
in
mediante
parola,
coerentemente con quanto previsto dall'Accordo per il lavoro del
24.9.96,
impegnandosi
autorità
a
coinvolgere
attivamente in
tale
processo
le
pubbliche competenti".
G)
Previdenza complementare.
Le
Parti stipulanti avvieranno entro l'1.9.99 i lavori di una Commissione
paritetica,
con l'intento di concluderli entro 90 giorni,
per
adempiere
all'impegno previsto dall'Accordo quadro di "esaminare in sede nazionale e
in
coerenza
con gli obiettivi generali dell'Accordo quadro
la
tematica
della previdenza complementare, anche con riferimento alla situazione
dei
lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 124 del 21.4.93,
al fine d'identificare soluzioni al riguardo".
H)
Promotori finanziari.
Le Parti stipulanti s'incontreranno entro 90 giorni dalla stipulazione del
presente contratto per approfondire la tematica.
Capitolo VIII - SISTEMA INCENTIVANTE
L'azienda
può prevedere l'istituzione di premi incentivanti (anche
sotto
forma
stock
viene
di
subordinata
option
e
stock
granting),
la
cui
erogazione
al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi
da
quelli
prescelti per il premio aziendale.
L'azienda
stabilisce l'ammontare globale, i criteri
tempi
corresponsione per gruppi omogenei di posizioni
di
relazione
agli
strutture
obiettivi medesimi (ad esempio
centrali
o
di
rete,
determinate
d'attribuzione
settori
unità
e
i
lavorative
aziendali
operative
in
quali
aventi
caratteristiche omogenee).
Nella
che,
determinazione dei premi l'azienda deve tener conto
in
del
personale
relazione alle mansioni svolte fornisce contributi indiretti
al
raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
Gli
anzidetti
elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti
-
sono oggetto d'informazione agli organismi sindacali aziendali prima della
loro
applicazione.
predetti
L'azienda
organismi,
da
si rende
formulare
disponibile,
entro
3
giorni
dell'informativa, ad avviare una procedura di confronto
quale
gli
organismi
sindacali
medesimi
formulano
su
richiesta
dal
ricevimento
nel
corso
-
l'azienda
può
comunque
adottare
della
considerazioni
proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 15
dall'informativa
dei
i
e
giorni
provvedimenti
deliberati.
L'azienda
deve comunicare tempestivamente anche eventuali
variazioni
di
obiettivi
e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare
la suddetta procedura.
Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai
lavoratori interessati.
Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall'azienda
saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi
sindacali, nel corso del quale l'azienda stessa deve segnalare
il
numero
dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l'ammontare globale
dei premi incentivanti assegnati.
Capitolo IX - RIFORMA DELLA RETRIBUZIONE
A)
In sede nazionale.
1.
Tabelle retributive.
·
Per il 1° biennio (1998-99) si confermano le previsioni in atto;
·
per
il
biennio successivo (2000-2001) si applicheranno per
ciascun
anno sulle voci stipendio, scatti d'anzianità, importo ex ristrutturazione
tabellare e "assegno ex Intesa 11.7.99" le seguenti percentuali:
-
0,6% dal 1.10.99;
-
0,2% dal 1.1.00;
-
0,6% dal 1.2.00;
-
0,55% dal 1.10.00;
-
0,55% dal 1.2.01.
Per
le
aziende
continuano
predette
ad
che,
ai
applicare
sensi del capitolo
le
norme di cui ai
II,
punto
CCNL
1.,
ivi
comma
8,
richiamati,
le
percentuali d'incremento verranno applicate sulle corrispondenti
voci tabellari.
Le
indennità
e
i
compensi vari sono fissati, a far tempo
dall'1.1.00,
nelle misure di cui alla tabella che segue.
2.
Nuova struttura della retribuzione.
Viene definita una nuova struttura della retribuzione improntata a criteri
di
semplificazione
e razionalizzazione; la riforma viene
realizzata
"a
costo zero", tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per
gli
effetti aziendali, prevedendo, a far tempo dall'1.1.00, una struttura
articolata
quali
per
viene
tutte le categorie di personale su
13
mensilità,
ridistribuito il premio annuale di rendimento
nella
sulle
misura
standard di settore (misura utilizzata per la cosiddetta azienda tipo
il
per
personale delle 4 aree professionali; 15% della retribuzione annua per
i quadri direttivi 3° e 4° livello).
