Il giorno 11 luglio 1999, in Roma tra - la Delegazione ABI per le trattative in tema di lavoro e occupazione e - la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI); - la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI); - la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL); - la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito (FISAC-CGIL); - la UIL Credito e Assicurazioni (UIL C.A.); - il Sindacato Personale Direttivo e Aree Professionali di Credito, Finanza e Assicurazioni (SINFUB), si e è convenuto di stipulare il presente CCNL unico per i quadri direttivi per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali, in sostituzione: dei CCNL 19.12.94 (ABI e ACRI) e, per le norme relative ai funzionari, dei CCNL 22.6.95 (ABI) e 16.6.95 (ACRI), e in attuazione: del Protocollo d'intesa sul sistema bancario 4.6.97 e dell'Accordo quadro 28.2.98. STRUTTURA CONTRATTUALE Il alla presente CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla 1ª 3ª) viene componenti strutturato in una parte generale, comune professionali, e in 2 distinte discipline alle diverse dedicate alle rispettive specificità. In relazione a quanto sopra il testo coordinato del predetto verrà, indicativamente, così articolato: PARTE GENERALE · Premessa contratto · Area contrattuale · Relazioni sindacali · Contrattazione integrativa aziendale · Flessibilità all'ingresso · Telelavoro · Costituzione del rapporto di lavoro · Doveri e diritti del personale · Provvedimenti disciplinari · Trattamento economico · Riposo settimanale, festività, ferie e assenze · Malattia, infortunio e maternità · Servizio militare · Missioni e trasferimenti · Formazione e criteri di sviluppo professionale · Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio · Risoluzione del rapporto di lavoro · Decorrenza e durata PARTE SPECIALE (Quadri direttivi) · Inquadramento del personale · Prestazione lavorativa · Assistenza sanitaria PARTE SPECIALE (Aree professionali) · Inquadramento del personale · Orario di lavoro Le norme del di seguito concordate verranno riprodotte nel testo contratto nazionale, fatti salvi i necessari raccordi e un coordinamento complessivo delle disposizioni che non risultano definitivo opportuno sostituite o modificate dalle norme predette, anche allo scopo di realizzare un testo contrattuale che risponda ai condivisi obiettivi di semplificazione e razionalizzazione. PREMESSA Le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale viene stipulato al termine primavera di del sottoscrizione, un 1997 articolato e complesso iter negoziale e presso che la ha condotto, quale primo Presidenza del Consiglio "Protocollo d'intesa sul settore bancario" del 4.6.97. dei avviato risultato, Ministri, nella alla del Nell'occasione le Parti, convenendo sulle difficoltà in atto creditizio, ritennero logica anche nell'ottica dell'unificazione sistema monetaria inderogabile la ristrutturazione globale del di nel europea, sistema, in una efficienza e competitività internazionale, anche relativamente alla struttura e ai contenuti della contrattazione collettiva di tutto il personale bancario, allo scopo di attuare congiuntamente quel complesso di azioni finalizzate a elevare le capacità di competizione del sistema. In tale ambito strutturale si era, tra l'altro, preso atto che "l'evoluzione impone al sistema bancario profondi processi di riconversione e di riposizionamento strategico; ridefinizione delle aree di affari e dei baricentri reddituali; innovazione di prodotto ad alto valore aggiunto, sia sul lato del risparmio gestito che dei servizi alle imprese". In attuazione degli impegni ivi assunti, le Parti stipulanti il contratto hanno contrattuali solidarietà sottoscritto e definito per il l'Accordo quadro l'Accordo sostegno del per 28.2.98 l'istituzione reddito, per presente i del rinnovi Fondo dell'occupazione e di della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. Nell'ambito concordato della Parti hanno sulla strumentazione più idonea al raggiungimento degli scopi individuati con dell'obiettivo del sistema principali prima delle predette intese le il predetto Protocollo medesime 4.6.97, e in di accrescere l'efficienza e la competitività particolare complessiva e portare i costi dello stesso al livello medio degli paesi europei e di mirare al raggiungimento di altri concreti risultati nel quadriennio di valenza contrattuale. Capitolo I - AREA CONTRATTUALE Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende di credito, finanziarie ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1, D.lgs. n. 385/93, o e strumentale, ai raggruppamenti di sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema d'orario e inquadramenti fine di disciplina addivenire, con la necessaria gradualità temporale, coerente con il mercato di riferimento (v. punti 1 e al a una 2 che seguono). Nell'attuale fase di ricerca d'efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la anche cui realizzazione può l'eventuale allocazione di personale e di attività a comportare società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui al punto 1 che le segue, relative è garantita l'applicazione specificità. La garanzia del contratto con vale confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime presente anche nei attività, verrà successivamente assunto dalle predette società. Nei al casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cap. VII, l'azienda B), acquirente soluzioni allo lett. idonee punto 5, che dovrà che alienante, e comunque dovrà coinvolgere tendere cui sia a individuare in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, sviluppo dei livelli professionali e al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'azienda alienante potrà cedere le questione a condizione che l'acquirente s'impegni ad attività applicare in il contratto collettivo del credito con le relative specificità e demandi e a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente. Le attività possibile di carattere complementare e/o accessorio, per sia concordati l'applicazione dei contratti complementari le quali che dalle Parti nazionali che l'appalto anche ad aziende saranno che applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri è non settori, sono indicate al successivo punto 3. 1. Attività che richiedono specifiche regolamentazioni. S'individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui al successivo punto 2: A) Intermediazione mobiliare. B) Leasing e Factoring. C) Credito al consumo. D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento. E) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile. F) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo contabile, centrali non di amministrativo/ sportello, svolte in maniera accentrata (strutture o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie: - nell'area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito circolari/bancari; e di debito; imposte e tasse; INPS; assegni - nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari; - nell'area portafoglio finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani non residenti; prodotti derivati trattati su in mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi; - nell'area titoli: obbligazioni; custodia titoli; amministrazione regolamenti c/cifra e franco valuta; azioni banca e depositaria; Fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria; - nell'area supporto: anagrafe; conti correnti; - nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori. G) Gestione amministrativa degli immobili d'uso. 2. Specifiche regolamentazioni. Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al punto 1 che precede sono contenute nel capitolo IV del presente contratto. Inquadramenti. Per alla le attività data di cui al punto 1 al personale assunto successivamente di stipulazione del presente contratto si applica la seguente declaratoria d'inquadramento: - i lavoratori svolgere, in amministrativo via e/o che sono stabilmente continuativa e incaricati prevalente, contabile, o tecnico, nel dall'azienda compiti di carattere rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti limitato grado d'autonomia funzionale, sono inquadrati professionale, 3° di livello retributivo (per ACRI, nella e 2ª impiegati con area di grado Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla minimo). Per i servizi di elaborazione dati: - le stipulazione del presente contratto, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l'impianto normativo definito dal CCNL del credito, ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche; - in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa aziendale, si procederà a un riesame delle discipline in atto in materia di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti e in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera. 3. Attività complementari e/o accessorie appaltabili. Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue: 1. Servizio portafoglio (escluse quelle di cui al punto 1, lett. F) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office. 2. Trattamento etc.); delle trattamento banconote (ammazzettamento, contazione, della corrispondenza e del materiale cernita, contabile; trasporto valori. 3. Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica. 4. Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza. Chiarimento a verbale. Per "lavorazioni s'intendono contabili di quelle data entry relative ad attività concernenti attività ausiliarie, di back office" amministrative quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, trattamento assegni ed effetti, l'inserimento dati negli e il archivi informatici. CONTRATTI COMPLEMENTARI Le Parti stipulanti s'impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione attività del presente contratto, contratti complementari per le di cui al presente punto 3 sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento: - orario di lavoro; inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui al punto 2 che precede (specifiche regolamentazioni); - tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%. Quanto previsto dal 2° e 3° alinea riguarda il personale successivamente alla data di stipulazione del presente contratto. assunto * * * * * Eventuali future richiedano, nuove anche attività, diverse da quelle suindicate, art. 1, D.lgs n. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi di della in relazione a quanto previsto al punto presente norma potranno venire individuate, 15, che su istanza ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica. Capitolo II - QUADRI DIRETTIVI 1. Definizione e inquadramento. Si definisce una nuova categoria denominata quadri direttivi e articolata in 4 livelli retributivi. Nel 1° e nel collocati, 2° livello retributivo della nuova categoria rispettivamente, i lavoratori inquadrati nel 1° e retributivo della 4ª area professionale (CCNL ABI 19.12.94) e vengono 2° livello nei Quadri del grado minimo e del grado superiore al minimo (CCNL ACRI 19.12.94). L'inserimento nel 1° e nel 2° livello della nuova categoria avviene automaticamente e correlativamente. Nel a gli di 3° e nel 4° livello retributivo, il più elevato dei quali corrisponde quello in essere per il grado minimo di funzionario, vengono collocati attuali funzionari - che conservano tale denominazione per il periodo vigenza attribuito contrattuale - esclusi coloro ai quali viene l'inquadramento fra i dirigenti ai sensi contestualmente dell'Accordo quadro 28.2.98. In sede essere aziendale - espletando la procedura di seguito prevista collocata funzionari previsto, da in nel 3° livello retributivo una individuare relazione nell'ambito del alle grado funzioni svolte, restante parte degli minimo alla organizzazione dell'azienda. collocata 4° livello retributivo. Si conserva, in nel La quota dei attuali aziendalmente struttura e funzionari ogni potrà alla viene caso, come assegno 'ad personam' la differenza di trattamento economico. Fermo quanto stabilito in materia di riforma della retribuzione, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. In sede presente stessa aziendale si dà corso - entro 90 giorni dalla stipulazione del contratto - a un apposito incontro nel corso del quale l'azienda rappresenta agli organismi sindacali aziendali una delle seguenti eventualità: - la sussistenza delle condizioni per l'applicazione immediata della nuova normativa sui quadri direttivi; - un piano di graduale applicazione di detta normativa indicando i relativi tempi e modalità; - il rinvio dell'applicazione della medesima normativa in una fase successiva. In ogni caso l'applicazione della nuova disciplina dovrà avvenire entro il 31.12.00. Fino alla sistema, data prevista continuano contrattuali per a la aziendalmente trovare per applicazione l'applicazione le del corrispondenti 4ª area professionale (CCNL ABI 19.12.94), nuovo norme per i Quadri (CCNL ACRI 19.12.94) e per il personale direttivo (CCNL ABI 22.6.95 e CCNL ACRI 16.6.95). In ciascuna delle ipotesi di cui al comma 6 che precede e secondo i tempi ivi indicati conformità le parti aziendali dovranno verificare congiuntamente dell'applicazione della nuova disciplina ai criteri la predetti secondo la procedura che segue. L'azienda - nell'ambito dei criteri di sviluppo professionale adottati rappresenta agli all'applicazione organismi sindacali aziendali gli della nuova struttura effetti - conseguenti contrattuale rispetto all'ordinamento dei gradi aziendalmente in atto. Lo sviluppo professionale nell'area dei quadri direttivi è collegato alla individuazione da parte dell'azienda di ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale. In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane, l'azienda può prevedere percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative. Gli organismi predetta sindacali formulano loro considerazioni procedura di confronto, della durata massima e di proposte. 30 giorni, La è finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai commi che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l'azienda della rende operativi i propri provvedimenti. Procedura durata massima di 20 giorni, deve essere seguita analoga, nel caso ma di eventuali modifiche che l'azienda intendesse apportare successivamente. Chiarimento a verbale. Le Parti comma del 5 stipulanti chiariscono che l'assegno 'ad personam' di cui della presente norma è computabile ai fini dell'eventuale al quota premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del TFR e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali. DECLARATORIA Sono quadri direttivi categoria dei svolgere, in i lavoratori, dirigenti, responsabilità via che pur non appartenendo siano stabilmente incaricati continuativa, funzionali ed mansioni elevata che dall'azienda comportino preparazione alla elevate professionale specializzazioni, e che abbiano esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, elevate controllo alla 3ª di responsabilità nella direzione, nel una e/o particolari ovvero maturato di significativa coordinamento altri lavoratori appartenenti alla presente categoria area professionale, ivi comprese le responsabilità crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti connesse dai e/o e/o di predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei espletarsi confronti di terzi in rappresentanza dell'azienda, con carattere d'autonomia e discrezionalità, in via nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali da generale, conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: · gli incaricati generalmente dal di svolgere attività specialistiche caratterizzate possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti e in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami d'attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria); · i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; · i preposti complessiva a succursale, valutazione comunque dell'assetto denominate, organizzativo che - in una dell'azienda - svolgono, con significativi gradi d'autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'azienda nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'azienda l'erogazione dei coordinando risultati le stessa, per quanto crediti, risorse dell'unità concerne la gestione dei prodotti umane e tecniche affidate operativa le in rapporto agli e condizioni e dei e servizi, rispondendo obiettivi dei definiti dall'azienda medesima. Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 addetti sono compreso il preposto; il 2° livello retributivo se gli 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il a 6 addetti 4° livello retributivo da 10 addetti in poi. In deroga a quanto sopra previsto, per quanto riguarda le succursali con orari speciali, e/o ad operatività ridotta e comunque con complessivo applica - pari o inferiore a 4 addetti compreso un organico il preposto, si fatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di situazioni particolari - la tabella che segue: n. addetti inquadramento complessivo succursali Le Parti del preposto 1 3°A - 2° liv. 2 3°A - 3° liv. 3-4 3°A - 4° liv. valuteranno la possibilità d'individuare in sede nazionale ulteriori profili professionali esemplificativi. 2. Fungibilità. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità e un anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro e maggiore piena interscambio nei compiti in azienda, può essere fungibilità - nell'ambito della categoria dei quadri rispettivamente fra il 1° e il 2° livello retributivo e fra attuata la direttivi il 3° e 4° livello retributivo. Ai sensi n. 106/86), dipendente dell'art. 6, si legge n. 190/85 (come modificato stabilisce un periodo di 5 mesi per dalla legge l'assegnazione a mansioni superiori, nell'ambito della categoria dei del quadri direttivi, in deroga - per questo specifico aspetto - all'art. 2103, comma 1, C.C. 3. Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione l'orario si normale effettua, di massima, in correlazione applicabile al personale temporale inquadrato nella 3ª con area professionale addetto all'unità d'appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità di temporale proprie di tale categoria e criteri "autogestione" individuale che tengano conto delle esigenze operative. Per il sono 1° e 2° livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale commisurate - ivi compresa la cosiddetta forfettizzazione del compenso per lavoro straordinario di cui alla seguente nota a verbale una prestazione professionale, in corrispondente all'orario normale della maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni 3a area eccedenti misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che sia stato suesposto, obiettivamente verranno possibile rappresentate "gestire" secondo dall'interessato il a non meccanismo all'azienda, la quale - valutatane la congruità - corrisponderà un'apposita erogazione. Per il 3° e corrispondere 4° livello retributivo l'azienda valuta la possibilità un'apposita erogazione a fronte di un impegno di temporale particolarmente significativo durante l'anno. Le predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale, alla data prevista per l'erogazione del premio aziendale. Nota a verbale. In relazione a quanto previsto dall'Accordo quadro 28.2.98 per i primi 2 livelli retributivi dei quadri direttivi la quota forfettaria del compenso per lavoro straordinario viene fissata nei seguenti importi annuali: - £. 2.150.000 per il 1° livello; - £. 2.250.000 per il 2° livello. 4. Ferie. A far tempo dall'1.1.00 nei confronti di tutta la categoria direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. dei quadri 5. Contrattazione aziendale. Nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti d'organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, su richiesta di una delle Parti: - con accordi aziendali per il 1° e 2° livello retributivo; - nel rispetto della procedura di cui al capitolo II, punto 1, per il 3° e 4° livello retributivo. 6. Legge n. 223/91. Resta chiarita l'applicabilità della legge n. 223/91 a tutto il personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi (dal 1° al 4° livello retributivo). Capitolo III - FORMAZIONE - CRITERI DI SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA 1. Formazione. Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in materia di formazione rientra nell'ambito di ENBICREDITO. L'eventuale riduzione d'orario di lavoro da destinare alla formazione essere definita nell'ambito degli strumenti previsti dal Patto può per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.98. * * * * * Le Parti convengono che - salvo restando quanto disciplinato in materia di formazione d'ingresso in relazione alle previsioni di legge - la formazione continua del personale: · rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; · concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia; · assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane; · assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale. Pertanto, criteri l'azienda promuove corsi di formazione professionale di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a secondo far tempo dall'1.1.00, delle seguenti previsioni: a) un "pacchetto formativo" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro; b) un ulteriore "pacchetto" di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro, anche tramite autoformazione con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica. A ciascun lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall'azienda, situazioni su richiesta dei lavoratori, eventuali personali e/o familiari, con specifico riguardo particolari al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l'effettuazione. La formazione al di fuori dell'orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti promosse da parte di fonti esterne, anche nell'ambito di tramite ENBICREDITO, potrà essere, in tutto o iniziative in parte, corsi, nonché retribuita. Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei l'eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti congiunta dalle norme che precedono, formano oggetto di nel corso di un apposito incontro da tenere entro valutazione il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell'anno qualora l'azienda apporti sostanziali modifiche in materia. Nell'ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere può anche portati a conoscenza del personale. All'attuazione procedersi di quanto previsto dalla presente norma mediante l'istituzione di corsi a carattere interaziendale realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle aziende che per la dimensione, per l'appartenenza a un gruppo bancario, o altre ragioni da loro di carattere tecnico e organizzativo ne ravvisassero la necessità. Nei casi di aziendali innovazioni che tecnologiche o di rilevanti comportino sostanziali modifiche nello di consistenti gruppi di ristrutturazioni svolgimento personale, le della prestazione lavorativa aziende organizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dalla presente norma - corsi di riqualificazione del personale interessato. Ulteriori corsi professionali, indetti si e organizzati dalle aziende svolgono durante il normale orario per di addestramenti lavoro e la partecipazione dei lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa. 2. Sviluppo professionale e di carriera. Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per i lavoratori e per l'efficienza e la competitività delle imprese bancarie. Pertanto le professionali con le aziende s'impegnano a valorizzare e sviluppare le capacità secondo il principio delle pari opportunità e in coerenza scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive aziende stesse, tenendo anche conto dell'evoluzione delle delle tecnologie, soprattutto informatiche, e dei bisogni formativi del personale. Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite: a) una formazione adeguata; b) l'esperienza pratica di lavoro; c) la mobilità su diverse posizioni di lavoro. Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti professionali connessi al differente inquadramento del personale e in connessione alla valutazione professionale del personale concorre allo sviluppo di carriera del personale stesso. In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane l'azienda percorsi può prevedere, informandone gli organismi professionali per la formazione di determinate figure sindacali, ritenute strategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative. 3. Sviluppo professionale nell'area impiegatizia (3a area professionale). Lo sviluppo professionale in questa area viene perseguito in prima istanza tramite formazione di base (conoscenze generali relative al funzionamento dell'azienda, ai prodotti distributive; sviluppo di e servizi, capacità alle di procedure relazioni produttive commerciali e con la clientela). A tale fase esperienze ne seguirà una più avanzata opportunamente integrata pratiche di lavoro e mobilità su diverse posizioni di con lavoro finalizzata ad accrescere nel lavoratore le competenze (specialistiche e/o commerciali e/o di coordinamento gerarchico). Particolare attenzione sarà dedicata alla modulazione di progetti di sviluppo professionale per i profili più elevati della 3ª area, allo scopo di favorire la possibilità d'accesso a ruoli di maggior rilievo anche facenti parte della categoria dei quadri direttivi. 4. Sviluppo professionale nell'area quadri direttivi. Lo sviluppo professionale in questa area è finalizzato alla individuazione da parte dell'azienda di figure professionali - opportunamente "pesate" in funzione dei diversi espletabili livelli di responsabilità nell'ambito delle strutture - sia centrali nelle che attività nella rete commerciale. L'azienda definisce aggregazioni e/o connessi chiave che possono essere raggruppati omogenee di competenze, sia specialistiche che coordinamento particolare ruoli e/o riguardo trattamenti controllo alle di risorse esigenze di retributivi che tecniche mercato e possono anche di e in gestione umane, commerciali, con con comportare i il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale. In particolare, la formazione in questa area deve risultare coerente rispetto ai predetti ruoli di riferimento, con specifica attenzione sviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di allo attuazione integrata dei processi produttivi e/o organizzativi. 5. Criteri di valutazione professionale. Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale, concorre allo sviluppo di carriera del personale. Le Parti elementi nazionali di opportunamente figure convengono, a titolo esemplificativo, valutazione professionale - individuati dalle aziende in i cui contenuti relazione professionali, alla propria organizzazione, ai che alle propri idonei vengono specifiche obiettivi strategici - sono professionali, i seguenti: padronanza competenze del ruolo, professionali, attitudini precedenti e potenzialità caratteristiche vengono sostituite da un giudizio professionale professionali, prestazioni. 6. Valutazione del lavoratore. Le note complessivo rendimento annuale, fermo restando che l'eventuale quota del eccedente lo standard di settore e il premio premio aziendale di non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo. Il lavoratore valutazione informato periodicamente circa il professionale formulata dall'azienda e delle dall'azienda formazione, viene merito linee della adottate stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità allo sviluppo professionale e ai criteri di di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo. Verrà prevista una procedura di ricorso avverso il complessivo giudizio professionale annuale. Chiarimento a verbale. Le aziende dedicheranno trasformazione al fine di particolare attenzione al momento del sistema valutativo, garantendo la massima evitare che il mutamento dei criteri rispetto della obiettività a quelli in precedenza adottati comporti, di per sé, valutazioni meno favorevoli. 7. Coinvolgimento sindacale. L'azienda, comunica i anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali, agli stessi - nel corso di un apposito incontro - gli indirizzi, principi e i criteri che s'intendono adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso. Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte nell'ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai commi che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l'azienda analoga, caso di ma rende operativi i propri provvedimenti. della durata massima di 20 giorni, deve essere eventuali successivamente. modifiche che l'azienda intendesse Procedura seguita nel apportare L'azienda, al termine della procedura, porta a conoscenza dei lavoratori indirizzi, principi e criteri di cui sopra. Le Parti aziendali concordano le modalità di verifica per l'applicazione dei principi e criteri suindicati. Capitolo IV - ORARIO DI LAVORO 1. Orario settimanale. L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è in 37 fissato ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai commi che seguono. A far tempo dall'1.1.00, il lavoratore all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in 2 giornate; - continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza. Quanto previsto al comma che precede determina l'assorbimento delle giornate di riduzione d'orario di cui all'art. 56 del CCNL 19.12.94 2 (art. 53 per ACRI). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15, 6.600 ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di £. (£. 6.750 dall'1.1.00) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi lavoratori in cui l'orario giornaliero termini oltre le compete all'indennità di ore 19.15, la riduzione di 1 ora dell'orario settimanale, turno di £. 7.700 (£. 7.900 dall'1.1.00) per ai oltre ciascun giorno in cui effettuano tale orario. L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei articolazione: - su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni. casi di Sono escluse ulteriori riduzioni d'orario e specifiche indennità. A far tempo riduzione dall'1.1.01 viene riconosciuta annualmente una giornata d'orario, da utilizzarsi con i criteri di cui all'art. 56 di del CCNL 19.12.94 (art. 53 per ACRI). 2. Orario giornaliero. L'azienda ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori, secondo i seguenti nastri orari: - un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori; - un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall'azienda e al 10% delle succursali; - articolazione limite del operative, dell'orario anche oltre i predetti nastri entro 2% per attività per le quali sussistano effettive con intese con gli organismi sindacali aziendali il esigenze che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende. Per - le attività di cui al punto 1. del capitolo I del presente contratto sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e enti le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30. Relativamente factoring e alle attività mobiliare, credito al consumo, il predetto orario applicarsi a dipendente dall'azienda, attività, d'intermediazione una qualora quota non superiore al ovvero del 30% personale di leasing, extra standard tutto il addetto personale alle le stesse siano espletate direttamente può medesime dalle banche, fermi restando in quest'ultimo caso i limiti generali. Per gli essere addetti adottato ai centri servizi il nastro orario extra per un massimo del 30% del personale standard medesimo; percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal può detta comma 1, 2° alinea che precede. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui alla presente norma inoltre, punto 4, escluse le succursali con orari speciali di cui al restano, successivo nn. da 2 a 6, e i relativi addetti, nonché coloro che espletano le attività in turno di cui al successivo punto 3. Resta fermo che dall'applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa per quella del 2% di cui al comma 1, 3° alinea) e di quella prevista l'orario multiperiodale non può risultare "in flessibilità" più del casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più 18% del personale dipendente dall'azienda. Nei aziende banche dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività specializzate sportelli in: "canali" telefonici o telematici, presso ipermercati, centri commerciali, grandi predette percentuali succursali possono complessivi essere calcolate del gruppo medesimo e il sul (quali "canali" magazzini), personale "risultato" e le sulle utilizzato presso le predette aziende specializzate. In tal caso la procedura di confronto di seguito disciplinata si svolgerà, per questo specifico aspetto, presso l'azienda capogruppo. 3. Turni. Per le seguenti attività appresso indicate l'azienda ha facoltà di articolazioni d'orario, anche in turni giornalieri continuativo (le pause attualmente previste dal CCNL verranno adottare a le carattere armonizzate con il nuovo regime degli orari): 1. distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a: a) sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza; b) presidi all'utenza di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica); c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia); d) gestione carte di credito e debito; 2. distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore: a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi; b) sistemi di pagamento; 3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22: a) autisti; b) intermediazione mobiliare; c) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a "fusi orari"; d) banca telefonica; e) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), nonché il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. d) ed e), possono essere effettuati da un limitato numero strettamente necessari allo svolgimento delle di attività c), addetti, di presidio "stabile". L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, e in misura la pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore. Per turni s'intendono articolazioni d'orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard. 4. Orario di sportello. Nel corso della settimana l'orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l'azienda. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso: 1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini; 2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.); 3. complessi industriali; 4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands); 5. sportelli cambio; 6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. Presso situate le succursali di cui al comma che precede, nonché presso quelle in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l'azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato. Il lavoro domenicale e l'apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie industriali). di cui al precedente comma 2 (esclusi i complessi Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l'anno, ad eccezione il suo dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore cui al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno. Il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore 30 minuti giornalieri; l'azienda e le operative unità tecniche e in deroga al predetto limite, d'intesa e fra gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate per le quali - laddove lo consentano organizzative (ad es., tempi necessari per le le condizioni operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere. 5. Intervallo. Il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto a un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45. La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore, con intesa fra l'azienda e gli organismi sindacali aziendali. Nei casi di giustifichino pasto e le orari le diversi dal nastro standard, circostanze obiettive connesse esigenze del servizio - in nonché alla particolare laddove consumazione quelle lo del connesse all'orario di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40. 