Le
quote
misure
del
di
in servizio alla data di stipulazione del
ricalcolo
analoghi
dell'importo annuale delle
quote
stesse
con
di "ex premio di rendimento" non sono
modificazioni
quanto
a
criteri,
misure
criteri
assumono
modalità
corresponsione. Le quote medesime vengono riconosciute anche al
assunto
CCNL,
suscettibili
e
le
confronti
presente
a quelli utilizzati dal CCNL medesimo. Tali quote, che
denominazione
ulteriori
aziendali,
cui sopra vengono conservate aziendalmente nei soli
personale
previo
la
eventualmente eccedenti, per effetto di accordi
di
di
personale
dopo la data di stipulazione del presente contratto dalle aziende
che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti di
detto
personale nonché dei lavoratori assunti successivamente all'entrata
in vigore del D. lgs. n. 124 del 21.4.93.
Pertanto le nuove tabelle retributive nazionali saranno così strutturate:
AREE PROFESSIONALI (dalla 1ª alla 3ª)
·
stipendio (in sostituzione: di paga di livello o paga base; indennità
di ex scala mobile; indennità di mensa, EDR; l'equivalente di 1/13 della
14ª mensilità; per ACRI, anche indennità di carica);
·
scatti d'anzianità;
·
importo
ex
ristrutturazione
tabellare,
per
ciascuno
scatto
d'anzianità;
·
indennità
varie
(es.
indennità di rischio,
sotterraneo,
concorso
spese tranviarie, etc.).
QUADRI DIRETTIVI
·
stipendio
(in
sostituzione, per gli
appartenenti
all'ex
professionale - o ex Quadri - delle voci indicate sopra per
professionali
e
per
gli attuali funzionari di:
le
stipendio,
4ª
area
3
aree
indennità
direttiva, indennità di rappresentanza);
·
scatti d'anzianità;
·
"assegno ex Intesa 11.7.99";
·
importo
ex
ristrutturazione
tabellare,
per
ciascuno
scatto
d'anzianità;
·
indennità varie (ad es. indennità di rischio, sotterraneo, etc.).
3.
Scatti d'anzianità.
A
far
tempo dalla data di stipulazione del presente contratto gli scatti
d'anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello
in
corso
di
maturazione);
d'assunzione,
nonché
4 anni per il 1°
scatto
in
in caso di passaggio dal 2° livello
tutti
i
casi
retributivo
a
quelli superiori dei quadri direttivi.
Per
il
personale
16.6.95),
in
confermato
per
destinatario dei CCNL 19.12.94
servizio
il
rispettivamente
al
e
22.6.95
19.12.94
e
(per
ACRI
1.7.95,
numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti
resta
d'anzianità
il personale delle aree professionali e per il 1° e il 2° livello dei
quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8; per il 3° e
4°
livello
numero
dei
quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti,
complessivo
massimo di 7 e decorrono dalla
data
d'assunzione
nel
o
nomina.
Qualora
direttivi
nel
passaggio dal 2° al 3° livello della
categoria
emerga che l'interessato viene a beneficiare di
un
dei
quadri
incremento
annuo inferiore a £. 3.000.000, l'azienda provvede a erogare la differenza
necessaria
"assegno
a
ex
garantire comunque detto incremento minimo sotto
Intesa
11.7.99". L'assegno in parola
è
forma
di
riassorbibile
per
effetto di futuri incrementi retributivi. L'assorbimento per effetto degli
scatti d'anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello
scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il
2°
livello retributivo.
Tale
differenza
va
mantenuta inalterata tempo per tempo
rispetto
alla
retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
B)
In sede aziendale.
1.
Premio aziendale.
Il
premio
aziendale
viene
erogato alle
condizioni
e
con
i
criteri
stabiliti nel contratto integrativo aziendale presso ciascun istituto,
in
stretta
di
correlazione
ai
risultati
conseguiti
nella
realizzazione
programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi della
produttività
del lavoro, della qualità e altri elementi di
competitività
di cui le imprese dispongano, nonché a un migliore andamento dei risultati
economici
tale
dell'impresa, tenendo anche conto degli apporti
premio
conto
verrà parametrato in base all'inquadramento,
professionali;
tenendo
anche
degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione
ricoperta.