6. Nei Prestazione in giorni festivi infrasettimanali. casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione della retribuzione e delle relative maggiorazione contrattualmente previste. 7. Nei Orario multiperiodale. casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l'azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro, modo da in superare, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell'anno. In ogni caso: - l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di "minor lavoro" a 5 ore giornaliere e 25 settimanali; - nei periodi di "maggior lavoro" - che non possono superare i 4 nell'anno - è esclusa la prestazione di lavoro mesi straordinario, salvo situazioni eccezionali. I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale stesso. L'azienda deve comunicare ai lavoratori con congruo anticipo, l'articolazione d'orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l'intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall'azienda d'intesa con l'interessato. In occasione orari, della l'azienda aziendali ritiene in di presentazione del piano annuale di gestione deve informare preventivamente gli organismi merito applicare sindacali alle attività e al numero dei lavoratori la presente disciplina, precisando degli ai le quali relative articolazioni d'orario. In ogni caso, l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall'azienda. L'azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia dall'interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere rappresentate effettuato dal personale a tempo parziale. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l'orario multiperiodale, al lavoratore viene corrisposto - per le ore eventualmente prestate oltre l'orario settimanale medio di delle ore riferimento - un compenso pari alla paga oraria per eccedenti (nel caso di spostamento l'interessato il può numero optare, d'intesa con l'azienda, per il meccanismo della banca delle ore). La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque dopo 2 anni dalla data di stipulazione del presente contratto. 8. Banca delle ore. L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali. Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento flessibilità diritto ore. e danno al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle Tale anche e quindi non costituiscono lavoro straordinario di meccanismo opera - d'intesa fra l'azienda e il tramite una riduzione della prestazione giornaliera verifichi un prolungamento della stessa rispetto lavoratore prima all'orario di che si lavoro normale dell'interessato. Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore. Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali. Criteri di recupero. Nei primi recupero Trascorso 4 può mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive essere effettuato previo accordo tra azienda e il lavoratore. tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all'azienda di almeno: - 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; - 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; - 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 10 mesi dal predetto espletamento. Gli accordi aziendali in atto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dalla presente norma. 9. Procedura sindacale. L'azienda, agli nel di un apposito incontro, comunica preventivamente organismi sindacali aziendali le articolazioni d'orario di lavoro di sportello, applicazione piano di ivi compreso delle annuale contenere o corso l'orario multiperiodale, norme che precedono, nell'ambito di gestione degli orari stessi. stabilite di Tale un e in complessivo informativa deve l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard. L'azienda entro - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare 3 giorni dal ricevimento dell'informativa - avvia una procedura confronto - finalizzata esaurirsi entro 15 a ricercare soluzioni condivise giorni dall'informativa stessa, per - che quanto di deve attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard. Al termine della procedura l'azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori. Nella medesima occasione, le Parti procedono a un esame dell'andamento della banca delle ore. * * * * * 10. Festività coincidenti con la domenica. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile e del 1° maggio con la domenica consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, si e del conviene di definire la questione come segue: al personale in servizio alla data di stipulazione festività d'intesa del presente contratto e in forza in coincidenza con la del 25.4.99 e dell'1.5.94, l'azienda ha facoltà di riconoscere, con altrettante il lavoratore, giornate di in permesso, alternativa da fruire al compenso aggiuntivo, compatibilmente con le atto, le esigenze di servizio. * * * * * 11. Part-time. Ai lavoratori a part-time vengono conservate, con i criteri in riduzioni d'orario ex art. 56, CCNL 19.12.94 (art. 53 per ACRI) attribuita, e viene a far tempo dall'1.1.00, una riduzione d'orario proporzionata rispetto a quella riconosciuta al personale a tempo pieno. Capitolo V - FLESSIBILITÀ ALL'INGRESSO 1. Apprendistato e contratti di formazione e lavoro (CFL). Le Parti nazionali incentivare - nell'ambito l'occupazione con delle iniziative particolare finalizzate riferimento ai a modelli contrattuali che prevedono momenti d'alternanza tra attività lavorativa e formativa - si riservano di esaminare il tema dell'apprendistato e dei CFL - ai fini dell'introduzione di una disciplina contrattuale nel settore del credito - in normativa, e le relazione all'evoluzione legislativa della relativa in una complessiva valutazione circa l'ambito di applicabilità connesse agevolazioni. A tal fine le Parti stesse s'incontreranno entro 30 giorni dall'emanazione dei relativi provvedimenti legislativi. 2. Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo. Ai sensi n. 196/97 s'individuano le seguenti ipotesi, aggiuntive rispetto a quelle di legge, per le dell'art. quali determinato 23, legge n. 56/87 e dell'art. 1, legge le aziende possono stipulare contratti di lavoro e/o contratti di fornitura di prestazioni a di tempo lavoro temporaneo: a) esecuzione di un'attività o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo; b) incrementi mercato o d'attività anche derivanti da sopravvenute della clientela, ovvero collegati a eventi esigenze e del decisioni provenienti da altri settori, da Enti o da Autorità pubbliche; c) attività che presentino carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo produttivo; d) sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa o distacco anche presso altre aziende del gruppo; e) sostituzione prestano di lavoratori che svolgono attività temporaneamente attività lavorativa al di formativa fuori ovvero dell'unità produttiva d'appartenenza; f) esigenze di carattere transitorio d'inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico o nell'organizzazione aziendale o derivanti dal lancio di nuovi prodotti o servizi messi a disposizione delle imprese di settore; g) inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale di cui si voglia sperimentare l'utilità. Restano escluse dalla fornitura di lavoro temporaneo le attività può superare, riconducibili alla 1ª area professionale. Per le causali di cui sopra il numero dei rapporti non rispettivamente, il 10% per i contratti a tempo determinato e il 5% per i contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, del personale dipendente dall'azienda utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. Tali percentuali sono riferite all'organico in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. Fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, legge n. 196/97, in occasione dell'incontro dell'andamento annuale, le Parti aziendali procedono a un esame qualitativo e quantitativo dell'utilizzo dei congiunto contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo. Ai sensi criteri dell'art. 4, legge n. 196/97, le Parti aziendali definiscono e le lavoratori nella modalità temporanei per la determinazione di erogazioni correlate realizzazione di programmi e la ai concordati i corresponsione risultati collegati ai conseguiti all'andamento economico dell'impresa (premio aziendale). Ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, i prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare i diritti sindacali. 3. Lavoro a tempo parziale. Le Parti nazionali convengono di apportare le seguenti modifiche integrazioni all'attuale disciplina in materia di lavoro a tempo sul presupposto strumento, del condiviso quale si che auspica tale istituto costituisce la generalizzata e/o parziale un valido applicazione e il significativo sviluppo nel settore del credito, per favorire l'occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare le seguenti percentuali: - 20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio; - 10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto per le assunzioni dall'esterno. La durata essere settimanale dell'orario del personale a tempo parziale può compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti, con distribuzione sia orizzontale che verticale. Azienda e lavoratore concordano la collocazione della prestazione lavorativa a tempo parziale secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite di lavoro a cadenza settimanale, mensile, etc., nel rispetto, turni in ogni caso, di una prestazione giornaliera massima di 9 ore. Il lavoratore a tempo parziale può essere adibito a prestazioni di lavoro supplementare, ricorrere nel delle nazionale limite complessivo di specifiche esigenze già 50 ore annue, previste oltreché dalla al disciplina in atto, nell'ipotesi d'assenza imprevista di altro dipendente della medesima unità operativa. La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro e in particolare di ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi. La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica anche ai quadri direttivi. Capitolo VI - TELELAVORO Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità delle nel imprese lavoro e può favorire l'efficienza e rispondere ad esigenze e sociali la produttività quali la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili. Il telelavoro costituisce una diversa modalità d'esecuzione prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di della spazio e di tempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e/o telematici. 1. Tipologie. Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti CCNL. di lavoro subordinato instaurati da aziende che applicano il Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo: 1) presso il domicilio del lavoratore; 2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite; 3) sotto forma di telelavoro mobile. 2. Costituzione del rapporto di lavoro. Le aziende possono telelavoro, assumere lavoratori con rapporto subordinato di ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere. Nel 1° caso l'azienda deve precisare, all'atto dell'assunzione, produttiva d'appartenenza, convenzionalmente mentre nel 2° caso gli in organico nell'unità produttiva l'unità interessati di restano appartenenza al momento della trasformazione. Nell'ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi 2 anni, ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. il L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta. 3. Prestazione lavorativa - Trattamento economico. La prestazione dell'orario di lavorativa lavoro e/o del telelavoratore si svolge nel con le relative flessibilità temporali l'azienda è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario rispetto possono e che agli essere apportate solo d'intesa tra l'azienda e il lavoratore interessato. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda, d'intesa con l'interessato. In caso d'impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda. Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro. L'azienda deve far conoscere al telelavoratore le specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione. L'interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale. Il telelavoratore ha diritto, a parità d'orario effettuato, al trattamento retributivo con il contrattuale corrispondente a quello degli medesimo altri dipendenti inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali. 4. Rientri in azienda - Formazione. L'azienda, per esigenze di servizio, può chiamare il telelavoratore presso l'unità produttiva d'appartenenza per il tempo necessario. Devono concordarsi fra l'azienda e il lavoratore rientri periodici in azienda. L'azienda fornisce specificità del al telelavoratore, rapporto una formazione e pone in essere iniziative adeguata per alle favorire la socializzazione dei telelavoratori. Nel caso di tradizionali assetti rientro e definitivo in azienda con le modalità qualora siano intervenuti nel frattempo organizzativi, l'azienda procede a un di lavoro mutamenti opportuno negli aggiornamento professionale degli interessati, nell'ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento. 5. I Diritti sindacali - Valutazioni e informative. telelavoratori prestano possono dei hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori che la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione telelavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le aziende istituiscono un'apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25, legge n. 300 del 20.5.70, che gli interessati possono consultare fuori dell'orario di lavoro prestabilito. I dati raccolti dall'azienda per verificare il rispetto dei telelavoratore e per la valutazione della prestazione, anche doveri a mezzo del di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4, legge n. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro. L'azienda deve informare preventivamente l'interessato circa i criteri funzionamento controlli. del software installato, per garantire la trasparenza di dei Nel caso visite di nei telelavoro domiciliare, l'azienda ha facoltà di locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, effettuare di norma con un'informativa sul congruo anticipo, l'interessato. Nell'ambito numero dell'incontro annuale l'azienda fornisce dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, modalità e orari, di rientro in azienda, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell'applicazione della presente disciplina. 6. Postazioni e attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro. Nel caso di telelavoro domiciliare, l'azienda provvede a installare in locale negli idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di altri lavoratore casi di telelavoro l'azienda provvede comunque a delle un lavoro; dotare il attrezzature necessarie. La scelta e l'acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all'azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e d'esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati casi di nello stato in cui erano al momento risoluzione dell'installazione del rapporto di lavoro o di rientro nei definitivo in azienda del lavoratore. Le postazioni d'uso ex e le attrezzature sono fornite al lavoratore art. 1803 in e seguenti C.C., salvo diversa pattuizione comodato fra le Parti. Nei confronti presta la del telelavoratore e del locale specifico nei sua quali egli attività di lavoro si applicano le previsioni del D.lgs. n. 626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione. 7. Sperimentalità della disciplina. La presente verifica occasione su disciplina ha carattere sperimentale richiesta di una delle Parti e sarà stipulanti sottoposta e comunque dell'emanazione della prevista legge in materia o dopo dalla data di stipulazione del presente contratto. Capitolo VII - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Gli assetti contrattuali prevedono: 2 a in anni - il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica; - un 2° livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti d'applicazione definiti contratto che stabilisce anche tempistica - secondo il dal principio dell'autonomia dei cicli negoziali - e materie del 2° livello. A) A livello nazionale. 1. Osservatorio nazionale. All'Osservatorio nazionale - composto, ai sensi dell'Accordo 20.11.91, rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 3 per ogni dei sono lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per attribuite funzioni di studio, approfondimento e da O.S. l'ABI - valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi: a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro e in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento; b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale; c) evoluzione relazione alle della ristrutturazione del sistema finalità individuate nel contratto, creditizio, nell'ambito in delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali; d) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile; e) pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125/91, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente; f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali; g) h) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro; lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal CCNL; i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea; j) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore; k) possibilità d'intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani); l) assetto previdenziale del settore; m) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate a una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme possibilità di legge che regolano la materia, anche in relazione di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti alla d'intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale; n) trattamento applicazione dei dati personali "sensibili" ai fini della della legge n. 675/96 e delle disposizioni corretta dell'Autorità garante. Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio viene attivata una "banca dati" gestita accesso da operativamente dalle associazioni imprenditoriali con parte di componenti l'Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno 2 volte l'anno. 2. Commissione nazionale per la sicurezza. Le Parti stipulanti attiveranno quanto prima la Commissione nazionale per la sicurezza costituita ai sensi del D.lgs. n. 626/94. 3. Conciliazione e arbitrato. Le Parti stipulanti si riservano di definire le discipline della conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale e dell'arbitrato, nel rispetto del D.lgs. n. 80/98 e tenendo in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia in altri settori. B) A livello aziendale. 1. Contrattazione integrativa aziendale. La contrattazione integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal CCNL; pertanto le OO.SS. dei lavoratori s'impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello a una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate. La contrattazione aziendali integrativa potrà avviarsi avranno Segreterie comunicato alle Associazioni solo dopo che le imprenditoriali nazionali dei Sindacati stipulanti il presente Parti e alle contratto, di nazionali, in aver dato corso con esito positivo a tale verifica. In caso presenza contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti dei rappresentanti dell'azienda interessata e delle relative strutture sindacali. Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti: a) premio aziendale; b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro; c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro. Nei in contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. I contratti integrativi aziendali non avranno decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000 e scadranno il 31 dicembre 2003. Norma transitoria. Relativamente al premio aziendale da corrispondere nel 2000 con riferimento all'esercizio 1999, presso ciascuna azienda verranno applicati i criteri utilizzati per la determinazione del premio aziendale dell'anno 1998; detti criteri saranno oggetto di contrattazione nel caso in cui, per effetto di modifiche strutturali (ad esempio, fusioni, concentrazioni, etc.), sia variato il quadro di riferimento. 2. Pari opportunità. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l'analisi la e valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legge n. 125/91, con l'obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile. Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. della legge medesima, forma oggetto d'esame fra le Parti aziendali. 9 3. Incontro annuale. Ogni anno, organismi nel corso di un apposito incontro, l'azienda fornisce sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di agli essi), un'informativa sugli argomenti di seguito indicati: a) numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive; b) andamento dell'occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva; c) programmi dei corsi di formazione professionale effettuati in base alle previsioni contrattuali; d) trasferimenti effettuati a unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive; e) numero delle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo distinte per singole unità produttive; f) previsioni sul numero percentuale dei CFL che l'azienda prevede, nell'anno, di convertire in contratti a tempo indeterminato. Gli organismi sindacali in parola possono fare proprie osservazioni in argomento; g) andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie dei lavoratori a tempo parziale; h) previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro; i) distribuzione territoriale degli in corso con indicazioni previsionali riguardanti sportello sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti e l'anno sportelli sull'apertura di ciascuno della mobilità interna; j) interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione costruzione o di rilevante all'attività bancaria, delle ristrutturazione barriere di edifici architettoniche di adibiti che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap; k) provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) corso di realizzazione adottati in attuazione delle previsioni del o in contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi; l) misure tecniche o organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5.7.91, n. 197 (antiriciclaggio); m) posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; n) introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici comunicazione vigenti e/o tecnici utili a ridurre le barriere e all'informazione di soggetti disabili, ai norme di legge e compatibilmente con le alla sensi esigenze delle tecniche, organizzative e produttive; o) andamento economico significativi e indicatori produttivo con riferimento di bilancio (ivi comprese le anche ai più spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all'anno successivo; p) processi revisione di dei particolare riconversione e di riposizionamento processi organizzativi, produttivi e strategico, distributivi attenzione all'innovazione del portafoglio di (con prodotti, allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni e alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti e alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti); q) modalità attuative delle nuove flessibilità in tema di orari di lavoro, part-time, mansioni del personale; r) modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali. Le informazioni contratto di il personale destinatario del e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono calendario informazioni sesso; riguardano le precedente; per nei casi da a) a g) categorie, aree professionali, materie da m) a t) possono essere presente all'anno l'azienda suddivide livelli retributivi oggetto di le e valutazione congiunta fra le Parti. All'incontro previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a 3, componenti degli organismi sindacali aziendali. Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta degli organismi sindacali aziendali - un incontro di verifica relativamente ai temi dell'incontro annuale. * * * * * Vengono confermati gli incontri semestrali. * * * * * 4. Organismo paritetico sulla formazione. Le parti formazione aziendali che possono interagisca istituire con un ENBICREDITO organismo al fine paritetico di sulla attivare procedure d'accesso ai Fondi comunitari, nazionali e regionali. le 5. Trasferimenti d'azienda. Le Parti stipulanti definiranno una procedura aziendale sui trasferimenti d'azienda che armonizzi le previsioni della legge n. 428/90 con le attuali disposizioni del contratto nazionale. C) A livello di gruppo. In adempimento della previsione dell'Accordo quadro - secondo il quale si deve "prevedere l'individuazione delle materie e delle modalità d'attuazione del confronto a livello di gruppo che dovrà contenere momenti d'informazione, consultazione e momenti di negoziazione in relazione ricadute derivanti dai processi di ristrutturazione delle alle aziende del gruppo" - si stabilisce quanto segue: · nel caso di tensioni occupazionali, anche conseguenti a processi di ristrutturazione, che riguardano una sola azienda di un gruppo bancario, si conferma l'attuale procedura che prevede il coinvolgimento della ristrutturazioni (ivi capogruppo in 2a istanza; · nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o comprese le fusioni) - che prefigurino o meno tensioni occupazionali - che coinvolgano una pluralità di aziende facenti parte del medesimo gruppo, si prevede che la predetta procedura si svolga - in unico grado - direttamente a livello della capogruppo. La procedura sindacale che coinvolge la capogruppo si svolge tra 'ad nazionali hoc' delle definita OO.SS. nel numero e stipulanti integrata interessate, una delegazione dalle Segreterie con funzioni di coordinamento; l'azienda ha facoltà di farsi assistere da ABI. La negoziazione - che non riguarderà gli assetti retributivi - potrà avere ad oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale trasferimenti, i comandi o i distacchi, i livelli quali occupazionali, i gli interventi formativi e di riqualificazione. La procedura deve comunque esaurirsi nel termine massimo di 40 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero tra le parti. Si prevede, capogruppo, raggiunte secondo le modalità che saranno definite con l'azienda un momento di verifica programmata delle intese eventualmente e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali degli eventuali piani industriali. e D) A livello territoriale. Le Parti stipulanti sindacale piazze implementeranno (informativa le /confronto) per iniziative il di coinvolgimento coordinamento nelle grandi dei servizi alla clientela, nell'ambito delle iniziative su "tempi di vita delle città", come disposto dall'Accordo quadro. E) Azionariato dei dipendenti. Le Parti stipulanti prevista connesse avvieranno i lavori dall'Accordo quadro "per della Commissione esaminare tutte le di studio problematiche alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia e in Europa". F) Contratti d'area. Le Parti stipulanti istituiranno una Commissione paritetica per adempiere all'impegno previsto dall'Accordo quadro, di "valutare i criteri i quali attuare nel settore del credito i contratti in mediante parola, coerentemente con quanto previsto dall'Accordo per il lavoro del 24.9.96, impegnandosi autorità a coinvolgere attivamente in tale processo le pubbliche competenti". G) Previdenza complementare. Le Parti stipulanti avvieranno entro l'1.9.99 i lavori di una Commissione paritetica, con l'intento di concluderli entro 90 giorni, per adempiere all'impegno previsto dall'Accordo quadro di "esaminare in sede nazionale e in coerenza con gli obiettivi generali dell'Accordo quadro la tematica della previdenza complementare, anche con riferimento alla situazione dei lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 124 del 21.4.93, al fine d'identificare soluzioni al riguardo". H) Promotori finanziari. Le Parti stipulanti s'incontreranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto per approfondire la tematica. Capitolo VIII - SISTEMA INCENTIVANTE L'azienda può prevedere l'istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma stock viene di subordinata option e stock granting), la cui erogazione al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale. L'azienda stabilisce l'ammontare globale, i criteri tempi corresponsione per gruppi omogenei di posizioni di relazione agli strutture obiettivi medesimi (ad esempio centrali o di rete, determinate d'attribuzione settori unità e i lavorative aziendali operative in quali aventi caratteristiche omogenee). Nella che, determinazione dei premi l'azienda deve tener conto in del personale relazione alle mansioni svolte fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti - sono oggetto d'informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. predetti L'azienda organismi, da si rende formulare disponibile, entro 3 giorni dell'informativa, ad avviare una procedura di confronto quale gli organismi sindacali medesimi formulano su richiesta dal ricevimento nel corso - l'azienda può comunque adottare della considerazioni proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 15 dall'informativa dei i e giorni provvedimenti deliberati. L'azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall'azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l'azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l'ammontare globale dei premi incentivanti assegnati. Capitolo IX - RIFORMA DELLA RETRIBUZIONE A) In sede nazionale. 1. Tabelle retributive. · Per il 1° biennio (1998-99) si confermano le previsioni in atto; · per il biennio successivo (2000-2001) si applicheranno per ciascun anno sulle voci stipendio, scatti d'anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare e "assegno ex Intesa 11.7.99" le seguenti percentuali: - 0,6% dal 1.10.99; - 0,2% dal 1.1.00; - 0,6% dal 1.2.00; - 0,55% dal 1.10.00; - 0,55% dal 1.2.01. Per le aziende continuano predette ad che, ai applicare sensi del capitolo le norme di cui ai II, punto CCNL 1., ivi comma 8, richiamati, le percentuali d'incremento verranno applicate sulle corrispondenti voci tabellari. Le indennità e i compensi vari sono fissati, a far tempo dall'1.1.00, nelle misure di cui alla tabella che segue. 2. Nuova struttura della retribuzione. Viene definita una nuova struttura della retribuzione improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma viene realizzata "a costo zero", tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo, a far tempo dall'1.1.00, una struttura articolata quali per viene tutte le categorie di personale su 13 mensilità, ridistribuito il premio annuale di rendimento nella sulle misura standard di settore (misura utilizzata per la cosiddetta azienda tipo il per personale delle 4 aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi 3° e 4° livello). Le quote misure del di in servizio alla data di stipulazione del ricalcolo analoghi dell'importo annuale delle quote stesse con di "ex premio di rendimento" non sono modificazioni quanto a criteri, misure criteri assumono modalità corresponsione. Le quote medesime vengono riconosciute anche al assunto CCNL, suscettibili e le confronti presente a quelli utilizzati dal CCNL medesimo. Tali quote, che denominazione ulteriori aziendali, cui sopra vengono conservate aziendalmente nei soli personale previo la eventualmente eccedenti, per effetto di accordi di di personale dopo la data di stipulazione del presente contratto dalle aziende che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti di detto personale nonché dei lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del D. lgs. n. 124 del 21.4.93. Pertanto le nuove tabelle retributive nazionali saranno così strutturate: AREE PROFESSIONALI (dalla 1ª alla 3ª) · stipendio (in sostituzione: di paga di livello o paga base; indennità di ex scala mobile; indennità di mensa, EDR; l'equivalente di 1/13 della 14ª mensilità; per ACRI, anche indennità di carica); · scatti d'anzianità; · importo ex ristrutturazione tabellare, per ciascuno scatto d'anzianità; · indennità varie (es. indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie, etc.). QUADRI DIRETTIVI · stipendio (in sostituzione, per gli appartenenti all'ex professionale - o ex Quadri - delle voci indicate sopra per professionali e per gli attuali funzionari di: le stipendio, 4ª area 3 aree indennità direttiva, indennità di rappresentanza); · scatti d'anzianità; · "assegno ex Intesa 11.7.99"; · importo ex ristrutturazione tabellare, per ciascuno scatto d'anzianità; · indennità varie (ad es. indennità di rischio, sotterraneo, etc.). 3. Scatti d'anzianità. A far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto gli scatti d'anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); d'assunzione, nonché 4 anni per il 1° scatto in in caso di passaggio dal 2° livello tutti i casi retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale 16.6.95), in confermato per destinatario dei CCNL 19.12.94 servizio il rispettivamente al e 22.6.95 19.12.94 e (per ACRI 1.7.95, numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti resta d'anzianità il personale delle aree professionali e per il 1° e il 2° livello dei quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8; per il 3° e 4° livello numero dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data d'assunzione nel o nomina. Qualora direttivi nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria emerga che l'interessato viene a beneficiare di un dei quadri incremento annuo inferiore a £. 3.000.000, l'azienda provvede a erogare la differenza necessaria "assegno a ex garantire comunque detto incremento minimo sotto Intesa 11.7.99". L'assegno in parola è forma di riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L'assorbimento per effetto degli scatti d'anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità. B) In sede aziendale. 1. Premio aziendale. Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nel contratto integrativo aziendale presso ciascun istituto, in stretta di correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché a un migliore andamento dei risultati economici tale dell'impresa, tenendo anche conto degli apporti premio conto verrà parametrato in base all'inquadramento, professionali; tenendo anche degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta. Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale utilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i possono seguenti indicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative: a) indicatori di redditività (ad es.: ROE, ROA, utile attività ordinarie su patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale attivo, etc.); b) indicatori di d'intermediazione, efficienza costi (ad es.: operativi/attività costi operativi/margine fruttifere, costo del lavoro/margine d'intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. le voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria -); c) indicatori di produttività (ad es.: VAP, valore aggiunto per dipendente, margine d'intermediazione per dipendente, Fondi intermediati per dipendente, ricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per dipendente, etc. - le voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati conto economico in via ordinaria -); d) indicatori di qualità definiti a livello aziendale; a e) indicatori di rischiosità (ad es. sofferenze/impieghi, etc.); f) indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta/raccolta diretta, gestioni patrimoniali/raccolta, etc.). L'attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso un indicatore complessivo che può valutarsi, tra l'altro, in termini di: - un valore predeterminato o classi di valori predeterminati; - scostamenti rispetto a valori predeterminati; - variazioni rispetto all'anno o a periodi precedenti; - percentuali di indici o di valori predeterminati. Nel caso d'utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi possono essere opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello aziendale. Le aziende che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo - al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti risultato e delle ordinario partecipazioni queste ultime laddove - non daranno luogo imputate all'erogazione del al premio aziendale. Il premio relativi aziendale può essere determinato sulla base di indicatori alle performance del gruppo e/o dell'azienda capogruppo società controllate che, per vincoli di committenza aziende o azienda del gruppo, svolgano per esse attività prevalente da determinarne la sussistenza, essendo o per perciò contrattuale carenti le con tale d'autonomia economica. 2. Premio di rendimento. Quale misura misurabili crisi"- per le aziende che presentino attraverso indicatori tali da individuare lo che apposita transitoria verranno Commissione stipulazione del sull'eventuale presente quota stato individuati fra le Parti stipulanti, paritetica nazionale, contratto - le aziendale del premio entro Parti di squilibri 30 di tramite giorni aziendali rendimento "preuna dalla opereranno eccedente lo standard di settore e/o altre erogazioni aziendali (fatta eccezione per il premio aziendale per il quale vale quanto appositamente previsto) in da contribuire a ristabilire, attraverso il recupero di quote modo delle predette erogazioni, il necessario equilibrio. Nell'ambito artt. ACRI), il 150 il delle procedure contrattuali previste, rispettivamente, CCNL 19.12.94, 102 CCNL 22.6.95 (e corrispondenti norme agli per CCNL introdurrà - tra gli strumenti destinati a non disperdere patrimonio umano e professionale - l'eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore. INDENNITÀ E COMPENSI VARI (misure in vigore dal 1° gennaio 2000). Aree professionali e quadri direttivi - lavori in locali sotterranei 84.400 - turno notturno 56.300 Quadri direttivi - per intervento 112.550 Aree professionali - turno diurno 7.900 - indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18.15 e fino alle 19.15 6.750 - giornata di reperibilità (*) 56.300 - per intervento 33.800 2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) - pernottamento - vigilanza 33.800 notturna superiore all'orario normale vigilanza notturna non superiore all'orario normale 45.000 diurno - diurno - 27.000 custodia diurna nella giornata di sabato 90.000 1ª area professionale - vigilanza notturna superiore all'orario normale vigilanza notturna non superiore all'orario normale 27.000 diurno - diurno - pernottamento semplice (*) Con un minimo di £. 25.600 * * * * * 16.900 19.700 Fermo quanto previsto nel punto 1. del capitolo II del presente contratto, nonché dal presente capitolo in tema di riforma della retribuzione incrementi tabellari, all'atto della nomina o dell'assunzione come direttivo, all'interessato viene attribuito un trattamento e quadro retributivo annuo iniziale di: - £. 77.485.655, per il 4° livello retributivo; - £. 65.000.000, per il 3° livello retributivo; - £. 57.559.852 (^), per il 2° livello retributivo; - £. 54.127.939 (^), per il 1° livello retributivo. (^)Comprensivo 2° della cosiddetta forfettizzazione di £. 2.250.000 livello retributivo e di £. 2.150.000 per il 1° per il livello retributivo. Capitolo X - MISSIONI E TRASFERIMENTI 1. Missioni (Italia ed Estero). Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di mese, escluse dal computo quelle cosiddette a corto raggio, compete luogo - un in del trattamento di diaria e fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo le disposizioni in atto - il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli attuali importi della diaria. Oltre il predetto limite temporale si conferma la disciplina di cui ai CCNL 19.12.94, 15.6.95 e 22.6.95. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti commi non si applica nei casi in cui dimora) la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale del lavoratore, non superi i km. 25 (cosiddette missioni a raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio corto secondo le disposizioni in atto. 2. Si Trasferimenti. modifica funzionari l'attuale trasferiti disciplina (art. della fornitura 57, comma 2, CCNL dell'alloggio 22.6.95) tenendo dell'abrogazione delle previsioni della legge 27.7.78 n. 392, l'equo canone. ai conto concernenti La nuova normativa si applicherà ai quadri direttivi, che - in conseguenza del trasferimento disposto dall'azienda - cambiano effettivamente residenza. L'azienda potrà appartenente applicare la predetta disciplina anche alle aree professionali in sostituzione del al personale meccanismo del "contributo alloggio". In relazione a quanto sopra, vengono abrogati l'art. 57, comma 2 e la relativa Raccomandazione n. 2, CCNL 22.6.95 e sostituiti come segue. L'azienda fornisce al dipendente, direttamente o tramite terzi, l'alloggio nella nuova residenza stipulando con lo stesso un contratto di locazione o di sublocazione; il dipendente corrisponderà all'azienda un canone di locazione convenzionale determinato in applicazione dell'art. 1, DM 5.3.99 (recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale). Il trattamento è riconosciuto, per i trasferimenti successivi alla data di stipulazione del presente contratto, per un periodo massimo di 8 anni dalla data del trasferimento stesso. Potrà essere contratti di applicati fino definita una disciplina transitoria, fermo restando che locazione essere e di sublocazione in essere alla naturale scadenza. Le Parti si potranno riservano, in i ogni caso, di riesaminare la materia in conseguenza di eventuali modifiche del quadro legislativo di riferimento. Capitolo XI - DISPOSIZIONI DIVERSE 1. Assistenza sanitaria. Le Parti convengono l'istituzione di una Commissione di studio al fine di realizzare, senza oneri aggiuntivi, un sistema a valenza generale aziende, d'intesa con gli organismi sindacali, avranno che facoltà le di utilizzare. 2. A Titolo di studio e anzianità convenzionali. decorrere nazionali livello che dall'1.1.02, vengono abrogate le previsioni prevedono il diritto all'inquadramento contrattuali automatico della 3ª area professionale (per ACRI, al grado 4°) al 1° nell'ipotesi di possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore. Vengono altresì abrogate le disposizioni contrattuali nazionali in tema di anzianità convenzionali. 3. Rispetto delle convinzioni religiose. Le aziende cureranno, nell'applicazione delle norme del presente contratto in materia d'orario di lavoro, che sia garantito il diritto dei lavoratori che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. 4. Mobilità nelle aree urbane. Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente le applicative del Decreto del Ministero dell'Ambiente modalità 27.3.98, successivamente all'emanazione delle necessarie disposizioni attuative da parte delle competenti autorità ministeriali. 5. Congedi parentali. Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all'emanazione dei provvedimenti di legge in materia. 6. Molestie sessuali. Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all'emanazione dei provvedimenti di legge in materia. 7. Permessi per motivi di studio. Le normative in tema di permessi per motivi di studio vengono così uniformate: Al personale iscritto a corsi di laurea in una delle discipline che danno titolo a riconoscimenti contrattuali d'anzianità convenzionale, spetta - 1 sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato facoltà - 1 giorno di permesso retribuito da fruire nella dalla giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova d'esame. Tale permesso è riconosciuto anche per le lauree brevi rilasciate medesime facoltà. dalle Capitolo XII - DECORRENZE E SCADENZE Il presente contratto: - per la parte normativa decorre dalla data della sua stipulazione, salvo quanto stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 2001; - per la parte economica decorre dal 1° gennaio 2000 e scadrà il 31 dicembre 2001, fermo quanto previsto nella "riforma della retribuzione". Norma transitoria. PASSAGGIO ALLA DIRIGENZA Così come previsto nell'Accordo quadro 28.2.98 la nuova ricompresa fra dell'azienda: l'1,5% e il 2,5% rispetto al dirigenza totale del sarà personale a tal fine l'inquadramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli attuali funzionari con grado più elevato. Le norme relative alla cessazione del rapporto di lavoro dei previste dal trascorso verrà citato 1 Accordo quadro 28.2.98, troveranno anno dal riconoscimento, nei confronti di dirigenti, applicazione, coloro attribuito dall'azienda tale inquadramento ai sensi del ai quali comma che precede. Ciascuna azienda, pertanto, individuerà - tra i funzionari cui è attualmente riconosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 - quelli ai quali attribuire in relazione alle funzioni svolte, alla struttura organizzazione informando dell'azienda stessa, l'inquadramento da gli organismi sindacali aziendali sui criteri e e dirigente, le modalità adottati. Si conserva, in retribuzione ogni eccedente caso, come assegno i 100 milioni 'ad annui. personam' Tale la assegno quota non di sarà riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L'applicazione all'espletamento materia di dei commi della quadri che procedura precedono prevista è dal connessa presente temporalmente contratto direttivi. Fino alla data prevista aziendalmente l'applicazione del nuovo sistema relativo a tale categoria, in per continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per il personale direttivo (CCNL ABI 22.6.95 e CCNL ACRI 6.6.95). Chiarimento a verbale. Le Parti comma del stipulanti chiariscono che l'assegno 'ad personam' 4 di cui della presente norma è computabile ai fini dell'eventuale al quota premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del TFR e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali. PROTOCOLLO PER IL PERSONALE DELLE BANCHE GIÀ DESTINATARIE DEI CCNL ACRI AREE PROFESSIONALI Disposizioni generali. Nell'ambito del nuovo CCNL applicabile anche alle banche già destinatarie dei CCNL ACRI, le Parti definiscono le seguenti particolarità relative al sistema il di personale classificazione del personale per aree professionali già appartenente alle categorie, qualifiche e gradi personale impiegatizio, subalterno e ausiliario. Tale sistema si su per del articola 3 aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli retributivi, corredati da corrispondenti profili professionali esemplificativi. I lavoratori come sopra inquadrati vengono inseriti nelle predette professionali "tabella e aree nei relativi livelli retributivi, in applicazione della di corrispondenza" che segue, con salvaguardia, comunque, delle posizioni già acquisite. Prima di dare attuazione a quanto sopra, le Parti aziendali procederanno a un confronto aziendalmente previsti negoziale in sulla essere correlazione e le declaratorie e i tra gli profili inquadramenti esemplificativi dal CCNL definendo eventuali profili professionali cui collegare l'inquadramento in aree professionali e livelli retributivi secondo la suddetta tabella. Le intese relative verranno inserite nel contratto integrativo aziendale armonizzandone i contenuti. I profili luogo secondo professionali previsti negli accordi aziendali in all'inquadramento la suddetta in aree professionali tabella, salvo che si e livelli addivenga, in atto retributivi presenza normative aziendali difformi, a diverse intese in coerenza con i generali della presente normativa. danno di principi Nell'ipotesi in cui dovessero manifestarsi difformità di valutazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Protocollo per la fase della sua prima attuazione, il problema potrà - a richiesta delle OO.SS. o dell'azienda interessata - essere esaminato in sede ABI, con l'assistenza dell'Associazione stessa e delle segreterie nazionali delle OO.SS. medesime. Trascorsi i disciplina verifica 6 mesi degli per dall'avvenuta attuazione della inquadramenti, le Parti aziendali una valutazione congiunta delle nuova complessiva procederanno eventuali a una problematiche applicative nascenti dal nuovo sistema di inquadramenti. Le declaratorie e i profili esemplificativi che determinano le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale e nei livelli retributivi sono quelle di cui al capitolo ... del CCNL. Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività cambiamenti d'organizzazione possono essere individuati, tempo per con o a tempo, accordo aziendale su richiesta di una delle parti. Le intese relative vengono inserite nel contratto integrativo aziendale. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità e anche al fine di consentire ai lavoratori conoscenze quanto più complete del lavoro e un maggior interscambio nei compiti, l'azienda può attribuire al lavoratore, dell'area anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza professionale d'appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico. L'azienda, le nel corso di un apposito incontro informa, su loro richiesta, OO.SS. aziendali in merito ai criteri adottati per la miglior gestione della flessibilità predette OO.SS. congiunta, di cui al comma che precede; in possono avanzare proposte, ai fini tale di occasione, una le valutazione su situazioni aventi rilevanza generale che possano risultare in contrasto con le finalità più sopra enunciate. Ove al lavoratore vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione. Al lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività livelli è proprie di retributivi diversi nell'ambito della medesima area professionale riconosciuto superiore, l'inquadramento nel livello corrispondente sempre che quest'ultima sia svolta - laddove all'attività previsto - con continuità e prevalenza, secondo i criteri previsti dall'art. ..... che segue. Chiarimento a verbale. Le parti stipulanti, disposizioni in relazione a quanto previsto nelle generali, chiariscono che restano confermate le presenti previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell'utilizzo personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di del normative aziendalmente pattuite. TABELLA DI CORRISPONDENZA PRECEDENTE CATEGORIA NUOVO INQUADRAMENTO QUALIFICA O GRADO (*) 1ª area professionale personale di pulizia, fatica e custodia livello retributivo unico guardie diurne e notturne livello retributivo unico + indennità mensile 2ª area professionale operaio/commesso(**) 1° livello retributivo capo e vice capo commesso (**) 2° livello retributivo impiegato di grado minimo 3° livello retributivo 3ª area professionale impiegato di grado superiore al minimo 1° livello retributivo capo reparto 2° livello retributivo vice capo ufficio 3° livello retributivo capo ufficio 4° livello retributivo (*) In applicazione del contratto nazionale o di accordi aziendali. (**)Per gli Operai dall'applicazione e i Vice Capo Commessi delle maggiori tabelle, l'incremento per d'anzianità è riassorbibile a tutti gli effetti. paga base derivante e scatti A far aree tempo dal momento del passaggio al sistema di classificazione professionali, il lavoratore che, in rapporto alle funzioni risulti destinatario - in base a intese aziendali economico superiore - di a quello dell'originaria qualifica un o svolte, trattamento grado, verrà inquadrato nel livello retributivo corrispondente ovvero più prossimo difetto, purché conservando nell'ambito dell'area professionale l'eventuale eccedenza economica come per per d'appartenenza, assegno 'ad personam' assorbibile in occasione di successivi avanzamenti. I lavoratori aree destinatari del presente Protocollo sono inquadrati nelle professionali e nei livelli retributivi secondo la disciplina e le modalità previste dal capitolo ... del presente CCNL. La declaratoria definisce le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale. I profili contenuto professionali rappresentano le caratteristiche essenziali professionale delle figure in essi considerate relativi del ai singoli livelli. Attuali quadri e funzionari. Le Parti aziendali, in occasione del confronto negoziale definizione degli relativo inquadramenti delle 3 aree professionali, alla definiranno eventuali profili professionali cui collegare l'inquadramento dei Quadri. Le Parti stesse, procederanno altresì, in coerenza con i principi generali del presente CCNL all'inquadramento tra i quadri direttivi dei funzionari salvaguardando i profili professionali aziendalmente già definiti. Trattamento economico tabellare per il personale neo-assunto. Al personale CCNL, assunto successivamente alla data di stipula del presente non competono le particolari erogazioni eventualmente previste contratti integrativi aziendali definite "differenza aziendale" e nei "carica aziendale". Maggiorazioni per laurea e per iscrizione ad albo professionale. Gli importi vengono mantenuti, sotto forma di assegno 'ad personam' non riassorbibile a tutti gli effetti, al solo personale che già li percepisca e a tutto il personale in servizio alla data di stipula del presente CCNL che consegua la laurea e/o l'iscrizione all'Albo professionale data dell'1.1.02 restando, a tali effetti, comunque ferme previste dagli artt. 25 e 27 del CCNL 16.6.95 e dall'art. le entro la condizioni 48 del CCNL 19.12.94. Disciplina del reclutamento. L'azienda informerà preventivamente le OO.SS. aziendali circa i criteri che intende, tempo per tempo, adottare per le assunzioni del personale. Disciplina dei trasferimenti - Fornitura dell'alloggio. La specifica previsione relativa alla fornitura dell'alloggio per il caso di trasferimento troverà applicazione a far tempo dell'1.1.02. Provvidenze di studio. Per e, il solo personale in servizio alla data di stipula del presente CCNL comunque, per il periodo di vigenza dello stesso, resta applicabile la disciplina prevista dai CCNL ACRI 19.12.94 e 16.6.95. Permessi sostitutivi delle festività soppresse. L'attuale regime di cui ai CCNL ACRI vale per il corrente anno 1999 2000. A e far tempo dall'anno 2001, si applica la disciplina prevista il dal presente CCNL. Nota a verbale. 1. Circa il problema del mantenimento della pianta stabile contrattuale (compresa la "disponibilità") fino all'entrata in vigore del "Fondo solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e di della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", le OO.SS. confermano la propria disponibilità per una definizione della questione in sede di stesura del CCNL previo un necessario maggiore approfondimento del problema stesso. 2. In ordine all'obiettivo di realizzare una graduale armonizzazione tra le normative ACRI e ABI, le Parti stipulanti convengono che, in sede di stesura contrattuale, si esamineranno le possibili aspetti non definiti nel presente CCNL. soluzioni per gli Nel caso d'impossibilità ad individuare discipline omogenee, continueranno comunque a valere le preesistenti normative, per i lavoratori ai quali si applicano i CCNL ACRI, in servizio alla data di stipula del presente CCNL. PROTOCOLLO IN TEMA DI AGIBILITÀ SINDACALI Le Parti, premesso che: - le Convenzioni 18.6.70 (ABI) e 24.6.70 (ACRI) per relazioni i diritti e le sindacali e i connessi accordi sulle assemblee del personale, sono scaduti il 31.1.99; - l'Accordo "cedole" del 10.7.96 - permessi e trattamento per i dirigenti sindacali nazionali e di strutture periferiche territoriali - è scaduto il 31.12.98; - i predetti accordi continuano, allo stato, ad essere applicati in via di fatto, fatte salve le ulteriori determinazioni; convengono che: · occorre procedere sindacali secondo avviando entro l'incarico tenendo gli impegni contenuti nell'Accordo il 30.9.99 i lavori della Commissione delle in sede legislativa, ferma 28.2.98, paritetica conto degli impegni assunti in materia di sviluppi agibilità quadro di sottoporre alle Parti stipulanti le proprie anche annunciati alla revisione della disciplina "con conclusioni, RSU e l'esigenza degli di ridimensionamento dei connessi oneri sulle aziende", esaminando in un tale ambito "anche le problematiche connesse con il tema delle assemblee nelle unità produttive minori"; · nel frattempo le surrichiamate Convenzioni - unitamente ai accordi assemblee - troveranno applicazione nei confronti di connessi tutte le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL 11.7.99; · conseguentemente, a far tempo dalla data di stipulazione del presente Protocollo, sindacali il SINFUB costituirà - in sostituzione delle delegazioni aziendali (DSA) previste dall'art. 101 del CCNL 22.6.95 (per ABI) e dal Protocollo allegato al CCNL 16.6.95 (per ACRI) - rappresentanze sindacali aziendali ed eventuali organi di coordinamento, nel rispetto delle Convenzioni sopra citate; · riguardo s'impegna alle eventuali rappresentanze già in essere, il SINFUB a rinnovarne la costituzione entro il 31.12.99, in conformità alle previsioni delle stesse Convenzioni; · il SINFUB s'impegna, inoltre, a rinunciare a costituire le anzidette delegazioni sindacali aziendali e a sciogliere, presso tutte le aziende, le delegazioni già costituite sostituendole, laddove ne condizioni, con organi di coordinamento; ricorrano le · nei confronti del SINFUB non troveranno più applicazione, in sostituiti dalle citate Convenzioni, l'Accordo 22.6.95 quanto sui contributi contratto collettivo sindacali (per ABI) e il corrispondente Accordo ACRI. * * * * * Per quanto concerne sottoscritto in le data materie disciplinate dal odierna, anche in sede aziendale si terrà reciprocamente conto della rappresentatività categoriale di ciascuna delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti. * * * * * Per quanto concerne i permessi ai dirigenti nazionali e territoriali SINFUB, resta confermata, fino al termine dei lavori della del predetta Commissione paritetica sulle agibilità sindacali, l'attuale prassi al fine di consentire aggiuntivi un equo utilizzo delle agibilità sindacali per le aziende, né pregiudizio per la predetta senza oneri O.S. rispetto del presente alla situazione in atto. Dichiarazione del SINFUB. Il SINFUB dichiara che, ad ogni effetto, con la firma contratto viene meno il proprio interesse nella controversia instaurata in relazione 16.6.95 al recesso di ABI e ACRI, rispettivamente, dai CCNL per risarcimento all'azione il personale danni; e agli direttivo, ivi compresa conseguentemente il SINFUB atti la s'impegna del giudizio attualmente pendente Tribunale di Roma. Delegazione ABI per le trattative in tema di lavoro e occupazione FABI þþþþ FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL UIL C.A. SINFUB 22.6.95 pretesa a e al rinunciare innanzi al