Nella
definizione
degli
importi relativi al
premio
aziendale
utilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i
possono
seguenti
indicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative:
a)
indicatori di redditività (ad es.: ROE, ROA, utile attività ordinarie
su
patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il
rischio
su
totale attivo, etc.);
b)
indicatori
di
d'intermediazione,
efficienza
costi
(ad
es.:
operativi/attività
costi
operativi/margine
fruttifere,
costo
del
lavoro/margine d'intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. le
voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto
degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in
via ordinaria -);
c)
indicatori
di
produttività
(ad
es.:
VAP,
valore
aggiunto
per
dipendente, margine d'intermediazione per dipendente, Fondi intermediati
per dipendente, ricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per
dipendente, etc. - le voci di redditività lorda possono essere rettificate
per
tener
conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati
conto economico in via ordinaria -);
d)
indicatori di qualità definiti a livello aziendale;
a
e)
indicatori di rischiosità (ad es. sofferenze/impieghi, etc.);
f)
indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta/raccolta diretta,
gestioni patrimoniali/raccolta, etc.).
L'attribuzione del premio aziendale può essere determinata
attraverso
un
indicatore complessivo che può valutarsi, tra l'altro, in termini di:
-
un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;
-
scostamenti rispetto a valori predeterminati;
-
variazioni rispetto all'anno o a periodi precedenti;
-
percentuali di indici o di valori predeterminati.
Nel caso d'utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi possono essere
opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello aziendale.
Le
aziende
che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo
- al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione
dei
crediti
risultato
e
delle
ordinario
partecipazioni queste ultime laddove
-
non
daranno
luogo
imputate
all'erogazione
del
al
premio
aziendale.
Il
premio
relativi
aziendale
può
essere determinato sulla
base
di
indicatori
alle performance del gruppo e/o dell'azienda capogruppo
società
controllate che, per vincoli di committenza
aziende
o azienda del gruppo, svolgano per esse attività prevalente
da
determinarne
la
sussistenza,
essendo
o
per
perciò
contrattuale
carenti
le
con
tale
d'autonomia
economica.
2.
Premio di rendimento.
Quale
misura
misurabili
crisi"-
per
le
aziende
che
presentino
attraverso indicatori tali da individuare lo
che
apposita
transitoria
verranno
Commissione
stipulazione
del
sull'eventuale
presente
quota
stato
individuati fra le Parti stipulanti,
paritetica
nazionale,
contratto -
le
aziendale del premio
entro
Parti
di
squilibri
30
di
tramite
giorni
aziendali
rendimento
"preuna
dalla
opereranno
eccedente
lo
standard di settore e/o altre erogazioni aziendali (fatta eccezione per il
premio aziendale per il quale vale quanto appositamente previsto) in
da
contribuire
a
ristabilire, attraverso il
recupero
di
quote
modo
delle
predette erogazioni, il necessario equilibrio.
Nell'ambito
artt.
ACRI),
il
150
il
delle procedure contrattuali previste, rispettivamente,
CCNL
19.12.94, 102 CCNL 22.6.95 (e corrispondenti
norme
agli
per
CCNL introdurrà - tra gli strumenti destinati a non disperdere
patrimonio
umano
e professionale - l'eventuale quota
aziendale
del
premio di rendimento eccedente lo standard di settore.
INDENNITÀ E COMPENSI VARI (misure in vigore dal 1° gennaio 2000).
Aree professionali e quadri direttivi
-
lavori in locali sotterranei
84.400
-
turno notturno
56.300
Quadri direttivi
-
per intervento
112.550
Aree professionali
-
turno diurno
7.900
-
indennità per orari giornalieri che terminano
dopo le 18.15 e fino alle 19.15
6.750
-
giornata di reperibilità (*)
56.300
-
per intervento
33.800
2ª area professionale, 1° livello retributivo
(limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso)
-
pernottamento
-
vigilanza
33.800
notturna
superiore
all'orario
normale
vigilanza notturna non superiore all'orario
normale
45.000
diurno
-
diurno
-
27.000
custodia diurna nella giornata di sabato
90.000
1ª area professionale
-
vigilanza
notturna
superiore
all'orario
normale
vigilanza notturna non superiore all'orario
normale
27.000
diurno
-
diurno
-
pernottamento semplice
(*) Con un minimo di £. 25.600
* * * * *
16.900
19.700
Fermo quanto previsto nel punto 1. del capitolo II del presente contratto,
nonché
dal
presente
capitolo in tema di riforma
della
retribuzione
incrementi tabellari, all'atto della nomina o dell'assunzione come
direttivo,
all'interessato
viene attribuito un
trattamento
e
quadro
retributivo
annuo iniziale di:
-
£. 77.485.655, per il 4° livello retributivo;
-
£. 65.000.000, per il 3° livello retributivo;
-
£. 57.559.852 (^), per il 2° livello retributivo;
-
£. 54.127.939 (^), per il 1° livello retributivo.
(^)Comprensivo
2°
della cosiddetta forfettizzazione di £. 2.250.000
livello
retributivo
e
di
£.
2.150.000
per
il
1°
per
il
livello
retributivo.
Capitolo X - MISSIONI E TRASFERIMENTI
1.
Missioni (Italia ed Estero).
Al
personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di
mese, escluse dal computo quelle cosiddette a corto raggio, compete
luogo
-
un
in
del trattamento di diaria e fermo il rimborso delle spese effettive
di
viaggio secondo le disposizioni in atto - il rimborso delle spese (piè
di
lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento
comunque
- relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli
attuali
importi della diaria.
Oltre
il
predetto limite temporale si conferma la disciplina di
cui
ai
CCNL 19.12.94, 15.6.95 e 22.6.95.
In ogni caso, quanto previsto dai precedenti commi non si applica nei casi
in
cui
dimora)
la
distanza fra la località di missione e la residenza (abituale
del lavoratore, non superi i km. 25 (cosiddette missioni a
raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio
corto
secondo
le disposizioni in atto.
2.
Si
Trasferimenti.
modifica
funzionari
l'attuale
trasferiti
disciplina
(art.
della
fornitura
57, comma 2, CCNL
dell'alloggio
22.6.95)
tenendo
dell'abrogazione delle previsioni della legge 27.7.78 n. 392,
l'equo canone.
ai
conto
concernenti
La nuova normativa si applicherà ai quadri direttivi, che - in conseguenza
del
trasferimento
disposto
dall'azienda
-
cambiano
effettivamente
residenza.
L'azienda
potrà
appartenente
applicare
la
predetta disciplina
anche
alle aree professionali in sostituzione del
al
personale
meccanismo
del
"contributo alloggio".
In
relazione
a quanto sopra, vengono abrogati l'art. 57, comma
2
e
la
relativa Raccomandazione n. 2, CCNL 22.6.95 e sostituiti come segue.
L'azienda fornisce al dipendente, direttamente o tramite terzi, l'alloggio
nella nuova residenza stipulando con lo stesso un contratto di locazione o
di
sublocazione;
il dipendente corrisponderà all'azienda
un
canone
di
locazione convenzionale determinato in applicazione dell'art. 1, DM 5.3.99
(recante
criteri
per
la determinazione dei canoni
di
locazione
nella
contrattazione territoriale).
Il trattamento è riconosciuto, per i trasferimenti successivi alla data di
stipulazione
del
presente contratto, per un periodo massimo
di
8
anni
dalla data del trasferimento stesso.
Potrà
essere
contratti
di
applicati
fino
definita una disciplina transitoria, fermo restando
che
locazione
essere
e
di sublocazione
in
essere
alla naturale scadenza. Le Parti si
potranno
riservano,
in
i
ogni
caso, di riesaminare la materia in conseguenza di eventuali modifiche
del
quadro legislativo di riferimento.
Capitolo XI - DISPOSIZIONI DIVERSE
1.
Assistenza sanitaria.
Le
Parti convengono l'istituzione di una Commissione di studio al fine di
realizzare, senza oneri aggiuntivi, un sistema a valenza generale
aziende,
d'intesa
con
gli
organismi
sindacali,
avranno
che
facoltà
le
di
utilizzare.
2.
A
Titolo di studio e anzianità convenzionali.
decorrere
nazionali
livello
che
dall'1.1.02,
vengono abrogate
le
previsioni
prevedono il diritto all'inquadramento
contrattuali
automatico
della 3ª area professionale (per ACRI, al grado 4°)
al
1°
nell'ipotesi
di possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore.
Vengono altresì abrogate le disposizioni contrattuali nazionali in tema di
anzianità convenzionali.
3.
Rispetto delle convinzioni religiose.
Le aziende cureranno, nell'applicazione delle norme del presente contratto
in materia d'orario di lavoro, che sia garantito il diritto dei lavoratori
che
ne
facciano
richiesta a praticare il proprio
culto
religioso
nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
4.
Mobilità nelle aree urbane.
Le
Parti
nazionali si riservano di esaminare congiuntamente le
applicative
del
Decreto
del
Ministero
dell'Ambiente
modalità
27.3.98,
successivamente all'emanazione delle necessarie disposizioni attuative
da
parte delle competenti autorità ministeriali.
5.
Congedi parentali.
Le
Parti
nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica,
successivamente all'emanazione dei provvedimenti di legge in materia.
6.
Molestie sessuali.
Le
Parti
nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica,
successivamente all'emanazione dei provvedimenti di legge in materia.
7.
Permessi per motivi di studio.
Le
normative
in
tema
di permessi per motivi
di
studio
vengono
così
uniformate:
Al
personale iscritto a corsi di laurea in una delle discipline che danno
titolo a riconoscimenti contrattuali d'anzianità convenzionale, spetta - 1
sola
volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato
facoltà
-
1
giorno
di
permesso retribuito da
fruire
nella
dalla
giornata
lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova d'esame.
Tale
permesso
è riconosciuto anche per le lauree brevi rilasciate
medesime facoltà.
dalle
Capitolo XII - DECORRENZE E SCADENZE
Il presente contratto:
-
per
la
parte
normativa decorre dalla data della sua
stipulazione,
salvo quanto stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 2001;
-
per
la
parte economica decorre dal 1° gennaio 2000 e scadrà
il
31
dicembre 2001, fermo quanto previsto nella "riforma della retribuzione".
Norma transitoria.
PASSAGGIO ALLA DIRIGENZA
Così
come
previsto nell'Accordo quadro 28.2.98 la nuova
ricompresa
fra
dell'azienda:
l'1,5%
e
il
2,5%
rispetto
al
dirigenza
totale
del
sarà
personale
a tal fine l'inquadramento di dirigente sarà attribuito
ad
una parte degli attuali funzionari con grado più elevato.
Le
norme
relative alla cessazione del rapporto di lavoro dei
previste
dal
trascorso
verrà
citato
1
Accordo
quadro 28.2.98,
troveranno
anno dal riconoscimento, nei confronti di
dirigenti,
applicazione,
coloro
attribuito dall'azienda tale inquadramento ai sensi del
ai
quali
comma
che
precede.
Ciascuna
azienda,
pertanto,
individuerà
-
tra
i
funzionari
cui
è
attualmente riconosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 - quelli
ai
quali
attribuire in relazione alle funzioni svolte, alla struttura
organizzazione
informando
dell'azienda
stessa,
l'inquadramento
da
gli organismi sindacali aziendali sui criteri
e
e
dirigente,
le
modalità
adottati.
Si
conserva,
in
retribuzione
ogni
eccedente
caso, come assegno
i
100
milioni
'ad
annui.
personam'
Tale
la
assegno
quota
non
di
sarà
riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.
L'applicazione
all'espletamento
materia
di
dei
commi
della
quadri
che
procedura
precedono
prevista
è
dal
connessa
presente
temporalmente
contratto
direttivi. Fino alla data prevista aziendalmente
l'applicazione del nuovo sistema relativo a tale categoria,
in
per
continuano
a
trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per il personale
direttivo (CCNL ABI 22.6.95 e CCNL ACRI 6.6.95).
Chiarimento a verbale.
Le
Parti
comma
del
stipulanti chiariscono che l'assegno 'ad personam'
4
di
cui
della presente norma è computabile ai fini dell'eventuale
al
quota
premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del TFR
e
ai
fini dei trattamenti di previdenza aziendali.
PROTOCOLLO PER IL PERSONALE DELLE BANCHE
GIÀ DESTINATARIE DEI CCNL ACRI
AREE PROFESSIONALI
Disposizioni generali.
Nell'ambito
del nuovo CCNL applicabile anche alle banche già destinatarie
dei CCNL ACRI, le Parti definiscono le seguenti particolarità relative
al
sistema
il
di
personale
classificazione del personale per aree professionali
già
appartenente
alle
categorie,
qualifiche
e
gradi
personale impiegatizio, subalterno e ausiliario. Tale sistema si
su
per
del
articola
3 aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli
retributivi,
corredati
da
corrispondenti
profili
professionali
esemplificativi.
I
lavoratori
come sopra inquadrati vengono inseriti nelle predette
professionali
"tabella
e
aree
nei relativi livelli retributivi, in applicazione
della
di corrispondenza" che segue, con salvaguardia, comunque,
delle
posizioni già acquisite.
Prima di dare attuazione a quanto sopra, le Parti aziendali procederanno a
un
confronto
aziendalmente
previsti
negoziale
in
sulla
essere
correlazione
e le declaratorie e i
tra
gli
profili
inquadramenti
esemplificativi
dal CCNL definendo eventuali profili professionali cui collegare
l'inquadramento
in
aree professionali e livelli retributivi
secondo
la
suddetta tabella.
Le
intese
relative verranno inserite nel contratto integrativo aziendale
armonizzandone i contenuti.
I
profili
luogo
secondo
professionali previsti negli accordi aziendali in
all'inquadramento
la
suddetta
in
aree
professionali
tabella, salvo che si
e
livelli
addivenga,
in
atto
retributivi
presenza
normative aziendali difformi, a diverse intese in coerenza con i
generali della presente normativa.
danno
di
principi
Nell'ipotesi in cui dovessero manifestarsi difformità di valutazione circa
l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Protocollo per
la
fase
della sua prima attuazione, il problema potrà - a richiesta delle OO.SS. o
dell'azienda
interessata - essere esaminato in sede ABI, con l'assistenza
dell'Associazione
stessa
e
delle
segreterie
nazionali
delle
OO.SS.
medesime.
Trascorsi
i
disciplina
verifica
6
mesi
degli
per
dall'avvenuta attuazione
della
inquadramenti, le Parti aziendali
una
valutazione
congiunta delle
nuova
complessiva
procederanno
eventuali
a
una
problematiche
applicative nascenti dal nuovo sistema di inquadramenti.
Le
declaratorie
e
i
profili
esemplificativi
che
determinano
le
caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area
professionale e nei livelli retributivi sono quelle di cui al capitolo ...
del CCNL.
Ulteriori
nuovi profili professionali conseguenti a nuove
attività
cambiamenti d'organizzazione possono essere individuati, tempo per
con
o
a
tempo,
accordo aziendale su richiesta di una delle parti. Le intese relative
vengono inserite nel contratto integrativo aziendale.
In
considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità
e anche al fine di consentire ai lavoratori conoscenze quanto più complete
del lavoro e un maggior interscambio nei compiti, l'azienda può attribuire
al
lavoratore,
dell'area
anche in via promiscua, tutte le attività
di
pertinenza
professionale d'appartenenza, senza che ciò comporti
riduzione
del trattamento economico.
L'azienda,
le
nel corso di un apposito incontro informa, su loro
richiesta,
OO.SS. aziendali in merito ai criteri adottati per la miglior gestione
della
flessibilità
predette
OO.SS.
congiunta,
di cui al comma che precede; in
possono avanzare proposte, ai fini
tale
di
occasione,
una
le
valutazione
su situazioni aventi rilevanza generale che possano
risultare
in contrasto con le finalità più sopra enunciate.
Ove al lavoratore vengano temporaneamente affidate attività proprie di
un
livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto per il periodo
di
utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza
di
retribuzione.
Al
lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività
livelli
è
proprie
di
retributivi diversi nell'ambito della medesima area professionale
riconosciuto
superiore,
l'inquadramento nel livello
corrispondente
sempre che quest'ultima sia svolta - laddove
all'attività
previsto
-
con
continuità
e prevalenza, secondo i criteri previsti dall'art.
.....
che
segue.
Chiarimento a verbale.
Le
parti
stipulanti,
disposizioni
in
relazione a
quanto
previsto
nelle
generali, chiariscono che restano confermate
le
presenti
previsioni
contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni
in
materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell'utilizzo
personale,
globalmente connesse agli assetti in atto frutto di
del
normative
aziendalmente pattuite.
TABELLA DI CORRISPONDENZA
PRECEDENTE CATEGORIA
NUOVO INQUADRAMENTO
QUALIFICA O GRADO (*)
1ª area professionale
personale di pulizia, fatica e custodia livello retributivo unico
guardie diurne e notturne
livello retributivo unico
+ indennità mensile
2ª area professionale
operaio/commesso(**)
1° livello retributivo
capo e vice capo commesso (**)
2° livello retributivo
impiegato di grado minimo
3° livello retributivo
3ª area professionale
impiegato di grado superiore al minimo
1° livello retributivo
capo reparto
2° livello retributivo
vice capo ufficio
3° livello retributivo
capo ufficio
4° livello retributivo
(*) In applicazione del contratto nazionale o di accordi aziendali.
(**)Per
gli
Operai
dall'applicazione
e
i
Vice
Capo
Commessi
delle maggiori tabelle,
l'incremento
per
d'anzianità è riassorbibile a tutti gli effetti.
paga
base
derivante
e
scatti
A
far
aree
tempo dal momento del passaggio al sistema di classificazione
professionali, il lavoratore che, in rapporto alle funzioni
risulti
destinatario - in base a intese aziendali
economico
superiore
-
di
a quello dell'originaria qualifica
un
o
svolte,
trattamento
grado,
verrà
inquadrato nel livello retributivo corrispondente ovvero più prossimo
difetto,
purché
conservando
nell'ambito
dell'area
professionale
l'eventuale eccedenza economica come
per
per
d'appartenenza,
assegno
'ad
personam'
assorbibile in occasione di successivi avanzamenti.
I
lavoratori
aree
destinatari del presente Protocollo sono
inquadrati
nelle
professionali e nei livelli retributivi secondo la disciplina
e
le
modalità previste dal capitolo ... del presente CCNL.
La
declaratoria definisce le caratteristiche e i requisiti indispensabili
per l'inquadramento nell'area professionale.
I
profili
contenuto
professionali rappresentano le caratteristiche essenziali
professionale
delle figure in
essi
considerate
relativi
del
ai
singoli livelli.
Attuali quadri e funzionari.
Le
Parti
aziendali, in occasione del confronto negoziale
definizione
degli
relativo
inquadramenti delle 3 aree professionali,
alla
definiranno
eventuali profili professionali cui collegare l'inquadramento dei Quadri.
Le Parti stesse, procederanno altresì, in coerenza con i principi generali
del
presente CCNL all'inquadramento tra i quadri direttivi dei funzionari
salvaguardando i profili professionali aziendalmente già definiti.
Trattamento economico tabellare per il personale neo-assunto.
Al
personale
CCNL,
assunto successivamente alla data di stipula
del
presente
non competono le particolari erogazioni eventualmente previste
contratti integrativi aziendali definite "differenza aziendale" e
nei
"carica
aziendale".
Maggiorazioni per laurea e per iscrizione ad albo professionale.
Gli
importi
vengono mantenuti, sotto forma di assegno 'ad personam'
non
riassorbibile a tutti gli effetti, al solo personale che già li percepisca
e
a tutto il personale in servizio alla data di stipula del presente CCNL
che
consegua la laurea e/o l'iscrizione all'Albo professionale
data
dell'1.1.02 restando, a tali effetti, comunque ferme
previste
dagli
artt. 25 e 27 del CCNL 16.6.95 e dall'art.
le
entro
la
condizioni
48
del
CCNL
19.12.94.
Disciplina del reclutamento.
L'azienda
informerà preventivamente le OO.SS. aziendali circa
i
criteri
che intende, tempo per tempo, adottare per le assunzioni del personale.
Disciplina dei trasferimenti - Fornitura dell'alloggio.
La
specifica previsione relativa alla fornitura dell'alloggio per il caso
di trasferimento troverà applicazione a far tempo dell'1.1.02.
Provvidenze di studio.
Per
e,
il solo personale in servizio alla data di stipula del presente
CCNL
comunque, per il periodo di vigenza dello stesso, resta applicabile la
disciplina prevista dai CCNL ACRI 19.12.94 e 16.6.95.
Permessi sostitutivi delle festività soppresse.
L'attuale regime di cui ai CCNL ACRI vale per il corrente anno 1999
2000.
A
e
far tempo dall'anno 2001, si applica la disciplina prevista
il
dal
presente CCNL.
Nota a verbale.
1.
Circa
il problema del mantenimento della pianta stabile contrattuale
(compresa
la "disponibilità") fino all'entrata in vigore del "Fondo
solidarietà
per
il
sostegno
del reddito,
dell'occupazione
e
di
della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito",
le
OO.SS. confermano la propria disponibilità per una definizione della
questione
in
sede
di stesura del CCNL previo un
necessario
maggiore
approfondimento del problema stesso.
2.
In ordine all'obiettivo di realizzare una graduale armonizzazione tra
le
normative ACRI e ABI, le Parti stipulanti convengono che, in sede di
stesura
contrattuale, si esamineranno le possibili
aspetti non definiti nel presente CCNL.
soluzioni
per
gli
Nel caso d'impossibilità ad individuare discipline omogenee, continueranno
comunque a valere le preesistenti normative, per i lavoratori ai quali
si
applicano i CCNL ACRI, in servizio alla data di stipula del presente CCNL.
PROTOCOLLO IN TEMA DI AGIBILITÀ SINDACALI
Le Parti, premesso che:
-
le
Convenzioni 18.6.70 (ABI) e 24.6.70 (ACRI) per
relazioni
i
diritti
e
le
sindacali e i connessi accordi sulle assemblee del personale,
sono scaduti il 31.1.99;
-
l'Accordo
"cedole"
del
10.7.96 -
permessi
e
trattamento
per
i
dirigenti sindacali nazionali e di strutture periferiche territoriali - è
scaduto il 31.12.98;
-
i predetti accordi continuano, allo stato, ad essere applicati in via
di fatto, fatte salve le ulteriori determinazioni;
convengono che:
·
occorre
procedere
sindacali
secondo
avviando
entro
l'incarico
tenendo
gli impegni contenuti nell'Accordo
il 30.9.99 i lavori della Commissione
delle
in
sede
legislativa,
ferma
28.2.98,
paritetica
conto degli impegni assunti in materia di
sviluppi
agibilità
quadro
di sottoporre alle Parti stipulanti le proprie
anche
annunciati
alla revisione della disciplina
"con
conclusioni,
RSU
e
l'esigenza
degli
di
ridimensionamento dei connessi oneri sulle aziende", esaminando in
un
tale
ambito "anche le problematiche connesse con il tema delle assemblee nelle
unità produttive minori";
·
nel
frattempo le surrichiamate Convenzioni - unitamente ai
accordi
assemblee - troveranno applicazione nei confronti di
connessi
tutte
le
OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL 11.7.99;
·
conseguentemente, a far tempo dalla data di stipulazione del presente
Protocollo,
sindacali
il
SINFUB costituirà - in sostituzione
delle
delegazioni
aziendali (DSA) previste dall'art. 101 del CCNL 22.6.95
(per
ABI) e dal Protocollo allegato al CCNL 16.6.95 (per ACRI) - rappresentanze
sindacali
aziendali ed eventuali organi di coordinamento, nel
rispetto
delle Convenzioni sopra citate;
·
riguardo
s'impegna
alle
eventuali rappresentanze già
in
essere,
il
SINFUB
a rinnovarne la costituzione entro il 31.12.99, in conformità
alle previsioni delle stesse Convenzioni;
·
il
SINFUB s'impegna, inoltre, a rinunciare a costituire le anzidette
delegazioni sindacali aziendali e a sciogliere, presso tutte le aziende,
le
delegazioni
già costituite sostituendole, laddove ne
condizioni, con organi di coordinamento;
ricorrano
le
·
nei
confronti del SINFUB non troveranno più applicazione, in
sostituiti
dalle citate Convenzioni, l'Accordo 22.6.95
quanto
sui
contributi
contratto
collettivo
sindacali (per ABI) e il corrispondente Accordo ACRI.
* * * * *
Per
quanto
concerne
sottoscritto
in
le
data
materie disciplinate dal
odierna,
anche
in
sede
aziendale
si
terrà
reciprocamente conto della rappresentatività categoriale di ciascuna delle
OO.SS. dei lavoratori stipulanti.
* * * * *
Per
quanto concerne i permessi ai dirigenti nazionali e territoriali
SINFUB,
resta
confermata,
fino al termine
dei
lavori
della
del
predetta
Commissione paritetica sulle agibilità sindacali, l'attuale prassi al fine
di
consentire
aggiuntivi
un
equo
utilizzo delle agibilità sindacali
per le aziende, né pregiudizio per la predetta
senza
oneri
O.S.
rispetto
del
presente
alla situazione in atto.
Dichiarazione del SINFUB.
Il
SINFUB
dichiara
che,
ad ogni effetto, con
la
firma
contratto viene meno il proprio interesse nella controversia instaurata in
relazione
16.6.95
al recesso di ABI e ACRI, rispettivamente, dai CCNL
per
risarcimento
all'azione
il
personale
danni;
e
agli
direttivo,
ivi
compresa
conseguentemente il SINFUB
atti
la
s'impegna
del giudizio attualmente
pendente
Tribunale di Roma.
Delegazione ABI per le trattative
in tema di lavoro e occupazione
FABI
þþþþ
FALCRI
FIBA-CISL
FISAC-CGIL
UIL C.A.
SINFUB
22.6.95
pretesa
a
e
al
rinunciare
innanzi
al